Italia Oggi Sette

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Italia Oggi Sette
COMUNE DI RUSSI
Lunedì, 11 maggio 2015
COMUNE DI RUSSI
Lunedì, 11 maggio 2015
Prime Pagine
11/05/2015 Prima Pagina
1
Il Resto del Carlino (ed. Ravenna)
Cultura e Turismo
11/05/2015 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Pagina 4
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«Apriamo i nostri giardini per condividere la bellezza»
Pubblica amministrazione
11/05/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 2
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Fisco
11/05/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 3
20
LE AGEVOLAZIONI
11/05/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 4
21
Tempi d' attesa a singhiozzo per i servizi dei Comuni
11/05/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 5
Michela Finizio
Un esercito di 50enni nel pubblico impiego
11/05/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 10
24
L' Italicum è legge, ma fino all' ultimo si poteva migliorarlo
11/05/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 15
Chiara Bussi
Record di rate e bollette non pagate
11/05/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 15
Paola Springhetti
Centri di servizio verso la riforma
11/05/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 18
Elio Silva
L' impatto sociale trova un «misuratore»
11/05/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 24
Silvia Pieraccini
App innovative: la Toscana stanzia premi da 20mila euro
11/05/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 25
Filomena Greco
Da Torino a Shangai in aula per studiare i robot di Comau
11/05/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 32
Arturo Bianco
Diritti di rogito ai segretari in convenzione
11/05/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 32
Alberto Barbiero
Segnalazioni «anticorruzione» anche nelle società
11/05/2015 Italia Oggi Sette Pagina 1
MARINO LONGONI [email protected]
Le favole che aiutano il fisco
11/05/2015 Italia Oggi Sette Pagina 1
BRUNO CAPONE*
Transfer pricing
11/05/2015 Italia Oggi Sette Pagina 6
PAGINE A CURA DI MATTEO BARBERO
Tutti tartassati dal federalismo
11/05/2015 Italia Oggi Sette Pagina 8
PAGINE A CURA DI BRUNO PAGAMICI
Neoimprese, una bussola per scegliere dove investire
11/05/2015 Italia Oggi Sette Pagina 9
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Poter scegliere operatore incide
11/05/2015 Italia Oggi Sette Pagina 18
68
Il Sistri cambia pelle. Dal 2016 anche su smartphone
11/05/2015 Italia Oggi Sette Pagina 35
70
Moratoria rinnovata fino al 31/12/2017
Portaborse, conta l' affiliazione
30
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Trento agevola anche banche, finanziarie e imprese di assicurazione
11/05/2015 Italia Oggi Sette Pagina 48
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31
Caccia aperta a ingegneri, store manager e analisti Sap
11/05/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 25
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Venti storie di eroi dell' antimafia
11/05/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 18
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GIANLUCA SGUEO
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sport
11/05/2015 Corriere di Romagna (ed. Ravenna­Imola) Pagina 27
I Knights si confermano ammazzagrandi
11/05/2015 Corriere di Romagna (ed. Ravenna­Imola) Pagina 27
ITALIAN BASEBALL LEAGUE
11/05/2015 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Pagina 28
I KNIGHTS SI ESALTANO ANCHE CON RIMINI
11/05/2015 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Pagina 28
Baseball Adriatici raggiunti in vettaProssimo turno: il Godo riceve il...
11/05/2015 La Voce di Romagna Pagina 27
GARA DUE
11/05/2015 La Voce di Romagna Pagina 27
Ai Cavalieri il derby Pirati sempre in vetta
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Il Resto del Carlino (ed.
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Il Resto del Carlino (ed.
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Cultura e Turismo
MERAVIGLIE SEGRETE IL TOUR A RAVENNA.
«Apriamo i nostri giardini per condividere la
bellezza»
IL SOLE e un bel caldo quasi estivo hanno
incorniciato la seconda giornata di Meraviglie
segrete', la manifestazione di giardini aperti
nel territorio ravennate, organizzata dall'
associazione Giardini e Dintorni. Ben 67 i
giardini pubblici e privati visitabili in tutta la
provincia, con una maggiore concentrazione
nell' area intorno a Russi, da dove cinque anni
fa è partita l' iniziativa, mentre 25 gli eventi
culturali rivolti a bambini e adulti. A Ravenna
città, ricca di preziosi scrigni verdi, in crescita i
privati che hanno deciso di aderire. Come
Donatella Marini che ha ereditato dalla nonna il
pollice verde. Il suo giardino in via Alberoni è
davvero un' oasi di pace in pieno centro
storico, con tante piante, fiori, una bella vasca
d' acqua, una pregiata scultura di Pomodoro
vicino alla casa e persino qualche magnifico
pavone bianco. «Mi piace fare tutto da sola
afferma , solo per le potature chiamo
qualcuno. I miei vicini sono dei santi: ogni
anno sopportano i miei pavoni che in aprile,
quando vanno in amore, urlano'.
Il giardino è bello se condiviso con gli altri e mi
riempie il cuore ricevere apprezzamenti. Il periodo migliore è quello della fioritura dei bulbi. Sarebbe
bello che Ravenna fosse meno chiusa, un po' come accade all' estero. Le bellezze non mancano, è solo
questione di mentalità». Condivide il parere Maurizio Rondoni, di professione antiquario, che insieme
alla moglie ha realizzato un giardino davvero particolare di 1.300 metri quadrati. Vista dall' esterno, in
piazza dei Caduti del Lavoro, la casa non sembra riservare cotanto tesoro. E invece, è un pullulare di
piante e fiori, alternati a pregiati e antichi oggetti, frutto dell' incessante ricerca del padrone di casa. «Ho
partecipato per la prima volta afferma Rondoni , spinto dall' amicizia con Maria Rosa Matteucci. Il mio è
un giardino ricercato ma generoso che ospita spesso anche fino a trenta persone. Il mio sogno?
Realizzare un laboratorio in cui insegnare ai giovani gratuitamente l' arte del restauro».
r.b.
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Pubblica amministrazione
Fisco
FISCO Agevolazioni sulla casa [1588][355224]
PRIMA CASA, COME SANAREUN BONUS
«DOPPIO»Nel 2012 ho acquistato, fruendo
delle agevolazioni previste dalla legge
549/1995, un alloggio nel mio paese di
residenza, senza ricordare che nel 1997 tali
agevolazioni erano già state applicate per l'
acquisto di un altro immobile a Torino. Come
regolarizzare tale situazione? Quali le
conseguenze in termini di sanzioni, interessi
eccetera?P.F.CUNEO Se sono passati tre anni
dall' acquisto e da quando è stata trasferita le
residenza nel Comune ove è ubicato l'
immobile, l' azione del fisco si è prescritta.In
caso contrario, il lettore rischia di dover
pagare la differenza di imposta tra prima e
seconda casa, oltre al 30% di sanzione e agli
interessi di mora.In tal caso si suggerisce di
verificare ­ con la sede dell' agenzia delle
Entrate presso cui è stato registrato l' atto di
acquisto ­ la possibilità di avvalersi del
ravvedimento operoso (come è consentito, ad
esempio, a chi non intende riacquistare un'
altra abitazione principale in caso di rivendita
infraquinquennale dell' immobile per il quale si
era fruito dei benefici in questione). A cura di
Marcello Claudio Lupetti [1589][355299]
CERTIFICAZIONE INESATTADA RIFARE O
INTEGRAREI miei genitori sono proprietari al 50% di un appartamento all' interno di uno stabile, dove
nel 2014 è stata deliberata la sostituzione della caldaia condominiale, che rientra fra gli interventi per i
quali è consentito fruire della detrazione fiscale del 65 per cento. L' amministratore ha inviato la
certificazione dell' importo detraibile intestandola, per il totale delle spese attribuibili all' appartamento,
solo a uno dei miei genitori: può l' altro detrarre comunque la sua quota delle spese, stante il fatto che vi
ha partecipato ed è anch' egli proprietario? Oppure l' amministratore deve riemettere la certificazione, in
base ai dati a suo tempo forniti per la compilazione del registro di anagrafe condominiale, intestandola
ad entrambi?G.C.GENOVA Ai fini del 50 per cento (lavori edili) o del 65 per cento (risparmio
energetico, come nel caso di specie, dove si sostituisce una caldaia condominiale, ex articolo 16­bis del
Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 47 della legge 190/2014; si veda anche il sito
www.agenziaentrate.it), relativamente agli interventi di ristrutturazione edilizia o energetica su parti
comuni condominiali, l' amministratore attesta, con una specifica certificazione, il rispetto di tutti gli
obblighi richiesti per beneficiare dell' agevolazione e dichiara di essere in possesso di tutta la
documentazione necessaria in originale. Nella stessa attestazione viene indicato l' importo detraibile da
parte del singolo condomino/proprietario, e l' amministratore è tenuto a indicare il diritto alla detrazione
in capo al nominativo indicatogli dal singolo condomino. In assenza di specificazioni, l' amministratore
indicherà il nome del proprietario. In caso di comproprietà, l' amministratore dovrebbe indicare il nome
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di entrambi i comproprietari. Se è indicato solo un nominativo, è possibile farsi rilasciare una
integrazione o sostituire la certificazione già emessa. In tal modo, in sede di dichiarazione dei redditi,
ciascuno dei due comproprietari ha diritto a portare in detrazione il 50% della spesa sostenuta (se la
comproprietà è al 50 per cento, oppure in relazione alla percentuale diversa di comproprietà). [1590]
[355104] LA LOCAZIONE SUCCESSIVANON BLOCCA IL BENEFICIOÈ stata eseguita una completa
ristrutturazione di un edificio per il quale è stato ottenuto anche il vincolo storico­artistico. Sono state
richieste le detrazioni prima del 36% e poi del 50 per cento. Vorrei sapere se in questo immobile ­
composto da nove unità immobiliari di categoria A/2 ­ è possibile locarne una a uso ufficio, mantenendo
la categoria catastale immutata e senza perdere il diritto alla detrazione.G.P.PISA La risposta è
affermativa. Nel caso descritto dal quesito, si conserva il diritto alla detrazione fino alla conclusione del
decimo anno, anche se una delle unità immobiliari abitative ristrutturate viene locata, dopo l' ultimazione
dei lavori, a uso ufficio. L' importante è che, all' atto dell' esecuzione dei lavori, sussistano tutte le
condizioni per accedere ai benefici. La detrazione del 50 per cento ­ ex articolo 16­bis del Tuir, Dpr
917/1986, e articolo 1, comma 47, della legge 147/2013 ­ continua ad applicarsi anche in caso di
successivo utilizzo in locazione come ufficio del fabbricato. Nel caso di specie, tra l' altro, non si ha
cambio di destinazione d' uso, ma catastalmente l' unità immobiliare rimane accatastata come
abitazione. Tuttavia, anche in presenza di successivo cambio di destinazione d' uso (variazione
catastale in A/10), non si decadrebbe dalle agevolazioni fiscali. In sostanza, ciò che conta è che ci siano
tutti i requisiti per fruire della detrazione quantomeno fino all' ultimazione dei lavori. Se, invece, fin dall'
origine è previsto l' intervento di variazione di accatastamento in non abitativo, la detrazione non
compete (risoluzione 14/E dell' 8 febbraio 2005). [1591][355084] SÌ ALL' AGEVOLAZIONENEL
PALAZZO VINCOLATOVorrei sistemare un appartamento, presentando una Scia o una Dia (vale a dire
una segnalazione certificata o una dichiarazione di inizio attività) al Comune, ma non posso fare nuove
opere murarie né modificare le pareti interne, perché il palazzo è vincolato. Ho diritto comunque al
bonus ristrutturazioni? Elenco gli interventi programmati:a) messa in sicurezza dell' impianto elettrico,
con nuova certificazione, utilizzando le tracce murarie già esistenti;b) messa in sicurezza dell' impianto
di riscaldamento e acqua calda, con sostituzione dei vecchi termosifoni e riparazione o sostituzione
della caldaia a gas;c) spostamento della cucina da una stanza all' altra (con nuovi lavandini e fornelli),
senza modificare la planimetria delle stanze;d) sostituzione o riparazione dei serramenti;e) tinteggiatura
finale.P.B.VERONA La risposta è affermativa. Tutti gli interventi descritti possono, nel complesso,
essere definiti di manutenzione straordinaria, secondo l' articolo 3 del testo unico edilizia, Dpr 380/2001,
e, come tali, fruiscono della detrazione del 50 per cento (articolo 1, comma 47, dellalegge 190/2014; si
veda anche la guida al 50% e al 65% su www.agenziaentrate.it), pur riguardando un appartamento
vincolato, i cui lavori sono abilitati da una Scia o una Dia. In presenza di un intervento su un immobile di
interesse storico­artistico vincolato a norma del Dlgs 42/2004 (sostitutivo della vecchia legge
1089/1939), la detrazione del 50% è cumulabile con la detrazione delle spese di manutenzione
obbligatorie per legge o rese necessarie da un provvedimento amministrativo (detrazione del 19 per
cento, ex articolo 15 del Tuir, Dpr 917/1986), ridotte nella misura del 50 per cento. [1592][354956]
PARTI COMUNI, 50% AI NEGOZISE PREVALGONO LE ABITAZIONIUn privato è proprietario di un
negozio situato al piano terra di un condominio. Il negozio è stato concesso in comodato gratuito,
registrato, a una Snc che svolge attività commerciale, di cui il privato è socio. Nel 2014 è stato rifatto il
tetto del condominio, e le spese di ristrutturazione sono state pagate dal proprietario per la sua quota.
Questo soggetto ha diritto alla detrazione d' imposta del 50% su Unico 2015 persone fisiche?
A.A.VERBANIA Nell' ipotesi di lavori su parti comuni di edificio a destinazione mista (abitativa e non
abitativa), come nel caso in questione, la detrazione del 50 per cento ­ ex articoli 16­bis del Tuir, Dpr
917/1986, e 1, comma 47, della legge 190/2014 ­ compete per i millesimi di proprietà delle parti comuni
sia per le unità abitative che per quelle a destinazione diversa, solo nell' ipotesi in cui l' edificio sia a
prevalente destinazione abitativa (oltre il 50% destinato ad abitazione, circolari 57/E e 121/E del 1998).
Viceversa, sempre secondo le circolari citate, se l' edificio è a prevalente destinazione non abitativa, la
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detrazione si applica comunque per i millesimi di proprietà delle parti comuni riferite alle abitazioni.
Pertanto, se il negozio è sito al piano terra di condominio a prevalente destinazione abitativa, non si
presenta alcun problema per l' applicazione della detrazione per lavori di rifacimento del tetto, anche se
il proprietario ha concesso il negozio stesso in comodato a una società di persone (di cui è socio).
[1593][354944] DETRAZIONE AUTONOMAPER NUOVI INTERVENTIHo effettuato lavori di
ristrutturazione edilizia (manutenzione straordinaria) su una singola unità immobiliare, nel 2013 per
20mila euro e nel 2014 per 25mila euro. I titoli abilitativi sono astati rispettivamente una Cil
(comunicazione inizio lavori) e una Scia (segnalazione certificata di inizio attività, presentata da un
tecnico progettista abilitato). Gli interventi sono stati pagati con bonifico "parlante" e si possono portare
in detrazione per il 50 per cento. Avrei, ora, in progetto altri lavori di manutenzione straordinaria sullo
stesso immobile, da realizzare (e pagare) entro il 2015, per un importo di circa 80mila euro, con nuovo
titolo abilitativo (Scia) predisposto da un ingegnere progettista. Non si tratta di una prosecuzione lavori
(legati alla Scia del 2014) ma di nuovo intervento.Tenuto conto dei precedenti lavori già conclusi negli
anni scorsi per 45.000 euro, quale sarà importo detraibile al 50% in relazione a questo ultimo intervento
di circa 80mila euro?G.R.VERCELLI La detrazione del 50 per cento (ex articoli 16­bis del Tuir, Dpr
917/1986, e 1, comma 47, della legge 190/2014) si rende applicabile anche se, sullo stesso fabbricato,
si fruisce di detrazioni per interventi eseguiti in anni precedenti. Per tutti i nuovi interventi la detrazione
del 50% opera autonomamente, fino al 31 dicembre 2015, nei limiti di 96.000 euro (si veda la guida al
36­50%, edita dall' agenzia delle Entrate e pubblicata sul sito www.agenziaentrate.it). Infatti, nel caso
descritto, ci si trova in presenza di nuovi lavori, effettuati nel 2015 e abilitati da un nuovo provvedimento
urbanistico: la detrazione opera a prescindere dal fatto che lo stesso immobile già fruisca dei benefici
fiscali per lavori pari a 45.000 euro, eseguiti nel biennio 2013/2014.Anche per la nuova detrazione
occorrerà esperire tutti gli adempimenti previsti dalla legge (pagamento delle fatture con bonifico
bancario o postale). [1594][354862] L' EX COMODATARIO SCONTALE SPESE SOSTENUTEMio figlio
è stato unico residente in un appartamento di mia proprietà fino a ottobre 2014, fruendo di un contratto
di comodato d' uso gratuito registrato. A novembre 2014 io ho ripreso la residenza, il contratto di
comodato è stato disdetto e mio figlio si è trasferito in un' altra città. Avendo mio figlio sostenuto, tra
gennaio e giugno 2014, spese condominiali straordinarie per risparmio energetico, a chi deve essere
intestato il documento di sgravio Irpef che l' amministratore deve rilasciare?F.F.MASSA La cessazione
del rapporto di comodato del figlio non fa venire meno il diritto alla detrazione per le spese da lui
sostenute per lavori sulle parti comuni condominiali nel periodo in cui egli deteneva legittimamente
(contratto di comodato debitamente registrato) l' abitazione del genitore. Nel caso in questione, anche
se cessa la detenzione come comodatario, il soggetto che ha sostenuto le spese (cioè il figlio non
proprietario) conserva il diritto alla detrazione fino all' estinzione del diritto stesso detrazione (l' importo
detraibile è suddiviso in 10 quote annuali di pari importo, da recuperare in sede di dichiarazione dei
redditi). Come è evidenziato nella circolare 121/E del 1998, il diritto alla detrazione del 36­50 per cento
(ex articolo 16­bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 47, della legge 190/2014; si veda anche
la guida al 50% su www.agenziaentrate.it) acquisito dal detentore (locatario, comodatario o familiare
convivente) si conserva fino a completa estinzione, anche se cessa il rapporto di detenzione. A rilevare
è che la detenzione come comodatario sussistesse nel momento del pagamento dei bonifici bancari o
postali, e in quello di esecuzione dei lavori. Pertanto l' amministratore intesterà il documento da cui
risulta l' importo detraibile al figlio ex comodatario che ha effettivamente sostenuto le spese. [1595]
[355292] LA «POMPEIANA»SI INSTALLA CON IL 50%Intendo far costruire una pompeiana attaccata al
muro di casa mia. L' intervento rientra fra quelli per cui si può fruire della detrazione del 50% oppure del
65 per cento?E.L.PADOVA Sia la realizzazione che la sostituzione di una pompeiana (una sorta di
tettoia a copertura di terrazze e giardini) in un immobile abitativo sono interventi di manutenzione
straordinaria e, come tali, fruiscono della detrazione del 50 per cento (ex articolo 16­bis del Tuir, Dpr
917/1986, e articolo 1, comma 47, della legge 190/2014; si veda anche la guida al 50% su
www.agenziaentrate.it), poiché l' opera in questione non comporta un risparmio energetico diretto. Solo
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se la pompeiana comporta anche l' installazione di una tenda (schermatura solare), si rende applicabile
la detrazione del 65% per interventi di risparmio energetico. L' articolo 1, comma 47, lettera a, della
legge 190/2014 prevede, infatti, per tutto il 2015, l' estensione del 65% anche con riferimento all'
acquisto e alla posa in opera di schermature solari (deve trattarsi degli impianti di cui all' allegato M al
Dlgs 29 dicembre 2006, n.311), tra le quali rientrano le tende esterne, le chiusure oscuranti e i
dispositivi di protezione solare, in combinazione con vetrate con specifici requisiti di trasmittanza
termica. [1596][354757] IL DONATORE PUÒ SCEGLIEREDI TRATTENERE IL BENEFICIOTra la fine
del 2014 e l' inizio del 2015 ho sostenuto, per un immobile di mia proprietà, spese per interventi di
ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico, per le quali intendo fruire delle detrazioni d' imposta.
Per ragioni personali sto procedendo alla donazione di tale immobile a un mio familiare. È possibile
includere nell' atto di donazione solo una delle due categorie di detrazioni fiscali (50 o 65 per cento)? In
caso affermativo, la detrazione correlata al "bonus mobili" posso conservarla?F.M.BARI Dal 1° gennaio
2012, l' articolo 16­bis del Tuir, Dpr 917/1986, prevede che ­ in caso di vendita, o anche donazione, dell'
unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi che fruiscono del 50 o del 65 per cento ­
la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso
accordo tra le parti, all' acquirente persona fisica dell' unità immobiliare. Pertanto, il proprietario del
fabbricato oggetto dell' intervento di risparmio energetico può optare, in sede di atto di donazione, per il
mantenimento del diritto al 50% per le quote decennali residue, così da mantenere anche il diritto al
bonus mobili, e trasferire solo il diritto alla detrazione del 65 per cento. In caso di mancata opzione,
invece, tutte le detrazioni (50 per cento, bonus mobili e 65 per cento) si trasferiscono in capo al familiare
donatario. [1597][354701] TUTTI GLI ELEMENTICHE SERVONO NEL BONIFICOHo pagato in anticipo
una fattura per lavori inerenti al risparmio energetico, con specifico bonifico. La fattura stessa però non
menziona alcuna legge, limitandosi a citare testualmente: "acconto per lavori da svolgere per vostro
ordine e conto". Ai fini della possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali sulla casa, tale documento è
regolare o andava menzionata la legge 214/2011?G.C.UDINE Ai fini della detrazione del 65% per
interventi di risparmio energetico, e di quella del 50% per ristrutturazioni edilizie (ex articoli 16­bis del
Tuir, Dpr 917/1986, e 1, comma 47, della legge 190/2014; si veda anche la guida al 50% e al 65% su
www.agenziaentrate.it), il pagamento può essere fatto anche in acconto prima dell' inizio dei lavori.
Infatti, rileva il principio di cassa e, quindi, la data di pagamento, non quella di esecuzione dei lavori o di
emissione della fattura. Tuttavia, nel caso di specie la detrazione non si applica, in quanto il bonifico è
generico e non contiene gli elementi essenziali ai fini della detrazione: codice fiscale del beneficiario,
partita Iva del soggetto esecutore dei lavori e, come casuale di versamento, il riferimento normativo
(detrazione del 65%, articolo 1, comma 47, legge 190/2014 o articolo 1, commi 344­349, della legge 27
dicembre 2006 n. 296 e successive modificazioni). Si consiglia di procedere, se possibile, all'
annullamento del bonifico e di ripetere l' operazione. A cura di Marco Zandonà Dichiarazione dei redditi
delle persone fisiche [1598][353640] REGIME DI VANTAGGIO E CIFRENON SOGGETTE A
RITENUTAIl mio quesito riguarda la certificazione unica 2015 per il lavoro autonomo.La «prestazione
non soggetta a ritenuta d' acconto ai sensi del comma 5.2. del provvedimento agenzia Entrate del 22
dicembre 2011, n. 185820» dev' essere considerata tra le «altre somme non soggette a ritenuta»
oppure tra le «somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale»? Preciso che la prestazione è
stata effettuata nell' ambito del regime ex articolo 27, commi 1 e 2, del Dl 6 luglio 2011, n.
98.U.B.MODENA I compensi di lavoro autonomo conseguiti dal contribuente che agisce in regime
fiscale di vantaggio, come tali non sono soggetti a ritenuta alla fonte, vanno preventivamente esposti al
punto 4 della certificazione unica e, poi, al successivo punto 7 «Altre somme non soggette a ritenuta».
Le «somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale», di cui al punto 5, sono quelle cui sono
state applicate le norme convenzionali contro le doppie imposizioni. [1599][355493] NEL QUADRO RL I
REDDITIINCASSATI POST CHIUSURANel 2013 ho chiuso l' attività professionale (di geometra)
pagando l' Iva di una fattura ancora non incassata. L' incasso è poi avvenuto nel 2014, con regolare
certificazione unica da parte del committente, in cui si evince il pagamento della ritenuta di acconto del
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20 per cento.Non trovando esattamente riscontro del mio caso nelle diverse diciture delle istruzioni alla
dichiarazione dei redditi, vorrei sapere se dovrò dichiarare tale reddito nel quadro RC, sezione II, altri
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, oppure nel quadro RM, redditi soggetti a tassazione
separata.R.F.VARESE La situazione prospettata è stata presa in considerazione (sebbene in ambito
Iva), per un caso similare, dalla risoluzione 232/E/2009, che ha ribadito (si vedano anche le circolari
17/E/2012 e 11/E/2007, paragrafo 7.1) l' assunto in base al quale l' attività professionale non può
ritenersi cessata fino al momento in cui il professionista (sempre che non intenda anticipare la
fatturazione rispetto al momento di incasso del corrispettivo) non realizzi la riscossione dei crediti, la cui
esazione sia ritenuta ragionevolmente possibile (perché, ad esempio, non è decorso il termine di
prescrizione ex articolo 2956 del Codice civile). Le indicazioni operative riferite non lasciano trasparire
ulteriori soluzioni nell' evenienza in cui l' attività sia stata comunque definitivamente chiusa da parte del
contribuente. Il quale, in questa situazione, allo scopo di scongiurare (o, quanto meno, contenere)
complicazioni da accertamento ai fini reddituali, non potrà fare altro che dichiarare i corrispettivi di
natura professionale così incassati come reddito diverso, ex lettera l dell' articolo 67 del Tuir (redditi
derivanti dall' attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente), e utilizzare per la loro
dichiarazione il quadro RL, rigo RL15, di Unico persone fisiche 2015.Si aggiunge che, con ordinanza
24432/2014, la Corte di cassazione (sesta sezione civile) ha rimesso alle sezioni unite il compito di
definire la qualificazione e la rilevanza impositiva ai fini Iva e, di conseguenza, ai fini reddituali delle
somme incassate dopo la cessazione dell' attività professionale. [1600][355323] SPESE PER I FIGLI,
AMMESSEPERCENTUALI VARIABILINel caso in cui i documenti di spesa attinenti a spese mediche, di
istruzione, riscatto anni di laurea, sostenute per figli a carico, siano intestati ai figli medesimi, possono i
genitori ripartire in misura diversa dal 50% i costi? Per esempio, può uno dei due genitori accollarsi l'
intera spesa annotando sul documento che è stata da lui sostenuta al 100 per cento?G.A.BARI La
risposta è affermativa. Tutte le spese, di cui agli articoli 10 e 15 Tuir, che sono riconosciute
deducibili/detraibili, anche se sostenute a favore dei figli fiscalmente a carico dei genitori, possono
essere liberamente ripartite fra questi ultimi in ragione della percentuale dell' onere in concreto
sostenuto da ciascuno. Questa modalità si applica a prescindere dal criterio di suddivisione previsto
dall' articolo 12 del Tuir in materia di carichi di famiglia, che impone percentuali di detrazione fissate
inderogabilmente nella misura del 50% a favore di ogni genitore, o del 100% a favore di uno soltanto di
essi (circolare 11/E/2007, punto 2.1). Se il documento che comprova la spesa è intestato al figlio, va
apposta su di esso l' annotazione della misura in cui la stessa è stata sostenuta da un solo genitore o da
entrambi. [1601][355083] RILASCIO E INVIODEL VISTO DI CONFORMITÀLa dichiarazione Unico 2014
persone fisiche è stata inviata entro i termini, con l' apposizione del visto di conformità (per le
compensazioni oltre i 15.000 euro) del professionista iscritto nella lista dei soggetti abilitati al rilascio del
visto stesso, ma è stata inviata da un terzo soggetto. Nel caso specifico, il professionista che ha
apposto il visto è un collaboratore (con partita Iva) dello studio di commercialisti che ha provveduto all'
invio della dichiarazione con l' indicazione del codice fiscale del professionista abilitato.L' apposizione
del visto è da ritenere valida? In caso contrario, è possibile sanare tale situazione senza incorrere in
eventuali sanzioni, essendo già trascorsi i 90 giorni per l' invio della dichiarazione tardiva?S.D.ROMA
Sembra di comprendere che il professionista abilitato, che ha apposto il visto di conformità, ex articolo
35 del Dlgs 241/1997 (richiamato dall' articolo 1, comma 574, della legge 147/2013 per le
compensazioni di crediti superiori a 15.000 euro, concernenti le imposte sui redditi e relative
addizionali, imposte sostitutive e Irap), appartenga all' associazione professionale mediante la quale è
stata poi trasmessa telematicamente la relativa dichiarazione del contribuente. Se questa è la
premessa, l' assistenza fiscale, riguardante in particolare il visto di conformità, così prestata, è da
ritenere validamente effettuata. [1602][355019] UN 730 PRECOMPILATOPER OGNUNO DEI
CONIUGIQuest' anno posso inoltrare online il modello 730/2015 "separato", dopo che l' anno scorso ho
presentato il modello 730/2014 congiunto con mia moglie a mezzo Caf?A.V.MILANO Sebbene la
presentazione del modello 730/2014 sia avvenuta in forma congiunta, per il 2015 (anno d' imposta 2014)
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verranno comunque predisposte dall' agenzia delle Entrate due distinte dichiarazioni 730 precompilate,
una per ciascun coniuge che abbia i requisiti per rientrare in questa nuova procedura dichiarativa
(circolare 11/E/2015, paragrafo 1.2). Ognuno dei coniugi potrà, quindi, provvedere alla trasmissione
della dichiarazione, autonomamente e personalmente in via telematica (senza sostenere alcun onere
economico di intermediazione), dopo aver effettuato la consultazione della stessa accedendo al sito
https://info730.agenziaentrate.gov.it/portale/ A questo scopo occorre preventivamente abilitarsi al
servizio Fisconline, acquisendo codice Pin e password direttamente in un ufficio dell' agenzia delle
Entrate, per telefono contattando il numero 848.800.444, oppure mediante il sito dell' Agenzia (in
alternativa, il possesso della carta nazionale dei servizi assolve al medesimo scopo). Il termine per la
consultazione e la stampa del 730 precompilato decorreva dal 15 aprile 2015, mentre la (eventuale)
correzione e l' invio si possono effettuare dal 1° maggio fino al 7 luglio 2015. [1603][355348]
DICHIARAZIONE INTEGRATIVAPER CORREGGERE GLI ERRORICon riferimento al modello 730
precompilato inviato dall' agenzia delle Entrate, gradirei sapere se, una volta apportate e inviate online
le modifiche necessarie, è possibile effettuare successivamente ulteriori modifiche qualora ci si accorga
di avere commesso errori.Domenico MontaldoALESSANDRIA Il modello 730 precompilato, sia esso
modificato o integrato rispetto ai dati proposti dall' agenzia delle Entrate, dopo la sua presentazione
(quale che sia il canale prescelto) può essere ordinariamente corretto da una dichiarazione integrativa
per il riconoscimento di un maggiore credito o di un minore debito, oppure, al contrario, per evidenziare
un minore credito o un maggiore debito. Nel primo caso, la dichiarazione integrativa può essere
presentata entro il 25 ottobre 2015 (correttiva nei termini) mediante un nuovo 730, esclusivamente
tramite un Caf o un professionista abilitato, oppure al fine di sfruttare il termine più lungo del 30
settembre 2016, utilizzando il modello Unico. In caso di dichiarazione integrativa "a sfavore", è possibile
avvalersi soltanto del modello Unico, con le medesime modalità e scadenze citate, oltre a quella
ulteriore ­ ex articolo 2, comma 8, del Dpr 322/1998 ­ del 31 dicembre del quarto anno successivo: in
quest' ultima ipotesi le sanzioni verranno liquidate dall' amministrazione finanziaria (istruzioni al modello
730/2015, pagina 12). A cura di Alfredo Calvano [1604][354974] NON PER TUTTI È DISPONIBILEIL
MODELLO «GIÀ PRONTO»Per un lavoratore dipendente, che non ha mai presentato il modello 730, è
comunque disponibile il modello precompilato con la sola certificazione unica, oppure sono disponibili
solo i precompilati dei soggetti che hanno presentato un modello dichiarativo nel 2014? Inoltre, il visto di
conformità dev' essere apposto, con tutte le conseguenze che ne derivano per l' intermediario, anche
per quei soggetti che presentano il 730 per la prima volta nel 2015? Sara QuinzaniFIORENZUOLA D'
ARDA Le istruzioni alla compilazione del modello 730 precisano che il precompilato viene reso
disponibile ai lavoratori dipendenti e ai pensionati che hanno presentato il modello 730/2014 per i redditi
del 2013 e che, inoltre, hanno ricevuto dal sostituto d' imposta la certificazione unica 2015, con le
informazioni relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e/o ai redditi di pensione percepiti nel
2014 (i due requisiti devono coesistere). La dichiarazione precompilata viene predisposta anche per i
contribuenti, in possesso della certificazione unica 2015, che per il 2013 hanno presentato il modello
Unico persone fisiche 2014, pur avendo i requisiti per presentare il modello 730, oppure hanno
presentato, oltre al modello 730, anche i quadri RM, RT e RW del modello Unico persone fisiche
2014.Quanto al secondo quesito, si ritiene che il visto di conformità debba sempre essere apposto,
indipendentemente dal fatto che si tratti della prima dichiarazione dei redditi presentata. [1605][354622]
NON RILEVA IL TFRDEL FAMILIARE A CARICONel 2014 ho fruito, in busta paga, della detrazione per
coniuge a carico, essendo mia moglie disoccupata. Lo stesso anno, però, lei ha chiesto ­ al fondo
privato al quale aveva destinato il Tfr quando lavorava, dal 2007 al 2011 ­ un anticipo di liquidazione,
pari a circa 4mila euro, avendone maturato i requisiti (in quanto disoccupata da più di due anni).Il fondo
pensione ha ora inviato una certificazione unica 2015, indicando tale liquidazione come "reddito
assoggettato a ritenuta a titolo di imposta", al punto 221 della Cu (con relativa Irpef trattenuta al punto
222).Si tratta di un reddito assimilato al Tfr e, quindi, soggetto a tassazione separata, che non va
indicato nel 730? Oppure è un reddito effettivo soggetto a tassazione ordinaria? In quest' ultimo caso,
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avendo superato il limite di 2.840,51 euro, devo quindi dichiarare nel 730 il coniuge non a carico, con il
conseguente ricalcolo delle detrazioni spettanti?In quale sezione del 730 si dichiara tale reddito?
