OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL

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OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL
OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET
(TRADE MARKS AND DESIGNS)
DESIGNS DEPARTMENT- INVALIDITY DIVISION
DECISIONE DELLA
DIVISIONE DI ANNULLAMENTO
DEL 24/11/06
NEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ
DI UN MODELLO COMUNITARIO REGISTRATO
NUMERO DEL FASCICOLO:
MODELLO COMUNITARIO:
LINGUA DEL PROCEDIMENTO:
ICD 000002814
000064407-0004
italiano
RICHIEDENTE
Sipem S.r.l. in Liquidazione
Via Beaulard 25
10139 Torino
Italia
RAPPRESENTANTE DEL
RICHIEDENTE
Botti & Ferrari S.r.l.
Via Locatelli 5
20124 Milano
Italia
TITOLARE
Magic Dreams S.r.l.
Via Marocco Pietro 17
20127 Milano
Italia
RAPPRESENTANTE DELLA TITOLARE
DEL MODELLO COMUNITARIO
Racheli & C. S.p.a.
Viale San Michele del Carso 4
20144 Milano
Italia
Avenida de Europa, 4 • Apartado de Correos 77 • E - 03080 Alicante • Spain
Tel. +34 96 513 9100 • Fax +34 96 513 1344
La Divisione Annullamento
composta da Anna Gobetto (relatore), Martin Schlötelburg (membro) e Eva
Vyoralova (membro), ha adottato in data 24/11/06 la seguente decisione:
1.
La domanda di dichiarazione di nullitá del modello comunitario n.
000064407-0004 è respinta.
2.
La richiedente sopporterà l’onere delle spese sostenute dalla titolare.
I. FATTI, PROVE E ARGOMENTI DELLE PARTI
(1)
Il modello comunitario registrato n. 000064407-0004 (in prosieguo: “il modello
comunitario contestato”) è stato registrato a nome della titolare con data di
deposito del 12 agosto 2003. Nella domanda il prodotto è indicato come
“macchine da gioco automatiche” e il modello è riprodotto nelle seguenti viste
(pubblicata sul sito
http://oami.europa.eu/bulletin/rcd/2003/2003_038/000064407_0004.htm):
(2)
In data 9 giugno 2006 la richiedente ha presentato domanda di dichiarazione
di nullità (in prosieguo: la “domanda di nullità”). Il pagamento della tassa per la
domanda di nullità è stato effettuato tramite conto corrente, con effetto dal 9
giugno 2006.
(3)
La richiedente chiede che sia dichiarata la nullità del modello comunitario
adducendo la mancanza dei requisiti di novità e carattere individuale di cui
all’articolo 52, paragrafo 1, all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), agli articoli 4,
5, 6, e all’articolo 7, paragrafo 1 del Regolamento (CE) nº 6/2002 del 12
dicembre 2001 sui disegni e modelli comunitari. La richiedente sostiene che
gli aspetti estetici del modello comunitario contestato appartenevano giá allo
stato della tecnica in quanto oggetto di divulgazione da parte di terzi e che le
sue caratteristiche strutturali sono solamente dettate dalla funzionalitá tecnica.
(4)
A titolo di prova, la richiedente ha prodotto quattro inserzioni pubblicitarie
apparse su riviste diffuse in Europa e quattordici dichiarazioni di protezione di
modelli e brevetti ottenuti in USA, Germania e Regno Unito, raffiguranti
macchine da gioco automatiche appartenenti a varie imprese concorrenti. Tra
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le varie rappresentazioni depositate, la seguente è quella che appare meno
distante rispetto al modello contestato:
(5)
In data 10 agosto 2006 la domanda è stata notificata alla titolare, con l’invito a
presentare osservazioni a l riguardo entro il termine stabilito.
(6)
In data 25 settembre 2006 la titolare ha replicato contestando la tesi della
richiedente, dato che il modello contestato presenterebbe elementi di
differenziazione che lo rendono nuovo rispetto a ciascuna delle anterioritá
prodotte dalla richiedente. Secondo la titolare inoltre, il disegno contestato
sarebbe provvisto di carattere individuale in quanto l’impressione generale
suscitata nell’utilizzatore informato sarebbe diversa da quella evocata dai
disegni anteriori.
(7)
In data 28 settembre 2006 l’Ufficio ha comunicato ad entrambe le parti la
conclusione del procedimento scritto, indicando che una decisione sarebbe
stata adottata in merito alla nullità.
(8)
Per ulteriori dettagli in ordine ai fatti, alle prove e agli argomenti addotti dalle
parti si fa rinvio ai documenti del fascicolo.
II. MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
A. Sull’ammissibilità
(9)
La domanda di dichiarazione di nullità del modello comunitario, “fondata sulla
mancanza dei requisiti di novità e carattere individuale, conformemente
alll’articolo 52, paragrafo 1, all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), agli articoli 4,
5, 6, e all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002”, contiene
un’indicazione dei motivi su cui è basata la domanda medesima. Il requisito di
cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punto i), REDC, ossia del
Regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002,
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recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio
su disegni e modelli comunitari, è pertanto soddisfatto. La domanda
soddisfa altresì i requisiti di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punti v) e
vi), REDC, in quanto contiene un’indicazione dei fatti, delle prove e delle
osservazioni addotti a sostegno di tali motivi, in particolare indicazioni e
riproduzioni dei modelli anteriori. Gli altri requisiti di cui all’articolo 28,
paragrafo 1, REDC sono del pari soddisfatti. La domanda è quindi
ammissibile.
