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SOMMARIO
GU 6/2004
Pagina
Decisione EX-04-1 del presidente dell’Ufficio, del 26 aprile 2004, recante l’adozione
delle direttive inerenti al procedimento diretto ad ottenere la dichiarazione di nullità di un
disegno o modello comunitario registrato ..................................................................................
727
Decisione EX-04-2 del presidente dell’Ufficio, del 10 maggio 2004, recante l’adozione
delle direttive relative ai procedimenti dinanzi all’Ufficio ........................................................
729
Direttive inerenti al procedimento diretto ad ottenere la dichiarazione di nullità di un disegno o modello comunitario registrato ......................................................................................
758
Direttive relative ai procedimenti dinanzi all’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni e modelli) - Parte A, sezione 6 - Restitutio in integrum ...................
785
Direttive relative ai procedimenti dinanzi all’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni e modelli) - Parte B, Esame – Modifiche ............................................
802
Comunicazione n. 5/04 del presidente dell’Ufficio, del 15 aprile 2004, in merito ai giorni
in cui gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri e l’Ufficio dei marchi
del Benelux resteranno chiusi nel 2004 .......................................................................................
807
Elenco dei mandatari abilitati .......................................................................................................
809
Regolamento (CE) n. 465/2004 della Commissione, del 12 marzo 2004, che completa
l’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all’iscrizione di alcune denominazioni
nel Registro delle denominazioni di origini protette e delle indicazioni geografiche protette
(Carciofo di Paestum e Farina di Neccio della Garfagnana) ....................................................
817
Informazioni OMPI
• Notifica OMPI n. 209 ...............................................................................................................
823
• Notifica Parigi n. 210 .................................................................................................................
823
SOMMARIO
DECISIONE EX-04-1 DEL
PRESIDENTE DELL’UFFICIO
DECISIONE EX-04-2 DEL
PRESIDENTE DELL’UFFICIO
del 26 aprile 2004
del 10 maggio 2004
recante adozione delle direttive
inerenti al procedimento diretto ad
ottenere la dichiarazione di nullità di
un disegno o modello comunitario
registrato
recante adozione delle direttive
relative ai procedimenti dinanzi
all’Ufficio
IL PRESIDENTE DELL’UFFICIO
PER L’ARMONIZZAZIONE NEL
MERCATO INTERNO (MARCHI,
DISEGNI E MODELLI),
visto il regolamento (CE) n. 40/94 del
Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul
marchio comunitario (in prosieguo
«RM»), in particolare l’articolo 119, paragrafo 2, lettera a), e il regolamento
(CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, sui disegni e modelli comunitari (in prosieguo «RDC»), in particolare l’articolo 100,
dopo aver consultato il Consiglio di
amministrazione, ai sensi dell’articolo
101, lettera b), RDC,
considerando che lo scopo delle presenti direttive sull’esame è di illustrare
il modo in cui le prescrizioni del regolamento sui disegni e modelli comunitari, quelle del relativo regolamento di
esecuzione e quelle del regolamento
sulle tasse saranno concretamente applicate dall’Ufficio nell’esame della domanda di dichiarazione di nullità di un
disegno o modello comunitario registrato. Le Direttive riguardando gli
aspetti procedurali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE
DECISIONE:
Articolo 1
Le direttive inerenti al procedimento
diretto ad ottenere la dichiarazione di
nullità di un disegno o modello comunitario registrato, allegate alla presente
decisione, sono adottate.
IL PRESIDENTE DELL’UFFICIO
PER L’ARMONIZZAZIONE NEL
MERCATO INTERNO (MARCHI,
DISEGNI E MODELLI),
visto il regolamento (CE) n. 40/94 del
Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul
marchio comunitario, in particolare
l’articolo 119, paragrafo 2, lettera a),
dopo aver consultato il Consiglio di amministrazione ai sensi dell’articolo 121,
paragrafo 5, del citato regolamento,
HA ADOTTATO LA PRESENTE
DECISIONE:
Articolo 1
(1) Le seguenti direttive relative ai
procedimenti dinanzi all’Ufficio per
l’Armonizzazione nel Mercato Interno
(marchi, disegni e modelli), allegate alla
presente decisione, sono adottate:
1.
2.
parte A, sezione 6, restitutio in integrum;
modifiche della parte B, esame;
3.
parte C, direttive sull’opposizione.
(2) Esse sostituiscono la parte A, sezione 6 e la parte C delle direttive (GU
UAMI 1996, pag. 1840 e GU UAMI
1997, pag. 1128, rispettivamente).
Articolo 2
(1) Le direttive di cui all’articolo 1,
paragrafo 1, punto 1 e 2, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Ufficio.
(2) Le versioni consolidate delle direttive modificate sono pubblicate nel sito
Internet dell’Ufficio.
Articolo 2
La presente decisione entrerà in vigore
il giorno successivo alla sua adozione e
sarà pubblicata, congiuntamente alle direttive allegate alla medesima, nella
Gazzetta ufficiale dell’Ufficio.
Fatto ad Alicante, 26 Aprile 2004
Wubbo de Boer
Presidente
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il
giorno successivo alla sua adozione ed
è pubblicata nella Gazzetta ufficiale
dell’Ufficio.
Alicante, 10 maggio 2004
Wubbo de Boer
Presidente
SOMMARIO
DIRETTIVE INERENTI AL PROCEDIMENTO DIRETTO AD OTTENERE LA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ
DI UN DISEGNO O MODELLO COMUNITARIO REGISTRATO
1.
INTRODUZIONE
2.
PRINCIPI GENERALI
3.
DEPOSITO DELLA DOMANDA
4.
AMMISSIBILITÀ
5.
SCAMBIO DI COMUNICAZIONI
6.
ISTRUZIONE
7.
PROCEDURA ORALE
8.
ESAME E DECISIONE
9.
PARTECIPAZIONE DEL PRESUNTO CONTRAFFATTORE
SOMMARIO
1.
1.1.
INTRODUZIONE
Scopo delle direttive
Scopo delle direttive in materia di nullità è spiegare in che modo l’Ufficio darà applicazione pratica ai parametri contenuti nel regolamento su disegni e modelli comunitari (1) (RDC), al regolamento di esecuzione (2) (REDC) e al regolamento sulle tasse (3)
(RTDC) ai fini dell’esame di una domanda intesa a dichiarare la nullità di un disegno o modello comunitario registrato. Le direttive sono intese ad assistere i membri della divisione Annullamento nell’applicazione uniforme dei regolamenti suddetti ai procedimenti di nullità ed servire da guida per le parti del procedimento. Le direttive hanno carattere generico, non essendo possibile
prendere in considerazione ogni singola fattispecie. Analogamente si prevede un adattamento delle presenti direttive che tenga conto delle evoluzioni della prassi dei procedimenti di nullità.
1.2.
Struttura delle direttive
Le direttive sono strutturate in modo da ricalcare la sequenza che articola i procedimenti per la declaratoria di nullità, dal momento del ricevimento della domanda di dichiarazione di nullità fino all’adozione della decisione. I principi generali (cfr. sezione
2) devono essere tenuti presente durante l’intero svolgimento del procedimento di nullità.
2.
2.1.
PRINCIPI GENERALI
Carattere unitario (articolo 1, paragrafo 3, RDC)
Il sistema istituito dall’RDC è inteso ad assicurare al titolare una protezione uniforme con effetto unitario su tutto il territorio
della Comunità. Il disegno o modello comunitario non può essere oggetto di registrazione, trasferimento o rinuncia se non per la
totalità della Comunità. Di conseguenza, gli effetti di una dichiarazione di nullità di un disegno o modello comunitario si estendono all’intero territorio comunitario.
2.2.
La divisione Annullamento (articolo 105 RDC)
La divisione Annullamento adotta le decisioni per conto dell’Ufficio in merito alle domande di nullità dei disegni e modelli comunitari registrati. Essa è costituita da tre membri. Almeno uno dei membri deve possedere una formazione giuridica.
Un membro della divisione Annullamento svolge il ruolo di relatore nell’ambito di ciascun procedimento. Il relatore cura gli aspetti procedurali e redige il progetto di decisione.
2.3.
Motivi di nullità (articolo 25, paragrafo 1, RDC)
Un disegno o modello comunitario registrato può essere dichiarato nullo per i motivi di cui all’articolo 25, paragrafo 1, RDC.
Una domanda di dichiarazione di nullità basata su un motivo diverso da quelli riportati all’articolo 25, paragrafo 1, RDC deve essere respinta per inammissibilità.
Ognuno dei capoversi in corrispondenza delle lettere da a) a g), di cui all’articolo 25, paragrafo 1, RDC, rappresenta di per sé motivo di nullità. Una domanda di nullità può essere basata su più motivi senza prevedere tasse addizionali. Ove il richiedente si avvalga del modulo predisposto dall’Ufficio, deve contrassegnare uno o più riquadri in corrispondenza dei motivi su cui si basa la
sua domanda.
Allo scadere della data di deposito della domanda di nullità, il richiedente non potrà fare valere nuovi motivi di nullità. Per il contrario, il richiedente potrà registrare un’altra domanda di dichiarazione di nullità basata su diversi motivi.
2.4.
Portata della domanda (articolo 52 RDC)
Per mezzo del procedimento di nullità, il richiedente può domandare unicamente che sia dichiarato nullo il disegno o modello comunitario contestato, entro i termini della registrazione.
I disegni o modelli comunitari registrati devono essere contestati singolarmente, anche se figurano in una domanda multipla. Laddove la contestazione verta su più disegni o modelli contenuti in una registrazione multipla, il richiedente è tenuto a depositare
una domanda di nullità separata per ognuno di essi, versando la tassa corrispondente.
2.5.
Esame dei fatti (articolo 63 RDC)
Nel corso del procedimento di nullità, l’esame della divisione Annullamento si limita ai fatti, ai mezzi di prova e agli argomenti
addotti dalle parti. Essa è peraltro tenuta a vagliare la legittimità dei suddetti fatti, mezzi di prova e argomenti.
2.6.
Termini e sospensione (articolo 91, paragrafo 2, RDC; articoli 31, paragrafo 5, 32, 56e 57 REDC)
Le richieste di proroga di un termine devono essere presentate prima della scadenza del termine originario e devono essere debitamente motivate, ad esempio quando una delle parti ha bisogno di più tempo per ottenere prove.
Il procedimento è del pari sospeso su richiesta di entrambe le parti che intendano pervenire ad una transazione.
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Il procedimento può venire del pari sospeso dietro richiesta di una della parti, laddove la domanda di dichiarazione di nullità si
basi su di un diritto anteriore la cui validità sia contestata.
Se non vi sono motivi particolari per la prosecuzione, la divisione Annullamento, sentite le parti, sospende il procedimento di propria iniziativa qualora dinanzi alla stessa venga portato in evidenza il fatto che la nullità del disegno o modello comunitario contestato sia già stata eccepita in via riconvenzionale dinanzi ad un tribunale nazionale competente il quale a sua volta non abbia
sospeso il procedimento.
Qualora relativamente ad un medesimo disegno o modello comunitario vengano presentate più domande di dichiarazione di nullità e laddove, dall’esame preliminare di una di esse, emerga che il disegno o modello comunitario contestato potrebbe essere nullo, la divisione Annullamento procede all’esame di detta domanda sospendendo il procedimento con riferimento alle altre domande. I richiedenti verranno informati in modo appropriato.
2.7.
Decisioni (articolo 62, RDC; articolo 38 REDC)
Le decisioni della divisione Annullamento devono essere fondate esclusivamente sui motivi o mezzi di prova in merito ai quali le
parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni. Tali motivi vengono riportati nella decisione.
2.8.