R.M.RHO L' importo percepito come trattamento di fine rapporto, sia esso erogato a titolo di saldo o di
anticipazione, non dev' essere inserito nella dichiarazione dei redditi. La ritenuta d' acconto su tale
somma viene, infatti, determinata al momento dell' erogazione dal datore di lavoro, il quale, attraverso il
modello 770, comunicherà all' agenzia delle Entrate le modalità di tassazione adottate e le imposte
trattenute. Tale importo non rileva, dunque, ai fini della sussistenza della condizione di familiare a
carico. A cura di Luca Vichi [1606][354999] UN FIGLIO PUÒ TORNAREA CARICO DEL GENITOREA
inizio anno 2015 ho comunicato all' Inps, erogatore della mia pensione, di considerare, per il calcolo
delle detrazioni per carichi di famiglia una sola delle due figlie, in previsione di un possibile lavoro dell'
altra, con il conseguimento di un reddito superiore a 2.840,51 euro. Nel caso tale importo non dovesse
essere raggiunto, è possibile ottenere la maggiore detrazione per carichi di famiglia inserendo la figlia,
non considerata dall' Inps, a carico nel modello 730/2016 per i redditi del 2015?L.Z.VENEZIA La
risposta è affermativa. Nella dichiarazione dei redditi che presenterà il prossimo anno, il lettore potrà
indicare entrambe le figlie a proprio carico qualora il reddito di ognuna non sia superiore a 2.840,51
euro e potrà, quindi, fruire della relativa detrazione fiscale (attualmente la massima detrazione prevista
è di 950 euro per ogni figlia). [1607][354216] SE C' È RIMBORSO PARZIALEDELLE SPESE
SANITARIESono iscritto a una "cassa con fine esclusivamente assistenziale", che provvede al rimborso
parziale delle spese sanitarie sostenute. Il rimborso avviene spesso nell' anno successivo a quello di
sostenimento delle spese. L' importo del rimborso non è esattamente quantificabile a priori a causa
delle franchigie, della normativa sottostante e delle verifiche della "cassa". Negli anni scorsi ho adottato
il seguente comportamento:a) indicazione nel modello 730, quadro E, dell' importo integrale delle spese
sostenute e non rimborsate nello stesso anno;b) indicazione nel modello 730, quadro D, sezione II, dell'
anno successivo dell' importo effettivamente rimborsato.Analizzando i prospetti di liquidazione rilevo
che,nell' anno delle spese, viene riconosciuta la detrazione del 19 per cento, mentre, nell' anno del
rimborso, viene applicato un "acconto 20% redditi tassazione separata". In questo modo ho un onere
dell' 1 per cento.Negli anni successivi non ho avuto riliquidazioni.È corretto tutto questo?L.F.GENOVA
La risposta è positiva, in quanto gli oneri rimborsati in epoca successiva, rispetto all' anno d' indicazione
delle spese sanitarie al quadro E del modello 730, vanno indicati nella sezione II, "Redditi soggetti a
tassazione separata", al quadro D del modello 730 (nel 730/2015, al rigo D7, con codice identificativo 4
da indicare in colonna 1). Qualora, invece, si volesse optare per la tassazione ordinaria, è necessario
darne evidenza in dichiarazione barrando l' apposita casella (nel modello 730/2015, quella di colonna 2
in corrispondenza del rigo D7). Si fa presente che le somme rimborsate vanno indicate nella misura in
cui sono state percepite e fino a concorrenza dell' importo a suo tempo dedotto, o su cui è stata
calcolata la detrazione d' imposta (si vedano istruzioni al 730/2015, alle pagine 36­37). [1608][354214]
CONTRIBUTI DEDUCIBILIQUANDO SONO EVIDENZIATIMia mamma, invalida civile, si avvale dell'
aiuto di una persona addetta all' assistenza personale. Il rapporto di lavoro si svolge tramite l'
intermediazione di una cooperativa, e mensilmente viene fatto un pagamento onnicomprensivo. La
fattura riporta la causale "servizio di assistenza domiciliare". Non provvediamo, quindi, direttamente al
pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Abbiamo comunque diritto a portare in deduzione
dal reddito una quota di quanto pagato, relativamente ai "contributi per gli addetti ai servizi domestici e
familiari"? Se sì, la cooperativa dovrà fornirci l' importo dei contributi versati?Guglielmo IcardiGENOVA
La possibilità di fruire della deduzione potrebbe sussistere qualora la fattura emessa dalla cooperativa
evidenziasse la quota parte dei contributi riaddebitata. Sussistendone i presupposti (stato di non
autosufficienza della madre comprovato da certificazione medica, reddito del contribuente richiedente
non superiore a 40 mila euro), si può beneficiare della detrazione prevista dall' articolo 15, comma 1,
lettera i­septies, del Dpr 917/1986, che è cumulabile con la deduzione fiscale relativa ai contributi
previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all' assistenza personale o
familiare. A cura di Giuseppe Merlino Fisco internazionale [1609][354878] EREDITÀ, DECISIVA LA
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DATADI ACCETTAZIONEA marzo 2015 si è verificata l' accettazione di eredità da parte di una persona
fisica (figlia) fiscalmente residente in Italia (e con doppia cittadinanza), a fronte del decesso del padre
(che risiedeva in Austria) avvenuto nel 2014. L' eredità è costituita da immobili in Austria con un
complessivo valore catastale di 210.000 euro, e da un conto corrente in una banca austriaca, con saldo,
al 31 dicembre 2014, di 50.000 euro. Parte di questi immobili sono locati, con complessivi canoni di
locazione pari a 36.000 euro annui. Gli immobili si indicano già in RW di Unico 2015 o in Unico 2016?
Oltre all' RW, e al pagamento della relativa Ivie (imposta sul valore degli immobili all' estero), si compila
anche l' RL per indicare i canoni annui e il CR per l' eventuale credito d' imposta (per le imposte
definitive pagate in Austria) che riduce le imposte da pagare in Italia? È possibile avere un esempio di
compilazione dei suddetti quadri di Unico (compresa l' indicazione del conto bancario in RW con la
relativa Ivafe, imposta sul valore delle attività finanziarie all' estero)?A.A.MILANO L' accettazione dell'
eredità, verificatasi nel 2015, determina l' inizio del periodo in cui il contribuente entra nella disponibilità
dei beni all' estero. Pertanto, i relativi quadri della dichiarazione ­ vale a dire il quadro RW per il
monitoraggio dell' immobile e del conto corrente, nonché per il pagamento delle relative imposte
patrimoniali Ivie e Ivafe, il quadro RL per la tassazione del reddito immobiliare, il quadro CR per l'
utilizzo del credito per le imposte estere ­ vanno compilati a partire dal modello Unico 2016. Quanto
precisato vale tuttavia con riferimento alla posizione specifica dell' erede. Non è da escludere che lo
stesso sia comunque tenuto a compilare, già dal modello Unico 2015 per l' anno 2014, la relativa
dichiarazione per conto del de cuius. A cura di Fabrizio Cancelliere [1610][352389] LA RITENUTA DEL
15%SU DIVIDENDI A CITTADINI USAQuali imposte deve versare un cittadino degli Stati Uniti d'
America che riceve dividendi nella qualità di socio di una Srl?A.D.PALERMO In via generale, il
dividendo corrisposto da una Srl italiana a un soggetto non residente dev' essere assoggettato a una
ritenuta alla fonte a titolo d' imposta del 26 per cento, come previsto dall' articolo 27, comma 3, del Dpr
600/1973. L' articolo 10, comma 2, della convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra Italia e
Usa, ratificata in Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 20, prevede (a determinate condizioni, che devono
essere complessivamente verificate) che la ritenuta operata nei confronti di un effettivo beneficiario
persona fisica non possa eccedere il 15 per cento. Si segnala, infine, che l' articolo 27, comma 3 (ultima
parte), del Dpr 600/1973 prevede anche che i soggetti non residenti hanno diritto al rimborso, fino a
concorrenza degli 11/26 della ritenuta subita, dell' imposta che dimostrino di avere pagato all' estero in
via definitiva sugli stessi utili, mediante certificazione dell' ufficio fiscale competente dello Stato estero.
[1611][352380] IL REDDITO DA LOCAZIONEÈ TASSATO AL COMODANTEUn cittadino italiano, che si
trasferisce all' estero (in Germania), vorrebbe affittare l' appartamento ­ di proprietà del padre ­ di cui ha
l' uso in Italia in virtù di un contratto di comodato. Il reddito derivante dalla locazione è considerato
reddito diverso o reddito da fabbricati? Nel primo caso, poiché il soggetto in questione è iscritto all' Aire
(anagrafe degli italiani residenti all' estero), il provento da locazione è esente da imposte in Italia?
N.D.TERAMO Secondo quanto previsto nella risoluzione dell' agenzia delle entrate del 22 ottobre 2008,
n. 394/E, il reddito derivante dalla concessione in locazione di un bene immobile detenuto in comodato
è considerato reddito fondiario in capo al proprietario. L' agenzia delle Entrate, nel documento di prassi,
ha infatti osservato che ­ a norma dell' articolo 26 del Tuir ­ i redditi fondiari concorrono,
indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli
immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale. Ne consegue che, dal punto di vista
fiscale, il contratto di comodato non trasferisce la titolarità del reddito fondiario (in questo caso) dal
padre al figlio, in quanto il comodato, disciplinato dagli articoli 1803 e seguenti del Codice civile, è un
contratto a effetti obbligatori e non reali, che fa nascere, a favore del comodatario, cioè di colui che
riceve in comodato il bene, un diritto personale di godimento sulla cosa concessa in comodato, e non un
altro diritto reale.Di conseguenza, nel caso in questione, il reddito derivante dalla locazione dovrà
essere imputato al padre, e da questi dichiarato e assoggettato a imposta secondo le modalità previste
dagli articoli 26 e 37 del Tuir, indipendentemente dalla circostanza che la percezione degli stessi
avvenga da parte del figlio, e a nulla valendo la sua residenza, ai fini fiscali, in Germania. A cura di
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Giuliano Necchi Imposte e tributi vari [1612][353200] AFFITTI, BOLLO DA ASSOLVEREENTRO LA
STIPULADue soggetti stipulano un contratto di locazione immobiliare con obbligo di registrazione
telematica, in quanto il locatore possiede più di dieci unità immobiliari. L' imposta di bollo viene, perciò,
assolta al momento della registrazione in modalità telematica. Si chiede se è sanzionabile il fatto che, a
differenza della registrazione cartacea presso l' ufficio, l' imposta di bollo viene assolta in una data
successiva alla stipula o alla decorrenza del contratto, e comunque nei 30 giorni
successivi.V.D.TREVISO L' imposta di bollo dev' essere assolta non oltre il momento della
sottoscrizione del contratto. Pertanto, se il file viene inviato successivamente (sia pure tempestivamente
entro i trenta giorni), l' imposta di bollo risulta addebitata dopo la sottoscrizione, e si applicherà (per la
tardività del bollo) una sanzione variabile dal 100 al 500% del tributo (articolo 25 del Dpr 642/1972).Il
pagamento delle imposte di registro e di bollo sarà eseguito inserendo le coordinate bancarie del
soggetto che chiede la registrazione o dell' intermediario al momento dell' autenticazione del file di
trasmissione dalla piattaforma Entratel, per cui le imposte di bollo si possono assolvere solo il giorno
della trasmissione del file. A cura di Nicola Forte Contribuenti minori, minimi e regimi contabili [1613]
[355302] IRRILEVANTE LA PRECEDENTEATTIVITÀ OCCASIONALEHo 25 anni e lavoro come
account. Ora ho un contratto di procacciamento di affari (attività secondaria e occasionale): è il secondo
che stipulo con l' azienda (entrambi della durata di sei mesi). Alla scadenza del secondo, devo aprire la
partita Iva. Trattandosi di prestazione occasionale, posso accedere al regime dei minimi 2015 o al
forfettario agevolato, con l' imponibile ridotto di un terzo per i primi tre anni? Di fatto, è vero che «non
impedisce l' accesso al regime la circostanza di aver svolto, nell' anno precedente, prestazioni
occasionali, perché le stesse, costituendo redditi diversi ai sensi dell' articolo 67 del Tuir, non sono
produttive di reddito di lavoro autonomo o di impresa di cui, rispettivamente, agli articoli 55 e 53 del
Tuir», ma la mia attività presenterebbe «il carattere della novità unicamente sotto l' aspetto formale», in
quanto sarebbe svolta «in sostanziale continuità, nello stesso luogo, nei confronti degli stessi clienti e
utilizzando gli stessi beni dell' attività precedente».M.F.BRESCIA La circostanza che il contribuente
abbia svolto, prima di avvalersi del regime dei minimi o del nuovo regime forfettario, previsto dalla
legge di stabilità del 2015, un' attività di tipo occasionale, è irrilevante.Pertanto, il contribuente può
scegliere, anche tenendo conto dell' ammontare dei ricavi percepiti, sia il regime dei minimi sia quello
forfettario. In tale secondo caso, il contribuente può beneficiare della riduzione del reddito di un terzo
(articolo 1, comma 65, della legge 190/2014). È ugualmente irrilevante che la nuova attività sia svolta
nello stesso luogo, nei confronti degli stessi clienti e utilizzando gli stessi beni delle prestazioni
precedenti. Ciò a condizione che le prestazioni poste in essere in precedenza fossero effettivamente
occasionali. Viceversa, se queste prestazioni, considerate dal contribuente occasionali, fossero
ricondotte dall' agenzia delle Entrate nell' ambito di un' attività commerciale svolta con continuità e
professionalità, la soluzione dovrebbe essere diversa. [1614][355419] FATTURA PAGATA POST
USCITASENZA ALIQUOTA AGEVOLATASono un ingegnere libero professionista, nel regime dei
contribuenti minimi dal 2010 al 2014, e nel 2015 ne sono uscito sia per avere sfruttato tutti i cinque anni
consentiti sia, contestualmente, per avere raggiunto il limite di età dei 35 anni. A partire dal 2015 sono
entrato nel regime ordinario.Nel dicembre 2014, alla consegna degli elaborati finali di un lavoro svolto
nei mesi precedenti per conto di un Comune, ho emesso anche la fattura relativa, secondo le indicazioni
che mi ha chiesto la pubblica amministrazione. Tale fattura, essendo io contribuente minimo, non era
soggetta a Iva né a ritenuta d' acconto, secondo quanto prevede il provvedimento del direttore dell'
agenzia delle Entrate 185820 del 22 dicembre 2011. Il pagamento della fattura, però, è avvenuto con
bonifico bancario nel mese di gennaio 2015. Ai fini fiscali, come mi devo comportare? Posso conservare
l' aliquota agevolata del 5 per cento relativamente a questa fattura?A.D.ALESSANDRIA Non è possibile
conservare l' aliquota agevolata con riferimento al singolo incasso, anche se la fattura è stata emessa
durante il periodo d' imposta in cui il contribuente ha applicato il regime dei minimi.Secondo l' articolo
54 del Tuir, gli esercenti arti e professioni determinano il reddito di lavoro autonomo applicando il
principio di cassa, cioè effettuando la differenza tra i compensi percepiti (incassati) e le spese sostenute
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(pagate). Conseguentemente, il compenso incassato nel periodo d' imposta 2015 concorrerà alla
formazione del reddito relativamente alla medesima annualità. A cura di Nicola Forte [1615][355398]
PER L' ASSISTENTE SOCIALEIL LIMITE È A 15MILA EUROUn assistente sociale svolge la sua opera
con contratto di collaborazione, con partita Iva, nella sede di un ente pubblico. Ai fini dei parametri per l'
accesso al regime dei minimi 2015, deve fare riferimento al limite di 15.000 euro ("Attività professionali")
o al limite di 20.000 euro ("Altre attività economiche")?A.A.NAPOLI Si ritiene che l' attività descritta
appartenga a quelle professionali, quindi con un tetto di compensi stabilito in 15.000 euro. Peraltro, il
lettore potrà controllare direttamente se rientra in tale fattispecie, sulla base del codice Ateco 2007
dichiarato all' inizio dell' attività: se appartiene ai codici 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 85, 86, 87,
88, la sua attività si configura come professionale. A cura di Paolo Meneghetti Irap [1616][354328] DAL
2015 COSTO DEL LAVOROINTERAMENTE DEDUCIBILEPer un datore di lavoro che assume un
lavoratore a tempo indeterminato, oltre all' applicazione dello sgravio contributivo previsto dalla
circolare Inps 17/2015, in base alla legge di stabilità 2015 ci sarà la possibilità di dedurre interamente il
costo sostenuto per il calcolo dell' Irap?S.S.ROMA La risposta è affermativa. Con il nuovo comma 4­bis
dell' articolo 11 del Dlgs 446/1997, dal 1° gennaio 2015 (per i soggetti con esercizio coincidente con l'
anno solare) è possibile considerare, oltre alle deduzioni forfettarie e analitiche relative al costo del
lavoro, anche la quota relativa alla differenza tra il costo del lavoro complessivo (relativo ai contratti a
tempo indeterminato) e le deduzioni spettanti.In sostanza, se la sommatoria delle deduzioni analitiche o
forfettarie è inferiore al costo complessivo dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato, l'
impresa può considerare in deduzione un ulteriore importo «fino a concorrenza dell' onere sostenuto».
Pertanto, il costo del lavoro diviene integralmente deducibile. [1617][353049] IL BARISTA «SOLO»
PAGAALLA REGIONE DI RESIDENZAUn contribuente è residente in provincia di Ferrara ed è titolare
di un bar, ditta individuale, con sede in provincia di Milano. L' impresa non ha dipendenti. In quale
Regione va versata l' Irap? In Emilia Romagna, dove il contribuente ha la residenza, o in Lombardia,
dove ha sede l' attività?N.C.CORSICO Se non ha dipendenti e/o altri collaboratori stabilmente impiegati
per almeno tre mesi in Lombardia, il contribuente deve versare il tributo alla Regione Romagna, ove il
contribuente parrebbe avere il proprio domicilio fiscale (si veda l' articolo 4, comma 2, del Dlgs
446/1997). A norma dell' articolo 58 del Dpr 600/1973, le persone fisiche residenti nello Stato hanno il
domicilio fiscale nel Comune alla cui anagrafe sono iscritte. Qualora il domicilio fiscale del contribuente
sia stato stabilito dall' amministrazione finanziaria, d' autorità o su richiesta del contribuente stesso, a
norma dell' articolo 59 del Dpr 600/1973, in un Comune diverso da quello della residenza anagrafica, il
provvedimento dell' amministrazione ha effetto dal periodo d' imposta successivo a quello in cui è stato
notificato. A cura di Roberto Moscati Iva [1618][355156] CREDITO COMPENSABILEDOPO LA
REGOLARIZZAZIONEIl maggiore credito Iva per l' anno d' imposta 2012, risultante da una
comunicazione di irregolarità che è stata in seguito regolarizzata, quando e come può essere utilizzato
in compensazione verticale? Dev' essere prima inserito in una dichiarazione Iva oppure può essere già
utilizzato in compensazione dell' Iva a debito del primo trimestre 2015?N.F.MILANO Si ritiene che il
maggior credito Iva relativo all' anno 2012, qualora emerga soltanto da una comunicazione d i
irregolarità, successivamente regolarizzata, vada inserito nella prima dichiarazione annuale utile ai fini
Iva (Unico, quadro RX, sezione II, colonne 2 e 5; dichiarazione in via autonoma, quadro VX), onde
consentire all' ufficio di effettuare i necessari riscontri sulla correttezza dell' utilizzo in compensazione
verticale (Iva da Iva) del credito stesso. A cura di Giuseppe Barbiero [1619][355159] DICHIARAZIONE
2014:I TERMINI PER LA CORREZIONEChiedo un suggerimento circa la soluzione di un errore
commesso nella rilevazione della dichiarazione annuale Iva 2014 (per l' anno d' imposta 2013). Mi sono
accorto di avere compilato le colonne 5 e 6 del quadro VC riguardanti l' anno 2012, mentre avrei dovuto
compilare le colonne 3 e 4 corrispondenti all' anno 2013. Peraltro, avendo presentato già il modello Iva
2015, credo di non poter rimediare in alcun modo con una nuova trasmissione, essendo decorsi i
termini.A.M.SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA Nel caso descritto dal lettore è possibile rettificare, entro il
30 settembre 2015, l' errore relativo alla non corretta compilazione del quadro VC della dichiarazione
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Iva 2014. Le istruzioni alla dichiarazione Iva precisano che il contribuente può presentare una
dichiarazione integrativa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al
periodo d' imposta successivo, per correggere errori od omissioni, ex articolo 2, comma 8­bis, del Dpr
322/1998. [1620][354957] CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA,LE FATTURE NON CAMBIANOIn base alla
clausola di salvaguardia prevista dalla circolare 14/E del 27 marzo 2015, i comportamenti adottati prima
di tale data non vengono sanzionati, ma occorre ripristinare le eventuali fatture emesse con Iva
anteriormente alla data del 27 marzo, tramite note di credito e successiva riemissione di fattura in
reverse charge, oppure non occorre fare alcunché?Giovanni PalaiaROMA Non è necessario rettificare
le fatture emesse prima del 27 marzo 2015, se non conformi alle indicazioni della circolare 14/E/2015. L'
agenzia delle Entrate, con la clausola di salvaguardia citata dal lettore, fa salvi i comportamenti
eventualmente difformi adottati anteriormente alla pubblicazione della circolare 14/E/2015. A cura di
Giorgio Confente [1621][354362] INSTALLAZIONE PISCINE,«REVERSE» SOLO IN EDIFICIUna società
che si occupa della realizzazione di piscine, curando anche la installazione dei relativi impianti elettrici,
la depurazione e le finiture (pavimentazione intorno alla piscina, bordo piscina), nonché ­ in alcuni casi ­
effettuando lavori edili, deve applicare il reverse charge? E nel caso di realizzazione di fontane e
installazione di saune?L.B.GROSSETO Secondo la circolare 14/E del 27 marzo 2015, l' applicazione
del reverse charge si applica alle prestazioni di installazione di piscine soltanto se queste sono
inglobate negli edifici. È questo, ad esempio, il caso delle piscine realizzate sui tetti degli edifici. Quanto
alle saune e alle fontane, queste opere non rientrano nella previsione normativa del reverse charge.
[1622][354795] PER IL DIRETTORE DEI LAVORIL' ALIQUOTA DEL 22%Per la costruzione di
appartamenti (non prima casa e non di lusso) la fattura del direttore dei lavori deve essere al 22% o può
essere al 10 per cento?W.F.NOVARA Trattandosi di una prestazione d' opera intellettuale, si applica
sempre l' aliquota ordinaria del 22 per cento. A cura di Giampaolo Giuliani [1623][355534] VENDITA PIÙ
TRASPORTOIN UK: LA FATTURAZIONELa società A (soggetto Iva italiano) vende della merce alla
società D, comunitaria (soggetto Iva Uk, Regno Unito). Il soggetto A incarica B (soggetto Iva italiano,
autotrasportatore) di effettuare il trasporto. B subappalta il trasporto al soggetto C (spedizioniere
italiano). Come dovrà essere regolata la fatturazione ai fini Iva?Marco PecoraVENARIA REALE La
società A fatturerà alla società D non imponibile, ex articolo 41 del Dl 331/1993, in quanto si è in
presenza di una cessione intracomunitaria di beni (sempre che i beni partano dall' Italia verso un altro
Paese della Ue, come nel caso in esame). Al riguardo risulta necessario che la società A, al fine di
dimostrare il passaggio dei beni tra i due Paesi della Ue, venga in possesso della Cmr (lettera di
vettura internazionale). Con riferimento al trasporto, sia la fattura emessa da B nei confronti di A che la
fattura di C nei confronti di B saranno soggette a Iva nei modi ordinari, in quanto tutti gli operatori sono
soggetti passivi Iva "stabiliti" in Italia (quindi, vale la regola generale ex articolo 7­ter del Dpr 633/1972,
che prevede l' assoggettamento a Iva nel Paese del committente soggetto passivo Iva). [1624][355396]
FOTOVOLTAICO IN SERRASENZA REVERSE CHARGEUn lavoro di manutenzione svolto su un
impianto fotovoltaico, posizionato su una serra agricola, che comunque risulta accatastata, rientra nel
regime del reverse charge, ex articolo 17, lettera a­ter, del Dpr 633/1972? In altre parole, la serra
agricola può essere considerata edificio?F.D.SAN VERO MILIS Ancorché a oggi non vi sia stato un
chiarimento ufficiale sul punto, si ritiene che, stante la definizione di "edificio" fornita dalla circolare 14/E
del 27 marzo 2015, la serra non dovrebbe rientrare nel concetto di edificio; pertanto, non dovrebbe
trovare applicazione il reverse charge. A cura di Stefano Setti Redditi d' impresa [1625][354573] LA
PLUSVALENZA «FORMALE»PUÒ ESSERE RATEIZZATAUn socio decide di recedere da una società
in nome collettivo costituita parecchi anni prima con il fratello e con la moglie di quest' ultimo, ricevendo
in cambio un immobile strumentale (capannone) posseduto da circa 15 anni e iscritto a libro cespiti. Dal
punto di vista formale, tuttavia, si procede attraverso la cessione di quota del socio uscente a favore dei
soci superstiti e attraverso la successiva vendita del capannone da parte della società a favore del
fratello uscente. La plusvalenza che emerge in capo alla società può essere rateizzata? Bisogna dare
prevalenza alla forma (compravendita di capannone) o alla sostanza dei fatti (assegnazione al socio del
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capannone)?Luigi AntonelliPONCARALE Si ritiene che prevalga l' aspetto formale, e che la plusvalenza
realizzata sia rateizzabile, a norma dell' articolo 86, comma 4, del Tuir, in quote costanti nell' esercizio
stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.Invece, in caso di riqualificazione dell' operazione come
assegnazione del bene al socio, non sarebbe possibile rateizzare il relativo plusvalore. In quest' ultimo
caso, la società potrebbe dedurre la differenza da recesso, o il valore liquidato al socio eccedente, alla
corrispondente quota del patrimonio netto contabile. L' importo liquidato al socio per la parte che
eccede il costo fiscale della partecipazione (costituito ordinariamente dai conferimenti e dalle riserve di
utili tassati per trasparenza, che, in linea di principio, coincide con la differenza da recesso) costituisce
in capo allo stesso reddito imponibile. Al fine di evitare una doppia tassazione sullo stesso reddito, una
prima volta in capo al socio recedente e successivamente in capo ai soci restanti, l' agenzia delle
Entrate, con la risoluzione 25 febbraio 2008, n. 64/E, ha ritenuto che la "differenza da recesso" sia
deducibile in capo alla società nell' esercizio in cui sorge il diritto alla liquidazione della quota. [1626]
[355250] I CRITERI PER DISAPPLICARELA CLAUSOLA ANTIELUSIVAUna società A (oggetto di
interesse) ha ricevuto un finanziamento da una società collegata. Il giorno successivo a quello di
accredito dell' importo ricevuto, per la stessa cifra, la società A ha eseguito un finanziamento a favore
della propria controllante. La società A non ha computato ­ tra le riduzioni del proprio patrimonio a fini
del calcolo Ace (aiuto alla crescita economica) ­ l' importo del finanziamento eseguito, ritenendo che la
fonte del denaro impiegato (il finanziamento ricevuto il giorno precedente) giustificasse la
disapplicazione della clausola antiabuso, che scatta in caso di incremento dei crediti da finanziamento
nei confronti di società del gruppo. Il comportamento della società A è stato corretto? Sarebbe stato
necessario presentare istanza di interpello?Laura GuerzoniPOGGIO RENATICO Per ottenere la
disapplicazione della disposizione antielusiva, è necessario presentare una istanza di
disapplicazione.Si fa presente, infatti, che l' articolo 10 del decreto attuativo dell' Ace (Dm 14 marzo
2012) prevede, tra le altre disposizioni antielusive, anche quella derivante dall' incremento dei crediti di
finanziamento a favore di società del gruppo rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all' esercizio
in corso al 31 dicembre 2010. La finalità della disciplina antielusiva ex articolo 10 è quella di «evitare
che a fronte di una sola immissione di denaro possa essere moltiplicata la base di calcolo dell' Ace
mediante una reiterazione di atti di apporto a catena all' interno delle società del gruppo».L' agenzia
delle Entrate ha chiarito ­ con la circolare 23 maggio 2014, n. 12/E ­ che, «al fine di escludere che l'
incremento dei crediti da finanziamento determini la neutralizzazione automatica del beneficio Ace, il
contribuente può richiedere la disapplicazione della suddetta disposizione tramite interpello da
presentare ai sensi dell' articolo 37­bis, comma 8, del Dpr 600/1973. In proposito, si evidenzia che, ai
fini della disciplina in esame, potranno trovare accoglimento le istanze di disapplicazione,
adeguatamente motivate e corredate da opportuna documentazione, che dimostrino come, a seguito
dell' incremento dei crediti da finanziamento, il contribuente ricevente non abbia operato alcun
conferimento dei crediti ad altro soggetto del gruppo ovvero alcun ulteriore finanziamento ad altri
soggetti del gruppo (che abbiano a loro volta operato dei conferimenti)». [1627][355118] LE AZIONI NEL
CIRCOLANTEVENGONO ALIENATE PER PRIMEUna Spa, società finanziaria, ha comprato mille
azioni dello stesso titolo, indicandone 800 nelle immobilizzazioni finanziarie e 200 nell' attivo circolante.
