REGOLAMENTO DELLA GALENICA FONDAZIONE DI PREVIDENZA

Transcript

REGOLAMENTO DELLA GALENICA FONDAZIONE DI PREVIDENZA
REGOLAMENTO DELLA GALENICA FONDAZIONE DI
PREVIDENZA
Berna, 31 dicembre 2015
Galenica Fondazione di previdenza, un’istituzione di previdenza del Gruppo Galenica
Regolamento della Galenica Fondazione di previdenza
31 dicembre 2015
SOMMARIO
ABBREVIAZIONI
6
OSSERVAZIONI A MARGINE
7
DEFINIZIONI
7
BASI GIURIDICHE E SCOPO
8 ARTICOLO 1 ARTICOLO 2 ARTICOLO 3 ARTICOLO 4 ARTICOLO 5 8 8 8 8 8
BASI GIURIDICHE
BASI STATUTARIE
SCOPO GENERALE E CAMPO DI APPLICAZIONE
OBIETTIVO DI PREVIDENZA
GARANZIA MINIMA
CONDIZIONI E LIMITAZIONI DELL’ASSICURAZIONE
ARTICOLO 6
ARTICOLO 7
ARTICOLO 8
ARTICOLO 9
ARTICOLO 10
ARTICOLO 11
COPERTURA ASSICURATIVA
RISERVE PER RAGIONI DI SALUTE
CONSEGUENZA DELLA RISERVA PER RAGIONI DI SALUTE
INIZIO DELL'ASSICURAZIONE
TERMINE DELL'ASSICURAZIONE
ASSICURAZIONE IN CASO DI CONGEDO NON RETRIBUITO
8 8
9
9
10
10
10
COMUNICAZIONI, DIRITTI E OBBLIGHI DI CARATTERE GENERALE
10 ARTICOLO 12
ARTICOLO 13
ARTICOLO 14
ARTICOLO 15
10
11
11
11
OBBLIGO DI INFORMAZIONE DELL’ASSICURATO APPENA REGISTRATO
OBBLIGHI DI INFORMAZIONE GENERALI
VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI INFORMAZIONE GENERALE
OBBLIGO DI INFORMAZIONE DELL’IP
SALARI
ARTICOLO 16 ARTICOLO 17 ARTICOLO 18 ARTICOLO 19 ARTICOLO 20 12 SALARIO DI BASE
DEDUZIONE DI COORDINAMENTO
SALARIO ASSICURATO
MANTENIMENTO DEL SALARIO ASSICURATO
SALARIO DI BASE DETERMINANTE
12 12 12 12 13
FINANZIAMENTO
13 ARTICOLO 21 ARTICOLO 22 ARTICOLO 23 ARTICOLO 24 ARTICOLO 25 ARTICOLO 26 ARTICOLO 27 ARTICOLO 28 ARTICOLO 29 ARTICOLO 30 ARTICOLO 31 13 13 14 14 14 14 14 14 15 15 15
FONDI DELL’IP
OBBLIGO CONTRIBUTIVO
CONTRIBUTO TOTALE
ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO TOTALE
RIPARTIZIONE TRA ASSICURATI E DATORE DI LAVORO
PIANO DI RISPARMIO SUPPLEMENTARE
ACQUISTO DI PRESTAZIONI
ACQUISTO PER PENSIONAMENTO ANTICIPATO
LIMITAZIONI DI ACQUISTO
VERSAMENTI DEL DATORE DI LAVORO
IMPIEGO DEI FONDI E ADEGUAMENTO DELLE PRESTAZIONI
DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDANTI LE PRESTAZIONI
16 ARTICOLO 32 ARTICOLO 33 16 16
PRESTAZIONI ASSICURATE
FORMA DELLE PRESTAZIONI
2
Regolamento della Galenica Fondazione di previdenza
31 dicembre 2015
ARTICOLO 34 ARTICOLO 35 ADEGUAMENTO DELLE RENDITE
LIQUIDAZIONE IN CAPITALE
ARTICOLO 36 CONSENSO DEL PARTNER
ARTICOLO 37 ARTICOLO 38 CONDIZIONI PER IL VERSAMENTO DELLE PRESTAZIONI
RIMBORSO DELLE PRESTAZIONI
ARTICOLO 39 LUOGO DEL PAGAMENTO
ARTICOLO 40 PRESTAZIONI DISCREZIONALI
ARTICOLO 41 PRESCRIZIONE
16 16 16 17 17 17 17 17
COORDINAMENTO
18 ARTICOLO 42 ARTICOLO 43 NORME DI COORDINAMENTO
AZIONE CRIMINALE
ARTICOLO 44 CESSIONE E COSTITUZIONE IN PEGNO
ARTICOLO 45 SURROGAZIONE
18 18 18 19
CAPITALE DI PREVIDENZA
ARTICOLO 46 ARTICOLO 47 ARTICOLO 48 CAPITALE DI PREVIDENZA
CAPITALE DI VECCHIAIA
CAPITALE SUPPLEMENTARE
ARTICOLO 49 ARTICOLO 50 REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI PREVIDENZA
LIMITAZIONE ALLA COSTITUZIONE DEL CAPITALE DI PREVIDENZA
19 19 19 19 20 20
PRESTAZIONI DI VECCHIAIA
20 ARTICOLO 51 PENSIONAMENTO ORDINARIO SECONDO REGOLAMENTO
20 ARTICOLO 52 ARTICOLO 53 ARTICOLO 54 ARTICOLO 55 ARTICOLO 56 DATA DEL PENSIONAMENTO
NASCITA ED ESTINZIONE DEL DIRITTO A UNA RENDITA DI VECCHIAIA
AMMONTARE DELLA RENDITA DI VECCHIAIA
LIQUIDAZIONE IN CAPITALE
RENDITA TRANSITORIA
20 20 20 21 PRESTAZIONI DI INVALIDITÀ
ARTICOLO 57 ARTICOLO 58 CONCETTO DI INVALIDITÀ
GRADO DI INVALIDITÀ
ARTICOLO 59 ARTICOLO 60 ARTICOLO 61 ARTICOLO 62 ARTICOLO 63 ARTICOLO 64 ARTICOLO 65 ARTICOLO 66 ARTICOLO 67 CAMBIAMENTO DEL GRADO DI INVALIDITÀ
DIRITTO ALLE PRESTAZIONI DI INVALIDITÀ
NASCITA ED ESTINZIONE DEL DIRITTO ALLA RENDITA DI INVALIDITÀ
DISTURBI ORGANICI NON OGGETTIVABILI
INIZIO DEL PAGAMENTO DELLA RENDITA
CALCOLO DELLE PRESTAZIONI
AMMONTARE DELLA RENDITA DI INVALIDITÀ
LIMITAZIONI AI DIRITTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO IN CASO DI INVALIDITÀ
ESONERO DAL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI
21
21 21 21 21 22 22 22 22 22 23 23 23
PRESTAZIONI DI DECESSO
24 ARTICOLO 68 ARTICOLO 69 ARTICOLO 70 ARTICOLO 71 ARTICOLO 72 PRESUPPOSTI PER IL RICONOSCIMENTO DEL PARTNER CONVIVENTE
NASCITA ED ESTINZIONE DEL DIRITTO ALLA RENDITA PER IL PARTNER
AMMONTARE DELLA RENDITA PER IL PARTNER
CAPITALE SUPPLEMENTARE IN CASO DI DECESSO
RENDITA PER SUPERSTITI PER IL PARTNER SOTTO FORMA DI LIQUIDAZIONE IN
24 24 24 24 ARTICOLO 73 ARTICOLO 74 ARTICOLO 75 ARTICOLO 76 CAPITALE
PAGAMENTO IN CASO DI (NUOVO) MATRIMONIO O (NUOVA) CONVIVENZA
DIRITTO AL CAPITALE DI DECESSO
CERCHIE DEGLI AVENTI DIRITTO
AMMONTARE DEL CAPITALE DI DECESSO
24 25 25 25 25 3
Regolamento della Galenica Fondazione di previdenza
31 dicembre 2015
ARTICOLO 77 DIRITTI DEI CONIUGI DIVORZIATI
RENDITA PER I FIGLI
25
26
ARTICOLO 78 ARTICOLO 79 CONCETTO DI FIGLIO
LIMITE D’ETÀ
26 26 ARTICOLO 80 ARTICOLO 81 NASCITA ED ESTINZIONE DEL DIRITTO ALLA RENDITA PER I FIGLI
AMMONTARE DELLA RENDITA PER I FIGLI
26 26 COSTITUZIONE IN PEGNO E PRELIEVO ANTICIPATO (PROPRIETÀ ABITATIVA)26
ARTICOLO 82 COSTITUZIONE IN PEGNO E PRELIEVO ANTICIPATO
DIVORZIO
ARTICOLO 83 26
27 TRASFERIMENTO A SEGUITO DI DIVORZIO
27
PRESTAZIONE DI USCITA
27 27 ARTICOLO 84 DIRITTO ALLA PRESTAZIONE DI USCITA
ARTICOLO 85 ARTICOLO 86 BASI DI CALCOLO
ENTITÀ E SCADENZA
ARTICOLO 87 ARTICOLO 88 INFORMAZIONI SULLA PRESTAZIONE DI USCITA
TRASFERIMENTO DELLA PRESTAZIONE DI USCITA
ARTICOLO 89 VERSAMENTO IN CONTANTI
ARTICOLO 90 ESTINZIONE DEL DIRITTO ALL'ASSICURAZIONE
27 27 28 28 28 28
ORGANIZZAZIONE DELL’IP E INVESTIMENTO DEL PATRIMONIO
29 ARTICOLO 91 ORGANIZZAZIONE DELL’IP
ARTICOLO 92 INVESTIMENTO DEL PATRIMONIO DELL’IP
29 29
LIQUIDAZIONE TOTALE, LIQUIDAZIONE PARZIALE E INTEGRAZIONE 29 ARTICOLO 93 ARTICOLO 94 ARTICOLO 95 LIQUIDAZIONE TOTALE
LIQUIDAZIONE PARZIALE
INTEGRAZIONE
29 29 29
SOTTOCOPERTURA E MISURE DI RISANAMENTO
30 ARTICOLO 96 ARTICOLO 97 SOTTOCOPERTURA
MISURE DI RISANAMENTO
30 ARTICOLO 98 LIMITAZIONI DEI DIRITTI CONTEMPLATI NEL REGOLAMENTO IN CASO DI
SOTTOCOPERTURA DELL’IP
30
30 DISPOSIZIONI FINALI
30 ARTICOLO 99 ASPETTATIVE
ARTICOLO 100 ADEGUAMENTI, LACUNE E INTERPRETAZIONE
ARTICOLO 101 CONTROVERSIE
ARTICOLO 102 FORO GIUDIZIARIO COMPETENTE
ARTICOLO 103 ENTRATA IN VIGORE
30 30 31 31 31
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
ARTICOLO 104 31 ALIQUOTE DI CONVERSIONE PER LE DONNE NATE TRA IL 1950 E IL 1952 E UOMINI
31
NATI TRA IL 1949 E IL 1951
4
Regolamento della Galenica Fondazione di previdenza
31 dicembre 2015
APPENDICE 1: TABELLA D’ACQUISTO, RENDITA DI VECCHIAIA PREVISTA DAL
REGOLAMENTO
32
APPENDICE 2: TABELLA D’ACQUISTO, PENSIONAMENTO ANTICIPATO
33
APPENDICE 3: TABELLA D'ACQUISTO, CONTRIBUTO SUPPLEMENTARE
34
APPENDICE 4: BASI TECNICHE E ALIQUOTE DI CONVERSIONE
35
APPENDICE 5: ALIQUOTE DI CONVERSIONE ASSICURATI NATI TRA IL 1949 IL 1952 36
APPENDICE 6: TABELLA D’ACQUISTO, RENDITA TRANSITORIA
38
APPENDICE 7: DEFINIZIONE DEL SALARIO VARIABILE
39 5
Regolamento della Galenica Fondazione di previdenza
31 dicembre 2015
ABBREVIAZIONI
AVS
LAVS
Datore di lavoro
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Galenica SA e società collegate
(in stretta relazione a livello economico e finanziario)
LPP
Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia,
i superstiti e l’invalidità
AELS
Associazione europea di libero scambio
UE
Unione europea
LFLP
Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per
la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
AI
Assicurazione di invalidità
LAI
Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità
LAM
Legge federale sull’assicurazione militare
CO
Codice delle obbligazioni
LUD
Legge federale sull’unione domestica registrata di coppie omosessuali
Regolamento
Regolamento di previdenza per l’IP
Consiglio di fondazione dell’IP Organo supremo dell’IP
LAINF
Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni
IP
Galenica Fondazione di previdenza
(l’abbreviazione IP significa istituto di previdenza)
CC
Codice civile svizzero
6
Regolamento della Galenica Fondazione di previdenza
31 dicembre 2015
OSSERVAZIONI A MARGINE
1
Il presente regolamento si rivolge ai soggetti di ambo i sessi. La limitazione alla forma maschile è
dovuta esclusivamente a ragioni di leggibilità.
