scarica la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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N.R.G.17159/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZ. SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
-SEZ. AIl Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei
seguenti magistrati:
dott. Fernando Ciampi
Presidente
dott.ssa Paola Gandolfi
Giudice a latere
dott.ssa Alima Zana
Giudice estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella
causa
civile
di
I
Grado
iscritta
al
n.r.g.17159/2011
promossa da:
Associazione Culturale Show Service (C.F. e P. IVA 4616311009),
con il patrocinio degli Avv.ti. LAMBERTO RICCI e MAGDA PICCIONI,
elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale dell’Avv.to
Barbara Baroni in Milano, V.le Majno n.34
ATTORE
contro
Warner Music Italia S.r.l.(P.IVA 02079400152), con il patrocinio
degli Avv.ti GIORGIO MONDINI e ANNA CARABELLI, elettivamente
domiciliata presso il loro studio in Milano, Via Visconti di
Modrone n.2
CONVENUTA
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Firmato Da: CIAMPI FERNANDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e245c - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622
Sentenza n. 7323/2014 pubbl. il 04/06/2014
RG n. 17159/2011
Repert. n. 6246/2014 del 04/06/2014
OGGETTO: diritto d’autore:
violazione dei diritti connessi e
risarcimento del danno.
CONCLUSIONI le parti hanno concluso come da fogli allegati al
verbale
d’udienza
del
15.1.2014
di
precisazione
delle
conclusioni dqui integralmente riportate
Conclusioni
per
parte
attrice
Associazione
Culturale
Show
Service Srl/Warner Music Italia Srl - G. I.
Piaccia all TU.mo Giudice adito, contrariis rejectis:
1) accertare e dichiarare la sussistenza dei diritti azionati da parte attrice;
2) accertare e dichiarare l'illiceità della condotta posta in essere dalla Warner Music Italia S.r.l.;
3) confermare il provvedimento di sequestro e inibitoria, così come reso nella ordinanza n. 1382/2011
del 08/02/2011;
E PER LO EFFETTO
4) condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali derivanti da lucro cessante arrecati
alla Associazione Culturale Show Service derivanti dai proventi derivanti dalle vendite del CD
Album dal titolo "Di Me" in cui è inserita l'opera musicale de quo, dai proventi derivanti dalle
vendite on-line dei file audio multimediali (per semplicità Mp3) relativi alla predetta opera musicale,
dai proventi derivanti dai concerti live e/o show case in cui l'artista Sig. Napolitano ha interpretato
l'opera musicale per cui è causa, e, in via residuale, da tutti i proventi derivanti e/o comunque
connessi allo sfruttamento economico dell'opera musicale "A Sud di New York" e al pagamento della
somma che risulterà di giustizia in corso di causa;
5) condannare, altresì, la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali derivanti da lucro cessante
arrecati alla Associazione Culturale Show Service rappresentati dalla contrazione degli incassi del
film prodotto dall'attrice la cui quantificazione ivi lTU.mo Giudice adito voglia valutare in via
equitativa ex art. 1226 ce;
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Firmato Da: CIAMPI FERNANDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e245c - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622
Sentenza n. 7323/2014 pubbl. il 04/06/2014
RG n. 17159/2011
Repert. n. 6246/2014 del 04/06/2014
6) con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre al rimborso delle spese generali nella misura di
cui all'art.14 cap. I (tariffa giudiziale) del D.M. 8 aprile 2004, n.127.
Parte attrice chiede procedersi alla assegnazione dei termini di legge per la redazione delle comparse
conclusionali e di replica
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Sentenza n. 7323/2014 pubbl. il 04/06/2014
RG n. 17159/2011
Repert. n. 6246/2014 del 04/06/2014
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA WARNER MUSIC ITALIA S.R.L.
