ufficio per l`armonizzazione nel mercato interno
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UFFICIO PER L’ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) DIPARTIMENTO DISEGNI E MODELLI – DIVISIONE ANNULLAMENTO DECISIONE DELLA DIVISIONE ANNULLAMENTO DEL 26/11/07 NEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DI UN MODELLO COMUNITARIO REGISTRATO NUMERO DEL FASCICOLO: MODELLO COMUNITARIO LINGUA DEL PROCEDIMENTO ICD 000004240 000646690-0001 Spagnolo RICHIEDENTE AROCO – COMERCIO E DISTRIBUÇÃO DE MATERIAS DE SEGURANÇÃ, LDA. RUA NOVA DE ENTRE CAMPOS 245 ARCOZELO – VIA NOVA DE GAIA 4410-381 PORTOGALLO RAPPRESENTANTE DELLA RICHIEDENTE PADIMA, AGENTES DE LA PROPIEDAD, S.L. C/ GERONA, 17, 1º A-B E-03001 ALICANTE SPAGNA TITOLARE DEL MODELLO COMUNITARIO DETUMANDO, S.L. PARQUE TECNOLÓGICO DE GALICIA E-32901 SAN CRIPRAO DAS VIÑAS SPAGNA RAPPRESENTANTE DELLA TITOLARE DEL MODELLO COMUNITARIO CLARKE, MODET Y CIA., S.L. RAMBLA MÉNDEZ NÚÑEZ, 12, 6° A E-03002 ALICANTE SPAGNA Avenida de Europa, 4 • E - 03008 Alicante • Spagna Tel. +34 96 513 9100 • Fax +34 96 513 1344 Internet: http://www.oami.europa.eu • La divisione Annullamento, composta da José J. Izquierdo Peris (relatore), Peter Rodinger (membro) e Martin Schlötelburg (membro), ha adottato in data 26 novembre 2007 la seguente decisione: 1. La registrazione del modello comunitario n. 000646690-0001 è dichiarata nulla. 2. La titolare sopporterà l’onere delle spese sostenute dalla richiedente. I. FATTI, PROVE E ARGOMENTI DELLE PARTI (1) Il disegno o modello comunitario n. 000646690-0001 (in prosieguo: il “modello comunitario”) è stato registrato a nome della titolare, DETUMANDO, S.L., con data di deposito del 3 gennaio 2007 (senza rivendicazione di priorità) e pubblicato nel Bollettino dei disegni e modelli comunitari del 30 gennaio 2007 (http://oami.europa.eu/bulletin/rcd/2007/2007_014/000646690_0001.htm). Il modello comunitario è indicato con il termine “telecomandi” ed è riprodotto nelle seguenti prospettive: (2) In data 31 maggio 2007, la richiedente ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità contro il modello comunitario. Essa chiede che il modello comunitario sia dichiarato nullo per mancanza di novità e di carattere individuale, in quanto è stato divulgato anteriormente alla data di deposito, elemento che ne giustifica la mancanza di novità e di carattere individuale. Più precisamente, sarebbe stato divulgato il 27 dicembre 2004 sul sito Internet www.detumando.com, nella sezione dedicata alle novità, in cui, accanto alla data citata, recante l’indicazione “data di emissione”, ovvero, secondo la richiedente, la data in cui questo prodotto viene messo on line e pertanto divulgato, figurano alcuni telecomandi. A titolo di prova, la richiedente produce un atto notarile datato 7 marzo 2007 in cui si attesta che, consultando in tale data il sito in questione, è stato possibile constatare che i suoi contenuti coincidevano con quelli delle pagine presentate dalla richiedente, in una delle quali, accanto alla suddetta indicazione di “data di emissione”, figurava il prodotto con il riferimento “DTM-Q” (riprodotto infra). Nel 2005, inoltre, sul catalogo commerciale della titolare fornito alla richiedente per la distribuzione di telecomandi in Portogallo, è stato divulgato un disegno identico al modello comunitario. Su tale catalogo è presente un listino prezzi per i distributori per l’anno 2005. Infine, la richiedente sostiene che in quello stesso anno è stato commercializzato un modello identico, come dimostrano diverse fatture datate in vari periodi del 2005, contenenti riferimenti che corrispondono a quelli del catalogo prodotto. Nella fattispecie, una fattura datata 10 giugno 2005 ed emessa dalla titolare contiene il riferimento “telecomando DTM-Q 29.700”. Queste due prove (catalogo e fatture) 2 dimostrano che, almeno dal 2005, la commercializzazione di questo modello in Europa è chiara e avviene al di fuori del periodo di tolleranza e, pertanto, la sua mancanza di novità e di carattere individuale è evidente. La richiedente produce infine un messaggio di posta elettronica di un’azienda italiana in cui tale impresa afferma di vendere un determinato kit dal maggio 2005, senza fornire una descrizione completa dello stesso. La richiedente allega altresì una pagina (non datata) di un catalogo di tale impresa. Per i suddetti motivi, la richiedente chiede che il modello comunitario sia dichiarato nullo, poiché sussistono le cause di nullità di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), RDC1, in relazione ai requisiti enunciati agli articoli 4-6. (3) Da parte sua, la titolare ha presentato le proprie osservazioni in data 1° ottobre 2007, chiedendo che la domanda sia