ADEMPIMENTI A FRONTE DEI NUOVI REGOLAMENTI

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ADEMPIMENTI A FRONTE DEI NUOVI REGOLAMENTI
ADEMPIMENTI A FRONTE DEI NUOVI REGOLAMENTI COMUNITARI IN MATERIA
DI ALIMENTI E ALIMENTAZIONE ANIMALE
Legislazione alimentare e alimentare zootecnica, un obiettivo comune: la sicurezza.
E’ entrato in vigore il primo gennaio 2006 il cosiddetto “pacchetto igiene”, un gruppo di
regolamenti comunitari che rinnovano completamente la normativa riguardante la sicurezza
alimentare ( vale la pena ricordare che, a differenza delle direttive comunitarie, i regolamenti hanno
effetto immediato in tutti i paesi dell’Unione Europea, senza necessità di recepimento nelle singole
legislazioni nazionali ) e che derivano dal “Libro Bianco” sulla sicurezza alimentare della
Commissione UE del 2000, determinando una vera e propria rivoluzione nel settore e coinvolgendo
anche il settore dell’alimentazione animale dalla produzione alla distribuzione e somministrazione,
con l’obiettivo di aumentare il grado di salubrità dei mangimi (alimenti per animali) e, quindi, dei
prodotti di origine animale e definire le responsabilità dei soggetti coinvolti nella sicurezza. Una
revisione nata a seguito di quegli eventi o emergenze sanitarie sul finire degli anni ’90 ( vedi mucca
pazza ), che, sulla scorta della grande cassa di risonanza riservata da parte dei mass-media, hanno
dimostrato la debolezza dell’organizzazione nell’ambito della sicurezza alimentare, cambiato in
maniera significativa l’approccio all’attività di preparazione degli alimenti per animali, ritenuta
finalmente importante per la sicurezza dei prodotti di origine animale, e focalizzato l’attenzione del
legislatore europeo e nazionale sul settore.
II primo atto normativo che ha ridisegnato l'intero quadro giuridico comunitario è senz'altro il
Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n.178/2002/CE, vero caposaldo della
sicurezza alimentare che, oltre ad una serie di requisiti puntuali per il settore dell’alimentazione
animale e alimentare- primo fra tutti quello della rintracciabilità obbligatoria-, ha sancito un
concetto fondamentale: la legislazione mangimistica, intesa in senso lato come alimentazione
animale, rientra in quella alimentare ( libro bianco capitolo 5: la sicurezza dei prodotti di origine
animale inizia con la sicurezza degli alimenti destinati agli animali ). Lo stesso Regolamento
178/2002/CE si preoccupa di far si che l’utilizzatore del mangime o di un alimento sia correttamente
informato sull'origine e tipologia dei prodotti e che l’Autorità Sanitaria di controllo abbia la possibilità
di avere le informazioni necessarie in caso di eventuale rischio sanitario al fine di permettere
l'attuazione delle procedure di ritiro (il prodotto non ha ancora raggiunto l’utilizzatore finale) ed
eventualmente il richiamo (il prodotto ha raggiunto l’utilizzatore finale) del mangime o
dell’alimento ove non fossero state già poste in essere dalla stessa ditta produttrice per quanto di
competenza. Infatti nel caso in cui venga riscontrato un rischio per il consumatore o per gli animali e
l’operatore della filiera non sia in grado di rintracciare il prodotto che ha determinato il rischio sanitario, si
renderà necessario allargare l’azione di ritiro del prodotto fino a comprendere nell’azione tutti i prodotti
potenzialmente a rischio con aumento delle ripercussioni commerciali.
