Italia Oggi Sette
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COMUNE DI RUSSI Lunedì, 11 maggio 2015 COMUNE DI RUSSI Lunedì, 11 maggio 2015 Prime Pagine 11/05/2015 Prima Pagina 1 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Cultura e Turismo 11/05/2015 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Pagina 4 2 «Apriamo i nostri giardini per condividere la bellezza» Pubblica amministrazione 11/05/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 2 3 Fisco 11/05/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 3 20 LE AGEVOLAZIONI 11/05/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 4 21 Tempi d' attesa a singhiozzo per i servizi dei Comuni 11/05/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 5 Michela Finizio Un esercito di 50enni nel pubblico impiego 11/05/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 10 24 L' Italicum è legge, ma fino all' ultimo si poteva migliorarlo 11/05/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 15 Chiara Bussi Record di rate e bollette non pagate 11/05/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 15 Paola Springhetti Centri di servizio verso la riforma 11/05/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 18 Elio Silva L' impatto sociale trova un «misuratore» 11/05/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 24 Silvia Pieraccini App innovative: la Toscana stanzia premi da 20mila euro 11/05/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 25 Filomena Greco Da Torino a Shangai in aula per studiare i robot di Comau 11/05/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 32 Arturo Bianco Diritti di rogito ai segretari in convenzione 11/05/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 32 Alberto Barbiero Segnalazioni «anticorruzione» anche nelle società 11/05/2015 Italia Oggi Sette Pagina 1 MARINO LONGONI [email protected] Le favole che aiutano il fisco 11/05/2015 Italia Oggi Sette Pagina 1 BRUNO CAPONE* Transfer pricing 11/05/2015 Italia Oggi Sette Pagina 6 PAGINE A CURA DI MATTEO BARBERO Tutti tartassati dal federalismo 11/05/2015 Italia Oggi Sette Pagina 8 PAGINE A CURA DI BRUNO PAGAMICI Neoimprese, una bussola per scegliere dove investire 11/05/2015 Italia Oggi Sette Pagina 9 11/05/2015 Italia Oggi Sette Pagina 13 32 34 36 38 40 42 59 61 65 Poter scegliere operatore incide 11/05/2015 Italia Oggi Sette Pagina 18 68 Il Sistri cambia pelle. Dal 2016 anche su smartphone 11/05/2015 Italia Oggi Sette Pagina 35 70 Moratoria rinnovata fino al 31/12/2017 Portaborse, conta l' affiliazione 30 63 Trento agevola anche banche, finanziarie e imprese di assicurazione 11/05/2015 Italia Oggi Sette Pagina 48 28 31 Caccia aperta a ingegneri, store manager e analisti Sap 11/05/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 25 25 27 Venti storie di eroi dell' antimafia 11/05/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 18 23 GIANLUCA SGUEO 71 sport 11/05/2015 Corriere di Romagna (ed. RavennaImola) Pagina 27 I Knights si confermano ammazzagrandi 11/05/2015 Corriere di Romagna (ed. RavennaImola) Pagina 27 ITALIAN BASEBALL LEAGUE 11/05/2015 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Pagina 28 I KNIGHTS SI ESALTANO ANCHE CON RIMINI 11/05/2015 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Pagina 28 Baseball Adriatici raggiunti in vettaProssimo turno: il Godo riceve il... 11/05/2015 La Voce di Romagna Pagina 27 GARA DUE 11/05/2015 La Voce di Romagna Pagina 27 Ai Cavalieri il derby Pirati sempre in vetta 73 75 76 78 79 80 11 maggio 2015 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Prima Pagina Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 1 11 maggio 2015 Pagina 4 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Cultura e Turismo MERAVIGLIE SEGRETE IL TOUR A RAVENNA. «Apriamo i nostri giardini per condividere la bellezza» IL SOLE e un bel caldo quasi estivo hanno incorniciato la seconda giornata di Meraviglie segrete', la manifestazione di giardini aperti nel territorio ravennate, organizzata dall' associazione Giardini e Dintorni. Ben 67 i giardini pubblici e privati visitabili in tutta la provincia, con una maggiore concentrazione nell' area intorno a Russi, da dove cinque anni fa è partita l' iniziativa, mentre 25 gli eventi culturali rivolti a bambini e adulti. A Ravenna città, ricca di preziosi scrigni verdi, in crescita i privati che hanno deciso di aderire. Come Donatella Marini che ha ereditato dalla nonna il pollice verde. Il suo giardino in via Alberoni è davvero un' oasi di pace in pieno centro storico, con tante piante, fiori, una bella vasca d' acqua, una pregiata scultura di Pomodoro vicino alla casa e persino qualche magnifico pavone bianco. «Mi piace fare tutto da sola afferma , solo per le potature chiamo qualcuno. I miei vicini sono dei santi: ogni anno sopportano i miei pavoni che in aprile, quando vanno in amore, urlano'. Il giardino è bello se condiviso con gli altri e mi riempie il cuore ricevere apprezzamenti. Il periodo migliore è quello della fioritura dei bulbi. Sarebbe bello che Ravenna fosse meno chiusa, un po' come accade all' estero. Le bellezze non mancano, è solo questione di mentalità». Condivide il parere Maurizio Rondoni, di professione antiquario, che insieme alla moglie ha realizzato un giardino davvero particolare di 1.300 metri quadrati. Vista dall' esterno, in piazza dei Caduti del Lavoro, la casa non sembra riservare cotanto tesoro. E invece, è un pullulare di piante e fiori, alternati a pregiati e antichi oggetti, frutto dell' incessante ricerca del padrone di casa. «Ho partecipato per la prima volta afferma Rondoni , spinto dall' amicizia con Maria Rosa Matteucci. Il mio è un giardino ricercato ma generoso che ospita spesso anche fino a trenta persone. Il mio sogno? Realizzare un laboratorio in cui insegnare ai giovani gratuitamente l' arte del restauro». r.b. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 2 11 maggio 2015 Pagina 2 Il Sole 24 Ore Pubblica amministrazione Fisco FISCO Agevolazioni sulla casa [1588][355224] PRIMA CASA, COME SANAREUN BONUS «DOPPIO»Nel 2012 ho acquistato, fruendo delle agevolazioni previste dalla legge 549/1995, un alloggio nel mio paese di residenza, senza ricordare che nel 1997 tali agevolazioni erano già state applicate per l' acquisto di un altro immobile a Torino. Come regolarizzare tale situazione? Quali le conseguenze in termini di sanzioni, interessi eccetera?P.F.CUNEO Se sono passati tre anni dall' acquisto e da quando è stata trasferita le residenza nel Comune ove è ubicato l' immobile, l' azione del fisco si è prescritta.In caso contrario, il lettore rischia di dover pagare la differenza di imposta tra prima e seconda casa, oltre al 30% di sanzione e agli interessi di mora.In tal caso si suggerisce di verificare con la sede dell' agenzia delle Entrate presso cui è stato registrato l' atto di acquisto la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso (come è consentito, ad esempio, a chi non intende riacquistare un' altra abitazione principale in caso di rivendita infraquinquennale dell' immobile per il quale si era fruito dei benefici in questione). A cura di Marcello Claudio Lupetti [1589][355299] CERTIFICAZIONE INESATTADA RIFARE O INTEGRAREI miei genitori sono proprietari al 50% di un appartamento all' interno di uno stabile, dove nel 2014 è stata deliberata la sostituzione della caldaia condominiale, che rientra fra gli interventi per i quali è consentito fruire della detrazione fiscale del 65 per cento. L' amministratore ha inviato la certificazione dell' importo detraibile intestandola, per il totale delle spese attribuibili all' appartamento, solo a uno dei miei genitori: può l' altro detrarre comunque la sua quota delle spese, stante il fatto che vi ha partecipato ed è anch' egli proprietario? Oppure l' amministratore deve riemettere la certificazione, in base ai dati a suo tempo forniti per la compilazione del registro di anagrafe condominiale, intestandola ad entrambi?G.C.GENOVA Ai fini del 50 per cento (lavori edili) o del 65 per cento (risparmio energetico, come nel caso di specie, dove si sostituisce una caldaia condominiale, ex articolo 16bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 47 della legge 190/2014; si veda anche il sito www.agenziaentrate.it), relativamente agli interventi di ristrutturazione edilizia o energetica su parti comuni condominiali, l' amministratore attesta, con una specifica certificazione, il rispetto di tutti gli obblighi richiesti per beneficiare dell' agevolazione e dichiara di essere in possesso di tutta la documentazione necessaria in originale. Nella stessa attestazione viene indicato l' importo detraibile da parte del singolo condomino/proprietario, e l' amministratore è tenuto a indicare il diritto alla detrazione in capo al nominativo indicatogli dal singolo condomino. In assenza di specificazioni, l' amministratore indicherà il nome del proprietario. In caso di comproprietà, l' amministratore dovrebbe indicare il nome Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 3 11 maggio 2015 Pagina 2 Il Sole 24 Ore < Segue Pubblica amministrazione di entrambi i comproprietari. Se è indicato solo un nominativo, è possibile farsi rilasciare una integrazione o sostituire la certificazione già emessa. In tal modo, in sede di dichiarazione dei redditi, ciascuno dei due comproprietari ha diritto a portare in detrazione il 50% della spesa sostenuta (se la comproprietà è al 50 per cento, oppure in relazione alla percentuale diversa di comproprietà). [1590] [355104] LA LOCAZIONE SUCCESSIVANON BLOCCA IL BENEFICIOÈ stata eseguita una completa ristrutturazione di un edificio per il quale è stato ottenuto anche il vincolo storicoartistico. Sono state richieste le detrazioni prima del 36% e poi del 50 per cento. Vorrei sapere se in questo immobile composto da nove unità immobiliari di categoria A/2 è possibile locarne una a uso ufficio, mantenendo la categoria catastale immutata e senza perdere il diritto alla detrazione.G.P.PISA La risposta è affermativa. Nel caso descritto dal quesito, si conserva il diritto alla detrazione fino alla conclusione del decimo anno, anche se una delle unità immobiliari abitative ristrutturate viene locata, dopo l' ultimazione dei lavori, a uso ufficio. L' importante è che, all' atto dell' esecuzione dei lavori, sussistano tutte le condizioni per accedere ai benefici. La detrazione del 50 per cento ex articolo 16bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 47, della legge 147/2013 continua ad applicarsi anche in caso di successivo utilizzo in locazione come ufficio del fabbricato. Nel caso di specie, tra l' altro, non si ha cambio di destinazione d' uso, ma catastalmente l' unità immobiliare rimane accatastata come abitazione. Tuttavia, anche in presenza di successivo cambio di destinazione d' uso (variazione catastale in A/10), non si decadrebbe dalle agevolazioni fiscali. In sostanza, ciò che conta è che ci siano tutti i requisiti per fruire della detrazione quantomeno fino all' ultimazione dei lavori. Se, invece, fin dall' origine è previsto l' intervento di variazione di accatastamento in non abitativo, la detrazione non compete (risoluzione 14/E dell' 8 febbraio 2005). [1591][355084] SÌ ALL' AGEVOLAZIONENEL PALAZZO VINCOLATOVorrei sistemare un appartamento, presentando una Scia o una Dia (vale a dire una segnalazione certificata o una dichiarazione di inizio attività) al Comune, ma non posso fare nuove opere murarie né modificare le pareti interne, perché il palazzo è vincolato. Ho diritto comunque al bonus ristrutturazioni? Elenco gli interventi programmati:a) messa in sicurezza dell' impianto elettrico, con nuova certificazione, utilizzando le tracce murarie già esistenti;b) messa in sicurezza dell' impianto di riscaldamento e acqua calda, con sostituzione dei vecchi termosifoni e riparazione o sostituzione della caldaia a gas;c) spostamento della cucina da una stanza all' altra (con nuovi lavandini e fornelli), senza modificare la planimetria delle stanze;d) sostituzione o riparazione dei serramenti;e) tinteggiatura finale.P.B.VERONA La risposta è affermativa. Tutti gli interventi descritti possono, nel complesso, essere definiti di manutenzione straordinaria, secondo l' articolo 3 del testo unico edilizia, Dpr 380/2001, e, come tali, fruiscono della detrazione del 50 per cento (articolo 1, comma 47, dellalegge 190/2014; si veda anche la guida al 50% e al 65% su www.agenziaentrate.it), pur riguardando un appartamento vincolato, i cui lavori sono abilitati da una Scia o una Dia. In presenza di un intervento su un immobile di interesse storicoartistico vincolato a norma del Dlgs 42/2004 (sostitutivo della vecchia legge 1089/1939), la detrazione del 50% è cumulabile con la detrazione delle spese di manutenzione obbligatorie per legge o rese necessarie da un provvedimento amministrativo (detrazione del 19 per cento, ex articolo 15 del Tuir, Dpr 917/1986), ridotte nella misura del 50 per cento. [1592][354956] PARTI COMUNI, 50% AI NEGOZISE PREVALGONO LE ABITAZIONIUn privato è proprietario di un negozio situato al piano terra di un condominio. Il negozio è stato concesso in comodato gratuito, registrato, a una Snc che svolge attività commerciale, di cui il privato è socio. Nel 2014 è stato rifatto il tetto del condominio, e le spese di ristrutturazione sono state pagate dal proprietario per la sua quota. Questo soggetto ha diritto alla detrazione d' imposta del 50% su Unico 2015 persone fisiche? A.A.VERBANIA Nell' ipotesi di lavori su parti comuni di edificio a destinazione mista (abitativa e non abitativa), come nel caso in questione, la detrazione del 50 per cento ex articoli 16bis del Tuir, Dpr 917/1986, e 1, comma 47, della legge 190/2014 compete per i millesimi di proprietà delle parti comuni sia per le unità abitative che per quelle a destinazione diversa, solo nell' ipotesi in cui l' edificio sia a prevalente destinazione abitativa (oltre il 50% destinato ad abitazione, circolari 57/E e 121/E del 1998). Viceversa, sempre secondo le circolari citate, se l' edificio è a prevalente destinazione non abitativa, la Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 4 11 maggio 2015 Pagina 2 Il Sole 24 Ore < Segue Pubblica amministrazione detrazione si applica comunque per i millesimi di proprietà delle parti comuni riferite alle abitazioni. Pertanto, se il negozio è sito al piano terra di condominio a prevalente destinazione abitativa, non si presenta alcun problema per l' applicazione della detrazione per lavori di rifacimento del tetto, anche se il proprietario ha concesso il negozio stesso in comodato a una società di persone (di cui è socio). [1593][354944] DETRAZIONE AUTONOMAPER NUOVI INTERVENTIHo effettuato lavori di ristrutturazione edilizia (manutenzione straordinaria) su una singola unità immobiliare, nel 2013 per 20mila euro e nel 2014 per 25mila euro. I titoli abilitativi sono astati rispettivamente una Cil (comunicazione inizio lavori) e una Scia (segnalazione certificata di inizio attività, presentata da un tecnico progettista abilitato). Gli interventi sono stati pagati con bonifico "parlante" e si possono portare in detrazione per il 50 per cento. Avrei, ora, in progetto altri lavori di manutenzione straordinaria sullo stesso immobile, da realizzare (e pagare) entro il 2015, per un importo di circa 80mila euro, con nuovo titolo abilitativo (Scia) predisposto da un ingegnere progettista. Non si tratta di una prosecuzione lavori (legati alla Scia del 2014) ma di nuovo intervento.Tenuto conto dei precedenti lavori già conclusi negli anni scorsi per 45.000 euro, quale sarà importo detraibile al 50% in relazione a questo ultimo intervento di circa 80mila euro?G.R.VERCELLI La detrazione del 50 per cento (ex articoli 16bis del Tuir, Dpr 917/1986, e 1, comma 47, della legge 190/2014) si rende applicabile anche se, sullo stesso fabbricato, si fruisce di detrazioni per interventi eseguiti in anni precedenti. Per tutti i nuovi interventi la detrazione del 50% opera autonomamente, fino al 31 dicembre 2015, nei limiti di 96.000 euro (si veda la guida al 3650%, edita dall' agenzia delle Entrate e pubblicata sul sito www.agenziaentrate.it). Infatti, nel caso descritto, ci si trova in presenza di nuovi lavori, effettuati nel 2015 e abilitati da un nuovo provvedimento urbanistico: la detrazione opera a prescindere dal fatto che lo stesso immobile già fruisca dei benefici fiscali per lavori pari a 45.000 euro, eseguiti nel biennio 2013/2014.Anche per la nuova detrazione occorrerà esperire tutti gli adempimenti previsti dalla legge (pagamento delle fatture con bonifico bancario o postale). [1594][354862] L' EX COMODATARIO SCONTALE SPESE SOSTENUTEMio figlio è stato unico residente in un appartamento di mia proprietà fino a ottobre 2014, fruendo di un contratto di comodato d' uso gratuito registrato. A novembre 2014 io ho ripreso la residenza, il contratto di comodato è stato disdetto e mio figlio si è trasferito in un' altra città. Avendo mio figlio sostenuto, tra gennaio e giugno 2014, spese condominiali straordinarie per risparmio energetico, a chi deve essere intestato il documento di sgravio Irpef che l' amministratore deve rilasciare?F.F.MASSA La cessazione del rapporto di comodato del figlio non fa venire meno il diritto alla detrazione per le spese da lui sostenute per lavori sulle parti comuni condominiali nel periodo in cui egli deteneva legittimamente (contratto di comodato debitamente registrato) l' abitazione del genitore. Nel caso in questione, anche se cessa la detenzione come comodatario, il soggetto che ha sostenuto le spese (cioè il figlio non proprietario) conserva il diritto alla detrazione fino all' estinzione del diritto stesso detrazione (l' importo detraibile è suddiviso in 10 quote annuali di pari importo, da recuperare in sede di dichiarazione dei redditi). Come è evidenziato nella circolare 121/E del 1998, il diritto alla detrazione del 3650 per cento (ex articolo 16bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 47, della legge 190/2014; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it) acquisito dal detentore (locatario, comodatario o familiare convivente) si conserva fino a completa estinzione, anche se cessa il rapporto di detenzione. A rilevare è che la detenzione come comodatario sussistesse nel momento del pagamento dei bonifici bancari o postali, e in quello di esecuzione dei lavori. Pertanto l' amministratore intesterà il documento da cui risulta l' importo detraibile al figlio ex comodatario che ha effettivamente sostenuto le spese. [1595] [355292] LA «POMPEIANA»SI INSTALLA CON IL 50%Intendo far costruire una pompeiana attaccata al muro di casa mia. L' intervento rientra fra quelli per cui si può fruire della detrazione del 50% oppure del 65 per cento?E.L.PADOVA Sia la realizzazione che la sostituzione di una pompeiana (una sorta di tettoia a copertura di terrazze e giardini) in un immobile abitativo sono interventi di manutenzione straordinaria e, come tali, fruiscono della detrazione del 50 per cento (ex articolo 16bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 47, della legge 190/2014; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it), poiché l' opera in questione non comporta un risparmio energetico diretto. Solo Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 5 11 maggio 2015 Pagina 2 Il Sole 24 Ore < Segue Pubblica amministrazione se la pompeiana comporta anche l' installazione di una tenda (schermatura solare), si rende applicabile la detrazione del 65% per interventi di risparmio energetico. L' articolo 1, comma 47, lettera a, della legge 190/2014 prevede, infatti, per tutto il 2015, l' estensione del 65% anche con riferimento all' acquisto e alla posa in opera di schermature solari (deve trattarsi degli impianti di cui all' allegato M al Dlgs 29 dicembre 2006, n.311), tra le quali rientrano le tende esterne, le chiusure oscuranti e i dispositivi di protezione solare, in combinazione con vetrate con specifici requisiti di trasmittanza termica. [1596][354757] IL DONATORE PUÒ SCEGLIEREDI TRATTENERE IL BENEFICIOTra la fine del 2014 e l' inizio del 2015 ho sostenuto, per un immobile di mia proprietà, spese per interventi di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico, per le quali intendo fruire delle detrazioni d' imposta. Per ragioni personali sto procedendo alla donazione di tale immobile a un mio familiare. È possibile includere nell' atto di donazione solo una delle due categorie di detrazioni fiscali (50 o 65 per cento)? In caso affermativo, la detrazione correlata al "bonus mobili" posso conservarla?F.M.BARI Dal 1° gennaio 2012, l' articolo 16bis del Tuir, Dpr 917/1986, prevede che in caso di vendita, o anche donazione, dell' unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi che fruiscono del 50 o del 65 per cento la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo tra le parti, all' acquirente persona fisica dell' unità immobiliare. Pertanto, il proprietario del fabbricato oggetto dell' intervento di risparmio energetico può optare, in sede di atto di donazione, per il mantenimento del diritto al 50% per le quote decennali residue, così da mantenere anche il diritto al bonus mobili, e trasferire solo il diritto alla detrazione del 65 per cento. In caso di mancata opzione, invece, tutte le detrazioni (50 per cento, bonus mobili e 65 per cento) si trasferiscono in capo al familiare donatario. [1597][354701] TUTTI GLI ELEMENTICHE SERVONO NEL BONIFICOHo pagato in anticipo una fattura per lavori inerenti al risparmio energetico, con specifico bonifico. La fattura stessa però non menziona alcuna legge, limitandosi a citare testualmente: "acconto per lavori da svolgere per vostro ordine e conto". Ai fini della possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali sulla casa, tale documento è regolare o andava menzionata la legge 214/2011?G.C.UDINE Ai fini della detrazione del 65% per interventi di risparmio energetico, e di quella del 50% per ristrutturazioni edilizie (ex articoli 16bis del Tuir, Dpr 917/1986, e 1, comma 47, della legge 190/2014; si veda anche la guida al 50% e al 65% su www.agenziaentrate.it), il pagamento può essere fatto anche in acconto prima dell' inizio dei lavori. Infatti, rileva il principio di cassa e, quindi, la data di pagamento, non quella di esecuzione dei lavori o di emissione della fattura. Tuttavia, nel caso di specie la detrazione non si applica, in quanto il bonifico è generico e non contiene gli elementi essenziali ai fini della detrazione: codice fiscale del beneficiario, partita Iva del soggetto esecutore dei lavori e, come casuale di versamento, il riferimento normativo (detrazione del 65%, articolo 1, comma 47, legge 190/2014 o articolo 1, commi 344349, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modificazioni). Si consiglia di procedere, se possibile, all' annullamento del bonifico e di ripetere l' operazione. A cura di Marco Zandonà Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche [1598][353640] REGIME DI VANTAGGIO E CIFRENON SOGGETTE A RITENUTAIl mio quesito riguarda la certificazione unica 2015 per il lavoro autonomo.La «prestazione non soggetta a ritenuta d' acconto ai sensi del comma 5.2. del provvedimento agenzia Entrate del 22 dicembre 2011, n. 185820» dev' essere considerata tra le «altre somme non soggette a ritenuta» oppure tra le «somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale»? Preciso che la prestazione è stata effettuata nell' ambito del regime ex articolo 27, commi 1 e 2, del Dl 6 luglio 2011, n. 98.U.B.MODENA I compensi di lavoro autonomo conseguiti dal contribuente che agisce in regime fiscale di vantaggio, come tali non sono soggetti a ritenuta alla fonte, vanno preventivamente esposti al punto 4 della certificazione unica e, poi, al successivo punto 7 «Altre somme non soggette a ritenuta». Le «somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale», di cui al punto 5, sono quelle cui sono state applicate le norme convenzionali contro le doppie imposizioni. [1599][355493] NEL QUADRO RL I REDDITIINCASSATI POST CHIUSURANel 2013 ho chiuso l' attività professionale (di geometra) pagando l' Iva di una fattura ancora non incassata. L' incasso è poi avvenuto nel 2014, con regolare certificazione unica da parte del committente, in cui si evince il pagamento della ritenuta di acconto del Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 6 11 maggio 2015 Pagina 2 Il Sole 24 Ore < Segue Pubblica amministrazione 20 per cento.Non trovando esattamente riscontro del mio caso nelle diverse diciture delle istruzioni alla dichiarazione dei redditi, vorrei sapere se dovrò dichiarare tale reddito nel quadro RC, sezione II, altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, oppure nel quadro RM, redditi soggetti a tassazione separata.R.F.VARESE La situazione prospettata è stata presa in considerazione (sebbene in ambito Iva), per un caso similare, dalla risoluzione 232/E/2009, che ha ribadito (si vedano anche le circolari 17/E/2012 e 11/E/2007, paragrafo 7.1) l' assunto in base al quale l' attività professionale non può ritenersi cessata fino al momento in cui il professionista (sempre che non intenda anticipare la fatturazione rispetto al momento di incasso del corrispettivo) non realizzi la riscossione dei crediti, la cui esazione sia ritenuta ragionevolmente possibile (perché, ad esempio, non è decorso il termine di prescrizione ex articolo 2956 del Codice civile). Le indicazioni operative riferite non lasciano trasparire ulteriori soluzioni nell' evenienza in cui l' attività sia stata comunque definitivamente chiusa da parte del contribuente. Il quale, in questa situazione, allo scopo di scongiurare (o, quanto meno, contenere) complicazioni da accertamento ai fini reddituali, non potrà fare altro che dichiarare i corrispettivi di natura professionale così incassati come reddito diverso, ex lettera l dell' articolo 67 del Tuir (redditi derivanti dall' attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente), e utilizzare per la loro dichiarazione il quadro RL, rigo RL15, di Unico persone fisiche 2015.Si aggiunge che, con ordinanza 24432/2014, la Corte di cassazione (sesta sezione civile) ha rimesso alle sezioni unite il compito di definire la qualificazione e la rilevanza impositiva ai fini Iva e, di conseguenza, ai fini reddituali delle somme incassate dopo la cessazione dell' attività professionale. [1600][355323] SPESE PER I FIGLI, AMMESSEPERCENTUALI VARIABILINel caso in cui i documenti di spesa attinenti a spese mediche, di istruzione, riscatto anni di laurea, sostenute per figli a carico, siano intestati ai figli medesimi, possono i genitori ripartire in misura diversa dal 50% i costi? Per esempio, può uno dei due genitori accollarsi l' intera spesa annotando sul documento che è stata da lui sostenuta al 100 per cento?G.A.BARI La risposta è affermativa. Tutte le spese, di cui agli articoli 10 e 15 Tuir, che sono riconosciute deducibili/detraibili, anche se sostenute a favore dei figli fiscalmente a carico dei genitori, possono essere liberamente ripartite fra questi ultimi in ragione della percentuale dell' onere in concreto sostenuto da ciascuno. Questa