"Voglia l'IH.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
- in via principale: rigettare tutte le domande svolte dall'Associazione Culturale Show Service nel presente
giudizio, in quanto infondate in fatto e in diritto;
- in via istruttoria:
a) ammettere prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
1) "Vero che in tutti i miei contatti con Show Service, ed in particolare con la signora Elena Bonelli ed il
signor Claudio Orlandini, in relazione al film "A sud di New York", si è sempre fatto riferimento al
brano musicale di cui è causa con il solo titolo "A sud di New York" e non con il titolo "Think positive",
e ciò sino all'ottobre 2010, quindi anche dopo la pubblicazione da parte di Warner del disco di Luca
Napolitano "Di me", come risulta dal doc. 2 fascicolo cautelare di Warner che mi si rammostra";
2) "Vero che in tutti i miei contatti con Show Service in relazione al possibile coinvolgimento di
quest'ultima, poi non concretizzatosi, nella realizzazione da parte di Warner del videoclip promozionale
del brano di cui è causa, si è sempre fatto riferimento al suddetto brano con il solo titolo "A sud di New
York", come risulta dal doc. 2 fascicolo cautelare di Warner che mi si rammostra";
3) "Vero che Warner in più occasioni si è riservata nei confronti di Show Service di decidere
autonomamente la data di pubblicazione
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Repert. n. 6246/2014 del 04/06/2014
1.le vicende processuali
Con ricorso depositato in data 30.11.2010, l’Associazione Culturale
Show Service ha invocato la tutela cautelare urgente nei confronti di
Warner Music Italia s.r.l., esponendo di essere produttore
di un
film del genere commedia musicale, dal titolo “A sud di New York”,
nonché
produttore
ed
editore
della
composizione
musicale
“Think
Positive”, composta quanto alla parte musicale da Gianluca Buresta e
quanto alla parte letteraria da Elena Bonelli, legale rappresentante
dell’attrice, brano che del film costituirebbe la colonna sonora. Ha
precisato
altresì
di
avere
perfezionato
in
data
21.4.2010
un
contratto di coedizione di alcune opere musicali del film con Warner
Chappell
Music
Italiana
l’arrangiamento
e
s.r.l.,
alla
l’orchestrazione
quale
del
è
pezzo
stato
affidato
musicale
“Think
Positive”. Al fine di consentire un richiamo di pubblico e un ritorno
pubblicitario a favore dell’opera cinematografica, era stata altresì
prevista
la
sincronizzazione
della
pubblicazione
e
della
commercializzazione delle due opere, musicale e cinematografica.
Tanto
premesso,
pubblicazione
da
la
parte
ricorrente
della
ha
lamentato
resistente,
società
l’illegittima
collegata
alla
Warner Chappell, della composizione musicale citata (sia all’interno
di un album dal titolo “Di Me” sia quale singolo, dell’artista Luca
Napolitano) con un titolo “A Sud di New York” diverso
dall'originale
ed identico a quello del film, non ancora distribuito nelle sale. Ha
lamentato inoltre l’illegittima introduzione di modifiche letterarie
e musicali non autorizzate e l’illegittima menzione, quale co-autore,
di D.Coro. Con conseguente pregiudizio derivante soprattutto dalla
mancata sincronizzazione della diffusione del disco con l’uscita del
film nelle sale cinematografiche.
Si è costituita la resistente, invocando il rigetto del ricorso e, in
via subordinata, l’esclusione dall’ambito delle misure cautelari dei
supporti fonografici che contengano –anche- la riproduzione di altre
opere
in
aggiunta
al
brano
di
cui
dell’album “Di ME” di Luca Napolitano,
è
causa
(ed
in
particolare
pubblicato dalla Warner).
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Repert. n. 6246/2014 del 04/06/2014
Il giudice della cautela ha inibito a Warner Music l’ulteriore
offerta in vendita dei supporti, fisici e/o multimediali, contenenti
l’opera dal titolo “A Sud di New York”, autorizzando la ricorrente a
procedere al sequestro di tutti i CD ovvero di qualunque supporto
contenente la sola opera in questione.
