Portafoglio Agrario

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Portafoglio Agrario
FOGLIO INFORMATIVO
RELATIVO AL PORTAFOGLIO AGRARIO
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Sede legale: C.so Umberto I, 113 – 93100 Caltanissetta
Sede amministrativa: C.so Umberto I, 113 – 93100 Caltanissetta
Tel. 0934 530111 -- Fax 0934 583843
E-mail: [email protected]
PEC: [email protected]
Sito internet: www.bccsanmichele.it
Codice ABI: 08979 - Iscritta all’albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 1007.4.0 e delle Coop. al n.
A161224
Registro delle imprese di Caltanissetta n. 102 - Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e degli
Obbligazionisti delle B.C.C. - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia (Art. 62 comma 1, D. Lgs. n. 415/1996)
CHE COS’È LO SCONTO DI PORTAFOGLIO AGRARIO
Il finanziamento è destinato alla copertura delle spese di conduzione delle attività agricole e zootecniche, sotto forma di
prestiti erogati mediante sconto di cambiale agraria a tasso di mercato, della durata massima di 12 mesi, la cui scadenza
deve essere correlata all’epoca di maturazione e di presumibile realizzo dei prodotti.
Il rischio dell’operazione, poiché il finanziamento è a tasso fisso, consiste nell’impossibilità di beneficiare delle
eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso.
Per i prestiti agrari a tasso agevolato rischio di restituzione delle agevolazioni in caso di mancata o parziale concessione
o di revoca del contributo interessi.
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CONDIZIONI ECONOMICHE
Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per
la prestazione del servizio.
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.
TASSI
Tasso debitore annuo massimo nominale
Modalità di calcolo degli interessi
IMPORTI MASSIMI DI SPESE
- comunicazioni periodiche a mezzo posta ordinaria
- comunicazioni periodiche a mezzo raccomandata A.R.
Spese di istruzione pratica di fido
5,60%, pari al tasso di riferimento ABI,
pubblicato
settimanalmente
sul
sito
www.abi.it , maggiorato di uno spread di 2,15
p.p.
Gli interessi sono calcolati con riferimento
all’anno civile (365 giorni).
€ 1,03
€ 3,90
importi fino a € 1.500
esenti;
da € 1.501 a € 10.000 € 52,00;
da € 10.001 a € 15.000 € 100,00;
da € 15.001 a € 25.000 € 150,00;
da € 25.001 a € 100.000 € 220,00;
oltre € 100.000
€ 350,00.
ALTRI ONERI
- bollo cambiale
- imposta di bollo
€ 0,05211 ogni 516,46 euro
come prevista per legge
COMMISSIONI
Commissioni di incasso
Esente
Conteggio e regolamento degli interessi
1. Gli interessi creditori e debitori che maturano sul rapporto sono conteggiati, con periodicità annuale, il 31 dicembre di
ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto. Se il contratto è stipulato nel corso dell’anno il conteggio è
effettuato il 31 dicembre.
2. Gli interessi debitori non producono interessi, salvo quelli di mora, sono contabilizzati separatamente e sono calcolati
sulla sorte capitale nella misura pattuita ed indicata nel documento di sintesi, nel quale sono altresì indicate le altre
condizioni economiche applicate al rapporto, fatte salve, comunque, le previsioni contrattuali e di legge in materia. La
sorte capitale è determinata portando in conto, con la valuta contrattualmente pattuita, le movimentazioni di dare e
avere, ivi compresi gli addebiti per commissioni e spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante
dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le modalità previste dal presente articolo.
3. Gli interessi debitori divengono esigibili il 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati e comunque
decorso un periodo di 30 giorni dal ricevimento delle comunicazioni previste ai sensi dell’articolo 119 del TUB. In caso
di mancato pagamento dei predetti interessi, dalla data di esigibilità maturano gli interessi di mora contrattualmente
stabiliti.