modalità si applica a prescindere dal criterio di suddivisione previsto dall' articolo 12 del Tuir in materia di carichi di famiglia, che impone percentuali di detrazione fissate inderogabilmente nella misura del 50% a favore di ogni genitore, o del 100% a favore di uno soltanto di essi (circolare 11/E/2007, punto 2.1). Se il documento che comprova la spesa è intestato al figlio, va apposta su di esso l' annotazione della misura in cui la stessa è stata sostenuta da un solo genitore o da entrambi. [1601][355083] RILASCIO E INVIODEL VISTO DI CONFORMITÀLa dichiarazione Unico 2014 persone fisiche è stata inviata entro i termini, con l' apposizione del visto di conformità (per le compensazioni oltre i 15.000 euro) del professionista iscritto nella lista dei soggetti abilitati al rilascio del visto stesso, ma è stata inviata da un terzo soggetto. Nel caso specifico, il professionista che ha apposto il visto è un collaboratore (con partita Iva) dello studio di commercialisti che ha provveduto all' invio della dichiarazione con l' indicazione del codice fiscale del professionista abilitato.L' apposizione del visto è da ritenere valida? In caso contrario, è possibile sanare tale situazione senza incorrere in eventuali sanzioni, essendo già trascorsi i 90 giorni per l' invio della dichiarazione tardiva?S.D.ROMA Sembra di comprendere che il professionista abilitato, che ha apposto il visto di conformità, ex articolo 35 del Dlgs 241/1997 (richiamato dall' articolo 1, comma 574, della legge 147/2013 per le compensazioni di crediti superiori a 15.000 euro, concernenti le imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive e Irap), appartenga all' associazione professionale mediante la quale è stata poi trasmessa telematicamente la relativa dichiarazione del contribuente. Se questa è la premessa, l' assistenza fiscale, riguardante in particolare il visto di conformità, così prestata, è da ritenere validamente effettuata. [1602][355019] UN 730 PRECOMPILATOPER OGNUNO DEI CONIUGIQuest' anno posso inoltrare online il modello 730/2015 "separato", dopo che l' anno scorso ho presentato il modello 730/2014 congiunto con mia moglie a mezzo Caf?A.V.MILANO Sebbene la presentazione del modello 730/2014 sia avvenuta in forma congiunta, per il 2015 (anno d' imposta 2014) Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 7 11 maggio 2015 Pagina 2 Il Sole 24 Ore < Segue Pubblica amministrazione verranno comunque predisposte dall' agenzia delle Entrate due distinte dichiarazioni 730 precompilate, una per ciascun coniuge che abbia i requisiti per rientrare in questa nuova procedura dichiarativa (circolare 11/E/2015, paragrafo 1.2). Ognuno dei coniugi potrà, quindi, provvedere alla trasmissione della dichiarazione, autonomamente e personalmente in via telematica (senza sostenere alcun onere economico di intermediazione), dopo aver effettuato la consultazione della stessa accedendo al sito https://info730.agenziaentrate.gov.it/portale/ A questo scopo occorre preventivamente abilitarsi al servizio Fisconline, acquisendo codice Pin e password direttamente in un ufficio dell' agenzia delle Entrate, per telefono contattando il numero 848.800.444, oppure mediante il sito dell' Agenzia (in alternativa, il possesso della carta nazionale dei servizi assolve al medesimo scopo). Il termine per la consultazione e la stampa del 730 precompilato decorreva dal 15 aprile 2015, mentre la (eventuale) correzione e l' invio si possono effettuare dal 1° maggio fino al 7 luglio 2015. [1603][355348] DICHIARAZIONE INTEGRATIVAPER CORREGGERE GLI ERRORICon riferimento al modello 730 precompilato inviato dall' agenzia delle Entrate, gradirei sapere se, una volta apportate e inviate online le modifiche necessarie, è possibile effettuare successivamente ulteriori modifiche qualora ci si accorga di avere commesso errori.Domenico MontaldoALESSANDRIA Il modello 730 precompilato, sia esso modificato o integrato rispetto ai dati proposti dall' agenzia delle Entrate, dopo la sua presentazione (quale che sia il canale prescelto) può essere ordinariamente corretto da una dichiarazione integrativa per il riconoscimento di un maggiore credito o di un minore debito, oppure, al contrario, per evidenziare un minore credito o un maggiore debito. Nel primo caso, la dichiarazione integrativa può essere presentata entro il 25 ottobre 2015 (correttiva nei termini) mediante un nuovo 730, esclusivamente tramite un Caf o un professionista abilitato, oppure al fine di sfruttare il termine più lungo del 30 settembre 2016, utilizzando il modello Unico. In caso di dichiarazione integrativa "a sfavore", è possibile avvalersi soltanto del modello Unico, con le medesime modalità e scadenze citate, oltre a quella ulteriore ex articolo 2, comma 8, del Dpr 322/1998 del 31 dicembre del quarto anno successivo: in quest' ultima ipotesi le sanzioni verranno liquidate dall' amministrazione finanziaria (istruzioni al modello 730/2015, pagina 12). A cura di Alfredo Calvano [1604][354974] NON PER TUTTI È DISPONIBILEIL MODELLO «GIÀ PRONTO»Per un lavoratore dipendente, che non ha mai presentato il modello 730, è comunque disponibile il modello precompilato con la sola certificazione unica, oppure sono disponibili solo i precompilati dei soggetti che hanno presentato un modello dichiarativo nel 2014? Inoltre, il visto di conformità dev' essere apposto, con tutte le conseguenze che ne derivano per l' intermediario, anche per quei soggetti che presentano il 730 per la prima volta nel 2015? Sara QuinzaniFIORENZUOLA D' ARDA Le istruzioni alla compilazione del modello 730 precisano che il precompilato viene reso disponibile ai lavoratori dipendenti e ai pensionati che hanno presentato il modello 730/2014 per i redditi del 2013 e che, inoltre, hanno ricevuto dal sostituto d' imposta la certificazione unica 2015, con le informazioni relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e/o ai redditi di pensione percepiti nel 2014 (i due requisiti devono coesistere). La dichiarazione precompilata viene predisposta anche per i contribuenti, in possesso della certificazione unica 2015, che per il 2013 hanno presentato il modello Unico persone fisiche 2014, pur avendo i requisiti per presentare il modello 730, oppure hanno presentato, oltre al modello 730, anche i quadri RM, RT e RW del modello Unico persone fisiche 2014.Quanto al secondo quesito, si ritiene che il visto di conformità debba sempre essere apposto, indipendentemente dal fatto che si tratti della prima dichiarazione dei redditi presentata. [1605][354622] NON RILEVA IL TFRDEL FAMILIARE A CARICONel 2014 ho fruito, in busta paga, della detrazione per coniuge a carico, essendo mia moglie disoccupata. Lo stesso anno, però, lei ha chiesto al fondo privato al quale aveva destinato il Tfr quando lavorava, dal 2007 al 2011 un anticipo di liquidazione, pari a circa 4mila euro, avendone maturato i requisiti (in quanto disoccupata da più di due anni).Il fondo pensione ha ora inviato una certificazione unica 2015, indicando tale liquidazione come "reddito assoggettato a ritenuta a titolo di imposta", al punto 221 della Cu (con relativa Irpef trattenuta al punto 222).Si tratta di un reddito assimilato al Tfr e, quindi, soggetto a tassazione separata, che non va indicato nel 730? Oppure è un reddito effettivo soggetto a tassazione ordinaria? In quest' ultimo caso, Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 8 11 maggio 2015 Pagina 2 Il Sole 24 Ore < Segue Pubblica amministrazione avendo superato il limite di 2.840,51 euro, devo quindi dichiarare nel 730 il coniuge non a carico, con il conseguente ricalcolo delle detrazioni spettanti?In quale sezione del 730 si dichiara tale reddito? R.M.RHO L' importo percepito come trattamento di fine rapporto, sia esso erogato a titolo di saldo o di anticipazione, non dev' essere inserito nella dichiarazione dei redditi. La ritenuta d' acconto su tale somma viene, infatti, determinata al momento dell' erogazione dal datore di lavoro, il quale, attraverso il modello 770, comunicherà all' agenzia delle Entrate le modalità di tassazione adottate e le imposte trattenute. Tale importo non rileva, dunque, ai fini della sussistenza della condizione di familiare a carico. A cura di Luca Vichi [1606][354999] UN FIGLIO PUÒ TORNAREA CARICO DEL GENITOREA inizio anno 2015 ho comunicato all' Inps, erogatore della mia pensione, di considerare, per il calcolo delle detrazioni per carichi di famiglia una sola delle due figlie, in previsione di un possibile lavoro dell' altra, con il conseguimento di un reddito superiore a 2.840,51 euro. Nel caso tale importo non dovesse essere raggiunto, è possibile ottenere la maggiore detrazione per carichi di famiglia inserendo la figlia, non considerata dall' Inps, a carico nel modello 730/2016 per i redditi del 2015?L.Z.VENEZIA La risposta è affermativa. Nella dichiarazione dei redditi che presenterà il prossimo anno, il lettore potrà indicare entrambe le figlie a proprio carico qualora il reddito di ognuna non sia superiore a 2.840,51 euro e potrà, quindi, fruire della relativa detrazione fiscale (attualmente la massima detrazione prevista è di 950 euro per ogni figlia). [1607][354216] SE C' È RIMBORSO PARZIALEDELLE SPESE SANITARIESono iscritto a una "cassa con fine esclusivamente assistenziale", che provvede al rimborso parziale delle spese sanitarie sostenute. Il rimborso avviene spesso nell' anno successivo a quello di sostenimento delle spese. L' importo del rimborso non è esattamente quantificabile a priori a causa delle franchigie, della normativa sottostante e delle verifiche della "cassa". Negli anni scorsi ho adottato il seguente comportamento:a) indicazione nel modello 730, quadro E, dell' importo integrale delle spese sostenute e non rimborsate nello stesso anno;b) indicazione nel modello 730, quadro D, sezione II, dell' anno successivo dell' importo effettivamente rimborsato.Analizzando i prospetti di liquidazione rilevo che,nell' anno delle spese, viene riconosciuta la detrazione del 19 per cento, mentre, nell' anno del rimborso, viene applicato un "acconto 20% redditi tassazione separata". In questo modo ho un onere dell' 1 per cento.Negli anni successivi non ho avuto riliquidazioni.È corretto tutto questo?L.F.GENOVA La risposta è positiva, in quanto gli oneri rimborsati in epoca successiva, rispetto all' anno d' indicazione delle spese sanitarie al quadro E del modello 730, vanno indicati nella sezione II, "Redditi soggetti a tassazione separata", al quadro D del modello 730 (nel 730/2015, al rigo D7, con codice identificativo 4 da indicare in colonna 1). Qualora, invece, si volesse optare per la tassazione ordinaria, è necessario darne evidenza in dichiarazione barrando l' apposita casella (nel modello 730/2015, quella di colonna 2 in corrispondenza del rigo D7). Si fa presente che le somme rimborsate vanno indicate nella misura in cui sono state percepite e fino a concorrenza dell' importo a suo tempo dedotto, o su cui è stata calcolata la detrazione d' imposta (si vedano istruzioni al 730/2015, alle pagine 3637). [1608][354214] CONTRIBUTI DEDUCIBILIQUANDO SONO EVIDENZIATIMia mamma, invalida civile, si avvale dell' aiuto di una persona addetta all' assistenza personale. Il rapporto di lavoro si svolge tramite l' intermediazione di una cooperativa, e mensilmente viene fatto un pagamento onnicomprensivo. La fattura riporta la causale "servizio di assistenza domiciliare". Non provvediamo, quindi, direttamente al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Abbiamo comunque diritto a portare in deduzione dal reddito una quota di quanto pagato, relativamente ai "contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari"? Se sì, la cooperativa dovrà fornirci l' importo dei contributi versati?Guglielmo IcardiGENOVA La possibilità di fruire della deduzione potrebbe sussistere qualora la fattura emessa dalla cooperativa evidenziasse la quota parte dei contributi riaddebitata. Sussistendone i presupposti (stato di non autosufficienza della madre comprovato da certificazione medica, reddito del contribuente richiedente non superiore a 40 mila euro), si può beneficiare della detrazione prevista dall' articolo 15, comma 1, lettera isepties, del Dpr 917/1986, che è cumulabile con la deduzione fiscale relativa ai contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all' assistenza personale o familiare. A cura di Giuseppe Merlino Fisco internazionale [1609][354878] EREDITÀ, DECISIVA LA Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 9 11 maggio 2015 Pagina 2 Il Sole 24 Ore < Segue Pubblica amministrazione DATADI ACCETTAZIONEA marzo 2015 si è verificata l' accettazione di eredità da parte di una persona fisica (figlia) fiscalmente residente in Italia (e con doppia cittadinanza), a fronte del decesso del padre (che risiedeva in Austria) avvenuto nel 2014. L' eredità è costituita da immobili in Austria con un complessivo valore catastale di 210.000 euro, e da un conto corrente in una banca austriaca, con saldo, al 31 dicembre 2014, di 50.000 euro. Parte di questi immobili sono locati, con complessivi canoni di locazione pari a 36.000 euro annui. Gli immobili si indicano già in RW di Unico 2015 o in Unico 2016? Oltre all' RW, e al pagamento della relativa Ivie (imposta sul valore degli immobili all' estero), si compila anche l' RL per indicare i canoni annui e il CR per l' eventuale credito d' imposta (per le imposte definitive pagate in Austria) che riduce le imposte da pagare in Italia? È possibile avere un esempio di compilazione dei suddetti quadri di Unico (compresa l' indicazione del conto bancario in RW con la relativa Ivafe, imposta sul valore delle attività finanziarie all' estero)?A.A.MILANO L' accettazione dell' eredità, verificatasi nel 2015, determina l' inizio del periodo in cui il contribuente entra nella disponibilità dei beni all' estero. Pertanto, i relativi quadri della dichiarazione vale a dire il quadro RW per il monitoraggio dell' immobile e del conto corrente, nonché per il pagamento delle relative imposte patrimoniali Ivie e Ivafe, il quadro RL per la tassazione del reddito immobiliare, il quadro CR per l' utilizzo del credito per le imposte estere vanno compilati a partire dal modello Unico 2016. Quanto precisato vale tuttavia con riferimento alla posizione specifica dell' erede. Non è da escludere che lo stesso sia comunque tenuto a compilare, già dal modello Unico 2015 per l' anno 2014, la relativa dichiarazione per conto del de cuius. A cura di Fabrizio Cancelliere [1610][352389] LA RITENUTA DEL 15%SU DIVIDENDI A CITTADINI USAQuali imposte deve versare un cittadino degli Stati Uniti d' America che riceve dividendi nella qualità di socio di una Srl?A.D.PALERMO In via generale, il dividendo corrisposto da una Srl italiana a un soggetto non residente dev' essere assoggettato a una ritenuta alla fonte a titolo d' imposta del 26 per cento, come previsto dall' articolo 27, comma 3, del Dpr 600/1973. L' articolo 10, comma 2, della convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra Italia e Usa, ratificata in Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 20, prevede (a determinate condizioni, che devono essere complessivamente verificate) che la ritenuta operata nei confronti di un effettivo beneficiario persona fisica non possa eccedere il 15 per cento. Si segnala, infine, che l' articolo 27, comma 3 (ultima parte), del Dpr 600/1973 prevede anche che i soggetti non residenti hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza degli 11/26 della ritenuta subita, dell' imposta che dimostrino di avere pagato all' estero in via definitiva sugli stessi utili, mediante certificazione dell' ufficio fiscale competente dello Stato estero. [1611][352380] IL REDDITO DA LOCAZIONEÈ TASSATO AL COMODANTEUn cittadino italiano, che si trasferisce all' estero (in Germania), vorrebbe affittare l' appartamento di proprietà del padre di cui ha l' uso in Italia in virtù di un contratto di comodato. Il reddito derivante dalla locazione è considerato reddito diverso o reddito da fabbricati? Nel primo caso, poiché il soggetto in questione è iscritto all' Aire (anagrafe degli italiani residenti all' estero), il provento da locazione è esente da imposte in Italia? N.D.TERAMO Secondo quanto previsto nella risoluzione dell' agenzia delle entrate del 22 ottobre 2008, n. 394/E, il reddito derivante dalla concessione in locazione di un bene immobile detenuto in comodato è considerato reddito fondiario in capo al proprietario. L' agenzia delle Entrate, nel documento di prassi, ha infatti osservato che a norma dell' articolo 26 del Tuir i redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale. Ne consegue che, dal punto di vista fiscale, il contratto di comodato non trasferisce la titolarità del reddito fondiario (in questo caso) dal padre al figlio, in quanto il comodato, disciplinato dagli articoli 1803 e seguenti del Codice civile, è un contratto a effetti obbligatori e non reali, che fa nascere, a favore del comodatario, cioè di colui che riceve in comodato il bene, un diritto personale di godimento sulla cosa concessa in comodato, e non un altro diritto reale.Di conseguenza, nel caso in questione, il reddito derivante dalla locazione dovrà essere imputato al padre, e da questi dichiarato e assoggettato a imposta secondo le modalità previste dagli articoli 26 e 37 del Tuir, indipendentemente dalla circostanza che la percezione degli stessi avvenga da parte del figlio, e a nulla valendo la sua residenza, ai fini fiscali, in Germania. A cura di Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 10 11 maggio 2015 Pagina 2 Il Sole 24 Ore < Segue Pubblica amministrazione Giuliano Necchi Imposte e tributi vari [1612][353200] AFFITTI, BOLLO DA ASSOLVEREENTRO LA STIPULADue soggetti stipulano un contratto di locazione immobiliare con obbligo di registrazione telematica, in quanto il locatore possiede più di dieci unità immobiliari. L' imposta di bollo viene, perciò, assolta al momento della registrazione in modalità telematica. Si chiede se è sanzionabile il fatto che, a differenza della registrazione cartacea presso l' ufficio, l' imposta di bollo viene assolta in una data successiva alla stipula o alla decorrenza del contratto, e comunque nei 30 giorni successivi.V.D.TREVISO L' imposta di bollo dev' essere assolta non oltre il momento della sottoscrizione del contratto. Pertanto, se il file viene inviato successivamente (sia pure tempestivamente entro i trenta giorni), l' imposta di bollo risulta addebitata dopo la sottoscrizione, e si applicherà (per la tardività del bollo) una sanzione variabile dal 100 al 500% del tributo (articolo 25 del Dpr 642/1972).Il pagamento delle imposte di registro e di bollo sarà eseguito inserendo le coordinate bancarie del soggetto che chiede la registrazione o dell' intermediario al momento dell' autenticazione del file di trasmissione dalla piattaforma Entratel, per cui le imposte di bollo si possono assolvere solo il giorno della trasmissione del file. A cura di Nicola Forte Contribuenti minori, minimi e regimi contabili [1613] [355302] IRRILEVANTE LA PRECEDENTEATTIVITÀ OCCASIONALEHo 25 anni e lavoro come account. Ora ho un contratto di procacciamento di affari (attività secondaria e occasionale): è il secondo che stipulo con l' azienda (entrambi della durata di sei mesi). Alla scadenza del secondo, devo aprire la partita Iva. Trattandosi di prestazione occasionale, posso accedere al regime dei minimi 2015 o al forfettario agevolato, con l' imponibile ridotto di un terzo per i primi tre anni? Di fatto, è vero che «non impedisce l' accesso al regime la circostanza di aver svolto, nell' anno precedente, prestazioni occasionali, perché le stesse, costituendo redditi diversi ai sensi dell' articolo 67 del Tuir, non sono produttive di reddito di lavoro autonomo o di impresa di cui, rispettivamente, agli articoli 55 e 53 del Tuir», ma la mia attività presenterebbe «il carattere della novità unicamente sotto l' aspetto formale», in quanto sarebbe svolta «in sostanziale continuità, nello stesso luogo, nei confronti degli stessi clienti e utilizzando gli stessi beni dell' attività precedente».M.F.BRESCIA La circostanza che il contribuente abbia svolto, prima di avvalersi del regime dei minimi o del nuovo regime forfettario, previsto dalla legge di stabilità del 2015, un' attività di tipo occasionale, è irrilevante.Pertanto, il contribuente può scegliere, anche tenendo conto dell' ammontare dei ricavi percepiti, sia il regime dei minimi sia quello forfettario. In tale secondo caso, il contribuente può beneficiare della riduzione del reddito di un terzo (articolo 1, comma 65, della legge 190/2014). È ugualmente irrilevante che la nuova attività sia svolta nello stesso luogo, nei confronti degli stessi clienti e utilizzando gli stessi beni delle prestazioni precedenti. Ciò a condizione che le prestazioni poste in essere in precedenza fossero effettivamente occasionali. Viceversa, se queste prestazioni, considerate dal contribuente occasionali, fossero ricondotte dall' agenzia delle Entrate nell' ambito di un' attività commerciale svolta con continuità e professionalità, la soluzione dovrebbe essere diversa. [1614][355419] FATTURA PAGATA POST USCITASENZA ALIQUOTA AGEVOLATASono un ingegnere libero professionista, nel regime dei contribuenti minimi dal 2010 al 2014, e nel 2015 ne sono uscito sia per avere sfruttato tutti i cinque anni consentiti sia, contestualmente, per avere raggiunto il limite di età dei 35 anni. A partire dal 2015 sono entrato nel regime ordinario.Nel dicembre 2014, alla consegna degli elaborati finali di un lavoro svolto nei mesi precedenti per conto di un Comune, ho emesso anche la fattura relativa, secondo le indicazioni che mi ha chiesto la pubblica amministrazione. Tale fattura, essendo io contribuente minimo, non era soggetta a Iva né a ritenuta d' acconto, secondo quanto prevede il provvedimento del direttore dell' agenzia delle Entrate 185820 del 22 dicembre 2011. Il pagamento della fattura, però, è avvenuto con bonifico bancario nel mese di gennaio 2015. Ai fini fiscali, come mi devo comportare? Posso conservare l' aliquota agevolata del 5 per cento relativamente a questa fattura?A.D.ALESSANDRIA Non è possibile conservare l' aliquota agevolata con riferimento al singolo incasso, anche se la fattura è stata emessa durante il periodo d' imposta in cui il contribuente ha applicato il regime dei minimi.Secondo l' articolo 54 del Tuir, gli esercenti arti e professioni determinano il reddito di lavoro autonomo applicando il principio di cassa, cioè effettuando la differenza tra i compensi percepiti (incassati) e le spese sostenute Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 11 11 maggio 2015 Pagina 2 Il Sole 24 Ore < Segue Pubblica amministrazione (pagate). Conseguentemente, il compenso incassato nel periodo d' imposta 2015 concorrerà alla formazione del reddito relativamente alla medesima annualità. A cura di Nicola Forte [1615][355398] PER L' ASSISTENTE SOCIALEIL LIMITE È A 15MILA EUROUn assistente sociale svolge la sua opera con contratto di collaborazione, con partita Iva, nella sede di un ente pubblico. Ai fini dei parametri per l' accesso al regime dei minimi 2015, deve fare riferimento al limite di 15.000 euro ("Attività professionali") o al limite di 20.000 euro ("Altre attività economiche")?A.A.NAPOLI Si ritiene che l' attività descritta appartenga a quelle professionali, quindi con un tetto di compensi stabilito in 15.000 euro. Peraltro, il lettore potrà controllare direttamente se rientra in tale fattispecie, sulla base del codice Ateco 2007 dichiarato all' inizio dell' attività: se appartiene ai codici 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 85, 86, 87, 88, la sua attività si configura come professionale. A cura di Paolo Meneghetti Irap [1616][354328] DAL 2015 COSTO DEL LAVOROINTERAMENTE DEDUCIBILEPer un datore di lavoro che assume un lavoratore a tempo indeterminato, oltre all' applicazione dello sgravio contributivo previsto dalla circolare Inps 17/2015, in base alla legge di stabilità 2015 ci sarà la possibilità di dedurre interamente il costo sostenuto per il calcolo dell' Irap?S.S.ROMA La risposta è affermativa. Con il nuovo comma 4bis dell' articolo 11 del Dlgs 446/1997, dal 1° gennaio 2015 (per i soggetti con esercizio coincidente con l' anno solare) è possibile considerare, oltre alle deduzioni forfettarie e analitiche relative al costo del lavoro, anche la quota relativa alla differenza tra il costo del lavoro complessivo (relativo ai contratti a tempo indeterminato) e le deduzioni spettanti.In sostanza, se la sommatoria delle deduzioni analitiche o forfettarie è inferiore al costo complessivo dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato, l' impresa può considerare in deduzione un ulteriore importo «fino a concorrenza dell' onere sostenuto». Pertanto, il costo del lavoro diviene integralmente deducibile. [1617][353049] IL BARISTA «SOLO» PAGAALLA REGIONE DI RESIDENZAUn contribuente è residente in provincia di Ferrara ed è titolare di un bar, ditta individuale, con sede in provincia di Milano. L' impresa non ha dipendenti. In quale Regione va versata l' Irap? In Emilia Romagna, dove il contribuente ha la residenza, o in Lombardia, dove ha sede l' attività?N.C.CORSICO Se non ha dipendenti e/o altri collaboratori stabilmente impiegati per almeno tre mesi in Lombardia, il contribuente deve versare il tributo alla Regione Romagna, ove il contribuente parrebbe avere il proprio domicilio fiscale (si veda l' articolo 4, comma 2, del Dlgs 446/1997). A norma dell' articolo 58 del Dpr 600/1973, le persone fisiche residenti nello Stato hanno il domicilio fiscale nel Comune alla cui anagrafe sono iscritte. Qualora il domicilio fiscale del contribuente sia stato stabilito dall' amministrazione finanziaria, d' autorità o su richiesta del contribuente stesso, a norma dell' articolo 59 del Dpr 600/1973, in un Comune diverso da quello della residenza anagrafica, il provvedimento dell' amministrazione ha effetto dal periodo d' imposta successivo a quello in cui è stato notificato. A cura di Roberto Moscati Iva [1618][355156] CREDITO COMPENSABILEDOPO LA REGOLARIZZAZIONEIl maggiore credito Iva per l' anno d' imposta 2012, risultante da una comunicazione di irregolarità che è stata in seguito regolarizzata, quando e come può essere utilizzato in compensazione verticale? Dev' essere prima inserito in una dichiarazione Iva oppure può essere già utilizzato in compensazione dell' Iva a debito del primo trimestre 2015?N.F.MILANO Si ritiene che il maggior credito Iva relativo all' anno 2012, qualora emerga soltanto da una comunicazione d i irregolarità, successivamente regolarizzata, vada inserito nella prima dichiarazione annuale utile ai fini Iva (Unico, quadro RX, sezione II, colonne 2 e 5; dichiarazione in via autonoma, quadro VX), onde consentire all' ufficio di effettuare i necessari riscontri sulla correttezza dell' utilizzo in compensazione verticale (Iva da Iva) del credito stesso. A cura di Giuseppe Barbiero [1619][355159] DICHIARAZIONE 2014:I TERMINI PER LA CORREZIONEChiedo un suggerimento circa la soluzione di un errore commesso