Quesito n - Geo Network

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Quesito n - Geo Network
Seminario Geo Network Formazione
La disciplina legale e fiscale
delle Successioni
Venerdì 26 Ottobre 2007
dalle 15.00 alle ore 18.00
Pad. 33 – Sala Allemanda – Bologna Fiera
Oggetto: Quesiti e risposte fornite dalla dott.ssa Emanuela Renzi – Ufficio Contenzioso
Dir. Reg. delle Entrate dell’Emilia Romagna
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Quesito n. 1: Come si calcola il diritto di abitazione e d'uso dei mobili a favore del coniuge superstite
(art. 540 c.c.) ai fini del pagamento delle imposte?
Nella fattispecie: successione legittima
Tizia è l'unica erede legittima di suo padre Caio, avendo la madre Mevia rinunciato espressamente alla sua
quota di eredità pur continuando ad abitare nella grande casa coniugale di proprietà esclusiva del marito.
L'asse ereditario è composto da diversi beni immobili per un valore complessivo di € 1.350.213,47.
La casa coniugale - cat. A1- ha una rendita catastale di € 4.202,67. Il valore dichiarato nel Quadro B1,
ammonta ad € 529.536,42.
- Quante sono le imposte di competenza di Mevia avendo la stessa non rinunciato ai legati attribuitole "ex
lege" di abitazione ed uso dei mobili della casa coniugale?
- Secondo alcune sentenze della Cassazione il legato di "uso dei mobili" rappresenta un legato ex lege a se
stante: come si calcola il valore dei mobili della casa coniugale presumibilmente già compresi
nell'importo della presunzione ed in assenza di inventario?
Risposta
Ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 346/90, nella dichiarazione di successione deve risultare
che Mevia ha rinunziato all’eredità - pertanto deve essere allegata la rinunzia; Mevia non è
obbligata, né a presentare la dichiarazione di successione, né al pagamento dell’imposta.
Il diritto di abitazione, del quale è legataria ex lege, non viene trascritto in Conservatoria né
volturato in catasto, pertanto l’imputazione del tributo relativo al diritto di abitazione ed alla relativa
franchigia è funzionale esclusivamente all’interesse delle parti, in quanto, per il Fisco, unica
responsabile della presentazione della dichiarazione e del pagamento dell’imposta di successione è
la figlia Tizia.
Supponiamo che Mevia abbia 55 anni, moltiplicando il coefficiente corrispondente all’età
(26) per il saggio legale di interesse vigente dall’1/1/2004, pari al 2,5%, risulta che il diritto di
abitazione rappresenta il 65% del diritto di proprietà.
A) - si calcola la percentuale che il valore dell’unità immobiliare gravata dal diritto di
abitazione rappresenta rispetto al valore complessivo dell’asse ereditario:
€ 1.350.213,47 : 529.536,42 = 100: X
X = 39,22 %
B) - si calcola l’imposta sul valore complessivo dell’asse ereditario applicando l’aliquota del
4% alla base imponibile di € 385.234,82 ottenuta nel seguente modo:
(valore complessivo dell’asse ereditario) € 1.350.213,47 (franchigia)
€ 1.000.000,00 =
-----------------(valore imponibile dell’asse ereditario)
€ 350.213,47 +
(presunzione del 10 %)
€
35.021,35
-----------------Base imponibile
€ 385.234,82
x 4% = € 15.409,39
Imposta € 15.409,39
C) - applicando all’imposta totale di € 15.409,39 la percentuale del 39,22% si ottiene
l’imposta di € 6.043,37 relativa all’unità immobiliare gravata dal diritto di abitazione
D) - applicando all’imposta di € 6.043,37 la percentuale del 65%, si ottiene l’imposta di
spettanza di Mevia pari a € 3.928,19
E) - sottraendo dall’imposta totale di € 15.409,39 l’imposta di € 3.928,19, si ottiene
l’imposta di spettanza di Tizia pari a € 11.481,20.
** Il valore dei mobili della casa coniugale si intende già compreso, in misura proporzionale, nel
valore della presunzione.
………….
Quesito n. 2: Come si compila la dichiarazione di successione da parte di soggetto italiano avente
doppia/tripla cittadinanza e beni siti in più stati esteri?
