scarica la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
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Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Il Tribunale Ordinario di Genova PRIMA SEZIONE CIVILE Il Collegio composto dai seguenti magistrati: Dott. Luigi Costanzo Dott. Roberto Braccialini Dott. Maria Cristina Scarzella Presidente Giudice Rel. Giudice sulle conclusioni di cui infra ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento iscritto al nr. 2010 11610 tra le parti: ROSSO DOMENICO (c.f.RSSDNC44M18B435K ) e BIMBATI Ing. RUGEGRO parti elettivamente domiciliate in GENOVA VIA ROMA, 3/8A 16122 GENOVA nello studio dell’avv. MARTINI ROBERTO che le rappresenta e difende PARTI ATTRICI Contro FIN.IM. SRL (c.f. 00917920084 ), elettivamente domiciliata in GENOVA VIA DELLE CASACCIE, 1 16121 GENOVA nello studio dell’avv. ALLAVENA VITTORIO che la rappresenta e difende PARTE CONVENUTA Oggetto : Impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea e del CdA CONCLUSIONI delle PARTI: come precisate all’udienza di p.c., nei dattiloscritti allegati, e confermate all’udienza del 4.3.2013, da intendersi qui integralmente recepite. SVOLGIMENTO del PROCESSO Con atto di citazione del 29 settembre 2010 l’ing. Ruggero BIMBATI, vice presidente della Srl FIN.IM Finanziaria Immobiliare con sede legale in Genova, e l’arch. Domenico ROSSO, quale componente dimissionario del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Spa omonima, convenivano in giudizio http://bit.ly/1ey4qXJ Firmato Da: COSTANZO LUIGI Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: af332 - Firmato Da: BRACCIALINI ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 81a43 - Firmato Da: PIAZZA GAETANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b110b Sentenza n. 1493/2013 pubbl. il 02/05/2013 RG n. 11610/2010 Repert. n. 1433/2013 del 02/05/2013 presso questo Tribunale la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 3.9.2010 con la quale era stata decisa l’emissione di un atto ricognitorio di debito nei confronti del Presidente della società geom. MANNINI per attività di progettazione di opere portuali dallo stesso realizzata in favore della FIN.IM. In relazione a tale deliberazione, venivano eccepiti vizi formali nella convocazione (non inoltrata al ROSSO quale componente del Cda, dimessosi ma non sostituito); la non conformità ai “quorum” deliberativi e l’esistenza di un conflitto di interessi, palesato dallo stesso presidente in esordio di deliberazione. Contestualmente veniva richiesta la sospensione della decisione sia in riferimento all’art. 2378 c.c. che in base all’art. 700 c.p.c. Alla prima udienza si costituiva la Società che contestava i presupposti per la sospensione tanto in relazione ai requisiti di validità della convocazione, che per il tipo di vizio deliberativo (essendo ammissibile l’impugnativa solo per l’art. 2475 ter c.c.) e, da ultimo, per l’assenza di alcuna prospettiva di danno per l’impresa. Respinta la richiesta di sospensione e procedutosi oltre nel merito, l’istruttoria si esauriva nell’acquisizione di prove documentali di talchè parti e causa venivano rimesse all’udienza di p.c. del 15.11.2012. Su iniziativa dell’istruttore, la causa veniva rimessa sul ruolo all’udienza del 4.3.2013 per appropriato contraddittorio sui rilievi di inammissibilità della replica degli attori, svolti dalla difesa FIN.IM a seguito del mancato deposito della conclusionale avversaria. Stante la competenza collegiale ex art. 50 bis c.p.c., le parti confermavano le precedenti difese e venivano rimesse al Collegio per la decisione finale. MOTIVI DELLA DECISIONE Occorre prendere le mosse dalle questioni processuali sviluppatesi nella fase terminale del processo e dire che la mancata assegnazione a decisione collegiale ha comportato un intervento dell’istruttore in luogo del Collegio per quanto riguarda il contraddittorio sull’ammissibilità delle difese conclusive delle parti attrici. Per vero, tale parentesi non ha comunque nuociuto alla completezza delle difese pur se, nell’opinione del Collegio, l’iniziativa del g.i. appariva superflua alla luce della concorde giurisprudenza che, in consimili casi, autorizza il giudice a procedere direttamente senza