apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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Sentenza n. 3628/2014 pubbl. il 14/03/2014
RG n. 78268/2009
N. R.G. 78268/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Vincenzo Perozziello
dott. Alesandra Dal Moro
dott. Guido Vannicelli
Presidente Relatore
Giudice
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 78268/2009 tra:
FINANZIARIA SAN TOMASO srl (cf 09413310153) quale assuntore del FALL.TO OPTI.ME.S.
SPA (C.F. 01171490665), con il patrocinio dell’avv. DIMUNDO FRANCESCO MARIA,
elettivamente domiciliato in VIA BOCCACCIO, 19 20123 MILANOpresso il difensore avv.
DIMUNDO FRANCESCO MARIA
ATTORE/I
contro
CLAUDIO MINOTTI (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. MARINONI ROBERTO e dell’avv. ,
elettivamente domiciliato in VIA VISCONTI DI MODRONE, 8/10 20122 MILANOpresso il difensore
avv. MARINONI ROBERTO
ANTONIO MINOTTI (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. MARINONI ROBERTO e dell’avv. ,
elettivamente domiciliato in VIA VISCONTI DI MODRONE, 8/10 20122 MILANOpresso il difensore
avv. MARINONI ROBERTO
ALDO RAMONDELLI (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. BOSSO SAMANTHA e dell’avv. ,
elettivamente domiciliato in PIAZZA CAVOUR, 3 20121 MILANOpresso il difensore avv. BOSSO
SAMANTHA
GIOVANNI NEGRI (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. BOSSO SAMANTHA e dell’avv. ,
elettivamente domiciliato in PIAZZA CAVOUR, 3 20121 MILANOpresso il difensore avv. BOSSO
SAMANTHA
IGINO DESIATI (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. BOSSO SAMANTHA e dell’avv. , elettivamente
domiciliato in PIAZZA CAVOUR, 3 20121 MILANOpresso il difensore avv. BOSSO SAMANTHA
RIA & PARTNERS SPA (C.F. 09490520153), con il patrocinio dell’avv. MASSUCCI NICOLETTA
e dell’avv. , elettivamente domiciliato in CORSO MATTEOTTI, 10 20121 MILANOpresso il
difensore avv. MASSUCCI NICOLETTA
CONVENUTI
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sezione specializzata in materia di impresa
Sentenza n. 3628/2014 pubbl. il 14/03/2014
RG n. 78268/2009
REALE MUTUA ASSICURAZIONI spa (C.F. 00875360018) rappresentato e difeso dall’avv.
GAMBINO MASSIMO e dell’avv. elettivamente domiciliato in VIA F.SFORZA, 15 20122
MILANOpresso il difensore avv. GAMBINO MASSIMO
LLOYD'S POLIZZA 1600310 (C.F. ) rappresentato e difeso dall’avv. PEROTTO ANTHONY e
dell’avv. elettivamente domiciliato in VIA AGNELLO, 12 20121 MILANOpresso il difensore avv.
PEROTTO ANTHONY
TERZI CHIAMATI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni.
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CONCLUSIONI
Sentenza n. 3628/2014 pubbl. il 14/03/2014
RG n. 78268/2009
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella specie le contestazioni riguardano in realtà la concreta gestione (e la certificazione di bilancio)
della allora distinta società OPTICAL MEDIA STORAGE - OPTIMES spa, acquisita totalitariamente
nel febbraio 1997 da MAC RECORDS srl e successivamente incorporata nel dicembre 2003 (insieme
con la distinta VIDEO PIU’ srl) all’interno della controllante MAC RECORDS, che assumeva a questo
punto l’attuale denominazione di OPTIMES spa - società infine dichiarata fallita in data 1.4.04 su
istanza di fallimento in proprio.
In particolare l’attore lamenta:
a) l’esecuzione di finanziamenti ingiustificati da parte della originaria OPTIMES in favore della
controllante MAC RECORDS in data successiva alla acquisizione del controllo da parte di questa
(quali atti estranei all’oggetto sociale ed anzi posti in essere in situazione di conflitto di interessi), con
un saldo finale a credito della controllata, alla data della fusione, che risultava in contabilità pari ad
euro 2.564.730,26;
b)l’indebita prosecuzione della ordinaria attività di impresa in data successiva alla perdita integrale del
capitale sociale, in tesi verificatasi e concretamente riconoscibile secondo regole di dovuta diligenza
già con il deposito del bilancio al 31.8.01 (certificato dalla società di revisione RIA PARTNERS).