2
I termini «salario» e «rendita» vengono usati nel presente regolamento rispettivamente con il significato
di «salario annuo» e «rendita annua».
DEFINIZIONI
1
Il termine «assicurato» nel prosieguo indica una persona assicurata attraverso l’IP ai sensi del
presente regolamento, la quale non è individuabile quale beneficiario né quale beneficiario interessato
da misure di reintegrazione.
2
Il termine «avente diritto» nel prosieguo indica il titolare di diritti e doveri risultanti dal proprio stato ai
sensi del presente regolamento.
3
Il termine «beneficiario» nel prosieguo indica una persona che percepisce una prestazione di
vecchiaia, invalidità o decesso dall’IP.
4
Il termine «beneficiario interessato da misure di reintegrazione» nel prosieguo indica un
beneficiario soggetto a misure di reintegrazione ai sensi della Legge federale sull’assicurazione per
l’invalidità.
5
Il termine «beneficiario interno interessato da misure di reintegrazione» nel prosieguo indica un
beneficiario soggetto a misure di reintegrazione che percepisce una prestazione di invalidità dell’IP.
6
Il termine «beneficiario esterno interessato da misure di reintegrazione» nel prosieguo indica
beneficiario soggetto a misure di reintegrazione che percepisce una prestazione di invalidità da un altro
istituto di previdenza.
7
Il termine «caso di previdenza» indica l’insorgere di uno dei tre rischi coperti dall’IP, vale a dire il
raggiungimento dell’età di pensionamento, il decesso e l’invalidità.
8
Il termine «persona parzialmente invalida» e «parzialmente invalido» nel prosieguo indica un
beneficiario in grado di esercitare un’attività lucrativa parziale. Le persone parzialmente invalide sono
considerate assicurate per la loro restante abilità al lavoro. Tutti i valori di riferimento menzionati nel
presente regolamento vengono ridotti in misura proporzionale al diritto alla rendita.
9
Il termine «partner registrato» indica una persona dello stesso sesso dell’assicurato o del beneficiario,
con cui quest’ultimo ha costituito ufficialmente un’unione domestica ai sensi della Legge sull’unione
domestica registrata (LUD). Nell’applicazione del presente regolamento di previdenza è prevista
l’equiparazione delle seguenti persone o azioni:
a. il/la partner registrato/a e il/la coniuge;
b. la registrazione dell’unione domestica e il matrimonio;
c. lo scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata e il divorzio.
10
Il termine «rendita versata dall’AI» nel prosieguo indica l’intera prestazione di rendita dell’AI. In caso
di calcolo misto da parte dell’AI (componente remunerata / componente non remunerata) il termine
«rendita versata dall’AI» ai sensi del presente regolamento corrisponde alla quota proporzionale a
copertura dell’attività lucrativa remunerata.
11
Il termine «persona che vive sola» nel prosieguo indica assicurati o beneficiari con stato civile
celibe/nubile, divorziato/a o vedovo/a.
7
Regolamento della Galenica Fondazione di previdenza
31 dicembre 2015
BASI GIURIDICHE E SCOPO
Articolo 1
Basi giuridiche
1
L’IP è stata costituita mediante atto pubblico del 22 ottobre 1940.
2
L’IP è iscritta nel registro di commercio del Canton Berna e nel registro della previdenza professionale
della Confederazione.
3
L’IP è sottoposta alla vigilanza dell’Autorità bernese di sorveglianza delle istituzioni di previdenza e
delle fondazioni (ABSPF).
Articolo 2
Basi statutarie
1
Il presente regolamento si fonda sull’art. 2.3 dello statuto dell’IP.
2
Il Consiglio di fondazione dell’IP provvede all’applicazione delle disposizioni del presente regolamento.
Articolo 3
Scopo generale e campo di applicazione
Scopo dell’IP è l’assicurazione dei collaboratori del datore di lavoro nonché dei loro superstiti contro le
conseguenze economiche di vecchiaia, invalidità e decesso, attraverso le prestazioni citate nel presente
regolamento.
Articolo 4
Obiettivo di previdenza
1
L’IP mira, integrando la rendita completa AVS e senza un piano di risparmio supplementare, di
raggiungere un obiettivo di previdenza del 70% dell’ultimo salario di base alla data del pensionamento
ordinario.
2
A questo scopo l’IP adotta un sistema finanziario individuale, che è costituito in modo che un
assicurato che aderisce all’IP successivo al compimento del 24° anno di età, con una normale
evoluzione del salario e una remunerazione media del 2% del capitale previdenziale può ottenere al
pensionamento ordinario il massimo dell’obiettivo di prestazioni.
3
Tale obiettivo previdenziale massimo non costituisce una garanzia di prestazione.
Articolo 5
Garanzia minima
Ai sensi della LPP, l’IP assicura una previdenza oltre i requisiti minimi di legge. In ogni caso vengono
garantite le prestazioni minime previste dalla LPP.
CONDIZIONI E LIMITAZIONI DELL’ASSICURAZIONE
Articolo 6
Copertura assicurativa
1
I collaboratori del datore di lavoro sono assicurati tramite l’IP dal 1° gennaio successivo al compimento
del 17° anno di età.
2
Le seguenti persone non assicurate:
a. i collaboratori con un salario di base non superiore a 1,5 volte la rendita minima AVS. Per gli
assicurati parzialmente invalidi e parzialmente pensionati nonché per i collaboratori impiegati a
tempo parziale presso diversi datori di lavoro del Gruppo Galenica, tale soglia di
assoggettamento viene calcolata proporzionalmente al grado di occupazione;
8
Regolamento della Galenica Fondazione di previdenza
31 dicembre 2015
b. i collaboratori assunti con un contratto di lavoro a tempo determinato non superiore a tre mesi
(ove il rapporto di lavoro fosse prorogato oltre tale termine, l’assicurazione decorre dalla data
dell’accordo di proroga);
c. i collaboratori invalidi per almeno il 70% ai sensi dell’AI nonché i beneficiari esterni interessati da
misure di reintegrazione;
d. i collaboratori per i quali il datore di lavoro non è soggetto al versamento di contributi AVS;
e. i collaboratori che in Svizzera svolgono un’attività a tempo determinato, che beneficiano di
sufficienti misure previdenziali all’estero, nella misura in cui la domanda per l’esonero
dell’assicurazione sia presentata dal collaboratore stesso. In tale contesto, restano ferme le
norme di coordinamento dei regolamenti UE.
Articolo 7
Riserve per ragioni di salute
1
Se l’assicurato presenta all’entrata nell’IP un elevato rischio di salute, l’IP emette nell’ambito consentito
della legge e secondo le condizioni successive, una o più riserve per ragioni di salute nella copertura di
rischi invalidità e decesso.
2
Per verificare l’elevato rischio di salute, l’IP invita l’assicurato, a compilare il questionario sulla salute
oppure di sottoporsi eventualmente ad una visita medica. Il riassicuratore dell’IP può indipendentemente
dalle procedure interne dell’IP come anche in base alle sue proprie condizioni emettere una riserva sulla
salute.
3
Se l’assicurato non compila il questionario sulla salute oppure le sue risposte alle domande in riguardo
non sono precise o complete rispettivamente non si sottopone ad una visita medica richiesta, viola
l’obbligo di denuncia. In questo caso viene emesso una riserva per ragioni di salute.
4
L’IP emette una riserva per ragioni di salute con validità retroattiva a decorrere dalla data di entrata e lo
comunica all’assicurato entro quattro settimane a partire dalla data successiva:
a. al ricevimento delle raccomandazioni del medico di fiducia;
b. al ricevimento delle richieste del riassicuratore competente;
c. al momento che, l’IP ha la consapevolezza che l’assicurato ha violato l’obbligo di denuncia,
significa non appena questo stato di fatto persiste inequivocabilmente.
5
L’IP si assume riserve per ragioni di salute emesse dalla IP precedente. La durata trascorsa sarà
computata al nuovo termine della riserva.
Articolo 8
Conseguenza della riserva per ragioni di salute
1
In presenza di una riserva per ragioni di salute, le prestazioni vengono ridotte alle prestazioni minime
come contemplato dalla LPP.
2
La riserva per ragioni di salute ha una validità massima di cinque anni. Gli acquisti effettuati utilizzando
la prestazione di uscita apportata non sono interessati dalle riserve per ragioni di salute.
3
Qualora si manifesti un rischio durante il periodo delle riduzioni, la riduzione viene prolungata oltre la
durata della riserva.
4
Le riduzioni delle prestazioni di vecchiaia sono consentite solamente se il diritto a prestazioni di
invalidità è stato avanzato almeno 10 anni prima del pensionamento ordinario.
9
Regolamento della Galenica Fondazione di previdenza
31 dicembre 2015
Articolo 9
Inizio dell’assicurazione
L’assicurazione decorre dal giorno in cui l’assicurato inizia o dovrebbe iniziare un lavoro conformemente
al suo contratto di lavoro, ma, in ogni caso, non appena si avvia lungo il tragitto per recarsi al posto di
lavoro.
Articolo 10
Termine dell’assicurazione
1
L’assicurazione con l’IP termina:
a. se il salario di base è inferiore a 1,5 volte la rendita minima AVS (in caso di un progressivo
prelievo anticipato della rendita, di invalidità parziale o di occupazione a tempo parziale presso
diversi datori di lavoro del Gruppo Galenica, la soglia viene adeguata alla restante attività);
b. in caso di uscita dall’IP;
c. qualora le prestazioni nel caso di previdenza vengano versate interamente sotto forma di
capitale.
2
Se l’assicurato non passa a un nuovo istituto di previdenza, la copertura dei rischi di decesso e
invalidità resta in vigore per un mese dal termine dell’assicurazione.
3
Sono fatte salve le disposizioni del presente regolamento per beneficiari interni interessati da misure di
reintegrazione.
Articolo 11
Assicurazione in caso di congedo non retribuito
1
In caso di congedo non retribuito un assicurato che non è più soggetto alla previdenza professionale ai
sensi del presente regolamento può farsi assicurare su base volontaria presso l’IP nella stessa misura
finora prevista:
a. previdenza professionale globale o
b. esclusivamente prestazioni di vecchiaia o
c. esclusivamente prestazioni in caso di invalidità e decesso.
