Informazione complementare U
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Informazione complementare U
Previdenza LPP 2016 Piani di previdenza U Persone assicurate Vanno assicurati obbligatoriamente tutti i dipendenti assoggettati all'obbligo contributivo AVS, che percepiscono un salario annuo superiore al CHF 21'150.--. Devono essere assicurati: i rischi morte e invalidità, dal 1. gennaio successivo al compimento del 17.mo anno di età le prestazioni di vecchiaia, dal 1. gennaio successivo al compimento del 24.mo anno di età Gli indipendenti possono farsi assicurare facoltativamente alle medesime condizioni dei dipendenti Salario annuo assicurato Il salario assicurato corrisponde al salario annuo AVS presumibile salario annuo AVS presumibile Massimo Contributi I contributi annuali vengono calcolati in percentuale del salario assicurato e sono per metà a carico del datore e dei dipendenti I saggi di contribuzione valevoli attualmente sono indicati nella tabella figurante a tergo. I contributi annuali sono pagabili posticipatamente (risparmio degli interessi) in rate trimestrali. Coordinamento con l'assicurazione infortuni Per principio le prestazioni dell'assicurazione infortuni secondo la LAINF precedono quelle della LPP. Per le persone che non sono assicurate conformemente alla LAINF (gli indipendenti) la copertura assicurativa viene estesa anche agli infortuni (contributo supplementare di poca entità). Interlocutori per eventuali domande Fondazione di previdenza dell'ASG Organo d'applicazione Casella postale 300 8401 Winterthur Telefon Fax Internet 058 215 31 62 052 212 12 01 www.vorsorgestiftung-vsv.ch Previdenza LPP 2015 Prestazioni previdenziali Genere Piano U1 Piano U2 Piano U3 Vedi disposizioni per la rendita di vecchiaia 20% della rendita di vecchiaia per ogni figlio avente diritto. Vedi disposizioni per la rendita di vecchiaia 20% della rendita di vecchiaia per ogni figlio avente diritto. Vedi disposizioni per la rendita di vecchiaia 20% della rendita di vecchiaia per ogni figlio avente diritto. aumentata al 50% del salario assicurato 10% del salario assicurato per ogni figlio avente diritto In vigore dopo tre mesi dall'inizio dell'invalidità aumentata al 60% del salario assicurato 12% del salario assicurato per ogni figlio avente diritto In vigore dopo tre mesi dall'inizio dell'invalidità Prestazioni di vecchiaia Rendita di vecchiaia Rendita per figli di pensionato Prestazioni in caso d'invalidità Rendita d'invalidità Rendita per figli d'invalido Esonero dal pagamento dei contributi aumentata al 40% del salario assicurato 8% del salario assicurato per ogni figlio avente diritto In vigore dopo tre mesi dall'inizio dell'invalidità Prestazioni in caso di decesso Rendita per coniugi / rendita per il convivente superstite Rendita per orfani Capitale di decesso 24% del salario assicurato 30% del salario assicurato 40% del salario assicurato risp., dopo l’età di risp., dopo l’età di risp., dopo l’età di pensionamento, 60% della pensionamento, 60% della pensionamento, 60% della rendita di vecchiaia in corso rendita di vecchiaia in corso rendita di vecchiaia in corso 8% del salario assicurato per 10% del salario assicurato per 12% del salario assicurato per ogni figlio avente diritto. ogni figlio avente diritto. ogni figlio avente diritto. Corrisponde all'avere di vecchiaia disponibile, purché non sia necessario per il finanziamento di una rendita per coniugi o di un'indennità per coniugi. Contributi in % del salario assicurato Età 18-24 25-34 35-44 45-54 55-65/donne 64 Piano U1 Piano U2 Piano U3 2.0% 14.4% 15.0% 15.6% 16.0% 2.1% 17.3% 17.8% 18.9% 19.2% 2.2% 15.0% 15.8% 17.1% 17.8% Per la copertura del rischio d'infortunio (per lavoratori indipendenti): + 0.3% Disposizioni per la rendita di vecchiaia L'ammontare della rendita di vecchiaia è subordinato all'avere di vecchiaia disponibile che dipende a sua volta: - dall'età all'inizio dell'assicurazione - - dall'ammontare del salario assicurato - - dall'ammontare della prestazione di libero passaggio trasferita dal dipendente e da ulteriori versamenti unici regolamentari - - - dal tasso d'interesse* - all'aliquota di conversione per la rendita* * definita del Consiglio di Fondazione; per la parte obbligatoria dell'avere di vecchiaia (prestazioni minime secondo la LPP) vigono le prescrizioni minime legali