Diapositiva 1 - Professione finanza
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Diapositiva 1 - Professione finanza
Pianificare la successione del cliente tramite i prodotti assicurativi Roma, 22 Novembre 2011 “L'utilizzo dei prodotti assicurativi e il passaggio generazionale” Intervento di Giuseppe Frascà Pianificare la successione del cliente tramite i prodotti assicurativi L'impulso Comunitario L‘UE ha sempre visto la trasmissione del patrimonio familiare e dell'attività imprenditoriale da generazione a generazione come un valore da preservare al fine della conservazione del tessuto produttivo. Raccomandazione della Commissione europea 94/1069/CE del 7 dicembre 1994 Tra gli obiettivi cui gli Stati membri devono tendere al fine di soddisfare le esigenze comunitarie: “sensibilizzare l’imprenditore ai problemi della successione e indurlo a preparare tale operazione finché è ancora in vita” e l’“assicurare il buon esito della successione familiare evitando che le imposte sulla successione ereditaria e sulla donazione mettano in pericolo la sopravvivenza dell’impresa”. La situazione italiana è particolarmente complessa poiché sussistono sia istituti di natura successoria che impediscono la libera disposizione del patrimonio del de cuius (es. legittima, divieto di patti successori etc.) sia disposizioni fiscali che interessano la problematica (es. disciplina inerente la tassazione di successioni e donazioni). Pianificare la successione del cliente tramite i prodotti assicurativi La Normativa Italiana: l'imposta di successione e donazione L'imposta di successione e donazione, reintrodotta dall’art.2, co. 47 della legge 286/2006, ha ampliato la precedente normativa, che stabiliva l’imponibilità per i soli trasferimenti di “beni e diritti per successione a causa di morte e ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi”. Imposta di successione e donazione applicabile a: Trasferimento di beni e diritti mortis causa; Donazioni (art. 769 c.c.) o altre liberalità tra vivi escluse le “spese di mantenimento e di educazione e quelle sostenute per malattia (742 c.c.), [...], e le donazioni di modico valore (art. 783 c.c.); Liberalità indirette “risultanti da atti soggetti a registrazione”; Costituzione di vincoli di destinazione (es. Trust e alcune tipologie di fondo patrimoniale); Trasferimento di beni e diritti mediante atti a titolo gratuito (ossia tutti gli atti gratuiti non donativi, che non prevedono cioè una controprestazione del beneficiario e sono privi dello spirito di liberalità tipico delle donazioni – si veda al riguardo la circolare dell'Agenzia delle Entrate n.3 22/01/2007); Costituzione di diritti reali di godimento, rinunzia a diritti reali o di credito e costituzione di rendite o pensioni. Pianificare la successione del cliente tramite i prodotti assicurativi Gli altri mezzi di segregazione e protezione e loro effetti Il Trust Il Fondo patrimoniale La Fondazione di diritto Italiano Il Mandato Fiduciario Gli Atti di Destinazione Convenzione dell'Aja 1/07/1985; L. 364/1989 Prevede lo spossessamento e la perdita del controllo di beni. È previsto nelle figure tassabili dall’imposta di successioni e donazioni. Art. 167 ss. c.c. Richiede l’esistenza di un rapporto di coniugio per la sua costituzione e continuazione (in caso di figli minori è permessa la prosecuzione fino alla loro maggiore età). È assoggettabile alle azioni dei creditori a fronte di obbligazioni contratte per far fronte ai bisogni della famiglia. Art. 14 ss. c.c. D.P.R. n. 361/2000 Soggette al riconoscimento della personalità giuridica e sottoposte ai controlli della prefettura La fondazione di famiglia deve perseguire scopi di pubblica utilità (Cass. 10 luglio 1979 n. 3969). L. 1966/1939 D. M. 16 gennaio 1995 Separa la proprietà effettiva del bene oggetto del mandato dalla legittimazione formale all’esercizio dei diritti connessi. È aggredibile dai terzi creditori del