2
Questa assicurazione esterna, che la cui durata massima è un anno, decorrerà dal primo giorno del
congedo non retribuito.
3
L’obbligo di contribuzione riguarda esclusivamente l’assicurato esterno.
4
L’assicurazione esterna viene disciplinata attraverso un accordo separato.
COMUNICAZIONI, DIRITTI E OBBLIGHI DI CARATTERE GENERALE
Articolo 12
Obbligo di informazione del nuovo assicurato
1
Al momento dell’affiliazione all’IP, l’assicurato provvede a trasferire immediatamente all’IP la
prestazione di uscita percepita dall’istituto di previdenza del precedente datore di lavoro nonché tutti gli
averi sotto forma di polizze o conti di libero passaggio.
2
L’assicurato deve fornire all’IP tutte le informazioni riguardanti la propria situazione previdenziale,
segnatamente:
a. l’importo/gli importi da trasferire all’IP ai sensi del capoverso 1, in particolare l’importo del suo
avere di vecchiaia nonché i dati di contatto degli istituti di previdenza che devono eseguire un
trasferimento;
b. l’importo della prestazione di uscita all’età di 50 anni dopo il 31 dicembre 1994;
c. l’importo della prestazione di uscita in caso di matrimonio, qualora sia stato contratto dopo il
31 dicembre 1994;
10
Regolamento della Galenica Fondazione di previdenza
31 dicembre 2015
d. l’importo della prima prestazione di uscita conosciuta a partire dal 1° gennaio 1995 inclusa la
data in cui è stata calcolata;
e. l’importo dei prelievi anticipati non ancora rimborsati e le costituzioni in pegno correnti, ove
presenti, nonché la data dell’ultimo prelievo anticipato;
f. eventuali riserve per ragioni di salute da parte dei precedenti istituti di previdenza unitamente
alla relativa data di entrata in vigore;
g. se esiste un elevato rischio di salute.
3
Se l’assicurato presenta all’inizio del periodo assicurativo secondo il regolamento, un elevato rischio di
salute, deve informare immediatamente lo stato delle cose all‘IP, Questo avviso è particolarmente
obbligatorio, se l’assicurato percepisce prestazioni d’invalidità oppure ha presentato una relativa
richiesta all’assicurazione d’invalidità, se percepisce indennità giornaliere dall’assicurazione malattie o
infortuni oppure se per ragioni mediche ha un elevato rischio di salute.
Articolo 13
Obblighi di informazione generali
1
Gli assicurati, i beneficiari o gli aventi diritto a prestazioni di qualsiasi tipo (vecchiaia, invalidità,
decesso) sono tenuti a fornire all’IP di propria iniziativa, direttamente o attraverso il datore di lavoro, tutte
le informazioni e i documenti richiesti ai fini dell’applicazione del presente regolamento.
2
In particolare, devono comunicare all’IP quanto prima qualsiasi variazione del loro stato civile o della
loro situazione personale (cambiamento di indirizzo, matrimonio, unione domestica registrata,
convivenza, divorzio, vedovanza, prova di esistenza in vita e così via) o le prestazioni percepite da terzi.
3
Inoltre, i beneficiari devono informare immediatamente l’IP di qualsiasi nascita, adozione,
riconoscimento nonché decesso di un figlio e indicare se i figli in età compresa tra i 20 e i 25 seguono
una formazione professionale o l’hanno terminata.
4
Anche il datore di lavoro è tenuto a trasmettere immediatamente all’IP tutte le informazioni e i dati
necessari per l’applicazione del presente regolamento e che ha ricevuto dai collaboratori o per altre vie.
Articolo 14
Violazione dell’obbligo di informazione generale
L’IP rinvia la copertura assicurativa o il versamento delle prestazioni, li riduce, sospende o sopprime, se
l’assicurato, il beneficiario o l’avente diritto non ha adempiuto ai suoi obblighi di informazione o si è
rifiutato di presentare i documenti originali comprovanti il suo diritto a dette prestazioni.
Articolo 15
Obbligo di informazione dell’IP
1
Quando un assicurato entra nell’IP, quest’ultima gli consegna un certificato di previdenza e gli fornisce
il presente regolamento.
2
L’IP notifica per iscritto a ogni beneficiario o avente diritto la nascita di un diritto alla prestazione.
3
Una volta l’anno l’IP deve:
a. consegnare all’assicurato un certificato di assicurazione contenente i suoi diritti individuali. Il
calcolo dei diritti avviene nella modalità indicata nel presente regolamento. In caso di
scostamenti del certificato di assicurazione dal presente regolamento, quest’ultimo avrà
carattere vincolante;
b. informare gli assicurati e i beneficiari in merito alla propria organizzazione,il proprio
finanziamento e la composizione del Consiglio di fondazione nonché fornire i nomi e le funzioni
del perito riconosciuto in materia di previdenza professionale, dell’ufficio di revisione e dei
gestori patrimoniali.
4
Su richiesta devono essere forniti agli assicurati il conto annuale e il rapporto annuale. Inoltre, l’IP su
richiesta deve rendere noti il rendimento del capitale, lo sviluppo del rischio attuariale, i costi
amministrativi, le basi di calcolo per il capitale di copertura, le ulteriori riserve e il grado di copertura. Tali
informazioni si basano sull’ultimo rapporto del perito riconosciuto in materia di previdenza professionale.
11
Regolamento della Galenica Fondazione di previdenza
31 dicembre 2015
SALARI
Articolo 16
Salario di base
1
Il salario di base consta di quanto segue:
a. il salario fisso, soggetto all’AVS sulla base dell’effettivo salario orario, giornaliero o mensile
dell’assicurato al 1° gennaio dell’anno in corso o alla data della sua entrata nell’IP;
b. la componente salariale variabile stabilita nell’Appendice 7 costituita da bonus di performance e
partecipazioni agli utili ad esclusione dei long term incentives definiti nel regolamento del
personale.
2
Non sono incluse altre componenti salariali. Lo stesso vale per il reddito da ore di straordinario, redditi
occasionali e compensi irregolari quali indennità pasti, indennità di residenza, indennità per veicoli,
indennità per missioni all’estero, nonché indennizzi e prestazioni analoghe. Non si tiene neanche conto
di un salario eventualmente appena percepito da un beneficiario interno interessato da misure di
reintegrazione.
3
Il salario di base massimo assicurabile equivale a trenta volte la rendita completa massima dell’AVS.
Articolo 17
Deduzione di coordinamento
1
La deduzione di coordinamento è pari a 80/65 della rendita completa minima dell’AVS.
2
In caso di pensionamento parziale, invalidità parziale o occupazione a tempo parziale presso diversi
datori di lavoro del Gruppo Galenica, la deduzione di coordinamento viene stabilita in misura
proporzionale al grado di occupazione.
Articolo 18
Salario assicurato
1
Il salario assicurato corrisponde al salario di base meno la deduzione di coordinamento.
2
Il salario assicurato ammonta come minimo al 150% della rendita completa minima dell’AVS meno la
deduzione di coordinamento.
3
Il salario assicurato verrà adeguato a ogni variazione del salario di base.
Articolo 19
Mantenimento del salario assicurato
1
Gli assicurati che non percepiscono ancora prestazioni di vecchiaia, in caso di riduzione del salario a
partire dal 58° anno di età, possono richiedere che l’ultimo salario assicurato venga mantenuto fino al
pensionamento ordinario secondo regolamento. Il salario può essere decurtato al massimo del 50%.
2
Le modalità di mantenimento dell’ultimo salario assicurato vengono disciplinate in un accordo separato.
12
Regolamento della Galenica Fondazione di previdenza
31 dicembre 2015
Articolo 20
Salario di base determinante
1
Il salario di base determinante ai fini dell’applicazione delle norme di coordinamento è pari:
a. al salario di base dell’assicurato alla data della decisione AI;
b. all’ultimo salario di base soggetto a contribuzione presso l’IP, qualora l’assicurato non
percepisca più un salario;
c. al salario di base dell’assicurato al momento del decesso.
2
I valori riportati al capoverso 1 sono soggetti a un aumento pari all’assegno familiare percepito fino
alla data in questione.
3
Le modifiche del salario stabilite per iscritto prima dell’entrata in vigore della decisione AI o del giorno
del decesso sono considerate.
FINANZIAMENTO
Articolo 21
Fondi dell’IP
L’IP viene finanziato mediante:
a.
b.
c.
d.
e.
i contributi degli assicurati;
i contributi del datore di lavoro;
i versamenti e gli acquisti degli assicurati, incluse le prestazioni di entrata;
i versamenti e le liberalità del datore di lavoro;
i proventi generati dal patrimonio.
Articolo 22
Obbligo contributivo
1
L’assicurato e il datore di lavoro versano i contributi all’IP dall’inizio alla fine dell’assicurazione, ma al
massimo a seconda del caso:
a. fino alla fine del mese in cui l’assicurato è deceduto;
b. fino alla nascita del diritto a una rendita di vecchiaia completa, ma al massimo fino all’età
ordinaria di pensionamento secondo regolamento;
c. fino all’inizio dell’esonero dal pagamento dei contributi conformemente al presente regolamento.
2
Gli assicurati i cui rapporti di lavoro si estendono oltre l’età ordinaria di pensionamento regolamentare
possono richiedere di proseguire il versamento dei contributi. L'obbligo di contribuzione del datore di
lavoro viene meno contestualmente a quello dell’assicurato al termine del rapporto di lavoro.
3
Permangono riservate le disposizioni speciali volte alla limitazione della costituzione del capitale di
previdenza da una parte e, dall'altra, all'obbligo di contribuzione delle persone assicurate in caso di
congedo non retribuito.
4
I contributi degli assicurati vengono detratti in dodici rate mensili dal loro salario e accreditati all’IP.
5
Il datore di lavoro deve all’IP la totalità dei contributi, che verserà non oltre la fine del mese di
accertamento.
13
Regolamento della Galenica Fondazione di previdenza
31 dicembre 2015
Articolo 23
Contributo totale
Gli assicurati e il datore di lavoro versano all’IP un contributo totale pari:
a. al 3,5% a partire dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età. La contribuzione
termina il 31 dicembre successivo al compimento del 24° anno di età
b. al 19,1% a partire dal 1° gennaio successivo al compimento del 24° anno di età.
Articolo 24
Assegnazione del contributo totale
1
Il contributo totale del 3,5% è destinato interamente al finanziamento delle prestazioni di invalidità e
decesso nonché delle spese e gli altri oneri, a eccezione dei costi di gestione del patrimonio dell’IP.
2
Il contributo totale del 19,1% viene ripartito come segue: il 15,6% serve al finanziamento della quota di
risparmio e il 3,5% alle prestazioni di invalidità e decesso, alle spese e agli altri oneri, a eccezione dei
costi di gestione del patrimonio dell’IP.
Articolo 25
Ripartizione tra assicurati e datore di lavoro
1
A partire dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età e fino al 31 dicembre successivo
al compimento del 24° anno di età, il contributo dell’assicurato è pari all'1% del salario assicurato; il
datore di lavoro versa il 2,5%.
2
A partire dal 1° gennaio successivo al compimento del 24° anno di età l'assicurato versa come
contributo il 6,5% del salario assicurato; il datore di lavoro versa il 12,6%.
Articolo 26
Piano di risparmio supplementare
1
L'assicurato può, a partire dal 1° gennaio successivo al compimento del 24° anno di età, tuttavia al più
presto dal 1° gennaio successivo all'entrata nell’IP, aderire volontariamente al piano di risparmio
supplementare e in seguito cambiare la sua scelta il 1° gennaio di ogni anno.