B. Sul merito
B.1 Mezzi probatori
(10)
La richiedente ha depositato come prova del suo diritto anteriore quattro
inserzioni pubblicitarie apparse su riviste diffuse in Europa e tutte recanti data
anteriore alla data di deposito del modello contestato e quattordici
dichiarazioni di protezione di modelli e brevetti ottenuti in USA, Germania e
Regno Unito, depositati in data anteriore a quella del modello contestato
raffiguranti macchine da gioco automatiche appartenenti a varie imprese
concorrenti.
(11)
Tutti i documenti costituiscono valido elemento probatorio in quanto sia le
riviste sia i certificati di protezione prodotti dalla richiedente recano tutti data
anteriore rispetto alla data di deposito del modello contestato. Relativamente
alle dichiarazioni di modelli e brevetti statunitensi, l’Ufficio ritiene che, nel
corso della normale attività commerciale ci si debba attendere che gli operatori
specializzati nel settore delle slot machines operanti nella Comunità Europea,
si tengano informati ed aggiornati in relazione ai modelli registrati dai
concorrenti per lo meno nei paesi piú importanti, come gli Stati Uniti. Dal
momento che le basi di dati dell’Ufficio Brevetti staunitense sono accessibili
online, si deve ragionevolmente supporre che i modelli e brevetti esibiti dalla
richiedente siano conosciuti negli ambienti specializzati del settore interessato
operanti nella Comunità Europea.
B.2 Novità
(12)
Ai sensi dell’articolo 5 RDC, un disegno o modello comunitario è privo di
novità quando un disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico
anteriormente alla data di deposito del modello comunitario. Disegni e modelli
si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per
dettagli irrilevanti.
(13)
Nel presente caso, il modello contestato differisce dalle anterioritá prodotte
dalla richiedente principalmente per un elemento fondamentale: mentre i
disegni anteriori terminano sotto il vassoio raccogli monete e necessitano
dunque di essere appoggiati su di un ripiano che li collochi alla giusta altezza
rispetto al giocatore, il disegno contestato presenta un corpo di base unico che
poggia direttamente sul pavimento. Tale elemento che è totalmente assente in
quasi tutti i disegni anteriori, visulamente occupa almeno un terzo del disegno
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contestato. Anche nei disegni anteriori in cui un elemento di sostegno viene
effettivamente raffigurato, come accade nella rappresentazione di modello
anteriore qui riportata, tale elemento appare sempre totalmente separato dal
corpo della slot machine vera e propria che appare semplicemente appoggiata
ad esso.
(14)
Questo elemento sicuramente non rappresenta un dettaglio immateriale,
pertanto il disegno comunitario contestato non si può considerare identico ai
disegni anteriori, ai sensi dell’articolo 5 RDC. Di conseguenza, viene
confermato il carattere di novità del disegno comunitario contestato.
B.3 Carattere individuale
(15)
L’utilizzatore informato conosce le caratteristiche di base delle slot machines
ed è pertanto consapevole che, nel concepire e disegnare modelli di macchine
da gioco, il margine di libertà dell’autore è esclusivamente vincolato dalla
necessaria presenza di alcuni elementi funzionali quali uno schermo o
perlomeno dei rulli , una consolle ed un vassoio raccogli monete, posizionati in
un determinato modo al fine di permettere l’attivitá ludica. Tuttavia l’autore
gode di un certo grado di libertá nel disegnare questi elementi e sicuramente
altri elementi secondari.
(16)
L’utilizzatore informato non potrá dunque non rilevare la differenza sostanziale
fra i modelli anteriori ed il disegno contestato, rappresentata dall’esclusiva
presenza in quest’ultimo modello di un corpo di base occupante almeno un
terzo del disegno e totalmente assente nei modelli anteriori. Neppure eventuali
elementi di somiglianza riscontrabili tra il modello contestato e singoli elementi
dei modelli anteriori riuscirebbero ad alterare l’impressione generale di
dissimilaritá prodotta dai disegni a confronto. Pertanto, si conclude che nel
modello comunitario contestato non è assente il carattere individuale
C. Conclusione
(17)
Il modello comunitario soddisfa i requisiti relativi alla novitá ed al carattere
individuale di cui all’articolo 5 e 6 RDC. La domanda di nullitá dev’essere
pertanto respinta in quanto infondata.
III. SULLE SPESE
(18)
Ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1, RDC e dell’articolo 79, paragrafo 1,
REDC, la richiedente deve sopportare l’onere della tassa e delle spese
sostenute dalla titolare.
IV. DIRITTO DI RICORSO
(19)
La presente decisione è suscettibile di ricorso. Il ricorso deve essere
presentato all’Ufficio entro due mesi dalla data di notificazione della presente
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decisione. Il ricorso non si considera presentato fino a quando non è stata
pagata la relativa tassa. Entro quattro mesi dalla data di notificazione della
presente decisione, deve essere depositata una memoria scritta con i motivi
del ricorso (articolo 57 RDC).
LA DIVISIONE ANNULLAMENTO
Anna Gobetto
Martin Schlötelburg
6
Eva Vyoralova