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SOMMARIO GU 6/2004 Pagina Decisione EX-04-1 del presidente dell’Ufficio, del 26 aprile 2004, recante l’adozione delle direttive inerenti al procedimento diretto ad ottenere la dichiarazione di nullità di un disegno o modello comunitario registrato .................................................................................. 727 Decisione EX-04-2 del presidente dell’Ufficio, del 10 maggio 2004, recante l’adozione delle direttive relative ai procedimenti dinanzi all’Ufficio ........................................................ 729 Direttive inerenti al procedimento diretto ad ottenere la dichiarazione di nullità di un disegno o modello comunitario registrato ...................................................................................... 758 Direttive relative ai procedimenti dinanzi all’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni e modelli) - Parte A, sezione 6 - Restitutio in integrum ................... 785 Direttive relative ai procedimenti dinanzi all’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni e modelli) - Parte B, Esame – Modifiche ............................................ 802 Comunicazione n. 5/04 del presidente dell’Ufficio, del 15 aprile 2004, in merito ai giorni in cui gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri e l’Ufficio dei marchi del Benelux resteranno chiusi nel 2004 ....................................................................................... 807 Elenco dei mandatari abilitati ....................................................................................................... 809 Regolamento (CE) n. 465/2004 della Commissione, del 12 marzo 2004, che completa l’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all’iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origini protette e delle indicazioni geografiche protette (Carciofo di Paestum e Farina di Neccio della Garfagnana) .................................................... 817 Informazioni OMPI • Notifica OMPI n. 209 ............................................................................................................... 823 • Notifica Parigi n. 210 ................................................................................................................. 823 SOMMARIO DECISIONE EX-04-1 DEL PRESIDENTE DELL’UFFICIO DECISIONE EX-04-2 DEL PRESIDENTE DELL’UFFICIO del 26 aprile 2004 del 10 maggio 2004 recante adozione delle direttive inerenti al procedimento diretto ad ottenere la dichiarazione di nullità di un disegno o modello comunitario registrato recante adozione delle direttive relative ai procedimenti dinanzi all’Ufficio IL PRESIDENTE DELL’UFFICIO PER L’ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI), visto il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (in prosieguo «RM»), in particolare l’articolo 119, paragrafo 2, lettera a), e il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, sui disegni e modelli comunitari (in prosieguo «RDC»), in particolare l’articolo 100, dopo aver consultato il Consiglio di amministrazione, ai sensi dell’articolo 101, lettera b), RDC, considerando che lo scopo delle presenti direttive sull’esame è di illustrare il modo in cui le prescrizioni del regolamento sui disegni e modelli comunitari, quelle del relativo regolamento di esecuzione e quelle del regolamento sulle tasse saranno concretamente applicate dall’Ufficio nell’esame della domanda di dichiarazione di nullità di un disegno o modello comunitario registrato. Le Direttive riguardando gli aspetti procedurali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Le direttive inerenti al procedimento diretto ad ottenere la dichiarazione di nullità di un disegno o modello comunitario registrato, allegate alla presente decisione, sono adottate. IL PRESIDENTE DELL’UFFICIO PER L’ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI), visto il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario, in particolare l’articolo 119, paragrafo 2, lettera a), dopo aver consultato il Consiglio di amministrazione ai sensi dell’articolo 121, paragrafo 5, del citato regolamento, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 (1) Le seguenti direttive relative ai procedimenti dinanzi all’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni e modelli), allegate alla presente decisione, sono adottate: 1. 2. parte A, sezione 6, restitutio in integrum; modifiche della parte B, esame; 3. parte C, direttive sull’opposizione. (2) Esse sostituiscono la parte A, sezione 6 e la parte C delle direttive (GU UAMI 1996, pag. 1840 e GU UAMI 1997, pag. 1128, rispettivamente). Articolo 2 (1) Le direttive di cui all’articolo 1, paragrafo 1, punto 1 e 2, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Ufficio. (2) Le versioni consolidate delle direttive modificate sono pubblicate nel sito Internet dell’Ufficio. Articolo 2 La presente decisione entrerà in vigore il giorno successivo alla sua adozione e sarà pubblicata, congiuntamente alle direttive allegate alla medesima, nella Gazzetta ufficiale dell’Ufficio. Fatto ad Alicante, 26 Aprile 2004 Wubbo de Boer Presidente Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla sua adozione ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Ufficio. Alicante, 10 maggio 2004 Wubbo de Boer Presidente SOMMARIO DIRETTIVE INERENTI AL PROCEDIMENTO DIRETTO AD OTTENERE LA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DI UN DISEGNO O MODELLO COMUNITARIO REGISTRATO 1. INTRODUZIONE 2. PRINCIPI GENERALI 3. DEPOSITO DELLA DOMANDA 4. AMMISSIBILITÀ 5. SCAMBIO DI COMUNICAZIONI 6. ISTRUZIONE 7. PROCEDURA ORALE 8. ESAME E DECISIONE 9. PARTECIPAZIONE DEL PRESUNTO CONTRAFFATTORE SOMMARIO 1. 1.1. INTRODUZIONE Scopo delle direttive Scopo delle direttive in materia di nullità è spiegare in che modo l’Ufficio darà applicazione pratica ai parametri contenuti nel regolamento su disegni e modelli comunitari (1) (RDC), al regolamento di esecuzione (2) (REDC) e al regolamento sulle tasse (3) (RTDC) ai fini dell’esame di una domanda intesa a dichiarare la nullità di un disegno o modello comunitario registrato. Le direttive sono intese ad assistere i membri della divisione Annullamento nell’applicazione uniforme dei regolamenti suddetti ai procedimenti di nullità ed servire da guida per le parti del procedimento. Le direttive hanno carattere generico, non essendo possibile prendere in considerazione ogni singola fattispecie. Analogamente si prevede un adattamento delle presenti direttive che tenga conto delle evoluzioni della prassi dei procedimenti di nullità. 1.2. Struttura delle direttive Le direttive sono strutturate in modo da ricalcare la sequenza che articola i procedimenti per la declaratoria di nullità, dal momento del ricevimento della domanda di dichiarazione di nullità fino all’adozione della decisione. I principi generali (cfr. sezione 2) devono essere tenuti presente durante l’intero svolgimento del procedimento di nullità. 2. 2.1. PRINCIPI GENERALI Carattere unitario (articolo 1, paragrafo 3, RDC) Il sistema istituito dall’RDC è inteso ad assicurare al titolare una protezione uniforme con effetto unitario su tutto il territorio della Comunità. Il disegno o modello comunitario non può essere oggetto di registrazione, trasferimento o rinuncia se non per la totalità della Comunità. Di conseguenza, gli effetti di una dichiarazione di nullità di un disegno o modello comunitario si estendono all’intero territorio comunitario. 2.2. La divisione Annullamento (articolo 105 RDC) La divisione Annullamento adotta le decisioni per conto dell’Ufficio in merito alle domande di nullità dei disegni e modelli comunitari registrati. Essa è costituita da tre membri. Almeno uno dei membri deve possedere una formazione giuridica. Un membro della divisione Annullamento svolge il ruolo di relatore nell’ambito di ciascun procedimento. Il relatore cura gli aspetti procedurali e redige il progetto di decisione. 2.3. Motivi di nullità (articolo 25, paragrafo 1, RDC) Un disegno o modello comunitario registrato può essere dichiarato nullo per i motivi di cui all’articolo 25, paragrafo 1, RDC. Una domanda di dichiarazione di nullità basata su un motivo diverso da quelli riportati all’articolo 25, paragrafo 1, RDC deve essere respinta per inammissibilità. Ognuno dei capoversi in corrispondenza delle lettere da a) a g), di cui all’articolo 25, paragrafo 1, RDC, rappresenta di per sé motivo di nullità. Una domanda di nullità può essere basata su più motivi senza prevedere tasse addizionali. Ove il richiedente si avvalga del modulo predisposto dall’Ufficio, deve contrassegnare uno o più riquadri in corrispondenza dei motivi su cui si basa la sua domanda. Allo scadere della data di deposito della domanda di nullità, il richiedente non potrà fare valere nuovi motivi di nullità. Per il contrario, il richiedente potrà registrare un’altra domanda di dichiarazione di nullità basata su diversi motivi. 2.4. Portata della domanda (articolo 52 RDC) Per mezzo del procedimento di nullità, il richiedente può domandare unicamente che sia dichiarato nullo il disegno o modello comunitario contestato, entro i termini della registrazione. I disegni o modelli comunitari registrati devono essere contestati singolarmente, anche se figurano in una domanda multipla. Laddove la contestazione verta su più disegni o modelli contenuti in una registrazione multipla, il richiedente è tenuto a depositare una domanda di nullità separata per ognuno di essi, versando la tassa corrispondente. 2.5. Esame dei fatti (articolo 63 RDC) Nel corso del procedimento di nullità, l’esame della divisione Annullamento si limita ai fatti, ai mezzi di prova e agli argomenti addotti dalle parti. Essa è peraltro tenuta a vagliare la legittimità dei suddetti fatti, mezzi di prova e argomenti. 2.6. Termini e sospensione (articolo 91, paragrafo 2, RDC; articoli 31, paragrafo 5, 32, 56e 57 REDC) Le richieste di proroga di un termine devono essere presentate prima della scadenza del termine originario e devono essere debitamente motivate, ad esempio quando una delle parti ha bisogno di più tempo per ottenere prove. Il procedimento è del pari sospeso su richiesta di entrambe le parti che intendano pervenire ad una transazione. SOMMARIO Il procedimento può venire del pari sospeso dietro richiesta di una della parti, laddove la domanda di dichiarazione di nullità si basi su di un diritto anteriore la cui validità sia contestata. Se non vi sono motivi particolari per la prosecuzione, la divisione Annullamento, sentite le parti, sospende il procedimento di propria iniziativa qualora dinanzi alla stessa venga portato in evidenza il fatto che la nullità del disegno o modello comunitario contestato sia già stata eccepita in via riconvenzionale dinanzi ad un tribunale nazionale competente il quale a sua volta non abbia sospeso il procedimento. Qualora relativamente ad un medesimo disegno o modello comunitario vengano presentate più domande di dichiarazione di nullità e laddove, dall’esame preliminare di una di esse, emerga che il disegno o modello comunitario contestato potrebbe essere nullo, la divisione Annullamento procede all’esame di detta domanda sospendendo il procedimento con riferimento alle altre domande. I richiedenti verranno informati in modo appropriato. 