Lo strumento attraverso il quale il legislatore comunitario ha inteso rendere possibile tali obiettivi è,
appunto, la rintracciabilità definita come "la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un
alimento o di una sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento attraverso tute le fasi
della produzione, della trasformazione e della distribuzione", il cui obbligo e modalità generali di
attuazione è divenuto operativo a partire già dal 1 gennaio 2005. Nel perseguire l’obiettivo della
rintracciabilità occorre tenere conto della finalità esclusivamente sanitaria, infatti il ritiro dal mercato di
un determinato prodotto o lotto di prodotto per motivi di carattere non sanitario ma commerciale non
comporta l’obbligo di comunicazione all’Autorità Sanitaria competente e può essere gestito direttamente
all’interno del proprio sistema. Lo stesso Regolamento 178/2002/CE vieta l’immissione sul mercato
di alimenti non sicuri, stabilisce le basi per l’applicazione del principio di precauzione, istituisce
l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e un sistema di allarme rapido riguardante
anche i mangimi, qualora si presentino gravi rischi per la salute umana e degli animali.
Gli altri regolamenti che hanno fatto seguito al 178/2002 sono:
• Regolamento CE n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari,
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Regolamento CE n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di
origine animale,
Regolamento CE n. 854/2004 che stabilisce i criteri per il riconoscimento degli stabilimenti e per la
conduzione dei controlli ufficiali,
Regolamento CE n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla
normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali,
Regolamento CE n. 183/2005 che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi,
I Regolamenti CE n. 2073-2074-2075-2076/2005 recanti modalità di attuazione dei regolamenti
precedenti.
Il pacchetto igiene stabilisce alcuni principi sia per i prodotti alimentari che per gli alimenti per animali:
La tutela della salute dei consumatori,
‰ La responsabilità della sicurezza alimentare grava principalmente sulle aziende produttrici, non sugli
enti pubblici preposti ai controlli ufficiali: il legislatore attribuisce chiaramente la responsabilità legale
primaria per la sicurezza alimentare a tutti gli operatori del settore alimentare e dei mangimi (o
alimenti per animali) coinvolti ognuno relativamente alla parte di propria competenza. La gestione
delle proprie responsabilità è un processo che comporta per gli operatori del settore,
relativamente alla sfera di propria competenza, l’adozione di un sistema di registrazione e
documentazione e di verifica, per le quali è prevedibile e possibile che si venga chiamati a
rispondere,
‰ Il controllo ufficiale igienico-sanitario degli alimenti, fino a ieri concentrato principalmente sul
prodotto finito, ora è distribuito lungo tutta la filiera e le garanzie date dal produttore sono parte
determinante del sistema sicurezza; esso verifica il raggiungimento degli obiettivi, non garantisce la
qualità dei prodotti ed è basato su attività di audit (ascolto) e sull’analisi del rischio,
‰ L’applicazione del concetto di flessibilità nell’obbligo della conservazione di documenti onde evitare
oneri inutili per le imprese molto piccole e nel permettere di continuare ad utilizzare metodi tradizionali
in produzione: flessibilità che non deve compromettere gli obiettivi di igiene alimentare,
‰ L’obiettivo della realizzazione della libera circolazione degli alimenti nella UE,
‰ Esso si applica alla filiera dei prodotti di origine animale e vegetale e degli alimenti destinati agli
animali, compresa la produzione primaria, intesa come “ tutte le fasi della produzione,
dell’allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto (fieno), la
mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione ”,
‰ Esso non si applica alla produzione primaria per uso domestico privato, alla preparazione, alla
conservazione e alla manipolazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato, alle
forniture di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore,
‰ Un sistema di registrazione (anagrafe) o riconoscimento, laddove previsto, di tutte le imprese della
filiera da parte dell’Autorità Sanitaria, che sostituisce quello dell’autorizzazione sanitaria.
Ma la novità principale del pacchetto igiene è l’estensione di procedure di analisi del rischio, non
basate sui principi dell’HACCP, a cui devono attenersi altri operatori della filiera, ma
sull’applicazione di corrette prassi igieniche, al settore della produzione primaria.
