222 DEC NULL OHMI-2005-0230-00-00-ENIT

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UFFICIO PER L’ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO
(MARCHI DISEGNI E MODELLI)
DIPARTIMENTO DISEGNI E MODELLI - DIVISIONE ANNULLAMENTO
DECISIONE
DELLA DIVISIONE ANNULLAMENTO
DEL 08/09/04
NEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ
DI UN MODELLO COMUNITARIO REGISTRATO
NUMERO DEL FASCICOLO UAMI:
MODELLO COMUNITARIO:
LINGUA DEL PROCEDIMENTO:
ICD 000000149
000026059-0001
Inglese
RICHIEDENTE
LENG-D’OR, S.A.
Industria, 21
Poligono Industrial Conde de Sert
E-08755 Castellbisbal, Barcellona
Spagna
RAPPRESENTANTE
DELLA RICHIEDENTE
J. Isern Patentes y Marcas, S.L.
Avda. Diagonal, 463 Bis, 2ª Planta
E-08036 Barcellona
Spagna
TITOLARE
DEL MODELLO COMUNITARIO
RECOT, INC.
5000 Hopyard Road, Suite 460
Pleasanton, California 94588
USA
RAPPRESENTANTE DELLA
TITOLARE DEL MODELLO COMUNITARIO
PAGE WHITE & FARRER
54 Doughty Street
Londra WC1N2LS
Regno Unito
Avenida de Europa, 4 • Apartado de Correos 77 • E - 03080 Alicante • Spagna
Tel. +34 96 513 9100 • Fax +34 96 513 1344
LA DIVISIONE ANNULLAMENTO
composta da Martin Schlötelburg (relatore), Eva Udovc (membro) e June Davies
(membro), ha adottato in data 8 settembre 2004 la seguente decisione:
1.
La domanda di dichiarazione di nullità del modello comunitario
registrato n. 000026059-0001 è respinta.
2.
La richiedente sopporterà l’onere delle spese sostenute dalla titolare.
I. FATTI, PROVE E ARGOMENTI DELLE PARTI
(1)
Il modello comunitario n. 000026059-0001 (in prosieguo: il “modello
comunitario”) è stato registrato a nome della titolare con la data di deposito
del 9 aprile 2003. Nella domanda, il prodotto è indicato con il termine
“spuntini” e il modello è riprodotto nelle seguenti sette vedute (pubblicate sul
sito http://oami.eu.int/bulletin/rcd/2003/2003_014/000026059_0001.htm):
(2)
In data 20 gennaio 2004 la richiedente ha presentato una domanda di
dichiarazione di nullità (in prosieguo: la “domanda di nullità”), con cui
contesta la validità del modello comunitario. Il pagamento della tassa per la
domanda di nullità è stato effettuato tramite conto corrente, con effetto dal
20 gennaio 2004.
(3)
La richiedente, “avvalendosi del diritto di cui all’articolo 25, paragrafo 1,
lettera b), del regolamento su disegni e modelli comunitari, valido e
applicabile”, sostiene che il modello comunitario è “totalmente anticipato dagli
spuntini e dai prodotti di pasticceria prodotti e commercializzati da molto
tempo dalle imprese TRAFILE S.P.A e NICCOLAI TRAFILE S.P.A.”, come
“raffigurati nei cataloghi che le predette imprese da tempo commercializzano.
Quali elementi di prova, la richiedente ha presentato “un catalogo
dell’impresa TRAFILE S.P.A, realizzato nel 1991” (in prosieguo: il “D1”) e “un
catalogo dell’impresa TRAFILE S.P.A., con deposito legale e diritto d’autore,
realizzato nel 1997 (in prosieguo: il “D2”).
(4)
La richiedente, ponendo a confronto gli “spuntini e i prodotti di pasticceria”
raffigurati nel D1 e nel D2 con il modello riprodotto nel modello comunitario,
giunge alla conclusione che esiste “un alto grado di somiglianza” e che
pertanto “il modello comunitario impugnato non soddisfa la necessaria
condizione di novità di cui all’articolo 5 del regolamento su disegni e modelli
comunitari”. La richiedente chiede “che sia dichiarata la nullità del modello
comunitario impugnato n. 000026059-0001, in accoglimento degli argomenti
2
da essa avanzati, e che si proceda all’adozione di una decisione motivata che
stabilisca la nullità dello stesso per mancanza del requisito di novità e per
l’anteriorità, rispetto ad esso, degli spuntini e dei prodotti di pasticceria
presentati nei cataloghi presentati dal mio cliente, come affermato ”.
