apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
Sentenza n. 5831/2016 pubbl. il 10/05/2016
RG n. 53243/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Vincenzo Perozziello
Presidente
dott. Angelo Mambriani
giudice
dott. Guido Vannicelli
giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 53243/2013 R.g. promossa da
ADELIA MARCHIORO (c.f. MRCDLA30T41D889T), elettivamente domiciliata in
Milano, via Savarè 1, presso il procuratore e difensore avv. Viviana CARINI, che la
rappresenta unitamente all’avv. Eugenio LANTERO
attrice
contro
ANGELA LASCARO (c.f. LSCNGL32H60F201F) e VITO ASPRELLA (c.f.
SPRVTI60H23F201Z), elettivamente domiciliati presso il procuratore e difensore avv.
Claudio VERGA
convenuti
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione eccezione respinta,
Dato atto delle inadempienze e delle violazioni lamentate civili e fiscali e/o normative di
cui agli artt. 2409 C.C., 2487 C.C., 2489 C.C. compiute dalla liquidatrice in carica di Latere
Srl, sig.ra Lascaro Angela:
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Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684
Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13b407
Sezione specializzata in materia di impresa
Sentenza n. 5831/2016 pubbl. il 10/05/2016
RG n. 53243/2013
A) Disporne l’immediata revoca da liquidatrice di Latere Srl formalmente con sede in
Gallarate Via San Rocco 35.
B) Ordinare l’ispezione dell’amministrazione della società.
C) Procedere alla nomina di un nuovo liquidatore della società predetta previa convocazione
dell’assemblea per l’assunzione delle più opportune deliberazioni.
D) Ordinare alla convenuta Lascaro Angela di mettere immediatamente a disposizione del
nuovo liquidatore ovvero versare in giudizio, i libri sociali, contabili e comunque tutta la
documentazione fiscale ed amministrativa di Latere Srl in Liquidazione (Libro giornale; libro
soci; libro inventari; libro paga; dichiarazioni IVA; dichiarazioni Irpeg; ecct. ecct.).
Spese e compensi del procedimento rifusi.
Per i convenuti:
Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare e pregiudiziale
Accertata l’incompetenza funzionale della sezione specializzata in materia d’impresa dell’adito Tribunale di
Milano, Dichiarare inammissibili le domande azionate con atto di citazione dalla Sig.ra Marchioro Adelia,
di cui al presente procedimento;
Sempre in via preliminare e pregiudiziale
Accertare e Dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo alla Sig.ra Marchioro Adelia a proporre il
presente giudizio ed a richiedere la revoca della Sig.ra Lascaro Angela dalla carica di liquidatrice e la
nomina di un nuovo liquidatore della società Latere S.r.l. in Liquidazione, stante il divieto generale di far
valere in nome proprio un diritto altrui contenuto nella norma di cui all’art. 81 c.p.c. e, per l’effetto,
rigettare le domande avanzate dalla Sig.ra Marchioro Adelia;
Nel merito
Respingere le domande avanzate dalla Sig.ra Marchioro Adelia perché assolutamente infondate in fatto ed
in diritto;
Con vittoria di spese e competenze professionali di causa
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
PREMESSO
A. che il contenuto della presente sentenza si atterrà rigorosamente al canone normativo
dettato dagli artt. 132 co. 2° n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la
motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa
fondarsi su precedenti conformi1;
1
Canone redazionale da ultimo ribadito, per il processo civile telematico, dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2-ter del D.L. 27
giugno 2015, n. 83 (convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), che ha aggiunto il comma 9-octies
all’art. 16bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), tale per
cui “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica”.
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Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684
Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13b407
Dichiarare Lascaro Angela responsabile per tutti i fatti, le omissioni e le violazioni
dedotte, con riserva di danni da far valere in altro e separato giudizio,
Sentenza n. 5831/2016 pubbl. il 10/05/2016
RG n. 53243/2013
B. che Adelia MARCHIORO è la vedova di Floriano (e madre del premorto figlio
Claudio) BALDAN, già socio di maggioranza (per nominali € 11.475,00) della
LATERE s.r.l. attualmente in liquidazione, nella quale il convenuto Vito ASPRELLA
era ed è titolare della partecipazione residua (pari a nominali € 3.825,00);
B).1
che la quota già Floriano BALDAN era stata dapprima pignorata e quindi
assegnata dal Giudice dell'Esecuzione della sezione staccata di Gallarate, con
provvedimento del 5/5/2005, al creditore intervenuto Salvatore MANGANO;
di Busto Arsizio il 20/1/2006, e il successivo ricorso di Pasquale ASPRELLA, Salvatore
MANGANO e della liquidatrice Angela LASCARO rigettato con sentenza Cass. n.
