le clausole sociali della legge 381/1991
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le clausole sociali della legge 381/1991
LE CLAUSOLE SOCIALI DELLA LEGGE 381/1991 Il panorama che fa riferimento agli appalti pubblici che interessano le cooperative sociali ha origine dalla forte innovazione legislativa che istituisce le stesse cooperative sociali (legge 381/1991) che ha il pregio di introdurre, tra le altre motivazioni di carattere sociale e culturale, un possibile “sistema” (e/o modello) di partecipazione pubblico-privato con l’obiettivo fondamentale di creare opportunità lavorative per le fasce deboli ed escluse dal mercato del lavoro a causa di svantaggi “sociali”. Nasce un’esperienza unica in Italia (e in Europa) di partenariato pubblico-privato finalizzata al perseguimento di obiettivi sociali “tangibili”, con risvolti anche importanti sulle politiche del lavoro e di emancipazione sociale ed anche di risparmio sul piano assistenziale pubblico. Anche se non strepitosa l’idea è efficace e nel giro di alcuni anni le cooperative sociali di “inserimento lavorativo” prendono piede e diventano una ottima occasione per sperimentare progetti di inclusione sociale e lavorativa, riprofessionalizzazione di persone che avevano perso ogni dignità produttiva, acquisizione di competenze professionali per persone fuori dal mercato del lavoro,, riabilitazioni personali, momenti di relazione sociale, ed altro. La legge delle cooperative sociali infatti sostiene che queste cooperative devono “perseguire il benessere sociale della popolazione”. Le cooperative sono divise in due categorie. Le “A”, che qui trascureremo abbastanza, si occupano dei servizi socio-assistenziali-educativi, e sono ormai diventate, nel bene e nel male, una dependance della pubblica amministrazione, costretta ormai ad esternalizzare questi servizi per contenere i costi di gestione e di amministrazione: la causa sono le scelte centrali dei governi, delle amministrazioni regionali, e giù a scendere per effetto domino. L’altra categoria di cooperative, quelle definite “B”, sono quelle che si occupano dell’inserimento lavorativo delle persone “svantaggiate”, terminologia che non rende più il senso reale della situazione generalizzata di disagio sociale ed economico di questi tempi. Infatti la legge 381 aveva tentato un dimensionamento della condizione di svantaggio, adattata al tempo, circa 20 anni fa. Oggi le condizioni di sofferenza sociale sono le stesse ma ce ne sono “altre”, sono molto più complesse, vengono definite “nuove povertà” o “nuovo disagio sociale”, rappresentano un contesto aspecifico e meno specialistico o tipologizzato. Il regolamento CE 800/2008 amplia (senza però entrare nel merito della legge 381) notevolmente le tipologie di svantaggio sociale ed economico. La cooperazione di tipo B è stata, (si può essere d’accordo o meno), considerata la vera innovazione della legge 381. Intrecciare l’aspetto pubblico con il privato sociale con obiettivi efficaci e sostenibili sul piano dell’occupazione di soggetti svantaggiati era una sfida di non poco conto. E’ infatti riduttivo concentrarsi sul termine “occupazione” perché poi nella realtà la cooperazione B, nella sostanza esperienziale, è stata ed è molto di più: sul piano della complessità delle politiche del lavoro, sul piano dell’intreccio lavoroemancipazione- costruzione di relazioni sociali, sul piano del risparmio economico socio-assistenziale, sul piano della costruzione del reddito, sul piano della costruzione di progetti pubblico-privato, e si potrebbe proseguire. Ma dobbiamo forzatamente abbandonare l’autoinvestitura sociale ed entrare invece nelle questioni concrete che qui dobbiamo affrontare; le reali opportunità di utilizzare strumenti operativi che “mettano in pratica” gli indirizzi normativi ed istituzionali. Già la legge 381/91, specificamente all’art. 5, ha previsto uno strumento tutto sommato “particolare”, e cioè la possibilità di definire convenzioni tra pubbliche amministrazioni e cooperative sociali al fine di favorire l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Questa opportunità è tuttora possibile, se ne sono avvalse decine di amministrazioni, ne hanno beneficiato migliaia di persone svantaggiate. Qui vogliamo dare una lettura in parte formale ed in parte critica delle varie opportunità. Ci avvaliamo di parte di un contributo presentato ad un seminario specifico di legacoopsociali, redatto insieme al collega Diego Dutto del consorzio Self di Torino. Al termine di questo contributo, rispetto alla legge 381, verranno inserite le proposte che si ritengono utili (ed urgenti) relativamente agli art. 4 e 5 della legge sulla cooperazione sociale, in specifico alla cooperazione sociale di inserimento lavorativo. 1 Iniziamo quindi questo ragionamento dal quale dovrebbe partire il percorso logico che conduce ad un corretto rapporto tra Pubblica Amministrazione e Cooperative sociali di tipo B. Va compreso che questo percorso, che conduce alla concretizzazione di procedure che regolano il rapporto Pubblica Amministrazione – Privato Sociale, non può avere come punto di partenza solo un ragionamento sulle procedure amministrative stesse, ma deve avere innanzi tutto ad oggetto i valori da promuovere, i bisogni cui s’intende dare risposta e gli obiettivi conseguenti da raggiungere. Citiamo la normativa di riferimento utile, quantomeno a livello europeo e nazionale. livello europeo • regolamento (ce) n. 800/2008 della commissione (art. 2) • direttiva europea 18/04 livello nazionale • art. 3 costituzione “è compito della repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese” • legge n. 381 dell' 8 novembre 1991, disciplina delle cooperative sociali (in particolare art. 4 ed art. 5) • codice unico appalti (dlgs 163/06) (in particolare art. 2, art. 52, art. 69) • legge 3 marzo 2009, n. 18 “ratifica