il lungo cammino dell`imposta di successione e

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il lungo cammino dell`imposta di successione e
IL LUNGO CAMMINO DELL’IMPOSTA DI SUCCESSIONE E
DONAZIONE
a cura di Lorusso Federica- Studio Sciumé e Associati
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http://www.sciume.net/
PREMESSA
Il decreto legge n. 262/06 collegato alla finanziaria e la relativa legge di conversione n.
286/06 hanno apportato delle modifiche in campo di imposta di successione e donazione.
A riguardo, e’ interessante verificare se le novità introdotte possano coinvolgere anche gli
enti non commerciali. Prima di procedere all’analisi delle modifiche apportate in tal senso
è, però, opportuno precisare che ulteriori novità, relativamente alle imposte di successione
e
donazione,
potrebbero
essere
introdotte
a
seguito
dell’approvazione
del
maxiemendamento, ad oggi ancora in discussione in parlamento.
Di seguito, ci soffermeremo sulle caratteristiche tecniche e sulle vicende che negli anni
hanno interessato le suddette imposte, con particolare riguardo agli Enti non commerciali.
L’imposta di successione è sempre stata al centro di accesi dibattiti. Negli anni, infatti, si è
assistito ad un lungo susseguirsi di leggi che hanno istituito, abolito e reintrodotto il
tributo.
E’ necessario, pertanto, analizzare le tappe fondamentali di questo lungo cammino.
DECRETO LEGISLATIVO 346 del 31 ottobre 1990
Il Decreto legislativo 346 del 31 ottobre 1990 ha istituito le imposte di successione e
donazione: la ratio legis consiste nell’assoggettare a tassazione l’arricchimento derivante
dal trasferimento di beni e diritti per successione a causa di morte e dal trasferimento di
beni e diritti per donazione o altre liberalità tra vivi.
Per gli Enti non commerciali
L’art. 3 del suddetto decreto disciplina i trasferimenti non soggetti all’imposta e in
particolare, “ non sono considerati oggetto del tributo i trasferimenti a favore dello Stato,
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delle regioni, delle province e dei comuni, né quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni
o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l’assistenza, lo
studio, la ricerca scientifica, l’educazione, l’istruzione o altre finalità di pubblica utilità.”
Il comma 2 del suddetto articolo, inoltre, dispone che i trasferimenti a favore di
associazioni e fondazioni legalmente riconosciute, che non perseguono come scopo
esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l’educazione, l’istruzione o altre
finalità di pubblica utilità, non sono soggetti ad imposta a condizione che i medesimi siano
stati disposti per le finalità di cui allo stesso comma. Per attestare l’effettivo impiego
dell’oggetto del trasferimento per il raggiungimento di una delle finalità sopra citate, il
legislatore al comma successivo dell’art. 3 stabilisce che l’ente dovrà dimostrare, entro
cinque anni dall’accettazione dell’eredità o dalla donazione o dall’acquisto del legato, di
aver impiegato i beni o diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro alienazione per il
conseguimento delle finalità indicate dal testatore o dal donante.
Detto ciò sarà quindi necessario che nell’atto pubblico, con il quale viene formalizzata la
donazione o successione, venga espressamente indicata la finalità per il quale si effettua la
medesima, che dovrà a sua volta rientrare tra quelle indicate al comma 2. Infine, graverà
sul donatario l’onere di dimostrare la destinazione diretta o indiretta della donazione alla
finalità indicata nell’atto pubblico che l’attesta. Nel caso in cui l’ente non sia in grado di
dimostrare efficacemente quanto già detto in precedenza, perderà il diritto all’esenzione e
sarà assoggettato al tributo.
Le suddette disposizioni valgono anche per le donazioni a favore di movimenti e di
partiti politici e si applicano, a condizione di reciprocità, alle donazioni a favore di
fondazioni e associazioni costituite all’estero. Va ricordato inoltre che l’esenzione di
cui all’art. 3, vale anche per gli Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti in virtù di
quanto stabilito nell’Accordo di Revisione del Concordato Lateranense, che equipara questi
ultimi agli enti aventi finalità di beneficenza e di istruzione.
IL DECRETO LEGISALTIVO 4 dicembre 1997 n. 460.
