mandato di intermediazione doganale

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mandato di intermediazione doganale
Data ultima modifica: 27/01/2016
Versione 3.01
MANDATO ASSICURATIVO
l’Azienda___________________________________________________________________________________________
in______________________________________________________________________________________
Partita
IVA__________________________
CODICE
EORI______________________________
con
sede
CF___________________
in
persona
del
suo
rappresentante__________________________________________, d’ora in poi in avanti denominata “MANDANTE”,
conferisce a
ORMESANI SRL con sede in Quarto d’altino - Via Giovanni Pascoli, 42/N - CF/PIVA 02061320277 codice EORI IT02061320277 d’ora in avanti
denominato “MANDATARIO”
il seguente MANDATO ASSICURATIVO:
Art. 1 - Oggetto dell’incarico
Il presente mandato conferisce al mandatario l’incarico di stipulare la copertura assicurativa con primaria compagnia di assicurazione, di tutte
le merci che il MANDATE affiderà al MANDATARIO per la consegna al Vettore.
Il MANDANTE si impegnerà a comunicare di volta in volta al MANDATARIO il relativo Valore Assicurabile per merci che il MANDANTE
intenderà coprire con l’assicurazione.
Art. 2 - Cessione del credito per indennizzo assicurativo
Il MANDANTE conferma inoltre che, nella qualità di Speditore/Cedente o Ricevitore/Acquirente/Avente diritto al Carico, in relazione ai trasporti
e alle copertura in oggetto, conferisce mandato ad agire in nome e per conto del MANDANTE al fine di conseguire gli indennizzi assicurativi a
quest’ultimo spettanti per la merce assicurata come sopra, oggetto di furto, danno e/o perdita totale o parziale e comunque in tutti i casi in cui a
termini di polizza spetta l’indennizzo, cedendo fin d’ora, con la presente, al MANDATARIO tutti i relativi diritti di credito.
Art. 3 – Condizioni economiche
Le condizioni economiche verranno determinate con nota e/o tariffario separato e con evidenza di eventuali franchigie specifiche
I premi corrisposti al MANDATARIO si intendono lordi, comprensivi di:
1.
sovra premio rischi guerra e scioperi per le spedizioni marittime ed aeree;
2.
dei soli rischi guerra per le spedizioni terrestri;
3.
delle tasse governative vigenti
4.
delle addizionali di gestione copertura danni e recupero sinistri.
Art. 4 – Condizioni generali di polizza
ll MANDANTE dichiara di aver letto ed accettato le condizioni generali di polizza di seguito riportate:
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DEI TRASPORTI VIA MARE/AEREO/TERRA STIPULATA DALLO SPEDIZIONIERE PER CONTO DEGLI
AVENTI DIRITTO
AMBITO TERRITORIALE
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Firma Mandatario __________________
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Mondo intero esclusi Afghanistan, Corea del Nord, Cuba, Iran, Iraq, Syria, Burma, Sudan, inclusi paesi ex-URSS
(limitatamente a Russia, Ucraina, Moldavia, Bielorussia, Estonia, Lettonia e Lituania) ed esclusi paesi ex- Jugoslavia
(tranne Croazia e Slovenia) e Albania nonché paesi aventi disposizioni di legge che impongano la copertura con
Compagnie di assicurazione locali e paesi in stato belligerante o considerati a “rischio speciale” come da Global
Cargo Watch List.
