collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati della provincia di

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COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI SALERNO
www.collegioperitiagrarisa.it - e-mail:[email protected] - [email protected]
Prot. n° 544
Salerno, lì 26 Maggio 2014
A tutti gli iscritti all’Albo e
nell’Elenco Speciale
LORO SEDI
OGGETTO: Circolare n° 95/2014. Libera Professione. Diritto Civile.
Servitù per destinazione del padre di famiglia: chiariti gli elementi
costitutivi.
Servitù prediale - Servitù per Destinazione.
Cassazione Civile, sez. II, Sentenza del 18 Febbraio 2014, n° 3806.
Colleghi,
con la presente, si porta a conoscenza di tutti Voi, che con la sentenza n. 3806/2014 del 18
Febbraio 2014, la Suprema Corte, II sez. civile, ha fissato precisi paletti in merito alla
corretta definizione della servitù per destinazione del padre di famiglia sancendo che ai
fini della configurazione di tale modalità di acquisto del diritto reale occorre la sua apparenza
e cioè l’esistenza di segni visibili rivelatori dell’esistenza della servitù.
Tale presenza, invece, non è richiesta per la tutela possessoria essendo all'uopo
sufficiente la prova dell'esercizio della servitù di transito.
L’esistenza di opere visibili e permanenti viene desunta, nel caso di specie, dalla
planimetria, dal contenuto della scrittura privata in cui si riconosceva la preesistenza del
canale di irrigazione nonché dal fatto che il testatore aveva assegnato zonette contigue a
tutti i figli e site lungo detto canale sicché lo stato dei luoghi manifestava la sussistenza di
servitù poste a carico ed a favore per destinazione del padre di famiglia.
La costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia presuppone,
quindi, che l’originario unico proprietario abbia posto in essere tra due fondi o due parti dello
stesso fondo a lui appartenenti una situazione soggettiva di subordinazione o servizio,
corrispondente al contenuto di una servitù, ma che non rileva come tale finché i fondi siano
nella titolarità dell’unico soggetto proprietario (in base al principio nemini res sua servit).
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PRESIDENZA E SEGRETERIA
Via Luigi Guercio, 197 - 84134 - SALERNO Tel. e Fax 089-251488 – 389-5865899
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Nel momento in cui i due fondi o le due parti del fondo vengono divise, ossia vengono
ad appartenere a diversi soggetti, proprietari ciascuno di una parte, tale situazione
soggettiva si pone di per sé come fatto costitutivo di una servitù avente contenuto
corrispondente all’utilità già garantita di fatto a uno dei due fondi o delle due parti dello
stesso fondo.
La costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia non si ricollega,
quindi, ad una specifica manifestazione di volontà diretta al sorgere della servitù, bensì ad
un comportamento costitutivo od omissivo dell’originario proprietario da cui sia derivata una
situazione di fatto corrispondente al contenuto della servitù.
Naturalmente ai fini della costituzione della servitù è necessario che non risulti
espressamente una volontà contraria del proprietario dei fondi al momento della loro
separazione.
Difatti il c.d. silentium si configura come elemento della fattispecie costitutiva. La
manifestazione contraria di volontà può essere contenuta in una specifica clausola
negoziale, con cui si esclude espressamente il sorgere della servitù ovvero può essere
desunta indirettamente da altra clausola, il cui contenuto sia incompatibile con la volontà di
lasciare immutata la situazione di fatto che verrebbe a determinare la nascita della servitù.
La prova dell’esistenza della situazione di fatto che concreta la nascita della servitù può
essere resa con ogni mezzo; tale accertamento va effettuato con riferimento alla situazione
dei luoghi al momento della separazione della proprietà e costituisce apprezzamento di fatto
rimesso al giudice di merito ed insindacabile in Cassazione, se sorretto da logica e congrua
motivazione.
L’occasione è gradita per porgere a tutti Voi i più cordiali saluti.
F.to IL PRESIDENTE
Per. Agr. Antonio LANDI
Allego:
- Cassazione
Civile, sez. II, Sentenza del 18 Febbraio 2014, n° 3806.
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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II civile
Sentenza 18 Febbraio 2014, n. 3806
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Presidente Dott. NUZZO Laurenza - rel. Consigliere Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - Consigliere Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 29425/2007 proposto da:
R.C. (OMISSIS), R.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso lo studio dell'avvocato CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato
PIZZUTI Pasquale;
- ricorrenti contro
R.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, V. BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo
studio dell'avvocato RINALDI GALLICANI SIMONA, rappresentata e difesa dall'avvocato
MOBILIO Gianfranco;
- controricorrente avverso la sentenza n. 524/2007 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il
17/09/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/2013 dal Consigliere Dott.
LAURENZA NUZZO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVATO Luigi, che ha
concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione 20.10.2001 R.E. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Nocera
Inferiore, R.A. chiedendone la condanna al ripristino di un canale per l'irrigazione di un terreno di
sua proprietà, sito nel Comune di (OMISSIS), contiguo a quello del convenuto, secondo quanto
convenuto con la scrittura privata 24.3.2001 che prevedeva il ripristino del canale entro il termine di
60 giorni.
Costituitosi in giudizio R.A. eccepiva che detta scrittura privata non era stata sottoscritta anche
dall'altra comproprietaria del terreno, R.C. che, a sua volta, chiamata in causa, assumeva la
inopponibilità, nei propri confronti, della scrittura 24.3.2001, chiedendo, in via riconvenzionale,
declaratoria d'inesistenza della servitù oggetto di causa.
