LA SUCCESSIONE EREDITARIA
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LA SUCCESSIONE EREDITARIA
j l k l d o ^ c f b T r i b u t i ANTONINA GIORDANO, DAMIANO MARINELLI LA SUCCESSIONE EREDITARIA GUIDA PRATICA AGLI ADEMPIMENTI FISCALI, CIVILI E AMMINISTRATIVI • Testamento e patti successori • Accettazione e rinuncia dell’eredità • Oggetto della successione • Patti di famiglia • Morte del socio nelle società di persone e di capitali • Agevolazioni e adempimenti fiscali • Soluzione ai quesiti più rilevanti • La successione negli Stati membri UE 00_Romane_successione_Layout 1 20/05/2013 11:52 Pagina III Indice Indice Premessa VII 1. Nozioni civilistiche rilevanti ai fini tributari 1.1 Premessa 1.2 La successione ereditaria 1.3 Divieto dei patti successori 1.4 Rilevanza dell’esistenza del testamento 1.5 Riduzione e restituzione 1.6 Apertura della successione 1.7 Accettazione dell’eredità 1.7.1 La collazione 1.8 Rinuncia 1.9 Eredità giacente 1.10 Oggetto della successione 1.10.1 Determinazione del valore dei beni mobili 1.10.2 Determinazione del valore dei beni immobili 1.10.3 L’usufrutto 1.10.4 Costituzione di “vincoli di destinazione” 1.10.5 Costituzione di vincoli di destinazione traslativi 1.10.6 Costituzione di vincoli di destinazione non traslativi 1.10.7 Costituzione di beni in trust 1.11 La trascrizione 1.12 I patti di famiglia 1.13 La mediazione come efficace definizione stragiudiziale del contenzioso 1.14 Morte del socio e diritti degli eredi nelle società di persone e di capitali 1.14.1 Morte del socio nelle società di persone 1.14.2 Morte del socio nelle società di capitali 1.15 I diritti d’autore maturati ante mortem 1 1 1 3 5 7 9 9 13 15 16 17 17 19 20 22 23 24 24 29 31 35 37 37 39 39 2. Il regime fiscale della successione ereditaria: tra agevolazioni e obblighi 2.1 Premessa 2.2 L’imposta di successione 2.3 Presupposto soggettivo della tassazione 2.3.1 Atti che possono essere considerati come accettazione tacita 2.3.2 Atti che non possono essere considerati come accettazione tacita 2.3.3 Casi particolari di applicazione dell’imposta di successione 2.3.4 La rappresentazione 2.4 Ambito oggettivo di applicazione 2.4.1 Beni esclusi dall’attivo ereditario 2.4.2 Trasferimenti non soggetti all’imposta 2.4.3 Altre agevolazioni 2.5 Le aliquote 2.5.1 Le ulteriori imposte in caso di immobili 43 43 43 46 51 53 55 56 59 62 63 65 67 68 © Cesi Multimedia III 00_Romane_successione_Layout 1 20/05/2013 11:52 Pagina IV Indice 69 71 73 74 74 74 75 76 80 82 84 85 86 2.6 Le franchigie 2.7 Determinazione della base imponibile 2.7.1 Usucapione di immobile 2.8 La dichiarazione di successione 2.8.1 Soggetti obbligati 2.8.2 Soggetti esonerati 2.8.3 Termine di presentazione 2.8.4 Contenuto della dichiarazione e documenti da allegare 2.9 Dichiarazione sostitutiva o integrativa 2.10 Dichiarazione infedele o omessa 2.11 Dilazione del pagamento 2.12 La voltura catastale 2.12.1 La domanda di voltura 3. Le soluzioni ai problemi più rilevanti 3.1 Reintegrazione dei diritti dei legittimari 3.2 Rinuncia al legato 3.3 Abitazione ristrutturata concessa dall’erede in comodato gratuito a terzi 3.4 Possibilità per il legatario ex lege di detrarre il 36% delle spese di ristrutturazione 3.5 Trasferimento dell’azienda ai figli 3.6 Trasferimento dell’azienda per causa di morte 3.7 Agevolazioni prima casa per l’immobile ereditato 3.8 Imposte versate in eccedenza 3.9 Rimborso dell’imposta di successione versata in misura eccedente 3.10 Successione per rappresentazione 3.10.1 Determinazione dell’imposta in caso di successione per rappresentazione 3.10.2 Franchigia da applicare in caso di successione per rappresentazione 3.11 Valore di titoli, azioni, obbligazioni e quote di partecipazione ai fini del calcolo dell’imposta