Informazione complementare U

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Informazione complementare U
Previdenza LPP 2016
Piani di previdenza U
Persone assicurate
Vanno assicurati obbligatoriamente tutti i dipendenti assoggettati all'obbligo contributivo AVS, che percepiscono un
salario annuo superiore al CHF 21'150.--. Devono essere assicurati:
 i rischi morte e invalidità, dal 1. gennaio successivo al compimento del 17.mo anno di età
 le prestazioni di vecchiaia, dal 1. gennaio successivo al compimento del 24.mo anno di età
Gli indipendenti possono farsi assicurare facoltativamente alle medesime condizioni dei dipendenti
Salario annuo assicurato
Il salario assicurato corrisponde al salario annuo AVS
presumibile
salario
annuo AVS
presumibile
Massimo
Contributi
I contributi annuali vengono calcolati in percentuale del salario assicurato e sono per metà a carico del datore e
dei dipendenti
I saggi di contribuzione valevoli attualmente sono indicati nella tabella figurante a tergo.
I contributi annuali sono pagabili posticipatamente (risparmio degli interessi) in rate trimestrali.
Coordinamento con l'assicurazione infortuni
Per principio le prestazioni dell'assicurazione infortuni secondo la LAINF precedono quelle della LPP. Per le persone che
non sono assicurate conformemente alla LAINF (gli indipendenti) la copertura assicurativa viene estesa anche agli
infortuni (contributo supplementare di poca entità).
Interlocutori per eventuali domande
Fondazione di previdenza dell'ASG
Organo d'applicazione
Casella postale 300
8401 Winterthur
Telefon
Fax
Internet
058 215 31 62
052 212 12 01
www.vorsorgestiftung-vsv.ch
Previdenza LPP 2015
Prestazioni previdenziali
Genere
Piano U1
Piano U2
Piano U3
Vedi disposizioni per la rendita
di vecchiaia
20% della rendita di vecchiaia
per ogni figlio avente diritto.
Vedi disposizioni per la rendita
di vecchiaia
20% della rendita di vecchiaia
per ogni figlio avente diritto.
Vedi disposizioni per la rendita
di vecchiaia
20% della rendita di vecchiaia
per ogni figlio avente diritto.
aumentata al 50% del salario
assicurato
10% del salario assicurato per
ogni figlio avente diritto
In vigore dopo tre mesi
dall'inizio dell'invalidità
aumentata al 60% del salario
assicurato
12% del salario assicurato per
ogni figlio avente diritto
In vigore dopo tre mesi
dall'inizio dell'invalidità
Prestazioni di vecchiaia
Rendita di vecchiaia
Rendita per figli di
pensionato
Prestazioni in caso d'invalidità
Rendita d'invalidità
Rendita per figli
d'invalido
Esonero dal pagamento
dei contributi
aumentata al 40% del salario
assicurato
8% del salario assicurato per
ogni figlio avente diritto
In vigore dopo tre mesi
dall'inizio dell'invalidità
Prestazioni in caso di decesso
Rendita per coniugi /
rendita per il convivente
superstite
Rendita per orfani
Capitale di decesso
24% del salario assicurato
30% del salario assicurato
40% del salario assicurato
risp., dopo l’età di
risp., dopo l’età di
risp., dopo l’età di
pensionamento, 60% della
pensionamento, 60% della
pensionamento, 60% della
rendita di vecchiaia in corso
rendita di vecchiaia in corso
rendita di vecchiaia in corso
8% del salario assicurato per
10% del salario assicurato per 12% del salario assicurato per
ogni figlio avente diritto.
ogni figlio avente diritto.
ogni figlio avente diritto.
Corrisponde all'avere di vecchiaia disponibile, purché non sia necessario per il finanziamento di una
rendita per coniugi o di un'indennità per coniugi.
Contributi in % del salario assicurato
Età
18-24
25-34
35-44
45-54
55-65/donne 64
Piano U1
Piano U2
Piano U3
2.0%
14.4%
15.0%
15.6%
16.0%
2.1%
17.3%
17.8%
18.9%
19.2%
2.2%
15.0%
15.8%
17.1%
17.8%
Per la copertura del rischio d'infortunio (per lavoratori indipendenti): + 0.3%
Disposizioni per la rendita di vecchiaia
L'ammontare della rendita di vecchiaia è subordinato all'avere di vecchiaia disponibile che dipende a sua volta:
- dall'età all'inizio dell'assicurazione
- - dall'ammontare del salario assicurato
- - dall'ammontare della prestazione di libero passaggio trasferita dal dipendente e da ulteriori versamenti unici regolamentari
- - - dal tasso d'interesse*
- all'aliquota di conversione per la rendita*
* definita del Consiglio di Fondazione; per la parte obbligatoria dell'avere di vecchiaia (prestazioni minime secondo la LPP)
vigono le prescrizioni minime legali