(5)
In data 17 febbraio 2004 la domanda di dichiarazione di nullità è stata
notificata alla titolare del modello comunitario.
(6)
In data 16 aprile 2004 la titolare del modello comunitario ha presentato le
proprie osservazioni. Essa afferma che “il modello comunitario è nuovo ai
sensi delle disposizioni dell’articolo 5 RDC”. Ponendo a confronto il modello
comunitario con le varie forme riprodotte nel D1 e nel D2, la titolare osserva
che nessuna delle forme di pasta rappresentate mostra una lontana
somiglianza con lo spuntino del modello comunitario”, e conclude affermando
che “il disegno del modello comunitario è chiaramente nuovo e soddisfa il
criterio previsto ai sensi dell’articolo 5 RDC. La titolare del modello comunitario
chiede che la domanda di dichiarazione di nullità sia respinta e “richiede in via
precauzionale la procedura orale, ai sensi dell’articolo 42 RDC”. Le
osservazioni trasmesse dalla titolare del modello comunitario includono una
“Dichiarazione” del Dott. V.R. Mohan RAO, a nome della “Holder-Frito-Lay
North America, Inc.”, in cui sono poste a confronto le forme raffigurate nel D1
e nel D2 e si conclude che “le forme sono molto diverse”.
(7)
In data 10 maggio 2004 l’Ufficio ha trasmesso alla richiedente le osservazioni
della titolare del modello comunitario, con l’invito a replicare.
(8)
In data 7 luglio 2004 la richiedente ha trasmesso ulteriori osservazioni,
includendovi un nuovo raffronto tra le forme riprodotte nel D1 e nel D2 con il
modello comunitario e concludendo che le sue “osservazioni dimostrano la
mancanza di novità e di individualità del modello comunitario impugnato”.
(9)
In data 12 luglio 2004 l’Ufficio ha inviato una comunicazione alla richiedente,
ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, e dell’articolo 65, paragrafo 1, RDC,
invitando la stessa a produrre, entro il 12 agosto 2004, la prova che i cataloghi
delle imprese TRAFILE S.P.A. e NICCOLAI TRAFILE S.P.A. o i prodotti di
pasticceria presentati in tali cataloghi fossero stati divulgati al pubblico ai sensi
dell’articolo 7, paragrafo 1, RDC anteriormente alla data di priorità del modello
comunitario impugnato. Una copia di tale comunicazione dell’Ufficio è stata
trasmessa per informazione alla titolare del modello comunitario.
(10)
In data 15 luglio 2004 l’Ufficio ha trasmesso alla titolare del modello
comunitario le osservazioni della richiedente del 7 luglio 2004.
(11)
In data 11 agosto 2004 la titolare del modello comunitario ha replicato alle
osservazioni della richiedente del 7 luglio 2004 confutando le sue conclusioni
e chiedendo ancora una volta il rigetto della domanda.
(12)
In data 1o settembre 2004 l’Ufficio ha trasmesso alla richiedente le
osservazioni della titolare del modello comunitario, comunicando alle parti la
conclusione del procedimento scritto.
(13)
Per ulteriori dettagli in ordine ai fatti, alle prove e agli argomenti addotti dalla
richiedente e dalla titolare del modello comunitario, si fa rinvio ai documenti
del fascicolo.
3
II. MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
A. Sull’ammissibilità
(14)
La domanda di dichiarazione di nullità del modello comunitario “per mancanza
del requisito di novità” contiene un’indicazione dei motivi su cui è basata la
domanda medesima. Il requisito di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera b),
punto i), REDC1 è pertanto soddisfatto. La domanda soddisfa altresì i requisiti
di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punti v) e vi), REDC, in quanto
contiene l’indicazione dei fatti, delle prove e delle osservazioni addotti a
sostegno di tali motivi, in particolare, un’indicazione e una riproduzione del
modello anteriore. Gli altri requisiti di cui all’articolo 28, paragrafo 1, REDC
sono del pari soddisfatti. La domanda è quindi ammissibile.
