OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL

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OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL
OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET
(TRADE MARKS AND DESIGNS)
DESIGNS DEPARTMENT- INVALIDITY DIVISION
DECISIONE DELLA
DIVISIONE DI ANNULLAMENTO
DEL 31/08/06
NEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ
DI UN MODELLO COMUNITARIO REGISTRATO
NUMERO DEL FASCICOLO:
MODELLO COMUNITARIO:
LINGUA DEL PROCEDIMENTO:
ICD 000002640
000273693-0001
italiano
RICHIEDENTE
SOCIETE BIC
14 rue Jeanne d’Asnières
Clichy 92110
Francia
RAPPRESENTANTE DEL
RICHIEDENTE
Laurence Denis-Leroy
52 Avenue des Champes Elysée
Paris 75008
Francia
TITOLARE
BAIDE International Europe s.r.o.
BAIDE International (Germany) GmbH
Hamburger str 11
D-22083 Hamburg
GERMANIA
RAPPRESENTANTE DELLA TITOLARE
DEL MODELLO COMUNITARIO
Markelova, Katerina
Bakovska 892/6a
CZ-197 00 Prague 9
REPUBBLICA CECA
Avenida de Europa, 4 • Apartado de Correos 77 • E - 03080 Alicante • Spain
Tel. +34 96 513 9100 • Fax +34 96 513 1344
La Divisione Annullamento
composta da Anna Gobetto (relatore), Martin Schlötelburg (membro) e Eva
Vyoralova (membro), ha adottato il 31/08/06 la seguente decisione:
1.
La registrazione del modello comunitario n. 000273693-0001 è dichiarata
nulla.
2.
La titolare sopporterà l’onere delle spese sostenute dal richiedente.
I. FATTI, PROVE E ARGOMENTI DELLE PARTI
(1)
Il modello comunitario registrato n. 000273693-0001 (in prosieguo: “il modello
comunitario contestato”) è stato registrato a nome della titolare con data di
deposito del 29 dicembre 2004. Nella domanda il prodotto è indicato come
“accendisigari” e il modello è riprodotto nelle seguenti viste (pubblicata sul sito
http://oami.europa.eu/bulletin/rcd/2005/2005_016/000273693_0001.htm):
(2)
In data 12 aprile 2006 la richiedente ha presentato domanda di dichiarazione
di nullità (in prosieguo: la “domanda di nullità”). Il pagamento della tassa per la
domanda di nullità è stato effettuato tramite bonifico effettuato in data 11 aprile
2006.
(3)
La richiedente chiede che sia dichiarata la nullità del modello comunitario
adducendo la mancanza dei requisiti di novità e carattere individuale di cui
all’articolo 52, paragrafo 1, all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), agli articoli 4,
5, 6, e all’articolo 7, paragrafo 1 del Regolamento (CE) nº 6/2002 del 12
dicembre 2001 sui disegni e modelli comunitari. La richiedente sostiene che il
modello comunitario contestato riproduce le caratteristiche essenziali del suo
anteriore modello di accendino BIC, per cui l’utente informato non percepirá le
differenze fra gli accendini come rilevanti ed atte a produrre un’impressione
generale differente.
(4)
A titolo di prova, la richiedente ha prodotto, inter alia, una copia della
pubblicazione nel Bollettino dell’Ufficio cinese dei Brevetti del suo modello di
accendino BIC numero CN3362229D recante data del 7 aprile 2004, nella
quale l’accendino BIC appare raffigurato nelle seguenti viste:
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(5)
In data 11 maggio 2006 la domanda è stata notificata alla titolare, con l’invito a
presentare osservazioni a l riguardo entro il termine stabilito.
(6)
In data 22 giugno 2006 la titolare ha sollecitato una rapida conclusione del
procedimento.
(7)
In data 25 agosto 2006 l’Ufficio ha comunicato ad entrambe le parti la
conclusione del procedimento scritto, indicando che una decisione sarebbe
stata adottata in merito alla nullità.