Caso (A) - de cuius residente in Italia: successione legittima:
Tizio residente a Portofino (GE) possiede la cittadinanza italiana, svizzera e canadese. Muore a Portofino
lasciando beni mobili ed immobili in Italia, Svizzera, Canada e negli USA. Eredi universali il coniuge
(residente a Portofino) e due figli (cittadini italiani residenti in Canada, iscritti all' AIRE).
- Quali beni vanno indicati nella dichiarazione di successione (Mod. 4)?
- Poiché i beni immobili siti all'estero saranno oggetto di dichiarazione di successione secondo le leggi dello
stato dove si trovano, come si può evitare la doppia imposizione?
- Quale documentazione aggiuntiva va allegata alla dichiarazione di successione Mod. 4 presentata dal
denunciante?
- Quale cittadinanza viene indicata nella dichiarazione di successione relativa ai beni siti negli Stati Uniti?
Caso (B) - successione legittima, come sopra, ma il de cuius è residente in Canada:
- Quali beni vanno indicati nella dichiarazione di successione (Mod. 4)?
- Quale documentazione aggiuntiva va allegata alla dichiarazione di successione Mod. 4 presentata dal
denunciante?
Risposta
Caso A) - Ai sensi dell’art. 2, comma 1, se alla data di apertura della successione il defunto risiedeva in
Italia, nella dichiarazione di successione vanno indicati tutti i beni, mobili ed immobili e i diritti, anche se
esistenti all’estero.
Quindi, è necessario verificare se esiste la Convenzione con lo Stato estero e in che cosa consistono
le condizioni di reciprocità per evitare la doppia imposizione; la Convenzione potrebbe prevedere, infatti,
l’esenzione del bene che ha scontato l’imposta nello Stato estero, quindi l’esclusione dall’attivo ereditario,
oppure, la detrazione dall’imposta dovuta in Italia dell’imposta scontata all’estero, fino a concorrenza
dell’imposta che sarebbe dovuta su quel bene in Italia. In entrambi i casi deve essere prodotta, anche dopo la
registrazione della dichiarazione di successione, la prova documentale del pagamento dell’imposta allo Stato
estero.
Nella dichiarazione di successione dei beni siti nello Stato estero non è prevista l’indicazione della
cittadinanza del defunto in tale Stato.
Caso B) - Ai sensi dell’art. 2, comma 2, se alla data di apertura della successione il defunto risiedeva
all’estero, vanno indicati solo i beni ed i diritti esistenti in Italia a tale data.
Ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. l) del D.Lgs. 346/90, va indicato il domicilio eletto nello Stato
italiano degli eredi o legatari residenti all’estero.
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Quesito n. 3: Le donazioni fatte dal de cuius ai propri eredi legittimi nel periodo di vigenza della
soppressione dell'imposta di successione e di donazione:
- vanno computate nel coacervo ai fine della franchigia?
- quale valore va indicato nel Quadro C e come si determina?
Donazioni
Risposta
L’art. 2 della L. 286/2006, nell’istituire, al comma 47, l’imposta sulle successioni, individua, quali norme di
riferimento, le disposizioni del testo unico approvato con il D.Lgs. 346/90 nel testo vigente alla data del
24/10/2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54.
Il comma 50 dell’art. 2 della stessa L. 286/2006 dispone che, per quanto non previsto dai commi da
47 a 49 e da 51 a 54 si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal D.Lgs. 346/90, nel testo
vigente al 24/10/2001.
La lettera a) del comma 52 della citata L. 286/2006 abroga i commi da 1 a 2 quater dell’art. 7 del
D.Lgs. 346/90.
La maggiorazione dell’imponibile della successione con le donazioni anteriori prevista dall’art. 8 del
D.Lgs. 346/90 al solo fine di determinare la progressione delle aliquote da applicare al relictum, pertanto,
parrebbe in contrasto con la natura proporzionale dell’imposta di successione come introdotta dall’art. 69,
comma 1, lett. c), della L. 342/90, vigente dal 20/12/2000.