2
Il contributo di risparmio supplementare a carico dell’assicurato ammonta al 2,6% del salario assicurato.
Articolo 27
Acquisto di prestazioni
1
Gli assicurati i cui obiettivi assicurativi individuali considerando la rendita completa dell’AVS sono
inferiori all'obiettivo assicurativo del 70% del salario di base, possono acquistare prestazioni assicurative
al momento dell'affiliazione o durante il periodo di assicurazione.
2
L'importo massimo per gli acquisti è indicato nella tabella dell'Appendice 1.
3
Mediante versamento volontario del contributo di risparmio supplementare previsto nel presente
regolamento, l'assicurato può riscattare anche gli anni contributivi mancanti del piano di risparmio
supplementare (Appendice 3).
Articolo 28
Acquisto per pensionamento anticipato
1
L'assicurato ha la possibilità di effettuare acquisti al fine di compensare la riduzione delle prestazioni di
vecchiaia in caso di pensionamento anticipato e prefinanziare la rendita transitoria AVS.
2
L'importo massimo per gli acquisti viene calcolato tenendo conto della riduzione dovuta al versamento
anticipato della rendita nonché delle basi tecniche dell’IP (Appendice 2).
14
Regolamento della Galenica Fondazione di previdenza
31 dicembre 2015
Articolo 29
Limitazioni di acquisto
1
Ogni assicurato può effettuare al massimo un acquisto due volte l'anno.
2
Gli assicurati devono confermare per iscritto che la totalità delle prestazioni di vecchiaia loro spettanti
nel quadro della previdenza professionale in Svizzera non supera l'obiettivo di previdenza stabilito per
legge. Le disposizioni del presente regolamento riguardanti la limitazione della costituzione del capitale
di previdenza trovano applicazione anche in tale contesto.
3
Gli assicurati che hanno effettuato un prelievo anticipato devono rimborsarlo prima di poter riscattare
delle prestazioni. Tale clausola non riguarda i prelievi anticipati che secondo il regolamento non possono
più essere rimborsati.
4
Per gli assicurati che si sono trasferiti dall'estero dopo il 1° gennaio 2006 e non hanno mai aderito a un
istituto di previdenza della Svizzera, nei primi cinque anni successivi all’entrata nella previdenza
professionale in Svizzera, l’importo annuo di acquisto non può superare il 20% del salario assicurato.
Decorso tale termine tali assicurati possono riscattare la totalità delle prestazioni assicurative
regolamentari.
5
Gli assicurati possono richiedere l'acquisto delle prestazioni assicurative mediante trasferimento dei
diritti o degli averi di previdenza maturati all'estero. Il limite fissato nel precedente capoverso non si
applica laddove vengano soddisfatte le seguenti condizioni (su base cumulativa):
a. il trasferimento avviene direttamente da un sistema della previdenza professionale estero all’IP;
b. l'assicurato in occasione di tale trasferimento non richiede una deduzione per imposte dirette,
siano esse federali, cantonali o comunali;
c. l'assicurato autorizza l’IP a reperire tutte le informazioni necessarie per il trasferimento presso il
sistema della previdenza professionale estero, o a fornire tutte le informazioni richieste da tale
sistema o allo Stato competente ai fini del trasferimento stesso.
Articolo 30
Versamenti del datore di lavoro
1
In caso di ristrutturazione dell'impresa il datore di lavoro può effettuare versamenti all’IP al fine di
aumentare le prestazioni di vecchiaia per i collaboratori interessati dalle misure di ristrutturazione.
2
Tali versamenti sono destinati esclusivamente ai collaboratori che non hanno raggiunto l'età
pensionabile ai sensi del presente regolamento.
Articolo 31
Impiego dei fondi e adeguamento delle prestazioni
1
I restanti fondi dell’IP contribuiscono a finanziare le riserve che costituisce.
2
Il Consiglio di fondazione dell’IP può prelevare fondi dai mezzi liberi e dalle riserve tecniche
appositamente predisposte al fine di garantire le prestazioni minime e raggiungere, nella misura del
possibile, l'obiettivo di previdenza per tutti gli assicurati.
15
Regolamento della Galenica Fondazione di previdenza
31 dicembre 2015
DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDANTI LE PRESTAZIONI
Articolo 32
Prestazioni assicurate
L’IP assicura prestazioni in caso di:
a. invalidità e decesso (a partire dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età)
b. vecchiaia (a partire dal 1° gennaio successivo al compimento del 24° anno di età).
Articolo 33
Forma delle prestazioni
In linea generale, il pagamento delle prestazioni avviene sotto forma di rendita.
Articolo 34
Adeguamento delle rendite
Ogni anno il Consiglio di fondazione dell’IP decide se e in quale misura è necessario adeguare le rendite
in corso. Le rendite correnti minime LPP per i superstiti e gli invalidi sono in ogni caso adeguate al
rincaro conformemente alle disposizioni del Consiglio federale.
Articolo 35
Liquidazione in capitale
1
L'assicurato e il partner superstite possono richiedere che la prestazione di vecchiaia o la rendita per il
partner loro spettante venga versata in toto o in parte sotto forma di capitale. All’IP dovrà pervenire una
richiesta scritta in tal senso.
2
Le prestazioni risultanti acquisti possono essere percepite sotto forma di capitale solo una volta
trascorsi 3 anni.
3
Con il pagamento dell'intero capitale di previdenza vengono meno tutti i relativi diritti nei confronti
dell’IP. In caso di pagamento di una parte del capitale, i diritti nei confronti dell’IP vengono ridotti
immediatamente e proporzionalmente al versamento.
4
La richiesta di prestazione di capitale deve pervenire entro e non oltre tre mesi prima della data di
pensionamento stabilita dall'assicurato ai sensi del presente regolamento. Superato tale termine non è
più possibile revocarla. Gli assicurati possono tuttavia senza preavviso richiedere il versamento sotto
forma di capitale di un quarto delle prestazioni di vecchiaia loro spettanti.
5
Se la data di pensionamento viene stabilita dal datore di lavoro ed è precedente alla data del
pensionamento ordinario secondo regolamento, l'assicurato deve presentare richiesta scritta di prelievo
di capitale entro e non oltre tale data.
6
Le richieste di versamento delle prestazioni sotto forma di capitale in favore del partner superstite
devono essere presentate entro i sei mesi successivi alla comunicazione circa l'entità della prestazione.
7
L’IP versa un capitale in luogo di una rendita se la rendita di vecchiaia o di invalidità risulta inferiore al
10% della rendita completa minima dell’AVS. Nelle rendite per il partner il valore soglia è pari al 6%,
mentre nelle rendite per orfani al 2%.
Articolo 36
Consenso del partner
1
Per ogni versamento in contanti è necessario il consenso scritto del partner.
2
La firma del partner può essere autenticata dall'ufficio di controllo degli abitanti del comune di residenza
o da un notaio. È altresì possibile presentarsi presso la sede dell’IP con un documento d'identità ufficiale
e valido.
16
Regolamento della Galenica Fondazione di previdenza
31 dicembre 2015
Articolo 37
Condizioni per il versamento delle prestazioni
1
Qui di seguito vengono indicate le modalità di versamento delle prestazioni dell’IP.
a. Rendite: su base mensile, a fine mese.
b. Capitali: allorché esigibili, ma al più presto dopo presentazione di tutti i documenti di comprova
del diritto alla prestazione.
2
Se l’IP, al fine di confermare o attuare il diritto alla prestazione, richiede che i documenti vengano
firmati, è necessario che la firma dell'avente diritto venga autenticata:
a.
b.
c.
d.
dall'ufficio di controllo degli abitanti del comune di residenza;
da un'istanza ufficiale amministrativa o giudiziale o un'istituzione analoga (posta);
da un notaio;
o di persona presentandosi presso la sede dell’IP esibendo un documento d'identità ufficiale e
valido.
Articolo 38
Rimborso delle prestazioni
1
L’IP può richiedere il rimborso di prestazioni percepite illecitamente.
2
Il Consiglio di fondazione dell’IP può rinunciare a un rimborso se le due seguenti condizioni vengono
adempiute cumulativamente:
a. il beneficiario ha percepito le prestazioni illegittime in buona fede;
b. il rimborso lo metterebbe in una situazione di difficoltà economica.
Articolo 39
Luogo del pagamento
1
Per gli aventi diritto residenti in Svizzera, le prestazioni esigibili ai sensi del presente regolamento
vengono accreditate sul loro conto bancario o postale svizzero.
2
Su richiesta dell'avente diritto i pagamenti vengono effettuati sul conto bancario nel paese dell'UE/AELS
in cui risiede.
3
Per chi non risiede in Svizzera o in un paese dell'UE/AELS, il pagamento avverrà su un conto bancario
o postale svizzero che deve essere indicato dall'avente diritto.
Articolo 40
Prestazioni discrezionali
1
Il Consiglio di fondazione dell’IP in via discrezionale può versare le prestazioni agli assicurati e ai
relativi aventi diritto che si trovano inequivocabilmente in uno stato di indigenza.
2
Il tipo e l'entità delle prestazioni discrezionali vengono stabiliti dal Consiglio di fondazione dell’IP; in
nessun caso devono risultare superiori all'obiettivo di previdenza disciplinato nel presente regolamento.
Articolo 41
Prescrizione
1
I diritti alle prestazioni non cadono in prescrizione a condizione che l'assicurato non abbia lasciato l’IP a
seguito di un caso di previdenza.
2
I provvedimenti volti alla riscossione dei crediti si basano sulle disposizioni generali della LPP e del CO
in merito alla prescrizione.
17
Regolamento della Galenica Fondazione di previdenza
31 dicembre 2015
COORDINAMENTO
Articolo 42
Norme di coordinamento
1
In caso di invalidità o decesso l’IP riduce le sue prestazioni se le stesse, unitamente ad altre prestazioni
versate per lo stesso motivo producono un reddito sostitutivo che supera il salario di base determinante
contemplato nel presente regolamento. Le altre prestazioni in questione sono:
a. prestazioni dell'AVS/AI ad eccezione degli assegni per grandi invalidi e di tutte le altre
prestazioni analoghe;
b. prestazioni della LAINF e dell'assicurazione facoltativa (cofinanziata dal datore di lavoro) contro
gli infortuni a eccezione degli indennizzi per danni d'integrità e di tutte le altre prestazioni
analoghe;
c. prestazioni della LAM;
d. prestazioni di altre assicurazioni sociali, istituti di previdenza o altri istituti di assicurazione che
vengono cofinanziati dal datore di lavoro;
e. salario corrisposto dal datore di lavoro o indennizzi versati al posto del salario, a condizione che
questi ultimi coprano almeno l'80% del salario perso e la metà come minimo sia finanziata dal
datore di lavoro;
f. reddito da un'attività lucrativa esercitata da una persona parzialmente invalida o reddito
sostitutivo che potrebbe ancora ottenere un beneficiario svolgendo un'attività lucrativa
ragionevole, a eccezione del reddito sostitutivo appena ottenuto da un beneficiario interno
interessato da misure di reintegrazione.
2
Tutte le prestazioni dell’IP sono ridotte proporzionalmente. Eventuali prelievi di capitale da altri istituti
sono trasformati in rendita ricorrendo alle basi tecniche dell’IP. Le prestazioni di vecchiaia sono
decurtate solo se il diritto a prestazioni di invalidità è stato avanzato almeno 10 anni prima del
pensionamento ordinario.