Ora la Spa intende vendere 100 azioni: l' amministratore può indifferentemente decidere che,
fiscalmente, si tratta di 100 azioni immobilizzate?V.D.TREVISO La risposta è negativa, nel senso che l'
amministratore non può scegliere indifferentemente da quale comparto prelevare le azioni oggetto di
cessione.L' agenzia delle Entrate ha chiarito ­ con la circolare 29 marzo 2013, n. 7/E ­ che, al fine di
stabilire se i titoli ceduti siano da ricondurre a quelli originariamente qualificati per l' esenzione o a quelli
privi di tale requisito, a parità di condizioni occorre considerare prioritariamente fuoriusciti i titoli iscritti
in origine nel circolante, in quanto destinati, per natura, alla negoziazione. [1628][354774] CESSIONE
PACCHETTO CLIENTITRAMITE VENDITA DI AZIENDAUna Srl intende acquistare il pacchetto clienti
di una Sas (società in accomandita semplice) che gestisce in regime di impresa (quadro F) l' attività di
amministrazione di condomìni. La Sas non possiede immobili o altri beni significativi, per cui il prezzo
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pattuito è ascrivibile sostanzialmente al pacchetto clienti. Tale operazione può essere inquadrata come
una cessione di azienda e, pertanto, il pacchetto clienti costituisce l' avviamento della stessa? Oppure l'
operazione può essere assimilata alla cessione della clientela di un' attività professionale? Quale può
essere una valida alternativa, tenuto conto che con l' atto di cessione sarebbe regolato anche il divieto di
concorrenza? In quale modo si può valutare il pacchetto clienti, tenendo conto della sovranità delle
assemblee condominiali nella nomina dell' amministratore?J.G.IMPERIA La cessione del pacchetto
clienti avviene, generalmente, mediante vendita dell' azienda, costituita dal complesso dei beni
organizzati dall' imprenditore per l' esercizio dell' impresa, regolando anche il divieto di concorrenza (si
veda al riguardo l' articolo 2557 del Codice civile).Il valore dell' azienda, rappresentato nel caso
specifico dal pacchetto clienti, può essere calcolato con un metodo reddituale ovvero attualizzando la
capacità produttiva dell' azienda e inserendo, nel contratto di acquisto, dei correttivi in caso di mancata
riconferma all' atto della nomina dei nuovi amministratori. A cura di Gianluca Dan [1629][355218] SNC,
DEDUCIBILITÀ DI SPESESU EDIFICI PRESI IN AFFITTOUna Snc (società in nome collettivo),
affittuaria dell' immobile industriale ove svolge la propria attività, vuole effettuare ­ dietro permesso del
proprietario ­ una ristrutturazione di parte del fabbricato industriale con cambio di destinazione, a civile
abitazione, senza ampliamento, da adibire a uso foresteria. La concessione viene rilasciata dal Comune
dietro atto d' obbligo, tra la Snc e il proprietario, per la conversione a uso abitativo, con impegno a non
scindere la proprietà, nel caso di cessione del complesso industriale e di quello adibito a civile
abitazione.Visto che la spesa è completamente sostenuta dalla Snc su un bene di terzi, la stessa
società può dedurre integralmente il costo sostenuto dal reddito d' impresa, anche in quote costanti, fino
alla durata del contratto di locazione? In alternativa, i soci della Snc possono fruire della legge sulle
agevolazioni fiscali Irpef per le ristrutturazioni edilizie per trasparenza?A.M.SIENA Ove venga
considerata inerente, in relazione all' uso che intende farne l' affittuario, e ove ciò non contrasti con
quanto pattuito nel contratto di locazione, la spesa risulta deducibile ripartendola per la durata del
contratto di locazione, in quanto sostenuta su beni di terzi. Anche dopo il cambio di destinazione d' uso,
si deve configurare un immobile strumentale all' attività d' impresa, poiché altrimenti si applica l' articolo
90 del Tuir. Solo in quest' ultimo caso (di "immobile patrimonio") la spesa (indeducibile dal reddito d'
impresa) potrebbe costituire base per la detrazione da attribuire per trasparenza ai soci (circolare
57/E/1998). [1630][354260] IL TRATTAMENTO FISCALEDELLA «BUONA ENTRATA»Qual è il corretto
trattamento fiscale, ai fini delle imposte dirette e indirette, della cosiddetta buona entrata, cioè una
somma pagata, dal nuovo conduttore al vecchio conduttore di una locazione commerciale, per
subentrare a quest' ultimo in un immobile? La somma sarebbe pagata una tantum dalla società nuova
conduttrice, prima della stipula del nuovo contratto di locazione.P.G.TORINO Il tema è stato
scarsamente trattato sia dalla prassi che dalla dottrina. Anche la norma di comportamento Aidc 188 del
giugno 2013 tratta dell' indennità per la perdita dell' avviamento commerciale dovuta dal locatore, che è
fattispecie in parte diversa da quella indicata nel quesito. Per quanto riguarda chi percepisce la somma
(dato per scontato che si tratti di una impresa), si potrebbe ipotizzare contabilmente di "spalmare" la
cifra ottenuta a seguito dell' accordo di subentro dalla precedente conduttrice per il periodo di durata
residua del contratto, in quanto provento riscosso a fronte dei ricavi che non si ottengono più a causa
dell' interruzione del contratto di locazione. Tuttavia, questo collegamento è piuttosto aleatorio e,
soprattutto sotto l' aspetto fiscale, piuttosto pericoloso. Infatti, è presumibile che l' Agenzia consideri la
somma in oggetto come il corrispettivo di una "obbligazione di fare, non fare o permettere", in questo
caso concretizzatasi nel permettere al nuovo conduttore il subentro nel contratto. Così qualificato l'
importo, esso, sotto l' aspetto dell' imposizione indiretta, è da assoggettare a Iva e, sotto quello dell'
imposizione diretta, costituisce componente positivo integralmente imponibile nel periodo d' imposta di
competenza, vale a dire quando è concluso l' accordo sottostante al pagamento. A cura di Giorgio
Gavelli [1631][355444] I SEGNALI DELL' ATTIVITÀIMPRENDITORIALEUn soggetto ha la disponibilità,
in una zona turistica, di cinque appartamenti, che affitta nel periodo estivo per periodi inferiori a 30
giorni. La sua è considerata attività imprenditoriale?A.T.FOLIGNANO La questione posta è opinabile,
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non essendovi parametri specifici per stabilire se un' attività economica svolta ripetutamente rientri tra
quelle occasionali, e come tali produttive di redditi diversi, oppure sia produttiva di reddito d' impresa o,
semplicemente, di redditi fondiari. Al riguardo, solo un interpello all' agenzia delle Entrate potrebbe
essere dirimente. Detto ciò, si deve segnalare che elemento essenziale per caratterizzare un' attività
imprenditoriale è l' organizzazione assunta per realizzare i proventi. Quindi, l' esistenza di un sito
internet, di un ufficio, di pubblicità commerciale, la fornitura di servizi di pulizia sono tutti elementi che,
laddove presenti, portano a ritenere esistente un' attività imprenditoriale; al contrario, se essi mancano,
si è portati a ritenere che il contribuente si limiti a trarre vantaggio dallo sfruttamento dei beni detenuti,
realizzando, quindi, redditi fondiari se gli immobili sono detenuti a titolo di diritto di proprietà o di diritto
reale di godimento, oppure redditi diversi se i beni sono sublocati. A cura di Paolo Meneghetti Redditi di
lavoro autonomo [1632][355282] IL LIMITE DI 5MILA EUROHA NATURA PREVIDENZIALEHo 62 anni e
sono appena andata in pensione (con il minimo di 500 euro al mese). Poiché sono traduttrice, sto
effettuando dei lavori di traduzione per integrare il mio reddito. Attualmente il mio committente
principale è in Germania; quindi, poiché emetto delle note di ritenuta d' acconto, il sostituto d' imposta
non è italiano.Il limite dei 5.000 euro vale anche per le ritenute d' acconto emesse verso l' estero?
B.M.LECCO Il limite di 5.000 euro, superato il quale sono dovuti i contributi all' Inps con l' obbligo di
iscrizione alla gestione separata, rappresenta una requisito avente natura previdenziale. In sostanza,
tale limite non influisce né sull' obbligo di effettuare la relativa ritenuta d' acconto, né sull' occasionalità
delle prestazioni, senza che sussista, in questo caso, l' obbligo di chiedere l' attribuzione del numero di
partita Iva. L' occasionalità delle prestazioni e, quindi, la qualificazione di reddito diverso a norma dell'
articolo 67 del Tuir sono completamente scollegate dall' ammontare delle somme percepite. [1633]
[353974] RISCHIO ACCERTAMENTOPER LE PRESTAZIONI GRATUITESono un medico di famiglia.
Mi capita di rilasciare certificazioni per attività sportiva o per invalidità. Tali certificazioni risulterebbero a
pagamento e, per quelle per invalidità, andrebbe conteggiata anche l' Iva. Uso il condizionale perché
spesso, per motivi vari, non mi faccio pagare. È possibile far rientrare tali prestazioni come spese di
rappresentanza? In caso affermativo, quale procedura andrebbe messa in atto? Andrebbe bene una
fattura in cui il costo andasse conteggiato e poi detratto con dicitura "spese di rappresentanza", con
saldo zero? Se fosse possibile, tale fattura andrebbe elencata nelle spese, e non negli onorari? E
qualora andasse applicata l' Iva, come fare?L.S.SASSARI Nel caso descritto non tutte le prestazioni
professionali sono rese verso il pagamento di un corrispettivo specifico. Ad esempio, per le
certificazioni rilasciate ai fini dell' invalidità, il lettore non chiede alcun corrispettivo. In tale ipotesi, le
prestazioni sono completamente irrilevanti, sia ai fini Iva (non sussiste obbligo di fatturazione) sia ai fini
delle imposte sui redditi (il reddito professionale dev' essere determinato facendo riferimento ai
compensi percepiti nel periodo di imposta). Sussiste, però, il concreto rischio di un accertamento
fiscale. Infatti, qualora ­ in sede di accesso, ispezione o verifica ­ l' agenzia delle Entrate riscontrasse un
numero eccessivo di prestazioni gratuite, tale circostanza potrebbe essere utilizzata al fine di
presumere l' avvenuto incasso in nero dei compensi. A cura di Nicola Forte Redditi di lavoro dipendente
[1634][353135] I VERSAMENTI AL FONDOFANNO SCENDERE IL REDDITOHo uno stipendio lordo di
25.500 euro annui e, per rientrare a pieno titolo nel diritto al bonus di 80 euro mensili, essendo iscritto a
un fondo pensione con una contribuzione minima, a fine novembre 2014 ho fatto un versamento
aggiuntivo una tantum di 1.500 euro.Non avendo altri redditi, in sede di denuncia, potrò abbattere l'
imponibile di quanto versato al fondo e rientrare a pieno titolo nel bonus e, quindi, avere gli 80 euro
mensili come rimborso Irpef?R.R. NAPOLI Il credito Irpef riconosciuto dall' articolo 1 del Dl 24 aprile
2014, n. 66 ("Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati"), consistente in un bonus
di 80 euro in busta paga, è divenuto strutturale: l' importo annuale di 960 è fisso per un reddito
complessivo non superiore a 24.000, ma decresce una volta superato il limite, fino ad azzerarsi a
26.000 euro. In base alle disposizioni introdotte dal decreto, il credito spettante al lavoratore va calcolato
su base annua e successivamente va determinato l' importo che il sostituto deve erogare in ciascun
periodo di paga (circolare 9/E del 14 maggio 2014, paragrafo 2.1). Per la maturazione del diritto al
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credito, il comma 1­bis dell' articolo 13 del Dpr 917/1986 richiede di verificare, oltre all' importo del
reddito complessivo, altri due presupposti, legati alla tipologia di reddito prodotto e alla sussistenza di
una imposta a debito dopo avere apportato le detrazioni per lavoro. A tale proposito, l' agenzia delle
Entrate (con la circolare 8/E del 28 aprile 2014, al paragrafo 2), nel ricordare che «l' importo delle
detrazioni di cui al comma 1 dell' articolo 13 del Tuir è stato modificato dall' articolo 1, comma 127, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147», e che «per la determinazione di dette detrazioni il reddito
complessivo va assunto al netto del reddito dell' unità immobiliare adibita ad abitazione principale e
delle relative pertinenze (cfr. comma 6­bis dell' articolo 13 del Tuir)», precisa che «è irrilevante la
circostanza che l' imposta lorda del contribuente generata dai redditi di lavoro dipendente e assimilati
sia ridotta o azzerata da detrazioni diverse da quelle previste dall' articolo 13, comma 1, del Tuir, quali,
ad esempio, le detrazioni per carichi di famiglia previste dall' articolo 12 del medesimo Tuir». Ciò
premesso, per i lavoratori dipendenti iscritti a un fondo pensione è possibile rientrare entro le soglie
reddituali statuite grazie alla deducibilità dei versamenti effettuati al fondo tramite busta paga. A cura di
Giuseppe Merlino Imposta di registro [1635][355520] LO 0,50% SULLA FIDEIUSSIONEDA UNA
SOCIETÀ «TERZA»In un contratto di locazione di civile abitazione viene indicata una clausola, in base
alla quale «le parti danno atto che a garanzia del pagamento dei canoni di locazione, danni arrecati all'
immobile e/o ai beni ivi ubicati e/o spese condominiali, oltre a spese legali relative a procedura di
sfratto» è stato stipulato un contratto con una società (contratto del quale si riportano gli estremi).Tale
clausola contrattuale viene considerata garanzia prestata da terzi e, quindi, soggetta a imposta di
registro pari allo 0,50 per cento? Se sì, su che base imponibile occorre calcolare l' imposta, visto che
nella locazione nessun importo viene espressamente menzionato?F.L.BULCIAGO Il contratto di
fideiussione dev' essere registrato a norma dell' articolo 6 del Dpr 131/1986. In base a tale disposizione,
l' imposta di registro sulla fideiussione è dovuta soltanto se la polizza fideiussoria è stata stipulata da un
soggetto diverso dalle parti contraenti (come nel caso descritto). L' imposta dovuta è pari allo 0,50%
dell' importo della fideiussione, calcolata sul canone annuo moltiplicato per le annualità di durata del
contratto, tenendo in considerazione la prima parte della durata, e non la proroga. Tale imposta, che si
aggiunge a quella di registrazione del contratto, pari al 2% sul canone annuo, è da corrispondere una
tantum, ovvero solo alla prima registrazione, ed è valida per tutta la durata del contratto.Tali imposte
sono dovute nel momento in cui il proprietario dell' immobile sceglie di assoggettare il reddito da
locazione al tradizionale regime Irpef. Infatti,l' articolo 4, comma 1­bis, del Dl 16/2012 stabilisce che, per
i contratti di locazione assoggettati al regime fiscale della cedolare secca, non si applicano le imposte di
registro e di bollo alla fideiussione prestata da terzi per il conduttore. Pertanto, se il proprietario avesse
scelto tale regime, sarebbe stato possibile evitare entrambe le imposte: quella di registrazione annuale
e quella sulla fideiussione. A cura di Nicola Forte [1636][354535] SE UNA SAS SI TRASFORMAIN
DITTA INDIVIDUALEA seguito della mancata ricostituzione della compagine sociale, una Sas (società
in accomandita semplice) ­ proprietaria di un immobile commerciale ed esercente attività di commercio
­ si trasforma in ditta individuale. Quale aliquota di imposta di registro dovrà scontare il passaggio dell'
immobile dalla Sas alla ditta individuale? E su quale valore, quello catastale o quello commerciale? Si
potrà pagare l' imposta anche a rate?A.P.NAPOLI A differenza che nelle società di capitali, dove ciò
rappresenta una ipotesi normata, per cui tecnicamente gestibile, per le società di persone la perdita
della pluralità comporta la liquidazione se, trascorsi sei mesi dal suo verificarsi, la pluralità medesima
non viene ricostituita (articolo 2272, comma 4, del Codice civile). Il venire meno della pluralità dei soci,
pertanto, comporta l' estinzione della società, che solitamente ­ come anche nel caso descritto dal
lettore ­ prosegue in capo all' imprenditore individuale (cioè, in altre parole, al socio superstite). Ciò
assume conseguenze piuttosto significative sia per le imposte indirette che per le imposte dirette. Il
primo ambito, che è quello che più interessa al lettore, è stato affrontato nella risoluzione 47/E del 3
aprile 2006, dove si afferma: «Pertanto, la scrivente ritiene che la cosiddetta continuazione dell' impresa
in forma individuale sia sempre preceduta dallo scioglimento della società e dalla liquidazione della
medesima».Conseguenza pratica di questa impostazione è che il trasferimento dell' azienda dalla
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società all' impresa individuale realizza un' assegnazione sottoponibile a imposta di registro nella
misura stabilita per ciascun bene o diritto assegnato. Nel caso in questione, pertanto, l' assegnazione
degli immobili si dovrà tassare con imposta di registro in misura fissa (200 euro) e con le imposte
ipotecarie e catastali in misura proporzionale (complessivamente pari al 4 per cento), applicate sul
valore normale di commercio degli immobili "assegnati" all' imprenditore individuale.Ai fini delle imposte
sul reddito, la circolare 54/E del 19 giugno 2002 esclude, invece, l' emersione di qualunque plusvalenza,
a condizione che il socio superstite continui l' attività sotto forma di impresa individuale, mantenendo
inalterati i valori dei beni.Al di là delle considerazioni relative al caso di specifico, tuttavia, è utile
richiamare il principio ­ recentemente riaffermato dalla Cassazione con sentenza 496 del 2015 (si veda
anche Il Sole 24 Ore del 14 febbraio 2015) ­ secondo cui l' operazione di trasformazione presuppone
che si passi da un "ente" a un altro "ente" societario, e che, quindi, non è ammissibile la
"trasformazione" di una società unipersonale in impresa individuale. La tesi della trasformabilità di una
società in una ditta individuale è sostenuta invece dai notai del Triveneto (massima K.A.37, si veda Il
Sole 24 Ore del 19 settembre 2014) e dal Consiglio nazionale del Notariato nello studio 545­2014 (si
veda Il Sole 24 Ore del 15 ottobre 2014). A cura di Albino Leonardi Riscossione [1637][354955]
MANCATO PAGAMENTO:LA RATEAZIONE DECADEHo ricevuto un avviso bonario per mancato
pagamento dell' Iva. Ho fatto richiesta di rateizzo e ho già pagato le prime tre rate nei termini
stabiliti.Alla scadenza della quarta rata ho effettuato un unico versamento, inglobando anche le rate
successive e calcolando gli interessi relativi alla sola scadenza della quarta rata. L' ufficio mi ha fatto
iscrizione a ruolo delle differenze sulle sanzioni pari al 20 per cento, sostenendo che sono decaduto dal
rateizzo, perché avrei dovuto pagare anche gli interessi sulle rate non scadute.Qual è il parere dell'
esperto?A.P.NAPOLI Poiché il debito tributario rateizzato è costituito dall' ammontare dell' Iva e dei
corrispettivi interessi di mora per tutto il periodo di rateazione, nel caso in esame il mancato pagamento
­ entro la scadenza della quinta rata ­ degli interessi relativi alle residue rate di imposta versate in
anticipo comporta formalmente il venire meno dell' accordo di rateazione e, quindi, la decadenza dalla
stessa, con conseguente applicazione della sanzione del 30% sugli interessi non versati, ridotta a due
terzi ­ ossia al 20 per cento ­ nel caso di regolarizzazione della comunicazione relativa al controllo
formale della dichiarazione ex articolo 36­ter del Dpr 600/1973. Pertanto, il comportamento dell' ufficio è
da ritenere corretto. A cura di Giuseppe Barbiero [1638][354671] PROPORZIONALITÀ DI
SANZIONIPER OMESSO VERSAMENTOUn contribuente, titolare di ditta individuale, riceve nel 2012
un avviso bonario, pagato senza rateazione, relativo all' Irpef del 2010. Nel 2012 presenta dichiarazione
integrativa a sfavore per il 2010, da cui emerge una differenza Irpef da versare. Per questa differenza
riceve nel 2013 un altro avviso bonario, che non viene pagato. Arriva così la cartella che riporta, come
base per il calcolo della sanzione del 30 per cento, l' Irpef che scaturisce dalla dichiarazione integrativa,
senza scomputare l' importo pagato con il primo avviso.Ad esempio, il debito definitivo era pari a 100,
50 è stato pagato con il primo avviso e 50 è stato richiesto con il secondo. La cartella riporta la sanzione
calcolata su 100 e non su 50. L' Agenzia sostiene che il mancato pagamento del secondo avviso è da
equiparare a una decadenza dalla rateazione per mancato pagamento della seconda rata, con ciò
giustificando la sanzione sull' importo lordo e non sul netto. Qual è il parere dell' esperto?A.M.ISERNIA
L' articolo 13 del Dlgs 471 del 1997 prevede una stretta proporzionalità tra le (fette delle) imposte che si
reclamano, e le corrispondenti sanzioni per omesso versamento («chi non esegue... i versamenti in
acconto,... periodici,... di conguaglio o a saldo dell' imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in
questi casi l' ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a
sanzione amministrativa...»). La norma è così minuta e precisa («detratto, in questi casi... l' ammontare
dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati») perché, prima del Dlgs del 1997, l'
amministrazione finanziaria applicava la sanzione agli omessi versamenti periodici (si pensi all' Iva) e a
quelli in acconto, e poi applicava una identica sanzione al mancato versamento del conguaglio o del
saldo, che includeva gli acconti e i versamenti periodici non eseguiti, ma già sanzionati. Una simile
prassi, non giustificata su base normativa, era sistematicamente respinta dalla giurisprudenza di merito
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Il Sole 24 Ore
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Pubblica amministrazione
(per esempio, Commissione tributaria provinciale di Milano, sezione 40, n. 246, del 30 giugno 1998: «La
soprattassa per insufficiente o tardivo versamento del secondo acconto di imposte sul reddito va
correttamente calcolata solo sull' importo dovuto a tale titolo», e «non va assoggettato a... sanzione
anche l' ammontare del primo acconto, già autonomamente sanzionato con l' applicazione della relativa
soprattassa»).Il lettore è stato già sanzionato per l' omesso versamento delle imposte indicate nella
dichiarazione originaria. Egli è soggetto a una nuova sanzione per il "di più" d' imposta, indicato e non
pagato nella dichiarazione integrativa a sfavore. L' equiparabilità del secondo avviso a una decadenza
dalla rateazione per mancato pagamento della seconda rata è contraddetta dal fatto che ­ essendo stato
già punito il mancato pagamento spontaneo della "rata" precedente (meglio, dell' imposta da
dichiarazione originaria), il relativo importo va detratto dall' imposta complessivamente dovuta in base
alla dichiarazione integrativa.Vi è di più. L' avviso bonario contenente la liquidazione della dichiarazione
integrativa era corretto, perché indicava la sanzione (ridotta a un terzo), ragguagliata alla sola imposta
integrativa. Nel passaggio dall' avviso bonario al ruolo la sanzione è cresciuta. Non di tre volte, com' era
lecito attendersi, ma di sei. Se le cose stanno così, ci si trova di fronte a un errore che l' agenzia delle
Entrate deve emendare in autotutela. [1639][354639] IPOTECA, ISCRIZIONE LIMITATASULLE PRIME
CASEUn ente di riscossione, come Equitalia, ha facoltà di iscrivere ipoteca su una prima casa, o di
pignorarla? Ci sono dei limiti di debito oltre i quali si permette di iscrivere ipoteca o pignoramento?
Infine, dopo avere iscritto un eventuale pignoramento o una eventuale ipoteca, si può .
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Il Sole 24 Ore
Pubblica amministrazione
LE AGEVOLAZIONI
01 ONERI E SPESE I dati presenti nel modello
Il «Quadro E» del 730 contiene detrazioni e
deduzioni. Nel modello precompilato ci sono:
le spese comunicate da banche, assicurazioni
e istituti previdenziali (ad esempio, per
interessi sul mutuo); le spese già presenti nel
730­2014 (ad esempio, per lavori di
ristrutturazione eseguiti nel 2013) Motivazioni
m a n c a n t i R i s p e t t o a i d a t i comunicati d a
banche e altre enti possono verificarsi tre
situazioni «atipiche»: 1) il dato è stato
comunicato, ma il fisco non l' ha inserito nel
730: il contribuente non trova indicata la
motivazione esatta, ma viene rinviato a una
tabella con le spiegazioni possibili e deve
scoprire se c' era un errore e inserire il dato
corretto (tratto, ad esempio, dalla
certificazione della banca sugli interessi del
mutuo); 2) il dato non è stato comunicato, ma il
contribuente sa di aver sostenuto una certa
spesa: sono stati segnalati casi relativi a
polizze vita o riscatto della laurea; in questa
ipotesi, il 730 va integrato; 3) il dato c' è nel
730, ma il contribuente non sapeva di aver
sostenuto quella spesa: il caso tipico è quello
delle polizze infortuni conducente contenute
nella Rc auto; se è corretta, la spesa va lasciata nel 730 I contributi della colf o della badante Diversi
contribuenti e i Caf hanno segnalato la presenza di imprecisioni nell' importo dei contributi versati per la
colf o badante comunicati dall' Inps. Di conseguenza, bisogna controllare l' importo esatto sul bollettino
utilizzato, comprensivo tra l' altro della quota per la cassa colf, e correggerlo in dichiarazione La
previdenza complementare Tra le spese inserite nel 730 ci sono anche quelle per fondi complementari
sostenute per figli a carico.
Attenzione: se il figlio non è più a carico, vanno cancellate. Altrimenti la dichiarazione può essere
considerata infedele I dati mancanti Altre spese non sono presenti nel modello e vanno sempre inserite.
L e p i ù comuni sono le spese sanitarie e quelle per ristrutturazioni, risparmio energetico, mobili
sostenute nel 2014.
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Il Sole 24 Ore
Pubblica amministrazione
Tempi d' attesa a singhiozzo per i servizi dei Comuni
Poche informazioni nei siti dei capoluoghi di regione.
Pagina a cura di Valeria Uva ­ I palermitani
sono fortunati in fatto di mobilità urbana, i
napoletani in materia di lavori edilizi su
immobili vincolati, mentre a Cagliari i disabili
hanno una corsia preferenziale per ottenere il
pass.
È un mosaico dalle poche e discordanti
tessere quello della trasparenza sui servizi
e r o g a t i d a i g r a n d i Comuni capoluogo.
Nonostante il decreto sulla trasparenza (Dlgs
33/2013) imponga a tutte le amministrazioni
pubbliche (enti locali compresi) da due anni di
rendere noti sul sito una serie di dati, compresi
i tempi di attesa medi per i servizi erogati,
soltanto la metà dei capoluoghi di regione (11
su 21, si veda la scheda a fianco) informa i
cittadini sull' efficienza della macchina
comunale. E anche chi lo fa a volte pubblica
informazioni parziali o non aggiornate.
Ma ci sono anche enti che in questo hanno
brillato: è il caso di Firenze, che ha
documentato con precisione certosina in 108
pagine tutti i tempi di attesa (aggiornati al
2014) indicando sia i tempi massimi di legge
che quelli medi registrati, o di Napoli, che
compie il monitoraggio addirittura due volte l'
anno anziché una come esige il decreto.
La norma Il punto di riferimento per tutta la Pa è l' articolo 32 del Dlgs 33/2013, che prescrive di
pubblicare sui siti nella sezione «Amministrazione trasparente» alcune informazioni sui servizi: sia i
costi contabilizzati, sia i tempi medi di esecuzione «con riferimento all' esercizio finanziario
precedente». Ebbene, tra i Comuni all' appello mancano centri importanti come Roma, dove bisogna
accontentarsi di una promessa: «I dati e le informazioni mancanti verranno pubblicati appena
disponibili». Stessa impostazione per Trieste. Assente anche Bologna, che alla stessa voce ha inserito il
«Consuntivo di contabilità analitica 2012», il quale, oltre a essere datato, elenca solo i costi e non i tempi
dei servizi. E se Potenza si limita a rimandare ai tempi da regolamento, Trento, in virtù della sua
autonomia, promette di adeguarsi entro il 18 maggio.
Le performance Nonostante la grande disomogeneità dei dati resi pubblici d a i Comuni che hanno
rispettato l' obbligo qualche confronto è possibile.
Con risultati, in alcuni casi, che smentiscono luoghi comuni classici. Il più veloce per il lasciapassare
delle Ztl tra gli unici tre che hanno reso noto il dato è il Comune di Palermo, che dichiara di farcela in
soli dieci minuti, contro i cinque giorni di Milano per le autorizzazioni alla Zona C (domande via mail o
fax) o i sette giorni medi di Cagliari (che possono però arrivare anche a 30). Tempi estremamente
variabili ­ accompagnati anche da qualche discrepanza sui metodi di misurazione ­ per assegnare gli
alloggi di edilizia residenziale pubblica. Venezia (dati 2013) dichiara un tempo massimo di 180 giorni
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Il Sole 24 Ore
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Pubblica amministrazione
per la «pubblicazione della graduatoria definitiva 2010», mentre a Palermo servono in media 11 giorni,
ma «tramite scorrimento della graduatoria approvata nel 2006».
L' assenza di modelli Per mettersi in regola con la trasparenza i Comuni si sono dovuti arrangiare: non
esiste infatti un modello unico che riepiloga i servizi erogati da amministrazioni analoghe da monitorare
e le modalità per i conteggi. Così Firenze ha reso note centinaia di prestazioni: dall' autorizzazione
paesaggistica per le alberature (60 giorni), al certificato di collaudo (105 giorni), mentre Milano ha
puntato su altri servizi, per esempio dal commercio (autorizzazione medie strutture di vendita: 70 giorni)
a quelli per anziani e bambini (dalle residenze assistite agli asili nido).
Sforzi comunque lodevoli rispetto a chi ha lasciato "al buio" i cittadini. Dimenticando che proprio la
pubblicazione dei dati sui servizi è uno dei pochi obblighi (su oltre cento) in materia di trasparenza su
cui l' Autorità anticorruzione ha raccomandato fin dal 2013 di concentrarsi e di intensificare la vigilanza
interna degli organismi di valutazione (delibera 71/2013). Evidentemente la minaccia di sanzioni su
premi e trattamenti accessori dei dirigenti non spaventa abbastanza.
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Pagina 5
Il Sole 24 Ore
Pubblica amministrazione
Un esercito di 50enni nel pubblico impiego
L' impiegato pubblico in Italia ha circa 49 anni
e lavora nell' amministrazione da 18. In media
fa 51 giorni di assenza all' anno, e porta a casa
una retribuzione ­ tracciando una linea tra i
vari settori ­ di circa 34.500 euro. È questo l'
identikit del dipendente della Pa che si
desume dai dati (riferiti al 2013) del Conto
annuale della Tesoreria dello Stato, elaborati
nell' Infodata del Lunedì. Proprio su questo
target di lavoratori impatterà la riforma del
Governo, approvata lo scorso 30 aprile in
prima lettura: il disegno di legge delega sulla
riforma della pubblica amministrazione(Ddl
Madia) prevede importanti novità per il
pubblico impiego. Al centro il nodo delle nuove
assunzioni, la staffetta generazionale e il turn
over, oltre che una maggiore flessibilità sugli
orari di lavoro (si parla di job sharing e di
telelavoro). Ora è atteso il via libera della
Camera, ma intanto i dati parlano chiaro: tra i
diversi settori della pubblica amministrazione
ci sono delle differenze abissali. Da un lato ci
sono gli insegnanti e i dipendenti della scuola,
con una retribuzione media di 29.488 euro all'
anno (la più bassa tra tutte), dall' altro i
magistrati con 142mila euro di reddito da
lavoro dipendente oppure i prefetti che toccano i 91mila euro. In tutto sono oltre 3,2 milioni i dipendenti
pubblici, più della metà donne, a cui vanno aggiunti oltre 597mila precari (contratti a tempo determinato,
interinali, soggetti a turnazione, reperibili oppure impiegati con il telelavoro). Il lavoro flessibile si
concentra, però, solo nella sanità (circa 389mila lavoratori), oppure presso Regioni e ministeri dove si
contano circa 186mila precari. A fare più giorni di assenza durante l' anno sono i dipendenti della
Presidenza del Consiglio dei ministri (86 giorni all' anno), seguiti dal Corpo di polizia (57) e dalle
Agenzie fiscali (56). È solo una, invece, la giornata di formazione che in media viene seguita ogni anno.