nella rilevazione della dichiarazione annuale Iva 2014 (per l' anno d' imposta 2013). Mi sono accorto di avere compilato le colonne 5 e 6 del quadro VC riguardanti l' anno 2012, mentre avrei dovuto compilare le colonne 3 e 4 corrispondenti all' anno 2013. Peraltro, avendo presentato già il modello Iva 2015, credo di non poter rimediare in alcun modo con una nuova trasmissione, essendo decorsi i termini.A.M.SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA Nel caso descritto dal lettore è possibile rettificare, entro il 30 settembre 2015, l' errore relativo alla non corretta compilazione del quadro VC della dichiarazione Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 12 11 maggio 2015 Pagina 2 Il Sole 24 Ore < Segue Pubblica amministrazione Iva 2014. Le istruzioni alla dichiarazione Iva precisano che il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d' imposta successivo, per correggere errori od omissioni, ex articolo 2, comma 8bis, del Dpr 322/1998. [1620][354957] CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA,LE FATTURE NON CAMBIANOIn base alla clausola di salvaguardia prevista dalla circolare 14/E del 27 marzo 2015, i comportamenti adottati prima di tale data non vengono sanzionati, ma occorre ripristinare le eventuali fatture emesse con Iva anteriormente alla data del 27 marzo, tramite note di credito e successiva riemissione di fattura in reverse charge, oppure non occorre fare alcunché?Giovanni PalaiaROMA Non è necessario rettificare le fatture emesse prima del 27 marzo 2015, se non conformi alle indicazioni della circolare 14/E/2015. L' agenzia delle Entrate, con la clausola di salvaguardia citata dal lettore, fa salvi i comportamenti eventualmente difformi adottati anteriormente alla pubblicazione della circolare 14/E/2015. A cura di Giorgio Confente [1621][354362] INSTALLAZIONE PISCINE,«REVERSE» SOLO IN EDIFICIUna società che si occupa della realizzazione di piscine, curando anche la installazione dei relativi impianti elettrici, la depurazione e le finiture (pavimentazione intorno alla piscina, bordo piscina), nonché in alcuni casi effettuando lavori edili, deve applicare il reverse charge? E nel caso di realizzazione di fontane e installazione di saune?L.B.GROSSETO Secondo la circolare 14/E del 27 marzo 2015, l' applicazione del reverse charge si applica alle prestazioni di installazione di piscine soltanto se queste sono inglobate negli edifici. È questo, ad esempio, il caso delle piscine realizzate sui tetti degli edifici. Quanto alle saune e alle fontane, queste opere non rientrano nella previsione normativa del reverse charge. [1622][354795] PER IL DIRETTORE DEI LAVORIL' ALIQUOTA DEL 22%Per la costruzione di appartamenti (non prima casa e non di lusso) la fattura del direttore dei lavori deve essere al 22% o può essere al 10 per cento?W.F.NOVARA Trattandosi di una prestazione d' opera intellettuale, si applica sempre l' aliquota ordinaria del 22 per cento. A cura di Giampaolo Giuliani [1623][355534] VENDITA PIÙ TRASPORTOIN UK: LA FATTURAZIONELa società A (soggetto Iva italiano) vende della merce alla società D, comunitaria (soggetto Iva Uk, Regno Unito). Il soggetto A incarica B (soggetto Iva italiano, autotrasportatore) di effettuare il trasporto. B subappalta il trasporto al soggetto C (spedizioniere italiano). Come dovrà essere regolata la fatturazione ai fini Iva?Marco PecoraVENARIA REALE La società A fatturerà alla società D non imponibile, ex articolo 41 del Dl 331/1993, in quanto si è in presenza di una cessione intracomunitaria di beni (sempre che i beni partano dall' Italia verso un altro Paese della Ue, come nel caso in esame). Al riguardo risulta necessario che la società A, al fine di dimostrare il passaggio dei beni tra i due Paesi della Ue, venga in possesso della Cmr (lettera di vettura internazionale). Con riferimento al trasporto, sia la fattura emessa da B nei confronti di A che la fattura di C nei confronti di B saranno soggette a Iva nei modi ordinari, in quanto tutti gli operatori sono soggetti passivi Iva "stabiliti" in Italia (quindi, vale la regola generale ex articolo 7ter del Dpr 633/1972, che prevede l' assoggettamento a Iva nel Paese del committente soggetto passivo Iva). [1624][355396] FOTOVOLTAICO IN SERRASENZA REVERSE CHARGEUn lavoro di manutenzione svolto su un impianto fotovoltaico, posizionato su una serra agricola, che comunque risulta accatastata, rientra nel regime del reverse charge, ex articolo 17, lettera ater, del Dpr 633/1972? In altre parole, la serra agricola può essere considerata edificio?F.D.SAN VERO MILIS Ancorché a oggi non vi sia stato un chiarimento ufficiale sul punto, si ritiene che, stante la definizione di "edificio" fornita dalla circolare 14/E del 27 marzo 2015, la serra non dovrebbe rientrare nel concetto di edificio; pertanto, non dovrebbe trovare applicazione il reverse charge. A cura di Stefano Setti Redditi d' impresa [1625][354573] LA PLUSVALENZA «FORMALE»PUÒ ESSERE RATEIZZATAUn socio decide di recedere da una società in nome collettivo costituita parecchi anni prima con il fratello e con la moglie di quest' ultimo, ricevendo in cambio un immobile strumentale (capannone) posseduto da circa 15 anni e iscritto a libro cespiti. Dal punto di vista formale, tuttavia, si procede attraverso la cessione di quota del socio uscente a favore dei soci superstiti e attraverso la successiva vendita del capannone da parte della società a favore del fratello uscente. La plusvalenza che emerge in capo alla società può essere rateizzata? Bisogna dare prevalenza alla forma (compravendita di capannone) o alla sostanza dei fatti (assegnazione al socio del Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 13 11 maggio 2015 Pagina 2 Il Sole 24 Ore < Segue Pubblica amministrazione capannone)?Luigi AntonelliPONCARALE Si ritiene che prevalga l' aspetto formale, e che la plusvalenza realizzata sia rateizzabile, a norma dell' articolo 86, comma 4, del Tuir, in quote costanti nell' esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.Invece, in caso di riqualificazione dell' operazione come assegnazione del bene al socio, non sarebbe possibile rateizzare il relativo plusvalore. In quest' ultimo caso, la società potrebbe dedurre la differenza da recesso, o il valore liquidato al socio eccedente, alla corrispondente quota del patrimonio netto contabile. L' importo liquidato al socio per la parte che eccede il costo fiscale della partecipazione (costituito ordinariamente dai conferimenti e dalle riserve di utili tassati per trasparenza, che, in linea di principio, coincide con la differenza da recesso) costituisce in capo allo stesso reddito imponibile. Al fine di evitare una doppia tassazione sullo stesso reddito, una prima volta in capo al socio recedente e successivamente in capo ai soci restanti, l' agenzia delle Entrate, con la risoluzione 25 febbraio 2008, n. 64/E, ha ritenuto che la "differenza da recesso" sia deducibile in capo alla società nell' esercizio in cui sorge il diritto alla liquidazione della quota. [1626] [355250] I CRITERI PER DISAPPLICARELA CLAUSOLA ANTIELUSIVAUna società A (oggetto di interesse) ha ricevuto un finanziamento da una società collegata. Il giorno successivo a quello di accredito dell' importo ricevuto, per la stessa cifra, la società A ha eseguito un finanziamento a favore della propria controllante. La società A non ha computato tra le riduzioni del proprio patrimonio a fini del calcolo Ace (aiuto alla crescita economica) l' importo del finanziamento eseguito, ritenendo che la fonte del denaro impiegato (il finanziamento ricevuto il giorno precedente) giustificasse la disapplicazione della clausola antiabuso, che scatta in caso di incremento dei crediti da finanziamento nei confronti di società del gruppo. Il comportamento della società A è stato corretto? Sarebbe stato necessario presentare istanza di interpello?Laura GuerzoniPOGGIO RENATICO Per ottenere la disapplicazione della disposizione antielusiva, è necessario presentare una istanza di disapplicazione.Si fa presente, infatti, che l' articolo 10 del decreto attuativo dell' Ace (Dm 14 marzo 2012) prevede, tra le altre disposizioni antielusive, anche quella derivante dall' incremento dei crediti di finanziamento a favore di società del gruppo rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all' esercizio in corso al 31 dicembre 2010. La finalità della disciplina antielusiva ex articolo 10 è quella di «evitare che a fronte di una sola immissione di denaro possa essere moltiplicata la base di calcolo dell' Ace mediante una reiterazione di atti di apporto a catena all' interno delle società del gruppo».L' agenzia delle Entrate ha chiarito con la circolare 23 maggio 2014, n. 12/E che, «al fine di escludere che l' incremento dei crediti da finanziamento determini la neutralizzazione automatica del beneficio Ace, il contribuente può richiedere la disapplicazione della suddetta disposizione tramite interpello da presentare ai sensi dell' articolo 37bis, comma 8, del Dpr 600/1973. In proposito, si evidenzia che, ai fini della disciplina in esame, potranno trovare accoglimento le istanze di disapplicazione, adeguatamente motivate e corredate da opportuna documentazione, che dimostrino come, a seguito dell' incremento dei crediti da finanziamento, il contribuente ricevente non abbia operato alcun conferimento dei crediti ad altro soggetto del gruppo ovvero alcun ulteriore finanziamento ad altri soggetti del gruppo (che abbiano a loro volta operato dei conferimenti)». [1627][355118] LE AZIONI NEL CIRCOLANTEVENGONO ALIENATE PER PRIMEUna Spa, società finanziaria, ha comprato mille azioni dello stesso titolo, indicandone 800 nelle immobilizzazioni finanziarie e 200 nell' attivo circolante. Ora la Spa intende vendere 100 azioni: l' amministratore può indifferentemente decidere che, fiscalmente, si tratta di 100 azioni immobilizzate?V.D.TREVISO La risposta è negativa, nel senso che l' amministratore non può scegliere indifferentemente da quale comparto prelevare le azioni oggetto di cessione.L' agenzia delle Entrate ha chiarito con la circolare 29 marzo 2013, n. 7/E che, al fine di stabilire se i titoli ceduti siano da ricondurre a quelli originariamente qualificati per l' esenzione o a quelli privi di tale requisito, a parità di condizioni occorre considerare prioritariamente fuoriusciti i titoli iscritti in origine nel circolante, in quanto destinati, per natura, alla negoziazione. [1628][354774] CESSIONE PACCHETTO CLIENTITRAMITE VENDITA DI AZIENDAUna Srl intende acquistare il pacchetto clienti di una Sas (società in accomandita semplice) che gestisce in regime di impresa (quadro F) l' attività di amministrazione di condomìni. La Sas non possiede immobili o altri beni significativi, per cui il prezzo Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 14 11 maggio 2015 Pagina 2 Il Sole 24 Ore < Segue Pubblica amministrazione pattuito è ascrivibile sostanzialmente al pacchetto clienti. Tale operazione può essere inquadrata come una cessione di azienda e, pertanto, il pacchetto clienti costituisce l' avviamento della stessa? Oppure l' operazione può essere assimilata alla cessione della clientela di un' attività professionale? Quale può essere una valida alternativa, tenuto conto che con l' atto di cessione sarebbe regolato anche il divieto di concorrenza? In quale modo si può valutare il pacchetto clienti, tenendo conto della sovranità delle assemblee condominiali nella nomina dell' amministratore?J.G.IMPERIA La cessione del pacchetto clienti avviene, generalmente, mediante vendita dell' azienda, costituita dal complesso dei beni organizzati dall' imprenditore per l' esercizio dell' impresa, regolando anche il divieto di concorrenza (si veda al riguardo l' articolo 2557 del Codice civile).Il valore dell' azienda, rappresentato nel caso specifico dal pacchetto clienti, può essere calcolato con un metodo reddituale ovvero attualizzando la capacità produttiva dell' azienda e inserendo, nel contratto di acquisto, dei correttivi in caso di mancata riconferma all' atto della nomina dei nuovi amministratori. A cura di Gianluca Dan [1629][355218] SNC, DEDUCIBILITÀ DI SPESESU EDIFICI PRESI IN AFFITTOUna Snc (società in nome collettivo), affittuaria dell' immobile industriale ove svolge la propria attività, vuole effettuare dietro permesso del proprietario una ristrutturazione di parte del fabbricato industriale con cambio di destinazione, a civile abitazione, senza ampliamento, da adibire a uso foresteria. La concessione viene rilasciata dal Comune dietro atto d' obbligo, tra la Snc e il proprietario, per la conversione a uso abitativo, con impegno a non scindere la proprietà, nel caso di cessione del complesso industriale e di quello adibito a civile abitazione.Visto che la spesa è completamente sostenuta dalla Snc su un bene di terzi, la stessa società può dedurre integralmente il costo sostenuto dal reddito d' impresa, anche in quote costanti, fino alla durata del contratto di locazione? In alternativa, i soci della Snc possono fruire della legge sulle agevolazioni fiscali Irpef per le ristrutturazioni edilizie per trasparenza?A.M.SIENA Ove venga considerata inerente, in relazione all' uso che intende farne l' affittuario, e ove ciò non contrasti con quanto pattuito nel contratto di locazione, la spesa risulta deducibile ripartendola per la durata del contratto di locazione, in quanto sostenuta su beni di terzi. Anche dopo il cambio di destinazione d' uso, si deve configurare un immobile strumentale all' attività d' impresa, poiché altrimenti si applica l' articolo 90 del Tuir. Solo in quest' ultimo caso (di "immobile patrimonio") la spesa (indeducibile dal reddito d' impresa) potrebbe costituire base per la detrazione da attribuire per trasparenza ai soci (circolare 57/E/1998). [1630][354260] IL TRATTAMENTO FISCALEDELLA «BUONA ENTRATA»Qual è il corretto trattamento fiscale, ai fini delle imposte dirette e indirette, della cosiddetta buona entrata, cioè una somma pagata, dal nuovo conduttore al vecchio conduttore di una locazione commerciale, per subentrare a quest' ultimo in un immobile? La somma sarebbe pagata una tantum dalla società nuova conduttrice, prima della stipula del nuovo contratto di locazione.P.G.TORINO Il tema è stato scarsamente trattato sia dalla prassi che dalla dottrina. Anche la norma di comportamento Aidc 188 del giugno 2013 tratta dell' indennità per la perdita dell' avviamento commerciale dovuta dal locatore, che è fattispecie in parte diversa da quella indicata nel quesito. Per quanto riguarda chi percepisce la somma (dato per scontato che si tratti di una impresa), si potrebbe ipotizzare contabilmente di "spalmare" la cifra ottenuta a seguito dell' accordo di subentro dalla precedente conduttrice per il periodo di durata residua del contratto, in quanto provento riscosso a fronte dei ricavi che non si ottengono più a causa dell' interruzione del contratto di locazione. Tuttavia, questo collegamento è piuttosto aleatorio e, soprattutto sotto l' aspetto fiscale, piuttosto pericoloso. Infatti, è presumibile che l' Agenzia consideri la somma in oggetto come il corrispettivo di una "obbligazione di fare, non fare o permettere", in questo caso concretizzatasi nel permettere al nuovo conduttore il subentro nel contratto. Così qualificato l' importo, esso, sotto l' aspetto dell' imposizione indiretta, è da assoggettare a Iva e, sotto quello dell' imposizione diretta, costituisce componente positivo integralmente imponibile nel periodo d' imposta di competenza, vale a dire quando è concluso l' accordo sottostante al pagamento. A cura di Giorgio Gavelli [1631][355444] I SEGNALI DELL' ATTIVITÀIMPRENDITORIALEUn soggetto ha la disponibilità, in una zona turistica, di cinque appartamenti, che affitta nel periodo estivo per periodi inferiori a 30 giorni. La sua è considerata attività imprenditoriale?A.T.FOLIGNANO La questione posta è opinabile, Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 15 11 maggio 2015 Pagina 2 Il Sole 24 Ore < Segue Pubblica amministrazione non essendovi parametri specifici per stabilire se un' attività economica svolta ripetutamente rientri tra quelle occasionali, e come tali produttive di redditi diversi, oppure sia produttiva di reddito d' impresa o, semplicemente, di redditi fondiari. Al riguardo, solo un interpello all' agenzia delle Entrate potrebbe essere dirimente. Detto ciò, si deve segnalare che elemento essenziale per caratterizzare un' attività imprenditoriale è l' organizzazione assunta per realizzare i proventi. Quindi, l' esistenza di un sito internet, di un ufficio, di pubblicità commerciale, la fornitura di servizi di pulizia sono tutti elementi che, laddove presenti, portano a ritenere esistente un' attività imprenditoriale; al contrario, se essi mancano, si è portati a ritenere che il contribuente si limiti a trarre vantaggio dallo sfruttamento dei beni detenuti, realizzando, quindi, redditi fondiari se gli immobili sono detenuti a titolo di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento, oppure redditi diversi se i beni sono sublocati. A cura di Paolo Meneghetti Redditi di lavoro autonomo [1632][355282] IL LIMITE DI 5MILA EUROHA NATURA PREVIDENZIALEHo 62 anni e sono appena andata in pensione (con il minimo di 500 euro al mese). Poiché sono traduttrice, sto effettuando dei lavori di traduzione per integrare il mio reddito. Attualmente il mio committente principale è in Germania; quindi, poiché emetto delle note di ritenuta d' acconto, il sostituto d' imposta non è italiano.Il limite dei 5.000 euro vale anche per le ritenute d' acconto emesse verso l' estero? B.M.LECCO Il limite di 5.000 euro, superato il quale sono dovuti i contributi all' Inps con l' obbligo di iscrizione alla gestione separata, rappresenta una requisito avente natura previdenziale. In sostanza, tale limite non influisce né sull' obbligo di effettuare la relativa ritenuta d' acconto, né sull' occasionalità delle prestazioni, senza che sussista, in questo caso, l' obbligo di chiedere l' attribuzione del numero di partita Iva. L' occasionalità delle prestazioni e, quindi, la qualificazione di reddito diverso a norma dell' articolo 67 del Tuir sono completamente scollegate dall' ammontare delle somme percepite. [1633] [353974] RISCHIO ACCERTAMENTOPER LE PRESTAZIONI GRATUITESono un medico di famiglia. Mi capita di rilasciare certificazioni per attività sportiva o per invalidità. Tali certificazioni risulterebbero a pagamento e, per quelle per invalidità, andrebbe conteggiata anche l' Iva. Uso il condizionale perché spesso, per motivi vari, non mi faccio pagare. È possibile far rientrare tali prestazioni come spese di rappresentanza? In caso affermativo, quale procedura andrebbe messa in atto? Andrebbe bene una fattura in cui il costo andasse conteggiato e poi detratto con dicitura "spese di rappresentanza", con saldo zero? Se fosse possibile, tale fattura andrebbe elencata nelle spese, e non negli onorari? E qualora andasse applicata l' Iva, come fare?L.S.SASSARI Nel caso descritto non tutte le prestazioni professionali sono rese verso il pagamento di un corrispettivo specifico. Ad esempio, per le certificazioni rilasciate ai fini dell' invalidità, il lettore non chiede alcun corrispettivo. In tale ipotesi, le prestazioni sono completamente irrilevanti, sia ai fini Iva (non sussiste obbligo di fatturazione) sia ai fini delle imposte sui redditi (il reddito professionale dev' essere determinato facendo riferimento ai compensi percepiti nel periodo di imposta). Sussiste, però, il concreto rischio di un accertamento fiscale. Infatti, qualora in sede di accesso, ispezione o verifica l' agenzia delle Entrate riscontrasse un numero eccessivo di prestazioni gratuite, tale circostanza potrebbe essere utilizzata al fine di presumere l' avvenuto incasso in nero dei compensi. A cura di Nicola Forte Redditi di lavoro dipendente [1634][353135] I VERSAMENTI AL FONDOFANNO SCENDERE IL REDDITOHo uno stipendio lordo di 25.500 euro annui e, per rientrare a pieno titolo nel diritto al bonus di 80 euro mensili, essendo iscritto a un fondo pensione con una contribuzione minima, a fine novembre 2014 ho fatto un versamento aggiuntivo una tantum di 1.500 euro.Non avendo altri redditi, in sede di denuncia, potrò abbattere l' imponibile di quanto versato al fondo e rientrare a pieno titolo nel bonus e, quindi, avere gli 80 euro mensili come rimborso Irpef?R.R. NAPOLI Il credito Irpef riconosciuto dall' articolo 1 del Dl 24 aprile 2014, n. 66 ("Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati"), consistente in un bonus di 80 euro in busta paga, è divenuto strutturale: l' importo annuale di 960 è fisso per un reddito complessivo non superiore a 24.000, ma decresce una volta superato il limite, fino ad azzerarsi a 26.000 euro. In base alle disposizioni introdotte dal decreto, il credito spettante al lavoratore va calcolato su base annua e successivamente va determinato l' importo che il sostituto deve erogare in ciascun periodo di paga (circolare 9/E del 14 maggio 2014, paragrafo 2.1). Per la maturazione del diritto al Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 16 11 maggio 2015 Pagina 2 Il Sole 24 Ore < Segue Pubblica amministrazione credito, il comma 1bis dell' articolo 13 del Dpr 917/1986 richiede di verificare, oltre all' importo del reddito complessivo, altri due presupposti, legati alla tipologia di reddito prodotto e alla sussistenza di una imposta a debito dopo avere apportato le detrazioni per lavoro. A tale proposito, l' agenzia delle Entrate (con la circolare 8/E del 28 aprile 2014, al paragrafo 2), nel ricordare che «l' importo delle detrazioni di cui al comma 1 dell' articolo 13 del Tuir è stato modificato dall' articolo 1, comma 127, della legge 27 dicembre 2013, n. 147», e che «per la determinazione di dette detrazioni il reddito complessivo va assunto al netto del reddito dell' unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze (cfr. comma 6bis dell' articolo 13 del Tuir)», precisa che «è irrilevante la circostanza che l' imposta lorda del contribuente generata dai redditi di lavoro dipendente e assimilati sia ridotta o azzerata da detrazioni diverse da quelle previste dall' articolo 13, comma 1, del Tuir, quali, ad esempio, le detrazioni per carichi di famiglia previste dall' articolo 12 del medesimo Tuir». Ciò premesso, per i lavoratori dipendenti iscritti a un fondo pensione è possibile rientrare entro le soglie reddituali statuite grazie alla deducibilità dei versamenti effettuati al fondo tramite busta paga. A cura di Giuseppe Merlino Imposta di registro [1635][355520] LO 0,50% SULLA FIDEIUSSIONEDA UNA SOCIETÀ «TERZA»In un contratto di locazione di civile abitazione viene indicata una clausola, in base alla quale «le parti danno atto che a garanzia del pagamento dei canoni di locazione, danni arrecati all' immobile e/o ai beni ivi ubicati e/o spese condominiali, oltre a spese legali relative a procedura di sfratto» è stato stipulato un contratto con una società (contratto del quale si riportano gli estremi).Tale clausola contrattuale viene considerata garanzia prestata da terzi e, quindi, soggetta a imposta di registro pari allo 0,50 per cento? Se sì, su che base imponibile occorre calcolare l' imposta, visto che nella locazione nessun importo viene espressamente menzionato?F.L.BULCIAGO Il contratto di fideiussione dev' essere registrato a norma dell' articolo 6 del Dpr 131/1986. In base a tale disposizione, l' imposta di registro sulla fideiussione è dovuta soltanto se la polizza fideiussoria è stata stipulata da un soggetto diverso dalle parti contraenti (come nel caso descritto). L' imposta dovuta è pari allo 0,50% dell' importo della fideiussione, calcolata sul canone annuo moltiplicato per le annualità di durata del contratto, tenendo in considerazione la prima parte della durata, e non la proroga. Tale imposta, che si aggiunge a quella di registrazione del contratto, pari al 2% sul canone annuo, è da corrispondere una tantum, ovvero solo alla prima registrazione, ed è valida per tutta la durata del contratto.Tali imposte sono dovute nel momento in cui il proprietario dell' immobile sceglie di assoggettare il reddito da locazione al tradizionale regime Irpef. Infatti,l' articolo 4, comma 1bis, del Dl 16/2012 stabilisce che, per i contratti di locazione assoggettati al regime fiscale della cedolare secca, non si applicano le imposte di registro e di bollo alla fideiussione prestata da terzi per il conduttore. Pertanto, se il proprietario avesse scelto tale regime, sarebbe stato possibile evitare entrambe le imposte: quella di registrazione annuale e quella sulla fideiussione. A cura di Nicola Forte [1636][354535] SE UNA SAS SI TRASFORMAIN DITTA INDIVIDUALEA seguito della mancata ricostituzione della compagine sociale, una Sas (società in accomandita semplice) proprietaria di un immobile commerciale ed esercente attività di commercio si trasforma in ditta individuale. Quale aliquota di imposta di registro dovrà scontare il passaggio dell' immobile dalla Sas alla ditta individuale? E su quale valore, quello catastale o quello commerciale? Si potrà pagare l' imposta anche a rate?A.P.NAPOLI A differenza che nelle società di capitali, dove ciò rappresenta una ipotesi normata, per cui tecnicamente gestibile, per le società di persone la perdita della pluralità comporta la liquidazione se, trascorsi sei mesi dal suo verificarsi, la pluralità medesima non viene ricostituita (articolo 2272, comma 4, del Codice civile). Il venire meno della pluralità dei soci, pertanto, comporta l' estinzione della società, che solitamente come anche nel caso descritto dal lettore prosegue in capo all' imprenditore individuale (cioè, in altre parole, al socio superstite). Ciò assume conseguenze piuttosto significative sia per le imposte indirette che per le imposte dirette. Il primo ambito, che è quello che più interessa al lettore, è stato affrontato nella risoluzione 47/E del 3 aprile 2006, dove si afferma: «Pertanto, la scrivente ritiene che la cosiddetta continuazione dell' impresa in forma individuale sia sempre preceduta dallo scioglimento della società e dalla liquidazione della medesima».Conseguenza pratica di questa impostazione è che il trasferimento dell' azienda dalla Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 17 11 maggio 2015 Pagina 2 Il Sole 24 Ore < Segue Pubblica amministrazione società all' impresa individuale realizza un' assegnazione sottoponibile a imposta di registro nella misura stabilita per ciascun bene o diritto assegnato. Nel caso in questione, pertanto, l' assegnazione degli immobili si dovrà tassare con imposta di registro in misura fissa (200 euro) e con le imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale (complessivamente pari al 4 per cento), applicate sul valore normale di commercio degli immobili "assegnati" all' imprenditore individuale.Ai fini delle imposte sul reddito, la circolare 54/E del 19 giugno 2002 esclude, invece, l' emersione di qualunque plusvalenza, a condizione che il socio superstite continui l' attività sotto forma di impresa individuale, mantenendo inalterati i valori dei beni.Al di là delle considerazioni relative