previo contraddittorio a delibazione di quanto sia ammissibile, e quanto sia invece inammissibile, nelle difese sottoposte con note di replica, quando sia mancato il precedente deposito della comparsa conclusionale. In tal senso, le note di replica dell’ing. BIMBATI e dell’arch. ROSSO sono meramente riproduttive di tutte le precedenti difese svolte in fatto e diritto e non introducono temi dialettici nuovi, su cui non fosse stato possibile alla FIN.IM organizzare una valida difesa, visto che non si registra alcuna deduzione di nuove tematiche di fatto o di questioni istruttorie. Si può osservare che nelle note di replica viene sviluppata con una certa incisività la tesi dell’autointegrazione delle regole statutarie (disciplina desumibile dalla regole organizzative delle s.r.l. ed in particolare dall’art. 2479 c.c.), mentre in precedenza ci si era intrattenuti piuttosto, da parte degli attori, sulla cd. eterointegrazione (disciplina desumibile analogicamente da quella delle Spa). Ora, è vero che nelle difese introduttive ed in corso di causa la tesi giuridica dell’autointegrazione non era stata oggetto di tanto ampia e specifica disamina, come poi avvenuto nelle contestate note di replica. Però in effetti il tema risultava già incluso nelle tematiche di diritto trattate nella sede cautelare e negli atti introduttivi, visto che gli attori facevano discendere, dalla disciplina societaria riformata nel 2003, il regime di impugnabilità di tutte le delibere del CdA di una Srl: onde non vi è alcuna “difesa spiazzante”, sulla quale FIN.IM non potesse prendere per tempo posizione. http://bit.ly/1ey4qXJ Firmato Da: COSTANZO LUIGI Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: af332 - Firmato Da: BRACCIALINI ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 81a43 - Firmato Da: PIAZZA GAETANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b110b Sentenza n. 1493/2013 pubbl. il 02/05/2013 RG n. 11610/2010 Repert. n. 1433/2013 del 02/05/2013 predetta FIN.IM per sentire dichiarare l’invalidità della Passando al merito della dall’ordine espositivo del provvedimento cautelare per affrontare in primo luogo la questione del conflitto di interessi: prospettiva che, se accolta, determinerebbe immediatamente ex art. 2475 ter c.c. la caducazione della deliberazione degli amministratori di FIN.IM. Nell’esame di tale profilo, ci si potrebbe chiedere la ragione per la quale il MANNINI non abbia proceduto in sede monitoria, dato che l’iscrizione in contabilità ed in sei consecutivi bilanci di esercizio del suo credito per compensi professionali trova una precisa dimostrazione scritta. La mancata attivazione del procedimento speciale fa pensare che sia vera l’affermazione del presidente della Società quando assume essere sua intenzione procurarsi la “bancabilità” del credito maturato non per un fine personale, ma per rifinanziare la FIN.IM, senza creare a quest’ultima l’imbarazzo di dover dare esecuzione ai pagamenti a seguito di iniziativa giudiziaria del suo legale rappresentante (con ovvie ricadute di pubblicità negativa nell’ambiente bancario a carico della Società). Tuttavia, il proposito in tal senso palesato nell’ambito delle dichiarazioni di voto non esclude per nulla la possibilità che, una volta ottenuto un finanziamento a valere sulla ricognizione di debito richiesta alla sua società, il MANNINI non indirizzi ad altri fini le somme ricevute. In questo senso, non si può negare – diversamente da quanto ritenuto in sede anticipatorio/cautelare - che ricorra un conflitto di interessi, che meglio dovrebbe definirsi un “interesse in conflitto”, nel momento in cui il socio di maggioranza intendeva palesemente anteporre il suo interesse al soddisfacimento di un proprio credito professionale a quello della Società presieduta: la quale non aveva un corrispondente immediato interesse ad una tale ricognizione di debito. Di questa anteposizione dell’interesse dell’amministratore a quello dell’amministrata, pare fondamentalmente convinto lo stesso geom. MANNINI quando, nelle dichiarazioni di voto precedenti la deliberazione contestata, dà espressamente conto di tale contrasto tra due opposte esigenze economiche, pur ribadendo l’interesse mediato della Società al finanziamento