Muovendo da tali premesse, la parte ha citato in giudizio amministratori (Antonio e Claudio Minotti) e
sindaci (Ramondelli, Desiati e Negri) della originaria OPTIMES poi incorporata nonché la società di
revisione (RIA PARTNERS) che aveva certificato il bilancio 31.8.01 asseritamente redatto in
violazione dei principi contabili e di legge, chiamando indistintamente “tutti i predetti convenuti, in via
fra loro solidale e/o disgiunta, a titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, a risarcire il
danno cagionato alla società fallita” (così sia nelle conclusioni dell’atto di citazione che in sede di
formale precisazione delle conclusioni).
In sede di atto di citazione l’attore aveva originariamente chiesto di commisurare il danno risarcibile
all’intero deficit fallimentare risultante in corso di procedura (euro 17.073.069,13) ovvero alla somma
(a) degli indebiti finanziamenti erogati alla originaria controllante MAC RECORDS e da questi non
restituiti alla data della fusione (euro 2.564.730,26) nonché (b) “nell’importo complessivo delle perdite
operative e degli oneri finanziari prodottisi nel periodo 31.8.01 - 31.8.03… complessivamente pari ad
euro 3.372.959,00” (v pagg 35 e 43 dell’atto di citazione); in sede di PC la medesima parte ha poi
precisato le proprie richieste risarcitorie facendo esclusivo riferimento alle voci sub a) e b) sopra
menzionate, senza invece alcun richiamo al deficit fallimentare.
A fronte di tali domande i convenuti, nel contestare il fondamento di merito delle avverse pretese,
hanno eccepito in via preliminare
i)difetto di legittimazione attiva del curatore quale curatore della OPTIMES scaturente dalla fusione,
solo omonima della originaria OPTIMES oggetto delle condotte in contestazione;
ii)estinzione per prescrizione del diritto vantato, a fronte di azione giudiziaria avviata nell’ottobre 2009
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Il presente giudizio è stato originariamente proposto dal curatore fallimentare della società OPTIMES
spa e poi proseguito da FINANZIARIA SAN TOMASO srl quale assuntore del successivo concordato
fallimentare, con domanda di risarcimento danni nei confronti di amministratori e sindaci della fallita
nonchè della società di revisione (RIA PARTNERS).
Sentenza n. 3628/2014 pubbl. il 14/03/2014
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° Entrambe le menzionate eccezioni preliminari devono reputarsi manifestamente infondate.
Per quanto attiene l’eccezione sub i):
pare sufficiente richiamare il principio di piena continuità dei rapporti giuridici facenti capo alle società
partecipanti alla fusione già fissato dal previgente art 2504 cc e poi puntualmente confermato, per
quanto qui interessa, dal testo del nuovo art 2504bis successivo alla riforma 2003 (laddove deve
reputarsi semplicemente irrilevante ai fini di causa, a fronte della disciplina positiva richiamata, la
problematica relativa alla qualificazione in termini di estinzione o trasformazione delle sorti delle
persone giuridiche coinvolte nel processo di fusione, su cui le parti si sono lungamente soffermate nelle
rispettive memorie).
*Deve innanzitutto reputarsi infondata in diritto la pretesa della convenuta RIA PARTNERS di
invocare a proprio favore, rispetto alla azione contrattuale di responsabilità, il più breve termine
quinquennale di prescrizione (in luogo dell’ordinario termine decennale previsto ex 2946 cc)
“decorrente dalla cessazione dell’incarico”, quale introdotto dal dlgs 6/03, dunque con applicazione
retroattiva della nuova disciplina a vicende pregresse – alla luce del consolidato orientamento della
S.C. secondo cui:
“il principio della irretroattività della legge comporta che la legge nuova non possa essere applicata,
oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ed
ancora in vita, se in tal modo si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a
togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali future dello stesso. Lo stesso principio
comporta invece che la legge nuova possa essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o
sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorchè conseguenti ad un fatto passato, quando
essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se
stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti
escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore”
(SS.UU 2926/67; Cass 2433/2000, 14073/02, 18618/06).
*Per quanto attiene invece la posizione di amministratori e sindaci, si deve pienamente convenire con
l’attore laddove rivendica l’efficacia interruttiva dei termini di prescrizione conseguente alla
costituzione di parte civile in data 5.5.08 nel processo penale per bancarotta fraudolenta contro
l’odierno convenuto Claudio Minotti (procedimento poi concluso con sent.di applicazione pena ex art
444 cpp), poi seguita da mirate lettere di messa in mora nei confronti dei sindaci Negri (in data
15.5.08), Desiati e Ramondelli (in data 19.5.08): pare sufficiente al riguardo richiamare il consolidato
orientamento giurisprudenziale per cui “la costituzione di parte civile nel procedimento penale rientra
tra gli atti interruttivi della prescrizione considerati ex art 2943 cc e, come ogni altra domanda
giudiziale, produce un effetto interruttivo permanente per tutta la durata del processo nei confronti
tanto di coloro contro i quali venne rivolta espressamente la costituzione, quanto di tutti i coobbligati
solidali, ancorchè rimasti estranei al processo penale” (Cass 15511/2000).