al caso di specifico, tuttavia, è utile richiamare il principio recentemente riaffermato dalla Cassazione con sentenza 496 del 2015 (si veda anche Il Sole 24 Ore del 14 febbraio 2015) secondo cui l' operazione di trasformazione presuppone che si passi da un "ente" a un altro "ente" societario, e che, quindi, non è ammissibile la "trasformazione" di una società unipersonale in impresa individuale. La tesi della trasformabilità di una società in una ditta individuale è sostenuta invece dai notai del Triveneto (massima K.A.37, si veda Il Sole 24 Ore del 19 settembre 2014) e dal Consiglio nazionale del Notariato nello studio 5452014 (si veda Il Sole 24 Ore del 15 ottobre 2014). A cura di Albino Leonardi Riscossione [1637][354955] MANCATO PAGAMENTO:LA RATEAZIONE DECADEHo ricevuto un avviso bonario per mancato pagamento dell' Iva. Ho fatto richiesta di rateizzo e ho già pagato le prime tre rate nei termini stabiliti.Alla scadenza della quarta rata ho effettuato un unico versamento, inglobando anche le rate successive e calcolando gli interessi relativi alla sola scadenza della quarta rata. L' ufficio mi ha fatto iscrizione a ruolo delle differenze sulle sanzioni pari al 20 per cento, sostenendo che sono decaduto dal rateizzo, perché avrei dovuto pagare anche gli interessi sulle rate non scadute.Qual è il parere dell' esperto?A.P.NAPOLI Poiché il debito tributario rateizzato è costituito dall' ammontare dell' Iva e dei corrispettivi interessi di mora per tutto il periodo di rateazione, nel caso in esame il mancato pagamento entro la scadenza della quinta rata degli interessi relativi alle residue rate di imposta versate in anticipo comporta formalmente il venire meno dell' accordo di rateazione e, quindi, la decadenza dalla stessa, con conseguente applicazione della sanzione del 30% sugli interessi non versati, ridotta a due terzi ossia al 20 per cento nel caso di regolarizzazione della comunicazione relativa al controllo formale della dichiarazione ex articolo 36ter del Dpr 600/1973. Pertanto, il comportamento dell' ufficio è da ritenere corretto. A cura di Giuseppe Barbiero [1638][354671] PROPORZIONALITÀ DI SANZIONIPER OMESSO VERSAMENTOUn contribuente, titolare di ditta individuale, riceve nel 2012 un avviso bonario, pagato senza rateazione, relativo all' Irpef del 2010. Nel 2012 presenta dichiarazione integrativa a sfavore per il 2010, da cui emerge una differenza Irpef da versare. Per questa differenza riceve nel 2013 un altro avviso bonario, che non viene pagato. Arriva così la cartella che riporta, come base per il calcolo della sanzione del 30 per cento, l' Irpef che scaturisce dalla dichiarazione integrativa, senza scomputare l' importo pagato con il primo avviso.Ad esempio, il debito definitivo era pari a 100, 50 è stato pagato con il primo avviso e 50 è stato richiesto con il secondo. La cartella riporta la sanzione calcolata su 100 e non su 50. L' Agenzia sostiene che il mancato pagamento del secondo avviso è da equiparare a una decadenza dalla rateazione per mancato pagamento della seconda rata, con ciò giustificando la sanzione sull' importo lordo e non sul netto. Qual è il parere dell' esperto?A.M.ISERNIA L' articolo 13 del Dlgs 471 del 1997 prevede una stretta proporzionalità tra le (fette delle) imposte che si reclamano, e le corrispondenti sanzioni per omesso versamento («chi non esegue... i versamenti in acconto,... periodici,... di conguaglio o a saldo dell' imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l' ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa...»). La norma è così minuta e precisa («detratto, in questi casi... l' ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati») perché, prima del Dlgs del 1997, l' amministrazione finanziaria applicava la sanzione agli omessi versamenti periodici (si pensi all' Iva) e a quelli in acconto, e poi applicava una identica sanzione al mancato versamento del conguaglio o del saldo, che includeva gli acconti e i versamenti periodici non eseguiti, ma già sanzionati. Una simile prassi, non giustificata su base normativa, era sistematicamente respinta dalla giurisprudenza di merito Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 18 11 maggio 2015 Pagina 2 Il Sole 24 Ore < Segue Pubblica amministrazione (per esempio, Commissione tributaria provinciale di Milano, sezione 40, n. 246, del 30 giugno 1998: «La soprattassa per insufficiente o tardivo versamento del secondo acconto di imposte sul reddito va correttamente calcolata solo sull' importo dovuto a tale titolo», e «non va assoggettato a... sanzione anche l' ammontare del primo acconto, già autonomamente sanzionato con l' applicazione della relativa soprattassa»).Il lettore è stato già sanzionato per l' omesso versamento delle imposte indicate nella dichiarazione originaria. Egli è soggetto a una nuova sanzione per il "di più" d' imposta, indicato e non pagato nella dichiarazione integrativa a sfavore. L' equiparabilità del secondo avviso a una decadenza dalla rateazione per mancato pagamento della seconda rata è contraddetta dal fatto che essendo stato già punito il mancato pagamento spontaneo della "rata" precedente (meglio, dell' imposta da dichiarazione originaria), il relativo importo va detratto dall' imposta complessivamente dovuta in base alla dichiarazione integrativa.Vi è di più. L' avviso bonario contenente la liquidazione della dichiarazione integrativa era corretto, perché indicava la sanzione (ridotta a un terzo), ragguagliata alla sola imposta integrativa. Nel passaggio dall' avviso bonario al ruolo la sanzione è cresciuta. Non di tre volte, com' era lecito attendersi, ma di sei. Se le cose stanno così, ci si trova di fronte a un errore che l' agenzia delle Entrate deve emendare in autotutela. [1639][354639] IPOTECA, ISCRIZIONE LIMITATASULLE PRIME CASEUn ente di riscossione, come Equitalia, ha facoltà di iscrivere ipoteca su una prima casa, o di pignorarla? Ci sono dei limiti di debito oltre i quali si permette di iscrivere ipoteca o pignoramento? Infine, dopo avere iscritto un eventuale pignoramento o una eventuale ipoteca, si può . Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 19 11 maggio 2015 Pagina 3 Il Sole 24 Ore Pubblica amministrazione LE AGEVOLAZIONI 01 ONERI E SPESE I dati presenti nel modello Il «Quadro E» del 730 contiene detrazioni e deduzioni. Nel modello precompilato ci sono: le spese comunicate da banche, assicurazioni e istituti previdenziali (ad esempio, per interessi sul mutuo); le spese già presenti nel 7302014 (ad esempio, per lavori di ristrutturazione eseguiti nel 2013) Motivazioni m a n c a n t i R i s p e t t o a i d a t i comunicati d a banche e altre enti possono verificarsi tre situazioni «atipiche»: 1) il dato è stato comunicato, ma il fisco non l' ha inserito nel 730: il contribuente non trova indicata la motivazione esatta, ma viene rinviato a una tabella con le spiegazioni possibili e deve scoprire se c' era un errore e inserire il dato corretto (tratto, ad esempio, dalla certificazione della banca sugli interessi del mutuo); 2) il dato non è stato comunicato, ma il contribuente sa di aver sostenuto una certa spesa: sono stati segnalati casi relativi a polizze vita o riscatto della laurea; in questa ipotesi, il 730 va integrato; 3) il dato c' è nel 730, ma il contribuente non sapeva di aver sostenuto quella spesa: il caso tipico è quello delle polizze infortuni conducente contenute nella Rc auto; se è corretta, la spesa va lasciata nel 730 I contributi della colf o della badante Diversi contribuenti e i Caf hanno segnalato la presenza di imprecisioni nell' importo dei contributi versati per la colf o badante comunicati dall' Inps. Di conseguenza, bisogna controllare l' importo esatto sul bollettino utilizzato, comprensivo tra l' altro della quota per la cassa colf, e correggerlo in dichiarazione La previdenza complementare Tra le spese inserite nel 730 ci sono anche quelle per fondi complementari sostenute per figli a carico. Attenzione: se il figlio non è più a carico, vanno cancellate. Altrimenti la dichiarazione può essere considerata infedele I dati mancanti Altre spese non sono presenti nel modello e vanno sempre inserite. L e p i ù comuni sono le spese sanitarie e quelle per ristrutturazioni, risparmio energetico, mobili sostenute nel 2014. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 20 11 maggio 2015 Pagina 4 Il Sole 24 Ore Pubblica amministrazione Tempi d' attesa a singhiozzo per i servizi dei Comuni Poche informazioni nei siti dei capoluoghi di regione. Pagina a cura di Valeria Uva I palermitani sono fortunati in fatto di mobilità urbana, i napoletani in materia di lavori edilizi su immobili vincolati, mentre a Cagliari i disabili hanno una corsia preferenziale per ottenere il pass. È un mosaico dalle poche e discordanti tessere quello della trasparenza sui servizi e r o g a t i d a i g r a n d i Comuni capoluogo. Nonostante il decreto sulla trasparenza (Dlgs 33/2013) imponga a tutte le amministrazioni pubbliche (enti locali compresi) da due anni di rendere noti sul sito una serie di dati, compresi i tempi di attesa medi per i servizi erogati, soltanto la metà dei capoluoghi di regione (11 su 21, si veda la scheda a fianco) informa i cittadini sull' efficienza della macchina comunale. E anche chi lo fa a volte pubblica informazioni parziali o non aggiornate. Ma ci sono anche enti che in questo hanno brillato: è il caso di Firenze, che ha documentato con precisione certosina in 108 pagine tutti i tempi di attesa (aggiornati al 2014) indicando sia i tempi massimi di legge che quelli medi registrati, o di Napoli, che compie il monitoraggio addirittura due volte l' anno anziché una come esige il decreto. La norma Il punto di riferimento per tutta la Pa è l' articolo 32 del Dlgs 33/2013, che prescrive di pubblicare sui siti nella sezione «Amministrazione trasparente» alcune informazioni sui servizi: sia i costi contabilizzati, sia i tempi medi di esecuzione «con riferimento all' esercizio finanziario precedente». Ebbene, tra i Comuni all' appello mancano centri importanti come Roma, dove bisogna accontentarsi di una promessa: «I dati e le informazioni mancanti verranno pubblicati appena disponibili». Stessa impostazione per Trieste. Assente anche Bologna, che alla stessa voce ha inserito il «Consuntivo di contabilità analitica 2012», il quale, oltre a essere datato, elenca solo i costi e non i tempi dei servizi. E se Potenza si limita a rimandare ai tempi da regolamento, Trento, in virtù della sua autonomia, promette di adeguarsi entro il 18 maggio. Le performance Nonostante la grande disomogeneità dei dati resi pubblici d a i Comuni che hanno rispettato l' obbligo qualche confronto è possibile. Con risultati, in alcuni casi, che smentiscono luoghi comuni classici. Il più veloce per il lasciapassare delle Ztl tra gli unici tre che hanno reso noto il dato è il Comune di Palermo, che dichiara di farcela in soli dieci minuti, contro i cinque giorni di Milano per le autorizzazioni alla Zona C (domande via mail o fax) o i sette giorni medi di Cagliari (che possono però arrivare anche a 30). Tempi estremamente variabili accompagnati anche da qualche discrepanza sui metodi di misurazione per assegnare gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Venezia (dati 2013) dichiara un tempo massimo di 180 giorni Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 21 11 maggio 2015 Pagina 4 Il Sole 24 Ore < Segue Pubblica amministrazione per la «pubblicazione della graduatoria definitiva 2010», mentre a Palermo servono in media 11 giorni, ma «tramite scorrimento della graduatoria approvata nel 2006». L' assenza di modelli Per mettersi in regola con la trasparenza i Comuni si sono dovuti arrangiare: non esiste infatti un modello unico che riepiloga i servizi erogati da amministrazioni analoghe da monitorare e le modalità per i conteggi. Così Firenze ha reso note centinaia di prestazioni: dall' autorizzazione paesaggistica per le alberature (60 giorni), al certificato di collaudo (105 giorni), mentre Milano ha puntato su altri servizi, per esempio dal commercio (autorizzazione medie strutture di vendita: 70 giorni) a quelli per anziani e bambini (dalle residenze assistite agli asili nido). Sforzi comunque lodevoli rispetto a chi ha lasciato "al buio" i cittadini. Dimenticando che proprio la pubblicazione dei dati sui servizi è uno dei pochi obblighi (su oltre cento) in materia di trasparenza su cui l' Autorità anticorruzione ha raccomandato fin dal 2013 di concentrarsi e di intensificare la vigilanza interna degli organismi di valutazione (delibera 71/2013). Evidentemente la minaccia di sanzioni su premi e trattamenti accessori dei dirigenti non spaventa abbastanza. © RIPRODUZIONE RISERVATA. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 22 11 maggio 2015 Pagina 5 Il Sole 24 Ore Pubblica amministrazione Un esercito di 50enni nel pubblico impiego L' impiegato pubblico in Italia ha circa 49 anni e lavora nell' amministrazione da 18. In media fa 51 giorni di assenza all' anno, e porta a casa una retribuzione tracciando una linea tra i vari settori di circa 34.500 euro. È questo l' identikit del dipendente della Pa che si desume dai dati (riferiti al 2013) del Conto annuale della Tesoreria dello Stato, elaborati nell' Infodata del Lunedì. Proprio su questo target di lavoratori impatterà la riforma del Governo, approvata lo scorso 30 aprile in prima lettura: il disegno di legge delega sulla riforma della pubblica amministrazione(Ddl Madia) prevede importanti novità per il pubblico impiego. Al centro il nodo delle nuove assunzioni, la staffetta generazionale e il turn over, oltre che una maggiore flessibilità sugli orari di lavoro (si parla di job sharing e di telelavoro). Ora è atteso il via libera della Camera, ma intanto i dati parlano chiaro: tra i diversi settori della pubblica amministrazione ci sono delle differenze abissali. Da un lato ci sono gli insegnanti e i dipendenti della scuola, con una retribuzione media di 29.488 euro all' anno (la più bassa tra tutte), dall' altro i magistrati con 142mila euro di reddito da lavoro dipendente oppure i prefetti che toccano i 91mila euro. In tutto sono oltre 3,2 milioni i dipendenti pubblici, più della metà donne, a cui vanno aggiunti oltre 597mila precari (contratti a tempo determinato, interinali, soggetti a turnazione, reperibili oppure impiegati con il telelavoro). Il lavoro flessibile si concentra, però, solo nella sanità (circa 389mila lavoratori), oppure presso Regioni e ministeri dove si contano circa 186mila precari. A fare più giorni di assenza durante l' anno sono i dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri (86 giorni all' anno), seguiti dal Corpo di polizia (57) e dalle Agenzie fiscali (56). È solo una, invece, la giornata di formazione che in media viene seguita ogni anno. Ben sotto la media, in questo senso, i dipendenti della scuola. © RIPRODUZIONE RISERVATA. Michela Finizio Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 23 11 maggio 2015 Pagina 10 Il Sole 24 Ore Pubblica amministrazione L' Italicum è legge, ma fino all' ultimo si poteva migliorarlo L' Italicum è legge, e tutti, d' accordo o meno, devono prenderne atto. Ma mi è rimasta una "curiosità": se il nuovo sistema è frutto di un patto che non esiste più, al punto che Forza Italia, uno dei due contraenti, ha votato a sfavore, perché il testo è stato comunque blindato? Secondo me, visto che non c' erano più compromessi da fare, era possibile migliorarlo ulteriormente. Oltretutto chiunque, anche chi lo ha votato, si è ben guardato dal dire che si stava adottando la migliore soluzione in assoluto. M. I. Genova Pensioni più alte e meno servizi? Sto seguendo il dibattito per la ricerca di soluzioni al problema delle pensioni "congelate" dalla riforma Fornero. Sono infatti una delle interessate, essendo il mio assegno di reversibilità superiore (di pochissimo) a tre volte il minimo. Ebbene, vorrei dire che non mi importa di avere il rimborso se questo significa che lo Stato dovrà svenarsi anche per gli importi d' oro, mettendo a rischio il precario equilibrio di bilancio raggiunto. E poi: dove si prenderanno tutti i miliardi che servono? Temo dai soliti minori trasferimenti agli enti locali. E così, per qualche decina di euro in più al mese (e poche centinaia di rimborso), la maggior parte dei pensionati anzi, la collettività tutta si troverà privata di altri servizi fondamentali. E. M. Milano. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 24 11 maggio 2015 Pagina 15 Il Sole 24 Ore Pubblica amministrazione Recupero crediti. Secondo il rapporto Unirec nel 2015 le masse gestite registreranno un ulteriore aumento tra il 7 e il 10% Record di rate e bollette non pagate Negli ultimi sette anni il valore (56 miliardi) è quadruplicato: l' 88% pesa sulle famiglie. Ha raggiunto la cifra record di 56,2 miliardi e non accenna a diminuire il totale di bollette e rate non pagate nel 2014. Un ammontare comparabile a quello di una manovra economica quasi quadruplicato dal 2007 a oggi e in crescita del 16% rispetto al 2013. In tutto sono 40,6 milioni le pratiche affidate alle società di recupero, in aumento del 4% rispetto all' anno precedente, come dimostra la fotografia scattata da Unirec, l' Unione nazionale delle imprese a tutela del credito, in collaborazione con Il Sole 24 Ore, che verrà presentata giovedì a Roma. Recuperare quelle somme diventa di anno in anno sempre più difficile: nel 2014 solo il 17,2% dei debiti arretrati, pari a 9,6 miliardi, è stato saldato, con un tasso medio di successo in calo di 14 punti rispetto al 2007. «Ancora una volta spiega Gianni Amprino, presidente di Unirec i dati sono lo specchio dell' economia del Paese: raccontano la difficoltà delle famiglie a onorare gli impegni e delle aziende a corto di liquidità. Recuperando quelle somme il nostro settore contribuisce alla tenuta del sistemaItalia e impedisce che il costo del mancato incasso si trasferisca sui consumatori con un aumento delle tariffe o dei costi». La tendenza dovrebbe proseguire anche quest' anno, con un aumento delle masse gestite, stimato tra il 7 e il 10%, oltre i 60 miliardi e un numero di pratiche intorno ai 44 milioni. Il tasso di recupero dovrebbe invece invertire il trend attestandosi al 19% circa. Nel 2014 i debiti si accumulano sempre di più, tanto che il ticket medio è cresciuto dell' 11% in un anno a quota 1.385 euro. Nove pratiche su dieci (88%) riguardano rate e bollette non saldate dalle famiglie, che hanno lasciato in arretrato ben 44,8 miliardi. Il restante 12% sono invece i debiti "dimenticati" delle imprese, che nel 2014 ammontano a 11,4 miliardi. Le rate non saldate del mutuo e di prestiti contratti da banche, finanziarie e società di leasing rappresentano il 72% delle somme da recuperare con un importo medio che supera i 2mila euro. Le somme più difficili da recuperare sono quelle del settore bancariofinanziario: sui 39 miliardi di debiti scaduti (e 16,9 milioni di pratiche), infatti, il 67% è rappresentato da crediti molto datati per i quali è scaduto il cosiddetto "beneficio del termine". Questo significa che i debitori sono tenuti a rimborsare l' intero ammontare del prestito in un' unica soluzione. Qui il ticket medio è pesante e ammonta a 6mila euro. È rimasto invece stabile come numero Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 25 11 maggio 2015 Pagina 15 Il Sole 24 Ore < Segue Pubblica amministrazione di pratiche (19,1 milioni), ma ha registrato una riduzione degli importi affidati, il settore delle utilities e delle tlc. Qui spicca, però, un aumento del 13% del numero di utenze cessate e non pagate. Come nel 2013 circa la metà dei crediti affidati si concentra in quattro regioni: Sicilia, Campania, Lombardia e Lazio. A sorpresa, però, la maglia nera del recupero spetta alla Valle d' Aosta, dove solo il 12% dei debiti arretrati viene saldato. Tra le regioni con maggiori volumi da gestire e un tasso di recupero al di sotto della media spiccano invece Calabria (14,1%), Sardegna (14,6%) ed Emilia Romagna (15,9%). A registrare la migliore performance di recupero (28,5%) è invece il Friuli Venezia Giulia, seguito da Lazio e Lombardia. Le difficoltà di recupero si riflettono anche nella performance del settore che conta oltre 19mila addetti. Nel 2014 i ricavi sono cresciuti a 573 milioni (+0,3%), mentre gli utili hanno subìto un' ulteriore erosione del 5 per cento. Il futuro del comparto si gioca ora su due sfide: «Da un lato sottolinea Amprino puntiamo a un riconoscimento della figura professionale dell' agente domiciliare, dall' altro intendiamo continuare a importare il nostro modello di recupero, già ampiamente testato dai committenti privati, anche alla Pubblica amministrazione». Negli ultimi anni sono infatti oltre 400 i Comuni che hanno avviato una collaborazione con Unirec. Il margine di manovra resta ampio: secondo uno studio di Kpmg una razionalizzazione nella gestione del credito porterebbe benefici pari a 5,2 miliardi all' anno. Un "tesoretto" non di poco conto in tempi di casse sempre più vuote. © RIPRODUZIONE RISERVATA. Chiara Bussi Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 26 11 maggio 2015 Pagina 15 Il Sole 24 Ore Pubblica amministrazione «ORA LEGALE» Venti storie di eroi dell' antimafia Le storie della collana «Ora legale» appartengono a uomini e donne che hanno capito prima degli altri che le mafie non sono solo violenze e intimidazioni, ma sempre di più reti borghesi criminali in cui l' anima nera e tradizionale dei mafiosi convive con quelle dei servitori infedeli dello Stato e delle sue istituzioni, delle professioni, della politica e d e l l a pubblica amministrazione. L e o p e r e proposte sono percorsi di formazione e al tempo stesso di informazione: la conoscenza, infatti, è il primo antidoto contro le mafie. Non a caso la parola che contiene in sé legalità fa paura perché crepa o rompe quel muro di omertà sul quale si ergono le mafie. Gli scrittori e le storie che si propongono in questa collana, dunque, sono giornalisti, scrittori, professori, servitori dello Stato che hanno anche tradotto in "parola scritta" il senso alto della formazione e dell' informazione rivolta innanzitutto ai più giovani. Storie di eroi, mafia e antimafia è il sottotitolo di questa collana editoriale, curata dall' inviato del Sole 24 Ore Roberto Galullo, che dal 14 maggio uscirà ogni giovedi per 20 settimane con Il Sole 24 Ore, a 8,90 oltre il prezzo del quotidiano che vengono proposte per far conoscere, attraverso la voce autorevole di chi le scrive, persone che hanno dedicato la vita a insegnare valori e princìpi di legalità: Giovanni Falcone («Cose di Cosa nostra» è il primo volume della collana), l' avvocato Giorgio Ambrosoli, l' imprenditore Libero Grassi, il giudice Rosario Livatino, don Pino Puglisi, il giornalista Giancarlo Siani, il politico Giuseppe Valarioti, il ribelle Peppino Impastato, la testimone di giustizia Rita Atria, il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa e altri ancora. © RIPRODUZIONE RISERVATA. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 27 11 maggio 2015 Pagina 18 Il Sole 24 Ore Pubblica amministrazione Volontariato. Il disegno di legge delega governativo amplia sia le funzioni sia gli ambiti di intervento. Centri di servizio verso la riforma L' attività si estenderà a tutto il Terzo settore Il nodo della gestione. Il dibattito sulla riforma del Terzo settore sta portando in primo piano anche il tema dei Centri di servizio per il volontariato (Csv), per i quali il disegno di legge delega prevede un considerevole ampliamento delle funzioni, lasciando però ampi margini interpretativi sulla reale portata del cambiamento. Per comprendere meglio la questione è stato illustrato nei giorni scorsi un documento di ricerca commissionato da CSVnet, il coordinamento dei Centri, e realizzato dall' istituto di ricerca Euricse. Lo studio riguarda la natura giuridica e i modelli organizzativi dei Centri di servizio stessi che, pur essendo una delle poche infrastrutture sociali di livello nazionale, presente in tutte le regioni, sono però una realtà fortemente differenziata al proprio interno I Csv sono stati istituiti dall' articolo 15 della legge n.266/91, per sostenere il volontariato attraverso servizi gratuiti, attivati grazie a risorse provenienti dalle fondazioni di origine bancaria. Dunque, sintetizza il responsabile scientifico dell' indagine, Antonio Fici, per la legge i Csv sono istituiti «tramite gli enti locali», grazie a «fondi speciali presso le Regioni (quelli delle Fondazioni, appunto) a disposizione delle organizzazioni di volontariato per sostenerne e qualificarne l' attività» e, aspetto non secondario, sono «gestiti dalle organizzazioni di volontariato». Il disegno di legge delega, già approvato alla Camera e ora in discussione al Senato, si occupa dei Csv all' articolo 5, dove si prevede che "gli stessi siano promossi da organizzazioni di volontariato per finalità di supporto tecnico, formativo e informativo degli enti del Terzo settore e per il sostegno di iniziative territoriali solidali". Il che significa che i Csv devono essere promossi, ma non necessariamente gestiti, dalle organizzazioni di volontariato, e i loro servizi dovrebbero essere rivolti non più solo al volontariato, ma a tutto il Terzo Settore, oltre che a non precisate "iniziative territoriali solidali", espressione che sembra allargare l' ambito di intervento. Una prospettiva che a molti Centri sembra decisamente problematica. Alla legislazione nazionale si è poi sovrapposta quella delle Regioni, ognuna delle quali ha norme che regolamentano il volontariato e che in alcuni casi non si occupano dei Csv o lo fanno modo limitato, in altri invece intervengono in modo incisivo. Spesso i Csv sono coinvolti nelle politiche regionali, in alcuni casi anche come partner dell' Amministrazione, per erogare servizi non solo alle organizzazioni, ma anche alle associazioni di promozione sociale. In alcuni casi, poi, le leggi regionali arrivano a regolare la Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 28 11 maggio 2015 Pagina 18 Il Sole 24 Ore < Segue Pubblica amministrazione modalità di gestione dei fondi, contraddicendo la legislazione nazionale. Il risultato è che sono oggi riconoscibili "modelli organizzativi regionali" diversi, non solo per la legislazione, ma anche per le scelte fatte dai Coge, i Comitati di gestione dei fondi, istituiti da un decreto (dm 8 ottobre 1997) successivo alla legge n.266/91. Il loro ruolo resta comunque un nodo irrisolto, che si somma al fatto che rappresentano per il sistema un costo non indifferente, tant' è vero che c' è chi propone di abolirli. I Comitati, infatti, non dovrebbero avere potere "normativo", in quanto né il decreto né tantomeno la legge glielo attribuiscono. Ma, nella prassi, "hanno di fatto notevolmente influito sulla configurazione dei Csv". Il disegno di legge delega prevede che "al controllo delle attività e della gestione provvedano organismi regionali e nazionali, la cui costituzione sia ispirata a criteri di efficienza e di contenimento dei costi di funzionamento, i quali non possono essere posti a carico delle risorse di cui all' articolo 