3
Le condizioni e l'entità della riduzione vengono sottoposte a verifica e le prestazioni adeguate di
conseguenza se almeno uno degli elementi utilizzati per il primo calcolo delle prestazioni eccessive ha
subito un cambiamento sostanziale. Sono fatti salvi gli adeguamenti delle prestazioni a seguito di una
variazione dello stato civile e il versamento di nuove prestazioni per effetto di una revisione della legge.
4
La nuova verifica sarà in ogni caso eseguita alle condizioni applicate al momento della nascita del
diritto originario alla prestazione.
5
Se la situazione personale di un beneficiario subisce un cambiamento particolarmente importante, ciò
comporterà la nascita di un nuovo diritto. In tal caso, la nuova verifica avverrà il giorno in cui viene
avanzato il diritto alla nuova prestazione e in tal caso per il calcolo del coordinamento sarà determinante
il salario al momento del sorgere del diritto originario, con allineamento all'indice delle retribuzioni
dell'UFIAML fino alla nascita del nuovo diritto..
Articolo 43
Azione criminale
L’IP sospende le prestazioni o le sopprime laddove il decesso dell’assicurato sia stato causato da
un'azione criminale dell'avente diritto.
Articolo 44
Cessione e costituzione in pegno
Le prestazioni dell’IP sono intese esclusivamente per scopi di previdenza; il diritto alla prestazione non
può pertanto essere ceduto né costituito in pegno, fintanto che non diventa esigibile. Restano escluse
da tale clausola le misure di promozione della proprietà abitativa.
18
Regolamento della Galenica Fondazione di previdenza
31 dicembre 2015
Articolo 45
Surrogazione
1
Nei confronti di un terzo responsabile del caso di previdenza, l'istituto di previdenza subentra, al
momento dell'evento fino all'ammontare delle prestazioni previste dalla legge, nei diritti dell’assicurato,
dell'avente diritto e dei superstiti e può richiedere una cessione di tali diritti contro detti terzi per le
prestazioni nell’ambito della previdenza estesa.
2
In caso di mancata cessione l’IP può sospendere le prestazioni nell’ambito della previdenza estesa.
CAPITALE DI PREVIDENZA
Articolo 46
Capitale di previdenza
Il capitale di previdenza è composto dal capitale di vecchiaia e dal capitale supplementare.
Articolo 47
Capitale di vecchiaia
L’IP gestisce per ogni assicurato un capitale di vecchiaia individuale che consta di quanto segue:
a. Averi:
+
il contributo di risparmio totale;
+
il contributo di risparmio supplementare dell’assicurato derivante dal piano di risparmio
supplementare;
+
la/e prestazione/i di entrata versata/e dall’assicurato;
+
tutti gli acquisti e i versamenti, tra cui anche i rimborsi dei prelievi anticipati e i
trasferimenti dal capitale supplementare;
+
tutti gli importi pervenuti presso l’IP a favore dell’assicurato;
+
gli interessi;
b. Impegni:
-
Articolo 48
le quote di capitale che sono assegnate al capitale di previdenza dei beneficiari di
prestazioni di invalidità proporzionalmente al diritto alla rendita;
i prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà abitativa;
i prelievi anticipati in caso di divorzio;
ogni importo erogato dall’IP a favore dell’assicurato.
Capitale supplementare
L’IP gestisce per ogni assicurato un capitale supplementare individuale che consta di quanto segue:
a. Averi:
+
+
+
gli acquisti dell’assicurato a compensazione della riduzione della prestazione di
vecchiaia in caso di pensionamento anticipato;
gli acquisti dell’assicurato per il prefinanziamento della rendita transitoria AVS;
gli interessi;
b. Impegni:
-
le quote di capitale che sono assegnate al capitale di previdenza dei beneficiari di
prestazioni di invalidità proporzionalmente al diritto alla rendita;
le quote di capitale che sono assegnate al capitale di previdenza in caso di prelievi
anticipati nell'ambito della promozione della proprietà abitativa;
le quote di capitale che sono assegnate al capitale di previdenza in caso di prelievi
anticipati nell'ambito di un divorzio.
19
Regolamento della Galenica Fondazione di previdenza
31 dicembre 2015
Articolo 49
Remunerazione del capitale di previdenza
1
L'importo della remunerazione del capitale di previdenza viene fissato dal Consiglio di fondazione
dell’IP come segue:
a. all’inizio di ciascun anno (tasso di interesse al momento di apertura);
b. alla fine di ciascun anno (tasso d'interesse di chiusura): si tratta del tasso d’interesse effettivo
per l'anno trascorso che tiene conto della reale situazione finanziaria dell’IP.
2
Il capitale di previdenza dell’assicurato, che durante l’anno esce dall’IP, viene remunerato con il tasso
d’interesse di apertura.
3
In deroga dal capoverso 2, il capitale di previdenza dell’assicurato che esce al 31 dicembre dall’IP,
viene remunerato con il tasso d’interesse di chiusura.
Articolo 50
Limitazione alla costituzione del capitale di previdenza
1
Se un assicurato rinuncia al suo pensionamento anticipato già avviato, il processo di accumulo del
capitale di previdenza viene fissato in base ai principi attuariali in maniera tale che le prestazioni
assicurate superino l'obiettivo di previdenza previsto dal presente regolamento di massimo il 5%.
2
La riduzione è effettuata come segue:
a. riduzione o sospensione dei contributi di risparmio;
b. riduzione o sospensione della remunerazione;
3
Queste disposizioni non trovano tuttavia applicazione se l'obiettivo di previdenza viene superato per
una ragione esterna, non prevista dall'assicurato.
PRESTAZIONI DI VECCHIAIA
Articolo 51
Pensionamento ordinario secondo regolamento
L’età ordinaria di pensionamento regolamentare viene raggiunta al compimento del 65° anno di età.
Articolo 52
Data del pensionamento
1
L'assicurato può stabilire l'inizio del suo pensionamento tra i 58 e i 70 anni, ma al più presto al termine
del rapporto di lavoro.
2
L'assicurato che dopo il compimento del 58° anno di età riduce il suo grado di occupazione di almeno il
20% può percepire la corrispondente percentuale di prestazioni di vecchiaia. In caso di versamento
parziale delle prestazioni di vecchiaia trovano applicazione le disposizioni del regolamento.
3
In caso di ristrutturazione dell'azienda e in deroga al capoverso 1, il Consiglio di fondazione dell’IP può
decidere di anticipare l'età minima di pensionamento a 55 anni.
Articolo 53
Nascita ed estinzione del diritto a una rendita di vecchiaia
1
Il diritto a una rendita di vecchiaia inizia alla data di pensionamento.
2
Il diritto a una rendita di vecchiaia decade alla fine del mese in cui il beneficiario muore.
Articolo 54
Ammontare della rendita di vecchiaia
1
L'ammontare della rendita di vecchiaia corrisponde al capitale di previdenza dell’assicurato convertito in
rendita e maturato alla data di pensionamento.
20
Regolamento della Galenica Fondazione di previdenza
31 dicembre 2015
2
L'aliquota di conversione viene calcolata utilizzando le basi tecniche dell’IP, l'età e il sesso
dell’assicurato (Appendice 4).
Articolo 55
Liquidazione in capitale
1
Qualora l'assicurato opti per la liquidazione in capitale, quest'ultima verrà versata alla data di
pensionamento.
2
Un’eventuale liquidazione totale in capitale corrisponde al capitale di previdenza dell’assicurato
maturato alla data di pensionamento.
Articolo 56
Rendita transitoria
1
Se il pagamento della rendita di vecchiaia interviene prima dell'età ordinaria di pensionamento AVS,
l'assicurato ha diritto a percepire una rendita transitoria AVS.
2
Il versamento della rendita transitoria avviene dall’inizio del versamento della rendita fino all’età di
pensionamento AVS in vigore alla data del pensionamento.
3
L'assicurato stesso stabilisce l'ammontare della rendita transitoria, che non deve superare la rendita
massima dell’AVS.
4
La rendita transitoria viene finanziata con il capitale di previdenza maturato alla data di pensionamento;
ne consegue una diminuzione proporzionale della rendita di vecchiaia. L'assicurato può prefinanziare la
rendita anche attraverso un acquisto.
5
In caso di decesso dell’assicurato che percepisce una rendita transitoria, le prestazioni per superstiti
vengono calcolate sulla base della minore rendita di vecchiaia vitalizia. Il diritto alla rendita transitoria
AVS non viene trasferito ai superstiti.
PRESTAZIONI DI INVALIDITÀ
Articolo 57
Concetto di invalidità
Un'invalidità conforme al regolamento sussiste laddove l'assicurato è considerato invalido ai sensi
dell'AI.
Articolo 58
Grado di invalidità
L’IP assume il grado di invalidità riconosciuto dall'AI.
Articolo 59
Cambiamento del grado di invalidità
1
Al variare del grado di invalidità viene adeguato di conseguenza il diritto alla prestazione . Restano
riservate le disposizioni riguardanti i beneficiari interessati da misure di reintegrazione.
2
I beneficiari e i beneficiari interessati da misure di reintegrazione sono obbligati a informare l’IP se il loro
grado di invalidità cambia e se percepiscono prestazioni da terzi.
21
Regolamento della Galenica Fondazione di previdenza
31 dicembre 2015
Articolo 60
Diritto alle prestazioni di invalidità
1
I seguenti assicurati hanno il diritto a prestazioni di invalidità se non percepiscono prestazioni di
vecchiaia dell’IP o se non hanno ancora raggiunto l’età ordinaria di pensionamento regolamentare:
a. gli assicurati che sono riconosciuti invalidi per almeno il 40% dall'AI e che erano assicurati
presso l’IP all'inizio dell'incapacità lavorativa la cui causa ha condotto all'invalidità;
b. gli assicurati che all'inizio del rapporto di lavoro a seguito di una disabilità congenita o insorta
prima della maggiore età erano inabili per il 20% - 40% e che erano assicurati presso l’IP nel
momento in cui l'incapacità lavorativa, la cui causa ha condotto all'invalidità, raggiunge un grado
di almeno il 40%.
2
Al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento regolamentare, la rendita di invalidità viene
sostituita dalla rendita di vecchiaia. L'ammontare di tale rendita viene calcolato sulla base del capitale di
previdenza con l'aliquota di conversione in vigore in quel momento.
Articolo 61
Nascita ed estinzione del diritto alla rendita di invalidità
1
Il diritto a prestazioni di invalidità insorge dalla data della decisione AI e si estingue alla fine del mese in
cui l’invalidità non sussiste più o l'avente diritto muore. Sono fatti salvi i diritti speciali di beneficiari,
beneficiari interni interessati da misure di reintegrazione e delle persone che conformemente al presente
regolamento soffrono di disturbi organici non oggettivabili.
2
I beneficiari e i beneficiari interessati da misure di reintegrazione, il cui grado di invalidità diminuisce a
causa dell’aumento del grado di occupazione o della ripresa di un'attività lucrativa, restano assicurati per
altri tre anni presso l’IP con gli stessi diritti.
3
Nell'eventualità di una nuova incapacità lavorativa pari ad almeno il 50% e di durata superiore a
30 giorni durante il periodo di protezione ai sensi del capoverso 2, l'assicurazione e le prestazioni di
invalidità disciplinate nel presente regolamento permangono fintanto che l'assicurato percepisce una
prestazione transitoria AI.
4
Durante il termine di protezione di cui al capoverso 2 l’IP adegua le sue prestazioni di invalidità fino
all'importo delle prestazioni di invalidità per il grado di invalidità più basso dell’assicurato, se il nuovo
salario supplementare percepito dall'assicurato compensa la decurtazione delle prestazioni.