Ricorso (articolo 55 RDC)
Qualsiasi parte in un procedimento di nullità può proporre ricorso contro ogni decisione pregiudizievole nei suoi confronti. Una
decisione che non pone fine ad un procedimento nei riguardi di una delle parti è impugnabile solo congiuntamente alla decisione
definitiva, a meno che essa non consenta un’impugnazione autonoma. Qualsiasi comunicazione scritta di tale decisione conterrà
l’avviso che la stessa è impugnabile entro due mesi dalla data di ricevimento della notifica della decisione. I ricorsi hanno effetto
sospensivo.
3.
3.1.
DEPOSITO DELLA DOMANDA
Modulo di domanda [articolo 68, paragrafo 1, lettera f), REDC]
L’Ufficio mette a disposizione un modulo di domanda. Tale modulo è scaricabile dal sito Web dell’Ufficio http://oami.eu.int. L’utilizzo di detto modulo è fortemente raccomandato.
La domanda deve essere presentata in duplice originale, in modo da evitare per il titolare un rischio di perdita di qualità inerente
ad una versione fotocopiata della domanda medesima. Qualora una domanda sia presentata in un unico originale, la divisione Annullamento può invitare al richiedente a presentare un altro originale entro un termine di due mesi.
3.2.
Mezzi di deposito (articoli 65 e 66, paragrafo 2, REDC)
Le domande di dichiarazione di nullità possono venire depositate presso l’Ufficio mediante invio per posta, servizi di corriere,
consegna di persona o per telecopia (fax). Il deposito tramite mezzi elettronici di domande di dichiarazione di nullità sarà autorizzato mediante una decisione posteriore del presidente, quando saranno stabiliti i requisiti tecnici.
L’invio per telecopia non è consigliato in modo particolare alle domande di dichiarazione di nullità, specialmente laddove formino oggetto di contestazione la mancanza di novità e/o di carattere individuale, in quanto la riproduzione richiesta del o dei disegni o modelli anteriori potrebbe risultare deteriorata in seguito alla trasmissione via fax.
Qualora una domanda sia presentata tramite fax, il richiedente è tenuto a presentare l’originale in duplice copia. La divisione Annullamento provvederà quindi ad inoltrare una copia al titolare. Qualora il richiedente non presenti l’originale e la divisione Annullamento consideri che la qualità dei documenti inviati tramite fax è insufficiente, si inviterà al richiedente a presentare l’originale entro un termine di un mese.
3.3.
Pagamento della tassa (articolo 52, paragrafo 2, RDC; articolo 28, paragrafo 2, e 30, paragrafo 2, REDC)
La domanda di dichiarazione di nullità viene considerata depositata solo una volta che l’importo della tassa relativa alla domanda
di nullità sia stato interamente versato.
Di preferenza il pagamento avviene tramite conto corrente. Qualora il richiedente ovvero il suo rappresentante sia titolare di un
conto corrente presso l’Ufficio, la tassa viene automaticamente addebitata sul conto corrente in questione all’atto di ricezione della domanda, salvo diverse istruzioni.
Il pagamento può essere effettuato anche a mezzo assegno o bonifico bancario sul conto dell’Ufficio, oppure in contanti o mediante carta di credito presso i locali dell’Ufficio.
In caso di pagamento tramite bonifico bancario su di un conto presso l’Ufficio, la data dell’effettiva registrazione dell’importo sul
conto bancario dell’Ufficio fa fede come data del pagamento. In caso di rimessa di un assegno, la data di pagamento corrisponde
alla data di ricezione dell’assegno da parte dell’Ufficio, a condizione che sussista la necessaria copertura.
In caso di mancato pagamento, l’Ufficio ne dà comunicazione al richiedente e fissa un termine di due mesi a partire dalla data di
ricezione della notifica per provvedere al pagamento della tassa. Se il richiedente non ottempera, la domanda si considera non presentata.
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La data di pagamento determina la data di deposito della domanda di dichiarazione di nullità.
4.
4.1.
AMMISSIBILITÀ
Lingua procedurale [articolo 98, paragrafi 4 e 5, RDC; 29, paragrafi 5 e 6, e 30, paragrafo 1, REDC]
La lingua utilizzata per presentare la domanda di registrazione del disegno o modello comunitario contestato (lingua in cui è stata presentata la domanda) è altresì la lingua del procedimento di nullità (lingua procedurale), purché la lingua in cui è stata presentata la domanda rientri fra le cinque lingue dell’Ufficio. In caso contrario, la lingua procedurale è la seconda lingua indicata
nella domanda di disegno o modello comunitario contestato.
La domanda di dichiarazione di nullità deve essere depositata nella lingua del procedimento di nullità. Se la domanda non è presentata nella lingua procedurale, la divisione Annullamento invita, a mezzo notifica, il richiedente a presentarne una traduzione
entro un termine di due mesi a partire dalla data di notifica. Se il richiedente non ottempera alla richiesta, la domanda è respinta
per inammissibilità.
Entro due mesi dalla ricezione da parte del titolare del disegno o modello della comunicazione della domanda di nullità, le parti
del procedimento di nullità possono convenire che un’altra lingua ufficiale della Comunità sia la lingua procedurale. Qualora la
domanda non sia stata depositata in tale lingua, il richiedente deve fornire una traduzione della domanda entro un termine di un
mese a partire dalla data in cui l’Ufficio è stato informato di quest’accordo.
4.2.
Identificazione del richiedente [articoli 28, paragrafo 1, lettera c), e 30, paragrafo 1, REDC]
Una domanda di dichiarazione di nullità deve contenere l’indicazione del nome e dell’indirizzo del richiedente.
Qualora le informazioni riportate nella domanda non consentano l’identificazione inequivocabile del richiedente e le irregolarità
non siano sanate entro un termine di due mesi, la domanda è respinta per inammissibilità.
4.3.
Rappresentanza del richiedente [articoli 77 e 78 RDC; articoli 28, paragrafo 1, lettera c), punto ii), e 30, paragrafo 1,
REDC]
Se il richiedente è privo di domicilio o di sede, ovvero di stabilimento industriale o commerciale reale ed effettivo all’interno della Comunità, è tenuto a farsi rappresentare dinanzi all’Ufficio da un rappresentante ; in difetto, viene richiesto al richiedente di
nominare un rappresentante entro un termine di due mesi. Se il richiedente non ottempera a tale richiesta, la domanda è respinta
per inammissibilità.
4.4.
Identificazione del disegno o modello comunitario contestato [articolo 24, paragrafo 2, RDC; articoli 28, paragrafo 1,
lettera a), e 30, paragrafo 1, REDC]
La domanda di dichiarazione di nullità deve contenere il numero di registrazione del disegno o modello comunitario contestato
unitamente a nome e indirizzo del titolare che risultano nel registro.
Se le informazioni fornite dal richiedente non consentono l’identificazione inequivocabile del disegno o modello comunitario contestato, il richiedente è invitato a fornire tali informazioni entro un termine di due mesi. Se il richiedente non ottempera alla richiesta, la domanda è respinta per inammissibilità.
4.5.
Registrazione estinta
Qualora il disegno o modello comunitario contestato si sia estinto o sia stato oggetto di rinuncia alla data di deposito della domanda, il richiedente è invitato, entro un termine di due mesi, a produrre i mezzi di prova idonei a dimostrare il proprio interesse legittimo alla dichiarazione di nullità. Se il richiedente non ottempera alla richiesta, la domanda è respinta per inammissibilità.
In modo particolare, sussiste un interesse legittimo qualora il richiedente dia prova che il titolare del disegno o modello comunitario contestato abbia compiuto atti intesi a far valere contro di lui i diritti conferiti dal disegno o modello comunitario contestato.
4.6.
Dichiarazione dei motivi [articolo 25, paragrafo 1, RDC; articoli 28, paragrafo 1, lettera b), punto i), e 30, paragrafo 1,
REDC]
La domanda di dichiarazione di nullità deve contenere una dichiarazione del o dei motivi su cui la stessa si basi. Può essere sufficiente un richiamo alla sezione pertinente dell’articolo 25, paragrafo 1, RDC, come ad esempio «motivo ai sensi dell’articolo 25,
paragrafo 1, lettera a), RDC». Se il richiedente si avvale del modulo predisposto dall’Ufficio, è possibile dichiarare il motivo contrassegnando una delle caselle che figurano nel riquadro «Motivi». Laddove la domanda non consenta l’identificazione inequivocabile del o dei motivi su cui si basa la domanda stessa, il richiedente è invitato a presentare una dichiarazione dei motivi entro
un termine di due mesi. Se il richiedente non ottempera alla richiesta, la domanda è respinta per inammissibilità.
4.7.
Fatti, mezzi di prova e osservazioni [articolo 52, paragrafo 2, RDC; articoli 28, paragrafo 1, 29, paragrafo 5, e 30, paragrafo 1, REDC]
Il richiedente è tenuto ad indicare i fatti, i mezzi di prova e le osservazioni a sostegno del o dei motivi su cui si basa la domanda.
Qualora il richiedente contesti la mancanza di novità o di carattere individuale del disegno o modello comunitario contestato [articolo 25, paragrafo 1, lettera b), RDC], la domanda deve contenere un’indicazione, ed una riproduzione, del o dei disegni o mo-
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delli anteriori che potrebbero rappresentare un ostacolo alla novità o al carattere individuale del disegno o modello comunitario
contestato, unitamente ai documenti comprovanti la precedente divulgazione di detti disegni o modelli anteriori.
Qualora, secondo il richiedente, il titolare non abbia diritto al disegno o modello comunitario contestato [articolo 25, paragrafo
1, lettera c), RDC], la domanda deve specificare gli elementi idonei a dimostrare che il richiedente ha il diritto di contestare il disegno o modello comunitario in forza di una decisione giudiziale
Qualora il richiedente affermi che il disegno o modello comunitario contestato sia in conflitto con uno o più disegni o modelli
anteriori [articolo 25, paragrafo 1, lettera d), RDC], la domanda deve contenerne la riproduzione ed i particolari che contraddistinguono il o i disegni o modelli comunitari precedenti su cui si fonda la domanda di dichiarazione di nullità e che dimostrano il
diritto del richiedente a far valere il disegno o modello anteriore in quanto motivo di nullità.
Qualora il richiede affermi che il disegno o modello contestato costituisca un’utilizzazione non autorizzata di un segno distintivo [articolo 25, paragrafo 1, lettera e), RDC], ovvero di un’opera protetta dalla legislazione in materia di diritto d’autore [articolo 25, paragrafo 1, lettera f), RDC], la domanda deve riportarne la riproduzione ed i particolari che contraddistinguono il segno
distintivo o l’opera protetta dal diritto d’autore su cui si fonda la domanda medesima nonché le indicazioni da cui risulti che il
richiedente è il titolare del diritto precedente.
Laddove il richiedente affermi che il disegno o modello comunitario contestato costituisca utilizzazione abusiva di uno degli elementi elencati nell’articolo 6 ter della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo 6 ter e che rivestono un particolare interesse pubblico in uno Stato
membro [articolo 25, paragrafo 1, lettera g), RDC], la domanda deve contenere la riproduzione ed i particolari dell’elemento pertinente nonché indicazioni da cui risulti che la domanda è presentata dalla persona o dall’ente interessato dall’utilizzazione impropria.
Qualora le indicazioni richieste dei fatti, dei mezzi di prova e delle osservazioni risultino mancanti e le irregolarità non siano sanate per il richiedente entro un termine di due mesi dal momento della richiesta della divisione Annullamento, la domanda è respinta per inammissibilità (v. sezione 4.9).
Se la prova a sostegno della domanda non è depositata nella lingua procedurale, il richiedente deve presentarne la traduzione in
tale lingua entro due mesi dal deposito della prova medesima. In difetto, la prova non verrà tenuta in conto dalla divisione Annullamento.