2.7. Decisioni (articolo 62, RDC; articolo 38 REDC) Le decisioni della divisione Annullamento devono essere fondate esclusivamente sui motivi o mezzi di prova in merito ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni. Tali motivi vengono riportati nella decisione. 2.8. Ricorso (articolo 55 RDC) Qualsiasi parte in un procedimento di nullità può proporre ricorso contro ogni decisione pregiudizievole nei suoi confronti. Una decisione che non pone fine ad un procedimento nei riguardi di una delle parti è impugnabile solo congiuntamente alla decisione definitiva, a meno che essa non consenta un’impugnazione autonoma. Qualsiasi comunicazione scritta di tale decisione conterrà l’avviso che la stessa è impugnabile entro due mesi dalla data di ricevimento della notifica della decisione. I ricorsi hanno effetto sospensivo. 3. 3.1. DEPOSITO DELLA DOMANDA Modulo di domanda [articolo 68, paragrafo 1, lettera f), REDC] L’Ufficio mette a disposizione un modulo di domanda. Tale modulo è scaricabile dal sito Web dell’Ufficio http://oami.eu.int. L’utilizzo di detto modulo è fortemente raccomandato. La domanda deve essere presentata in duplice originale, in modo da evitare per il titolare un rischio di perdita di qualità inerente ad una versione fotocopiata della domanda medesima. Qualora una domanda sia presentata in un unico originale, la divisione Annullamento può invitare al richiedente a presentare un altro originale entro un termine di due mesi. 3.2. Mezzi di deposito (articoli 65 e 66, paragrafo 2, REDC) Le domande di dichiarazione di nullità possono venire depositate presso l’Ufficio mediante invio per posta, servizi di corriere, consegna di persona o per telecopia (fax). Il deposito tramite mezzi elettronici di domande di dichiarazione di nullità sarà autorizzato mediante una decisione posteriore del presidente, quando saranno stabiliti i requisiti tecnici. L’invio per telecopia non è consigliato in modo particolare alle domande di dichiarazione di nullità, specialmente laddove formino oggetto di contestazione la mancanza di novità e/o di carattere individuale, in quanto la riproduzione richiesta del o dei disegni o modelli anteriori potrebbe risultare deteriorata in seguito alla trasmissione via fax. Qualora una domanda sia presentata tramite fax, il richiedente è tenuto a presentare l’originale in duplice copia. La divisione Annullamento provvederà quindi ad inoltrare una copia al titolare. Qualora il richiedente non presenti l’originale e la divisione Annullamento consideri che la qualità dei documenti inviati tramite fax è insufficiente, si inviterà al richiedente a presentare l’originale entro un termine di un mese. 3.3. Pagamento della tassa (articolo 52, paragrafo 2, RDC; articolo 28, paragrafo 2, e 30, paragrafo 2, REDC) La domanda di dichiarazione di nullità viene considerata depositata solo una volta che l’importo della tassa relativa alla domanda di nullità sia stato interamente versato. Di preferenza il pagamento avviene tramite conto corrente. Qualora il richiedente ovvero il suo rappresentante sia titolare di un conto corrente presso l’Ufficio, la tassa viene automaticamente addebitata sul conto corrente in questione all’atto di ricezione della domanda, salvo diverse istruzioni. Il pagamento può essere effettuato anche a mezzo assegno o bonifico bancario sul conto dell’Ufficio, oppure in contanti o mediante carta di credito presso i locali dell’Ufficio. In caso di pagamento tramite bonifico bancario su di un conto presso l’Ufficio, la data dell’effettiva registrazione dell’importo sul conto bancario dell’Ufficio fa fede come data del pagamento. In caso di rimessa di un assegno, la data di pagamento corrisponde alla data di ricezione dell’assegno da parte dell’Ufficio, a condizione che sussista la necessaria copertura. In caso di mancato pagamento, l’Ufficio ne dà comunicazione al richiedente e fissa un termine di due mesi a partire dalla data di ricezione della notifica per provvedere al pagamento della tassa. Se il richiedente non ottempera, la domanda si considera non presentata. SOMMARIO La data di pagamento determina la data di deposito della domanda di dichiarazione di nullità. 4. 4.1. AMMISSIBILITÀ Lingua procedurale [articolo 98, paragrafi 4 e 5, RDC; 29, paragrafi 5 e 6, e 30, paragrafo 1, REDC] La lingua utilizzata per presentare la domanda di registrazione del disegno o modello comunitario contestato (lingua in cui è stata presentata la domanda) è altresì la lingua del procedimento di nullità (lingua procedurale), purché la lingua in cui è stata presentata la domanda rientri fra le cinque lingue dell’Ufficio. In caso contrario, la lingua procedurale è la seconda lingua indicata nella domanda di disegno o modello comunitario contestato. La domanda di dichiarazione di nullità deve essere depositata nella lingua del procedimento di nullità. Se la domanda non è presentata nella lingua procedurale, la divisione Annullamento invita, a mezzo notifica, il richiedente a presentarne una traduzione entro un termine di due mesi a partire dalla data di notifica. Se il richiedente non ottempera alla richiesta, la domanda è respinta per inammissibilità. Entro due mesi dalla ricezione da parte del titolare del disegno o modello della comunicazione della domanda di nullità, le parti del procedimento di nullità possono convenire che un’altra lingua ufficiale della Comunità sia la lingua procedurale. Qualora la domanda non sia stata depositata in tale lingua, il richiedente deve fornire una traduzione della domanda entro un termine di un mese a partire dalla data in cui l’Ufficio è stato informato di quest’accordo. 4.2. Identificazione del richiedente [articoli 28, paragrafo 1, lettera c), e 30, paragrafo 1, REDC] Una domanda di dichiarazione di nullità deve contenere l’indicazione del nome e dell’indirizzo del richiedente. Qualora le informazioni riportate nella domanda non consentano l’identificazione inequivocabile del richiedente e le irregolarità non siano sanate entro un termine di due mesi, la domanda è respinta per inammissibilità. 4.3. Rappresentanza del richiedente [articoli 77 e 78 RDC; articoli 28, paragrafo 1, lettera c), punto ii), e 30, paragrafo 1, REDC] Se il richiedente è privo di domicilio o di sede, ovvero di stabilimento industriale o commerciale reale ed effettivo all’interno della Comunità, è tenuto a farsi rappresentare dinanzi all’Ufficio da un rappresentante ; in difetto, viene richiesto al richiedente di nominare un rappresentante entro un termine di due mesi. Se il richiedente non ottempera a tale richiesta, la domanda è respinta per inammissibilità. 4.4. Identificazione del disegno o modello comunitario contestato [articolo 24, paragrafo 2, RDC; articoli 28, paragrafo 1, lettera a), e 30, paragrafo 1, REDC] La domanda di dichiarazione di nullità deve contenere il numero di registrazione del disegno o modello comunitario contestato unitamente a nome e indirizzo del titolare che risultano nel registro. Se le informazioni fornite dal richiedente non consentono l’identificazione inequivocabile del disegno o modello comunitario contestato, il richiedente è invitato a fornire tali informazioni entro un termine di due mesi. Se il richiedente non ottempera alla richiesta, la domanda è respinta per inammissibilità. 4.5. Registrazione estinta Qualora il disegno o modello comunitario contestato si sia estinto o sia stato oggetto di rinuncia alla data di deposito della domanda, il richiedente è invitato, entro un termine di due mesi, a produrre i mezzi di prova idonei a dimostrare il proprio interesse legittimo alla dichiarazione di nullità. Se il richiedente non ottempera alla richiesta, la domanda è respinta per inammissibilità. In modo particolare, sussiste un interesse legittimo qualora il richiedente dia prova che il titolare del disegno o modello comunitario contestato abbia compiuto atti intesi a far valere contro di lui i diritti conferiti dal disegno o modello comunitario contestato. 4.6. Dichiarazione dei motivi [articolo 25, paragrafo 1, RDC; articoli 28, paragrafo 1, lettera b), punto i), e 30, paragrafo 1, REDC] La domanda di dichiarazione di nullità deve contenere una dichiarazione del o dei motivi su cui la stessa si basi. Può essere sufficiente un richiamo alla sezione pertinente dell’articolo 25, paragrafo 1, RDC, come ad esempio «motivo ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), RDC». Se il richiedente si avvale del modulo predisposto dall’Ufficio, è possibile dichiarare il motivo contrassegnando una delle caselle che figurano nel riquadro «Motivi». Laddove la domanda non consenta l’identificazione inequivocabile del o dei motivi su cui si basa la domanda stessa, il richiedente è invitato a presentare una dichiarazione dei motivi entro un termine di due mesi. Se il richiedente non ottempera alla richiesta, la domanda è respinta per inammissibilità. 