condizioni generali di subvezione

Transcript

condizioni generali di subvezione
CONDIZIONI GENERALI DI SUBVEZIONE
1.
DICHIARAZIONI GENERALI
Le presenti “condizioni generali di spedizione e trasporto “ costituiscono parte integrante e
sostanziale del contratto di spedizione e trasporto e si intendono integralmente accettate con la
sottoscrizione in calce da parte del vettore o di un di cui incaricato (autista)( e, comunque, in ogni
caso conosciute ed accettate in toto al momento della presa in carico della spedizione da parte del
vettore.
Eventuali modifiche o integrazioni delle Condizioni Generali sono valide solo in caso di espresso
assenso scritto di Mariotto Anibale S.r.l.
Il vettore in ogni caso con l’apposizione della sottoscrizione sulla “scheda di Trasporto” dichiara di
aver preso visione, ben conoscere ed accettare integralmente le Condizioni Generali di Spedizione e
Trasporto.
2. IDONEITA’ DEI MEZZI USATI PER IL TRASPORTO
I trasporti devono essere eseguiti solo a mezzo camion conformi alla richiesta contenuta nell’ordine
di trasporto ed idonei per la messa in strada e circolazione, mantenuti in buono stato ed ordine di
manutenzione, in regola con le normative di legge in materia di sicurezza e di circolazione stradale.
3. ESECUZIONE DEL TRASPORTO
Il vettore, al più tardi entro il giorno successivo a quello fissato per la caricazione, deve fornire a
Mariotto Anibale S.r.l. , anche via fax o via mail, quanto segue:
- Targa dell’autoveicolo che verrà usato per il trasporto e copia carte di circolazione
- Nome e cognome dell’autista e recapito di telefono cellulare, copia della patente e CQC in
corso di validità.
- Certificato di iscrizione all’Albo Autotrasportatori , numero REN, ultimo DURC disponibile
- Copia autorizzazioni al trasporto eccezionale, se applicabile
- In caso di subvezione, vedi punto 4
Il Vettore con l’accettazione, anche verbale, dell’incarico di trasporto comunque dichiara:
a)
di esser regolarmente iscritto all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori e di essere comunque
in possesso di ogni altra eventuale autorizzazione/certificazione/documentazione richiesta
dalle normative vigenti,
b) Di rispettare, nel rapporto con il suo personale, i contratti collettivi e individuali di lavoro, la
normativa in materia previdenziale ed assistenziale e di effettuare il regolare pagamento delle
retribuzioni dei lavoratori e dei relativi premi, contributi e ritenute fiscali
c) Di aver sottoscritto con primarie Compagnie, validi contratti di assicurazione per la
responsabilità civile autoveicoli, responsabilità vettoriale, responsabilità civile generale,
responsabilità per danni all’ambiente,
manlevando quindi la Mariotto da ogni e qualsiasi responsabilità
Il vettore si impegna a rispettare tutte le norme sulla sicurezza nella circolazione su strade ed in
particolare quanto previsto dall’art. 7 commi 3,4,6 del D. Lgs. 268/05, Art. 10 C.d.S., art. 142 C.d.S. ,
art. 174 C.d.S. , artt. 61 e 62 C.d.S. , artt. 164 e 167 C.d.S. (es. ore di guida, massa limite,
sistemazione del carico, limiti di velocità, ecc.), nonché tutte le norma di legge applicabili ai
trasporti in vigore nei Paesi in cui transita.
Il vettore e l’autista devono informare immediatamente la Mariotto Anibale S.r.l. in caso di
anomalie che possono incidere sullo svolgimento del trasporto, a titolo esemplificativo, ma non
esaustivo, indicandosi: dati difformi tra scheda di trasporto ed ordine di trasporto, ritardi, avarie,
eventi atmosferici, incidenti stradali, ribaltamenti.
I trasporti potranno essere eseguiti solo a mezzo del camion preventivamente indicato e
comunicato dal vettore e non sono ammessi trasbordi del carico su altri mezzi, né trasporti
combinati, salva espressa autorizzazioni scritta della Mariotto Anibale S.r.l.
(MATERIALI PREZIOSI) Eventuali soste potranno essere effettuate solo in zone protette, presso
aree sicure,, chiuse ed adeguatamente vigilate, non risultando consentite soste neanche di giorno
in zone incustodite ed essendo fatto espresso divieto all’autista di abbandonare per qualsiasi
motivo e ragione il veicolo.
Il vettore si obbliga a dare immediata notizia a Mariotto Anibale S.r.l. delle eventuali riserve che
dovessero essere sollevate dal destinatario, provvedendo a fornire copia delle note sui documenti o
laddove formalizzate.
4. FACOLTA’ DI SUBVEZIONE
Il vettore non potrà affidare a un terzo subvettore l’esecuzione degli ordini di trasporto salvo
espressa autorizzazione da parte della Mariotto Anibale S.r.l. e a condizione che la polizza
assicurativa del vettore stesso preveda espressamente la copertura anche delle operazioni
compiute in detto regime di subvezione.
Anche in caso di affidamento a subvettore degli ordini di trasporto, la controparte contrattuale
della Mariotto Anibale S.r.l. rimane il vettore, in quale risponde integralmente ed in proprio della
corretta esecuzione del trasporto, provvedendo alla compilazione di apposita nuova scheda di
trasporto, comprensiva di tutti i dati previsti dalla normativa e gravando unicamente su detto
vettore ogni relativa responsabilità, ferma la predisposizione e consegna dal parte della Mariotto
Anibale S.r.l. di propria scheda, non rilevante peraltro ai fini della richiamata normativa.
