Cassazione: canna fumaria troppo vicina? Scatta il

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Cassazione: canna fumaria troppo vicina? Scatta il
Cassazione: canna fumaria troppo vicina? Scatta il risarcimento danni
È tenuto a risarcire i vicini di casa il proprietario dell'appartamento che ha installato
la canna fumaria a meno di 10 metri di distanza producendo immissioni che
superano la normale tollerabilità. È questo il contenuto della sentenza n. 18262
depositata il 6 settembre 2011 con cui la Corte di Cassazione, seconda sezione
civile, ha rigettato il ricorso del proprietario di un appartamento che aveva
posizionato l'impianto ad una distanza di 3,5 metri dall'appartamento limitrofo. Dopo
il ricorso al giudice di pace e al tribunale, i convenuti, condannato sia in primo che
secondo grado, proponevano ricorso per la cassazione della sentenza. Gli
Ermellini, rigettando le censure dei coniugi proprietari dell'appartamento da cui
provenivano le esalazioni, hanno spiegato che "il giudice di appello ha dato conto,
infatti, sulla base della C.T.U., che la prossimità della canna fumaria
all'appartamento degli attori (distante appena tre metri e mezzo) e l'uso della canna
fumaria per il riscaldamento domestico e per la cottura dei cibi, comportava il
superamento di tale limite, non rilevando che, in occasione dell'esperimento
peritale, non fossero state constate immissioni di fumo a causa della mancanza di
vento". I giudici di legittimità hanno da ultimo osservato che, in riferimento alle
censure sollevate dai ricorrenti in riferimento all'art. 844, co. 2, c.c., "il criterio della
priorità dell'uso dell'impianto (...) ha carattere sussidiario e facoltativo e che,
pertanto, il giudice di merito non è tenuto a farvi ricorso, una volta ritenuto sulla
base di altri accertamenti in fatto, che sia stata superata la soglia della normale
tollerabilità delle immissioni, anche con riferimento alla violazione della distanza
minima della canna fumaria rispetto all'immobile degli attori, distanza che il
regolamento edilizio stabiliva in 10 metri. Tale violazione risulta correttamente
apprezzata dal giudice assieme agli ulteriori accertamenti emersi dall'indagine
peritale per ritenere le immissioni nocive e superiori al limite della normale
tollerabilità, considerato che detta distanza minima mira ad evitare comunque un
danno alla salubrità e sicurezza del fondo del vicino".
(Data: 18/09/2011 10.30.00 - Autore: Luisa Foti)
Ministero del Lavoro: tirocini formativi alla luce del D.L. 138/2011,
primi chiarimenti
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 24 del 12 settembre
2011, fornisce chiarimenti in merito all'art. 11, D.L. n. 138 del 13 agosto 2011,
dedicato ai livelli essenziali di tutela in materia di tirocini formativi. Con l'articolo 11
del Decreto Legge 138/2011, precisa il Dicastero, il Governo si pone l'obiettivo di
dare maggiore certezza al quadro legale di riferimento con il fine di "ricondurre
l'utilizzo dei tirocini alla loro caratteristica principale, quale preziosa occasione di
formazione e orientamento dei giovani a stretto contatto con il mondo del lavoro,
fornendo altresì ai servizi ispettivi una strumentazione omogenea sull'intero
territorio nazionale per contrastarne l'utilizzo abusivo e fraudolento". Il Ministero,
precisando le novità introdotte dall'art. 11, D.L. n. 138 del 13 agosto 2011, chiarisce
che le disposizioni introdotte dal D.L. citato non riguardano i tirocini formativi e di
orientamento avviati o comunque formalmente approvati prima del 13 agosto che
potranno proseguire in base alla vecchia normativa. Inoltre nella circolare si
evidenzia che ai fini dei controlli il personale ispettivo deve verificare: la tipologia di
tirocinio applicata, se di formazione o inserimento nonché la legittimità del tirocinio
anche alla luce della normativa regionale vigente. Nel corso degli accessi, qualora il
tirocinio di formazione e orientamento attivato all'entrata in vigore del DL n.