4.7. Fatti, mezzi di prova e osservazioni [articolo 52, paragrafo 2, RDC; articoli 28, paragrafo 1, 29, paragrafo 5, e 30, paragrafo 1, REDC] Il richiedente è tenuto ad indicare i fatti, i mezzi di prova e le osservazioni a sostegno del o dei motivi su cui si basa la domanda. Qualora il richiedente contesti la mancanza di novità o di carattere individuale del disegno o modello comunitario contestato [articolo 25, paragrafo 1, lettera b), RDC], la domanda deve contenere un’indicazione, ed una riproduzione, del o dei disegni o mo- SOMMARIO delli anteriori che potrebbero rappresentare un ostacolo alla novità o al carattere individuale del disegno o modello comunitario contestato, unitamente ai documenti comprovanti la precedente divulgazione di detti disegni o modelli anteriori. Qualora, secondo il richiedente, il titolare non abbia diritto al disegno o modello comunitario contestato [articolo 25, paragrafo 1, lettera c), RDC], la domanda deve specificare gli elementi idonei a dimostrare che il richiedente ha il diritto di contestare il disegno o modello comunitario in forza di una decisione giudiziale Qualora il richiedente affermi che il disegno o modello comunitario contestato sia in conflitto con uno o più disegni o modelli anteriori [articolo 25, paragrafo 1, lettera d), RDC], la domanda deve contenerne la riproduzione ed i particolari che contraddistinguono il o i disegni o modelli comunitari precedenti su cui si fonda la domanda di dichiarazione di nullità e che dimostrano il diritto del richiedente a far valere il disegno o modello anteriore in quanto motivo di nullità. Qualora il richiede affermi che il disegno o modello contestato costituisca un’utilizzazione non autorizzata di un segno distintivo [articolo 25, paragrafo 1, lettera e), RDC], ovvero di un’opera protetta dalla legislazione in materia di diritto d’autore [articolo 25, paragrafo 1, lettera f), RDC], la domanda deve riportarne la riproduzione ed i particolari che contraddistinguono il segno distintivo o l’opera protetta dal diritto d’autore su cui si fonda la domanda medesima nonché le indicazioni da cui risulti che il richiedente è il titolare del diritto precedente. Laddove il richiedente affermi che il disegno o modello comunitario contestato costituisca utilizzazione abusiva di uno degli elementi elencati nell’articolo 6 ter della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo 6 ter e che rivestono un particolare interesse pubblico in uno Stato membro [articolo 25, paragrafo 1, lettera g), RDC], la domanda deve contenere la riproduzione ed i particolari dell’elemento pertinente nonché indicazioni da cui risulti che la domanda è presentata dalla persona o dall’ente interessato dall’utilizzazione impropria. Qualora le indicazioni richieste dei fatti, dei mezzi di prova e delle osservazioni risultino mancanti e le irregolarità non siano sanate per il richiedente entro un termine di due mesi dal momento della richiesta della divisione Annullamento, la domanda è respinta per inammissibilità (v. sezione 4.9). Se la prova a sostegno della domanda non è depositata nella lingua procedurale, il richiedente deve presentarne la traduzione in tale lingua entro due mesi dal deposito della prova medesima. In difetto, la prova non verrà tenuta in conto dalla divisione Annullamento. 4.8. Firma della domanda La domanda di dichiarazione di nullità deve essere firmata dal richiedente o dal suo eventuale rappresentante. In caso di omissione della firma, la divisione Annullamento invita il richiedente a porvi rimedio entro un termine di due mesi. Se il richiedente non ottempera alla richiesta, la domanda è respinta per inammissibilità. 4.9. Trattamento delle irregolarità ( articolo 30, REDC) Qualora la divisione Annullamento ritenga inammissibile la domanda e le irregolarità non siano sanate, respinge con decisione la domanda per inammissibilità. La tassa d’annullamento non è rimborsata. 4.10. Comunicazione al titolare [articolo 53, paragrafo 2, RDC; articoli 28, paragrafo 3, 31, paragrafo 1, 69, paragrafo 3, punto p), REDC] Se la divisione Annullamento ritiene ammissibile la domanda, la trasmette al titolare invitandolo a presentare osservazioni in merito entro un termine di due mesi. Le richieste di proroga di un termine devono essere presentate prima della scadenza del termine originario e devono essere debitamente motivate. Il richiedente viene del pari informato e la data di deposito della domanda è inserita nel registro. Qualora la divisione Annullamento ritiene inammissibile la domanda, l’Ufficio informa il titolare che una domanda per dichiarazione di nullità è stata presentata e che la domanda è stata respinta per inammissibilità. 5. 5.1. SCAMBIO DI COMUNICAZIONI Osservazioni del titolare (articolo 31, paragrafo 2, REDC) Le osservazioni del titolare sono comunicate al richiedente senza indugio. Il titolare è tenuto a presentare le proprie osservazioni in duplice originale, di cui uno viene trasmesso al richiedente, in modo da non incorrere in una perdita di qualità derivante da eventuali copie. In assenza di osservazioni del titolare entro un termine di due mesi, la divisione Annullamento decide sulla nullità in base ai documenti di cui dispone. SOMMARIO 5.2. Traduzione delle osservazioni del titolare (articolo 98, paragrafo 4, RDC; articolo 29, paragrafo 2, REDC) Se la lingua procedurale non è la lingua in cui è stata presentata la domanda del disegno o modello comunitario contestato, il titolare può presentare osservazioni nella lingua in cui è stata presentata la domanda. L’Ufficio provvede senza indugio alla traduzione di tali osservazioni nella lingua procedurale ed a comunicare la traduzione al richiedente. 5.3. Portata della difesa (articoli 25, paragrafo 6, e 53, paragrafo 2, RDC) Nelle proprie osservazioni il titolare deve indicare la portata della sua difesa del disegno o modello comunitario contestato. In mancanza di indicazioni da parte del titolare, si presume che questi intenda mantenere il disegno o modello comunitario così come originariamente registrato, e pertanto nella sua integrità. Se il titolare chiede che il disegno o modello comunitario sia mantenuto in forma modificata, la richiesta deve riportare la forma modificata. La richiesta del mantenimento in forma modificata del disegno o modello comunitario contestato deve essere presentata nel corso del procedimento di nullità. Al richiedente viene data la possibilità di esprimere commenti se il disegno o modello comunitario in forma modificata soddisfi o meno ai requisiti per ottenere la protezione e se l’identità del disegno o modello sia o meno salvaguardata. La decisione di mantenere il disegno o modello comunitario in forma modificata viene compresa nella decisione sul merito al termine del procedimento di nullità. 5.4. Replica del richiedente (articolo 63, paragrafo 2, RDC; articolo 31, paragrafo 3, REDC) Qualora le osservazioni del titolare contengano nuovi fatti, mezzi di prova e osservazioni ovvero una richiesta di mantenimento in forma modificata del disegno o modello comunitario, il richiedente viene invitato a pronunciarsi sulle osservazioni del titolare entro un termine di due mesi. Il titolare viene informato di conseguenza. Qualsiasi replica del richiedente deve essere comunicata al titolare. Il richiedente è tenuto a presentare le proprie osservazioni in duplice originale, di cui uno viene trasmesso al richiedente, in modo da non incorrere in una perdita di qualità derivante da eventuali copie. Qualora un’osservazione sia presentata in un unico originale, la divisione Annullamento può invitare al richiedente a presentare un altro originale entro un termine di due mesi. 5.5. Traduzione della replica del richiedente (articolo 98, paragrafo 4, RDC; articolo 81, paragrafo 1, REDC) Qualsiasi replica del richiedente deve essere redatta nella lingua procedurale. Se il richiedente è stato invitato a pronunciarsi e la sua replica non è redatta nella lingua procedurale, questi è tenuto a presentarne una traduzione entro un mese dalla data di presentazione dell’originale. Se il richiedente ottempera entro il termine previsto, la traduzione viene comunicata al titolare. In caso contrario, la replica si ritiene come non presentata. 5.6. Termine dello scambio di comunicazioni (articoli 53, paragrafo 2, e 63, paragrafo 2, RDC) Qualora le osservazioni di una parte non contengano nuovi fatti, mezzi di prova e osservazioni, la divisione Annullamento informa entrambe le parti della conclusione del procedimento scritto e della prossima adozione di una decisione. L’Ufficio non tiene conto dei fatti, mezzi di prova o osservazioni addotti dalle parti successivamente alla chiusura del procedimento scritto. 6. ISTRUZIONE (articolo 65 RDC; articoli 43 e 46 REDC) Qualora una delle parti chieda l’audizione di un testimone o di un perito, la divisione Annullamento invita la parte a produrre la dichiarazione del testimone ovvero il parere del perito per iscritto, eccetto quando la divisione Annullamento consideri necessario un’audizione. Una dichiarazione di un testimone deve avvenire sotto giuramento o in forma solenne oppure in altra forma avente pari valore probatorio nell’ordinamento dello Stato in cui è resa. 7. PROCEDURA ORALE (articolo 64 RDC; articoli 38, paragrafo 1, 42 e 46 REDC) La divisione Annullamento, quando ne ravvisi l’opportunità, ricorre alla procedura orale d’ufficio o su istanza di una delle parti del procedimento. Quando la divisione Annullamento ricorre alla procedura orale, il relatore della causa presenta un parere preliminare sul merito evidenziando gli eventuali punti da esaminare in vista di una decisione. Il parere preliminare viene quindi compreso nella citazione al procedimento orale. Il procedimento orale, compresa la lettura della decisione, è pubblico, ove il disegno o modello comunitario contestato sia già stato pubblicato, e purché la presenza del pubblico non comporti inconvenienti gravi e ingiustificati, in particolare per una delle parti del procedimento stesso. Le parti vengono informate di conseguenza nell’atto di citazione. SOMMARIO 8. 8.1. ESAME E DECISIONE Avvio dell’esame (articolo 53 RDC; articolo 31, paragrafo 5, REDC) La divisione Annullamento avvia l’esame della domanda subito dopo averne stabilito l’ammissibilità. La divisione Annullamento può all’occorrenza invitare le parti a concludere una transazione. 8.2. Conclusione del procedimento senza una decisione sul merito Il procedimento di nullità si conclude senza l’adozione di una decisione sul merito quando: (i)ii il richiedente ritira la domanda; (ii)i il titolare rinuncia al disegno o modello comunitario nella sua interezza e il richiedente non ha nessun interesse legittimo alla dichiarazione di nullità del disegno o modello comunitario oggetto di rinuncia; (iii) il disegno o modello comunitario contestato si è estinto ed il richiedente non ha un interesse legittimo alla continuazione del procedimento; (iv) le parti giungono ad una transazione. La divisione Annullamento informa le parti che il procedimento si è concluso senza una decisione sul merito. 