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N.R.G.17159/2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di MILANO SEZ. SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA -SEZ. AIl Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Fernando Ciampi Presidente dott.ssa Paola Gandolfi Giudice a latere dott.ssa Alima Zana Giudice estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g.17159/2011 promossa da: Associazione Culturale Show Service (C.F. e P. IVA 4616311009), con il patrocinio degli Avv.ti. LAMBERTO RICCI e MAGDA PICCIONI, elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale dell’Avv.to Barbara Baroni in Milano, V.le Majno n.34 ATTORE contro Warner Music Italia S.r.l.(P.IVA 02079400152), con il patrocinio degli Avv.ti GIORGIO MONDINI e ANNA CARABELLI, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Via Visconti di Modrone n.2 CONVENUTA http://bit.ly/1duX4XE Firmato Da: CIAMPI FERNANDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e245c - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 Sentenza n. 7323/2014 pubbl. il 04/06/2014 RG n. 17159/2011 Repert. n. 6246/2014 del 04/06/2014 OGGETTO: diritto d’autore: violazione dei diritti connessi e risarcimento del danno. CONCLUSIONI le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza del 15.1.2014 di precisazione delle conclusioni dqui integralmente riportate Conclusioni per parte attrice Associazione Culturale Show Service Srl/Warner Music Italia Srl - G. I. Piaccia all TU.mo Giudice adito, contrariis rejectis: 1) accertare e dichiarare la sussistenza dei diritti azionati da parte attrice; 2) accertare e dichiarare l'illiceità della condotta posta in essere dalla Warner Music Italia S.r.l.; 3) confermare il provvedimento di sequestro e inibitoria, così come reso nella ordinanza n. 1382/2011 del 08/02/2011; E PER LO EFFETTO 4) condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali derivanti da lucro cessante arrecati alla Associazione Culturale Show Service derivanti dai proventi derivanti dalle vendite del CD Album dal titolo "Di Me" in cui è inserita l'opera musicale de quo, dai proventi derivanti dalle vendite on-line dei file audio multimediali (per semplicità Mp3) relativi alla predetta opera musicale, dai proventi derivanti dai concerti live e/o show case in cui l'artista Sig. Napolitano ha interpretato l'opera musicale per cui è causa, e, in via residuale, da tutti i proventi derivanti e/o comunque connessi allo sfruttamento economico dell'opera musicale "A Sud di New York" e al pagamento della somma che risulterà di giustizia in corso di causa; 5) condannare, altresì, la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali derivanti da lucro cessante arrecati alla Associazione Culturale Show Service rappresentati dalla contrazione degli incassi del film prodotto dall'attrice la cui quantificazione ivi lTU.mo Giudice adito voglia valutare in via equitativa ex art. 1226 ce; http://bit.ly/1duX4XE Firmato Da: CIAMPI FERNANDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e245c - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 Sentenza n. 7323/2014 pubbl. il 04/06/2014 RG n. 17159/2011 Repert. n. 6246/2014 del 04/06/2014 6) con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre al rimborso delle spese generali nella misura di cui all'art.14 cap. I (tariffa giudiziale) del D.M. 8 aprile 2004, n.127. Parte attrice chiede procedersi alla assegnazione dei termini di legge per la redazione delle comparse conclusionali e di replica http://bit.ly/1duX4XE Firmato Da: CIAMPI FERNANDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e245c - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 Sentenza n. 7323/2014 pubbl. il 04/06/2014 RG n. 17159/2011 Repert. n. 6246/2014 del 04/06/2014 CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA WARNER MUSIC ITALIA S.R.L. "Voglia l'IH.