di successione 3.12 Liquidazione dell’indennità di TFR o di TFS iure successionis e iure proprio 3.13 Buoni postali fruttiferi 3.14 Rinuncia all’eredità 3.15 Soggetti passivi ai fini dell’imposta di successione 3.16 Dichiarazione di successione 3.16.1 Presentazione della dichiarazione e rettifica di errori o omissioni 3.16.2 Dichiarazione di successione in caso di defunto non residente 3.16.3 Dichiarazione di successione da parte degli eredi 3.16.4 Dichiarazione di successione con più eredi 3.17 Valutazione automatica 3.18 Accettazione dell’eredità o rinuncia nell’interesse di minori o interdetti 3.19 Obblighi del curatore dell’eredità giacente 3.20 Trascrizione dell’immobile ereditato 3.21 Termini per la trascrizione degli atti 3.22 Errore nella compilazione dell’F23 3.23 Vendita della quota dell’appartamento ereditato 3.24 Rinuncia al diritto di usufrutto 3.25 Trascrizione della sentenza dell’avvenuta usucapione 3.26 Detrazione delle spese funebri da parte di più familiari del defunto 3.27 Contributi per il riscatto della laurea del coniuge defunto IV 89 89 89 89 90 90 91 91 92 92 93 93 93 94 94 95 96 96 97 97 97 98 98 98 99 99 99 100 101 101 101 102 102 103 © Cesi Multimedia 00_Romane_successione_Layout 1 20/05/2013 11:52 Pagina V Indice 3.28 Deducibilità da parte degli eredi dei canoni di locazione percepiti in eccesso dal defunto 3.29 Società: imputazione del reddito iure successionis 3.30 Registrazione volontaria degli atti di ultima volontà 3.31 Regime fiscale agevolato per i patti di famiglia 3.32 Determinazione del valore degli immobili ereditati 3.33 Cessione del diritto di rilocalizzazione 3.34 Debiti fiscali del defunto 3.35 Immobile ristrutturato dal de cuius e concesso dall’erede a terzi in comodato gratuito 3.36 Lavori di recupero edilizio sull’immobile donato 3.37 Consegna all’erede dei beni appartenenti al defunto 3.38 Cessione dell’azienda individuale al figlio 3.39 Decesso dell’intestatario del canone Rai 3.40 Detrazione delle spese funebri 3.41 Successione ereditaria in Austria 3.42 Dichiarazione di successione ai fini IMU 3.43 Impugnazione del testamento da parte del legittimario 3.44 Imposta di registro sulla rinuncia all’eredità 3.45 Associazione beneficiaria di un legato 4. Verso l’armonizzazione dei regimi nell’UE 4.1 La successione transfrontaliera 4.2 Austria 4.3 Belgio 4.4 Bulgaria 4.5 Cipro 4.6 Croazia 4.7 Estonia 4.8 Finlandia 4.9 Francia 4.10 Germania 4.11 Grecia 4.12 Irlanda 4.13 Lettonia 4.14 Lituania 4.15 Lussemburgo 4.16 Malta 4.17 Paesi Bassi 4.18 Polonia 4.19 Portogallo 4.20 Regno Unito 4.21 Repubblica Ceca 4.22 Slovacchia 4.23 Slovenia 4.24 Spagna 4.25 Svezia 4.26 Ungheria 4.27 Quale futuro © Cesi Multimedia 103 104 104 104 105 106 106 106 107 107 108 108 109 109 110 110 111 111 113 113 115 116 118 120 122 124 126 127 129 130 131 133 135 137 138 139 141 143 144 148 150 152 154 156 158 161 V 00_Romane_successione_Layout 1 20/05/2013 11:52 Pagina VI Capitolo 2 – Il regime fiscale della successione ereditaria 2. Il regime fiscale della successione ereditaria: tra agevolazioni e obblighi 2.1 Premessa Il regime fiscale della successione è particolarmente complesso a causa dei continui interventi normativi e delle conseguenti pronunce di prassi (necessarie anche per le ricadute dell’istituto nei regimi di più imposte). Nel capitolo vengono evidenziati gli aspetti più problematici con i quali il beneficiario/contribuente è tenuto a misurarsi. Per rendere più agile la lettura si è scelto di richiamare le norme di dettaglio in inciso o in nota. 2.2 L’imposta di successione L’imposta sulle successioni ha un’origine relativamente recente in quanto nasce dall’unificazione dell’imposta sulle quote di eredità (imposta sui trasferimenti) e dell’imposta sull’intero asse