138/2011 non risulti conforme alla nuova disciplina e alla relativa regolamentazione
regionale di riferimento, il personale ispettivo dovrà provvedere a riqualificare il
rapporto come di natura subordinata con relativa applicazione delle sanzioni
amministrative applicabili.
(Data: 15/09/2011 10.00.00 - Autore: L.S.)
Corruzione, l’allarme della Corte dei Conti: "Cresce, è terza fonte di
danno per lo Stato"
Roma, 14 set. - (Adnkronos) - "Il fenomeno corruttivo, in costante crescita in Italia,
si è dimostrato essersi insediato e annidato dentro le pubbliche amministrazioni e
rappresenta la terza fonte di danno erariale in ordine di importanza, stando ai dati
riscontrati nelle citazioni emesse dalle procure regionali nell’anno 2010 (17,7 %)".
Lo ha affermato il presidente della Corte dei Conti Luigi Giampaolino nel corso
dell'audizione odierna alla I e II commissione della Camera sul disegno di legge del
Governo recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. Nel corso del 2010 infatti ha detto
Giampaolino, "con 47 sentenze emesse dalle quattro Sezioni d’appello della Corte
dei conti sono stati condannati per danni da reato contro la Pubblica
amministrazione 90 agenti pubblici per il complessivo importo di 32.199.904,24 per
danni patrimoniali e di 4.731.248,17 per danni all’immagine". Secondo quanto ha
specificato il presidente, 26 sentenze riguardano danni da reati di corruzione e
concussione; 13 da reati di peculato e appropriazione indebita; 1 da reato di abuso
d’ufficio; 7 da reati di truffa e falso. Il presidente della Corte dei Conti ha anche
evidenziato come "anche con riferimento alle specifiche competenze professionali
richieste per la nomina a componente, non si può non evidenziare come i requisiti
previsti non appaiano coerenti con le specifiche funzioni attribuite al medesimo
organismo con il provvedimento in oggetto". Inoltre, secondo Giampaolino, "si rileva
un possibile disallineamento tra le nuove disposizioni concernenti il Piano nazionale
anticorruzione, recate dal ddl all’esame, e le disposizioni contenute nel decreto
legislativo 150 del 2009, che prevedono che la Civit predisponga le linee guida del
Programma triennale per l'integrità e la trasparenza di cui art. 11, ne verifichi
l'effettiva adozione e vigili sul rispetto degli obblighi in materia di trasparenza da
parte di ciascuna amministrazione". "Resta fermo che sull’attività amministrativa
della Civit e del Dipartimento della funzione pubblica nelle materie previste dall’art.
1 del ddl, - sottolinea Giampaolino - saranno esercitate tutte le funzioni della Corte
dei conti, specialmente quelle di controllo nell’ambito delle proprie attribuzioni
istituzionali di ausilio indipendente al Parlamento, anche al fine delle valutazioni sul
miglioramento dell’efficacia dell’azione amministrativa". Infine, sarebbe opportuno,
per Giampaolino prevedere che "la Civit analizzi le cause ed i fattori della
corruzione ed individui gli interventi che ne possano favorire la prevenzione e il
contrasto, valorizzando a tal fine gli elementi che emergono dall’attività
giurisdizionale delle magistrature superiori e dall’attività di controllo della Corte dei
conti".