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: - in via principale: rigettare tutte le domande svolte dall'Associazione Culturale Show Service nel presente giudizio, in quanto infondate in fatto e in diritto; - in via istruttoria: a) ammettere prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova: 1) "Vero che in tutti i miei contatti con Show Service, ed in particolare con la signora Elena Bonelli ed il signor Claudio Orlandini, in relazione al film "A sud di New York", si è sempre fatto riferimento al brano musicale di cui è causa con il solo titolo "A sud di New York" e non con il titolo "Think positive", e ciò sino all'ottobre 2010, quindi anche dopo la pubblicazione da parte di Warner del disco di Luca Napolitano "Di me", come risulta dal doc. 2 fascicolo cautelare di Warner che mi si rammostra"; 2) "Vero che in tutti i miei contatti con Show Service in relazione al possibile coinvolgimento di quest'ultima, poi non concretizzatosi, nella realizzazione da parte di Warner del videoclip promozionale del brano di cui è causa, si è sempre fatto riferimento al suddetto brano con il solo titolo "A sud di New York", come risulta dal doc. 2 fascicolo cautelare di Warner che mi si rammostra"; 3) "Vero che Warner in più occasioni si è riservata nei confronti di Show Service di decidere autonomamente la data di pubblicazione pagina http://bit.ly/1duX4XE 4 di 11 Firmato Da: CIAMPI FERNANDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e245c - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 Repert. n. 6246/2014 del 04/06/2014 1.le vicende processuali Con ricorso depositato in data 30.11.2010, l’Associazione Culturale Show Service ha invocato la tutela cautelare urgente nei confronti di Warner Music Italia s.r.l., esponendo di essere produttore di un film del genere commedia musicale, dal titolo “A sud di New York”, nonché produttore ed editore della composizione musicale “Think Positive”, composta quanto alla parte musicale da Gianluca Buresta e quanto alla parte letteraria da Elena Bonelli, legale rappresentante dell’attrice, brano che del film costituirebbe la colonna sonora. Ha precisato altresì di avere perfezionato in data 21.4.2010 un contratto di coedizione di alcune opere musicali del film con Warner Chappell Music Italiana l’arrangiamento e s.r.l., alla l’orchestrazione quale del è pezzo stato affidato musicale “Think Positive”. Al fine di consentire un richiamo di pubblico e un ritorno pubblicitario a favore dell’opera cinematografica, era stata altresì prevista la sincronizzazione della pubblicazione e della commercializzazione delle due opere, musicale e cinematografica. Tanto premesso, pubblicazione da la parte ricorrente della ha lamentato resistente, società l’illegittima collegata alla Warner Chappell, della composizione musicale citata (sia all’interno di un album dal titolo “Di Me” sia quale singolo, dell’artista Luca Napolitano) con un titolo “A Sud di New York” diverso dall'originale ed identico a quello del film, non ancora distribuito nelle sale. Ha lamentato inoltre l’illegittima introduzione di modifiche letterarie e musicali non autorizzate e l’illegittima menzione, quale co-autore, di D.Coro. Con conseguente pregiudizio derivante soprattutto dalla mancata sincronizzazione della diffusione del disco con l’uscita del film nelle sale cinematografiche. Si è costituita la resistente, invocando il rigetto del ricorso e, in via subordinata, l’esclusione dall’ambito delle misure cautelari dei supporti fonografici che contengano –anche- la riproduzione di altre opere in aggiunta al brano di cui dell’album “Di ME” di Luca Napolitano, è causa (ed in particolare pubblicato dalla Warner). pagina http://bit.ly/1duX4XE 5 di 11 Firmato Da: CIAMPI FERNANDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e245c - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 Repert. n. 6246/2014 del 04/06/2014 Il giudice della cautela ha inibito a Warner Music l’ulteriore offerta in vendita dei supporti, fisici e/o multimediali, contenenti l’opera dal titolo “A Sud di New York”, autorizzando la ricorrente a procedere al sequestro di tutti i CD ovvero di qualunque supporto contenente la sola