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OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET (TRADE MARKS AND DESIGNS) DESIGNS DEPARTMENT- INVALIDITY DIVISION DECISIONE DELLA DIVISIONE DI ANNULLAMENTO DEL 24/11/06 NEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DI UN MODELLO COMUNITARIO REGISTRATO NUMERO DEL FASCICOLO: MODELLO COMUNITARIO: LINGUA DEL PROCEDIMENTO: ICD 000002814 000064407-0004 italiano RICHIEDENTE Sipem S.r.l. in Liquidazione Via Beaulard 25 10139 Torino Italia RAPPRESENTANTE DEL RICHIEDENTE Botti & Ferrari S.r.l. Via Locatelli 5 20124 Milano Italia TITOLARE Magic Dreams S.r.l. Via Marocco Pietro 17 20127 Milano Italia RAPPRESENTANTE DELLA TITOLARE DEL MODELLO COMUNITARIO Racheli & C. S.p.a. Viale San Michele del Carso 4 20144 Milano Italia Avenida de Europa, 4 • Apartado de Correos 77 • E - 03080 Alicante • Spain Tel. +34 96 513 9100 • Fax +34 96 513 1344 La Divisione Annullamento composta da Anna Gobetto (relatore), Martin Schlötelburg (membro) e Eva Vyoralova (membro), ha adottato in data 24/11/06 la seguente decisione: 1. La domanda di dichiarazione di nullitá del modello comunitario n. 000064407-0004 è respinta. 2. La richiedente sopporterà l’onere delle spese sostenute dalla titolare. I. FATTI, PROVE E ARGOMENTI DELLE PARTI (1) Il modello comunitario registrato n. 000064407-0004 (in prosieguo: “il modello comunitario contestato”) è stato registrato a nome della titolare con data di deposito del 12 agosto 2003. Nella domanda il prodotto è indicato come “macchine da gioco automatiche” e il modello è riprodotto nelle seguenti viste (pubblicata sul sito http://oami.europa.eu/bulletin/rcd/2003/2003_038/000064407_0004.htm): (2) In data 9 giugno 2006 la richiedente ha presentato domanda di dichiarazione di nullità (in prosieguo: la “domanda di nullità”). Il pagamento della tassa per la domanda di nullità è stato effettuato tramite conto corrente, con effetto dal 9 giugno 2006. (3) La richiedente chiede che sia dichiarata la nullità del modello comunitario adducendo la mancanza dei requisiti di novità e carattere individuale di cui all’articolo 52, paragrafo 1, all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), agli articoli 4, 5, 6, e all’articolo 7, paragrafo 1 del Regolamento (CE) nº 6/2002 del 12 dicembre 2001 sui disegni e modelli comunitari. La richiedente sostiene che gli aspetti estetici del modello comunitario contestato appartenevano giá allo stato della tecnica in quanto oggetto di divulgazione da parte di terzi e che le sue caratteristiche strutturali sono solamente dettate dalla funzionalitá tecnica. (4) A titolo di prova, la richiedente ha prodotto quattro inserzioni pubblicitarie apparse su riviste diffuse in Europa e quattordici dichiarazioni di protezione di modelli e brevetti ottenuti in USA, Germania e Regno Unito, raffiguranti macchine da gioco automatiche appartenenti a varie imprese concorrenti. Tra 2 le varie rappresentazioni depositate, la seguente è quella che appare meno distante rispetto al modello contestato: (5) In data 10 agosto 2006 la domanda è stata notificata alla titolare, con l’invito a presentare osservazioni a l riguardo entro il termine stabilito. (6) In data 25 settembre 2006 la titolare ha replicato contestando la tesi della richiedente, dato che il modello contestato presenterebbe elementi di differenziazione che lo rendono nuovo rispetto a ciascuna delle anterioritá prodotte dalla richiedente. Secondo la titolare inoltre, il disegno contestato sarebbe provvisto di carattere individuale in quanto l’impressione generale suscitata nell’utilizzatore informato sarebbe diversa da quella evocata dai disegni anteriori. (7) In data 28 settembre 2006 l’Ufficio ha comunicato ad entrambe le parti la conclusione del procedimento scritto, indicando che una decisione sarebbe stata adottata in merito alla nullità. (8) Per ulteriori dettagli in ordine ai fatti, alle prove e agli argomenti addotti dalle parti si fa rinvio ai documenti del fascicolo. II. MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE A. Sull’ammissibilità (9) La domanda di dichiarazione di nullità del modello comunitario, “fondata sulla mancanza dei requisiti di novità e carattere individuale, conformemente alll’articolo 52, paragrafo 1, all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), agli articoli 4, 5, 6, e all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002”, contiene un’indicazione dei motivi su cui è basata la domanda medesima. Il requisito di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punto i), REDC, ossia del Regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, 3 recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari, è pertanto soddisfatto. La domanda soddisfa altresì i requisiti di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punti v) e vi), REDC, in quanto contiene un’indicazione dei fatti, delle prove e delle osservazioni addotti a sostegno di tali motivi, in particolare indicazioni e riproduzioni dei modelli anteriori. Gli altri requisiti di cui all’articolo 28, paragrafo 1, REDC sono del pari