ed esecuzione della convenzione delle nazioni unite sui diritti delle persone con disabilita', con protocollo opzionale,fatta a new york il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'” • legge 13 maggio 1978, n. 180 " accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori " pubblicata nella gazz. uff. 16 maggio 1978, n. 133. • legge 22 giugno 2000 n. 193 norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti • legge 104 5 febbraio 1992 (e ultime modifiche introdotte dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 e dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) "legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" • legge n. 68 del 12 marzo 1999, norme per il diritto al lavoro dei disabili • art. 12 bis della legge n. 68/99 introdotto dalla legge n. 247 del 24 dicembre 2007, “protocollo welfare” • articolo 14 del d.lgs n. 276/03 del 10 settembre 2003 "attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 30/03" ripristinato dall'art 39 del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008 Nello stesso tempo è utile riportare un glossario delle terminologie che riguardano ciò di cui stiamo discutendo. persona 381/91 svantaggiata, art. 4 legge gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663. si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del presidente del consiglio dei ministri, su proposta del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro della sanità, con il ministro dell'interno e con il ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni (l. 381/91 art 4, comma 1) persona con sofferenza psichica gli invalidi psichici, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico (l.68/99 e l. 381/91 art 4, 2 comma 1) persone in età lavorativa affette da minorazioni psichiche che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile (l.68/99) disabile colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (l.104/92) disabili per cui sono previsti servizi di -persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che sostegno e di collocamento mirato comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla organizzazione mondiale della sanità; -persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata inail in base alle disposizioni vigenti; -persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni; d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del presidente della repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni (art. 1 l.68/99) lavoratore disabile lavoratore riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale o caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico (dir eu 800/08 art 2 definizione 20) lavoratore svantaggiato chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (isced 3), lavoratori che hanno superato i 50 anni di età; adulti che vivono soli con una o più persone a carico; lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato, membri di una minoranza nazionale all'interno di uno stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche,di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile (dir eu 800/08 art 2 definizione 18 punti a-b-c-d-e-f) lavoratore molto svantaggiato lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi (dir eu 800/08 art 2 definizione 19) posto di lavoro protetto posto di lavoro in un'impresa nella quale almeno il 50 % dei lavoratori è costituito da lavoratori disabili (dir eu 800/08 art 2 definizione 21) laboratorio protetto soggetti che possiedono cumulativamente i seguenti requisiti -essere un soggetto giuridico, costituito nel rispetto della vigente normativa, che esercita in via stabile e principale un’attività economica organizzata; -prevedere nei documenti sociali, tra le finalità dell’ente, quella dell’inserimento lavorativo delle persone disabili; -avere nel proprio ambito una maggioranza di lavoratori disabili che, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, invalidi psichici 3 programma di lavoro protetto cooperativa sociale di tipo b soglia comunitaria non possono esercitare un’attività professionale in condizioni normali (autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori , servizi e forniture determinazione n. 2/2008) soggetti giuridici diversi dai laboratori protetti che ricorrono, per l’esecuzione dello specifico appalto, all’impiego, in numero maggioritario, di lavoratori disabili che, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un’attività professionale in condizioni normali, anche sulla base di accordi conclusi con soggetti operanti nel settore sociale (autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori , servizi e forniture determinazione n. 2/2008) sono cooperative sociali che hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (l. 381/91 art 1 comma 1) le persone svantaggiate devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa (l. 381/91 art 4, comma 2) l’importo delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di servizi e beni (ambito principale di lavoro per le coopb) secondo il regolamento (ce) n. 1177/2009 della commissione del 30 novembre 2009 che modifica le direttive del parlamento europeo e del consiglio 2004/17/ce e 2004/18/ce è fissata a 193.000 euro i.v.a. esclusa LEGGE 381/91 – art.5 convenzioni dirette con cooperative sociali Madre ispirativa delle norme che hanno aperto a diverse esperienze di progettazione di partenariato tra amministrazioni pubbliche e cooperative sociali, la legge prevede una potenziale novità, così legiferata dall’art. 5: “Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.” L’art. 5 della legge prevede la possibilità di convenzioni con cooperative sociali relative alla fornitura di beni o servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 5 - l.381/91 Possono essere affidate a cooperative sociali forniture di beni e servizi; dal punto di vista operativo, per