linee guida svantaggio sociale

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linee guida svantaggio sociale
INTRODUZIONE ALLE “LINEE GUIDA”
L’Ambito Distrettuale di Cremona ha come obiettivo prioritario delle politiche attive del lavoro
l'inserimento occupazionale delle persone con disabilità e delle persone svantaggiate, già previste
dall’art. 2, lettera f) del Regolamento CE 2204/2002.
Nel perseguimento di tale finalità, l'Ambito Distrettuale di Cremona riconosce un importante ruolo
di collaborazione alle Cooperative sociali, dando attuazione alla Legge 381/1991 ed alla L.R. 18
novembre 2003, n. 21 “Norme per la cooperazione in Lombardia.
L’esperienza di questi anni ha dimostrato ampiamente come le scelte dei Comuni di favorire
l’inserimento lavorativo di persone con disabilità e di persone svantaggiate del mercato del lavoro
anche attraverso l’utilizzo della Cooperazione Sociale, abbia generato effetti positivi in termini di:
 elevati benefici sia dal punto di vista della qualità della vita delle persone interessate che
delle loro famiglie;
 convenienza per le Comunità locali, in considerazione dei minori costi sostenuti dalla
collettività per servizi assistenziali, sanitari e di avviamento al lavoro ed analoghi effetti.
Tuttavia, i fenomeni di crisi economico – finanziaria che colpiscono maggiormente il mondo del
lavoro ed aggravano particolarmente la situazione di disagio delle fasce di cittadini svantaggiate
costringono le Comunità Locali a rafforzare le opportunità e gli strumenti di inserimento lavorativo
con politiche mirate di sviluppo di occasioni di collocamento di persone con svantaggio sociale e
disabilità.
Diviene allora necessario considerare con logiche di sistema il tema del rapporto tra forniture dei
Comuni del nostro Ambito Distrettuale ed il problema sociale delle fasce deboli del mercato del
lavoro.
In tale contesto, si ritiene di proporre lo strumento delle “Linee Guida delle azioni di promozione
per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità e delle persone svantaggiate”,
proponendone l’adozione ai Comuni dell’Ambito Distrettuale, quale presa di conoscenza forte e
quale impegno strutturale nella attività di integrazione lavorativa.
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LINEE GUIDA DELLE AZIONI DI PROMOZIONE PER L'INSERIMENTO
LAVORATIVO DI PERSONE CON DISABILITÀ E PERSONE SVANTAGGIATE
Articolo 1 - Strumenti per la realizzazione degli inserimenti lavorativi
1. Nell'ambito di un complesso di iniziative volte a favorire la crescita dell'occupazione, il
Comune di ________________, quale aderente all’Ambito Distrettuale di Cremona,
attraverso i contratti per la fornitura di beni e servizi, promuove l'inserimento occupazionale
e lavorativo di lavoratori con svantaggio sociale, come definiti nel successivo articolo 4,
comma 1, utilizzando i seguenti strumenti:
a) contratti per il servizio di inserimento lavorativo;
b) convenzioni con cooperative sociali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, Legge
381/1991;
c) contratti di cui all'articolo 5, comma 4, legge 381/1991;
d) contratti di cui all’art. 14 del D. Lgs. 276/2003.
Articolo 2 - Stanziamenti di Bilancio per la realizzazione degli inserimenti lavorativi
1. Richiamate la legge 8 novembre 1991, n. 381 e la legge regionale 18 novembre 2003, n. 21,
il Comune di __________ si impegna formalmente a :
a. garantire che i capitolati di gara relativi agli affidamenti di cui all’articolo 1,
siano
essi a forfait, a misura o a ore, contengano l'indicazione di un numero di ore
lavorative da svolgersi da parte di lavoratori con svantaggio sociale come definiti nel
successivo articolo 4, comma 1 e specifichino le tipologie di soggetti da inserire, in
raccordo con il Servizio Sociale del Comune ed il Servizio di Inserimento Lavorativo
dell’Azienda Sociale del Cremonese;
b. destinare agli affidamenti di cui all’articolo 1 una percentuale di norma del 5%
dell’importo complessivo degli affidamenti a terzi delle forniture di beni e servizi a
Cooperative Sociali di Tipo B, percentuale modificabile in relazione a particolari
esigenze motivabili e motivate. Analoghe condizioni potranno essere definite con il
rinnovo dei contratti di servizio. Contestualmente o in alternativa, il Comune
provvede all’affidamento diretto di forniture di beni e servizi a Cooperative Sociali
di Tipo B per un importo non inferiore ad €. 15.000,00.
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2. Il Comune di _____________ si impegna formalmente ad escludere la concessione di
autorizzazioni all’affidamento in subappalto di parte delle opere e/o delle lavorazioni nella
quota percentuale degli affidamenti a terzi delle forniture di beni e servizi indicata nell’art.
