Regolamento di previdenza valido dall`1.1.2017

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Regolamento di previdenza valido dall`1.1.2017
Regolamento
di previdenza
valido a partire dal 1° gennaio 2017
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Previdenza RUAG | Regolamento di previdenza – 1.1.2017
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Previdenza RUAG | Regolamento di previdenza – 1.1.2017
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Regolamento
di previdenza
valido a partire dal 1° gennaio 2017
Indice
6
I Disposizioni generali
8
Termini ed abbreviazioni
8
Art. 1
Nome e scopo
9
Art. 2 Cassa di previdenza e accordo d’adesione
9
Art. 3 Contenuto del regolamento
9
Art. 4 Età
9
Art. 5 Età di pensionamento
9
Art. 6 Obbligo assicurativo
Art. 7 Eccezioni dell’obbligo assicurativo
10
Art. 8 Inizio e scioglimento dell’assicurazione
10
Art. 9 Obbligo d’informare, reticenza
11
Art. 10 Informazione degli assicurati e delle imprese
11
Art. 11
Prestazione d’entrata e riscatti
11
II Definizioni salariali
13
Art. 12 Salario annuo determinante
13
Art. 13 Salario assicurato
13
Art. 14 Particolarità 13
III Prestazioni
14
Art. 15 Visione d’insieme delle prestazioni
14
Art. 16 Avere di vecchiaia
14
A Prestazioni di vecchiaia
15
Art. 17
Rendita di vecchiaia e pagamento in capitale 15
Art. 18 Rendita per figli di pensionati
17
B Prestazioni d’invalidità 18
Art. 19 Rendita d’invalidità e rendita d’invalidità completiva
18
Art. 20 Rendita per figli d’invalidi e rendita completiva per figli d’invalidi 18
Art. 21 Esonero dal pagamento di contributi ( art. abrogato all’1.1. 2005 )18
C Prestazioni in caso di decesso
Art. 22 Rendita per coniuge / Rendita per partner convivente
19
Art. 23 Rendita per orfani
20
Art. 24 Capitali in caso di decesso
20
D Disposizioni generali sulle prestazioni
21
Art. 25 Prestazioni alla generazione d’entrata ( art. abrogato all’1.1. 2005 )21
Art. 26 Adeguamento all’evoluzione dei prezzi
Art. 27 Disposizioni sulla riduzione e coordinamento
21
Art. 28 Pagamento delle prestazioni
22
Art. 29 Indennità in capitale
22
Previdenza RUAG | Regolamento di previdenza – 1.1.2017
9
19
21
IV Uscita dal servizio
23
Art. 30 Diritto ad una prestazione d’uscita, copertura prolungata, rimborso
23
Art. 31 Ammontare della prestazione d’uscita
23
Art. 32 Mantenimento della protezione di previdenza
23
Art. 33 Pagamento in contanti
24
Art. 34 Copertura prolungata ( art. abrogato all’1.1. 2005 )
24
V Contributi
25
Art. 35
Obbligo contributivo
25
Art. 36
Ammontare dei contributi e del loro finanziamento
25
VI Organizzazione della fondazione
26
Art. 37
Consiglio di fondazione
26
Art. 38
Deliberazione nel Consiglio di fondazione
26
Art. 39
Compiti del Consiglio di fondazione
26
Art. 40
Ufficio di revisione, periti riconosciuti per la previdenza professionale
27
VII Disposizioni particolari
28
Art. 41
Luogo d’adempimento
28
Art. 42
Abitazione in proprietà : prelievo anticipato, costituzione in pegno, obbligo di informare
28
Art. 43
Cessione e costituzione in pegno
29
Art. 44
Compensazione
29
Art. 45
Divorzio
29
Art. 46
Copertura insufficiente
29
30
VIII Disposizioni finali
Art. 47
Scioglimento di contratti d’affiliazione, liquidazione parziale e scioglimento della fondazione
30
Art. 48
Foro
30
Art. 49
Lacune nel regolamento
30
30
Art. 50
Adeguamenti del regolamento
Art. 51
Lingue
30
Art. 52
Entrata in vigore
30
Allegati
Allegato 1:
Tabella per il calcolo delle somme di riscatto massime ( art. 11 cpv. 4 )
31
Allegato 2:
Tabella dei tassi di conversione
32
Allegato 3 :
Disposizioni transitorie
33
Allegato 4 :
Regolamento della Cassa di soccorso RUAG
37
Previdenza RUAG | Regolamento di previdenza – 1.1.2017
7
I Disposizioni generali
Termini specifici al sesso
Tutte le definizioni specifiche al sesso usate in questo regolamento si riferiscono sia a quello femminile che
a quello maschile ( per assicurato s’intende anche l’assicurata, ecc.).
Termini ed abbreviazioni
Termini /abbreviazioni
( ordine alfabetico )
Spiegazione
Accordo d’affiliazione
Accordo contrattuale tra la PREVIDENZA RUAG e l’impresa affiliata sui reciproci
diritti e doveri
AI
Assicurazione fed. invalidità; Legge federale del 19.6.1959 ( L AI ) con Ordinanza
( OAI ) e revisione
Amministrazione
Amministrazione della fondazione PREVIDENZA RUAG con il direttore e il
personale specializzato per la gestione degli assicurati
Assicurato
Il collaboratore ammesso nella PREVIDENZA RUAG
AVS
Assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti ; legge federale del
20.12.1946 ( L AVS ) con ordinanza ( OAVS ) e revisione
Cassa di previdenza
Termine tecnico. Per ogni impresa affiliata viene gestita come modulo parziale
una cassa di previdenza. Ciò rende possibile la rappresentazione e la valutazione
di certe cifre per ogni impresa affiliata
Collaboratore
Collaboratore con un rapporto di lavoro con l’impresa
Convivenza
Unione di due partner conviventi, dell’altro o dello stesso sesso, che non sono né
parenti fra loro, né sposati e neppure vincolati da un’unione domestica registrata
e che vivono nella stessa economia domestica
CPC
Cassa pensioni della Confederazione ; statuti del 24.8.1994
Diritto ad una rendita d’invalidità Percentuale della rendita parziale d’invalidità
8
Età di pensionamento
L’età di pensionamento corrisponde a quella dell’AVS: per gli uomini i 65 anni
e per le donne i 64 anni compiuti.
Inserto
L’inserto fa parte integrante di questo Regolamento di previdenza. Esso sarà
pubblicato ad ogni modifica dei valori base AVS con la data attuale di validità
e verrà distribuito a tutti gli assicurati.
Fondazione
Termine utilizzato nel regolamento per la PREVIDENZA RUAG
Generazione di passaggio
Tutti gli assicurati della RUAG, i quali all’1.7. 2001 sono passati dalla CPC alla
PREVIDENZA RUAG
Grado d’invalidità
Percentuale dell’incapacità di guadagno
Impresa
Impresa che nell’ambito della PREVIDENZA RUAG assicura i propri collaboratori
per il 2º pilastro
LAINF
Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni del 20.3.1981 ( obbligatoria
per i dipendenti ) con revisione
LAM
Assicurazione militare federale ( contro infortuni e malattie durante il servizio
militare e la protezione civile ) ; legge federale del 19.6.1992
LCAP
Legge federale che promuove la proprietà privata d’abitazione con i mezzi della
previdenza professionale del 17.12.1993 con relativa ordinanza ( OPPA ) e revisione
LFLP
Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e gli invalidi del 17.12.1993 con ordinanza ( OLP ) e revisione
LPP
Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, superstiti e
l’invalidità del 25.6.1982 ( entrata in vigore 1.1.1985 ) con ordinanze OPP 1 – 3 e 1a
revisione
PREVIDENZA RUAG
Nome della fondazione della RUAG, nell’ambito della quale viene gestita
la previdenza del personale del gruppo
RUAG
Termine globale per il gruppo RUAG con la Società holding RUAG e tutte
le società del gruppo affiliate
Unione domestica registrata
( nel senso della LUD )
Per tutta la sua durata, l’unione domestica registrata è equiparata al matrimonio
nel presente Regolamento. Lo scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata è equiparato al divorzio. Un partner registrato è equiparato al coniuge. Se
un partner registrato muore, il partner superstite è equiparato al coniuge superstite
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Art. 1
Nome e scopo
1. Sotto il nome « PREVIDENZA RUAG » ( qui di seguito chiamata « fondazione » ) esiste una fondazione
per la previdenza professionale iscritta al registro ai sensi dell’art. 80 segg. CC, art. 331 CO e art. 48
cpv. 2 della LPP.
2. La fondazione assicura nel quadro di questo regolamento i collaboratori delle imprese affiliate ( qui di
seguito « impresa » ) contro le conseguenze della perdita di guadagno a causa di vecchiaia, decesso e
invalidità.
Sono considerate imprese affiliate, le società della RUAG e le società affiliate, con una partecipazione
superiore al 50 %. Il Consiglio di fondazione può approvare l’adesione alla fondazione di altre imprese
con rapporti economici.
La fondazione non è obbligata a concludere degli accordi di adesione con imprese strettamente legate
all’impresa fondatrice.
3. La fondazione soddisfa le condizioni della legge federale sulla previdenza professionale di vecchiaia,
superstiti e l’invalidità. La fondazione assicura i collaboratori contro le conseguenze dell’età, decesso
e invalidità. Essa adempie a tutte le prestazioni regolamentari e minime prescritte dalla legge.
Art. 2
Cassa di previdenza e accordo d’adesione
1. La fondazione gestisce per ogni impresa una cassa di previdenza. Nell’ambito di questa cassa essa
accumula gli averi di vecchiaia. Se opportuno, essa può stipulare contratti assicurativi con una o più
società d’assicurazioni.
2. Per ogni impresa che assicura i suoi dipendenti nell’ambito di questa fondazione esiste un accordo
d’adesione che regola i diritti e i doveri tra l’impresa e la fondazione. La fondazione apre una cassa di
previdenza per ogni impresa, nel cui ambito dal conto parziale emergono gli elementi specifici del
conto della fondazione per ogni impresa.
Art. 3
Contenuto del regolamento
Il presente regolamento regola l’organizzazione e la gestione della fondazione, i diritti e gli obblighi degli
assicurati e dei pensionati verso la fondazione nonché i rapporti tra gli assicurati rispettivamente i pensionati, l’impresa e la fondazione.
Art. 4
Età
L’età determinante per l’ammissione, così come per l’ammontare dei contributi, degli accrediti di vecchiaia
e la valutazione della prestazione minima in caso di libero passaggio, risulta dalla differenza tra l’anno
civile corrente e l’anno di nascita.
Art. 5
Pensionamento
Il pensionamento può avvenire per uomini e donne tra il 58° anno di età e quello che dà diritto alla rendita
AVS. L’assicurato ha la possibilità, in accordo con l’impresa, di procrastinare il pensionamento al massimo
fino al 70° anno di età.
Art. 6
Obbligo assicurativo
1. Nella fondazione, tutti i collaboratori soggetti all’AVS vengono ammessi al più presto tuttavia dal
1º gennaio che segue il compimento del 17 º anno d’età, quando ricevono dall’impresa un salario
annuo determinante che supera l’importo limite secondo il capoverso 2.
Fino alla fine dell’anno durante il quale si è compiuto il 21º anno d’età, l’assicurato è coperto solo
contro i rischi di decesso e invalidità.