In particolare:
/ in ordine all’azione sociale di responsabilità: gli amministratori Antonio e Claudio Minotti risultano
rimasti ininterrottamente in carica nell’incorporata fino alla data della fusione, Claudio Minotti, già AU
della MAC RECORDS assume poi l'incarico di Pres CdA della OPTIMES postfusione; i sindaci
Ramondelli e Desiati risultano rimasti in carica fino al dicembre 2003; il sindaco Negri fino al 22.5.03
(sia pure a seguito di lettera di dimissi
oni inviata in data 6.5.03);
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Parimenti infondata l’eccezione sub ii):
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° Sui fatti di causa
A parere del Collegio la domanda proposta dall’attrice è da rigettare nel merito: infondata in diritto per
quanto attiene la contestazione sub a), completamente carente di prova invece per quanto riguarda la
contestazione sub b) – e tali valutazioni esimono evidentemente da qualsivoglia esame degli specifici
profili di responsabilità personale relativi a ciascuno dei convenuti.
Per quanto attiene la contestazione sub a)
Si può anche convenire con parte attrice laddove contesta la legittimità delle operazioni di
finanziamento eseguite dagli amministratori della originaria OPTIMES in favore della allora
controllante MAC RECORDS, ma si deve prendere atto che si tratterebbe in tale prospettiva di una
lesione inferta al patrimonio sociale della originaria OPTIMES con corrispondente vantaggio per il
patrimonio della allora MAC RECORDS, per cui si deve arrivare a concludere che:
i)la mancata restituzione dei finanziamenti erogati (evento di danno prospettato dall’attore) consegue in
realtà ad una sopravvenuta estinzione della relativa posizione creditoria della originaria OPTIMES a
seguito di incorporazione nella società debitrice;
ii)in tal senso al lamentato pregiudizio per i soci e i creditori della originaria creditrice corrisponde pari
vantaggio della originaria debitrice, per cui pare sicuramente da escludere la possibilità di ravvisare una
ipotesi di danno risarcibile in capo alla società derivante dalla fusione (in ottica di azione sociale di
responsabilità) ovvero in capo ai creditori di questa (ex art 2394 cc); al più potrebbe astrattamente
ipotizzarsi una azione risarcitoria dei soli creditori della originaria OPTIMES, ma si tratterebbe
evidentemente di azione estranea alla reintegrazione della massa fallimentare per cui può reputarsi
legittimato ad agire il curatore della OPTIMES post fusione, poi sostituito dall’assuntore del
concordato;
iii)a fronte della sopravvenuta fusione l’esecuzione di precedenti finanziamenti perde in realtà qualsiasi
concreta rilevanza ai fini di un tale (relativo) pregiudizio, atteso che la fusione avrebbe comunque
comportato la confusione dei patrimoni delle società interessate (il fatto sopravvenuto interrompe il
nesso di causalità prospettato in relazione alla condotta originaria): in tal senso una condotta
pregiudizievole potrebbe eventualmente ravvisarsi nella decisione stessa di procedere alla menzionata
fusione, ove fraudolentemente realizzata in danno dei creditori della “vecchia” OPTIMES, ma una tale
contestazione non è stata proposta in causa e bene a ragione, giacchè è la stessa curatela fallimentare
(già in sede di rel ex art 33 l. fall), a riconoscere invece la fondatezza delle ragioni imprenditoriali a
base di una tale iniziativa, conseguenti in realtà a modifiche delle strategie operative del gruppo, ormai
concentrate su un medesimo settore di mercato e come tale chiamate ad operare in stretta
complementarietà tra loro.
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/ in ordine all’azione ex artt 2394 cc: a prescindere da qualsivoglia precisazione circa la diversa data di
consumazione delle condotte contestate sub a) e b), ai presenti fini pare sufficiente sottolineare che, ove
risultasse fondato l’assunto di una perdita effettiva del capitale sociale al 31.8.01, occorrerebbe
necessariamente convenire con parte attrice laddove sottolinea che proprio l’asserita falsità del bilancio
2001 (qui oggetto di contestazione) avrebbe impedito ai creditori di avere contezza fin da quella data
della situazione di (asserita) insufficienza del patrimonio sociale, situazione invece pubblicamente
emersa (secondo risultanze in atti) solo nel febbraio 2004, con la presentazione da parte della stessa
società di istanza per l’ammissione al concordato preventivo, con l’emergere dunque solo a partire da
quel momento della possibilità per i creditori sociali di agire per il risarcimento dei danni
(asseritamente) cagionati al patrimonio sociale.