4.8.
Firma della domanda
La domanda di dichiarazione di nullità deve essere firmata dal richiedente o dal suo eventuale rappresentante.
In caso di omissione della firma, la divisione Annullamento invita il richiedente a porvi rimedio entro un termine di due mesi. Se
il richiedente non ottempera alla richiesta, la domanda è respinta per inammissibilità.
4.9.
Trattamento delle irregolarità ( articolo 30, REDC)
Qualora la divisione Annullamento ritenga inammissibile la domanda e le irregolarità non siano sanate, respinge con decisione la
domanda per inammissibilità. La tassa d’annullamento non è rimborsata.
4.10.
Comunicazione al titolare [articolo 53, paragrafo 2, RDC; articoli 28, paragrafo 3, 31, paragrafo 1, 69, paragrafo 3,
punto p), REDC]
Se la divisione Annullamento ritiene ammissibile la domanda, la trasmette al titolare invitandolo a presentare osservazioni in merito entro un termine di due mesi. Le richieste di proroga di un termine devono essere presentate prima della scadenza del termine originario e devono essere debitamente motivate. Il richiedente viene del pari informato e la data di deposito della domanda è inserita nel registro.
Qualora la divisione Annullamento ritiene inammissibile la domanda, l’Ufficio informa il titolare che una domanda per dichiarazione di nullità è stata presentata e che la domanda è stata respinta per inammissibilità.
5.
5.1.
SCAMBIO DI COMUNICAZIONI
Osservazioni del titolare (articolo 31, paragrafo 2, REDC)
Le osservazioni del titolare sono comunicate al richiedente senza indugio.
Il titolare è tenuto a presentare le proprie osservazioni in duplice originale, di cui uno viene trasmesso al richiedente, in modo da
non incorrere in una perdita di qualità derivante da eventuali copie.
In assenza di osservazioni del titolare entro un termine di due mesi, la divisione Annullamento decide sulla nullità in base ai documenti di cui dispone.
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5.2.
Traduzione delle osservazioni del titolare (articolo 98, paragrafo 4, RDC; articolo 29, paragrafo 2, REDC)
Se la lingua procedurale non è la lingua in cui è stata presentata la domanda del disegno o modello comunitario contestato, il titolare può presentare osservazioni nella lingua in cui è stata presentata la domanda. L’Ufficio provvede senza indugio alla traduzione di tali osservazioni nella lingua procedurale ed a comunicare la traduzione al richiedente.
5.3.
Portata della difesa (articoli 25, paragrafo 6, e 53, paragrafo 2, RDC)
Nelle proprie osservazioni il titolare deve indicare la portata della sua difesa del disegno o modello comunitario contestato. In
mancanza di indicazioni da parte del titolare, si presume che questi intenda mantenere il disegno o modello comunitario così come
originariamente registrato, e pertanto nella sua integrità. Se il titolare chiede che il disegno o modello comunitario sia mantenuto
in forma modificata, la richiesta deve riportare la forma modificata.
La richiesta del mantenimento in forma modificata del disegno o modello comunitario contestato deve essere presentata nel corso del procedimento di nullità. Al richiedente viene data la possibilità di esprimere commenti se il disegno o modello comunitario in forma modificata soddisfi o meno ai requisiti per ottenere la protezione e se l’identità del disegno o modello sia o meno
salvaguardata. La decisione di mantenere il disegno o modello comunitario in forma modificata viene compresa nella decisione sul
merito al termine del procedimento di nullità.
5.4.
Replica del richiedente (articolo 63, paragrafo 2, RDC; articolo 31, paragrafo 3, REDC)
Qualora le osservazioni del titolare contengano nuovi fatti, mezzi di prova e osservazioni ovvero una richiesta di mantenimento
in forma modificata del disegno o modello comunitario, il richiedente viene invitato a pronunciarsi sulle osservazioni del titolare
entro un termine di due mesi. Il titolare viene informato di conseguenza.
Qualsiasi replica del richiedente deve essere comunicata al titolare.
Il richiedente è tenuto a presentare le proprie osservazioni in duplice originale, di cui uno viene trasmesso al richiedente, in modo
da non incorrere in una perdita di qualità derivante da eventuali copie. Qualora un’osservazione sia presentata in un unico originale, la divisione Annullamento può invitare al richiedente a presentare un altro originale entro un termine di due mesi.
5.5.
Traduzione della replica del richiedente (articolo 98, paragrafo 4, RDC; articolo 81, paragrafo 1, REDC)
Qualsiasi replica del richiedente deve essere redatta nella lingua procedurale. Se il richiedente è stato invitato a pronunciarsi e la
sua replica non è redatta nella lingua procedurale, questi è tenuto a presentarne una traduzione entro un mese dalla data di presentazione dell’originale. Se il richiedente ottempera entro il termine previsto, la traduzione viene comunicata al titolare. In caso
contrario, la replica si ritiene come non presentata.
5.6.
Termine dello scambio di comunicazioni (articoli 53, paragrafo 2, e 63, paragrafo 2, RDC)
Qualora le osservazioni di una parte non contengano nuovi fatti, mezzi di prova e osservazioni, la divisione Annullamento informa entrambe le parti della conclusione del procedimento scritto e della prossima adozione di una decisione.
L’Ufficio non tiene conto dei fatti, mezzi di prova o osservazioni addotti dalle parti successivamente alla chiusura del procedimento scritto.
6.
ISTRUZIONE (articolo 65 RDC; articoli 43 e 46 REDC)
Qualora una delle parti chieda l’audizione di un testimone o di un perito, la divisione Annullamento invita la parte a produrre la
dichiarazione del testimone ovvero il parere del perito per iscritto, eccetto quando la divisione Annullamento consideri necessario un’audizione. Una dichiarazione di un testimone deve avvenire sotto giuramento o in forma solenne oppure in altra forma
avente pari valore probatorio nell’ordinamento dello Stato in cui è resa.
7.
PROCEDURA ORALE (articolo 64 RDC; articoli 38, paragrafo 1, 42 e 46 REDC)
La divisione Annullamento, quando ne ravvisi l’opportunità, ricorre alla procedura orale d’ufficio o su istanza di una delle parti
del procedimento.
Quando la divisione Annullamento ricorre alla procedura orale, il relatore della causa presenta un parere preliminare sul merito
evidenziando gli eventuali punti da esaminare in vista di una decisione. Il parere preliminare viene quindi compreso nella citazione al procedimento orale.
Il procedimento orale, compresa la lettura della decisione, è pubblico, ove il disegno o modello comunitario contestato sia già stato pubblicato, e purché la presenza del pubblico non comporti inconvenienti gravi e ingiustificati, in particolare per una delle parti del procedimento stesso. Le parti vengono informate di conseguenza nell’atto di citazione.
SOMMARIO
8.
8.1.
ESAME E DECISIONE
Avvio dell’esame (articolo 53 RDC; articolo 31, paragrafo 5, REDC)
La divisione Annullamento avvia l’esame della domanda subito dopo averne stabilito l’ammissibilità.
La divisione Annullamento può all’occorrenza invitare le parti a concludere una transazione.
8.2.
Conclusione del procedimento senza una decisione sul merito
Il procedimento di nullità si conclude senza l’adozione di una decisione sul merito quando:
(i)ii il richiedente ritira la domanda;
(ii)i il titolare rinuncia al disegno o modello comunitario nella sua interezza e il richiedente non ha nessun interesse legittimo
alla dichiarazione di nullità del disegno o modello comunitario oggetto di rinuncia;
(iii) il disegno o modello comunitario contestato si è estinto ed il richiedente non ha un interesse legittimo alla continuazione
del procedimento;
(iv) le parti giungono ad una transazione.
La divisione Annullamento informa le parti che il procedimento si è concluso senza una decisione sul merito.
8.3.
Decisione sulle spese (articolo 70 RDC; articolo 79 REDC)
La decisione sul merito statuisce sulle spese, a meno che non sia stato diversamente convenuto dalle parti.
La parte soccombente sopporta l’onere delle spese.
Qualora la parte soccombente è il titolare, questi sopporta del pari l’onere della tassa.
Se il disegno o modello comunitario registrato pur essendo dichiarato nullo permane in forma modificata, il titolare sopporta le
spese.
Se non si perviene ad una decisione sul merito, la decisione sulle spese segue unicamente ove richiesta da una o entrambe le parti, e pertanto:
(i)ii se il richiedente ritira la domanda, ne sopporta del pari l’onere delle spese;
(ii)i qualora le parti pervengano ad una transazione, entrambe sopportano l’onere delle proprie spese ed il richiedente si accolla
l’onere della tassa, salvo diverso accordo delle parti;
(iii) se il procedimento di nullità si conclude per rinuncia del titolare del disegno o modello comunitario nella sua interezza, il
titolare sopporta l’onere delle spese e della tassa;
(iv) se il disegno o modello comunitario si è estinto ed il richiedente non ha un interesse legittimo alla prosecuzione del procedimento entrambe le parti sopportano l’onere delle spese ed il richiedente si accolla l’importo della tassa.
8.4. Determinazione delle spese (articolo 70, paragrafo 6, RDC; articolo 79 REDC)
La divisione Annullamento fissa le spese nei procedimenti di nullità su richiesta di una o di entrambe le parti. L’articolo 79 REDC
stabilisce il tipo e l’importo delle spese che deve sopportare la parte soccombente.
8.5.
Iscrizione nel registro [articolo 53, paragrafo 3, RDC; articolo 69, paragrafo 3, lettera q), REDC]
La data ed il tenore della decisione sulla domanda di nullità o qualsiasi altra conclusione del procedimento vengono iscritti nel registro una volta divenuti definitivi.
9.
PARTECIPAZIONE DEL PRESUNTO CONTRAFFATTORE (articolo 54 RDC; articolo 33 REDC)
Fino a quando l’Ufficio non ha adottato una decisione definitiva, qualunque terzo che fornisca la prova di essere stato convenuto in un procedimento per contraffazione dello stesso disegno o modello comunitario può partecipare al procedimento di nullità.
Il presunto contraffattore deve presentare richiesta in tal senso nel termine di tre mesi dalla data in cui l’azione per contraffazione è stata promossa.
Lo stesso vale per qualunque terzo che fornisca la prova che (i) il titolare del disegno o modello comunitario ha chiesto nei suoi
confronti la cessazione degli atti di presunta contraffazione del disegno o modello, nonché la prova (ii) di aver chiesto ad un tribunale di dichiarare che tali atti non costituiscono contraffazione del disegno o modello comunitario registrato.
L’istanza di partecipazione è presentata con atto scritto e motivato.
Essa non si considera presentata fintantoché non sia stata pagata la tassa relativa alla domanda di nullità.
SOMMARIO
DIRETTIVE RELATIVE AI PROCEDIMENTI DINANZI ALL’UFFICIO PER L’ARMONIZZAZIONE
NEL MERCATO INTERNO
(marchi, disegni e modelli)
PARTE A, SEZIONE 6
Restitutio in integrum
Indice
6.1.
PRINCIPI GENERALI
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.
6.1.5.
6.2.
CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLA RESTITUTIO
6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
6.2.4.
6.3.
Ritardi postali
Obblighi direttivi e di supervisione all’interno dell’ente come parte
Obblighi del mandatario
Cause riguardanti il rapporto tra la parte nel procedimento e il suo mandatario
PROCEDURA
6.3.1.
6.3.2.
6.3.3.
6.3.4.
6.3.5.
6.3.6.
6.3.7.
6.4.