Ben sotto la media, in questo senso, i dipendenti della scuola.
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Michela Finizio
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11 maggio 2015
Pagina 10
Il Sole 24 Ore
Pubblica amministrazione
L' Italicum è legge, ma fino all' ultimo si poteva
migliorarlo
L' Italicum è legge, e tutti, d' accordo o meno,
devono prenderne atto. Ma mi è rimasta una
"curiosità": se il nuovo sistema è frutto di un
patto che non esiste più, al punto che Forza
Italia, uno dei due contraenti, ha votato a
sfavore, perché il testo è stato comunque
blindato? Secondo me, visto che non c' erano
più compromessi da fare, era possibile
migliorarlo ulteriormente. Oltretutto chiunque,
anche chi lo ha votato, si è ben guardato dal
dire che si stava adottando la migliore
soluzione in assoluto.
M. I. Genova Pensioni più alte e meno servizi?
Sto seguendo il dibattito per la ricerca di
soluzioni al problema delle pensioni
"congelate" dalla riforma Fornero. Sono infatti
una delle interessate, essendo il mio assegno
di reversibilità superiore (di pochissimo) a tre
volte il minimo. Ebbene, vorrei dire che non mi
importa di avere il rimborso se questo significa
che lo Stato dovrà svenarsi anche per gli
importi d' oro, mettendo a rischio il precario
equilibrio di bilancio raggiunto. E poi: dove si
prenderanno tutti i miliardi che servono?
Temo dai soliti minori trasferimenti agli enti
locali. E così, per qualche decina di euro in più
al mese (e poche centinaia di rimborso), la maggior parte dei pensionati ­ anzi, la collettività tutta ­ si
troverà privata di altri servizi fondamentali.
E. M. Milano.
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11 maggio 2015
Pagina 15
Il Sole 24 Ore
Pubblica amministrazione
Recupero crediti. Secondo il rapporto Unirec nel 2015 le masse gestite registreranno un
ulteriore aumento tra il 7 e il 10%
Record di rate e bollette non pagate
Negli ultimi sette anni il valore (56 miliardi) è quadruplicato: l' 88% pesa sulle famiglie.
Ha raggiunto la cifra record di 56,2 miliardi e
non accenna a diminuire il totale di bollette e
rate non pagate nel 2014. Un ammontare ­
comparabile a quello di una manovra
economica ­ quasi quadruplicato dal 2007 a
oggi e in crescita del 16% rispetto al 2013. In
tutto sono 40,6 milioni le pratiche affidate alle
società di recupero, in aumento del 4%
rispetto all' anno precedente, come dimostra la
fotografia scattata da Unirec, l' Unione
nazionale delle imprese a tutela del credito, in
collaborazione con Il Sole 24 Ore, che verrà
presentata giovedì a Roma.
Recuperare quelle somme diventa di anno in
anno sempre più difficile: nel 2014 solo il
17,2% dei debiti arretrati, pari a 9,6 miliardi, è
stato saldato, con un tasso medio di successo
in calo di 14 punti rispetto al 2007.
«Ancora una volta ­ spiega Gianni Amprino,
presidente di Unirec ­ i dati sono lo specchio
dell' economia del Paese: raccontano la
difficoltà delle famiglie a onorare gli impegni e
delle aziende a corto di liquidità. Recuperando
quelle somme il nostro settore contribuisce
alla tenuta del sistema­Italia e impedisce che il
costo del mancato incasso si trasferisca sui
consumatori con un aumento delle tariffe o dei costi».
La tendenza dovrebbe proseguire anche quest' anno, con un aumento delle masse gestite, stimato tra il
7 e il 10%, oltre i 60 miliardi e un numero di pratiche intorno ai 44 milioni.
Il tasso di recupero dovrebbe invece invertire il trend attestandosi al 19% circa.
Nel 2014 i debiti si accumulano sempre di più, tanto che il ticket medio è cresciuto dell' 11% in un anno
a quota 1.385 euro. Nove pratiche su dieci (88%) riguardano rate e bollette non saldate dalle famiglie,
che hanno lasciato in arretrato ben 44,8 miliardi. Il restante 12% sono invece i debiti "dimenticati" delle
imprese, che nel 2014 ammontano a 11,4 miliardi. Le rate non saldate del mutuo e di prestiti contratti da
banche, finanziarie e società di leasing rappresentano il 72% delle somme da recuperare con un
importo medio che supera i 2mila euro.
Le somme più difficili da recuperare sono quelle del settore bancario­finanziario: sui 39 miliardi di debiti
scaduti (e 16,9 milioni di pratiche), infatti, il 67% è rappresentato da crediti molto datati per i quali è
scaduto il cosiddetto "beneficio del termine".
Questo significa che i debitori sono tenuti a rimborsare l' intero ammontare del prestito in un' unica
soluzione. Qui il ticket medio è pesante e ammonta a 6mila euro. È rimasto invece stabile come numero
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11 maggio 2015
Pagina 15
Il Sole 24 Ore
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Pubblica amministrazione
di pratiche (19,1 milioni), ma ha registrato una riduzione degli importi affidati, il settore delle utilities e
delle tlc. Qui spicca, però, un aumento del 13% del numero di utenze cessate e non pagate.
Come nel 2013 circa la metà dei crediti affidati si concentra in quattro regioni: Sicilia, Campania,
Lombardia e Lazio. A sorpresa, però, la maglia nera del recupero spetta alla Valle d' Aosta, dove solo il
12% dei debiti arretrati viene saldato. Tra le regioni con maggiori volumi da gestire e un tasso di
recupero al di sotto della media spiccano invece Calabria (14,1%), Sardegna (14,6%) ed Emilia­
Romagna (15,9%). A registrare la migliore performance di recupero (28,5%) è invece il Friuli Venezia
Giulia, seguito da Lazio e Lombardia.
Le difficoltà di recupero si riflettono anche nella performance del settore che conta oltre 19mila addetti.
Nel 2014 i ricavi sono cresciuti a 573 milioni (+0,3%), mentre gli utili hanno subìto un' ulteriore erosione
del 5 per cento. Il futuro del comparto si gioca ora su due sfide: «Da un lato ­ sottolinea Amprino ­
puntiamo a un riconoscimento della figura professionale dell' agente domiciliare, dall' altro intendiamo
continuare a importare il nostro modello di recupero, già ampiamente testato dai committenti privati,
anche alla Pubblica amministrazione».
Negli ultimi anni sono infatti oltre 400 i Comuni che hanno avviato una collaborazione con Unirec. Il
margine di manovra resta ampio: secondo uno studio di Kpmg una razionalizzazione nella gestione del
credito porterebbe benefici pari a 5,2 miliardi all' anno. Un "tesoretto" non di poco conto in tempi di
casse sempre più vuote.
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Chiara Bussi
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11 maggio 2015
Pagina 15
Il Sole 24 Ore
Pubblica amministrazione
«ORA LEGALE»
Venti storie di eroi dell' antimafia
Le storie della collana «Ora legale»
appartengono a uomini e donne che hanno
capito prima degli altri che le mafie non sono
solo violenze e intimidazioni, ma sempre di più
reti borghesi criminali in cui l' anima nera e
tradizionale dei mafiosi convive con quelle dei
servitori infedeli dello Stato e delle sue
istituzioni, delle professioni, della politica e
d e l l a pubblica amministrazione. L e o p e r e
proposte sono percorsi di formazione e al
tempo stesso di informazione: la conoscenza,
infatti, è il primo antidoto contro le mafie. Non
a caso la parola che contiene in sé legalità fa
paura perché crepa o rompe quel muro di
omertà sul quale si ergono le mafie. Gli
scrittori e le storie che si propongono in questa
collana, dunque, sono giornalisti, scrittori,
professori, servitori dello Stato che hanno
anche tradotto in "parola scritta" il senso alto
della formazione e dell' informazione rivolta
innanzitutto ai più giovani.
Storie di eroi, mafia e antimafia ­ è il sottotitolo
di questa collana editoriale, curata dall' inviato
del Sole 24 Ore Roberto Galullo, che dal 14
maggio uscirà ogni giovedi per 20 settimane
con Il Sole 24 Ore, a 8,90 oltre il prezzo del
quotidiano ­ che vengono proposte per far conoscere, attraverso la voce autorevole di chi le scrive,
persone che hanno dedicato la vita a insegnare valori e princìpi di legalità: Giovanni Falcone («Cose di
Cosa nostra» è il primo volume della collana), l' avvocato Giorgio Ambrosoli, l' imprenditore Libero
Grassi, il giudice Rosario Livatino, don Pino Puglisi, il giornalista Giancarlo Siani, il politico Giuseppe
Valarioti, il ribelle Peppino Impastato, la testimone di giustizia Rita Atria, il prefetto Carlo Alberto Dalla
Chiesa e altri ancora.
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Pagina 18
Il Sole 24 Ore
Pubblica amministrazione
Volontariato. Il disegno di legge delega governativo amplia sia le funzioni sia gli ambiti di
intervento.
Centri di servizio verso la riforma
L' attività si estenderà a tutto il Terzo settore ­ Il nodo della gestione.
Il dibattito sulla riforma del Terzo settore sta
portando in primo piano anche il tema dei
Centri di servizio per il volontariato (Csv), per i
quali il disegno di legge delega prevede un
considerevole ampliamento delle funzioni,
lasciando però ampi margini interpretativi sulla
reale portata del cambiamento. Per
comprendere meglio la questione è stato
illustrato nei giorni scorsi un documento di
ricerca commissionato da CSVnet, il
coordinamento dei Centri, e realizzato dall'
istituto di ricerca Euricse. Lo studio riguarda la
natura giuridica e i modelli organizzativi dei
Centri di servizio stessi che, pur essendo una
delle poche infrastrutture sociali di livello
nazionale, presente in tutte le regioni, sono
però una realtà fortemente differenziata al
proprio interno I Csv sono stati istituiti dall'
articolo 15 della legge n.266/91, per sostenere
il volontariato attraverso servizi gratuiti, attivati
grazie a risorse provenienti dalle fondazioni di
origine bancaria. Dunque, sintetizza il
responsabile scientifico dell' indagine, Antonio
Fici, per la legge i Csv sono istituiti «tramite gli
enti locali», grazie a «fondi speciali presso le
Regioni (quelli delle Fondazioni, appunto) a
disposizione delle organizzazioni di volontariato per sostenerne e qualificarne l' attività» e, aspetto non
secondario, sono «gestiti dalle organizzazioni di volontariato».
Il disegno di legge delega, già approvato alla Camera e ora in discussione al Senato, si occupa dei Csv
all' articolo 5, dove si prevede che "gli stessi siano promossi da organizzazioni di volontariato per
finalità di supporto tecnico, formativo e informativo degli enti del Terzo settore e per il sostegno di
iniziative territoriali solidali". Il che significa che i Csv devono essere promossi, ma non
necessariamente gestiti, dalle organizzazioni di volontariato, e i loro servizi dovrebbero essere rivolti
non più solo al volontariato, ma a tutto il Terzo Settore, oltre che a non precisate "iniziative territoriali
solidali", espressione che sembra allargare l' ambito di intervento. Una prospettiva che a molti Centri
sembra decisamente problematica.
Alla legislazione nazionale si è poi sovrapposta quella delle Regioni, ognuna delle quali ha norme che
regolamentano il volontariato e che in alcuni casi non si occupano dei Csv o lo fanno modo limitato, in
altri invece intervengono in modo incisivo. Spesso i Csv sono coinvolti nelle politiche regionali, in alcuni
casi anche come partner dell' Amministrazione, per erogare servizi non solo alle organizzazioni, ma
anche alle associazioni di promozione sociale. In alcuni casi, poi, le leggi regionali arrivano a regolare la
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Il Sole 24 Ore
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Pubblica amministrazione
modalità di gestione dei fondi, contraddicendo la legislazione nazionale. Il risultato è che sono oggi
riconoscibili "modelli organizzativi regionali" diversi, non solo per la legislazione, ma anche per le scelte
fatte dai Coge, i Comitati di gestione dei fondi, istituiti da un decreto (dm 8 ottobre 1997) successivo alla
legge n.266/91. Il loro ruolo resta comunque un nodo irrisolto, che si somma al fatto che rappresentano
per il sistema un costo non indifferente, tant' è vero che c' è chi propone di abolirli. I Comitati, infatti, non
dovrebbero avere potere "normativo", in quanto né il decreto né tantomeno la legge glielo attribuiscono.
Ma, nella prassi, "hanno di fatto notevolmente influito sulla configurazione dei Csv".
Il disegno di legge delega prevede che "al controllo delle attività e della gestione provvedano organismi
regionali e nazionali, la cui costituzione sia ispirata a criteri di efficienza e di contenimento dei costi di
funzionamento, i quali non possono essere posti a carico delle risorse di cui all' articolo 15 della legge",
cioé quelle con cui sono finanziati i centri. Una dicitura che lascia spazio ad ampi interventi per i futuri
decreti.
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Paola Springhetti
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Il Sole 24 Ore
Pubblica amministrazione
Best practices. Un programma elaborato dalla fondazione Zancan valuta l' efficacia dei servizi
alla persona.
L' impatto sociale trova un «misuratore»
La misurazione dell' impatto sociale delle
attività che vengono svolte da organizzazioni
ed enti è un tema caldo tra i ricercatori, i policy
makers, gli economisti e all' interno delle
stesse realtà operanti sul campo. L' esigenza
cresce in parallelo con la necessità di un
impiego efficiente ed efficace delle risorse, ed
è avvertita a maggior ragione nell' ambito delle
politiche sociali, dove lo squilibrio tra domanda
e offerta e la spinta al contenimento dei costi
pubblici r e n d o n o u r g e n t e l ' a d o z i o n e d i
strumenti di valutazione.
In questo contesto sta suscitando notevole
interesse un' applicazione messa a punto dalla
fondazione Zancan, che ha sviluppato un
programma di ricerca con partner italiani e
stranieri per valutare l' efficacia delle cure e
dei processi assistenziali. Il metodo, chiamato
Persona ­ acronimo di Personalised
Environment for Research on Services,
Outcomes and Need Assessment ­, è un
laboratorio aperto all' adesione di tutte le
possibili realtà impegnate nel welfare: aziende
sanitarie, servizi sociali dei Comuni, consorzi,
soggetti del Terzo settore. La Regione
Toscana lo ha già adottato per valutare le
prestazioni in 16 dei 34 ambiti territoriali socio­sanitari, mentre altre cinque Regioni (Abruzzo,
Basilicata, Emilia Romagna, Piemonte e Veneto) hanno avviato la fase di sperimentazione.
I n pratica, attraverso una piattaforma tecnologica nella quale vengono inserite le informazioni, il
programma consente di analizzare e valutare le modalità di presa in carico dei bisogni, la gestione dei
processi di aiuto e dei relativi costi, l' efficacia delle diverse forme di assistenza.
I problemi considerati coprono tutto il ciclo di vita, dall' infanzia all' età anziana, e l' organizzazione dei
processi di valutazione avviene in rete, poiché ogni unità di ricerca, che aderisce alla filosofia e agli
obiettivi del progetto, è chiamata ad assicurare un impegno di non meno di un anno nello sviluppo di
competenze cliniche e metodologiche da condividere con gli altri partner.
«La nostra metodologia ­ riassume Cinzia Canali, ricercatrice della fondazione Zancan, responsabile
dei progetti internazionali ­ è tanto partecipata quanto rigorosa, quindi produce un monitoraggio
puntuale. In Toscana il programma è stato per ora adottato con riguardo ai problemi dei minori, ma è
applicabile con altrettanta efficacia per le disabilità o le tematiche dell' età avanzata».
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Elio Silva
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Il Sole 24 Ore
Pubblica amministrazione
GLI ANNUNCI IN EVIDENZA.
Caccia aperta a ingegneri, store manager e analisti
Sap
McDonald' s posizioni aperte: 45 figure cercate
: addetti alle vendite e alla preparazione dei
cibidove: Segrate (Milano) e Verano Brianza
(Monza e Brianza)Termine: fino al 19 maggio
è possibile inserire la propria candidatura sul
sito aziendale e partecipare alla prima fase di
selezionecontratti: lavoro su turni, spesso part­
time Sicuritalia Posizioni aperte: 5 Contratti:
tempo indeterminato, stage, agente di
venditaFigure cercate: analista Sap,
receptionist, agenti di vendita e junior
controllerDove: Milano, Torino, Lecco, Como
Tata Italia Posizioni aperte: 14 Contratti: vari in
base alla seniorityFigure cercate: addetti
vendita, store manager, coordinatori punti
vendita, ingegneri gestionali o matematici,
addetti ufficio tecnicoDove: Giugliano, Ragusa,
Palermo, Civitanova, Cerignola, Mestre,
Reggio Calabria, Bari Maxi Zoo Posizioni
a p e r t e : 7 Contratti: tempo indeterminato,
tempo determinato, part­timeFigure cercate:
addetti e direttori punti vendita, contabilità,
esperto sviluppo immobiliare
(expansionist)Dove: province di Milano, Forlì­
Cesena, Parma Mail Express Posizioni aperte:
3 0 0 + Contratti: tempo indeterminatoFigure
cercate: funzionari commerciali, agenti in attività finanziaria, front office, portalettereDove: tutta Italia
Dada Posizioni aperte: 6 Contratti: tempo indeterminato, turnistaFigure cercate: amministratore di
database, addetti e responsabili vendite, amministratore di sistemi linux, addetti alla ricercaDove:
Firenze, Bergamo Zara Posizioni aperte: 35 Contratti: prevalentemente tempo indeterminato e
stageFigure cercate: addetti e responsabili di negozio, visual merchandiser,Dove: punti vendita in Italia.
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Il Sole 24 Ore
Pubblica amministrazione
REGIONI.
App innovative: la Toscana stanzia premi da 20mila
euro
FIRENZE Ventimila euro di finanziamento per
sviluppare applicazioni per smartphone, tablet
e personal computer che favoriscano l'
a c c e s s o a i s e r v i z i d e l l a Pubblica
amministrazione: è l a c i f r a m e s s a a
disposizione dalla Regione Toscana per
ciascuno dei venti migliori progetti presentati
da startup innovative, imprese costituite da
meno di due anni, persone fisiche che si
impegnano a costituirsi in impresa entro sei
mesi.
A disposizione ci sono dunque, nel complesso,
400mila euro.
Dove trovare il bando Il bando per «StartApp
Toscana Contest» è stato pubblicato s u l
Bollettino ufficiale il 15 aprile (è visibile sul sito
internet open.toscana.it nella sezione Startup)
e le proposte dovranno arrivare entro 90 giorni
attraverso la sezione Servizi del sito
open.toscana.it.
L' obiettivo è facilitare l' accesso al patrimonio
informativo pubblico della Regione Toscana,
migliorare la fruizione dei servizi della
pubblica amministrazione, anche tramite la
piattaforma O p e n T o s c a n a , e a i u t a r e l a
diffusione dei principi della crescita digitale.
I requisiti Le proposte di apps o di web applications dovranno essere fruibili su almeno due piattaforme
tra Android, iOs o Windows Phone, oppure sulle più diffuse piattaforme per Pc (in questo caso devono
essere responsive).
Sono ammesse sia applicazioni create ex novo, sia applicazioni che abbiano già preso parte ad altri
concorsi e/o che siano state realizzate e pubblicate prima della partecipazione a questo bando, purché
il partecipante abbia i diritti su di esse.
I settori ammessi Le proposte ­ in lingua italiana e, a discrezione, anche in altre lingue ­ dovranno rifersi
ai settori turismo, cultura, servizi per la sanità, per il sociale, per l' infomobilità, per la scuola e la
didattica, per il paesaggio e il territorio, per il miglioramento del rapporto cittadino­pubblica
amministrazione.
Le proposte potranno anche sviluppare le idee premiate e diffuse a seguito della maratona digitale
HackToscana, organizzata a Pisa nell' ottobre scorso.
Il contest «StartApp Toscana» nasce da una richiesta di 40 opinion leader nazionali e locali, emersa
durante Open Toscana, spazio per far incontrare cittadini, imprese e pubblica amministrazione, e punta
anche a creare una community per l' innovazione.
Intento dichiarato dalla Regione Toscana è scovare giovani talenti e dare loro una opportunità di fare
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Il Sole 24 Ore
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Pubblica amministrazione
nuova impresa: «Per garantire la crescita delle aziende e migliorare la qualità della vita dei cittadini è
impensabile non investire sul digitale, elemento irrinunciabile per lo sviluppo economico».
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Silvia Pieraccini
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Il Sole 24 Ore
Pubblica amministrazione
FORMAZIONE.
Da Torino a Shangai in aula per studiare i robot di
Comau
Un piano di formazione a 360 gradi, cresciuto
nel corso degli anni e che diventa un modello
di sinergie tra un' azienda leader nell'
automazione come Comau, Gruppo Fiat
Chrysler, e il territorio. «Crediamo che l'
impegno a favore dei più giovani sia strategico
per un' azienda come la nostra azienda ­
spiega Donatella Pinto, responsabile risorse
umane in Comau ­ che ha 1.200 dipendenti in
Italia e 14mila nel mondo, lo consideriamo un
aspetto centrale nel quadro della
responsabilità sociale d' impresa».
Le iniziative messe in campo da Comau vanno
dalla collaborazione con gli istituti tecnici, nel
quadro delle rete della robotica in Piemonte,
riconosciuta dal Miur, all' impegno nell' ambito
della formazione superiore, con il master in
Industrial automation sviluppato in partnership
con il Politecnico di Torino e sostenuto dalla
Regione Piemonte. Passando per l' Academy
Project & People Management School. Un'
iniziativa formativa, quest' ultima, che
coinvolge Torino, Shangai, Detroit e San
Paolo, rivolta a un centinaio di universitari da
tutto il mondo (le iscrizioni per l' edizione 2015
sono aperte).
Una "full immersion" di dieci giorni, nella quale si affianca una parte di insegnamento teorico, una parte
di esperienza a contatto con i project manager e una parte di elaborazione e illustrazione di un progetto.
Un modello alternativo agli stage e ai tirocini classici, «spesso lunghi ma non organizzati per individuare
e valorizzare le competenze dei ragazzi» chiosa Pinto. Una esperienza che racchiude "la filosofia"
formativa di Comau: «Crediamo ­ aggiunge Ezio Fregnan, Training manager ­ che il 25% della
formazione avvenga "in classe", il resto lo fa l' esperienza. In particolare, per il 25% pesano i
meccanismi di relazione e di identificazione, per il 50% si impara facendo, in situazioni di contingenza,
partendo da un' idea che poi viene sviluppata e adattata».
Da sempre Comau riserva grande attenzione alla formazione negli istituti tecnici. Lo conferma la decina
di celle robotiche installate negli istituti del Piemonte e le centinaia di ore di formazione garantire a
studenti e insegnanti. Accanto a questo, l' impegno di Comau nell' Its (Istituto tecnico superiore),
specializzato sul profilo meccatronico, e al progetto "Pulcini", con l' inserimento in azienda di giovani
diplomati, assunti con contratti di apprendistato. Sempre l' apprendistato, ma focalizzato sull' alta
formazione e con il sostegno economico della Regioni, sta al centro del master in Industrial Automation,
alla sua quarta edizione, svolto in inglese e con il 50% dei docenti del Poli, accanto a manager e tecnici
Comau. «I ragazzi entrano con un contratto, il primo anno prevede una settimana di lezioni e una di
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Il Sole 24 Ore
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Pubblica amministrazione
lavoro ­ spiega Donatella Pinto ­ e alla fine vengono confermati». Una ottantina le assunzioni fatte, «in
sostanza tutti i neoassunto "non esperienziati ­ spiega Pinto ­ arrivano da canali formativi attivati da
Comau».
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Filomena Greco
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Il Sole 24 Ore
Pubblica amministrazione
Corte dei conti. Compenso legittimo anche se uno dei Comuni ha dirigenti in organico.
Diritti di rogito ai segretari in convenzione
I segretari in convenzione tra Comuni con i
dirigenti e a amministrazioni che ne sono prive
possono percepire i compensi per il rogito
negli enti privi di dirigente, e questi compensi
vanno commisurati sul trattamento economico
complessivo del segretario. Sono queste le
principali indicazioni offerte dalla Corte dei
conti Lombardia nel parere 171/2015. I giudici
scrivono espressamente che «il segretario
comunale titolare del servizio di segreteria in
convenzione ha diritto alla quota prevista di
diritti di segreteria per l' attività svolta quale
ufficiale rogante presso il Comune
convenzionato non provvisto di dipendenti con
qualifica dirigenziale; la misura del quinto dello
stipendio, su cui parametrare il tetto massimo
dei diritti di rogito erogabili, deve essere
calcolata sul trattamento economico
complessivamente fruito da parte del singolo
segretario comunale».
La lettura è coerente con il dettato e la logica
del Dl 90/2014, una norma che vieta la
percezione dei diritti di rogito ai segretari che
possono già usufruire di un salario accessorio
elevato, in quanto commisurato con il
trattamento economico più elevato percepito
dai dirigenti dell' ente. Il parere interviene con una lettura estensiva della possibilità per i segretari di
ricevere i compensi per le attività di rogito, e con un' interpretazione nuova e ancora più estensiva del
tetto dei compensi che possono essere percepiti annualmente, ovviamente entro la soglia massima del
20% del trattamento economico annuo, soglia fissata direttamente dal legislatore . Si deve ricordare che
su questa materia si attende il parere della sezione Autonomie che deve sciogliere i due nodi di fondo: i
compensi per il rogito possono essere percepiti dai segretari assimilati ai dirigenti e che operano in
Comuni privi di dirigenti?
Qual è la misura di questi compensi, entro il tetto di 1/5 del trattamento economico annuo, e chi deve
fissarne la misura?
Il parere richiama in premessa le indicazioni già formulate dalla stessa sezione Lombardia nella
deliberazione n. 275/2014, con la quale è stato espresso un orientamento positivo per la percezione di
questo compenso da parte di tutti i segretari nei Comuni privi di dirigente. In quella delibera era stato
chiarito che nelle convenzioni tra Comuni privi di dirigente questo compenso spetta.
Su tale base si deve trarre la prima conclusione che i diritti di rogito, in caso di convenzione tra Comuni
che hanno la dirigenza e Comuni che ne sono sprovvisti, spettano per le attività svolte negli enti privi di
dirigenti. Il fatto che uno dei Comuni aderenti abbia i dirigenti non influisce sulla condizione dell' altro
ente che ne è privo. Si devono sviluppare considerazioni per molti versi analoghe a quelle sostenute per
consentire ai segretari assimilati ai dirigenti di ricevere questi compensi nelle amministrazioni prive di
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Il Sole 24 Ore
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Pubblica amministrazione
dirigenti: «Rimane irrilevante la circostanza che tale qualifica dirigenziale sia aliunde rivestita dall'
interessato».
Il parere dà una lettura estensiva del tetto dei compensi che possono essere percepiti dai segretari: il
compenso non va calcolato sulla sola quota a carico dell' ente privo di dirigenti, ma sul totale
complessivo. Il dettato legislativo non contiene indicazioni né espresse né tacite in favore dell' una o
dell' altra soluzione, e il parere si limita a giudicare come «maggiormente conforme al dato letterale
della norma, che si riferisce allo stipendio in godimento» la lettura riferita al trattamento economico
complessivo.
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Arturo Bianco
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Il Sole 24 Ore
Pubblica amministrazione
Anac. Le istruzioni sul whistleblowing.
Segnalazioni «anticorruzione» anche nelle società
Le amministrazioni pubbliche devono tutelare i
propri dipendenti che segnalano illeciti
commessi da colleghi, adottando misure che
garantiscano la riservatezza dell' identità del
segnalante e consentano la corretta gestione
istruttoria delle problematiche segnalate.
L' Autorità nazionale anticorruzione ha fornito
con la determinazione n. 6/2015 (su cui si
veda anche Il Sole 24 Ore del 7 maggio) una
serie di importanti elementi interpretativi e di
profili operativi per la corretta applicazione
dell' articolo 54­bis del Dlgs 165/2001,
introdotto dalla legge 190/2012 per garantire
tutela ai dipendenti pubblici che segnalano atti,
fatti e comportamenti costituenti illeciti
commessi da propri colleghi, introducendo
così nell' ordinamento la disciplina del
whistleblowing.
Con la determinazione 6/2015 l' Autorità detta
una disciplina volta a incoraggiare i dipendenti
pubblici a denunciare gli illeciti di cui vengano
a conoscenza nell' ambito del rapporto di
lavoro e, al contempo, a garantirne un' efficace
tutela, proponendo un modello procedurale
per la gestione delle segnalazioni che ogni
amministrazione potrà adattare sulla base
delle proprie esigenze organizzative.
L' Anac precisa anzitutto che la normativa si applica solo ai dipendenti pubblici, indipendentemente
dalla configurazione del loro rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato, con contratto di
diritto privato o di diritto pubblico).
Tuttavia l' Anac ha ritenuto opportuno estendere l' applicazione delle linee­guida di tutela anche ad altri
soggetti operanti nel sistema pubblico allargato, come i dipendenti degli enti di diritto privato in controllo
pubblico (ad esempio le società partecipate) e degli enti pubblici non economici (come le aziende
speciali), individuando addirittura margini applicativi per i collaboratori, i consulenti e i dipendenti di
soggetti appaltatori di amministrazioni pubbliche.
In relazione all' oggetto delle segnalazioni, secondo l' Anac, le condotte illecite sottoponibili alla
procedura comprendono non solo l' intera gamma dei delitti contro la Pubblica amministrazione previsti
dal codice penale, ma anche le situazioni in cui, nel corso dell' attività amministrativa, si riscontri l'
abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato per ottenere vantaggi privati, e i fatti in cui venga
in evidenza un mal funzionamento dell' amministrazione a causa dell' uso a fini privati delle funzioni
attribuite, ivi compreso l' inquinamento dell' azione amministrativa dall' esterno a prescindere dalla
rilevanza penale.
Secondo l' Anac, le condotte illecite segnalate, comunque, devono riguardare situazioni di cui il
soggetto sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro e, quindi,
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Il Sole 24 Ore
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Pubblica amministrazione
ricomprendono certamente quanto si è appreso in virtù dell' ufficio rivestito ma anche le notizie acquisite
in altre attività lavorative. Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o
voci.
Sul sistema di garanzia, il dipendente che segnala condotte illecite deve essere tenuto esente da
conseguenze pregiudizievoli in ambito disciplinare e tutelato in caso di adozione di misure
discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente
o indirettamente alla denuncia.
L' Autorità invita le amministrazioni e gli enti a prevedere che le segnalazioni vengano inviate
direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione, al fine di consentire una gestione
omogenea con le altre problematiche legate alla prevenzione della corruzione.
La gestione delle segnalazioni deve avvenire in maniera trasparente, secondo regole certe per l'
istruttoria, volte soprattutto a tutelare la riservatezza dell' identità del dipendente che effettua la
segnalazione e a tutelare il soggetto che gestisce le segnalazioni da pressioni e discriminazioni, dirette
e indirette.
