ICD 000000024 decision _IT_1
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UFFICIO PER L’ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) DIPARTIMENTO DISEGNI E MODELLI – DIVISIONE ANNULLAMENTO DECISIONE DELLA DIVISIONE ANNULLAMENTO Del 27/04/04 NEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DI UN MODELLO COMUNITARIO REGISTRATO Numero del fascicolo UAMI: Modello comunitario: Lingua del procedimento: ICD 000000024 000003595-0001 italiano RICHIEDENTE EREDU, S. COOP Ola Auzoa, 4 E-20250 Legorreta (Guipuzcoa) Spagna RAPPRESENTANTE DELLA RICHIEDENTE Consultores Urizar y Cia, S.L. c/ Gordoniz, 22-5° Planta E-48012 Bilbao (Vizcaya) Spagna TITOLARE DEL MODELLO COMUNITARIO ARRMET, S.R.L. Via del Cristo, 1 I-33044 Manzano (UD) Italia RAPPRESENTANTE DELLA TITOLARE DEL MODELLO COMUNITARIO D’Agostini Organizzazione San Telmo, 7 E-03002 Alicante Spagna Avenida de Europa, 4, Apartado de Correos 77, E - 03080 Alicante, Spagna Tel. (+34) 965 139 000 - Fax: (+34) 965 131 344 - Internet: http://oami.eu.int/ LA DIVISIONE ANNULLAMENTO composta da Martin Schlötelburg (relatore), Paul Maier (membro) e José Izquierdo Peris (membro), ha adottato in data 27 aprile 2004 la seguente decisione: 1. La registrazione del n. 000003595-0001 è dichiarata nulla. modello comunitario 2. La titolare sopporterà l’onere delle spese e delle tasse della richiedente. I. FATTI, PROVE E ARGOMENTI DELLE PARTI (1) Il modello comunitario n. 000003595-0001 è stato registrato a nome della titolare con la data di deposito del 1º aprile 2003. Nella domanda, il prodotto è indicato con il termine “sedie” e il modello viene riprodotto nelle seguenti tre vedute (pubblicate sul sito http://oami.eu.int/bulletin/rcd/2003_003/000003595_0001.htm): (2) In data 11 novembre 2003 la richiedente ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità (in prosieguo: la “domanda”), con cui contesta la validità del modello comunitario. Il pagamento della tassa per la domanda è stato effettuato tramite conto corrente, con effetto dall’11 novembre 2003. (3) La domanda della richiedente è basata sull’articolo 25, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (in prosieguo: “RDC”). A sostegno del motivo di nullità dedotto, la richiedente fa valere la domanda spagnola di modello n. I-155523(5), che riporta il modello (E) di una sedia (“asiento-taburete”); quale elemento di prova, la richiedente ha trasmesso copia delle pagine 2349-2351 del “Boletín Oficial de la Propiedad Industrial”, del 16 aprile 2003 (in prosieguo: “D1”). Il modello (E) riprodotto in D1 è il seguente: 3 (4) La richiedente sostiene che alcuni elementi essenziali del modello (E), riprodotto in D1, e del modello comunitario sono “praticamente identici”, in particolare la struttura portante, il sedile a forma ellittica, lo schienale a forma ellittica ed un supporto posteriore che funge da raccordo tra lo schienale e la struttura portante. Le uniche differenze sarebbero la forma della base, che è circolare, e quella del poggiapiedi, che nel modello spagnolo (E) è ad arco, mentre nella sedia del modello comunitario forma un cerchio completo. Secondo la richiedente, queste differenze sono tuttavia minime e non producono un’impressione generale diversa. Pertanto, il modello (E) pubblicato in D1 e il modello comunitario produrrebbero la medesima impressione generale. (5) In data 1º dicembre 2003 la domanda di dichiarazione di nullità è stata notificata alla titolare del modello comunitario. (6) Il 28 gennaio 2004 la titolare del modello comunitario ha trasmesso le proprie osservazioni. Essa chiede il rigetto della domanda adducendo, come unico argomento, che il modello spagnolo è “completamente un altro prodotto”, senza aggiungere alcun altro motivo inteso a giustificare il rigetto della domanda. A suo avviso, i due modelli presentano vari elementi di diversità. In particolare, essa sostiene che la base della sedia del modello spagnolo è rotonda, mentre quella del modello comunitario è ellittica; il poggiapiedi semicircolare del modello comunitario è