Sentenza n. 3628/2014 pubbl. il 14/03/2014
RG n. 78268/2009
A parere del Collegio, alla stregua delle deduzioni proposte dall’attore e degli elementi di prova
concretamente acquisiti in atti, i rilievi difensivi sub i) e iii) devono reputarsi senzaltro fondati
- per contro (per quanto attiene al profilo sub ii) la prova della piena continuità della ordinaria attività
sociale, con relativa assunzione di nuovo rischio di impresa, emerge inequivocabilmente dai “numeri”
del documento di bilancio del successivo esercizio 2002 e dalla relativa relazione di accompagnamento,
da cui risulta da un lato piena continuità dei costi-ricavi di esercizio, dall’altro l’esecuzione di massicci
nuovi investimenti, peraltro all’interno di una attività di produzione e commercializzazione di carattere
integrato e continuativo, quindi necessariamente e legittimamente da prendere in considerazione nel
suo insieme inscindibile (salva naturalmente la doverosa attenzione da prestare in ordine al distinto
profilo di quantificazione del danno, tenendo conto dei costi comunque destinati a gravare sulla società
anche in fase di liquidazione).
Al riguardo va subito dato atto che il CTU nominato in causa ha escluso la fondatezza dei rilievi
proposti dall’attore circa una asserita violazione dei principi di redazione del contestato bilancio al
31.8.01 e dunque la sussistenza di una situazione di perdita integrale del capitale sociale già a quella
data.
Sul punto si tornerà subito appresso, per il momento pare il caso di soffermarsi già sulla adeguatezza o
meno della prospettazione di parte attrice in ordine ai profili di danno lamentati.
Si tratta di questione rimasta estranea al quesito peritale formulato, essendosi il g.i. espressamente
riservato, con l'ordinanza di ammissione prova 20.10.11 di valutare l'opportunità di estendere il quesito
al computo di eventuali danni computabili "all'esito delle precisazioni che vorrà fornire l'attore in
udienza ...in particolare per quanto attiene alla documentazione delle denunciate perdite di gestione
relative all'esercizio 2003" - precisazioni tuttavia mai successivamente fornite, non in sede di udienza
come richiesto e neppure in verità negli atti successivi, ivi comprese addirittura le memorie
conclusionali, così che sono rimasti senza risposta alcuna tutte le questioni di cui subito appresso.
iii)Sulla individuazione e quantificazione del danno di cui viene chiesto il risarcimento.
Come già sopra evidenziato, parte attrice, abbandonata in sede di PC l’originaria (e manifestamente
insostenibile) pretesa di ancorare la propria domanda risarcitoria all’intero deficit fallimentare, ha più
congruamente precisato le proprie richiesta con riferimento all’importo complessivo "delle perdite
operative e degli oneri finanziari prodottisi nel periodo 31.8.01 - 31.8.03… complessivamente pari ad
euro 3.372.959,00” (come da pagg 35 e 43 dell’atto di citazione). Nell’immediato prosieguo della
medesima pag 35 si legge pure l’indicazione dei singoli addendi che hanno portato ad un tale risultato:
“euro 690.462,55 al 31.8.03; euro 898.216 al 31.8.02 ed euro 1.784.281 al 31.8.03”, secondo
formulazione esattamente riproposta infine in sede di comparsa conclusionale (v pag 79 dell’atto).
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Per quanto attiene la contestazione sub b)
La trattazione del tema risulta necessariamente più articolata, ma anche per questa parte si deve infine
pervenire ad una pronuncia di rigetto della domanda.
Al riguardo i convenuti contestano (i) innanzitutto il presupposto da cui muove l’attore di una
intervenuta perdita (riconoscibile) del capitale sociale alla data di chiusura del bilancio di esercizio al
31.8.01; (ii)contestano quindi la prova della esecuzione di “nuove operazioni” (secondo la
formulazione del previgente art 2449 cc) successivamente a tale data; (iii)contestano in ogni caso la
prova di un effettivo evento di danno causalmente riconducibile a tali iniziative.
Evidente in questo caso, per cominciare, l’errore materiale relativo alla duplicazione del riferimento al
31.8.03, ma in questo caso il superamento dell’errore presenta qualche difficoltà per il fatto che l’attore
non ha mai indicato la fonte dei “numeri” così proposti.