ereditario (imposta patrimoniale), operata dapprima con il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 e successivamente rimodulata organicamente con il TU delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni, approvato con il d.lgs. 31 ottobre 1990 n. 346 più volte citato. Dopo reiterati interventi normativi1 il tributo venne abolito dall’art. 13, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con effetto sulle successioni aperte a decorrere dal 25 ottobre 2001. Pertanto, per tutte le successioni aperte dopo tale data, l’imposta fu soppressa, indipendentemente dal valore dell’asse ereditario e dal grado di parentela tra defunto e beneficiario. L’obbligo2 restava solamente se nel patrimonio ereditario erano presenti beni immobili o diritti reali di godimento sugli stessi (come, ad esempio, usufrutto, uso e abitazione) e, in tal caso, se risultavano ancora dovute le imposte ipotecarie e catastali (determinate rispettivamente nel 2% e nell’1% del valore dei beni stessi); qualora tuttavia vi fossero stati in capo agli eredi le condizioni per godere dei benefici per la prima casa, tali imposte sarebbero state corrisposte nella misura fissa di 168,00 euro. Dal 1° gennaio 2007 (art. 2 commi da 47 a 53 del d.l. 3 ottobre 2006 n. 262, conv. con modif. in legge 24 novembre 2006 n. 286 e successivamente modificato dai commi 77, 78 e 79 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296) è stata reintrodot- ------------------------------------------1 Con legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per l’anno 2000) venne stabilito un aumento della soglia di esenzione. Con legge del 21 novembre 2000, n. 342 recante le “Misure di carattere fiscale” fu modificata la determinazione della base imponibile e furono fissate nuove aliquote e venne prevista la possibilità di richiedere l’applicazione delle agevolazioni “prima casa” per i beni immobili entrati in successione. 2 Per le successioni apertesi nel periodo tra il 25 ottobre 2001 e il 2 ottobre 2006 (cfr. Agenzia delle Entrate: circ. 18 ottobre 2001 n. 91/E e ris. 18 luglio 2002, n. 237/E). © Cesi Multimedia 43 Capitolo 2 – Il regime fiscale della successione ereditaria ta l’imposta sulle successioni e donazioni, sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del TU delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente al 24 ottobre 2001, fatte salve alcune modifiche (in seguito TU). L’imposta, nella versione ulteriormente novellata dal comma 313 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2007 (legge finanziaria per l’anno 2008) n. 244, si applica alle successioni aperte a decorrere dal 3 ottobre 20064, agli atti pubblici formati, agli atti a titolo gratuito, alle scritture private autenticate e alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dal 1° gennaio 2007 e ai trasferimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2008. Le norme applicabili alle successioni sono, comunque, sempre quelle in vigore al momento dell’apertura della successione. Nel dettaglio, l’attuale regime fiscale delle successioni, donazioni e altri atti a titolo gratuito è desumibile dalle disposizioni recate dalle seguenti fonti normative: art. 2, commi da 47 a 53, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, conv., con modif., dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; art. 1, commi da 77 a 79, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007); art. 1, comma 31, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008). Ai sensi dell’art. 2, comma 47, del predetto d.l., «È istituita l’imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54». Il medesimo articolo, ai successivi commi, prevede quanto segue: ai commi da 48 a 49 stabilisce, rispettivamente, le aliquote d’imposta