definire l’affidamento alle cooperative sociali di inserimento lavorativo, potrebbero essere interessanti le seguenti caratteristiche: a) alta incidenza di manodopera; b) mansioni e/o caratteristiche del lavoro adatte ad alcune tipologie di persone svantaggiate, anche sotto il profilo delle possibilità di qualificazione professionale; c) idoneità a consentire l’ingresso, lo sviluppo e la permanenza nel mercato della cooperativa sociale affidataria; d) ovviamente la necessità per l’ente pubblico di trovare opportunità lavorative per situazioni di disagio e svantaggio sociale. Individuazione delle cooperative sociali da interpellare 4 La P.A. può optare per diverse soluzioni: la convenzione diretta con la cooperativa dl territorio che è già partner di progetti di inserimento lavorativo, oppure la trattativa tra più cooperative, quando si presenti tale opportunità; in queste due procedure è tuttavia necessario che il servizio (l’appalto) non superi la soglia comunitaria. I requisiti richiesti devono essere perlomeno: a) iscrizione all’Albo regionale, sezione provinciale, delle Cooperative Sociali; b) esperienza nell’esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione; c) sede operativa in nel territorio della P.A. o in territori limitrofi specificamente indicati nella richiesta di offerta. Per quanto riguarda il ricorso alla convenzione diretta gli elementi sostanziali possono essere riferiti alla condizione di unicità del prestatore di servizio oppure alla presenza territoriale della cooperativa, garante delle opportunità di inserimento. La stazione appaltante dovrà tenere conto quindi delle situazioni del territorio ma anche delle offerte relativamente al progetto di inserimento lavorativo, alle potenzialità operative della cooperativa e alla valutazione del progetto sociale e di inserimento proposto dalla cooperativa stessa. Leggi regionali,protocolli, deliberazioni e atti di indirizzo La sperimentazione rispetto all’art. 5 della legge 381/91 è stata attuata in modo discontinuo nelle varie regioni italiane. Si sono registrate quindi operazioni di ampia utilizzazione della norma in particolari situazioni, regioni, provincie, comuni, dove la virtuosità della legge è stata valorizzata, mentre in molte altre situazioni l’art. 5 è rimasto una mera intenzione, se non lasciato nel cassetto delle pubbliche amministrazioni. A situazioni di evidente positività (Torino, Brescia, Friuli, poi Emilia, Lazio, Toscana, cui vanno aggiunti svariati comuni capoluogo, provincie, etc,… ma sempre in una logica a “macchia di leopardo”) si contrappongono altre situazioni di “ignoranza” (o presunta tale)della legge della cooperazione sociale e delle opportunità insite nell’art. 5. Quasi tutte le regioni italiane hanno legiferato in merito alla legge 381/91, costituendo un proprio albo regionale (e in alcuni casi provinciale). Una parametrazione delle diverse leggi regionali presuppone uno studio ad hoc, che qui non è possibile approfondire. Nei fatti comunque siamo in presenza di una stabilizzazione della norma cui corrisponde, spesso ma non sempre, una attuazione pratica. Non solo, molte realtà hanno prodotto delibere e/o protocolli di indirizzo (per citarne tra i più recenti Comuni di Roma e Milano, provincia di Milano, regione Toscana e regione Lombardia,…) che, nella loro esplicazione di contenuti, auspicano e determinano interventi operativi, in materia di appalti di servizi pubblici, in favore della cooperazione sociale di inserimento lavorativo. Nello specifico si arriva anche ad individuare una quota di riferimento (dal 3 all’8% di massima) relativa all’ammontare dei servizi da affidare alle cooperative sociali, parametrati al bilancio dell’Ente. Non sempre però è così semplice portare a termine le indicazioni politiche e di investimento sociale che questi organismi hanno deliberato. CLAUSOLE SOCIALI Il tema delle clausole sociali negli appalti pubblici è previsto dal dlgs 163/2006, art. 2 e 69, ma era già stato introdotto dalla direttiva CE 18/04. Le clausole sociali nei pubblici appalti sopra soglia interroga necessariamente le pubbliche amministrazioni a considerare, quale opportunità di svolgimento dell’appalto, anche l’introduzione di criteri specifici con l’obiettivo di dare un “valore aggiunto” alla consistenza dell’appalto stesso. Le esperienze oggi conosciute non sono molte, anche perché la materia è tutta ancora da sperimentare e da approfondire (in allegato comunque indichiamo una serie di bandi che hanno previsto l’inserimento delle clausole, come si vedrà in modo molto diverso). Non essendoci infatti una definizione specifica o specialistica delle “clausole sociali” l’unico riferimento per ora considerato è relativo a soluzioni che si ispirano comunque all’inserimento lavorativo di persone in difficoltà. Non è detto che le “clausole sociali” siano solo e solamente riferite all’inserimento lavorativo, ma ad oggi i riferimenti fanno capo unilateralmente a questa particolare dimensione sociale. Criticità La rilevazione in nostro possesso e le esperienze finora attuate fanno tuttavia rilevare diverse criticità, che è importante segnalare e sottolineare, quantomeno due di queste. La prima è relativa all’utilizzo speculativo della cooperazione sociale negli appalti che presentano queste caratteristiche; sembra infatti abbastanza consueto il ricorso alle cooperative sociali che “possono dare punteggio” nel bando di gara e che contestualmente dovranno, in caso di aggiudicazione, diventare i “depositari” dell’intervento sociale. Si comprende come questa filosofia diventi a lungo deleteria per il 5 mondo della cooperazione sociale e del tutto inutile ai fini di promuovere e contaminare socialmente le realtà del privato. La seconda criticità è legata al mancato controllo degli elementi sociali una volta aggiudicata la gara d’appalto. Non vi è nota alcuna, oggi, di