8.3. Decisione sulle spese (articolo 70 RDC; articolo 79 REDC) La decisione sul merito statuisce sulle spese, a meno che non sia stato diversamente convenuto dalle parti. La parte soccombente sopporta l’onere delle spese. Qualora la parte soccombente è il titolare, questi sopporta del pari l’onere della tassa. Se il disegno o modello comunitario registrato pur essendo dichiarato nullo permane in forma modificata, il titolare sopporta le spese. Se non si perviene ad una decisione sul merito, la decisione sulle spese segue unicamente ove richiesta da una o entrambe le parti, e pertanto: (i)ii se il richiedente ritira la domanda, ne sopporta del pari l’onere delle spese; (ii)i qualora le parti pervengano ad una transazione, entrambe sopportano l’onere delle proprie spese ed il richiedente si accolla l’onere della tassa, salvo diverso accordo delle parti; (iii) se il procedimento di nullità si conclude per rinuncia del titolare del disegno o modello comunitario nella sua interezza, il titolare sopporta l’onere delle spese e della tassa; (iv) se il disegno o modello comunitario si è estinto ed il richiedente non ha un interesse legittimo alla prosecuzione del procedimento entrambe le parti sopportano l’onere delle spese ed il richiedente si accolla l’importo della tassa. 8.4. Determinazione delle spese (articolo 70, paragrafo 6, RDC; articolo 79 REDC) La divisione Annullamento fissa le spese nei procedimenti di nullità su richiesta di una o di entrambe le parti. L’articolo 79 REDC stabilisce il tipo e l’importo delle spese che deve sopportare la parte soccombente. 8.5. Iscrizione nel registro [articolo 53, paragrafo 3, RDC; articolo 69, paragrafo 3, lettera q), REDC] La data ed il tenore della decisione sulla domanda di nullità o qualsiasi altra conclusione del procedimento vengono iscritti nel registro una volta divenuti definitivi. 9. PARTECIPAZIONE DEL PRESUNTO CONTRAFFATTORE (articolo 54 RDC; articolo 33 REDC) Fino a quando l’Ufficio non ha adottato una decisione definitiva, qualunque terzo che fornisca la prova di essere stato convenuto in un procedimento per contraffazione dello stesso disegno o modello comunitario può partecipare al procedimento di nullità. Il presunto contraffattore deve presentare richiesta in tal senso nel termine di tre mesi dalla data in cui l’azione per contraffazione è stata promossa. Lo stesso vale per qualunque terzo che fornisca la prova che (i) il titolare del disegno o modello comunitario ha chiesto nei suoi confronti la cessazione degli atti di presunta contraffazione del disegno o modello, nonché la prova (ii) di aver chiesto ad un tribunale di dichiarare che tali atti non costituiscono contraffazione del disegno o modello comunitario registrato. L’istanza di partecipazione è presentata con atto scritto e motivato. Essa non si considera presentata fintantoché non sia stata pagata la tassa relativa alla domanda di nullità. SOMMARIO DIRETTIVE RELATIVE AI PROCEDIMENTI DINANZI ALL’UFFICIO PER L’ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (marchi, disegni e modelli) PARTE A, SEZIONE 6 Restitutio in integrum Indice 6.1. PRINCIPI GENERALI 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLA RESTITUTIO 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.3. Ritardi postali Obblighi direttivi e di supervisione all’interno dell’ente come parte Obblighi del mandatario Cause riguardanti il rapporto tra la parte nel procedimento e il suo mandatario PROCEDURA 6.3.1. 6.3.2. 6.3.3. 6.3.4. 6.3.5. 6.3.6. 6.3.7. 6.4. Procedimenti nei quali si applica la restitutio Parti Termini esclusi dalla restitutio in integrum Perdita di diritti o decadenza da un mezzo di ricorso come conseguenza diretta Effetti della restitutio in integrum Termine Tassa Lingue Particolari e prove Competenza Pubblicazioni Decisione, ruolo dielle altre parti nel procedimento di restitutio OPPOSIZIONE DI TERZI SOMMARIO 6.1. RMC 78 RDC 67 PRINCIPI GENERALI La parte di un procedimento dinanzi all’Ufficio può essere reintegrata nei suoi diritti (restitutio in integrum) qualora, pur avendo usato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze, non abbia potuto osservare un termine nei confronti dell’Ufficio e, a norma dei regolamenti applicabili, l’inosservanza abbia come conseguenza diretta la perdita di un diritto o la decadenza da un mezzo di ricorso. La restitutio in integrum è possibile unicamente dietro presentazione di una richiesta all’Ufficio. Tale richiesta è soggetta al pagamento di una tassa. 6.1.1. Procedimenti nei quali si applica la restitutio La restitutio è applicabile in tutti i procedimenti dinanzi all’Ufficio. Sono inclusi i procedimenti contemplati dal regolamento sul marchio comunitario («RMC»), nonché i procedimenti relativi a disegni o modelli comunitari registrati previsti dal regolamento su disegni e modelli comunitari («RDC»). Le rispettive disposizioni non differiscono nella sostanza. La restitutio è applicabile nei procedimenti ex parte, nei procedimenti inter partes e nei procedimenti di ricorso. Per quanto concerne la reintegrazione in un termine per esperire un ricorso rimasto inosservato e il rapporto con la revisione pregiudiziale, v. parte E, 8.3.4, delle presenti direttive. 6.1.2. Parti RMC 78 (1) RDC 67 (1) La restitutio è applicabile a qualsiasi parte in un procedimento dinanzi all’Ufficio, vale a dire non soltanto al richiedente o al titolare di un marchio comunitario, o al richiedente o al titolare di un disegno comunitario registrato, ma anche all’opponente, al richiedente una domanda di decadenza o di nullità, ad un presunto contraffattore convenuto in un procedimento per dichiarazione di nullità a norma dell’articolo 54 RDC, o ad un terzo che abbia richiesto la consultazione pubblica dei fascicoli. RMC 25 (2), (3) RDC 35 (1), 38 (2) Il mancato rispetto del termine deve riferirsi alla parte interessata o al suo rappresentante. Il termine di un mese per la trasmissione di una domanda di marchio comunitario, o di due mesi per la trasmissione di una domanda di disegno comunitario, che siano state presentate ad un ufficio nazionale, deve essere osservato dall’ufficio nazionale e non dal richiedente e, di conseguenza, non è soggetto a restitutio in integrum. A norma dell’articolo 38, paragrafo 2, RDC, la trasmissione tardiva di una domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario implica la posticipazione della data di deposito alla data dell’effettiva ricezione della stessa da parte dell’Ufficio. Anche in caso di inosservanza del termine di cui all’articolo 25, paragrafo 3, RMC, relativo alla trasmissione di una domanda di marchio comunitario, l’Ufficio, anziché considerarla ritirata, tratterà la domanda come se fosse pervenuta direttamente all’Ufficio e non attraverso un ufficio nazionale, con la conseguenza che la data di deposito sarà la data dell’effettiva ricezione presso l’UAMI. 6.1.3. Termini esclusi dalla restitutio in integrum RMC 78 (5) RDC 67 (5) Per esigenze di certezza del diritto, la restitutio in integrum non è applicabile ai seguenti termini: RMC 29 (1), 78 (5) REMC 6 (1) RDC 41 (1), 67 (5) REDC 8 (1) — — — — RMC 42 (1), (3) 78 (5) — al termine per il deposito di un’opposizione a norma dell’articolo 42, paragrafo 1, RMC, ivi compreso il — termine per il pagamento della tassa d’opposizione di cui all’articolo 42, paragrafo 3, RMC; RMC 78 (2), (5) RDC 67 (2), (5) — ai termini per la stessa restitutio, in particolare al termine di due mesi dalla cessazione della causa dell’i— nosservanza per la presentazione della richiesta di restitutio in integrum, al termine di due mesi da tale data per compiere l’atto omesso, nonché al periodo di un anno a decorrere dalla scadenza del termine non osservato al cui scadere la restitutio non può essere più richiesta. al periodo di priorità, vale a dire al termine di sei mesi per il deposito di una domanda di rivendicazione della priorità di una domanda di marchio o disegno comunitario anteriore a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, RMC, o dell’articolo 41, paragrafo 1, RDC. Tuttavia, la restitutio si applica al termine di tre mesi per l’indicazione del numero del fascicolo e per l’esibizione di una copia della domanda precedente di cui alla regola 6, paragrafo 1, REMC, o all’articolo 8, paragrafo 1, REDC; 6.1.4. Perdita di diritti o decadenza da un mezzo di ricorso come conseguenza diretta RMC 78 (1) La mancata osservanza del termine deve avere avuto come conseguenza diretta la perdita di un diritto o la decadenza da un mezzo di ricorso. RMC 43 (2), 74 (2), 75 (1) Diverso è il caso allorché i regolamenti prevedono opzioni procedurali di cui la parte nel procedimento può avvalersi liberamente, ma senza averne l’obbligo, ad esempio, richiedere un’audizione orale, o chiedere che SOMMARIO REMC 19, 20 (1) (5), 40 (1) - (3) l’opponente fornisca prove relative all’uso effettivo del suo marchio anteriore, o domandare una proroga del periodo di riflessione ai sensi della regola 19 REMC. Lo stesso periodo di riflessione non è soggetto a restitutio, non essendo un termine entro il quale una parte è tenuta a compiere atti. RMC 36 (1), (4), 37, 38 REMC 9 (3), (4), 10, 11 (1), (3) Per contro, la restitutio in integrum si applica alla risposta tardiva alla notifica dell’esaminatore in cui è preannunciato il rigetto qualora la domanda non venga regolarizzata entro un termine stabilito, poiché in questo caso esiste un rapporto diretto tra la mancata osservanza del termine e il rigetto finale. La restitutio è inoltre applicabile in caso di tardiva presentazione di fatti e argomenti e di tardivo deposito di osservazioni sulle dichiarazioni dell’altra parte, nei procedimenti inter partes, qualora l’Ufficio rifiuti di prenderli in considerazione a motivo del ritardo. La perdita di diritti, in questo caso, consiste nell’esclusione di quelle presentazioni e osservazioni dai fatti e dagli argomenti sui quali l’Ufficio fonda la sua decisione. (È prassi consueta dell’Ufficio non tenere conto delle dichiarazioni depositate nei procedimenti inter partes oltre la scadenza del termine stabilito). 6.1.5. Effetti della restitutio in integrum La concessione della restitutio in integrum produce l’effetto giuridico per cui, con effetto retroattivo, il termine non osservato sarà da ritenersi osservato ed ogni eventuale perdita di diritti verificatasi nel frattempo sarà considerata come mai intervenuta. Qualsiasi decisione presa dall’Ufficio durante tale periodo e basata sull’inosservanza del termine potrà essere inficiata, con la conseguenza che, una volta concessa la restitutio, non sarà più necessario esperire ricorso contro tale decisione dell’Ufficio al fine di ottenerne l’annullamento. La restitutio reintegra effettivamente il richiedente in tutti i suoi diritti. 