CONDIZIONI
Polizza Italiana di assicurazione delle Merci Trasportate (ed. 1983), integrata da:
Institute Cargo Clauses (A) ed. 1.1.82
Institute War Clauses (Cargo) ed. 1.1.82
Institute Strikes Clauses (Cargo) ed. 1.1.82
Institute Classification Clause ed. 1.1.01
Cargo ISM Endorsement (JC 98/019, ove applicabile) ed. 1.5.98
Cargo ISM Forwarding Charges Clause (JC 98/023, ove applicabile)
Institute Cargo Clauses (AIR) Excluding sendings by post ed. 1.1.82
Institute War Clauses (AIR CARGO) Excluding sendings by post ed. 1.1.82
Institute Strikes Clauses (AIR CARGO) ed. 1.1.82
Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical and Electromagnetic Weapons Exclusion
Clause (Cl. 370) ed. 10.11.03
Institute Cyber Attack Exclusion Clause (Cl. 380) ed. 10.11.03
Termination of Transit Clause (Terrorism)
Incluse le seguenti precisazioni ed estensioni:
- carico e scarico purché effettuati con mezzi meccanici idonei
- terremoto
- colpa grave della Contraente e dolo/colpa grave dei dipendenti della Contraente e dei sub-vettori
- estensione ai rischi di furto/incendio durante la sosta (anche a terra) e la giacenza nei magazzini dell’assicurata e
di terzi, con estensione dei limiti di durata della giacenza a 30 gg. per soste tecniche e 30 gg. per soste a destino
causate da impossibilità della normale consegna al destinatario per motivi non imputabili alla Contraente
- deroga al certificato di chiusa inchiesta (fermo restando l'obbligo di produrlo agli Assicuratori non appena
disponibile)
- inclusi resi di merce a piene condizioni di polizza ma con esclusione dei danni estetici e preesistenti nonché
ruggine ed ossidazione e sempre in presenza di mandato ad assicurare
- rimborso delle spese sostenute fino a € 7.500 per distruzione, smaltimento o sgombero della sede stradale
- franchigia peritale € 1.500
- emissione dei certificati
- inclusi getto e asporto
- clausola “buona fede”.
MASSIMALI (a Primo Rischio Assoluto salvo ove diversamente indicato)
€ 750.000 per nave (a Valore Intero)
€ 500.000 per aereo
€ 350.000 per convoglio ferroviario
€ 350.000 per autocarro e traghetto ro/ro, con possibilità di eccedenza sino a
€ 500.000 soggetto all’osservanza della warranty che segue
€ 750.000 per giacenza in corso di viaggio presso magazzini/depositi di proprietà e di terzi
MASSIMALI (a Primo Rischio Assoluto salvo ove diversamente indicato)
€ 750.000 per nave (a Valore Intero)
€ 500.000 per aereo
€ 350.000 per convoglio ferroviario
€ 350.000 per autocarro e traghetto ro/ro, con possibilità di eccedenza sino a
€ 500.000 soggetto all’osservanza della warranty che segue
€ 750.000 per giacenza in corso di viaggio presso magazzini/depositi di proprietà e di terzi
WARRANTY
Per le spedizioni a mezzo autocarro di valore superiore a € 350.000 è richiesto che lo stesso sia dotato di impianto
per il rilevamento satellitare collegato con primaria società di sorveglianza. Tale obbligo potrà essere derogata di volta
in volta in relazione alla tipologia della merce.
SCOPERTI E FRANCHIGIE
• scoperto 20% con il minimo di € 2000 per i casi di dolo, colpa grave e appropriazione indebita nonché per i casi di
inosservanza della warranty di cui sopra;
• scoperto del 15% con il minimo di € 1000 su tutti gli altri danni salvo diversamente concordato nelle condizioni economiche di cui all’art.3
VALORE ASSICURABILE
Merci oggetto di compravendita: valore di fattura di vendita/acquisto (netto IVA), aumentato del 10% a titolo di “utile
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sperato” a favore del ricevitore, se così previsto dai termini di resa, più spese di trasporto, dazi e/o oneri doganali.
E’ consentito all’Assicurato di dichiarare, preliminarmente all’inizio dei rischi, un utile sperato in misura pari sino al
50% del valore di fattura, corrispondendo il maggior premio relativo a tale maggior valore.
Art. 5 – Modalità di gestione dei sinistri
Il MANDANTE Dichiara altresì di aver letto e compreso le modalità operative atte alla corretta gestione di eventuali sinistri pubblicate nel sito
anche in versione inglese al seguente indirizzo URL: http://web.ormesani.it/2010/Circolare_001_2010_003.pdf , di seguito riportate:
PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO DI SINISTRO PER TUTTE LE MERCI OGGETTO DELLA SUMMENZIONATA COPERTURA
ASSICURATIVA:
Prima di accettare la riconsegna da parte di qualsiasi vettore (aereo, marittimo o terrestre) verificare che:
1. le condizioni dell’imballaggio esterno siano conformi a quanto dichiarato dal mittente e/o dal vettore;
2. il peso di ogni singolo collo sia conforme a quanto dichiarato dal mittente e/o dal vettore;
3. il numero dei colli siano conformi a quanto dichiarato dal mittente e/o dal vettore;
4. l’imballaggio ed eventuali sigilli di sicurezza siano conformi a quanto dichiarato dal mittente e/o dal vettore.