respinta per vari motivi. La titolare sostiene che il modello comunitario presenta entrambi i requisiti, novità e carattere individuale. Essa ritiene che, alla luce della documentazione prodotta dalla richiedente, il carattere individuale sia fuori discussione e, pertanto, le sue osservazioni si incentrano sulla presunta mancanza di novità. Tutte le prove presentate dall’impugnante sono di parte, poiché non sono state prodotte da alcuna autorità in grado di stabilire la veridicità del contenuto e, pertanto, sono “deboli” o addirittura non prese in considerazione. Dal canto loro, le dichiarazioni sul presunto catalogo della titolare vanno respinte, poiché non esistono prove della sua distribuzione e nemmeno della sua esistenza, in quanto lo stesso non è stato neppure oggetto di deposito legale. Tale catalogo non comprova la precedente divulgazione. Le fatture, invece, attestano un avvenuto rapporto commerciale e la vendita di determinati prodotti con i marchi “DTM-1” e “DTM-2”, ma non dimostrano che il prodotto coincide con il modello comunitario. Di conseguenza, un catalogo che non è stato depositato legalmente e fatture con riferimenti coincidenti non possono costituire, nemmeno indirettamente, prove di importanza tale da giustificare l’annullamento del modello comunitario. L’unica data di riferimento è presente nel listino prezzi, in cui figura l’anno 2005, ma è impossibile attestarne l’autenticità. Nel listino, inoltre, vengono elencati diversi marchi, ma non è riprodotto alcun modello. La controparte sostiene che esiste un’associazione tra i modelli DTM-1 e DTM-2 e le riproduzioni dei modelli indicati nel catalogo della titolare, ma la sua tesi verrebbe respinta da qualsiasi tribunale, poiché sia il catalogo che le fatture sono prive di valore probatorio e il listino prezzi è sospetto. Riguardo all’atto notarile, la titolare sostiene che l’espressione “data di emissione”, indicata a fini esclusivamente informatici, si riferisce alla data in cui i marchi “DTM-1” e “DTM-2” sono stati inseriti in catalogo ma non ai modelli di ogni anno. L’aggiornamento è costante. Non si può assolutamente sostenere che la stampa di una pagina web realizzata nel marzo 2007 possa dimostrare il contenuto della stessa pagina tre anni prima. I modelli dei telecomandi “DTM-1” e “DTM-2”, che corrispondono a quelli oggetto della domanda di registrazione del modello comunitario, vengono presentati come una novità, ossia come nuovi modelli di telecomando con il marchio indicato per l’anno 2007. 1 Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari. 3 Ciò confermerebbe che con “data di emissione” si deve intendere la data di emissione del marchio come didascalia denominativa creata in tale data a fini interni o informatici, e assolutamente non allo scopo di divulgare i modelli dei telecomandi stessi o dei marchi di ogni anno. L’atto attesta l’esistenza del modello in data 7 marzo 2007, ma ciò non dimostra che il modello rappresentato sia stato precedentemente divulgato. Esso è quindi privo di valore probatorio ai fini di un eventuale annullamento della registrazione del modello comunitario. Le prove addotte dalla controparte non hanno alcun valore giuridico nei procedimenti se non sono accertate e confermate da fonti imparziali. Pertanto, in assenza di elementi decisivi ai fini dell’annullamento, si chiede che la domanda di dichiarazione di nullità venga respinta. (4) In data 7 novembre 2007, l’Ufficio ha trasmesso le osservazioni della titolare e ha comunicato alle parti la conclusione del procedimento scritto, adottando una decisione sulla base delle prove presentate. Per ulteriori informazioni e dettagli in ordine ai fatti e agli argomenti addotti dalle parti, si rimanda al fascicolo della domanda di dichiarazione di nullità. II. MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE A. Sull’ammissibilità (5) La domanda di dichiarazione di nullità si basa sulle cause previste dall’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), RDC. Sono pertanto soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punti i) e v), REDC2. (6) La tassa per la domanda di dichiarazione di nullità è stata versata. La domanda soddisfa gli altri requisiti di cui all’articolo 28, paragrafo 1, REDC ed è pertanto ammissibile. B. Sul merito (7) La richiedente invoca la dichiarazione di nullità del modello comunitario per due motivi, il primo dei quali è la mancanza di novità per la commercializzazione, tra gli altri, del modello riprodotto al punto 2. Occorre pertanto esaminare innanzitutto la mancanza di novità del modello comunitario per la divulgazione anteriore di un modello, prima di prendere in considerazione il secondo motivo (mancanza di carattere individuale). B.1. Divulgazione (8) La divisione Annullamento ritiene accertata la divulgazione del modello riprodotto al punto 2 attraverso la sua pubblicazione, dal 27 dicembre 2004, sul sito Internet della titolare. La titolare non ha messo in dubbio che si tratti del proprio sito Internet né che il modello in questione sia stato divulgato, pur affermando che la divulgazione è avvenuta nel 2007 e non nel 2004. La titolare non ha nemmeno messo in dubbio che il 27 dicembre 2004 sono stati apportati aggiornamenti al contenuto del suo sito Internet, pur non condividendo gli argomenti addotti dalla richiedente, secondo cui il modello divulgato in tale data è il citato modello anteriore. A parere della divisione, la titolare non ha inficiato l’indizio probatorio prodotto dalla richiedente e consistente nell’atto che attesta pubblicamente che il modello citato è stato divulgato sul suo sito Internet nel 2004. (9) La divisione condivide l’argomento addotto dalla titolare, in virtù del quale l’atto notarile non costituisce una prova diretta e sufficiente a dimostrare che la divulgazione del modello riprodotto è avvenuta nel 2004. Tuttavia, conformemente al principio dell’onere 2 Regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari. 4 della prova della divulgazione di un modello anteriore [che, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, lettera v), REDC, spetta alla richiedente], esso costituisce un valido indizio probatorio di divulgazione al quale la titolare non è riuscita a controbattere in maniera efficace. La titolare, pur avendo potuto dimostrare nelle sue osservazioni la validità degli argomenti addotti, secondo cui la data del 2004 si riferiva alla data di aggiornamento informatico dell’indicazione del “marchio” e non del modello, cosicché in tale data non sarebbe stato divulgato quello riprodotto al punto 2, bensì un altro modello, non lo ha fatto. In pratica, non ha presentato né prodotto (pur avendo la possibilità di farlo, trattandosi del suo sito Internet) una prova del modello di telecomando che sarebbe stato effettivamente divulgato il 27 dicembre 2004, assieme al citato “marchio”. Nel caso di specie, da cui si evince una maggiore disponibilità e facilità probatoria da parte della titolare a inficiare un valido indizio probatorio, l’argomento della titolare, secondo cui il 27 dicembre 2004 sarebbe stato aggiornato il “marchio” ma assolutamente non il modello riprodotto al punto 2, è privo di sostegno probatorio e si colloca su un piano puramente argomentativo. Pertanto, il valido indizio probatorio contenuto nell’atto notarile deve essere considerato una prova di divulgazione a tutti gli effetti di un modello indicato con il riferimento “DTM-Q” e riprodotto al punto 2 con data di divulgazione 27 dicembre 2004. Tale prova ha pieno valore probatorio, in particolare poiché si riferisce al sito Internet appartenente alla titolare, non alla richiedente. (10) Inoltre, la divisione ritiene che detta prova documentale sia corroborata dalla prova della commercializzazione da parte della titolare in data 10 giugno 2005. Benché una fattura emessa dalla titolare in cui è presente il riferimento “telecomando DTM-Q 29.700” non attesti, di per sé, la divulgazione del modello anteriore in assenza di riproduzioni che lo dimostrino, la stessa attesta tuttavia la commercializzazione di un determinato modello indicato con il codice di riferimento “DTMQ”, riferimento che trova riscontro nella prova della divulgazione su Internet accertata al punto 9. In assenza di controprove da parte della titolare che dimostrino che il suddetto codice si riferisce a un altro modello, occorre confermare che la pubblicazione del modello riprodotto al punto 2 sul sito Internet della titolare, nonché la sua commercializzazione, costituiscono atti di divulgazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, RDC, atti anteriori alla data di presentazione del modello comunitario (3 gennaio 2007), e, in ogni caso, anteriori ai dodici mesi precedenti alla data della richiesta di registrazione del modello comunitario, e, pertanto, il paragrafo 2 di tale norma non è pertinente, come sosteneva la richiedente. B.2. Sulla novità (11) Dimostrata quindi la divulgazione di un modello anteriore, occorre procedere al raffronto con il modello comunitario. Tale raffronto è effettuato esclusivamente sulla base delle riproduzioni grafiche. La divisione Annullamento conclude che non esiste identità tra i due modelli. (12) Sia il modello comunitario che il modello anteriore condividono l’aspetto esteriore derivante da un telecomando di forma rettangolare con un’estremità arrotondata e contraddistinto da due pulsanti rotondi recanti le indicazioni “1” e “2”, sormontati da una spia luminosa