Potrebbe avere un senso con riferimento al coniuge, ai parenti in linea retta, ai fratelli alle sorelle,
nonché ai soggetti portatori di handicap grave, al fine di verificare l’eventuale erosione della relativa
franchigia; tale interpretazione, tuttavia, parrebbe incompatibile con l’abrogazione del comma 1 quater
dell’art. 7 del D.Lgs. 346/90 - che prevedeva l’utilizzo della franchigia, in sede di successione, solo nei limiti
del valore non utilizzato in sede di donazione - come disposta dalla lettera a) del comma 52 della citata L.
286/2006.
Tutto ciò premesso, in assenza di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, onde evitare
l’eventuale irrogazione di sanzioni per infedeltà e incompletezza della dichiarazione, si suggerisce di
indicare, comunque, le donazioni anteriori all’apertura della successione, e di precisare che, ai sensi dell’art.
17, comma 1, della L. 383/2001, quelle fatte al coniuge, ai parenti in linea retta e agli altri parenti fino al
quarto grado successivamente al 25/10/2001, non dovrebbero essere comprese nel coacervo, in quanto
escluse dal tributo ai sensi dell’art. 13, comma 1, della stessa L. 383/2001.
Il valore attuale da indicare nel quadro C dei beni donati prima che si apra la successione è quello
commerciale a tale data; quando oggetto della donazione sono beni immobili e diritti reali immobiliari, per
valore attuale si intende il valore automatico determinato, in base alla rendita catastale, ai sensi dell’art. 34,
commi 5 e 6, del D.Lgs. 346/90.
Quando oggetto della donazione è stata la nuda proprietà di un immobile, è necessario distinguere:
- se il defunto ha riservato l’usufrutto solo a suo favore, il valore attuale è quello della piena
proprietà in quanto, per effetto della morte, l’usufrutto si ricongiunge alla nuda proprietà;
- se il defunto ha riservato l’usufrutto a favore suo e di un terzo, ad esempio del coniuge con diritto
di accrescimento, il valore attuale della donazione è quello della nuda proprietà determinato applicando il
coefficiente in base all’età del coniuge superstite, attuale usufruttuario.
…………………….
Quesito n. 4: Successione testamentaria: eredi universali in parti uguali il coniuge e 3 figli.
Tizio nel testamento lega un immobile al proprio coniuge con un vincolo di inalienabilità per 12 anni con
obbligo di utilizzo dei ricavi provenienti dalla locazione delle singole unità abitative per il mantenimento e gli
studi dei 3 figli.
- Come viene calcolato il valore del vincolo di destinazione imposto sull'immobile?
- Come viene tassato?
Vincolo di destinazione
Risposta
Il vincolo di destinazione costituito con atto di liberalità inter vivos o mortis causa dal disponente su taluni
suoi beni o diritti che vengono segregati - e, pertanto, non possono essere escussi dai creditori del trustee, del
disponente o del beneficiario - per la realizzazione di uno scopo prestabilito, ovvero a favore di un
beneficiario, presuppone che il trustee abbia la titolarità solo formale del bene oggetto del trust.
Pur essendo intestatario di tali beni e diritti, infatti, il trustee non può goderne personalmente
dovendoli amministrare nell’interesse del beneficiario o per realizzare lo scopo indicato dal disponente.
Pertanto, il caso prospettato, nel quale il defunto ha legato alla moglie un immobile con il vincolo di
inalienabilità per 12 anni e l’obbligo di utilizzare i canoni di affitto delle singole unità immobiliari per il
mantenimento agli studi dei tre figli non può configurare la costituzione di un vincolo di destinazione.
Trattasi, invece, di un legato a favore della moglie gravato dall’onere di una prestazione in conto del
mantenimento dei figli, onere che, ai sensi dell’art. 46, comma 3, del D.Lgs. 346/90, è considerato legato a
loro favore.
L’onere individuato dal testatore è costituito da una rendita a tempo determinato il cui valore
attualizzato alla data di apertura della successione si ottiene moltiplicando il canone annuo relativo a tutte le
unità abitative del fabbricato per il coefficiente 10,2577 corrispondente alla durata della rendita (12 anni),
calcolato in base alle Tavole finanziarie dell’attualizzazione di una rendita al tasso del 2,5%.