A parere del Collegio, nel caso di specie il problema può essere legittimamente e convincentemente
superato (in parte) attraverso l’esame della documentazione prodotta in atti, da cui risulta agevole
constatare che la prima cifra sopra indicata corrisponde al risultato del bilancio ufficiale di esercizio al
31.8.01 (e non già 2003), la seconda al risultato del successivo bilancio di esercizio 2002 (peraltro
chiuso alla data del 31.12.02 mentre non esiste alcun documento riferibile al 31.8.02); non risulta
invece prodotto alcun documento che contenga riferimenti a risultati di esercizio al 31.8.03 (tra la
documentazione prodotta dall'attore, in particolare tra gli allegati alla proposta di concordato, risulta
soltanto una situazione patrimoniale alla diversa data del 30.11.03 con l'indicazione di una ben diversa
perdita di periodo di euro 511.340, dunque meno di un terzo di quella indicata dall'attore, peraltro priva
di conto economico o di qualsivoglia ulteriore elemento di dettaglio, come tale inidonea a consentire
una qualsivoglia valutazione circa l'inerenza o meno, totale o parziale, delle relative componenti di
costo a profili di danno risarcibile - fermo restando che in questo caso si deve evidentemente escludere
che la contestazione di parte si fondi appunto su tale documento).
In tal senso si deve necessariamente ed immediatamente prendere atto della irrilevanza ai fini di causa
delle perdite maturate al 31.8.01 (in quanto evidentemente “precedenti” la denunciata situazione di
perdita del capitale sociale e dunque l’asseritamente illegittima esecuzione di “nuove operazioni”
gestorie); della impossibilità d’altro canto di attribuire alcun rilievo ai numeri (di fonte e
determinazione rimasta ignota nel corso dell’intero procedimento) di cui alla menzionata data del
31.8.03.
L’attenzione deve essere dunque portata unicamente sulle risultanze dell’esercizio al 31.12.02, più
esattamente sui (soli) risultati di conto economico, che rappresentano oggetto esclusivo di
contestazione da parte dell’attore, ma in tali limiti si deve rilevare che già una prima lettura del relativi
dati non consente affatto di ravvisare perdite patrimoniali effettivamente conseguenti ad una indebita
prosecuzione della attività di impresa (secondo oneri di deduzione e di prova evidentemente a carico
dell’attore). In questo caso il vizio di fondo è nella medesima impostazione del tema, laddove la parte
pretende di ricondurre automaticamente, senza alcuna giustificazione logica o concreta analisi dei dati,
tutte quante le perdite di esercizio a conseguenza della indebita prosecuzione della attività sociale e
come tali rilevanti sub specie di danno risarcibile: non tiene alcun conto cioè di eventuali costi che
sarebbero comunque maturati a carico della società poi fallita anche in ipotesi di pronta messa in
liquidazione e corretta limitazione della attività gestionale (sul punto v in particolare Cass. 17033/08)
– a scanso di ogni possibile equivoco, è qui appena il caso di sottolineare che, nel caso di specie, da un
lato risulta contestata una situazione di perdita del capitale sociale e non già di insolvenza (e dunque di
mancata messa in liquidazione non già di omessa proposizione di istanza di fallimento), dall’altro non
vi è stato affatto un indefinito protrarsi nel tempo della attività imprenditoriale, ma al contrario gli
amministratori (oggi convenuti in giudizio) hanno essi stessi richiesto l’ammissione a procedure
concorsuali e poi proposto istanza di fallimento dopo quindici mesi dal momento della contestata
perdita del capitale sociale, dunque entro un arco di tempo comunque relativamente contenuto.
Esaminati dunque secondo una tale prospettiva i “numeri” del conto economico 2002, richiamati gli
oneri di deduzione e di prova propriamente facenti capo all’attore, qui si deve rilevare che, a fronte di
una perdita ufficiale di euro 898.216 (specifico ed esclusivo oggetto di contestazione in questa sede)
risultano componenti di costo prima facie non riconducibili alla dedotta prosecuzione indebita di
attività per importi ben maggiori e in particolare: ammortamenti e svalutazioni per euro 387.905; oneri
finanziari passivi per euro 1.117.504 a fronte di debiti già pendenti al 31.8.01 per euro 14.361.294 (in
tal senso oneri evidentemente maturati, almeno in massima parte, in relazione proprio ai debiti
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pregressi e come tale del tutto indipendentemente dalla messa in liquidazione); analoghe considerazioni
andrebbero altresì proposte in relazione al rilevantissimo importo della voce di costo "godimento beni
di terzi" per euro 3.141.609, in buona parte riferibile a canoni di leasing per contratti stipulati in anni
precedenti e come tale non rescindibili ad nutum in ipotesi di messa in liquidazione.