saldato alla struttura portante, mentre nel modello spagnolo il poggiapiedi ad arco è collegato alla struttura per mezzo di una “lama triangolare”. La struttura portante della sedia del modello comunitario è formata da due elementi che consentono di regolare l’altezza, mentre la struttura portante del modello spagnolo è un unico tubo cilindrico. Il modello comunitario è una sedia con il sedile e lo schienale ellittici della stessa dimensione, mentre il sedile e lo schienale del prodotto della richiedente sono meno arcuati e di dimensioni differenti. Infine, nel modello comunitario il sostegno dello schienale è costituito da un unico e particolare elemento in fusione di alluminio, mentre nel 4 modello spagnolo è un semplice raccordo tubolare. La titolare del modello comunitario conclude affermando che il modello spagnolo è completamente un altro prodotto rispetto alla sedia oggetto del modello comunitario. (7) Il 25 febbraio 2004 l’Ufficio ha trasmesso alla richiedente le osservazioni della titolare del modello comunitario ed ha informato entrambe le parti che una decisione sarebbe stata adottata a tempo debito. (8) Per ulteriori dettagli in ordine ai fatti, alle prove e agli argomenti addotti dalla richiedente e dalla titolare del modello comunitario, si fa rinvio ai documenti del fascicolo. II. MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE A. Sull’ammissibilità (9) La domanda contiene un numero sufficiente di informazioni riguardo al modello comunitario (articolo 28, paragrafo 1, lettera a), REDC) e alla richiedente (articolo 28, paragrafo 1, lettera c), REDC), nonché una indicazione dei motivi su cui è basata la domanda (articolo 28, paragrafo 1, lettera b), primo comma, REDC). La domanda contiene un’indicazione dei fatti, delle prove e delle osservazioni a sostegno di tali motivi (articolo 28, paragrafo 1, lettera b), sesto comma, REDC). Inoltre, la richiedente ha dimostrato di essere legittimata a far valere i motivi di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera d), RDC ed ha trasmesso una riproduzione ed i particolari che contraddistinguono il disegno o modello precedente (articolo 28, paragrafo 1, lettera b), secondo comma, REDC). Pertanto, la domanda è conforme ai requisiti di cui all’articolo 28, paragrafo 1, REDC ed è quindi ammissibile. B. Sul merito B.1 Modello anteriore (10) Ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera d), RDC, il disegno o modello comunitario può essere dichiarato nullo se è in conflitto con un disegno o modello anteriore che sia stato oggetto di divulgazione al pubblico dopo la data di deposito della domanda di registrazione e che sia protetto a partire da una data anteriore alla data di deposito della domanda di registrazione. (11) Dal D1 emerge che la richiedente ha depositato in Spagna una domanda di registrazione di un modello in data anteriore a quella del deposito della domanda di registrazione del modello comunitario. Secondo il D1, la data di deposito della domanda di registrazione spagnola n. I-155523(5) è il 13 novembre 2002. B.2 “In conflitto” (12) I motivi per dichiarare la nullità ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera d), RDC, si applicano qualora il disegno o modello comunitario sia “in conflitto” con un disegno o modello anteriore. Un conflitto sorge allorché il disegno o modello anteriore rientra nella sfera di protezione del disegno o modello comunitario, in quanto il disegno o modello 5 comunitario registrato conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare il disegno o il modello e di vietarne l’utilizzo a terzi, compreso il richiedente (articolo 19, paragrafo 1, RDC). (13) Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, RDC, la protezione si estende a qualsiasi disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa. (14) Pertanto, i motivi per dichiarare la nullità di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera d), RDC si applicano allorché l’impressione generale prodotta dal disegno o modello comunitario non suscita nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa rispetto al disegno o modello anteriore. B.3 Margine di libertà dell’autore e dell’utilizzatore informato (15) Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, RDC, nell'accertare l'estensione della protezione si deve prendere in considerazione il margine di libertà dell’autore nel realizzare il disegno o modello. (16) Il margine di libertà dell’autore è limitato dal fatto che le sedie del tipo a cui si riferisce il disegno o modello comunitario, per poter assolvere la loro funzione, sono necessariamente formate da una base, una struttura portante e un sedile. (17) L’utilizzatore informato conosce le caratteristiche di base delle sedie. Nel valutare l’impressione generale prodotta dal disegno o modello, l’utilizzatore prende in considerazione le limitazioni poste al margine di libertà dell’autore ed esamina le varie peculiarità. Presterà maggiore attenzione alle similitudini esistenti tra gli elementi non necessari e alle differenze tra quelli essenziali. (18) In particolare, l’utilizzatore informato non ignora lo stato della tecnica quale è conosciuta nel corso della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore considerato. Pertanto, sa che di norma questo tipo di sedia è dotato di un poggiapiedi e di uno schienale. B.4 Impressione generale prodotta dal modello anteriore e dal modello comunitario (19) Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, RDC, occorre valutare l’impressione generale prodotta nell’utilizzatore informato dal disegno o modello anteriore e dal disegno o modello comunitario. Per valutare l’impressione generale, è necessario procedere a un raffronto tra le singole caratteristiche dei due disegni o modelli e ponderare l’incidenza relativa delle stesse rispetto all’impressione generale. (20) Dai documenti presenti nel fascicolo (ossia la riproduzione di entrambi i modelli e le osservazioni presentate dalle parti) emerge come il modello anteriore e il modello comunitario abbiano in comune le seguenti caratteristiche: − entrambi i modelli sono costituiti da una base, una struttura portante, un poggiapiedi, un sedile ed uno schienale; − la base è una piastra; − lo schienale è distante dal sedile; 6 − lo schienale è sostenuto da un elemento di supporto; − il sedile e lo schienale sono di forma ellittica e concavi. Questa constatazione è del tutto pacifica tra le parti, eccetto il fatto che la titolare fa presente che nel modello anteriore il sedile e lo schienale sono un ovale “ellittico meno arcuato” di quello del modello comunitario. Quest’ultima affermazione non è tuttavia sufficientemente corroborata dalla prova visiva a disposizione e deve quindi essere disattesa. (21) Le differenze tra il modello anteriore ed il modello comunitario sono date almeno dalle seguenti caratteristiche: − la struttura portante del modello anteriore è costituita da un unico elemento, mentre quella del modello comunitario è formata da due elementi; − il poggiapiedi del modello anteriore ha la forma di un arco ed è collegato alla struttura per mezzo di una lama triangolare, mentre il poggiapiedi del modello comunitario è un cerchio completo saldato direttamente alla struttura portante; − nel modello anteriore lo schienale è più piccolo del sedile, mentre nel modello comunitario entrambi hanno sostanzialmente la stessa dimensione; − la distanza che separa lo schienale dal sedile è maggiore nel modello anteriore che nel modello comunitario; − nel modello anteriore l’elemento di sostegno dello schienale è arrotondato, mentre nel modello comunitario è a spigolo. La titolare afferma inoltre che il materiale usato per il sostegno dello schienale è in alluminio rivestito. Questo elemento non va preso in considerazione, in quanto la riproduzione grafica del modello anteriore non indica alcun materiale specifico e quindi la protezione concessa riguarda la forma del modello a prescindere dal materiale impiegato. (22) Nel valutare l’impressione generale prodotta da questo tipo di sedia, l’utilizzatore informato concentra la