soddisfatti. La domanda è quindi ammissibile. B. Sul merito B.1 Mezzi probatori (10) La richiedente ha depositato come prova del suo diritto anteriore quattro inserzioni pubblicitarie apparse su riviste diffuse in Europa e tutte recanti data anteriore alla data di deposito del modello contestato e quattordici dichiarazioni di protezione di modelli e brevetti ottenuti in USA, Germania e Regno Unito, depositati in data anteriore a quella del modello contestato raffiguranti macchine da gioco automatiche appartenenti a varie imprese concorrenti. (11) Tutti i documenti costituiscono valido elemento probatorio in quanto sia le riviste sia i certificati di protezione prodotti dalla richiedente recano tutti data anteriore rispetto alla data di deposito del modello contestato. Relativamente alle dichiarazioni di modelli e brevetti statunitensi, l’Ufficio ritiene che, nel corso della normale attività commerciale ci si debba attendere che gli operatori specializzati nel settore delle slot machines operanti nella Comunità Europea, si tengano informati ed aggiornati in relazione ai modelli registrati dai concorrenti per lo meno nei paesi piú importanti, come gli Stati Uniti. Dal momento che le basi di dati dell’Ufficio Brevetti staunitense sono accessibili online, si deve ragionevolmente supporre che i modelli e brevetti esibiti dalla richiedente siano conosciuti negli ambienti specializzati del settore interessato operanti nella Comunità Europea. B.2 Novità (12) Ai sensi dell’articolo 5 RDC, un disegno o modello comunitario è privo di novità quando un disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico anteriormente alla data di deposito del modello comunitario. Disegni e modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti. (13) Nel presente caso, il modello contestato differisce dalle anterioritá prodotte dalla richiedente principalmente per un elemento fondamentale: mentre i disegni anteriori terminano sotto il vassoio raccogli monete e necessitano dunque di essere appoggiati su di un ripiano che li collochi alla giusta altezza rispetto al giocatore, il disegno contestato presenta un corpo di base unico che poggia direttamente sul pavimento. Tale elemento che è totalmente assente in quasi tutti i disegni anteriori, visulamente occupa almeno un terzo del disegno 4 contestato. Anche nei disegni anteriori in cui un elemento di sostegno viene effettivamente raffigurato, come accade nella rappresentazione di modello anteriore qui riportata, tale elemento appare sempre totalmente separato dal corpo della slot machine vera e propria che appare semplicemente appoggiata ad esso. (14) Questo elemento sicuramente non rappresenta un dettaglio immateriale, pertanto il disegno comunitario contestato non si può considerare identico ai disegni anteriori, ai sensi dell’articolo 5 RDC. Di conseguenza, viene confermato il carattere di novità del disegno comunitario contestato. B.3 Carattere individuale (15) L’utilizzatore informato conosce le caratteristiche di base delle slot machines ed è pertanto consapevole che, nel concepire e disegnare modelli di macchine da gioco, il margine di libertà dell’autore è esclusivamente vincolato dalla necessaria presenza di alcuni elementi funzionali quali uno schermo o perlomeno dei rulli , una consolle ed un vassoio raccogli monete, posizionati in un determinato modo al fine di permettere l’attivitá ludica. Tuttavia l’autore gode di un certo grado di libertá nel disegnare questi elementi e sicuramente altri elementi secondari. (16) L’utilizzatore informato non potrá dunque non rilevare la differenza sostanziale fra i modelli anteriori ed il disegno contestato, rappresentata dall’esclusiva presenza in quest’ultimo modello di un corpo di base occupante almeno un terzo del disegno e totalmente assente nei modelli anteriori. Neppure eventuali elementi di somiglianza riscontrabili tra il modello contestato e singoli elementi dei modelli anteriori riuscirebbero ad alterare l’impressione generale di dissimilaritá prodotta dai disegni a confronto. Pertanto, si conclude che nel modello comunitario contestato non è assente il carattere individuale C. Conclusione (17) Il modello comunitario soddisfa i requisiti relativi alla novitá ed al carattere individuale di cui all’articolo 5 e 6 RDC. La domanda di nullitá dev’essere pertanto respinta in quanto infondata. III. SULLE SPESE (18) Ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1, RDC e dell’articolo 79, paragrafo 1, REDC, la richiedente deve sopportare l’onere della tassa e delle spese sostenute dalla titolare. IV. DIRITTO DI RICORSO (19) La presente decisione è suscettibile di ricorso. Il ricorso deve essere presentato all’Ufficio entro due mesi dalla data di notificazione della presente 5 decisione. Il ricorso non si considera presentato fino a quando non è stata pagata la relativa tassa. Entro quattro mesi dalla data di notificazione della presente decisione, deve essere depositata una memoria scritta con i motivi del ricorso (articolo 57 RDC). LA DIVISIONE ANNULLAMENTO Anna Gobetto Martin Schlötelburg 6 Eva Vyoralova