Articolo 62
Disturbi organici non oggettivabili
1
Le disposizioni del presente regolamento per i beneficiari interessati da misure di reintegrazione
riguardano anche i soggetti che soffrono di disturbi organici non oggettivabili (quadri sindromali non
chiari sotto il profilo eziopatogenetico senza un fondamento organico comprovabile) e la cui rendita
versata dall'AI è stata decurtata o revocata.
2
Per le persone indicate al capoverso 1 interessate da nuove misure di reintegrazione, il diritto alle
prestazioni di invalidità si estingue o diminuisce come previsto dal presente regolamento con l’estinzione
o la riduzione della rendita versata dall'AI.
Articolo 63
Inizio del pagamento della rendita
Le prestazioni di rendita iniziano il giorno successivo all'estinzione del diritto al salario o alle indennità
giornaliere che lo sostituiscono, tuttavia al più presto alla data di efficacia della decisione AI.
Articolo 64
Calcolo delle prestazioni
Le prestazioni assicurate sono calcolate alla data di efficacia della decisione AI in base ai dati personali
dell’assicurato. Verranno dedotte eventuali prestazioni versate in contanti dall’IP tra la decisione AI e la
data del calcolo della prestazione.
22
Regolamento della Galenica Fondazione di previdenza
31 dicembre 2015
Articolo 65
Ammontare della rendita di invalidità
1
In caso di invalidità totale, la rendita di invalidità corrisponde alla rendita di vecchiaia ordinaria prevista
dal regolamento, tuttavia al massimo al 65% del salario assicurato.
2
La rendita di vecchiaia ordinaria assicurata prevista dal regolamento è la rendita a cui l'assicurato
avrebbe avuto diritto al compimento dell'età ordinaria di pensionamento come da regolamento se
avesse proseguito l'attività lucrativa con lo stesso salario assicurato percepito alla data di efficacia della
decisione AI. Nel calcolo di tale rendita non si tiene conto del capitale supplementare.
3
Le persone parzialmente invalide hanno diritto a una rendita di invalidità prevista dal presente
regolamento, il cui importo è identico a quello versato dall'AI.
Articolo 66
Limitazioni ai diritti previsti dal regolamento in caso di invalidità
1
I beneficiari e beneficiari interessati da misure di reintegrazione perdono il loro diritto previsto dal
regolamento:
a.
b.
c.
d.
al trasferimento della prestazione di uscita
al versamento in contanti della prestazione di uscita
alla divisione della prestazione di uscita in caso di divorzio;
al prelievo anticipato nell'ambito della promozione della proprietà abitativa ad uso proprio
2
Una volta scaduto il termine di protezione per beneficiari, beneficiari interni interessati da misure di
reintegrazione e persone affette da disturbi organici non oggettivabili, l'assicurato recupera il suo diritto
alla parte del capitale di previdenza corrispondente alla sua restante abilità al lavoro, se riprende
un'attività lucrativa in modo duraturo.
3
Per le persone parzialmente invalide il diritto alla prestazione si estingue solo relativamente alla parte
del capitale di previdenza corrispondente al diritto alle prestazioni di invalidità.
Articolo 67
Esonero dal pagamento dei contributi
1
I beneficiari e i datori di lavoro sono esonerati dal pagamento dei contributi al momento della nascita
del diritto alle prestazioni di rendita.
2
In caso di invalidità parziale l’esonero dai contributi proporzionale di entrambe le parti viene calcolato in
funzione del diritto alla rendita.
23
Regolamento della Galenica Fondazione di previdenza
31 dicembre 2015
PRESTAZIONI DI DECESSO
Articolo 68
Presupposti per il riconoscimento del partner convivente
In caso di decesso dell’assicurato o del beneficiario il partner convivente (senza distinzione di sesso)
viene riconosciuto quale partner superstite avente diritto alla prestazione, nella misura in cui risultino
adempiute cumulativamente le seguenti condizioni:
a. né il partner convivente, né l’assicurato o il beneficiario è sposato;
b. non esiste tra loro un rapporto di parentela;
c. formano una convivenza senza interruzioni con regime simile a quello matrimoniale da almeno
cinque anni al momento del decesso. Non è necessario che la convivenza sia durata cinque
anni qualora il partner convivente debba provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;
d. l'assicurato o il beneficiario, quando era ancora in vita, ha dichiarato con autenticazione notarile
che conduce una convivenza con regime simile a quello matrimoniale esclusivamente con il suo
partner;
e. il partner convivente non percepisce da alcuna IP una rendita vedovile in relazione a una
convivenza o un matrimonio precedente.
Articolo 69
Nascita ed estinzione del diritto alla rendita per il partner
1
Al decesso di un assicurato o beneficiario, il partner superstite ha diritto a una rendita.
2
Il diritto alla rendita insorge il primo giorno del mese successivo alla morte dell’assicurato o del
beneficiario.
3
Il diritto alla rendita si estingue alla fine del mese in cui il partner superstite muore o contrae un (nuovo)
matrimonio o avvia una (nuova) convivenza.
Articolo 70
Ammontare della rendita per il partner
1
Al decesso di un assicurato la rendita per il partner superstite ammonta al 70% della rendita di invalidità
assicurata al momento del decesso.
2
In caso di decesso di un beneficiario la rendita per il partner superstite sarà pari al 70% della rendita
ridotta del beneficiario in ragione della sovrassicurazione.
Articolo 71
Capitale supplementare in caso di decesso
1
Il partner superstite di un assicurato gode altresì del diritto al capitale supplementare maturato fino al
momento del decesso.
2
Inoltre, il partner superstite, al decesso di un beneficiario di prestazioni di invalidità o di un beneficiario
interessato da misure di reintegrazione, ha diritto al capitale supplementare maturato al momento del
decesso.
Articolo 72
Rendita per superstiti per il partner sotto forma di liquidazione in capitale
1
La rendita per superstiti per il partner che viene versata come liquidazione in capitale corrisponde al
valore della rendita meno i versamenti di rendita già effettuati.
2
Il valore viene calcolato utilizzando le basi tecniche dell’IP in vigore al momento del decesso
(Appendice 4).
24
Regolamento della Galenica Fondazione di previdenza
31 dicembre 2015
Articolo 73
Pagamento in caso di (nuovo) matrimonio o (nuova) convivenza
1
Il partner superstite la cui rendita termina ai sensi del presente regolamento riceve un indennizzo una
tantum pari al valore corrente della rendita meno gli importi già erogati tra l'estinzione del diritto e la
definizione dell'indennizzo.
2
Il valore corrente viene calcolato applicando le basi tecniche dell’IP in vigore al momento dell'estinzione
del diritto alla rendita.
3
Una volta effettuato il versamento unico verrà meno qualsiasi diritto del partner superstite nei confronti
dell’IP.
Articolo 74
Diritto al capitale di decesso
Si procede a una liquidazione in capitale se al decesso di un assicurato non risulta esigibile alcuna
rendita per superstiti per i partner e l'assicurato non ha effettuato alcun prelievo anticipato per l'acquisto
di una proprietà abitativa.
Articolo 75
Cerchie degli aventi diritto
1
Le seguenti cerchie degli aventi diritto hanno diritto al capitale di decesso, e ciò indipendentemente dal
diritto di successione, nell’ordine e nella sequenza seguente:
a. i figli con diritto a una rendita per orfani; in loro assenza
b. le persone fisiche al cui sostentamento il deceduto provvedeva in misura significativa; in loro
assenza
c. i figli del deceduto che non soddisfano le condizioni per una rendita per orfani nonché i genitori e
i fratelli e le sorelle del deceduto.
2
La sequenza delle cerchie degli aventi diritto deve essere sempre rispettata. L'assicurato, quando è
ancora in vita, stabilisce la quota di ciascun avente diritto all'interno di una cerchia. In assenza di
disposizioni da parte dell’assicurato, il capitale di decesso verrà suddiviso in parti uguali tra gli aventi
diritto all'interno della rispettiva cerchia.
3
Ove non esistano aventi diritto, il capitale di decesso passa all’IP.
Articolo 76
Ammontare del capitale di decesso
Il capitale di decesso corrisponde alla somma del capitale di previdenza che é stato maturato fino al
momento del decesso.
Articolo 77
Diritti dei coniugi divorziati
1
Il coniuge divorziato ha diritto alla rendita per superstiti minima ai sensi della LPP, nella misura in cui,
alla morte dell’assicurato, risultino adempiute cumulativamente le seguenti condizioni:
a. il matrimonio è durato almeno dieci anni;
b. il coniuge divorziato ha diritto a prestazioni di mantenimento,
c. il coniuge divorziato paga gli alimenti per almeno un figlio o ha almeno 45 anni.
2
La rendita per superstiti minima per coniugi ai sensi della LPP viene ridotta se, cumulata con le
prestazioni AVS e AI, supera le spese di mantenimento stabilite nella sentenza di divorzio.
3
Il diritto alla rendita per superstiti minima per coniugi ai sensi della LPP si estingue alla fine del mese in
cui il coniuge divorziato muore o contrae un nuovo matrimonio.
25
Regolamento della Galenica Fondazione di previdenza
31 dicembre 2015
RENDITA PER I FIGLI
Articolo 78
Concetto di figlio
Si individuano quali eventuali aventi diritto i figli dell’assicurato o del beneficiario nonché i figli acquisiti
nei confronti dei quali l’assicurato o il beneficiario ha l’obbligo di mantenimento.
Articolo 79
Limite d’età
1
Al compimento del 20° anno di età del figlio decade il diritto alla rendita.
2
Laddove il figlio stia seguendo una formazione o è invalido almeno al 70%, il limite d’età viene
aumentato a massimo 25 anni.
Articolo 80
Nascita ed estinzione del diritto alla rendita per i figli
1
I beneficiari di rendite di vecchiaia o di invalidità hanno diritto a una rendita per i figli per ogni figlio.
2
Al decesso di un assicurato o beneficiario, ogni figlio ha diritto a una rendita per orfani dal primo giorno
del mese successivo al decesso.
3
Il diritto del beneficiario a una rendita per i figli o il diritto a una rendita per orfani si estingue al più tardi
alla fine del mese in cui:
a.
b.
c.
d.
il figlio muore;
il figlio raggiunge il limite d’età;
il figlio completa gli studi o l'apprendistato, qualora rientri tra il limite d’età inferiore e superiore;
il figlio non è più invalido o il suo grado di invalidità scende al di sotto del 70%.
Articolo 81
Ammontare della rendita per i figli
1
In caso di invalidità o decesso di un assicurato, la rendita per i figli o la rendita per orfani corrisponde al
20% della rendita di invalidità.
2
In caso di decesso di un beneficiario la rendita per orfani sarà pari al 20% della rendita del beneficiario
ridotta in ragione della sovrassicurazione.
3
Gli orfani di entrambi i genitori hanno diritto alla rendita doppia per orfani.
4
I beneficiari di una rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita per i figli pari al 20% della rendita di
vecchiaia percepita.
5
La rendita di vecchiaia cumulata e la/e rendita/e per i figli non devono essere superiori all'ultimo salario
di base.
COSTITUZIONE IN PEGNO E PRELIEVO ANTICIPATO (PROPRIETÀ
ABITATIVA)
Articolo 82
Costituzione in pegno e prelievo anticipato
1
Le condizioni per costituzioni in pegno e prelievi anticipati nel quadro della promozione della proprietà
abitativa vengono definite dal Consiglio di fondazione dell’IP e sono oggetto di un apposito regolamento.
2
Ciascun assicurato può ottenere tale regolamento richiedendolo all’IP.
