OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL
Transcript
OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL
OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET (TRADE MARKS AND DESIGNS) DESIGNS DEPARTMENT- INVALIDITY DIVISION DECISIONE DELLA DIVISIONE DI ANNULLAMENTO DEL 31/08/06 NEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DI UN MODELLO COMUNITARIO REGISTRATO NUMERO DEL FASCICOLO: MODELLO COMUNITARIO: LINGUA DEL PROCEDIMENTO: ICD 000002640 000273693-0001 italiano RICHIEDENTE SOCIETE BIC 14 rue Jeanne d’Asnières Clichy 92110 Francia RAPPRESENTANTE DEL RICHIEDENTE Laurence Denis-Leroy 52 Avenue des Champes Elysée Paris 75008 Francia TITOLARE BAIDE International Europe s.r.o. BAIDE International (Germany) GmbH Hamburger str 11 D-22083 Hamburg GERMANIA RAPPRESENTANTE DELLA TITOLARE DEL MODELLO COMUNITARIO Markelova, Katerina Bakovska 892/6a CZ-197 00 Prague 9 REPUBBLICA CECA Avenida de Europa, 4 • Apartado de Correos 77 • E - 03080 Alicante • Spain Tel. +34 96 513 9100 • Fax +34 96 513 1344 La Divisione Annullamento composta da Anna Gobetto (relatore), Martin Schlötelburg (membro) e Eva Vyoralova (membro), ha adottato il 31/08/06 la seguente decisione: 1. La registrazione del modello comunitario n. 000273693-0001 è dichiarata nulla. 2. La titolare sopporterà l’onere delle spese sostenute dal richiedente. I. FATTI, PROVE E ARGOMENTI DELLE PARTI (1) Il modello comunitario registrato n. 000273693-0001 (in prosieguo: “il modello comunitario contestato”) è stato registrato a nome della titolare con data di deposito del 29 dicembre 2004. Nella domanda il prodotto è indicato come “accendisigari” e il modello è riprodotto nelle seguenti viste (pubblicata sul sito http://oami.europa.eu/bulletin/rcd/2005/2005_016/000273693_0001.htm): (2) In data 12 aprile 2006 la richiedente ha presentato domanda di dichiarazione di nullità (in prosieguo: la “domanda di nullità”). Il pagamento della tassa per la domanda di nullità è stato effettuato tramite bonifico effettuato in data 11 aprile 2006. (3) La richiedente chiede che sia dichiarata la nullità del modello comunitario adducendo la mancanza dei requisiti di novità e carattere individuale di cui all’articolo 52, paragrafo 1, all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), agli articoli 4, 5, 6, e all’articolo 7, paragrafo 1 del Regolamento (CE) nº 6/2002 del 12 dicembre 2001 sui disegni e modelli comunitari. La richiedente sostiene che il modello comunitario contestato riproduce le caratteristiche essenziali del suo anteriore modello di accendino BIC, per cui l’utente informato non percepirá le differenze fra gli accendini come rilevanti ed atte a produrre un’impressione generale differente. (4) A titolo di prova, la richiedente ha prodotto, inter alia, una copia della pubblicazione nel Bollettino dell’Ufficio cinese dei Brevetti del suo modello di accendino BIC numero CN3362229D recante data del 7 aprile 2004, nella quale l’accendino BIC appare raffigurato nelle seguenti viste: 2 (5) In data 11 maggio 2006 la domanda è stata notificata alla titolare, con l’invito a presentare osservazioni a l riguardo entro il termine stabilito. (6) In data 22 giugno 2006 la titolare ha sollecitato una rapida conclusione del procedimento. (7) In data 25 agosto 2006 l’Ufficio ha comunicato ad entrambe le parti la conclusione del procedimento scritto, indicando che una decisione sarebbe stata adottata in merito alla nullità. (8) Per ulteriori dettagli in ordine ai fatti, alle prove e agli argomenti addotti dalle parti si fa rinvio ai documenti del fascicolo. II. MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE A. Sull’ammissibilità (9) La domanda di dichiarazione di nullità del modello comunitario, “fondata sulla mancanza dei requisiti di novità e carattere individuale, conformemente alll’articolo 52, paragrafo 1, all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), agli articoli 4, 5, 6, e all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002”, contiene un’indicazione dei motivi su cui è basata la domanda medesima. Il requisito di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punto i), REDC, ossia del Regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari, è pertanto soddisfatto. La domanda soddisfa altresì i requisiti di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punti v) e vi), REDC, in quanto contiene un’indicazione dei fatti, delle prove e delle osservazioni addotti a sostegno di tali motivi, in particolare indicazioni e 3 riproduzioni dei modelli anteriori. Gli altri requisiti di cui all’articolo 28, paragrafo 1, REDC sono del pari soddisfatti. La domanda è quindi ammissibile. B. Sul merito B.1 Mezzi probatori (10) La richiedente ha depositato come prova del suo diritto anteriore una copia della pubblicazione nel Bollettino dell’Ufficio cinese dei Brevetti, recante data del 7 aprile 2004, del suo modello di accendino BIC numero CN3362229D, depositato il 30 settembre 2003. Tale documento costituisce un valido elemento probatorio del fatto che la richiedente possieda un diritto anteriore a quello qui contestato. L’Ufficio ritiene infatti che, nel corso della normale attività commerciale ci si debba attendere che gli operatori specializzati nel settore degli accendini operanti nella Comunità Europea, si tengano informati ed aggiornati in relazione ai modelli registrati dai concorrenti per lo meno nei paesi piú importanti, come la Cina. Dal momento che le basi di dati dell’Ufficio Brevetti cinese sono accessibili online, si deve ragionevolmente supporre che il modello di accendino BIC numero CN3362229D sia conosciuto negli ambienti specializzati del settore interessato operanti nella Comunità Europea. B.2 Novità (11) Ai sensi dell’articolo 5 RDC, un disegno o modello comunitario è privo di novità quando un disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico anteriormente alla data di deposito del modello comunitario. Disegni e modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti. (12) Come giustamente rilevato dalla richiedente, e non contestato dalla titolare, il modello comunitario riproduce integralmente le caratteristiche essenziali del modello anteriore: un corpo a sezione ovale di aspetto leggermente incurvato, un’identica base ovale, con lo stesso bordo e l’identico elemento centrale, lo stesso cappuccio di protezione per l’accensione con estremitá arrotondate e oblique ed un identico pulsante per far funzionare la pietrina. La presenza di tratti orizzontali e verticali che compaiono sul modello comunitario è considerata irrilevante. C. Conclusione (13) Il modello comunitario non soddisfa i requisiti relativi alla novitá di cui all’articolo 5 RDC. Il modello comunitario deve essere dichiarato nullo ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), RDC. III. SULLE SPESE (14) Ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1, RDC e dell’articolo 79, paragrafo 1, REDC, la titolare del modello comunitario deve sopportare l’onere della tassa e delle spese soste nute dalla richiedente. 4 IV. DIRITTO DI RICORSO (15) La presente decisione è suscettibile di ricorso. Il ricorso deve essere presentato all’Ufficio entro due mesi dalla data di notificazione della presente decisione. Il ricorso non si considera presentato fino a quando non è stata pagata la relativa tassa. Entro quattro mesi dalla data di notificazione della presente decisione, deve essere depositata una memoria scritta con i motivi del ricorso (articolo 57 RDC). LA DIVISIONE ANNULLAMENTO Anna Gobetto Martin Schlötelburg 5 Eva Vyoralova