15 della legge", cioé quelle con cui sono finanziati i centri. Una dicitura che lascia spazio ad ampi interventi per i futuri decreti. © RIPRODUZIONE RISERVATA. Paola Springhetti Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 29 11 maggio 2015 Pagina 18 Il Sole 24 Ore Pubblica amministrazione Best practices. Un programma elaborato dalla fondazione Zancan valuta l' efficacia dei servizi alla persona. L' impatto sociale trova un «misuratore» La misurazione dell' impatto sociale delle attività che vengono svolte da organizzazioni ed enti è un tema caldo tra i ricercatori, i policy makers, gli economisti e all' interno delle stesse realtà operanti sul campo. L' esigenza cresce in parallelo con la necessità di un impiego efficiente ed efficace delle risorse, ed è avvertita a maggior ragione nell' ambito delle politiche sociali, dove lo squilibrio tra domanda e offerta e la spinta al contenimento dei costi pubblici r e n d o n o u r g e n t e l ' a d o z i o n e d i strumenti di valutazione. In questo contesto sta suscitando notevole interesse un' applicazione messa a punto dalla fondazione Zancan, che ha sviluppato un programma di ricerca con partner italiani e stranieri per valutare l' efficacia delle cure e dei processi assistenziali. Il metodo, chiamato Persona acronimo di Personalised Environment for Research on Services, Outcomes and Need Assessment , è un laboratorio aperto all' adesione di tutte le possibili realtà impegnate nel welfare: aziende sanitarie, servizi sociali dei Comuni, consorzi, soggetti del Terzo settore. La Regione Toscana lo ha già adottato per valutare le prestazioni in 16 dei 34 ambiti territoriali sociosanitari, mentre altre cinque Regioni (Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Piemonte e Veneto) hanno avviato la fase di sperimentazione. I n pratica, attraverso una piattaforma tecnologica nella quale vengono inserite le informazioni, il programma consente di analizzare e valutare le modalità di presa in carico dei bisogni, la gestione dei processi di aiuto e dei relativi costi, l' efficacia delle diverse forme di assistenza. I problemi considerati coprono tutto il ciclo di vita, dall' infanzia all' età anziana, e l' organizzazione dei processi di valutazione avviene in rete, poiché ogni unità di ricerca, che aderisce alla filosofia e agli obiettivi del progetto, è chiamata ad assicurare un impegno di non meno di un anno nello sviluppo di competenze cliniche e metodologiche da condividere con gli altri partner. «La nostra metodologia riassume Cinzia Canali, ricercatrice della fondazione Zancan, responsabile dei progetti internazionali è tanto partecipata quanto rigorosa, quindi produce un monitoraggio puntuale. In Toscana il programma è stato per ora adottato con riguardo ai problemi dei minori, ma è applicabile con altrettanta efficacia per le disabilità o le tematiche dell' età avanzata». © RIPRODUZIONE RISERVATA. Elio Silva Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 30 11 maggio 2015 Pagina 24 Il Sole 24 Ore Pubblica amministrazione GLI ANNUNCI IN EVIDENZA. Caccia aperta a ingegneri, store manager e analisti Sap McDonald' s posizioni aperte: 45 figure cercate : addetti alle vendite e alla preparazione dei cibidove: Segrate (Milano) e Verano Brianza (Monza e Brianza)Termine: fino al 19 maggio è possibile inserire la propria candidatura sul sito aziendale e partecipare alla prima fase di selezionecontratti: lavoro su turni, spesso part time Sicuritalia Posizioni aperte: 5 Contratti: tempo indeterminato, stage, agente di venditaFigure cercate: analista Sap, receptionist, agenti di vendita e junior controllerDove: Milano, Torino, Lecco, Como Tata Italia Posizioni aperte: 14 Contratti: vari in base alla seniorityFigure cercate: addetti vendita, store manager, coordinatori punti vendita, ingegneri gestionali o matematici, addetti ufficio tecnicoDove: Giugliano, Ragusa, Palermo, Civitanova, Cerignola, Mestre, Reggio Calabria, Bari Maxi Zoo Posizioni a p e r t e : 7 Contratti: tempo indeterminato, tempo determinato, parttimeFigure cercate: addetti e direttori punti vendita, contabilità, esperto sviluppo immobiliare (expansionist)Dove: province di Milano, Forlì Cesena, Parma Mail Express Posizioni aperte: 3 0 0 + Contratti: tempo indeterminatoFigure cercate: funzionari commerciali, agenti in attività finanziaria, front office, portalettereDove: tutta Italia Dada Posizioni aperte: 6 Contratti: tempo indeterminato, turnistaFigure cercate: amministratore di database, addetti e responsabili vendite, amministratore di sistemi linux, addetti alla ricercaDove: Firenze, Bergamo Zara Posizioni aperte: 35 Contratti: prevalentemente tempo indeterminato e stageFigure cercate: addetti e responsabili di negozio, visual merchandiser,Dove: punti vendita in Italia. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 31 11 maggio 2015 Pagina 25 Il Sole 24 Ore Pubblica amministrazione REGIONI. App innovative: la Toscana stanzia premi da 20mila euro FIRENZE Ventimila euro di finanziamento per sviluppare applicazioni per smartphone, tablet e personal computer che favoriscano l' a c c e s s o a i s e r v i z i d e l l a Pubblica amministrazione: è l a c i f r a m e s s a a disposizione dalla Regione Toscana per ciascuno dei venti migliori progetti presentati da startup innovative, imprese costituite da meno di due anni, persone fisiche che si impegnano a costituirsi in impresa entro sei mesi. A disposizione ci sono dunque, nel complesso, 400mila euro. Dove trovare il bando Il bando per «StartApp Toscana Contest» è stato pubblicato s u l Bollettino ufficiale il 15 aprile (è visibile sul sito internet open.toscana.it nella sezione Startup) e le proposte dovranno arrivare entro 90 giorni attraverso la sezione Servizi del sito open.toscana.it. L' obiettivo è facilitare l' accesso al patrimonio informativo pubblico della Regione Toscana, migliorare la fruizione dei servizi della pubblica amministrazione, anche tramite la piattaforma O p e n T o s c a n a , e a i u t a r e l a diffusione dei principi della crescita digitale. I requisiti Le proposte di apps o di web applications dovranno essere fruibili su almeno due piattaforme tra Android, iOs o Windows Phone, oppure sulle più diffuse piattaforme per Pc (in questo caso devono essere responsive). Sono ammesse sia applicazioni create ex novo, sia applicazioni che abbiano già preso parte ad altri concorsi e/o che siano state realizzate e pubblicate prima della partecipazione a questo bando, purché il partecipante abbia i diritti su di esse. I settori ammessi Le proposte in lingua italiana e, a discrezione, anche in altre lingue dovranno rifersi ai settori turismo, cultura, servizi per la sanità, per il sociale, per l' infomobilità, per la scuola e la didattica, per il paesaggio e il territorio, per il miglioramento del rapporto cittadinopubblica amministrazione. Le proposte potranno anche sviluppare le idee premiate e diffuse a seguito della maratona digitale HackToscana, organizzata a Pisa nell' ottobre scorso. Il contest «StartApp Toscana» nasce da una richiesta di 40 opinion leader nazionali e locali, emersa durante Open Toscana, spazio per far incontrare cittadini, imprese e pubblica amministrazione, e punta anche a creare una community per l' innovazione. Intento dichiarato dalla Regione Toscana è scovare giovani talenti e dare loro una opportunità di fare Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 32 11 maggio 2015 Pagina 25 Il Sole 24 Ore < Segue Pubblica amministrazione nuova impresa: «Per garantire la crescita delle aziende e migliorare la qualità della vita dei cittadini è impensabile non investire sul digitale, elemento irrinunciabile per lo sviluppo economico». © RIPRODUZIONE RISERVATA. Silvia Pieraccini Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 33 11 maggio 2015 Pagina 25 Il Sole 24 Ore Pubblica amministrazione FORMAZIONE. Da Torino a Shangai in aula per studiare i robot di Comau Un piano di formazione a 360 gradi, cresciuto nel corso degli anni e che diventa un modello di sinergie tra un' azienda leader nell' automazione come Comau, Gruppo Fiat Chrysler, e il territorio. «Crediamo che l' impegno a favore dei più giovani sia strategico per un' azienda come la nostra azienda spiega Donatella Pinto, responsabile risorse umane in Comau che ha 1.200 dipendenti in Italia e 14mila nel mondo, lo consideriamo un aspetto centrale nel quadro della responsabilità sociale d' impresa». Le iniziative messe in campo da Comau vanno dalla collaborazione con gli istituti tecnici, nel quadro delle rete della robotica in Piemonte, riconosciuta dal Miur, all' impegno nell' ambito della formazione superiore, con il master in Industrial automation sviluppato in partnership con il Politecnico di Torino e sostenuto dalla Regione Piemonte. Passando per l' Academy Project & People Management School. Un' iniziativa formativa, quest' ultima, che coinvolge Torino, Shangai, Detroit e San Paolo, rivolta a un centinaio di universitari da tutto il mondo (le iscrizioni per l' edizione 2015 sono aperte). Una "full immersion" di dieci giorni, nella quale si affianca una parte di insegnamento teorico, una parte di esperienza a contatto con i project manager e una parte di elaborazione e illustrazione di un progetto. Un modello alternativo agli stage e ai tirocini classici, «spesso lunghi ma non organizzati per individuare e valorizzare le competenze dei ragazzi» chiosa Pinto. Una esperienza che racchiude "la filosofia" formativa di Comau: «Crediamo aggiunge Ezio Fregnan, Training manager che il 25% della formazione avvenga "in classe", il resto lo fa l' esperienza. In particolare, per il 25% pesano i meccanismi di relazione e di identificazione, per il 50% si impara facendo, in situazioni di contingenza, partendo da un' idea che poi viene sviluppata e adattata». Da sempre Comau riserva grande attenzione alla formazione negli istituti tecnici. Lo conferma la decina di celle robotiche installate negli istituti del Piemonte e le centinaia di ore di formazione garantire a studenti e insegnanti. Accanto a questo, l' impegno di Comau nell' Its (Istituto tecnico superiore), specializzato sul profilo meccatronico, e al progetto "Pulcini", con l' inserimento in azienda di giovani diplomati, assunti con contratti di apprendistato. Sempre l' apprendistato, ma focalizzato sull' alta formazione e con il sostegno economico della Regioni, sta al centro del master in Industrial Automation, alla sua quarta edizione, svolto in inglese e con il 50% dei docenti del Poli, accanto a manager e tecnici Comau. «I ragazzi entrano con un contratto, il primo anno prevede una settimana di lezioni e una di Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 34 11 maggio 2015 Pagina 25 Il Sole 24 Ore < Segue Pubblica amministrazione lavoro spiega Donatella Pinto e alla fine vengono confermati». Una ottantina le assunzioni fatte, «in sostanza tutti i neoassunto "non esperienziati spiega Pinto arrivano da canali formativi attivati da Comau». © RIPRODUZIONE RISERVATA. Filomena Greco Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 35 11 maggio 2015 Pagina 32 Il Sole 24 Ore Pubblica amministrazione Corte dei conti. Compenso legittimo anche se uno dei Comuni ha dirigenti in organico. Diritti di rogito ai segretari in convenzione I segretari in convenzione tra Comuni con i dirigenti e a amministrazioni che ne sono prive possono percepire i compensi per il rogito negli enti privi di dirigente, e questi compensi vanno commisurati sul trattamento economico complessivo del segretario. Sono queste le principali indicazioni offerte dalla Corte dei conti Lombardia nel parere 171/2015. I giudici scrivono espressamente che «il segretario comunale titolare del servizio di segreteria in convenzione ha diritto alla quota prevista di diritti di segreteria per l' attività svolta quale ufficiale rogante presso il Comune convenzionato non provvisto di dipendenti con qualifica dirigenziale; la misura del quinto dello stipendio, su cui parametrare il tetto massimo dei diritti di rogito erogabili, deve essere calcolata sul trattamento economico complessivamente fruito da parte del singolo segretario comunale». La lettura è coerente con il dettato e la logica del Dl 90/2014, una norma che vieta la percezione dei diritti di rogito ai segretari che possono già usufruire di un salario accessorio elevato, in quanto commisurato con il trattamento economico più elevato percepito dai dirigenti dell' ente. Il parere interviene con una lettura estensiva della possibilità per i segretari di ricevere i compensi per le attività di rogito, e con un' interpretazione nuova e ancora più estensiva del tetto dei compensi che possono essere percepiti annualmente, ovviamente entro la soglia massima del 20% del trattamento economico annuo, soglia fissata direttamente dal legislatore . Si deve ricordare che su questa materia si attende il parere della sezione Autonomie che deve sciogliere i due nodi di fondo: i compensi per il rogito possono essere percepiti dai segretari assimilati ai dirigenti e che operano in Comuni privi di dirigenti? Qual è la misura di questi compensi, entro il tetto di 1/5 del trattamento economico annuo, e chi deve fissarne la misura? Il parere richiama in premessa le indicazioni già formulate dalla stessa sezione Lombardia nella deliberazione n. 275/2014, con la quale è stato espresso un orientamento positivo per la percezione di questo compenso da parte di tutti i segretari nei Comuni privi di dirigente. In quella delibera era stato chiarito che nelle convenzioni tra Comuni privi di dirigente questo compenso spetta. Su tale base si deve trarre la prima conclusione che i diritti di rogito, in caso di convenzione tra Comuni che hanno la dirigenza e Comuni che ne sono sprovvisti, spettano per le attività svolte negli enti privi di dirigenti. Il fatto che uno dei Comuni aderenti abbia i dirigenti non influisce sulla condizione dell' altro ente che ne è privo. Si devono sviluppare considerazioni per molti versi analoghe a quelle sostenute per consentire ai segretari assimilati ai dirigenti di ricevere questi compensi nelle amministrazioni prive di Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 36 11 maggio 2015 Pagina 32 Il Sole 24 Ore < Segue Pubblica amministrazione dirigenti: «Rimane irrilevante la circostanza che tale qualifica dirigenziale sia aliunde rivestita dall' interessato». Il parere dà una lettura estensiva del tetto dei compensi che possono essere percepiti dai segretari: il compenso non va calcolato sulla sola quota a carico dell' ente privo di dirigenti, ma sul totale complessivo. Il dettato legislativo non contiene indicazioni né espresse né tacite in favore dell' una o dell' altra soluzione, e il parere si limita a giudicare come «maggiormente conforme al dato letterale della norma, che si riferisce allo stipendio in godimento» la lettura riferita al trattamento economico complessivo. © RIPRODUZIONE RISERVATA. Arturo Bianco Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 37 11 maggio 2015 Pagina 32 Il Sole 24 Ore Pubblica amministrazione Anac. Le istruzioni sul whistleblowing. Segnalazioni «anticorruzione» anche nelle società Le amministrazioni pubbliche devono tutelare i propri dipendenti che segnalano illeciti commessi da colleghi, adottando misure che garantiscano la riservatezza dell' identità del segnalante e consentano la corretta gestione istruttoria delle problematiche segnalate. L' Autorità nazionale anticorruzione ha fornito con la determinazione n. 6/2015 (su cui si veda anche Il Sole 24 Ore del 7 maggio) una serie di importanti elementi interpretativi e di profili operativi per la corretta applicazione dell' articolo 54bis del Dlgs 165/2001, introdotto dalla legge 190/2012 per garantire tutela ai dipendenti pubblici che segnalano atti, fatti e comportamenti costituenti illeciti commessi da propri colleghi, introducendo così nell' ordinamento la disciplina del whistleblowing. Con la determinazione 6/2015 l' Autorità detta una disciplina volta a incoraggiare i dipendenti pubblici a denunciare gli illeciti di cui vengano a conoscenza nell' ambito del rapporto di lavoro e, al contempo, a garantirne un' efficace tutela, proponendo un modello procedurale per la gestione delle segnalazioni che ogni amministrazione potrà adattare sulla base delle proprie esigenze organizzative. L' Anac precisa anzitutto che la normativa si applica solo ai dipendenti pubblici, indipendentemente dalla configurazione del loro rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato, con contratto di diritto privato o di diritto pubblico). Tuttavia l' Anac ha ritenuto opportuno estendere l' applicazione delle lineeguida di tutela anche ad altri soggetti operanti nel sistema pubblico allargato, come i dipendenti degli enti di diritto privato in controllo pubblico (ad esempio le società partecipate) e degli enti pubblici non economici (come le aziende speciali), individuando addirittura margini applicativi per i collaboratori, i consulenti e i dipendenti di soggetti appaltatori di amministrazioni pubbliche. In relazione all' oggetto delle segnalazioni, secondo l' Anac, le condotte illecite sottoponibili alla procedura comprendono non solo l' intera gamma dei delitti contro la Pubblica amministrazione previsti dal codice penale, ma anche le situazioni in cui, nel corso dell' attività amministrativa, si riscontri l' abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato per ottenere vantaggi privati, e i fatti in cui venga in evidenza un mal funzionamento dell' amministrazione a causa dell' uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l' inquinamento dell' azione amministrativa dall' esterno a prescindere dalla rilevanza penale. Secondo l' Anac, le condotte illecite segnalate, comunque, devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro e, quindi, Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 38 11 maggio 2015 Pagina 32 Il Sole 24 Ore < Segue Pubblica amministrazione ricomprendono certamente quanto si è appreso in virtù dell' ufficio rivestito ma anche le notizie acquisite in altre attività lavorative. Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci. Sul sistema di garanzia, il dipendente che segnala condotte illecite deve essere tenuto esente da conseguenze pregiudizievoli in ambito disciplinare e tutelato in caso di adozione di misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. L' Autorità invita le amministrazioni e gli enti a prevedere che le segnalazioni vengano inviate direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione, al fine di consentire una gestione omogenea con le altre problematiche legate alla prevenzione della corruzione. La gestione delle segnalazioni deve avvenire in maniera trasparente, secondo regole certe per l' istruttoria, volte soprattutto a tutelare la riservatezza dell' identità del dipendente che effettua la segnalazione e a tutelare il soggetto che gestisce le segnalazioni da pressioni e discriminazioni, dirette e indirette. © RIPRODUZIONE RISERVATA. Alberto Barbiero Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 39 11 maggio 2015 Pagina 1 Italia Oggi Sette Pubblica amministrazione Le favole che aiutano il fisco Il federalismo ha causato l' aumento delle imposte locali e statali. La lotta all' evasione non ha migliorato l' equità. I tagli non hanno ridotto la spesa. Continuano a crescere le imposte locali. I dati sulle addizionali Irpef regionali per il 2015, resi noti nei giorni scorsi, dimostrano che i governatori usano una mano sempre più pesante nei confronti dei contribuenti (approfondimento alle pagine 6 e 7). La m a g g i o r p a r t e d e l l e regioni h a , i n f a t t i , aumentato le aliquote delle proprie addizionali rispetto a quelle standard. Nel Lazio si applicherà l' aliquota massima (3,33%) già sopra i 15 mila euro di reddito. In Piemonte sopra i 55 mila si applica il 3,32. Non sono ancora disponibili i dati di tutte le aliquote delle addizionali locali deliberate dai comuni. Ma si sa già che anche qui in molti casi si applicherà l' aliquota massima. A Roma e Torino, per esempio, la somma delle due addizionali, comunali e regionali, supererà il 4%. A fronte di questo continuo aggravio delle imposte locali non c' è nessun alleggerimento delle imposte erariali, contrariamente a quanto previsto dal decreto legislativo sul federalismo fiscale, che prevedeva l' invarianza di gettito complessivo. Infatti l' articolo 2 del decreto n. 68 del 2011 disponeva che a fronte di un aumento delle imposte regionali e comunali ci sarebbe dovuta essere anche una riduzione di quelle statali. Il federalismo fiscale, fondato sulla possibilità per chi paga le imposte di controllare chi amministra la cosa pubblica (principio del voto, vedo, pago), si è rivelato una favola. Le imposte locali sono in costante aumento, anche se in modo leggermente diverso da regione a regione, e quelle erariali non sono diminuite (anzi sono aumentate). Se il federalismo fiscale è stato dominante quando al governo c' era il centrodestra, con i governi di centrosinistra ha prevalso un' altra narrazione, quella del «pagare tutti per pagare meno». La lotta all' evasione come strumento per perseguire l' equità tra i contribuenti. Negli ultimi anni si sono concesse all' Agenzia delle entrate e a Equitalia armi micidiali per combattere questa battaglia: trasparenza bancaria, redditometro, spesometro, limitazione al contante, anagrafe tributaria, sequestro conservativo, pignoramento presso terzi, fermo amministrativo, riscossione in pendenza di giudizio, sono solo le più importanti. Secondo dati ufficiali dell' Agenzia delle entrate gli incassi da attività di accertamento e controllo sono più che triplicati negli ultimi otto anni, passando dai 4,3 mld del 2006 ai 13,1 mld del 2011. Ancora più incisiva dovrebbe essere stata l' attività di moral suasion, visto lo sforzo profuso dai governi di Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 40 11 maggio 2015 Pagina 1 < Segue Italia Oggi Sette Pubblica amministrazione centrosinistra in questa direzione. Quindi l' evasione dovrebbe essere diminuita (ed è anche questo il sentire comune). Ma le imposte no. Le entrate fiscali nel 2007 erano pari al 44% del pil, nel 2014 sono salite al 48% (dati Istat). Il pagare tutti per pagare meno si è rivelata per quello che è: una favoletta. Un espediente retorico per far digerire all' opinione pubblica regole sempre più asfissianti mediante la promessa di un futuro meno opprimente, che però non arriva mai. Ma la bufala più clamorosa, raccontata da tutti i governi, di destra e di sinistra, è quella del taglio alla spesa pubblica, ultimamente declinato con l' inglesismo di spending review. Da decenni ormai ogni manovra economica, legge Finanziaria o legge di Stabilità, tenta di correggere i conti pubblici agendo in parte sull' aumento delle entrate e in parte sul taglio della spesa. La prima parte della manovra funziona, lo dimostrano i dati sulla pressione fiscale, in costante aumento. La seconda parte no. Nel 1999 il totale delle uscite al netto di interessi e investimenti era pari al 36% del pil. Nel 2014 siamo arrivati al 43% (dati Istat). Un balzo in avanti del 7%, nonostante decine di manovre di spending review. Evidentemente erano tagli più finti che reali, fatti per far digerire ai contribuenti stangate vere. Cosmesi normativa. Fiabe per adulti. Appunto. © Riproduzione riservata. MARINO LONGONI [email protected] Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 41 11 maggio 2015 Pagina 1 Italia Oggi Sette Pubblica amministrazione Transfer pricing 1ª parte. Il Transfer pricing è un fenomeno complesso, in merito al quale non si ha un' esatta definizione nell' ordinamento giuridicofiscale. Esso ha ad oggetto la determinazione e l' analisi dei prezzi di trasferimento ossia i prezzi che un' impresa residente in uno Stato applica alla cessione/acquisti di beni materiali e immateriali o alla prestazioni di servizi con imprese associate residenti in Stati diversi ma facenti parte del medesimo gruppo. Le transazioni commerciali realizzate tra le imprese facenti parte del medesimo gruppo devono essere effettuate rispettando il principio di libera concorrenza (arm' s length principle), in modo tale che sussista una corrispondenza tra il prezzo stabilito nelle operazioni commerciali tra imprese associate e il prezzo che sarebbe stato pattuito tra imprese indipendenti, in condizioni similari, sul libero mercato. Nello specifico la finalità della normativa avente ad oggetto il Transfer pricing è non consentire che la determinazione del valore con il quale vengono effettuate le transazioni commerciali tra le imprese facenti parte del medesimo gruppo comporti uno spostamento di materia imponibile da Stati a elevata fiscalità verso Stati caratterizzati da una minore pressione fiscale creando dei fenomeni che alterano, riducendo, la potestà impositiva degli Stati stessi e che al tempo stesso possono generare fenomeni di doppia imposizione. Tali Stati hanno inserito nei relativi ordinamenti una normativa specifica sul Transfer pricing, la quale recepisce il principio di valutazione a valore normale delle transazioni infragruppo contenuto nel Modello di convenzione Ocse. 1. La disciplina domestica in materia di Transfer pricing Nell' ordinamento italiano, la disciplina dei prezzi di trasferimento è contenuta nel combinato disposto degli articoli 110, settimo comma, e 9, terzo comma, del Dpr n. 917 del 22 dicembre 1986, nei quali viene previsto che il prezzo cui avvengono le transazioni commerciali tra imprese residenti in Stati diversi, legate da rapporti di controllo e/o collegamento deve essere valutato a valore normale. L' art. 110 comma 7 afferma: «I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l' impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l' impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne deriva aumento del reddito; la stessa disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, ma soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle speciali ''procedure amichevoli'' previste dalle convenzioni internazionali contro le Doppie imposizioni sui redditi. La presente Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 42 11 maggio 2015 Pagina 1 < Segue Italia Oggi Sette Pubblica amministrazione disposizione si applica anche per i beni ceduti e i servizi prestati da società non residenti nel territorio dello Stato per conto delle quali l' impresa esplica attività di vendita e collocamento di materie prime o merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti». Come detto precedentemente, la norma in materia di prezzi trasferimento tra parti correlate è finalizzata ad evitare la delocalizzazione di utili conseguiti da società residenti in Italia a società non residenti mediante cessioni di beni o prestazioni di servizi il cui corrispettivo è minore, per i beni ceduti e i servizi prestati da società residenti o maggiore, per i beni ceduti e i servizi prestati da imprese non residenti al relativo valore normale. I componenti di reddito derivanti da operazioni che intercorrono tra società residenti in Italia e società non residenti devono essere valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti qualora dalle operazioni scaturisca un aumento del reddito. Qualora scaturisca una diminuzione del reddito si applica ugualmente la valutazione al valore normale solo a seguito del perfezionamento di una delle procedure amichevoli previste dalle Convenzioni contro le Doppie imposizioni. La delocalizzazione è operata al fine di ridurre l' imposizione fiscale del gruppo. Come affermato dalla Corte di cassazione tale norma è una disposizione di carattere antielusivo. 