Show Service ha poi introdotto, con atto di citazione notificato in
data 10.3.2011, il relativo giudizio di merito, chiedendo la condanna
della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali da lucro
cessante a lei arrecati dalla commercializzazione dell’opera musicale
nonché derivanti dalla contrazione degli incassi del film.
Si è costituita Warner Music Italia S.r.l., invocando il rigetto
delle domande attoree.
Ritenuto di non disporre l’esibizione delle scritture contabili della
convenuta richiesta dalla difesa dell’attrice giacchè avente natura
esplorativa, sulla precisazione delle conclusioni rassegnate in data
15.1.2014
il
giudice
istruttore
ha
rimesso
la
causa
alla
fase
decisoria, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito
degli scritti difensivi finali.
2.Quanto al mancato rispetto dei termini pattuiti tra le parti per la
pubblicazione del brano
Quanto alla prima doglianza di parte attrice, relativa alla mancata
sincronizzazione
dell’uscita
nelle
sale
del
film
e
della
commercializzazione della composizione litigiosa, il Collegio osserva
che:
-non è contestata in questa sede l’identità tra la composizione
musicale dal titolo “A Sud di New York”, pubblicata da Warner Music
Italia s.r.l. in data 8.10.2010 –sia quale singolo sia all’interno
dell’album
dal
titolo
“Di
ME”
Di
Luca
Napolitano
-
e
quella,
“originale”, dal titolo “Think Positive”; ed in tali pubblicazioni
vengono menzionati quali coeditori sia Warner Chappell Music Italiana
sia Ass. Culturale Show Service;
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-di tale ultima opera editore e produttore era la società attrice, la
quale ha acquisito il diritto di pubblicare l’opera e di utilizzarla
(cfr. doc. 1 parte attrice del fascicolo della cautela, ove coautori
risultano
in
particolare,
Gianluca
Buresta-
quanto
alla
parte
musicale- ed Elena Monelli -per la parte letteraria);
-parte
attrice
ha
successivamente
stipulato
un
contratto
di
“produzione ed acquisizione diritti per colonna sonora musicale e
colonna
sonora
originale
del
film”
con
Warner
Chappell
Musica
Italiana s.r.l. la quale, in virtù di tale negozio, è divenuta
“editore musicale” e “produttore di fonogrammi”, avendo acquisito
tutti i diritti di sfruttamento delle opere musicali originali della
colonna sonora (cfr. le premesse ed il punto n. 2); Warner, divenuta
editore, ha contestualmente concesso al produttore (Show Service) il
diritto
di
sincronizzazione
del
film
alle
composizioni
musicali
(punto 4 B del contratto). L’esame del testo negoziale consente
altresì di acclarare che era stato previsto l’obbligo di Show Service
di comunicare preventivamente e per iscritto all’Editore la data di
prima pubblicazione del film in Italia ed in ogni paese nel mondo
(punto
6.7).
programmato
Inoltre
nelle
sale
originali
e
eventuali
comunicati
(punto 6.7.)
le
si
pattuiva
che
il
cinematografiche
registrazioni
potevano
pubblicitari
Film
mentre
“essere
potesse
le
essere
composizioni
sincronizzate
cinematografici
e
con
televisivi”
(cfr. doc. 4 di parte attrice). Infine si prevedeva
che, ove il Film non fosse programmato in Italia entro 12 mesi dalla
data del Contratto, il Produttore doveva rimborsare tutte le spese e
gli oneri sostenuti dall’Editore (punto 6.10. del contratto).
