ICD 000000024 decision _IT_1

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ICD 000000024 decision _IT_1
UFFICIO PER L’ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO
(MARCHI, DISEGNI E MODELLI)
DIPARTIMENTO DISEGNI E MODELLI – DIVISIONE ANNULLAMENTO
DECISIONE
DELLA DIVISIONE ANNULLAMENTO
Del 27/04/04
NEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ
DI UN MODELLO COMUNITARIO REGISTRATO
Numero del fascicolo UAMI:
Modello comunitario:
Lingua del procedimento:
ICD 000000024
000003595-0001
italiano
RICHIEDENTE
EREDU, S. COOP
Ola Auzoa, 4
E-20250 Legorreta (Guipuzcoa)
Spagna
RAPPRESENTANTE
DELLA RICHIEDENTE
Consultores Urizar y Cia, S.L.
c/ Gordoniz, 22-5° Planta
E-48012 Bilbao (Vizcaya)
Spagna
TITOLARE DEL
MODELLO COMUNITARIO
ARRMET, S.R.L.
Via del Cristo, 1
I-33044 Manzano (UD)
Italia
RAPPRESENTANTE
DELLA TITOLARE DEL
MODELLO COMUNITARIO
D’Agostini Organizzazione
San Telmo, 7
E-03002 Alicante
Spagna
Avenida de Europa, 4, Apartado de Correos 77, E - 03080 Alicante, Spagna
Tel. (+34) 965 139 000 - Fax: (+34) 965 131 344 - Internet: http://oami.eu.int/
LA DIVISIONE ANNULLAMENTO
composta da Martin Schlötelburg (relatore), Paul Maier (membro) e José Izquierdo Peris
(membro), ha adottato in data 27 aprile 2004 la seguente decisione:
1.
La
registrazione
del
n. 000003595-0001 è dichiarata nulla.
modello
comunitario
2.
La titolare sopporterà l’onere delle spese e delle tasse della
richiedente.
I. FATTI, PROVE E ARGOMENTI DELLE PARTI
(1)
Il modello comunitario n. 000003595-0001 è stato registrato a nome della titolare con la
data di deposito del 1º aprile 2003. Nella domanda, il prodotto è indicato con il termine
“sedie” e il modello viene riprodotto nelle seguenti tre vedute (pubblicate sul sito
http://oami.eu.int/bulletin/rcd/2003_003/000003595_0001.htm):
(2)
In data 11 novembre 2003 la richiedente ha presentato una domanda di dichiarazione di
nullità (in prosieguo: la “domanda”), con cui contesta la validità del modello comunitario. Il
pagamento della tassa per la domanda è stato effettuato tramite conto corrente, con effetto
dall’11 novembre 2003.
(3)
La domanda della richiedente è basata sull’articolo 25, paragrafo 1, lettera d), del
regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli
comunitari (in prosieguo: “RDC”). A sostegno del motivo di nullità dedotto, la richiedente fa
valere la domanda spagnola di modello n. I-155523(5), che riporta il modello (E) di una
sedia (“asiento-taburete”); quale elemento di prova, la richiedente ha trasmesso copia delle
pagine 2349-2351 del “Boletín Oficial de la Propiedad Industrial”, del 16 aprile 2003 (in
prosieguo: “D1”). Il modello (E) riprodotto in D1 è il seguente:
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(4)
La richiedente sostiene che alcuni elementi essenziali del modello (E), riprodotto in D1, e
del modello comunitario sono “praticamente identici”, in particolare la struttura portante, il
sedile a forma ellittica, lo schienale a forma ellittica ed un supporto posteriore che funge da
raccordo tra lo schienale e la struttura portante. Le uniche differenze sarebbero la forma
della base, che è circolare, e quella del poggiapiedi, che nel modello spagnolo (E) è ad
arco, mentre nella sedia del modello comunitario forma un cerchio completo. Secondo la
richiedente, queste differenze sono tuttavia minime e non producono un’impressione
generale diversa. Pertanto, il modello (E) pubblicato in D1 e il modello comunitario
produrrebbero la medesima impressione generale.
