222 DEC NULL OHMI-2005-0230-00-00-ENIT
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UFFICIO PER L’ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI DISEGNI E MODELLI) DIPARTIMENTO DISEGNI E MODELLI - DIVISIONE ANNULLAMENTO DECISIONE DELLA DIVISIONE ANNULLAMENTO DEL 08/09/04 NEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DI UN MODELLO COMUNITARIO REGISTRATO NUMERO DEL FASCICOLO UAMI: MODELLO COMUNITARIO: LINGUA DEL PROCEDIMENTO: ICD 000000149 000026059-0001 Inglese RICHIEDENTE LENG-D’OR, S.A. Industria, 21 Poligono Industrial Conde de Sert E-08755 Castellbisbal, Barcellona Spagna RAPPRESENTANTE DELLA RICHIEDENTE J. Isern Patentes y Marcas, S.L. Avda. Diagonal, 463 Bis, 2ª Planta E-08036 Barcellona Spagna TITOLARE DEL MODELLO COMUNITARIO RECOT, INC. 5000 Hopyard Road, Suite 460 Pleasanton, California 94588 USA RAPPRESENTANTE DELLA TITOLARE DEL MODELLO COMUNITARIO PAGE WHITE & FARRER 54 Doughty Street Londra WC1N2LS Regno Unito Avenida de Europa, 4 • Apartado de Correos 77 • E - 03080 Alicante • Spagna Tel. +34 96 513 9100 • Fax +34 96 513 1344 LA DIVISIONE ANNULLAMENTO composta da Martin Schlötelburg (relatore), Eva Udovc (membro) e June Davies (membro), ha adottato in data 8 settembre 2004 la seguente decisione: 1. La domanda di dichiarazione di nullità del modello comunitario registrato n. 000026059-0001 è respinta. 2. La richiedente sopporterà l’onere delle spese sostenute dalla titolare. I. FATTI, PROVE E ARGOMENTI DELLE PARTI (1) Il modello comunitario n. 000026059-0001 (in prosieguo: il “modello comunitario”) è stato registrato a nome della titolare con la data di deposito del 9 aprile 2003. Nella domanda, il prodotto è indicato con il termine “spuntini” e il modello è riprodotto nelle seguenti sette vedute (pubblicate sul sito http://oami.eu.int/bulletin/rcd/2003/2003_014/000026059_0001.htm): (2) In data 20 gennaio 2004 la richiedente ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità (in prosieguo: la “domanda di nullità”), con cui contesta la validità del modello comunitario. Il pagamento della tassa per la domanda di nullità è stato effettuato tramite conto corrente, con effetto dal 20 gennaio 2004. (3) La richiedente, “avvalendosi del diritto di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento su disegni e modelli comunitari, valido e applicabile”, sostiene che il modello comunitario è “totalmente anticipato dagli spuntini e dai prodotti di pasticceria prodotti e commercializzati da molto tempo dalle imprese TRAFILE S.P.A e NICCOLAI TRAFILE S.P.A.”, come “raffigurati nei cataloghi che le predette imprese da tempo commercializzano. Quali elementi di prova, la richiedente ha presentato “un catalogo dell’impresa TRAFILE S.P.A, realizzato nel 1991” (in prosieguo: il “D1”) e “un catalogo dell’impresa TRAFILE S.P.A., con deposito legale e diritto d’autore, realizzato nel 1997 (in prosieguo: il “D2”). (4) La richiedente, ponendo a confronto gli “spuntini e i prodotti di pasticceria” raffigurati nel D1 e nel D2 con il modello riprodotto nel modello comunitario, giunge alla conclusione che esiste “un alto grado di somiglianza” e che pertanto “il modello comunitario impugnato non soddisfa la necessaria condizione di novità di cui all’articolo 5 del regolamento su disegni e modelli comunitari”. La richiedente chiede “che sia dichiarata la nullità del modello comunitario impugnato n. 000026059-0001, in accoglimento degli argomenti 2 da essa avanzati, e che si proceda all’adozione di una decisione motivata che stabilisca la nullità dello stesso per mancanza del requisito di novità e per l’anteriorità, rispetto ad esso, degli spuntini e dei prodotti di pasticceria presentati nei cataloghi presentati dal mio cliente, come affermato ”. (5) In data 17 febbraio 2004 la domanda di dichiarazione di nullità è stata notificata alla titolare del modello comunitario. (6) In data 16 aprile 2004 la titolare del modello comunitario ha presentato le proprie osservazioni. Essa afferma che “il modello comunitario è nuovo ai sensi delle disposizioni dell’articolo 5 RDC”. Ponendo a confronto il modello comunitario con le varie forme riprodotte nel D1 e nel D2, la titolare osserva che nessuna delle forme di pasta rappresentate mostra una lontana somiglianza con lo spuntino del modello comunitario”, e conclude affermando che “il disegno del modello comunitario è chiaramente nuovo e soddisfa il criterio previsto ai sensi dell’articolo 5 RDC. La titolare del modello comunitario chiede che la domanda di dichiarazione di nullità sia respinta e “richiede in via precauzionale la procedura orale, ai sensi dell’articolo 42 RDC”. Le osservazioni trasmesse dalla titolare del modello comunitario includono una “Dichiarazione” del Dott. V.R. Mohan RAO, a nome della “Holder-Frito-Lay North America, Inc.”, in cui sono poste a confronto le forme raffigurate nel D1 e nel D2 e si conclude che “le forme sono molto diverse”. (7) In data 10 maggio 2004 l’Ufficio ha trasmesso alla richiedente le osservazioni della titolare del modello comunitario, con l’invito a replicare. (8) In data 7 luglio 2004 la richiedente ha trasmesso ulteriori osservazioni, includendovi un nuovo raffronto tra le forme riprodotte nel D1 e nel D2 con il modello comunitario e concludendo che le sue “osservazioni dimostrano la mancanza di novità e di individualità del modello comunitario impugnato”. (9) In data 12 luglio 2004 l’Ufficio ha inviato una comunicazione alla richiedente, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, e dell’articolo 65, paragrafo 1, RDC, invitando la stessa a produrre, entro il 12 agosto 2004, la prova che i cataloghi delle imprese TRAFILE S.P.A. e NICCOLAI TRAFILE S.P.A. o i prodotti di pasticceria presentati in tali cataloghi fossero stati divulgati al pubblico ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, RDC