UFFICIO PER L`ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO

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UFFICIO PER L`ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO
UFFICIO PER L’ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO
(MARCHI, DISEGNI E MODELLI)
DIPARTIMENTO DISEGNI E MODELLI - DIVISIONE ANNULLAMENTO
DECISIONE DELLA
DIVISIONE ANNULLAMENTO
DEL 02/04/07
NEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ
DI UN MODELLO COMUNITARIO REGISTRATO
NUMERO DEL FASCICOLO
MODELLO COMUNITARIO
LINGUA DEL PROCEDIMENTO
ICD 0000002491
000341748-0002
Italiano
RICHIEDENTE
SANTIAGO PONS QUINTANA S.A.
San Antonio, 120
E-07730 Alayor (Menorca – Baleares)
Spagna
RAPPRESENTANTE DELLA
DELLA RICHIEDENTE
GARRIGUES Agencia de Propiedad
Industrial e Intelectual, S.L.
C/San Fernando, 57
E-03001 Alicante
Spagna
TITOLARE DEL MODELLO COMUNITARIO
ALFIERE S.p.A.
Via Tangenziale, 14
I-62010 Montecosaro (Macerata)
Italia
RAPPRESENTANTE DELLA
TITOLARE DEL MODELLO COMUNITARIO
ISEA S.R.L.
Via G. Carducci, 6
I- 62012 Civitanova Marche (MC)
Italia
Avenida de Europa, 4 • Apartado de Correos 77 • E - 03080 Alicante • Spagna
Tel. +34 96 513 9100 • Fax +34 96 513 1344
La divisione Annullamento,
composta da Alicja Majewska (relatore), Eva Udovc (membro) e José Izquierdo Peris
(membro), ha adottato in data 02/04/07 la seguente decisione:
1.
La registrazione del modello comunitario n. 000341748-0002 è
dichiarata nulla.
2.
La titolare sopporterà l’onere delle spese e delle tasse sostenute
dalla richiedente nell’ambito del procedimento.
I. FATTI, PROVE E ARGOMENTI DELLE PARTI
(1)
Il modello comunitario n. 000341748-0002 (in appresso “modello comunitario
registrato”) è stato registrato a nome della titolare con data di deposito e di
registrazione del 19 maggio 2005. Nel modello comunitario registrato,
l’indicazione dei prodotti recita “Stivali” e il modello è rappresentato nelle sei
vedute
riportate
qui
di
seguito
(pubblicate
sul
sito
http://oami.europa.eu/bulletin/rcd/2005/2005_063/000341748_0002.htm):
2
(2)
In data 20 aprile 2006 la richiedente ha presentato una domanda di
dichiarazione di nullità (in appresso “domanda di nullità”) in Inglese ed il
6 giugno 2006, una domanda nella lingua prevista alla procedura, che è
l´Italiano, con cui contesta la validità del modello comunitario registrato. Il
pagamento della tassa per la domanda di nullità è stato effettuato tramite
conto corrente con effetto dal 12 maggio 2006..
(3)
La richiedente chiede che il modello comunitario registrato sia “dichiarato nullo
ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b)” RDC1, in quanto non soddisfa i
requisiti per la protezione di cui agli articoli 4-9 RDC, essendo privo di novità e
carattere individuale.
(4)
La richiedente sostiene che il modello comunitario registrato è anticipato dalla
previa registrazione dei modelli comunitari multipli n. 000258546-0001/0006, il
cui deposito è avvenuto in data 23 novembre 2004, e n. 0003115190001/0004, il cui deposito è avvenuto in data 16 marzo 2005, di titolarità della
stessa richiedente. In particolare, sostiene che il modello comunitario
registrato presenta quattro elementi caratterizzanti, ossia la suola, il tacco, le
“punte” sull’area del tallone e la fibbia, e che i suddetti elementi sono presenti
anche nei modelli anteriori.
(5)
La richiedente ha presentato, inter alia, i seguenti fatti e prove a sostegno
delle osservazioni presentate nella domanda di nullità:
- copia degli estratti del bollettino dei disegni e modelli on-line
dell´UAMI, relativi al modello comunitario n. 000258546, che la
richiedente ha classificato quali “Documenti 1-6 (“in appresso “D1-D6”);
- copia degli estratti del bollettino dei disegni e modelli on-line
dell´UAMI, relativi al modello comunitario n. 000311519, che la
richiedente ha classificato quali “Documenti 7-10 (“in appresso “D7D10”).
(6)
1
Tra le varie rappresentazioni depositate, le seguenti sono quelle che appaiono
meno distanti rispetto al modello contestato:
- il modello comunitario n. 000258546-0002 con data di pubblicazione del 8
febbraio 2005; tutte le prospettive 1-6 (in appresso “il modello anteriore”):
Regolamento (CE) del Consiglio n. 6/2002 su disegni e modelli comunitari.