2. L’importo limite corrisponde al salario minimo secondo l’art. 2 LPP. Se il grado d’occupazione è inferiore
al 100 % l’importo limite viene ridotto in proporzione al grado occupazionale. L’importo limite ammonta
tuttavia ad almeno 1⁄3 dell’importo citato all’art. 2 cpv. 1 LPP ( vedi inserto ).
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I Disposizioni generali
Art. 7
Eccezioni dell’obbligo assicurativo
Non sono ammessi nella fondazione :
a) Collaboratori che hanno raggiunto o superato l’età di pensionamento come da LPP ;
b) Dipendenti con un contratto di lavoro della durata massima di 3 mesi. Se il rapporto di lavoro viene
prolungato oltre la durata di 3 mesi, allora l’ammissione alla fondazione avviene dal momento in cui
è stato concordato il prolungamento.
Se diversi impieghi susseguenti presso la stessa impresa durano in tutto più di tre mesi e le interruzioni
non oltrepassano i tre mesi, il dipendente è assicurato dall’inizio del quarto mese. Se invece viene
concordato prima della prima entrata in funzione che la durata dell’impiego oltrepasserà in tutto i tre
mesi, allora il dipendente è assicurato dall’inizio del rapporto di lavoro ;
c) Collaboratori che esercitano l’attività accessoria presso l’impresa e che sono già assicurati obbligatoriamente altrove per un’attività principale o che esercitano un’attività indipendente nella loro professione principale ;
d) Collaboratori che ai sensi della AI o secondo il medico di fiducia sono invalidi per almeno il 70 %,
nonché collaboratori che beneficiano della proroga provvisoria del rapporto di assicurazione in conformità all’art. 26a LPP;
e) Collaboratori che non svolgono presumibilmente un’attività lucrativa durevole essi richiedano l’esonero
dell’ammissione nella fondazione.
Art. 8
Inizio e scioglimento dell’assicurazione
1. L’assicurazione inizia con l’inizio contrattuale del rapporto di lavoro.
2. L’assicurazione si estingue con la fine contrattuale del lavoro oppure quando all’assicurato non viene
più versato alcun salario sostitutivo, nella misura in cui non sorgono delle prestazioni di vecchiaia,
decesso o invalidità. Resta riservata una copertura supplementare a norma dell’art. 30 cpv. 2 del
presente Regolamento.
3. Se esiste un rapporto di lavoro, l’assicurazione si estingue quando si presume che il salario annuo
determinante diminuisca in modo duraturo sotto l’importo limite come da art. 6 cpv. 2, senza che
vengano a scadere delle prestazioni di decesso o d’invalidità. Resta riservata una copertura supplementare a norma dell’art. 30 cpv. 2 del presente Regolamento.
4. Quando l’assicurato cambia rapporto di lavoro all’interno di due imprese affiliate a questa fondazione,
il suo rapporto di previdenza continua ad essere gestito dalla nuova impresa senza cambiamenti. In
questo caso non vi è un’uscita dalla fondazione.
5. Se l’azienda concede un congedo non pagato della durata superiore a un mese, l’assicurazione per i
rischi di decesso e invalidità (assicurazione contro i rischi) viene mantenuta. L’assicurazione di vecchiaia
(previdenza per la vecchiaia) non viene mantenuta.
Il congedo non pagato deve essere annunciato dall’azienda prima del relativo inizio.
Durante il congedo non pagato l’assicurato corrisponde il contributo del dipendente e del datore di
lavoro per l’assicurazione contro i rischi (art. 36 cpv. 1 lett. b) ed eventuali altri contributi, come i
contributi di risanamento (art. 46 cpv.1).
Il congedo non pagato dura al massimo 12 mesi. Trascorso questo periodo, termina completamente
l’obbligo assicurativo della fondazione e ne consegue un’uscita dal servizio (art. 30 ss.). Se un assicurato uscito dal servizio riprende successivamente un rapporto di lavoro con un’azienda affiliata, sarà
trattato come un nuovo assunto.
10
Previdenza RUAG | Regolamento di previdenza – 1.1.2017
Art. 9
Obbligo d’informare, reticenza
1. Gli assicurati devono fornire spontaneamente e fedelmente all’amministrazione tutte le informazioni
determinanti per il loro rapporto assicurativo come pure le modifiche dello stato civile e la loro situazione familiare.
2. Su domanda dell’amministrazione i pensionati devono esibire un certificato di esistenza in vita. Gli
invalidi devono annunciare ulteriori rendite o redditi come pure eventuali cambiamenti del grado
d’invalidità.
3. Gli assicurati e gli aventi diritto sono tenuti a fornire alla fondazione le informazioni necessarie e la
documentazione richiesta e a presentare i giustificativi di prestazioni, riduzioni o rifiuti da parte di
altre istituzioni assicurative o di terzi come citati nell’art. 27. Se l’assicurato omette di presentare quanto
richiesto, la fondazione può ridurre le prestazioni a proprio discernimento.
4. Assicurati che hanno più relazioni di previdenza, la cui somma supera il loro salario ed i loro redditi
sottostanti all’AVS a norma dell’art. 79 c LPP, devono comunicare alla fondazione tutti i dettagli di
queste relazioni di previdenza compresi i salari ed i redditi che vi sono assicurati.
5. La fondazione declina ogni responsabilità per eventuali conseguenze negative per assicurati o i loro
superstiti risultanti da una violazione dei doveri summenzionati. Se a causa di tale violazione dovessero
insorgere dei danni per la fondazione, il Consiglio di fondazione, nel rispetto delle disposizioni di legge
determinanti, può renderne responsabile la persona che li ha cagionati.
Art. 10
Informazione degli assicurati e delle imprese
1. Ogni anno come pure all’inizio del rapporto lavorativo ad ogni assicurato viene consegnato un certificato di previdenza, il quale informa sull’ammontare del salario assicurato, sull’avere di vecchiaia accumulato, sulle prestazioni assicurate e sui contributi alla fondazione. Inoltre, la fondazione informa
annualmente le imprese, gli assicurati ed i pensionati sul risultato finanziario, sulla sua organizzazione
e sul finanziamento come pure sui membri del Consiglio di fondazione.
2. La fondazione comunica inoltre tutti gli anni agli assicurati l’ammontare della sua prestazione di libero
passaggio nonché l’avere di vecchiaia come da art. 15 della LPP.
3. Nel quadro delle disposizioni legali la fondazione fornisce agli assicurati ulteriori informazioni sullo
stato della loro assicurazione.
4. Ogni assicurato ed ogni pensionato, può richiedere che la fondazione gli comunichi tutti i dati da essa
gestiti sulla sua persona e se del caso può richiederne la rettifica.
Art. 11
Prestazione d’entrata e riscatti
1. L’assicurato è obbligato a far affluire alla fondazione le prestazioni d’uscita complete accumulate da
precedenti rapporti di previdenza.
2. Al momento dell’entrata l’assicurato deve annunciare alla fondazione la sua precedente appartenenza
ad un’istituzione di previdenza come pure il tipo della sua copertura. D’altra parte, deve pure annunciare all’istituzione di previdenza la sua nuova adesione alla fondazione, per far sì che il capitale di
previdenza venga bonificato a quest’ultima.
3. Le prestazioni d’entrata sono accreditate sul conto individuale dell’assicurato e costituiscono parte
integrante dell’avere individuale di vecchiaia.
4. L’assicurato che non ha ancora raggiunto l’età di pensionamento ha il diritto, al momento dell’entrata
oppure più tardi due volte all’anno, di effettuare dei riscatti come da tabella nell’allegato 1. Gli averi
del 3º pilastro, che superano il limite citato all’art. 60a cpv. 2 dell’OPP 2, e gli eventuali averi di libero
passaggio, che l’assicurato non ha dovuto apportare alla fondazione, sono addizionati alle somme di
riscatto.
Previdenza RUAG | Regolamento di previdenza – 1.1.2017
11
I Disposizioni generali
5. Se sono stati effettuati dei prelievi anticipati per l’accesso alla proprietà, dei riscatti volontari potranno
essere effettuati unicamente quando i prelievi anticipati saranno stati rimborsati. Eccezione è fatta per
i riscatti effettuati in seguito a prelievi dovuti a divorzio ( art. 45 ). Se si supera il limite di età per un
rimborso come da art. 42 cpv. 8, la prestazione per una somma di riscatto è lecita. In questo caso la
somma massima possibile di riscatto sarà ridotta dell’importo del prelievo anticipato.
6. Per coloro che provengono dall’estero e che non hanno mai fatto parte di un’istituzione di previdenza
in Svizzera, la somma annua per il riscatto non può superare, per i primi cinque anni d’adesione ad
un’istituzione di previdenza svizzera, il 20 % del salario assicurato. Trascorsi i cinque anni si potranno
effettuare dei riscatti analogamente alle presenti disposizioni.
7. Se sono state versate somme di riscatto nella fondazione o in altri istituti di previdenza professionale,
le prestazioni risultanti non possono essere prelevate dalla previdenza sotto forma di capitale nei tre
anni successivi. Sono considerati prelievi il prelievo anticipato dell’avere di vecchiaia per la proprietà
d’abitazione (art. 42), il prelievo della rendita di vecchiaia sotto forma di capitale (art. 29) e il pagamento
in contanti della prestazione di libero passaggio (art. 33). L’assicurato è responsabile della deducibilità
fiscale dei riscatti e delle somme di riscatto. La fondazione declina ogni responsabilità al riguardo.
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Previdenza RUAG | Regolamento di previdenza – 1.1.2017
II Definizioni salariali
Art. 12
Salario annuo determinante
1. Il salario annuo determinante è fissato dall’impresa e notificato alla fondazione sempre al 1º di aprile,
rispettivamente per i nuovi assicurati prima dell’inizio contrattuale del rapporto di lavoro. Per fissare
il salario annuo determinante si terranno in considerazioni le disposizioni legali ( art. 79 c LPP e 60 c
OPP 2 ).
2. Quale salario annuo determinante fa stato il salario lordo annuo, come fissato per l’anno assicurativo
vigente.
3. Se l’assicurato è impiegato meno di un anno presso un’impresa ( per esempio per rapporti di lavoro
stagionali o a breve termine ) come salario annuo determinante fa stato il salario che percepirebbe con
un’occupazione per un anno intero.
4. Se il salario annuo determinante di un assicurato diminuisce temporaneamente a causa di malattia,
d’infortunio, di disoccupazione, congedo maternità come da art. 329 f CO oppure per motivi analoghi,
il salario finora assicurato resta per principio valido nella misura in cui esista un obbligo di pagamento
del salario da parte dell’impresa. Tuttavia, l’assicurato può richiederne la riduzione.
5. Se l’assicurato cambia il suo grado d’occupazione per la durata di almeno 6 mesi, il salario assicurato
viene adeguato al nuovo grado d’occupazione dalla data del cambiamento. L’importo di coordinamento
viene adeguato ai sensi dell’art. 13 cpv. 2.
6. Per gli assicurati il cui grado d’occupazione e l’ammontare di salario oscilla fortemente è decisivo il
salario annuo medio determinante della corrispondente categoria professionale.
7. Nel caso di assicurati che hanno compiuto il 58° anno di età ed il cui salario annuo determinante viene
ridotto di un importo massimo pari alla metà, su richiesta dell’assicurato stesso, fino all’età di pensionamento, viene continuato il salario finora assicurato. In questo caso l’assicurato verserà sulla differenza
tutti i contributi di vecchiaia e di rischio di cui all’art. 36 cpv. 1 a) e b). La cifra 10 dell’allegato 3 non
è applicabile per la differenza.