Osserva il Tribunale che quest’ultima è l’unica clausola del testo
negoziale ove si fa riferimento ad un elemento temporale relativo
all’uscita del film; tuttavia dalla stessa non si ricava alcun
obbligo
da
parte
dell’Editore
di
coordinare
la
pubblicazione
dell’opera litigiosa con l’uscita del film nelle sale;
--seppure l’atto introduttivo del giudizio presenti alcuni aspetti
contraddittori, Show Service lamenta qui un inadempimento relativo al
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mancato rispetto, da parte di Warner, degli accordi intercorsi,
attesa la mancata sincronizzazione dell’uscita dell’opera musicale e
di quella cinematografica. Warner Italia avrebbe infatti scelto in
via autonoma l’uscita dell’album violando l’obbligo di non pubblicare
la
composizione
musicale
in
data
antecedente
ad
un
mese
prima
dell’uscita del film.
Osserva dunque il Collegio che l’azione qui svolta –in relazione alla
causa petendi- non ha natura aquiliana, giacchè parte convenuta non
viene configurata quale terzo estraneo che avrebbe leso in via
extracontrattuale le prerogative editoriali di Show Service, ma come
partner che avrebbe violato gli accordi assunti. Ed in effetti,
seppure non sussista un rapporto negoziale diretto tra le parti in
causa, la convenuta viene indicata dalla stessa attrice quale società
collegata
con
il
coeditore
Warner
Chappell,
che
non
avrebbe
rispettato l’obbligo di sincronizzare l’uscita dell’opera musicale
con quella cinematografica.
Così inquadrata l’azione, osserva il Tribunale che parte attrice non
ha tuttavia adempiuto all’onere probatorio di dimostrare l’esistenza
dell’obbligo ritenuto violato, assunto in via autonoma da Warner
Italia ovvero subentrando nelle posizioni sostanziali della collegata
Warner Chappell.
Come accennato, il testo negoziale nulla dice sul punto: e neppure
interpretando il contratto secondo canoni di buona fede e ricorrendo
all’integrazione negoziale si può giungere a configurare un obbligo
in tal senso assunto da Warner.
Del resto il comportamento successivo al contratto di produzione e
acquisizione
21.4.2010
dei
diritti
evidenzia
indizi
per
di
colonna
segno
musicale
opposto:
delle
la
parti
del
corrispondenza
intercorsa (v. doc. 2 fasc. cautelare, depositato in questa fase
dalla difesa Warner) fa emergere una sostanziale autonomia in capo
alla casa discografica nel decidere i tempi d’uscita dell’album
contenente il brano in questione: la richiesta di non fare “uscire la
canzone prima di un mese dall‟uscita del film” viene richiamata
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dall’attrice
quale
suggerimento
fornito
dalle
società
di
distribuzioni cinematografiche nel frattempo contattate, e non quale
obbligo assunto da Warner (cfr. e-mail del 27.9.2010, doc. 5 di parte
convenuta).
Tali comportamenti vanno valutati alla luce dei canoni ermeneutici di
cui all’art. 1362, comma 2, c.c. e corroborano il giudizio sopra
espresso circa la mancanza di prova del titolo negoziale da cui
deriverebbero i pretesi diritti.
Ritiene dunque il Collegio che rientrasse solo tra le facoltà della
convenuta
valutare
l’opportunità
di
“sincronizzare”
l’uscita
del
disco con quella del film, con conseguente insussistenza di una posta
creditoria conseguente alla violazione negoziale che vada risarcita.
3. Quanto all‟illecita utilizzazione del brano in sé
Passando alla seconda censura sollevata da parte attrice, occorre
precisare che seppure in alcuni passaggi Show Service precisi che
controparte non aveva nessun diritto di utilizzazione economica della
composizione, quindi apparentemente riconducendo la propria domanda
all’alveo della responsabilità extracontrattuale, in realtà come già
sopra ricordato la causa petendi che si ricava dal tenore dell’atto
introduttivo
afferisce
alla
responsabilità
negoziale,
delineando
Warner quale partner che ha violato gli accordi assunti.
Va ricordato che Show Service aveva stipulato con Warner Chappell
Music Italiana il citato contratto “di produzione ed acquisizione
diritti per colonna sonora originale del film”
(cfr. doc. 4 parte
attrice) e che il Warner Chappel è società collegata alla convenuta
che dalla prima dichiara di aver ricevuto i diritti: ed il fatto non
è contestato.