nella parte superiore centrale. I modelli si differenziano tuttavia per la colorazione della scatola da cui è costituito il telecomando: nero scuro nel caso del modello comunitario e rossiccio nel caso del modello anteriore. Alla luce della diversa colorazione, elemento che non può essere considerato irrilevante, la configurazione del modello non è quindi identica per entrambi i telecomandi. Pertanto, si deve concludere che le caratteristiche dei due modelli differiscono per dettagli che non sono irrilevanti, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, RDC, motivo per cui non esiste identità fra i due. (13) Occorre pertanto respingere il motivo di nullità fondato sulla mancanza di novità del modello comunitario a causa della divulgazione del citato modello anteriore, considerata la mancanza di identità fra i due. 5 B.3. Sul carattere individuale (14) Poiché il primo motivo è stato respinto ed è stata accertata la divulgazione anteriore, come si è illustrato al punto 10, occorre determinare se il modello comunitario sia privo di carattere individuale. A tal fine, si deve tenere conto del grado di libertà dell’autore al momento della progettazione. Per quanto riguarda i telecomandi, questo grado di libertà non è concretamente limitato poiché tali oggetti non devono essere necessariamente dotati di una configurazione specifica per assolvere la loro funzione; pertanto, l’autore è libero di utilizzare qualsiasi combinazione di linee ed elementi decorativi. (15) L’utilizzatore informato, inoltre, ha dimestichezza con le caratteristiche di base dei telecomandi. In pratica, è al corrente del gran numero di disegni e modelli conosciuto nel corso della normale attività commerciale del settore interessato. Sa che esiste un’ampia varietà di modelli, sia per forma, struttura, composizione e decorazione (come ha potuto dimostrare in certa misura la richiedente) e, pertanto, elementi diversi possono far sì che l’impressione generale prodotta da un modello differisca dall’impressione che si ricava da altri, benché condividano elementi identici. (16) Nella fattispecie, tuttavia, l’impressione generale prodotta dal modello comunitario non differisce dall’impressione generale che si ricava dalla divulgazione anteriore. L’unica differenza, rilevante per escludere l’identità tra i due ma insufficiente a produrre nell’utente informato un’impressione generale diversa del modello comunitario rispetto al modello citato, è la diversa colorazione della scatola del telecomando. Dal raffronto tra i modelli risulta che l’utente informato perverrà alla conclusione che dalle principali componenti visive del modello comunitario e dall’anteriorità citata non emerge un’impressione generale differente. Di fatto, nessuna delle parti ha sostenuto argomentativamente l’esistenza di differenze tra i due modelli quando in realtà, come si è concluso, tale identità, in virtù della diversa colorazione, non esiste. Questa differenza, tuttavia, non produce un’impressione diversa, poiché l’autore del modello comunitario era libero di scegliere qualsiasi configurazione di telecomando, senza avvicinarsi necessariamente al modello anteriore, come invece ha fatto. In pratica, il modello comunitario viene percepito come una versione del modello anteriore di colore o colorazione differente. Di conseguenza, occorre considerare accertata la mancanza di carattere individuale di cui all’articolo 6 RDC e, pertanto, occorre accogliere il motivo di nullità fondato su tale causa. C. Conclusione (17) Quanto precede osta, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b) in combinato disposto con l’articolo 6 RDC, al riconoscimento del carattere individuale del modello comunitario contestato. Pertanto, conformemente alla domanda della richiedente, la registrazione di quest’ultimo deve essere dichiarata nulla. III. SULLE SPESE (18) Ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1, RDC e dell’articolo 79, paragrafo 1, REDC, la parte soccombente sopporta l’onere delle tasse pagate dalla parte avversa, nonché le spese da questa sostenute indispensabili ai fini del procedimento. Nella fattispecie, la titolare del modello comunitario deve sopportare le spese sostenute dalla richiedente. 6 IV. DIRITTO DI RICORSO (19) Il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi dalla data alla quale è stata notificata la presente decisione. Il ricorso non si considera presentato fino a quando non è stata pagata la relativa tassa. Entro quattro mesi dalla data alla quale è stata notificata la presente decisione deve essere depositata una memoria scritta con i motivi del ricorso (articolo 55 e seguenti RDC). LA DIVISIONE ANNULLAMENTO José J. Izquierdo Peris Peter Rodinger 7 Martin Schlötelburg