applicabili ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte e ai trasferimenti per donazione o altri atti a titolo gratuito, nonché alla costituzione di vincoli di destinazione; al comma 49-bis, introdotto dall’art. 1, comma 77, della legge 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), prevede una franchigia in favore dei soggetti portatori di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104; al comma 50 rinvia, per quanto non disposto nei commi da 47 a 49 e da 51 a 53, alle disposizioni, ove compatibili, dettate dal TU delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con il d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001 (TU); al comma 51, contempla l’emanazione di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ------------------------------------------3 Il comma 31 dispone che all’articolo 3, comma 4-ter, del TU delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, dopo le parole: «a favore dei discendenti» sono inserite le seguenti: «e del coniuge». 4 Il legislatore fiscale ha, dunque, previsto un’entrata in vigore differenziata per le imposte di successione e donazione distinguendo i trasferimenti effettuati per donazione da quelli effettuati per successione. 44 © Cesi Multimedia Capitolo 2 – Il regime fiscale della successione ereditaria per l’aggiornamento quadriennale degli importi esenti dall’imposta, tenendo conto della variazione dell’indice del costo della vita; al comma 52, lettere a), b), c), e d), abroga le disposizioni di cui ai seguenti articoli: a) art.7, cc. da 1 a 2-quater, del TU, concernente le modalità di determinazione dell’imposta dovuta per i trasferimenti mortis causa (lett. a); b) art. 12, commi 1-bis e 1-ter, del TU, concernente le ipotesi in cui i beni non concorrono a formare l’attivo ereditario e, in particolare, quella dei beni e diritti per i quali l’imposta sia stata corrisposta in vita dal titolare (lett. b); c) art. 56, commi da 1 a 3, del TU, concernente le modalità di applicazione dell’imposta dovuta per le donazioni e, in particolare, la determinazione della base imponibile, delle aliquote applicabili e delle franchigie in favore dei beneficiari (lett. c); d) art. 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che dispone la soppressione dell’imposta sulle successioni e donazioni e disciplina le modalità di applicazione dell’imposta di registro ai trasferimenti di beni immobili e diritti reali immobiliari per donazione, atti a titolo gratuito e costituzione di vincoli di destinazione (lett. d); e) al comma 53 disciplina la decorrenza delle nuove norme, stabilendo che «Le disposizioni dei commi da 47 a 52 hanno effetto per gli atti pubblici formati, per gli atti a titolo gratuito fatti, per le scritture private autenticate e per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché per le successioni apertesi dal 3 ottobre 2006. Le stesse decorrenze valgono per le imposte ipotecaria e catastale concernenti gli atti e le dichiarazioni relativi alle successioni di cui al periodo precedente». La legge finanziaria 2007 ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell’imposta sulle successioni e donazioni dettata dal TU. In particolare, l’art. legge comma 78, lettera a), della predetta legge introduce, nell’art. 3 del TU, il comma 4-ter, ai sensi del quale «I trasferimenti … a favore dei discendenti, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta». La successiva lettera b) inserisce, nell’art. 8 del TU, il comma 1-bis, ai sensi del quale «Resta … ferma l’esclusione dell’avviamento nella determinazione della base imponibile delle aziende, delle azioni, delle quote sociali». Infine, la lettera c) modifica il comma 1 dell’art. 31 del TU, concernente il termine di presentazione della