Art. 13
Salario assicurato
1. Quale salario assicurato fa stato il salario annuo determinante meno l’importo di coordinamento secondo l’art. 12 cpv. 2.
2. Il Consiglio di fondazione determina annualmente l’importo di coordinamento ( vedi inserto ). Agli
assicurati che lavorano a tempo parziale e agli invalidi parziali l’importo massimo di coordinamento
viene proporzionalmente adeguato al grado occupazionale e rispettivamente viene ridotto il diritto
alla rendita d’invalidità. Per queste due categorie d’assicurati fa stato la soluzione per loro più vantaggiosa.
3. Il salario minimo assicurato ammonta ad 1⁄8 della rendita di vecchiaia AVS massima ( vedi inserto ). Per
gli assicurati parzialmente invalidi il salario minimo assicurato regolamentare verrà ridotto conseguentemente al diritto alla rendita d’invalidità. Il salario minimo assicurato ai sensi della LPP si basa sull’art.
3a cpv. 2 LPP2. Il Consiglio di fondazione può fissare un massimo per il salario assicurato ( vedi inserto ).
4. Se l’importo di coordinamento viene aumentato, il salario finora assicurato non viene diminuito. Esso
rimane allo stato raggiunto, sino al raggiungimento dell’intero aumento dell’importo di coordinamento
mediante aumenti del salario annuo.
Art. 14
Particolarità
Assicurati che sono impiegati con attività principale presso l’impresa e che svolgono altre attività lucrative
presso un altro o più datori di lavoro, sono assicurati nell’ambito di questo regolamento solo in base al
salario percepito presso l’impresa.
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13
III Prestazioni
Art. 15
Visione d’insieme delle prestazioni
1. La fondazione, in base a questo regolamento, fornisce le seguenti prestazioni :
a) all’età di pensionamento :
– rendita di vecchiaia art. 17
– rendita per figli di pensionati art. 18
– indennità in capitale art. 17 cpv. 4, art. 29
b) in caso d’invalidità :
– rendita d’invalidità e rendita d’invalidità completiva
art. 19
– rendita per figli d’invalidi e rendita per figli d’invalidi completiva
art. 20
c) in caso di decesso ( prestazioni per superstiti ) :
– rendita per coniuge / rendita per partner convivente
art. 22
– rendita per orfano art. 23
– capitali in caso di decesso
art. 24
d) per uscita dal rapporto contrattuale di lavoro :
– prestazioni di libero passaggio
art. 30–33
2. In un caso di previdenza le prestazioni sopraccitate, a norma della lett. b e c sono accordate a seguito
di malattia od infortunio, sotto riserva dell’art. 27 del regolamento.
Art. 16
Avere di vecchiaia
1. Per ogni assicurato è gestito un conto individuale di vecchiaia dal quale risulta l’avere di vecchiaia.
2. L’avere di vecchiaia è composto
– dagli accrediti di vecchiaia
– dalle prestazioni d’entrata apportate
– dalle somme di riscatto facoltative
– da eventuali altri depositi
– dagli interessi
dedotti eventuali prelievi per l’abitazione in proprietà e per divorzio.
3. Gli accrediti di vecchiaia annui ammontano a :
Età
uomini e donne
Tasso di conversione in %
22–31
15.0
32–41
19.0
42–51
23.5
52–65
28.0
L’età di un assicurato risulta dalla differenza tra l’anno civile corrente e l’anno di nascita. L’assicurato ha
la possibilità, in accordo con l’impresa, di procrastinare il pensionamento al massimo fino al 70° anno
di età. Gli accrediti di vecchiaia a partire dal 1° gennaio successivo al compimento del 65° anno di età
fino al pensionamento effettivo sono pari al 15.0 %.
4. Gli interessi vengono calcolati in base al saldo dell’avere di vecchiaia alla fine dell’anno precedente e
accreditati sul conto di vecchiaia alla fine di ogni anno civile.
5. Se viene apportata una prestazione d’entrata o una somma di riscatto facoltativa, quest’ultima frutta
interesse pro rata nell’anno corrispondente.
14
Previdenza RUAG | Regolamento di previdenza – 1.1.2017
6. Se subentra un caso assicurativo oppure se durante l’anno l’assicurato esce dalla fondazione, gli interessi per l’anno in corso sono computati proporzionalmente in base allo stato dell’avere di vecchiaia
alla fine dell’anno precedente fino al momento in cui si è verificato il caso assicurativo, rispettivamente
si è versata la prestazione d’uscita.
7. Il Consiglio di fondazione fissa due tassi d’interesse diversi (vedi inserto) come segue:
a)Tasso d’interesse durante l’anno: il Consiglio di fondazione fissa alla fine di un anno civile il tasso
d’interesse valevole per l’anno civile seguente. Gli averi di vecchiaia per i nuovi casi di prestazioni
dell’anno civile seguente saranno retribuiti con questo tasso d’interesse. Il tasso d’interesse per i
nuovi casi di prestazioni viene fissato dal Consiglio di fondazione osservando le prescrizioni legali,
le prospettive di redditività per l’anno civile seguente come pure l’ammontare delle riserve attuariali
e della riserva per fluttuazione di valore.
b)Tasso d’interesse annuo: Il tasso d’interesse annuo è fissato dal Consiglio di fondazione verso la
fine dell’anno civile in corso. Con il tasso d’interesse annuo viene remunerato l’avere di vecchiaia
degli assicurati attivi al 31 dicembre. In caso di uscita dal servizio e pensionamento al 31 dicembre,
l’avere di vecchiaia viene retribuito con il tasso d’interesse in corso d’anno conformemente al cpv.
7 lett. a). Il tasso d’interesse annuo viene fissato dal Consiglio di fondazione osservando le prescrizioni di legge, la redditività ottenuta, il risultato d’esercizio provvisorio come pure l’ammontare
degli accantonamenti tecnici e della riserva per fluttuazione di valore.
8. L’invalido parziale che riprende la sua attività lavorativa prima del pensionamento, ha diritto all’avere
di vecchiaia gestito. La gestione inizia al momento in cui nasce il diritto ad una rendita d’invalidità della
fondazione e continua per tutta la durata del diritto alla rendita. La sua validità si estingue tuttavia al
più tardi al raggiungimento del pensionamento.
Per l’invalidità totale l’avere di vecchiaia è gestito, con interessi ed accrediti di vecchiaia, fino al momento
in cui inizia la rendita d’invalidità. Gli accrediti di vecchiaia sono calcolati in base al salario assicurato
al momento in cui subentra l’incapacità lavorativa.
Per l’invalidità parziale, l’avere di vecchiaia esistente all’inizio della rendita d’invalidità sarà diviso in due
parti corrispondenti al diritto alla rendita d’invalidità. Si continuerà a gestire l’avere di vecchiaia corrispondente alla parte d’invalidità come per un assicurato invalido totale e l’avere di vecchiaia corrispondente alla parte attiva sarà gestito come per un assicurato attivo.
A
Prestazioni di vecchiaia
Art. 17
Rendita di vecchiaia e pagamento in capitale
1. Il diritto a una prestazione di vecchiaia nasce con la risoluzione del rapporto di lavoro dopo il compimento del 58° anno di età, se l’assicurato non ha diritto a prestazioni d’invalidità da parte della fondazione. Il diritto a una prestazione di vecchiaia nasce al più tardi al raggiungimento dell’età di pensionamento, fatto salvo quanto previsto al cpv. 6.
Se un assicurato al termine del rapporto di lavoro ha diritto a una rendita di vecchiaia, ma non ha
ancora compiuto il 65° anno di età, invece della rendita di vecchiaia può richiedere che la prestazione
d’uscita gli venga versata all’istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro oppure a un istituto di
libero passaggio (cfr. capitolo IV – Uscita dal servizio).
2. La rendita di vecchiaia viene calcolata in base all’avere di vecchiaia esistente e al tasso di conversione
determinante secondo l’anno di nascita conformemente al cpv. 3 al momento del pensionamento
(rendita di vecchiaia annuale = avere di vecchiaia per tasso di conversione). In questo è determinante
l’avere di vecchiaia ridotto da un’eventuale liquidazione in capitale.
Previdenza RUAG | Regolamento di previdenza – 1.1.2017
15
III Prestazioni
3. Il tasso di conversione secondo l’anno di nascita, in caso di pensionamento dopo il compimento del
65° anno d’età, è il seguente:
Anno di nascita
Tasso di conversione
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
4.630 %
4.620 %
4.610 %
4.590 %
4.580 %
4.570 %
4.560 %
4.550 %
4.540 %
4.530 %
4.510 %
4.500 %
4.490 %
4.480 %
4.470 %
4.460 %
I tassi di conversione validi per gli anni di nascita 1963 e successivi sono riportati nell’allegato 2.
In caso di pensionamento prima del compimento del 65° anno di età, il tasso di conversione da applicare
all’età di pensionamento di 65 anni viene ridotto corrispondentemente all’età effettiva come segue:
Pensionamento il primo del
mese dopo il compimento del…
Riduzionein punti %
65° anno di età
64° anno di età
0.00 %
0.12 %
63° anno di età
0.23 %
62° anno di età
0.34 %
61° anno di età
0.44 %
60° anno di età
0.54 %
59° anno di età
0.63 %
58° anno di età
0.72 %
I valori intermedi risultano dall’interpolazione lineare.
In caso di pensionamento dopo il compimento del 65° anno di età, il tasso di conversione da applicare
all’età di pensionamento di 65 anni viene aumentato corrispondentemente all’età effettiva come segue:
Pensionamento il primo del
mese dopo il compimento del…
Aumento in punti %
65° anno di età
66° anno di età
67° anno di età
68° anno di età
69° anno di età
70° anno di età
0.00 %
0.13 %
0.27 %
0.41 %
0.57 %
0.74 %
I valori intermedi risultano dall’interpolazione lineare.
Il Consiglio di fondazione può modificare in ogni momento i tassi di conversione secondo l’anno di nascita
summenzionati e riportati nell’allegato 2, le riduzioni e gli aumenti.
16
Previdenza RUAG | Regolamento di previdenza – 1.1.2017
4. Invece di una rendita di vecchiaia, un assicurato può richiedere il versamento dell’intero o di un parte
dell’avere di vecchiaia esistente quale prestazione in capitale. Vedere a questo proposito le disposizioni
all’art. 29.
5. Pensionamento parziale
L’assicurato che ha già compiuto i 58 anni ha la possibilità di procedere ad un pensionamento scaglionato, al massimo in 3 fasi, dietro relativo consenso da parte dell’impresa. Le condizioni da rispettare
per ogni fase sono :
– ridurre il tempo di lavoro del 30 % almeno del normale orario di lavoro e
– il restante tempo di lavoro prima del pensionamento totale deve essere ancora del 30 % almeno
dell’orario normale di lavoro.
Le presenti disposizioni sono applicabili per analogia per la rendita di vecchiaia parziale e per la liquidazione parziale in capitale.
Le parti dell’avere di vecchiaia relative al pensionamento parziale sono determinanti per definire la
rendita di vecchiaia parziale e la liquidazione parziale in capitale.
Le parti dell’avere di vecchiaia relative al rapporto di lavoro ridotto, sono gestite come per un assicurato
attivo a tempo pieno. Il salario assicurato è determinato in base al salario annuo conseguito. I contributi e l’obbligo contributivo si conformano al salario assicurato.