6.2. RMC 78 (1) RDC 67 (1) CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLA RESTITUTIO La parte nel procedimento deve essersi trovata in condizioni di non poter osservare il termine, pur avendo usato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze. Il grado di diligenza da osservare deve essere valutato tenendo conto delle circostanze specifiche del caso. Tutti i fatti e gli argomenti addotti dal richiedente la restitutio devono essere presi in considerazione. La prova consiste nello stabilire se la mancata osservanza del termine sia da attribuire ad un fatto che esula dal controllo del richiedente la restitutio o se, pur essendo stata usata tutta la diligenza necessaria, il termine non è stato osservato a causa di un errore od omissione eccezionale. I casi tipici di restitutio comprendono ad esempio: 6.2.1. Ritardi postali La restitutio può essere concessa in caso di ritardi postali eccezionali. Il grado di diligenza dovuta postula l’invio del documento con un anticipo, rispetto alla scadenza del termine, sufficiente a garantire normalmente l’arrivo della lettera entro il termine, e non soltanto nel più breve tempo possibile nelle migliori circostanze. La valutazione dei tempi che normalmente garantiscono l’arrivo dovrà essere basata sui tempi normali di consegna postale in Europa e sulla scala delle loro variazioni. In generale, il prolungamento dei termini al primo giorno lavorativo successivo, o in seguito ad un’interruzione generale della distribuzione della corrispondenza, ha prevalenza; in tali casi si applica la regola 72 REMC (o l’articolo 58 REDC) e non esistono termini che non avrebbero potuto essere osservati. I ritardi eccessivi nel pagamento delle tasse (invio di assegni per posta o bonifici bancari) rientrano anch’essi, in teoria, in questo sottogruppo. Tuttavia, in questi casi prevale il disposto dell’articolo 8, paragrafi 3 e 4, RTMC (o dell’articolo 7, paragrafo 3 RTDC): il termine si considera osservato qualora venga fornita la prova che il pagamento è stato debitamente predisposto più di dieci giorni prima della scadenza del termine, o almeno nei dieci giorni prima della scadenza del termine, nel qual caso è dovuta una sovrattassa pari al 10% dell’importo della o delle tasse in questione, comunque non superiore a 200 euro. 6.2.2. RMC 88 (3) RDC 77 (3) Obblighi direttivi e di supervisione all’interno dell’ente come parte Nei casi in cui la parte nel procedimento dinanzi all’Ufficio agisce attraverso uno o più dipendenti, essa deve dimostrare di avere correttamente organizzato il lavoro dei dipendenti e di averli diretti e istruiti. In particolare, deve adottare adeguate misure ai fini del rispetto dei termini. La restitutio può essere concessa quando il dipendente non sia stato in grado di attenersi a tali misure e istruzioni a causa di un evento o di un errore eccezionale. 6.2.3. Obblighi del mandatario RMC 89 (1) Nei casi in cui la parte nel procedimento dinanzi all’Ufficio è rappresentata da un mandatario abilitato, la REMC 77, persona rispetto alla quale valutare se sia stata esercitata la diligenza richiesta è il mandatario. RDC 78, REDC 63 SOMMARIO Per il mandatario, il grado di diligenza necessario ad evitare l’inosservanza di un termine sarà generalmente più elevato di quello richiesto alla parte nel procedimento dinanzi all’Ufficio, in quanto il mandatario è tenuto ad organizzare il proprio lavoro in modo da escludere, in linea generale, l’inosservanza di un termine. In particolare, questi dovrà portare a conoscenza dei suoi collaboratori e dipendenti tutti i particolari delle procedure previste dall’RMC o dall’RDC, istruendoli sugli atti procedurali da intraprendere e provvedendo ad effettuare regolari ispezioni. Il mandatario dovrà tenere attivo un sistema di controllo e monitoraggio interno dei termini tale da escludere, in linea generale, l’eventualità di un’inosservanza involontaria dei termini. La restitutio potrà essere concessa qualora, nonostante l’applicazione di tali misure, il mandatario o i suoi collaboratori abbiano commesso un errore eccezionale o si siano verificati eventi imprevedibili. L’assenza di istruzioni della parte nel procedimento non può costituire come tale un motivo per la concessione della restitutio. In genere, l’errore giuridico o l’errore di interpretazione dei regolamenti non può costituire un motivo per la concessione della restitutio. Tra le varie strategie d’azione possibili, il mandatario deve optare per quella più sicura. Peraltro, nelle situazioni sopra descritte, si potrà tenere in conto della complessità dell’azione legale o della situazione procedurale. 6.2.4. Cause riguardanti il rapporto tra la parte nel procedimento e il rispettivo mandatario Il mandatario deve prendere tutte le misure necessarie per conto del suo cliente. La mancanza di istruzioni da parte del cliente non costituisce un motivo per la concessione della restitutio. Diversa è la situazione in cui il mandatario debba adoperarsi attivamente per localizzare il suo cliente; tali misure non devono superare i limiti del ragionevole nelle circostanze date. 6.3. RMC 78 (2) REMC 83 (1) (h) RDC 67 (2) RDC 68 (1) (g) La richiesta di restitutio in integrum deve essere presentata per iscritto all’Ufficio. L’Ufficio non ha ancora reso disponibile un modulo per tale richiesta. 6.3.1. RMC 47 (3), 78 (2) RDC 13 (3), 67 (2) Lingue La richiesta di restitutio in integrum è presentata nella lingua o in una delle lingue che possono essere utilizzate nei procedimenti interessati dall’inosservanza del termine. Per esempio, nei procedimenti di registrazione la lingua è la prima o la seconda indicata nella domanda, in quelli di opposizione è quella del procedimento di opposizione e nei procedimenti di rinnovo è una delle cinque lingue dell’Ufficio. 6.3.4. RMC 78 (3) RDC 67 (3) Tassa Entro il medesimo periodo deve essere pagata anche la tassa di 200 euro per la restitutio in integrum. In caso contrario, la richiesta di restitutio in integrum si considera non presentata. 6.3.3. RMC 115 REMC 95 RDC 98 REDC 80 Termine La richiesta deve essere presentata entro due mesi a decorrere dalla cessazione della causa dell’inosservanza, ma in ogni caso entro un anno dalla scadenza del termine non osservato. Entro questo medesimo periodo l’atto omesso deve essere compiuto. La data di cessazione della causa dell’inosservanza corrisponde alla prima data in cui la parte è venuta, o sarebbe dovuta venire, a conoscenza dei fatti all’origine dell’inosservanza; se la causa all’origine dell’inosservanza è un’assenza o malattia del mandatario abilitato incaricato del caso, la data di cessazione della causa dell’inosservanza corrisponde alla data in cui il mandatario rientra al lavoro. Nel caso di mancato deposito della domanda di rinnovo o di mancato pagamento della relativa tassa, il termine di un anno decorre dal giorno in cui finisce la protezione e non dalla data di scadenza del termine supplementare di sei mesi. 6.3.2. RMC 78 (3) RTMC 2, n. 19, RDC 67 (3) RTDC, allegato, punto 15 PROCEDURA Particolari e prove La richiesta di restitutio deve essere motivata e corredata dell’indicazione dei fatti su cui è fondata. Più complete sono le indicazioni, maggiori sono le probabilità che il dipartimento o l’unità competente riconosca l’esistenza di un motivo valido per concedere la restitutio. RMC 76 (1) (f) RDC 65 (1) (f) Per quanto riguarda i fatti relativi alla nozione di diligenza necessaria, la prova è di norma limitata alla prova prima facie (Glaubhaftmachung). Le dichiarazioni fatte sotto giuramento o in forma solenne costituiscono un adeguato mezzo di prova. SOMMARIO RMC 78 (2) RDC 67 (2) Inoltre, l’atto omesso deve essere compiuto contemporaneamente alla richiesta di restitutio o al più tardi entro la scadenza del termine per la presentazione della richiesta di restitutio. 6.3.5. RMC 78 (4) RDC 67 (4) La competenza per il trattamento delle richieste di restitutio spetta alla divisione o al dipartimento competente a decidere sull’atto omesso, vale a dire competente per il procedimento interessato dall’inosservanza del termine. 6.3.6. RMC 78 (7) REMC 30 (4), (5), 84 (3) (k), (l), 85 (2) RDC 67 (7) REDC 22 (4), (5), 69 (3) (m), (n), 70 (2) Competenza Pubblicazioni L’RMC e l’RDC prescrivono la pubblicazione nel bollettino delle menzioni di reintegrazione nei diritti. La pubblicazione è effettuata soltanto qualora il termine non osservato all’origine della richiesta di restitutio abbia effettivamente determinato la pubblicazione di una variazione dello status della domanda o della registrazione di marchio o disegno comunitario, poiché soltanto in quel caso un terzo potrebbe aver fatto affidamento sull’assenza di reintegrazione nei diritti. Per esempio, la menzione della concessione della restitutio è pubblicata nel caso in cui l’Ufficio avesse pubblicato la scadenza della registrazione in conseguenza della mancata osservanza del termine per il pagamento della tassa di rinnovo. A tale pubblicazione corrisponderà un’analoga iscrizione nel registro. Non è pubblicata alcuna menzione dell’avvenuta ricezione di una richiesta di restitutio. 6.3.7. RMC 57, 58 Decisione, ruolo delle altre parti nel procedimento di restitutio Il richiedente la restitutio in integrum è parte unica nel procedimento di restitutio, anche quando l’inosservanza del termine si sia verificata in un procedimento inter partes. La decisione di rifiutare la restitutio sarà presa, ove possibile, incidenter tantum nell’ambito della decisione che pone fine al procedimento, vale a dire a motivo dell’inosservanza del termine. Qualora, per ragioni specifiche, la decisione in merito alla richiesta di restitutio venga presa separatamente, la decisione stessa non può, in linea generale, essere impugnata autonomamente. Il richiedente la restitutio potrà impugnare il rigetto della sua richiesta congiuntamente alla decisione definitiva. La decisione di concedere la restitutio non è impugnabile. L’altra parte nel procedimento inter partes è informata dell’avvenuta richiesta di restitutio, nonché dell’esito del procedimento. Qualora la restitutio sia effettivamente concessa, l’unico gravame possibile è l’opposizione di terzo (v. paragrafo seguente). 6.4. RMC 78 (6), (7) RDC 67 (6), (7) OPPOSIZIONE DI TERZI Un terzo che, nel periodo intercorrente fino alla pubblicazione dell’avvenuta reintegrazione nel diritto, — abbia in buona fede commercializzato prodotti o fornito servizi con un marchio identico o simile a quello comunitario; — ovvero, nel caso di un disegno comunitario, abbia in buona fede commercializzato prodotti in cui è incorporato o cui è applicato un disegno o modello ricadente nell’ambito di protezione del disegno o modello comunitario registrato, potrà ricorrere avverso la decisione di reintegrazione nei diritti del richiedente, titolare o detentore del marchio o disegno o modello comunitario. Tale richiesta fa decorrere un termine di due mesi, — in caso di avvenuta pubblicazione (v. sopra, punto 6.3.7), dalla data di tale pubblicazione; — negli altri casi, dalla data in cui la decisione di concedere la restitutio ha cominciato a produrre i suoi effetti. I regolamenti non contengono disposizioni a disciplina di tale procedura. La competenza per le opposizioni di terzi spetta al dipartimento o all’unità che ha preso la decisione di reintegrazione nei diritti. L’Ufficio avvierà un procedimento in contraddittorio inter partes… SOMMARIO DIRETTIVE RELATIVE AI PROCEDIMENTI DINANZI ALL’UFFICIO PER L’ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (marchi, disegni e modelli) PARTE B, ESAME Modifiche La parte B, direttive sull’esame, delle direttive relative ai procedimenti dinanzi all’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni e modelli) (GU UAMI 1996, pag. 1324) va modificata con l’aggiunta del seguente paragrafo 12. 