Ministero del Lavoro: proroga del termine per la comunicazione del
lavoro notturno
Il Ministero del Lavoro, con lettera circolare del 14 settembre 2011, comunica che è
stato prorogato a data da definirsi il termine ultimo - precedentemente fissato al 30
settembre con circolare n. 15 del 20 giugno 2011 dello stesso Ministero - per
effettuare le comunicazioni concernenti l'esecuzione di lavoro notturno, svolto in
maniera continuativa o compreso in regolari turni periodici, durante l'anno 2010,
previste dal DLgs. n. 67 del 21 aprile 2011. Il Dicastero, si legge nel documento, in
considerazione della mancata definizione del Decreto attuativo previsto dall'art. 4
dello stesso D.Lgs. n. 67/2011, nonché della relativa modulistica, si "riserva di
indicare un nuovo termine di scadenza per l'effettuazione dell'obbligo in questione,
rispetto al quale il Legislatore richiede esclusivamente una periodicità annuale".
(Data: 16/09/2011 10.00.00 - Autore: L.S.)
Cassazione: nullità procedura prefallimentare travolge tutti gli atti
consequenziali
Nell'ambito del fallimento, la Corte di Cassazione, prima sezione civile, ha stabilito
con una recente sentenza (n. 18762, depositata il 13 settembre 2011) che la nullità
della procedura prefallimentare, pronunciata dalla Corte di Appello, "travolge tutti gli
atti conseguenziali, ivi inclusi il giudizio di cognizione di primo grado, la sentenza
relativa ed il giudizio di secondo grado (art 159 c.p.c.), mentre non fa neppure salvi
situazioni, fatti ed effetti riferibili alla fase anteriore, che possano valere come
vincoli assoluti per il giudice fallimentare riguardo ad una nuova dichiarazione di
fallimento. La Corte, nel decidere il caso oggetto della decisione, ha precisato che
la procedura prefallimentare non può paragonarsi ad un processo di cognizione
ordinaria, essendo essa di natura inquisitoria, compatibile con la necessaria
audizione delle parti, pur nella sommarietà delle prove acquisibili, tra cui quelle
rilevabili e attuabili d'ufficio dal giudice. Insomma, questa mira ad accertare con
celerità e senza cognizione piena la sussistenza «attuale» dei presupposti per la
dichiarazione di fallimento dell'imprenditore. In questi modo la conseguente
sentenza positiva costituisce il punto d'avvio per il giudizio di cognizione ordinaria in
ordine a quegli stessi presupposti.
(Data: 15/09/2011 10.00.00 - Autore: Luisa Foti)
Cassazione: responsabile anche il proprietario se locatario provoca
danni ad altri immobili.
Anche il proprietario è responsabile dei danni prodotti dai lavori di ristrutturazione
nell'immobile locato, ad altro immobile ma non il condominio. È questo il contenuto
della sentenza n. 17376 depositata il 18 agosto 2011 con cui la Corte di
Cassazione, terza sezione civile ha spiegato che il proprietario, prima dell'avvio dei
lavori da parte del locatario era stato chiamato a provvedere alle verifiche del caso
per l'accertamento di pericoli statici del fabbricato. Omettendo il doveroso e
tempestivo intervento, il proprietario ha concorso alla produzione del fatto lesivo.
Infatti, in tema di responsabilità civile, - hanno continuato a spiegare gli Ermellini qualora l'evento dannoso si ricolleghi a più azioni od omissioni, il problema del
concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41, cod. pen. - norma di carattere
generale, applicabile nei giudizi civili di responsabilità - in virtù del quale il concorso
di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti
dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e
l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti l'esclusiva
efficienza causale di una di esse. In particolare, in riferimento al caso in cui una
delle cause consista in una omissione, la positiva valutazione sull'esistenza del
nesso eziologico tra omissione ed evento presuppone che si accerti che l'azione
omessa, se fosse stata compiuta, sarebbe stata idonea ad impedire l'evento
dannoso ovvero a ridurne le conseguenze, non potendo esserne esclusa
l'efficienza soltanto perché sia incerto il suo grado di incidenza causale.