Per il pensionamento parziale non e applicabile l’opzione come da art. 17 cpv. 7.
6. Se un assicurato, dopo il raggiungimento dell’età di pensionamento continua il rapporto di lavoro
con l’impresa, può richiedere la riscossione della prestazione di vecchiaia maturata secondo cpv.
1 o la continuazione dell’avere di vecchiaia mediante accrediti di vecchiaia (cfr. art. 36 cpv. 1 lett. a).
La rendita di vecchiaia viene determinata secondo cpv. 2 con il tasso di conversione maggiorato. In
caso di decesso dell’assicurato prima della cessazione dell’attività lucrativa, la rendita per coniuge
corrisponde a 2⁄3 e quella per orfani a 1⁄6 della rendita di vecchiaia così determinata al momento del
decesso (fatto salvo quanto previsto all’art. 22 cpv. 5 e 6).
7. Con l’accordo scritto del coniuge o del partner convivente, gli assicurati sposati e gli assicurati che
hanno annunciato il loro partner alla fondazione per la rendita per partner convivente ( cfr. art. 22
cpv. 9 ) hanno la possibilità, all’età di pensionamento, di decidere definitivamente per una rendita per
coniuge co-assicurato, risp. una rendita per partner convivente co-assicurato, dello stesso ammontare
della rendita di vecchiaia. In questo caso la rendita di vecchiaia subisce una riduzione attuariale.
Art. 18
Rendita per figli di pensionati
1. I beneficiari di una rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita per figli di pensionati per ogni figlio
che potrebbe far valere un diritto a una rendita per orfani in caso di decesso.
Se, secondo l’art. 29, l’avere di vecchiaia è versato completamente sotto forma di capitale, una rendita
per figli di pensionati viene a cadere. Per un pagamento parziale dell’avere di vecchiaia in capitale, la
rendita per figli di pensionati viene calcolata sulla base della rimanente rendita di vecchiaia ridotta.
2. La rendita per figli di pensionati annua ammonta ad 1⁄6 della rendita di vecchiaia.
Previdenza RUAG | Regolamento di previdenza – 1.1.2017
17
III Prestazioni
B
Prestazioni d’invalidità
Art. 19
Rendita d’invalidità e rendita d’invalidità completiva
1. La decisione dell’AI federale è determinante per il riconoscimento dell’invalidità e per fissare il grado
d’invalidità.
2. Ha diritto ad una rendita d’invalidità l’assicurato che non ha ancora raggiunto l’età di pensionamento
e che
a)è invalido almeno al 25 % e che all’insorgere dell’incapacità lavorativa, la cui causa ha portato
all’invalidità, era assicurato presso la fondazione ; oppure
b) in seguito a un’infermità congenita presentava un’incapacità al lavoro di almeno 20 %, ma meno
del 40 %, all’inizio dell’attività lucrativa ed era assicurato allorché l’incapacità al lavoro la cui causa
ha portato all’invalidità, si è aggravata raggiungendo almeno il 40 % ; oppure
c) è diventato invalido quando era ancora minorenne e presentava un’incapacità al lavoro di almeno
20 %, ma meno del 40 %, all’inizio dell’attività lucrativa ed era assicurato allorché l’incapacità al
lavoro, la cui causa ha portato all’invalidità, si è aggravata raggiungendo almeno il 40 %.
3. L’assicurato ha diritto a
a) una rendita completa d’invalidità, se è invalido almeno al 70 % ;
b) tre quarti della rendita, se è invalido almeno al 60 % ;
c) mezza rendita, se è invalido almeno al 50 % ;
d) un quarto di rendita, se è invalido almeno al 25 %.
4. Il diritto a una rendita d’invalidità ha inizio con il riconoscimento dell’invalidità da parte dell’AI federale.
Il pagamento della rendita d’invalidità è rimandato al 1° giorno del mese successivo al mancato pagamento del salario, rispettivamente dopo la fine del diritto a un indennizzo di salario, fatte salve le
disposizioni sulla riduzione e coordinamento di cui all’art. 27. La rendita d’invalidità viene corrisposta
fino al decesso o fino al venir meno della condizione di invalidità stessa.
5. La rendita d’invalidità totale è calcolata con lo stesso tasso di conversione della rendita di vecchiaia al
compimento del 65° anno di età. L’avere di vecchiaia determinante per il calcolo si compone dell’avere
di vecchiaia, che l’assicurato ha acquisito all’inizio del diritto alla rendita d’invalidità, più la somma degli
accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti fino al compimento del 65° anno di età, ambedue con interessi (tasso d’interesse proiettato 1.5 %) per gli anni mancanti fino al compimento del 65° anno di età.
6. Il pensionato che riscuote una rendita d’invalidità dalla fondazione ha diritto ad una rendita d’invalidità
completiva. Il diritto alla rendita d’invalidità completiva si estingue al raggiungimento dell’età di pensionamento. La rendita d’invalidità completiva completa corrisponde alla differenza tra la rendita
d’invalidità completa ed il 60 % del salario assicurato al momento dell’insorgere dell’incapacità lavorativa. Se l’assicurato non è invalido al 100 % la rendita d’invalidità completiva sarà fissata in proporzione
al tasso percentuale della rendita d’invalidità parziale come da cpv. 3.
Art. 20
Rendita per figli d’invalidi e rendita completiva per figli d’invalidi
1. I beneficiari di una rendita d’invalidità hanno diritto a una rendita per figli d’invalidi rispettivamente a
una rendita completiva per figli d’invalidi per ogni figlio che potrebbe far valere un diritto a una rendita
per orfani in caso di decesso. Il diritto alla rendita completiva per figli d’invalidi sussiste tuttavia al più
tardi fino a quando il beneficiario della rendita d’invalidità rispettivamente d’invalidità professionale
raggiunge l’età di pensionamento.
2. La rendita annua per figli d’invalidi ammonta, per ogni figlio, ad 1⁄6 della rendita d’invalidità. La
rendita completiva per figli d’invalidi annua ammonta, per ogni figlio, ad 1⁄6 della rendita d’invalidità
completiva.
Art. 21
Esonero dal pagamento dei contributi
Articolo abrogato all’1.1. 2005 ( vedi art. 35 cpv. 2 ).
18
Previdenza RUAG | Regolamento di previdenza – 1.1.2017
C
Prestazioni in caso di decesso
Art. 22
Rendita per coniuge / Rendita per partner convivente
1. Il coniuge superstite di un assicurato deceduto, oppure di un beneficiario di rendita di vecchiaia o
d’invalidità deceduto, ha diritto a una rendita per coniuge.
2. La rendita per coniuge viene rimunerata la prima volta il mese successivo al decesso dell’assicurato
rispettivamente del pensionato.
3. La rendita per coniuge è versata fino al momento del decesso del coniuge superstite. Se il coniuge superstite passa a nuove nozze prima di compiere 45 anni, il diritto alla rendita si estingue. In questo caso
al coniuge superstite è versata una liquidazione in capitale pari alla rendita per coniuge annua triplicata.
Il coniuge superstite può fare richiesta scritta, dopo rinuncia alla liquidazione in capitale, che in caso
di scioglimento del nuovo matrimonio il diritto alla rendita per coniuge venga ripristinato.
4. Al momento del decesso la rendita annua per coniuge ammonta ai 2⁄3 della rendita d’invalidità assicurata inclusa la rendita d’invalidità completiva, rispettivamente ai 2⁄3 dell’attuale rendita d’invalidità
inclusa la rendita d’invalidità completiva, rispettivamente ai 2⁄3 dell’attuale rendita di vecchiaia. Per
coloro che hanno usufruito dell’opzione come da art. 17 cpv. 7, l’ammontare della rendita è uguale a
quello dell’attuale rendita di vecchiaia.
5. Se il coniuge superstite è più giovane dell’assicurato di 10 anni, la rendita per coniuge è ridotta dell’1 %
per ogni anno o frazione di anno che supera i 10 anni. Questa riduzione non è valevole per gli assicurati che hanno fatto uso della possibilità di scelta come da art. 17 cpv. 7.
Oltre a ciò la rendita per coniuge è ridotta se il matrimonio è avvenuto dopo il compimento del 58 º anno
di età e se l’unione non è durata almeno 2 anni. In questo caso per ogni anno intero o frazione di
anno che supera l’età di 58 anni dell’assicurato rispettivamente del pensionato, la rendita viene ridotta
del 20 %.
6. Non viene pagata alcuna rendita per coniuge quando
a) il matrimonio è stato concluso dopo aver compiuto 66 anni oppure
b) quando l’assicurato rispettivamente il pensionato aveva compiuto 58 anni al momento del matrimonio e soffriva di una malattia grave a lui conosciuta, a causa della quale è deceduto entro 2 anni
dopo il matrimonio.
7. Non fanno stato le restrizioni di cui all’cpv. 5 e 6, nella misura in cui esse pregiudicano le prestazioni
minime come da LPP.
8. Il coniuge divorziato ha unicamente diritto alle prestazioni minime previste dalla LPP. Dalla prestazione
della fondazione viene dedotto l’importo che, unitamente alle prestazioni di altre assicurazioni ( in
particolare AVS o AI ), supera il diritto derivante dalla sentenza di divorzio.
9. Il partner convivente, dell’altro o dello stesso sesso, designato dall’assicurato o dal beneficiario di
rendita di vecchiaia o d’invalidità, ha diritto (fatto salvo il cpv. 10), alle stesse condizioni dei coniugi,
ad una rendita per partner convivente dell’ammontare della rendita per coniuge ( cfr. in particolare
cpv. 4 fino a 6 ), se
a) il partner ha convissuto ininterrottamente con la persona assicurata negli ultimi cinque anni fino
al decesso di quest’ultima oppure deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni e
b) il partner non beneficia di una rendita vedovile ( art. 20 a LPP ) e
c) il partner è stato annunciato per iscritto alla fondazione dall’ assicurato, dal beneficiario di rendita
di vecchiaia o d’invalidità quand’egli era ancora in vita e
d) una domanda viene inoltrata alla fondazione al più tardi 3 mesi dopo il decesso dell’assicurato,
del beneficiario di rendita di vecchiaia o d’invalidità.
10.Ai sensi del cpv. 9 il coniuge divorziato dell’assicurato non può essere definito come partner convivente
per 5 anni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
Previdenza RUAG | Regolamento di previdenza – 1.1.2017
19
III Prestazioni
Art. 23
Rendita per orfani
1. In caso di decesso di un assicurato o di un pensionato o di un invalido i suoi figli hanno diritto ad una
rendita per orfani ; gli affiliati solo a condizione che abbiano addotto un diritto agli assegni per figli.
2. Una rendita per orfani decorre la prima volta il mese successivo al decesso dell’assicurato rispettivamente
del pensionato. Il diritto alla rendita per orfani si estingue con il decesso dell’orfano od al compimento
del 18 º anno di età. Il diritto a una rendita per orfani è dato fino a quando il figlio compie 18 anni.
Per i figli ancora in fase di formazione o invalidi almeno al 70 %, il diritto sussiste fino al compimento
del 25 º anno di età.
3. Al momento del decesso la rendita annua per orfani ammonta per ogni figlio ad 1⁄6 della rendita
d’invalidità assicurata inclusa la rendita d’invalidità completiva, rispettivamente ad 1⁄6 dell’attuale
rendita d’invalidità inclusa la rendita d’invalidità completiva rispettivamente ad 1⁄6 dell’attuale rendita
di vecchiaia. Orfani di entrambi i genitori beneficiano di una rendita per orfani doppia.