14816 del 14/6 - 4/9/2012, sicché Adelia MARCHIORO ha dedotto che tale
partecipazione doveva ritenersi retrocessa all'originario titolare e pertanto, iure
successionis, ad essa attrice;
B).2 che poiché sia la notifica della sentenza che le successive richieste alla liquidatrice
della LATERE signora Angela LASCARO erano rimaste lettera morta, e rimanevano
del tutto ignote le operazioni poste in essere dalla convenuta -che non aveva mai
convocato alcuna assemblea neppure per l'approvazione dei bilanci, né aggiornato il
libro dei soci- dalla nomina (28/7/2005), né risultava mai convocata alcuna assemblea o
approvato alcun bilancio, Adelia MARCHIORO
-
ha chiesto (anche nei confronti dell'altro socio Vito ASPRELLA)
che il
Tribunale, "dato atto della inadempienza e delle violazioni normative di cui agli artt.
2409 C.C. e 2487 C.C. da quest'ultima attuate", procedesse alla revoca della liquidatrice
ed alla nomina di nuovo liquidatore,
-
integrando tali domande nella successiva memoria ex art. 183 co. 6° n. 1 c.p.c. con
la richiesta di
 procedersi ad ispezione della LATERE s.r.l.,
 condannarsi la LASCARO a rimettere al nominando liquidatore i libri e tutti i
documenti sociali
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che tale assegnazione è stata impugnata ed annullata con sentenza emessa dal Tribunale
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 e accertarsi la responsabilità della liquidatrice in carica per le inadempienze
dedotte "con riserva di danni da far valere in altro e separato giudizio";
C. che Vito ASPRELLA ed Angela LASCARO, costituitisi uno actu et patrono, hanno
eccepito in via preliminare:
 l'incompetenza della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di
Milano, atteso il carattere non contenzioso del procedimento ex art. 2487 c.c.,
legittimata la MARCHIORO avrebbe dovuto "depositare ed iscrivere nel
Registro delle imprese la o le denunce di successione dei signori Baldan (...), la
sentenza del Tribunale di Busto Arsizio (...) e la sentenza della Corte di
Cassazione" menzionate in citazione,
e nel merito, oltre a rilevare che nulla avrebbe impedito all'attrice -se socia nella
misura dedotta- di convocare l'assemblea e deliberare la revoca della LASCARO, hanno
contestato in via generale ogni addebito rivolto alla liquidatrice;
RILEVATO
D. che concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6° c.p.c., la sola ha attrice depositato il
5/3/2015 una memoria nella quale, oltre a modificare le proprie conclusioni nel senso
esposto sopra al § B).2, ha documentato l'avvenuta presentazione al Giudice del registro
presso il Tribunale di Varese di ricorso ex art. 2191 c.c per l’indicazione di se stessa
quale titolare -per successione - della partecipazione nella LATERE S.r.l. già spettante
al marito (ed al figlio), accolto come da visura aggiornata depositata in sede di
comparse illustrative;
RITENUTO PRELIMINARMENTE
E. che le eccezioni sollevate dalla liquidatrice (e dal socio) della LATERE s.r.l. sono
tutte infondate, atteso che:
1. come già sostenuto da questa Sezione specializzata2, la revoca del liquidatore per
giusta causa può, ed anzi deve, essere richiesta tramite l’attivazione di un
2
Cfr. il decreto del 16/4/2015, pubblicato sul sito www.giurisprudenzadelleimprese.it
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 nonché comunque la carenza di legittimazione dell'attrice, atteso che per esser
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procedimento contenzioso ove si possa realizzare il contraddittorio pieno sulla
sussistenza della causa di revoca stessa, onde a ragione la presente causa è stata
radicata avanti a questo giudice;
2. la mancata iscrizione della MARCHIORO quale socia nel libro dei soci della
LATERE s.r.l. (quale che sia la rilevanza che possa annettersi a tale libro a
seguito dell'intervenuta abrogazione della sua obbligatorietà3) e soprattutto nel
registro delle imprese, rileva sul diverso piano dell'opponibilità endosocietaria
3. (fra i quali, va subito detto a confutazione di altra obiezione, quello ex art. 2479
co. 1° c.c., che la MARCHIORO non era abilitata a convocare direttamente sino
all'intervenuta iscrizione nel Registro delle imprese di Varese di cui sopra al § D.),
4. laddove invece l'incontestata retrocessione della quota già di Floriano BALDAN a
seguito della vicenda giudiziaria di cui s'è dato sopra conto e l'altrettanto
incontestata qualità di unica erede del marito (e del figlio premorto) in capo alla
MARCHIORO, costituiscono fatti costitutivi necessari e sufficienti ad attribuire
all'attrice la legittimazione processuale ad agire uti socia della LATERE s.r.l. nei
confronti della liquidatrice di questa;
RITENUTO NEL MERITO
F. che l'assoluta genericità della difesa della LASCARO, la quale non ha ritenuto di
dedurre alcunché in merito all'attività che starebbe svolgendo dal luglio del 2005 per la
liquidazione della LATERE s.r.l., a fronte invece delle evidenze costituite:
-
dall'ingiustificato protrarsi da oltre dieci anni della fase liquidatoria, della quale
nulla è dato sapere, con i costi presuntivamente ad essa relativi
-
e soprattutto dalla totale inerzia in ordine al deposito dei bilanci intermedi ed
eventualmente finale, la cui predisposizione e sottoposizione ai soci era e rimane dovuta
ex art. 2490 c.c.,
3
Ex art. 16, comma 12novies, del D.L. n. 185/2008 convertito nella legge n. 2/2009.