1.1 Soggetti I soggetti cui si applica la norma sono le società residenti in Italia che esercitano l' attività in forma individuale e in forma collettiva da cui deriva reddito di impresa. Vi rientrano, anche, le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti nonché i soggetti residenti che effettuano operazioni con stabili organizzazioni situate in uno Stato estero di una società residente in un altro Stato estero. Le società non residenti possono essere soggetti giuridici formalmente riconosciuti, ma anche soggetti che svolgono un' attività economica di carattere imprenditoriale con finalità lucrative non riconosciuti nell' ordinamento giuridico italiano quali i trust. La norma in esame si applica anche ai contributi versati da un Geie comunitario alla propria stabile organizzazione localizzata nel territorio dello Stato. 1.2 La nozione di controllo La nozione di controllo rilevante ai fini del Transfer pricing va intesa in senso ampio, come comprensiva delle situazioni di collegamento evidenziate dall' esistenza di un' influenza notevole, e di ogni situazione di influenza economica potenziale o attuale come affermato nella Circolare n. 32 del 1980 e come confermato nella risoluzione n. 18/E del 15 febbraio 2005. Tale nozione di controllo appare più ampia di quella definita dall' art. 2359, comma 1, del Codice civile in base al quale si ha un rapporto di controllo tra due società quando un soggetto direttamente o per il tramite di altra società, della quale abbia a sua volta il controllo, possiede azioni o quote di società di ogni tipo in misura tale da costituire la maggioranza richiesta per le deliberazioni dell' assemblea ordinaria, ovvero quando la società partecipata è sotto l' influenza dominante del soggetto partecipante in virtù delle azioni o quote da questa possedute o di particolari vincoli contrattuali con il partecipante stesso. Secondo l' Agenzia delle entrate il concetto di «controllo» deve essere esteso a ogni ipotesi di influenza economica potenziale o attuale desumibile dalle singole circostanze, quali in particolare: vendita esclusiva di prodotti fabbricati dall' altra impresa; impossibilità di funzionamento dell' impresa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica dell' altra impresa (fattispecie comprensiva delle joint ventures); diritto di nomina dei membri del consiglio di Amministrazione o degli organi direttivi della società; membri comuni del consiglio di Amministrazione; relazioni di famiglia tra le parti; concessione di ingenti crediti o prevalente dipendenza finanziaria; partecipazione da parte delle imprese a centrali di approvvigionamento o vendita; partecipazione delle imprese a cartelli o consorzi, in particolare se finalizzati alla fissazione di prezzi; controllo di approvvigionamento o di sbocchi; serie di contratti che modellino una situazione monopolistica; in generale tutte le ipotesi in cui venga esercitata potenzialmente o attualmente un' influenza sulle decisioni imprenditoriali. L' esistenza di uno solo degli elementi suddetti non consente sempre, secondo l' Agenzia delle entrate, di pervenire alla conclusione affermativa sull' esistenza del controllo. Più elementi riuniti tra loro possono, invece, sempre costituire prova sufficiente dell' esistenza del nesso di dipendenza. In ogni caso la posizione dell' impresa controllante deve essere caratterizzata da elementi di stabilità che rendano il vincolo abbastanza forte da escludere un controllo fortuito o molto limitato nel tempo. 1.3 L' oggetto Le operazioni infragruppo sono le cessioni di beni materiali, le prestazioni di servizi, il trasferimento di beni immateriali, le operazioni di finanziamento. 1.4 Il valore Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 43 11 maggio 2015 Pagina 1 < Segue Italia Oggi Sette Pubblica amministrazione normale I corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni di servizi effettuati alle società rientranti nel perimetro nonché del costo di acquisizione dei beni ceduti e dei servizi prestati dalle stesse società devono essere confrontati con il valore normale. Qualora emerga un' eccedenza essa deve essere determinata con metodi di ricerca che variano a seconda del tipo di transazioni (cessioni di beni materiali, cessioni di beni immateriali, finanziamenti). Il concetto di valore viene definito dall' art. 9, comma 3 del Dpr n. 917 del 22 dicembre 1986, al quale l' art. 110 rinvia, il quale afferma che: «Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni e i servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d' uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.» Tale norma dà una definizione generale di valore normale (per quanto riguarda le azioni, le obbligazioni e gli altri titoli le regole di valutazione sono fornite nel comma 4) da cui deriva che la quantificazione del valore normale si differenzia a seconda del tipo di soggetto che cede il bene: produttore, grossista, dettagliante. In tale definizione non sono contenute regole applicative e analitiche ma viene effettuato un rinvio al concetto di «prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione». Nella prima parte della norma vengono definiti i principi da cui discende la determinazione del valore normale; nella seconda parte la modalità con cui il valore normale viene determinato. 1.5 Rapporto tra le norme interne e la norma convenzionale avente ad oggetto la tassazione degli utili delle imprese associate Come detto precedentemente, l' art. 110, comma 7, Dpr n. 917/1986 è la norma interna avente ad oggetto la disciplina dei prezzi di trasferimento. La medesima fattispecie è disciplinata dalle Convenzioni contro le Doppie imposizioni, redatte su Modello Ocse, all' art. 9 delle Convezioni medesime ai sensi del quale assume valore ai fini della determinazione del prezzo di trasferimento, il prezzo di libera concorrenza (at arm' s lenght) qualora si effettuino operazioni di acquisto e di vendita con soggetti non residenti. Con riferimento alle Convenzioni stipulate dall' Italia occorre tenere conto anche delle osservazioni elaborate dal Comitato per gli affari fiscali dell' Ocse, contenuto nel rapporto «Direttive sui prezzi di trasferimento per le imprese internazionali e le amministrazioni fiscali». Dal confronto tra le norme interne e la norma convenzionale emergono delle differenze. L' art. 9 del Tuir non contiene nessun riferimento alle condizioni in cui avvengono le transazioni, diversamente dalle Convenzioni per le quali tali condizioni vengono definite nell' art. 7 che fornisce una definizione di «prezzo di libera concorrenza». L' art. 9 delle Convezione contiene solo la prima parte della definizione dell' arm' s lenght principle. Secondo l' art. 9 del Tuir il valore normale non considera tutti quegli elementi che possono influenzare la determinazione del prezzo di mercato. La norma convenzionale fa riferimento esclusivamente agli utili; la norma interna è volta a determinare un prezzo o un corrispettivo mediante il quale effettuare la comparazione con l' operazione infragruppo. L' ambito di applicazione della norma convenzionale è più ampio; essa si applica alle imprese associate, anche qualora non sussista un rapporto di controllo, e indipendentemente dal fatto che una delle due sia una società. Il concetto di controllo della norma interna è più ristretto. 2. L' analisi di comparabilità Il processo logicoapplicativo che porta alla determinazione del prezzo di trasferimento consta di diverse fasi. Il prezzo dell' operazione infragruppo oggetto di verifica («operazione in verifica») viene confrontato con il valore di una distinta operazione («operazione campione») che viene individuata con l' analisi di comparabilità. In fine viene definito il prezzo di trasferimento che poi verrà applicato all'«operazione in verifica» con eventuali aggiustamenti che derivano dall' analisi di comparabilità medesima. L' analisi di comparabilità è un processo logico economico che confronta le caratteristiche dell' operazione campione che hanno un' incidenza sul Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 44 11 maggio 2015 Pagina 1 < Segue Italia Oggi Sette Pubblica amministrazione prezzo effettivamente corrisposto per i beni o servizi scambiati nelle operazioni in verifica. Gli aggiustamenti rendono l' operazione campione «comparabile» con l' operazione in verifica, anche qualora vi siano delle differenze. Una volta ottenuta la comparabilità il valore dell' operazione campione può essere applicato a quello dell' operazione in verifica. L' analisi di comparabilità è volta a determinare il grado di affinità tra le transazioni oggetto della comparazione in merito alle caratteristiche dei beni e dei servizi, all' analisi delle funzioni svolte, ai termini e alle condizioni contrattuali, alle circostanze economiche, alle strategie di mercato e allo stadio di commercializzazione. Le differenze tra le caratteristiche dei beni e dei servizi giustificano parzialmente le diversità del loro valore sul libero mercato. Tali caratteristiche saranno maggiormente assimilabili quando la comparabilità avviene a livello di prezzo; l' assimilabilità diminuisce quando vengono confrontati i margini di utile. Qualora la comparabilità abbia ad oggetto la prestazione di servizi gli elementi da analizzare sono la natura e la dimensione dei servizi. L' analisi funzionale assume un valore importante poiché nelle transazioni tra imprese indipendenti il prezzo viene determinato in funzione dell' attività svolta da ciascuna impresa, tenendo conto dei beni utilizzati e dei rischi assunti. Si effettua il confronto tra le varie funzioni aziendali quali la progettazione, la produzione, l' assemblaggio, la ricerca e lo sviluppo, la prestazioni di servizi, gli acquisti, la distribuzione, il marketing, la pubblicità, il trasporto, il finanziamento e il management. Successivamente si analizzano i rischi e le responsabilità assunti o che si devono assumere. L' ulteriore elemento da analizzare è costituito dai termini e dalle condizioni contrattuali. Le condizioni contrattuali definiscono le ripartizioni delle responsabilità, dei rischi e dei vantaggi tra le imprese coinvolte nelle transazioni. Le effettive condizioni della transazione dipendono dalla conformità del comportamento delle imprese coinvolte alle condizioni contrattuali. Non è possibile effettuare lo stesso tipo di analisi in merito alle transazioni effettuate tra imprese indipendenti poiché gli interessi delle stesse sono differenti; in tal caso non si tiene conto delle condizioni contrattuali oppure le stesse vengono adattate all' interesse delle imprese coinvolte. Vengono equiparate anche le strategie di mercato che vengono realizzate sulla base di diverse variabili quali ad esempio la valutazione dei cambiamenti politici, il ruolo della normativa in materia di lavoro in vigore o in fase di programmazione, l' innovazione e lo sviluppo di un nuovo prodotto, il grado di diversificazione, la propensione al rischio. Le strategie di mercato vengono analizzate anche in base al livello in cui le stesse sono realizzate: a livello di gruppo o di singola impresa. Altro elemento che incide sulla comparabilità sono le condizioni economiche, le condizioni di mercato in cui operano le imprese. Anche in questo caso occorre tener conto di diverse variabili: dimensione dei mercati, ubicazione geografica, livello di concorrenza nei mercati e relative posizioni competitive di acquirenti e venditori, disponibilità o rischio di beni e servizi che possono sostituire i beni e i servizi oggetto delle transazioni, livelli di offerta e domanda sul mercato, capacità di acquisto del consumatore, caratteristiche della regolamentazione governativa del mercato, costi di produzione, data e durata delle transazioni. 3. Metodi per la determinazione del valore normale Le previsioni contenute nell' art. 110 non sono sufficienti a stabilire un prezzo di trasferimento infragruppo che sia congruo. Nei casi in cui le operazioni hanno ad oggetto lo scambio di beni o servizi con caratteristiche peculiari o caratterizzate dall' unicità e ad alto contenuto tecnologico le previsioni adottate dalla norma sono inadeguate a determinare un prezzo di trasferimento che rispetti il principio della libera concorrenza. Appaiono invece adeguate qualora l' operazione si caratterizza per la mancanza di un corrispettivo o questo non è definito monetariamente. I metodi per la determinazione del valore normale non sono contenuti nell' art. 9 del Tuir, ma sono enunciati dall' Amministrazione finanziaria nella circolare n. 32 del 1980. L' Ocse con le Linee guida sulla determinazione dei prezzi di trasferimento ha fornito le indicazioni per la determinazione del valore at arm' s lenght. I prezzi di trasferimento che si applicano alle operazioni tra imprese collegate devono essere il più possibile conformi al prezzo praticato in condizioni di libera concorrenza. Secondo l' Agenzia delle entrate il prezzo di trasferimento deve essere pari al prezzo convenuto tra imprese indipendenti per transazioni similari sul libero mercato, transazioni che devono essere comparabili. Vi sono i cosiddetti metodi tradizionali e i metodi basati sul profitto. I metodi tradizionali si basano sulla comparazione del prezzo o dei margini d' utile Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 45 11 maggio 2015 Pagina 1 < Segue Italia Oggi Sette Pubblica amministrazione lordo conseguiti nell' operazione in verifica e nelle operazione comparabili. I metodi basati sul profitto hanno come oggetto di comparazione il margine utile netto ottenuto nella operazione in verifica e nelle operazioni comparabili. Ciascun metodo può essere applicato a diverse tipologie di operazioni: cessioni di beni materiali, prestazioni di servizi, operazioni relative ai beni immateriali, operazioni di finanziamento. L' applicazione delle norme in materia di prezzi di trasferimento può avvenire in due distinte fasi: in sede iniziale determinazione da parte dell' impresa del corretto valore fiscale dell' operazione infragruppo o in sede di verifica da parte dell' Amministrazione finanziaria del suddetto corretto valore fiscale dell' operazione infragruppo. Occorre in primis analizzare la singola operazione al fine di ricercare il valore normale della transazione in base alle caratteristiche del singolo scambio. Il prezzo di libera concorrenza deve essere determinato in modo preferenziale e prioritario con il metodo del confronto del prezzo («Comparable Uncontrolled Price», Cup) quando è possibile individuare operazioni comparabili a quelle realizzate nell' ambito del gruppo. Qualora non sia possibile applicare il metodo del confronto del prezzo perché i beni oggetto delle transazioni sono difficilmente comparabili o unici si ricorre al metodo del prezzo di rivendita («Resale Minus») o al metodo del costo maggiorato («Cost plus»). In questo caso, ossia quando si pone l' alternativa tra questi due metodi né l' Amministrazione finanziaria né il contribuente devono ritenersi vincolati all' osservanza di un rigido iter cronologico in quanto l' adeguatezza di un metodo si valuta in relazione al singolo caso. Se non è possibile individuare un prezzo congruo poiché nessuno dei metodi tradizionali può essere applicato si ricorre ai metodi di confronto degli utili ossia ai metodi reddituali che si basano sugli utili derivanti dalle transazioni quale ad esempio la comparazione dei profitti netti («Transactional Net Margin Method», Tnmm) e la ripartizione dei profitti globali («Profit split») , il metodo della redditività del capitale investito, dei margini lordi del settore economico. L' Amministrazione finanziaria nella circolare n. 32 del 1980 permetteva l' uso dei metodi reddituali solo in via ausiliaria a quelli tradizionali. Tale posizione può ritenersi superata a seguito delle successive direttive Ocse. A seguito della realizzazione del progetto Beps («Base Erosion and Profit Shifting») (si veda di seguito) sono state inserite alcune modifiche alle Linee guida dell' Ocse sui prezzi di trasferimento già a partire dal 2014. Nel luglio 2010 è stata approvata l' ultima versione delle Linee guida dell' Ocse sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali. La versione originale delle Linee guida dell' Ocse sui prezzi di trasferimento è stata approvata dal Consiglio dell' Ocse nel 1995. Precedentemente la materia è stato oggetto di studio da parte del Comitato per gli affari fiscali: nel 1979 e nel 1983 sono stati emessi due rapporti. Le Linee guida sono state parzialmente aggiornate nel 2009, per integrare le modifiche introdotte nel 2008 al Modello di convenzione fiscale Ocse riguardanti il nuovo paragrafo 5 dell' articolo 25 in materia di arbitrato e il commentario dell' art. 25 sull' uso della procedura amichevole per risolvere le controversie tributarie internazionali. Nella versione del 2010 sono state apportate revisioni ai Capitoli I, II e III, introducendo nuovi orientamenti sulla scelta del metodo più appropriato alle circostanze del caso per la determinazione dei prezzi di trasferimento, sull' applicazione pratica dei metodi basati sull' utile delle transazioni, il metodo del margine netto della transazione e il metodo di ripartizione dell' utile e sulla performance dell' analisi di comparabilità. È stato inoltre aggiunto un nuovo capitolo IX che presenta gli aspetti delle riorganizzazioni aziendali relativi ai prezzi di trasferimento. Più dettagliatamente il Capitolo I rimane quello relativo all' Arm' s lenght Principle; ad esso sono state apportate rilevanti modifiche. Il Capitolo II è relativo ai metodi tradizionali e ai metodi transazionali. Il Capitolo III ha ad oggetto l' analisi di comparabilità; si segnala che i principi generali dell' analisi di comparabilità sono inseriti anche nel Capitolo I. Con tali Linee guida l' Ocse abbandona la rigida gerarchia dei metodi e introduce il concetto del metodo più appropriato alle circostanze specifiche del caso, most appropriate method for each particular case. È stabilita la «regola del metodo più appropriato» («Best Method Rule») che richiede tuttavia che il contribuente vada a motivare le ragioni che lo hanno portato a selezionare un metodo piuttosto che un altro come più adeguato al singolo caso di specie. L' Ocse, pur avendo superato il concetto di gerarchia dei metodi, ritiene che i metodi tradizionali siano i metodi più adatti a determinare se le condizioni economiche e finanziarie concordate dalle imprese coinvolte nella transazione rispettino Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 46 11 maggio 2015 Pagina 1 < Segue Italia Oggi Sette Pubblica amministrazione il valore normale. Qualora, tenendo conto delle caratteristiche della transazione e delle circostanze concrete sia possibile applicare in astratto sia un metodo tradizionale che un metodo transazionale, il metodo tradizionale deve essere preferito. Un altro principio fissato è quello per il quale non occorre applicare più di un metodo per il rispetto dell' Arm' s Lenght Principle, fattispecie che diventa possibile quando la transazione si presenti particolarmente complessa. 3.1 Transazioni relative a beni materiali 3.1.1 I metodi «base» Traditional transaction methods 3.1.1.1 Il Metodo del confronto del prezzo Cup In un mercato di libera concorrenza, il metodo cui si ricorre per primo è il metodo del confronto del prezzo o «Comparable Uncontrolled Price». Tale metodo confronta il prezzo di un bene o di un servizio trasferito nel corso di una transazione controllata (transazione in verifica) con il prezzo applicato a beni o servizi trasferiti nel corso di una transazione comparabile sul libero mercato tra un' impresa appartenente al gruppo e un' impresa indipendente ossia un soggetto esterno al gruppo del cedente/prestatore (cosiddetto confronto interno) o tra 2 imprese indipendenti ossia operatori terzi fra loro indipendenti (cosiddetto confronto esterno) in circostanze comparabili in quanto a condizioni contrattuali e a beni oggetto dello scambio. Nel Rapporto Ocse del 1979 tale metodo viene definito come l' espressione più tipica dell' Arm' s Lenght Principle. Nel medesimo rapporto si afferma che le vendite sul mercato libero possono comprendere quelle effettuate da parte dell' unità di un' impresa multinazionale di gruppo ad un soggetto esterno, quelle effettuate a un membro di un gruppo da una parte non collegata, come pure le vendite nelle quali né l' uno né l' altro dei soggetti appartiene al gruppo. Si può realizzare anche un altro tipo di comparazione con un' operazione posta in essere tra imprese facenti parte di un gruppo diverso da quello a cui appartengono i soggetti che effettuano l' operazione in verifica. La stessa Ocse osserva la difficoltà di individuare operazioni similari in un mercato economico fortemente competitivo, e proprio in virtù di tale difficoltà suggerisce la flessibilità nell' applicazione del metodo del confronto del prezzo e l' integrazione dello stesso con altri metodi. L' Agenzia delle entrate nella circolare n. 32 del 1980 afferma che la scelta del criterio della comparazione interna è preferibile in quanto lo stesso art. 9 del Dpr 597/1973 (attuale art. 9 del Dpr 917/1986) accorda la preferenza al confronto interno («listini o tariffe dell' impresa che ha fornito i beni o servizi») mentre il confronto esterno ha carattere sussidiario («e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle Camere di Commercio»). In aggiunta, la comparazione interna rende più probabile il riscontro di transazioni similari. Una parte della dottrina non condivide tale affermazione ritenendo che il confronto esterno assicura l' obiettività delle condizioni contrattuali dell' operazione campione. Ciò avviene quando il gruppo di imprese oggetto di verifica ha una posizione di monopolio sul mercato, in modo che una delle imprese del gruppo può sfruttare la posizione di monopolio anche nei confronti di ogni altro soggetto terzo. Se invece la società osservata applica gli stessi prezzi a tutte le altre imprese del gruppo, l' applicazione dell' art.9 e quindi il riferimento ai listini e alle tariffe dell' impresa non consente l' applicazione del metodo del confronto del prezzo. Secondo l' Amministrazione finanziaria vi sono diversi fattori che influenzano il prezzo: il mercato «rilevante», la localizzazione, la qualità del prodotto, il trasporto, l' imballaggio, la pubblicità, la commercializzazione, la garanzia, i tassi di cambio, le condizioni generali di vendita, la vendita accompagnata da diritti immateriali, il tempo di vendita, le vendite promozionali, gli sconti sulle quantità. Nella circolare suddetta l' Amministrazione finanziaria fa notare che la scelta di un mercato piuttosto che di un altro (interno anziché estero o viceversa) in base alla sola considerazione del livello dei prezzi più conveniente per l' Amministrazione non è accettabile in considerazione dell' inevitabile doppia tassazione che ne conseguirebbe. Quando il mercato estero è quello rilevante e quello italiano presenta caratteristiche similari (ipotesi possibile ma difficilmente verificabile) il riferimento al mercato italiano dovrebbe essere considerato preferibile. Il metodo del confronto del prezzo si utilizza quando è possibile la diretta osservazione dei prezzi di mercato di beni simili a quelli scambiati nell' operazione osservata. La similarità deve sussistere in primis in relazione alla qualità del bene: i beni oggetto delle due transazioni da comparare devono avere le stesse caratteristiche sia in termini di qualità che di identità fisica sia per quanto riguarda l' aspetto esteriore poiché quest' ultimo può incidere sulle differenze di prezzo. Secondo l' Ocse il metodo del confronto del Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 47 11 maggio 2015 Pagina 1 < Segue Italia Oggi Sette Pubblica amministrazione prezzo deve essere applicato a operazioni similari in cui almeno uno dei soggetti sia esterno al gruppo del cedente/prestatore. Non è necessario per il confronto interno riferirsi soltanto ai prezzi praticati dal soggetto cedente/prestatore. Se un soggetto X effettua un' operazione con una controllata estera Y, l' operazione campione potrà essere costituita da operazioni similari effettuate nei confronti di terzi soggetti non appartenenti al gruppo di X. Il ricorso alla comparazione esterna obbliga l' Amministrazione alla ricerca di dati oggettivi che, nell' ipotesi in cui il mercato rilevante sia quello estero, dà luogo a notevoli difficoltà. Eventuali differenze devono essere misurabili con oggettività, analizzando l' effetto che le stesse hanno sul corrispettivo delle transazione. Qualora le differenze nei fattori di comparabilità non possano essere oggetto di aggiustamento il metodo del confronto del prezzo interno non può essere applicabile. Il metodo del confronto del prezzo esterno si applica confrontando il prezzo concordato nella operazione infragruppo con il prezzo concordato nell' operazione campione comparabile fra operatori terzi fra loro indipendenti. Per effettuare la comparazione i beni oggetto delle transazioni devono essere identici poiché eventuali e seppur minime differenze nella qualità e nelle caratteristiche dei prodotti possono influenzare fortemente i prezzi finali da determinare. 