(5)
In data 1º dicembre 2003 la domanda di dichiarazione di nullità è stata notificata alla titolare
del modello comunitario.
(6)
Il 28 gennaio 2004 la titolare del modello comunitario ha trasmesso le proprie osservazioni.
Essa chiede il rigetto della domanda adducendo, come unico argomento, che il modello
spagnolo è “completamente un altro prodotto”, senza aggiungere alcun altro motivo inteso a
giustificare il rigetto della domanda. A suo avviso, i due modelli presentano vari elementi di
diversità. In particolare, essa sostiene che la base della sedia del modello spagnolo è
rotonda, mentre quella del modello comunitario è ellittica; il poggiapiedi semicircolare del
modello comunitario è saldato alla struttura portante, mentre nel modello spagnolo il
poggiapiedi ad arco è collegato alla struttura per mezzo di una “lama triangolare”. La
struttura portante della sedia del modello comunitario è formata da due elementi che
consentono di regolare l’altezza, mentre la struttura portante del modello spagnolo è un
unico tubo cilindrico. Il modello comunitario è una sedia con il sedile e lo schienale ellittici
della stessa dimensione, mentre il sedile e lo schienale del prodotto della richiedente sono
meno arcuati e di dimensioni differenti. Infine, nel modello comunitario il sostegno dello
schienale è costituito da un unico e particolare elemento in fusione di alluminio, mentre nel
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modello spagnolo è un semplice raccordo tubolare. La titolare del modello comunitario
conclude affermando che il modello spagnolo è completamente un altro prodotto rispetto
alla sedia oggetto del modello comunitario.
(7)
Il 25 febbraio 2004 l’Ufficio ha trasmesso alla richiedente le osservazioni della titolare del
modello comunitario ed ha informato entrambe le parti che una decisione sarebbe stata
adottata a tempo debito.
(8)
Per ulteriori dettagli in ordine ai fatti, alle prove e agli argomenti addotti dalla richiedente e
dalla titolare del modello comunitario, si fa rinvio ai documenti del fascicolo.
II. MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
A. Sull’ammissibilità
(9)
La domanda contiene un numero sufficiente di informazioni riguardo al modello comunitario
(articolo 28, paragrafo 1, lettera a), REDC) e alla richiedente (articolo 28, paragrafo 1,
lettera c), REDC), nonché una indicazione dei motivi su cui è basata la domanda (articolo
28, paragrafo 1, lettera b), primo comma, REDC). La domanda contiene un’indicazione dei
fatti, delle prove e delle osservazioni a sostegno di tali motivi (articolo 28, paragrafo 1,
lettera b), sesto comma, REDC). Inoltre, la richiedente ha dimostrato di essere legittimata a
far valere i motivi di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera d), RDC ed ha trasmesso una
riproduzione ed i particolari che contraddistinguono il disegno o modello precedente
(articolo 28, paragrafo 1, lettera b), secondo comma, REDC). Pertanto, la domanda è
conforme ai requisiti di cui all’articolo 28, paragrafo 1, REDC ed è quindi ammissibile.
B. Sul merito
B.1 Modello anteriore
(10)
Ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera d), RDC, il disegno o modello comunitario può
essere dichiarato nullo se è in conflitto con un disegno o modello anteriore che sia stato
oggetto di divulgazione al pubblico dopo la data di deposito della domanda di registrazione
e che sia protetto a partire da una data anteriore alla data di deposito della domanda di
registrazione.
(11)
Dal D1 emerge che la richiedente ha depositato in Spagna una domanda di registrazione
di un modello in data anteriore a quella del deposito della domanda di registrazione del
modello comunitario. Secondo il D1, la data di deposito della domanda di registrazione
spagnola n. I-155523(5) è il 13 novembre 2002.
B.2 “In conflitto”
(12)
I motivi per dichiarare la nullità ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera d), RDC, si
applicano qualora il disegno o modello comunitario sia “in conflitto” con un disegno o
modello anteriore. Un conflitto sorge allorché il disegno o modello anteriore rientra nella
sfera di protezione del disegno o modello comunitario, in quanto il disegno o modello
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comunitario registrato conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare il disegno o il
modello e di vietarne l’utilizzo a terzi, compreso il richiedente (articolo 19, paragrafo 1,
RDC).