meccanismi di verifica in tal senso. Si comprende bene perciò come il ricorso alle clausole sociali abbia assoluta necessità di un approfondimento e di una precisazione da parte degli organismi istituzionali preposti. Abbiamo provato quindi a pensare ad una proposta che potrebbe favorire le stazioni appaltanti e le pubbliche amministrazioni nel redigere un bando di gara tipo. Obiettivo della proposta Favorire la crescita dell'occupazione attraverso i contratti per la fornitura di beni e servizi ed in armonia con quanto previsto dalla legislazione italiana e comunitaria, promuovendo l'inserimento occupazionale di persone svantaggiate e persone disabili. Inserimento lavorativo nei contratti per appalti e fornitura di beni o servizi sopra soglia comunitaria Ambito di applicazione Contratti per appalti di lavori e di fornitura di beni e servizi sopra soglia comunitaria - con esclusione di quelli in materia socio sanitaria ed educativa – aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Bandi di gara e capitolati La P.A. introduce tra le condizioni di esecuzione l’obbligo per l’aggiudicatario di eseguire il contratto con l’impiego di persone svantaggiate esplicitandone il contenuto nel bando di gara e nel capitolato d’oneri. Il capitolato speciale d’appalto contiene l’indicazione della percentuale delle ore-lavoro attribuite all’inserimento lavorativo in misura complessiva non inferiore al 30% delle ore utilizzate per l’esecuzione della prestazione. Progetto di inserimento lavorativo Gli appalti di questa tipologia sono aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Tra i criteri di valutazione è compreso, come parte integrante del progetto tecnico di esecuzione dell’appalto, un progetto di inserimento lavorativo di persone svantaggiate contenente le seguenti indicazioni: a) numero, tipologia dei soggetti da inserire; b) obiettivi perseguiti con l’inserimento lavorativo e modalità organizzative per il loro raggiungimento; c) modalità di organizzazione del lavoro, sistema di gestione delle risorse umane e monte ore complessivo dei lavoratori inseriti; d) mansioni e condizioni contrattuali dei lavoratori inseriti (tipo di contratto, livello, regime previdenziale, monte ore effettivo complessivo per le forniture di beni e settimanale per le forniture di servizi e per l’esecuzione delle prestazioni); e) metodologia da applicare nelle fasi di reclutamento, selezione e collocazione dei lavoratori inseriti; f) metodologia di accompagnamento delle persone inserite durante lo svolgimento del lavoro; g) percorsi formativi, con l’indicazione degli obiettivi da perseguire; h) soluzioni per garantire la continuità del rapporto di lavoro. Altri criteri ed elementi: Servizi offerti a sostegno dell’inserimento della persona svantaggiata; Possibilità di percorsi mediati (Borse lavoro – Tirocinio lavorativo); Certificazione iso su inserimento lavorativo; Verifica adempimenti legge 68= aver adempiuto agli inserimenti di legge; Rete con i servizi sociali/inserimento lavorativo;Tipologia e/o gravità dello svantaggio; Progetto di Inserimento articolato 6 Nel caso in cui non si effettuino nuovi inserimenti, ma si ampli l’orario di lavoro di persone già inserite, senza superare i limiti di orario previsti dal contratto nazionale di riferimento, l’offerta è corredata da una relazione illustrante lo stato di attuazione del progetto individuale relativamente alle persone interessante, con puntuale indicazione degli orari in atto e futuri. Se l’offerta è presentata da imprese raggruppate o da consorzi essa contiene specificazioni in ordine alla parte di attività svolta da ciascuna singola impresa, coerente con le rispettive potenzialità operative. (a solo titolo di esempio) Valutazione dell’offerta caratterizzata da progetto di inserimento lavorativo All’offerta comprensiva di un progetto di inserimento lavorativo i punteggi sono così attribuiti • offerta tecnica, almeno 60 punti, così suddivisi; - progetto di inserimento lavorativo: da 30 a 40 punti; - progetto tecnico: da 20 a 30 punti; • prezzo – 40 punti ( o meno).. • n.b. la determinazione della quota “prezzo” già in alcuni bandi è inferiore a vantaggio dell’offerta tecnica, entro la quale è compresa l’offerta sociale; il progetto tecnico infatti si arricchisce di contenuti e priorità di carattere sociale ma anche prettamente tecnico (prodotti, organizzazione, programmazione, migliorie, ecc…). In ogni caso la sommatoria dei punteggi previsti dal bando deve essere pari a 100. La valutazione della parte progettuale relativa all’inserimento lavorativo è effettuata sulla base dei seguenti elementi − incidenza occupazionale (numero di persone e monte ore lavorativo inteso come ore lavorative di effettivo servizio) relativamente ai soggetti svantaggiati e disabili: da 9 a 15 punti − azioni e modalità riferite alle fasi di reclutamento, selezione e collocazione dei lavoratori inseriti, obiettivi perseguiti con l’inserimento lavorativo, modalità organizzative per il loro raggiungimento: da 8 a 10 punti; − modalità di organizzazione del lavoro, sistema di gestione e sostegno delle risorse umane, percorsi formativi: da 8 a 10 punti; − composizione e professionalità della struttura preposta all’attuazione degli obblighi di inserimento lavorativo: da 4 a 5 punti; − soluzioni per garantire la continuità del rapporto di lavoro, occasioni di integrazione sociale: da 1 a 3 punti. Della commissione di gara fa parte un esperto in inserimenti lavorativi designato dalla P.A. L’incidenza occupazionale dovrebbe essere presa in considerazione anche nell’ambito della verifica di congruità dell’offerta, con particolare riguardo alla corrispondenza tra il monte ore formulato nell’offerta tecnica e quello indicato nell’offerta economica. Rinnovi e nuovi affidamenti Il bando potrebbe prevedere la facoltà di ripetizione dei servizi