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(7)
La richiedente, ponendo a confronto il modello comunitario registrato
contestato con i modelli figuranti nelle prove, indica che essi sono
estremamente simili e che le differenze sono “piccole e parziali”. Giunge alla
conclusione che da tale confronto emerge che il modello comunitario
registrato contestato è privo di novità e individualità, in quanto le
caratteristiche che lo identificano sono anticipate da modelli figuranti nelle
prove e perché produce nell’utente informato la stessa impressione generale
prodotta da tali modelli.
(8)
In data 12 settembre 2006 la titolare del modello comunitario registrato ha
presentato le proprie osservazioni. Essa indica, a mezzo di comparazioni
grafiche fra il modello comunitario registrato e quelli anteriori, le diversitá che
caratterizzano la suola del proprio modello, derivante anche dalla diversa
concezione produttiva. Essa mette, poi, in rilievo le evidenti differenze presenti
nel tacco, che, fra l’altro, al contrario di quello dei modelli anteriori, rimane ben
visibile, perché non coperto dalla tomaia. Inoltre, la titolare rimarca la diversitá
della parte posteriore del tacco e, in particolare, lo speciale ornamento che lo
distingue. Infine, evidenzia “le macroscopiche divergenze” esistenti, a suo
parere, fra le due fibbie in questione, che ne determinano una netta differenza
estetica, oltre che funzionale.
La titolare conclude che è esclusa l’identitá fra il suo modello comunitario
registrato ed i modelli anteriori ed inoltre che il primo produce una impressione
generale differente sull’utilizzatore informato, il quale, fra l’altro, “è a
conoscenza del fatto che le forme di questo tipo di calzature devono
rispondere a conformazioni necessitate dal fatto di garantire, comunque,
requisiti di comoditá ed anti-scivolamento nel normale utilizzo”. Chiede
pertanto che la domanda sia respinta, che il modello comunitario registrato sia
dichiarato valido e che la richiedente sopporti le spese processuali.
(9)
In data 31 gennaio 2007, in assenza di una risposta della richiedente, l’Ufficio
ha comunicato alle parti la conclusione del procedimento scritto e l’intenzione
di adottare una decisione in merito alla nullità.
(10)
Per ulteriori dettagli in ordine ai fatti, alle prove e agli argomenti addotti dalla
richiedente e dalla titolare del modello comunitario, si fa rinvio ai documenti
del fascicolo.
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II. MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
A. Sull’ammissibilità
(11)
La domanda di dichiarazione di nullità del modello comunitario registrato in
mancanza dei requisiti per la protezione di cui agli articoli 4-9 RDC, per
mancanza di novità e carattere individuale contiene un’indicazione dei motivi
su cui è basata la domanda medesima ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1,
lettera b), punto i), REDC2. La domanda di nullità soddisfa altresì i requisiti di
cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punti v) e vi), REDC, in quanto
contiene in allegato l’indicazione dei fatti, delle prove e delle osservazioni
addotti a sostegno di tali motivi. Gli altri requisiti di cui all’articolo 28,
paragrafo 1, REDC sono del pari soddisfatti. La domanda è quindi
ammissibile.
B. Sul merito
B.1 Prove
(12)
Le prove contenute nei documenti D1-D10 presentate dalla richiedente nella
sua istanza costituiscono validi elementi probatori.
B.2 Novità
(13)
Ai sensi dell’articolo 5 RDC, il modello comunitario è privo di novità quando un
disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico anteriormente alla
data di deposito del modello comunitario. Disegni e modelli si reputano identici
quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.
(14)
I modelli anteriori ed il modello comunitario registrato differiscono proprio in
quelle caratteristiche che la richiedente aveva indicato quali caratterizzanti
entrambi i modelli, ossia la suola, il tacco, le “punte” sulla parte posteriore
inferiore e la fibbia. In particolare, come evidenziato dalla titolare:
- la suola del modello della titolare presenta “linee a forma di denti di
sega parallele ed orizzontali che intersecano un disegno centrale; dette
linee sono intervallate da una serie di tasselli a forma ovale rettangolare;
quattro di questi tasselli sono raffigurati sul tacco, mentre altri quattro
sono posti concentricamente nella parte centrale della suola”;
- l’aspetto laterale e posteriore non sono identici, perche´ la suola della
titolare consiste in “un fondo vero e proprio dallo spessore diverso,
caratterizzato da un tacco, il tutto ben distinto dalla tomaia dello stivale
alla quale è incollato”;
- il tacco, al contrario di quello dei modelli anteriori, rimane “ben visibile,
perché non ricoperto dalla tomaia”;
- quanto alla parte posteriore inferiore, come giá rilevato, il tacco del
modello della titolare “è ben visibile e distinto dal resto dello stivale” e lí è
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Regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del
regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari.