4. Il cliente autorizza espressamente la banca ad addebitare gli interessi sul conto al momento in cui questi divengono
esigibili e la somma così addebitata viene considerata sorte capitale. Il cliente può revocare in ogni momento
l’autorizzazione, fino al giorno antecedente a quello in cui gli interessi sono divenuti esigibili, mediante comunicazione
scritta secondo le modalità previste nel presente contratto. Indipendentemente dalla predetta autorizzazione, la banca
ha diritto di utilizzare, ai fini dell’estinzione del debito di interessi, i fondi nella disponibilità del cliente presenti sul conto o
su altri rapporti allo stesso intestati o cointestati.
5. Il cliente autorizza altresì espressamente la banca ad impiegare le somme accreditate e accreditabili a qualsiasi titolo
sul conto o su altri rapporti intestati o cointestati al cliente per il pagamento degli interessi debitori divenuti esigibili e non
addebitati ai sensi del comma precedente.
6. Gli interessi creditori e debitori sono immediatamente esigibili in caso di chiusura definitiva del rapporto. Il saldo a
debito del cliente e gli interessi debitori, ove non ricompresi nel saldo medesimo, producono interessi di mora.
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo alla
categoria “finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale” può essere consultato
presso le filiali della Banca e sul sito internet (www.bccsanmichele.it.).
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RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
Trattandosi di rapporto a tempo indeterminato, la Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto,
nonché di ridurre o di sospendere la linea di credito, con preavviso di 5 giorni.
Decorso il termine di preavviso, il Cliente è tenuto al pagamento di quanto dovuto per capitale e interessi maturati, con
facoltà della Banca di esigere l’immediato pagamento dei crediti e/o delle fatture presentati, anche se a scadere o scaduti
e dei quali non si conosce l’esito.
In presenza di giustificato motivo il preavviso non è dovuto.
Analoga facoltà di recesso ha il Cliente, con effetto di chiusura del rapporto senza oneri o penalità, mediante il
pagamento di quanto dovuto per capitale e interessi maturati e salva la definizione delle operazioni in corso.
Tempi massimi per la chiusura del rapporto: in caso di recesso del Cliente, la Banca è tenuta a chiudere il rapporto
entro 1 giorno decorrente dalla data di pagamento di quanto dovuto dal Cliente stesso per capitale e interessi maturati e
per la definizione delle operazioni in corso.
Reclami
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca istituito presso la Direzione Generale della medesima oppure
per fax al numero +390934583843 o per via telematica all’indirizzo [email protected], che risponde entro 30
giorni dal ricevimento.
Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni può rivolgersi a:
• Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla
banca;
• Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una
procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un
accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile
rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della
Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet
www.conciliatorebancario.it .
Se il Cliente intende rivolgersi al giudice egli – se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti
alternativi al giudizio sopra indicati – deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi
all’ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore
BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi
ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purchè iscritto nell’apposito registro
ministeriale.
LEGENDA
Cessione credito
Operatività a breve termine
Contratto col quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto
(cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto);
finanziamenti con durata inferiore a 18 mesi;
Operatività a medio termine
finanziamenti con durata superiore a 18 mesi e pari o inferiore a 5 anni;
Operatività a lungo termine
finanziamenti con durata superiore a 5 anni;
Informazione precontrattuale
copia del testo contrattuale e del documento di sintesi che il cliente può
richiedere alla Banca prima della conclusione del contratto; non impegna la
banca e il cliente alla stipula del contratto medesimo;
Comunicazione periodica
comunicazione scritta inviata o consegnata dalla Banca al cliente alla scadenza
del contratto e, comunque, almeno una volta l’anno; dà informazioni circa lo
svolgimento del rapporto ed un quadro aggiornato delle condizioni applicate.
Spese di istruttoria
spese per le indagini e le analisi espletate dalla Banca volte a determinare la
capacità di indebitamento del cliente e la forma di finanziamento più opportuna.
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