file sharing. no al licenziamento

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file sharing. no al licenziamento
Martedì,14Marzo2017-Direttore:AntonioGigliotti
LAVORO&PREVIDENZA
31DICEMBRE2013
FILESHARING.NOALLICENZIAMENTO
Scaricaremusicaefilmdalpcaziendalenonbastaperlicenziareildipendente.Bisognadimostrarediaversubito
undanno
Premessa– Non può essere licenziato il dipendente che scarica gratuitamente programmi direttamente dal pc
d'ufficioanchesel'aziendanonavevaautorizzatol'installazione.Neppureseillavoratorenega,malgradol’evidenza,
di aver messo nel pc aziendale il software in condivisione.A stabilirlo è la Corte di cassazione con la sentenza
26379/2013, precisando che la violazione della Policy aziendale non fa scattare il licenziamento a meno che la
societànondimostridiaversubitoundannocausadelcomportamento.
Lavicenda–LavicendariguardaundipendentedellaBristolMyersSquibbdiRoma,licenziatoperaverinstallato
“eMule”(programmaperscaricaregratismusicaefilm),softwarenonautorizzatodall'aziendaediaverloutilizzatoin
violazione della “policy aziendale” e del “codice di comportamento”. A detta del datore di lavoro, questo
comportamento"mettevaarischiolariservatezzadell'aziendastessa",echeillicenziamentoeraresonecessario
perilvenirmenodelvincolodifiduciachesieraspezzato,nontantoperl’utilizzoarbitrariodelprogrammaquanto
perchéillavoratoreavevanegatol’evidenza.Aciòsiaggiungeval’accusadiavermessoarischiolariservatezzadei
dati sul pc consentendo l’accesso a estranei. Tuttavia, dalla perizia è emerso che dall’indebita utilizzazione del
programmanonsonoderivatedelleconseguenzeperildatoredilavoro.Infatti,in15annidiservizioildipendente
nonavevaavutoalcunprovvedimentodisciplinare.Nelcasodispecie,inoltre,dalledisposizioniimpostedellaPolicy
nonèravvisabilel’allontanamentodefinitivodalpostodilavoro,poichésifariferimentosoloadunapossibilitàdi
licenziamentonelcasoincuiall’infrazionecontestatasiaggiungesseroaltrielementidicolpa,ol’aziendapotesse
dimostrarediaversubitodannidirettamentecollegabiliall’illecitocommesso.Diconseguenza,ildipendenteera
stato reintegrato nell'azienda nel dicembre 2006. Contro la reintegra, la società ha fatto ricorso in Cassazione
sostenendo che l'installazione del programma sul pc aziendale era tale da "ledere l'elemento fiduciario in modo
irreversibile".
Lasentenza–IgiudicidellaCorteSupremadannoragioneallavoratoreeconfermanoquantoaffermatodalgiudice
d’Appello.Infatti,èstatabocciatalalineadifensivasceltadall’aziendaritenendochel’operatodeldipendentenonè
così grave da giustificare l’adozione della sanzione espulsiva.Al riguardo è bene ricordare anche la sentenza n.
4375/2010, con la quale è stata dichiarata l’impossibilità di limitare o spiare la navigazione su internet di un
dipendente,apattochequestononneabusicompromettendol’efficienzalavorativa.Diversoèilcasoincuiinvece,
un lavoratore piuttosto che svolgere il proprio compito si dedicava ai giochi di rete, provocando così un danno
economicoediimmagineall’azienda(sentenzan.25069,CortediCassazione).
AUTORE:REDAZIONEFISCALFOCUS
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