Procedimenti nei quali si applica la restitutio
Parti
Termini esclusi dalla restitutio in integrum
Perdita di diritti o decadenza da un mezzo di ricorso come conseguenza diretta
Effetti della restitutio in integrum
Termine
Tassa
Lingue
Particolari e prove
Competenza
Pubblicazioni
Decisione, ruolo dielle altre parti nel procedimento di restitutio
OPPOSIZIONE DI TERZI
SOMMARIO
6.1.
RMC 78
RDC 67
PRINCIPI GENERALI
La parte di un procedimento dinanzi all’Ufficio può essere reintegrata nei suoi diritti (restitutio in integrum)
qualora, pur avendo usato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze, non abbia potuto osservare un termine nei confronti dell’Ufficio e, a norma dei regolamenti applicabili, l’inosservanza abbia come conseguenza
diretta la perdita di un diritto o la decadenza da un mezzo di ricorso.
La restitutio in integrum è possibile unicamente dietro presentazione di una richiesta all’Ufficio. Tale richiesta
è soggetta al pagamento di una tassa.
6.1.1.
Procedimenti nei quali si applica la restitutio
La restitutio è applicabile in tutti i procedimenti dinanzi all’Ufficio.
Sono inclusi i procedimenti contemplati dal regolamento sul marchio comunitario («RMC»), nonché i procedimenti relativi a disegni o modelli comunitari registrati previsti dal regolamento su disegni e modelli comunitari («RDC»). Le rispettive disposizioni non differiscono nella sostanza.
La restitutio è applicabile nei procedimenti ex parte, nei procedimenti inter partes e nei procedimenti di ricorso.
Per quanto concerne la reintegrazione in un termine per esperire un ricorso rimasto inosservato e il rapporto
con la revisione pregiudiziale, v. parte E, 8.3.4, delle presenti direttive.
6.1.2.
Parti
RMC 78 (1)
RDC 67 (1)
La restitutio è applicabile a qualsiasi parte in un procedimento dinanzi all’Ufficio, vale a dire non soltanto
al richiedente o al titolare di un marchio comunitario, o al richiedente o al titolare di un disegno comunitario registrato, ma anche all’opponente, al richiedente una domanda di decadenza o di nullità, ad un presunto contraffattore convenuto in un procedimento per dichiarazione di nullità a norma dell’articolo 54 RDC,
o ad un terzo che abbia richiesto la consultazione pubblica dei fascicoli.
RMC 25 (2), (3)
RDC 35 (1), 38 (2)
Il mancato rispetto del termine deve riferirsi alla parte interessata o al suo rappresentante. Il termine di un
mese per la trasmissione di una domanda di marchio comunitario, o di due mesi per la trasmissione di una
domanda di disegno comunitario, che siano state presentate ad un ufficio nazionale, deve essere osservato
dall’ufficio nazionale e non dal richiedente e, di conseguenza, non è soggetto a restitutio in integrum.
A norma dell’articolo 38, paragrafo 2, RDC, la trasmissione tardiva di una domanda di registrazione di un
disegno o modello comunitario implica la posticipazione della data di deposito alla data dell’effettiva ricezione della stessa da parte dell’Ufficio.
Anche in caso di inosservanza del termine di cui all’articolo 25, paragrafo 3, RMC, relativo alla trasmissione di una domanda di marchio comunitario, l’Ufficio, anziché considerarla ritirata, tratterà la domanda come
se fosse pervenuta direttamente all’Ufficio e non attraverso un ufficio nazionale, con la conseguenza che la
data di deposito sarà la data dell’effettiva ricezione presso l’UAMI.
6.1.3.
Termini esclusi dalla restitutio in integrum
RMC 78 (5)
RDC 67 (5)
Per esigenze di certezza del diritto, la restitutio in integrum non è applicabile ai seguenti termini:
RMC 29 (1), 78 (5)
REMC 6 (1)
RDC 41 (1), 67 (5)
REDC 8 (1)
—
—
—
—
RMC 42 (1), (3)
78 (5)
— al termine per il deposito di un’opposizione a norma dell’articolo 42, paragrafo 1, RMC, ivi compreso il
— termine per il pagamento della tassa d’opposizione di cui all’articolo 42, paragrafo 3, RMC;
RMC 78 (2), (5)
RDC 67 (2), (5)
— ai termini per la stessa restitutio, in particolare al termine di due mesi dalla cessazione della causa dell’i— nosservanza per la presentazione della richiesta di restitutio in integrum, al termine di due mesi da tale
data per compiere l’atto omesso, nonché al periodo di un anno a decorrere dalla scadenza del termine
non osservato al cui scadere la restitutio non può essere più richiesta.
al periodo di priorità, vale a dire al termine di sei mesi per il deposito di una domanda di rivendicazione della priorità di una domanda di marchio o disegno comunitario anteriore a norma dell’articolo 29,
paragrafo 1, RMC, o dell’articolo 41, paragrafo 1, RDC. Tuttavia, la restitutio si applica al termine di tre
mesi per l’indicazione del numero del fascicolo e per l’esibizione di una copia della domanda precedente di cui alla regola 6, paragrafo 1, REMC, o all’articolo 8, paragrafo 1, REDC;
6.1.4.
Perdita di diritti o decadenza da un mezzo di ricorso come conseguenza diretta
RMC 78 (1)
La mancata osservanza del termine deve avere avuto come conseguenza diretta la perdita di un diritto o la
decadenza da un mezzo di ricorso.
RMC 43 (2),
74 (2), 75 (1)
Diverso è il caso allorché i regolamenti prevedono opzioni procedurali di cui la parte nel procedimento può
avvalersi liberamente, ma senza averne l’obbligo, ad esempio, richiedere un’audizione orale, o chiedere che
SOMMARIO
REMC 19, 20 (1) (5), 40 (1) - (3)
l’opponente fornisca prove relative all’uso effettivo del suo marchio anteriore, o domandare una proroga del
periodo di riflessione ai sensi della regola 19 REMC. Lo stesso periodo di riflessione non è soggetto a restitutio, non essendo un termine entro il quale una parte è tenuta a compiere atti.
RMC 36 (1), (4),
37, 38
REMC 9 (3), (4),
10, 11 (1), (3)
Per contro, la restitutio in integrum si applica alla risposta tardiva alla notifica dell’esaminatore in cui è preannunciato il rigetto qualora la domanda non venga regolarizzata entro un termine stabilito, poiché in questo
caso esiste un rapporto diretto tra la mancata osservanza del termine e il rigetto finale.
La restitutio è inoltre applicabile in caso di tardiva presentazione di fatti e argomenti e di tardivo deposito
di osservazioni sulle dichiarazioni dell’altra parte, nei procedimenti inter partes, qualora l’Ufficio rifiuti di
prenderli in considerazione a motivo del ritardo. La perdita di diritti, in questo caso, consiste nell’esclusione di quelle presentazioni e osservazioni dai fatti e dagli argomenti sui quali l’Ufficio fonda la sua decisione. (È prassi consueta dell’Ufficio non tenere conto delle dichiarazioni depositate nei procedimenti inter partes oltre la scadenza del termine stabilito).
6.1.5.
Effetti della restitutio in integrum
La concessione della restitutio in integrum produce l’effetto giuridico per cui, con effetto retroattivo, il termine non osservato sarà da ritenersi osservato ed ogni eventuale perdita di diritti verificatasi nel frattempo
sarà considerata come mai intervenuta. Qualsiasi decisione presa dall’Ufficio durante tale periodo e basata
sull’inosservanza del termine potrà essere inficiata, con la conseguenza che, una volta concessa la restitutio,
non sarà più necessario esperire ricorso contro tale decisione dell’Ufficio al fine di ottenerne l’annullamento. La restitutio reintegra effettivamente il richiedente in tutti i suoi diritti.
6.2.
RMC 78 (1)
RDC 67 (1)
CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLA RESTITUTIO
La parte nel procedimento deve essersi trovata in condizioni di non poter osservare il termine, pur avendo
usato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze.
Il grado di diligenza da osservare deve essere valutato tenendo conto delle circostanze specifiche del caso.
Tutti i fatti e gli argomenti addotti dal richiedente la restitutio devono essere presi in considerazione.
La prova consiste nello stabilire se la mancata osservanza del termine sia da attribuire ad un fatto che esula
dal controllo del richiedente la restitutio o se, pur essendo stata usata tutta la diligenza necessaria, il termine non è stato osservato a causa di un errore od omissione eccezionale.
I casi tipici di restitutio comprendono ad esempio:
6.2.1.
Ritardi postali
La restitutio può essere concessa in caso di ritardi postali eccezionali. Il grado di diligenza dovuta postula
l’invio del documento con un anticipo, rispetto alla scadenza del termine, sufficiente a garantire normalmente
l’arrivo della lettera entro il termine, e non soltanto nel più breve tempo possibile nelle migliori circostanze. La valutazione dei tempi che normalmente garantiscono l’arrivo dovrà essere basata sui tempi normali di
consegna postale in Europa e sulla scala delle loro variazioni.
In generale, il prolungamento dei termini al primo giorno lavorativo successivo, o in seguito ad un’interruzione generale della distribuzione della corrispondenza, ha prevalenza; in tali casi si applica la regola 72
REMC (o l’articolo 58 REDC) e non esistono termini che non avrebbero potuto essere osservati.
I ritardi eccessivi nel pagamento delle tasse (invio di assegni per posta o bonifici bancari) rientrano anch’essi, in teoria, in questo sottogruppo. Tuttavia, in questi casi prevale il disposto dell’articolo 8, paragrafi 3 e 4,
RTMC (o dell’articolo 7, paragrafo 3 RTDC): il termine si considera osservato qualora venga fornita la prova che il pagamento è stato debitamente predisposto più di dieci giorni prima della scadenza del termine, o
almeno nei dieci giorni prima della scadenza del termine, nel qual caso è dovuta una sovrattassa pari al 10%
dell’importo della o delle tasse in questione, comunque non superiore a 200 euro.
6.2.2.
RMC 88 (3)
RDC 77 (3)
Obblighi direttivi e di supervisione all’interno dell’ente come parte
Nei casi in cui la parte nel procedimento dinanzi all’Ufficio agisce attraverso uno o più dipendenti, essa deve
dimostrare di avere correttamente organizzato il lavoro dei dipendenti e di averli diretti e istruiti. In particolare, deve adottare adeguate misure ai fini del rispetto dei termini. La restitutio può essere concessa quando il dipendente non sia stato in grado di attenersi a tali misure e istruzioni a causa di un evento o di un
errore eccezionale.
6.2.3.
Obblighi del mandatario
RMC 89 (1)
Nei casi in cui la parte nel procedimento dinanzi all’Ufficio è rappresentata da un mandatario abilitato, la
REMC 77,
persona rispetto alla quale valutare se sia stata esercitata la diligenza richiesta è il mandatario.
RDC 78, REDC 63
SOMMARIO
Per il mandatario, il grado di diligenza necessario ad evitare l’inosservanza di un termine sarà generalmente
più elevato di quello richiesto alla parte nel procedimento dinanzi all’Ufficio, in quanto il mandatario è tenuto ad organizzare il proprio lavoro in modo da escludere, in linea generale, l’inosservanza di un termine.
In particolare, questi dovrà portare a conoscenza dei suoi collaboratori e dipendenti tutti i particolari delle
procedure previste dall’RMC o dall’RDC, istruendoli sugli atti procedurali da intraprendere e provvedendo
ad effettuare regolari ispezioni. Il mandatario dovrà tenere attivo un sistema di controllo e monitoraggio interno dei termini tale da escludere, in linea generale, l’eventualità di un’inosservanza involontaria dei termini. La restitutio potrà essere concessa qualora, nonostante l’applicazione di tali misure, il mandatario o i suoi
collaboratori abbiano commesso un errore eccezionale o si siano verificati eventi imprevedibili.