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anche presente una specie di parte “sezionata”, la quale appartiene al
fondo in gomma;
- le fibbie sono diverse, sia come dimensioni, che come collocazione: in
senso orizzontale nel caso del modello della titolare, in senso verticale
nell’altro.
Entrambi i modelli, il modello comunitario registrato ed il modello anteriore,
hanno caratteristiche in comune quali la forma generale dello stivale con
tacchi ad altezza media e con approssimativamente le stesse proporzioni, la
forma particolare della suola e gli elementi decorativi simili. Tali elementi sono
disposti in modo simile, come la banda con fibbia sul margine superiore
laterale esterno dello stivale ed i rilievi a forma di “punte” sul lato posteriore
nella zona del tallone.
(15)
Il modello comunitario registrato non è dunque identico ai modelli anteriori.
Pertanto, l’argomento della richiedente secondo cui il modello comunitario
sarebbe privo di novità è infondato.
B.3 Carattere individuale
(16)
Secondo l’articolo 6 RDC, il modello comunitario registrato non ha individualità
se l’impressione generale da esso prodotta sull’utente informato è identica
all’impressione generale prodotta sullo stesso utente da qualsiasi modello che
sia divenuto di pubblico dominio anteriormente alla data di deposito.
Nell’accertare il carattere individuale, si deve tenere conto del margine di
libertà dell’autore nell’elaborazione del disegno o modello.
(17)
Considerando il grado di libertà dell’autore nello sviluppo del disegno per gli
stivali, l’utente informato tiene conto del fatto che il margine di libertà
dell’autore è in parte limitato dalla funzione e dai requisiti di tali prodotti.
All'utente informato è familiare la tipologia di calzature e stivali alla quale il
modello comunitario registrato è correlato. Egli è cosciente dei requisiti che le
calzature ed gli stivali in particolare devono osservare al fine di poter
adempiere alla loro funzione e dell'arte precedente conosciuta presso i circoli
specializzati del settore in questione. Egli tiene in considerazione che il grado
di libertà del autore è limitato dal requisito che prevede per tale tipologia di
stivale la presenza di una suola, di un tacco e di una tomaia che deve seguire
la forma del piede e della gamba dove necessario e che serve a proteggere
piede e gamba e a dar loro stabilità.
Conseguentemente, l'utente informato presterà maggiore attenzione a quegli
aspetti dove il autore non è stato limitato nella sua creatività, tali come la
forma e la configurazione della suola, il tacco e la parte superiore della
tomaia in particolar modo in relazione ai loro elementi decorativi.
(18)
Nonostante le differenze rilevate precedentemente, il modello comunitario
registrato produce nell’utilizzatore informato una impressione generale simile a
quella prodotta dai modelli anteriori. Ciò risulta, in particolare, quando gli
stivali vengono osservati da una prospettiva laterale o posteriore.
Gli elementi decisivi sono, in combinazione, l’aspetto laterale e posteriore
della suola e del tallone, la cui parte superiore presenta la stessa caratteristica
di un pezzo dello stesso materiale di cui la scarpa è fatta a forma di “lingua” ed
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accompagnato dal motivo puramente ornamentale costituito da due linee di
“punte” presenti sulla tomaia nella parte posteriore inferiore.
Conseguentemente, l´impressione generale prodotta dal modello comunitario
non è diversa da quella prodotta dai modelli anteriori e dunque nel modello
comunitario contestato è assente il carattere individuale; e ciò nonostante
esso presenti un motivo ornamentale sul retro del tacco.
(19)
Pertanto l’argomento della richiedente secondo cui il modello comunitario è
privo di carattere individuale è fondato.
C. Conclusione
(20)
Il modello comunitario registrato deve essere dichiarato nullo ai sensi dell’art.
25, paragrafo 1, lettera b) RDC, per mancanza di carattere individuale.
III. SPESE
(21)
Ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1 RDC e dell’articolo 79, paragrafo 1
REDC, la titolare deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute
dalla richiedente.
IV. DIRITTO DI RICORSO
(22)
La presente decisione è suscettibile di ricorso. Il ricorso deve essere
presentato all’Ufficio entro due mesi dalla data di notifica della presente
decisione. Il ricorso non si considera presentato fino a quando non è stata
pagata la relativa tassa. Entro quattro mesi dalla data di notifica della presente
decisione, deve essere depositata una memoria scritta con i motivi del ricorso
(articolo 57 RDC).
LA DIVISIONE ANNULLAMENTO
Alicja Majewska
Eva Udovc
7
José Izquierdo Peris