dichiarazione di successione, stabilendo che «Le parole: “sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “dodici mesi”». Da ultimo, l’art. 1, comma 31, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha stabilito che «All’articolo 3, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, dopo le parole: “a favore dei discendenti” sono inserite le seguenti: “e del coniuge”», con ciò estendendo l’esenzione dall’imposta di successione ai trasferimenti di aziende o rami di esse, nonché di azioni o quote sociali, effettuati a favore dei discendenti, anche ai medesimi trasferimenti compiuti in favore del coniuge del dante causa. © Cesi Multimedia 45 Capitolo 2 – Il regime fiscale della successione ereditaria La Suprema Corte (Cassazione, sentenza n. 8273/2001) ha, infatti, precisato che «in tema di imposta sulle successioni, detta imposta deve essere applicata in base alla legge vigente alla data di apertura della successione, che avviene al momento della morte del de cuius, e non in base a quella vigente al momento della presentazione della denuncia di successione». 2.3 Presupposto soggettivo della tassazione Nel capitolo 1 (par. 1.2) si è fatto cenno ai soggetti che possono succedere al defunto. Ai fini della tassazione assume rilevanza quanto si eredita. Alla morte del de cuius succedono: il coniuge 5, a cui spetterà: tutta l’eredità in mancanza di figli legittimi o naturali, di ascendenti, di fratelli o sorelle (art. 583 c.c.); metà se concorre con un solo figlio; 1/3 dell’eredità se concorre con più figli (art. 581 c.c.); 2/3 dell’eredità se concorre con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle (art. 582 c.c.). ------------------------------------------5 Il coniuge può essere escluso dal patrimonio ereditario quando, in caso di separazione, il Tribunale gli addebiti l’intera colpa. In questo caso, però, avrà diritto a un assegno vitalizio, qualora al momento del decesso riceveva dal de cuius gli alimenti. L’ammontare dell’assegno non può essere superiore alla prestazione alimentare goduta in precedenza. Il coniuge separato a cui non è stata addebitata la separazione ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato. 46 © Cesi Multimedia Capitolo 2 – Il regime fiscale della successione ereditaria GRADI DI PARENTELA 4° grado trisavo 3° grado bisavo 2° grado nonno 4° grado prozio Linea retta 3° grado zio Linea collaterale 1° grado genitore 2° grado fratello De cuius 3° grado nipote 1° grado figlio 4° grado pronipote 4° grado cugino 2° grado nipote abbiatico 3° grado pronipote 4° grado abnipote © Cesi Multimedia 47 Capitolo 2 – Il regime fiscale della successione ereditaria Tra gli altri successibili si distinguono tre categorie: i successibili di una categoria escludono quelli delle successive e sono a loro volta esclusi dai successibili di quelle antecedenti: i figli (prima categoria); in mancanza del coniuge, ai figli legittimi e naturali, legittimati e adottivi che escludono sia gli ascendenti che i collaterali (ossia tutti gli altri parenti, eccetto il coniuge), spetta l’intera eredità che verrà divisa in quote eguali; gli ascendenti (seconda categoria - genitori e ascendenti, fratelli e sorelle); in mancanza del coniuge, di figli e dei fratelli o sorelle del defunto, l’intera eredità va agli ascendenti (genitori). In concorso con fratelli e sorelle, gli ascendenti hanno diritto alla metà del patrimonio ereditario e l’altra metà verrà divisa tra i fratelli e le sorelle; i fratelli e le sorelle, ai quali spetta l’intera eredità solo quando il defunto muore senza lasciare né coniuge, né figli, né ascendenti; i parenti in linea collaterale dal terzo al sesto grado (ad esempio, zii, cugini, figli di cugini) quando mancano le categorie sopra elencate (terza