2, c. 1 della presente, fatto salvo il noleggio di attrezzature specifiche che prevedano
personale specialistico.
3. La Giunta Comunale propone annualmente, per l’inserimento nel Piano Esecutivo di
Gestione, l’elenco di beni e servizi da destinare alle convenzioni con Cooperative Sociali ed
ai contratti per il servizio di inserimento lavorativo.
4. Il Ragioniere Capo/ Il Responsabile dei Servizi Finanziari garantisce il raggiungimento della
percentuale stabilita.
5. Nel corso dell’anno dovranno essere comunicati al Ragioniere Capo/al Responsabile dei
Servizi Finanziari i nuovi appalti di fornitura che i Servizi del Comune intendono attivare.
Articolo 3 - Trattamento del personale destinatario dell’inserimento lavorativo
1. Ai lavoratori con svantaggio sociale, come definiti dal successivo articolo 4, comma 1,
inseriti in aziende che hanno in essere contratti di fornitura di beni o servizi con il Comune,
dovrà essere assicurato l’inquadramento contrattuale con applicazione del Contratto
Collettivo Nazionale della categoria di riferimento stipulato con le Organizzazioni Sindacali
comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
2. Qualora risulti aggiudicataria una Cooperativa Sociale, essa si impegna a favorire percorsi
verso l’inquadramento delle persone come soci-lavoratori con un “salario di ingresso”
stabilito congiuntamente dalla cooperativa interessata e l’équipe del S.I.L.
3. Tale definizione, salvo casi eccezionali, avverrà all’interno dei seguenti parametri:
Salario Iniziale:
a) minimo 50 % del salario previsto dal CCNL delle Cooperative Sociali, per i soggetti
caratterizzati da limitate capacità lavorative, non completamente superabili nel tempo
(es.: disabili fisici e psichici);
b) minimo 70 % del salario previsto dal CCNL delle Cooperative Sociali, per i soggetti
svantaggiati in grado di raggiungere la piena capacità lavorativa (es.: alcoltossicodipendenti, carcerati, persone svantaggiate non rientranti nella classificazione
di cui all’art. 4 della legge 381/91);
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Salario Finale:
a) minimo 50% del salario contrattuale per i soggetti descritti alla medesima lettera a)
del precedente punto 1;
b) 100 % del salario contrattuale per i soggetti descritti alla medesima lettera b) del
precedente punto 1;
La durata del periodo transitorio e le modalità degli incrementi salariali sono
concordati tra Servizio di Inserimento Lavorativo e la Cooperativa Sociale interessata.
4. I titolari di attività para-lavorativa non normata da contratto di lavoro, i lavoratori in
formazione e gli studenti in tirocinio, i volontari del servizio civile volontario, i volontari o
comunque coloro che prestano la loro attività alla cooperativa o all’ente a titolo gratuito
sono da considerarsi apporto aggiuntivo e non sostitutivo dei lavoratori addetti al servizio,
come previsto dall’art. 2, comma 5, della legge 8 novembre 1991, n. 381.
5. Nel caso l’impresa aggiudicataria subentri ad una impresa ove erano avviati inserimenti
lavorativi di cui alle Linee Guida, la nuova impresa si impegna ad assumere i lavoratori già
inseriti
con
progetto
sociale
alle
condizioni
di
miglior
favore
contrattuale.
Articolo 4 - Destinatari dei contratti per il servizio di inserimento lavorativo
1. Sono destinatari dei contratti per il servizio di inserimento lavorativo le persone di cui
all’articolo 2, lettera k) del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e più
precisamente:
a) i soggetti di cui all’articolo 4 della Legge 381/1991 (invalidi fisici, psichici e
sensoriali, ex degenti di istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico,
tossicodipendenti, alcoolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà
familiari, condannati ammessi ad alcune misure alternative di detenzione);
b) i soggetti di cui all’articolo 2, lettera f) e g) del Regolamento (CE) 2204/2002 della
Commissione del 5 dicembre 2002 (chi non ha un impiego regolarmente retribuito da
almeno sei mesi, chi non possiede un diploma di scuola media superiore o
professionale, lavoratori che hanno superato i 50 anni di età, adulti che vivono soli
con una o più persone a carico, lavoratori occupati in professioni o settori
caratterizzati da un tasso di disparità, uomo -donna che supera almeno del 25% la
disparità media uomo -donna in tutti i settori economici dello Stato membro
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interessato se il lavoratore appartiene al genere sottorappresentato, membri di una
minoranza nazionale al’interno di uno Stato membro che hanno la necessità di
consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche di formazione
professionale o di lavoro per migliorare le prospettive di accesso ad un’occupazione
stabile).
