Servizio di fermo posta

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Servizio di fermo posta
F.I. relativo al Servizio di fermo posta
NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI
Redatto ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, titolo VI del Testo Unico
ed ai sensi delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia del 29/07/2009
FOGLIO INFORMATIVO
relativo al
SERVIZIO DI FERMO POSTA
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Denominazione: Banca Veronese Credito Cooperativo di Concamarise – Società cooperativa
Sede Legale: Via Capitello 36 - 37050 Concamarise (VR) − Tel.: 0442/398411 – Fax: 0442/398460
Sede Amministrativa e Direzionale: Via Roma 2 - 37051 Bovolone (VR) − Tel.: 045/6992211 – Fax: 045/6901023
E-mail: [email protected] – Sito internet: www.bancaveronese.it
Iscritta nel registro delle Imprese della CCIAA di Verona: n. 37299
Iscritta all’Albo della Banca d’Italia: n. 2176 – cod. ABI: 08322.0
Iscritta all’Albo delle società cooperative: n. A161637
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo ed al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti
del Credito Cooperativo
CHE COS’È IL FERMO POSTA
Il servizio di Fermo Posta consiste nella messa a disposizione, su richiesta, di cassette postali situate nei locali della
banca aperti al pubblico, nelle quali viene recapitata, in modo riservato, la corrispondenza relativa ai rapporti accesi
dall’intestatario sottoscrittore del contratto di locazione (persona fisica o giuridica).
Le cassette sono munite di serratura la cui chiave è consegnata al cliente al momento della sottoscrizione del contratto
di locazione; una seconda chiave è tenuta dalla banca.
La corrispondenza è accessibili tutti i giorni lavorativi, durante il normale orario di sportello.
Il servizio di fermo posta non è valido per l’elezione del domicilio ai fini delle comunicazioni previste dalla Legge
386/91 e successive modifiche.
Tra i principali rischi tipici del servizio vanno tenuti presenti:
− la banca non risponde per la sicurezza della corrispondenza custodita nella cassetta e per le conseguenze
eventualmente derivanti da un uso illecito e/o fraudolento della chiave (in conseguenza di sottrazione o smarrimento
della stessa);
− la banca non risponde del ritiro tempestivo della corrispondenza, che rimane in carico al cliente stesso.
N
FORMAZIONI SULLA BANCA
CONDIZIONI ECONOMICHE
CHE COS’È IL CONT
Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per
la prestazione del servizio.
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.
SPESE E COMMISSIONI
Canone annuale del servizio
Spese per apertura forzata
Spese per sostituzione chiave smarrita
Spese per comunicazioni periodiche (ex art.119 TUB)
- in forma cartacea
- in forma elettronica
Spese per altre comunicazioni (ad eccezione di quelle
concernenti variazioni unilaterali)
aggiornato al 09/10/2013
massimo € 50,00
rimborso spese fabbro + massimo € 100,00
rimborso spese fabbro + massimo € 50,00
massimo € 2,00
€ 0,00
massimo € 8,00
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Spese per altre comunicazioni mediante raccomandata
Spese per ricerca e copia documentazione
massimo € 15,00
pari ai costi sostenuti per la produzione della
documentazione richiesta
Spese di informativa pre-contrattuale
€ 0,00
RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
Sia la banca sia il cliente hanno in ogni momento il diritto di recedere dal rapporto, la banca, dandone avviso di 1
giorno. Il cliente è tenuto alla restituzione delle chiavi in suo possesso.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
La banca provvederà entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente alla sua chiusura.
Reclami
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (Via Roma 2 – 37051 Bovolone VR, indirizzo email:
[email protected]), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni può rivolgersi a:
• Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca
• Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di
mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie
all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore
BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via
delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.
Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti
alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi
all’ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore
BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi
ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell’apposito registro
ministeriale.
aggiornato al 09/10/2013
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