attraverso tale strumento. Ci si deve però chiedere se il riconoscimento di debito richiesto dal MANNINI e deliberato da FIN.IM sia o meno foriero di danno per la Società. Danno che, confrontando il diverso tenore degli artt. 2388 c.c. e 2479 ter c.c., per un verso, e per altro verso il nuovo art. 2475 ter c.c., non può che avere una dimensione concreta e non solo ipotetica. A differenza delle altre disposizioni societarie inerenti gli “interessi in conflitto” – nel regime delle Società per azioni e nelle decisioni dei soci delle Srl - il nuovo art. 2475 ter c.c. parla di deliberazioni che “cagionino” danno alla società, ed è quindi apprezzabile la differenza con il successivo comma 3 dell’art. 2479 ter che, esaminando le impugnative delle delibere dei soci caratterizzate da “interessi in conflitto”, parla di decisioni che “possano recare danno alla società”. L’impiego del tempo presente appare così una chiara sottolineatura del collegamento causale che deve connettere la deliberazione amministrativa al pregiudizio per la società. Non è mancata addirittura, su tali basi, una dottrina che farebbe decorrere il termine per la proposizione dell’impugnazione delle delibere del CdA dal momento della produzione del danno, visto che nell’art. 2475 ter c.c. non è ripetuta la decorrenza dalla deliberazione, che si trova per le determinazioni sociali. Il Collegio non condivide tale ultimo assunto per l’estrema incertezza che si determinerebbe nel “traffico giuridico” per quanto riguarda la sorte delle delibere degli amministratori e per il fatto che si dovrebbe aspettare la maturazione del pregiudizio per la società, prima di poter organizzare alcuna valida reazione. http://bit.ly/1ey4qXJ Firmato Da: COSTANZO LUIGI Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: af332 - Firmato Da: BRACCIALINI ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 81a43 - Firmato Da: PIAZZA GAETANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b110b Sentenza n. 1493/2013 pubbl. il 02/05/2013 RG n. 11610/2010 Repert. n. 1433/2013 del 02/05/2013 controversia, ritiene il Collegio di dover discostarsi Sempre parlando di determinabile e liquidabile, perché in tal modo si oblitererebbero i danni futuri ed i danni da perdita di occasioni favorevoli, che sono comunque danni “concreti” anche se non ancora “attuali”; ma proprio l’elaborazione giurisprudenziale sulle nozioni di “danno futuro” e “danno da chances” (perdute) consente di tracciare una netta linea di demarcazione tra ciò che è ipotetico ed eventuale rispetto a quanto è prevedibile secondo canoni di normalità, in coerenza con lo schema causale di cui agli artt. 1223 e ss. c.c. La natura non meramente congetturale del danno riferibile alle deliberazioni del CdA è assolutamente in linea con l’indirizzo di politica del diritto, che si esaminerà in appresso parlando della possibilità di impugnare gli atti societari in questione anche oltre l’ipotesi di conflitto di interessi, volto a rendere meno invasivo il controllo giurisdizionale sull’attività degli amministratori: al manifesto fine di evitare di dover trasferire la sede del CdA delle Srl presso il Tribunale per qualunque conflitto non risolto in seno all’organo amministrativo. Di questo preciso limite selettivo, legato alla dimensione concreta del pregiudizio derivante dalla delibera dell’organo amministrativo, sembrano esser consapevoli le stesse parti attrici. All’incirca nello stesso lasso di tempo in cui il MANNINI “confessa” il proprio interesse al riconoscimento esterno della veste di creditore, il BIMBATI nella corrispondenza scambiata con gli altri amministratori nell’imminenza della delibera contestata fa presente che il testo di delibera proposto dal presidente avrebbe comportato l’impossibilità di eccepire in compensazione crediti societari derivanti da negligenze progettuali e lato sensu professionali del geom. MANNINI in relazione alle attività svolte in favore di FIN.IM, già contabilizzate. Tale eventuale controcredito risarcitorio è richiamato a giustificazione del rifiuto di deliberare la richiesta ricognizione di debito anche nelle difese processuali, come in particolare può cogliersi nella pag. 28 delle note di replica. Dunque, da tali impostazioni