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01.2016
HOTELA Fondo di previdenza
Allegato
Piano di previdenza « Unica Premium »
Valido dal 1° gennaio 2016
Rue d e la Gar e 18 , Case po stale 125 1, 1 820 Mo ntr eux 1, T él. 021 962 4 9 49 , www. ho tela.ch
Pagina 1
1.
Applicazione del CCNL
Il piano di previdenza risponde alle esigenze del CCNL. Può essere scelto unicamente dai
datori di lavoro per i quali il CCNL è imperativo.
2.
Limite per l’ammissione
Fatta riserva dell'articolo 6 capoverso 2 del Regolamento di previdenza, sono assicurati tutti
i collaboratori il cui salario di base supera 3/4 della rendita massima dell'AVS (nel 2016:
CHF 21’150).
3.
Salario di base
In generale, il salario di base è pari al salario lordo soggetto all'AVS, realizzato presso il
datore di lavoro. E’ plafonato nella convenzione d’affiliazione secondo una delle seguenti
varianti:
a. Il salario massimo LPP (nel 2016 : CHF 84’600) ;
b. Il salario massimo LAINF (nel 2016 : CHF 148’200) ;
c. Quattro volte il salario massimo (nel 2016 : CHF 338’400).
Nel caso la convenzione d’affiliazione non indica la variante scelta, è applicata la variante a.
4.
Deduzione di coordinamento
La deduzione di coordinazione è determinata nella convenzione d’affiliazione secondo una
delle seguenti varianti :
a. 7/8 della rendita massima AVS (nel 2016 : CHF 24’675) ;
b. 7/8 della rendita massima AVS moltiplicata per la percentuale d’attività attiva
dell’assicurato;
c. zero.
Nel caso la convenzione d’affiliazione non indica la variante scelta, è applicata la variante a.
5.
Salario coordinato
Il salario coordinato corrisponde al salario di base dopo detrazione della deduzione di
coordinamento. È pari ad almeno a 1/8 della rendita massima dell'AVS (nel 2016:
CHF 3’525).
6.
Contributo
a. Il contributo globale è calcolato in percentuale del salario coordinato ai tassi seguenti:
Età*
Da 18 a 24 anni
Da 25 a 64/65 anni
Da 65/66 a 70 anni
*
Risparmio
0.0%
11.0%
20.0%
Rischi e
amministrazione
1.4%
5.4%
1.0%
Totale
1.4%
16.4%
21.0%
L’età risulta dalla differenza fra l’anno civile in corso e l’anno di nascita.
b. Il contributo del datore di lavoro equivale almeno a quello dell'assicurato.
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7.
Accrediti di vecchiaia
L'accredito di vecchiaia è calcolato in percentuale del salario coordinato ai tassi seguenti:
Tasso
Parte dello stipendio
Parte dello stipendio
coordinato < 59’925
coordinato > 59’925
9%
12%
12%
12%
17%
12%
12%
20%
20%
20%
Età
Da 25 a 34 anni
Da 35 a 44 anni
Da 45 a 54 anni
Da 55 a 64/65 anni
Da 65/66 a 70 anni
8.
Rendita di vecchiaia
L'importo della rendita di vecchiaia è pari al capitale di previdenza acquisito moltiplicato
per l'aliquota di conversione definita come segue:
Età
Anni di servizio determinanti*
Meno di 5
5 e piu
Uomini
Donne
60
61
62
63
64
65
66
67
68
59
60
61
62
63
64
65
66
67
5.80%
6.00%
6.20%
6.40%
6.60%
6.80%
7.00%
7.20%
7.40%
6.80%
6.80%
6.80%
6.80%
6.80%
6.80%
7.00%
7.20%
7.40%
69
70
68
69
70
7.60%
7.80%
8.00%
7.60%
7.80%
8.00%
*Anni di lavoro ininterrotti nell'industria alberghiera e della ristorazione prima del pensionamento.
9.
Rendita per figli di pensionati
L'importo della rendita per figli di pensionati è pari al 20% della rendita di vecchiaia
corrisposta.
10.
Rendita d'invalidità
L'importo della rendita d'invalidità intera è pari al 50% del salario coordinato.
11.
Rendita per figli di invalidi
L'importo della rendita per figli di invalidi è pari al 10% del salario coordinato.
12.
Rendita al partner superstite
In caso di decesso di un assicurato che non ha encora raggiunto l’età ordinaria
regolamentare del pensionamento, l'importo della rendita al partner superstite è pari al 30%
del salario coordinato vigente al momento del decesso.
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In caso di decesso di un assicurato che ha raggiunto l’età ordinaria regolamentare del
pensionamento, l’importo della rendita al partner superstite è pari al 60% della rendita di
vecchiaia al momento del decesso.
In caso di decesso di un beneficiario, l'importo della rendita al partner superstite è pari al
60% della rendita del beneficiario.
13.
Rendita per orfani
In caso di decesso di un assicurato che non ha encora raggiunto l’età ordinaria
regolamentare del pensionamento, l'importo della rendita per orfani è pari al 10% del
salario coordinato vigente al momento del decesso.
In caso di decesso di un assicurato che ha raggiunto l’età ordinaria regolamentare del
pensionamento, l’importo della rendita d’orfano è pari al 20% della rendita di vecchiaia
assicurato al momento del decesso.
In caso di decesso di un beneficiario, l'importo della rendita per orfani è pari al 20% della
rendita del beneficiario.
14.
Capitale al decesso
L'importo del capitale al decesso è pari alla metà del capitale di previdenza acquisito alla
data del decesso.
15.
Acquisto di prestazioni – Tabelle
Conformemente alle relative disposizioni del Regolamento di previdenza, la tabella
d'acquisto qui di seguito si applica per il calcolo del capitale di vecchiaia massimo.
L'importo di quest'ultimo risulta dalla moltiplicazione del salario coordinato vigente al
momento dell'acquisto per il tasso determinato in base all'età dell'assicurato. La tabella A si
applica al salario coordinato fino al salario coordinato massimo LPP (nel 2016 : CHF
59’925) e la tabella B si applica al salario coordinato superiore al salario coordinato
massimo LPP.
Tabella A
Età
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Tasso
0.00%
9.00%
18.20%
27.50%
37.10%
46.80%
56.80%
66.90%
77.20%
87.80%
98.50%
112.50%
126.80%
141.30%
156.10%
171.30%
186.70%
202.40%
218.50%
234.80%
251.50%
Età
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
Tasso
273.60%
296.00%
318.90%
342.30%
366.20%
390.50%
415.30%
440.60%
466.40%
492.80%
522.60%
553.10%
584.10%
615.80%
648.10%
681.10%
714.70%
749.00%
784.00%
819.70%
Tabella B
Tasso
Età
25
0.00%
26
12.00%
27
24.20%
28
36.70%
29
49.50%
30
62.40%
31
75.70%
32
89.20%
33
103.00%
34
117.10%
35
131.40%
36
146.00%
37
160.90%
38
176.20%
39
191.70%
40
207.50%
41
223.70%
42
240.10%
43
256.90%
44
274.10%
45
291.60%
Età
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
Tasso
309.40%
327.60%
346.10%
365.10%
384.40%
404.10%
424.10%
444.60%
465.50%
486.80%
508.60%
530.70%
553.30%
576.40%
599.90%
623.90%
648.40%
673.40%
698.80%
724.80%
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16.
Entrata in vigore
Il presente piano di previdenza entra in vigore il 01.01.2016.
Esso abroga e sostituisce tutti i piani precedenti di pari denominazione.
Approvato dal Consiglio di fondazione in occasione della sua riunione del 05.09.2013.
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