26
Regolamento della Galenica Fondazione di previdenza
31 dicembre 2015
DIVORZIO
Articolo 83
Trasferimento a seguito di divorzio
1
In caso di divorzio, le prestazioni di uscita percepite nel corso del matrimonio sono suddivise
conformemente alle disposizioni del diritto civile.
2
I prelievi anticipati sono considerati prestazioni di uscita.
3
L’IP trasmette l'importo fissato nella sentenza definitiva di ripartizione secondo le istruzioni del giudice.
4
Qualora il capitale di previdenza non fosse sufficiente, l’IP richiede il rimborso del prelievo anticipato da
parte dell’'assicurato fino all'importo trasmesso al coniuge divorziato.
5
La decurtazione delle prestazioni assicurate viene applicata con l'entrata in vigore della sentenza di
ripartizione. L'assicurato può acquistare, senza alcuna limitazione d'importo, la riduzione delle
prestazioni sulla base del trasferimento in seguito a divorzio.
PRESTAZIONE DI USCITA
Articolo 84
Diritto alla prestazione di uscita
1
Se l’assicurato esce dall’IP prima di verificarsi un caso di previdenza, egli ha diritto a una prestazione di
uscita.
2
L'uscita dall’IP, inoltre, dà all'assicurato il diritto a una prestazione di uscita se questa ha luogo nel
periodo compreso tra la prima possibilità di pensionamento anticipato e l'età ordinaria di pensionamento
ai sensi del presente regolamento, se l'assicurato continua a esercitare un'attività lucrativa o si annuncia
all’assicurazione contro la disoccupazione.
3
Anche i soggetti parzialmente invalidi hanno diritto a una prestazione di uscita proporzionale
relativamente all'avere di vecchiaia che corrisponde alla sua attività lucrativa.
Articolo 85
Basi di calcolo
1
La prestazione di uscita, che viene calcolata secondo il sistema di primato dei contributi, corrisponde
almeno alla prestazione secondo l'articolo 15 LPP e l'articolo 17 LFLP.
2
Restano ferme le disposizioni del regolamento in caso di sottocopertura e risanamento.
Articolo 86
Entità e scadenza
1
La prestazione di uscita corrisponde al capitale di previdenza accumulato dall'assicurato alla data di
uscita dall’IP.
2
La prestazione di uscita diventa esigibile con l'uscita dell’assicurato dall’IP. A partire da tale momento è
remunerata al tasso di interesse LPP minimo.
3
Se non trasmette la prestazione di uscita entro i 30 giorni successivi al ricevimento di tutte le
informazioni l’IP è tenuta a pagare interessi di mora al tasso di interesse LPP minimo maggiorato
dell'1%.
27
Regolamento della Galenica Fondazione di previdenza
31 dicembre 2015
Articolo 87
Informazioni sulla prestazione di uscita
1
L’IP allestisce un conteggio della prestazione di uscita che consta dell'importo della prestazione
prevista dal regolamento, dell'importo delle prestazioni minime ai sensi di LPP e LFLP, delle
informazioni riguardanti la promozione della proprietà abitativa, dell'ammontare della prestazione di
uscita alla data del matrimonio avvenuto dopo il 1° gennaio 1995 e della prestazione di uscita all'età di
50 anni.
2
Il conteggio della prestazione di uscita contiene ulteriori informazioni di interesse per il nuovo istituto di
previdenza.
Articolo 88
Trasferimento della prestazione di uscita
1
La prestazione di uscita viene trasferita al nuovo istituto di previdenza di competenza.
2
Se non aderisce a un nuovo istituto di previdenza, l'assicurato deve notificare all’IP, al più tardi entro il
termine stabilito dalla stessa, in quale forma legale desidera procedere con la sua previdenza.
3
Con il consenso tacito dell’assicurato l’IP trasmette la prestazione di uscita alla Fondazione di libero
passaggio di UBS SA alla fine del mese successivo all'uscita.
Articolo 89 Versamento in contanti
1
Nelle seguenti fattispecie l'assicurato può richiedere il versamento in contanti della prestazione di
uscita:
a. se lascia definitivamente la Svizzera,
b. se avvia un'attività lucrativa indipendente senza essere soggetto alla previdenza professionale
obbligatoria;
c. se la prestazione di uscita è inferiore al contributo annuo dell’assicurato.
2
I versamenti in contanti sono concessi soltanto previo consenso scritto del partner. Qualora non sia
possibile ottenere tale consenso o se il partner si rifiuta di darlo senza una ragione plausibile,
l'assicurato ha la possibilità di adire le vie legali.
3
Se l'assicurato è soggetto all'assicurazione di vecchiaia, decesso e invalidità in uno Stato membro UE,
in Islanda o Norvegia, è possibile versare in contanti soltanto la parte delle prestazioni di uscita che
supera l'avere di vecchiaia minimo LPP. La prestazione di uscita minima LPP può essere versata a
scelta dell’assicurato su un conto di libero passaggio o una polizza di libero passaggio. La parte non
corrisposta viene trasferita su un conto vincolato presso la Fondazione di libero passaggio di UBS SA
con il consenso tacito dell’assicurato.
Articolo 90 Estinzione del diritto all'assicurazione
1
Con il trasferimento della prestazione di uscita l’IP è esonerata dal suo obbligo di prestazione.
2
Qualora in un momento successivo deve versare le prestazioni di invalidità o decesso, la prestazione di
uscita deve essere rimborsata unitamente agli interessi maturati. Ove non si proceda al rimborso, l’IP
ridurrà le sue prestazioni in misura proporzionale.
28
Regolamento della Galenica Fondazione di previdenza
31 dicembre 2015
ORGANIZZAZIONE DELL’IP E INVESTIMENTO DEL PATRIMONIO
Articolo 91 Organizzazione dell’IP
1
Il Consiglio di fondazione dell’IP è l’organo esecutivo e amministrativo dell’IP.
2
Svolge un ruolo di gestione e guida dell’IP in linea con lo scopo definito nel presente regolamento e ai
sensi dei suoi obiettivi statutari.
3
La costituzione, la composizione, l'organizzazione e le competenze del Consiglio di fondazione sono
disciplinati nello Statuto dell’IP e in un apposito regolamento.
4
Ciascun assicurato può ottenere tale regolamento richiedendolo all’IP.
Articolo 92 Investimento del patrimonio dell’IP
1
I principi da rispettare in caso di esecuzione e controllo dell'investimento del patrimonio dell’IP e i
principi alla base dell'esercizio dei diritti di azionisti vengono stabiliti dal Consiglio di fondazione dell’IP e
sono disciplinati in un apposito regolamento.
2
Ciascun assicurato può ottenere tale regolamento richiedendolo all’IP.
LIQUIDAZIONE TOTALE, LIQUIDAZIONE PARZIALE E INTEGRAZIONE
Articolo 93 Liquidazione totale
1
Ove necessario, l’IP può essere liquidata integralmente e successivamente sciolta. La liquidazione e lo
scioglimento avvengono ai sensi delle disposizioni statutarie e legali vigenti.
2
In caso di liquidazione totale, l'autorità di vigilanza decide se sono state rispettate le condizioni e la
procedura e approva il piano di ripartizione.
Articolo 94 Liquidazione parziale
1
Le condizioni e la procedura per una liquidazione parziale sono stabilite dal Consiglio di fondazione
dell’IP e costituiscono l'oggetto di un apposito regolamento che deve essere approvato dall'autorità di
vigilanza.
2
Ciascun assicurato può ottenere tale regolamento richiedendolo all’IP.
Articolo 95 Integrazione
In caso di affiliazione di una nuova unità all’IP viene applicata almeno una delle seguenti misure:
a. la nuova unità finanzia la diminuzione del grado di copertura dovuta all'integrazione;
b. un aumento del grado di copertura viene ripartita tra assicurati e i beneficiari dell’IP prima
dell'integrazione;
c. gli assicurati e i beneficiari della nuova unità vengono gestiti separatamente dall’IP.
29
Regolamento della Galenica Fondazione di previdenza
31 dicembre 2015
SOTTOCOPERTURA E MISURE DI RISANAMENTO
Articolo 96 Sottocopertura
1
Una sottocopertura sussiste quando alla data di chiusura del bilancio il capitale di previdenza
necessario sotto il profilo attuariale, calcolato dal perito in materia di previdenza professionale secondo
principi riconosciuti, non è più coperto dal patrimonio di previdenza disponibile.
2
L’IP è tenuta a dare puntuale e appropriata comunicazione all'autorità di vigilanza, al datore di lavoro,
agli assicurati e ai beneficiari di un'eventuale sottocopertura, soprattutto relativamente all'entità e ai
motivi della stessa. Inoltre, l'IP deve rendere note le misure adottate per porvi rimedio.
3
In caso di sottocopertura l’IP riduce il tasso d'interesse determinante per il calcolo dell'importo minimo
previsto dalla LFLP al tasso d’interesse del capitale di previdenza. Tale riduzione trova applicazione
finché sussiste la sottocopertura. I contributi di risanamento vengono dedotti ai sensi delle disposizioni
della LFLP.
Articolo 97 Misure di risanamento
1
Il Consiglio di fondazione dell’IP definisce e racchiude in un apposito regolamento le condizioni e la
procedura necessarie all'esecuzione delle misure di risanamento volte al riassorbimento di una
sottocopertura.
2
Il regolamento e i successivi adeguamenti devono essere presentati all'autorità di vigilanza, che ne
verifica la legittimità.
3
Ciascun assicurato può ottenere tale regolamento richiedendolo all’IP.
Articolo 98 Limitazioni dei diritti contemplati nel regolamento in caso di sottocopertura
dell’IP
Ciascuna richiesta di prelievo anticipato ai fini del rimborso di crediti ipotecari viene respinta laddove l’IP
presenti una sottocopertura.
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 99 Aspettative
1
Con l'entrata in vigore del presente regolamento vengono definite le aspettative rispetto ai diritti degli
assicurati e dei beneficiari conformemente al regolamento.
2
Per i beneficiari delle prestazioni di invalidità restano garantite le rendite di vecchiaia loro comunicate
all'inizio del versamento della rendita o per iscritto in un secondo momento.
Articolo 100 Adeguamenti, lacune e interpretazione
1
Il Consiglio di fondazione dell’IP ha la facoltà di eseguire qualsivoglia adeguamento del presente
regolamento, senza tuttavia ledere i diritti degli assicurati e dei beneficiari.
2
Tutti gli adeguamenti del regolamento andranno sottoposti all'autorità di vigilanza, che ne verifica la
legittimità.
3
Il Consiglio di fondazione dell’IP decide nei casi in cui il regolamento non contiene precise disposizioni,
operando nel rispetto delle disposizioni di legge.
30
Regolamento della Galenica Fondazione di previdenza
31 dicembre 2015
4
Nell'eventualità che il presente regolamento venga tradotto in toto o in parte in altre lingue, farà fede la
versione tedesca in caso di dubbi in merito alla sua interpretazione.
Articolo 101 Controversie
1
Per qualsiasi controversia relativamente all'interpretazione e all'applicazione del presente regolamento
gli assicurati e i beneficiari possono rivolgersi per iscritto al Consiglio di fondazione dell’IP, che
risponderà per iscritto entro un termine congruo.
2
Ove non sia possibile comporre la controversia, gli assicurati o i beneficiari possono rivolgersi per
iscritto alle autorità competenti indicando i motivi.