Art. 24
Capitali in caso di decesso
1. Alla morte dell’assicurato, agli aventi diritto viene versato un capitale di decesso. Il capitale in caso
di decesso corrisponde all’avere di vecchiaia accumulato dal quale si deduce il capitale di copertura
attuariale di eventuali rendite e indennità per coniuge o partner convivente (rimborso dell’avere di
vecchiaia).
2. Indipendentemente dal diritto successorio ed esclusi gli altri eredi legittimi e gli enti pubblici, hanno
diritto al capitale in caso di decesso in parti uguali nell’ordine:
a)il coniuge; in sua mancanza
b)le persone assistite in misura considerevole dal defunto oppure la persona
– che ha ininterrottamente convissuto con lui negli ultimi cinque anni prima del decesso o
– che deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni, a condizione che non percepisca
una rendita vedovile (art. 20a LPP); in loro mancanza
c)i figli del defunto; in loro mancanza
d)i genitori del defunto; in loro mancanza
e)i fratelli e le sorelle del defunto.
3. Sono aventi diritto solo quelle persone come da cpv. 2 lett. b) che l’assicurato ha annunciato per iscritto
alla fondazione. L’annuncio deve pervenire alla fondazione quando l’assicurato è ancora in vita.
Ai sensi del cpv. 2 lett. b), il coniuge divorziato dell’assicurato non può essere annunciato come avente
diritto per 5 anni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio e non ha alcun diritto alle
prestazioni in base all’art. 24.
4. Qualora manchino le persone come da cpv. 2, l’avere di vecchiaia è devoluto alla fondazione.
20
Previdenza RUAG | Regolamento di previdenza – 1.1.2017
D
Disposizioni generali sulle prestazioni
Art. 25
Prestazioni alla generazione d’entrata
Articolo abrogato all’1.1. 2005.
Art. 26
Adeguamento all’evoluzione dei prezzi
Se le possibilità finanziarie della fondazione lo permettono le rendite sono adeguate all’evoluzione dei
prezzi. A questo proposito il Consiglio di fondazione decide annualmente se ed in quale misura questo
adeguamento è fattibile. L’art. 36 cpv. 1 LPP resta riservato.
Art. 27
Disposizioni sulla riduzione e coordinamento
1. Se le prestazioni di decesso e d’invalidità della fondazione unitamente ad altri redditi conteggiabili per
l’assicurato e i suoi figli, rispettivamente i suoi superstiti, raggiungono un reddito superiore al 90 %
della perdita di salario ( in caso di malattie professionali o infortuni professionali 100 %, a condizione
che non vi sia concausa ), le prestazioni della fondazione sono ridotte del 90 risp. del 100 % dell’importo
eccedente. Le prestazioni di vecchiaia saranno ridotte in eguale misura, fin quando saranno versate le
prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni o militare.
La perdita di salario corrisponde all’ultimo salario annuo determinante come da art. 12 cpv. 2. La
fondazione adegua periodicamente la perdita di salario come da direttive interne sullo sviluppo generale dei salari.
In particolare sono considerati redditi conteggiabili le prestazioni
– dell’AVS/AI federale ad eccezione degli assegni per grandi invalidi,
– dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni,
– dell’assicurazione militare,
– di assicurazioni sociali svizzere ed estere,
– di istituzioni di previdenza e di libero passaggio svizzere ed estere,
– di un’assicurazione alla quale l’impresa o al suo posto una fondazione abbia pagato almeno il 50 %
dei premi,
– così come un eventuale reddito del beneficiario di una rendita d’invalidità.
I redditi da rendite del coniuge risp. del partner convivente sopravvissuto e degli orfani vengono addizionate. Per il reddito conteggiabile fanno stato unicamente prestazioni dello stesso tipo e destinazione
che, a causa di danni subiti, sono versate alla persona avente diritto. Prestazioni uniche in capitale
sono convertite attuarialmente in rendite come da basi attuariali della fondazione. Eccezione fanno le
indennità di integrità, gli importi per torti morali e simili liquidazioni, che non sono presi in considerazione.
La fondazione controlla periodicamente la riduzione della rendita. Il Consiglio di fondazione può,
dietro esplicita richiesta del beneficiario della prestazione, rinunciare parzialmente o totalmente a questa
riduzione.
In tutti i casi saranno fornite al minimo quelle prestazioni previste dalla LPP e dal suo regolamento di
calcolo.
2. La fondazione può richiedere dall’avente diritto di una prestazione di decesso, rispettivamente
d’invalidità che esso ceda alla fondazione i crediti che gli spettano verso terzi responsabili, fino all’importo dell’obbligo di prestazione.
3. La fondazione può ridurre o rifiutare nella corrispondente misura le sue prestazioni, se la AVS /AI riduce
una prestazione, qualora l’avente diritto abbia provocato per sua grave colpa la morte o l’invalidità,
oppure si sia opposto a una misura d’integrazione dell’AI. La fondazione non è obbligata a compensare
rifiuti o riduzioni di prestazioni da parte dell’assicurazione invalidità o militare.
4. Alla fondazione vanno quelle prestazioni che non possono essere versate agli aventi diritto ai sensi di
questo regolamento.
Previdenza RUAG | Regolamento di previdenza – 1.1.2017
21
III Prestazioni
5. La persona avente diritto può chiedere una prestazione anticipata alla fondazione in caso di contestazione dell’assunzione di rendite da parte dell’assicurazione infortuni rispettivamente militare oppure
della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità a norma della LPP. Se al nascere
del diritto ad una prestazione per superstiti o d’invalidità non è chiaro quale istituzione di previdenza
è obbligata a fornire le prestazioni, l’avente diritto può richiedere una prestazione anticipata all’ultima
istituzione di previdenza presso la quale era assicurato. La fondazione fornisce prestazioni anticipate
nel quadro delle prestazioni minime legali come da LPP.
6. Se il caso viene ripreso da un altro istituto assicurativo rispettivamente da un’altra istituzione di previdenza come da cpv. 5, questo /a deve rimborsare le prestazioni anticipate nel quadro del suo obbligo
di prestazione. L’assicurato deve annunciarsi presso le assicurazioni in questione.
Art. 28
Pagamento delle prestazioni
1. Rendite
Il pagamento delle rendite, dovute in base a questo regolamento, avviene mensilmente. Il mese in cui
il diritto si estingue, la rendita viene pagata completamente.
2. Liquidazione in capitale
Il pagamento di liquidazioni in capitale, in base al presente regolamento, avviene senza interessi entro
30 giorni dopo che la fondazione ha ricevuto i dati necessari. A partire da questo termine decorrono
gli interessi sulla liquidazione in capitale come da tasso d’interesse di mora fissato dal Consiglio federale ( vedi inserto ).
Art. 29
Indennità in capitale
1. Al momento del pensionamento un assicurato abile al lavoro può prelevare la totalità o una parte del
suo avere di vecchiaia sotto forma di liquidazione unica in capitale. Se sono stati effettuati dei riscatti
negli ultimi tre anni prima del pensionamento, le prestazioni che ne derivano non potranno essere
prelevate sotto forma di capitale. L’assicurato deve inoltrare richiesta scritta per la liquidazione in capitale alla fondazione, nel caso in cui l’assicurato sia sposato la richiesta dovrà essere controfirmata
dal coniuge.
In caso di ritiro di capitale parziale le rendite di vecchiaia e le eventuali prestazioni per i superstiti saranno
ridotte proporzionalmente.
2. Se l’ammontare della rendita di vecchiaia o d’invalidità annua è inferiore al 10 %, quello della rendita
per coniuge o per partner convivente è inferiore al 6 % oppure quello della rendita per orfani è inferiore
al 2% dell’ammontare minimo della rendita di vecchiaia AVS, la fondazione può versare una liquidazione
in capitale (vedi inserto).
Se un pensionato che percepisce già una rendita di vecchiaia della fondazione per pensionamento
completo secondo l’art. 17 cpv. 1 rientra come assicurato prima dell’età di pensionamento, la prestazione di vecchiaia risultante sarà versata in ogni caso come liquidazione in capitale.
3. Nella misura in cui viene versata un’indennità in capitale, le corrispondenti prestazioni regolamentari
sono ritenute completamente indennizzate.
22
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IV Uscita dal servizio
Art. 30
Diritto ad una prestazione d’uscita, copertura prolungata, rimborso
1. Quando l’assicurazione si estingue ( cfr. art. 8 cpv. 2 ) l’assicurato ha diritto ad una prestazione d’uscita.
2. In caso di uscita anticipata, l’assicurato continua ad essere assicurato, senza prelievo del rispettivo
contributo, per il rischio decesso e invalidità fino al momento dell’entrata in una nuova istituzione di
previdenza, al massimo però fino ad un mese dopo l’uscita.
3. Se dopo aver trasferito la prestazione d’uscita la fondazione deve fornire delle prestazioni per i superstiti o d’invalidità, la prestazione d’uscita le sarà rimborsata nella misura necessaria a coprire il pagamento delle prestazioni per i superstiti o d’invalidità. In caso di mancato rimborso le prestazioni per i
superstiti e d’invalidità sono ridotte o sospese fino a rimborso avvenuto.
Art. 31
Ammontare della prestazione d’uscita
1. La prestazione d’uscita viene essenzialmente calcolata in conformità all’art. 15 LFLP ( casse gestite secondo il primato dei contributi ). La prestazione d’uscita corrisponde all’avere di vecchiaia esistente, al
minimo però all’importo minimo come da art. 17 LFLP. A norma dell’allegato 3, cifra 3 un debito residuo
viene dedotto dalla prestazione di libero passaggio.
2. Se l’impresa ha rilevato completamente o parzialmente una somma di riscatto, l’importo corrispondente
viene dedotto dalla prestazione d’uscita secondo cpv. 1. La deduzione si riduce di un decimo dell’importo rilevato dall’impresa per ogni anno completo contributivo risparmiato. La parte non utilizzata
viene accreditata alle riserve contributive del corrispondente datore di lavoro.
3. La prestazione d’uscita comprende in ogni caso almeno l’avere di vecchiaia come da LPP esistente al
momento dell’uscita.
4. All’uscita dalla fondazione la prestazione d’uscita viene a scadenza. A partire da questo momento essa
dovrà essere rimunerata con l’interesse minimo come da LPP ( vedi inserto ). Se la fondazione non
effettua il trasferimento entro 30 giorni dal momento in cui essa ha ricevuto le necessarie indicazioni,
a partire da questo termine sulla prestazione d’uscita matureranno gli interessi di mora al tasso fissato
dal Consiglio federale ( vedi inserto ).
Art. 32
Mantenimento della protezione di previdenza
1. La fondazione deve continuare a mantenere a scopo previdenziale la prestazione d’uscita dell’assicurato.
2. Se la prestazione d’uscita non può essere trasferita alla nuova istituzione di previdenza dell’assicurato
uscente, egli sceglie una delle seguenti possibilità legali per mantenere la sua protezione di previdenza :
a) apertura di un conto di libero passaggio
b) stipulazione di una polizza di libero passaggio
c) trasferimento all’istituto collettore per continuare l’assicurazione facoltativa come da art. 44 e
art. 47 LPP.
In mancanza di istruzioni a questo proposito la prestazione d’uscita sarà trasferita, interessi compresi,
al più presto 6 mesi dopo, ma al più tardi 2 anni dopo il caso di libero passaggio, all’istituto collettore.