Sulla base delle contestazioni proposte dall'attore, si deve pertanto certamente escludere che nel caso
concreto sia effettivamente possibile ravvisare una diminuzione del patrimonio sociale causalmente
riconducibile alla indebita prosecuzione dell'attività sociale - al contrario, da un esame concentrato sui
dati del conto economico 2002 (secondo la prospettazione attorea) emerge piuttosto che la
prosecuzione dell'attività avrebbe consentito di limitare l'ammontare delle perdite che in ipotesi di
messa in liquidazione sarebbero comunque maturate nell'esercizio in conseguenza di impegni già
precedenti
(fermo restando di dover naturalmente escludere che alla eventuale individuazione degli elementi
costitutivi di un evento di danno per il patrimonio sociale della fallita possa legittimamente procedere
autonomamente il Collegio al di là e al di fuori delle specifiche contestazioni su cui si è articolato il
contraddittorio tra le parti).
i)Sulla denunciata perdita del capitale sociale.
Le considerazioni proposte al precedente capo iii) possono evidentemente reputarsi di per sè
pienamente assorbenti ai fini della definizione del presente giudizio.
La complessità e delicatezza della vicenda in esame consiglia peraltro di affrontare (sia pure
succintamente) anche il distinto profilo della fondatezza o meno dello stesso presupposto su cui si
regge l'azione proposta dall' attrice e di sottolineare al riguardo che (come già sopra anticipato), nel
caso di specie la domanda della parte deve reputarsi infondata (o quanto meno non adeguatamente
provata) anche per quanto attiene la denunciata sussistenza di una situazione di perdita del capitale
sociale al 31.8.01, alla luce delle argomentate e convincenti conclusioni cui è pervenuto il CTU (che
qui devono intendersi integralmente richiamate).
Al riguardo l’assunto di parte attrice si fonda su una asserita violazione dei corretti principi di
redazione del bilancio al 31.8.01, ufficialmente chiuso con l’indicazione di un dato di patrimonio netto
positivo pari a 8,9 mld di lire, in tesi scorrettamente computato attraverso la mancata svalutazione,
asseritamente doverosa, di rilevanti voci dell’attivo, a fronte di perdite occultate attraverso:
1)minori ammortamenti per £/mln 300 mln;
2)omessa svalutazione dell’intero credito verso MAC RECORDS per £/mld 6,7;
3)omessa svalutazione di crediti verso clienti per £/mld 4,3 mld (a fronte di crediti asseritamente
inesigibili per £/mld 5,9 ed iscrizione di fondo rischi per il minore importo di £/mld 1,5).
4)omessa appostazione di una riserva pari all’intero importo (1,5 mld di lire oltre interessi) di una
domanda revocatoria proposta nei confronti della società dal fall CIRIO (domanda poi accolta con
sentenza 11.6.2003, peraltro impugnata dallo stesso fall. OPTIMES);
Sul punto due osservazioni di carattere preliminare vanno proposte, una di metodo e una di merito.
°)Premessa di metodo.
Nel proprio lavoro il CTU ha ritenuto di procedere all'esame unicamente della documentazione versata
in atti nei termini di cui all'art 183 cpc, a fronte della netta opposizione manifestata dai convenuti al
deposito di nuovi documenti da parte dell'attore, in puntuale osservanza dell'esplicito mandato ricevuto
in sede di conferimento dell'incarico. L'attore ha censurato un tale modo di procedere in nome della
invocata ammissibilità di consulenze cd percipienti, ma secondo argomentazioni che prescindono
completamente dalla valutazione della vicenda processuale di riferimento e invece fondate su un
indistinto florilegio di massime giurisprudenziali completamente estrapolate dal loro contesto. In
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Sentenza n. 3628/2014 pubbl. il 14/03/2014
RG n. 78268/2009
particolare si osserva: risulta manifestamente incongruente l'invocazione di astratta ammissibilità di
una CTU cd percipiente in una fattispecie concreta di conferimento da parte del giudice di un incarico
propriamente ed esclusivamente "valutativo" (espressamente limitato all'esame della documentazione
già acquisita in atti), tanto più in un contesto in cui le parti non hanno proposto alcun rilievo nè
formulato alcuna richiesta modificativa in relazione al tenore dell'incarico conferito; nella specie non
emerge (e in realtà non risulta minimamente prospettata) alcuna necessità di particolari competenze
tecniche per la ricerca/acquisizione di dati documentali (effettiva prospettiva di ammissibilità di cd
attività "percipiente"), ma semplicemente lo stesso attore pretende di integrare la documentazione
originariamente prodotta con ulteriore documentazione già in suo possesso e da lui stessa ricercata e
rinvenuta, peraltro al di fuori di ogni emergenza derivante da sviluppi successivi della vicenda
processuale (ad escludere comunque la "necessità" dell'intervento del CTU per la stessa ricerca ed
individuazione della documentazione rilevante ai fini di causa); nella specie si tratta infine sempre di
documentazione esattamente e direttamente attinente l'oggetto stesso dell'accertamento richiesto e non
invece meramente "accessoria". Si devono quindi senzaltro rigettare le censure proposte dall'attore
all'operato del CTU come relative ad una inammissibile pretesa di puro e semplice scavalcamento dei
termini decadenziali di legge.