12. REGOLE TRANSITORIE (ALLARGAMENTO, CAMBIAMENTI DI CLASSIFICAZIONE) Il presente paragrafo ha ad oggetto le regole transitorie relative all’adesione di nuovi Stati membri alla Comunità europea ed alle revisioni della classificazione di Nizza. 12.1. Estensione dei MC a seguito dell’allargamento A far data dal 1º maggio 2004, dieci nuovi Stati membri entreranno a far parte della Comunità europea (Repubblica ceca, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia). In forza del Trattato di adesione, sarà inserito un nuovo articolo 142 bis nel regolamento sul marchio comunitario, recante disposizioni per quanto riguarda l’allargamento della Comunità. La regola fondamentale è che tutti i MC e le domande di MC esistenti sono automaticamente estesi ai nuovi Stati membri, senza che ciò implichi la necessità di compiere alcun atto giuridico e senza alcun costo amministrativo supplementare. Tali MC e domande di MC, in altri termini tutte le registrazioni e domande di MC la cui data di deposito sia anteriore al 1º maggio 2004, non possono essere rifiutati o dichiarati invalidi in base ad impedimenti assoluti o relativi, qualora tali impedimenti divengano applicabili unicamente per effetto dell’adesione di un nuovo Stato membro, in altri termini, qualora non fossero applicabili alla data del deposito della domanda di MC in questione. Per quanto riguarda gli impedimenti relativi alla registrazione, tale principio è assoggettato ad un’eccezione, enunciata nell’articolo 142 bis, paragrafo 3, riguardante il diritto di proporre opposizioni contro le domande di MC depositate durante i sei mesi antecedenti alla data del 1º maggio 2004. Il principio è pertanto che le domande e le registrazioni di MC la cui data di deposito è anteriore al 1º maggio 2004 continueranno ad essere trattate come se l’adesione non avesse avuto luogo, ma per le domande o le registrazioni di MC aventi data di deposito successiva al 1º maggio 2004 qualsiasi riferimento alla Comunità europea includerà i dieci nuovi Stati membri. Le conseguenze pratiche di quanto sopra sono di seguito descritte. 12.2. Deposito presso uffici nazionali A partire dal 1º maggio 2004, le domande di MC potranno anche essere depositate tramite un ufficio nazionale di uno dei nuovi Stati membri (v. sopra, paragrafo 3.1). 12.3. Rappresentanti professionali Per quanto riguarda i rappresentanti professionali (v. sopra, paragrafo 3.6.1), a partire dal 1º maggio 2004 i richiedenti (così come le altre parti dei procedimenti dinanzi all’Ufficio) che hanno la loro sede o il loro domicilio in uno dei nuovi Stati membri non avranno più bisogno di essere rappresentati da un rappresentante professionale. A partire dalla stessa data, i rappresentanti professionali dei nuovi Stati membri potranno essere iscritti nell’elenco dei rappresentanti professionali tenuto dall’Ufficio ai sensi dell’articolo 89 RMC e potranno quindi rappresentare terzi dinanzi all’Ufficio. 12.4. Prima e seconda lingua A partire dal 1º maggio 2004, vi saranno nove nuove lingue ufficiali della Comunità europea, ossia il ceco, l’estone, l’ungherese, il lettone, il lituano, il maltese, il polacco, lo slovacco e lo sloveno. Tali lingue potranno essere usate come prima lingua [v. sopra, paragrafo 3.8., sub v)] solo per le domande di MC depositate dopo il 1º maggio 2004. 12.5. Traduzione Una traduzione (v. sopra, paragrafo 3.11.2) e la pubblicazione della domanda saranno effettuate solo nelle lingue che diverranno lingue ufficiali della Comunità europea a decorrere dal 1º maggio 2004, rispetto alle domande di MC depositate a partire da questa data. Le domande di MC la cui data di deposito sia anteriore al 1º maggio 2004 o le registrazioni esistenti di MC non saranno né tradotte né ripubblicate in tali ulteriori lingue. 12.6. Classificazione La classificazione di Nizza è aggiornata ad intervalli regolari; l’ottava edizione è entrata in vigore il 1º gennaio 2002. Essa è applicata dall’Ufficio (v. sopra, paragrafi 4.1 e 4.2) rispetto a tutte le domande la cui data di deposito è successiva al 1º gennaio 2002. SOMMARIO Le domande o le registrazioni di MC per le quali si è applicata la settima edizione della classificazione di Nizza non saranno riclassificate, nemmeno su richiesta (v. comunicazione n. 9/02 del presidente dell’Ufficio, del 16 luglio 2002). Per le domande da classificare in base all’ottava edizione, l’Ufficio accetta tutti i titoli. 12.7. Preesistenza Una preesistenza può essere rivendicata per un marchio nazionale registrato prima dell’adesione dello Stato membro in questione o persino prima che fosse creata la Comunità europea. La rivendicazione di preesistenza può tuttavia essere avanzata solo posteriormente alla data del 1º maggio 2004. Il marchio registrato nel nuovo Stato membro deve essere «anteriore» rispetto al MC; poiché un MC esteso ha nel nuovo Stato membro l’effetto di un diritto anteriore a partire dal 1º maggio 2004, è sufficiente che il marchio nazionale anteriore abbia una data di deposito o di priorità anteriore al 1º maggio 2004. Esempio: la stessa persona deposita una domanda di MC il 1º aprile 1996 e una domanda di marchio nazionale nel nuovo Stato membro X il 1º aprile 1999. Dopo il 1º maggio 2004, la preesistenza di tale domanda di marchio nazionale può essere rivendicata. 12.8. Ricerca Per quanto attiene al paragrafo 7.1 di cui sopra, gli uffici nazionali dei nuovi Stati membri potranno, dal 1º maggio 2004, partecipare al nuovo sistema di ricerca (articolo 39, paragrafo 2, RMC). Solo le domande di MC aventi data di deposito successiva al 1º maggio 2004 saranno inviate a tali uffici nazionali a fini di ricerca. 12.9. Impedimenti assoluti alla registrazione L’articolo 142 bis, paragrafo 2, sancisce l’importante principio in forza del quale le domande di MC pendenti alla data del 1º maggio 2004 non possono essere rigettate in base a un impedimento assoluto, qualora tale impedimento assoluto sia divenuto applicabile unicamente a seguito dell’adesione di un nuovo Stato membro; l’articolo 142 bis, paragrafo 4, enuncia il medesimo principio con riferimento ai procedimenti per dichiarazione di nullità. Tale principio implica, in pratica, che se un marchio è privo di carattere distintivo o è descrittivo o generico solo in una lingua di un nuovo Stato membro o nel territorio di un nuovo Stato membro, la domanda di MC va respinta se la sua data di deposito è successiva al 1º maggio 2004, ma non può esserlo se è anteriore a quest’ultima data. Per le domande la cui data di deposito è successiva al 1º maggio 2004, quindi, la consultazione di dizionari e di materiali di riferimento va estesa a tutte le venti lingue della Comunità europea. Questo principio comporta tuttavia solo che i criteri per l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, RMC non divengono più rigorosi per via dell’adesione. La conclusione opposta, secondo cui termini descrittivi in una lingua o rispetto ad un territorio di un nuovo Stato membro potrebbero essere registrati per le domande di MC la cui data di deposito sia anteriore al 1º maggio 2004, non sarebbe corretta. Ad esempio, termini descrittivi nella lingua di uno dei nuovi Stati membri possono essere entrati a far parte del linguaggio consueto degli Stati membri precedenti o essere ampiamente conosciuti in questi ultimi (ad esempio, la parola Vodka) e le indicazioni geografiche possono già ora essere suscettibili di essere rifiutate in quanto descrittive (ad esempio, Balaton o Tokay). Del pari, per quanto concerne le indicazioni geografiche già protette nei nuovi Stati membri, deve tenersi conto della protezione derivante dalla normativa comunitaria o da accordi bilaterali tra i nuovi Stati membri e la Comunità o singoli Stati membri attuali di quest’ultima. Gli impedimenti alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere f) e g), RMC sono interessati da questo principio solo nei limiti in cui la natura ingannevole o la contrarietà all’ordine pubblico o al buon costume che risultano dal significato di un termine venga intesa solo in una lingua di un nuovo Stato membro. Per il resto, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMC va interpretato in senso comunitario. Gli impedimenti alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere e) ed i), RMC non sono interessati. 12.10. Carattere distintivo acquisito in seguito all’uso Per quanto attiene al paragrafo 8.12 di cui sopra, si deve ricordare che il carattere distintivo acquisito in seguito all’uso (articolo 7, paragrafo 3, RMC) deve sussistere alla data del deposito e continuare ad esistere alla data della registrazione. Qualora il richiedente di una domanda (estesa) di MC esistente sia stato in grado di dimostrare che il carattere distintivo acquisito esisteva alla data del deposito, l’articolo 142 bis, paragrafo 2, osta a un’obiezione basata sul motivo che esso non era comunque distintivo in seguito all’uso nel nuovo Stato membro. In questo caso, quindi, al richiedente non incombe l’onere di dimostrare l’acquisito carattere distintivo nel nuovo Stato membro. 