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della qualità di socio e quindi dell'esercizio dei diritti conseguenti
Sentenza n. 5831/2016 pubbl. il 10/05/2016
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convince il Tribunale della sussistenza di una giusta causa per la sua rimozione dalla
carica;
G. che per le stesse ragioni va accolta la domanda di declaratoria generica della
responsabilità della LASCARO, che l'attrice è titolata a far valere in pro della società
secondo il meccanismo sostitutivo (estensibile per assoluta identità di ratio alla fase
della liquidazione) di cui all'art. 2476 co. 3° c.c. e per la quale il Collegio può e deve
limitarsi -secondo gli orientamenti giurisprudenziali di legittimità più recenti e
al precedente paragrafo F., rimanendo invece l'accertamento della concreta esistenza del
danno stesso riservato alla successiva ed eventuale fase giudiziale di liquidazione4;
RITENUTO INVECE
H. che non può esser accolta né l'istanza di ispezione (la quale potrà semmai costituire,
ove si dovesse intendere tale ambiguo riferimento all'art. 118 c.p.c., un mezzo di prova
spendibile nella causa risarcitoria futura) né quella di nomina in questa sede alla
LATERE s.r.l. di un liquidatore, posto che
i.
il potere riconosciuto in tal senso al Tribunale dall'art. 2487 co. 2° c.c. ha carattere
eccezionale e sostitutivo per l'ipotesi in cui i soci non vogliano o non possano
procedervi,
ii.
laddove ora ben potrà la MARCHIORO convocare (ex art. 2479 co. 1° c.c.)
apposita assemblea con tale ordine del giorno ed ottenere
-a fronte della
maggioranza assoluta da essa detenuta- la nomina di liquidatore di sua fiducia;
RITENUTO INFINE
I. che Angela LASCARO e Vito ASPRELLA (che ha ritenuto di costituirsi unitamente
alla liquidatrice condividendone integralmente le difese) dovranno solidalmente
rifondere all'attrice le spese del giudizio, da liquidarsi ai sensi del d.m.G. n. 140 del
4
Così da ultimo, fra le altre, Cass. Sez. 2, Sent. n.15335 del 13/9/2012 (Rv. 623804) e Cass. Sez. 1, Sent. n. 15595 del
9/7/2014 (Rv. 631761); le quali hanno coerentemente precisato che al giudice dell'eventuale causa sul quantum rimane
consentito sinanco negare la sussistenza del danno senza con ciò violare il giudicato formatosi sul c.d. an debeatur, il quale
copre appunto solo l'astratta potenzialità lesiva del fatto illecito ma non preclude di stabilire che, in concreto, alcun
pregiudizio si sia verificato.
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accreditati- al mero accertamento dei fatti potenzialmente produttivi di danno indicati
Sentenza n. 5831/2016 pubbl. il 10/05/2016
RG n. 53243/2013
20/7/2012 come modificato dal d.m. n. 55 del 10/3/2014 (tenendo conto dell'assenza di
istruttoria e dell'accoglimento solo parziale delle domande), nella complessiva misura di
€ 6.620,00 (di cui € 420,00 per le spese esenti di iscrizione a ruolo della causa) oltre su
€ 5.600,00 al rimborso del contributo forfettario delle spese generali nella misura del
15% nonché, sull'imponibile complessivo, al rimborso del contributo previdenziale di
categoria ed alla rivalsa dell'I.v.a. alle aliquote rispettivamente vigenti;
P. Q. M.
MARCHIORO con citazione notificata ad Angela LASCARO e Vito ASPRELLA in
data 29/7/2013, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1. revoca Angela LASCARO dalla carica di liquidatrice della LATERE s.r.l. in
liquidazione, avente sede legale in Gallarate (VA), via San Rocco 35;
2. dichiara Angela LASCARO responsabile nei confronti della LATERE s.r.l. delle
violazioni dei propri doveri di liquidatrice indicate al paragrafo F. della
motivazione presente sentenza;
3. rigetta nel resto le domande attoree;
4. condanna infine Angela LASCARO e Vito ASPRELLA a rimborsare ad Adelia
MARCHIORO le spese di lite, che liquida in € 6.200,00, oltre sull'imponibile
indicato in parte motiva al rimborso forfettario delle spese generali in ragione del
15% nonché al rimborso del contributo previdenziale di categoria (C.p.A.) ed alla
rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 5 maggio 2016
il Presidente
il Giudice estensore
Vincenzo Perozziello
Guido Vannicelli
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Adelia