Se le me merci mostrano segni di danneggiamento e/o trace di effrazione e/o se il peso non corrisponde con quanto dichiarato dal mittente sui
colli rispetto al documento di trasporto e/o alla fattura e/o al Packing-List, sarà obbligo del destinatario (o chi per esso), che ritira le merci
dall’ultimo vettore, redigere apposito verbale di danno evidenzino in modo preciso la tipologia dei danni e/o differenze riscontrate al momento
della consegna.
Tale verbale dovrà essere redatto obbligatoriamente, pena di nullità, contestualmente al ricevimento della spedizione.
Inoltre entro e non oltre 3 giorni il destinatario o chi per esso dovrà inviare all’ultimo vettore lettera raccomandata con avviso di ricevimento
evidenziando gli eventuali danni riscontrati indicando nella comunicazione una ipotetica stima degli stessi.
Nel caso la stima dei danni superi EUR 1000.00 il destinatario dovrà inderogabilmente, pena la negazione del rimborso, collocare la merce in
luogo sicuro senza poterla rivendere e/o rispedire e/o utilizzare e contestualmente contattare il perito assicurativo designato dalla compagnia
assicurativa stessa.
La seguente documentazione risulta indispensabile per la notifica del sinistro alla compagnia assicurativa e ottenere l’eventuale rimborso
assicurativo, la stessa dovrà essere spedita al seguente indirizzo mail: [email protected]:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
stima dettagliata dei danni e relativa quantificazione
perizia di parte redatta dal perito designato dalla compagnia assicurativa (in caso il danno superi Eur 1000.00)
lettera di riserva inviata all’ultimo vettore ed eventuali risposte
certificato di assicurazione originale (se presente)
fattura e packing list relativi alla merce spedita
originale del contratto di trasporto (AWB e/o B/L e/o CMR e/o altro)
cessione dei diritti assicurativi emessa dal destinatario nei confronti del mittente
eventuale lettera, da spedire con raccomandata A.R. alla compagnia assicurativa, inerente l’interruzione dei termini di prescrizioni
assicurativi.
la compagnia assicurativa ha la facoltà di negare il rimborso, qualora previsto secondo termini di polizza, se vengono a mancare uno o più dei
sopraccitati elementi elencati dal punto 1 al punto 8.
Art. 6 - Trattamento dei dati Personali
Il Mandante autorizza ORMESANI alla gestione di tutti i dati della spedizione, eventualmente anche di quei dati che potrebbero avere natura di
c.d. dato sensibile, al fine di consentire a ORMESANI il disbrigo di tutte le pratiche, a carattere amministrativo e/o operativo, che si rendesse
necessario adempiere a livello telematico al fine di garantire alla spedizione la migliore assistenza. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/03
(Codice in materia di protezione dei dati personali), il MANDANTE dichiara di aver ricevuto da ORMESANI, preso visione e ben compreso
l’informativa relativa al trattamento dei dati personali, consultabile al seguente collegamento:
http://web.ormesani.it/InformativaTrattamentoDatiPrivacyCliFor.pdf
Art. 7 - Comunicazioni
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Firma Mandatario __________________
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Le parti convengono che ogni comunicazione inviata da indirizzo di Posta Elettronica Certificata a indirizzo di Posta Elettronica Certificata
ha ogni valore di legge.
Art. 8 - Foro competente
1.
Per tutte le controversie sulla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, sarà competente il foro di Venezia.
Art. 9 – Durata
Il presente mandato ha carattere continuativo e resterà in vigore fino a esplicita revoca scritta.
Venezia, _______________
IL MANDANTE
________________________
(Timbro e Firma)
IL MANDATARIO
________________________
(Timbro e Firma)
Ai sensi degli articoli 1341 b) e 1342 c.c., si approvano in forma specifica gli artt. 6, 7, 8 e 9.
IL MANDANTE
________________________
(Timbro e Firma)
IL MANDATARIO
________________________
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Firma Mandante __________________
Firma Mandatario __________________