°)Nel merito. Si deve sottolineare che l'iniziativa di parte attrice si regge espressamente sulla pretesa di
un azzeramento totale delle menzionate poste attive, laddove una svalutazione solo parziale dei crediti
di cui sub 2) e 3) in oggetto, fino anche ad una misura del 60% dell'intero, comunque non
comporterebbe la perdita integrale del capitale sociale.
Nella specie il CTU nominato, a seguito di puntuale e argomentata illustrazione, ha ritenuto fondata
unicamente la contestazione sub 1), di importo evidentemente modesto e di per sé manifestamente
irrilevante ai fini di causa.
Per il resto, in relazione a:
*contestazione sub 2). Il CTU ha evidenziato innanzitutto l'inadeguatezza degli elementi di valutazione
dedotti dall'attore a fondare il proprio convincimento e in particolare: carattere tautologico di tale
prospettazione, laddove in realtà pretende di assumere a presupposto il dato invece da dimostrare (la
dolosa sopravvalutazione della posizione patrimoniale della controllante e dunque l'occultamento della
inesigibilità del credito); incongruenza logica della pretesa di commisurare automaticamente l'entità del
credito vantato dalla fallita al valore di patrimonio netto della debitrice (valore che, da punto di vista
contabile, evidentemente presuppone invece già "coperto" il debito in oggetto); nel merito ha
sottolineato l'impossibilità di equiparare gli indizi di pur seria difficoltà in cui versava all'epoca la
controllante ad una situazione già all'epoca di insolvenza che avrebbe potuto giustificare il completo
azzeramento del valore del credito da parte della fallita, escludendo in particolare la possibilità di
intendere i richiami del Collegio Sindacale ad opportuna vigilanza sull'andamento della posizione
creditoria come segnale addirittura di una piena consapevolezza della inesigibilità del credito. Sul
punto è al contrario da sottolineare la progressiva diminuzione nel tempo del debito in parola, di fatto
ridotto in breve arco di tempo al minore importo di euro 4,9 mld (credito peraltro estinto poi a seguito
di fusione e non già per insolvenza del debitore).
*contestazione sub 3. Il CTU, esaminato l'elenco predisposto dall'attore dei crediti asseritamente da
svalutare, ha individuato in effetti crediti vantati nei confronti di soggetti falliti, promotori di intese
transattive non onorate o verso cui si erano già rivelate infruttuose azioni esecutive avviate ma per un
importo complessivo ampiamente inferiore al fondo rischi appostato dalla società. Per contro il
medesimo consulente ha respinto (secondo valutazione pienamente condivisa dal Collegio) la pretesa di
parte attrice di considerare la mera proposizione di ricorsi ingiuntivi o l'avvio di procedure esecutive
come presupposto di una doverosa valutazione (sia pure in ottica "prudenziale") di totale inesigibilità
dei relativi crediti; del pari il consulente ha ritenuto insufficiente ai fini della invocata svalutazione il
mero riferimento all'indice di anzianità dei crediti vantati (fermo restando che nel proprio elenco
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l'attore annovera anche debiti risalenti solo all'esercizio precedente o addirittura al medesimo esercizio
2001, per un importo complessivo di circa 1 mld di euro).
Con riferimento a questa parte il CTU ha evidenziato come i rilievi critici proposti dall'attore (e dal suo
CTP) si fondano in realtà su documentazione "nuova", non tempestivamente acquisita agli atti di causa.
*contestazione sub 4). Si tratta indiscutibilmente della voce di bilancio di maggiore opinabilità, quale
relativa ad una valutazione di mera "possibilità" o al contrario di ragionevole "probabilità" di esito
sfavorevole di una causa in corso da ormai molti anni, avviata dal distinto fall CIRIO per la revocatoria
di pagamenti eseguiti, causa di fatto successivamente conclusa in sede di merito con la soccombenza di
OPTIMES (secondo decisione peraltro che non risulta passata in giudicato).
Anche in relazione a questa parte il CTU ha escluso dal proprio esame documentazione che l'attore
pretendeva di produrre per la prima volta solo in corso di consulenza, secondo valutazione pienamente
condivisa dal Collegio.
