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Capitolo 4 DENUNCIA DI SUCCESSIONE La denuncia di successione è lo strumento predisposto dal legislatore per rendere concretamente possibile agli eredi l'attribuzione e l'utilizzo dei beni relitti. I contenuti, le competenze, le modalità di presentazione e gli aspetti peculiari vengono esaminati in dettaglio per avere un quadro completo dell'intero fenomeno ed evitare ritardi, errori e sanzioni. Sommario: 1. Generalità e contenuto. – 2. Territorialità dell’imposta. – 3. Ufficio competente e base imponibile. – 4. Beni alienati negli ultimi sei mesi e beni culturali. – 5. Termine di presentazione e di liquidazione. – 6. Dilazione di pagamento e prescrizione. – 7. Sanzioni. – 8. Materiali operativi. 1. GENERALITÀ E CONTENUTO L’Agenzia delle Entrate viene a conoscenza delle notizie necessarie per poter applicare l’imposta di successione, e cioè dei beni relitti, delle passività e delle donazioni fatte in vita a favore degli eredi e dei legatari, attraverso la denuncia di successione. L’apertura della successione avviene nel momento della morte e nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto così come stabilito dall’art. 456. È una dichiarazione di scienza, imposta dalla legge a carico di determinati soggetti al fine di consentire all’Amministrazione finanziaria di venire in possesso degli elementi necessari per poter applicare l’imposta di successione. È pertanto un atto dovuto, non facoltativo, che, in quanto tale, proprio perché obbligatorio, non può produrre gli effetti dell’accettazione tacita dell’eredità, che presuppone invece la volontà, anche se espressa per facta concludentia, di diventare eredi. Da rilevare che l’obbligo di presentare la denuncia di successione sorge indipendentemente dall’effettivo arricchimento conseguito dalle persone obbligate e dall’effettivo trasferimento in loro proprietà dei beni relitti, che si verifica invece solo a seguito dell’accettazione, espressa, tacita o presunta che sia, dell’eredità, e non solo per il fatto della morte del de cuius. L’obbligo sorge invece immediatamente al momento e per effetto dell’apertura della successione. © Wolters Kluwer Italia 179259_001_ROSSI_CH01-5.indd 181 181 4/17/14 11:34 AM IL TRASFERIMENTO DEL PATRIMONIO A tale evento, l’ordinamento giuridico ricollega due obblighi: a) quello di presentare la denuncia di successione al fine di poter determinare l’ammontare dell’imposta dovuta; b) quello di pagare la relativa imposta se dovuta. La dichiarazione di successione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate competente, che ne rilascia ricevuta; può essere spedita per raccomandata e si considera presentata, in tal caso, nel giorno in cui è consegnata all’ufficio postale, che appone su di essa o sul relativo involucro il timbro a calendario. Può essere effettuata entro dodici mesi dall’apertura della successione. Non è necessario che la firma del sottoscrittore sia autenticata da un notaio o da un altro pubblico ufficiale né che il sottoscrittore, per firmare, sia munito di procura specifica. La presentazione della denuncia di successione ha l’effetto di consentire agli interessati, e anche al notaio, di poter trasferire liberamente i beni loro pervenuti in eredità. È fatto divieto, infatti, agli impiegati dello Stato e degli Enti pubblici territoriali e ai pubblici ufficiali di compiere atti del loro ufficio relativi a trasferimenti per causa di morte quando non sia stata presentata la denuncia di successione, ovvero non sia stata dichiarata dall’interessato l’inesistenza dell’obbligo di presentarla. Questo al fine di evitare evasioni nell’ambito di applicazione dell’imposta. Sono obbligati a presentare la denuncia di successione: a) i chiamati all’eredità sia per testamento che per legge, anche se ancora non abbiano accettato l’eredità, purché non vi abbiano rinunciato espressamente; b) i legatari, e cioè i beneficiari di attribuzioni testamentarie a titolo particolare; c) i rappresentanti dei chiamati all’eredità o dei legatari, come ad esempio i genitori per i figli minorenni, il tutore per gli interdetti e il curatore per gli inabilitati; d) coloro che siano stati immessi nel possesso temporaneo dei beni dell’assente, in caso assenza o di morte presunta; e) gli amministratori dell’eredità; f) i curatori dell’eredità giacente; g) gli esecutori testamentari. 182 179259_001_ROSSI_CH01-5.indd 182 © Wolters Kluwer Italia 4/17/14 11:34 AM Denuncia di successione Quando i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione sono più di uno, la dichiarazione non si considera omessa se è stata presentata o sottoscritta da uno solo di essi. Quindi, il comportamento attivo di uno soltanto di essi regolarizza il comportamento omissivo degli altri. La denuncia di successione, a pena di nullità, deve essere redatta su uno stampato fornito dall’Agenzia delle Entrate o conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, e deve essere sottoscritta da almeno uno degli obbligati o da un suo rappresentante. I chiamati all’eredità e i legatari sono esonerati dall’obbligo della dichiarazione di successione se, prima della scadenza del termine di presentazione della denuncia di successione, hanno rinunciato all’eredità o al legato o, non essendo nel possesso dei beni ereditari, hanno chiesto la nomina di un curatore dell’eredità a norma dell’art. 528, 1° comma e ne hanno informato per raccomandata l’Agenzia delle Entrate, allegando copia autentica della dichiarazione di rinuncia all’eredità o copia dell’istanza di nomina autenticata dal Cancelliere della Pretura. Se, dopo la presentazione della denuncia di successione, sopravviene un evento, diverso da quelli indicati dall’art. 13, 4° comma, che dà luogo a mutamento della devoluzione dell’eredità o del legato ovvero ad applicazione dell’imposta in misura superiore, i soggetti obbligati devono presentare una dichiarazione sostitutiva o integrativa. Ricordiamo che, in base all’art. 13, 4° comma, l’alienazione in tutto o in parte dei beni culturali prima che sia decorso un quinquennio dall’apertura della successione, la loro tentata esportazione non autorizzata, il mutamento di destinazione degli immobili non autorizzato e il mancato assolvimento degli obblighi prescritti per consentire l’esercizio del diritto di prelazione dello Stato determinano l’inclusione dei beni nell’attivo ereditario. L’amministrazione dei Beni Culturali e Ambientali ne dà immediata comunicazione all’Agenzia delle Entrate competente: dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine di cui all’art. 27, 3° e 4° comma, e cioè quello previsto per la presentazione della denuncia di successione. Nel caso di successione testamentaria, la denuncia di successione deve essere sempre presentata in quanto, anche se per il dichiarante il passivo superi l’attivo, la valutazione finale dei valori indicati spetta all’Agenzia delle Entrate. I chiamati sono invece esonerati dall’obbligo della dichiarazione se l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l’attivo ereditario ha un valore non superiore a euro 25.822,84 e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari, salvo che, per effetto di sopravvenienze ereditarie, queste condizioni vengano a mancare. © Wolters Kluwer Italia 179259_001_ROSSI_CH01-5.indd 183 183 4/17/14 11:34 AM IL TRASFERIMENTO DEL PATRIMONIO Questa norma, così chiaramente formulata dal legislatore, è stata in seguito limitata notevolmente con circ. del Ministero delle Finanze n. 64 del 15.12.1973, in base alla quale non si ha esonero quando nella successione siano caduti beni assoggettabili ad accertamento di valore, come ad esempio aziende, navi, aeromobili, azioni, titoli, obbligazioni e quote sociali, in quanto il valore effettivo di essi non è necessariamente quello indicato dagli eredi nella denuncia di successione, ma quello eventualmente accertato dall’Agenzia delle Entrate. La denuncia di successione, come detto, deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione. Se, dopo aver presentato la denuncia di successione ed entro i 12 mesi dalla sua apertura, si sia verificato un cambiamento nella devoluzione ereditaria o vi sia stato un errore nella compilazione, questa può essere sempre modificata presentando una dichiarazione sostitutiva. Nel caso particolare di errori, si può procedere, poi, alla rettifica della denuncia di successione di tali errori anche dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione, purché, naturalmente, ciò avvenga prima della notifica dell’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta da parte dell’Agenzia delle Entrate. Nel caso di presentazione entro i termini della dichiarazione di rettifica, anche se sia stata pagata parzialmente l’imposta liquidata in base alla prima dichiarazione di successione presentata, ha diritto alla riliquidazione del tributo chi abbia proposto ricorso contro l’avviso di liquidazione (ris. min. 12.2.1997, n. 24). Nel caso di agevolazione prima casa, qualora l’erede non abbia provveduto ad allegare alla denuncia di successione la dichiarazione sostitutiva per ottenere queste agevolazioni, tale omissione non può essere sanzionata con avviso di liquidazione notificato, altrimenti si violerebbero i principi generali, consolidatisi nel sistema tributario, di emendabilità e tollerabilità, in forza dei quali, entro un ragionevole lasso di tempo, è facoltà del contribuente dimostrare l’inesistenza di fatti giustificativi del prelievo (Comm. Trib. Prov. Genova, sez. XII, 28.10.2004, n. 216). Se, dopo aver presentato la dichiarazione di successione, sopravvengano eventi che comportino il cambiamento della devoluzione dell’eredità o del legato, si deve presentare una dichiarazione sostitutiva o integrativa entro il termine di 12 mesi dal nuovo evento o dal momento in cui l’obbligato ne abbia avuto notizia. La dichiarazione integrativa non è consentita per i trasferimenti aventi ad oggetto immobili di rilevanza culturale che vengono inclusi nell’attivo ereditario se e prima che siano trascorsi 5 anni dall’apertura della successione siano stati in tutto o in parte alienati o ne sia stata tentata l’esportazione 184 179259_001_ROSSI_CH01-5.indd 184 © Wolters Kluwer Italia 4/17/14 11:34 AM Denuncia di successione senza autorizzazione o sia mutata la loro destinazione senza autorizzazione o non siano stati rispettati gli obblighi prescritti per permettere allo Stato l’esercizio della prelazione. Nel caso di sopravvenienze ereditarie, cioè nel caso in cui dopo la morte del de cuius gli eredi vengano a conoscenza dell’esistenza di nuovi beni quando siano già trascorsi i 12 mesi utili per la presentazione della denuncia di successione, il termine per la presentazione della denuncia integrativa decorre dal giorno in cui è provato che gli eredi abbiano avuto effettiva conoscenza delle attività sopravvenute. Si deve trattare pertanto di atti o fatti verificatisi successivamente alla morte del defunto, ma il cui titolo esista prima di tale evento. Per consentire all’Agenzia delle Entrate un corretto calcolo dell’imposta di successione dovuta è necessario che dalla dichiarazione di successione, conformemente a quanto previsto nel modello a disposizione del contribuente, risultino: a) le generalità, l’ultima residenza e il codice fiscale del defunto; b) le