PEGNO DEL SALDO DI CONTO CORRENTE O DEPOSITO
Transcript
PEGNO DEL SALDO DI CONTO CORRENTE O DEPOSITO
FOGLIO INFORMATIVO PEGNO DEL SALDO DI CONTO CORRENTE O DEPOSITO BANCARIO NOMINATIVO (BANCA SA) INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca di Salerno Credito Cooperativo Società Cooperativa Via Velia n. 15 84122 SALERNO Tel.: 089 403600 - Fax: 089 794244 Email: [email protected] - Sito internet: www.bancadisalerno.it Registro delle Imprese della CCIAA di Salerno al n. SA-49791 Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 4524.50 - cod. ABI 8561 Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A166132 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia Istituzionale. Solo in caso di offerta fuori sede: Cognome e nome del proponente: ___________________________ Indirizzo: ___________________________ Telefono: ___________________________ E-mail: ___________________________ CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO Nella concessione di un finanziamento la Banca può richiedere una garanzia su un determinato bene ovvero su titoli, documenti o valori. Il pegno è il contratto che permette alla banca - in caso di inadempimento di un suo cliente che le è debitore - di essere pagata realizzando il controvalore del bene ricevuto in garanzia. Il pagamento avviene con preferenza rispetto ad altri creditori (2787 cod. civ.). La banca, in ipotesi di inadempienza del cliente/debitore, ha diritto di riscuotere e portare in decurtazione delle obbligazioni garantite il saldo annotato sul libretto o sul conto corrente fino alla concorrenza di quanto dovuto (art. 1851 cod. civ.). Il principale rischio per il concedente il pegno consiste nel mancato pagamento del credito concesso. Infatti in caso di inadempimento dell’obbligazione garantita la banca procede alla vendita, con il preavviso pattuito, del bene dato in garanzia. CONDIZIONI ECONOMICHE Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio. Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo. IMPORTO MASSIMO PER LE SPESE E COMMISSIONI Imposta di bollo Commissione per l’acquisizione della garanzia Rimborso spese per l’informativa precontrattuale Invio documento di trasparenza Nella misura prevista dalla normativa vigente Nessuna € 2,50 € 2,50 RECESSO E RECLAMI Recesso dal contratto Il pegno rimane efficace fino alla definitiva estinzione delle operazioni garantite ed ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale. Non è pertanto prevista alcuna facoltà di recesso da parte del cliente/concedente. Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 17/02/2017 (ZF/000004510) Pagina 1 di 2 La garanzia permane in vigore, per l’intero suo valore, sino al completo ed integrale soddisfacimento della banca. Dopodiché i titoli oggetto di garanzia pignoratizia vengono restituiti e messi a disposizione del concedente entro il termine massimo di 10 giorni. Reclami I reclami vanno presentati in forma scritta alla Banca di Salerno Credito Cooperativo e indirizzati ai seguenti recapiti: Per posta ordinaria: Banca di Salerno Credito Cooperativo - Ufficio Reclami, via Velia n.15 – Salerno – 84122 (SA) Per fax: nr. +39 (0)89 403237 Per posta elettronica, all’email: [email protected] Per posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC: [email protected] I reclami possono essere presentati anche direttamente allo sportello della Filiale, dove è intrattenuto il rapporto, che cura l’inoltro all'Ufficio Reclami. L’Ufficio Reclami provvede ad evadere tempestivamente le richieste pervenute, fornendo una risposta al cliente entro il termine di 30 giorni in caso di reclami relativi a prodotti/servizi bancari, 60 giorni in caso di reclami relativi ai servizi di investimento, 45 giorni in caso di reclami relativi alla violazione da parte della Banca degli obblighi nei confronti di contraenti polizze assicurative, cui essa è tenuta in quanto intermediario di prodotti assicurativi. I suddetti obblighi cui la Banca è tenuta come intermediario assicurativo sono riepilogati nell’ Allegato 7B del Provvedimento IVASS n. 46/2016. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini sopra elencati, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: In caso di controversie inerenti operazioni e servizi bancari si può ricorrere a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca; Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it . In caso di controversie inerenti i servizi di investimento si può ricorrere a: L’arbitro per le controversie finanziarie (ACF) istituito presso la Consob. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.acf.consob.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca; Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il cliente non fosse soddisfatto della decisione dell’ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungere un accordo. In ogni caso, il Cliente, per poter fare causa alla Banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente: - effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L. 98/2013), ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell’apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario); - esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF). LEGENDA Finanziamento Realizzazione del pegno Espropriazione Terzo costituente Insolvenza Inadempimento Somma di denaro consegnata o messa a disposizione del cliente. Modalità con le quali la banca utilizza la garanzia costituita a proprio favore e si soddisfa sul ricavato. Soggetto diverso dal debitore principale che, nell’interesse di quest’ultimo, costituisce il pegno a favore della Banca. Impossibilità di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 17/02/2017 (ZF/000004510) Pagina 2 di 2