3.1.1.2 Metodo del prezzo di rivendita Il metodo del prezzo di rivendita è un metodo basato sul prezzo a cui un prodotto acquistato presso un' impresa associata viene rivenduto ad un' impresa indipendente. È il metodo utilizzato quando non si può applicare il Cup ossia quando la transazione oggetto di verifica non permette per le sue caratteristiche, il ricorso al confronto di prezzo. Il metodo è utilizzato principalmente per valorizzare funzioni di distribuzione ordinaria, senza assunzione di particolari rischi. Il rivenditore/acquirente provvede alla sola commercializzazione dei beni acquistati senza che questi siano sottoposti a trasformazione o incorporati in altri beni prima della rivendita. Secondo l' Amministrazione finanziaria il valore normale equivale al prezzo al quale la merce, che è stata acquistata da un venditore «collegato», è rivenduta a una impresa indipendente, diminuito di un margine di utile lordo. Il criterio del prezzo di rivendita può rivelarsi utile nei casi in cui l' acquirente/rivenditore provvede alla sola commercializzazione dei beni acquistati. Sempre secondo l' Amministrazione finanziaria il suo utilizzo è da ritenersi, invece, sconsigliabile quando, prima della rivendita, i beni subiscono una trasformazione, oppure sono incorporati in un prodotto più complesso che alteri la loro identità impedendo la distinzione tra il valore dell' articolo finale e quello dei suoi componenti. A differenza di quanto previsto per il confronto del prezzo, il criterio del prezzo di rivendita non tiene direttamente conto della transazione oggetto di verifica, ma considera inizialmente la cessione del bene effettuata dall' acquirente/rivenditore. In alcuni casi, il bene ceduto non è oggetto di rivendita o viene ceduto ad altra impresa facente parte del medesimo gruppo o, comunque, legata alle prime due da vincoli di dipendenza. Per poter applicare il metodo del prezzo di rivendita potrebbe assumersi come dato iniziale il prezzo di una rivendita effettuata da parti indipendenti e relative a prodotti similari a quelli oggetto della cessione in verifica. Il prezzo di trasferimento sarebbe uguale al prezzo di rivendita a cui si va a sottrarre il gross margin ossia un margine di utile lordo. Pertanto il punto di partenza è il prezzo di rivendita che è un elemento oggettivo, l' oggetto di indagine è il margine di utile lordo del rivenditore. Il margine lordo è pari al rapporto tra utile lordo dato dalla differenza tra le vendite e il costo del venduto (il costo del venduto è pari agli acquisti per la rivendita) e le vendite. Tale margine può essere calcolato considerando il margine di utile ricavato dall' acquirente/rivenditore in rivendite comparabili a terzi indipendenti di beni similari precedentemente acquistati da imprese indipendenti, oppure considerando il margine di utile ricavato da terzi indipendenti mediante la rivendita comparabile di beni similari. I fattori che influenzano la similarità delle transazioni sono il tipo di prodotto oggetto della vendita, le funzioni esercitate dal rivenditore in relazione al bene, l' incorporazione di diritti immateriali, il mercato geografico di riferimento, le politiche commerciali dell' impresa, il tempo che intercorre tra l' acquisto e la rivendita. L' individuazione delle funzioni esercitate dal rivenditore in relazione al bene oggetto di successiva cessione consente di ricavare per ciascuna funzione u n margine di utile equivalente a quello conseguito in una rivendita similare. L' analisi funzionale deve mirare alla determinazione delle funzioni economicamente rilevanti eseguite in connessione ai beni Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 48 11 maggio 2015 Pagina 1 < Segue Italia Oggi Sette Pubblica amministrazione oggetto della transazione. Tale analisi deve essere inserita nella struttura logica del tipo di contratto dal quale discende la cessione dei beni oggetto di verifica. Vi sono altri elementi che possono incidere sulla percentuale di utile del rivenditore che sono: il sistema di sconti cumulativi in relazione alla quantità di beni così da favorire la concentrazione della domanda del mercato locale; l' impegno a non produrre e distribuire beni di natura analoga a quella delle merci oggetto della distribuzione; l' impegno ad acquistare quantità minime o assortimenti completi di prodotti, obbligo di mantenere magazzini di distribuzione localizzati anche al di fuori della zona contrattuale. Alcune funzioni relative alla rivendita potranno essere esercitate da un terzo indipendente non dando luogo ad un effettivo margine di utile. La comparazione delle due rivendite per ricavare il margine utile da detrarre dal prezzo di rivendita potrà essere utilmente mantenuta effettuando i debiti aggiustamenti. Anche nei rapporti Ocse viene segnalato il metodo del prezzo di rivendita, Resale price method. Tale metodo come precedentemente detto si applica nei casi di distribuzione del bene, ossia quando il rivenditore svolge un' attività di commercializzazione del bene o del servizio acquistato dal venditore appartenente al medesimo gruppo. Qualora il rivenditore realizza delle lavorazioni aggiuntive sul prodotto o lo ingloba in un altro prodotto l' applicazione del metodo del prezzo di rivendita diventa più complicata tanto che la stessa Ocse ha raccomandato l' applicazione del metodo preferibilmente ai casi della sola distribuzione. In dottrina viene criticato l' assunto per cui con il metodo del prezzo di rivendita si ottiene sempre un margine di utile per il rivenditore poiché esso è contrario al principio di libera concorrenza (arm' s length) in quanto il rivenditore può realizzare cessioni in perdita o applicare un prezzo di costo. Si può verificare anche il caso in cui il rivenditore realizza un profitto solo perché il soggetto dello stesso gruppo da cui egli stesso ha acquistato il bene ha applicato un prezzo inferiore a quello di mercato. Come il metodo del confronto del prezzo anche il metodo del prezzo di rivendita presenta due tipologie il metodo del prezzo di rivendita interno e il metodo del prezzo di rivendita esterno. Con il metodo del prezzo di rivendita interno il prezzo viene individuato con riferimento al prezzo praticato dal rivenditore a un terzo indipendente per la vendita del bene acquistato dal rivenditore stesso dal venditore appartenente al medesimo gruppo. Si applica il metodo del prezzo di rivendita esterno qualora il bene viene rivenduto dal rivenditore unicamente ad un soggetto appartenente allo stesso gruppo. In tal caso il prezzo di rivendita è costituito dal corrispettivo pattuito tra due soggetti indipendenti nella rivendita di beni similari a quelli dell' operazione in verifica. In entrambi i casi, metodo del prezzo di rivendita interno e metodo del prezzo di rivendita esterno, l' efficacia e la precisione del confronto saranno maggiori se l' operazione campione è vicina all' operazione in verifica nel tempo e nello spazio. Per effettuare l' analisi di comparabilità nell' applicazione del metodo del prezzo di rivendita è necessario che, oltre la similarità del tipo di prodotto oggetto della rivendita, vi siano altri elementi quali le funzioni esercitate dal rivenditore, il mercato in cui le funzioni sono svolte anche in relazione alle politiche commerciali dell' impresa. Per quanto riguarda lo stadio di commercializzazione nel metodo del prezzo di rivendita non vi sarà l' identità poiché l' operazione in verifica e quella campione avvengono a stadi di commercializzazione differenti. Una volta individuato il corrispettivo di vendita, occorre individuare il margine di utile lordo da scomputare dal prezzo di rivendita effettuato dal rivenditore. Tale margine, espresso in misura percentuale in relazione al prezzo di rivendita, viene determinato tenendo conto dei costi del rivenditore e dell' utile netto del rivenditore mediante l' analisi di comparabilità. Il termine di confronto può essere costituito dal margine di utile lordo ricavato dal rivenditore in rivendite comparabili a terzi indipendenti di beni similari (confronto interno) o da un terzo indipendente in rivendite comparabili di beni similari (confronto esterno). Il margine di utile lordo deve essere calcolato in primis tramite un confronto interno da effettuarsi con il margine di utile lordo realizzato dall' impresa per beni e servizi acquistati e rivenduti in transazioni comparabili con operatori indipendenti. Qualora non sia possibile disporre di tali transazioni, occorre effettuare il confronto esterno con due operazioni campione: la prima operazione è costituita dalla rivendita e fornisce indicazioni sul prezzo di rivendita dal quale occorre scomputare il margine di utile per stabilire il valore normale, la seconda è costituita da un' operazione, similare alla rivendita, in cui l' impresa svolge analoghe funzioni, così da consentire l' Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 49 11 maggio 2015 Pagina 1 < Segue Italia Oggi Sette Pubblica amministrazione individuazione del margine di utile lordo. Si può effettuare tale confronto esterno se le differenze tra le transazioni oggetto del medesimo confronto posso incidere sulla determinazione del margine del prezzo di rivendita sul libero mercato o quando è possibile effettuare delle correzioni per eliminare gli effetti di tali differenze. Rispetto al metodo del confronto del prezzo la comparazione dei beni è meno rigorosa poiché le differenze qualitative tra beni non hanno un' incidenza decisiva sull' utile lordo del rivenditore. 3.1.1.4 Il metodo del costo maggiorato Il metodo del costo maggiorato, cost plus method, è un metodo basato sulla valorizzazione della funzione di produzione, del bene o servizio, attraverso un ricarico (markup) sui costi di produzione. Esso è un metodo alternativo al prezzo di rivendita e il prezzo di trasferimento è determinato partendo dal costo di produzione cui si somma un margine di utile lordo. Il punto di partenza è la determinazione del costo di produzione che costituisce un elemento oggettivo. L' oggetto di indagine è il margine di utile lordo del produttore che risulta dal rapporto tra utile lordo dato dalla differenza tra le vendite e il costo del venduto e i costi di produzione. Il costo del venduto è dato dalla somma dei costi diretti di prodotto e i costi indiretti di processo. Tale metodo è utilizzato principalmente per valorizzare funzioni di produzione ordinaria, senza assunzione di particolari rischi, come ad esempio il produttore che vende semilavorati ad altra società del Gruppo o quei casi in cui il produttore vende i prodotti ad un soggetto appartenente al gruppo medesimo il quale ne aumenti il valore attraverso attività di trasformazione, incorporazione, ovvero attraverso l' apporto di tecnologie, brevetti o marchi. Questo metodo implica la conoscenza del sistema di determinazione del costo di produzione utilizzato dal produttore indipendente. Il margine di utile lordo è determinato moltiplicando il costo di produzione per una percentuale. Secondo l' Amministrazione finanziaria esso si determina: comparando il margine di utile della transazione in verifica con quello ricavato dalla stessa impresa in vendite a terzi di prodotti similari sullo stesso mercato e con funzioni identiche a quelle delle cessioni oggetto di valutazione; in assenza di vendite a terzi il margine di utile sarà uguale a quello ricavato da terzi indipendenti impegnati in vendite similari con uguali funzioni; in assenza di vendite similari tra terzi indipendenti potrà farsi ricorso a una comparazione delle funzioni esercitate dal produttore con quelle esercitate da terzi. Per quanto riguarda la similarità delle transazioni che deve sussistere nella transazione campione ai fini della determinazione dell' utile lordo, gli elementi da considerare sono le funzioni esercitate dal produttore, l' effetto del prezzo di funzioni particolari, il mercato geografico. Il costo di produzione può essere aggiustato quando la transazione comparabile presenta funzioni in parte diverse o aggiuntive. Nella determinazione dei costi sostenuti dal produttore l' Amministrazione può basarsi sul sistema adottato dall' impresa, effettuare delle modifiche a tale sistema, utilizzare un sistema completamente diverso da quello impiegato dall' impresa. I costi che vengono utilizzati dalle imprese variano anche in relazione al tipo di beni oggetto di produzione: costi standard che sono costi prevedibili di assorbimento di tutti gli oneri in base ad ipotetici livelli di produzione e capacità di rendimento, costi marginali che sono il valore differenziale del costo totale in relazione all' aumento unitario della produzione, costo di produzione pieno che è un costo reale di produzione inclusivo degli oneri diretti e indiretti. Secondo l' Amministrazione finanziaria il sistema del costo di produzione pieno è da considerarsi il sistema più praticabile e soddisfacente. Tale affermazione è condivisa dall' Ocse nel rapporto 1979. Il Rapporto Ocse 1995 privilegia il sistema dei costi medi in grado di neutralizzare le oscillazioni dei prezzi determinate da fattori di mercato, e sono considerati solo i costi direttamente imputabili all' operazione, con esclusione degli oneri generali. Il sistema dei costi marginali può essere utilizzato solo se l' operazione in verifica riguardi rimanenze da eccesso produttivo. Lo stesso Rapporto fa osservare che nella determinazione del costo oltre valutare i costi diretti ed i costi indiretti si può tenere conto delle spese operative generali, utilizzando così il Net Margin Method anziché il Cost Plus Method. Inoltre nella determinazione del costo occorre distinguere tra costi operativi e costi non operativi relativi alle funzioni svolte e ai rischi assunti, con la conseguenza che si devono apportare aggiustamenti per costi che riflettano differenze funzionali. Nella determinazione dei costi è necessario, distinguere tra costi diretti e indiretti nell' ambito dei costi storici ad esclusione dell' adozione di costi marginali nei casi in cui i beni oggetto della valutazione siano oggetto di produzione marginale. Nell' Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 50 11 maggio 2015 Pagina 1 < Segue Italia Oggi Sette Pubblica amministrazione applicazione del criterio del costo maggiorato, la congruità del margine lordo può essere accertata facendo riferimento, nell' ordine, alle vendite operate dall' impresa a terzi indipendenti, alle vendite effettuate da terzi indipendenti impegnati in vendite similari e svolgenti uguali funzioni, ad una comparazione delle funzioni esercitate dal produttore con quelle esercitate da terzi. La complessità e la natura delle valutazioni da effettuare secondo il metodo del costplus non ne consigliano la metodica applicazione nei casi di vendite da parte di controllante estera a controllata italiana. Una corretta applicazione del metodo implica la conoscenza dei sistemi di costo, delle funzioni svolte e dei corrispettivi margini di utile praticati nello Stato estero. Da ciò deriva la difficoltà di ottenere le specifiche informazioni dall' Amministrazione fiscale estera o perché con lo Stato interessato non è in piena attuazione lo scambio di informazioni nel particolare settore, o perché la predetta Amministrazione estera si trova nell' effettiva impossibilità di ottenere dati specifici dall' impresa controllante estera; le legislazioni di alcuni Paesi non consentono, infatti, al Fisco di obbligare il contribuente a fornire informazioni da utilizzare per accertamenti fiscali operati da uno Stato estero. 3.1.2 Metodi basati sul profitto: i metodi alternativi I metodi basati sul profitto non si fondano sull' analisi della singola transazione, ma sull' individuazione dell' utile con essa conseguito al fine di ripartire l' utile complessivamente realizzato a seguito della transazione tra i soggetti interessati appartenenti al gruppo. L' applicazione di tali metodi consente il controllo della redditività con alcuni indicatori economici, inoltre, pone maggiore attenzione all' analisi funzionale per identificare la porzione di utile da attribuire ad ogni associata, ed è caratterizzata da una maggiore tolleranza delle differenze funzionali. Essi possono essere utilizzati se esistono criticità nell' applicazione dei metodi tradizionali come metodi alternativi, ma possono essere usati anche come metodi sussidiari ossia a supporto dei metodi tradizionali per verificarne la correttezza o laddove occorra enucleare elementi differenziali tra transazioni. L' Amministrazione finanziaria afferma che l' applicazione dei metodi «base» può non trovare un facile riscontro nell' applicazione della disciplina sul prezzo di trasferimento sia per ragioni dovute alla frequente inesistenza di transazioni comparabili, sia per l' impossibilità anch' essa assai frequente, di un confronto attendibile tra la cessione in verifica ed un' altra conclusa tra imprese indipendenti. Nell' esaminare i tre criteri base di determinazione del prezzo di trasferimento è possibile superare l' incomparabilità effettuando aggiustamenti tra due cessioni diverse (quelle in verifica e quella campione) andando quantificare gli elementi differenziali in relazione alle funzioni esercitate e confrontando poi le due transazioni. Anche l' adozione di questo correttivo non è sufficiente per risolvere tutti i problemi applicativi di determinazione del «valore» della cessione da parte dell' Amministrazione finanziaria. Pertanto è possibile esaminare altri metodi suscettibili di utilizzazione pratica nell' ipotesi di inadeguatezza dei criteri «base». Tali metodi sono: la ripartizione dei profitti globali, la comparazione dei profitti, la redditività del capitale investito, i margini lordi del settore. Le Linee guida Ocse consentono l' utilizzo di «altri metodi» quando i metodi tradizionali basati sulla transazione non possano essere applicati con sufficiente affidabilità. Gli altri metodi menzionati specificamente dalle Linee guida Ocse includono il metodo della ripartizione degli utili (Profit split) e il metodo basato sul margine netto della transazione (Tnmm) che sono definiti «metodi basati sull' utile della transazione». 3.1.2.1 La ripartizione dei profitti globali Profit split Il metodo consiste nella ripartizione dell' utile derivante da una vendita o da una serie di vendite effettuate da due imprese collegate. Gli utili sono, così, ripartiti proporzionalmente ai costi sopportati dalle due entità. Secondo l' Amministrazione finanziaria l' adozione di tale metodo non è consigliabile, sia per l' elevato grado di relatività e arbitrarietà che ne può conseguire, sia in quanto non tiene conto delle condizioni del mercato e della situazione economica dell' impresa sia ancora perché implicherebbe l' abbandono del principio, recepito anche nel diritto interno dell' autonomia giuridicofiscale delle singole imprese per aderire, invece, al principio della «unità fiscale» secondo cui, ai fini della determinazione del reddito, dovrebbe prendersi in considerazione l' entità economica globalmente considerata delle imprese collegate. Tale concetto di «unità fiscale» non è presente nell' ordinamento italiano poiché in esso vige il principio dell' autonomia tributaria delle singole imprese appartenenti al gruppo. È possibile applicare tale metodo se le imprese fanno parte Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 51 11 maggio 2015 Pagina 1 < Segue Italia Oggi Sette Pubblica amministrazione delle stessa entità economica, e quando tra le stesse non sussista un rapporto di partecipazione azionaria. Inoltre, si potrebbe utilizzare tale metodo solo qualora in applicazione delle Convenzioni internazionali un puntuale coordinamento con l' Amministrazione fiscale dello Stato estero interessato consentisse un' equa ripartizione dei profitti globali tra le due entità le cui transazioni sono oggetto di verifica. Si segnala, inoltre, che l' Amministrazione finanziaria può ritenere non attendibili le risultanze di bilancio da cui i costi sono desunti. La ripartizione dell' utile non corrisponde alla realtà, poiché il margine dell' utile è strettamente dipendente dall' attività svolta e dall' efficienza dell' impresa. Un medesimo rapporto costoutile applicato a funzioni diverse svolte da imprese differenti con conseguenti margini di redditività differenti non consente una ripartizione corretta dei redditi effettivamente conseguiti. Pertanto anche il conseguente prelievo fiscale non sarebbe equo. Secondo l' Ocse il Profit split è il metodo «basato sull' utile della transazione che identifica l' utile complessivo da ripartire tra imprese associate, derivante da una transazione controllata (o da transazioni controllate, che è appropriato aggregare...) e ripartisce, in seguito, detto utile tra le imprese associate sulla base di un metodo valido economicamente, il quale si avvicina alla ripartizione degli utili che sarebbe stata prevista e considerata in un accordo realizzato secondo il principio di libera concorrenza». L' ambito di applicazione di tale metodo comporta l' esistenza di economie di integrazione per cui gli utili di gruppo risultano maggiori di quelli conseguiti da imprese non integrate e l' irreperibilità di imprese con fattori di produzione comparabili. L' Ocse analizza due modalità per la ripartizione degli utili: la contribution analysis e la residual analysis. Nella Contribution analysis l' utile complessivo derivante dalle transazioni controllate sotto esame è ripartito tra le imprese coinvolte in base al valore relativo delle funzioni da ciascuna svolte. Occorre successivamente analizzare come imprese indipendenti avrebbero ripartito l' utile in circostanze analoghe acquisendo informazione sul mercato. Nella Residual analysis l' utile di gruppo derivante dalla transazione in verifica è suddiviso in due parti: la prima parte remunera le funzioni ordinarie svolte dalle imprese associate (confronto con imprese indipendenti), la seconda remunera beni immateriali o funzioni non ordinarie in base a parametri di mercato relativi ai beni immateriali e a costi sostenuti per il loro sviluppo da cui vanno scomputati gli ammortamenti. La stessa Ocse ha sconsigliato l' utilizzo di tale metodo poiché la verifica dei costi può essere difficile con riferimento all' attività svolta all' estero. Inoltre, in sede Ocse, alla base della ripartizione degli utili vi è la divisione delle funzioni svolte tra le imprese. I dati relativi all' operazione campione tra soggetti indipendenti sono utili a determinare il valore dei contributi di ogni impresa coinvolta nell' operazione in verifica in modo da poter determinare i conseguenti utili. La difficoltà nell' applicazione di tale metodo è la raccolta di dati esterni attendibili. Esempio numerico Impresa X Impresa Y Impresa K Costi 200 Costi 230 Costi 260 Ricavi 220 Ricavi 240 Ricavi 320 Utile 20 Utile 10 Utile 60 Profitto totale 90 Costo totale medio 690/3=230 X percentuale di costi= 200/230= 87% utile attribuibile = 90*0,87=82 Y percentuale di costi= 10/230= 4% utile attribuibile = 90*0,04=3,6 K percentuale di costi= 20/230=9% utile attribuibile= 90*0,09=8,1 3.1.2.2 La comparazione dei profitti Con il metodo della comparazione dei profitti i profitti globali dell' impresa vengono comparati con quelli conseguiti da un' altra entità che opera nello stesso settore economico. Secondo l' Amministrazione finanziaria la comparazione si effettua determinando il saggio di profitto lordo di ciascuna impresa espresso in termini percentuali in relazione alla cifra di affari delle vendite o ai costi di esercizio sopportati. La stessa afferma che al di là di ogni considerazione di carattere contabile relativa alle formule applicabili per la determinazione del saggio percentuale, formule che possono variare in relazione al settore di attività economica in cui operano le imprese poste a confronto, vi sono specifici criteri non esaustivi di cui si deve tenere conto per l' applicazione della comparazione dei profitti. In primis la comparazione dovrebbe avere ad oggetto esclusivamente gli utili realizzati attraverso la vendita di beni oggetto di verifica e la stessa verifica non dovrebbe essere estesa ai profitti globali dell' impresa, così da evitare effetti discorsivi. La comparazione, inoltre, dovrebbe avere ad oggetto anche i profitti realizzati da imprese situate in altri Paesi. Questa analisi potrebbe essere effettuata dall' Amministrazione finanziaria utilizzando sia i poteri di accertamento di cui al diritto interno che lo scambio di informazioni con le autorità competenti di altri Stati disciplinato dalle Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 52 11 maggio 2015 Pagina 1 < Segue Italia Oggi Sette Pubblica amministrazione Convenzioni. Essa dovrebbe essere estesa a più di un esercizio fiscale così da poter apprezzare l' incidenza delle fluttuazioni cicliche che caratterizzano ciascun settore economico. Le imprese oggetto di confronto dovrebbero presentare, per quanto possibile, caratteristiche dimensionali e di struttura analoghe a quelle dell' impresa le cui transazioni sono oggetto di verifica. La comparazione dovrebbe esaminare le singole funzioni svolte dalle imprese che sono delegate all' acquirente/distributore. Con riferimento alle difficoltà di accertare i vari fattori della comparazione autonomamente, assumerà rilevanza l' analisi della consistenza delle contestazioni mosse dal contribuente alla adeguatezza del metodo scelto dall' Amministrazione, considerando che due imprese presenteranno sempre fattori differenziali che non sempre, però portano all' abbandono del metodo della comparazione dei profitti. L' Ocse conferma quanto affermato dall' Amministrazione finanziaria italiana per cui nella comparazione occorre tenere conto del saggio di profitto lordo di ogni impresa espresso in termini percentuali in relazione al fatturato o ai costi di esercizio. Le formule utilizzate per la determinazione del saggio di profitto lordo sono differenti a seconda del settore di attività economica in cui operano le imprese oggetto della comparazione. 3.1.2.3 Redditività del capitale investito Secondo l' Amministrazione finanziaria il metodo consiste nella determinazione del profitto realizzato dall' impresa, espresso percentualmente, in relazione al capitale investito prescindendo, quindi, da ogni riferimento ai costi di produzione o alle vendite. L' aspetto che presenta maggiori difficoltà è la fissazione del saggio di rendita del capitale. Le imprese difficilmente ripartiscono gli utili totali tra le loro attività in relazione al capitale investito in ciascun tipo. Occorre considerare che i saggi variano in relazione ai rischi sopportati dall' impresa e al settore economico considerato. L' Amministrazione sconsiglia l' utilizzo di tale metodo per la notevole approssimazione e arbitrarietà. Come detto precedentemente, la maggiore difficoltà è determinare il saggio di rendita del capitale necessario per determinare la redditività del capitale investito. Normalmente le imprese non suddividono gli utili globali tra le loro attività esclusivamente in relazione al capitale investito in ciascun tipo di operazione in quanto i saggi di rendita variano in relazione ai rischi sopportati dall' impresa, al settore economico considerato ed altri fattori. Considerati tali elementi, il metodo non è adatto alla determinazione del valore normale. 3.1.2.4 Metodo dei margini lordi del settore L' ultimo dei metodi alternativi è il metodo dei margini lordi di profitto calcolati per settore economico. Esso può costituire un valido elemento indicatore e riproduce il metodo del prezzo di rivendita applicato al confronto esterno. Tale metodo ha ad oggetto il confronto del margine di profitto lordo relativo a un determinato settore economico in cui operano i soggetti parte dell' operazione in verifica. La percentuale di profitto lordo si ottiene rapportando i ricavi diminuiti dei costi ai ricavi stessi. Tale metodo presenta le medesime peculiarità dei metodi in cui è rilevante la determinazione dei profitti. 