generalità, la residenza e il codice fiscale dei chiamati all’eredità e dei legatari, il loro grado di parentela o affinità con il defunto e le eventuali accettazioni o rinunce; c) la descrizione analitica dei beni e dei diritti compresi nell’attivo ereditario con indicazione dei rispettivi valori; d) gli estremi degli atti di alienazione a titolo oneroso compiuti negli ultimi sei mesi, con l’indicazione dei relativi corrispettivi; e) i modi di impiego delle somme riscosse dal defunto a seguito di alienazioni di beni e assunzioni di debiti negli ultimi sei mesi, con l’indicazione dei documenti di prova; f) gli estremi delle donazioni fatte dal defunto agli eredi o ai legatari, comprese quelle presunte con l’indicazione dei relativi valori alla data di apertura della successione; g) i crediti contestati giudizialmente, con l’indicazione degli estremi dell’iscrizione a ruolo della causa e delle generalità e residenza dei debitori; h) i crediti verso lo Stato e gli enti pubblici; i) le passività e gli oneri deducibili, con l’indicazione dei documenti di prova; l) il domicilio eletto nello Stato italiano dagli eredi o legatari residenti all’estero; © Wolters Kluwer Italia 179259_001_ROSSI_CH01-5.indd 185 185 4/17/14 11:34 AM IL TRASFERIMENTO DEL PATRIMONIO m) il valore globale netto dell’asse ereditario; n) le riduzioni e detrazioni di cui agli artt. 25 e 26, di cui si è già fatto cenno nel Capitolo II, paragrafo 2, con l’indicazione dei documenti di prova; n-bis) gli estremi dell’avvenuto pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie, dell’imposta sostitutiva e di quella comunale sull’incremento di valore degli immobili, che ormai però è stata abolita. Si noti come l’art. 29, lett. d) richieda ancora l’indicazione degli estremi degli atti di trasferimento a titolo oneroso di beni compiuti dal defunto negli ultimi 6 mesi di vita con l’indicazione dei relativi corrispettivi, nonostante sia stato abrogato dall’art. 69, 1° comma, lett. d), l. n. 342/2000 l’art. 10, in base al quale si intendevano compresi nell’attivo ereditario i beni e i diritti soggetti all’imposta alienati a titolo oneroso dal defunto in tale periodo. Alla dichiarazione devono essere allegati: a) il certificato di morte o la copia autentica della sentenza dichiarativa di assenza o di morte presunta; b) il certificato di stato di famiglia del defunto e quelli degli eredi e legatari che sono in rapporto di parentela o affinità con lui, nonché i documenti di prova della parentela naturale; c) la copia autentica degli atti di ultima volontà dai quali è regolata la successione; d) la copia autentica dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulti l’eventuale accordo delle parti per l’integrazione dei diritti di legittima lesi; e) gli estratti catastali relativi agli immobili; f) un certificato dei pubblici registri recante l’indicazione degli elementi di individuazione delle navi e degli aeromobili; g) la copia autentica dell’ultimo bilancio o inventario di cui all’art. 15, 1° comma e all’art. 16, 1° comma, lett. b) nonché delle pubblicazioni e dei prospetti di cui alla lett. c) dello stesso articolo e comma; h) la copia autentica degli altri inventari formati in ottemperanza a disposizioni di legge; i) i documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili nonché delle deduzioni e detrazioni di cui agli artt. 25 e 26; 186 179259_001_ROSSI_CH01-5.indd 186 © Wolters Kluwer Italia 4/17/14 11:34 AM Denuncia di successione i-bis) il prospetto di liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell’imposta sostitutiva di quella comunale sull’incremento di valore degli immobili, ormai abrogata. L’attestato o la quietanza di versamento deve essere conservata dagli eredi e dai legatari sino alla scadenza del termine per la rettifica. Nel caso di azienda caduta in successione, si deve allegare la copia autentica dell’ultimo bilancio o, se il defunto era obbligato a redigere l’inventario, dell’ultimo inventario redatto regolarmente. Se il dichiarante è un legatario, alla dichiarazione devono essere allegati soltanto i documenti sopra indicati alle lettere a) b) e c), nonché quelli di cui alle lettere successive limitatamente all’oggetto del legato. I certificati di morte e di stato di famiglia possono essere sostituiti da dichiarazioni sostitutive. Gli allegati in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in italiano eseguita da un perito traduttore iscritto presso il tribunale e asseverata conforme con giuramento. Preparare e presentare la denuncia di successione è pertanto, come si può rilevare da quanto detto fin qui, piuttosto complicato anche se, seguendo le indicazioni fornite dai modelli a disposizione del contribuente e le delucidazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, si può tentare di procedere anche senza l’ausilio di un professionista. È necessario però presentare, quando dovuto, e come già detto, la denuncia di successione nei termini di legge, e cioè entro 12 mesi come meglio si vedrà nel paragrafo 6 del presente capitolo. In ogni caso, al fine di evitare facili evasioni fiscali, coloro che intendono compiere negozi giuridici su beni caduti in successione devono presentare prima la denuncia di successione e dimostrare di averla presentata. Ove, per legge, non siano tenuti a tale presentazione, devono rilasciare una dichiarazione da cui risulti l’esonero dall’obbligo. Sono posti infatti in capo ad alcuni soggetti divieti ed obblighi al fine di impedire che beni caduti in successione diventino commerciabili prima della presentazione all’Agenzia delle Entrate della relativa denuncia. Come già accennato in precedenza, esiste infatti un espresso divieto per gli impiegati dello Stato e degli enti pubblici territoriali e per i notai di compiere atti del loro ufficio relativi a trasferimenti per causa di morte quando non sia stata ancora presentata la denuncia di successione, ovvero non sia stata dichiarata dall’interessato l’inesistenza dell’obbligo di presentarla. Esiste inoltre il divieto, per le aziende e gli istituti di credito, per le società, gli enti e le ditte che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati e altri titoli di qualunque specie, anche provvisori, di fare annotazioni nelle loro scritture contabili o di compiere operazioni concernenti i titoli trasferiti per © Wolters Kluwer Italia 179259_001_ROSSI_CH01-5.indd 187 187 4/17/14 11:34 AM IL TRASFERIMENTO DEL PATRIMONIO causa di morte, se non sia stata loro fornita la prova della presentazione della dichiarazione. Esiste poi per i giudici e gli arbitri l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate competente entro 30 giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, le notizie relative al trasferimento di beni risultante dagli atti dei procedimenti pervenuti al loro giudizio, sempre che non siano decorsi i termini di decadenza dell’azione della Finanza. Esiste infine il divieto e l’obbligo, rispettivamente a carico dei debitori del defunto e dei detentori di beni che gli appartenevano, di pagare le somme dovute e di consegnare i beni detenuti agli eredi, legatari o loro aventi causa se, trattandosi di crediti o di beni compresi nell’asse ereditario, non sia stata fornita la prova della presentazione della dichiarazione con l’indicazione dei crediti e dei beni medesimi. Tale divieto non opera però quando gli eredi o i legatari dichiarino per iscritto di essere esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione; in tal caso il debitore o il detentore è tenuto a trasmettere all’Agenzia delle Entrate copia conforme della dichiarazione resa dagli interessati. Per quanto riguarda in particolare le cassette di sicurezza, i concessionari non possono aprirle senza aver prima apposto la loro firma, con l’indicazione della data e dell’ora dell’apertura, su un apposito registro tenuto dai concedenti in forma cronologica senza lasciare fogli o spazi in bianco. Quando vi sono più concessionari di una cassetta o, comunque, più persone che hanno la facoltà di aprirla, colui che la apre deve firmare sul registro una dichiarazione attestante che, per quanto è a sua conoscenza, gli altri sono al momento in vita. Dopo la morte, invece, del concessionario o di uno dei concessionari, la cassetta può essere aperta solo alla presenza di un funzionario dell’Amministrazione finanziaria e deve essere redatto un inventario del contenuto. Il giorno e l’ora dell’apertura della cassetta devono essere comunicati, a cura del concedente, con almeno un giorno feriale di anticipo, all’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione si deve procedere all’inventario. In particolare, ai notai è vietato rogare atti che abbiano per oggetto beni caduti in successione se non sia stata presentata la relativa dichiarazione o se, pur essendo stata presentata la denuncia di successione, il bene oggetto dell’atto non sia stato in essa compreso, a meno che il contribuente non dichiari espressamente di essere esonerato dall’obbligo di presentarla. Se il notaio stipula ugualmente, l’atto è valido, ma viene punito con una pena pecuniaria in base all’art. 53, ult. comma, l. not.; inoltre, cosa ben più grave, può essere imputato, quale correo del contribuente, per reato di evasione fiscale. Ci si domanda in proposito se il notaio possa stipulare ugualmente un atto avente per oggetto un bene caduto in successione quando non sia ancora 188 179259_001_ROSSI_CH01-5.indd 188 © Wolters Kluwer Italia 4/17/14 11:34 AM Denuncia di successione stata presentata la denuncia di successione ma non siano neppure scaduti i termini per la sua presentazione. La dottrina è concordemente e autorevolmente per la negativa, per il pericolo che, una volta stipulato l’atto, essa non venga più presentata in quanto non più necessaria per il raggiungimento dell’intento voluto. Il notaio non ha l’obbligo di accertarsi dell’effettivo pagamento dell’imposta di successione, ma solo di verificare, indicandone in atto gli estremi, che la denuncia di successione sia stata presentata veramente. Ci si domanda se, dopo la decadenza dell’azione della Finanza, il notaio possa stipulare atti aventi per oggetto beni caduti in successione ma non dichiarati. Si devono distinguere in proposito due ipotesi: a) se la dichiarazione è stata presentata, ma i beni oggetto dell’atto non sono stati in essa indicati, decaduta l’azione della Finanza dopo tre anni, si ritiene generalmente che il notaio possa stipulare, specificando però in atto che il dante causa del soggetto che intende trasferire il bene caduto in successione è deceduto, che la relativa dichiarazione di successione è stata presentata con omissione del bene oggetto dell’atto, e che l’azione della Finanza è prescritta; b) nel caso di omissione totale della dichiarazione, decaduta l’azione della Finanza dopo 5 anni dalla data di apertura della successione, il notaio può ugualmente procedere alla stipula dell’atto di trasferimento dell’immobile caduto in successione, senza incorrere nel divieto dell’art. 49, avendo cura di usare, nella redazione dell’atto, gli stessi accorgimenti indicati nel punto precedente. Oggi, insomma, in base alla ris. min. n. 281139/1X del 9.12.1982, è stato definitivamente chiarito dal Ministero delle Finanze che le prescrizioni contenute nell’art. 34, una volta decaduta l’azione della Finanza, non hanno più effetto ai fini dell’osservanza degli obblighi e dei divieti posti dall’art. 49. In sostanza, quindi, l’art. 49 produce effetti solo e in quanto non sia decaduta, nei 3 o 5 anni dall’apertura della successione, l’azione della Finanza. È una norma particolare, che permette sostanziali e facili evasioni fiscali, in quanto consente a coloro che non devono compiere atti di trasferimento entro 5 anni dall’apertura della successione su beni caduti in successione, di non presentare la denuncia e di evitare così il pagamento della relativa imposta. Se la dichiarazione di successione è stata interamente omessa, l’imposta è accertata e liquidata d’ufficio. Se è stata omessa la dichiarazione sostitutiva o la dichiarazione integrativa, si procede d’ufficio alla riliquidazione dell’imposta o alla liquidazione della maggiore imposta. © Wolters Kluwer Italia 179259_001_ROSSI_CH01-5.indd 189 189 4/17/14 11:34 AM IL TRASFERIMENTO DEL PATRIMONIO L’avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza di 5 anni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione omessa. L’imposta, comunque, è dovuta anche se la dichiarazione è presentata oltre il termine di decadenza sopra indicato. È dovuta pertanto l’imposta anche se la dichiarazione di successione sia stata presentata oltre il termine di decadenza di 5 anni dalla data di scadenza per la presentazione, e quindi oltre il termine di 6 anni dall’apertura della successione, ma, nel caso in cui non si presenti oltre tale termine la denuncia di successione, l’imposta dovuta può sfuggire al Fisco. 