difensive si coglie agevolmente che oggetto del contendere non è l’esistenza e la consistenza del credito rivendicato dal presidente, dal momento che la delibera impugnata “fotografa” in termini assolutamente fedeli tali profili anche per quanto concerne la concreta esigibilità dei compensi, dando conto della maturazione contestuale del diritto al pagamento in favore del MANNINI del 14% del totale riconosciuto all’appaltatore per ciascuno Stato Avanzamento Lavori liquidato all’impresa ROSSO. Le contestazioni dei due professionisti attori per tale programma di avanzamento dei pagamenti, di pari passo con le liquidazioni dei s.a.l. all’impresa appaltatrice da essi diretta, sono inesatte perché la deliberazione assunta non svincola minimamente il debito della Società verso il suo presidente dal progredire dei pagamenti in favore dell’impresa gestita dal socio di minoranza. Il vero “punctum dolens” è solo l’ulteriore statuizione finale che il MANNINI intendeva veder deliberata e poi riprodotta nella scrittura ricognitiva: l’accettazione pura e semplice della cessione e l’adesione anticipata ad ulteriori cessioni. Al riguardo, si impongono alcune considerazioni che danno la misura dell’astrattezza del pericolo paventato dalle parti attrici e della natura congetturale del pregiudizio, tanto da far pensare ad un’opposizione nascente da contrasti economici su altri versanti. In primo luogo, il socio ROSSO ha dato conto del (e riconosciuto nei patti parasociali il) debito per la progettazione e la generale attività organizzativa svolta dal MANNINI in favore della Società fino a tutto il 31.12.2006 (art. 6 del patto 15.1.2008); e la quotista impresa ROSSO risultava impegnata ad accettare la cessione del credito del MANNINI in base alla scrittura transattiva stipulata il 20.11.2009: si rinvia testualmente al paragrafo III 1.a.4, pag. 10, di tale impegno (prod. B/2 della convenuta). http://bit.ly/1ey4qXJ Firmato Da: COSTANZO LUIGI Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: af332 - Firmato Da: BRACCIALINI ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 81a43 - Firmato Da: PIAZZA GAETANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b110b Sentenza n. 1493/2013 pubbl. il 02/05/2013 RG n. 11610/2010 Repert. n. 1433/2013 del 02/05/2013 “danno”, non si può pretendere che il pregiudizio sia già Secondariamente, il accettazione del trasferimento del debito non ha al momento alcun sicuro fondamento: per la natura di tale attività; per il momento in cui è stata completata; per gli esiti di tali prestazioni professionali. Sono infatti decorsi sei anni e mezzo da quando è cessata l’attività progettuale e organizzativa del MANNINI, che fin dal 2006 è stata riconosciuta nella contabilità aziendale e, ad oggi, non è stata formulata e neppure mai ventilata alcuna contestazione sulla qualità di tali interventi, che la FIN.IM possa opporre in compensazione al suo presidente. Si dice da parte degli attori che solo nell’odierna fase costruttiva sarebbe possibile cogliere errori nella progettazione dell’intervento realizzata dal MANNINI. L’obiezione non coglie nel segno perché, in una situazione in cui una significativa parte dell’intervento a mare è stata già completata, si deve tenere presente quanto discende dalle premesse del contratto di appalto del 24.12.2007 (prod. 23 conv.) tra FIN.IM e IMPRESA COSTRUZIONI Geom. ROSSO, e cioè che: a) L’attività professionale del MANNINI è confluita alla fine in un elaborato, denominato “Progetto Definitivo del Porto Turistico Parco e marina di BAIAVERDE”, che è stato approvato dalle Autorità concedenti in sede di Conferenza dei servizi il 22.6.2006 e con determinazione dirigenziale del 22.12.2006, progetto che fissa i contorni e le caratteristiche dell’opera pubblica portuale e delle strutture di servizio; b) La FIN.IM è impegnata, come concessionaria ed attuatore dello Strumento Urbanistico Attuativo “BAIAVERDE”, alla realizzazione di tale Progetto che, come appena detto, ha superato il vaglio del concedente pubblico e non può essere modificato nella fase esecutiva; c) L’appaltatore si è impegnato a fare propria la precedente attività progettuale di massima del MANNINI, partendo da tale base per la progettazione esecutiva