12.11. Malafede L’Ufficio considererà un deposito come effettuato in malafede se una domanda di MC viene depositata anteriormente al 1º maggio 2004 per un termine che sia descrittivo o comunque non registrabile rispetto alla lingua di uno dei nuovi Stati membri, al solo scopo di ottenere diritti esclusivi su un termine non registrabile, o perseguendo finalità che sono in ogni caso suscettibili di obiezioni. L’Ufficio non ha il potere di sollevare obiezioni nei confronti di simili depositi in fase di esame, ma farà esercizio in modo inequivocabile delle proprie prerogative nei confronti dei depositi effettuati in malafede, qualora venga proposta una domanda di dichiarazione di nullità [articolo 51, paragrafo 1, lettera b)]. Gli uffici nazionali dei nuovi Stati membri sono parimenti determinati a contrastare i comportamenti in malafede posti in essere nel contesto dell’allargamento. I richiedenti il MC dovranno pertanto tener presente che, anche se non vi sono impedimenti alla registrazione nella fase della domanda, le loro registrazioni rimarranno pur sempre suscettibili di essere contestate in base all’articolo 51, paragrafo 1, lettera b), RMC. SOMMARIO 12.12. Trasformazione A partire dal 1º maggio 2004, potrà essere richiesta la trasformazione in domande di marchio nazionale dei nuovi Stati membri. Poiché gli ordinamenti nazionali di questi ultimi hanno adottato il principio equivalente all’articolo 142 bis, in forza del quale i MC estesi hanno l’effetto di diritti anteriori nei nuovi Stati membri soltanto a partire dal 1º maggio 2004, l’applicazione dell’articolo 108, paragrafo 3, RMC sarà la seguente: — un MC trasformato la cui data di deposito sia anteriore al 1º maggio 2004 avrà in un nuovo Stato membro la data di deposito o di priorità del 1º maggio 2004 (ciò comporterà una «scissione» delle date); — un MC trasformato in cui si rivendichi la preesistenza di un marchio nazionale registrato anteriore in un nuovo Stato membro avrà nello stesso Stato membro la data corrispondente alla data di deposito o di priorità di tale marchio anteriore (le rivendicazioni di preesistenza comportano sempre una «scissione» delle date, in quanto si riferiscono solo allo stesso paese). La data del 1º maggio 2004 non fa decorrere un nuovo termine di tre mesi per richiedere la trasformazione ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 4, RMC. SOMMARIO Comunicazione n. 5/04 del presidente dell’Ufficio del 15 aprile 2004 in merito ai giorni in cui gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri e l’Ufficio dei marchi del Benelux resteranno chiusi nel 2004 Ai sensi dell’articolo 25, n. 1 del regolamento sul marchio comunitario, una domanda di marchio comunitario può essere depositata presso l’ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro o presso l’Ufficio dei marchi del Benelux. In caso di atti da compiere presso tali uffici, la regola 72, n. 3 del regolamento di esecuzione contempla una proroga del termine fino al primo giorno successivo in cui tali uffici sono aperti per ricevere la normale corrispondenza. Il termine prorogabile di cui si tratta è quello relativo all’esercizio del diritto di priorità di cui all’articolo 29, n. 1 del regolamento sul marchio comunitario. La tabella allegata alla presente comunicazione reca indicazione dei giorni – esclusi i sabati e le domeniche – in cui gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri e l’Ufficio dei marchi del Benelux resteranno chiusi per il ricevimento delle domande di marchio comunitario nel 2004. I giorni nei quali un ufficio nazionale resterà chiuso soltanto per una mezza giornata non figurano nella tabella come giorni di chiusura. L’elenco delle date di cui all’allegato riveste puro carattere informativo e l’Ufficio non ne garantisce l’esaustività. Una tabella dei giorni in cui l’Ufficio resterà chiuso per il ricevimento di documenti nel 2004 è stata pubblicata nel numero 3/2004 della Gazzetta ufficiale. Wubbo de Boer Presidente SOMMARIO Anexo/Anhang/Annex/Annexe/Annesso 01.01. 02.01. 06.01. 23.02. 24.02. 17.03. 19.03. 25.03. 08.04. 09.04. 12.04. 25.04. 30.04. 03.05. 05.05. 07.05. 20.05. 21.05. 31.05. 01.06. 02.06. 07.06. 10.06. 23.06. 25.06. 14.07. 21.07. 02.08. 16.08. 30.08. 01.09. 05.10. 12.10. 25.10. 26.10. 28.10. 01.11. 02.11. 11.11. 12.11. 15.11. 01.12. 06.12. 08.12. 24.12. 27.12. 28.12. 29.12. 30.12. 31.12. AT, BE, BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, NL, PT, SE BE, BX AT, DE*, ES, FI, GR, IT, SE BX, GR, LU PT IE ES GR DK, ES AT, BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, PT, SE AT, BE, BX, DE, DK, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, NL, SE PT BX, NL GB, IE BX DK AT, BE, BX, DE, DK, FI, FR, LU, NL, SE BE, BX, NL AT, BE, BX, DE, DK, FR, GB, GR, LU, NL, SE BX IT IE AT, DE, PT BX, LU FI, SE FR BE, BX IE ES BX, GB, LU LU PT ES IE AT GR AT, BE, BX, DE, ES, FR, IT, LU, PT BE, BX, LU BE, BX, FR BE BE, BX PT ES, FI AT, ES, IT, PT AT, BX, DK, FI, IE, SE BE, BX, GB, IE BE, BX, GB, IE BE, BX, IE BE, BX AT, BE, BX, DK, SE * Únicamente Munich / Nur München / Only applies to Munich / Concerne seulement Munich / Solo Monaco di Baviera SOMMARIO LISTA DE LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS ANTE LA OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR (MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS) LISTE DER ZUGELASSENEN VERTRETER BEIM HARMONISIERUNGSAMT FÜR DEN BINNENMARKT (MARKEN, MUSTER UND MODELLE) LIST OF PROFESSIONAL REPRESENTATIVES BEFORE THE OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET (TRADE MARKS AND DESIGNS) LISTE DES MANDATAIRES AGRÉÉS AUPRÈS DE L’OFFICE DE L’HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET MODÈLES) ELENCO DEI MANDATARI ABILITATI PRESSO L’UFFICIO PER L’ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) (Véanse también las comunicaciones del Presidente de la Oficina / Siehe auch die Mitteilungen des Präsidenten des Amtes / See also the communications of the President of the Office / Voir aussi les communications du président de l’Office / Vedi anche le comunicazioni del presidente dell’Ufficio) nº 1/95, DO/ABI./OJ/JO/GU n° 1/95, p. 16 nº 2/99, DO/ABI./OJ/JO/GU n° 7-8/99, p. 1003 n° 10/02, DO/ABI./OJ/JO/GU n° 9/02, p. 1636 Nº 12/02, DO/ABl./0J/JO/GU nº 3/03, p. 525 PARTE A: / TEIL A: / PART A: / PARTIE A: / PARTE A: Lista de representantes autorizados contemplada en el artículo 89 del Reglamento sobre la marca comunitaria Liste der zugelassenen Vertreter gemäß Artikel 89 der Gemeinschaftsmarkenverordnung List of professional representatives according to Article 89 Community Trade Mark Regulation Liste des mandataires agréés conformément à l’article 89 du règlement sur la marque communautaire Elenco dei mandatari abilitati ai sensi dell’articolo 89 del regolamento sul marchio comunitario Inscripciones / Eintragungen / Entries / Inscriptions / Iscrizioni België / Belgique (véase / siehe / see / voir / vedi Benelux) Deutschland WEIß, Manfred (DE) MEISSNER, BOLTE & PARTNER Depotstr. 5 1/2 86199 Augsburg BIRKEN, Lars (DE) EISENFÜHR, SPEISER & PARTNER Martinistr. 24 28195 Bremen VERHASSELT, Jörn (DE) Rethelstr. 123 40237 Düsseldorf BINSACK, Berte (DE) Ludwigplatz 9 35390 Giessen KIRKLIES, Michael (DE) Veilchenweg 4A D-89269 Illerzell HAAS, Katharina (DE) Feilitzschtr. 21 80802 München SOMMARIO HASELHORST, Reta (DE) HAUCK, GRAALFS, WEHNERT, DÖRING, SIEMONS, SCHILDBERG Mozartstr. 23 80336 München TORCHIA, Alessandra (IT) ING. BARZANO’ & ZANARDO MILANO S.P.A. Via Borgonuovo, 10 20121 Milano KIRICZI, Sven Bernhard (DE) Mühlthalerstr. 91D 81475 München MANSI, Loredana (IT) METROCONSULT S.R.L. Piazza Cavour, 3 10060 None STAMMBERGER, Tobias (DE) SAMSON & PARTNER Widenmayerstr. 5 80538 München SÄCK, Julia Konstanze (DE) Krauss-Maffer-Str. 2 80997 München KISSLING, Helmut (DE) Kantstr. 40 97074 Würzburg España CANO PEDRERO, Ana (ES) C/ Marqués de Urijo, 24, 1º F 28008 Madrid SÁNCHEZ FERNÁNDEZ DE LA PUENTE, Iñigo (ES) PROPI, S.L. Jorge Juan, 19, 3ª planta 28001 Madrid RUIZ VÁZQUEZ, María del Carmen (ES) Av. San Francisco Javier, 24 Edif. Sevilla I, planta 8, mod. 23 41018 Sevilla France BIJON, David (FR) COMPAGNIE FINANCIERE ALCATEL 5, rue Noël Pons 92734 Nanterre Cedex Italia FALLAVENA, Olivia (IT) SIGNUS S.A.S. DI ZANETTI GIANCARLO & C. Via Guercino, 58 44042 Cento (FE) BESSI, Lorenzo (IT) Esaote S.p.A. Via di Caciolle 15 50127 Firenze BARDONE, Anna Maria (IT) UFFICIO INTERNAZIONALE BREVETTI ING. C. GREGORJ S.P.A. Via Dogana, 1 20123 Milano ROSELLI, Enrico Franco (IT) RACHELI & C. S.P.A. Viale San Michele del Carso, 4 20144 Milano CONIDI, Valeria (IT) Via Simone Simoni, 7 00136 Roma PAULILLO, Leonardo (IT) DE SIMONE & PARTNERS S.P.A. Via Vincenzo Bellini, 20 00198 Roma VERRECCHIA, Emanuela (IT) DE SIMONE & PARTNERS S.P.A. Via Vincenzo Bellini, 20 00198 Roma BRONZINI, Mauro (IT) JACOBACCI & PARTNERS S.P.A. Corso Regio Parco, 27 10152 Torino SCALAMBRA, Cristiana (IT) BASELL POLIOLEFINE ITALIA SPA P. le G. Donegani 12 44100 Ferrara LANZA, Lidia (IT) JACOBACCI & PARTNERS S.P.A. Corso Reglo Parco 27 10152 Torino Nederland (Véase / siehe / see / voir / vedi Benelux) Österreich FELLNER, Gernot (AT) Rainerstr. 20 4020 Linz SUPPAN, Wolfgang (AT) Oberer Markt 54 8933 St. Gallen Sverige SVENSSON, Åke Peder (SE) Vitsandsgatan 9 123 86 Farsta Benelux LAIDEBEUR, Olivier (FR) OFFICE ERNEST T.FREYLINGER S.A. 234, route d’Arlon 8010 Strassen SOMMARIO Modificaciones / Änderungen / Amendements / Modifications / Modifiche België / Belgique (véase / siehe / see / voir / vedi Benelux) Deutschland ECKNER, Klaus Jürgen (DE) ECKNER · ROLOFF · NITSCHKE & KOLLEGEN Brückenstr. 14 10179 Berlin FLEISCHER, Harald (DE) ECKNER · ROLOFF · NITSCHKE & KOLLEGEN Brückenstr. 14 10179 Berlin KAYSER, Christoph (DE) MEISSNER & MEISSNER Hohenzollerndamm 89 14199 Berlin VONNEMANN, Gerhard (DE) VONNEMANN KLOIBER & KOLLEGEN An der Alster 84 20099 Hamburg BRANDENBURG, Thomas (DE) BRANDENBURG & FRANKE Lindenstr. 1 53773 Hennef FRANKE, Ralf (DE) BRANDENBURG & FRANKE Lindenstr. 1 53773 Hennef LEMPERT, Jost (DE) HEINER LICHTI, JOST LEMPERT, HARTMUT LASCH PATENTANWÄLTE Bergwaldstr. 1 76227 Karlsruhe LENZ, Steffen (DE) HEINER LICHTI, JOST LEMPERT, HARTMUT LASCH PATENTANWÄLTE Bergwaldstr. 1 76227 Karlsruhe KLOIBER, Thomas (DE) VONNEMANN KLOIBER & KOLLEGEN Edisonstr. 2 87437 Kempten VONNEMANN, Gerhard (DE) VONNEMANN KLOIBER & KOLLEGEN Edisonstr. 2 87437 Kempten BARSKE, Heiko (DE) KRAMER · BARSKE · SCHMIDTCHEN Radeckestr. 43 81245 München DOSTERSCHILL, Peter (DE) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Str. 34 81739 München FALLER, Kurt (DE) KRAMER · BARSKE · SCHMIDTCHEN Radeckestr. 43 81245 München GODDAR, Heinz (DE) BOEHMERT & BOEHMERT Pettenkoferstr. 20-22 80336 München GROENING, Hans W. (DE) BOEHMERT & BOEHMERT Pettenkoferstr. 20-22 80336 München KRAMER, Reinhold (DE) KRAMER · BARSKE · SCHMIDTCHEN Radeckestr. 43 81245 München LICHTNER, Christian (DE) KRAMER · BARSKE · SCHMIDTCHEN Radeckestr. 43 81245 München LIESEGANG, Roland (DE) BOEHMERT & BOEHMERT Pettenkoferstr. 20-22 80336 München MAY, Hans Ulrich (DE) BOEHMERT & BOEHMERT Pettenkoferstr. 20-22 80336 München RUCHAY, Ralf (DE) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Str. 34 81739 München SCHMID, Nils T. F. (DE) BOEHMERT & BOEHMERT Pettenkoferstr. 20-22 80336 München SCHMIDTCHEN, Jürgen (DE) KRAMER · BARSKE · SCHMIDTCHEN Radeckestr. 