2. TERRITORIALITÀ DELL’IMPOSTA L’imposta di successione è dovuta in relazione a tutti i beni e i diritti trasferiti, ancorché esistenti all’estero. Se alla data dell’apertura della successione il defunto non era residente in Italia l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti. Si considerano comunque e in ogni caso esistenti nello Stato: a) i beni e i diritti iscritti in pubblici registri dello Stato e i diritti reali di godimento ad essi relativi; b) le azioni o quote di società nonché le quote di partecipazione in enti diversi dalle società, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale; c) le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa diversi dalle azioni, emessi dallo Stato o da società ed enti di cui alla lettera b); d) i titoli rappresentativi di merci esistenti nello Stato; e) i crediti, le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni di ogni specie, se il debitore, il trattario o l’emittente è residente nello Stato; f) i crediti garantiti su beni esistenti nello Stato fino a concorrenza del valore dei beni medesimi, indipendentemente dalla residenza del debitore; g) i beni viaggianti in territorio estero con destinazione nello Stato o vincolati al regime doganale della temporanea esportazione. Non si considerano invece esistenti nel territorio dello Stato i beni viaggianti con destinazione all’estero o vincolati al regime doganale della temporanea importazione. Per quanto riguarda in particolare la valutazione dei beni e dei diritti del de cuius situati all’estero, nel caso in cui non esistano apposite convenzioni internazionali, ci si dovrà attenere alla dichiarazione degli interessati. Gli Uffici potranno però rivolgersi alle autorità consolari italiane. 190 179259_001_ROSSI_CH01-5.indd 190 © Wolters Kluwer Italia 4/17/14 11:34 AM Denuncia di successione 3. UFFICIO COMPETENTE E BASE IMPONIBILE Competente per l’applicazione dell’imposta sulle successioni è l’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione era l’ultima residenza del defunto o, se questa era all’estero o non è nota, l’Agenzia delle Entrate di Roma. Mentre questa imposta viene liquidata dall’Ufficio competente come sopra indicato, devono essere autoliquidate dal contribuente le imposte ipotecaria e catastale, e cioè complessivamente il 3%, del valore risultante dalla rendita catastale dei beni immobili, rivalutata a sensi di legge, nonché l’imposta di bollo, le tasse ipotecarie e tutti gli altri tributi speciali dovuti in questi casi. La competenza per l’applicazione dell’imposta sulle donazioni è determinata invece secondo le disposizioni relative all’imposta di registro. È competente pertanto l’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione si trovano i pubblici ufficiali obbligati a richiedere la registrazione, e cioè i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari e comunque tutti gli altri pubblici ufficiali per gli atti da loro redatti, ricevuti o autenticati, nonché i cancellieri e i segretari in relazione alle sentenze, ai decreti e agli altri atti giudiziari da loro eseguiti. L’imposta di successione si paga sul valore globale netto dell’asse ereditario che è costituito dalla differenza tra il valore complessivo da calcolarsi al momento dell’apertura della successione dei beni e dei diritti che compongono l’attivo ereditario e l’ammontare complessivo delle passività deducibili e degli oneri diversi da quelli indicati nell’art. 46, 3° comma, e cioè diversi dai legati a favore di un preciso beneficiario. In sostanza, l’attivo ereditario è composto da: 1) beni immobili e diritti reali immobiliari; 2) aziende, navi e aeromobili; 3) azioni e obbligazioni, altri titoli e quote sociali; 4) rendite e pensioni; 5) crediti; 6) altri beni. È escluso l’avviamento nel caso in cui cadano in successione aziende, azioni, quote sociali. Nel caso in cui il defunto sia fallito, si tiene conto delle sole attività che pervengono agli eredi e ai legatari dopo la chiusura del fallimento. La medesima cosa nel caso di concordato preventivo, amministrazione controllata e liquidazione coatta amministrativa; in questi casi, pertanto, la base imponibile viene determinata dopo la chiusura della procedura. © Wolters Kluwer Italia 179259_001_ROSSI_CH01-5.indd 191 191 4/17/14 11:34 AM IL TRASFERIMENTO DEL PATRIMONIO Il valore dell’eredità e delle quote ereditarie è determinato al netto dei legati e degli altri oneri che le gravano, quello dei legati al netto degli oneri da cui sono gravati. Il valore globale netto dell’asse ereditario così determinato è maggiorato, ai soli fini della determinazione dell’imposta di successione, di un importo pari al valore attuale complessivo di tutte le donazioni fatte dal defunto agli eredi e ai legatari, comprese quelle presunte ai fini dell’imposta di registro ed escluse quelle relative a: 1) spese di manutenzione e di educazione, spese per malattie e spese ordinarie per abbigliamento o per nozze; 2) spese sostenute per il corredo nuziale, per l’istruzione artistica o professionale che non eccedano però notevolmente la misura ordinaria tenuto conto della condizione economica del defunto; 3) liberalità fatte per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione, nonché liberalità che si fanno normalmente nel caso di servizi resi o in conformità agli usi; 4) donazioni di modico valore che hanno per oggetto beni mobili purché il bene sia stato effettivamente consegnato. Ricordiamo che per valore attuale delle donazioni fatte in vita si intende il valore dei beni e dei diritti donati alla data dell’apertura della successione riferito alla piena proprietà anche nel caso in cui sia stata fatta una donazione con riserva di usufrutto o di altro diritto reale di godimento. Si considerano anche le donazioni comprese nel periodo in cui l’imposta sulle successioni e donazioni era stata abrogata, e cioè quelle effettuate tra il 25.10.2001, data di entrata in vigore della l. n. 383/2001 che aveva abolito l’imposta di successione e il 3.10.2006, data di entrata in vigore dell’attuale normativa. L’attivo ereditario è costituito da tutti i beni e diritti caduti in successione, ad esclusione di quelli espressamente indicati nell’attuale normativa e di cui si è fatto cenno nel paragrafo 2 del Capitolo II. Da rilevare che si considerano compresi nell’attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al 10% del valore globale netto imponibile dell’asse ereditario (al di sopra dell’eventuale franchigia) anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore, a meno che da un inventario analitico ne risulti l’esistenza per un importo diverso. Si considera mobilia l’insieme dei beni mobili destinati all’uso o all’ornamento delle abitazioni, compresi i beni culturali non sottoposti a vincolo. 192 179259_001_ROSSI_CH01-5.indd 192 © Wolters Kluwer Italia 4/17/14 11:34 AM Denuncia di successione Generalmente, l’arredamento di una casa, i quadri e le suppellettili che la ornano, il denaro e i gioielli che si possiedono, indicano lo status patrimoniale del soggetto. Sono beni che possono avere notevole valore ed essere facilmente occultati e quindi sottratti all’imposta di successione. Il legislatore, per evitare una probabile evasione fiscale, dovuta alla mancata indicazione di essi nella denuncia di successione, ha posto una presunzione superabile solo con un inventario analitico redatto a norma degli artt. 769 ss. c.p.c. da cui risulti un importo diverso. Sulla base di tale presunzione, il legislatore ha sempre imposto nel tempo la maggiorazione del patrimonio ereditario di una percentuale via via mutata nel corso degli anni, corrispondente al valore che tali beni potevano avere in proporzione al patrimonio relitto. Già nel 1923 l’art. 31 del r.d. n. 3270 presumeva iuris tantum che il patrimonio lordo dovesse essere aumentato del 2% per i gioielli e del 5% per la mobilia. Questa presunzione poteva essere vinta solo con un inventario di tutela o di eredità beneficiata disposto dall’autorità giudiziaria o quando dall’inventario stesso o da atti delle parti fosse risultato un valore superiore. Si trattava, come bene ha rilevato la Cassazione con sentenza n. 2339 del 12.6.1975, di una presunzione a prova contraria limitata a quella espressamente indicata dalla normativa e non, pertanto, a prova contraria libera, non potendo essere dedotti mezzi di prova diversi da quelli espressamente previsti. La Corte costituzionale, con sentenza n. 109 del 12.7.1967, ha avuto modo di pronunciarsi su alcune eccezioni di incostituzionalità sollevate in relazione all’applicazione di questo articolo, dichiarandole tutte infondate e affermando anzi che la presunzione prevista dalla normativa risponde a principi di logica così rilevanti da legittimare la certezza giuridica dell’esistenza presunta di beni facilmente occultabili e da rendere precisa la pretesa tributaria, vanificando al tempo stesso, nel rispetto del dettato costituzionale di cui agli artt. 3 e 53, ogni tentativo di evasione. Tale norma, insomma, non solo non viola gli artt. 3 e 53 Cost. che pongono il principio della capacità contributiva in relazione all’imposizione fiscale, ma è invece necessaria proprio per consentirne e garantirne il rispetto. Successivamente, l’art. 8 del d.p.r. n. 637/1972 ha sostituito l’art. 31 del regio decreto sopraindicato elevando le percentuali per denaro, gioielli e mobili al 10%. La presunzione iuris tantum è stata sostituita con una presunzione iuris et de iure al fine di eliminare valutazioni di beni non rispondenti alla realtà contenute nelle accettazioni con beneficio di inventario molto frequenti in quel periodo. © Wolters Kluwer Italia 179259_001_ROSSI_CH01-5.indd 193 193 4/17/14 11:34 AM IL TRASFERIMENTO