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Alberto Barbiero
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Italia Oggi Sette
Pubblica amministrazione
Le favole che aiutano il fisco
Il federalismo ha causato l' aumento delle imposte locali e statali. La lotta all' evasione
non ha migliorato l' equità. I tagli non hanno ridotto la spesa.
Continuano a crescere le imposte locali. I dati
sulle addizionali Irpef regionali per il 2015, resi
noti nei giorni scorsi, dimostrano che i
governatori usano una mano sempre più
pesante nei confronti dei contribuenti
(approfondimento alle pagine 6 e 7). La
m a g g i o r p a r t e d e l l e regioni h a , i n f a t t i ,
aumentato le aliquote delle proprie addizionali
rispetto a quelle standard. Nel Lazio si
applicherà l' aliquota massima (3,33%) già
sopra i 15 mila euro di reddito. In Piemonte
sopra i 55 mila si applica il 3,32. Non sono
ancora disponibili i dati di tutte le aliquote delle
addizionali locali deliberate dai comuni. Ma si
sa già che anche qui in molti casi si applicherà
l' aliquota massima. A Roma e Torino, per
esempio, la somma delle due addizionali,
comunali e regionali, supererà il 4%. A fronte
di questo continuo aggravio delle imposte
locali non c' è nessun alleggerimento delle
imposte erariali, contrariamente a quanto
previsto dal decreto legislativo sul federalismo
fiscale, che prevedeva l' invarianza di gettito
complessivo. Infatti l' articolo 2 del decreto n.
68 del 2011 disponeva che a fronte di un
aumento delle imposte regionali e comunali ci
sarebbe dovuta essere anche una riduzione di
quelle statali. Il federalismo fiscale, fondato
sulla possibilità per chi paga le imposte di controllare chi amministra la cosa pubblica (principio del
voto, vedo, pago), si è rivelato una favola. Le imposte locali sono in costante aumento, anche se in
modo leggermente diverso da regione a regione, e quelle erariali non sono diminuite (anzi sono
aumentate).
Se il federalismo fiscale è stato dominante quando al governo c' era il centrodestra, con i governi di
centrosinistra ha prevalso un' altra narrazione, quella del «pagare tutti per pagare meno». La lotta all'
evasione come strumento per perseguire l' equità tra i contribuenti. Negli ultimi anni si sono concesse
all' Agenzia delle entrate e a Equitalia armi micidiali per combattere questa battaglia: trasparenza
bancaria, redditometro, spesometro, limitazione al contante, anagrafe tributaria, sequestro conservativo,
pignoramento presso terzi, fermo amministrativo, riscossione in pendenza di giudizio, sono solo le più
importanti.
Secondo dati ufficiali dell' Agenzia delle entrate gli incassi da attività di accertamento e controllo sono
più che triplicati negli ultimi otto anni, passando dai 4,3 mld del 2006 ai 13,1 mld del 2011. Ancora più
incisiva dovrebbe essere stata l' attività di moral suasion, visto lo sforzo profuso dai governi di
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Italia Oggi Sette
Pubblica amministrazione
centrosinistra in questa direzione. Quindi l' evasione dovrebbe essere diminuita (ed è anche questo il
sentire comune). Ma le imposte no. Le entrate fiscali nel 2007 erano pari al 44% del pil, nel 2014 sono
salite al 48% (dati Istat). Il pagare tutti per pagare meno si è rivelata per quello che è: una favoletta. Un
espediente retorico per far digerire all' opinione pubblica regole sempre più asfissianti mediante la
promessa di un futuro meno opprimente, che però non arriva mai.
Ma la bufala più clamorosa, raccontata da tutti i governi, di destra e di sinistra, è quella del taglio alla
spesa pubblica, ultimamente declinato con l' inglesismo di spending review. Da decenni ormai ogni
manovra economica, legge Finanziaria o legge di Stabilità, tenta di correggere i conti pubblici agendo in
parte sull' aumento delle entrate e in parte sul taglio della spesa. La prima parte della manovra
funziona, lo dimostrano i dati sulla pressione fiscale, in costante aumento. La seconda parte no. Nel
1999 il totale delle uscite al netto di interessi e investimenti era pari al 36% del pil. Nel 2014 siamo
arrivati al 43% (dati Istat). Un balzo in avanti del 7%, nonostante decine di manovre di spending review.
Evidentemente erano tagli più finti che reali, fatti per far digerire ai contribuenti stangate vere.
Cosmesi normativa. Fiabe per adulti. Appunto.
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MARINO LONGONI [email protected]
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Italia Oggi Sette
Pubblica amministrazione
Transfer pricing
1ª parte.
Il Transfer pricing è un fenomeno complesso,
in merito al quale non si ha un' esatta
definizione nell' ordinamento giuridico­fiscale.
Esso ha ad oggetto la determinazione e l'
analisi dei prezzi di trasferimento ossia i prezzi
che un' impresa residente in uno Stato applica
alla cessione/acquisti di beni materiali e
immateriali o alla prestazioni di servizi con
imprese associate residenti in Stati diversi ma
facenti parte del medesimo gruppo. Le
transazioni commerciali realizzate tra le
imprese facenti parte del medesimo gruppo
devono essere effettuate rispettando il
principio di libera concorrenza (arm' s length
principle), in modo tale che sussista una
corrispondenza tra il prezzo stabilito nelle
operazioni commerciali tra imprese associate
e il prezzo che sarebbe stato pattuito tra
imprese indipendenti, in condizioni similari, sul
libero mercato. Nello specifico la finalità della
normativa avente ad oggetto il Transfer pricing
è non consentire che la determinazione del
valore con il quale vengono effettuate le
transazioni commerciali tra le imprese facenti
parte del medesimo gruppo comporti uno
spostamento di materia imponibile da Stati a
elevata fiscalità verso Stati caratterizzati da
una minore pressione fiscale creando dei
fenomeni che alterano, riducendo, la potestà impositiva degli Stati stessi e che al tempo stesso possono
generare fenomeni di doppia imposizione. Tali Stati hanno inserito nei relativi ordinamenti una
normativa specifica sul Transfer pricing, la quale recepisce il principio di valutazione a valore normale
delle transazioni infragruppo contenuto nel Modello di convenzione Ocse. 1. La disciplina domestica in
materia di Transfer pricing Nell' ordinamento italiano, la disciplina dei prezzi di trasferimento è
contenuta nel combinato disposto degli articoli 110, settimo comma, e 9, terzo comma, del Dpr n. 917
del 22 dicembre 1986, nei quali viene previsto che il prezzo cui avvengono le transazioni commerciali
tra imprese residenti in Stati diversi, legate da rapporti di controllo e/o collegamento deve essere
valutato a valore normale. L' art. 110 comma 7 afferma: «I componenti del reddito derivanti da
operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente
controllano l' impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'
impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi
ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne deriva aumento del reddito; la stessa disposizione si
applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, ma soltanto in esecuzione degli accordi
conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle speciali ''procedure amichevoli''
previste dalle convenzioni internazionali contro le Doppie imposizioni sui redditi. La presente
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Italia Oggi Sette
Pubblica amministrazione
disposizione si applica anche per i beni ceduti e i servizi prestati da società non residenti nel territorio
dello Stato per conto delle quali l' impresa esplica attività di vendita e collocamento di materie prime o
merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti». Come detto precedentemente, la norma in materia
di prezzi trasferimento tra parti correlate è finalizzata ad evitare la delocalizzazione di utili conseguiti da
società residenti in Italia a società non residenti mediante cessioni di beni o prestazioni di servizi il cui
corrispettivo è minore, per i beni ceduti e i servizi prestati da società residenti o maggiore, per i beni
ceduti e i servizi prestati da imprese non residenti al relativo valore normale. I componenti di reddito
derivanti da operazioni che intercorrono tra società residenti in Italia e società non residenti devono
essere valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti
qualora dalle operazioni scaturisca un aumento del reddito. Qualora scaturisca una diminuzione del
reddito si applica ugualmente la valutazione al valore normale solo a seguito del perfezionamento di
una delle procedure amichevoli previste dalle Convenzioni contro le Doppie imposizioni. La
delocalizzazione è operata al fine di ridurre l' imposizione fiscale del gruppo. Come affermato dalla
Corte di cassazione tale norma è una disposizione di carattere antielusivo. 1.1 Soggetti I soggetti cui si
applica la norma sono le società residenti in Italia che esercitano l' attività in forma individuale e in forma
collettiva da cui deriva reddito di impresa. Vi rientrano, anche, le stabili organizzazioni in Italia di
soggetti non residenti nonché i soggetti residenti che effettuano operazioni con stabili organizzazioni
situate in uno Stato estero di una società residente in un altro Stato estero. Le società non residenti
possono essere soggetti giuridici formalmente riconosciuti, ma anche soggetti che svolgono un' attività
economica di carattere imprenditoriale con finalità lucrative non riconosciuti nell' ordinamento giuridico
italiano quali i trust. La norma in esame si applica anche ai contributi versati da un Geie comunitario alla
propria stabile organizzazione localizzata nel territorio dello Stato. 1.2 La nozione di controllo La
nozione di controllo rilevante ai fini del Transfer pricing va intesa in senso ampio, come comprensiva
delle situazioni di collegamento evidenziate dall' esistenza di un' influenza notevole, e di ogni situazione
di influenza economica potenziale o attuale come affermato nella Circolare n. 32 del 1980 e come
confermato nella risoluzione n. 18/E del 15 febbraio 2005. Tale nozione di controllo appare più ampia di
quella definita dall' art. 2359, comma 1, del Codice civile in base al quale si ha un rapporto di controllo
tra due società quando un soggetto direttamente o per il tramite di altra società, della quale abbia a sua
volta il controllo, possiede azioni o quote di società di ogni tipo in misura tale da costituire la
maggioranza richiesta per le deliberazioni dell' assemblea ordinaria, ovvero quando la società
partecipata è sotto l' influenza dominante del soggetto partecipante in virtù delle azioni o quote da
questa possedute o di particolari vincoli contrattuali con il partecipante stesso. Secondo l' Agenzia delle
entrate il concetto di «controllo» deve essere esteso a ogni ipotesi di influenza economica potenziale o
attuale desumibile dalle singole circostanze, quali in particolare: vendita esclusiva di prodotti fabbricati
dall' altra impresa; impossibilità di funzionamento dell' impresa senza il capitale, i prodotti e la
cooperazione tecnica dell' altra impresa (fattispecie comprensiva delle joint ventures); diritto di nomina
dei membri del consiglio di Amministrazione o degli organi direttivi della società; membri comuni del
consiglio di Amministrazione; relazioni di famiglia tra le parti; concessione di ingenti crediti o prevalente
dipendenza finanziaria; partecipazione da parte delle imprese a centrali di approvvigionamento o
vendita; partecipazione delle imprese a cartelli o consorzi, in particolare se finalizzati alla fissazione di
prezzi; controllo di approvvigionamento o di sbocchi; serie di contratti che modellino una situazione
monopolistica; in generale tutte le ipotesi in cui venga esercitata potenzialmente o attualmente un'
influenza sulle decisioni imprenditoriali. L' esistenza di uno solo degli elementi suddetti non consente
sempre, secondo l' Agenzia delle entrate, di pervenire alla conclusione affermativa sull' esistenza del
controllo. Più elementi riuniti tra loro possono, invece, sempre costituire prova sufficiente dell' esistenza
del nesso di dipendenza. In ogni caso la posizione dell' impresa controllante deve essere caratterizzata
da elementi di stabilità che rendano il vincolo abbastanza forte da escludere un controllo fortuito o molto
limitato nel tempo. 1.3 L' oggetto Le operazioni infragruppo sono le cessioni di beni materiali, le
prestazioni di servizi, il trasferimento di beni immateriali, le operazioni di finanziamento. 1.4 Il valore
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normale I corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni di servizi effettuati alle società rientranti nel
perimetro nonché del costo di acquisizione dei beni ceduti e dei servizi prestati dalle stesse società
devono essere confrontati con il valore normale. Qualora emerga un' eccedenza essa deve essere
determinata con metodi di ricerca che variano a seconda del tipo di transazioni (cessioni di beni
materiali, cessioni di beni immateriali, finanziamenti). Il concetto di valore viene definito dall' art. 9,
comma 3 del Dpr n. 917 del 22 dicembre 1986, al quale l' art. 110 rinvia, il quale afferma che: «Per
valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o
corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di
libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni e i
servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la
determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del
soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini o alle tariffe del
soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di
commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d' uso. Per i beni e i servizi soggetti a
disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.» Tale norma dà una definizione
generale di valore normale (per quanto riguarda le azioni, le obbligazioni e gli altri titoli le regole di
valutazione sono fornite nel comma 4) da cui deriva che la quantificazione del valore normale si
differenzia a seconda del tipo di soggetto che cede il bene: produttore, grossista, dettagliante. In tale
definizione non sono contenute regole applicative e analitiche ma viene effettuato un rinvio al concetto di
«prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in
condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione». Nella prima parte della
norma vengono definiti i principi da cui discende la determinazione del valore normale; nella seconda
parte la modalità con cui il valore normale viene determinato. 1.5 Rapporto tra le norme interne e la
norma convenzionale avente ad oggetto la tassazione degli utili delle imprese associate Come detto
precedentemente, l' art. 110, comma 7, Dpr n. 917/1986 è la norma interna avente ad oggetto la
disciplina dei prezzi di trasferimento. La medesima fattispecie è disciplinata dalle Convenzioni contro le
Doppie imposizioni, redatte su Modello Ocse, all' art. 9 delle Convezioni medesime ai sensi del quale
assume valore ai fini della determinazione del prezzo di trasferimento, il prezzo di libera concorrenza
(at arm' s lenght) qualora si effettuino operazioni di acquisto e di vendita con soggetti non residenti. Con
riferimento alle Convenzioni stipulate dall' Italia occorre tenere conto anche delle osservazioni elaborate
dal Comitato per gli affari fiscali dell' Ocse, contenuto nel rapporto «Direttive sui prezzi di trasferimento
per le imprese internazionali e le amministrazioni fiscali». Dal confronto tra le norme interne e la norma
convenzionale emergono delle differenze. L' art. 9 del Tuir non contiene nessun riferimento alle
condizioni in cui avvengono le transazioni, diversamente dalle Convenzioni per le quali tali condizioni
vengono definite nell' art. 7 che fornisce una definizione di «prezzo di libera concorrenza». L' art. 9 delle
Convezione contiene solo la prima parte della definizione dell' arm' s lenght principle. Secondo l' art. 9
del Tuir il valore normale non considera tutti quegli elementi che possono influenzare la determinazione
del prezzo di mercato. La norma convenzionale fa riferimento esclusivamente agli utili; la norma interna
è volta a determinare un prezzo o un corrispettivo mediante il quale effettuare la comparazione con l'
operazione infragruppo. L' ambito di applicazione della norma convenzionale è più ampio; essa si
applica alle imprese associate, anche qualora non sussista un rapporto di controllo, e
indipendentemente dal fatto che una delle due sia una società. Il concetto di controllo della norma
interna è più ristretto. 2. L' analisi di comparabilità Il processo logico­applicativo che porta alla
determinazione del prezzo di trasferimento consta di diverse fasi. Il prezzo dell' operazione infragruppo
oggetto di verifica («operazione in verifica») viene confrontato con il valore di una distinta operazione
(«operazione campione») che viene individuata con l' analisi di comparabilità. In fine viene definito il
prezzo di trasferimento che poi verrà applicato all'«operazione in verifica» con eventuali aggiustamenti
che derivano dall' analisi di comparabilità medesima. L' analisi di comparabilità è un processo logico­
economico che confronta le caratteristiche dell' operazione campione che hanno un' incidenza sul
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prezzo effettivamente corrisposto per i beni o servizi scambiati nelle operazioni in verifica. Gli
aggiustamenti rendono l' operazione campione «comparabile» con l' operazione in verifica, anche
qualora vi siano delle differenze. Una volta ottenuta la comparabilità il valore dell' operazione campione
può essere applicato a quello dell' operazione in verifica. L' analisi di comparabilità è volta a
determinare il grado di affinità tra le transazioni oggetto della comparazione in merito alle caratteristiche
dei beni e dei servizi, all' analisi delle funzioni svolte, ai termini e alle condizioni contrattuali, alle
circostanze economiche, alle strategie di mercato e allo stadio di commercializzazione. Le differenze tra
le caratteristiche dei beni e dei servizi giustificano parzialmente le diversità del loro valore sul libero
mercato. Tali caratteristiche saranno maggiormente assimilabili quando la comparabilità avviene a
livello di prezzo; l' assimilabilità diminuisce quando vengono confrontati i margini di utile. Qualora la
comparabilità abbia ad oggetto la prestazione di servizi gli elementi da analizzare sono la natura e la
dimensione dei servizi. L' analisi funzionale assume un valore importante poiché nelle transazioni tra
imprese indipendenti il prezzo viene determinato in funzione dell' attività svolta da ciascuna impresa,
tenendo conto dei beni utilizzati e dei rischi assunti. Si effettua il confronto tra le varie funzioni aziendali
quali la progettazione, la produzione, l' assemblaggio, la ricerca e lo sviluppo, la prestazioni di servizi,
gli acquisti, la distribuzione, il marketing, la pubblicità, il trasporto, il finanziamento e il management.
Successivamente si analizzano i rischi e le responsabilità assunti o che si devono assumere. L' ulteriore
elemento da analizzare è costituito dai termini e dalle condizioni contrattuali. Le condizioni contrattuali
definiscono le ripartizioni delle responsabilità, dei rischi e dei vantaggi tra le imprese coinvolte nelle
transazioni. Le effettive condizioni della transazione dipendono dalla conformità del comportamento
delle imprese coinvolte alle condizioni contrattuali. Non è possibile effettuare lo stesso tipo di analisi in
merito alle transazioni effettuate tra imprese indipendenti poiché gli interessi delle stesse sono differenti;
in tal caso non si tiene conto delle condizioni contrattuali oppure le stesse vengono adattate all'
interesse delle imprese coinvolte. Vengono equiparate anche le strategie di mercato che vengono
realizzate sulla base di diverse variabili quali ad esempio la valutazione dei cambiamenti politici, il ruolo
della normativa in materia di lavoro in vigore o in fase di programmazione, l' innovazione e lo sviluppo
di un nuovo prodotto, il grado di diversificazione, la propensione al rischio. Le strategie di mercato
vengono analizzate anche in base al livello in cui le stesse sono realizzate: a livello di gruppo o di
singola impresa. Altro elemento che incide sulla comparabilità sono le condizioni economiche, le
condizioni di mercato in cui operano le imprese. Anche in questo caso occorre tener conto di diverse
variabili: dimensione dei mercati, ubicazione geografica, livello di concorrenza nei mercati e relative
posizioni competitive di acquirenti e venditori, disponibilità o rischio di beni e servizi che possono
sostituire i beni e i servizi oggetto delle transazioni, livelli di offerta e domanda sul mercato, capacità di
acquisto del consumatore, caratteristiche della regolamentazione governativa del mercato, costi di
produzione, data e durata delle transazioni. 3. Metodi per la determinazione del valore normale Le
previsioni contenute nell' art. 110 non sono sufficienti a stabilire un prezzo di trasferimento infragruppo
che sia congruo. Nei casi in cui le operazioni hanno ad oggetto lo scambio di beni o servizi con
caratteristiche peculiari o caratterizzate dall' unicità e ad alto contenuto tecnologico le previsioni adottate
dalla norma sono inadeguate a determinare un prezzo di trasferimento che rispetti il principio della
libera concorrenza. Appaiono invece adeguate qualora l' operazione si caratterizza per la mancanza di
un corrispettivo o questo non è definito monetariamente. I metodi per la determinazione del valore
normale non sono contenuti nell' art. 9 del Tuir, ma sono enunciati dall' Amministrazione finanziaria nella
circolare n. 32 del 1980. L' Ocse con le Linee guida sulla determinazione dei prezzi di trasferimento ha
fornito le indicazioni per la determinazione del valore at arm' s lenght. I prezzi di trasferimento che si
applicano alle operazioni tra imprese collegate devono essere il più possibile conformi al prezzo
praticato in condizioni di libera concorrenza. Secondo l' Agenzia delle entrate il prezzo di trasferimento
deve essere pari al prezzo convenuto tra imprese indipendenti per transazioni similari sul libero
mercato, transazioni che devono essere comparabili. Vi sono i cosiddetti metodi tradizionali e i metodi
basati sul profitto. I metodi tradizionali si basano sulla comparazione del prezzo o dei margini d' utile
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lordo conseguiti nell' operazione in verifica e nelle operazione comparabili. I metodi basati sul profitto
hanno come oggetto di comparazione il margine utile netto ottenuto nella operazione in verifica e nelle
operazioni comparabili. Ciascun metodo può essere applicato a diverse tipologie di operazioni: cessioni
di beni materiali, prestazioni di servizi, operazioni relative ai beni immateriali, operazioni di
finanziamento. L' applicazione delle norme in materia di prezzi di trasferimento può avvenire in due
distinte fasi: in sede iniziale determinazione da parte dell' impresa del corretto valore fiscale dell'
operazione infragruppo o in sede di verifica da parte dell' Amministrazione finanziaria del suddetto
corretto valore fiscale dell' operazione infragruppo. Occorre in primis analizzare la singola operazione al
fine di ricercare il valore normale della transazione in base alle caratteristiche del singolo scambio. Il
prezzo di libera concorrenza deve essere determinato in modo preferenziale e prioritario con il metodo
del confronto del prezzo («Comparable Uncontrolled Price», Cup) quando è possibile individuare
operazioni comparabili a quelle realizzate nell' ambito del gruppo. Qualora non sia possibile applicare il
metodo del confronto del prezzo perché i beni oggetto delle transazioni sono difficilmente comparabili o
unici si ricorre al metodo del prezzo di rivendita («Resale Minus») o al metodo del costo maggiorato
(«Cost plus»). In questo caso, ossia quando si pone l' alternativa tra questi due metodi né l'
Amministrazione finanziaria né il contribuente devono ritenersi vincolati all' osservanza di un rigido iter
cronologico in quanto l' adeguatezza di un metodo si valuta in relazione al singolo caso. Se non è
possibile individuare un prezzo congruo poiché nessuno dei metodi tradizionali può essere applicato si
ricorre ai metodi di confronto degli utili ossia ai metodi reddituali che si basano sugli utili derivanti dalle
transazioni quale ad esempio la comparazione dei profitti netti («Transactional Net Margin Method»,
Tnmm) e la ripartizione dei profitti globali («Profit split») , il metodo della redditività del capitale
investito, dei margini lordi del settore economico. L' Amministrazione finanziaria nella circolare n. 32 del
1980 permetteva l' uso dei metodi reddituali solo in via ausiliaria a quelli tradizionali. Tale posizione può
ritenersi superata a seguito delle successive direttive Ocse. A seguito della realizzazione del progetto
Beps («Base Erosion and Profit Shifting») (si veda di seguito) sono state inserite alcune modifiche alle
Linee guida dell' Ocse sui prezzi di trasferimento già a partire dal 2014. Nel luglio 2010 è stata
approvata l' ultima versione delle Linee guida dell' Ocse sui prezzi di trasferimento per le imprese
multinazionali. La versione originale delle Linee guida dell' Ocse sui prezzi di trasferimento è stata
approvata dal Consiglio dell' Ocse nel 1995. Precedentemente la materia è stato oggetto di studio da
parte del Comitato per gli affari fiscali: nel 1979 e nel 1983 sono stati emessi due rapporti. Le Linee
guida sono state parzialmente aggiornate nel 2009, per integrare le modifiche introdotte nel 2008 al
Modello di convenzione fiscale Ocse riguardanti il nuovo paragrafo 5 dell' articolo 25 in materia di
arbitrato e il commentario dell' art. 25 sull' uso della procedura amichevole per risolvere le controversie
tributarie internazionali. Nella versione del 2010 sono state apportate revisioni ai Capitoli I, II e III,
introducendo nuovi orientamenti sulla scelta del metodo più appropriato alle circostanze del caso per la
determinazione dei prezzi di trasferimento, sull' applicazione pratica dei metodi basati sull' utile delle
transazioni, il metodo del margine netto della transazione e il metodo di ripartizione dell' utile e sulla
performance dell' analisi di comparabilità. È stato inoltre aggiunto un nuovo capitolo IX che presenta gli
aspetti delle riorganizzazioni aziendali relativi ai prezzi di trasferimento. Più dettagliatamente il Capitolo
I rimane quello relativo all' Arm' s lenght Principle; ad esso sono state apportate rilevanti modifiche. Il
Capitolo II è relativo ai metodi tradizionali e ai metodi transazionali. Il Capitolo III ha ad oggetto l' analisi
di comparabilità; si segnala che i principi generali dell' analisi di comparabilità sono inseriti anche nel
Capitolo I. Con tali Linee guida l' Ocse abbandona la rigida gerarchia dei metodi e introduce il concetto
del metodo più appropriato alle circostanze specifiche del caso, most appropriate method for each
particular case. È stabilita la «regola del metodo più appropriato» («Best Method Rule») che richiede
tuttavia che il contribuente vada a motivare le ragioni che lo hanno portato a selezionare un metodo
piuttosto che un altro come più adeguato al singolo caso di specie. L' Ocse, pur avendo superato il
concetto di gerarchia dei metodi, ritiene che i metodi tradizionali siano i metodi più adatti a determinare
se le condizioni economiche e finanziarie concordate dalle imprese coinvolte nella transazione rispettino
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il valore normale. Qualora, tenendo conto delle caratteristiche della transazione e delle circostanze
concrete sia possibile applicare in astratto sia un metodo tradizionale che un metodo transazionale, il
metodo tradizionale deve essere preferito. Un altro principio fissato è quello per il quale non occorre
applicare più di un metodo per il rispetto dell' Arm' s Lenght Principle, fattispecie che diventa possibile
quando la transazione si presenti particolarmente complessa. 3.1 Transazioni relative a beni materiali
3.1.1 I metodi «base» ­ Traditional transaction methods 3.1.1.1 Il Metodo del confronto del prezzo Cup
In un mercato di libera concorrenza, il metodo cui si ricorre per primo è il metodo del confronto del
prezzo o «Comparable Uncontrolled Price». Tale metodo confronta il prezzo di un bene o di un servizio
trasferito nel corso di una transazione controllata (transazione in verifica) con il prezzo applicato a beni
o servizi trasferiti nel corso di una transazione comparabile sul libero mercato tra un' impresa
appartenente al gruppo e un' impresa indipendente ossia un soggetto esterno al gruppo del
cedente/prestatore (cosiddetto confronto interno) o tra 2 imprese indipendenti ossia operatori terzi fra
loro indipendenti (cosiddetto confronto esterno) in circostanze comparabili in quanto a condizioni
contrattuali e a beni oggetto dello scambio. Nel Rapporto Ocse del 1979 tale metodo viene definito
come l' espressione più tipica dell' Arm' s Lenght Principle. Nel medesimo rapporto si afferma che le
vendite sul mercato libero possono comprendere quelle effettuate da parte dell' unità di un' impresa
multinazionale di gruppo ad un soggetto esterno, quelle effettuate a un membro di un gruppo da una
parte non collegata, come pure le vendite nelle quali né l' uno né l' altro dei soggetti appartiene al
gruppo. Si può realizzare anche un altro tipo di comparazione con un' operazione posta in essere tra
imprese facenti parte di un gruppo diverso da quello a cui appartengono i soggetti che effettuano l'
operazione in verifica. La stessa Ocse osserva la difficoltà di individuare operazioni similari in un
mercato economico fortemente competitivo, e proprio in virtù di tale difficoltà suggerisce la flessibilità
nell' applicazione del metodo del confronto del prezzo e l' integrazione dello stesso con altri metodi. L'
Agenzia delle entrate nella circolare n. 32 del 1980 afferma che la scelta del criterio della comparazione
interna è preferibile in quanto lo stesso art. 9 del Dpr 597/1973 (attuale art. 9 del Dpr 917/1986) accorda
la preferenza al confronto interno («listini o tariffe dell' impresa che ha fornito i beni o servizi») mentre il
confronto esterno ha carattere sussidiario («e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle Camere di
Commercio»). In aggiunta, la comparazione interna rende più probabile il riscontro di transazioni
similari. Una parte della dottrina non condivide tale affermazione ritenendo che il confronto esterno
assicura l' obiettività delle condizioni contrattuali dell' operazione campione. Ciò avviene quando il
gruppo di imprese oggetto di verifica ha una posizione di monopolio sul mercato, in modo che una delle
imprese del gruppo può sfruttare la posizione di monopolio anche nei confronti di ogni altro soggetto
terzo. Se invece la società osservata applica gli stessi prezzi a tutte le altre imprese del gruppo, l'
applicazione dell' art.9 e quindi il riferimento ai listini e alle tariffe dell' impresa non consente l'
applicazione del metodo del confronto del prezzo. Secondo l' Amministrazione finanziaria vi sono
diversi fattori che influenzano il prezzo: il mercato «rilevante», la localizzazione, la qualità del prodotto, il
trasporto, l' imballaggio, la pubblicità, la commercializzazione, la garanzia, i tassi di cambio, le
condizioni generali di vendita, la vendita accompagnata da diritti immateriali, il tempo di vendita, le
vendite promozionali, gli sconti sulle quantità. Nella circolare suddetta l' Amministrazione finanziaria fa
notare che la scelta di un mercato piuttosto che di un altro (interno anziché estero o viceversa) in base
alla sola considerazione del livello dei prezzi più conveniente per l' Amministrazione non è accettabile in
considerazione dell' inevitabile doppia tassazione che ne conseguirebbe. Quando il mercato estero è
quello rilevante e quello italiano presenta caratteristiche similari (ipotesi possibile ma difficilmente
verificabile) il riferimento al mercato italiano dovrebbe essere considerato preferibile. Il metodo del
confronto del prezzo si utilizza quando è possibile la diretta osservazione dei prezzi di mercato di beni
simili a quelli scambiati nell' operazione osservata. La similarità deve sussistere in primis in relazione
alla qualità del bene: i beni oggetto delle due transazioni da comparare devono avere le stesse
caratteristiche sia in termini di qualità che di identità fisica sia per quanto riguarda l' aspetto esteriore
poiché quest' ultimo può incidere sulle differenze di prezzo. Secondo l' Ocse il metodo del confronto del
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prezzo deve essere applicato a operazioni similari in cui almeno uno dei soggetti sia esterno al gruppo
del cedente/prestatore. Non è necessario per il confronto interno riferirsi soltanto ai prezzi praticati dal
soggetto cedente/prestatore. Se un soggetto X effettua un' operazione con una controllata estera Y, l'
operazione campione potrà essere costituita da operazioni similari effettuate nei confronti di terzi
soggetti non appartenenti al gruppo di X. Il ricorso alla comparazione esterna obbliga l'
Amministrazione alla ricerca di dati oggettivi che, nell' ipotesi in cui il mercato rilevante sia quello estero,
dà luogo a notevoli difficoltà. Eventuali differenze devono essere misurabili con oggettività, analizzando
l' effetto che le stesse hanno sul corrispettivo delle transazione. Qualora le differenze nei fattori di
comparabilità non possano essere oggetto di aggiustamento il metodo del confronto del prezzo interno
non può essere applicabile. Il metodo del confronto del prezzo esterno si applica confrontando il prezzo
concordato nella operazione infragruppo con il prezzo concordato nell' operazione campione
comparabile fra operatori terzi fra loro indipendenti. Per effettuare la comparazione i beni oggetto delle
transazioni devono essere identici poiché eventuali e seppur minime differenze nella qualità e nelle
caratteristiche dei prodotti possono influenzare fortemente i prezzi finali da determinare. 3.1.1.2 Metodo
del prezzo di rivendita Il metodo del prezzo di rivendita è un metodo basato sul prezzo a cui un prodotto
acquistato presso un' impresa associata viene rivenduto ad un' impresa indipendente. È il metodo
utilizzato quando non si può applicare il Cup ossia quando la transazione oggetto di verifica non
permette per le sue caratteristiche, il ricorso al confronto di prezzo. Il metodo è utilizzato principalmente
per valorizzare funzioni di distribuzione ordinaria, senza assunzione di particolari rischi. Il
rivenditore/acquirente provvede alla sola commercializzazione dei beni acquistati senza che questi
siano sottoposti a trasformazione o incorporati in altri beni prima della rivendita. Secondo l'
Amministrazione finanziaria il valore normale equivale al prezzo al quale la merce, che è stata
acquistata da un venditore «collegato», è rivenduta a una impresa indipendente, diminuito di un
margine di utile lordo. Il criterio del prezzo di rivendita può rivelarsi utile nei casi in cui l'
acquirente/rivenditore provvede alla sola commercializzazione dei beni acquistati. Sempre secondo l'
Amministrazione finanziaria il suo utilizzo è da ritenersi, invece, sconsigliabile quando, prima della
rivendita, i beni subiscono una trasformazione, oppure sono incorporati in un prodotto più complesso
che alteri la loro identità impedendo la distinzione tra il valore dell' articolo finale e quello dei suoi
componenti. A differenza di quanto previsto per il confronto del prezzo, il criterio del prezzo di rivendita
non tiene direttamente conto della transazione oggetto di verifica, ma considera inizialmente la cessione
del bene effettuata dall' acquirente/rivenditore. In alcuni casi, il bene ceduto non è oggetto di rivendita o
viene ceduto ad altra impresa facente parte del medesimo gruppo o, comunque, legata alle prime due
da vincoli di dipendenza. Per poter applicare il metodo del prezzo di rivendita potrebbe assumersi
come dato iniziale il prezzo di una rivendita effettuata da parti indipendenti e relative a prodotti similari a
quelli oggetto della cessione in verifica. Il prezzo di trasferimento sarebbe uguale al prezzo di rivendita
a cui si va a sottrarre il gross margin ossia un margine di utile lordo. Pertanto il punto di partenza è il
prezzo di rivendita che è un elemento oggettivo, l' oggetto di indagine è il margine di utile lordo del
rivenditore. Il margine lordo è pari al rapporto tra utile lordo dato dalla differenza tra le vendite e il costo
del venduto (il costo del venduto è pari agli acquisti per la rivendita) e le vendite. Tale margine può
essere calcolato considerando il margine di utile ricavato dall' acquirente/rivenditore in rivendite
comparabili a terzi indipendenti di beni similari precedentemente acquistati da imprese indipendenti,
oppure considerando il margine di utile ricavato da terzi indipendenti mediante la rivendita comparabile
di beni similari. I fattori che influenzano la similarità delle transazioni sono il tipo di prodotto oggetto
della vendita, le funzioni esercitate dal rivenditore in relazione al bene, l' incorporazione di diritti
immateriali, il mercato geografico di riferimento, le politiche commerciali dell' impresa, il tempo che
intercorre tra l' acquisto e la rivendita. L' individuazione delle funzioni esercitate dal rivenditore in
relazione al bene oggetto di successiva cessione consente di ricavare per ciascuna funzione u n
margine di utile equivalente a quello conseguito in una rivendita similare. L' analisi funzionale deve
mirare alla determinazione delle funzioni economicamente rilevanti eseguite in connessione ai beni
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oggetto della transazione. Tale analisi deve essere inserita nella struttura logica del tipo di contratto dal
quale discende la cessione dei beni oggetto di verifica. Vi sono altri elementi che possono incidere sulla
percentuale di utile del rivenditore che sono: il sistema di sconti cumulativi in relazione alla quantità di
beni così da favorire la concentrazione della domanda del mercato locale; l' impegno a non produrre e
distribuire beni di natura analoga a quella delle merci oggetto della distribuzione; l' impegno ad
acquistare quantità minime o assortimenti completi di prodotti, obbligo di mantenere magazzini di
distribuzione localizzati anche al di fuori della zona contrattuale. Alcune funzioni relative alla rivendita
potranno essere esercitate da un terzo indipendente non dando luogo ad un effettivo margine di utile. La
comparazione delle due rivendite per ricavare il margine utile da detrarre dal prezzo di rivendita potrà
essere utilmente mantenuta effettuando i debiti aggiustamenti. Anche nei rapporti Ocse viene segnalato
il metodo del prezzo di rivendita, Resale price method. Tale metodo come precedentemente detto si
applica nei casi di distribuzione del bene, ossia quando il rivenditore svolge un' attività di
commercializzazione del bene o del servizio acquistato dal venditore appartenente al medesimo
gruppo. Qualora il rivenditore realizza delle lavorazioni aggiuntive sul prodotto o lo ingloba in un altro
prodotto l' applicazione del metodo del prezzo di rivendita diventa più complicata tanto che la stessa
Ocse ha raccomandato l' applicazione del metodo preferibilmente ai casi della sola distribuzione. In
dottrina viene criticato l' assunto per cui con il metodo del prezzo di rivendita si ottiene sempre un
margine di utile per il rivenditore poiché esso è contrario al principio di libera concorrenza (arm' s
length) in quanto il rivenditore può realizzare cessioni in perdita o applicare un prezzo di costo. Si può
verificare anche il caso in cui il rivenditore realizza un profitto solo perché il soggetto dello stesso
gruppo da cui egli stesso ha acquistato il bene ha applicato un prezzo inferiore a quello di mercato.