opera in questione. Show Service ha poi introdotto, con atto di citazione notificato in data 10.3.2011, il relativo giudizio di merito, chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali da lucro cessante a lei arrecati dalla commercializzazione dell’opera musicale nonché derivanti dalla contrazione degli incassi del film. Si è costituita Warner Music Italia S.r.l., invocando il rigetto delle domande attoree. Ritenuto di non disporre l’esibizione delle scritture contabili della convenuta richiesta dalla difesa dell’attrice giacchè avente natura esplorativa, sulla precisazione delle conclusioni rassegnate in data 15.1.2014 il giudice istruttore ha rimesso la causa alla fase decisoria, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali. 2.Quanto al mancato rispetto dei termini pattuiti tra le parti per la pubblicazione del brano Quanto alla prima doglianza di parte attrice, relativa alla mancata sincronizzazione dell’uscita nelle sale del film e della commercializzazione della composizione litigiosa, il Collegio osserva che: -non è contestata in questa sede l’identità tra la composizione musicale dal titolo “A Sud di New York”, pubblicata da Warner Music Italia s.r.l. in data 8.10.2010 –sia quale singolo sia all’interno dell’album dal titolo “Di ME” Di Luca Napolitano - e quella, “originale”, dal titolo “Think Positive”; ed in tali pubblicazioni vengono menzionati quali coeditori sia Warner Chappell Music Italiana sia Ass. Culturale Show Service; pagina http://bit.ly/1duX4XE 6 di 11 Firmato Da: CIAMPI FERNANDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e245c - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 Repert. n. 6246/2014 del 04/06/2014 -di tale ultima opera editore e produttore era la società attrice, la quale ha acquisito il diritto di pubblicare l’opera e di utilizzarla (cfr. doc. 1 parte attrice del fascicolo della cautela, ove coautori risultano in particolare, Gianluca Buresta- quanto alla parte musicale- ed Elena Monelli -per la parte letteraria); -parte attrice ha successivamente stipulato un contratto di “produzione ed acquisizione diritti per colonna sonora musicale e colonna sonora originale del film” con Warner Chappell Musica Italiana s.r.l. la quale, in virtù di tale negozio, è divenuta “editore musicale” e “produttore di fonogrammi”, avendo acquisito tutti i diritti di sfruttamento delle opere musicali originali della colonna sonora (cfr. le premesse ed il punto n. 2); Warner, divenuta editore, ha contestualmente concesso al produttore (Show Service) il diritto di sincronizzazione del film alle composizioni musicali (punto 4 B del contratto). L’esame del testo negoziale consente altresì di acclarare che era stato previsto l’obbligo di Show Service di comunicare preventivamente e per iscritto all’Editore la data di prima pubblicazione del film in Italia ed in ogni paese nel mondo (punto 6.7). programmato Inoltre nelle sale originali e eventuali comunicati (punto 6.7.) le si pattuiva che il cinematografiche registrazioni potevano pubblicitari Film mentre “essere potesse le essere composizioni sincronizzate cinematografici e con televisivi” (cfr. doc. 4 di parte attrice). Infine si prevedeva che, ove il Film non fosse programmato in Italia entro 12 mesi dalla data del Contratto, il Produttore doveva rimborsare tutte le spese e gli oneri sostenuti dall’Editore (punto 6.10. del contratto). Osserva il Tribunale che quest’ultima è l’unica clausola del testo negoziale ove si fa riferimento ad un elemento temporale relativo all’uscita del film; tuttavia dalla stessa non si ricava alcun obbligo da parte dell’Editore di coordinare la pubblicazione dell’opera litigiosa con l’uscita del film nelle sale; --seppure l’atto introduttivo del giudizio presenti alcuni aspetti contraddittori, Show Service lamenta qui un inadempimento relativo al pagina http://bit.ly/1duX4XE 7 di 11 Firmato Da: CIAMPI FERNANDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e245c - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 