Cassazione: canna fumaria troppo vicina? Scatta il
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Cassazione: canna fumaria troppo vicina? Scatta il
Cassazione: canna fumaria troppo vicina? Scatta il risarcimento danni È tenuto a risarcire i vicini di casa il proprietario dell'appartamento che ha installato la canna fumaria a meno di 10 metri di distanza producendo immissioni che superano la normale tollerabilità. È questo il contenuto della sentenza n. 18262 depositata il 6 settembre 2011 con cui la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, ha rigettato il ricorso del proprietario di un appartamento che aveva posizionato l'impianto ad una distanza di 3,5 metri dall'appartamento limitrofo. Dopo il ricorso al giudice di pace e al tribunale, i convenuti, condannato sia in primo che secondo grado, proponevano ricorso per la cassazione della sentenza. Gli Ermellini, rigettando le censure dei coniugi proprietari dell'appartamento da cui provenivano le esalazioni, hanno spiegato che "il giudice di appello ha dato conto, infatti, sulla base della C.T.U., che la prossimità della canna fumaria all'appartamento degli attori (distante appena tre metri e mezzo) e l'uso della canna fumaria per il riscaldamento domestico e per la cottura dei cibi, comportava il superamento di tale limite, non rilevando che, in occasione dell'esperimento peritale, non fossero state constate immissioni di fumo a causa della mancanza di vento". I giudici di legittimità hanno da ultimo osservato che, in riferimento alle censure sollevate dai ricorrenti in riferimento all'art. 844, co. 2, c.c., "il criterio della priorità dell'uso dell'impianto (...) ha carattere sussidiario e facoltativo e che, pertanto, il giudice di merito non è tenuto a farvi ricorso, una volta ritenuto sulla base di altri accertamenti in fatto, che sia stata superata la soglia della normale tollerabilità delle immissioni, anche con riferimento alla violazione della distanza minima della canna fumaria rispetto all'immobile degli attori, distanza che il regolamento edilizio stabiliva in 10 metri. Tale violazione risulta correttamente apprezzata dal giudice assieme agli ulteriori accertamenti emersi dall'indagine peritale per ritenere le immissioni nocive e superiori al limite della normale tollerabilità, considerato che detta distanza minima mira ad evitare comunque un danno alla salubrità e sicurezza del fondo del vicino". (Data: 18/09/2011 10.30.00 - Autore: Luisa Foti) Ministero del Lavoro: tirocini formativi alla luce del D.L. 138/2011, primi chiarimenti Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 24 del 12 settembre 2011, fornisce chiarimenti in merito all'art. 11, D.L. n. 138 del 13 agosto 2011, dedicato ai livelli essenziali di tutela in materia di tirocini formativi. Con l'articolo 11 del Decreto Legge 138/2011, precisa il Dicastero, il Governo si pone l'obiettivo di dare maggiore certezza al quadro legale di riferimento con il fine di "ricondurre l'utilizzo dei tirocini alla loro caratteristica principale, quale preziosa occasione di formazione e orientamento dei giovani a stretto contatto con il mondo del lavoro, fornendo altresì ai servizi ispettivi una strumentazione omogenea sull'intero territorio nazionale per contrastarne l'utilizzo abusivo e fraudolento". Il Ministero, precisando le novità introdotte dall'art. 11, D.L. n. 138 del 13 agosto 2011, chiarisce che le disposizioni introdotte dal D.L. citato non riguardano i tirocini formativi e di orientamento avviati o comunque formalmente approvati prima del 13 agosto che potranno proseguire in base alla vecchia normativa. Inoltre nella circolare si evidenzia che ai fini dei controlli il personale ispettivo deve verificare: la tipologia di tirocinio applicata, se di formazione o inserimento nonché la legittimità del tirocinio anche alla luce della normativa regionale vigente. Nel corso degli accessi, qualora il tirocinio di formazione e orientamento attivato all'entrata in vigore del DL n. 138/2011 non risulti conforme alla nuova disciplina e alla relativa regolamentazione regionale di riferimento, il personale ispettivo dovrà provvedere a riqualificare il rapporto come di natura subordinata con relativa applicazione delle sanzioni amministrative applicabili. (Data: 15/09/2011 10.00.00 - Autore: L.S.) Corruzione, l’allarme della Corte dei Conti: "Cresce, è terza fonte di danno per lo Stato" Roma, 14 set. - (Adnkronos) - "Il fenomeno corruttivo, in costante crescita in Italia, si è dimostrato essersi insediato e annidato dentro le pubbliche amministrazioni e rappresenta la terza fonte di danno erariale in ordine di importanza, stando ai dati riscontrati nelle citazioni emesse dalle procure regionali nell’anno 2010 (17,7 %)". Lo ha affermato il presidente della Corte dei Conti Luigi Giampaolino nel corso dell'audizione odierna alla I e II commissione della Camera sul disegno di legge del Governo recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. Nel corso del 2010 infatti ha detto Giampaolino, "con 