A seguito delle predette eccezioni, l'attrice modificava la domanda ed, in luogo dell'adempimento,
chiedeva la risoluzione della scrittura per colpa di R.A.. Con sentenza 29.4.2003 il Tribunale
dichiarava la risoluzione della scrittura privata 24.3.2001 per colpa di R.A. e lo condannava al
risarcimento dei danni, da liquidare in separata sede, in favore di R.E.;
rigettava la domanda riconvenzionale di negatoria servitutis proposta da R.C., per l'intervenuto
riconoscimento della servitù da parte del marito e condannava i convenuti al pagamento delle spese
processuali.
La responsabilità di R.A., ad avviso del primo giudice, derivava dall'aver taciuto alla controparte la
comproprietà del terreno da parte della moglie, R.C.. Avverso tale decisione proponeva appello
principale R.C. ed appello incidentale R.A.; resisteva R.E..
Con sentenza depositata il 17.9.2007 la Corte d'Appello di Salerno rigettava entrambi gli appelli e
condannava gli appellanti al pagamento delle spese del grado. Osservava la Corte di merito che la
servitù doveva ritenersi costituita, ex art. 1062 c.c.e, per destinazione del padre di famiglia,
risultando che i beni appartenevano originariamente alla comune genitrice, D.P. G. che li aveva poi
attribuiti, con testamento pubblicato il 6.3.1960, a tutti i figli mediante ripartizione in di zonette
contigue "di tal che il canale di irrigazione che parte dal pozzo e corre lungo dette zonette era
espressione di servitù poste a carico ed a favore per destinazione del padre di famiglia, in assenza di
disposizioni specifiche"; ne conseguiva che, essendo R.E. titolare della servitù, doveva rigettarsi il
gravame incidentale di R.A., stante la legittimità dell'obbligo da questi assunto, quale
comproprietario del fondo servente e non rilevando la mancata partecipazione dell'altro
comproprietario, trattandosi di "rapporto obbligatorio e non di atto costitutivo di diritto reale",
rimasto inadempiuto.
Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso R. C. e R.A., formulando due motivi con i
relativi quesiti ex art. 366 bis c.p.c., illustrati da memoria.
Resiste con controricorso e successiva memoria R.E..
Motivi della decisione
I ricorrenti deducono:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 949-1062 e 2697 c.c., nonchè contraddittoria ed
insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo, per avere la Corte di merito
erroneamente desunto dal testamento pubblicato il 6.3.60 la prova della costituzione della servitù
per destinazione del padre di famiglia sulla base della semplice appartenenza del fondo gravato
dalla servitù alla comune dante causa, senza che fosse stato accertata la sussistenza, all'epoca della
divisione del fondo in questione, di opere permanenti rivelatrici dell'esistenza della servitù;
2) (subordinatamente al mancato accoglimento del primo motivo), nullità della sentenza in
relazione agli artt. 1418, 1453, 1069 e 1090 c.c. e art. 112 c.p.c., nonchè omessa motivazione circa
un fatto controverso e decisivo per il giudizio, non avendo la sentenza impugnata considerato che la
scrittura del 24.3.01 integrava un contratto unilaterale con una sola prestazione a carico del
proprietario del fondo servente con la conseguenza che la relativa declaratoria di risoluzione,
costituiva violazione dell'art. 1453 c.c., potendo la domanda di risoluzione per inadempimento
essere proposta solo per i contratti con prestazioni corrispettive;
peraltro, il giudice di appello non aveva tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1069 c.c., spetta al
titolare del fondo dominante eseguire, a propria cura e spese, le opere per conservare la servitù con
la conseguenza che l'obbligo assunto da R.A., in qualità di proprietario del fondo servente, era nullo
per mancanza di causa.
Il ricorso è infondato.
In ordine al primo motivo va ribadito il principio di diritto, affermato nella sentenza impugnata,
secondo cui per l'acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia occorre "la sua
apparenza, cioè l'esistenza di segni visibili rivelatori dell'esistenza della servitù (pag. 6). L'esistenza
di opere visibili e permanenti è stata, peraltro, desunta dalla planimetria, dal contenuto della
scrittura privata del 24.3.1991 in cui si riconosceva la preesistenza del canale di irrigazione e dal
fatto che la comune genitrice, D.P.G., con testamento pubblicato il 6.3.1960, aveva assegnato
zonette contigue a tutti i figli e site lungo detto canale sicchè lo stato dei luoghi manifestava la
sussistenza di "servitù poste a carico ed a favore per destinazione del padre di famiglia" e, pertanto,
la scrittura privata era valida anche senza la partecipazione dell'altra comproprietaria ( R. C.).
Per quanto riguarda il secondo motivo, premesso che la questione della non risolubilità per
inadempimento di un contratto con prestazioni a carico di una sola parte risulta nuova, a prescindere
del problema della sua fondatezza, si osserva che fuori luogo viene invocato l'art. 1069 cod. civ.,
comma 2, dal momento che, nella specie, non si discute di opere necessarie alla conservazione della
servitù, ma della assunzione di un'obbligazione personale da parte di R.A..
Alla stregua di quanto osservato il ricorso va rigettato.
Consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali liquidate come da
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali che si
liquidano in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 18 Febbraio 2014