file sharing. no al licenziamento
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Martedì,14Marzo2017-Direttore:AntonioGigliotti LAVORO&PREVIDENZA 31DICEMBRE2013 FILESHARING.NOALLICENZIAMENTO Scaricaremusicaefilmdalpcaziendalenonbastaperlicenziareildipendente.Bisognadimostrarediaversubito undanno Premessa– Non può essere licenziato il dipendente che scarica gratuitamente programmi direttamente dal pc d'ufficioanchesel'aziendanonavevaautorizzatol'installazione.Neppureseillavoratorenega,malgradol’evidenza, di aver messo nel pc aziendale il software in condivisione.A stabilirlo è la Corte di cassazione con la sentenza 26379/2013, precisando che la violazione della Policy aziendale non fa scattare il licenziamento a meno che la societànondimostridiaversubitoundannocausadelcomportamento. Lavicenda–LavicendariguardaundipendentedellaBristolMyersSquibbdiRoma,licenziatoperaverinstallato “eMule”(programmaperscaricaregratismusicaefilm),softwarenonautorizzatodall'aziendaediaverloutilizzatoin violazione della “policy aziendale” e del “codice di comportamento”. A detta del datore di lavoro, questo comportamento"mettevaarischiolariservatezzadell'aziendastessa",echeillicenziamentoeraresonecessario perilvenirmenodelvincolodifiduciachesieraspezzato,nontantoperl’utilizzoarbitrariodelprogrammaquanto perchéillavoratoreavevanegatol’evidenza.Aciòsiaggiungeval’accusadiavermessoarischiolariservatezzadei dati sul pc consentendo l’accesso a estranei. Tuttavia, dalla perizia è emerso che dall’indebita utilizzazione del programmanonsonoderivatedelleconseguenzeperildatoredilavoro.Infatti,in15annidiservizioildipendente nonavevaavutoalcunprovvedimentodisciplinare.Nelcasodispecie,inoltre,dalledisposizioniimpostedellaPolicy nonèravvisabilel’allontanamentodefinitivodalpostodilavoro,poichésifariferimentosoloadunapossibilitàdi licenziamentonelcasoincuiall’infrazionecontestatasiaggiungesseroaltrielementidicolpa,ol’aziendapotesse dimostrarediaversubitodannidirettamentecollegabiliall’illecitocommesso.Diconseguenza,ildipendenteera stato reintegrato nell'azienda nel dicembre 2006. Contro la reintegra, la società ha fatto ricorso in Cassazione sostenendo che l'installazione del programma sul pc aziendale era tale da "ledere l'elemento fiduciario in modo irreversibile". Lasentenza–IgiudicidellaCorteSupremadannoragioneallavoratoreeconfermanoquantoaffermatodalgiudice d’Appello.Infatti,èstatabocciatalalineadifensivasceltadall’aziendaritenendochel’operatodeldipendentenonè così grave da giustificare l’adozione della sanzione espulsiva.Al riguardo è bene ricordare anche la sentenza n. 4375/2010, con la quale è stata dichiarata l’impossibilità di limitare o spiare la navigazione su internet di un dipendente,apattochequestononneabusicompromettendol’efficienzalavorativa.Diversoèilcasoincuiinvece, un lavoratore piuttosto che svolgere il proprio compito si dedicava ai giochi di rete, provocando così un danno economicoediimmagineall’azienda(sentenzan.25069,CortediCassazione). AUTORE:REDAZIONEFISCALFOCUS ©InformatiS.r.l.–RiproduzioneRiserv ata ©Informatisrl.Tuttiidirittiriserv ati.Allrightsreserv ed. ViaAlemanni1-88040Pianopoli(CZ)-ITALY P.IVA03426730796 E-mail:info@fisc al-foc us.it