Previdenza RUAG | Regolamento di previdenza – 1.1.2017
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IV Uscita dal servizio
Art. 33
Pagamento in contanti
1. L’assicurato può richiedere un pagamento in contanti della prestazione d’uscita :
a) se lascia definitivamente la Svizzera e non abita nel Principato del Liechtenstein ( è fatto salvo il
cpv. 4 ), oppure
b) se intraprende un’attività lucrativa indipendente e non sottostà più alla previdenza professionale
obbligatoria oppure
c) se la prestazione d’uscita è inferiore al suo contributo annuo in qualità di lavoratore.
2. Se si presenta la domanda per il pagamento in contanti, bisogna allegare la documentazione giustificativa. La fondazione esamina i presupposti del diritto e, se fosse il caso, richiede ulteriori documenti.
3. Se l’assicurato è coniugato, il pagamento in contanti può avvenire solo con il consenso scritto del
coniuge. Se negli ultimi tre anni prima dell’uscita sono state versate delle somme di riscatto, le prestazioni che ne derivano non saranno pagate in contanti, ma versate su un conto di libero passaggio
o su una polizza di libero passaggio.
4. L’assicurato che lascia definitivamente la Svizzera o il Principato del Liechtenstein, non può richiedere
il pagamento in contanti dell’avere di vecchiaia LPP, se è assicurato obbligatoriamente per i rischi di
vecchiaia, morte e invalidità secondo le prescrizioni legali di uno Stato membro dell’UE, dell’Islanda o
della Norvegia.
Art. 34
Copertura prolungata
Articolo abrogato all’1.1. 2005 ( nuova regolamentazione all’art. 30 cpv. 2 ).
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Previdenza RUAG | Regolamento di previdenza – 1.1.2017
VContributi
Art. 35
Obbligo contributivo
1. L’obbligo contributivo per l’impresa e per l’assicurato inizia con l’accettazione nella fondazione.
2. L’obbligo contributivo si estingue alla scadenza dell’assicurazione (art. 8 cpv. 2), tuttavia al più tardi
con il pensionamento (art. 17 cpv. 1) o all’insorgere del diritto a una rendita completa d’invalidità (art.
19 cpv.1).
3. I contributi dell’assicurato vengono dedotti dall’impresa dal salario o dall’indennità di salario e vengono
versati mensilmente alla fondazione insieme ai contributi dell’impresa.
4. L’impresa fornisce i contributi del datore di lavoro dai propri mezzi, oppure da riserve di contributi del
datore di lavoro accumulate precedentemente per questo scopo, che figurano separate nei conti della
fondazione.
5. Se la situazione finanziaria della fondazione lo permette, il Consiglio di fondazione può decidere una
riduzione, limitata nel tempo, dei contributi per gli assicurati e le imprese.
Art. 36
Ammontare dei contributi e del loro finanziamento
1. I contributi annui alla fondazione sono fissati come segue :
a) per la previdenza di vecchiaia : in base all’età della persona assicurata secondo la seguente tabella
Età
uomini e donne
Contributo di risparmio
in % del salario assicuratos
22–31
15.0
32–41
19.0
42–51
23.5
52–65
28.0
L’età di un assicurato risulta dalla differenza tra l’anno civile corrente e l’anno di nascita.
Se il pensionamento viene rinviato, a partire dal 1° gennaio successivo al compimento del 65° anno
di età fino all’effettivo pensionamento, ma non oltre il compimento del 70° anno d’età, verrà riscosso
un contributo di risparmio del 15.0 %.
b)Per l’assicurazione contro il rischio : in base all’ammontare delle prestazioni assicurative e dei premi
di rischio soggetti al calcolo attuariale. Il Consiglio di fondazione è autorizzato a fissare il contributo
dell’assicurazione contro il rischio in percento del salario assicurato ; questo ammonta attualmente
al 2 %.
2. L’azienda e l’assicurato pagano ciascuno la metà degli importi calcolati secondo il cpv. 1 lett. a) e lett.
b), fatto salvo l’art. 8 cpv. 5 per congedo non pagato.
3. La deduzione salariale mensile ammonta per gli assicurati a un dodicesimo del contributo annuo.
Previdenza RUAG | Regolamento di previdenza – 1.1.2017
25
VI Organizzazione della fondazione
Art. 37
Consiglio di fondazione
1. Il Consiglio di fondazione è l’organo superiore della fondazione. Esso si compone di 8 membri, metà
rappresentanti dei collaboratori ( lavoratori ) e metà delle imprese ( datori di lavoro ). I membri del
Consiglio di fondazione sono eletti per un periodo di 4 anni, la rielezione è possibile.
2. I rappresentanti dei datori di lavoro vengono eletti su proposta della direzione del gruppo dal Consiglio
d’amministrazione della RUAG.
3. I rappresentanti dei lavoratori sono essenzialmente eletti nella loro cerchia. Complessivamente, è
ammesso un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori, che possano provare d’avere dei
membri che siano assicurati presso le imprese RUAG, nella misura in cui esso riesca ad aggiudicarsi la
necessaria maggioranza dei voti necessari durante la procedura d’elezione. Il Regolamento di votazione
è emesso dal Consiglio di fondazione. Se un rappresentante dei lavoratori esce dal Consiglio di fondazione, subentra il primo membro di riserva per il resto della durata della carica.
4. Il Consiglio di fondazione elegge ogni volta il presidente e il vicepresidente per l’intera durata della
carica. Questi ultimi devono appartenere a un differente gruppo di rappresentanza secondo cpv. 2 e 3.
5. Per permettere ai membri del Consiglio di fondazione di adempiere ai loro compiti dirigenziali la
fondazione ne assicura la formazione ed il perfezionamento.
Art. 38
Deliberazione nel Consiglio di fondazione
1. Il Consiglio di fondazione ha la facoltà di deliberare, premesso che almeno la metà dei rappresentanti
dei lavoratori e dei datori di lavoro siano presenti.
2. Le decisioni sono prese a semplice maggioranza dei voti. A parità di voti l’affare è rigettato. Decisioni
vertenti l’emanazione o la modifica di regolamenti e direttive necessitano dell’approvazione di almeno
6 membri del Consiglio di fondazione. Un membro del Consiglio di fondazione si può far rappresentare
da un altro membro a mezzo di una procura scritta. Le decisioni possono essere messe in circolazione
tra i membri, a meno che un membro del Consiglio di fondazione non richieda una consultazione
orale.
3. Le deliberazioni sono sempre messe a verbale. Le divergenze d’opinione solo su richiesta.
Art. 39
Compiti del Consiglio di fondazione
1. Il Consiglio di fondazione prende le misure necessarie per raggiungere gli obiettivi della fondazione.
Esso investe il patrimonio della fondazione secondo i principi della sicurezza, degli utili adatti al mercato e una appropriata ripartizione del rischio, tenendo conto delle direttive d’investimento.
2. In virtù dell’art. 6 cpv. 4 dell’atto di fondazione, il Consiglio di fondazione può conferire compiti speciali
a commissioni, comitati od a terzi. Questo mandato può essere revocato in qualsiasi momento ( tendendo conto di eventuali termini di disdetta contrattuali ).
3. Il Consiglio di fondazione regola la gestione della fondazione.
4. I dettagli sui compiti, sulle responsabilità e competenze del Consiglio di fondazione così come della
direzione vengono stabiliti dal Consiglio di fondazione in un regolamento speciale.
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Previdenza RUAG | Regolamento di previdenza – 1.1.2017
Art. 40
Ufficio di revisione, perito in materia di previdenza professionale
1. Il Consiglio di fondazione designa l’ufficio di revisione ( art. 52a LPP ). Quest’ultimo deve esaminare
annualmente la gestione, la contabilità e gli investimenti patrimoniali della fondazione. Esso redigerà
un rapporto scritto sull’esito della revisione. Il conto annuo ed il bilancio, unitamente al rapporto
dell’ufficio di revisione, sono da trasmettere all’autorità di sorveglianza.
2. La fondazione deve far verificare da un perito in materia di previdenza professionale al minimo ogni
3 anni quanto segue:
– se la fondazione offre sempre la garanzia di poter adempiere ai suoi impegni;
– se le disposizioni attuariali regolamentari inerenti alle prestazioni e al finanziamento corrispondono
alle prescrizioni legali.
Il rapporto dell’esperto deve essere comunicato all’autorità di sorveglianza.
Previdenza RUAG | Regolamento di previdenza – 1.1.2017
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VII Disposizioni particolari
Art. 41
Luogo d’adempimento
Luogo d’adempimento delle prestazioni di previdenza è la residenza svizzera o la residenza in uno Stato
dell’UE o dell’AELS dell’avente diritto. In caso di domicilio all’estero, al di fuori di uno Stato membro dell’UE
o dell’AELS, l’avente diritto deve designare in Svizzera una banca o la posta come luogo di pagamento.
Art. 42
Abitazione in proprietà : prelievo anticipato, costituzione in pegno, obbligo di informare
1. L’assicurato attivo può far valere, fino al compimento dei 62 anni un importo ( minimo CHF 20’000 )
per abitazione in proprietà ad uso proprio ( acquisto e costruzione di proprietà d’abitazione, partecipazioni a proprietà d’abitazione oppure rimborsi di prestiti ipotecari ). Per uso proprio s’intende l’utilizzo
da parte dell’assicurato al suo domicilio oppure al suo luogo abituale di soggiorno. Per lo stesso scopo
egli può pure costituire in pegno un importo oppure il suo diritto alla prestazione di previdenza.
2. L’assicurato può prelevare o costituire in pegno un importo, dell’ammontare massimo della sua prestazione d’uscita, fino al raggiungimento dei 50 anni. L’assicurato che ha superato i 50 anni può far
valere al massimo la prestazione d’uscita di cui avrebbe avuto diritto all’età di 50 anni, oppure la metà
della prestazione d’uscita al momento del prelievo. Se sono stati effettuati dei riscatti negli ultimi tre
anni le prestazioni che ne derivano non potranno essere prelevate anticipatamente.
3. Mediante domanda scritta, l’assicurato può richiedere informazioni sull’importo a sua disposizione per
la proprietà privata e la riduzione di prestazione che un tale prelievo comporta. La fondazione fornisce
se necessario un’assicurazione complementare per la copertura delle lacune assicurative risultanti e fa
presente all’assicurato l’obbligo fiscale.
4. Se un assicurato fa uso del prelievo o della costituzione in pegno, egli deve presentare i documenti
contrattuali dell’acquisto o costruzione della proprietà privata o ammortamento di prestiti ipotecari,
il regolamento rispettivamente il contratto di affitto o di prestito per l’acquisto di quote di partecipazione con il costruttore nonché i relativi atti per tali partecipazioni. Gli assicurati coniugati devono
inoltre presentare il consenso scritto del coniuge.
5. Il versamento della fondazione avviene al più tardi 6 mesi dopo che l’assicurato ha fatto valere il
diritto, nella misura in cui le disposizioni legali e regolamentari a questo scopo siano adempiute. La
fondazione può fissare un tempo d’attesa fino a 6 mesi.
6. La fondazione può differire il disbrigo delle richieste di prelevamenti anticipati, se quest’ultimi dovessero mettere in forse la disponibilità delle liquidità. L’amministrazione fissa un ordinamento delle priorità per il disbrigo delle richieste e ne da conoscenza all’autorità di sorveglianza.