per ulteriori annualità nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 57, comma 5, lettera b) del Decreto Legislativo 163/2006. Qualora l’attuazione del progetto di inserimento lavorativo non sia conclusa, l’impresa chiamata ad eseguire una prestazione già oggetto di un contratto per l’inserimento lavorativo è tenuta ad assumere le persone svantaggiate utilizzate dall’impresa precedente, garantendo la continuità dei progetti di inserimento lavorativo ed il mantenimento delle condizioni contrattuali in essere qualora più favorevoli. Esecuzione del contratto La violazione dell’obbligo di inserire la prevista percentuale di soggetti svantaggiati o appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro comporta la risoluzione del contratto. L’impresa aggiudicataria deve fornire alla P.A. appaltante i seguenti dati − elenco di tutti i lavoratori (utilizzando le forme di crittografia previste dal Decreto Legislativo 196/2003 ed eventualmente adottate dalla P.A. nel proprio Documento Programmatico sulla Sicurezza) e relativo numero di matricola INPS; − copia del modello CUD. La violazione degli obblighi relativi alla realizzazione del progetto sociale comporta l’applicazione di una penale. Il permanere dell’inadempimento per più di due trimestri comporta la risoluzione del contratto. 7 L’aggiudicatario è tenuto al rispetto della disciplina generale delle assunzioni obbligatorie (Legge 68/1999 e s.m.i.). Le penalità indicate nei commi precedenti si applicano anche in caso di violazione di tale disciplina accertata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Trattamento contrattuale del personale destinatario dell’inserimento lavorativo Ai lavoratori disabili e svantaggiati inseriti in aziende aggiudicatarie di contratti di fornitura di beni o di servizi con la P.A., dovrà essere assicurato l’inquadramento contrattuale con applicazione del Contratto Collettivo Nazionale della categoria di riferimento stipulato con le Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, oppure del Contratto Nazionale delle Cooperative Sociali. Qualora risulti aggiudicataria una cooperativa, l’inquadramento delle persone inserite come soci deve contenere le seguenti condizioni: • le condizioni retributive e previdenziali non siano peggiorative rispetto al contratto nazionale applicato ai lavoratori dipendenti. In ogni caso le condizioni normative, retributive e previdenziali non possono essere peggiorative rispetto a quelle previste dal contratto nazionale delle cooperative sociali che fa da riferimento per le Tabelle ministeriali previste dall’art. 87 del Decr. Legisl. 163/2006, che recepisce le disposizioni della legge 327/2000; • che, in linea con quanto previsto dalla legge 381/91, sia data possibilità alle persone inserite di diventare socio della cooperativa, senza escludere la possibilità altresì di essere inquadrato come dipendente; in entrambi i casi devono essere garantite le condizioni minime contrattuali nel rispetto dei contratti sopra citati. I titolari di borse lavoro, i lavoratori in formazione e gli studenti in tirocinio possono fare parte delle condizioni previste dalle “clausole sociali” in una ottica di percorso propedeutico al lavoro, laddove si esplicitino programmi di accompagnamento e di tutoring mirato all’obbiettivo socio-lavorativo. I volontari o comunque coloro che prestano la loro attività alla cooperativa o all’ente a titolo gratuito sono da considerarsi apporto aggiuntivo e non sostitutivo dei lavoratori addetti al servizio. Nel caso l’impresa aggiudicataria subentri ad una impresa ove erano avviati inserimenti lavorativi di cui al presente regolamento, la nuova impresa si dovrà impegnare ad assumere i lavoratori già inseriti con progetto sociale alle condizioni di miglior favore contrattuale. Qualora il servizio oggetto del contratto risulti ridotto rispetto all’affidamento precedente, l’Amministrazione chiederà alle parti di incontrarsi per verificare le possibilità di garantire i livelli occupazionali precedenti e costituirà elemento di attribuzione di maggior punteggio la disponibilità a ricollocare gli eventuali lavoratori in esubero in altre attività dell’aggiudicataria. Identificazione dei beneficiari dell’inserimento al lavoro L’individuazione dei soggetti da inserire dovrebbe avvenire sulla base dell’intesa tra servizio di riferimento (Servizi Socio-Assistenziali, Centri per l’Impiego e le ASL) e soggetto giuridico aggiudicatario, con assenso della persona interessata. Monitoraggio degli inserimenti L’attività di monitoraggio complessivo degli inserimenti lavorativi effettuati sarà realizzato dalla P.A. attraverso il confronto partecipato con le associazioni rappresentative dei beneficiari degli inserimenti al lavoro e della imprese affidatarie. L’attività di monitoraggio è indirizzata alle seguenti finalità a) favorire l’inserimento equilibrato delle diverse tipologie di soggetti svantaggiati e disabili; b) rispondere a specifiche situazioni di emergenza occupazionale; c) verificare, anche in collaborazione con i servizi sociali e sanitari invianti, la congruenza tra mansioni attribuite e progetti di sviluppo delle autonomie dei soggetti da inserire. 