DEL PATRIMONIO Anche se rapportata, diversamente da come era in precedenza, al valore complessivo netto dell’asse ereditario, anch’essa è sembrata tuttavia manifestamente iniqua in quanto fondata su una presunta propensione all’acquisto da parte del de cuius e su una presunta utilizzazione del danaro proprio nell’acquisto di quei beni. L’Amministrazione finanziaria, con risoluzioni ministeriali n. 320264 del 15.4.1975 e n. 280007 del 26.1.1982 ha sostenuto, di contro, la legittimità di questo articolo per la necessità di porre un freno al fenomeno dell’evasione fiscale particolarmente rilevante negli anni ’70. Oggi, con la nuova formulazione della norma, molti problemi sembrano essere superati in senso totalmente favorevole all’Amministrazione finanziaria. Oggi pertanto, in mancanza di un inventario dal quale risulti in modo analitico un preciso valore per danaro, mobili e gioielli inferiore al 10% determinato in base alla nuova formulazione della legge, l’Agenzia delle Entrate, sulla base della denuncia di successione presentata dagli eredi, procede all’aumento del valore del patrimonio in base ai nuovi criteri. Si precisa in proposito che per mobili si intendono l’arredamento della casa, ivi compresi i mobili di antiquariato, le suppellettili, i quadri e le opere d’arte che non facciano però parte delle collezioni previste dall’art. 5 della l. 1.6.1939, n. 1089; per danaro si intende la normale liquidità che si ha in casa al momento dell’apertura della successione e non anche quello depositato in banca o all’ufficio postale, che deve invece essere dichiarato. Come evidenziato dal Ministero con circ. min. 16.11.2000, n. 207 e, successivamente, dall’Assonime con circ. 22.12.2000, n. 69, la maggiorazione del 10% si applica con riferimento alle singole quote spettanti ai beneficiari. Naturalmente, come ben evidenziato dall’art. 9, questa maggiorazione del 10% deve essere calcolata sul valore globale netto imponibile, e cioè sul valore globale netto dedotta la franchigia. Per quanto riguarda in particolare i beni immobili, anche all’imposta di successione e di donazione è stata estesa la possibilità di avvalersi del procedimento di valutazione automatica del valore dei beni già disposto con riferimento all’imposta di registro dal d.p.r. 26.4.1986, n. 131. Con tale normativa, entrata in vigore nel luglio del 1986, per evitare che l’Agenzia delle Entrate possa effettuare accertamenti sul prezzo indicato, è sufficiente, in base all’art. 52, che le parti dichiarino valori o corrispettivi non inferiori a quelli che risultano moltiplicando la rendita catastale dei beni per alcuni coefficienti che per ora sono quelli indicati nella Tavola n. 28, ma che possono essere modificati in ogni momento con decreto del Ministro delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Ne derivano il più delle volte valori inferiori a quelli commerciali; a tutto vantaggio dei contribuenti, soprattutto se si tratta di terreni agricoli o di appartamenti posti in centro storico. 194 179259_001_ROSSI_CH01-5.indd 194 © Wolters Kluwer Italia 4/17/14 11:34 AM Denuncia di successione Tale normativa non si applica però per i terreni edificabili e per gli altri immobili privi di rendita catastale. È una norma volta soprattutto a ridurre il contenzioso tributario, ma che di fatto, attualmente, favorisce le parti contraenti negli atti inter vivos e gli eredi e i legatari nelle successioni mortis causa, riducendo di parecchio la pressione fiscale sui trasferimenti. Come sopra accennato la determinazione automatica del valore dei beni è esclusa: 1) direttamente dalla legge e da successiva circolare esplicativa del 10.6.1986, che si ritiene applicabile anche alle successioni: a) per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici, intendendosi con essi i piani regolatori generali, quelli particolari e, in mancanza di essi, i programmi comunali di fabbricazione, prevedano la destinazione edificatoria; b) per le aziende e i complessi aziendali; 2) indirettamente, visti i coefficienti di cui si deve tener conto: a) per i fabbricati rurali, privi di propria rendita catastale e per i quali sarebbe pertanto impossibile procedere ai calcoli previsti dalla legge; b) per i fabbricati urbani già ultimati ma non ancora accatastati; c) per i fabbricati urbani accatastati da poco tempo ai quali non sia stata ancora attribuita la rendita catastale, cosa, in verità, oggi non più possibile, in quanto la rendita catastale, anche se provvisoria, viene immediatamente assegnata. In questi ultimi due casi, se non vi sono motivi di particolare urgenza, è conveniente attendere i tempi necessari per l’attribuzione della rendita catastale per poter usufruire dei meccanismi di determinazione automatica dei corrispettivi. Perché si abbia una rendita catastale, anche se provvisoria, è sufficiente procedere all’accatastamento dei nuovi immobili e proporne una. Successivamente, quella definitiva verrà determinata dall’Ufficio del Catasto. A formare il valore globale netto sul quale applicare l’imposta concorrono anche, in base a una presunzione posta dall’art. 11: a) i titoli di qualsiasi specie il cui reddito è stato indicato nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata dal defunto; b) i beni mobili e i titoli al portatore di qualsiasi specie posseduti dal defunto o depositati presso altri a suo nome. © Wolters Kluwer Italia 179259_001_ROSSI_CH01-5.indd 195 195 4/17/14 11:34 AM IL TRASFERIMENTO DEL PATRIMONIO Per i beni e i titoli di cui al 1° comma, lett. b) sopraindicati, depositati a nome del defunto e di altre persone, compresi quelli contenuti in cassette di sicurezza o in altri contenitori previsti dalla legge, per le azioni e per gli altri titoli cointestati e per i crediti di pertinenza del defunto e di altre persone, compresi quelli derivanti da depositi bancari e da conti correnti bancari e postali cointestati, le quote di ciascuno si considerano uguali se non risultano diversamente determinate. Per quanto riguarda in particolare i conti correnti bancari, ricordiamo che se il conto è cointestato anche a un’altra persona, si presume che il danaro ivi depositato appartenga al de cuius solo per la quota di un mezzo; corrispondentemente, ai fini della determinazione dell’imposta, nella denuncia di successione dovrà essere dichiarato solo per tale quota. Si tratta naturalmente di presunzioni, comunemente accettate dall Amministrazione finanziaria, che potrebbero nascondere però una realtà notevolmente diversa. Il de cuius, potrebbe infatti alimentare il conto esclusivamente con proprie disponibilità e cointestarlo ad altre persone al fine di attuare una donazione di danaro indiretta che potrebbe sfuggire. Dopo la morte di uno dei cointestatari, la banca consente normalmente agli eredi di prelevare la quota intestata al de cuius solo in presenza di alcuni documenti che variano a seconda che si tratti di successione testamentaria o di successione legittima. In particolare, se si tratta di successione testamentaria, devono essere presentati alla banca: a) l’estratto per riassunto dell’atto di morte del de cuius; b) la copia del verbale di pubblicazione del testamento olografo o della registrazione del testamento pubblico; c) un atto notorio da cui risulti che il testamento è l’unico o l’ultimo redatto dal de cuius, che non è stato impugnato e che non vi sono altri eredi oltre a quelli indicati nel testamento. Non può far luogo, al posto dell’atto notorio redatto da un notaio o dal cancelliere competente, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio prevista dalla l. 4.1.1968, n. 15 in quanto l’art. 4 stabilisce che tale dichiarazione è valida solo nei confronti di pubbliche amministrazioni e non anche di soggetti privati, quali sono le aziende di credito, gli istituti di credito e le banche; d) copia della denuncia di successione presentata all’Agenzia delle Entrate. Nel caso, invece, in cui non vi sia un testamento, devono essere presentati: a) l’estratto per riassunto dell’atto di morte del defunto; 196 179259_001_ROSSI_CH01-5.indd 196 © Wolters Kluwer Italia 4/17/14 11:34 AM Denuncia di successione b) l’atto notorio da cui risulti che non esistono disposizioni testamentarie e in cui vengano indicati gli eredi per legge; c) la copia della denuncia di successione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate. Questi documenti servono a consentire alla banca di accertare il numero e la qualità degli eredi del defunto e, in definitiva, a farle conoscere i soggetti cui consegnare con effetto liberatorio gli importi risultanti dal conto corrente. Continuando ad esaminare i punti previsti dall’art. 11, al punto 3 troviamo, che le partecipazioni in società di ogni tipo si considerano comprese nell’attivo ereditario anche se per clausola del contratto di società o dell’atto costitutivo o per patto parasociale sia previsto a favore di altri soci il diritto di accrescimento o il diritto di acquisto a un prezzo inferiore al valore di cui all’art. 16, 1° comma. In tal caso, se i beneficiari del diritto di accrescimento o di acquisto sono eredi o legatari, il valore della partecipazione si aggiunge a quello della quota o del legato; se non sono eredi o legatari, la partecipazione è considerata come oggetto di un legato a loro favore. Non sono invece compresi nell’attivo ereditario in base all’art. 12: a) i beni e i diritti iscritti a nome del defunto nei pubblici registri, quando è provato, mediante provvedimento giurisdizionale, atto pubblico, scrittura privata autenticata o altra scrittura avente data certa, che egli ne aveva perduto la titolarità; b) le azioni e i titoli nominativi intestati al defunto, alienati anteriormente all’apertura della successione con atto autenticato o girata autenticata; c) le indennità di cui agli artt. 1751, ult. comma e 2122 e le indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto; d) i crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione fino a quando la loro sussistenza non sia riconosciuta con provvedimento giurisdizionale o con transazione; e) i crediti presso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, compresi quelli per rimborso di imposte o di contributi, fino a quando non siano riconosciuti con provvedimenti dell’amministrazione debitrice; f) i crediti ceduti allo Stato entro la data di presentazione della dichiarazione di successione; g) i beni culturali previsti dall’art. 13 alle condizioni in esso previste; © Wolters Kluwer Italia 179259_001_ROSSI_CH01-5.indd 197 197 4/17/14 11:34 AM IL TRASFERIMENTO DEL PATRIMONIO h) i titoli del debito pubblico, tra i quali si intendono compresi i buoni ordinari del tesoro e i certificati di credito del tesoro; i) gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati, nonché ogni altro bene o diritto, dichiarati esenti dall’imposta da norme di legge; l) i veicoli iscritti nel Pubblico Registro Automobilistico. 