L’assenza di istruzioni della parte nel procedimento non può costituire come tale un motivo per la concessione della restitutio. In genere, l’errore giuridico o l’errore di interpretazione dei regolamenti non può costituire un motivo per la concessione della restitutio. Tra le varie strategie d’azione possibili, il mandatario
deve optare per quella più sicura. Peraltro, nelle situazioni sopra descritte, si potrà tenere in conto della complessità dell’azione legale o della situazione procedurale.
6.2.4.
Cause riguardanti il rapporto tra la parte nel procedimento e il rispettivo mandatario
Il mandatario deve prendere tutte le misure necessarie per conto del suo cliente. La mancanza di istruzioni
da parte del cliente non costituisce un motivo per la concessione della restitutio. Diversa è la situazione in
cui il mandatario debba adoperarsi attivamente per localizzare il suo cliente; tali misure non devono superare i limiti del ragionevole nelle circostanze date.
6.3.
RMC 78 (2)
REMC 83 (1) (h)
RDC 67 (2)
RDC 68 (1) (g)
La richiesta di restitutio in integrum deve essere presentata per iscritto all’Ufficio. L’Ufficio non ha ancora
reso disponibile un modulo per tale richiesta.
6.3.1.
RMC 47 (3), 78 (2)
RDC 13 (3), 67 (2)
Lingue
La richiesta di restitutio in integrum è presentata nella lingua o in una delle lingue che possono essere utilizzate nei procedimenti interessati dall’inosservanza del termine. Per esempio, nei procedimenti di registrazione la lingua è la prima o la seconda indicata nella domanda, in quelli di opposizione è quella del procedimento di opposizione e nei procedimenti di rinnovo è una delle cinque lingue dell’Ufficio.
6.3.4.
RMC 78 (3)
RDC 67 (3)
Tassa
Entro il medesimo periodo deve essere pagata anche la tassa di 200 euro per la restitutio in integrum. In caso
contrario, la richiesta di restitutio in integrum si considera non presentata.
6.3.3.
RMC 115
REMC 95
RDC 98
REDC 80
Termine
La richiesta deve essere presentata entro due mesi a decorrere dalla cessazione della causa dell’inosservanza,
ma in ogni caso entro un anno dalla scadenza del termine non osservato. Entro questo medesimo periodo
l’atto omesso deve essere compiuto. La data di cessazione della causa dell’inosservanza corrisponde alla prima data in cui la parte è venuta, o sarebbe dovuta venire, a conoscenza dei fatti all’origine dell’inosservanza; se la causa all’origine dell’inosservanza è un’assenza o malattia del mandatario abilitato incaricato del
caso, la data di cessazione della causa dell’inosservanza corrisponde alla data in cui il mandatario rientra al
lavoro. Nel caso di mancato deposito della domanda di rinnovo o di mancato pagamento della relativa tassa, il termine di un anno decorre dal giorno in cui finisce la protezione e non dalla data di scadenza del termine supplementare di sei mesi.
6.3.2.
RMC 78 (3)
RTMC 2, n. 19,
RDC 67 (3)
RTDC, allegato,
punto 15
PROCEDURA
Particolari e prove
La richiesta di restitutio deve essere motivata e corredata dell’indicazione dei fatti su cui è fondata.
Più complete sono le indicazioni, maggiori sono le probabilità che il dipartimento o l’unità competente riconosca l’esistenza di un motivo valido per concedere la restitutio.
RMC 76 (1) (f)
RDC 65 (1) (f)
Per quanto riguarda i fatti relativi alla nozione di diligenza necessaria, la prova è di norma limitata alla prova prima facie (Glaubhaftmachung). Le dichiarazioni fatte sotto giuramento o in forma solenne costituiscono un adeguato mezzo di prova.
SOMMARIO
RMC 78 (2)
RDC 67 (2)
Inoltre, l’atto omesso deve essere compiuto contemporaneamente alla richiesta di restitutio o al più tardi entro la scadenza del termine per la presentazione della richiesta di restitutio.
6.3.5.
RMC 78 (4)
RDC 67 (4)
La competenza per il trattamento delle richieste di restitutio spetta alla divisione o al dipartimento competente a decidere sull’atto omesso, vale a dire competente per il procedimento interessato dall’inosservanza
del termine.
6.3.6.
RMC 78 (7)
REMC 30 (4), (5),
84 (3) (k), (l), 85 (2)
RDC 67 (7)
REDC 22 (4), (5),
69 (3) (m), (n),
70 (2)
Competenza
Pubblicazioni
L’RMC e l’RDC prescrivono la pubblicazione nel bollettino delle menzioni di reintegrazione nei diritti. La
pubblicazione è effettuata soltanto qualora il termine non osservato all’origine della richiesta di restitutio
abbia effettivamente determinato la pubblicazione di una variazione dello status della domanda o della registrazione di marchio o disegno comunitario, poiché soltanto in quel caso un terzo potrebbe aver fatto affidamento sull’assenza di reintegrazione nei diritti. Per esempio, la menzione della concessione della restitutio è pubblicata nel caso in cui l’Ufficio avesse pubblicato la scadenza della registrazione in conseguenza della
mancata osservanza del termine per il pagamento della tassa di rinnovo.
A tale pubblicazione corrisponderà un’analoga iscrizione nel registro.
Non è pubblicata alcuna menzione dell’avvenuta ricezione di una richiesta di restitutio.
6.3.7.
RMC 57, 58
Decisione, ruolo delle altre parti nel procedimento di restitutio
Il richiedente la restitutio in integrum è parte unica nel procedimento di restitutio, anche quando l’inosservanza del termine si sia verificata in un procedimento inter partes.
La decisione di rifiutare la restitutio sarà presa, ove possibile, incidenter tantum nell’ambito della decisione
che pone fine al procedimento, vale a dire a motivo dell’inosservanza del termine. Qualora, per ragioni specifiche, la decisione in merito alla richiesta di restitutio venga presa separatamente, la decisione stessa non
può, in linea generale, essere impugnata autonomamente. Il richiedente la restitutio potrà impugnare il rigetto della sua richiesta congiuntamente alla decisione definitiva.
La decisione di concedere la restitutio non è impugnabile.
L’altra parte nel procedimento inter partes è informata dell’avvenuta richiesta di restitutio, nonché dell’esito
del procedimento. Qualora la restitutio sia effettivamente concessa, l’unico gravame possibile è l’opposizione di terzo (v. paragrafo seguente).
6.4.
RMC 78 (6), (7)
RDC 67 (6), (7)
OPPOSIZIONE DI TERZI
Un terzo che, nel periodo intercorrente fino alla pubblicazione dell’avvenuta reintegrazione nel diritto,
— abbia in buona fede commercializzato prodotti o fornito servizi con un marchio identico o simile a quello comunitario;
— ovvero, nel caso di un disegno comunitario, abbia in buona fede commercializzato prodotti in cui è incorporato o cui è applicato un disegno o modello ricadente nell’ambito di protezione del disegno o modello comunitario registrato,
potrà ricorrere avverso la decisione di reintegrazione nei diritti del richiedente, titolare o detentore del marchio o disegno o modello comunitario.
Tale richiesta fa decorrere un termine di due mesi,
— in caso di avvenuta pubblicazione (v. sopra, punto 6.3.7), dalla data di tale pubblicazione;
— negli altri casi, dalla data in cui la decisione di concedere la restitutio ha cominciato a produrre i suoi effetti.
I regolamenti non contengono disposizioni a disciplina di tale procedura. La competenza per le opposizioni di terzi spetta al dipartimento o all’unità che ha preso la decisione di reintegrazione nei diritti. L’Ufficio
avvierà un procedimento in contraddittorio inter partes…
SOMMARIO
DIRETTIVE RELATIVE AI PROCEDIMENTI DINANZI ALL’UFFICIO PER L’ARMONIZZAZIONE
NEL MERCATO INTERNO
(marchi, disegni e modelli)
PARTE B, ESAME
Modifiche
La parte B, direttive sull’esame, delle direttive relative ai procedimenti dinanzi all’Ufficio
per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni e modelli) (GU UAMI 1996, pag. 1324)
va modificata con l’aggiunta del seguente paragrafo 12.
12.
REGOLE TRANSITORIE (ALLARGAMENTO, CAMBIAMENTI DI CLASSIFICAZIONE)
Il presente paragrafo ha ad oggetto le regole transitorie relative all’adesione di nuovi Stati membri alla Comunità europea ed alle
revisioni della classificazione di Nizza.
12.1.
Estensione dei MC a seguito dell’allargamento
A far data dal 1º maggio 2004, dieci nuovi Stati membri entreranno a far parte della Comunità europea (Repubblica ceca, Cipro,
Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia). In forza del Trattato di adesione, sarà inserito un
nuovo articolo 142 bis nel regolamento sul marchio comunitario, recante disposizioni per quanto riguarda l’allargamento della Comunità. La regola fondamentale è che tutti i MC e le domande di MC esistenti sono automaticamente estesi ai nuovi Stati membri, senza che ciò implichi la necessità di compiere alcun atto giuridico e senza alcun costo amministrativo supplementare. Tali
MC e domande di MC, in altri termini tutte le registrazioni e domande di MC la cui data di deposito sia anteriore al 1º maggio
2004, non possono essere rifiutati o dichiarati invalidi in base ad impedimenti assoluti o relativi, qualora tali impedimenti divengano applicabili unicamente per effetto dell’adesione di un nuovo Stato membro, in altri termini, qualora non fossero applicabili
alla data del deposito della domanda di MC in questione. Per quanto riguarda gli impedimenti relativi alla registrazione, tale principio è assoggettato ad un’eccezione, enunciata nell’articolo 142 bis, paragrafo 3, riguardante il diritto di proporre opposizioni contro le domande di MC depositate durante i sei mesi antecedenti alla data del 1º maggio 2004.
Il principio è pertanto che le domande e le registrazioni di MC la cui data di deposito è anteriore al 1º maggio 2004 continueranno ad essere trattate come se l’adesione non avesse avuto luogo, ma per le domande o le registrazioni di MC aventi data di deposito successiva al 1º maggio 2004 qualsiasi riferimento alla Comunità europea includerà i dieci nuovi Stati membri.
Le conseguenze pratiche di quanto sopra sono di seguito descritte.
12.2.
Deposito presso uffici nazionali
A partire dal 1º maggio 2004, le domande di MC potranno anche essere depositate tramite un ufficio nazionale di uno dei nuovi
Stati membri (v. sopra, paragrafo 3.1).
12.3.
Rappresentanti professionali
Per quanto riguarda i rappresentanti professionali (v. sopra, paragrafo 3.6.1), a partire dal 1º maggio 2004 i richiedenti (così come
le altre parti dei procedimenti dinanzi all’Ufficio) che hanno la loro sede o il loro domicilio in uno dei nuovi Stati membri non
avranno più bisogno di essere rappresentati da un rappresentante professionale. A partire dalla stessa data, i rappresentanti professionali dei nuovi Stati membri potranno essere iscritti nell’elenco dei rappresentanti professionali tenuto dall’Ufficio ai sensi
dell’articolo 89 RMC e potranno quindi rappresentare terzi dinanzi all’Ufficio.
12.4.
Prima e seconda lingua
A partire dal 1º maggio 2004, vi saranno nove nuove lingue ufficiali della Comunità europea, ossia il ceco, l’estone, l’ungherese,
il lettone, il lituano, il maltese, il polacco, lo slovacco e lo sloveno. Tali lingue potranno essere usate come prima lingua [v. sopra,
paragrafo 3.8., sub v)] solo per le domande di MC depositate dopo il 1º maggio 2004.
12.5.