Ebbene, anche con riferimento a questo aspetto, emerge come Warner
avesse prodotto la registrazione del brano con l’aggiunta di una
parte musicale e di testo con il consenso quindi di controparte. E
ciò
tenuto
conto
che
il
22.9.2010,
dunque
prima
dell’uscita
dell’album e del singolo litigioso, Elena Bonelli aveva già cantato
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la nuova versione del brano: tale circostanza non è contestata dalla
difesa dell’attrice.
Del
resto,
Show
Service
ha
espresso
la
sua
contrarietà
alla
pubblicazione del brano sul mercato solo pochi giorni prima rispetto
alla data di uscita del brano come singolo di Luca Napolitano (doc. 2
fascicolo del cautelare).
Anche
sotto
questo
profilo,
anche
volendo
ritenere
integrato
l’elemento oggettivo della condotta censurata, ritiene il Collegio
che vada dunque esclusa la condotta colposa della convenuta con
conseguente rigetto della domanda dell’attrice.
4.Quanto alla modifica del titolo della composizione musicale
Secondo
parte
attrice
controparte
avrebbe
attribuito
alla
composizione musicale in esame un titolo diverso dall’originale –
“Think Positive”- pubblicandola con il diverso titolo “A Sud di New
York”, identico a quello del film.
La prospettazione di parte attrice non trova tuttavia conferma: dai
documenti
esaminati
emerge
al
contrario
che
il
titolo
della
composizione concordato ab origine dalle parti era proprio “A Sud di
New York”: ad esempio nella corrispondenza del settembre del 2010,
dunque a ridosso della pubblicazione litigiosa, l’oggetto dell’e-mail
scambiate tra le parti veniva indicato come “Canzone A sud di NY”
(doc. 5 di parte attrice). “Think positive” viene invece richiamato
una sola volta con riferimento al titolo del film e non al brano
musicale (doc. 2 fasc. caut., pag. 9).
Costituisce
un
ulteriore
fattore
indiziario
di
tale
originaria
intitolazione lo stesso file mp3 fornito da parte attrice (doc. 7 di
parte convenuta) che, pur descritto come “Copia su cd-rom dell‟opera
musicale originale dal titolo „Think Positive‟ depositata alla SIAE”
mostra nella descrizione del file audio, una volta eseguito, il
titolo “06 – A Sud di New York”, ossia il titolo utilizzato da Warner
sui propri supporti fonografici.
Non può infine
essere trascurato il fatto
che Show Service
ha
depositato “Think Positive” presso la SIAE solo in data 8 ottobre
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2010 (doc. 2 fasc. cautelare), cioè esattamente lo stesso giorno
dell’uscita dell’album.
Va dunque escluso ogni profilo colposo nella condotta di Warner,
giacchè
il
titolo
originariamente
scelto
dalle
parti
per
la
composizione era proprio quello poi attributo dalla convenuta.
Anche tale domanda va dunque rigettata.
5. Il regime delle spese
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite,
tenuto
conto
dei
profili
di
incertezza
relativi
ai
rapporti
intercorsi tra le parti, mutuati da Warner Chappell Musica Italiana
s.r.l. e dell’integrazione oggettiva di alcune delle violazioni qui
censurate, seppure non accompagnate dal profilo soggettivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sulle domande
formulate
da
Associazione
Culturale
Show
Service
con
atto
di
citazione notificato in data 14.5.2010 nei confronti di Warner Music
Italia S.r.l., ogni altra e diversa domanda ed eccezione disattesa
così provvede:
1) rigetta le domande di parte attrice per le ragioni di cui in
narrativa;
2)compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Milano, il 17 aprile 2014
Il Presidente
Dott. Fernando Ciampi
Il Giudice estensore
Dott.ssa Alima Zana
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