8 d) Verificare l’incidenza delle assunzioni di persone in situazione di svantaggio al lavoro realizzate attraverso il presente regolamento sull’insieme delle attività di inserimento realizzate dall’aggiudicatario Verifica dell’esecuzione dei contratti La P.A. verifica l’effettiva attuazione dei progetti di inserimento lavorativo presentati dagli aggiudicatari degli appalti con le seguenti modalità a) La P.A. trasmette ai servizi sociali, sanitari e del lavoro coinvolti copia del progetto di inserimento lavorativo presentato dall’aggiudicatario del contratto e delle determinazioni dirigenziali ad esso connesse; b) individuate le persone da inserire, l’impresa aggiudicataria invia alla P.A. i progetti individuali di inserimento lavorativo, l’elenco di tutti i lavoratori inseriti unitamente al numero di matricola INPS e copia del modello CUD; ciò avverrà ne rispetto della vigente normativa riguardante il trattamento dei dati personali e utilizzando le forme di crittografia previste dal Decreto legislativo 196/2003 c) P.A. verifica l’adempimento degli obblighi contrattuali, anche mediante colloqui sul luogo di lavoro con le persone interessate. La violazione dell’obbligo di inserire la percentuale e la tipologia di soggetti contrattualmente prevista comporta la risoluzione del contratto. LABORATORI PROTETTI E PROGRAMMI DI LAVORO PROTETTO Citiamo qui anche questa possibilità prevista dal codice degli appalti, art. 52 del dlgs 163/2006, nonostante ne registriamo la difficile applicazione in quanto esplicitamente questa possibilità è riferita “a laboratori protetti nel rispetto della normativa vigente, o ….. programmi di lavoro protetti quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta di disabili i quali, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un'attività professionale in condizioni normali. Il bando di gara menziona la presente disposizione”. La natura dell’intervento deve quindi prevedere un contesto in cui vi sia una maggioranza dei lavoratori disabili (50%) quindi si prevede un lavoro od una attività che possano corrispondere a tali indicazioni. Ambito di applicazione Questa tipologia di affidamento si applica agli appalti la cui esecuzione è riservata a laboratori protetti o programmi di lavoro protetto come definiti dall’art. 52 del Decr. Legisl. 163/2006 La riserva dell’esecuzione a programmi di lavoro protetto può essere limitata ad una parte dell’appalto quando lo stesso preveda parti della prestazione separabili ed autonome elencate nel bando di gara come secondarie ai sensi dell’art. 37, comma 2, del Decr. Legisl. 163/2006. La riserva, totale o parziale, dell’esecuzione a laboratori protetti o a programmi di lavoro protetto deve in ogni caso essere indicata nel bando di gara e può essere prevista anche per appalti di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario. Requisiti di partecipazione Possono essere riconosciuti laboratori protetti ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i. i soggetti che possiedono cumulativamente i seguenti requisiti 1. essere un soggetto giuridico, costituito nel rispetto della vigente normativa, che esercita in via stabile e principale un’attività economica organizzata; 2. prevedere nei documenti sociali, tra le finalità dell’ente, quella dell’inserimento lavorativo delle persone disabili; 3. avere nel proprio ambito una maggioranza di lavoratori disabili che, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un’attività professionale in condizioni normali; Possono avvalersi della riserva a favore dei programmi di lavoro protetti anche soggetti giuridici diversi dai laboratori protetti che ricorrono, per l’esecuzione dello specifico appalto, all’impiego, in numero maggioritario, di lavoratori disabili che, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un’attività professionale in condizioni normali, anche sulla base di accordi conclusi con soggetti operanti nel settore sociale; 9 le stazioni appaltanti devono inoltre − specificare nel bando di partecipazione il possesso dei requisiti di ordine generale, i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale di cui agli artt. 38-42 del D.lgs n.163/2006; − specificare nel bando di gara il criterio di selezione delle offerte (prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa) e la modalità di verifica delle offerte anormalmente basse di cui agli artt. 81-84 e 86-88 del D.lgs n.163/2006; − disporre le specifiche tecniche relative all’appalto conformemente alle previsioni del codice dei contratti (art.68) Per quanto riguarda la capacità economica e finanziaria, occorre precisare che la cifra d’affari deve essere proporzionale all’importo posto a base di gara. Particolare cura, inoltre, dovrà essere posta nella predisposizione del capitolato d’oneri con riferimento agli “oneri ed obblighi speciali”, quali, a titolo esemplificativo, le modalità ed i tempi di utilizzo del personale disabile per l’intera durata del contratto. Modalità di aggiudicazione Gli affidamenti di questa tipologia sono aggiudicate all’offerta economicamente più vantaggiosa valutata secondo i seguenti criteri - progetto relativo al programma di lavoro protetto - prezzo - eventuali criteri pertinenti all’oggetto dello specifico appalto. Della Commissione di gara fa parte un esperto di inserimenti lavorativi indicato dal P.A. possibilmente tra i dipendenti dell’Amministrazione stessa. PROPOSTE RELATIVE AGLI ART. 4 E 5 DELLA LEGGE 381/91 La L.381/91 è il punto di partenza obbligato quando si vuole parlare di strumenti per normare i rapporti tra pubblica amministrazione e cooperazione sociale di tipo B. La sua entrata in vigore, oltre ad aver legittimato e definito le caratteristiche stesse delle cooperative di tipo B, ha esplicitamente fornito indicazioni in materia di procedure amministrative che, se applicate con sistematicità nei vari contesti territoriali, possono ancora esercitare appieno la funzione di volano per la diffusione e lo sviluppo della cooperazione sociale di tipo B. Purtroppo, anche se la cosa può sembrare paradossale, nei rapporti fra Pubbliche Amministrazioni e cooperative sociali, in particolare quelle di tipo B, molto spesso accade che ci si preoccupa ossessivamente delle procedure senza neppure porsi il problema della sostanza (giuridica) dei rapporti, piegata alla logica di procedure già "collaudate" e più o meno "adattate" allo scopo. La conseguenza è che spesso si pongono in essere rapporti di basso profilo, dando un minor rilievo all’aspetto dell’efficienza e della qualità complessiva del servizio erogato. L’aspetto normativo/amministrativo relativo alla specifiche procedure andrebbe interpretato nel più vasto contesto dato dal principio di buona amministrazione e “letto” in modo sistematico, alla luce, cioè, delle normative di settore (non solo quelle riguardanti gli appalti) che devono caratterizzare i procedimenti coerentemente alle finalità cui tende l’azione amministrativa. Gli articoli 4 e 5 sono il fulcro della legge 381 e su essi principalmente si innesta il lavoro di aggiornamento che proponiamo Art. 4 L.381/91 “1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663 ed i detenuti (come previsto da art.1 L 193/00). Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del 10 Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni. 2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza. 3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, sono ridotte a zero.” Proposte rispetto all’art. 4 della legge 381 Negli ultimi anni stiamo registrando un mutamento delle condizioni dello “svantaggio sociale” e si sono manifestate e poste all’attenzione sia delle cooperative, sia dei servizi territoriali, nuove problematiche sociali che hanno aperto il dibattito sul come considerare le nuove categorie di svantaggio che derivano dai mutamenti e dalle trasformazioni sociali in atto. Il regolamento CEE 2204/2004 (e poi ribadito con il regolamento 800/2008) ha definito le categorie “svantaggiate” in modo notevolmente più estensivo di quanto aveva fatto il succitato articolo della L. 381/91 e, più recentemente, anche la nuova legge italiana sull’impresa sociale riprende queste categorie (vedi art. 2 dlgs 155/06 – disciplina dell’Impresa Sociale). E’ necessaria quindi una attenta analisi di questi nuovi bisogni ma nello stesso tempo è importante evitare di creare situazioni “svantaggio nello svantaggio”. Non serve infatti allargare acriticamente le tipologie di svantaggio, ma tenere invece in considerazione una seria analisi della differenza tra disagio permanente e disagio temporaneo, legando ancora più strettamente il concetto di inserimento socio-lavorativo a quello di progetto individuale finalizzato al recupero dell’autonomia della persona e più in generale al proprio percorso di emancipazione. Molte persone infatti si trovano in situazioni compromesse non in modo definitivo, ma perché attraversano percorsi di vita difficili che ne riducono temporaneamente la compatibilità con la condizione di lavoratori, riducendo momentaneamente le capacità produttive. Proprio in questi casi si evidenza la necessità di accoglienza ed accompagnamento specifici. E’ quindi auspicabile poter lavorare sull’articolo in questione, al comma 1, estendendo la definizione di svantaggio anche alle condizioni “temporanee” di debolezza sociale e/o personale con conseguenti “importanti” difficoltà ad inserirsi nel mercato del lavoro ed un progetto di inserimento lavorativo redatto con i servizi pubblici competenti concordato dalle cooperative stesse. Questo particolare status di svantaggio non dovrebbe comunque mai superare la durata complessiva (e non prorogabile) di due anni (a decorrere dalla data di assunzione) dopodiché la condizione stessa e relativi benefici decadono. Quali sono Le persone che possono rientrare in questa situazione a nostro parere potrebbero essere, innanzitutto, e comunque a titolo esemplificativo: - le persone vittime di tratta; - i rifugiati politici; 11 - le persone che hanno terminato un periodo detentivo (che paradossalmente si trovano ad avere meno strumenti di tutela di quando erano detenuti, vedi al proposito legge Smuraglia del 2000), - i minori/giovani in carico ai servizi sociali che, dopo il 18° anno, abbisognano di un ulteriore periodo di accompagnamento socio-educativo; - altre eventuali categorie da individuare concordemente. Quali sono gli enti “certificatori” E’ importante definire “CHI” può, per competenza e/o per dovere istituzionale, certificare lo stato di disagio temporaneo considerandone anche gli aspetti di territorialità. Se da una parte possono essere i servizi che attualmente certificano per le casistiche dell’art. 4, dall’altra sembra ovvio il coinvolgimento di altri enti pubblici competenti, in primo luogo i servizi sociali comunali. Art.5. Convenzioni 1. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1. 2. Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1. Gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi. 3. Le regioni rendono noti annualmente, attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, i requisiti e le condizioni richiesti per la stipula delle convenzioni ai sensi del comma 1, nonché le liste regionali degli organismi che ne abbiano dimostrato il possesso alle competenti autorità regionali. 4. Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, gli enti pubblici compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica, nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere possono inserire, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo. La verifica della capacità di adempiere agli obblighi suddetti, da condursi in base alla presente legge, non può intervenire nel corso delle procedure di gara e comunque prima dell'aggiudicazione dell'appalto. (1) (1) Così sostituito dall'art. 20, L. 6 febbraio 1996, n. 52 Una prima specificazione va fatta sulla definizione di soglia comunitaria per l’affidamento di beni e servizi che all’articolo 28 del Codice Unico Appalti (Dlgs 163/06); la soglia, che varia ogni due anni, attualmente è posizionata a 193.000,00 €uro: Negli ultimi anni la soglia è continuamente diminuita. E’ un dato oggettivo ma di fatto molto negativo par le cooperative che utilizzano le convenzioni in rapporto agli enti pubblici. Rispetto alle principali categorie merceologiche oggetto del lavoro della cooperazione sociale di tipo B le opportunità