Traduzione
Una traduzione (v. sopra, paragrafo 3.11.2) e la pubblicazione della domanda saranno effettuate solo nelle lingue che diverranno
lingue ufficiali della Comunità europea a decorrere dal 1º maggio 2004, rispetto alle domande di MC depositate a partire da questa data. Le domande di MC la cui data di deposito sia anteriore al 1º maggio 2004 o le registrazioni esistenti di MC non saranno né tradotte né ripubblicate in tali ulteriori lingue.
12.6.
Classificazione
La classificazione di Nizza è aggiornata ad intervalli regolari; l’ottava edizione è entrata in vigore il 1º gennaio 2002. Essa è applicata dall’Ufficio (v. sopra, paragrafi 4.1 e 4.2) rispetto a tutte le domande la cui data di deposito è successiva al 1º gennaio 2002.
SOMMARIO
Le domande o le registrazioni di MC per le quali si è applicata la settima edizione della classificazione di Nizza non saranno riclassificate, nemmeno su richiesta (v. comunicazione n. 9/02 del presidente dell’Ufficio, del 16 luglio 2002). Per le domande da
classificare in base all’ottava edizione, l’Ufficio accetta tutti i titoli.
12.7.
Preesistenza
Una preesistenza può essere rivendicata per un marchio nazionale registrato prima dell’adesione dello Stato membro in questione
o persino prima che fosse creata la Comunità europea. La rivendicazione di preesistenza può tuttavia essere avanzata solo posteriormente alla data del 1º maggio 2004. Il marchio registrato nel nuovo Stato membro deve essere «anteriore» rispetto al MC; poiché un MC esteso ha nel nuovo Stato membro l’effetto di un diritto anteriore a partire dal 1º maggio 2004, è sufficiente che il
marchio nazionale anteriore abbia una data di deposito o di priorità anteriore al 1º maggio 2004. Esempio: la stessa persona deposita una domanda di MC il 1º aprile 1996 e una domanda di marchio nazionale nel nuovo Stato membro X il 1º aprile 1999.
Dopo il 1º maggio 2004, la preesistenza di tale domanda di marchio nazionale può essere rivendicata.
12.8.
Ricerca
Per quanto attiene al paragrafo 7.1 di cui sopra, gli uffici nazionali dei nuovi Stati membri potranno, dal 1º maggio 2004, partecipare al nuovo sistema di ricerca (articolo 39, paragrafo 2, RMC). Solo le domande di MC aventi data di deposito successiva al 1º
maggio 2004 saranno inviate a tali uffici nazionali a fini di ricerca.
12.9.
Impedimenti assoluti alla registrazione
L’articolo 142 bis, paragrafo 2, sancisce l’importante principio in forza del quale le domande di MC pendenti alla data del 1º maggio 2004 non possono essere rigettate in base a un impedimento assoluto, qualora tale impedimento assoluto sia divenuto applicabile unicamente a seguito dell’adesione di un nuovo Stato membro; l’articolo 142 bis, paragrafo 4, enuncia il medesimo principio con riferimento ai procedimenti per dichiarazione di nullità.
Tale principio implica, in pratica, che se un marchio è privo di carattere distintivo o è descrittivo o generico solo in una lingua di
un nuovo Stato membro o nel territorio di un nuovo Stato membro, la domanda di MC va respinta se la sua data di deposito è
successiva al 1º maggio 2004, ma non può esserlo se è anteriore a quest’ultima data. Per le domande la cui data di deposito è successiva al 1º maggio 2004, quindi, la consultazione di dizionari e di materiali di riferimento va estesa a tutte le venti lingue della
Comunità europea.
Questo principio comporta tuttavia solo che i criteri per l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, RMC non divengono più rigorosi per via dell’adesione. La conclusione opposta, secondo cui termini descrittivi in una lingua o rispetto ad un territorio di un
nuovo Stato membro potrebbero essere registrati per le domande di MC la cui data di deposito sia anteriore al 1º maggio 2004,
non sarebbe corretta. Ad esempio, termini descrittivi nella lingua di uno dei nuovi Stati membri possono essere entrati a far parte del linguaggio consueto degli Stati membri precedenti o essere ampiamente conosciuti in questi ultimi (ad esempio, la parola
Vodka) e le indicazioni geografiche possono già ora essere suscettibili di essere rifiutate in quanto descrittive (ad esempio, Balaton o Tokay). Del pari, per quanto concerne le indicazioni geografiche già protette nei nuovi Stati membri, deve tenersi conto della protezione derivante dalla normativa comunitaria o da accordi bilaterali tra i nuovi Stati membri e la Comunità o singoli Stati
membri attuali di quest’ultima.
Gli impedimenti alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere f) e g), RMC sono interessati da questo principio solo
nei limiti in cui la natura ingannevole o la contrarietà all’ordine pubblico o al buon costume che risultano dal significato di un
termine venga intesa solo in una lingua di un nuovo Stato membro. Per il resto, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMC va interpretato in senso comunitario.
Gli impedimenti alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere e) ed i), RMC non sono interessati.
12.10.
Carattere distintivo acquisito in seguito all’uso
Per quanto attiene al paragrafo 8.12 di cui sopra, si deve ricordare che il carattere distintivo acquisito in seguito all’uso (articolo
7, paragrafo 3, RMC) deve sussistere alla data del deposito e continuare ad esistere alla data della registrazione. Qualora il richiedente di una domanda (estesa) di MC esistente sia stato in grado di dimostrare che il carattere distintivo acquisito esisteva alla
data del deposito, l’articolo 142 bis, paragrafo 2, osta a un’obiezione basata sul motivo che esso non era comunque distintivo in
seguito all’uso nel nuovo Stato membro. In questo caso, quindi, al richiedente non incombe l’onere di dimostrare l’acquisito carattere distintivo nel nuovo Stato membro.
12.11.
Malafede
L’Ufficio considererà un deposito come effettuato in malafede se una domanda di MC viene depositata anteriormente al 1º maggio 2004 per un termine che sia descrittivo o comunque non registrabile rispetto alla lingua di uno dei nuovi Stati membri, al solo
scopo di ottenere diritti esclusivi su un termine non registrabile, o perseguendo finalità che sono in ogni caso suscettibili di obiezioni. L’Ufficio non ha il potere di sollevare obiezioni nei confronti di simili depositi in fase di esame, ma farà esercizio in modo
inequivocabile delle proprie prerogative nei confronti dei depositi effettuati in malafede, qualora venga proposta una domanda di
dichiarazione di nullità [articolo 51, paragrafo 1, lettera b)]. Gli uffici nazionali dei nuovi Stati membri sono parimenti determinati a contrastare i comportamenti in malafede posti in essere nel contesto dell’allargamento. I richiedenti il MC dovranno pertanto tener presente che, anche se non vi sono impedimenti alla registrazione nella fase della domanda, le loro registrazioni rimarranno pur sempre suscettibili di essere contestate in base all’articolo 51, paragrafo 1, lettera b), RMC.
SOMMARIO
12.12.
Trasformazione
A partire dal 1º maggio 2004, potrà essere richiesta la trasformazione in domande di marchio nazionale dei nuovi Stati membri.
Poiché gli ordinamenti nazionali di questi ultimi hanno adottato il principio equivalente all’articolo 142 bis, in forza del quale i
MC estesi hanno l’effetto di diritti anteriori nei nuovi Stati membri soltanto a partire dal 1º maggio 2004, l’applicazione dell’articolo 108, paragrafo 3, RMC sarà la seguente:
— un MC trasformato la cui data di deposito sia anteriore al 1º maggio 2004 avrà in un nuovo Stato membro la data di deposito o di priorità del 1º maggio 2004 (ciò comporterà una «scissione» delle date);
— un MC trasformato in cui si rivendichi la preesistenza di un marchio nazionale registrato anteriore in un nuovo Stato membro
avrà nello stesso Stato membro la data corrispondente alla data di deposito o di priorità di tale marchio anteriore (le rivendicazioni di preesistenza comportano sempre una «scissione» delle date, in quanto si riferiscono solo allo stesso paese).
La data del 1º maggio 2004 non fa decorrere un nuovo termine di tre mesi per richiedere la trasformazione ai sensi dell’articolo
108, paragrafo 4, RMC.
SOMMARIO
Comunicazione n. 5/04
del presidente dell’Ufficio
del 15 aprile 2004
in merito ai giorni in cui gli uffici
centrali della proprietà industriale
degli Stati membri e l’Ufficio dei
marchi del Benelux resteranno chiusi
nel 2004
Ai sensi dell’articolo 25, n. 1 del regolamento sul marchio comunitario, una
domanda di marchio comunitario può
essere depositata presso l’ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro o presso l’Ufficio dei marchi del Benelux. In caso di atti da compiere presso tali uffici, la regola 72, n. 3
del regolamento di esecuzione contempla una proroga del termine fino al primo giorno successivo in cui tali uffici
sono aperti per ricevere la normale corrispondenza. Il termine prorogabile di
cui si tratta è quello relativo all’esercizio del diritto di priorità di cui all’articolo 29, n. 1 del regolamento sul marchio
comunitario.
La tabella allegata alla presente comunicazione reca indicazione dei giorni –
esclusi i sabati e le domeniche – in cui
gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri e l’Ufficio dei
marchi del Benelux resteranno chiusi
per il ricevimento delle domande di
marchio comunitario nel 2004. I giorni
nei quali un ufficio nazionale resterà
chiuso soltanto per una mezza giornata
non figurano nella tabella come giorni
di chiusura.
L’elenco delle date di cui all’allegato riveste puro carattere informativo e l’Ufficio non ne garantisce l’esaustività.
Una tabella dei giorni in cui l’Ufficio
resterà chiuso per il ricevimento di documenti nel 2004 è stata pubblicata nel
numero 3/2004 della Gazzetta ufficiale.
Wubbo de Boer
Presidente
SOMMARIO
Anexo/Anhang/Annex/Annexe/Annesso
01.01.
02.01.
06.01.
23.02.
24.02.
17.03.
19.03.
25.03.
08.04.
09.04.
12.04.
25.04.
30.04.
03.05.
05.05.
07.05.
20.05.
21.05.
31.05.
01.06.
02.06.
07.06.
10.06.
23.06.
25.06.
14.07.
21.07.
02.08.
16.08.
30.08.
01.09.
05.10.
12.10.
25.10.
26.10.
28.10.
01.11.
02.11.
11.11.
12.11.
15.11.
01.12.
06.12.
08.12.
24.12.
27.12.
28.12.
29.12.
30.12.
31.12.