4. BENI ALIENATI NEGLI ULTIMI SEI MESI E BENI CULTURALI L’art. 69, 1° comma, lett. d), l. 21.11.2000, n. 342 ha abrogato l’art. 10 relativo ai beni alienati negli ultimi 6 mesi per le successioni la cui dichiarazione doveva essere presentata fino al 31.12.2000. Prima di questa norma abrogativa i beni e i diritti alienati a titolo oneroso dal defunto negli ultimi sei mesi di vita erano compresi nell’attivo ereditario fatte salve alcune eccezioni. Dal valore di detti beni veniva però detratto il corrispettivo in qualunque modo e forma esso fosse rappresentato. Ad esempio veniva detratto: a) l’ammontare delle somme riscosse o dei crediti sorti in dipendenza dell’alienazione, purché indicati nella dichiarazione di successione; b) il valore delle azioni o delle quote sociali o dei beni ricevuti in corrispettivo di beni conferiti in società o permutati, purché sempre indicati nella denuncia di successione; c) l’ammontare dei debiti ipotecari contratti dal defunto per l’acquisto del bene, fino a concorrenza della somma residua accollata all’acquirente; d) l’ammontare delle somme reinvestite nell’acquisto di beni soggetti ad imposta indicati nella denuncia di successione o di beni che, anteriormente all’apertura della successione, erano stati rivenduti o erano stati distrutti o si erano perduti per causa non imputabile al defunto; e) l’ammontare delle somme impiegate, successivamente all’alienazione, nell’estinzione di debiti tributari e di debiti risultanti da atti aventi data certa anteriore di almeno sei mesi all’apertura della successione; f) l’ammontare delle spese di mantenimento e delle spese mediche e chirurgiche, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi, sostenute dal defunto per sé e per i familiari a carico dopo l’alienazione; le spese di mantenimento erano deducibili per un ammontare mensile di lire 1.000.000 per il defunto e di lire 500.000 per ogni familiare a carico computando soltanto i mesi interi. 198 179259_001_ROSSI_CH01-5.indd 198 © Wolters Kluwer Italia 4/17/14 11:34 AM Denuncia di successione Le eventuali scritture private non autenticate venivano considerate valide solo quando acquisivano data certa, e cioè dal giorno della loro registrazione, da quello della morte del sottoscrittore o dal momento in cui la scrittura privata diveniva contenuto di un atto pubblico. L’art. 10, ora abrogato, aveva lo scopo di contrastare la diminuzione dell’attivo ereditario, presumendo iuris et de iure che tutte le vendite effettuate in quel periodo avessero il solo scopo di pagare un’imposta di successione più bassa. Ma tale supposizione si è rivelata con il tempo particolarmente punitiva, soprattutto nei casi di morte improvvisa o di normale trasferimento di beni, pur se effettuata nel periodo sospetto. Sospetto, naturalmente, solo per l’Amministrazione finanziaria. Si deve peraltro rilevare che tale disposizione non ha mai raggiunto gli effetti sperati, in quanto, naturalmente, ad evitare una doppia imposizione, doveva essere detratto dall’imposizione fiscale il corrispettivo di queste alienazioni sospette, in qualunque forma esso si fosse realizzato, e pertanto, alla fine dei conti, l’ammontare così presumibilmente e originalmente considerato evaso, si riduceva a ben poca cosa. Da rilevare, che in base al 2° comma di questo articolo ormai abrogato tali disposizioni non si applicavano ai beni e ai diritti alienati in esecuzione di contratti preliminari aventi data certa anteriore di almeno sei mesi all’apertura della successione, a quelli alienati con atti di donazione presunta in base all’art. 26, d.p.r. n. 131/1986 in base al quale si presumono donazioni, con possibilità di prova contraria, i trasferimenti immobiliari anche a titolo oneroso posti in essere tra coniugi o tra parenti in linea retta per i quali l’ammontare complessivo dell’imposta di registro e di ogni altra imposta dovuta per il trasferimento sia inferiore a quello delle imposte applicabili in caso di trasferimento a titolo gratuito, a quelli espropriati per pubblica utilità o alienati all’espropriante nel corso del relativo procedimento e a quelli alla cui produzione o al cui scambio era diretta l’impresa esercitata dal defunto. Abrogato l’art. 10, si ritiene conseguentemente che non siano più deducibili le somme, i beni, e i diritti ricevuti quali corrispettivo del bene alienato. Di parere opposto è invece l’Assonime con circ. 22.12.2000, n. 69. Il punto più controverso di questa materia, come rileva lo Studio del Notariato del 15.12.2006, n. 168/T, consiste nel fatto che l’abrogazione di questa norma non è stata accompagnata, contemporaneamente, dall’eliminazione del sistema di presunzioni ad essa collegata. È stata sì eliminata la presunzione di integrale appartenenza al de cuius di conti cointestati, ma sono rimaste alcune presunzioni che difficilmente si possono considerare compatibili con l’abrogazione avvenuta e con l’imposta ora non più progressiva ma proporzionale. © Wolters Kluwer Italia 179259_001_ROSSI_CH01-5.indd 199 199 4/17/14 11:34 AM IL TRASFERIMENTO DEL PATRIMONIO Tra di esse, quella per cui si considerano compresi nell’attivo ereditario i titoli di qualsiasi specie il cui reddito è stato indicato nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata dal defunto, salvo quanto disposto nell’art. 12, 1° comma, lett. b) in base alla quale le azioni e i titoli nominativi intestati al defunto alienati anteriormente all’apertura della successione con atto autentico o girata autenticata non sono compresi nell’attivo ereditario salvo il disposto dell’art. 10 che però è stato abrogato. Si ritiene, pertanto, presumibilmente logico pensare che, stante l’abrogazione dell’art. 10, si debbano ritenere compresi nell’attivo ereditario i titoli di qualsiasi specie il cui reddito sia stato indicato nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata dal defunto e che invece si debbano considerare esclusi dall’attivo ereditario le azioni e i titoli nominativi intestati al defunto alienati anteriormente all’apertura della successione con atto autenticato o girata autenticata. Stabilisce l’art. 13 che i beni culturali di cui agli artt. 1, 2 e 5 della l. 1.6.1939, n. 1089 e all’art. 36 del d.p.r. 30.7.1963, n. 1409 (entrambe abrogate dal d.lg. 29.10.1999, n. 490, abrogato a sua volta dal d.lg. 22.1.2004, n. 42) sono esclusi dall’attivo ereditario se sono stati sottoposti al vincolo ivi previsto anteriormente all’apertura della successione e sono stati assolti i conseguenti obblighi di conservazione e protezione. Con beni culturali si intende parlare, oltre che dei beni di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli enti pubblici territoriali, anche: a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle Regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico; b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle Regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente e istituto pubblico; c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle Regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte delle biblioteche indicate nell’art. 47, 2° comma, d.p.r. 24.7.1977, n. 616 e di quelle ad esse assimilabili. Sono considerati altresì beni culturali, ma solo quando sia intervenuta la dichiarazione dell’interesse culturale di cui ora parleremo: a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati precedentemente; b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante; 200 179259_001_ROSSI_CH01-5.indd 200 © Wolters Kluwer Italia 4/17/14 11:34 AM Denuncia di successione c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale; d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianza dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose; e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestono come complesso un eccezionale interesse. E ancora: a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà; b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all’epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio, anche storico; c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio; d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio; e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche e i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio; f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico; g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico; h) i siti minerari di interesse storico o etnoantropologico; i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico o etnoantropologico; l) le architetture rurali aventi interesse storico o etnoantropologico quali testimonianze dell’economia rurale tradizionale. La verifica dell’interesse culturale di cui sopra è regolato dagli artt. 12 e ss. del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lg. 22.1.2004, n. 42). Le cose immobili e mobili indicate nella prima parte dell’art. 10, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga a non oltre 70 anni sono sottoposte a verifica dell’interesse culturale. © Wolters Kluwer Italia 179259_001_ROSSI_CH01-5.indd 201 201 4/17/14 11:34 AM IL TRASFERIMENTO DEL PATRIMONIO I competenti organi del Ministero, d’ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato riscontrato l’interesse culturale, le cose medesime sono escluse dall’applicazione delle disposizioni del Codice dei beni culturali. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al Demanio dello Stato, delle Regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati viene trasmessa ai competenti uffici affinché ne dispongano la sdemanializzazione qualora, secondo le valutazioni dell’Amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse. In tal caso sono liberamente alienabili. Qualora si accerti invece l’interesse culturale, il Sovrintendente avvia il procedimento per la relativa dichiarazione ufficiale, anche su motivata richiesta della Regione e di ogni altro ente territoriale interessato, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto. La comunicazione contiene gli elementi di identificazione e di valutazione della cosa risultanti dalle prime indagini, nonché l’indicazione del termine, comunque non inferiore a 30 giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni. La dichiarazione dell’interesse culturale è adottata dal Ministero e viene notificata al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento. Ove si tratti di cose soggette a pubblicità immobiliare o mobiliare, il provvedimento di dichiarazione è trascritto, su richiesta del Sovrintendente, nei relativi registri e ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo. Per tornare al nostro argomento principale, l’esclusione dall’attivo dei beni culturali è possibile solo se i beni sono stati sottoposti al vincolo anteriormente alla data di apertura della successione; in questo caso l’erede o il legatario deve presentare l’inventario dei beni che ritiene non debbano essere compresi nell’attivo ereditario, con la descrizione particolareggiata degli stessi e con ogni notizia idonea alla loro identificazione, al competente organo periferico del Ministero per i Beni culturali e ambientali, il quale attesta per ogni singolo bene l’esistenza del vincolo e l’assolvimento degli obblighi di conservazione e protezione. L’attestazione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate in allegato alla denuncia di successione o, se non vi sono altri beni ereditari, nel termine stabilito per la sua presentazione. 