il lungo cammino dell`imposta di successione e
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il lungo cammino dell`imposta di successione e
IL LUNGO CAMMINO DELL’IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE a cura di Lorusso Federica- Studio Sciumé e Associati [email protected] http://www.sciume.net/ PREMESSA Il decreto legge n. 262/06 collegato alla finanziaria e la relativa legge di conversione n. 286/06 hanno apportato delle modifiche in campo di imposta di successione e donazione. A riguardo, e’ interessante verificare se le novità introdotte possano coinvolgere anche gli enti non commerciali. Prima di procedere all’analisi delle modifiche apportate in tal senso è, però, opportuno precisare che ulteriori novità, relativamente alle imposte di successione e donazione, potrebbero essere introdotte a seguito dell’approvazione del maxiemendamento, ad oggi ancora in discussione in parlamento. Di seguito, ci soffermeremo sulle caratteristiche tecniche e sulle vicende che negli anni hanno interessato le suddette imposte, con particolare riguardo agli Enti non commerciali. L’imposta di successione è sempre stata al centro di accesi dibattiti. Negli anni, infatti, si è assistito ad un lungo susseguirsi di leggi che hanno istituito, abolito e reintrodotto il tributo. E’ necessario, pertanto, analizzare le tappe fondamentali di questo lungo cammino. DECRETO LEGISLATIVO 346 del 31 ottobre 1990 Il Decreto legislativo 346 del 31 ottobre 1990 ha istituito le imposte di successione e donazione: la ratio legis consiste nell’assoggettare a tassazione l’arricchimento derivante dal trasferimento di beni e diritti per successione a causa di morte e dal trasferimento di beni e diritti per donazione o altre liberalità tra vivi. Per gli Enti non commerciali L’art. 3 del suddetto decreto disciplina i trasferimenti non soggetti all’imposta e in particolare, “ non sono considerati oggetto del tributo i trasferimenti a favore dello Stato, ______________________________________________________________________________________________________________ [email protected] copyright Edinet Srl 2006 delle regioni, delle province e dei comuni, né quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l’educazione, l’istruzione o altre finalità di pubblica utilità.” Il comma 2 del suddetto articolo, inoltre, dispone che i trasferimenti a favore di associazioni e fondazioni legalmente riconosciute, che non perseguono come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l’educazione, l’istruzione o altre finalità di pubblica utilità, non sono soggetti ad imposta a condizione che i medesimi siano stati disposti per le finalità di cui allo stesso comma. Per attestare l’effettivo impiego dell’oggetto del trasferimento per il raggiungimento di una delle finalità sopra citate, il legislatore al comma successivo dell’art. 3 stabilisce che l’ente dovrà dimostrare, entro cinque anni dall’accettazione dell’eredità o dalla donazione o dall’acquisto del legato, di aver impiegato i beni o diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro alienazione per il conseguimento delle finalità indicate dal testatore o dal donante. Detto ciò sarà quindi necessario che nell’atto pubblico, con il quale viene formalizzata la donazione o successione, venga espressamente indicata la finalità per il quale si effettua la medesima, che dovrà a sua volta rientrare tra quelle indicate al comma 2. Infine, graverà sul donatario l’onere di dimostrare la destinazione diretta o indiretta della donazione alla finalità indicata nell’atto pubblico che l’attesta. Nel caso in cui l’ente non sia in grado di dimostrare efficacemente quanto già detto in precedenza, perderà il diritto all’esenzione e sarà assoggettato al tributo. Le suddette disposizioni valgono anche per le donazioni a favore di movimenti e di partiti politici e si applicano, a condizione di reciprocità, alle donazioni a favore di fondazioni e associazioni costituite all’estero. Va ricordato inoltre che l’esenzione di cui all’art. 3, vale anche per gli Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti in virtù di quanto stabilito nell’Accordo di Revisione del Concordato Lateranense, che equipara questi ultimi agli enti aventi finalità di beneficenza e di istruzione. IL DECRETO LEGISALTIVO 4 dicembre 1997 n. 460. Il suddetto decreto, recante disposizioni relative alla disciplina tributaria degli Enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ha apportato delle modifiche