7. Fintanto che vi è una copertura insufficiente, la fondazione può limitare nel tempo ed a livello d’importo, o rifiutare completamente il versamento di un prelievo anticipato destinato al rimborso di un
prestito ipotecario. La fondazione è tenuta ad informare l’assicurato sulla durata e la portata del
provvedimento.
8. Con il prelievo anticipato l’avere di vecchiaia si riduce dell’importo prelevato. Le prestazioni assicurate
come il capitale di decesso, a norma dell’art. 15 cpv. 1 lett. a), b) e d), si riducono del corrispondente
importo prelevato. Un eventuale ( parziale ) rimborso dell’importo prelevato anticipatamente ( minimo
CHF 20’000 o importo restante ) è lecito fino al compimento dei 62 anni, l’importo rimborsato è accreditato, analogamente ad un riscatto, all’avere di vecchiaia. Cfr. art. 11 cpv. 3.
9. La fondazione può richiedere dall’assicurato un indennizzo a copertura delle spese amministrative di
CHF 600 al massimo per il disbrigo della richiesta di prelievo anticipato rispettivamente di messa in
pegno. L’assicurato deve versare alla fondazione gli emolumenti derivanti dalle iscrizioni di restrizione
a registro fondiario.
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Previdenza RUAG | Regolamento di previdenza – 1.1.2017
Art. 43
Cessione e costituzione in pegno
Il diritto a una prestazione della fondazione prima della scadenza non può essere né ceduto né costituito
in pegno. Rimangono riservate le disposizioni dell’art. 42 del presente regolamento.
Art. 44
Compensazione
Il diritto a una prestazione della fondazione può venire compensato con crediti che l’impresa ha ceduto
alla cassa di compensazione, nella misura in cui si riferiscono a contributi che non sono stati dedotti dal
salario dell’assicurato.
Art. 45
Divorzio
Se il matrimonio di un assicurato è prosciolto e la fondazione, in base alla sentenza del giudice, deve
trasferire all’istituto di previdenza del coniuge divorziato una parte della prestazione d’uscita acquisita
durante la durata del matrimonio, l’avere di vecchiaia esistente dell’assicurato si riduce dell’importo trasferito. Le prestazioni si riducono proporzionalmente all’importo trasferito ai sensi dell’art. 42 cpv. 8. L’assicurato può sempre effettuare un deposito unico secondo l’art. 11 uguale all’ammontare della parte della
prestazione d’uscita. Il Consiglio di fondazione può esigere dagli assicurati un’indennità per spese amministrative di CHF 600 al massimo insorte da chiarimenti concernenti il divorzio.
Art. 46
Copertura insufficiente
1. Il Consiglio di fondazione, in collaborazione con un esperto riconosciuto in materia di previdenza
professionale, prende i provvedimenti adeguati ad eliminare l’eventuale sottocopertura. All’occorrenza
si potranno adeguare in particolare gli interessi rimunerati sugli averi di vecchiaia ( art. 16 cpv. 7 ), il finanziamento e le prestazioni ai mezzi a disposizione. Fintanto che esiste una sottocopertura e che il
tasso d’interesse sui conti di vecchiaia ( art. 16 cpv. 7 ) è fissato al disotto del tasso minimo LPP, anche
l’importo minimo come da art. 17 LFLP sarà computato con l’interesse dei conti di vecchiaia.
Se i provvedimenti presi non raggiungono lo scopo fissato, la fondazione può, per la durata della
sottocopertura, riscuotere dei contributi dagli assicurati, dalle imprese e dai pensionati per eliminare
la copertura insufficiente.
Il contributo dell’impresa deve essere almeno quanto quello della somma dei contributi degli assicurati.
Il contributo del pensionato può essere riscosso unicamente su quella quota di rendita attuale che
negli ultimi 10 anni, prima dell’introduzione del provvedimento, non ha subito degli aumenti imposti
dalla legge o dal regolamento. Il contributo non può essere prelevato da prestazioni assicurative di
pensionamento, decesso ed invalidità che scaturiscono dalla previdenza obbligatoria. L’ammontare
della rendita resta garantito al nascere del diritto. Il contributo dei pensionati è computato con le
rendite attuali.
2. Durante tutta la durata della copertura insufficiente la fondazione può, nel caso in cui i provvedimenti
come da cpv. 1 dovessero rivelarsi insufficienti, diminuire il tasso d’interesse minimo LPP, tuttavia per
una durata massima di cinque anni. Questa diminuzione può essere dello 0,5 % al massimo.
3. L’impresa può, in caso di copertura insufficiente, effettuare dei depositi su un conto riserve di contributi del datore di lavoro separato, con rinuncia d’utilizzazione, e trasferire su questo conto anche dei
mezzi provenienti dalla riserva ordinaria di contributi del datore di lavoro. I depositi non possono superare l’importo della mancanza di copertura e non frutteranno interessi.
4. La fondazione deve informare le autorità di sorveglianza, le imprese, gli assicurati e i pensionati in
merito alla copertura insufficiente ed in merito ai provvedimenti presi.
Previdenza RUAG | Regolamento di previdenza – 1.1.2017
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VIII Disposizioni finali
Art. 47
Scioglimento di contratti d’affiliazione, liquidazione parziale e scioglimento della fondazione
1. Lo scioglimento di un contratto d’affiliazione da parte del datore di lavoro avviene in accordo con il
personale oppure con l’eventuale rappresentanza dei lavoratori. La fondazione deve annunciare lo
scioglimento alla competente cassa di compensazione AVS. Determinanti sono le disposizioni degli
art. 53 b, 53 d e 53 e LPP, art. 23 LFLP e quelli del Regolamento sulla liquidazione parziale.
2. In caso di liquidazione parziale sono determinanti le disposizioni degli art. 23 LFLP, art. 53 b e 53 d LPP,
art. 27g e 27 h OPP 2 come pure quelli del Regolamento sulla liquidazione parziale.
3. Per una liquidazione totale della fondazione sono determinanti gli art. 53 c e 53 d LPP come pure l’art. 23
LFLP.
Art. 48
Foro
Il foro è la sede svizzera o il domicilio del convenuto oppure il luogo dell’impresa presso la quale l’assicurato è od era impiegato.
Art. 49
Lacune nel regolamento
I casi non esplicitamente trattati nell’ambito del presente Regolamento sono sbrigati dal Consiglio di fondazione a proprio discernimento in rispetto delle prescrizioni legali.
Art. 50
Adeguamenti del regolamento
1. Il Consiglio di fondazione può modificare in ogni momento il regolamento ed in particolar modo può
adeguare le modifiche alle disposizioni legali e di sorveglianza. Una modifica del Regolamento sulla
liquidazione parziale ( art. 47) può avvenire unicamente dietro approvazione dell’autorità di sorveglianza.
2. Le modifiche del regolamento devono essere inviate all’autorità di sorveglianza.
Art. 51
Lingue
Questo regolamento è redatto in lingua tedesca, francese e italiana. In caso di divergenze tra il testo tedesco e le traduzioni in un’altra lingua, fa fede il testo tedesco.
Art. 52
Entrata in vigore
Il presente Regolamento unitamente a tutti i suoi allegati entra in vigore il 1° gennaio 2017. Sostituisce il
regolamento valido dal 1° gennaio 2013, il complemento n° 1 valido dal 1° aprile 2014 e il complemento
n° 2 valido dal 1° aprile 2015.
30
Berna, 14 dicembre 2015
Per il Consiglio di fondazione
Urs Kiener
presidente Previdenza RUAG | Regolamento di previdenza – 1.1.2017
Eric Wiesmann
vicepresidente
Allegato 1
Tabella per il calcolo delle somme di riscatto massime ( art. 11 cpv. 4 )
Età
Accrediti di vecchiaia cumulativi
in % del salario assicurato
Età
Accrediti di vecchiaia cumulativi
in % del salario assicurato
22
15.00 %
44
479.03 %
23
30.23 %
45
509.71 %
24
45.68 %
46
540.86 %
25
61.36 %
47
572.47 %
26
77.28 %
48
604.56 %
27
93.44 %
49
637.13 %
28
109.84 %
50
670.18 %
29
126.49 %
51
703.74 %
30
143.39 %
52
742.29 %
31
160.54 %
53
781.43 %
32
181.95 %
54
821.15 %
33
203.68 %
55
861.47 %
34
225.73 %
56
902.39 %
35
248.12 %
57
943.92 %
36
270.84 %
58
986.08 %
37
293.90 %
59
1028.87 %
38
317.31 %
60
1072.31 %
39
341.07 %
61
1116.39 %
40
365.19 %
62
1161.14 %
41
389.67 %
63
1206.55 %
42
419.01 %
64
1252.65 %
43
448.80 %
65
1299.44 %
L’età dell’assicurato risulta dalla differenza tra l’anno civile corrente e l’anno di nascita.
Esempio per l’allegato 1 – riscatto
Persona assicurata con i dati di base seguenti:
Anno di nascita
1963
Età (anno civile 2017 meno anno di nascita 1963)
54
Salario assicurato
CHF
80’000
Avere di vecchiaia disponibile
CHF
600’000
Calcolo del riscatto massimo:
Somma regolamentare di riscatto massimo (CHF 80’000 x 821.15 %)
CHF
656‘919
Dedotto avere di vecchiaia disponibile
CHF
-600’000
Riscatto massimo possibile
CHF
56‘919
Previdenza RUAG | Regolamento di previdenza – 1.1.2017
31
Allegato 2
Tabella dei tassi di conversione
Il tasso di conversione secondo l’anno di nascita, in caso di pensionamento dopo il compimento del 65°
anno d’età, è il seguente:
Anno di nascita
Tasso di conversione
Anno di nascita
Tasso di conversione
1947
4.630 %
1972
4.380 %
1948
4.620 %
1973
4.370 %
1949
4.610 %
1974
4.360 %
1950
4.590 %
1975
4.350 %
1951
4.580 %
1976
4.350 %
1952
4.570 %
1977
4.340 %
1953
4.560 %
1978
4.330 %
1954
4.550 %
1979
4.330 %
1955
4.540 %
1980
4.320 %
1956
4.530 %
1981
4.310 %
1957
4.510 %
1982
4.310 %
1958
4.500 %
1983
4.300 %
1959
4.490 %
1984
4.290 %
1960
4.480 %
1985
4.290 %
1961
4.470 %
1986
4.280 %
1962
4.460 %
1987
4.270 %
1963
4.460 %
1988
4.270 %
1964
4.450 %
1989
4.260 %
1965
4.440 %
1990
4.260 %
1966
4.430 %
1991
4.250 %
1967
4.420 %
1992
4.240 %
1968
4.410 %
1993
4.240 %
1969
4.400 %
1994
4.230 %
1970
4.390 %
1995
4.230 %
1971
4.390 %
Per le classi 1996 e successive il tasso di conversione secondo l’anno di nascita è calcolato in base a calcoli
attuariali.
Il Consiglio di fondazione può ampliare e modificare in ogni momento i tassi di conversione secondo gli
anni di nascita summenzionati.
32
Previdenza RUAG | Regolamento di previdenza – 1.1.2017
Allegato 3
Disposizioni transitorie
I Disposizioni transitorie a partire dall’1. 7. 2001
Per gli assicurati attivi al 1° luglio 2001 e che al 30 giugno 2001 erano membri della Cassa pensioni della
Confederazione ( CPC ) ai sensi dell’articolo 4 degli statuti CPC del 24.8.1994, nonché impiegati della RUAG
oppure della Nitrochemie Wimmis AG ( generazione di passaggio ), fanno inoltre stato le ulteriori disposizioni seguenti :
1. Esame dello stato della salute ( art. 6 cpv. 4 )
Capoverso abrogato all’1.1. 2005.