202 179259_001_ROSSI_CH01-5.indd 202 © Wolters Kluwer Italia 4/17/14 11:34 AM Denuncia di successione Contro il rifiuto dell’attestazione è ammesso ricorso gerarchico al Ministro, il quale decide sentito il Consiglio Nazionale per i Beni culturali e ambientali; la decisione di accoglimento del ricorso deve essere presentata in copia, entro 30 giorni dalla sua comunicazione, all’Agenzia delle Entrate competente, che provvede al rimborso dell’eventuale maggiore imposta pagata. La mancata osservanza di questa procedura determina la decadenza dal beneficio dell’esclusione dei beni dall’attivo ereditario; qualora l’attestazione del Ministero per i beni e le attività culturali non sia rilasciata entro il termine stabilito per la presentazione della denuncia di successione, questa può essere prodotta dal contribuente anche successivamente, ma non oltre i tre anni dalla data di apertura della successione. In tal caso, l’attestazione dovrà essere allegata alla denuncia di successione. Una volta esclusi i beni culturali dall’attivo ereditario, occorre osservare alcune norme fondamentali a pena di decadenza dal beneficio concesso. L’alienazione, infatti, in tutto o in parte di tali beni prima che sia decorso un quinquennio dall’apertura della successione, la loro tentata esportazione non autorizzata, il mutamento di destinazione degli immobili non autorizzato e il mancato assolvimento degli obblighi prescritti per consentire l’esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato, determinano, come detto, l’inclusione dei beni nell’attivo ereditario, nel qual caso l’Amministrazione dei Beni culturali e ambientali ne dà immediata comunicazione all’Agenzia delle Entrate competente; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per l’accertamento e la liquidazione dell’imposta come meglio si vedrà nel paragrafo 6 del presente capitolo. Per i territori della Regione siciliana e delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano agli adempimenti previsti dal presente articolo provvedono rispettivamente la Giunta Regionale e le Giunte Provinciali. Nel caso, infine, in cui i beni immobili culturali caduti in successione non siano stati sottoposti al vincolo anteriormente alla data di apertura della successione, ma lo siano successivamente, presentando un apposito attestato rilasciato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali si potrà ottenere una riduzione di imposta. Naturalmente, il contribuente, per metterne al corrente l’Agenzia delle Entrate, dovrà indicare nella dichiarazione di successione i beni immobili culturali non vincolati compresi nell’attivo ereditario e allegare l’attestazione rilasciata dal Ministero per i beni e le attività culturali relativa all’esistenza delle caratteristiche previste dal d.lg. n. 42/2004 (vedi Tavole n. 14, 15, 16). 5. TERMINE DI PRESENTAZIONE E DI LIQUIDAZIONE In base all’art. 31 la denuncia di successione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione. © Wolters Kluwer Italia 179259_001_ROSSI_CH01-5.indd 203 203 4/17/14 11:34 AM IL TRASFERIMENTO DEL PATRIMONIO Tuttavia tale termine, in alcuni casi particolari, decorre da momenti diversi rispetto a quello di apertura della successione. Il termine decorre, infatti, in base al 2° comma dell’art. 31: a) per i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari, come ad esempio i genitori per i figli minorenni, il tutore per gli interdetti e il curatore per gli inabilitati, per i curatori di eredità giacenti e per gli esecutori testamentari, dalla data, successiva a quella di apertura della successione, in cui hanno avuto notizia legale della loro nomina; b) nel caso di fallimento del defunto in corso alla data dell’apertura della successione o dichiarato entro sei mesi da tale data, o, anche, nel caso in cui il defunto si trovi in concordato preventivo o in liquidazione coatta amministrativa, dalla data di chiusura del fallimento o della procedura concorsuale in corso; c) nel caso di dichiarazione di assenza o di morte presunta, dalla data di immissione nel possesso dei beni o, in mancanza, se non vi è stata anteriore immissione nel possesso dei beni, dalla data in cui è divenuta eseguibile la sentenza dichiarativa di morte presunta; d) nel caso di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, se avvenuta entro i 12 mesi dalla data di apertura della successione, la decorrenza scatta dalla scadenza del termine per la formazione dell’inventario; e) dalla data della rinuncia all’eredità o al legato o dall’evento relativo al trasferimento di immobili aventi particolare importanza culturale che vengono inclusi nell’attivo ereditario che dia luogo a mutamento della devoluzione dell’eredità o del legato o ad applicazione dell’imposta in misura superiore o dalla diversa data in cui l’obbligato dimostri di averne avuto notizia; f) dalla data delle sopravvenienze ereditarie consistenti in un aumento dell’asse ereditario verificatosi in un momento successivo alla data di apertura della successione a seguito di atti o fatti già esistenti prima dell’apertura della successione; g) per gli enti che non possono accettare l’eredità o il legato senza la preventiva autorizzazione, purché la relativa domanda sia stata presentata entro sei mesi dall’apertura della successione, dalla data in cui hanno avuto notizia legale dell’autorizzazione; h) per gli enti non ancora riconosciuti, purché sia stata presentata domanda di riconoscimento e di autorizzazione all’accettazione entro un anno dalla 204 179259_001_ROSSI_CH01-5.indd 204 © Wolters Kluwer Italia 4/17/14 11:34 AM Denuncia di successione data di apertura della successione, dalla data in cui hanno avuto notizia legale del riconoscimento e dell’autorizzazione. Fino alla scadenza del termine, la denuncia di successione può essere modificata, corretta o rettificata osservando le disposizioni di cui agli artt. 28, 29 e 30 aventi per oggetto la denuncia di successione, il suo contenuto e i relativi allegati. La presentazione a un’Agenzia delle Entrate diversa da quella competente si considera avvenuta nel giorno in cui la dichiarazione è pervenuta all’Agenzia delle Entrate competente. Resta inteso che, qualora tale dichiarazione sia presentata a un Ufficio non competente, questi dovrà nel più breve tempo possibile comunicarlo all’Ufficio competente o al contribuente perché provveda in modo adeguato. La normativa relativa alla dichiarazione di successione irregolare, incompleta o infedele è regolata dall’art. 32. Una volta presentata la denuncia di successione, sarà l’Agenzia delle Entrate a liquidare l’imposta in base alla dichiarazione ricevuta, anche se presentata dopo la scadenza del termine ma prima che sia stato notificato l’accertamento d’ufficio, tenendo conto anche delle dichiarazioni integrative o modificative già presentate. Se nella dichiarazione di successione e nella dichiarazione sostitutiva o integrativa sono indicati beni immobili e diritti reali sugli stessi, gli eredi e i legatari devono provvedere nei termini di legge alla liquidazione e al versamento delle imposte ipotecaria, catastale, di bollo e degli altri accessori. Al momento della liquidazione, l’Ufficio provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile e ad escludere: a) le passività esposte nella dichiarazione per le quali non ricorrono le condizioni di deducibilità previste dalla legge o eccedenti i limiti di deducibilità nonché gli oneri non deducibili; b) le passività e gli oneri esposti nella dichiarazione che non risultano dai documenti prodotti in allegato o su richiesta dell’Ufficio; c) le riduzioni e le detrazioni indicate nella dichiarazione non previste dalla normativa o non risultanti dai documenti prodotti in allegato o su richiesta dell’Ufficio. Queste disposizioni si applicano anche per la riliquidazione dell’imposta in base a dichiarazione sostitutiva e per la liquidazione della maggiore imposta in base a dichiarazione integrativa. L’accertamento d’ufficio può avvenire entro 2 anni dalla data in cui è stata notificata la liquidazione dell’imposta principale. © Wolters Kluwer Italia 179259_001_ROSSI_CH01-5.indd 205 205 4/17/14 11:34 AM IL TRASFERIMENTO DEL PATRIMONIO Una volta effettuato il controllo della base imponibile e calcolata l’imposta, qualora l’Agenzia delle Entrate competente ritenga che la dichiarazione di successione sia incompleta o infedele, può notificare entro il termine di decadenza di due anni, decorrenti dalla data in cui è stata notificata la liquidazione dell’imposta principale, l’avviso di accertamento per rettificare i valori o i criteri di valutazione utilizzati dal contribuente. Le correzioni e le esclusioni effettuate dall’Agenzia delle Entrate devono essere motivate nell’avviso di liquidazione e possono formare oggetto di contenzioso. Come detto, l’imposta di successione viene liquidata dall’Agenzia delle Entrate in base alla dichiarazione presentata e viene nuovamente liquidata in caso di successiva presentazione di dichiarazione sostitutiva o integrativa. La liquidazione deve essere notificata, mediante avviso, entro il termine di decadenza di 3 anni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione o della dichiarazione sostitutiva o integrativa. Successivamente, l’Agenzia delle Entrate, se ritiene che la dichiarazione principale o quella sostitutiva o integrativa sia incompleta o infedele, procede alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta. La rettifica deve essere notificata mediante avviso entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell’imposta principale. Se la dichiarazione di successione è stata omessa, l’importo è accertato e liquidato d’ufficio. Se è stata omessa la dichiarazione sostitutiva o la dichiarazione integrativa, si procede ugualmente d’ufficio alla riliquidazione dell’imposta o alla liquidazione della maggiore imposta. L’avviso, in questo caso, deve essere notificato entro il termine di decadenza di 5 anni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione omessa. Se nella liquidazione vi sono errori o omissioni, l’Agenzia delle Entrate può provvedere alla correzione e liquidare la maggiore imposta che risulta dovuta. Il relativo avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza stabilito per la liquidazione alla quale si riferisce la correzione. L’imposta è dovuta anche se la dichiarazione è presentata oltre il termine di decadenza di 5 anni; in questo caso le disposizioni di legge sopra esaminate si applicano anche in relazione a tale dichiarazione. L’imposta di successione può essere principale, complementare, suppletiva. È principale quella che viene liquidata dall’Agenzia delle Entrate in base alla dichiarazione di successione presentata, e il pagamento deve avvenire entro 60 giorni dalla notifica. È complementare l’imposta liquidata dall’Agenzia delle Entrate a seguito di accertamento o di rettifica, e anche in questo caso il pagamento deve avvenire entro 60 giorni dalla relativa notifica. 