dell’intervento, a suo esclusivo carico. Tutto lascia intendere dunque che il socio di minoranza ha da tempo conoscenza dei dettagli dell’attività preparatoria del MANNINI, che ha fatto propria e dalla quale muove la sua attuale partecipazione/cooperazione al complessivo progetto di trasformazione: per cui non è senza rilievo che, nell’attuale quadro di acceso contenzioso tra “le due anime” di FIN.IM, la componente sociale di minoranza non sia riuscita a formulare un solo concreto addebito di negligenza, carenza o inadeguatezza della precedente attività professionale preparatoria svolta dal MANNINI, tale da lasciar intravedere una qualche possibilità di future compensazioni. Su un ulteriore versante la posizione degli attori non è condivisibile, e riguarda la portata della compensazione che la Società potrebbe opporre per futuri suoi crediti: si sta parlando della lettura che gli attori danno della disposizione di cui all’art. 1248 c.c. Se la delibera adottata non consente di formulare eccezioni di compensazione nei riguardi dei cessionari del credito professionale, in base al primo comma dell’art. 1248 c.c., è chiaro però che tale limite riguarda esclusivamente i crediti anteriori alla cessione stessa. Per tutto ciò che riguarda crediti futuri verso il MANNINI – nel senso, chiaramente, di maturati successivamente alla cessione – nulla impedirà alla Società di far valere senza limitazioni le sue ragioni nei confronti del suo Presidente. Per le ragioni esposte, in difetto di alcun estremo di danno “concreto” riferibile alla decisione assunta, non si ritiene di poter pervenire all’annullamento della deliberazione approvata dal CdA di FIN.IM in data 3.9.2010. Si deve esaminare a questo punto il profilo sviluppato da entrambe le difese nella parte di esordio delle rispettive prospettazioni: la portata limitativa o meno del nuovo art. 2475 ter c.c. Occorre cioè stabilire se il procedimento impugnatorio previsto dall’art. 2378 c.c., con la sua appendice sospensiva, sia applicabile ad una deliberazione http://bit.ly/1ey4qXJ Firmato Da: COSTANZO LUIGI Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: af332 - Firmato Da: BRACCIALINI ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 81a43 - Firmato Da: PIAZZA GAETANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b110b Sentenza n. 1493/2013 pubbl. il 02/05/2013 RG n. 11610/2010 Repert. n. 1433/2013 del 02/05/2013 pregiudizio sociale che deriverebbe dalla formale proveniente dal consiglio di visto che, dopo la riforma societaria, non esiste più un richiamo espresso per le società a responsabilità limitata alla norma del successivo art. 2388, che consente tali iniziative giudiziarie per le deliberazioni di CdA delle società per azioni. Anzi, proprio il nuovo art. 2475 ter c.c. espressamente ammette l’impugnazione delle delibere del CdA solo limitatamente ai casi di conflitto di interesse di cui sia portatore un amministratore. Ritiene il Collegio che la nuova formulazione dell’art. 2475 ter c.c. non possa che essere letta come autorizzativa di un’impugnazione limitata, per tali delibere, al solo conflitto di interesse: con il che tutti gli interessanti profili evocati dalla difesa degli attori sulla legittimità della convocazione nel caso in esame, l’integrità dell’organo decidente e le maggioranze per le valide deliberazioni, rimangono fuori dall’area di devoluzione al contenzioso giudiziario. Non ignora il Collegio che sull’argomento esiste una produzione dottrinaria indubbiamente notevole, nella quale sono state sviluppate con estrema ricchezza di argomenti le tesi dell’ammissibilità condizionata a certi presupposti, come pure l’assunto dell’inammissibilità fuori dall’unico caso ammesso: e la giurisprudenza si è ugualmente divisa riproducendo le argomentazioni a sostegno o confutazione delle due indicate tesi pur se, almeno negli ultimi tempi, la lettura restrittiva sembra prevalere. Peraltro, secondo questo Tribunale, il dato letterale non consente margini di dubbio e non può ritenersi frutto di un errore compilativo, nel momento in cui è stata riformulato completamente l’articolo 2475 c.c. con l’aggiunta di un suo “ter”, ma non solo: è stata infatti rivista tutta la gamma dei poteri di controllo dei soci