di convenzionamento all’interno della casistica “sottosoglia” come previste dall’art.5 comma 1 della L.381/91 sono decisamente vaste soprattutto se pensiamo alle esternalizzazioni di servizi 12 realizzate da Pubbliche Amministrazioni di dimensioni medio–piccole, ed inoltre siamo lontani da un utilizzo pieno di questa possibilità da parte delle Pubbliche Amministrazioni. Il comma 1 dell’articolo 5 della L.381/91 (confermato dall'art 52 del Dlgs 163/06 “ Fatte salve le norme vigenti sulle cooperative sociali e sulle imprese sociali”) è uno strumento estremamente interessante per le cooperative sociali di tipo B in quanto prevede la possibilità, per una Pubblica Amministrazione, di andare in deroga alla disciplina in materia di contratti nel caso in cui questi siano al di sotto della soglia europea. Le convenzioni dirette, in deroga alla normativa sui contratti (previste dal comma 1 dall’art. 5 della 381/91), sono una forte opportunità cui ricorrere per far fronte ad obiettivi di integrazione sociale e di inserimento lavorativo di fasce deboli. E’ questa quindi una possibilità legittima e contemplata dalla legge, frutto di condivisione di un percorso progettuale che vede collaborare Ente locale e cooperativa sociale B per il conseguimento di obiettivi correlati all’inserimento -o reinserimento- lavorativo di persone svantaggiate, altrimenti difficilmente collocabili e occupabili. Va inoltre ricordato che l’applicazione del comma 1 dell’art.5 della L.381/91 non esclude la possibilità per la pubblica amministrazione appaltante di procedere all’affidamento alla cooperativa sociale attraverso un procedimento competitivo (appalto riservato alle cooperative di tipo B) se il valore dell’appalto è sotto la soglia comunitaria.. Inoltre andare in deroga alla disciplina in materia di contratti può anche significare il ricorso a procedure di affidamento non competitivo che valorizzino la coprogettazione e la concertazione nell’ambito di appositi tavoli cui partecipino sia pubbliche amministrazioni che cooperative di tipo B. Proposte rispetto all’art. 5 Legge 381/91. Nei rapporti amministrativi la Pubblica Amministrazione dovrebbe tendere a concretizzare il pieno recepimento della L.381/91 (art. 5) ovvero affermare il valore del diritto al lavoro per tutti i cittadini attraverso procedure compatibili alla direttiva europea 18/04 recepita dal Codice degli Appalti e questo potrebbe avvenire attraverso la chiara indicazione di alcune linee procedurali quali: 1. contratti di fornitura di beni e servizi sotto soglia comunitaria con cooperative sociali di tipo b come già previsto ai sensi dell’art. 5, comma 1 della Legge 381/1991, in tale contesto rientrano sia le convenzioni dirette che le trattative riservate alle cooperative sociali; 2. contratti di fornitura di beni, servizi e lavori sopra soglia comunitaria con clausola sociale finalizzata all’inserimento lavorativo come già previsto dal comma 4 dell’art.5 della l. 381/91 (specificando però il vincolo di una percentuale di inserimenti lavorativi di persone svantaggiate non inferiore al 30%); 3. contratti di fornitura di beni, servizi e lavori sopra soglia comunitaria riservati a laboratori protetti o programmi di lavoro protetto (ai sensi art 52 dlgs 163/06 tra questi le cooperative B come successivamente specificato); 4. nella casistica sotto soglia comunitaria procedure di affidamento non competitive che valorizzino la coprogettazione e la concertazione nell’ambito di appositi tavoli cui partecipino sia le pubbliche amministrazioni interessate che le cooperative di tipo B (Piani di Zona) Si potrebbe quindi pesare di introdurre nell’articolo 5 della l. 381/91 queste opportunità procedurali accompagnate da • una specifica, a titolo esemplificativo, per cui TUTTE le Amministrazioni Pubbliche provvedano ad identificare (attraverso delibere attuative dei propri organi deliberanti…….) una quota delle proprie forniture di beni e servizi da destinarsi alla cooperazione sociale di inserimento lavorativo • Stanziamenti di bilancio della P.A. per la realizzazione degli inserimenti lavorativi anche in contratti sovra soglia inserendo le cosiddette “clausole sociali”. Si propone cioè che le P.A. prevedano una percentuale di almeno il x% dell’importo complessivo degli affidamenti a terzi di lavori e forniture di beni e servizi ad iniziative volte a favorire la crescita dell’occupazione 13 attraverso contratti che in armonia con quanto previsto dalla legislazione italiana e comunitaria promuovano l’inserimento occupazionale di lavoratori svantaggiati e lavoratori disabili. Va precisato che l'aggiudicazione dei contratti di cui sopra dovrà avvenire esclusivamente mediante procedura ad evidenza pubblica con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Riassumendo gli affidamenti potrebbero quindi essere espletati attraverso tre tipologie di procedure 1. contratti di fornitura di beni, servizi e lavori sopra soglia comunitaria con clausola sociale finalizzata all’inserimento lavorativo come già previsto dal comma 4 dell’art.5 della l. 381/91 (specificando però il vincolo di una percentuale significativa di inserimenti lavorativi di persone svantaggiate non inferiore al 30%) prevedendo, in base a quanto previsto dagli articoli 2 e 69 del d.lgs 163/06 ovvero la congrua valutazione del progetto sociale come parte integrante del progetto tecnico; 2. contratti di fornitura di beni e servizi sotto soglia comunitaria con cooperative sociali di tipo b ai sensi dell’art. 5, comma 1 della Legge 381/1991; 3. contratti di fornitura di beni, servizi e lavori sopra soglia comunitaria riservati a laboratori protetti o programmi di lavoro protetto (ai sensi art 52 dlgs 163/06 come precisato dalla determina n. 2/2008 dalla Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). Giancarlo Brunato Allegate schede bandi con clausole sociali 14