(13)
Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, RDC, la protezione si estende a qualsiasi disegno o
modello che non produca nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa.
(14)
Pertanto, i motivi per dichiarare la nullità di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera d), RDC si
applicano allorché l’impressione generale prodotta dal disegno o modello comunitario non
suscita nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa rispetto al disegno o
modello anteriore.
B.3 Margine di libertà dell’autore e dell’utilizzatore informato
(15)
Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, RDC, nell'accertare l'estensione della protezione si
deve prendere in considerazione il margine di libertà dell’autore nel realizzare il disegno o
modello.
(16)
Il margine di libertà dell’autore è limitato dal fatto che le sedie del tipo a cui si riferisce il
disegno o modello comunitario, per poter assolvere la loro funzione, sono necessariamente
formate da una base, una struttura portante e un sedile.
(17)
L’utilizzatore informato conosce le caratteristiche di base delle sedie. Nel valutare
l’impressione generale prodotta dal disegno o modello, l’utilizzatore prende in
considerazione le limitazioni poste al margine di libertà dell’autore ed esamina le varie
peculiarità. Presterà maggiore attenzione alle similitudini esistenti tra gli elementi non
necessari e alle differenze tra quelli essenziali.
(18)
In particolare, l’utilizzatore informato non ignora lo stato della tecnica quale è conosciuta nel
corso della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore
considerato. Pertanto, sa che di norma questo tipo di sedia è dotato di un poggiapiedi e di
uno schienale.
B.4 Impressione generale prodotta dal modello anteriore e dal modello comunitario
(19)
Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, RDC, occorre valutare l’impressione generale
prodotta nell’utilizzatore informato dal disegno o modello anteriore e dal disegno o modello
comunitario. Per valutare l’impressione generale, è necessario procedere a un raffronto tra
le singole caratteristiche dei due disegni o modelli e ponderare l’incidenza relativa delle
stesse rispetto all’impressione generale.
(20)
Dai documenti presenti nel fascicolo (ossia la riproduzione di entrambi i modelli e le
osservazioni presentate dalle parti) emerge come il modello anteriore e il modello
comunitario abbiano in comune le seguenti caratteristiche:
−
entrambi i modelli sono costituiti da una base, una struttura portante, un poggiapiedi,
un sedile ed uno schienale;
−
la base è una piastra;
−
lo schienale è distante dal sedile;
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−
lo schienale è sostenuto da un elemento di supporto;
−
il sedile e lo schienale sono di forma ellittica e concavi.
Questa constatazione è del tutto pacifica tra le parti, eccetto il fatto che la titolare fa
presente che nel modello anteriore il sedile e lo schienale sono un ovale “ellittico meno
arcuato” di quello del modello comunitario. Quest’ultima affermazione non è tuttavia
sufficientemente corroborata dalla prova visiva a disposizione e deve quindi essere
disattesa.
(21)
Le differenze tra il modello anteriore ed il modello comunitario sono date almeno dalle
seguenti caratteristiche:
−
la struttura portante del modello anteriore è costituita da un unico elemento, mentre
quella del modello comunitario è formata da due elementi;
−
il poggiapiedi del modello anteriore ha la forma di un arco ed è collegato alla
struttura per mezzo di una lama triangolare, mentre il poggiapiedi del modello
comunitario è un cerchio completo saldato direttamente alla struttura portante;
−
nel modello anteriore lo schienale è più piccolo del sedile, mentre nel modello
comunitario entrambi hanno sostanzialmente la stessa dimensione;
−
la distanza che separa lo schienale dal sedile è maggiore nel modello anteriore che
nel modello comunitario;
−
nel modello anteriore l’elemento di sostegno dello schienale è arrotondato, mentre
nel modello comunitario è a spigolo.
La titolare afferma inoltre che il materiale usato per il sostegno dello schienale è in alluminio
rivestito. Questo elemento non va preso in considerazione, in quanto la riproduzione grafica
del modello anteriore non indica alcun materiale specifico e quindi la protezione concessa
riguarda la forma del modello a prescindere dal materiale impiegato.
