crediti di firma
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FOGLIO INFORMATIVO relativo a : CREDITI DI FIRMA Informazioni sulla banca BANCA CREMASCA Credito Cooperativo Società Cooperativa Piazza Garibaldi 29 – 26013 Crema (CR) Tel.: 0373/8771 Fax: 0373/259562 e-mail [email protected] , pec: [email protected] - sito internet: www.bancacremasca.it Codice Fiscale - Partita IVA 01230590190 Iscritta al Registro delle Imprese di Cremona al n. 01230590190 Iscritta all’Albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia al n. 5463 - Cod. ABI 07076.3 Iscritta all’Albo delle Società Cooperative al n. A156698 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo ed al Fondo Nazionale di Garanzia Che cos’è il credito di firma Il credito di firma è il contratto con cui la banca garantisce l'adempimento di determinate obbligazioni di un cliente o ne assume un debito. In particolare: se la banca garantisce l'obbligazione del cliente firmando per avallo una cambiale o prestando una fideiussione, si ha credito di avallo o credito di fideiussione; se la banca autorizza il cliente ad emettere o a far emettere tratte a proprio carico impegnandosi ad accettarle, si ha credito di accettazione. Tali crediti possono essere assistiti da garanzia o meno. Nei crediti di firma assumono particolare rilevo le c.d. fideiussioni passive, cioè quelle prestate dalla banca a favore di un terzo nell'interesse di un proprio cliente. Il principale rischio è che, qualora la banca sia chiamata ad effettuare il pagamento, il cliente è tenuto a rimborsare alla banca stessa quanto da essa corrisposto in dipendenza del credito concesso. Condizioni economiche Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio. Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo. Spese di istruttoria per apertura pratica o rinnovo Addebitate in conto all’atto del rilascio ovvero del rinnovo delle concessioni. Importo del fido Per affidamenti inferiori a € 5.000,00 Per affidamenti da € 5.001,00 a € 25.000,00 Per affidamenti da € 25.001,00 a € 100.000,00 Per affidamenti superiori ad € 100.001,00 Spese € 30,00 € 60,00 €100,00 €150,00 Dettaglio condizioni economiche Valore Descrizione condizioni / Commissioni Commissione annua per impegni di firma calcolata in base all’effettiva durata dell’impegno Minimo annuo Maggiorazione in caso di pratica urgente (entro 48 ore) Maggiorazione in caso di pratica non standard Rimborso spese per informativa precontrattuale Spese per comunicazioni (comprese quelle periodiche previste dall'art. 119 D.Lgs. 385/93, se dovute) Spese per comunicazione dati diversi (es. Coordinate Bancarie a Ufficio IVA) Commissioni a fronte del rimborso dilazionato delle somme corrisposte dalla Banca a seguito di escussione della garanzia 3,50% €100,00 € 50,00 esente nessuna € 1,00 € 10,00 Tasso di Rifinanziamento Principale stabilito dalla Banca Centrale Europea pro-tempore vigente, pubblicato quotidianamente sul Sole 24 Ore maggiorato di uno spread pari al 3,00% annuo e calcolato sull’importo sborsato dalla Banca Sono a carico del cliente le spese reclamate/sostenute e gli oneri fiscali che la Banca dovesse sostenere in relazione al contratto di emissione del Credito di firma, all’affidamento e all’impegno di firma. 1 di 2 Recesso e reclami Recesso Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi, prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto al cliente la variazione con un preavviso minimo di 30 giorni. La variazione si intende approvata se il cliente non recede entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, senza spese e con l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. In caso di obbligazioni tacitamente rinnovabili la banca ed il soggetto garantito potranno recedere dal contratto con disdetta da formalizzarsi a mezzo lettera raccomandata a/r almeno 60 giorni prima della scadenza originaria e/o prorogata (termine variabile in funzione delle caratteristiche dell’obbligazione garantita e comunque riportato nel contratto sottoscritto dalla banca). Reclami, ricorsi e mediazione I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (c/o Banca Cremasca – Piazza Garibaldi, 29 – 26013 Crema CR / email [email protected] ), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca; Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it. Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all’ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale. Legenda Avallo Fideiussione Accettazione Garanzia cambiaria in forza della quale il garante risponde nello stesso modo del soggetto per il quale la garanzia è stata data. Garanzia in forza della quale il fideiussore, obbligandosi personalmente, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui. Atto con il quale il trattario si obbliga a pagare la cambiale alla scadenza. Aggiornato al {01/07/2015 Data_Agg_Documento} 2 di 2