Repert. n. 6246/2014 del 04/06/2014 mancato rispetto, da parte di Warner, degli accordi intercorsi, attesa la mancata sincronizzazione dell’uscita dell’opera musicale e di quella cinematografica. Warner Italia avrebbe infatti scelto in via autonoma l’uscita dell’album violando l’obbligo di non pubblicare la composizione musicale in data antecedente ad un mese prima dell’uscita del film. Osserva dunque il Collegio che l’azione qui svolta –in relazione alla causa petendi- non ha natura aquiliana, giacchè parte convenuta non viene configurata quale terzo estraneo che avrebbe leso in via extracontrattuale le prerogative editoriali di Show Service, ma come partner che avrebbe violato gli accordi assunti. Ed in effetti, seppure non sussista un rapporto negoziale diretto tra le parti in causa, la convenuta viene indicata dalla stessa attrice quale società collegata con il coeditore Warner Chappell, che non avrebbe rispettato l’obbligo di sincronizzare l’uscita dell’opera musicale con quella cinematografica. Così inquadrata l’azione, osserva il Tribunale che parte attrice non ha tuttavia adempiuto all’onere probatorio di dimostrare l’esistenza dell’obbligo ritenuto violato, assunto in via autonoma da Warner Italia ovvero subentrando nelle posizioni sostanziali della collegata Warner Chappell. Come accennato, il testo negoziale nulla dice sul punto: e neppure interpretando il contratto secondo canoni di buona fede e ricorrendo all’integrazione negoziale si può giungere a configurare un obbligo in tal senso assunto da Warner. Del resto il comportamento successivo al contratto di produzione e acquisizione 21.4.2010 dei diritti evidenzia indizi per di colonna segno musicale opposto: delle la parti del corrispondenza intercorsa (v. doc. 2 fasc. cautelare, depositato in questa fase dalla difesa Warner) fa emergere una sostanziale autonomia in capo alla casa discografica nel decidere i tempi d’uscita dell’album contenente il brano in questione: la richiesta di non fare “uscire la canzone prima di un mese dall‟uscita del film” viene richiamata pagina http://bit.ly/1duX4XE 8 di 11 Firmato Da: CIAMPI FERNANDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e245c - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 Repert. n. 6246/2014 del 04/06/2014 dall’attrice quale suggerimento fornito dalle società di distribuzioni cinematografiche nel frattempo contattate, e non quale obbligo assunto da Warner (cfr. e-mail del 27.9.2010, doc. 5 di parte convenuta). Tali comportamenti vanno valutati alla luce dei canoni ermeneutici di cui all’art. 1362, comma 2, c.c. e corroborano il giudizio sopra espresso circa la mancanza di prova del titolo negoziale da cui deriverebbero i pretesi diritti. Ritiene dunque il Collegio che rientrasse solo tra le facoltà della convenuta valutare l’opportunità di “sincronizzare” l’uscita del disco con quella del film, con conseguente insussistenza di una posta creditoria conseguente alla violazione negoziale che vada risarcita. 3. Quanto all‟illecita utilizzazione del brano in sé Passando alla seconda censura sollevata da parte attrice, occorre precisare che seppure in alcuni passaggi Show Service precisi che controparte non aveva nessun diritto di utilizzazione economica della composizione, quindi apparentemente riconducendo la propria domanda all’alveo della responsabilità extracontrattuale, in realtà come già sopra ricordato la causa petendi che si ricava dal tenore dell’atto introduttivo afferisce alla responsabilità negoziale, delineando Warner quale partner che ha violato gli accordi assunti. Va ricordato che Show Service aveva stipulato con Warner Chappell Music Italiana il citato contratto “di produzione ed acquisizione diritti per colonna sonora originale del film” (cfr. doc. 4 parte attrice) e che il Warner Chappel è società collegata alla convenuta che dalla prima dichiara di aver ricevuto i diritti: ed il fatto non è contestato. Ebbene, anche con riferimento a questo aspetto, emerge come Warner avesse prodotto la registrazione del