(22)
Nel valutare l’impressione generale prodotta da questo tipo di sedia, l’utilizzatore informato
concentra la propria attenzione soprattutto sulla forma del sedile e dello schienale, poiché
sono queste le caratteristiche essenziali o distintive di un prodotto di questo tipo. Esse
determinano la facilità e la comodità dell’uso della sedia. Inoltre, il sedile e lo schienale
sono gli elementi che presentano le superfici di dimensioni maggiori e il più elevato grado
di visibilità, talché la loro forma esercita una maggiore influenza sulla valutazione
dell’impressione generale rispetto ad altre caratteristiche.
(23)
Il sedile e lo schienale del modello anteriore e quelli del modello comunitario hanno forma
ellittica e sono concavi. Sebbene nel modello anteriore lo schienale sia leggermente più
piccolo rispetto al sedile e nei due prodotti la distanza tra il sedile e lo schienale sia
leggermente diversa, le sedie sono molto simili. Ciò risulta particolarmente evidente se si
osservano le vedute frontali di entrambi i modelli, da cui emerge una evidente somiglianza.
(24)
In entrambi i prodotti in conflitto la base è costituita da una piastra. Le forme sono differenti
in quanto una è rotonda, l’altra ellittica, tuttavia la differenza nell’impressione visiva è solo
lieve. Inoltre, la veduta prospettica del modello comunitario potrebbe essere interpretata,
dal punto di vista visivo, come raffigurante una base rotonda che può sembrare ellittica per
via della prospettiva. Del pari, il fatto che la struttura portante in un caso sia costituita da un
unico pezzo e nell’altro da due pezzi dà luogo ad una differenza visiva appena percettibile.
(25)
Le principali differenze tra i due modelli consistono nel poggiapiedi e nella struttura di
sostegno dello schienale. Le differenze presenti in questi elementi, tuttavia, sono percettibili
per l’utilizzatore informato solto in alcune vedute. Nella veduta frontale di entrambi i modelli,
tale differenza è minima. I sostegni dello schienale offrono addirittura un’impressione di
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identità, mentre i poggiapiedi hanno un aspetto molto simile. Il fatto che la veduta frontale
del modello anteriore sia in piano e quella del modello comunitario appaia in prospettiva
non altera in misura sostanziale questa valutazione. La differenza tra le due configurazioni
risulta evidente solo nelle vedute prospettiche. Ciò è in particolare vero per il supporto dello
schienale, il quale appare chiaramente distinto nella veduta laterale ed ha una forma del
tutto diversa dalla parte corrispondente del modello anteriore.
C. Conclusione
(26)
Dal raffronto tra i due modelli risulta che l’utilizzatore informato perverrà alla conclusione
che:
- dalle principali componenti visive dei due modelli non emerge un’impressione generale
differente;
- le altri parti dei modelli non differiscono in maniera sufficientemente ampia, quanto
all’aspetto o all’importanza, tale da alterare l’impressione suscitata dagli elementi
principali;
- l’impressione generale prodotta dal modello comunitario non è pertanto diversa da
quella del modello anteriore.
Ne consegue che il modello anteriore rientra nella sfera di protezione del modello
comunitario e che, pertanto, quest’ultimo è in conflitto con i diritti del primo. Il modello
comunitario deve essere dichiarato nullo ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera d),
RDC.
III. Sulle spese
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Ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1, RDC e dell’articolo 79, paragrafo 1, REDC, il titolare
del modello comunitario deve sopportare l’onere della tassa e delle spese sostenute dalla
richiedente.
IV. Diritto di ricorso
(28)
La titolare del modello comunitario può presentare ricorso avverso la presente decisione. Il
ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi dalla data di
notificazione della decisione. Il ricorso non si considera presentato fino a quando non è
stata pagata la relativa tassa. Entro quattro mesi dalla data di notificazione della presente
decisione deve essere depositata una memoria scritta con i motivi del ricorso (articolo 57
RDC).
LA DIVISIONE ANNULLAMENTO
8
Martin Schlötelburg
Paul Maier
9
José Izquierdo Peris