(Data: 13/09/2011 10.00.00 - Autore: Luisa Foti)
Cassazione: non revocabili le dimissioni del lavoratore se sussiste il
presupposto della giusta causa di licenziamento
"Con riguardo alle dimissioni del lavoratore rassegnate sotto minaccia di
licenziamento per giusta causa, può aversi l'annullamento delle medesime per
violenza morale solo qualora venga accertata l'inesistenza del diritto del datore di
lavoro di procedere al licenziamento, per insussistenza dell'inadempimento
addebitato al dipendente, in quanto, in questo caso, con la minaccia del
licenziamento il datore di lavoro persegue un effetto non raggiungibile con il
legittimo esercizio del proprio diritto di recesso". E' quanto ribadito dalla Corte di
Cassazione che, con sentenza n. 18705 del 13 settembre 2011, ha rigettato il
ricorso proposto da un dipendente e ha ritenuto insindacabile il convincimento del
Giudice d'Appello. Secondo la Corte d'Appello nella fattispecie, le dimissioni,
ancorché rassegnate in un contesto di aspro contenzioso, erano state
consapevolmente e liberamente rassegnate, difettando sia la minaccia che la
violenza, conservando intatta la loro efficacia anche con il sopraggiunto atto di
recesso datoriale.
(Data: 17/09/2011 10.00.00 - Autore: L.S.)
Cassazione: servitù coattiva resta anche se non c'è più interclusione se
fu costituita per accordo tra le parti
In materia di diritti reali, con la sentenza n. 18740, depositata il 13 settembre
scorso, la Corte di Cassazione ha stabilito che, per quanto riguarda le servitù
prediali, l'accordo tra i proprietari rende contrattuale la servitù coattiva. Nel caso di
specie, la seconda sezione civile del Palazzaccio ha precisato che se la servitù di
passaggio viene costituita contrattualmente fra i proprietari dei fondi, che ne sono
rispettivamente gravati ed avvantaggiati, nonostante ricorressero i presupposti per
la costituzione di una servitù coattiva, che si ha per sentenza di un giudice o atto
dell'autorità amministrativa, la servitù così costituita non assume il carattere della
coattività. Pertanto, continua la Corte richiamando una sentenza conforme (la n.
9385/1991) ad essa non si applica la regola per cui alla cessazione
dell'interclusione del fondo segue la soppressione del passaggio ad istanza anche
di uno solo dei proprietari dei fondi interessati, bensì l'altra regola per cui il venir
meno dell'utilità del passaggio non fa estinguere per prescrizione la servitù, se non
è decorso il tempo indicato dalla legge.
(Data: 16/09/2011 10.00.00 - Autore: Luisa Foti)
Ministero Ambiente: 'In città senza la mia auto'. Iniziativa per
promuovere la mobilità sostenibile
Il Ministero per l'Ambiente ha aderito ad una iniziativa europea diretta di
incoraggiare l'uso di forme alternative di trasporto nelle città ed ha invitato gli enti
locali a promuovere misure di trasporto sostenibile. Si tratta di un obiettivo in linea
con la campagna sulla mobilità urbana sostenibile promossa dalla Commissione
europea. In sostanza si vuole diminuire l'impatto ambientale provocato dall'uso
eccessivo di auto private e fare in modo che ci si muova a piedi, in bicicletta, con
mezzi pubblici oppure con mezzi privati condivisi (il cosiddetto car-sharing). Sono
61 le città italiane che partecipano all'iniziativa e che contribuiranno a migliorare la
qualità della vita è in città riducendo l'inquinamento atmosferico, inquinamento
acustico ed emissioni di gas serra. Le città che partecipano all'iniziativa
organizzeranno una settimana di attività adottando almeno una nuova misura
permanente che favorisca l'uso di mobilità alternativa. Si prevede anche la
creazione di aree pedonali, marciapiedi più ampi, piste ciclabili. sin dalla sua
introduzione che risale al 2002 gli effetti della settimana europea della mobilità
stanno crescendo sensibilmente. Lo scorso anno Nelle città europee sono state
adottate più di 7000 misure permanenti nella direzione di una mobilità sostenibile.
(Data: 18/09/2011 10.00.00 - Autore: N.R.)