Corte Costituzionale: La rendita di reversibilità Inail spetta all`orfano
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Corte Costituzionale: La rendita di reversibilità Inail spetta all`orfano
Corte Costituzionale: La rendita di reversibilità Inail spetta all'orfano di un solo genitore nella misura del 40%. La Corte Costituzionale con sentenza n.86 del 27 marzo 2009, ha ampliato i diritti dei figli naturali, altrimenti discriminati rispetto a quelli legittimi, accogliendo la richiesta del Tribunale di Milano che chiedeva che al figlio naturale di un padre morto in seguito ad un incidente sul lavoro, venisse concessa una rendita del 40% (anziché del 20%) fino al compimento dei diciotto anni, pari a quella cui hanno diritto gli orfani di entrambi i genitori. Il procedimento civile era stato promosso da una signora al tribunale di Milano per poter ottenere la rendita INAIL al 50% della retribuzione percepita dal convivente in conseguenza del decesso dello stesso, dopo un incidente sul lavoro, e conseguentemente, chiedeva il riconoscimento al figlio di una rendita INAIL pari al 40% della retribuzione annua del padre. Il tribunale di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 85, comma 1, n. 2, del DPR n. 1124/1965 ((Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui, nel disporre che, nel caso di infortunio mortale dell'assicurato, agli orfani di entrambi i genitori spetta il 40% della rendita, esclude che essa spetti nella stessa misura anche all'orfano di un solo genitore naturale. I giudici costituzionali facendo riferimento agli art. 3 e 30 della Costituzione, nel riconoscere una discriminazione tra figli naturali e figli legittimi, hanno però escluso che al convivente “more uxorio” spetti la stessa rendita percepita dal coniuge del lavoratore deceduto, cioè il 50% della retribuzione. Il problema sollevato dalla signora riguardo al riconoscimento della rendita di reversibilità, ha riaperto il dibattito sul riconoscimento di pari diritti delle coppie conviventi rispetto a quelli attribuiti alle coppie sposate, spostandosi a livello europeo. Infatti il Tribunale di Milano ha chiesto un parere in merito alla Corte di Giustizia Europea, che dovrà valutare la questione, cioè se la norma che prevede la corresponsione di tale rendita al solo coniuge, con esclusione quindi del convivente, sia in contrasto con gli art. 12 e 13 del Trattato UE che vietano ogni discriminazione basata su nazionalità, sesso, razza o origine etnica, religione, convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali. Pasquale Zavaglia Direttore Generale Epas