(8)
Per ulteriori dettagli in ordine ai fatti, alle prove e agli argomenti addotti dalle
parti si fa rinvio ai documenti del fascicolo.
II. MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
A. Sull’ammissibilità
(9)
La domanda di dichiarazione di nullità del modello comunitario, “fondata sulla
mancanza dei requisiti di novità e carattere individuale, conformemente
alll’articolo 52, paragrafo 1, all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), agli articoli 4,
5, 6, e all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002”, contiene
un’indicazione dei motivi su cui è basata la domanda medesima. Il requisito di
cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punto i), REDC, ossia del
Regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002,
recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio
su disegni e modelli comunitari, è pertanto soddisfatto. La domanda
soddisfa altresì i requisiti di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punti v) e
vi), REDC, in quanto contiene un’indicazione dei fatti, delle prove e delle
osservazioni addotti a sostegno di tali motivi, in particolare indicazioni e
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riproduzioni dei modelli anteriori. Gli altri requisiti di cui all’articolo 28,
paragrafo 1, REDC sono del pari soddisfatti. La domanda è quindi
ammissibile.
B. Sul merito
B.1 Mezzi probatori
(10)
La richiedente ha depositato come prova del suo diritto anteriore una copia
della pubblicazione nel Bollettino dell’Ufficio cinese dei Brevetti, recante data
del 7 aprile 2004, del suo modello di accendino BIC numero CN3362229D,
depositato il 30 settembre 2003. Tale documento costituisce un valido
elemento probatorio del fatto che la richiedente possieda un diritto anteriore a
quello qui contestato. L’Ufficio ritiene infatti che, nel corso della normale
attività commerciale ci si debba attendere che gli operatori specializzati nel
settore degli accendini operanti nella Comunità Europea, si tengano informati
ed aggiornati in relazione ai modelli registrati dai concorrenti per lo meno nei
paesi piú importanti, come la Cina. Dal momento che le basi di dati dell’Ufficio
Brevetti cinese sono accessibili online, si deve ragionevolmente supporre che
il modello di accendino BIC numero CN3362229D sia conosciuto negli
ambienti specializzati del settore interessato
operanti
nella
Comunità
Europea.
B.2 Novità
(11)
Ai sensi dell’articolo 5 RDC, un disegno o modello comunitario è privo di
novità quando un disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico
anteriormente alla data di deposito del modello comunitario. Disegni e modelli
si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per
dettagli irrilevanti.
(12)
Come giustamente rilevato dalla richiedente, e non contestato dalla titolare, il
modello comunitario riproduce integralmente le caratteristiche essenziali del
modello anteriore: un corpo a sezione ovale di aspetto leggermente incurvato,
un’identica base ovale, con lo
stesso bordo e l’identico elemento centrale,
lo stesso cappuccio di protezione per l’accensione con estremitá arrotondate e
oblique ed un identico pulsante per far funzionare la pietrina. La presenza di
tratti orizzontali e verticali che compaiono sul modello comunitario è
considerata irrilevante.
C. Conclusione
(13)
Il modello comunitario non soddisfa i requisiti relativi alla novitá di cui
all’articolo 5 RDC. Il modello comunitario deve essere dichiarato nullo ai sensi
dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), RDC.
III. SULLE SPESE
(14)
Ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1, RDC e dell’articolo 79, paragrafo 1,
REDC, la titolare del modello comunitario deve sopportare l’onere della tassa
e delle spese soste nute dalla richiedente.
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IV. DIRITTO DI RICORSO
(15)
La presente decisione è suscettibile di ricorso. Il ricorso deve essere
presentato all’Ufficio entro due mesi dalla data di notificazione della presente
decisione. Il ricorso non si considera presentato fino a quando non è stata
pagata la relativa tassa. Entro quattro mesi dalla data di notificazione della
presente decisione, deve essere depositata una memoria scritta con i motivi
del ricorso (articolo 57 RDC).
LA DIVISIONE ANNULLAMENTO
Anna Gobetto
Martin Schlötelburg
5
Eva Vyoralova