apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
Transcript
apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
Sentenza n. 5831/2016 pubbl. il 10/05/2016 RG n. 53243/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Vincenzo Perozziello Presidente dott. Angelo Mambriani giudice dott. Guido Vannicelli giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. 53243/2013 R.g. promossa da ADELIA MARCHIORO (c.f. MRCDLA30T41D889T), elettivamente domiciliata in Milano, via Savarè 1, presso il procuratore e difensore avv. Viviana CARINI, che la rappresenta unitamente all’avv. Eugenio LANTERO attrice contro ANGELA LASCARO (c.f. LSCNGL32H60F201F) e VITO ASPRELLA (c.f. SPRVTI60H23F201Z), elettivamente domiciliati presso il procuratore e difensore avv. Claudio VERGA convenuti CONCLUSIONI Per l'attrice: Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione eccezione respinta, Dato atto delle inadempienze e delle violazioni lamentate civili e fiscali e/o normative di cui agli artt. 2409 C.C., 2487 C.C., 2489 C.C. compiute dalla liquidatrice in carica di Latere Srl, sig.ra Lascaro Angela: 1 http://bit.ly/29Fh5LJ Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13b407 Sezione specializzata in materia di impresa Sentenza n. 5831/2016 pubbl. il 10/05/2016 RG n. 53243/2013 A) Disporne l’immediata revoca da liquidatrice di Latere Srl formalmente con sede in Gallarate Via San Rocco 35. B) Ordinare l’ispezione dell’amministrazione della società. C) Procedere alla nomina di un nuovo liquidatore della società predetta previa convocazione dell’assemblea per l’assunzione delle più opportune deliberazioni. D) Ordinare alla convenuta Lascaro Angela di mettere immediatamente a disposizione del nuovo liquidatore ovvero versare in giudizio, i libri sociali, contabili e comunque tutta la documentazione fiscale ed amministrativa di Latere Srl in Liquidazione (Libro giornale; libro soci; libro inventari; libro paga; dichiarazioni IVA; dichiarazioni Irpeg; ecct. ecct.). Spese e compensi del procedimento rifusi. Per i convenuti: Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare e pregiudiziale Accertata l’incompetenza funzionale della sezione specializzata in materia d’impresa dell’adito Tribunale di Milano, Dichiarare inammissibili le domande azionate con atto di citazione dalla Sig.ra Marchioro Adelia, di cui al presente procedimento; Sempre in via preliminare e pregiudiziale Accertare e Dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo alla Sig.ra Marchioro Adelia a proporre il presente giudizio ed a richiedere la revoca della Sig.ra Lascaro Angela dalla carica di liquidatrice e la nomina di un nuovo liquidatore della società Latere S.r.l. in Liquidazione, stante il divieto generale di far valere in nome proprio un diritto altrui contenuto nella norma di cui all’art. 81 c.p.c. e, per l’effetto, rigettare le domande avanzate dalla Sig.ra Marchioro Adelia; Nel merito Respingere le domande avanzate dalla Sig.ra Marchioro Adelia perché assolutamente infondate in fatto ed in diritto; Con vittoria di spese e competenze professionali di causa RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO PREMESSO A. che il contenuto della presente sentenza si atterrà rigorosamente al canone normativo dettato dagli artt. 132 co. 2° n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi1; 1 Canone redazionale da ultimo ribadito, per il processo civile telematico, dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2-ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 (convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), che ha aggiunto il comma 9-octies all’art. 16bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), tale per cui “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica”. 2 http://bit.ly/29Fh5LJ Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13b407 Dichiarare Lascaro Angela responsabile per tutti i fatti, le omissioni e le violazioni dedotte, con riserva di danni da far valere in altro e separato giudizio, Sentenza n. 5831/2016 pubbl. il 10/05/2016 RG n. 53243/2013 B. che Adelia MARCHIORO è la vedova di Floriano (e madre del premorto figlio Claudio) BALDAN, già socio di maggioranza (per nominali € 11.475,00) della LATERE s.r.l. attualmente in liquidazione, nella quale il convenuto Vito ASPRELLA era ed è titolare della partecipazione residua (pari a nominali € 3.825,00); B).1 che la quota già Floriano BALDAN era stata dapprima pignorata e quindi assegnata dal Giudice dell'Esecuzione della sezione staccata di Gallarate, con provvedimento del 5/5/2005, al creditore intervenuto Salvatore MANGANO; di Busto Arsizio il 20/1/2006, e il successivo ricorso di Pasquale ASPRELLA, Salvatore MANGANO e della liquidatrice Angela LASCARO rigettato con sentenza Cass. n. 14816 del 14/6 - 4/9/2012, sicché Adelia MARCHIORO ha dedotto che tale partecipazione