AT, BE, BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, NL, PT, SE
BE, BX
AT, DE*, ES, FI, GR, IT, SE
BX, GR, LU
PT
IE
ES
GR
DK, ES
AT, BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, PT, SE
AT, BE, BX, DE, DK, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, NL, SE
PT
BX, NL
GB, IE
BX
DK
AT, BE, BX, DE, DK, FI, FR, LU, NL, SE
BE, BX, NL
AT, BE, BX, DE, DK, FR, GB, GR, LU, NL, SE
BX
IT
IE
AT, DE, PT
BX, LU
FI, SE
FR
BE, BX
IE
ES
BX, GB, LU
LU
PT
ES
IE
AT
GR
AT, BE, BX, DE, ES, FR, IT, LU, PT
BE, BX, LU
BE, BX, FR
BE
BE, BX
PT
ES, FI
AT, ES, IT, PT
AT, BX, DK, FI, IE, SE
BE, BX, GB, IE
BE, BX, GB, IE
BE, BX, IE
BE, BX
AT, BE, BX, DK, SE
* Únicamente Munich / Nur München / Only applies to Munich / Concerne seulement Munich / Solo
Monaco di Baviera
SOMMARIO
LISTA DE LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS ANTE LA OFICINA
DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR
(MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS)
LISTE DER ZUGELASSENEN VERTRETER BEIM
HARMONISIERUNGSAMT FÜR DEN BINNENMARKT
(MARKEN, MUSTER UND MODELLE)
LIST OF PROFESSIONAL REPRESENTATIVES BEFORE THE OFFICE
FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET
(TRADE MARKS AND DESIGNS)
LISTE DES MANDATAIRES AGRÉÉS AUPRÈS DE L’OFFICE
DE L’HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR
(MARQUES, DESSINS ET MODÈLES)
ELENCO DEI MANDATARI ABILITATI PRESSO L’UFFICIO
PER L’ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO
(MARCHI, DISEGNI E MODELLI)
(Véanse también las comunicaciones del Presidente de la Oficina / Siehe auch die
Mitteilungen des Präsidenten des Amtes / See also the communications of the
President of the Office / Voir aussi les communications du président de l’Office /
Vedi anche le comunicazioni del presidente dell’Ufficio)
nº 1/95, DO/ABI./OJ/JO/GU n° 1/95, p. 16
nº 2/99, DO/ABI./OJ/JO/GU n° 7-8/99, p. 1003
n° 10/02, DO/ABI./OJ/JO/GU n° 9/02, p. 1636
Nº 12/02, DO/ABl./0J/JO/GU nº 3/03, p. 525
PARTE A: / TEIL A: / PART A: / PARTIE A: / PARTE A:
Lista de representantes autorizados contemplada en el artículo 89 del Reglamento
sobre la marca comunitaria
Liste der zugelassenen Vertreter gemäß Artikel 89 der
Gemeinschaftsmarkenverordnung
List of professional representatives according to Article 89 Community Trade
Mark Regulation
Liste des mandataires agréés conformément à l’article 89 du règlement
sur la marque communautaire
Elenco dei mandatari abilitati ai sensi dell’articolo 89 del regolamento
sul marchio comunitario
Inscripciones / Eintragungen / Entries / Inscriptions / Iscrizioni
België / Belgique
(véase / siehe / see / voir / vedi Benelux)
Deutschland
WEIß, Manfred (DE)
MEISSNER, BOLTE & PARTNER
Depotstr. 5 1/2
86199 Augsburg
BIRKEN, Lars (DE)
EISENFÜHR, SPEISER & PARTNER
Martinistr. 24
28195 Bremen
VERHASSELT, Jörn (DE)
Rethelstr. 123
40237 Düsseldorf
BINSACK, Berte (DE)
Ludwigplatz 9
35390 Giessen
KIRKLIES, Michael (DE)
Veilchenweg 4A
D-89269 Illerzell
HAAS, Katharina (DE)
Feilitzschtr. 21
80802 München
SOMMARIO
HASELHORST, Reta (DE)
HAUCK, GRAALFS, WEHNERT,
DÖRING, SIEMONS, SCHILDBERG
Mozartstr. 23
80336 München
TORCHIA, Alessandra (IT)
ING. BARZANO’ & ZANARDO MILANO
S.P.A.
Via Borgonuovo, 10
20121 Milano
KIRICZI, Sven Bernhard (DE)
Mühlthalerstr. 91D
81475 München
MANSI, Loredana (IT)
METROCONSULT S.R.L.
Piazza Cavour, 3
10060 None
STAMMBERGER, Tobias (DE)
SAMSON & PARTNER
Widenmayerstr. 5
80538 München
SÄCK, Julia Konstanze (DE)
Krauss-Maffer-Str. 2
80997 München
KISSLING, Helmut (DE)
Kantstr. 40
97074 Würzburg
España
CANO PEDRERO, Ana (ES)
C/ Marqués de Urijo, 24, 1º F
28008 Madrid
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ DE LA PUENTE,
Iñigo (ES)
PROPI, S.L.
Jorge Juan, 19, 3ª planta
28001 Madrid
RUIZ VÁZQUEZ, María del Carmen (ES)
Av. San Francisco Javier, 24
Edif. Sevilla I, planta 8, mod. 23
41018 Sevilla
France
BIJON, David (FR)
COMPAGNIE FINANCIERE ALCATEL
5, rue Noël Pons
92734 Nanterre Cedex
Italia
FALLAVENA, Olivia (IT)
SIGNUS S.A.S. DI ZANETTI GIANCARLO
& C.
Via Guercino, 58
44042 Cento (FE)
BESSI, Lorenzo (IT)
Esaote S.p.A.
Via di Caciolle 15
50127 Firenze
BARDONE, Anna Maria (IT)
UFFICIO INTERNAZIONALE BREVETTI
ING. C. GREGORJ S.P.A.
Via Dogana, 1
20123 Milano
ROSELLI, Enrico Franco (IT)
RACHELI & C. S.P.A.
Viale San Michele del Carso, 4
20144 Milano
CONIDI, Valeria (IT)
Via Simone Simoni, 7
00136 Roma
PAULILLO, Leonardo (IT)
DE SIMONE & PARTNERS S.P.A.
Via Vincenzo Bellini, 20
00198 Roma
VERRECCHIA, Emanuela (IT)
DE SIMONE & PARTNERS S.P.A.
Via Vincenzo Bellini, 20
00198 Roma
BRONZINI, Mauro (IT)
JACOBACCI & PARTNERS S.P.A.
Corso Regio Parco, 27
10152 Torino
SCALAMBRA, Cristiana (IT)
BASELL POLIOLEFINE ITALIA SPA
P. le G. Donegani 12
44100 Ferrara
LANZA, Lidia (IT)
JACOBACCI & PARTNERS S.P.A.
Corso Reglo Parco 27
10152 Torino
Nederland
(Véase / siehe / see / voir / vedi Benelux)
Österreich
FELLNER, Gernot (AT)
Rainerstr. 20
4020 Linz
SUPPAN, Wolfgang (AT)
Oberer Markt 54
8933 St. Gallen
Sverige
SVENSSON, Åke Peder (SE)
Vitsandsgatan 9
123 86 Farsta
Benelux
LAIDEBEUR, Olivier (FR)
OFFICE ERNEST T.FREYLINGER S.A.
234, route d’Arlon
8010 Strassen
SOMMARIO
Modificaciones / Änderungen / Amendements / Modifications / Modifiche
België / Belgique
(véase / siehe / see / voir / vedi Benelux)
Deutschland
ECKNER, Klaus Jürgen (DE)
ECKNER · ROLOFF · NITSCHKE &
KOLLEGEN
Brückenstr. 14
10179 Berlin
FLEISCHER, Harald (DE)
ECKNER · ROLOFF · NITSCHKE &
KOLLEGEN
Brückenstr. 14
10179 Berlin
KAYSER, Christoph (DE)
MEISSNER & MEISSNER
Hohenzollerndamm 89
14199 Berlin
VONNEMANN, Gerhard (DE)
VONNEMANN KLOIBER & KOLLEGEN
An der Alster 84
20099 Hamburg
BRANDENBURG, Thomas (DE)
BRANDENBURG & FRANKE
Lindenstr. 1
53773 Hennef
FRANKE, Ralf (DE)
BRANDENBURG & FRANKE
Lindenstr. 1
53773 Hennef
LEMPERT, Jost (DE)
HEINER LICHTI, JOST LEMPERT,
HARTMUT LASCH PATENTANWÄLTE
Bergwaldstr. 1
76227 Karlsruhe
LENZ, Steffen (DE)
HEINER LICHTI, JOST LEMPERT,
HARTMUT LASCH PATENTANWÄLTE
Bergwaldstr. 1
76227 Karlsruhe
KLOIBER, Thomas (DE)
VONNEMANN KLOIBER & KOLLEGEN
Edisonstr. 2
87437 Kempten
VONNEMANN, Gerhard (DE)
VONNEMANN KLOIBER & KOLLEGEN
Edisonstr. 2
87437 Kempten
BARSKE, Heiko (DE)
KRAMER · BARSKE · SCHMIDTCHEN
Radeckestr. 43
81245 München
DOSTERSCHILL, Peter (DE)
BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München
FALLER, Kurt (DE)
KRAMER · BARSKE · SCHMIDTCHEN
Radeckestr. 43
81245 München
GODDAR, Heinz (DE)
BOEHMERT & BOEHMERT
Pettenkoferstr. 20-22
80336 München
GROENING, Hans W. (DE)
BOEHMERT & BOEHMERT
Pettenkoferstr. 20-22
80336 München
KRAMER, Reinhold (DE)
KRAMER · BARSKE · SCHMIDTCHEN
Radeckestr. 43
81245 München
LICHTNER, Christian (DE)
KRAMER · BARSKE · SCHMIDTCHEN
Radeckestr. 43
81245 München
LIESEGANG, Roland (DE)
BOEHMERT & BOEHMERT
Pettenkoferstr. 20-22
80336 München
MAY, Hans Ulrich (DE)
BOEHMERT & BOEHMERT
Pettenkoferstr. 20-22
80336 München
RUCHAY, Ralf (DE)
BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München
SCHMID, Nils T. F. (DE)
BOEHMERT & BOEHMERT
Pettenkoferstr. 20-22
80336 München
SCHMIDTCHEN, Jürgen (DE)
KRAMER · BARSKE · SCHMIDTCHEN
Radeckestr. 43
81245 München
PASTOR, Helmut (DE)
Carl-Rumpff-Str. 4
51373 Leverkusen
SCHOHE, Stefan (DE)
BOEHMERT & BOEHMERT
Pettenkoferstr. 20-22
80336 München
ALLGAYER, Ulla (DE)
KRAMER · BARSKE · SCHMIDTCHEN
Radeckerstr. 43
81245 München
THOMA, Lorenz (DE)
BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München
SOMMARIO
ZWICKER, Jörk (DE)
BOEHMERT & BOEHMERT
Pettenkoferstr. 20-22
80336 München
PFINGSTEN, Dieter (DE)
KRIENEN PFINGSTEN TRUSKOWSKI
Richthofenstr. 50
42897 Remscheid-Lüttringhausen
MÖBUS, Daniela (DE)
KOHLER SCHMID MÖBUS
PATENTANWÄLTE
Kaiserstr. 85
72764 Reutlingen
KRAUSE, Eberhard (DE)
Grüner Weg 34
06862 Roßlau (Elbe)
BURDA, Dagmar (DE)
Max-Planck-Str. 7b
55291 Saulheim
BÄCKER, Rüdiger (DE)
KOHLER SCHMID MÖBUS
PATENTANWÄLTE
Ruppmannstr. 27
70565 Stuttgart
BÄHRING, Albrecht (DE)
KOHLER SCHMID MÖBUS
PATENTANWÄLTE
Ruppmannstr. 27
70565 Stuttgart
HOLZMÜLLER, Reinhold (DE)
KOHLER SCHMID MÖBUS
PATENTANWÄLTE
Ruppmannstr. 27
70565 Stuttgart
RANK, Christoph (DE)
KOHLER SCHMID MÖBUS
PATENTANWÄLTE
Ruppmannstr. 27
70565 Stuttgart
RÜDEL, Dietmar (DE)
KOHLER SCHMID MÖBUS
PATENTANWÄLTE
Ruppmannstr. 27
70565 Stuttgart
SCHMID, Berthold (DE)
KOHLER SCHMID MÖBUS
PATENTANWÄLTE
Ruppmannstr. 27
70565 Stuttgart
SCHMITT, Martin (DE)
KOHLER SCHMID MÖBUS
PATENTANWÄLTE
Ruppmannstr. 27
70565 Stuttgart
REINHOLD, Silke (DE)
Platanenallee 57
59425 Unna
España
FERNÁNDEZ-PALACIOS CLAVO,
Luis Javier (ES)
C/ José de la Cámara, 5-2°
41018 Sevilla
France
DUPONT, Eric (FR)
NEXTMARQ
3, rue Adanson
13100 Aix-en-Provence
DERAMBURE, Christian (FR)
BDSA
18, quai du Point du Jour
92100 Boulogne
DESMOUSSEAUX, Anne (FR)
BDSA
18, quai du Point du Jour
92100 Boulogne
LEFRANC-BOZMAROV, Marion (FR)
BDSA
18, quai du Point du Jour
92100 Boulogne
LEMAIRE, Stéphane (FR)
BDSA
18, quai du Point du Jour
92100 Boulogne
MULLER, Florence (FR)
BDSA
18, quai du Point du Jour
92100 Boulogne
SCHAMASCH-GARRIGUE, Mariane (FR)
BDSA
18, quai du point du Jour
92100 Boulogne
VOUZELLAUD, Aude (FR)
BDSA
18, quai du Point du Jour
92100 Boulogne
BOOS, Philippe (FR)
CABINET HIRSCH
58, avenue Marceau
75008 Paris
DESROUSSEAUX, Grégoire Marie (FR)
CABINET HIRSCH
58, avenue Marceau
75008 Paris
HIRSCH, Marc-Roger (FR)
CABINET HIRSCH
58, avenue Marceau
75008 Paris
HIRSCH, Sylvain (FR)
CABINET HIRSCH
58, avenue Marceau
75008 Paris
INGRAND, Grégory (FR)
CABINET HIRSCH
58, avenue Marceau
75008 Paris
SOMMARIO
TEVENIN, Emmanuelle (FR)
CABINET HIRSCH
58, avenue Marceau
75008 Paris
Italia
DE ROS, Alberto (IT)
Via Michelangelo, 53
22071 Cadorago (CO)
DE NOVA, Roberto (IT)
PATSCREEN S.R.L.