Nella specie il tema controverso riguardava il giudizio circa la consapevolezza o meno da parte di
OPTIMES della pendenza di una situazione di decozione della debitrice CIRIO all'epoca della
ricezione dei relativi pagamenti e l'attore fonda la propria pretesa su una asserita e palese inconsistenza
delle deduzioni difensive proposte nel relativo giudizio dalla OPTIMES.
Al riguardo pare il caso di sottolineare che: in questa sede l'accertamento dovuto non coincide affatto
con il "merito" della revocatoria CIRIO ma attiene piuttosto alla ravvisabilità di una eventuale "colpa"
(quanto meno) di amministratori e sindaci nella corretta valutazione delle prospettive del caso
concreto; nella specie i convenuti hanno fatto espresso riferimento ad indicazioni certamente
"rassicuranti" fornite dai legali incaricati della vicenda (e peraltro fondate su obiettive e rilevanti
circostanze processuali indiscutibilmente favorevoli, anche se certamente non risolutive: ammissione di
prove testimoniali richieste dall'attore CIRIO, e dunque ritenute rilevanti ai fini di causa, che non hanno
affatto confermato le deduzioni dell'istante); le ragioni di merito su cui era fondata la difesa OPTIMES,
al di là del loro effettivo fondamento, certamente non appaino pretestuose (in particolare la non
pubblicità delle procedure monitorie all'epoca avviate vs la CIRIO e soprattutto la prosecuzione di
forniture da parte di OPTIMES nella fase di asserita consapevolezza dell'insolvenza), tanto da essere
state puntualmente fatte proprio dalla stessa odierna attrice in sede di impugnazione della menzionata
sentenza di condanna.
Una osservazione si impone su quest'ultimo punto. Parte attrice assume che l'impugnazione in oggetto
sarebbe stata in realtà dichiaratamente proposta "a meri fini tuzioristici", come sarebbe stato addirittura
esplicitato nel relativo atto, ma si tratta di assunto semplicemente contrario al vero e come tale
meritevole di espressa censura in questa sede: basta infatti leggere per intero l'atto di impugnazione per
rendersi conto agevolmente che il riferimento "a meri fini tuzioristici" (effettivamente proposto)
riguarda non già una dichiarata inconcludenza dell'atto proposto (come assurdamente preteso dalla
parte in questa sede) ma piuttosto l'espresso affidamento riposto dall'impugnante circa il carattere
pienamente assorbente di una eccezione di carattere preliminare sollevata con il medesimo atto - per
contro, nel merito, l'odierna attrice arrivava piuttosto ad irridere le motivazioni della sentenza di primo
grado quale "pout pourri di principi in materia di revocatoria fallimentare", attraverso cui si sarebbe
fatto "scorretto uso della disciplina in tema di revocatoria, soprattutto in materia di ripartizione
dell'onere della prova".
Sul punto è in ogni caso da ribadire la sostanziale irrilevanza (algebrica) ai fini di causa della
contestazione in parola alla luce delle osservazioni sopra svolte in ordine alle contestazioni sub 2) e 3).
In conclusione si ritiene dunque di dover senzaltro escludere la possibilità di ritenere provata in questa
sede la sussistenza di una situazione di integrale perdita del capitale sociale al 31.8.01 senzaltro
riconoscibile dagli odierni convenuti.
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Sotto tutti quanti i profili trattati il Collegio ritiene pertanto di dover rigettare tutte quante le domande
proposte da parte attrice. Alla soccombenza segue condanna alla integrale rifusione delle spese di lite
sostenute dai convenuti costituiti e dai terzi chiamati, spese liquidate come da dispositivo.
A carico esclusivo dell'attore soccombente devono essere infine poste le spese di CTU, come già
liquidate, originariamente poste a titolo provvisorio a carico solidale di tutte le parti.
P.Q.M.
visti gli artt 275 e segg cpc
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta tutte le domande proposte da parte attrice;
condanna l'attrice FINANZIARIA SAN TOMASO srl alla rifusione delle spese di lite in favore dei
convenuti e terzi chiamati, che si liquidano in un importo complessivo di euro 75.000,00 oltre iva e
cpa, così suddiviso.
euro 20.000 in favore dei convenuti Claudio Minotti e Antonio Minotti;
euro 20.000 in favore dei convenuti Desiati, Negri e Ramondelli;
euro 20.000 in favore di RIA PARTNERS spa;
euro 7.500 ciascuno in favore di REALE MUTUA ASSICURAZIONI spa e LLOYD'S OF LONDON;
condanna altresì l'attrice al pagamento integrale delle spese di CTU, già liquidate in euro 200,00 per
spese ed euro 10.000,00 per compensi oltre accessori di legge.
così deciso in Milano 23.1.14
il Presidente
dott Vincenzo Perozziello
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il Tribunale,