Novita` dalla Comunita` Europea per la produzione dei mangimi

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Novita` dalla Comunita` Europea per la produzione dei mangimi
NOVITA’ DALLA COMUNITA’ EUROPEA PER LA PRODUZIONE DEI MANGIMI
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 268/1 del 18/10/2003 sono stati pubblicati
tre regolamenti che porteranno, tra l’altro, evidenti novità nella produzione, commercializzazione ed
uso dei mangimi.
Il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 settembre
2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati si applica:
-
agli OGM destinati all’alimentazione degli animali;
ai mangimi che contengono o sono costituiti da OGM;
ai mangimi prodotti a partire da OGM.
Vengono indicati i requisiti dei mangimi, le procedure per ottenere le autorizzazioni, le
modalità per la vigilanza e per l’etichettatura dei prodotti.
Interessante la no vità relativa alla presenza di tracce accidentali di OGM chiaramente
specificata all’art. 24:
“La presente sezione non si applica ai mangimi che contengono materiali e sono costituiti o
sono prodotti a partire da OGM presenti in una proporzione non superio re allo 0,9% per mangime e
per ciascun mangime di cui esso è composto, purché tale presenza sia accidentale o tecnicamente
inevitabile.
Per stabilire se la presenza di tale materiale sia accidentale o tecnicamente inevitabile, gli
operatori devono essere in grado di dimostrare alle autorità competenti di aver preso tutte le misure
appropriate per evitarnne la presenza.
Tale regolamento entra in vigore il ventesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere da sei mesi dopo la data di pubblicazione”.
Il regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 settembre
2003 concernente la tracciabilità e l’etichettatura di organismi geneticamente modificati e la
tracciabilità di aliment i e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante
modifica della direttiva 2001/18/CE, ci indica la strada per la tracciabilità dei mangimi e soprattutto
per dimostrare che le eventuali tracce presenti sono veramente accidentali.
Infatti tale regolamento istituisce un quadro normativo per la tracciabilità dei prodotti
contenenti organismi geneticamente modificati (OGM) o da essi costituiti e degli alimenti e
mangimi ottenuti da OGM, allo scopo di facilitare un’accurata etichettatura, il monitoraggio degli
effetti sull’ambiente e, se del caso, sulla salute, nonché l’attuazione delle misure adeguate di
gestione dei rischi, compreso, se necessario, il ritiro dei prodotti.
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 settembre
2003 norma gli additivi destinati all’alimentazione animale.
Scopo di tale regolamento è istituire una procedura comunitaria per l’autorizzazione
all’immissione sul mercato e all’utilizzazione degli additivi per mangimi, nonché introdurre norme
per il controllo e l’etichettatura degli additivi e delle premiscele di additivi per mangimi, al fine di
fornire la base necessaria per garantire un elevato livello di tutela della salute umana, della salute e
del benessere degli animali, dell’ambiente e degli interessi degli utilizzatori e dei consumatori in
relazione agli additivi per mangimi, assicurando nel contempo un efficace funzionamento del
mercato interno.
Indica, all’art. 6, le diverse categorie per mangimi:
-
“Un additivo per mangimi è assegnato a una o più delle seguenti categorie, a seconda delle sue
funzioni o proprietà, in conformità della procedura di cui agli articoli 7, 8 e 9:
a) additivi tecnologici: ogni sostanza aggiunta ai mangimi per scopi tecnologici;
b) additivi organolettici: ogni sostanza la cui aggiunta ai mangimi migliora o cambia le proprietà
organolettiche dei mangimi o le caratteristiche visive degli alimenti derivati da animali;
c) additivi nutrizionali;
d) additivi zootecnici: ogni additivo utilizzato per influire positivamente sui parametri produttivi
degli animali in buona salute o per influire positivamente sull’ambiente;
e) coccidiostatici e istomonostatici”.
Specifica le modalità per le domande autorizzative.
Importante ricordare che le autorizzazioni per gli additivi saranno da ora in poi per 10 anni,
rinnovabili di decennio in decennio.
Per gli additivi autorizzati per un periodo limitato ai sensi della Dir. 70/524/CEE dovrà
essere presentata domanda di conformità al più tardi un anno prima della scadenza, per quelli
autorizzati per un periodo illimitato dovrà essere richiesta la conformità entro 7 anni dalla entrata in
vigore del regolamento.
Non potranno più essere utilizzati gli antibiotici a scopo auxinico, potranno ancora essere
utilizzati i coccidiostatici e gli istomonostatici (anche se non comprendo quali, in considerazione
che il dimetridazolo è stato eliminato dal commercio).
Comunque l’art. 11 chiarisce meglio la problematica:
1) Ai fini di una decisione sulla graduale cessazione dell’uso di coccidiostatici e istomonostatici
quali additivi per mangimi entro il 31 dicembre 2012, la Commissione presenta al Parlamento
europeo e al Consiglio, anteriormente al 1° gennaio 2008, una relazione sull’utilizzazione di tali
sostanze quali additivi per mangimi e sulle alternative disponibili, accompagnata, se del caso, da
proposte legislative.
2) In deroga al disposto dell’articolo 10 e fatto salvo l’articolo 13, gli antibiotici, diversi dai
coccidiostatici e dagli istomonostatici, possono essere immessi sul mercato e utilizzati come
additivi per mangimi solo fino al 31 dicembre 2005; a partire dal 1° gennaio 2006 le sostanze in
questione sono cancellate dal registro.
Tale regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica 12 mesi dopo la data di pubblicazione del
medesimo.
Si può concludere dicendo che è iniziata quella grande rivoluzione preannunciata dal Libro
bianco sulla sicurezza alimentare e di seguito dal Regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio
2002.
Antonio Ruina