Supponendo che:
A) - il fabbricato, costituito da 20 mini appartamenti, abbia il valore di euro 6.000.000,
B) - il canone annuo ricavato da tutte le unità immobiliari ammonti a euro 120.000 e che, pertanto, il
valore della rendita attualizzata sia pari a:
euro 120.000 x 10,2577 = euro 1.230.924
Il legato a favore della moglie, del valore di euro 4.769.076 - ottenuto detraendo dal valore del
fabbricato di euro 6.000.000 il valore della rendita attualizzata di euro 1.230.924 - sarà tassato con l’aliquota
del 4%.
Il legato a favore di ciascun figlio, del valore pari a 1/3 di euro 1.230.924, sarà tassato con l’aliquota
del 4%.
……………………..
Quesito n. 5: Panoramica generale sulle agevolazioni previste per l'imprenditoria giovanile in agricoltura e
per i trasferimenti di fondi rustici montani e su come viene calcolata la riduzione del 40%.
Risposta
*Ai sensi dell’art. 14 della L. 441/98, sono esenti dalle imposte di successione, di donazione, catastale e di
bollo e scontano l’imposta ipotecaria in misura fissa i trasferimenti mortis causa o inter vivos dell’azienda
agricola, compresi i fabbricati, le pertinenze le scorte vive e morte e quant’altro strumentale all’attività
aziendale, tra ascendenti e discendenti entro il terzo grado.
I beneficiari debbono essere:
a) coltivatori diretti ovvero imprenditori agricoli a titolo principale (ora imprenditori agricoli
professionali), che non hanno ancora compiuto i 40 anni , iscritti alle relative gestioni previdenziali o a
condizione che si iscrivano entro tre anni dal trasferimento;
b) giovani che non hanno ancora compiuto i 40 anni a condizione che acquisiscano la qualifica di
coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale (ora imprenditore agricolo professionale) entro
24 mesi dal trasferimento, iscrivendosi alle relative gestioni previdenziali entro 3 anni dal trasferimento.
Tali agevolazioni sono concesse a condizione che gli interessati si obblighino a coltivare o condurre
direttamente i fondi rustici per almeno 6 anni.
* Ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 346/90, se nell’attivo ereditario sono compresi fondi rustici, incluse
le costruzioni rurali anche se non insistenti sul fondo, devoluti al coniuge, a parenti in linea retta o a fratelli o
sorelle del defunto, l’imposta è ridotta dell’importo proporzionalmente corrispondente al 40% del loro valore
complessivo non superiore a L. 200.000.000 (euro 103.291,37) a condizione che l’erede o il legatario sia
coltivatore diretto, la devoluzione ereditaria avvenga nell’ambito della famiglia diretto coltivatrice e la
sussistenza dei requisiti sia attestata dal competente Ispettorato provinciale dell’Agricoltura.
Significa che il 40% del valore del fondo che posso detrarre dall’imposta dovuta non può superare
l’importo di euro 41.316,40.
* Ai sensi dell’art. 14, comma 2, primo periodo della L. 383/2001, se nell’asse ereditario sono
presenti terreni agricoli e montani, l’importo totale delle imposte ipotecaria e catastale applicate in misura
fissa su tali immobili non può eccedere il valore fiscale degli stessi, determinato in via automatica sulla base
del reddito dominicale.
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Quesito n. 6: Rinuncia all’eredità da parte del coniuge superstite titolare del diritto di abitazione,
applicabilità delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa ai sensi dell’art. 69 della L. 342/2000.
Risposta
L’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, con la Risoluzione n. 29 del
25.7.2005, si è espressa in senso favorevole all’applicazione del beneficio fiscale ritenendo che, poiché il
diritto di abitazione è uno dei diritti immobiliari ammessi al beneficio “prima casa “ dalla nota II bis dell’art.
1 della tariffa parte prima del DPR 131/86, si debba prescindere dalla questione relativa al titolo giuridico
(successione o legato) in forza del quale il contribuente può acquisire il diritto di abitazione.
Ne consegue che l’acquisizione del diritto di abitazione della casa adibita a residenza familiare da
parte del coniuge superstite può beneficiare delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa a condizione
che lo stesso possieda i requisiti previsti dalla nota II bis, comma 1, lettere a), b) e c) della tariffa parte prima
del citato DPR 131/86.
Atti del seminario di formazione – Bologna 26 Ottobre 2007
 Geo Network srl