propria attenzione soprattutto sulla forma del sedile e dello schienale, poiché sono queste le caratteristiche essenziali o distintive di un prodotto di questo tipo. Esse determinano la facilità e la comodità dell’uso della sedia. Inoltre, il sedile e lo schienale sono gli elementi che presentano le superfici di dimensioni maggiori e il più elevato grado di visibilità, talché la loro forma esercita una maggiore influenza sulla valutazione dell’impressione generale rispetto ad altre caratteristiche. (23) Il sedile e lo schienale del modello anteriore e quelli del modello comunitario hanno forma ellittica e sono concavi. Sebbene nel modello anteriore lo schienale sia leggermente più piccolo rispetto al sedile e nei due prodotti la distanza tra il sedile e lo schienale sia leggermente diversa, le sedie sono molto simili. Ciò risulta particolarmente evidente se si osservano le vedute frontali di entrambi i modelli, da cui emerge una evidente somiglianza. (24) In entrambi i prodotti in conflitto la base è costituita da una piastra. Le forme sono differenti in quanto una è rotonda, l’altra ellittica, tuttavia la differenza nell’impressione visiva è solo lieve. Inoltre, la veduta prospettica del modello comunitario potrebbe essere interpretata, dal punto di vista visivo, come raffigurante una base rotonda che può sembrare ellittica per via della prospettiva. Del pari, il fatto che la struttura portante in un caso sia costituita da un unico pezzo e nell’altro da due pezzi dà luogo ad una differenza visiva appena percettibile. (25) Le principali differenze tra i due modelli consistono nel poggiapiedi e nella struttura di sostegno dello schienale. Le differenze presenti in questi elementi, tuttavia, sono percettibili per l’utilizzatore informato solto in alcune vedute. Nella veduta frontale di entrambi i modelli, tale differenza è minima. I sostegni dello schienale offrono addirittura un’impressione di 7 identità, mentre i poggiapiedi hanno un aspetto molto simile. Il fatto che la veduta frontale del modello anteriore sia in piano e quella del modello comunitario appaia in prospettiva non altera in misura sostanziale questa valutazione. La differenza tra le due configurazioni risulta evidente solo nelle vedute prospettiche. Ciò è in particolare vero per il supporto dello schienale, il quale appare chiaramente distinto nella veduta laterale ed ha una forma del tutto diversa dalla parte corrispondente del modello anteriore. C. Conclusione (26) Dal raffronto tra i due modelli risulta che l’utilizzatore informato perverrà alla conclusione che: - dalle principali componenti visive dei due modelli non emerge un’impressione generale differente; - le altri parti dei modelli non differiscono in maniera sufficientemente ampia, quanto all’aspetto o all’importanza, tale da alterare l’impressione suscitata dagli elementi principali; - l’impressione generale prodotta dal modello comunitario non è pertanto diversa da quella del modello anteriore. Ne consegue che il modello anteriore rientra nella sfera di protezione del modello comunitario e che, pertanto, quest’ultimo è in conflitto con i diritti del primo. Il modello comunitario deve essere dichiarato nullo ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera d), RDC. III. Sulle spese (27) Ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1, RDC e dell’articolo 79, paragrafo 1, REDC, il titolare del modello comunitario deve sopportare l’onere della tassa e delle spese sostenute dalla richiedente. IV. Diritto di ricorso (28) La titolare del modello comunitario può presentare ricorso avverso la presente decisione. Il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi dalla data di notificazione della decisione. Il ricorso non si considera presentato fino a quando non è stata pagata la relativa tassa. Entro quattro mesi dalla data di notificazione della presente decisione deve essere depositata una memoria scritta con i motivi del ricorso (articolo 57 RDC). LA DIVISIONE ANNULLAMENTO 8 Martin Schlötelburg Paul Maier 9 José Izquierdo Peris