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Ma anche degli obblighi:
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La protezione da contaminazioni chimiche, fisiche, biologiche, da parassiti, animali ed insetti,
Misure di pulizia e disinfezione dei locali, contenitori, animali al macello ed in produzione,
Buona salute e formazione del personale addetto alla manipolazione,
Controllo delle zoonosi o malattie trasmissibili all’uomo anche con i prodotti di origine animale,
Applicazione dell’autocontrollo basato sui principi dell’HACCP a tutti gli operatori con
l’esclusione di quelli che operano a livello di produzione primaria e attività correlate,
¾ Tenuta di registrazioni (le modalità sono in corso di definizione), che costituiscono anche le
informazioni che devono accompagnare gli animali al macello, quali:
a) Misure adottate per il controllo dei pericoli,
b) Natura, quantità e origine degli alimenti somministrati agli animali (mangimi fieno),
c) Fonte e quantità di ogni alimento per animali in entrata e destinazione e quantità in
uscita,
d) Uso di prodotti fitosanitari, medicinali veterinari, biocidi (disinfettanti in genere e
post-mungitura),
e) Uso di sementi OGM,
f) L’insorgenza di malattie infettive e parassitarie,
g) I risultati di campionamenti, analisi e controlli sugli animali e prodotti primari.
E consigli:
¾ L’adozione su base volontaria di manuali di corretta prassi igienica a livello della produzione
primaria.
DIRETTORE U.B. IGIENE ALLEVAMENTI
E PRODUZIONI ZOOTECNICHE
- Dr. Mauro RUFFIER -
Nello specifico, tenuto conto dei principi e degli obblighi generali del pacchetto igiene, il recente
Regolamento CE 183/2005 del 12 gennaio sull’igiene dei mangimi stabilisce l’obbligo di una
“registrazione” per tutti gli attori della filiera dell’alimentazione zootecnica, ivi compresa:
¾ la produzione o miscelazione di mangimi anche per uso esclusivo dell’azienda con o senza l’uso
di additivi o premiscele di additivi (integratori),
¾ la produzione di prodotti agricoli quali la coltivazione ed il raccolto (fieno, cereali, ecc),
¾ il trasporto di alimenti per animali per conto terzi,
¾ la rivendita di mangimi per animali produttori di alimenti per l’uomo,
¾ l’allevamento di animali prima della macellazione.
In forza di tali provvedimenti bisognerà procedere al rilascio di nuove autorizzazioni di
registrazione e riconoscimento, laddove richiesto, degli impianti inseriti nella filiera di produzione
ed impiego degli alimenti per animali.
Dal nuovo regime sono invece escluse alcune tipologie di attività quali, ad esempio, quelle rivolte
alla produzione e somministrazione domestica privata di mangimi o alimenti per animali che non
incidono sul rischio sanitario legato alle produzioni animali.
In considerazione di quanto premesso e delle ormai vicine scadenze di legge per la
presentazione delle previste istanze di registrazione, è stata predisposta la seguente procedura per la
corretta applicazione e ottemperamento degli obblighi delle norme comunitarie sul territorio
regionale.
Oggetto: istanza di REGISTRAZIONE ai sensi del regolamento 183/2005/CE
Il sottoscritto
CHIEDE DI ESSERE REGISTRATO O LADDOVE PREVISTO
RICONOSCIUTO
ai sensi del regolamento 183/2005/CE,quale esercente una o più delle seguenti attività:
‰
‰
coltivazione prodotti destinabili all’alimentazione zootecnica ( FIENO, CEREALI,ECC ); indicare:
‰ tipologia:………………………………………………………………………………………….
‰ quantità:…………………………………………………………………………………………..
‰ fabbisogno esclusivo dell’azienda (totalità o in parte)……………………………………….
‰ commercializzazione (totalità o in parte)………………………………………………………
essiccazione granaglie conto proprio (nel luogo di produzione)
macinazione e brillatura (mulini) conto proprio (nel luogo di produzione)
miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell’azienda senza usare additivi o premiscele di
additivi
miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell’azienda usando additivi o premiscele di
additivi
fabbricazione mangimi composti per fabbisogno esclusivo dell’azienda
commercio all’ingrosso ed al dettaglio di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine
minerale e chimico industriale, ecc.
commercio ingrosso/dettaglio additivi e premiscele
trasportatori per conto terzi di alimenti per animali
Località
lì |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|
In fede
( firma )