2. L’individuazione dei soggetti da inserire avviene sulla base di elenchi predisposti dal
Servizio di Inserimento Lavorativo dell’Azienda Sociale del Cremonese, di concerto con i
Servizi Sociali del Comune, comprendente le varie tipologie di svantaggio sociale certificato
e di svantaggio sociale non certificato, tendenzialmente nel rispetto delle tipologie e delle
singole situazioni di fragilità.
3. La gestione degli elenchi avviene nel rispetto:
a) dei principi di cui alla legge
10 aprile 1991, n. 125 “Azioni positive per la
realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro”;
b) di quanto disposto agli artt. 8, 9, 10 e 11 del D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276
“Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla
legge 14 febbraio 2003, n. 30”;
c) di quanto disposto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”.
4. Gli inserimenti avverranno nelle cooperative sociali previa verifica delle disponibilità
numeriche delle stesse.
Articolo 5 - Rinnovi e nuovi affidamenti
1. Il bando può prevedere la facoltà di ripetizione dei servizi per ulteriori annualità nel rispetto
delle condizioni previste dall’articolo 7, comma 2, lettera f) del D. Lgs.157/1995.
2. Qualora l'attuazione del progetto di inserimento lavorativo non sia conclusa, l'impresa
chiamata ad eseguire una prestazione già oggetto di un contratto per l'inserimento lavorativo
è tenuta ad assumere le persone svantaggiate e appartenenti alle fasce deboli del mercato del
lavoro utilizzate dall'impresa precedente, garantendo la continuità dei progetti di inserimento
lavorativo ed il mantenimento delle condizioni contrattuali in essere qualora più favorevoli.
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Articolo 6 - Monitoraggio degli inserimenti
1. Il Servizio di Inserimento Lavorativo dell’Azienda Sociale del Cremonese opera un costante
monitoraggio delle persone inserite, contribuendo ad indicare nei capitolati, tra le categorie
di cui all’articolo 4, quelle destinatarie di specifici interventi, al fine di:
 garantire che si realizzi annualmente in tutte le tipologie di imprese un equilibrato
inserimento delle diverse categorie di soggetti con svantaggio sociale certificato e di
svantaggio sociale non certificato;
 offrire adeguate risposte a specifiche situazioni di emergenza occupazionale;
 assicurare, in collaborazione con i servizi di provenienza del soggetto, la
corrispondenza tra le mansioni da svolgere e le progettualità in atto dei soggetti da
inserire.
2. Il Servizio di Inserimento Lavorativo dell’Azienda Sociale del Cremonese verifica
l'adempimento degli obblighi relativi agli inserimenti lavorativi, anche attraverso colloqui
sul luogo di lavoro con le persone interessate. L'impresa aggiudicataria fornisce al Comune
ed al Servizio di Inserimento Lavorativo dell’Azienda Sociale del Cremonese per iscritto le
informazioni richieste a tale scopo.
3. La violazione dell'obbligo di inserire la prevista percentuale di svantaggio sociale certificato
e di svantaggio sociale non certificato previste dai capitolati di gara come da Art. 2, c. 1,
lettera a) comporta la risoluzione del contratto.
Articolo 7 - Individuazione di beni e servizi
1. Possono essere affidate a cooperative sociali forniture di beni di qualsiasi natura.
2. Possono essere affidate a cooperative sociali forniture di servizi che presentino almeno uno
dei seguenti connotati:
a) alta incidenza di manodopera;
b) mansioni e/o caratteristiche del lavoro adatte ad alcune tipologie di persone
svantaggiate, anche sotto il profilo delle possibilità di qualificazione professionale;
c) idoneità a consentire l'ingresso, lo sviluppo e la permanenza nel mercato della
cooperativa sociale affidataria.
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Articolo 8 - Individuazione delle cooperative sociali da interpellare
1. Il Comune ___________
invia la richiesta di offerta, ove possibile, ad almeno tre
cooperative sociali in possesso dei seguenti requisiti:
 iscrizione all’Elenco speciale delle cooperative di tipo B, istituito presso l’Azienda
Sociale del Cremonese, elenco che da considerarsi parte integrante del presente e che
verrà aggiornato annualmente da parte dell’Azienda Sociale medesima;
 esperienza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione;
 congruo ed effettivo insediamento nel territorio della Provincia di Cremona.
2. E' possibile interpellare un'unica cooperativa sociale qualora si verifichi una delle seguenti
condizioni:
 il valore dei beni o dei servizi non superi Euro 25.000;
 ricorrano particolari condizioni di unicità del prestatore di servizio.
Articoli 9 – Monitoraggio linee guida
1. Ai fini della verifica sull’andamento delle presenti linee guida, si istituisce un tavolo di
monitoraggio con le seguenti rappresentanze:
-
Rappresentanti del mondo cooperativo, in numero massimo di tre;
-
Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali, in numero massimo di tre
-
Rappresentanti dell’Azienda Sociale del Cremonese, in numero massimo di tre.
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