della normativa ``azione diretta`

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della normativa ``azione diretta`
Fita
Unione Nazionale Imprese di Trasporto
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Art. 7‐ter.
Disposizioni in materia di azione diretta ‐ 1. Il vettore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. E' esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore"; Ciò ovviamente comporta che il subvettore potrà rivolgersi a qualunque soggetto che sia intervenuto nella catena vettoriale, e dunque sia al mandante originario sia, "a salire" a tutti quelli intervenuti nella filiera. Gli aspetti positivi sono sia la garanzia di un pagamento certo (anche in caso di insolvenza del vettore contrattuale), sia, e soprattutto, la introduzione di un concetto di solidarietà tra soggetti di filiera che sicuramente rafforza il sistema dei costi minimi. Infatti, non potrà più il mandante originario (poniamo, ad esempio, che sia un committente industriale) nascondersi dietro la catena dei vari passaggi di filiera perché sarà tenuto in prima persona solidalmente a corrispondere al subvettore un nolo non inferiore ai costi minimi (secondo le tabelle ministeriali ora, e le elaborazioni dell'Osservatorio un domani). Anche sui termini di pagamento (60 gg.) la norma è destinata ad avere un impatto forte perché, così come è formulata, consente a nostro avviso addirittura di azionare il credito trascorsi 30 gg. se nulla è pattuito tra subvettore e suo mandante. Ciò in forza del Decreto Legislativo 231/2002 (allegato) che come noto prevede: Art. 4 Decorrenza degli interessi moratori 1. Gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. 2. Salvo il disposto dei commi 3 e 4, se il termine per il pagamento non e' stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del seguente termine legale: a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente; Quindi se il subvettore e il suo mandante‐vettore contrattuale stabiliscono pagamento immediato data fattura ogni soggetto
della filiera rimane obbligato in tal modo. Più verosimilmente se nulla dicono varrà, come detto, il termine di trenta giorni. In ogni caso mai più di 60 gg. sempre per quanto dispone la legge 127/2010. Sarebbe opportuno sistematizzare e soprattutto coordinare la norma con il Decreto Lgs. 231 citato. la Segreteria Nazionale CNA Fita