206 179259_001_ROSSI_CH01-5.indd 206 © Wolters Kluwer Italia 4/17/14 11:34 AM Denuncia di successione È suppletiva, infine, l’imposta liquidata per correggere errori o omissioni di una precedente liquidazione, e anche in questo caso il pagamento deve avvenire entro 60 giorni dalla notifica. Quindi, per riassumere, il termine di decadenza per la liquidazione è di 3 anni quando è relativa alla presentazione della denuncia di successione o della dichiarazione sostitutiva o integrativa, mentre invece è di 2 anni dal pagamento dell’imposta principale se è relativa alla rettifica della dichiarazione sostitutiva o integrativa. L’avviso di liquidazione deve essere notificato entro il termine di decadenza di 5 anni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione omessa. Abbiamo sopra visto come anche nel caso di dichiarazione tardiva, cioè presentata oltre i 5 anni dalla data di scadenza per la presentazione, il contribuente sia tenuto ugualmente a pagare le normali imposte senza però interessi in quanto ad essi non fa riferimento alcuna norma. Esaminiamo infine la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta così come regolate dall’art. 34. L’Agenzia delle Entrate, se ritiene che la dichiarazione di successione o la dichiarazione sostitutiva o integrativa sia incompleta o infedele, provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi dalla data di notificazione della liquidazione dell’imposta principale. L’avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta deve contenere: la descrizione dei beni o diritti non dichiarati, con l’indicazione del valore attribuito a ciascuno di essi o del maggior valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti dichiarati; l’indicazione delle donazioni anteriori non dichiarate e del relativo valore, o del maggior valore attribuito a quelle dichiarate; l’indicazione dei criteri seguiti nella determinazione dei valori a norma di legge; l’indicazione delle passività e degli oneri ritenuti in tutto o in parte inesistenti, con la specificazione degli elementi di prova contraria alle attestazioni e agli altri documenti prodotti dal dichiarante. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento a un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduceva il contenuto essenziale. L’accertamento è nullo se non sono osservate queste disposizioni. Il valore dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari è determinato dall’Agenzia delle Entrate avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo e alle divisioni e perizie giudiziarie anteriori di non oltre tre anni alla data di apertura della successione che hanno avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa località per gli investimenti immobiliari, nonché ad © Wolters Kluwer Italia 179259_001_ROSSI_CH01-5.indd 207 207 4/17/14 11:34 AM IL TRASFERIMENTO DEL PATRIMONIO ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni fornite dai Comuni. Per la determinazione del valore delle aziende, dei diritti reali su di esse e delle azioni o quote di cui all’art. 16, lett. b) già sopra esaminato, l’Agenzia delle Entrate può tener conto anche degli accertamenti relativi ad altre imposte e può procedere ad accessi, ispezioni e verifiche secondo le disposizioni relative all’imposta sul valore aggiunto. Non è sottoposto a rettifica il valore degli immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita qualora sia dichiarato in misura non inferiore, sia per i terreni che per i fabbricati a quello che risulta moltiplicando la rendita per i coefficienti di legge di cui alla Tavola n. 28. Tale disposizione non si applica per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria. Per i fabbricati dichiarati per l’iscrizione nel catasto edilizio ma non ancora iscritti alla data di presentazione della dichiarazione di successione, la disposizione sopra indicata si applica a condizione: a) che la volontà di avvalersene sia espressamente manifestata nella denuncia di successione; b) che in allegato alla domanda di voltura catastale, che in tal caso non può essere inviata per posta, sia presentata specifica istanza di attribuzione di rendita recante l’indicazione degli elementi di individuazione del fabbricato e degli estremi della dichiarazione di successione; c) che la ricevuta, rilasciata dall’ufficio tecnico entro il termine perentorio di 60 giorni dalla presentazione della denuncia di successione, sia prodotta all’Agenzia delle Entrate, la quale ne restituisce un esemplare con l’attestazione dell’avvenuta produzione. L’Ufficio Tecnico Erariale, entro 10 mesi dalla presentazione dell’istanza di attribuzione della rendita, invia all’Agenzia delle Entrate un certificato attestante l’avvenuta iscrizione in catasto del fabbricato e la rendita attribuita; se l’imposta era già stata liquidata in base al valore indicato nella denuncia di successione e tale valore risulta inferiore a quello indicato dalla normativa al momento vigente o al corrispondente valore della nuda proprietà del diritto reale di godimento, l’Agenzia delle Entrate, nel termine di decadenza di due anni dal pagamento dell’imposta principale liquida la maggiore imposta aumentata degli interessi dalla data di notificazione della precedente liquidazione, senza applicazione di sanzioni. Da rilevare che le modifiche dei coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi hanno effetto per le successioni aperte dal quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dei relativi decreti ministeriali. 208 179259_001_ROSSI_CH01-5.indd 208 © Wolters Kluwer Italia 4/17/14 11:34 AM Denuncia di successione Le modifiche dei moltiplicatori via via stabiliti nel tempo hanno effetto per le successioni aperte dal quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto con il quale sono disposte. Soggetti passivi del pagamento dell’imposta di successione sono gli eredi e i legatari. Gli eredi, in particolare, sono obbligati solidalmente al pagamento dell’imposta nell’ammontare complessivamente dovuto sia da loro che dai legatari. Il coerede che ha accettato l’eredità con beneficio di inventario è obbligato solidalmente al pagamento, nel limite, però, del valore della propria quota ereditaria. Non è tenuto pertanto al pagamento dei debiti ereditati e dei legati oltre al valore dei beni a lui pervenuti. In ogni caso, l’ammontare complessivo delle imposte di successione e di trascrizione, dei diritti catastali e delle relative penali non può ripetersi in misura superiore al valore dei beni sui quali le tasse, sovrattasse, diritti e penali si riferiscono al netto delle passività deducibili. Gli eredi sono solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta complessivamente dovuta. Questo vincolo di solidarietà passiva nei confronti del Fisco, che prescinde dalla quota di eredità effettivamente ricevuta da ciascun erede, è stato aspramente criticato in dottrina (De Mita) in quanto in palese contrasto con il dettato dell’art. 53 Cost. che pone il principio dell’uguaglianza nella capacità contributiva. Anche la Corte d’Appello di Roma, in data 26.3.1979, ha rimesso l’esame della norma alla Corte costituzionale, rilevandone la sua profonda ingiustizia e incostituzionalità, in quanto gli attuali meccanismi giuridici di difesa predisposti dall’ordinamento nei confronti dei condebitori, consistenti sostanzialmente nell’esercizio dell’azione di regresso, non possono dare a colui che ha pagato per tutti la garanzia effettiva e concreta di poter ricevere in restituzione quanto versato anche per gli altri, venendosi concretamente a creare una situazione in palese contrasto, come detto, con l’art. 53, 1° comma, Cost. in base al quale l’obbligazione tributaria deve essere commisurata alla capacità contributiva di ogni singolo contribuente. Fino a quando l’eredità non sia stata ancora accettata, o non sia stata accettata da tutti i chiamati, i chiamati all’eredità, o quelli che non hanno ancora accettato, e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione di successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell’imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti. Ai sensi dell’art. 58, d.p.r. n. 131/1986 i soggetti che però hanno pagato l’imposta vengono surrogati in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all’Amministrazione finanziaria nei confronti degli altri coeredi. © Wolters Kluwer Italia 179259_001_ROSSI_CH01-5.indd 209 209 4/17/14 11:34 AM IL TRASFERIMENTO DEL PATRIMONIO Precisa comunque la Cassazione, con sentenza del 28.10.1995, n. 11320, che i chiamati all’eredità sono tenuti al pagamento dell’imposta di successione solo se abbiano il possesso dei beni, indipendentemente dall’accettazione. Nel caso, invece, in cui non ne abbiano il possesso, non si può ipotizzare alcuna imposizione fiscale. L’Agenzia delle Entrate può chiedere la fissazione di un termine per l’accettazione dell’eredità o, nel caso di mancata accettazione, la nomina di un curatore dell’eredità giacente ai sensi dell’art. 528. I legatari sono obbligati al pagamento dell’imposta in relazione ai rispettivi legati. Non rispondono pertanto solidalmente come gli eredi ma solo proporzionalmente al legato ricevuto. 6. DILAZIONE DI PAGAMENTO E PRESCRIZIONE Coloro che sono obbligati al pagamento dell’imposta di successione hanno la possibilità di eseguire il pagamento dell’imposta dovuta, delle sovrattasse, delle pene pecuniarie e degli interessi, nel limite dell’80%, in rate annuali posticipate. Al contribuente può essere infatti concesso di eseguire il pagamento, nella misura non inferiore al 20%, entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione e per il rimanente importo in rate annuali posticipate. La dilazione, che va richiesta contestualmente ai predetti pagamenti, non può estendersi oltre il quinto anno successivo a quello dell’apertura della successione e viene accordata entro 90 giorni dalla data della richiesta. Bisogna presentare all’Agenzia delle Entrate competente entro 60 giorni dalla data in cui è stato notificato l’avviso di liquidazione per il pagamento dell’imposta principale, complementare e suppletiva, un’apposita richiesta con l’indicazione delle garanzie offerte nonché versare la quota dei diritti e dei tributi non dilazionabili. Sugli importi dilazionati sono dovuti, con decorrenza dalla data di concessione della dilazione, gli interessi a scalare nella misura determinata con decreto del Ministro delle Finanze. La dilazione è concessa a condizione che sia stata prestata idonea garanzia mediante ipoteca o cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa, o fideiussione rilasciata da istituto o azienda di credito o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazioni autorizzata. Gli atti e le formalità relativi alla costituzione e all’estinzione di queste garanzie sono soggetti all’imposta di registro e ipotecaria in misura fissa. È previsto l’atto pubblico qualora sia offerta un’ipoteca sugli immobili caduti in successione. All’atto notarile dovrà intervenire il direttore dell’Agenzia delle Entrate da una parte e gli eredi dall’altra. 