brano con l’aggiunta di una parte musicale e di testo con il consenso quindi di controparte. E ciò tenuto conto che il 22.9.2010, dunque prima dell’uscita dell’album e del singolo litigioso, Elena Bonelli aveva già cantato pagina http://bit.ly/1duX4XE 9 di 11 Firmato Da: CIAMPI FERNANDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e245c - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 Repert. n. 6246/2014 del 04/06/2014 la nuova versione del brano: tale circostanza non è contestata dalla difesa dell’attrice. Del resto, Show Service ha espresso la sua contrarietà alla pubblicazione del brano sul mercato solo pochi giorni prima rispetto alla data di uscita del brano come singolo di Luca Napolitano (doc. 2 fascicolo del cautelare). Anche sotto questo profilo, anche volendo ritenere integrato l’elemento oggettivo della condotta censurata, ritiene il Collegio che vada dunque esclusa la condotta colposa della convenuta con conseguente rigetto della domanda dell’attrice. 4.Quanto alla modifica del titolo della composizione musicale Secondo parte attrice controparte avrebbe attribuito alla composizione musicale in esame un titolo diverso dall’originale – “Think Positive”- pubblicandola con il diverso titolo “A Sud di New York”, identico a quello del film. La prospettazione di parte attrice non trova tuttavia conferma: dai documenti esaminati emerge al contrario che il titolo della composizione concordato ab origine dalle parti era proprio “A Sud di New York”: ad esempio nella corrispondenza del settembre del 2010, dunque a ridosso della pubblicazione litigiosa, l’oggetto dell’e-mail scambiate tra le parti veniva indicato come “Canzone A sud di NY” (doc. 5 di parte attrice). “Think positive” viene invece richiamato una sola volta con riferimento al titolo del film e non al brano musicale (doc. 2 fasc. caut., pag. 9). Costituisce un ulteriore fattore indiziario di tale originaria intitolazione lo stesso file mp3 fornito da parte attrice (doc. 7 di parte convenuta) che, pur descritto come “Copia su cd-rom dell‟opera musicale originale dal titolo „Think Positive‟ depositata alla SIAE” mostra nella descrizione del file audio, una volta eseguito, il titolo “06 – A Sud di New York”, ossia il titolo utilizzato da Warner sui propri supporti fonografici. Non può infine essere trascurato il fatto che Show Service ha depositato “Think Positive” presso la SIAE solo in data 8 ottobre pagina http://bit.ly/1duX4XE 10 di 11 Firmato Da: CIAMPI FERNANDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e245c - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 Repert. n. 6246/2014 del 04/06/2014 2010 (doc. 2 fasc. cautelare), cioè esattamente lo stesso giorno dell’uscita dell’album. Va dunque escluso ogni profilo colposo nella condotta di Warner, giacchè il titolo originariamente scelto dalle parti per la composizione era proprio quello poi attributo dalla convenuta. Anche tale domanda va dunque rigettata. 5. Il regime delle spese Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite, tenuto conto dei profili di incertezza relativi ai rapporti intercorsi tra le parti, mutuati da Warner Chappell Musica Italiana s.r.l. e dell’integrazione oggettiva di alcune delle violazioni qui censurate, seppure non accompagnate dal profilo soggettivo. P.Q.M. Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sulle domande formulate da Associazione Culturale Show Service con atto di citazione notificato in data 14.5.2010 nei confronti di Warner Music Italia S.r.l., ogni altra e diversa domanda ed eccezione disattesa così provvede: 1) rigetta le domande di parte attrice per le ragioni di cui in narrativa; 2)compensa integralmente le spese del giudizio. Così deciso in Milano, il 17 aprile 2014 Il Presidente Dott. Fernando Ciampi Il Giudice estensore Dott.ssa Alima Zana pagina http://bit.ly/1duX4XE 11 di 11 Firmato Da: CIAMPI FERNANDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e245c - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 Repert. n. 6246/2014 del 04/06/2014