Come il metodo del confronto del prezzo anche il metodo del prezzo di rivendita presenta due tipologie
il metodo del prezzo di rivendita interno e il metodo del prezzo di rivendita esterno. Con il metodo del
prezzo di rivendita interno il prezzo viene individuato con riferimento al prezzo praticato dal rivenditore
a un terzo indipendente per la vendita del bene acquistato dal rivenditore stesso dal venditore
appartenente al medesimo gruppo. Si applica il metodo del prezzo di rivendita esterno qualora il bene
viene rivenduto dal rivenditore unicamente ad un soggetto appartenente allo stesso gruppo. In tal caso il
prezzo di rivendita è costituito dal corrispettivo pattuito tra due soggetti indipendenti nella rivendita di
beni similari a quelli dell' operazione in verifica. In entrambi i casi, metodo del prezzo di rivendita interno
e metodo del prezzo di rivendita esterno, l' efficacia e la precisione del confronto saranno maggiori se l'
operazione campione è vicina all' operazione in verifica nel tempo e nello spazio. Per effettuare l' analisi
di comparabilità nell' applicazione del metodo del prezzo di rivendita è necessario che, oltre la similarità
del tipo di prodotto oggetto della rivendita, vi siano altri elementi quali le funzioni esercitate dal
rivenditore, il mercato in cui le funzioni sono svolte anche in relazione alle politiche commerciali dell'
impresa. Per quanto riguarda lo stadio di commercializzazione nel metodo del prezzo di rivendita non vi
sarà l' identità poiché l' operazione in verifica e quella campione avvengono a stadi di
commercializzazione differenti. Una volta individuato il corrispettivo di vendita, occorre individuare il
margine di utile lordo da scomputare dal prezzo di rivendita effettuato dal rivenditore. Tale margine,
espresso in misura percentuale in relazione al prezzo di rivendita, viene determinato tenendo conto dei
costi del rivenditore e dell' utile netto del rivenditore mediante l' analisi di comparabilità. Il termine di
confronto può essere costituito dal margine di utile lordo ricavato dal rivenditore in rivendite comparabili
a terzi indipendenti di beni similari (confronto interno) o da un terzo indipendente in rivendite
comparabili di beni similari (confronto esterno). Il margine di utile lordo deve essere calcolato in primis
tramite un confronto interno da effettuarsi con il margine di utile lordo realizzato dall' impresa per beni e
servizi acquistati e rivenduti in transazioni comparabili con operatori indipendenti. Qualora non sia
possibile disporre di tali transazioni, occorre effettuare il confronto esterno con due operazioni
campione: la prima operazione è costituita dalla rivendita e fornisce indicazioni sul prezzo di rivendita
dal quale occorre scomputare il margine di utile per stabilire il valore normale, la seconda è costituita da
un' operazione, similare alla rivendita, in cui l' impresa svolge analoghe funzioni, così da consentire l'
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individuazione del margine di utile lordo. Si può effettuare tale confronto esterno se le differenze tra le
transazioni oggetto del medesimo confronto posso incidere sulla determinazione del margine del
prezzo di rivendita sul libero mercato o quando è possibile effettuare delle correzioni per eliminare gli
effetti di tali differenze. Rispetto al metodo del confronto del prezzo la comparazione dei beni è meno
rigorosa poiché le differenze qualitative tra beni non hanno un' incidenza decisiva sull' utile lordo del
rivenditore. 3.1.1.4 Il metodo del costo maggiorato Il metodo del costo maggiorato, cost plus method, è
un metodo basato sulla valorizzazione della funzione di produzione, del bene o servizio, attraverso un
ricarico (mark­up) sui costi di produzione. Esso è un metodo alternativo al prezzo di rivendita e il prezzo
di trasferimento è determinato partendo dal costo di produzione cui si somma un margine di utile lordo.
Il punto di partenza è la determinazione del costo di produzione che costituisce un elemento oggettivo.
L' oggetto di indagine è il margine di utile lordo del produttore che risulta dal rapporto tra utile lordo dato
dalla differenza tra le vendite e il costo del venduto e i costi di produzione. Il costo del venduto è dato
dalla somma dei costi diretti di prodotto e i costi indiretti di processo. Tale metodo è utilizzato
principalmente per valorizzare funzioni di produzione ordinaria, senza assunzione di particolari rischi,
come ad esempio il produttore che vende semilavorati ad altra società del Gruppo o quei casi in cui il
produttore vende i prodotti ad un soggetto appartenente al gruppo medesimo il quale ne aumenti il
valore attraverso attività di trasformazione, incorporazione, ovvero attraverso l' apporto di tecnologie,
brevetti o marchi. Questo metodo implica la conoscenza del sistema di determinazione del costo di
produzione utilizzato dal produttore indipendente. Il margine di utile lordo è determinato moltiplicando il
costo di produzione per una percentuale. Secondo l' Amministrazione finanziaria esso si determina:
comparando il margine di utile della transazione in verifica con quello ricavato dalla stessa impresa in
vendite a terzi di prodotti similari sullo stesso mercato e con funzioni identiche a quelle delle cessioni
oggetto di valutazione; in assenza di vendite a terzi il margine di utile sarà uguale a quello ricavato da
terzi indipendenti impegnati in vendite similari con uguali funzioni; in assenza di vendite similari tra terzi
indipendenti potrà farsi ricorso a una comparazione delle funzioni esercitate dal produttore con quelle
esercitate da terzi. Per quanto riguarda la similarità delle transazioni che deve sussistere nella
transazione campione ai fini della determinazione dell' utile lordo, gli elementi da considerare sono le
funzioni esercitate dal produttore, l' effetto del prezzo di funzioni particolari, il mercato geografico. Il
costo di produzione può essere aggiustato quando la transazione comparabile presenta funzioni in
parte diverse o aggiuntive. Nella determinazione dei costi sostenuti dal produttore l' Amministrazione
può basarsi sul sistema adottato dall' impresa, effettuare delle modifiche a tale sistema, utilizzare un
sistema completamente diverso da quello impiegato dall' impresa. I costi che vengono utilizzati dalle
imprese variano anche in relazione al tipo di beni oggetto di produzione: costi standard che sono costi
prevedibili di assorbimento di tutti gli oneri in base ad ipotetici livelli di produzione e capacità di
rendimento, costi marginali che sono il valore differenziale del costo totale in relazione all' aumento
unitario della produzione, costo di produzione pieno che è un costo reale di produzione inclusivo degli
oneri diretti e indiretti. Secondo l' Amministrazione finanziaria il sistema del costo di produzione pieno è
da considerarsi il sistema più praticabile e soddisfacente. Tale affermazione è condivisa dall' Ocse nel
rapporto 1979. Il Rapporto Ocse 1995 privilegia il sistema dei costi medi in grado di neutralizzare le
oscillazioni dei prezzi determinate da fattori di mercato, e sono considerati solo i costi direttamente
imputabili all' operazione, con esclusione degli oneri generali. Il sistema dei costi marginali può essere
utilizzato solo se l' operazione in verifica riguardi rimanenze da eccesso produttivo. Lo stesso Rapporto
fa osservare che nella determinazione del costo oltre valutare i costi diretti ed i costi indiretti si può
tenere conto delle spese operative generali, utilizzando così il Net Margin Method anziché il Cost Plus
Method. Inoltre nella determinazione del costo occorre distinguere tra costi operativi e costi non
operativi relativi alle funzioni svolte e ai rischi assunti, con la conseguenza che si devono apportare
aggiustamenti per costi che riflettano differenze funzionali. Nella determinazione dei costi è necessario,
distinguere tra costi diretti e indiretti nell' ambito dei costi storici ad esclusione dell' adozione di costi
marginali nei casi in cui i beni oggetto della valutazione siano oggetto di produzione marginale. Nell'
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applicazione del criterio del costo maggiorato, la congruità del margine lordo può essere accertata
facendo riferimento, nell' ordine, alle vendite operate dall' impresa a terzi indipendenti, alle vendite
effettuate da terzi indipendenti impegnati in vendite similari e svolgenti uguali funzioni, ad una
comparazione delle funzioni esercitate dal produttore con quelle esercitate da terzi. La complessità e la
natura delle valutazioni da effettuare secondo il metodo del cost­plus non ne consigliano la metodica
applicazione nei casi di vendite da parte di controllante estera a controllata italiana. Una corretta
applicazione del metodo implica la conoscenza dei sistemi di costo, delle funzioni svolte e dei
corrispettivi margini di utile praticati nello Stato estero. Da ciò deriva la difficoltà di ottenere le specifiche
informazioni dall' Amministrazione fiscale estera o perché con lo Stato interessato non è in piena
attuazione lo scambio di informazioni nel particolare settore, o perché la predetta Amministrazione
estera si trova nell' effettiva impossibilità di ottenere dati specifici dall' impresa controllante estera; le
legislazioni di alcuni Paesi non consentono, infatti, al Fisco di obbligare il contribuente a fornire
informazioni da utilizzare per accertamenti fiscali operati da uno Stato estero. 3.1.2 Metodi basati sul
profitto: i metodi alternativi I metodi basati sul profitto non si fondano sull' analisi della singola
transazione, ma sull' individuazione dell' utile con essa conseguito al fine di ripartire l' utile
complessivamente realizzato a seguito della transazione tra i soggetti interessati appartenenti al
gruppo. L' applicazione di tali metodi consente il controllo della redditività con alcuni indicatori
economici, inoltre, pone maggiore attenzione all' analisi funzionale per identificare la porzione di utile da
attribuire ad ogni associata, ed è caratterizzata da una maggiore tolleranza delle differenze funzionali.
Essi possono essere utilizzati se esistono criticità nell' applicazione dei metodi tradizionali come metodi
alternativi, ma possono essere usati anche come metodi sussidiari ossia a supporto dei metodi
tradizionali per verificarne la correttezza o laddove occorra enucleare elementi differenziali tra
transazioni. L' Amministrazione finanziaria afferma che l' applicazione dei metodi «base» può non
trovare un facile riscontro nell' applicazione della disciplina sul prezzo di trasferimento sia per ragioni
dovute alla frequente inesistenza di transazioni comparabili, sia per l' impossibilità anch' essa assai
frequente, di un confronto attendibile tra la cessione in verifica ed un' altra conclusa tra imprese
indipendenti. Nell' esaminare i tre criteri base di determinazione del prezzo di trasferimento è possibile
superare l' incomparabilità effettuando aggiustamenti tra due cessioni diverse (quelle in verifica e quella
campione) andando quantificare gli elementi differenziali in relazione alle funzioni esercitate e
confrontando poi le due transazioni. Anche l' adozione di questo correttivo non è sufficiente per risolvere
tutti i problemi applicativi di determinazione del «valore» della cessione da parte dell' Amministrazione
finanziaria. Pertanto è possibile esaminare altri metodi suscettibili di utilizzazione pratica nell' ipotesi di
inadeguatezza dei criteri «base». Tali metodi sono: la ripartizione dei profitti globali, la comparazione
dei profitti, la redditività del capitale investito, i margini lordi del settore. Le Linee guida Ocse
consentono l' utilizzo di «altri metodi» quando i metodi tradizionali basati sulla transazione non possano
essere applicati con sufficiente affidabilità. Gli altri metodi menzionati specificamente dalle Linee guida
Ocse includono il metodo della ripartizione degli utili (Profit split) e il metodo basato sul margine netto
della transazione (Tnmm) che sono definiti «metodi basati sull' utile della transazione». 3.1.2.1 La
ripartizione dei profitti globali ­ Profit split Il metodo consiste nella ripartizione dell' utile derivante da una
vendita o da una serie di vendite effettuate da due imprese collegate. Gli utili sono, così, ripartiti
proporzionalmente ai costi sopportati dalle due entità. Secondo l' Amministrazione finanziaria l'
adozione di tale metodo non è consigliabile, sia per l' elevato grado di relatività e arbitrarietà che ne può
conseguire, sia in quanto non tiene conto delle condizioni del mercato e della situazione economica dell'
impresa sia ancora perché implicherebbe l' abbandono del principio, recepito anche nel diritto interno
dell' autonomia giuridico­fiscale delle singole imprese per aderire, invece, al principio della «unità
fiscale» secondo cui, ai fini della determinazione del reddito, dovrebbe prendersi in considerazione l'
entità economica globalmente considerata delle imprese collegate. Tale concetto di «unità fiscale» non
è presente nell' ordinamento italiano poiché in esso vige il principio dell' autonomia tributaria delle
singole imprese appartenenti al gruppo. È possibile applicare tale metodo se le imprese fanno parte
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delle stessa entità economica, e quando tra le stesse non sussista un rapporto di partecipazione
azionaria. Inoltre, si potrebbe utilizzare tale metodo solo qualora in applicazione delle Convenzioni
internazionali un puntuale coordinamento con l' Amministrazione fiscale dello Stato estero interessato
consentisse un' equa ripartizione dei profitti globali tra le due entità le cui transazioni sono oggetto di
verifica. Si segnala, inoltre, che l' Amministrazione finanziaria può ritenere non attendibili le risultanze di
bilancio da cui i costi sono desunti. La ripartizione dell' utile non corrisponde alla realtà, poiché il
margine dell' utile è strettamente dipendente dall' attività svolta e dall' efficienza dell' impresa. Un
medesimo rapporto costo­utile applicato a funzioni diverse svolte da imprese differenti con conseguenti
margini di redditività differenti non consente una ripartizione corretta dei redditi effettivamente
conseguiti. Pertanto anche il conseguente prelievo fiscale non sarebbe equo. Secondo l' Ocse il Profit
split è il metodo «basato sull' utile della transazione che identifica l' utile complessivo da ripartire tra
imprese associate, derivante da una transazione controllata (o da transazioni controllate, che è
appropriato aggregare...) e ripartisce, in seguito, detto utile tra le imprese associate sulla base di un
metodo valido economicamente, il quale si avvicina alla ripartizione degli utili che sarebbe stata prevista
e considerata in un accordo realizzato secondo il principio di libera concorrenza». L' ambito di
applicazione di tale metodo comporta l' esistenza di economie di integrazione per cui gli utili di gruppo
risultano maggiori di quelli conseguiti da imprese non integrate e l' irreperibilità di imprese con fattori di
produzione comparabili. L' Ocse analizza due modalità per la ripartizione degli utili: la contribution
analysis e la residual analysis. Nella Contribution analysis l' utile complessivo derivante dalle transazioni
controllate sotto esame è ripartito tra le imprese coinvolte in base al valore relativo delle funzioni da
ciascuna svolte. Occorre successivamente analizzare come imprese indipendenti avrebbero ripartito l'
utile in circostanze analoghe acquisendo informazione sul mercato. Nella Residual analysis l' utile di
gruppo derivante dalla transazione in verifica è suddiviso in due parti: la prima parte remunera le
funzioni ordinarie svolte dalle imprese associate (confronto con imprese indipendenti), la seconda
remunera beni immateriali o funzioni non ordinarie in base a parametri di mercato relativi ai beni
immateriali e a costi sostenuti per il loro sviluppo da cui vanno scomputati gli ammortamenti. La stessa
Ocse ha sconsigliato l' utilizzo di tale metodo poiché la verifica dei costi può essere difficile con
riferimento all' attività svolta all' estero. Inoltre, in sede Ocse, alla base della ripartizione degli utili vi è la
divisione delle funzioni svolte tra le imprese. I dati relativi all' operazione campione tra soggetti
indipendenti sono utili a determinare il valore dei contributi di ogni impresa coinvolta nell' operazione in
verifica in modo da poter determinare i conseguenti utili. La difficoltà nell' applicazione di tale metodo è
la raccolta di dati esterni attendibili. Esempio numerico Impresa X Impresa Y Impresa K Costi 200 Costi
230 Costi 260 Ricavi 220 Ricavi 240 Ricavi 320 Utile 20 Utile 10 Utile 60 Profitto totale 90 Costo totale
medio 690/3=230 X percentuale di costi= 200/230= 87% utile attribuibile = 90*0,87=82 Y percentuale di
costi= 10/230= 4% utile attribuibile = 90*0,04=3,6 K percentuale di costi= 20/230=9% utile attribuibile=
90*0,09=8,1 3.1.2.2 La comparazione dei profitti Con il metodo della comparazione dei profitti i profitti
globali dell' impresa vengono comparati con quelli conseguiti da un' altra entità che opera nello stesso
settore economico. Secondo l' Amministrazione finanziaria la comparazione si effettua determinando il
saggio di profitto lordo di ciascuna impresa espresso in termini percentuali in relazione alla cifra di affari
delle vendite o ai costi di esercizio sopportati. La stessa afferma che al di là di ogni considerazione di
carattere contabile relativa alle formule applicabili per la determinazione del saggio percentuale,
formule che possono variare in relazione al settore di attività economica in cui operano le imprese poste
a confronto, vi sono specifici criteri non esaustivi di cui si deve tenere conto per l' applicazione della
comparazione dei profitti. In primis la comparazione dovrebbe avere ad oggetto esclusivamente gli utili
realizzati attraverso la vendita di beni oggetto di verifica e la stessa verifica non dovrebbe essere estesa
ai profitti globali dell' impresa, così da evitare effetti discorsivi. La comparazione, inoltre, dovrebbe
avere ad oggetto anche i profitti realizzati da imprese situate in altri Paesi. Questa analisi potrebbe
essere effettuata dall' Amministrazione finanziaria utilizzando sia i poteri di accertamento di cui al diritto
interno che lo scambio di informazioni con le autorità competenti di altri Stati disciplinato dalle
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Convenzioni. Essa dovrebbe essere estesa a più di un esercizio fiscale così da poter apprezzare l'
incidenza delle fluttuazioni cicliche che caratterizzano ciascun settore economico. Le imprese oggetto di
confronto dovrebbero presentare, per quanto possibile, caratteristiche dimensionali e di struttura
analoghe a quelle dell' impresa le cui transazioni sono oggetto di verifica. La comparazione dovrebbe
esaminare le singole funzioni svolte dalle imprese che sono delegate all' acquirente/distributore. Con
riferimento alle difficoltà di accertare i vari fattori della comparazione autonomamente, assumerà
rilevanza l' analisi della consistenza delle contestazioni mosse dal contribuente alla adeguatezza del
metodo scelto dall' Amministrazione, considerando che due imprese presenteranno sempre fattori
differenziali che non sempre, però portano all' abbandono del metodo della comparazione dei profitti. L'
Ocse conferma quanto affermato dall' Amministrazione finanziaria italiana per cui nella comparazione
occorre tenere conto del saggio di profitto lordo di ogni impresa espresso in termini percentuali in
relazione al fatturato o ai costi di esercizio. Le formule utilizzate per la determinazione del saggio di
profitto lordo sono differenti a seconda del settore di attività economica in cui operano le imprese
oggetto della comparazione. 3.1.2.3 Redditività del capitale investito Secondo l' Amministrazione
finanziaria il metodo consiste nella determinazione del profitto realizzato dall' impresa, espresso
percentualmente, in relazione al capitale investito prescindendo, quindi, da ogni riferimento ai costi di
produzione o alle vendite. L' aspetto che presenta maggiori difficoltà è la fissazione del saggio di rendita
del capitale. Le imprese difficilmente ripartiscono gli utili totali tra le loro attività in relazione al capitale
investito in ciascun tipo. Occorre considerare che i saggi variano in relazione ai rischi sopportati dall'
impresa e al settore economico considerato. L' Amministrazione sconsiglia l' utilizzo di tale metodo per
la notevole approssimazione e arbitrarietà. Come detto precedentemente, la maggiore difficoltà è
determinare il saggio di rendita del capitale necessario per determinare la redditività del capitale
investito. Normalmente le imprese non suddividono gli utili globali tra le loro attività esclusivamente in
relazione al capitale investito in ciascun tipo di operazione in quanto i saggi di rendita variano in
relazione ai rischi sopportati dall' impresa, al settore economico considerato ed altri fattori. Considerati
tali elementi, il metodo non è adatto alla determinazione del valore normale. 3.1.2.4 Metodo dei margini
lordi del settore L' ultimo dei metodi alternativi è il metodo dei margini lordi di profitto calcolati per
settore economico. Esso può costituire un valido elemento indicatore e riproduce il metodo del prezzo
di rivendita applicato al confronto esterno. Tale metodo ha ad oggetto il confronto del margine di profitto
lordo relativo a un determinato settore economico in cui operano i soggetti parte dell' operazione in
verifica. La percentuale di profitto lordo si ottiene rapportando i ricavi diminuiti dei costi ai ricavi stessi.
Tale metodo presenta le medesime peculiarità dei metodi in cui è rilevante la determinazione dei
profitti. 3.1.2.5 Considerazioni dell' Amministrazione finanziaria in merito all' utilizzo dei metodi
alternativi I metodi suddetti, ripartizione dei profitti, comparazione dei profitti, redditività del capitale
investito, margini lordi del settore economico sono i metodi più frequentemente adottati nella prassi di
alcuni Paesi. L' Amministrazione finanziaria consente l' utilizzo di ogni altro metodo alternativo con la
condizione che siano rispettati i principi posti a base del prezzo di libera concorrenza che sono
influenzati dagli effetti discorsivi sia dei vari mercati nazionali che dalle singole politiche imprenditoriali.
L' utilizzo di tali metodi è più efficace ad accertare l' utile «normale» piuttosto che la congruità del
prezzo di trasferimento. Il metodo alternativo sarà utile in maniera sussidiaria nel verificare la corretta
applicazione dei tre metodi basi (metodo del confronto del prezzo, metodo del prezzo di rivendita,
metodo del costo maggiorato) qualora emergano delle incertezze; quando è necessario tenere conto
dell' elemento differenziale tra due transazioni suscettibili di comparazione ai fini dell' applicazione di
uno dei tre metodi principali e quando è impossibile applicare uno dei tre metodi base. Nell' adozione
dei metodi alternativi occorre effettuare una valutazione approfondita di tutti gli elementi che possono
essere indicati dai contribuenti in relazione alla struttura delle imprese e alle caratteristiche peculiari del
settore economico in cui le stesse operano. 3.1.3 I metodi transazionali reddituali Come detto
precedentemente, secondo l' Ocse gli unici metodi reddituali che soddisfano l' arm' s lenght principle
sono il Transactional Profit split Method di cui sopra e il Transactional Net Margin Method (Tnmm). Il
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Tnmm è il metodo basato sull' utile della transazione che esamina il margine di utile netto in relazione
ad una base adeguata (costi, vendite, attivi) che un contribuente realizza nell' ambito di una transazione
controllata. Tale metodo prevede l' individuazione del margine netto di libera concorrenza realizzato in
operazioni comparabili. I margini netti sono meno influenzati dalle differenze funzionali tra operazioni
comparate. Il margine netto può essere influenzato da elementi che riguardano la situazione dell'
impresa quali la posizione nel mercato, la concorrenza, l' efficienza gestionale. Il Tnmm si applica solo a
una delle imprese associate; viene effettuata un' analisi unilaterale che non considera il gruppo. L'
applicazione del Tnmm comporta la selezione di alcuni indicatori che realizzano un confronto tra i
rendimenti del capitale investito, tra i margini operativi e tra gli utili lordi in percentuale sulle spese
operative (Berry ratio). Per effettuare il confronto dei rendimenti del capitale investito si può utilizzare l'
indice finanziario il Roi dato dal rapporto utile operativo su attivo investito. Per il confronto dei margini
operativi l' indice finanziario è il Ros dato dal rapporto utile operativo su vendite; per in confronto degli
utili lordi si può utilizzare il rapporto tra utile lordo e spese operative. Si calcolano gli indici di imprese
indipendenti e successivamente si determina l' utile dell' impresa verificata. L' utile messo in relazione
alle vendite, agli asset, ai costi rappresenta l' indicatore di profittabilità utilizzato ai fini della
comparazione. Il Tnmm si applica come il metodo del costo maggiorato o del prezzo di rivendita, ma
differisce da tali metodi per l' indicatore di profittabilità da considerare. Il margine di utile lordo
conseguito dal produttore o dal rivenditore nell' operazione in verifica nel metodo del costo maggiorato
e nel metodo del prezzo di rivendita è posto in comparazione con il margine di utile lordo dell'
operazione campione, invece nel Tnmm è posto in comparazione col margine di utile netto conseguito
nell' operazione campione. A seconda dell' indice di profittabilità utilizzato il Tnmm è anche detto
metodo del costo maggiorato modificato o metodo del prezzo di rivendita modificato. Si segnala che l'
indicatore di profittabilità è meno influenzabile dalle differenze tra le transazioni rispetto al prezzo dei
beni o al margine di utile lordo. Il margine di utile può tollerare alcune differenze funzionali tra l'
operazione in verifica e l' operazione campione scelta per il confronto poiché queste differenze si
riflettono in differenze relative alla composizione delle spese operative che possono essere oggetto di
aggiustamenti. Due imprese possono quindi avere un margine di utile lordo diverso ed avere invece un
margine di utile netto simile. Altro elemento positivo che caratterizza l' utilizzo di tale metodo è la
possibilità di non dovere uniformare la tenuta dei libri contabili e dei registri di ciascuna impresa
coinvolta nella transazione; tale condizione è utile quando una delle imprese coinvolte nella transazione
svolga un' attività complessa e/o svolga numerose attività, o qualora sia difficile reperire informazioni
attendibili su una delle parti. 3.1.4 La scelta del metodo Qualora nel mercato sia possibile individuare
beni o servizi simili a quelli oggetto di scambio nelle transazioni in verifica il metodo da utilizzare è il
metodo del confronto del prezzo. Se non è possibile individuare tali beni, bensì imprese che svolgono
funzioni analoghe si utilizza il metodo del prezzo di rivendita per dare valore alle funzioni distributive; si
utilizza il metodo del costo maggiorato per valorizzare le funzioni produttive. Qualora non sia possibile
individuare imprese che svolgano funzioni analoghe, ma è possibile individuare sul mercato imprese
che utilizzano fattori produttivi analoghi a quelli impiegati dall' impresa in verifica si utilizza il metodo del
confronto dei margini netti per valorizzare gli ordinari servizi di impresa. Se non è possibile individuare
imprese con fattori produttivi analoghi, ma vi sono economie derivanti dall' integrazione delle imprese
associate, esistono beni immateriali unici ed esistono funzioni e rischi straordinari, il metodo da
utilizzare è il Profit split in grado di valorizzare le funzioni ordinarie e straordinarie di impresa. 3.2
Transazioni aventi ad oggetto beni immateriali 3.2.1 La disciplina italiana L' Amministrazione finanziaria
nella circolare n. 32 del 1980 afferma che per le transazioni relative a beni immateriali l' indagine della
stessa deve ispirarsi al principio della libera concorrenza. Nonostante l' unicità del bene trasferito
difficilmente consente l' individuazione di transazioni comparabili, in alcuni casi potrà trovare
applicazione uno dei tre criteri adottati per le cessioni di beni materiali (metodo del confronto del
prezzo, metodo del prezzo di rivendita, metodo del costo maggiorato). Se il bene ceduto è stato oggetto
di precedenti trasferimenti con imprese indipendenti, si può utilizzare il prezzo negoziato come indice di
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comparazione. Il metodo del prezzo di rivendita può essere utilizzato se l' impresa controllata italiana,
licenziataria del brevetto, marchio, costituisce un diritto di sub­licenza a favore di un' impresa
indipendente verso corrispettivo. Il canone pagato dalla sub­licenziataria, dedotto dei costi e di un
margine di utile, può consentire la fissazione del «valore normale» del canone pattuito tra la società
estera titolare del bene immateriale e la sussidiaria italiana. In ogni caso l' applicabilità di uno dei tre
metodi è subordinata alla sussistenza della similarità delle transazioni che è da considerarsi elemento
fondamentale. Nella maggior parte dei casi il confronto con transazioni similari non potrà effettuarsi a
causa dell' unicità del bene oggetto della transazione. Occorre quindi elaborare metodi sussidiari di
valutazione che siano sempre coerenti al principio di libera concorrenza e cioè al prezzo che si sarebbe
pattuito tra le imprese indipendenti. L' incertezza che caratterizza il prezzo del trasferimento di
tecnologia porta le parti contraenti a stipulare un primo contratto di breve durata riservandosi di
concludere, in una fase successiva, l' accordo finale, nel quale il canone corrispettivo e stabilito sulla
base dell' esperienza acquisita durante l' esecuzione del primo negozio. La determinazione del valore
normale del canone è fortemente influenzata dal settore economico a cui appartiene il bene immateriale.