fiduciante a conoscenza del rapporto. Art. 2645-ter c.c. Solo per beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri. È necessaria, per la validità dell’atto, una destinazione patrimoniale finalizzata a realizzare interessi meritevoli di tutela in conformità all’ordinamento giuridico Pianificare la successione del cliente tramite i prodotti assicurativi L'utilizzo dei prodotti assicurativi e il passaggio generazionale I capitali percepiti mortis causa in dipendenza da contratti di assicurazione sulla vita sono esenti da IRPEF (art. 34, ultimo comma, D.P.R. 601/1973); I rendimenti della polizza (differenza fra i capitali corrisposti dalla compagnia e il premio assicurato) resi indipendentemente dalla morte dell'assicurato in occasione del riscatto sono tassati al 20% e solo al momento della scadenza, del riscatto anticipato e della cessione della polizza. Le somme spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni stipulate dal defunto non concorrono a formare l’attivo ereditario (Art. 1920 c.c.; Art. 12, c. 1 lett. c) D.lgs. n. 346/1990) e sono dunque esenti da imposta sulle successioni e donazioni. Le somme dovute dall’assicuratore a contraente e beneficiario non sono sottoponibili ad azione esecutiva o cautelare (Art. 1923 c.c.); È possibile l’accesso a strumenti finanziari (per es. hedge funds, fondi di private equity) che, se sottoscritti direttamente farebbero perdere l’anonimato e sarebbero soggetti a imposizioni fiscali più gravose; Nel fondo di polizza è possibile conferire attività finanziarie e immobili, questi ultimi previa cartolarizzazione (per esempio con conferimento in società o apporti in fondi immobiliari). Pianificare la successione del cliente tramite i prodotti assicurativi Le combinazioni possibili tra prodotti assicurativi e altri strumenti Una soluzione ottimale di combinazione di strumenti giuridici può essere: POLIZZA + MANDATO FIDUCIARIO: La fiduciaria agisce in veste di contraente della polizza. POLIZZA + TRUST + (MANDATO FIDUCIARIO): Designazione di un trust come beneficiario della polizza stipulata (il trust può anche essere istituito da una fiduciaria con una dotazione patrimoniale minima). Effetti: alla morte del contraente assicurato, il patrimonio in polizza verrà gestito dal trust per mezzo della persona del trustee che sarà vincolato alle indicazioni fornite dal settlor-assicurato, al quale sarà anche possibile modificare gli assetti predefiniti. Pianificare la successione del cliente tramite i prodotti assicurativi Come contattarci Giuseppe Frascà [email protected] • Laureato in giurisprudenza presso l'Università Cattolica di Milano, inizia la sua carriera nel mondo della distribuzione finanziaria e assicurativa con esperienze nei gruppi Zurich e RAS. Dal 1996 è attivo nel settore del brokeraggio assicurativo, dove ricopre incarichi alla guida di società di distribuzione tra le prime ad introdurre i prodotti unit e index-linked promossi dalle Compagnie europee pioniere della Libera Prestazione di Servizi in Italia. • Presidente uscente della Commissione tecnica permanente sul Private Insurance, costituita in ambito AIPB (Associazione Italiana Private Banking) e docente presso scuole di Formazione in Italia e Canton Ticino. • Membro del CdA della società lussemburghese di brokeraggio indipendente Farad International S.A., dal 2003 al 2010 ne promuove lo sviluppo avviando collaborazioni con divisioni di Private Banking internazionali, Società Fiduciarie, Family Offices e Professionisti in Italia e Svizzera. • Dal 2011 è Amministratore Delegato di First Advisory Srl, Broker milanese specializzato nella ricerca, selezione internazionale ed intermediazione di polizze di Private Insurance. Pianificare la Successione del Cliente tramite i prodotti assicurativi La Tavola Rotonda Paolo Di Lullo modera: Lorenzo Stipulante Sergio Morandi Massimo Doria Giuseppe Frascà Padova 21 novembre Roma 22 novembre Milano 20 Gennaio