Il suddetto decreto, recante disposizioni relative alla disciplina tributaria degli Enti non
commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ha apportato delle
modifiche all’art. 3 del testo unico dell’imposta di successione e donazioni. L’art. 19 del D.
Lgs. 460/97 aggiunge, al disposto contenuto nell’art. 3 sopra citato, dopo le parole “ altre
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finalità di pubblica utilità” le seguenti “nonché quelli a favore delle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale Onlus”.Questo disposto allarga il campo dei beneficiari della
suddetta agevolazione a tutti i soggetti che si qualificano come tali.
Occorre, inoltre, considerare che l’esenzione dal tributo è stata prevista anche per le
fondazioni bancarie di cui al D. Lgs 153/99.
NB. Rimangono, però, fuori dal campo di esenzione tutti gli enti non commerciali che non
si qualificano come Onlus e non hanno personalità giuridica.
LEGGE N. 383/2001
Con la legge n. 383/2001 viene abolita l’imposta sulle successioni e viene, inoltre,
soppressa l’imposta sulle donazioni per i trasferimenti di beni e diritti per donazione e
altre liberalità tra vivi, che avvengono tra coniugi, parenti in linea retta e altri parenti fino
al quarto grado.
Occorre precisare che nel caso in cui il soggetto beneficiario della donazione non rientri in
una delle categorie sopra citate e il valore della singola quota superi i 180.759,91 euro si
applicano “sulla parte di valore della quota che supera il suddetto limite le aliquote
previste per il corrispondente atto di trasferimento a titolo oneroso”, come disciplinato
dall’art. 13 della legge 383/2001.
Per gli Enti non commerciali
In forza dell’art. 14 della Legge n. 383/2001, vengono fatte salve le disposizioni relative ad
esenzioni ed agevolazioni già vigenti in materia di imposta di successione e donazioni,
riferendole espressamente ai trasferimenti inter vivos, disciplinati all’art. 13 della suddetta
legge. Per le Onlus, pertanto, continua ad applicarsi l’esenzione di cui all’art. 19 del D. Lgs.
n. 460/1997.
LE NOVITA’ INTRODOTTE CON LA LEGGE 286/06
In sede di conversione del Decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, la legge 286/06 ha
apportato delle modifiche relative alla imposta di successione e donazione. In particolare,
il comma 47 dell’art. 2 disciplina il ripristino dell’imposta sulle successioni e donazioni sui
trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla
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costituzione di vincoli di destinazione, secondo quanto disposto nel testo unico dell’imposta
sulle successioni e donazioni, decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. In particolare, è
soggetta al tributo qualunque donazione a prescindere dal bene oggetto di trasferimento.
Si applicheranno, però, delle aliquote differenziate a seconda del beneficiario della
donazione:
!
se il donatario è il coniuge o i parenti in linea retta, sulla quota spettante a ciascun
beneficiario eccedente i 1.000.000 euro si applicherà aliquota del 4%;
!
se il donatario è un parente fino al quarto grado, o affine in linea retta o affine in
linea collaterale fino al terzo grado, sull’intera quota spettante al singolo
beneficiario, si applicherà aliquota del 6%;
!
per tutti gli altri soggetti beneficiari si applicherà aliquota dell’8% senza alcuna
franchigia.
Occorre precisare, inoltre, che la base imponibile per l’imposta di successione è pari alla
somma algebrica del valore di tutti i beni trasmessi, fatta eccezione per alcuni cespiti, al
netto dei debiti esistenti in capo al defunto all’atto dell’apertura della successione.
Per gli Enti non Commerciali
Per quanto riguarda gli Enti non commerciali, il comma 50 dell’art. 2 della legge di
conversione del decreto 262/2006 sancisce che per quanto non disposto in materia
d’imposta di successioni e donazioni dai commi in esso contenuti, si rimanda alle
disposizioni, in quanto compatibili, previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 31
ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente del 24 ottobre 2001. Pertanto, per gli enti non
commerciali rimane fermo quanto previsto dall’art. 3 del suddetto decreto.
NB. In conclusione, per gli Enti non commerciali in relazione all’imposta sulle
successioni e donazioni continua a valere quanto stabilito dalla normativa in
vigore al 24 ottobre 2001.
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