nell’ambito delle società a responsabilità limitata. Indubbiamente l’indiscutibile dato testuale non sarebbe appagante se non si accompagnasse a quello sistematico che fa perno, come poco sopra si anticipava, all’intervenuta riforma complessiva dei poteri di controllo dei soci nell’ambito delle minori organizzazioni capitalistiche, con un completo rimodellamento delle impugnative giudiziarie delle decisioni sociali. Da tale ambito visuale, la saldatura tra il nuovo 2475 ter ed il successivo 2479 c.c. è stata adeguatamente messa in luce dalla giurisprudenza maggioritaria e più recente (cfr. Tribunale di Lodi 13 marzo 2009, Pres. Stolfi est. Gentile, in Corriere del Merito n. 7/2009 pag. 745) e pare decisamente persuasiva la considerazione che il legislatore ha inteso limitare l’impugnazione alla forma più patologica di deviazione delle deliberazioni del CdA dai buoni schemi amministrativi, in un contesto in cui i singoli soci (di cui gli amministratori sono espressione, quando non coincidono le due vesti in capo alla medesima persona) sono muniti di una possibilità di controllo sulle decisioni gestional/amministrative che non ha riscontro nelle normali società per azioni. In altri termini, l’apparente deficit di tutela rispetto alle decisioni del CdA appare più che adeguatamente compensato nelle Srl dalla latitudine dei controlli affidati all’iniziativa dei soci per tutto ciò che riguarda la vita dell’impresa e le stesse sorti degli amministratori, che abbiano assunto in seno al CdA deliberazioni non condivise. Il Collegio ha ben presente l’ampio dibattito culturale apertosi, all’indomani della riforma societaria, proprio sull’adeguatezza dei controlli giudiziali sulla vita delle imprese collettive e sa che non sono mancate voci critiche per un abbassamento generale dei livelli di tutela delle minoranze sociali. Ma nel complessivo rimodellamento dei poteri di controllo relativi all’organizzazione delle società a responsabilità individuale emerge anche una condivisibile opzione per evitare la giurisdizionalizzazione di tutti i conflitti, che farebbe del Tribunale il centro decisionale della vita di tali imprese: per cui il legislatore delegato ha preferito ricorrere a “camere di compensazione” e meccanismi conciliativi endosocietari, adeguatamente valorizzabili in sede statutaria (cfr., per la stessa FIN.IM, la disciplina statutaria dello “stallo http://bit.ly/1ey4qXJ Firmato Da: COSTANZO LUIGI Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: af332 - Firmato Da: BRACCIALINI ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 81a43 - Firmato Da: PIAZZA GAETANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b110b Sentenza n. 1493/2013 pubbl. il 02/05/2013 RG n. 11610/2010 Repert. n. 1433/2013 del 02/05/2013 amministrazione di una società a responsabilità limitata gestionale”) per trovare forme ricorso “settimanale” al giudice. Da tale angolo visuale, pertanto, la possibilità per gli interessati di trasferire in seno all’assemblea dei soci la materia contenziosa, che il CdA non riesca a sbrogliare, è chiaramente intellegibile nell’art. 2479 c.c., come messo in luce nell’ultima giurisprudenza citata. Dunque né il richiamo “eterointegrativo”, né lo schema “autointegrativo” a cui si richiamano le difese degli attori, paiono persuasivi. Il parallelismo con la disciplina delle società per azioni avrebbe un senso se non esistesse il nuovo l’art. 2475 ter c.c. e non si fosse messa mano ad una complessiva riforma dei controlli sulle società, che ha chiaramente disancorato le società a responsabilità limitata dal precedente rinvio in blocco allo schema delle “consorelle maggiori”: le nuove Srl, anche nel profilo dei controlli giudiziari che qui interessa, non sono più concepite come la “piccola Spa”, ma come organizzazioni che di queste ultime ripetono l’autonomia patrimoniale perfetta; pur avendo uno schema di “governance” decisamente più affine alle società di persone. Il richiamo alla disciplina delle impugnazioni delle delibere dei soci risulta a sua volta non utile ai fini dell’odierna decisione, visto che non si è in presenza di una “lacuna” per le deliberazioni del CdA delle Srl, ma di una “diversa disciplina”; la quale si preoccupa di ricondurre l’eventuale