Il licenziatario determina il canone corrispettivo in modo da recuperare un margine di utile soddisfacente
e in modo da recuperare il capitale investito, tenendo conto quindi del vantaggio che egli stesso può
ottenere in relazione allo sfruttamento del diritto ed ai costi di produzione del medesimo sfruttamento. Il
canone viene determinato sulla base di alcuni elementi quali l' effettuazione delle ricerche e delle
sperimentazioni, l' obsolescenza inferiore o superiore all' anno, la vita tecnica dell' invenzione
industriale, l' originalità, la complessità e la portata tecnologica, i risultati ottenuti dallo stesso licenziante
mediante l' utilizzazione dell' invenzione industriale. In taluni casi questi elementi tecnici non risultano
sufficienti a determinare correttamente il valore normale del canone, di conseguenza l' Amministrazione
finanziaria deve utilizzare ulteriori dati giuridici desumibili dalle clausole contrattuali come ad esempio il
diritto di esclusiva, la limitazione territoriale, la protezione accordata all' invenzione industriale dalla
legislazione dello Stato di residenza del licenziatario, il divieto di esportazione dei prodotti derivanti dall'
utilizzo dell' invenzione industriale, i limiti di produzione dei prodotti derivanti dall' utilizzo dell'
invenzione industriale, il diritto di concedere sub­licenze, la durata del contratto. Altro elemento che
incide sulla determinazione del canone e la sua conseguente adeguatezza è il vantaggio che può
essere conseguito dalla società licenziataria in conseguenza dello sfruttamento dell' intangible. Il
licenziatario del bene immateriale deve ottenere un vantaggio effettivo dal rapporto con il licenziante o
quantomeno deve avere previsto un vantaggio in sede di stipula del contratto. In relazione a ciò l'
Amministrazione finanziaria afferma che il vantaggio conseguibile dal destinatario delle invenzioni deve
essere considerato temporalmente. In merito alla determinazione del prezzo di trasferimento dei beni
immateriali occorre tenere conto anche della forma del corrispettivo. Per i contratti di licenza le forme di
corrispettivo più diffuse sono: il canone basato sulla produzione del licenziatario, il canone basato sui
ricavi del licenziatario, il canone basato sui profitti del licenziatario, una somma una tantum talvolta
unitamente al canone periodico, una maggiorazione del prezzo di vendita di beni semilavorati quando l'
impresa fornitrice presta la sua assistenza tecnica o know­how al comprato. Occorre definire una
misura del canone. Le variabili che incidono sulla stessa sono l' entità della produzione, i ricavi del
licenziatario, i profitti. In virtù della difficoltà oggettiva in merito alla determinazione del valore delle
transazioni aventi ad oggetto beni immateriali l' Amministrazione finanziaria ha predeterminato i valori
normali da ritenere congrui tenendo conto delle seguenti condizioni: canoni fino al 2% del fatturato
potranno essere accettati se il contratto è redatto in forma scritta ed è anteriore al pagamento del
canone e se è sufficientemente documentata l' utilizzazione e l' inerenza del costo sostenuto; canoni tra
il 2% e il 5% potranno essere ritenuti congrui se sono giustificati dai tecnici e giuridici e se è comprovata
l' effettiva utilità conseguita dal licenziatario; canoni superiori al 5% del fatturato sono giustificati solo in
casi eccezionali, qualora si sia in presenza di un elevato livello tecnologico del settore economico in
questione o da altre circostanze; canoni di qualunque ammontare, corrisposti a società residenti in
Paesi a bassa fiscalità posso essere ammessi in detrazione e riconosciuti congrui solo alle condizioni
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del punto precedente. 3.2.2 La valutazione dei beni immateriali nei Rapporti Ocse antecedenti il G20
Base Erosion Profit Shifting Project 2014 Nel rapporto Ocse 2010 non vi è una precisa definizione di
bene immateriale. I beni immateriali possono essere beni immateriali di produzione, beni immateriali di
marketing e beni immateriali che hanno elementi appartenenti ad entrambe le categorie citate. I beni
immateriali di produzione sono i brevetti, il know how, i trade secrets e i modelli utilizzati per attività
produttive o per prestazione di servizi, nonché i beni immateriali che costituiscono essi stessi beni di
impresa trasferiti ai clienti o utilizzati ai fini gestionali, il software. I costi e i rischi relativi a tali beni sono
molto elevati. I beni immateriali sono caratterizzati da un' intesa attività di ricerca e sviluppo svolta dal
produttore per finalità proprie, svolta da una società del gruppo su richiesta di un' altra società del
gruppo, o svolta insieme ad altre società del gruppo in virtù di accordi di ripartizione dei costi. I brevetti
sono il risultato dell' attività di ricerca e sviluppo e sono tutelati legalmente per un numero di anni tale da
garantire la produzione esclusiva del bene per tutta la durata della protezione. Il know how è sviluppato
all' interno degli impianti di produzione, e si concretizza nel miglioramento negli impianti e nei processi
di produzione. Non è caratterizzato da costi elevati e diversamente dai brevetti non è tutelato
legalmente. Il valore economico dei beni immateriali dipende fortemente dalla loro unicità; se sul
mercato il bene difficilmente può essere sostituito il valore è elevato, se diversamente vi sono brevetti
che possono superare le peculiarità del bene il valore dello stesso è basso. I beni immateriali possono
essere venduti, concessi in licenza, o portare alla vendita di prodotti che vedono l' utilizzo dei beni
immateriali stessi. I beni immateriali di marketing sono i marchi di fabbrica, le denominazioni
commerciali che permettono lo sfruttamento di un prodotto o di un servizio, la lista clienti, i canali di
distribuzione, le denominazioni, i simboli o i disegni unici che abbiano un elevato valore promozionale
per il prodotto dell' impresa. Tali beni hanno caratteristiche opposte rispetto ai beni immateriali di
produzione; non si svolge un' attività di ricerca, i costi ed i rischi non sono elevati. I costi elevati possono
aversi qualora si svolgau un' attività di pubblicità volta a far conoscere all' esterno e promuovere il bene
immateriale stesso. Diversamente dai beni immateriali di produzione, i beni oggetto di analisi non sono
protetti legalmente e il loro utilizzo ha una durata illimitata. Tali beni possono essere concessi in licenza
o venduti. Vi sono poi quei beni definiti hybrids che presentano le caratteristiche degli uni e degli altri.
3.2.3 Metodi di determinazione del prezzo Il rapporto Ocse raccomanda i metodi tradizionali sulla
transazione come i metodi da utilizzare per la valutazione dei beni immateriali. Nell' applicazione del
metodo del confronto del prezzo la difficoltà maggiore è la possibilità di individuare un' operazione
campione che presenti un' adeguata similarità con l' operazione in verifica. I beni immateriali sviluppati
da un' impresa sono connotati da caratteri di unicità e originalità che rendono molto difficile la
comparazione con altre operazioni. Ad esempio per il diritto di licenza, quando si hanno più licenziatari,
diventa complicato fare una valutazione delle differenze di mercato e dei contenuti economici delle
previsioni contrattuali, ad esempio con riferimento alla durata. L' applicazione del metodo del prezzo di
rivendita è più attendibile, nelle cessioni di beni immateriali ma anche nelle ipotesi in cui il soggetto
licenziatario, abbia a sua volta costituito a favore di un soggetto indipendente sub­licenziatario il diritto
di utilizzazione del bene immateriale. Il corrispettivo pagato dal sub­licenziatario, al netto di un margine
lordo di utile per il licenziatario, rappresenta in tal caso il valore normale da utilizzare come termine di
confronto per il canone in verifica. Difficile è determinare il margine lordo di utile, ma l' applicazione del
metodo del prezzo di rivendita è più efficace se il soggetto licenziatario si limiti a commercializzare il
diritto di utilizzazione del bene immateriale. Nel caso in cui il licenziatario apporta delle modifiche al
bene prima di ritrasferirlo o lo utilizza nel proprio processo produttivo il metodo del prezzo di rivendita
non è adeguato. Il metodo del costo maggiorato non è adeguato, e viste le caratteristiche dello stesso è
il meno adatto poiché la determinazione del valore normale è attuata sulla base dei costi sostenuti al
momento della creazione del bene immateriale. Si verifica uno scarto temporale tra tale momento e il
momento di trasferimento del bene che rende inattendibile la stima ottenuta. Il costo non è un elemento
rilevante. Occorre porre attenzione ai fini della determinazione del valore normale dei beni immateriali
alle prospettive e alle aspettative del venditore e dell' acquirente in termini di prezzo quindi per il
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venditore individuare il prezzo cui un soggetto indipendente sarebbe disposto a trasferire il medesimo
(o similare) bene, per l' acquirente il prezzo che esso sia disposto a corrispondere considerando i
profitti da esso ragionevolmente attesi dal successivo utilizzo commerciale. Inoltre, è necessario
individuare e analizzare gli elementi che contraddistinguono la transazione che sono i profitti attesi, gli
investimenti per lo sviluppo della produzione, gli investimenti per lo sviluppo dei mercati di riferimento, il
grado di protezione offerto e la sua durata, i termini e le condizioni contrattuali, l' unicità del bene, il
diritto di sublicenza. Quando diventa particolarmente incerto determinare il prezzo di trasferimento l'
Ocse afferma che occorre valutare il comportamento che soggetti terzi indipendenti avrebbero assunto
in un' operazione di cessione di beni immateriali. Negli accordi tra le parti occorre inserire delle
disposizione favorevoli a entrambe le parti che abbiano ad oggetto la durata per avere la possibilità di
rinegoziare le condizioni contrattuali una volta conosciuto meglio il prodotto e le sue potenzialità; la
remunerazione che varia in maniera dipendente ai risultati; gli aggiustamenti periodici che consentono
di ridefinire le condizioni contrattuali quando lo sfruttamento economico del bene evolva in maniera
differente rispetto alle condizioni previste al momento di stipulazione del contratto medesimo. 3.2.4 Il
nuovo capitolo VI delle Linee guida dell' Ocse sui prezzi di trasferimento aventi ad oggetto le transazioni
di beni immateriali Nell' ambito del progetto Beps, «Base Erosion and Profit Shifting», l' Ocse ha
realizzato un piano di intervento, con la collaborazione di diversi Stati, per contrastare e porre fine a
quei fenomeni volti all' erosione e al trasferimento a scopi di elusione fiscale degli utili di impresa verso
Stati con ordinamenti che prevedono regimi di tassazione più favorevoli. Tale piano si articola in 15
raccomandazioni, sette delle quali sono state oggetto di discussione nel G20 tenutosi nel mese di
settembre 2014 in Australia, che saranno definitivamente approvate dai ministri delle Finanze del G20
entro il 2015. Tra le prime sette raccomandazioni vi è l' «action 8» con la quale vengono introdotte delle
novità in merito alle regole da seguire per la determinazione dei prezzi di trasferimento in relazioni a
operazioni relative ai beni immateriali. Essa è finalizzata ad assicurare che tale determinazione avvenga
nel rispetto del principio di creazione del valore. Più dettagliatamente l' action 8 ha come obiettivo lo
sviluppo di regole per prevenire l' erosione della base imponibile mediante il profit shifting in relazione
alla cessione di beni immateriali tra imprese appartenenti allo stesso gruppo. Tale azione comporterà l'
adozione di una più ampia e chiaramente delineata definizione di beni immateriali; l' allocazione dei
profitti relativi al trasferimento e all' utilizzo dei beni immateriali nel rispetto del principio di creazione del
valore; lo sviluppo di norme sui prezzi di trasferimento o di misure speciali per i trasferimenti di beni
immateriali il cui valore è difficile da determinare e l' aggiornamento della guida relativa ai Cost
Contribution Arragements. Tale azioni si concretizzano in modifiche alle Linee guida Ocse al Transfer
pricing e in probabili modifiche al Modello di convenzione Ocse. Il Capitolo VI delle Linee guida vede la
sostituzione dei paragrafi aventi ad oggetto l' individuazione del processo per l' analisi delle transazioni
relative ai beni immateriali. Per stabilire se la transazione relativa alla cessione o all' uso del bene
immateriale viene effettuata nel rispetto del principio di libera concorrenza la comparabilità e l' analisi
funzionale devono definire: l' identificazione dei beni immateriali; la determinazione della proprietà dei
beni immateriali e dei contributi che ogni impresa facente parte del gruppo offre al loro sviluppo, al loro
miglioramento, alla loro manutenzione, alla loro protezione, alla loro valorizzazione; la natura delle
transazioni controllate aventi ad oggetto i beni immateriali includendo il modo in cui le stesse
contribuiscono a creare valore. Da ultimo, oggetto di analisi deve essere considerato il prezzo che
avrebbero pagato soggetti terzi indipendenti in transazioni aventi ad oggetto beni immateriali. L'
intervento Ocse si articola in 4 paragrafi: il primo avente ad oggetto l' identificazione dei beni
immateriali, il secondo la proprietà dei beni immateriali e le transazioni relative allo sviluppo, al
miglioramento, alla manutenzione, alla protezione, alla valorizzazione dei beni immateriali, il terzo le
transazioni relative all' uso e alla cessione dei beni immateriali, il quarto avente oggetto una guida
supplementare per la determinazione delle condizioni relative al rispetto del principio della concorrenza
in transazioni aventi ad oggetto beni immateriali. Da ultimo vi è una nuova appendice con esempi da cui
emergono particolari considerazioni in merito ai beni immateriali. 3.2.4.1 L' identificazione dei beni
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immateriali Viene data una definizione di bene immateriale ponendo attenzione al concetto di proprietà
e controllo del bene: the word «intangible» is intended to address something which is not a physical
asset or a financial asset, which is capable of being owned or controlled for use in commercial activities,
and whose use or transfer would be compensated had it occurred in a transaction between independent
partied in comparable circumstances. Rather than focusing on accounting or legal definitions, the thrust
of a Transfer pricing analysis .
BRUNO CAPONE*
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La mappa delle addizionali: resta sulla carta l' invarianza del prelievo fiscale complessivo.
Tutti tartassati dal federalismo
Irpef oltre il 4%. Aliquota standard solo in 5 regioni.
Cresce ancora l' addizionale regionale Irpef, a
causa degli aumenti di aliquota decisi dalla
maggioranza dei governatori. Considerando
anche l' analogo balzello dovuto ai comuni, in
non pochi casi quest' anno il conto dell'
imposta sui redditi a livello locale supererà la
soglia del 4%.
S i p o t r e b b e d i r e : è i l federalismo fiscale,
bellezza!
Peccato che, nella logica del decentramento, l'
incremento del prelievo in periferia avrebbe
dovuto essere compensato da una simmetrica
riduzione di quello imposto a livello centrale,
che però non si è ancora vista.
La cosiddetta invarianza del prelievo fiscale
complessivo, in tal caso, non è solo una
promessa elettorale, ma è prevista da una
precisa norma di legge. Si tratta dell' art. 2,
comma 1, del dlgs 68/2011, uno degli otto
decreti attuativi della l 42/2009 che
disciplinava proprio il federalismo fiscale.
La logica di tali provvedimenti era chiara e
lineare: più tasse regionali e comunali, meno
tasse statali, nessun aggravio per i
contribuenti, che anzi avrebbero tratto benefici
dal decentramento dei poteri di spesa verso
istituzioni a loro più vicine e quindi più
facilmente controllabili («voto, vedo, pago»).
Fra queste, le regioni, cui il dlgs 68 ha consentito di alzare progressivamente le aliquote della propria
addizionale Irpef. Per il 2011 e il 2012, il ritocco poteva essere al massimo dello 0,5%; per il 2014 dell'
1,1%; mentre dal 2015 può arrivare fino a 2,1 punti percentuali rispetto al livello base (1,23%). Quasi
tutti governatori, in questi anni, ne hanno approfittato.
Come emerge dalla tabella nella pagina seguente (elaborata sui dati raccolti dal Dipartimento delle
finanze nel sito www.finanze.it), solo 5 regioni (e province autonome) sono ferme all' aliquota standard:
4 di esse sono a statuto speciale (Trento, Bolzano, Valle d' Aosta e Sardegna), una sola a statuto
ordinario (il Veneto). In tutti gli altri casi, il prelievo è più alto, a volte per tutti gli scaglioni di reddito, in
altri casi solo per alcuni.
I più tartassati sono i cittadini del Lazio, dove si paga l' aliquota massima del 3,33% già sopra i 15 mila
euro; seguono a ruota quelli del Piemonte, per i quali si raggiunge il picco solo oltre i 75 mila euro (ma
da 55 mila in su lo sconto è appena dello 0,01%). Se poi il comune di Roma e quello di Torino
confermeranno (come probabile) il loro 0,8% di addizionale comunale (che rappresenta il tetto per i
sindaci), ecco che, come detto, il conto complessivo dell' Irpef locale sfonderà la soglia del 4%.
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Come sono lontani i tempi in cui le addizionali passavano quali inosservate: oggi, invece spesso
presentano cifre a tre zeri.
E qui che entra in ballo l' art. 2, comma 2, del dlgs 68. Tale norma ha previsto espressamente che, con
un decreto del presidente del Consiglio dei ministri, venissero ridotte le aliquote dell' Irpef di
competenza statale, «mantenendo inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente».
Ciò, in teoria, «a decorrere dall' anno di imposta 2013»: ma finora i diversi inquilini di Palazzo Chigi non
hanno trovato il tempo (anzi, le coperture) per effettuare tale manovra.
Ma (purtroppo per chi paga le tasse) non è l' unica disposizione del dlgs 68 a essere rimasta inattuata.
Un altro triste caso riguarda l' art. 6, comma 1, che testualmente recita: «A decorrere dall' anno 2012
ciascuna regione a statuto ordinario può, con propria legge, aumentare o diminuire l' aliquota dell'
addizionale regionale all' Irpef di base. Quindi non solo aumentare, ma anche diminuire l' aliquota
standard dell' 1,23%. Chi l' ha fatto?
In via generale, una sola regione, per di più a statuto speciale, ossia il Friuli Venezia­Giulia, che fino a
15 mila euro di reddito «si accontenta» dello 0,70% (ma sopra i 15 mila chiede l' 1,23% su tutto l'
imponibile, in barba alla progressività). In altri (limitati) casi, lo sconto riguarda fattispecie specifiche,
come in provincia di Trento, dove l' aliquota è azzerata per i titolari di reddito da pensione con un
imponibile non superiore a 15 mila euro o in Veneto, dove paga lo 0,9% chi ha un reddito non superiore
a 45 mila euro e un familiare disabile a carico (e i disabili con lo stesso livello di reddito).
Molto poco gettonate anche le detrazioni (previste solo in tre casi, Trento, Piemonte, e Puglia), ancora
meno le misure di sostegno economico diretto a favore dei soggetti con un reddito talmente basso da
non consentire loro di usufruire degli sconti (le prevede solo la Puglia).
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Dal Friuli­Venezia Giulia all' Abruzzo: ricognizione sulle agevolazioni per le nuove aziende.
Neoimprese, una bussola per scegliere dove
investire
Irap agevolata per le neoimprese e ulteriori
riduzioni dell' imposta per l' imprenditoria
giovanile e femminile. È quanto prevedono le
Finanziarie regionali 2015 varate dalle
amministrazioni più attive e più orientate a
sostenere lo sviluppo del territorio. Tuttavia
non tutte le regioni italiane hanno utilizzato la
leva fiscale di loro competenza per incentivare
le nuove iniziative imprenditoriali. Tra le più
interessanti per gli investitori, in termini di
agevolazioni Irap, spiccano la Sardegna e le
province autonome di Trento e Bolzano.
L' amministrazione isolana ha infatti optato per
il completo azzeramento dell' Irap a carico
delle neo imprese per un periodo di 5 anni. Da
questo punto di vista, Trento fa il paio con la
Sardegna per aver azzerato anch' essa l' Irap
per un quinquennio a favore delle imprese neo
costituite. Bolzano si caratterizza per aver
applicato l' imposta ridotta alle nuove iniziative
intraprese nel territorio provinciale anche da
parte di banche, società finanziarie e imprese
di assicurazione, escludendo però arti e
professioni e i soggetti che operano nel settore
agricolo. Riduzioni dell' aliquota, con una
premialità maggiorata nel caso di imprese
formate da giovani e donne sono state previste
dalla regione Veneto e Lombardia. Nel caso di
quest' ultima, in particolare, l' Irap ridotta opera a favore delle nuove iniziative con sede nei comuni con
meno di 2 mila abitanti per i primi 4 periodi d' imposta a cui si aggiungono ulteriori 3 anni nel caso di
imprese costituite da giovani. Altre regioni, come l' Abruzzo, hanno invece preferito calibrare l'
intervento mediante una riduzione minima dell' aliquota ordinaria nel corso di un periodo temporale più
breve (1/2 anni). Tutte le regioni hanno invece escluso dalle agevolazioni le nuove iniziative produttive
derivanti da trasformazione, fusione, scissione o da altre operazioni che determinano la mera
prosecuzione di un' attività già esercitata nel territorio.
Nel complesso, la discrezionalità che emerge dall' analisi delle leggi finanziarie regionali 2015 nel
dosare la misura dell' intervento agevolativo ai fini Irap lascia comprendere come le amministrazioni
locali abbiano i più ampi margini decisionali per «premiare» o meno determinate attività. Nel panorama
nazionale, quindi, solo alcune regioni hanno inteso utilizzare la riduzione dell' imposta come strumento
di politica economica e territoriale, dimostrando peraltro notevole attenzione nei confronti di iniziative da
parte di giovani, donne e cooperative.
­ Friuli­Venezia Giulia, interventi su doppio binario. Con varie «personalizzazioni», le regioni italiane
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hanno deciso di premiare le iniziative neoimprenditoriali per favorire lo sviluppo del territorio. Tra
queste, il Friuli­Venezia Giulia risulta la più attiva con la legge denominata «Rilancimpresa», la quale
riconosce una riduzione dell' Irap per 5 anni dell' 1% dal 2015 per le imprese di nuova costituzione e per
quelle che si insediano nel territorio regionale.
La regione Friuli­Venezia Giulia opera a favore delle neo imprese attraverso due interventi. Il primo
(legge regionale n. 1/2004, art. 1, commi 13, 14, 15, 16 e 17, e successive modifiche) riguarda la
riduzione dell' aliquota Irap per le nuove imprese artigiane, sia in forma individuale che collettiva, che si
iscrivono nell' Albo delle imprese artigiane (Aia). Per i periodi di imposta 2014 e 2015, le aliquote
applicabili sono pari: al 3,17% per le nuove imprese artigiane insediate nelle aree del territorio regionale
non incluse nelle zone omogenee di svantaggio socio­economico del territorio montano; al 2,98% per le
nuove imprese artigiane insediate nelle zone omogenee di svantaggio socio­economico del territorio
montano.
Il diritto all' applicazione dell' aliquota spetta per 5 periodi d' imposta a decorrere da quello di iscrizione
all' Aia e viene meno nel caso di trasferimento della sede al di fuori del territorio regionale.
La mancata applicazione dell' aliquota ridotta per uno o più periodi d' imposta da parte dell' impresa
artigiana in possesso dei requisiti previsti dalla legge determina la perdita del beneficio relativo ai
suddetti periodi d' imposta.
Per esempio, l' impresa artigiana avente l' esercizio coincidente con l' anno solare, iscritta all' Aia nel
corso del 2015 e che, pertanto, ha diritto ad applicare l' aliquota Irap ridotta per i periodi d' imposta
2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, in caso di mancata applicazione dell' aliquota ridotta per il periodo d'
imposta 2015 perde definitivamente il beneficio relativo al suddetto periodo d' imposta, ma conserva il
diritto ad applicare l' aliquota agevolata per i periodi d' imposta 2016, 2017, 2018 e 2019. L'
agevolazione si applica secondo la regola «de minimis». A tal fine, i soggetti che hanno usufruito della
riduzione di aliquota sono tenuti a inoltrare, entro i termini previsti per la presentazione della
dichiarazione Irap, all' amministrazione regionale una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
attestante l' importo del beneficio fruito e gli eventuali aiuti comunitari, statali, regionali o di altro tipo
ricevuti, nel triennio considerato, secondo la regola «de minimis». Il secondo intervento, istituito dalla
legge regionale n. 3/2015 (Rilancimpresa), prevede, dal periodo di imposta 2015, l' abbattimento dell'
1% dell' aliquota Irap a favore di imprese nuova costituzione o che trasferiscono l' insediamento
produttivo nel territorio regionale.
Tale riduzione si applica per 5 periodi di imposta, a decorrere da quello di costituzione o di
trasferimento dell' insediamento produttivo nel territorio regionale.
­ Abruzzo, abbattimento graduale. A sostegno delle nuove iniziative imprenditoriali sul territorio
regionale, la regione Abruzzo ha previsto, all' art. 84 della legge regionale 26/4/2004 n. 1, un
abbattimento dell' aliquota Irap per i primi 2 periodi d' imposta. Per il periodo di imposta 2015, l' aliquota
applicabile è pari a 3,90%.
L' agevolazione si applica esclusivamente per le attività con valore della produzione netta, prodotto nel
territorio della regione Abruzzo, non superiore a 100 mila euro, nei limiti e termini consentiti dalla
normativa comunitaria in materia di aiuti «de minimis».
­ Valle d' Aosta, occhio alle coop. Neo imprese, tra cui le coop, sono i soggetti che beneficiano della
riduzione Irap in Valle d' Aosta. La l.r. 21/2003, modificata dalla l.r. 29/2008, ha stabilito che le neo
cooperative di produzione e lavoro e miste possono fruire dell' aliquota Irap ridotta di un punto
percentuale per i 3 periodi di imposta successivi a quello in corso alla data di costituzione.
Il beneficio è concesso in regime «de minimis». La legge regionale n. 30/2011, inoltre, ha previsto, a
favore dei soggetti passivi Irap (a esclusione delle p.a.) che intraprendono stabilmente nuove iniziative
produttive nel territorio regionale, un taglio dell' Irap: dello 0,92% per il primo anno d' imposta; dello
0,46% per i tre periodi d' imposta successivi al primo.
PAGINE A CURA DI BRUNO PAGAMICI
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Trento agevola anche banche, finanziarie e imprese
di assicurazione
La provincia autonoma di Bolzano, con l'
articolo 21­bis, comma 13­bis, della legge
provinciale n.
9/1998 (inserito dall' art. 1, comma 5, della l.p.
n. 22/2012 e modificato dall' art. 1, comma 14,
della l.p.
n. 1/2014), prevede l' azzeramento dell'
aliquota Irap, per 5 periodi d' imposta, per le
nuove iniziative produttive intraprese entro e
non oltre il 31 dicembre 2015. Si considera
«iniziativa produttiva»: l' attività svolta da
imprese individuali, da esercenti arti e
professioni, da società o da enti del settore
privato, aventi sede legale e amministrativa
nella provincia di Bolzano, per un periodo
ininterrotto non inferiore a cinque anni d'
imposta; l' attività svolta, per un periodo
ininterrotto non inferiore a cinque anni d'
imposta, da una stabile organizzazione di
soggetto passivo avente sede legale e/o
amministrativa al di fuori del territorio
provinciale.
Non si considerano nuove iniziative produttive
quelle derivanti da trasformazione, fusione,
scissione o da altre operazioni che
determinano la mera prosecuzione di un'
attività già esercitata nel territorio provinciale.
­ Provincia di Trento. La provincia Autonoma
di Trento ha disposto, con l' articolo 2, comma 2, della legge provinciale n.
25/2012, l' azzeramento dell' aliquota dell' Irap in favore delle nuove iniziative produttive, per il primo
periodo di imposta in cui si insediano nel territorio provinciale e per i 4 successivi. Per iniziative
produttive si intendono le attività di tipo imprenditoriale (escluse quindi arti e professioni).
A decorrere dal periodo d' imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2014, l' agevolazione si
applica anche alle nuove iniziative produttive intraprese nel territorio provinciale da banche e altri enti e
società finanziari e imprese di assicurazione.
Sono invece esclusi i soggetti che operano nel settore agricolo e cooperative della piccola pesca e loro
consorzi. È inoltre prevista un' aliquota Irap pari a zero anche per le nuove iniziative produttive
intraprese sul territorio provinciale che attuano progetti di sviluppo aziendale comprendenti il rilancio di
attività esercitate sul territorio provinciale da imprese cessate o in fase di cessazione, garantendo i livelli
occupazionali.
L' agevolazione può essere concessa solo se la nuova impresa non ha un assetto proprietario
sostanzialmente coincidente con quello dell' impresa cessata o in fase di cessazione, o non è in
rapporto di collegamento o controllo con quest' ultima.
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Lombardia, focus sulla crisi. La Regione Lombardia ha previsto, con legge n. 11/2004, una riduzione
dell' aliquota Irap al 2,98% a favore delle nuove imprese costituite nei piccoli comuni con popolazione
residente inferiore o pari a 2 mila abitanti e in cui insistano situazioni di marginalità socio­economica e
infrastrutturale.
Tale agevolazione è riconosciuta per i 4 periodi d' imposta decorrenti dalla data di inizio attività e, per
ulteriori tre periodi d' imposta per le imprese costituite da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni e
da donne. Per le imprese organizzate in forma societaria, tali soggetti devono rappresentare la
maggioranza assoluta numerica dei soci e delle quote di partecipazione.
­ Molise, giovani e donne in primo piano. Nel Molise, l' art. 2 della legge regionale n. 1/2004, opera a
favore delle imprese giovanili di cui all' art. 5, comma 1 del dlgs n. 185/2000 (società e cooperative
composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni che abbiano la maggioranza
assoluta numerica e di quote di partecipazione) e le imprese individuali il cui titolare ha età non
superiore a 35 anni. Per tali soggetti, l' aliquota dell' Irap è determinata nella misura del 4,05%.
Godono di un' aliquota Irap pari al 4,05% anche le imprese femminili in possesso dei requisiti di cui all'
articolo 2, lett. a) della legge 25 febbraio 1992 n. 215. Si tratta delle imprese femminili con le seguenti
caratteristiche: società cooperative e società di persone costituite in misura non inferiore al 60% da
donne; società di capitali in cui le quote di partecipazione siano possedute in misura non inferiore ai due
terzi da donne e gli organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne; imprese
individuali gestite da donne.