Articolo 102 Foro giudiziario competente
Qualora le predette misure non sortissero alcun effetto, ogni controversia relativa all'interpretazione,
all'applicazione o alla mancata applicazione del presente regolamento può essere sottoposta al giudice
competente. Il foro giudiziario competente è quello della sede o del domicilio svizzero del convenuto o
del luogo (luogo di lavoro) in cui l'assicurato o il beneficiario è stato assunto.
Articolo 103 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014. Esso abroga e sostituisce tutte le precedenti
versioni.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Articolo 104Aliquote di conversione per le donne nate tra il 1950 e il 1952 e gli uomini
nati tra il 1949 e il 1951
Per gli assicurati e gli aventi diritto nati tra il 1° gennaio 1950 e il 31 dicembre 1952 (donne) e il 1°
gennaio 1949 e il 31 dicembre 1951 (uomini), l’IP applica le aliquote di conversione conformemente
all'Appendice 5.
31
Regolamento della Galenica Fondazione di previdenza
31 dicembre 2015
Appendice 1: tabella d’acquisto, rendita di vecchiaia regolamentare
Obiettivo di rendita comune 1° e 2° pilastro: 70%
Tasso d’interesse utilizzato: 2%
Prezzo per l'acquisto di una percentuale di rendita
Età
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Uomini
7.533
7.683
7.837
7.994
8.153
8.317
8.483
8.653
8.826
9.002
9.182
9.366
9.553
9.744
9.939
10.138
10.341
10.547
10.758
10.973
Donne
7.037
7.178
7.321
7.468
7.617
7.769
7.925
8.083
8.245
8.410
8.578
8.749
8.924
9.103
9.285
9.471
9.660
9.853
10.050
10.251
Esempio di calcolo
Salario di base
Presunta rendita AVS
Rendita di vecchiaia all'età di 65 anni
conformemente al Piano Standard
Rendita presunta completa
Reddito da rendita in %
Reddito da rendita massimo
Reddito da rendita mancante
Età al 1.1. dell’anno seguente
Prezzo per 1%
Acquisto massimo
Età
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
Uomini
11.193
11.417
11.645
11.878
12.116
12.358
12.605
12.857
13.114
13.377
13.644
13.917
14.195
14.479
14.769
15.064
15.366
15.673
15.986
16.306
Uomo
100'000.00
28'080.00
Donna
100'000.00
28'080.00
31'020.00
59'100.00
0.591
0.7
0.109
51
12.358
134'702.00
31'020.00
59'100.00
0.591
0.7
0.109
51
11.545
125'841.00
Donne
10.456
10.666
10.879
11.096
11.318
11.545
11.776
12.011
12.251
12.496
12.746
13.001
13.261
13.526
13.797
14.073
14.354
14.641
14.934
15.233
32
Regolamento della Galenica Fondazione di previdenza
31 dicembre 2015
Appendice 2: tabella d’acquisto, pensionamento anticipato
Tasso d’interesse utilizzato: 2%
Prezzo per 1 franco di rendita
Età
58
59
60
61
62
63
64
Uomini
18.954
18.580
18.207
17.834
17.459
17.081
16.697
Donne
17.911
17.554
17.190
16.817
16.435
16.043
15.642
Tabella di sconto – tasso d’interesse 2%
Anni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Aliquota
1.020000
1.040400
1.061208
1.082432
1.104081
1.126162
1.148686
1.171659
1.195093
1.218994
Anni
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Aliquota
1.243374
1.268242
1.293607
1.319479
1.345868
1.372786
1.400241
1.428246
1.456811
1.485947
Anni
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Esempio di calcolo
Acquisto all’età di
Età arrotondata al momento dell'acquisto
Rendita di base regolamentare (65 anni) secondo il piano
standard
Rendita di base regolamentare (60 anni) secondo il piano
standard
Differenza
Prezzo per un franco di rendita a 60 anni
Capitale mancante a 60 anni
Durata assicurativa rimanente (da 40 a 60 anni)
Tasso di sconto per 20 anni
Deduzione del capitale supplementare acquistato
Acquisto massimo possibile
Aliquota
1.515666
1.545980
1.576899
1.608437
1.640606
1.673418
1.706886
1.741024
1.775845
1.811362
Anni
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Aliquota
1.847589
1.884541
1.922231
1.960676
1.999890
2.039887
2.080685
2.122299
2.164745
2.208040
Uomo
60
40
Donna
60
40
23'344.00
23'344.00
15'942.00
7'402.00
18.207
134'768.00
20
1.485947
0.00
90'695.00
15'942.00
7'402.00
17.190
127'240.00
20
1.485947
0.00
85'629.00
33
Regolamento della Galenica Fondazione di previdenza
31 dicembre 2015
Appendice 3: tabella di acquisto, contributo supplementare
Tasso d’interesse utilizzato: 0%
Anni di
contribuzione
mancanti
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
Anni di
in % del contribuzione
salario di
base
mancanti
assicurato
101.40%
19
98.80%
18
96.20%
17
93.60%
16
91.00%
15
88.40%
14
85.80%
13
83.20%
12
80.60%
11
78.00%
10
75.40%
9
72.80%
8
70.20%
7
67.60%
6
65.00%
5
62.40%
4
59.80%
3
57.20%
2
54.60%
1
52.00%
Esempio di calcolo
Età al momento dell’acquisto
Anni di contribuzioni supplementari
Anni di contribuzione possibili
Anni di contribuzione mancanti
Salario assicurato
Quota percentuale secondo tabella
Acquisto possibile
in % del
salario di
base
assicurato
49.40%
46.80%
44.20%
41.60%
39.00%
36.40%
33.80%
31.20%
28.60%
26.00%
23.40%
20.80%
18.20%
15.60%
13.00%
10.40%
7.80%
5.20%
2.60%
40
10
15
5
50'000.00
13%
6'500.00
34
Regolamento della Galenica Fondazione di previdenza
31 dicembre 2015
Appendice 4: basi tecniche e aliquote di conversione
1
L’IP utilizza per valutazioni tecniche assicurative la tavola di mortalità LPP 2010.
2
Il Consiglio di Fondazione fissa annualmente il tasso d’interesse tecnico per la valutazione. Con questo
tasso d’interesse i capitali di previdenza e le riserve tecniche vengono valutati nel conto annuale dell’IP.
3
Il tasso d’interesse tecnico di finanziamento corrisponde al 3.5%. Con questo tasso d’interesse
vengono fissate le aliquote di conversione dell’IP, che dipendono dall’età e il sesso dell’assicurato.
Età
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
Uomini
5.30%
5.40%
5.50%
5.60%
5.75%
5.85%
6.00%
6.15%
6.30%
6.45%
6.60%
6.80%
7.00%
Donne
5.60%
5.70%
5.80%
5.95%
6.10%
6.25%
6.40%
6.55%
6.75%
6.95%
7.15%
7.40%
7.65%
35
Regolamento della Galenica Fondazione di previdenza
31 dicembre 2015
Appendice 5: aliquote di conversione per assicurati nati tra il 1949 il 1952
Periodo di transizione: anno 2014
Età
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
Uomini
5.30%
5.40%
5.50%
5.60%
5.75%
5.85%
6.00%
6.80%
6.95%
7.15%
7.35%
7.55%
7.75%
Donne
5.60%
5.70%
5.80%
5.95%
6.10%
6.25%
7.25%
7.45%
7.60%
7.80%
8.05%
8.30%
8.55%
Periodo di transizione: anno 2015
Età
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
Uomini
5.30%
5.40%
5.50%
5.60%
5.75%
5.85%
6.00%
6.60%
6.75%
6.90%
7.10%
7.30%
7.50%
Donne
5.60%
5.70%
5.80%
5.95%
6.10%
6.25%
7.00%
7.15%
7.35%
7.50%
7.70%
8.00%
8.25%
36
Regolamento della Galenica Fondazione di previdenza
31 dicembre 2015
Periodo di transizione: anno 2016
Età
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
Uomini
5.30%
5.40%
5.50%
5.60%
5.75%
5.85%
6.00%
6.40%
6.55%
6.70%
6.85%
7.05%
7.25%
Donne
5.60%
5.70%
5.80%
5.95%
6.10%
6.25%
6.70%
6.85%
7.05%
7.25%
7.45%
7.70%
7.95%
Le aliquote di conversione per gli assicurati nati tra il 1949 e il 1951 (uomini) e tra il 1950 e il 1952
(donne) corrispondono alle misure di mitigazione decise dal Consiglio di fondazione.
Per gli assicurati nati nel 1952 (uomini) e nel 1953 (donne) si applicano le aliquote di conversione
previste dal regolamento.
37
Regolamento della Galenica Fondazione di previdenza
31 dicembre 2015
Appendice 6: tabella d’acquisto, rendita transitoria
Tasso d’interesse utilizzato: 2%
LPP 2010
Prezzo per 1 franco di rendita
Età
Uomini
Donne
58
59
60
61
62
63
64
6.119
5.341
4.533
3.696
2.826
1.922
0.981
5.374
4.559
3.714
2.838
1.928
0.982
Tabella di sconto – tasso d’interesse 2%
Anni
Aliquota
Anni
Aliquota
Anni
Aliquota
Anni
Aliquota
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.020
1.040
1.061
1.082
1.104
1.126
1.149
1.172
1.195
1.219
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1.243
1.268
1.294
1.319
1.346
1.373
1.400
1.428
1.457
1.486
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1.516
1.546
1.577
1.608
1.641
1.673
1.707
1.741
1.776
1.811
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
1.848
1.885
1.922
1.961
2.000
2.040
2.081
2.122
2.165
2.208
Esempio di calcolo
Acquisto all’età di
Età arrotondata al momento dell’acquisto
Rendita transitoria fino all’età di
Rendita transitoria da acquistare
Prezzo per un franco di rendita
Valore all’età di 60 anni
Tasso di sconto (età 40: 20 anni)
Acquisto massimo possibile
Uomo
60
40
65
28'080.00
4.533
127'287.00
1.486
85'661.00
Donna
60
40
64
28'080.00
3.714
104'289.00
1.486
70'184.00
38
Regolamento della Galenica Fondazione di previdenza
31 dicembre 2015
Appendice 7: definizione del salario variabile
La presente Appendice 7 disciplina l'inclusione delle componenti salariali variabili soggette all’AVS.
Definizione della componente salariale variabile
La componente salariale variabile è pari ai bonus di performance versati e alle partecipazioni agli utili del
datore di lavoro. Non sono considerate una componente salariale variabile i long term incentives definiti
nel regolamento del personale.
Momento a partire dal quale viene tenuta in considerazione una componente salariale
variabile
Una componente salariale variabile viene tenuta in considerazione a partire dal
1° gennaio successivo all’affiliazione all'IP, tuttavia al più presto dal 1° gennaio successivo alla
maturazione della prima componente salariale variabile.
Componente salariale considerata
La componente salariale variabile considerata è pari alla componente salariale corrisposta l’anno
precedente ai sensi dell’articolo 1. La componente salariale variabile considerata non può tuttavia
superare i seguenti importi:
a. per gli assicurati il cui rapporto di lavoro ha una durata inferiore a tre anni interi: importo medio
di tutti i pagamenti salariali variabili percepiti dall’entrata nell’IP;
b. per gli assicurati il cui rapporto di lavoro ha una durata pari o superiore a tre anni interi: importo
medio dei pagamenti salariali variabili degli ultimi tre anni.
Ai fini del calcolo degli importi medi ai sensi delle lettere a. e b. vengono tenuti in considerazione anche
gli anni in cui non è stato percepito alcun pagamento salariale variabile.
Comunicazione della componente salariale variabile
La componente salariale variabile dell’assicurato viene comunicata dal datore di lavoro all’IP una volta
l'anno.
39