Sarà onere del vettore verificare che il subvettore a cui intende affidare l’esecuzione dell’ordine di
trasporto sia abilitato alla prestazione dei servizi oggetto del contratto , acquisendo, anche in copia,
la relativa documentazione certificativa, ovvero, ove ciò non fosse possibile, in casi eccezionali,
apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio e che i veicoli di cui lo stesso si avvale siano idonei
alla esecuzione del trasporti affidatigli, acquisendo altresì copia delle relative carte di circolazione,
nonché di fargli rispettare quanto previsto dal punto 5 in merito allo stivaggio, copertura e
sicurezza del carico.
Sarà onere del vettore verificare la regolarità della posizione del subvettore con riferimento alle
disposizioni in materia di lavoro e previdenza.
Ogni responsabilità e conseguenza per risarcimento, indennizzi e comunque a qualsiasi titolo
derivante dal comportamento e/o inadempimento anche parziale del subvettore, graverà
unicamente sul vettore, che parimenti sarà tenuto a manlevare la Mariotto Anibale S.r.l. di ogni e
qualsivoglia richiesta che dovesse relativamente ricevere.
5. STIVAGGIO, COPERTURA, SICUREZZA DEL CARICO
Il vettore e l’autista sono responsabili per l’idonea caricazione e la sicurezza della merce sul veicolo.
La sistemazione della merce sul veicolo deve altresì essere fatta in conformità alle prescrizioni di
legge di volta in volta applicabili anche il relazione al tipo di carico (massa limite, sagoma, ecc.). Il
vettore si obbliga espressamente a predisporre idonea copertura del carico.
L’autista può iniziare il trasporto solo dopo aver verificato ed accertato la salvaguardia di tutte le
norme sulla sicurezza del carico, nonché le norme specifiche inerenti la tipologia del trasporto.
Con la sottoscrizione dei documenti di trasporto il vettore e l’autista assumono l’integrità del carico
e l’idoneità dello stesso per il trasporto, del suo corretto stivaggio, rizzaggio e sicurezza del mezzo e
della sua adeguata coperture, che va in ogni caso effettuata sempre ad esclusiva cura e carico del
vettore. Il vettore e l’autista
6. RECLAMI INOLTRATI DAGLI AVENTI DIRITTO
Il vettore si obbliga a tenere indenne e manlevare integralmente la Mariotto Anibale S.r.l. di ogni e
qualsiasi richiesta, a qualsiasi titolo avanzata, dagli interessati al carico,, con specifico riferimento al
singolo trasporto eseguito.
7. PAGAMENTO DEI NOLI
I pagamenti delle fatture emesse per i servizi forniti in base ai termini e condizioni di cui all’ordine
di trasporti verranno effettuati dalla Mariotto Anibale S.r.l. entro 60 giorni data fattura fine mese,
salvo diverso accordo scritto tra le parti, salvo cause di forza maggiore.
8. RINUNCIA AL DIRITTO DI RITENZIONE E DI AZIONE DIRETTA
Il vettore rinuncia irrevocabilmente al diritto di privilegio e ritenzione ai sensi dell’art. 2761 c.c.
sulla merce trasportata e al diritto di azione diretta ai sensi dell’art 7 ter della Legge 4 agosto 2010
n° 127 e s.m.
9. COMPENSAZIONE
Nel caso in cui alla data di scadenza delle fatture di pagamento dei noli, la Mariotto Anibale S.r.l.
vantasse crediti a qualsiasi titolo nei confronti del vettore (i.e. danni causati durante il trasporto,
controversie con gli interessati al carico, reclami del destinatario), essa avrà facoltà di estinguere il
proprio credito mediante compensazione con le somme dovute per i noli, con specifico riferimento
al singolo trasporto eseguito.
A proprio insindacabile giudizio, Mariotto Anibale S.r.l. può rinunciare ad applicare una qualunque
delle clausole delle presenti Condizioni, a favore del vettore, non costituendo tuttavia ciò in alcun
modo rinuncia ai diritti nascenti da tale Clausola e non limitando in alcun modo il diritto di
avvalersene in occasione di successivi ordini
10. FORO COMPETENTE
Qualunque controversia derivante ed occasionata del presente contratto, comprese quelle relative
alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione sarà devoluta all’esclusiva competenza
territoriale del Foro di Venezia anche in deroga alla competenza territoriale con l’espressa
esclusione di ogni altro Foro previsto anche in via alternativa o sussidiaria (sia Foro generale che
facoltativo ex art. 20 c.p.c.)
11. NORMATIVA APPLICABILE
Il presente contratto di trasporto è disciplinato dalla legge italiana. Nel caso in cui qualche articolo,
o parte del presente, dovesse essere dichiarato nullo o inapplicabile, non pregiudicherà l’efficacia
delle altre disposizioni del presente contratto che rimane per la parte restante valido e vincolante.
12. INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” il vettore
prende atto ed autorizza Mariotto Anibale S.r.l. al trattamento dei suoi dati, per la finalità di
esecuzione del contratto ed eventuale informazione commerciale. I dati saranno trattati con
modalità manuali, informatiche e/o telematiche e non saranno oggetto di diffusione. IL vettore
prende atto che gli spettano i diritti di cui alla Lgs. 196/03, ogni eventuale comunicazione può
essere effettuata presso la sede.
13. LINGUA APPLICATA
Le parti concordano che ogni scrittura verrà redatta in lingua italiana
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1343 del c.c. il Vettore dichiara di accettare
espressamente le seguenti clausole: Garanzie, Responsabilità del Vettore, Legge Applicabile e Foro
competente.