­ Veneto, una mano a imprese in rosa. In Veneto le agevolazioni Irap sono rivolte alle nuove imprese
giovanili e femminili nonché alle nuove cooperative sociali (legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27, art.
4, comma 1; legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1, art. 8, comma 1, lettere b e c). Per le imprese
giovanili e femminili è prevista un' aliquota ridotta pari al 2,90% per il primo anno di costituzione e per i
2 anni successivi. Per le nuove cooperative sociali e loro nuovi consorzi che si costituiscono nel territorio
regionale, l' aliquota agevolata Irap è pari al 3,35%.
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I criteri indicati dalla giurisprudenza Ue per individuare l' autonomia delle prestazioni.
Poter scegliere operatore incide
Recentemente la Corte è tornata a occuparsi
di questioni analoghe, promosse nell' ambito
di una controversia riguardante un' agenzia
pubblica incaricata di locare i beni immobili
dello stato, che nell' ambito di tale attività
procedeva a rifatturare ai conduttori,
addebitando l' Iva con l' aliquota propria di
ciascuna prestazione, la fornitura di servizi di
carattere generale (utenze), e cioè l' elettricità,
il riscaldamento e l' acqua, nonché la raccolta
dei rifiuti, in modo da trasferire al conduttore
tutti i costi sostenuti dall' agenzia per l'
acquisto di tali beni e servizi da fornitori terzi.
L' ufficio fiscale affermava però che la fornitura
delle utenze e la raccolta dei rifiuti facevano
parte di un' unica prestazione, cioè del servizio
di locazione, e dovevano pertanto essere
incluse nella base imponibile di tale servizio,
costituente la prestazione principale.
Nel sollevare la questione, il giudice del rinvio
aveva richiamato la sentenza 6 febbraio 2003,
C 185/01, concernente un contratto di leasing
di un' autovettura che consentiva al locatario
del veicolo di rifornirsi di carburante in nome e
per conto del locatore, ove la Corte ha escluso
che il locatore effettuasse una cessione di
carburante al locatario del veicolo, essendo
emerso che erano le società petrolifere ad
avere trasferito al locatario il potere di disporre di fatto del carburante, sicché non vi era cessione del
carburante da queste società al locatore del veicolo né, conseguentemente, da quest' ultimo al locatario.
Al riguardo, nella sentenza del 16 aprile 2015, C­41/14, la Corte ha però osservato che i fatti del
procedimento sono diversi, perché è il locatore che acquista le prestazioni relative alle utenze e alla
raccolta rifiuti per il bene immobile che dà in locazione e le trasferisce al conduttore.
Quest' ultimo, quindi, utilizza direttamente dette prestazioni, ma non le acquista presso operatori terzi
specializzati.
La prima conclusione della Corte, dunque, è che, nell' ambito della locazione di un bene immobile, la
fornitura di elettricità, di riscaldamento e di acqua, nonché la raccolta dei rifiuti, cui provvedano operatori
terzi a favore del conduttore che utilizza direttamente tali beni e servizi, devono essere considerate
prestate dal locatore qualora questi abbia concluso i contratti per la fornitura di tali prestazioni e si limiti
a trasferirne i costi al conduttore.
Quanto alla questione diretta a chiarire se la locazione dell' immobile e la fornitura dei servizi che la
accompagnano debbano essere considerate un' unica prestazione o più prestazioni distinte e
indipendenti, la Corte ricorda di avere dichiarato, con riferimento a un caso concernente il servizio di
pulizia delle parti comuni di un immobile, fornito dal locatore, che tale servizio poteva essere fornito con
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Pubblica amministrazione
modalità diverse, in particolare, da un terzo che ne fatturasse il costo direttamente ai conduttori o dal
locatore che impiegasse a tale scopo il suo personale o un' impresa di pulizie; nella fattispecie, poiché il
servizio era fatturato separatamente dalla locazione e le due prestazioni potevano essere separate l'
una dall' altra, la Corte ha ritenuto che queste non potessero essere considerate come un' unica
prestazione (sentenza C 572/07).
Richiamando poi le statuizioni della precedente sentenza 27 settembre 2012, riportata sopra, la Corte
ha osservato che il contenuto di un contratto di locazione può costituire un indice importante.
Pertanto, poiché nella fattispecie il contratto stabiliva che, oltre alla locazione dei locali, il locatore
avrebbe dovuto fornire al conduttore un certo numero di prestazioni che avrebbero fatto sorgere oneri di
locazione, il mancato pagamento dei quali avrebbe potuto comportare la risoluzione del contratto di
locazione, la Corte ha ritenuto che la ragione economica del contratto fosse non solo l' ottenimento del
diritto di occupare i locali interessati, ma anche l' ottenimento da parte del conduttore di una serie di
prestazioni di servizi, ravvisando una prestazione unica tra il locatore e il conduttore. In questa analisi, la
Corte si è posta, in particolare, dal punto di vista di un conduttore medio dei locali commerciali
interessati, e cioè di studi legali.
Dalla giurisprudenza richiamata deriva che tali prestazioni, per così dire, complementari, possono
esistere indipendentemente dalla locazione di un bene immobile.
Nondimeno, in base alle circostanze del caso, in particolare al contenuto del contratto, le stesse
possono costituire prestazioni accessorie o essere inscindibili dalla locazione e formare una prestazione
unica con quest' ultima.
La risposta, al riguardo, deve essere desunta dagli elementi caratteristici dell' operazione.
A tal fine, possono essere prese in considerazione, per esempio, le modalità di tariffazione e
fatturazione, che riflettono gli interessi delle parti contraenti. Occorre in particolare verificare se, ai sensi
del contratto, il conduttore e il locatore perseguano la locazione di un bene immobile, e non cerchino, se
non in via sussidiaria, rispettivamente di ottenere e di offrire ulteriori prestazioni, anche se necessarie al
godimento del bene.
Di conseguenza, si dovrà tener conto delle seguenti circostanze, che permettono di distinguere due
fattispecie principali.
In primo luogo, se il conduttore ha la facoltà di scegliere il prestatore del servizio e/o le modalità di
utilizzo dei beni o servizi, le prestazioni relative a detti beni o servizi possono, in linea di principio,
essere considerate distinte dalla locazione.
In particolare, se il conduttore può decidere dei propri consumi di acqua, di elettricità o di
riscaldamento, i quali possono essere verificati attraverso la posa di contatori individuali e fatturati in
funzione dei consumi, le prestazioni relative a questi beni o servizi possono, in linea di principio, essere
considerate distinte dalla locazione.
Nel caso di servizi, quali la pulizia delle parti comuni di un immobile in condominio, occorre considerarli
distinti dalla locazione se possono essere organizzati individualmente da ciascun conduttore o
collettivamente da tutti i conduttori e se, in tutti i casi, le fatture indirizzate al conduttore menzionano la
fornitura di tali beni e servizi in poste distinte dal canone.
La sola circostanza che il mancato pagamento degli oneri di locazione consenta al locatore di risolvere il
contratto di locazione non impedisce che le prestazioni a cui tali oneri si riferiscono costituiscano
prestazioni distinte dalla locazione; così come, viceversa, il fatto che il conduttore possa anche ottenere
queste prestazioni da un fornitore di sua scelta non è in sé determinante, dato che la possibilità che gli
elementi di una prestazione unica siano, in altre circostanze, forniti separatamente è intrinseca al
concetto di operazione unica complessa.
In secondo luogo, se un bene immobile offerto in locazione appare obiettivamente, dal punto di vista
economico, formare un tutt' uno con le prestazioni che lo accompagnano, queste ultime possono essere
considerate costitutive di una prestazione unica con la locazione.
Ciò può accadere, in particolare, nella locazione di uffici chiavi in mano, pronti a entrare in funzione con
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Pubblica amministrazione
la fornitura delle utenze e di talune altre prestazioni, e nella locazione di beni immobili per periodi brevi,
in particolare per le vacanze o per ragioni professionali, offerta con tali prestazioni senza che queste
ultime ne possano essere separate.
Peraltro, se il locatore non dispone a sua volta della facoltà di scegliere liberamente, e
indipendentemente da altri locatori, i prestatori e le modalità di utilizzo dei beni o servizi che
accompagnano la locazione, le prestazioni di cui si tratta non sono in genere scindibili dalla locazione e
possono anche in tal caso essere considerate come formanti un tutt' uno. Ciò accade, in particolare,
quando il locatore, proprietario di una parte di un immobile collettivo, è tenuto a ricorrere ai fornitori
designati dall' insieme dei condomini e a pagare una quota degli oneri collettivi relativi a tali prestazioni,
il cui costo egli successivamente trasferisce al conduttore.
In tal senso, in un caso come quello di cui al procedimento principale, il quale verte sulla locazione di un
gran numero di beni immobili destinati a usi diversi, dal capannone all' abitazione, occorre verificare
nell' ambito di ciascuna locazione se, per quanto concerne le utenze, il conduttore sia libero di decidere
dei propri consumi secondo la quantità da lui desiderata.
A tal proposito, l' esistenza di contatori individuali e la fatturazione secondo la quantità di beni utilizzati è
un indice importante che porta a ritenere che la fornitura di utenze debba essere considerata costitutiva
di prestazioni distinte dalla locazione.
Per quanto concerne la raccolta dei rifiuti, se il conduttore può scegliere il fornitore del servizio o può
concludere un contratto direttamente con quest' ultimo, anche se, per ragioni di semplicità, non esercita
tale scelta o facoltà, ma riceve la prestazione dall' operatore designato dal locatore, sulla base di un
contratto concluso direttamente tra l' operatore e il locatore, questa circostanza costituisce un indice in
favore dell' esistenza di una prestazione distinta dalla locazione. Se, per di più, l' importo dovuto per la
raccolta dei rifiuti e quello dovuto a titolo di locazione appaiono specificati in modo distinto nella fattura,
si deve considerare che il locatore non fornisce un' unica prestazione comprendente la locazione e la
raccolta dei rifiuti.
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Pubblica amministrazione
Dal vertice istituzionale del 15 aprile le linee di evoluzione del tracciamento telematico rifiuti.
Il Sistri cambia pelle. Dal 2016 anche su smartphone
Niente più chiavette usb e black box,
interfaccia telematica user friendly e addirittura
una «app» per interagire con il Sistri. In base
al documento di sintesi dell' incontro, tenutosi
lo scorso 15 aprile 2015 tra Minambiente,
Consip spa e rappresentanti del Tavolo di
concertazione e monitoraggio del nuovo
sistema di tracciamento telematico dei rifiuti,
sarà «semplificazione» la parola d' ordine che
il nuovo concessionario del Sistri dovrà
seguire.
Il documento, che precede la relativa gara
europea da bandire ex dl 101/2013 entro il
prossimo 30 giugno 2015, su iniziativa del
Consip (società del Mineconomia e centrale di
committenza nazionale per gli acquisti della
p.a.), focalizza le prospettive di evoluzione del
sistema alla luce delle direttive impartite dal
Minambiente lo scorso febbraio.
Le novità in arrivo. Dal 1° gennaio 2016, data
di passaggio delle consegne tra l' attuale e il
futuro gestore del sistema (e, in base all'
attuale formulazione del dlgs 152/2006, della
piena entrata in vigore del regime
sanzionatorio Sistri), il nuovo meccanismo di
tracciamento telematico dei rifiuti promette
(nello spirito del Codice ambientale) di
assomigliare più a una versione elettronica
degli attuali registri di carico e scarico e del formulario di trasporto, dunque a uno strumento già
familiare alle imprese.
In base al documento (accompagnato dal lancio di una parallela consultazione pubblica in materia), dal
punto di vista percettivo l' attuale e complessa interfaccia telematica da utilizzare per comunicare con il
Sistri dovrà essere ridotta a una schermata (possibilmente unica, compatibile con i comuni browser e
gestibile anche tramite dispositivi mobili, con apposita applicazione) nella quale inserire di dati di
carico/scarico e di movimentazione dei rifiuti, anche in modalità off­line. Ampio spazio dovrà inoltre
essere dato ai software gestionali elaborati da terze parti, che dovranno garantire una piena
compatibilità con quello dello stato.
La razionalizzazione tecnologica arriverà, come accennato, con l' abolizione degli attuali strumenti di
identificazione utente e tracciamento trasporto, ossia token usb e black box, sostituiti rispettivamente
con certificati virtuali e tachigrafi digitali (con parallela abolizione dell' obbligo di pianificazione
informatica del viaggio). La semplificazione degli oneri informativi passerà invece attraverso l'
integrazione del sistema con le principali banche dati, come l' anagrafe delle imprese e quella dell' Albo
gestori ambientali.
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Pubblica amministrazione
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Pagina 35
Italia Oggi Sette
Pubblica amministrazione
Moratoria rinnovata fino al 31/12/2017
Reagire alle incertezze legate alla fase
economica negativa e alla crisi di liquidità in
cui versano moltissime imprese.
È l' obiettivo dell' accordo tra l' Abi e le
associazioni imprenditoriali che hanno deciso
di rinnovare fino al 31 dicembre 2017 l'
accordo per la moratoria dei mutui.
Si tratta di un' iniziativa partita nel 2009 che ha
permesso alle imprese beneficiarie di
sospendere il pagamento della quota capitale
di oltre 415 mila finanziamenti (ottenendo
liquidità aggiuntiva per circa 24 miliardi di
euro). Tre i casi previsti dall' accordo: imprese
in ripresa, in tema di sospensione e
allungamento dei finanziamenti; imprese in
sviluppo, per il finanziamento dei progetti
imprenditoriali di investimento e il
rafforzamento della struttura patrimoniale delle
imprese; imprese e p.a., per lo smobilizzo dei
crediti vantati dalle imprese nei confronti della
pubblica amministrazione.
La sospensione può essere concessa alle
aziende che, al momento della presentazione
della domanda, non abbiano posizioni
debitorie classificate dalla banca come
«sofferenze», «inadempienze probabili» o
esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90
giorni.
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Italia Oggi Sette
Pubblica amministrazione
Portaborse, conta l' affiliazione
Come si formano, quanto guadagnano, da
quali garanzie contrattuali sono tutelati e che
percorsi professionali seguono i collaboratori
della politica, o «portaborse», in Italia? L'
ultimo studio pubblicato da Irpa, l' Istituto di
ricerche sulla pubblica amministrazione, offre
un quadro esaustivo sul personale «addetto»
alla politica e sul denaro pubblico che,
attraverso i partiti politici, ne sostiene le spese.
Secondo il rapporto Irpa ci sono quattro figure
professionali che, a vario titolo, svolgono
attività di supporto alla politica. La prima,
quella più nota, su cui si concentra il rapporto,
è quella dei collaboratori parlamentari.
A questa si aggiungono quella dei dipendenti,
collaboratori o consulenti dei partiti politici; dei
dipendenti o collaboratori di quotidiani o
emittenti radiotelevisive organi di partiti politici;
e, infine, quella di coloro che lavorano con
fondazioni politiche. Si tratta, secondo le stime
diffuse dall' Istituto italiano di scienze umane,
di un piccolo esercito di oltre un milione e
trecentomila professionisti, il 5% della forza
lavoro in Italia.
Il rapporto Irpa si concentra sulla prima delle
quattro categorie, offrendo un primo dato
eclatante: non esiste, ad oggi, un censimento
esatto del loro numero. La spesa complessiva
per pagare gli stipendi ai portaborse è di poco inferiore ai 98 milioni di euro (dato 2012). Questa
somma, tuttavia, non comprende né le retribuzioni del personale assunto presso le fondazioni politiche,
né soprattutto quelle versate dai partiti attraverso risorse pubbliche (nel 2012 i principali partiti hanno
iscritto a bilancio oltre 7 milioni di euro per questa voce di spesa).
Un altro dato interessante è offerto dall' analisi delle caratteristiche dei portaborse. A dispetto di quanto
si crede comunemente, la ricerca di Irpa ci dice che non costoro non sono necessariamente giovani alla
prima esperienza professionale. Ben 43% di loro ha superato l' età della maturazione professionale e
arriva a comprendere professionisti con più di 36 anni (12% del campione scrutinato da Irpa). Quanto al
genere, c' è una leggera prevalenza degli uomini (55%) rispetto alle donne (45%). Le seconde, tuttavia,
sono mediamente più specializzate dei colleghi maschi. A questo, nota Irpa, non consegue una
differenza marcata dal punto di vista delle mansioni svolte. Al contrario, la distribuzione delle funzioni è
trasversale rispetto a età e sesso del campione analizzato nello studio.
Ultimo dato interessante è quello geografico. I portaborse provengono da tutta Italia, a dimostrazione
del fatto che il reclutamento, almeno nella fase iniziale, avviene sul territorio, attraverso le sedi locali dei
partiti. Lo conferma un dato: che il 64% del campione esaminato da Irpa dichiara di essere arrivato a
questo lavoro attraverso l' affiliazione politica. Circostanza che non ha impedito il proliferare di corsi di
formazione dedicati agli appartenenti alla categoria, o aspiranti.
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Italia Oggi Sette
Pubblica amministrazione
Lo studio conclude ponendo in evidenza le poche garanzie contrattuali di cui godono i portaborse e l'
elevato tasso di mobilitá professionale, determinato anche dal legame che si crea tra il professionista e
le sorti politiche dei datori di lavoro.
GIANLUCA SGUEO
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Corriere di Romagna
(ed. Ravenna­Imola)
sport
I Knights si confermano ammazzagrandi
LE CLASSIFICHE Padova lassù con i Pirati al termine dell' andata.
GODO. A sette giorni di distanza la piccola
grande Godo si concede il lusso di battere un'
altra capolista.
Questa volta tocca a Rimini, che si scontra con
una serata finalmente concreta del line­up di
casa. I Knights vincono 7­3 ma, soprattutto,
non danno mai l' impressione di poter perdere
un match subito incanalato nel verso giusto
per loro dalla prima legnata di Sanchez che si
perde al di là della recinzione nel profondo
della tiepida notte godese.
Cambio di marcia. Se per i Pirati questo stop
può essere archiviato come un incidente di
percorso all' interno però di un monte di lancio
tricolore che è parso più ampio che
irresistibile, per i Knights la seconda vittoria di
prestigio del campionato potrebbe anche
innestare l' atteso cambio di marcia, quello che
sarebbe già arrivato fosse dipeso solo da un
monte tra i migliori dell' Ibl.
L' arrivo di un nuovo pit ching coach ha
permesso di vedere il miglior Galeotti da tanti
anni a questa parte. Sabato sera il capitano
dei Knights ha vissuto un solo momento
difficile nel quarto, con le tre valide che hanno
portato Rimini a un solo punto di distacco (3­2)
ma poi è arrivato senza problemi alla fine del
sesto, con Loardi e Bassani che hanno com
pletato l' opera. Ma sotto i riflettori questa volta è finalmente andato il box: nulla di nuovo sul conto di
Sanchez, anche se due homer contro Rimini non sono da poco, ma a decidere sono state anche le
valide dello scatenato ex Tanesini e di un Pizzorni che promette bene. L' altro ex Gomez, poi, ha
nuovamente ottenuto un rbi dopo trop pe indecisioni.
Sanchez apre. I monti italiani iniziano leggermente a rilento, perché entrambi i partenti concedono due
valide al primo inning. Galeotti, però, si riprende subito e nonostante un errore arbitrale che ritarda il
terzo out su Mazzanti chiude senza danni.
Va peggio a Bertolini, che dopo la valida di Pizzorni subisce il missile di Sanchez per l' immediato 2­0.
Arriva poi il 3­0 battuto a casa da Gomez, ma al quarto Rimini sfrutta l' unico momento difficile di
Galeotti e con il doppio di Olmedo e le valide di Mazzanti e Mundarain si rifà sotto (3­2). Galeotti si
riprende benissimo e il box fa il resto: al quinto triplo di Tanesini e valida di Piz Risultati. Parma­T&A 5­
10, Padova ­Angels Nettuno2 5­4, Godo Knights ­Rimini 7­3, Città di Nettuno ­Bologna 4­9.
Classifica. Rimini e Padova .714 (10­4); Bologna .642 (9­5); T&A .571 (8­6); Città di Nettuno .461 (6­7);
Godo .307 (4­9); Nettuno2 e Parma .285 (4­10).
Prossimo turno. T&A San Marino ­Angels Nettuno 2, Godo ­Parma, Nettuno ­Rimini, e Padova ­
Bologna.
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Corriere di Romagna
(ed. Ravenna­Imola)
sport
zorni, al settimo solo ­homer di Sanchez e poi la valida di Rubboli e il doppio di Tanesini che
confezionano un settimo punto tutto "made in Godo". Peccato che Padova sia scappata, perché a metà
cammino questi Knights avrebbero le carte in regola per puntare al quarto posto.
Sandro Camerani.
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Corriere di Romagna
(ed. Ravenna­Imola)
sport
ITALIAN BASEBALL LEAGUE
I Knights si confermano ammazza ­grandi.
GODOKNIGHTS­RIMINI 7­3 RIMINI: Desimoni
es (0/3), Zileri ec (1/4), Olmedo ss (1/4),
Romero ed (2/3), Mazzanti 3b (1/4), Bertagnon
dh (1/3), Mundarain 1b (1/3), Cit r (0/3), Di
Fabio (Babini 0/1) 2b (0/2).
GODO KNIGHTS: Servidei ss (1/4), Pizzorni
es (2/4), Sanchez r (2/3), Gomez 3b (1/4),
Bucchi 2b (0/4), Monari ed (0/3), Rubboli 1b
(2/4), G.Meriggi (D.Meriggi 0/1) dh (0/4),
Tanesini ec (2/4). RIMINI: 000 200 100 = 3 bv
7 e 1 GODO: 201 011 20r = 7 bv 10 e 0
PRESTAZIONE PITCHER: Bertolini (L) rl 3,
bvc 4, bb 1, so 2, pgl 3; Corradini (r) rl 3, bvc
2, so 2, pgl 1; Del Bianco (r) rl 0.2; Richetti (f)
rl 2, bvc 3, so 2, pgl 3; Galeotti (W) rl 6, bvc 5,
bb 1, so 2, pgl 2; Loardi (r) rl 2, bvc 1, bb 1, so
4, pgl 1; Bassani (f) rl 1, bvc 1. NOTE: homer
d i Sanchez (2p. al 1°, 1p. al 7°): triplo di
Tanesini, doppi di Olmedo e Tanesini.
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Il Resto del Carlino (ed.
Ravenna)
sport
I KNIGHTS SI ESALTANO ANCHE CON RIMINI
Impresa Attacco incisivo nei momenti clou, i Cavalieri non sono più ultimi. San Marino
mai in partita a Parma.
Godo Knights 7 RiminI 3 GODO: Servidei ss
(1/5); Pizzorni es (2/4); Sanchez r ( 2 / 3 ) ;
Gomez 3b (1/5); Bucchi 2b (0/4); Monari dh
(0/3) (D. Meriggi pr/dh 0/1); Rubboli 1b
(2/4);G. Meriggi ed (0/4); Tanesini ec (2/4).
RIMINI: Desimoni es (0/3); Zileri ec (1/4);
Olmedo ss (1/4); Romero ed (2/3); Mazzanti
3b/1b (1/4); Bertagnon dh (1/3); Mundarain
1b/r (1/4); Cit r (0/3) (Babini 2b 0/1); Di Fabio
2b/3b (0/2).
Successione: Rimini 000 200 010= 3, bv 7, e 1;
Godo 201 010 10X= 7, bv 10, e 0.
LANCIATORI: Galeotti (W) rl 6.0, bvc 5, bb 1,
so 3, pgl 2; Loardi (rl) rl 2.0, bvc 1, bb 1, colp
1, so 4, pgl 1; Bassani (rf) rl 1.0, bvc 1, bb 0,so
0, pgl 0.
Bertolini (L) rl 3.0, bvc 4, bb 1, so 2, pgl 3;
Corradini /rl) rl 2.1, bvc 3, bb 0, so 2, pgl 1;
Del Bianco (rl) rl 0,2, bvc 0, bb 0, so 0, pgl 0;
Richetti (rf) rl 2.0, bvc 3, bb 0, so 2; pgl 3.
Note: 2 fuoricampo Sanchez (2p; 1° e 1p; al
7°). Triplo di Tanesini. Doppio di Olmeda e
Tanesini. Doppio gioco difensivo Godo (2).
Palla mancata di Mundarain.
Mario Silvestri Godo I CAVALIERI si esaltano contro le prime della classe e dopo l' Unipol Bologna è il
turno di Rimini ad inchinarsi alla superiorità dei ravennati, che portano in porto al Casadio' un successo
che consente loro di abbandonare l' ultimo posto in classifica.
Dal canto loro i Pirati in virtù di questa battuta di arresta si vedono raggiunti alla vetta della classifica
dalla Tommasin Padova che conquista nel weekend l' en­plein a spese del Nettuno2. Il buon momento
del monte godese continua e capitan Galeotti (autore di 6 inning sulla collinetta) prende per mano la
squadra conducendola ad un successo che sulla carta non era così scontato. I rilievi Loardi (2 riprese) e
Bassani (1 inning) gli danno man forte e quando vengono chiamati sul mound' dal pitching coach
Hernandez a sostituire il capitano non lo fanno rimpiangere e chiudono con maestria il confronto,
riuscendo a neutralizzare il forte attacco dei pirati.
LA GRANDE novità arriva per i cavalieri dal box di battuta con un attacco incisivo nei momenti clou ed
in grado di scombussolare i piani dei lanciatori rivieraschi. Bertolini, Corradini, Del Bianco e Richetti.
Subito aggressivi nel box gli uomini di Fuzzi che al primo assalto con un homer da 2 punti di Sanchez
spingono sull' acceleratore (a punto con lui Pizzorni in base su singolo). In battuta per i cavalieri si
esaltano Sanchez e Tanesini il primo con 2 su 3 con due fuoricampo e 3 punti battuti a casa e Tanesini
con 2 su 4 con 1 triplo ed un doppio all' attivo e 2 rbi.
Bene anche Pizzorni e Rubboli con 2/4. Per i Pirati si salva il solo Romero con 2/3. Il Godo porta il
proprio vantaggio a 4 lunghezze, mantenendo sempre a distanza le mazze' riminesi che non riescono a
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Il Resto del Carlino (ed.
Ravenna)
sport
coronare la loro rincorsa.
Una vittoria schiacciante per i cavalieri mai messa in discussione.
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Il Resto del Carlino (ed.
Ravenna)
sport
Baseball Adriatici raggiunti in vettaProssimo turno: il
Godo riceve il Parma
BASEBALL IBL (7ª giornata): Rimini­Godo
Knights 1­0, 3­7; T&A San Marino­Parma 2­1,
10­5; Nuova Città di Nettuno­UnipolSai
Bologna 4­0, 4­9; Tommasin Padova­Angel
Service Nettuno2 6­2, 5­4. Classifica:
Tommasin Padova e Rimini 714 (10­4);
UnipolSai Bologna 643 (9­5); T&A San Marino
571 (8­6); Nuova Città di Nettuno 462 (6­7);
Godo K n i g h t s 3 0 8 ( 4 ­ 9 ) ; A n g e l S e r v i c e
Nettuno2 e Parma 286 (4­10). *Godo e Nuova
Città di Nettuno una partita in meno, sabato 6
giugno il recupero.
Prossimo turno (15 e 16 maggio): Nuova Città
di Nettuno­Rimini; T&A San Marino­Nettuno2;
Godo K n i g h t s ­ P a r m a ; P a d o v a ­ B o l o g n a
(sabato 16 a Bologna).
SOFTBALL ISL (6ª giornata). Girone B:
Parma­Collecchio 0­16, 0­8; Sestese­Fiorini
Forlì 0­8, 0­2. Riposano: Bussolengo e
Bologna.
Classifica: Fiorini e Bussolengo 875 (7­1);
Collecchio 625 (5­3); Bologna 375 (3­5);
Sestese e Parma 200 (2­8).
Prossimo turno (sabato 16 maggio): Fiorini­
Bussolengo.
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La Voce di Romagna
sport
GARA DUE
RIMINI BASEBALL Desimoni es (0/3), Zileri ec
(1/4), Olmedo int (1/4), Romero ed (2/3),
Mazzanti 3b (1/4), Bertagnon dh (1/3),
Mundarain 1b (1/4), Cit r (0/3) Babini (0/1), Di
Fabio 2b (0/2).
GODO KNIGHTS Servidei int (1/5), Pizzorni
es (2/4), Sanchez r (2/3), Gomez 3b (1/4),
Bucchi 2b (0/4), Monari dh (0/3) Meriggi D.
(0/1), Rubboli 1b (2/4), Meriggi G. ed (0/4),
Tanesini ec (2/4).
SUCCESSIONE PUNTEGGIO Rimini Baseball
000 200 010 = 3 bv 7 e 1 Godo Knights 201
010 12x = 7 bv 10 e 0 Loardi rl 2.0 bvc 1 bb 1
so 4 pgl 1 Bassani rl 1.0 bvc 1 NOTE
,Fuoricampo di Sanchez (da 2 punti al 1°inning
e da un punto al 7°inning) Triplo di Tanesini.
Doppi di Olmedo e Tanesini. Errore: Mazzanti.
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La Voce di Romagna
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Ai Cavalieri il derby Pirati sempre in vetta
IBL 1 In Gara 2, Godo ferma a tre la serie di Rimini con una prestazione autorevole e
condotta fin dalla prima ripresa. Neroarancio evanescenti in battuta e poco incisivi
anche sul monte e il 7­3 finale non ammette repliche.
Vincono i Cavalieri, ma al giro di boa i Pirati si
tengono la vetta, seppur in coabitazione con il
Tommasin Padova (10 vinte e 4 perse).
In Gara 2, Rimini cade meritatamente per 7­3
contro i Godo Knights, risultato che interrompe
la striscia di tre vittorie di fila dei neroarancio.
La partita non ha avuto storia fin dall' inizio con
i Cavalieri che hanno sbloccato il punteggio
alla prima ripresa grazie al fuoricampo di
Sanchez da due punti sul partente riminese
Bertolini. Poi al terzo i padroni di casa hanno
segnato ancora col singolo dell' ex Gomez.
Al quarto i Pirati rientrano in partita siglando
due punti sul partente ravennate Galeotti, ma
non riusciranno a produrre altre segnature
morendo con due corridori sulle basi. La
partita scorre via veloce con la coppia
Sanchez (solo homer al settimo inning),
Tanesini (doppio da due punti al 8°) che sarà
grande protagonista delle ultime e decisive
quattro marcature dei padroni di casa. Nel
mezzo il lineup neroarancio trova il terzo punto
con il singolo di Romero. Sul monte di lancio
dopo il partente Bertolini sono stati utilizzati
Corradini, Del Bianco e Richetti che non hanno
brillato.
Anche le mazze riminesi hanno fornito una
prestazione opaca e poco cinica battendo
sette valide con un so lo extrabase (doppio di Olmedo) lasciando ben cinque corridori in base che alla
fine sono risultati pesanti per l' esito finale dell' incontro.
La prossima settimana è in programma la prima giornata di ritorno dove i Pirati sono attesi dalla difficile
trasferta a Roma contro il Città di Nettuno reduce dal pareggio interno contro Bologna.
I risultati Parma­T&A San Marino 510 Tommasin Padova ­Angel Service Ne ttuno2 5­4 Godo Knights ­
Rimini 7­3 Città di Nettuno­UnipolSai Bologna 4­9 La classifica Rimini e Tommasin Padova .714 (10
vittorie ­ 4 sconfitte); UnipolSai Bologna .642 (9­5); T&A San Marino .571 (8­6); Città di Nettuno .461 (6­
7); Godo Knights .307 (4­9); Angel Service Nettuno2 e Parma .285 (4­10).
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