FI GARANZIE BANCARIE INTERNAZIONALI
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FI GARANZIE BANCARIE INTERNAZIONALI
FOGLIO INFORMATIVO GARANZIE BANCARIE INTERNAZIONALI INFORMAZIONI SULLA BANCA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO – S.C. Via Bra n. 15 Fraz. Roreto - 12062- CHERASCO n. telefono e fax: 0172-486700 0172-486744 email: [email protected] sito internet: www.bancadicherasco.it Registro delle Imprese della CCIAA di Cuneo n 00204710040 Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 463 - cod. ABI 08487 Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A159239 Aderente al Fondi di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo, al Fondo Istituzionale di Garanzia. Capitale sociale e riserve al 31/12/2015 euro 74.375.762 CHE COS’È LA GARANZIA BANCARIA INTERNAZIONALE A differenza del credito documentario in cui la banca paga direttamente il beneficiario, in presenza di una garanzia, alla banca viene richiesto il pagamento (escussione della garanzia) solo in caso di inadempimento da parte del proprio cliente, (ordinante). La garanzia regolata dalla legge italiana è definita “fideiussione”. Altri stati hanno proprie disposizioni legislative (Indemnity Letter nel Regno Unito, Buergshaft in Germania, Caution in Francia e Aval in Spagna). In campo internazionale prevale la definizione di “garanzia bancaria internazionale a prima domanda”. Alla banca può essere richiesto di garantire: • la restituzione di pagamenti anticipati ricevuti dal cliente ordinante in caso di mancata consegna; • il pagamento e la restituzione di importi definiti in caso di inadempienza contrattuale del proprio cliente o di mancato funzionamento dei beni/servizi venduti; • il pagamento della merce acquistata dal proprio cliente; • il rimborso di linee di credito concesse da altre banche (normalmente all’estero in favore di filiali e aziende controllate da propri clienti). La scelta del Foro competente deve essere oggetto di attenta valutazione e dipende dalla forza contrattuale del cliente richiedente nel rapporto con il beneficiario. Il rischio derivante dalla prestazione di garanzie bancarie internazionali è di entità elevata e assimilabile a quello per apertura di credito in conto corrente, rientrante quindi nella 1° categoria di rischio. CONDIZIONI ECONOMICHE Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente. Aggiornato al 12/01/2017 pag.1/3 Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo. Garanzie all’Import: da 1,5% a 3% dell’importo min Euro 200,00 Garanzie all’Export: - commissione di notifica euro 40,00 max - commissione di utilizzo/escussione 0.40% max - commissione di modifica euro 40,00 max - commissione pagamento differito 1,5% annuo max - commissione rimborso cablaggio Swift euro 25,00 max - commissione mancato utilizzo 0.15% dell’importo max, con minimo euro 40,00 - spesa fissa per gestione pratica L/C euro 30,00 max - rimborso spese corriere espresso internazionale euro 70,00 max - commissione di Conferma da valutare caso x caso a seconda Rischio Paese estero e Rischio Banca emittente L/C (min 0,075% per mese o frazione dalla data di notifica L/C alla data del regolamento) Spese istruttoria fido: fino a 5.000 € oltre 5.000 € Spese rinnovo fido: fino a 2.500 € da 2.500 € a 100.000 € da 100.000 € a 500.000 € oltre € 150,00 MAX 1,50% MIN € 200,0 € € € € 30,00 75,00 150,00 250,00 Rimborso spese informativa precontrattuale: 0,00 Rimborso spese comunicazioni periodiche e altre dovute per legge inviate con modalità diverse dal canale telematico (per ogni singola comunicazione)(1): 1,55 Spese per altre comunicazioni e informazioni: 0,00 (1)Per usufruire dell'invio telematico della corrispondenza (a costo zero) occorre aver sottoscritto un contratto Internet Banking. Sono escluse le comunicazioni previste ai sensi dell'art.118 D.lgs. 385/1993, gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati. RECESSO DAL CONTRATTO, TEMPI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO E RECLAMI RECLAMI Recesso della banca La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dalla linea di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore 3 giorno/i. Tempi massimi di chiusura del rapporto n. 30 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente. Aggiornato al 12/01/2017 pag.2/3 Reclami Il cliente può presentare un reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica. I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (12062 Roreto di Cherasco - Via Bra n.15 [email protected] oppure [email protected]), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca. Oltre alla procedura innanzi all’ABF, il cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può – singolarmente o in forma congiunta con la banca – attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo è esperito dall’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d’Italia e di rivolgersi in qualunque momento all’autorità giudiziaria competente. Qualora il cliente intenda, per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del contratto,rivolgersi all’autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all’organismo Conciliatore BancarioFinanziario di cui sopra, ovvero attivare il procedimento innanzi all’ABF secondo la procedura suindicata. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale. La procedura di mediazione si svolge davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda e con l’assistenza di un avvocato. LEGENDA Informazione precontrattuale copia del testo contrattuale che il cliente può richiedere alla banca prima della conclusione del contratto Comunicazione periodica: comunicazione scritta inviata o consegnata dalla banca al cliente alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all’anno Aggiornato al 12/01/2017 pag.3/3