2. Garanzia della rendita di vecchiaia per il 1º luglio 2001 ( art. 11 cpv. 1 e 2 )
Capoverso abrogato all’1.1. 2005.
3. Contributi d’ammortamento attuali per il riscatto di anni d’assicurazione
Capoverso abrogato al 31.12.2013.
4. Contributi di aumenti correnti di guadagno
Capoverso abrogato all’1.1. 2005.
5. Salario assicurato per il 1º luglio 2001 ( art. 13 )
Il salario assicurato per il 1º luglio 2001 corrisponde almeno al salario assicurato nella CPC per il
30 giugno 2001, se il salario annuo determinante per il 1º luglio 2001 non è inferiore a quello per
il 30 giugno 2001 e il grado d’occupazione per il 1º luglio 2001 non è superiore a quello per il 30 giugno 2001.
6. Prestazioni di vecchiaia per donne della generazione d’entrata CPC
( art. 17 cpv. 2, statuti CPC art. 71 cpv. 1 )
Capoverso abrogato all’1.1. 2009.
7. Rendita di vecchiaia in casi particolari ( art. 17 cpv. 2 )
Capoverso abrogato all’1.1. 2012.
8. Anni di servizio ( art. 17 cpv. 3, art. 19 cpv. 8 )
Gli anni di servizio svolti in precedenza presso l’amministrazione federale sono tenuti in conto.
9. Indennità in capitale ( art. 29 cpv. 1)
Capoverso abrogato all’1.1. 2005.
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Allegato 3
10.Garanzia del tasso di contributo ( art. 36 cpv. 1 lett. a ) :
Per gli assicurati nati nel 1959 o prima vale la seguente regolamentazione :
Età
uomini e donne
52–65
Contributo di risparmio in % del salario assicurato
globale
impiegato
datore di lavoro
fondazione
28.0
12.0
14.0
2.0
II Disposizioni transitorie a partire dall’1. 1. 2005
11.Rendite attuali al 31 dicembre 2004
Capoverso abrogato all’1.1.2011.
12.Rendite invalidità/incapacità al lavoro prima del 1º gennaio 2005
Per adempiere alle condizioni per il diritto ed il computo dell’ammontare per la rendita d’invalidità,
comprese le rendite reversibili di vecchiaia e per i superstiti, e per il diritto alle rendite d’invalidità, è
determinante il regolamento vigente al momento dell’inizio dell’incapacità lavorativa, la cui causa ha
portato all’invalidità. L’art. 46 del presente Regolamento può tuttavia essere applicato. La cifra 13 qui
di seguito non è applicabile in questi casi.
13.Compensazione adeguamento tasso di conversione
Capoverso abrogato all’1.1.2013.
III Disposizioni transitorie a partire dall’1.1.2011
14.Rendite attuali al 31.12.2010
Le disposizioni regolamentari finora in vigore fanno stato per le rendite già in corso al 31.12.2010 e
per le rendite per superstiti co-assicurati.
15.Rendite d’invalidità/incapacità al lavoro dopo il 31.12.2004
Capoverso abrogato all’1.1.2013.
16.Risparmio 60 (Art. 16bis)
Capoverso abrogato all’1.1.2013.
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Allegato 3
IV Disposizione transitoria a partire dall’1.1.2013
17.Diritto all’accredito unico in data 1.1.2013
Capoverso abrogato all’1.1.2017.
18.Rendita di vecchiaia garantita all’1.1.2013 per gli assicurati classe 1954 e precedenti
Capoverso abrogato all’1.1.2017.
19.Rendite d’invalidità / Incapacità al guadagno dopo il 31.12.2012
Per i presupposti del diritto e il calcolo dell’ammontare della rendita d’invalidità, incluse le rendite
future per gli eventuali superstiti, nonché per il diritto alla rendita d’invalidità, è determinante il
regolamento in vigore dall’1.1.2013, purché l’incapacità al guadagno si sia verificata dopo il 31.12.2012.
V Disposizione transitoria a partire dall’1.4.2015
20.Rendita transitoria AVS facoltativa
Per le rendite transitorie AVS facoltative in corso, stabilite prima dell’1.4.2015, valgono le disposizioni
precedenti conformemente al Regolamento di previdenza valido dall’1.1.2013 e il complemento n° 1
valido dall’1.4.2014.
VI Disposizioni transitorie a partire dall’1.1.2017
21.Rendita di vecchiaia garantita all’1.1.2017 per gli assicurati classe 1958 e precedenti
Per gli assicurati classe 1958 e precedenti, assicurati senza interruzione dal 31.12.2015, vale la seguente
disposizione transitoria:
La rendita di vecchiaia, in caso di pensionamento dopo il 31.12.2016, corrisponde come minimo alla
rendita di vecchiaia che l’assicurato avrebbe ricevuto in caso di pensionamento ipotetico al 31.12.2016
in base all’avere di vecchiaia allora disponibile e al tasso di conversione valido al 31.12.2016. Se dopo
il 31.12.2016 vengono effettuati prelievi anticipati per l’acquisto dell’abitazione di proprietà o in seguito
a divorzio o in caso di pensionamento parziale o di una liquidazione sotto forma di capitale per pensionamento, questa prestazione garantita si riduce della stessa percentuale di cui l’avere di vecchiaia
viene ridotto in seguito a prelievo anticipato, pensionamento parziale o liquidazione sotto forma di
capitale per pensionamento.
L’avere di vecchiaia per il calcolo della rendita di vecchiaia garantita al 31.12.2016 viene remunerato
con il tasso d’interesse in corso d’anno, conformemente all’art. 16 cpv. 7 lett. a).
22.Rendita transitoria AVS in casi particolari
Per gli assicurati classe 1956 e precedenti, il cui salario annuo determinante dopo il compimento del
58° anno di età era inferiore o uguale a 80’000 franchi (gruppo 1), valgono le disposizioni secondo
l'art. 17 cpv. 3 lett. a) e l'allegato 5 del Regolamento di previdenza valido fino al 31.12.2016.
La base per il calcolo della rendita transitoria AVS corrisponde alla rendita di vecchiaia AVS massima
al 31.12.2016 di 28’200 franchi. Non si applica un adeguamento allo sviluppo di prezzi e salari.
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Allegato 3
23.Rendite d’invalidità / Incapacità al guadagno dopo il 31.12.2016
Per i presupposti del diritto e il calcolo dell’ammontare della rendita d’invalidità, nonché per il diritto
alla rendita d’invalidità, è determinante il regolamento in vigore dall’1.1.2017, purché l’incapacità al
guadagno si sia verificata dopo il 31.12.2016.
24.Rendite transitorie AVS in corso all’1.1.2017
Per le rendite transitorie AVS in corso, ai sensi dell’art. 17 cpv. 3 lett. a) e lett. b) del Regolamento di
previdenza valido dall’1.1.2013 e dei complementi n° 1 valido dall’1.4.2014 e n° 2 valido dall’1.4.2015,
valgono le disposizioni transitorie seguenti:
a) Rendita transitoria AVS secondo l'art. 17 lett. a): Per le rendite transitorie AVS già in corso l’1.1.2017
fanno stato le disposizioni ai sensi del Regolamento di previdenza valido dall’1.1.2013. Il diritto a
una rendita transitoria AVS si estingue nella misura in cui sussiste il diritto a una rendita AI federale.
Inoltre, il diritto termina se, dopo il 31.12.2016, il beneficiario della rendita conclude un rapporto
di lavoro come collaboratore con un’azienda affiliata ed è assoggettato all’obbligo assicurativo ai
sensi dell’art. 6. Il diritto sussiste al massimo fino al raggiungimento dell’età di pensionamento.
b) Rendita transitoria AVS facoltativa secondo l'art. 17 lett. b). Per le rendite transitorie AVS facoltative
stabilite prima dell’1.4.2015, valgono le disposizioni conformemente al Regolamento di previdenza
valido dall’1.1.2013 e il complemento n° 1 valido dall’1.4.2014. Il diritto a una rendita transitoria
AVS facoltativa si estingue nella misura in cui sussiste un diritto a una rendita AI federale. Il diritto
sussiste al massimo fino al raggiungimento dell’età di pensionamento.
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Allegato 4
Regolamento della Cassa di soccorso RUAG
1. Scopo
1.1La Cassa di soccorso ha lo scopo di sostenere i collaboratori (uomo o donna) delle imprese affiliate
alla PREVIDENZA RUAG che sono in difficoltà o bisognosi ed i loro famigliari diretti ( coniuge, figli ) – qui
di seguito : collaboratori.
1.2Il sostegno può essere di natura materiale come pure assistenziale.
1.3La Cassa di soccorso è annessa alla PREVIDENZA RUAG ed è amministrata dal suo Consiglio di fondazione. L’assegnazione di una prestazione unica ( indennità a fondo perso o prestiti rimborsabili ) fino
ad un ammontare, od ad un valore attuale per una rendita, di CHF 20’000, è delegata alle competenze
del Comitato di previdenza. Le prestazioni che superano quest’ammontare devono essere approvate
dal Consiglio di fondazione.
2.Beneficiari
2.1Non sussiste un diritto a prestazioni. Il Comitato di previdenza rispettivamente il Consiglio di fondazione
decidono a loro discrezione sull’assegnazione di prestazioni.
2.2Beneficiari sono tutti i collaboratori ed i loro familiari diretti, come da cifra 1.1, i quali prestano servizio
da almeno due anni interi. Sono pure beneficiari gli ex-collaboratori pensionati che hanno assolto
attivamente il periodo di servizio sopraccitato presso una o più imprese affiliate.
2.3Un collaboratore che non è più impiegato presso una delle imprese affiliate alla PREVIDENZA RUAG
e non è un pensionato della PREVIDENZA RUAG, non è più beneficiario. Le prestazioni si estinguono
con la cessazione legale del contratto di lavoro.
Eventuali prestiti ottenuti dalla Cassa di soccorso dovranno essere rimborsati previo accordo separato.
3. Finanziamento
La Cassa di soccorso è finanziata da
a)elargizioni dalla fondazione patronale RUAG ;
b)contributi volontari, donazioni, lasciti, sovvenzioni ;
c)redditi di capitali della Cassa di soccorso.
4. Prestazioni
4.1La Cassa di soccorso può accordare il proprio sostegno ai beneficiari come da cifra 2.2 nel modo seguente :
a)Prestazioni sotto forma di donazioni finanziarie per mitigare la situazione d’emergenza ( sussidi a
fondo perso, prestiti senza interessi, rendite a tempo determinato ).
b)Assistenza sociale nei differenti campi personali tramite una persona qualificata, in prima linea con
l’aiuto del servizio sociale della RUAG. I compiti e le competenze saranno fissati di caso in caso con
il Comitato di previdenza.
4.2In linea di massima le uscite annue non devono superare le entrate a meno che il Consiglio di fondazione non abbia deciso differentemente.
5. Disposizioni finali
5.1Il Consiglio di fondazione può, nel quadro dell’atto di fondazione come pure delle disposizioni legali
e di sorveglianza, modificare questo regolamento in qualsiasi momento.
5.2Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio di fondazione il 5 dicembre 2001. Esso entra
in vigore, sotto riserva dell’approvazione da parte della Direzione del gruppo RUAG, a partire dal
1º gennaio 2002.
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