conflitto tra gli amministratori all’organo decisionale ultimo, limitando l’impugnazione immediata ai soli casi più eclatanti e prevedendo, per lo stesso conflitto di interesse, un’impugnativa circoscritta alle prospettive di concreto danno. Né l’impugnativa pare praticabile attraverso il percorso ermeneutico delle Srl “a vocazione capitalistica”, come alcuna dottrina ritiene e come in parte si era considerato nella sede cautelare. Va premesso che la “vocazione capitalistica” non va ricercata tanto nella dimensione dei mezzi economici o nell’articolazione delle strutture amministrative interne, ma fondamentalmente nello schema di direzione e guida societaria, la famosa “governance” appena menzionata. Gli attributi della caratura “simil-Spa” potranno riconoscersi ad una società a responsabilità limitata in presenza di una spersonalizzazione dei centri di comando, non già quando i processi decisionali siano esattamente sovrapponibili – per l’assoluta predominanza dell’elemento personale – a quelli di una società di persone. Una più incisiva e meditata analisi collegiale delle regole di organizzazione e soprattutto dei patti parasociali della FIN.IM porta a dire che la notevole consistenza dei mezzi finanziari di tale impresa, rispetto alla “classica” Srl di emanazione familiare o comunque a ristretta base sociale – quale per solito si trova nella realtà societaria nostrana – come pure una certa pletoricità delle regole organizzative e statutarie non ne determinano comunque una “vocazione capitalistica”. FIN.IM è fondamentalmente una “società di due persone” che nasce al chiaro scopo di consentire di scaricare i costi di progettazione e di realizzazione dell’impresa comune condivisa dai due soci professionisti: la costruzione del porto turistico di Ospedaletti. I due consiglieri che ciascuno dei due “soci demiurghi” designa in seno al CdA di FIN.IM non operano che come rispettiva “longa manus” del geom. MANNINI e dell’arch. ROSSO, e non è un caso che il contenzioso economico che oppone tali due soci professionisti sia alla base dell’odierna paralisi operativa, di cui è traccia nelle deliberazioni societarie. Non vi sono quindi gli estremi organizzativo/gestionali per potersi parlare di applicazione analogica delle disposizioni contenute nell’art. 2388 c.c. dettate per l’impugnazione delle delibere del CdA delle società per azioni. Ne discende conclusivamente la reiezione della domanda delle parti attrici con le connesse statuizioni di cui al dispositivo. http://bit.ly/1ey4qXJ Firmato Da: COSTANZO LUIGI Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: af332 - Firmato Da: BRACCIALINI ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 81a43 - Firmato Da: PIAZZA GAETANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b110b Sentenza n. 1493/2013 pubbl. il 02/05/2013 RG n. 11610/2010 Repert. n. 1433/2013 del 02/05/2013 risolutive delle controversie, che non comportino il Le spese di lite tengono dell’elevato pregio degli scritti difensivi, nonché dell’impegno dedicato alla fase cautelare. I compensi vengono determinati in appresso come da d.m. 140 del 2012 (Cassaz. S.U. 12.10.2012 n. 17406) facendo riferimento alla soglia superiore della forbice tariffaria, con una riduzione della sola fase di trattazione istruttoria, limitata alla semplice acquisizione di documenti. P.Q.M. Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o difesa respinta, RESPINGE la domanda di annullamento della deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione di FIN.IM in data 3.9.2010. Condanna le parti attrici a rifondere le spese di lite liquidate in euro 750 per esborsi ed euro 20.000 per compensi professionali, oltre CPA ed IVA (se imposta non deducibile). Genova, 8 aprile 2013 Il giudice est. Il Presidente Dr. R. BRACCIALINI Dr. Luigi COSTANZO http://bit.ly/1ey4qXJ Firmato Da: COSTANZO LUIGI Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: af332 - Firmato Da: BRACCIALINI ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 81a43 - Firmato Da: PIAZZA GAETANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b110b Sentenza n. 1493/2013 pubbl. il 02/05/2013 RG n. 11610/2010 Repert. n. 1433/2013 del 02/05/2013 conto della consistenza economica del contenzioso e