FI GARANZIE BANCARIE INTERNAZIONALI

Transcript

FI GARANZIE BANCARIE INTERNAZIONALI
FOGLIO INFORMATIVO
GARANZIE BANCARIE INTERNAZIONALI
INFORMAZIONI SULLA BANCA
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO – S.C.
Via Bra n. 15 Fraz. Roreto - 12062- CHERASCO
n. telefono e fax: 0172-486700 0172-486744
email: [email protected] sito internet: www.bancadicherasco.it
Registro delle Imprese della CCIAA di Cuneo n 00204710040
Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 463 - cod. ABI 08487
Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A159239
Aderente al Fondi di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli
Obbligazionisti del Credito Cooperativo, al Fondo Istituzionale di Garanzia.
Capitale sociale e riserve al 31/12/2015 euro 74.375.762
CHE COS’È LA GARANZIA BANCARIA INTERNAZIONALE
A differenza del credito documentario in cui la banca paga direttamente il beneficiario, in presenza
di una garanzia, alla banca viene richiesto il pagamento (escussione della garanzia) solo in caso di
inadempimento da parte del proprio cliente, (ordinante). La garanzia regolata dalla legge italiana è
definita “fideiussione”. Altri stati hanno proprie disposizioni legislative (Indemnity Letter nel
Regno Unito, Buergshaft in Germania, Caution in Francia e Aval in Spagna). In campo
internazionale prevale la definizione di “garanzia bancaria internazionale a prima domanda”.
Alla banca può essere richiesto di garantire:
• la restituzione di pagamenti anticipati ricevuti dal cliente ordinante in caso di mancata consegna;
• il pagamento e la restituzione di importi definiti in caso di inadempienza contrattuale del proprio
cliente o di mancato funzionamento dei beni/servizi venduti;
• il pagamento della merce acquistata dal proprio cliente;
• il rimborso di linee di credito concesse da altre banche (normalmente all’estero in favore di filiali
e aziende controllate da propri clienti).
La scelta del Foro competente deve essere oggetto di attenta valutazione e dipende dalla forza
contrattuale del cliente richiedente nel rapporto con il beneficiario.
Il rischio derivante dalla prestazione di garanzie bancarie internazionali è di entità elevata e
assimilabile a quello per apertura di credito in conto corrente, rientrante quindi nella 1° categoria di
rischio.
CONDIZIONI ECONOMICHE
Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a
carico del cliente.
Aggiornato al 12/01/2017
pag.1/3
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio
informativo.
Garanzie all’Import: da 1,5% a 3% dell’importo min Euro 200,00
Garanzie all’Export:
- commissione di notifica euro 40,00 max
- commissione di utilizzo/escussione 0.40% max
- commissione di modifica euro 40,00 max
- commissione pagamento differito 1,5% annuo max
- commissione rimborso cablaggio Swift euro 25,00 max
- commissione mancato utilizzo 0.15% dell’importo max, con minimo euro 40,00
- spesa fissa per gestione pratica L/C euro 30,00 max
- rimborso spese corriere espresso internazionale euro 70,00 max
- commissione di Conferma da valutare caso x caso a seconda Rischio Paese estero e Rischio Banca
emittente L/C (min 0,075% per mese o frazione dalla data di notifica L/C alla data del regolamento)
Spese istruttoria fido:
fino a 5.000 €
oltre 5.000 €
Spese rinnovo fido:
fino a 2.500 €
da 2.500 € a 100.000 €
da 100.000 € a 500.000 €
oltre
€
150,00
MAX 1,50% MIN € 200,0
€
€
€
€
30,00
75,00
150,00
250,00
Rimborso spese informativa precontrattuale:
0,00
Rimborso spese comunicazioni periodiche e altre dovute per legge
inviate con modalità diverse dal canale telematico (per ogni singola comunicazione)(1): 1,55
Spese per altre comunicazioni e informazioni:
0,00
(1)Per usufruire dell'invio telematico della corrispondenza (a costo zero) occorre aver sottoscritto un contratto Internet Banking. Sono escluse le
comunicazioni previste ai sensi dell'art.118 D.lgs. 385/1993, gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati.
RECESSO DAL CONTRATTO, TEMPI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO E RECLAMI
RECLAMI
Recesso della banca
La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dalla linea
di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o sospenderla; per il
pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non
inferiore 3 giorno/i.
Tempi massimi di chiusura del rapporto
n. 30 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.
Aggiornato al 12/01/2017
pag.2/3
Reclami
Il cliente può presentare un reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via
telematica. I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (12062 Roreto di Cherasco - Via
Bra n.15 [email protected] oppure [email protected]), che risponde entro 30
giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al
giudice può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi
all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali
della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
Oltre alla procedura innanzi all’ABF, il cliente, indipendentemente dalla presentazione di un
reclamo, può – singolarmente o in forma congiunta con la banca – attivare una procedura di
mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo è esperito dall’Organismo di
conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la
soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, con sede a Roma, Via delle
Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.
Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d’Italia e di
rivolgersi in qualunque momento all’autorità giudiziaria competente.
Qualora il cliente intenda, per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del
contratto,rivolgersi all’autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l’improcedibilità della
relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all’organismo Conciliatore
BancarioFinanziario di cui sopra, ovvero attivare il procedimento innanzi all’ABF secondo la
procedura suindicata. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla
conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore
BancarioFinanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale. La procedura di mediazione
si svolge davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la
prima domanda e con l’assistenza di un avvocato.
LEGENDA
Informazione precontrattuale
copia del testo contrattuale che il cliente può richiedere alla banca prima
della conclusione del contratto
Comunicazione periodica:
comunicazione scritta inviata o consegnata dalla banca al cliente alla
scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all’anno
Aggiornato al 12/01/2017
pag.3/3