47 sentenze emesse dalle quattro Sezioni d’appello della Corte dei conti sono stati condannati per danni da reato contro la Pubblica amministrazione 90 agenti pubblici per il complessivo importo di 32.199.904,24 per danni patrimoniali e di 4.731.248,17 per danni all’immagine". Secondo quanto ha specificato il presidente, 26 sentenze riguardano danni da reati di corruzione e concussione; 13 da reati di peculato e appropriazione indebita; 1 da reato di abuso d’ufficio; 7 da reati di truffa e falso. Il presidente della Corte dei Conti ha anche evidenziato come "anche con riferimento alle specifiche competenze professionali richieste per la nomina a componente, non si può non evidenziare come i requisiti previsti non appaiano coerenti con le specifiche funzioni attribuite al medesimo organismo con il provvedimento in oggetto". Inoltre, secondo Giampaolino, "si rileva un possibile disallineamento tra le nuove disposizioni concernenti il Piano nazionale anticorruzione, recate dal ddl all’esame, e le disposizioni contenute nel decreto legislativo 150 del 2009, che prevedono che la Civit predisponga le linee guida del Programma triennale per l'integrità e la trasparenza di cui art. 11, ne verifichi l'effettiva adozione e vigili sul rispetto degli obblighi in materia di trasparenza da parte di ciascuna amministrazione". "Resta fermo che sull’attività amministrativa della Civit e del Dipartimento della funzione pubblica nelle materie previste dall’art. 1 del ddl, - sottolinea Giampaolino - saranno esercitate tutte le funzioni della Corte dei conti, specialmente quelle di controllo nell’ambito delle proprie attribuzioni istituzionali di ausilio indipendente al Parlamento, anche al fine delle valutazioni sul miglioramento dell’efficacia dell’azione amministrativa". Infine, sarebbe opportuno, per Giampaolino prevedere che "la Civit analizzi le cause ed i fattori della corruzione ed individui gli interventi che ne possano favorire la prevenzione e il contrasto, valorizzando a tal fine gli elementi che emergono dall’attività giurisdizionale delle magistrature superiori e dall’attività di controllo della Corte dei conti". Ministero del Lavoro: proroga del termine per la comunicazione del lavoro notturno Il Ministero del Lavoro, con lettera circolare del 14 settembre 2011, comunica che è stato prorogato a data da definirsi il termine ultimo - precedentemente fissato al 30 settembre con circolare n. 15 del 20 giugno 2011 dello stesso Ministero - per effettuare le comunicazioni concernenti l'esecuzione di lavoro notturno, svolto in maniera continuativa o compreso in regolari turni periodici, durante l'anno 2010, previste dal DLgs. n. 67 del 21 aprile 2011. Il Dicastero, si legge nel documento, in considerazione della mancata definizione del Decreto attuativo previsto dall'art. 4 dello stesso D.Lgs. n. 67/2011, nonché della relativa modulistica, si "riserva di indicare un nuovo termine di scadenza per l'effettuazione dell'obbligo in questione, rispetto al quale il Legislatore richiede esclusivamente una periodicità annuale". (Data: 16/09/2011 10.00.00 - Autore: L.S.) Cassazione: nullità procedura prefallimentare travolge tutti gli atti consequenziali Nell'ambito del fallimento, la Corte di Cassazione, prima sezione civile, ha stabilito con una recente sentenza (n. 18762, depositata il 13 settembre 2011) che la nullità della procedura prefallimentare, pronunciata dalla Corte di Appello, "travolge tutti gli atti conseguenziali, ivi inclusi il giudizio di cognizione di primo grado, la sentenza relativa ed il giudizio di secondo grado (art 159 c.p.c.), mentre non fa neppure salvi situazioni, fatti ed effetti riferibili alla fase anteriore, che possano valere come vincoli assoluti per il giudice fallimentare riguardo ad una nuova dichiarazione di fallimento. La Corte, nel decidere il caso oggetto della decisione, ha precisato che la procedura prefallimentare non può paragonarsi ad un processo di cognizione ordinaria, essendo essa di natura inquisitoria, compatibile con la necessaria audizione delle parti, pur nella sommarietà delle prove acquisibili, tra cui quelle rilevabili e attuabili d'ufficio dal giudice. Insomma, questa mira ad accertare con celerità e senza cognizione piena la sussistenza «attuale» dei presupposti per la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore. In questi modo la conseguente sentenza positiva costituisce il punto d'avvio per il giudizio di cognizione ordinaria in ordine a quegli stessi presupposti. (Data: 15/09/2011 10.00.00 - Autore: Luisa Foti) Cassazione: responsabile anche il proprietario se locatario provoca danni ad altri immobili. Anche il proprietario è responsabile dei danni prodotti dai lavori di ristrutturazione nell'immobile locato, ad altro immobile ma non il condominio. È questo il contenuto della sentenza n. 17376 depositata il 18 agosto 2011 con cui la Corte di Cassazione, terza sezione civile ha spiegato che il proprietario, prima dell'avvio dei lavori da parte del locatario era stato chiamato a