43 81245 München PASTOR, Helmut (DE) Carl-Rumpff-Str. 4 51373 Leverkusen SCHOHE, Stefan (DE) BOEHMERT & BOEHMERT Pettenkoferstr. 20-22 80336 München ALLGAYER, Ulla (DE) KRAMER · BARSKE · SCHMIDTCHEN Radeckerstr. 43 81245 München THOMA, Lorenz (DE) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Str. 34 81739 München SOMMARIO ZWICKER, Jörk (DE) BOEHMERT & BOEHMERT Pettenkoferstr. 20-22 80336 München PFINGSTEN, Dieter (DE) KRIENEN PFINGSTEN TRUSKOWSKI Richthofenstr. 50 42897 Remscheid-Lüttringhausen MÖBUS, Daniela (DE) KOHLER SCHMID MÖBUS PATENTANWÄLTE Kaiserstr. 85 72764 Reutlingen KRAUSE, Eberhard (DE) Grüner Weg 34 06862 Roßlau (Elbe) BURDA, Dagmar (DE) Max-Planck-Str. 7b 55291 Saulheim BÄCKER, Rüdiger (DE) KOHLER SCHMID MÖBUS PATENTANWÄLTE Ruppmannstr. 27 70565 Stuttgart BÄHRING, Albrecht (DE) KOHLER SCHMID MÖBUS PATENTANWÄLTE Ruppmannstr. 27 70565 Stuttgart HOLZMÜLLER, Reinhold (DE) KOHLER SCHMID MÖBUS PATENTANWÄLTE Ruppmannstr. 27 70565 Stuttgart RANK, Christoph (DE) KOHLER SCHMID MÖBUS PATENTANWÄLTE Ruppmannstr. 27 70565 Stuttgart RÜDEL, Dietmar (DE) KOHLER SCHMID MÖBUS PATENTANWÄLTE Ruppmannstr. 27 70565 Stuttgart SCHMID, Berthold (DE) KOHLER SCHMID MÖBUS PATENTANWÄLTE Ruppmannstr. 27 70565 Stuttgart SCHMITT, Martin (DE) KOHLER SCHMID MÖBUS PATENTANWÄLTE Ruppmannstr. 27 70565 Stuttgart REINHOLD, Silke (DE) Platanenallee 57 59425 Unna España FERNÁNDEZ-PALACIOS CLAVO, Luis Javier (ES) C/ José de la Cámara, 5-2° 41018 Sevilla France DUPONT, Eric (FR) NEXTMARQ 3, rue Adanson 13100 Aix-en-Provence DERAMBURE, Christian (FR) BDSA 18, quai du Point du Jour 92100 Boulogne DESMOUSSEAUX, Anne (FR) BDSA 18, quai du Point du Jour 92100 Boulogne LEFRANC-BOZMAROV, Marion (FR) BDSA 18, quai du Point du Jour 92100 Boulogne LEMAIRE, Stéphane (FR) BDSA 18, quai du Point du Jour 92100 Boulogne MULLER, Florence (FR) BDSA 18, quai du Point du Jour 92100 Boulogne SCHAMASCH-GARRIGUE, Mariane (FR) BDSA 18, quai du point du Jour 92100 Boulogne VOUZELLAUD, Aude (FR) BDSA 18, quai du Point du Jour 92100 Boulogne BOOS, Philippe (FR) CABINET HIRSCH 58, avenue Marceau 75008 Paris DESROUSSEAUX, Grégoire Marie (FR) CABINET HIRSCH 58, avenue Marceau 75008 Paris HIRSCH, Marc-Roger (FR) CABINET HIRSCH 58, avenue Marceau 75008 Paris HIRSCH, Sylvain (FR) CABINET HIRSCH 58, avenue Marceau 75008 Paris INGRAND, Grégory (FR) CABINET HIRSCH 58, avenue Marceau 75008 Paris SOMMARIO TEVENIN, Emmanuelle (FR) CABINET HIRSCH 58, avenue Marceau 75008 Paris Italia DE ROS, Alberto (IT) Via Michelangelo, 53 22071 Cadorago (CO) DE NOVA, Roberto (IT) PATSCREEN S.R.L. Via Locatelli, 5 20124 Milano DELAZER, Daniela (IT) Via Armida Barelli 6A 20148 Milano CIMOLI, Massimo (IT) DE SIMONE & PARTNERS S.P.A. Via Vincenzo Bellini, 20 00198 Roma Nederland (Véase / siehe / see / voir / vedi Benelux) Sverige LUNDIN, Björn-Eric (SE) TRELLEBORG AKTIEBOLAG, PATENT OCH VARUMÄRKEN P.O. Box 44 101 20 Stockholm MÜLLER, Ulrich (DE) MÜLLER & PARTNERS AB Strandvägen 7B 114 56 Stockholm RANDES, Thomas Martin (SE) MAGNUSSON WAHLIN QVIST STANBROOK ADVOKATBYRÅ KB Birger Jarlsgatan 15 103 86 Stockholm CLEGG, Richard Ian (GB) MEWBURN ELLIS LLP York House 23 Kingsway London WC2B 6HP FOSTER, Michael Gregory (GB) MEWBURN ELLIS LLP York House 23 Kingsway London WC2B 6HP GILL, Stephen Charles (GB) MEWBURN ELLIS LLP York House 23 Kingsway London WC2B 6HP GRIMSHAW, Roger Stuart (GB) MEWBURN ELLIS LLP York House 23 Kingsway London WC2B 6HP GURA, Henry Alan (GB) MEWBURN ELLIS LLP York House 23 Kingsway London WC2B 6HP HACKNEY, Nigel John (GB) MEWBURN ELLIS LLP York House 23 Kingsway London WC2B 6HP HARRISON, David Christopher (GB) MEWBURN ELLIS LLP York House 23 Kingsway London WC2B 6HP HILL, Sheila Jill (GB) MEWBURN ELLIS LLP York House 23 Kingsway London WC2B 6HP United Kingdom HOLT, Daniel Richard (GB) MEWBURN ELLIS LLP York House 23 Kingsway London WC2B 6HP BAKER, Karen Veronica (GB) BAKER ASSOCIATES Irongate Lodge 5 Alderson Road Harrogate HG2 8AS KIDDLE, Simon John (GB) MEWBURN ELLIS LLP York House 23 Kingsway London WC2B 6HP ARENAL, Sofia (GB) MEWBURN ELLIS LLP York House 23 Kingsway London WC2B 6HP MADELEY, June Margaret (GB) MEWBURN ELLIS LLP York House 23 Kingsway London WC2B 6HP CALDERBANK, Thomas Roger (GB) MEWBURN ELLIS LLP York House 23 Kingsway London WC2B 6HP NAYLOR, Matthew John (GB) MEWBURN ELLIS LLP York House 23 Kingsway London WC2B 6HP SOMMARIO NICHOLLS, Kathryn Margaret (GB) MEWBURN ELLIS LLP York House 23 Kingsway London WC2B 6HP NIELD, Stuart Ritchie (GB) MEWBURN ELLIS LLP York House 23 Kingsway London WC2B 6HP O’BRIEN, Caroline Jane (NL) MEWBURN ELLIS LLP York House 23 Kingsway London WC2B 6HP PAGET, Hugh Charles Edward (GB) MEWBURN ELLIS LLP York House, 23 Kingsway London WC2B 6HP POTTER, Julian Mark (GB) MINTZ, LEVIN, COHN, FERRIS, GLOVSKY AND POPEO INTELLECTUAL PROPERTY, LLP The Rectory 9 Ironmonger Lane London EC2V 8EY RAWLENCE, Alastair John (GB) MEWBURN ELLIS LLP York House 23 Kingsway London WC2B 6HP STONER, Gerard Patrick (GB) MEWBURN ELLIS LLP York House 23 Kingsway London WC2B 6HP STUART, Ian Alexander (GB) MEWBURN ELLIS LLP York House 23 Kingsway London WC2B 6HP TAYLOR, David Alan (GB) MEWBURN ELLIS LLP York House 23 Kingsway London WC2B 6HP WATSON, Robert James (GB) MEWBURN ELLIS LLP York House 23 Kingsway London WC2B 6HP WHITE, Rachel Elizabeth (GB) MEWBURN ELLIS LLP York House 23 Kingsway London WC2B 6HP Benelux VAN MALDEREN, Michel (BE) OFFICE DE BREVETS MEYERS & VAN MALDEREN 261, Route d’Arlon 8002 Strassen SOMMARIO PARTE B: / TEIL B: / PART B: / PARTIE B: / PARTE B: Lista especial de representantes autorizados contemplada en el artículo 78 del Reglamento sobre los dibujos y modelos comunitarios Besondere Liste zugelassener Vertreter gemäß Artikel 78 der Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung Special list of professional representatives according to Article 78 Community Designs Regulation Liste spécifique des mandataires agréés conformément à l’article 78 du règlement sur les dessins ou modèles communautaires Elenco speciale di mandatari abilitati ai sensi dell’articolo 78 del regolamento sui disegni e modelli comunitari Inscripciones / Eintragungen / Entries / Inscriptions / Iscrizioni Sverige United Kingdom RUDENIUS, Arne (SE) Vaftrudner Södra Vägen 2 412 54 Götenborg HOCKINGS, Adrian Niall (GB) MARKS & CLERK 27 Imperial Square Cheltenham, GL50 1RQ HOWSON, Richard Giles Bentham (GB) FJ CLEVELAND 40-43 Chancery Lane London WC2A 1JQ Modificaciones / Änderungen / Amendements / Modifications / Modifiche United Kingdom COCHLIN, Rachel Louise (GB) MEWBURN ELLIS LLP York House 23 Kingsway London WC2B 6HP SOMMARIO REGOLAMENTO (CE) N. 465/2004 DELLA COMMISSIONE del 12 marzo 2004 che completa l’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all’iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» (Carciofo di Paestum e Farina di Neccio della Garfagnana) (4) Di conseguenza, le denominazioni in oggetto possono essere iscritte nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» ed essere pertanto tutelate sul piano comunitario rispettivamente come indicazione geografica protetta e come denominazione di origine protetta. (5) L’allegato del presente regolamento completa l’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 (3), LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: visto il trattato che istituisce la Comunità europea, Articolo 1 visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafi 3 e 4, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, l’Italia ha trasmesso alla Commissione una domanda di registrazione della denominazione «Carciofo di Paestum» come indicazione geografica e una domanda di registrazione della denominazione «Farina di Neccio della Garfagnana» come denominazione di origine. (2) A norma dell’articolo 6, paragrafo 1 del precitato regolamento, si è constatato che le suddette domande sono conformi a tale regolamento e, in particolare, comprendono tutti gli elementi di cui all’articolo 4 del medesimo. L’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è completato dalle denominazioni figuranti nell’allegato del presente regolamento, che sono iscritte come indicazione geografica protetta (IGP) e denominazione di origine protetta (DOP) nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» previsto all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (3) In seguito alla pubblicazione delle due denominazioni di cui all’allegato del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2), non è stata trasmessa alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92. (1) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1). (2) GU C 153 dell’1.7.2003, pag. 72 (Carciofo di Paestum). GU C 153 dell’1.7.2003, pag. 76 (Farina di Neccio della Garfagnana). (3) GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 297/2004 (GU L 50 del 20.2.2004, pag. 18). ALLEGATO PRODOTTI DELL’ALLEGATO I DEL TRATTATO DESTINATI ALL’ALIMENTAZIONE UMANA Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati ITALIA Carciofo di Paestum (IGP) Farina di Neccio della Garfagnana (DOP). SOMMARIO Notifica OMPI n. 209 Convenzione istitutiva dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale Adesione della Repubblica delle Maldive Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) porge i suoi ossequi al ministro degli Affari esteri ed ha l’onore di notificargli il deposito da parte del governo della Repubblica delle Maldive, il 12 febbraio 2004, del suo strumento di adesione alla Convenzione istitutiva dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (Convenzione OMPI), firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificata il 28 settembre 1979. Tale Convenzione entrerà in vigore, nei confronti della Repubblica delle Maldive, il 12 maggio 2004. 12 febbraio 2004 Notifica Parigi n. 210 Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale Adesione del Principato d’Andorra Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) porge i suoi ossequi al ministro degli Affari esteri ed ha l’onore di notificargli il deposito da parte del governo del Principato d’Andorra, il 2 marzo 2004, del suo strumento d’adesione alla Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, riveduta a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificata il 28 settembre 1979. La Convenzione di Parigi, nella sua versione riveduta, entrerà in vigore, nei confronti del Principato d’Andorra, il 2 giugno 2004. A partire da tale data, il Principato d’Andorra diverrà altresì membro dell’Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale (Unione di Parigi), fondata dalla Convenzione di Parigi. 2 marzo 2004