anteriormente alla data di priorità del modello comunitario impugnato. Una copia di tale comunicazione dell’Ufficio è stata trasmessa per informazione alla titolare del modello comunitario. (10) In data 15 luglio 2004 l’Ufficio ha trasmesso alla titolare del modello comunitario le osservazioni della richiedente del 7 luglio 2004. (11) In data 11 agosto 2004 la titolare del modello comunitario ha replicato alle osservazioni della richiedente del 7 luglio 2004 confutando le sue conclusioni e chiedendo ancora una volta il rigetto della domanda. (12) In data 1o settembre 2004 l’Ufficio ha trasmesso alla richiedente le osservazioni della titolare del modello comunitario, comunicando alle parti la conclusione del procedimento scritto. (13) Per ulteriori dettagli in ordine ai fatti, alle prove e agli argomenti addotti dalla richiedente e dalla titolare del modello comunitario, si fa rinvio ai documenti del fascicolo. 3 II. MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE A. Sull’ammissibilità (14) La domanda di dichiarazione di nullità del modello comunitario “per mancanza del requisito di novità” contiene un’indicazione dei motivi su cui è basata la domanda medesima. Il requisito di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punto i), REDC1 è pertanto soddisfatto. La domanda soddisfa altresì i requisiti di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punti v) e vi), REDC, in quanto contiene l’indicazione dei fatti, delle prove e delle osservazioni addotti a sostegno di tali motivi, in particolare, un’indicazione e una riproduzione del modello anteriore. Gli altri requisiti di cui all’articolo 28, paragrafo 1, REDC sono del pari soddisfatti. La domanda è quindi ammissibile. B. Sul merito (15) La richiedente chiede la dichiarazione di nullità del modello comunitario per mancanza di novità, conformemente all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), RDC2 in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 1, RDC, il quale stabilisce che “un disegno o modello si considera nuovo quando nessun disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico”. Inoltre, l’articolo 7, paragrafo 1, RDC dispone che “un disegno o modello si considera divulgato al pubblico se è stato pubblicato a seguito di registrazione o in altro modo ovvero esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico anteriormente alla data di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a) ed all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a) oppure, a seconda delle circostanze, all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b) ed all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), salvo il caso in cui tali fatti non potessero ragione volmente essere conosciuti nel corso della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità. Il disegno o modello non si considera tuttavia divulgato al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza”. (16) Ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, RDC, “l’Ufficio (...) accerta se le cause di nullità di cui all’articolo 25 ostano al mantenimento del disegno o modello comunitario registrato”. Secondo quanto previsto nell’articolo 63, paragrafo 1, RDC, tale esame si limita ai fatti, alle prove e agli argomenti addotti dalle parti, e alle richieste da queste presentate. L’articolo 65, paragrafo 1, stabilisce che i mezzi istruttori includono “la richiesta d’informazioni” e “la produzione di documenti e mezzi di prova”. (17) I documenti prodotti dalla richiedente non dimostrano l’asserita mancanza del requisito di novità del modello comunitario. Non è provato che i modelli raffigurati nel D1 e nel D2 siano stati divulgati al pubblico anteriormente alla data di deposito del modello comunitario. 1 Regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 su disegni e modelli comunitari. 2 Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari. 4 (18) Il D1 e il D2 sono annotati rispettivamente con le scritte “Edizione 1991” e “© NICCOLAI TRAFILE 1997”. Tali annotazioni possono essere considerate prove della data di realizzazione dei cataloghi, tuttavia esse non dimostrano che i cataloghi, o alcuno dei disegni o modelli in essi raffigurati, siano stati pubblicati, ovvero esposti, usati in commercio o altrimenti rivelati ad un terzo non sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza. (19) L’Ufficio ha invitato la richiedente a produrre elementi di prova ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, RDC. Tali elementi potevano essere forniti, ad esempio, mediante documenti che dimostrassero che i cataloghi erano stati pubblicati o che i prodotti di pasticceria in essi riprodotti erano stati commercializzati anteriormente alla data di deposito del modello comunitario. La richiedente, tuttavia, non ha dato riscontro all’invito . Conseguentemente, l’Ufficio ha deciso in base alle prove a sua disposizione. C. Conclusione (20) La richiedente non ha addotto prove a sostegno del motivo di nullità dedotto. La domanda deve pertanto essere respinta. III. SULLE SPESE (21) Ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1, RDC e dell’articolo 79, paragrafo 1, REDC, la richiedente deve sopportare l’onere delle spese sostenute dalla titolare nell’ambito del procedimento. IV. DIRITTO DI RICORSO (22) La presente decisione è suscettibile di ricorso. Il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi dalla data di notificazione della presente decisione. Il ricorso non si considera presentato fino a quando non è stata pagata la relativa tassa. Entro quattro mesi dalla data di notificazione della presente decisione, deve essere depositata una memoria scritta con i motivi del ricorso (articolo 57 RDC). LA DIVISIONE ANNULLAMENTO Martin Schlötelburg Eva Udovc 5 June Davies