Requisiti professionali vendita mangimi animali da

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Requisiti professionali vendita mangimi animali da
Ufficio Legislativo e Affari Giuridici
Oggetto: Quesito sui requisiti professionali per la vendita al dettaglio di mangimi per animali.
Appartenenza al settore merceologico alimentare.
Ci è stato chiesto di sapere se l’attività di vendita di mangimi per animali da compagnia può
essere ricompresa nel settore merceologico alimentare.
Sulla questione si era già pronunciato il Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero dello
Sviluppo Economico) con nota del Prot.n. 511902 del 30 settembre 2002, sostenendo che la
categoria merceologica dei mangimi per animali appartenesse al settore alimentare, con tutte le
conseguenze relative al possesso dei requisiti professionali per gli operatori del settore.
Senonché, a seguito dell’evoluzione della normativa europea e del venire meno delle esigenze
legate alle emergenze in materia di sicurezza alimentare, il Ministero competente ha ritenuto non
più attuale la precedente interpretazione.
Pertanto, il Ministero dello Sviluppo Economico ha provveduto a emanare la recente nota Prot. n.
0155938 del 18 agosto 2011, con la quale è stata definitivamente risolta la questione.
Il Ministero ha richiamato il parere espresso dal Ministro della Salute – Dipartimento per la
sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti – Direzione Generale della
sanità animale e del farmaco veterinario – nel quale è stato chiarito che la vendita al dettaglio di
alimenti per animali da compagnia non rientra nel campo di applicazione dei Regolamenti
comunitari in materia di sicurezza alimentare e dei mangimi.
In particolare, il Reg. (CE) n. 178/2002 – norma cardine in materia di sicurezza alimentare – non
ricomprende i “mangimi” nella definizione di “alimento” di cui all’art. 2.
Inoltre, il Reg. (CE) n. 183/2005 – che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi – esclude
esplicitamente dal suo ambito di applicazione la vendita al dettaglio di mangimi per animali da
compagnia; di conseguenza, l’operatore che svolge questa specifica attività non è soggetto agli
obblighi previsti dal regolamento stesso.
Il Ministero della Salute ha, quindi, concluso che la normativa europea in materia sanitaria non
prevede particolari requisiti per i soggetti che svolgono attività di commercio ambulante o al
dettaglio di mangimi per animali da compagnia e ha lasciato all’Amministrazione competente la
facoltà di fornire indicazioni specifiche in merito alla disciplina del commercio.
Il Ministero dello Sviluppo Economico – in base al quadro normativo vigente – ha ritenuto di
modificare il precedente indirizzo interpretativo, che a suo tempo era stato dettato anche da
esigenze di tutela della salute pubblica in relazione alle emergenze relative al diffondersi di
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infezioni dovute ad una utilizzazione non corretta dei mangimi per animali (destinati
all’alimentazione umana).
In particolare, le ragioni alla base del mutato orientamento possono essere individuate nei
seguenti punti:
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Il citato Reg. (CE) n. 178/2002, che esclude esplicitamente i mangimi dalla definizione di
“alimento”;
L’introduzione nell’ordinamento nazionale di disposizioni di ordine sanitario idonee a
garantire la sicurezza pubblica in misura più efficace rispetto alla formazione prescritta per
il settore alimentare;
L’evoluzione della legislazione in materia di commercio (D.Lgs. n. 59/2010, art. 71, comma
6), che ora prevede i medesimi requisiti per il commercio nel settore alimentare e per la
somministrazione di alimenti, rendendo ancora più evidente che si riferiscono
all’alimentazione umana;
A seguito del recepimento della Dir. 2006/123/CE con il D.Lgs. n. 59/2010, i principi di
liberalizzazione e semplificazione in essa contenuti non consentono di imporre limiti alla
libertà di impresa se non per motivi imperativi di interesse generale ( quali la tutela della
sanità pubblica e del consumatore). Pertanto anche il termine “alimentare” deve essere
interpretato in maniera restrittiva, in coerenza con il principio che le norme limitative dei
diritti non sono suscettibili di interpretazione estensiva o analogica.
Sulla base delle precedenti considerazioni, il Ministero dello Sviluppo Economico ha, quindi,
concluso che:
“ … in linea con i citati principi ormai parte integrante del nostro ordinamento e nello spirito di
restringere i vincoli non indispensabili, la scrivente Direzione generale, a modifica della
interpretazione assunta con la citata nota n. 511902, fa presente di ritenere che nessun requisito
è richiesto per la commercializzazione di animali vivi e/o mangimi per animali, purché,
ovviamente, sia evidente ed esclusa, nelle forme di presentazione e di vendita dei prodotti in
questione, ogni, pur possibile, destinazione alternativa all’alimentazione umana e siano rispettati
tutti gli altri vincoli derivanti dalla legislazione sanitaria.”
E’ stato infine precisato che – per un periodo transitorio di cinque anni – l’attività prestata negli
esercizi commerciali di vendita di mangimi per animali fino ad ora classificati come afferenti al
settore merceologico alimentare potranno essere valutati positivamente ai fini del conseguimento
dei requisiti professionali per l'esercizio di attività di commercio nel settore alimentare e di attività
di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell’art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n.
59/2010.
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