provvedere alle verifiche del caso per l'accertamento di pericoli statici del fabbricato. Omettendo il doveroso e tempestivo intervento, il proprietario ha concorso alla produzione del fatto lesivo. Infatti, in tema di responsabilità civile, - hanno continuato a spiegare gli Ermellini qualora l'evento dannoso si ricolleghi a più azioni od omissioni, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41, cod. pen. - norma di carattere generale, applicabile nei giudizi civili di responsabilità - in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti l'esclusiva efficienza causale di una di esse. In particolare, in riferimento al caso in cui una delle cause consista in una omissione, la positiva valutazione sull'esistenza del nesso eziologico tra omissione ed evento presuppone che si accerti che l'azione omessa, se fosse stata compiuta, sarebbe stata idonea ad impedire l'evento dannoso ovvero a ridurne le conseguenze, non potendo esserne esclusa l'efficienza soltanto perché sia incerto il suo grado di incidenza causale. (Data: 13/09/2011 10.00.00 - Autore: Luisa Foti) Cassazione: non revocabili le dimissioni del lavoratore se sussiste il presupposto della giusta causa di licenziamento "Con riguardo alle dimissioni del lavoratore rassegnate sotto minaccia di licenziamento per giusta causa, può aversi l'annullamento delle medesime per violenza morale solo qualora venga accertata l'inesistenza del diritto del datore di lavoro di procedere al licenziamento, per insussistenza dell'inadempimento addebitato al dipendente, in quanto, in questo caso, con la minaccia del licenziamento il datore di lavoro persegue un effetto non raggiungibile con il legittimo esercizio del proprio diritto di recesso". E' quanto ribadito dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 18705 del 13 settembre 2011, ha rigettato il ricorso proposto da un dipendente e ha ritenuto insindacabile il convincimento del Giudice d'Appello. Secondo la Corte d'Appello nella fattispecie, le dimissioni, ancorché rassegnate in un contesto di aspro contenzioso, erano state consapevolmente e liberamente rassegnate, difettando sia la minaccia che la violenza, conservando intatta la loro efficacia anche con il sopraggiunto atto di recesso datoriale. (Data: 17/09/2011 10.00.00 - Autore: L.S.) Cassazione: servitù coattiva resta anche se non c'è più interclusione se fu costituita per accordo tra le parti In materia di diritti reali, con la sentenza n. 18740, depositata il 13 settembre scorso, la Corte di Cassazione ha stabilito che, per quanto riguarda le servitù prediali, l'accordo tra i proprietari rende contrattuale la servitù coattiva. Nel caso di specie, la seconda sezione civile del Palazzaccio ha precisato che se la servitù di passaggio viene costituita contrattualmente fra i proprietari dei fondi, che ne sono rispettivamente gravati ed avvantaggiati, nonostante ricorressero i presupposti per la costituzione di una servitù coattiva, che si ha per sentenza di un giudice o atto dell'autorità amministrativa, la servitù così costituita non assume il carattere della coattività. Pertanto, continua la Corte richiamando una sentenza conforme (la n. 9385/1991) ad essa non si applica la regola per cui alla cessazione dell'interclusione del fondo segue la soppressione del passaggio ad istanza anche di uno solo dei proprietari dei fondi interessati, bensì l'altra regola per cui il venir meno dell'utilità del passaggio non fa estinguere per prescrizione la servitù, se non è decorso il tempo indicato dalla legge. (Data: 16/09/2011 10.00.00 - Autore: Luisa Foti) Ministero Ambiente: 'In città senza la mia auto'. Iniziativa per promuovere la mobilità sostenibile Il Ministero per l'Ambiente ha aderito ad una iniziativa europea diretta di incoraggiare l'uso di forme alternative di trasporto nelle città ed ha invitato gli enti locali a promuovere misure di trasporto sostenibile. Si tratta di un obiettivo in linea con la campagna sulla mobilità urbana sostenibile promossa dalla Commissione europea. In sostanza si vuole diminuire l'impatto ambientale provocato dall'uso eccessivo di auto private e fare in modo che ci si muova a piedi, in bicicletta, con mezzi pubblici oppure con mezzi privati condivisi (il cosiddetto car-sharing). Sono 61 le città italiane che partecipano all'iniziativa e che contribuiranno a migliorare la qualità della vita è in città riducendo l'inquinamento atmosferico, inquinamento acustico ed emissioni di gas serra. Le città che partecipano all'iniziativa organizzeranno una settimana di attività adottando almeno una nuova misura permanente che favorisca l'uso di mobilità alternativa. Si prevede anche la creazione di aree pedonali, marciapiedi più ampi, piste ciclabili. sin dalla sua introduzione che risale al 2002 gli effetti della settimana europea della mobilità stanno crescendo sensibilmente. Lo scorso anno Nelle città europee sono state adottate più di 7000 misure permanenti nella direzione di una mobilità sostenibile. (Data: 18/09/2011 10.00.00 - Autore: N.R.)