Via Locatelli, 5
20124 Milano
DELAZER, Daniela (IT)
Via Armida Barelli 6A
20148 Milano
CIMOLI, Massimo (IT)
DE SIMONE & PARTNERS S.P.A.
Via Vincenzo Bellini, 20
00198 Roma
Nederland
(Véase / siehe / see / voir / vedi Benelux)
Sverige
LUNDIN, Björn-Eric (SE)
TRELLEBORG AKTIEBOLAG, PATENT
OCH VARUMÄRKEN
P.O. Box 44
101 20 Stockholm
MÜLLER, Ulrich (DE)
MÜLLER & PARTNERS AB
Strandvägen 7B
114 56 Stockholm
RANDES, Thomas Martin (SE)
MAGNUSSON WAHLIN QVIST
STANBROOK ADVOKATBYRÅ KB
Birger Jarlsgatan 15
103 86 Stockholm
CLEGG, Richard Ian (GB)
MEWBURN ELLIS LLP
York House
23 Kingsway
London WC2B 6HP
FOSTER, Michael Gregory (GB)
MEWBURN ELLIS LLP
York House
23 Kingsway
London WC2B 6HP
GILL, Stephen Charles (GB)
MEWBURN ELLIS LLP
York House
23 Kingsway
London WC2B 6HP
GRIMSHAW, Roger Stuart (GB)
MEWBURN ELLIS LLP
York House
23 Kingsway
London WC2B 6HP
GURA, Henry Alan (GB)
MEWBURN ELLIS LLP
York House
23 Kingsway
London WC2B 6HP
HACKNEY, Nigel John (GB)
MEWBURN ELLIS LLP
York House
23 Kingsway
London WC2B 6HP
HARRISON, David Christopher (GB)
MEWBURN ELLIS LLP
York House
23 Kingsway
London WC2B 6HP
HILL, Sheila Jill (GB)
MEWBURN ELLIS LLP
York House
23 Kingsway
London WC2B 6HP
United Kingdom
HOLT, Daniel Richard (GB)
MEWBURN ELLIS LLP
York House
23 Kingsway
London WC2B 6HP
BAKER, Karen Veronica (GB)
BAKER ASSOCIATES
Irongate Lodge
5 Alderson Road
Harrogate HG2 8AS
KIDDLE, Simon John (GB)
MEWBURN ELLIS LLP
York House
23 Kingsway
London WC2B 6HP
ARENAL, Sofia (GB)
MEWBURN ELLIS LLP
York House
23 Kingsway
London WC2B 6HP
MADELEY, June Margaret (GB)
MEWBURN ELLIS LLP
York House
23 Kingsway
London WC2B 6HP
CALDERBANK, Thomas Roger (GB)
MEWBURN ELLIS LLP
York House
23 Kingsway
London WC2B 6HP
NAYLOR, Matthew John (GB)
MEWBURN ELLIS LLP
York House
23 Kingsway
London WC2B 6HP
SOMMARIO
NICHOLLS, Kathryn Margaret (GB)
MEWBURN ELLIS LLP
York House
23 Kingsway
London WC2B 6HP
NIELD, Stuart Ritchie (GB)
MEWBURN ELLIS LLP
York House
23 Kingsway
London WC2B 6HP
O’BRIEN, Caroline Jane (NL)
MEWBURN ELLIS LLP
York House
23 Kingsway
London WC2B 6HP
PAGET, Hugh Charles Edward (GB)
MEWBURN ELLIS LLP
York House, 23 Kingsway
London WC2B 6HP
POTTER, Julian Mark (GB)
MINTZ, LEVIN, COHN, FERRIS,
GLOVSKY AND POPEO
INTELLECTUAL PROPERTY, LLP
The Rectory
9 Ironmonger Lane
London EC2V 8EY
RAWLENCE, Alastair John (GB)
MEWBURN ELLIS LLP
York House
23 Kingsway
London WC2B 6HP
STONER, Gerard Patrick (GB)
MEWBURN ELLIS LLP
York House
23 Kingsway
London WC2B 6HP
STUART, Ian Alexander (GB)
MEWBURN ELLIS LLP
York House
23 Kingsway
London WC2B 6HP
TAYLOR, David Alan (GB)
MEWBURN ELLIS LLP
York House
23 Kingsway
London WC2B 6HP
WATSON, Robert James (GB)
MEWBURN ELLIS LLP
York House
23 Kingsway
London WC2B 6HP
WHITE, Rachel Elizabeth (GB)
MEWBURN ELLIS LLP
York House
23 Kingsway
London WC2B 6HP
Benelux
VAN MALDEREN, Michel (BE)
OFFICE DE BREVETS MEYERS & VAN
MALDEREN
261, Route d’Arlon
8002 Strassen
SOMMARIO
PARTE B: / TEIL B: / PART B: / PARTIE B: / PARTE B:
Lista especial de representantes autorizados contemplada en el artículo 78
del Reglamento sobre los dibujos y modelos comunitarios
Besondere Liste zugelassener Vertreter gemäß Artikel 78
der Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung
Special list of professional representatives according to Article 78
Community Designs Regulation
Liste spécifique des mandataires agréés conformément à l’article 78 du
règlement
sur les dessins ou modèles communautaires
Elenco speciale di mandatari abilitati ai sensi dell’articolo 78 del
regolamento
sui disegni e modelli comunitari
Inscripciones / Eintragungen / Entries / Inscriptions / Iscrizioni
Sverige
United Kingdom
RUDENIUS, Arne (SE)
Vaftrudner
Södra Vägen 2
412 54 Götenborg
HOCKINGS, Adrian Niall (GB)
MARKS & CLERK
27 Imperial Square
Cheltenham, GL50 1RQ
HOWSON, Richard Giles Bentham (GB)
FJ CLEVELAND
40-43 Chancery Lane
London WC2A 1JQ
Modificaciones / Änderungen / Amendements / Modifications / Modifiche
United Kingdom
COCHLIN, Rachel Louise (GB)
MEWBURN ELLIS LLP
York House
23 Kingsway
London WC2B 6HP
SOMMARIO
REGOLAMENTO (CE) N. 465/2004
DELLA COMMISSIONE
del 12 marzo 2004
che completa l’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all’iscrizione di alcune denominazioni
nel «Registro delle denominazioni di
origine protette e delle indicazioni
geografiche protette»
(Carciofo di Paestum e Farina di
Neccio della Garfagnana)
(4) Di conseguenza, le denominazioni
in oggetto possono essere iscritte
nel «Registro delle denominazioni
di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» ed essere pertanto tutelate sul piano comunitario rispettivamente come
indicazione geografica protetta e
come denominazione di origine
protetta.
(5) L’allegato del presente regolamento completa l’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 (3),
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
Articolo 1
visto il regolamento (CEE) n. 2081/92
del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni
geografiche e delle denominazioni di
origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafi 3 e 4,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, l’Italia
ha trasmesso alla Commissione
una domanda di registrazione della denominazione «Carciofo di
Paestum» come indicazione geografica e una domanda di registrazione della denominazione «Farina di Neccio della Garfagnana»
come denominazione di origine.
(2) A norma dell’articolo 6, paragrafo
1 del precitato regolamento, si è
constatato che le suddette domande sono conformi a tale regolamento e, in particolare, comprendono tutti gli elementi di cui all’articolo 4 del medesimo.
L’allegato del regolamento (CE) n.
2400/96 è completato dalle denominazioni figuranti nell’allegato del presente
regolamento, che sono iscritte come indicazione geografica protetta (IGP) e
denominazione di origine protetta
(DOP) nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» previsto all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore
il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in
tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(3) In seguito alla pubblicazione delle
due denominazioni di cui all’allegato del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea (2), non è stata trasmessa
alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CEE)
n. 2081/92.
(1) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del
16.5.2003, pag. 1).
(2) GU C 153 dell’1.7.2003, pag. 72 (Carciofo
di Paestum). GU C 153 dell’1.7.2003, pag.
76 (Farina di Neccio della Garfagnana).
(3) GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 297/2004 (GU L 50 del
20.2.2004, pag. 18).
ALLEGATO
PRODOTTI DELL’ALLEGATO I
DEL TRATTATO DESTINATI
ALL’ALIMENTAZIONE UMANA
Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
ITALIA
Carciofo di Paestum (IGP)
Farina di Neccio della Garfagnana
(DOP).
SOMMARIO
Notifica OMPI n. 209
Convenzione istitutiva
dell’Organizzazione mondiale della
proprietà intellettuale
Adesione della Repubblica delle Maldive
Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) porge i suoi ossequi al ministro degli Affari esteri ed ha l’onore di
notificargli il deposito da parte del governo della Repubblica delle Maldive, il
12 febbraio 2004, del suo strumento di
adesione alla Convenzione istitutiva
dell’Organizzazione mondiale della
proprietà intellettuale (Convenzione
OMPI), firmata a Stoccolma il 14 luglio
1967 e modificata il 28 settembre 1979.
Tale Convenzione entrerà in vigore, nei
confronti della Repubblica delle Maldive, il 12 maggio 2004.
12 febbraio 2004
Notifica Parigi n. 210
Convenzione di Parigi per la
protezione della proprietà industriale
Adesione del Principato d’Andorra
Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) porge i suoi ossequi al ministro degli Affari esteri ed ha l’onore di
notificargli il deposito da parte del governo del Principato d’Andorra, il 2
marzo 2004, del suo strumento d’adesione alla Convenzione di Parigi per la
protezione della proprietà industriale
del 20 marzo 1883, riveduta a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificata il 28
settembre 1979.
La Convenzione di Parigi, nella sua
versione riveduta, entrerà in vigore, nei
confronti del Principato d’Andorra, il 2
giugno 2004. A partire da tale data, il
Principato d’Andorra diverrà altresì
membro dell’Unione internazionale per
la protezione della proprietà industriale (Unione di Parigi), fondata dalla
Convenzione di Parigi.
2 marzo 2004