doveva ritenersi retrocessa all'originario titolare e pertanto, iure successionis, ad essa attrice; B).2 che poiché sia la notifica della sentenza che le successive richieste alla liquidatrice della LATERE signora Angela LASCARO erano rimaste lettera morta, e rimanevano del tutto ignote le operazioni poste in essere dalla convenuta -che non aveva mai convocato alcuna assemblea neppure per l'approvazione dei bilanci, né aggiornato il libro dei soci- dalla nomina (28/7/2005), né risultava mai convocata alcuna assemblea o approvato alcun bilancio, Adelia MARCHIORO - ha chiesto (anche nei confronti dell'altro socio Vito ASPRELLA) che il Tribunale, "dato atto della inadempienza e delle violazioni normative di cui agli artt. 2409 C.C. e 2487 C.C. da quest'ultima attuate", procedesse alla revoca della liquidatrice ed alla nomina di nuovo liquidatore, - integrando tali domande nella successiva memoria ex art. 183 co. 6° n. 1 c.p.c. con la richiesta di procedersi ad ispezione della LATERE s.r.l., condannarsi la LASCARO a rimettere al nominando liquidatore i libri e tutti i documenti sociali 3 http://bit.ly/29Fh5LJ Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13b407 che tale assegnazione è stata impugnata ed annullata con sentenza emessa dal Tribunale Sentenza n. 5831/2016 pubbl. il 10/05/2016 RG n. 53243/2013 e accertarsi la responsabilità della liquidatrice in carica per le inadempienze dedotte "con riserva di danni da far valere in altro e separato giudizio"; C. che Vito ASPRELLA ed Angela LASCARO, costituitisi uno actu et patrono, hanno eccepito in via preliminare: l'incompetenza della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano, atteso il carattere non contenzioso del procedimento ex art. 2487 c.c., legittimata la MARCHIORO avrebbe dovuto "depositare ed iscrivere nel Registro delle imprese la o le denunce di successione dei signori Baldan (...), la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio (...) e la sentenza della Corte di Cassazione" menzionate in citazione, e nel merito, oltre a rilevare che nulla avrebbe impedito all'attrice -se socia nella misura dedotta- di convocare l'assemblea e deliberare la revoca della LASCARO, hanno contestato in via generale ogni addebito rivolto alla liquidatrice; RILEVATO D. che concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6° c.p.c., la sola ha attrice depositato il 5/3/2015 una memoria nella quale, oltre a modificare le proprie conclusioni nel senso esposto sopra al § B).2, ha documentato l'avvenuta presentazione al Giudice del registro presso il Tribunale di Varese di ricorso ex art. 2191 c.c per l’indicazione di se stessa quale titolare -per successione - della partecipazione nella LATERE S.r.l. già spettante al marito (ed al figlio), accolto come da visura aggiornata depositata in sede di comparse illustrative; RITENUTO PRELIMINARMENTE E. che le eccezioni sollevate dalla liquidatrice (e dal socio) della LATERE s.r.l. sono tutte infondate, atteso che: 1. come già sostenuto da questa Sezione specializzata2, la revoca del liquidatore per giusta causa può, ed anzi deve, essere richiesta tramite l’attivazione di un 2 Cfr. il decreto del 16/4/2015, pubblicato sul sito www.giurisprudenzadelleimprese.it 4 http://bit.ly/29Fh5LJ Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13b407 nonché comunque la carenza di legittimazione dell'attrice, atteso che per esser Sentenza n. 5831/2016 pubbl. il 10/05/2016 RG n. 53243/2013 procedimento contenzioso ove si possa realizzare il contraddittorio pieno sulla sussistenza della causa di revoca stessa, onde a ragione la presente causa è stata radicata avanti a questo giudice; 2. la mancata iscrizione della MARCHIORO quale socia nel libro dei soci della LATERE s.r.l. (quale che sia la rilevanza che possa annettersi a tale libro a seguito dell'intervenuta abrogazione della sua obbligatorietà3) e soprattutto nel registro delle imprese, rileva sul diverso piano dell'opponibilità endosocietaria 3. (fra i quali, va subito detto a confutazione di altra obiezione, quello ex art. 2479 co. 1° c.c., che la MARCHIORO non era abilitata a convocare direttamente sino all'intervenuta iscrizione nel Registro delle imprese di Varese di cui sopra al § D.), 4. laddove invece l'incontestata retrocessione della quota già di Floriano BALDAN a seguito della vicenda giudiziaria di cui s'è dato sopra conto e l'altrettanto incontestata qualità di unica erede del marito (e del figlio premorto) in capo alla MARCHIORO, costituiscono fatti costitutivi necessari e sufficienti ad attribuire all'attrice la legittimazione processuale ad agire uti socia della LATERE s.r.l. nei confronti della liquidatrice di questa; RITENUTO NEL MERITO F. che l'assoluta genericità della difesa della LASCARO, la quale non ha ritenuto di dedurre alcunché in merito all'attività che starebbe svolgendo dal luglio del 2005 per la liquidazione della LATERE s.r.l., a fronte invece delle evidenze costituite: - dall'ingiustificato protrarsi da oltre dieci anni della fase liquidatoria, della quale nulla è dato sapere, con i costi presuntivamente ad essa relativi - e soprattutto dalla totale inerzia in ordine al deposito dei bilanci intermedi ed eventualmente finale, la cui predisposizione e sottoposizione ai soci era e rimane dovuta ex art. 2490 c.c., 3 Ex art. 16, comma 12novies, del D.L. n. 185/2008 convertito nella legge n. 2/2009. 