all’art. 3 del testo unico dell’imposta di successione e donazioni. L’art. 19 del D. Lgs. 460/97 aggiunge, al disposto contenuto nell’art. 3 sopra citato, dopo le parole “ altre ______________________________________________________________________________________________________________ [email protected] copyright Edinet Srl 2006 finalità di pubblica utilità” le seguenti “nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale Onlus”.Questo disposto allarga il campo dei beneficiari della suddetta agevolazione a tutti i soggetti che si qualificano come tali. Occorre, inoltre, considerare che l’esenzione dal tributo è stata prevista anche per le fondazioni bancarie di cui al D. Lgs 153/99. NB. Rimangono, però, fuori dal campo di esenzione tutti gli enti non commerciali che non si qualificano come Onlus e non hanno personalità giuridica. LEGGE N. 383/2001 Con la legge n. 383/2001 viene abolita l’imposta sulle successioni e viene, inoltre, soppressa l’imposta sulle donazioni per i trasferimenti di beni e diritti per donazione e altre liberalità tra vivi, che avvengono tra coniugi, parenti in linea retta e altri parenti fino al quarto grado. Occorre precisare che nel caso in cui il soggetto beneficiario della donazione non rientri in una delle categorie sopra citate e il valore della singola quota superi i 180.759,91 euro si applicano “sulla parte di valore della quota che supera il suddetto limite le aliquote previste per il corrispondente atto di trasferimento a titolo oneroso”, come disciplinato dall’art. 13 della legge 383/2001. Per gli Enti non commerciali In forza dell’art. 14 della Legge n. 383/2001, vengono fatte salve le disposizioni relative ad esenzioni ed agevolazioni già vigenti in materia di imposta di successione e donazioni, riferendole espressamente ai trasferimenti inter vivos, disciplinati all’art. 13 della suddetta legge. Per le Onlus, pertanto, continua ad applicarsi l’esenzione di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 460/1997. LE NOVITA’ INTRODOTTE CON LA LEGGE 286/06 In sede di conversione del Decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, la legge 286/06 ha apportato delle modifiche relative alla imposta di successione e donazione. In particolare, il comma 47 dell’art. 2 disciplina il ripristino dell’imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla ______________________________________________________________________________________________________________ [email protected] copyright Edinet Srl 2006 costituzione di vincoli di destinazione, secondo quanto disposto nel testo unico dell’imposta sulle successioni e donazioni, decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. In particolare, è soggetta al tributo qualunque donazione a prescindere dal bene oggetto di trasferimento. Si applicheranno, però, delle aliquote differenziate a seconda del beneficiario della donazione: ! se il donatario è il coniuge o i parenti in linea retta, sulla quota spettante a ciascun beneficiario eccedente i 1.000.000 euro si applicherà aliquota del 4%; ! se il donatario è un parente fino al quarto grado, o affine in linea retta o affine in linea collaterale fino al terzo grado, sull’intera quota spettante al singolo beneficiario, si applicherà aliquota del 6%; ! per tutti gli altri soggetti beneficiari si applicherà aliquota dell’8% senza alcuna franchigia. Occorre precisare, inoltre, che la base imponibile per l’imposta di successione è pari alla somma algebrica del valore di tutti i beni trasmessi, fatta eccezione per alcuni cespiti, al netto dei debiti esistenti in capo al defunto all’atto dell’apertura della successione. Per gli Enti non Commerciali Per quanto riguarda gli Enti non commerciali, il comma 50 dell’art. 2 della legge di conversione del decreto 262/2006 sancisce che per quanto non disposto in materia d’imposta di successioni e donazioni dai commi in esso contenuti, si rimanda alle disposizioni, in quanto compatibili, previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente del 24 ottobre 2001. Pertanto, per gli enti non commerciali rimane fermo quanto previsto dall’art. 3 del suddetto decreto. NB. In conclusione, per gli Enti non commerciali in relazione all’imposta sulle successioni e donazioni continua a valere quanto stabilito dalla normativa in vigore al 24 ottobre 2001. ______________________________________________________________________________________________________________ [email protected] copyright Edinet Srl 2006