210 179259_001_ROSSI_CH01-5.indd 210 © Wolters Kluwer Italia 4/17/14 11:34 AM Denuncia di successione In esso devono essere espressamente indicati: a) l’importo che viene rateizzato; b) il numero degli anni della rateizzazione; c) la rata annuale da pagare per capitale e interessi; d) gli immobili da sottoporre a ipoteca nonché il relativo importo. Nel caso in cui la garanzia sia prestata mediante polizza fideiussoria non occorre l’atto notarile e si può far ricorso a una scrittura privata. Oltre a questo tipo di dilazione, detta facoltativa, in quanto l’Agenzia delle Entrate può, a sua discrezione, concederla o meno, vi è poi un caso di dilazione obbligatoria, che non può essere rifiutata, e che si ha quando il contribuente offre di costituire ipoteca su tutti i beni e i diritti caduti in successione, purché il loro valore sia superiore di almeno un terzo rispetto all’importo da dilazionare. Il contribuente, salva l’applicazione delle sanzioni stabilite per il ritardo nel pagamento, decade dal beneficio della dilazione se non provvede al pagamento delle rate scadute entro 60 giorni dalla notificazione di apposito avviso da parte dell’Agenzia delle Entrate. Tale scadenza non impedisce però all’Amministrazione di concedere una nuova dilazione nel pagamento dell’imposta dovuta. Il credito dell’Amministrazione finanziaria per l’imposta definitivamente accertata si prescrive in 10 anni. Da rilevare, che gli eredi e i legatari, in pagamento totale o parziale dell’imposta di successione, delle relative imposte ipotecaria e catastale, degli interessi e delle sanzioni amministrative, possono proporre la cessione allo Stato di beni culturali vincolati o non vincolati, di cui all’art. 13, e di opere di autori viventi o eseguite da non più di 50 anni. In questo caso, la proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti con l’indicazione dei relativi valori e corredata da idonea documentazione, deve essere sottoscritta a pena di nullità da tutti gli eredi o dal legatario e presentata al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e all’Agenzia delle Entrate competente nel termine previsto dall’art. 37 e cioè entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione. La presentazione della proposta interrompe il termine. La Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali attesta per ogni singolo bene l’esistenza delle caratteristiche previste dalla normativa vigente e dichiara, qualora sussista, l’interesse dello Stato ad acquisirli. Le condizioni e il valore della cessione sono però stabiliti con Decreto del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali, di concerto con il Ministro delle Finanze sentita un’apposita commissione nominata con Decreto del Ministro © Wolters Kluwer Italia 179259_001_ROSSI_CH01-5.indd 211 211 4/17/14 11:34 AM IL TRASFERIMENTO DEL PATRIMONIO per i Beni Culturali e Ambientali, presieduta dal Ministro o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, da due rappresentanti del Ministero delle Finanze e da un rappresentante del Ministero del Tesoro. Il proponente può chiedere di essere sentito dalla commissione personalmente o a mezzo di un suo delegato. Il relativo decreto è emanato entro 6 mesi dalla data di presentazione della proposta di cessione ed è notificato al richiedente. Entro due mesi dalla data di notificazione del decreto, il proponente notifica al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, a pena di decadenza, la propria accettazione con firma autenticata. Il relativo decreto e la dichiarazione di accettazione costituiscono titolo per la doppia trascrizione nei registri immobiliari, una a favore dell’erede o del legatario e l’altra a favore dello Stato. Nel caso, invece, di beni mobili, questi devono essere consegnati entro i 30 giorni successivi alla notificazione dell’accettazione. Gli eredi o i legatari, ai fini dell’estinzione del debito tributario, devono produrre all’Agenzia delle Entrate competente, entro 60 giorni dalla dichiarazione di accettazione, le copie autentiche della stessa e del decreto recante l’indicazione del valore dei beni ceduti. Se il valore dei beni ceduti è inferiore all’importo delle imposte e degli accessori, il cedente è obbligato ovviamente a pagare la differenza; se il valore è invece superiore, non ha diritto ad alcun rimborso. L’eventuale differenza deve essere corrisposta entro 60 giorni dalla produzione all’Ufficio della copia autentica della dichiarazione di accettazione e del decreto recante l’indicazione del valore dei beni ceduti. Il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali di concerto con il Ministro delle Finanze, se l’Amministrazione dello Stato non intende acquisire il bene offerto in cessione, dichiara con decreto di non accettare la proposta. Della mancata cessione il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali dà immediata comunicazione all’Agenzia delle Entrate e al proponente; dalla data di ricevimento della comunicazione decorre il termine di 60 giorni per il pagamento delle somme dovute con applicazione degli interessi nella misura legale decorrenti dalla scadenza del termine previsto dall’art. 31, 1° comma e cioè 12 mesi dalla data di apertura della successione. Anche nel caso in cui sia stata ottenuta la dilazione del pagamento dell’imposta di successione, ha chiarito la ris. min. 24.9.2002, n. 308/E, è possibile effettuare il pagamento mediante cessione di beni culturali in alternativa al pagamento delle rate non ancora scadute con contestuale pagamento degli interessi compensativi già inclusi e senza pagamento degli interessi moratori che sarebbero dovuti dopo la scadenza delle rate. 212 179259_001_ROSSI_CH01-5.indd 212 © Wolters Kluwer Italia 4/17/14 11:34 AM Denuncia di successione Da rilevare che il pagamento dell’imposta di successione a mezzo cessione di beni culturali può avvenire solo se questi ultimi facevano parte del patrimonio del de cuius. Nel caso particolare in cui, successivamente alla presentazione della denuncia di successione, gli eredi dichiarino l’appartenenza di un bene culturale al patrimonio del de cuius e la volontà di effettuare il pagamento a mezzo di esso, l’Agenzia delle Entrate deve procedere a una nuova liquidazione sospendendo il pagamento in attesa della decisione interministeriale così come previsto dalla Commissione tributaria centrale con decisione del 2.4.2003, n. 2614. 7. SANZIONI Concludiamo questo capitolo relativo alla denuncia di successione, pieno di dati tecnici e di nozioni, indispensabili però per potersi almeno inizialmente orientare nella complessa normativa relativa a questo argomento, con le sanzioni poste dal Capo VIII (artt. 50-54). Stabilisce l’art. 50 che chi omette di presentare la dichiarazione di successione, quella sostitutiva o integrativa è punito con la sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell’imposta liquidata o riliquidata d’ufficio. Se non è dovuta imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 258,00 a euro 1.032,00. L’art. 51 regola l’infedeltà della dichiarazione e stabilisce che chi omette l’indicazione di dati o elementi rilevanti per la liquidazione o riliquidazione dell’imposta o li indica in maniera infedele, ovvero espone passività in tutto o in parte inesistenti, è punito con sanzione amministrativa dal 100% al 200% della differenza di imposta. La stessa sanzione si applica, con riferimento all’imposta corrispondente, a chi rilascia o sottoscrive attestazioni o altri documenti rilevanti per la determinazione delle passività deducibili contenenti dati o elementi non rispondenti al vero. Tale sanzione non si applica relativamente all’imposta corrispondente al maggior valore definitivamente accertato dei beni e dei diritti diversi da quelli indicati nell’art. 34, 5° comma, e cioè a quelli non sottoposti a rettifica in quanto indicati mediante moltiplicazione della rendita catastale con i coefficienti stabiliti dal Ministero, se il valore accertato non supera di un quarto quello dichiarato. Se l’omissione o l’infedeltà attengono a dati o elementi non incidenti sulla determinazione del tributo, si applica la sanzione da euro 258,00 a euro 1.032,00. La stessa sanzione si applica per la mancata allegazione alle dichiarazioni dei documenti prescritti o dei prospetti rilevanti ai fini della liquidazione delle imposte ipotecarie e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell’imposta sostitutiva di quella comunale sull’incremento di valore degli immobili, ovvero nel caso di inesattezza o di irregolarità dei prospetti medesimi. © Wolters Kluwer Italia 179259_001_ROSSI_CH01-5.indd 213 213 4/17/14 11:34 AM IL TRASFERIMENTO DEL PATRIMONIO La sanzione è ridotta alla metà se si provvede alla regolarizzazione nel termine di 60 giorni dalla richiesta dell’Agenzia delle Entrate. L’art. 52 relativo all’omissione e tardività del pagamento è stato abrogato dall’art. 2, 1° comma, lett. h), d.lg. 18.12.1997, n. 473 con effetto dall’1.4.1998. Si applica, pertanto, per l’omesso, insufficiente o tardivo versamento, la sanzione generalmente prevista pari al 30% di ogni importo non versato o versato in ritardo anche nel caso di mancato o insufficiente versamento dei tributi autoliquidabili connessi all’imposta di successione, e cioè le imposte ipotecaria e catastale, di bollo e le tasse ipotecarie con riduzione delle sanzioni nel caso di ravvedimento operoso di cui all’art. 13, d.lg. n. 472/1997. L’art. 53 regola le sanzioni relative ad altre violazioni. In particolare, l’erede o il legatario al quale sono stati devoluti beni culturali è punito, nei casi previsti nell’art. 13, 4° comma, con la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’imposta o della maggiore imposta dovuta ai sensi dell’art. 32 o dell’art. 35, in dipendenza dell’inclusione dei beni nell’attivo ereditario o dell’esclusione della riduzione d’imposta di cui all’art. 25, 2° comma. Chi viola i divieti stabiliti dall’art. 48, 2°-4° comma, o non adempie all’obbligo di cui al 5° comma dello stesso articolo, è punito con la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’imposta o della maggiore imposta dovuta in relazione ai beni e ai diritti ai quali si riferisce la violazione. In caso di violazione delle disposizioni di cui all’art. 48, 6° comma, i soggetti ivi indicati o quelli indicati nel successivo 7° comma, nonché i concedenti o i depositari, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 258,00 a euro 2.065,00, del pari applicabile a chi: a) non ottempera alle richieste dell’Ufficio o comunica dati incompleti o infedeli; b) dichiara di non possedere, rifiuta di esibire o sottrae all’ispezione documenti o scritture, ancorché non obbligatorie, dei quali risulti con certezza l’esistenza; c) rifiuta di sottoscrivere l’attestazione di cui all’art. 23, 3° comma, di consegnare agli obbligati alla dichiarazione i titoli delle passività o non permette che ne sia fatta copia autentica, di consegnare o di rilasciare agli stessi gli estratti e le copie autentiche di cui all’art. 23 e all’art. 30, 1° comma. La sanzione sopraindicata, di cui al 2° e 3° comma dell’art. 53, è raddoppiata per la violazione di obblighi o di divieti posti a carico di pubblici ufficiali o di pubblici impiegati, ovvero di banche, società di credito o di intermediazione o dell’ente Poste Italiane. 214 179259_001_ROSSI_CH01-5.indd 214 © Wolters Kluwer Italia 4/17/14 11:34 AM Denuncia di successione Fino a prova contraria, si presume che autori della violazione siano i legali rappresentanti delle banche, società o enti. Nell’art. 54, infine, relativo alla determinazione della sanzione pecuniaria, è stabilito che nella determinazione della sanzione commisurata all’imposta o alla maggiore imposta, questa è assunta al netto delle riduzioni e delle detrazioni di cui agli artt. 25 e 26. © Wolters Kluwer Italia 179259_001_ROSSI_CH01-5.indd 215 215 4/17/14 11:34 AM IL TRASFERIMENTO DEL PATRIMONIO 8. MATERIALI OPERATIVI TAV. n. 28 Coefficienti arrotondati per eccesso Tipologia 1) Terreni 2) Fabbricati categoria non edificabili 115 edificabili nessun coefficiente C/1 – E 43 A10 – D 63 Altre 216 179259_001_ROSSI_CH01-5.indd 216 coefficiente I casa 116 non I casa 126 © Wolters Kluwer Italia 4/17/14 11:34 AM