5 http://bit.ly/29Fh5LJ Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13b407 della qualità di socio e quindi dell'esercizio dei diritti conseguenti Sentenza n. 5831/2016 pubbl. il 10/05/2016 RG n. 53243/2013 convince il Tribunale della sussistenza di una giusta causa per la sua rimozione dalla carica; G. che per le stesse ragioni va accolta la domanda di declaratoria generica della responsabilità della LASCARO, che l'attrice è titolata a far valere in pro della società secondo il meccanismo sostitutivo (estensibile per assoluta identità di ratio alla fase della liquidazione) di cui all'art. 2476 co. 3° c.c. e per la quale il Collegio può e deve limitarsi -secondo gli orientamenti giurisprudenziali di legittimità più recenti e al precedente paragrafo F., rimanendo invece l'accertamento della concreta esistenza del danno stesso riservato alla successiva ed eventuale fase giudiziale di liquidazione4; RITENUTO INVECE H. che non può esser accolta né l'istanza di ispezione (la quale potrà semmai costituire, ove si dovesse intendere tale ambiguo riferimento all'art. 118 c.p.c., un mezzo di prova spendibile nella causa risarcitoria futura) né quella di nomina in questa sede alla LATERE s.r.l. di un liquidatore, posto che i. il potere riconosciuto in tal senso al Tribunale dall'art. 2487 co. 2° c.c. ha carattere eccezionale e sostitutivo per l'ipotesi in cui i soci non vogliano o non possano procedervi, ii. laddove ora ben potrà la MARCHIORO convocare (ex art. 2479 co. 1° c.c.) apposita assemblea con tale ordine del giorno ed ottenere -a fronte della maggioranza assoluta da essa detenuta- la nomina di liquidatore di sua fiducia; RITENUTO INFINE I. che Angela LASCARO e Vito ASPRELLA (che ha ritenuto di costituirsi unitamente alla liquidatrice condividendone integralmente le difese) dovranno solidalmente rifondere all'attrice le spese del giudizio, da liquidarsi ai sensi del d.m.G. n. 140 del 4 Così da ultimo, fra le altre, Cass. Sez. 2, Sent. n.15335 del 13/9/2012 (Rv. 623804) e Cass. Sez. 1, Sent. n. 15595 del 9/7/2014 (Rv. 631761); le quali hanno coerentemente precisato che al giudice dell'eventuale causa sul quantum rimane consentito sinanco negare la sussistenza del danno senza con ciò violare il giudicato formatosi sul c.d. an debeatur, il quale copre appunto solo l'astratta potenzialità lesiva del fatto illecito ma non preclude di stabilire che, in concreto, alcun pregiudizio si sia verificato. 6 http://bit.ly/29Fh5LJ Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13b407 accreditati- al mero accertamento dei fatti potenzialmente produttivi di danno indicati Sentenza n. 5831/2016 pubbl. il 10/05/2016 RG n. 53243/2013 20/7/2012 come modificato dal d.m. n. 55 del 10/3/2014 (tenendo conto dell'assenza di istruttoria e dell'accoglimento solo parziale delle domande), nella complessiva misura di € 6.620,00 (di cui € 420,00 per le spese esenti di iscrizione a ruolo della causa) oltre su € 5.600,00 al rimborso del contributo forfettario delle spese generali nella misura del 15% nonché, sull'imponibile complessivo, al rimborso del contributo previdenziale di categoria ed alla rivalsa dell'I.v.a. alle aliquote rispettivamente vigenti; P. Q. M. MARCHIORO con citazione notificata ad Angela LASCARO e Vito ASPRELLA in data 29/7/2013, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, 1. revoca Angela LASCARO dalla carica di liquidatrice della LATERE s.r.l. in liquidazione, avente sede legale in Gallarate (VA), via San Rocco 35; 2. dichiara Angela LASCARO responsabile nei confronti della LATERE s.r.l. delle violazioni dei propri doveri di liquidatrice indicate al paragrafo F. della motivazione presente sentenza; 3. rigetta nel resto le domande attoree; 4. condanna infine Angela LASCARO e Vito ASPRELLA a rimborsare ad Adelia MARCHIORO le spese di lite, che liquida in € 6.200,00, oltre sull'imponibile indicato in parte motiva al rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% nonché al rimborso del contributo previdenziale di categoria (C.p.A.) ed alla rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 5 maggio 2016 il Presidente il Giudice estensore Vincenzo Perozziello Guido Vannicelli 7 http://bit.ly/29Fh5LJ Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13b407 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Adelia