categoria) hanno diritto di partecipare alla successione solo quando non vi siano altri successibili; vale il principio che il più vicino in grado esclude il più remoto, mentre quelli di pari grado concorrono per quote eguali. La successione non ha luogo tra parenti oltre il sesto grado (art. 572, comma 2, c.c.). Lo Stato interviene in mancanza di parenti entro il sesto grado (art. 572 c.c.) ed è “erede necessario” in quanto non può rinunciare all’eredità. Sono esclusi dalla successione legittima gli affini. Se gli eredi legittimi sono premorti, ossia deceduti al momento di ereditare, interviene l’istituto della rappresentazione (vedi par. 2.3.2). Gli eredi del de cuius sono suddivisi per gradi di parentela. I titolari del diritto di succedere che rientrano in un grado di parentela superiore escludono automaticamente coloro che appartengono a un grado inferiore. All’interno dei singoli ordini di grado i soggetti con grado di parentela più vicino escludono quelli più lontani. Hanno il diritto di successione di 1° grado i figli di colui che muore (figli legittimi, naturali o adottati). I figli legittimi e naturali hanno gli stessi diritti; i figli legittimati e adottivi vengono equiparati ai figli legittimi. Hanno, invece, il diritto di successione di 2° grado gli ascendenti (genitori), fratelli e sorelle, compresi i loro discendenti. Soggetti con diritto di successione di 3° grado sono tutti gli altri parenti fino al sesto grado di parentela incluso. Il coniuge eredita con i soggetti indicati nei primi due gradi ed esclude coloro che rientrano nel terzo grado. Ciascuno dei fratelli unilaterali ha diritto alla metà di quanto spetta ai fratelli germani. 48 © Cesi Multimedia Capitolo 2 – Il regime fiscale della successione ereditaria Eredi Coniuge Coniuge + un figlio Coniuge + due o più figli Coniuge + genitori + ascendenti Coniuge + fratelli Coniuge + genitori + ascendenti + uno o più fratelli 1 figlio Due o più figli Genitori Un genitore + due o più fratelli (g. o u.) Un genitore + fratello germano Genitore + fratello unilaterale Entrambi i genitori + fratello germano Entrambi i genitori + fratello unilaterale Entrambi i genitori + 2 fratelli germani Entrambi i genitori + 2 fratelli unilaterali Entrambi i genitori + 1 fratello germano + un fratello unilaterale Entrambi i genitori + 3 fratelli unilaterali Entrambi i genitori + 3 fratelli di cui almeno uno germano Entrambi i genitori + 4 o più fratelli (germani o unilaterali) Fratelli Ascendenti Ascendenti + fratelli Coniuge 1/1 1/2 1/3 2/3 2/3 Figli Ascendenti Fratelli 1/3 Art. c.c. 583 581 581 582 582 1/12 582 1/1 1/2 1/2 2/3 2/3 4/5 1/2 2/3 1/2 1/2 1/3 1/3 1/5 1/2 1/3 566 566 568 571 571 570 571 571 571 571 4/7 3/7 571 4/7 3/7 571 1/2 1/2 571 1/2 1/2 571 1/1 570 569 571 1/2 2/3 1/3 8/12 3/12 1/1 1/1 1/1 1/2 1/2 I chiamati all’eredità diventano contribuenti, ossia soggetti passivi d’imposta, solo se accettano l’eredità e sono nel possesso dei beni. Il chiamato che non è possessore non deve, invece, versare il tributo anche se non ha espressamente rinunciato. L’imposta è dovuta dagli eredi che rivestano tale qualifica in base alla legge oppure in base ad un testamento e dai legatari che abbiano, rispettivamente, accettato l’eredità o acquistato il legato. Gli eredi sono tra loro obbligati in solido al pagamento dell’importo complessivo dell’imposta, anche per la parte dovuta dai legatari. Pertanto, l’erede (o gli eredi) che corrisponde l’intero ammontare dell’imposta ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri obbligati in solido e si surroga6 in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all’amministrazione finanziaria. ------------------------------------------6 Per effetto del rinvio all’art. 58 del TU. © Cesi Multimedia 49