B. Sul merito
(15)
La richiedente chiede la dichiarazione di nullità del modello comunitario per
mancanza di novità, conformemente all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b),
RDC2 in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 1, RDC, il quale
stabilisce che “un disegno o modello si considera nuovo quando nessun
disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico”. Inoltre, l’articolo 7,
paragrafo 1, RDC dispone che “un disegno o modello si considera divulgato al
pubblico se è stato pubblicato a seguito di registrazione o in altro modo ovvero
esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico anteriormente alla data
di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a) ed all’articolo 6, paragrafo 1,
lettera a) oppure, a seconda delle circostanze, all’articolo 5, paragrafo 1,
lettera b) ed all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), salvo il caso in cui tali fatti
non potessero ragione volmente essere conosciuti nel corso della normale
attività commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato,
operanti nella Comunità. Il disegno o modello non si considera tuttavia
divulgato al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto
vincolo esplicito o implicito di riservatezza”.
(16)
Ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, RDC, “l’Ufficio (...) accerta se le cause di
nullità di cui all’articolo 25 ostano al mantenimento del disegno o modello
comunitario registrato”. Secondo quanto previsto nell’articolo 63, paragrafo 1,
RDC, tale esame si limita ai fatti, alle prove e agli argomenti addotti dalle parti,
e alle richieste da queste presentate. L’articolo 65, paragrafo 1, stabilisce che i
mezzi istruttori includono “la richiesta d’informazioni” e “la produzione di
documenti e mezzi di prova”.
(17)
I documenti prodotti dalla richiedente non dimostrano l’asserita mancanza del
requisito di novità del modello comunitario. Non è provato che i modelli
raffigurati nel D1 e nel D2 siano stati divulgati al pubblico anteriormente alla
data di deposito del modello comunitario.
1
Regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del
regolamento (CE) n. 6/2002 su disegni e modelli comunitari.
2
Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari.
4
(18)
Il D1 e il D2 sono annotati rispettivamente con le scritte “Edizione 1991” e “©
NICCOLAI TRAFILE 1997”. Tali annotazioni possono essere considerate
prove della data di realizzazione dei cataloghi, tuttavia esse non dimostrano
che i cataloghi, o alcuno dei disegni o modelli in essi raffigurati, siano stati
pubblicati, ovvero esposti, usati in commercio o altrimenti rivelati ad un terzo
non sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza.
(19)
L’Ufficio ha invitato la richiedente a produrre elementi di prova ai sensi
dell’articolo 7, paragrafo 1, RDC. Tali elementi potevano essere forniti, ad
esempio, mediante documenti che dimostrassero che i cataloghi erano stati
pubblicati o che i prodotti di pasticceria in essi riprodotti erano stati
commercializzati anteriormente alla data di deposito del modello comunitario.
La richiedente, tuttavia, non ha dato riscontro all’invito . Conseguentemente,
l’Ufficio ha deciso in base alle prove a sua disposizione.
C. Conclusione
(20)
La richiedente non ha addotto prove a sostegno del motivo di nullità dedotto.
La domanda deve pertanto essere respinta.
III. SULLE SPESE
(21)
Ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1, RDC e dell’articolo 79, paragrafo 1,
REDC, la richiedente deve sopportare l’onere delle spese sostenute dalla
titolare nell’ambito del procedimento.
IV. DIRITTO DI RICORSO
(22)
La presente decisione è suscettibile di ricorso. Il ricorso deve essere
presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi dalla data di notificazione della
presente decisione. Il ricorso non si considera presentato fino a quando non è
stata pagata la relativa tassa. Entro quattro mesi dalla data di notificazione
della presente decisione, deve essere depositata una memoria scritta con i
motivi del ricorso (articolo 57 RDC).
LA DIVISIONE ANNULLAMENTO
Martin Schlötelburg
Eva Udovc
5
June Davies