3.1.2.5 Considerazioni dell' Amministrazione finanziaria in merito all' utilizzo dei metodi alternativi I metodi suddetti, ripartizione dei profitti, comparazione dei profitti, redditività del capitale investito, margini lordi del settore economico sono i metodi più frequentemente adottati nella prassi di alcuni Paesi. L' Amministrazione finanziaria consente l' utilizzo di ogni altro metodo alternativo con la condizione che siano rispettati i principi posti a base del prezzo di libera concorrenza che sono influenzati dagli effetti discorsivi sia dei vari mercati nazionali che dalle singole politiche imprenditoriali. L' utilizzo di tali metodi è più efficace ad accertare l' utile «normale» piuttosto che la congruità del prezzo di trasferimento. Il metodo alternativo sarà utile in maniera sussidiaria nel verificare la corretta applicazione dei tre metodi basi (metodo del confronto del prezzo, metodo del prezzo di rivendita, metodo del costo maggiorato) qualora emergano delle incertezze; quando è necessario tenere conto dell' elemento differenziale tra due transazioni suscettibili di comparazione ai fini dell' applicazione di uno dei tre metodi principali e quando è impossibile applicare uno dei tre metodi base. Nell' adozione dei metodi alternativi occorre effettuare una valutazione approfondita di tutti gli elementi che possono essere indicati dai contribuenti in relazione alla struttura delle imprese e alle caratteristiche peculiari del settore economico in cui le stesse operano. 3.1.3 I metodi transazionali reddituali Come detto precedentemente, secondo l' Ocse gli unici metodi reddituali che soddisfano l' arm' s lenght principle sono il Transactional Profit split Method di cui sopra e il Transactional Net Margin Method (Tnmm). Il Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 53 11 maggio 2015 Pagina 1 < Segue Italia Oggi Sette Pubblica amministrazione Tnmm è il metodo basato sull' utile della transazione che esamina il margine di utile netto in relazione ad una base adeguata (costi, vendite, attivi) che un contribuente realizza nell' ambito di una transazione controllata. Tale metodo prevede l' individuazione del margine netto di libera concorrenza realizzato in operazioni comparabili. I margini netti sono meno influenzati dalle differenze funzionali tra operazioni comparate. Il margine netto può essere influenzato da elementi che riguardano la situazione dell' impresa quali la posizione nel mercato, la concorrenza, l' efficienza gestionale. Il Tnmm si applica solo a una delle imprese associate; viene effettuata un' analisi unilaterale che non considera il gruppo. L' applicazione del Tnmm comporta la selezione di alcuni indicatori che realizzano un confronto tra i rendimenti del capitale investito, tra i margini operativi e tra gli utili lordi in percentuale sulle spese operative (Berry ratio). Per effettuare il confronto dei rendimenti del capitale investito si può utilizzare l' indice finanziario il Roi dato dal rapporto utile operativo su attivo investito. Per il confronto dei margini operativi l' indice finanziario è il Ros dato dal rapporto utile operativo su vendite; per in confronto degli utili lordi si può utilizzare il rapporto tra utile lordo e spese operative. Si calcolano gli indici di imprese indipendenti e successivamente si determina l' utile dell' impresa verificata. L' utile messo in relazione alle vendite, agli asset, ai costi rappresenta l' indicatore di profittabilità utilizzato ai fini della comparazione. Il Tnmm si applica come il metodo del costo maggiorato o del prezzo di rivendita, ma differisce da tali metodi per l' indicatore di profittabilità da considerare. Il margine di utile lordo conseguito dal produttore o dal rivenditore nell' operazione in verifica nel metodo del costo maggiorato e nel metodo del prezzo di rivendita è posto in comparazione con il margine di utile lordo dell' operazione campione, invece nel Tnmm è posto in comparazione col margine di utile netto conseguito nell' operazione campione. A seconda dell' indice di profittabilità utilizzato il Tnmm è anche detto metodo del costo maggiorato modificato o metodo del prezzo di rivendita modificato. Si segnala che l' indicatore di profittabilità è meno influenzabile dalle differenze tra le transazioni rispetto al prezzo dei beni o al margine di utile lordo. Il margine di utile può tollerare alcune differenze funzionali tra l' operazione in verifica e l' operazione campione scelta per il confronto poiché queste differenze si riflettono in differenze relative alla composizione delle spese operative che possono essere oggetto di aggiustamenti. Due imprese possono quindi avere un margine di utile lordo diverso ed avere invece un margine di utile netto simile. Altro elemento positivo che caratterizza l' utilizzo di tale metodo è la possibilità di non dovere uniformare la tenuta dei libri contabili e dei registri di ciascuna impresa coinvolta nella transazione; tale condizione è utile quando una delle imprese coinvolte nella transazione svolga un' attività complessa e/o svolga numerose attività, o qualora sia difficile reperire informazioni attendibili su una delle parti. 3.1.4 La scelta del metodo Qualora nel mercato sia possibile individuare beni o servizi simili a quelli oggetto di scambio nelle transazioni in verifica il metodo da utilizzare è il metodo del confronto del prezzo. Se non è possibile individuare tali beni, bensì imprese che svolgono funzioni analoghe si utilizza il metodo del prezzo di rivendita per dare valore alle funzioni distributive; si utilizza il metodo del costo maggiorato per valorizzare le funzioni produttive. Qualora non sia possibile individuare imprese che svolgano funzioni analoghe, ma è possibile individuare sul mercato imprese che utilizzano fattori produttivi analoghi a quelli impiegati dall' impresa in verifica si utilizza il metodo del confronto dei margini netti per valorizzare gli ordinari servizi di impresa. Se non è possibile individuare imprese con fattori produttivi analoghi, ma vi sono economie derivanti dall' integrazione delle imprese associate, esistono beni immateriali unici ed esistono funzioni e rischi straordinari, il metodo da utilizzare è il Profit split in grado di valorizzare le funzioni ordinarie e straordinarie di impresa. 3.2 Transazioni aventi ad oggetto beni immateriali 3.2.1 La disciplina italiana L' Amministrazione finanziaria nella circolare n. 32 del 1980 afferma che per le transazioni relative a beni immateriali l' indagine della stessa deve ispirarsi al principio della libera concorrenza. Nonostante l' unicità del bene trasferito difficilmente consente l' individuazione di transazioni comparabili, in alcuni casi potrà trovare applicazione uno dei tre criteri adottati per le cessioni di beni materiali (metodo del confronto del prezzo, metodo del prezzo di rivendita, metodo del costo maggiorato). Se il bene ceduto è stato oggetto di precedenti trasferimenti con imprese indipendenti, si può utilizzare il prezzo negoziato come indice di Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 54 11 maggio 2015 Pagina 1 < Segue Italia Oggi Sette Pubblica amministrazione comparazione. Il metodo del prezzo di rivendita può essere utilizzato se l' impresa controllata italiana, licenziataria del brevetto, marchio, costituisce un diritto di sublicenza a favore di un' impresa indipendente verso corrispettivo. Il canone pagato dalla sublicenziataria, dedotto dei costi e di un margine di utile, può consentire la fissazione del «valore normale» del canone pattuito tra la società estera titolare del bene immateriale e la sussidiaria italiana. In ogni caso l' applicabilità di uno dei tre metodi è subordinata alla sussistenza della similarità delle transazioni che è da considerarsi elemento fondamentale. Nella maggior parte dei casi il confronto con transazioni similari non potrà effettuarsi a causa dell' unicità del bene oggetto della transazione. Occorre quindi elaborare metodi sussidiari di valutazione che siano sempre coerenti al principio di libera concorrenza e cioè al prezzo che si sarebbe pattuito tra le imprese indipendenti. L' incertezza che caratterizza il prezzo del trasferimento di tecnologia porta le parti contraenti a stipulare un primo contratto di breve durata riservandosi di concludere, in una fase successiva, l' accordo finale, nel quale il canone corrispettivo e stabilito sulla base dell' esperienza acquisita durante l' esecuzione del primo negozio. La determinazione del valore normale del canone è fortemente influenzata dal settore economico a cui appartiene il bene immateriale. Il licenziatario determina il canone corrispettivo in modo da recuperare un margine di utile soddisfacente e in modo da recuperare il capitale investito, tenendo conto quindi del vantaggio che egli stesso può ottenere in relazione allo sfruttamento del diritto ed ai costi di produzione del medesimo sfruttamento. Il canone viene determinato sulla base di alcuni elementi quali l' effettuazione delle ricerche e delle sperimentazioni, l' obsolescenza inferiore o superiore all' anno, la vita tecnica dell' invenzione industriale, l' originalità, la complessità e la portata tecnologica, i risultati ottenuti dallo stesso licenziante mediante l' utilizzazione dell' invenzione industriale. In taluni casi questi elementi tecnici non risultano sufficienti a determinare correttamente il valore normale del canone, di conseguenza l' Amministrazione finanziaria deve utilizzare ulteriori dati giuridici desumibili dalle clausole contrattuali come ad esempio il diritto di esclusiva, la limitazione territoriale, la protezione accordata all' invenzione industriale dalla legislazione dello Stato di residenza del licenziatario, il divieto di esportazione dei prodotti derivanti dall' utilizzo dell' invenzione industriale, i limiti di produzione dei prodotti derivanti dall' utilizzo dell' invenzione industriale, il diritto di concedere sublicenze, la durata del contratto. Altro elemento che incide sulla determinazione del canone e la sua conseguente adeguatezza è il vantaggio che può essere conseguito dalla società licenziataria in conseguenza dello sfruttamento dell' intangible. Il licenziatario del bene immateriale deve ottenere un vantaggio effettivo dal rapporto con il licenziante o quantomeno deve avere previsto un vantaggio in sede di stipula del contratto. In relazione a ciò l' Amministrazione finanziaria afferma che il vantaggio conseguibile dal destinatario delle invenzioni deve essere considerato temporalmente. In merito alla determinazione del prezzo di trasferimento dei beni immateriali occorre tenere conto anche della forma del corrispettivo. Per i contratti di licenza le forme di corrispettivo più diffuse sono: il canone basato sulla produzione del licenziatario, il canone basato sui ricavi del licenziatario, il canone basato sui profitti del licenziatario, una somma una tantum talvolta unitamente al canone periodico, una maggiorazione del prezzo di vendita di beni semilavorati quando l' impresa fornitrice presta la sua assistenza tecnica o knowhow al comprato. Occorre definire una misura del canone. Le variabili che incidono sulla stessa sono l' entità della produzione, i ricavi del licenziatario, i profitti. In virtù della difficoltà oggettiva in merito alla determinazione del valore delle transazioni aventi ad oggetto beni immateriali l' Amministrazione finanziaria ha predeterminato i valori normali da ritenere congrui tenendo conto delle seguenti condizioni: canoni fino al 2% del fatturato potranno essere accettati se il contratto è redatto in forma scritta ed è anteriore al pagamento del canone e se è sufficientemente documentata l' utilizzazione e l' inerenza del costo sostenuto; canoni tra il 2% e il 5% potranno essere ritenuti congrui se sono giustificati dai tecnici e giuridici e se è comprovata l' effettiva utilità conseguita dal licenziatario; canoni superiori al 5% del fatturato sono giustificati solo in casi eccezionali, qualora si sia in presenza di un elevato livello tecnologico del settore economico in questione o da altre circostanze; canoni di qualunque ammontare, corrisposti a società residenti in Paesi a bassa fiscalità posso essere ammessi in detrazione e riconosciuti congrui solo alle condizioni Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 55 11 maggio 2015 Pagina 1 < Segue Italia Oggi Sette Pubblica amministrazione del punto precedente. 3.2.2 La valutazione dei beni immateriali nei Rapporti Ocse antecedenti il G20 Base Erosion Profit Shifting Project 2014 Nel rapporto Ocse 2010 non vi è una precisa definizione di bene immateriale. I beni immateriali possono essere beni immateriali di produzione, beni immateriali di marketing e beni immateriali che hanno elementi appartenenti ad entrambe le categorie citate. I beni immateriali di produzione sono i brevetti, il know how, i trade secrets e i modelli utilizzati per attività produttive o per prestazione di servizi, nonché i beni immateriali che costituiscono essi stessi beni di impresa trasferiti ai clienti o utilizzati ai fini gestionali, il software. I costi e i rischi relativi a tali beni sono molto elevati. I beni immateriali sono caratterizzati da un' intesa attività di ricerca e sviluppo svolta dal produttore per finalità proprie, svolta da una società del gruppo su richiesta di un' altra società del gruppo, o svolta insieme ad altre società del gruppo in virtù di accordi di ripartizione dei costi. I brevetti sono il risultato dell' attività di ricerca e sviluppo e sono tutelati legalmente per un numero di anni tale da garantire la produzione esclusiva del bene per tutta la durata della protezione. Il know how è sviluppato all' interno degli impianti di produzione, e si concretizza nel miglioramento negli impianti e nei processi di produzione. Non è caratterizzato da costi elevati e diversamente dai brevetti non è tutelato legalmente. Il valore economico dei beni immateriali dipende fortemente dalla loro unicità; se sul mercato il bene difficilmente può essere sostituito il valore è elevato, se diversamente vi sono brevetti che possono superare le peculiarità del bene il valore dello stesso è basso. I beni immateriali possono essere venduti, concessi in licenza, o portare alla vendita di prodotti che vedono l' utilizzo dei beni immateriali stessi. I beni immateriali di marketing sono i marchi di fabbrica, le denominazioni commerciali che permettono lo sfruttamento di un prodotto o di un servizio, la lista clienti, i canali di distribuzione, le denominazioni, i simboli o i disegni unici che abbiano un elevato valore promozionale per il prodotto dell' impresa. Tali beni hanno caratteristiche opposte rispetto ai beni immateriali di produzione; non si svolge un' attività di ricerca, i costi ed i rischi non sono elevati. I costi elevati possono aversi qualora si svolgau un' attività di pubblicità volta a far conoscere all' esterno e promuovere il bene immateriale stesso. Diversamente dai beni immateriali di produzione, i beni oggetto di analisi non sono protetti legalmente e il loro utilizzo ha una durata illimitata. Tali beni possono essere concessi in licenza o venduti. Vi sono poi quei beni definiti hybrids che presentano le caratteristiche degli uni e degli altri. 3.2.3 Metodi di determinazione del prezzo Il rapporto Ocse raccomanda i metodi tradizionali sulla transazione come i metodi da utilizzare per la valutazione dei beni immateriali. Nell' applicazione del metodo del confronto del prezzo la difficoltà maggiore è la possibilità di individuare un' operazione campione che presenti un' adeguata similarità con l' operazione in verifica. I beni immateriali sviluppati da un' impresa sono connotati da caratteri di unicità e originalità che rendono molto difficile la comparazione con altre operazioni. Ad esempio per il diritto di licenza, quando si hanno più licenziatari, diventa complicato fare una valutazione delle differenze di mercato e dei contenuti economici delle previsioni contrattuali, ad esempio con riferimento alla durata. L' applicazione del metodo del prezzo di rivendita è più attendibile, nelle cessioni di beni immateriali ma anche nelle ipotesi in cui il soggetto licenziatario, abbia a sua volta costituito a favore di un soggetto indipendente sublicenziatario il diritto di utilizzazione del bene immateriale. Il corrispettivo pagato dal sublicenziatario, al netto di un margine lordo di utile per il licenziatario, rappresenta in tal caso il valore normale da utilizzare come termine di confronto per il canone in verifica. Difficile è determinare il margine lordo di utile, ma l' applicazione del metodo del prezzo di rivendita è più efficace se il soggetto licenziatario si limiti a commercializzare il diritto di utilizzazione del bene immateriale. Nel caso in cui il licenziatario apporta delle modifiche al bene prima di ritrasferirlo o lo utilizza nel proprio processo produttivo il metodo del prezzo di rivendita non è adeguato. Il metodo del costo maggiorato non è adeguato, e viste le caratteristiche dello stesso è il meno adatto poiché la determinazione del valore normale è attuata sulla base dei costi sostenuti al momento della creazione del bene immateriale. Si verifica uno scarto temporale tra tale momento e il momento di trasferimento del bene che rende inattendibile la stima ottenuta. Il costo non è un elemento rilevante. Occorre porre attenzione ai fini della determinazione del valore normale dei beni immateriali alle prospettive e alle aspettative del venditore e dell' acquirente in termini di prezzo quindi per il Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 56 11 maggio 2015 Pagina 1 < Segue Italia Oggi Sette Pubblica amministrazione venditore individuare il prezzo cui un soggetto indipendente sarebbe disposto a trasferire il medesimo (o similare) bene, per l' acquirente il prezzo che esso sia disposto a corrispondere considerando i profitti da esso ragionevolmente attesi dal successivo utilizzo commerciale. Inoltre, è necessario individuare e analizzare gli elementi che contraddistinguono la transazione che sono i profitti attesi, gli investimenti per lo sviluppo della produzione, gli investimenti per lo sviluppo dei mercati di riferimento, il grado di protezione offerto e la sua durata, i termini e le condizioni contrattuali, l' unicità del bene, il diritto di sublicenza. Quando diventa particolarmente incerto determinare il prezzo di trasferimento l' Ocse afferma che occorre valutare il comportamento che soggetti terzi indipendenti avrebbero assunto in un' operazione di cessione di beni immateriali. Negli accordi tra le parti occorre inserire delle disposizione favorevoli a entrambe le parti che abbiano ad oggetto la durata per avere la possibilità di rinegoziare le condizioni contrattuali una volta conosciuto meglio il prodotto e le sue potenzialità; la remunerazione che varia in maniera dipendente ai risultati; gli aggiustamenti periodici che consentono di ridefinire le condizioni contrattuali quando lo sfruttamento economico del bene evolva in maniera differente rispetto alle condizioni previste al momento di stipulazione del contratto medesimo. 3.2.4 Il nuovo capitolo VI delle Linee guida dell' Ocse sui prezzi di trasferimento aventi ad oggetto le transazioni di beni immateriali Nell' ambito del progetto Beps, «Base Erosion and Profit Shifting», l' Ocse ha realizzato un piano di intervento, con la collaborazione di diversi Stati, per contrastare e porre fine a quei fenomeni volti all' erosione e al trasferimento a scopi di elusione fiscale degli utili di impresa verso Stati con ordinamenti che prevedono regimi di tassazione più favorevoli. Tale piano si articola in 15 raccomandazioni, sette delle quali sono state oggetto di discussione nel G20 tenutosi nel mese di settembre 2014 in Australia, che saranno definitivamente approvate dai ministri delle Finanze del G20 entro il 2015. Tra le prime sette raccomandazioni vi è l' «action 8» con la quale vengono introdotte delle novità in merito alle regole da seguire per la determinazione dei prezzi di trasferimento in relazioni a operazioni relative ai beni immateriali. Essa è finalizzata ad assicurare che tale determinazione avvenga nel rispetto del principio di creazione del valore. Più dettagliatamente l' action 8 ha come obiettivo lo sviluppo di regole per prevenire l' erosione della base imponibile mediante il profit shifting in relazione alla cessione di beni immateriali tra imprese appartenenti allo stesso gruppo. Tale azione comporterà l' adozione di una più ampia e chiaramente delineata definizione di beni immateriali; l' allocazione dei profitti relativi al trasferimento e all' utilizzo dei beni immateriali nel rispetto del principio di creazione del valore; lo sviluppo di norme sui prezzi di trasferimento o di misure speciali per i trasferimenti di beni immateriali il cui valore è difficile da determinare e l' aggiornamento della guida relativa ai Cost Contribution Arragements. Tale azioni si concretizzano in modifiche alle Linee guida Ocse al Transfer pricing e in probabili modifiche al Modello di convenzione Ocse. Il Capitolo VI delle Linee guida vede la sostituzione dei paragrafi aventi ad oggetto l' individuazione del processo per l' analisi delle transazioni relative ai beni immateriali. Per stabilire se la transazione relativa alla cessione o all' uso del bene immateriale viene effettuata nel rispetto del principio di libera concorrenza la comparabilità e l' analisi funzionale devono definire: l' identificazione dei beni immateriali; la determinazione della proprietà dei beni immateriali e dei contributi che ogni impresa facente parte del gruppo offre al loro sviluppo, al loro miglioramento, alla loro manutenzione, alla loro protezione, alla loro valorizzazione; la natura delle transazioni controllate aventi ad oggetto i beni immateriali includendo il modo in cui le stesse contribuiscono a creare valore. Da ultimo, oggetto di analisi deve essere considerato il prezzo che avrebbero pagato soggetti terzi indipendenti in transazioni aventi ad oggetto beni immateriali. L' intervento Ocse si articola in 4 paragrafi: il primo avente ad oggetto l' identificazione dei beni immateriali, il secondo la proprietà dei beni immateriali e le transazioni relative allo sviluppo, al miglioramento, alla manutenzione, alla protezione, alla valorizzazione dei beni immateriali, il terzo le transazioni relative all' uso e alla cessione dei beni immateriali, il quarto avente oggetto una guida supplementare per la determinazione delle condizioni relative al rispetto del principio della concorrenza in transazioni aventi ad oggetto beni immateriali. Da ultimo vi è una nuova appendice con esempi da cui emergono particolari considerazioni in merito ai beni immateriali. 3.2.4.1 L' identificazione dei beni Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 57 11 maggio 2015 Pagina 1 < Segue Italia Oggi Sette Pubblica amministrazione immateriali Viene data una definizione di bene immateriale ponendo attenzione al concetto di proprietà e controllo del bene: the word «intangible» is intended to address something which is not a physical asset or a financial asset, which is capable of being owned or controlled for use in commercial activities, and whose use or transfer would be compensated had it occurred in a transaction between independent partied in comparable circumstances. Rather than focusing on accounting or legal definitions, the thrust of a Transfer pricing analysis . BRUNO CAPONE* Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 58 11 maggio 2015 Pagina 6 Italia Oggi Sette Pubblica amministrazione La mappa delle addizionali: resta sulla carta l' invarianza del prelievo fiscale complessivo. Tutti tartassati dal federalismo Irpef oltre il 4%. Aliquota standard solo in 5 regioni. Cresce ancora l' addizionale regionale Irpef, a causa degli aumenti di aliquota decisi dalla maggioranza dei governatori. Considerando anche l' analogo balzello dovuto ai comuni, in non pochi casi quest' anno il conto dell' imposta sui redditi a livello locale supererà la soglia del 4%. S i p o t r e b b e d i r e : è i l federalismo fiscale, bellezza! Peccato che, nella logica del decentramento, l' incremento del prelievo in periferia avrebbe dovuto essere compensato da una simmetrica riduzione di quello imposto a livello centrale, che però non si è ancora vista. La cosiddetta invarianza del prelievo fiscale complessivo, in tal caso, non è solo una promessa elettorale, ma è prevista da una precisa norma di legge. Si tratta dell' art. 2, comma 1, del dlgs 68/2011, uno degli otto decreti attuativi della l 42/2009 che disciplinava proprio il federalismo fiscale. La logica di tali provvedimenti era chiara e lineare: più tasse regionali e comunali, meno tasse statali, nessun aggravio per i contribuenti, che anzi avrebbero tratto benefici dal decentramento dei poteri di spesa verso istituzioni a loro più vicine e quindi più facilmente controllabili («voto, vedo, pago»). Fra queste, le regioni, cui il dlgs 68 ha consentito di alzare progressivamente le aliquote della propria addizionale Irpef. Per il 2011 e il 2012, il ritocco poteva essere al massimo dello 0,5%; per il 2014 dell' 1,1%; mentre dal 2015 può arrivare fino a 2,1 punti percentuali rispetto al livello base (1,23%). Quasi tutti governatori, in questi anni, ne hanno approfittato. Come emerge dalla tabella nella pagina seguente (elaborata sui dati raccolti dal Dipartimento delle finanze nel sito www.finanze.it), solo 5 regioni (e province autonome) sono ferme all' aliquota standard: 4 di esse sono a statuto speciale (Trento, Bolzano, Valle d' Aosta e Sardegna), una sola a statuto ordinario (il Veneto). In tutti gli altri casi, il prelievo è più alto, a volte per tutti gli scaglioni di reddito, in altri casi solo per alcuni. I più tartassati sono i cittadini del Lazio, dove si paga l' aliquota massima del 3,33% già sopra i 15 mila euro; seguono a ruota quelli del Piemonte, per i quali si raggiunge il picco solo oltre i 75 mila euro (ma da 55 mila in su lo sconto è appena dello 0,01%). Se poi il comune di Roma e quello di Torino confermeranno (come probabile) il loro 0,8% di addizionale comunale (che rappresenta il tetto per i sindaci), ecco che, come detto, il conto complessivo dell' Irpef locale sfonderà la soglia del 4%. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 59 11 maggio 2015 Pagina 6 < Segue Italia Oggi Sette Pubblica amministrazione Come sono lontani i tempi in cui le addizionali passavano quali inosservate: oggi, invece spesso presentano cifre a tre zeri. E qui che entra in ballo l' art. 2, comma 2, del dlgs 68. Tale norma ha previsto espressamente che, con un decreto del presidente del Consiglio dei ministri, venissero ridotte le aliquote dell' Irpef di competenza statale, «mantenendo inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente». Ciò, in teoria, «a decorrere dall' anno di imposta 2013»: ma finora i diversi inquilini di Palazzo Chigi non hanno trovato il tempo (anzi, le coperture) per effettuare tale manovra. Ma (purtroppo per chi paga le tasse) non è l' unica disposizione del dlgs 68 a essere rimasta inattuata. Un altro triste caso riguarda l' art. 6, comma 1, che testualmente recita: «A decorrere dall' anno 2012 ciascuna regione a statuto ordinario può, con propria legge, aumentare o diminuire l' aliquota dell' addizionale regionale all' Irpef di base. Quindi non solo aumentare, ma anche diminuire l' aliquota standard dell' 1,23%. Chi l' ha fatto? In via generale, una sola regione, per di più a statuto speciale, ossia il Friuli VeneziaGiulia, che fino a 15 mila euro di reddito «si accontenta» dello 0,70% (ma sopra i 15 mila chiede l' 1,23% su tutto l' imponibile, in barba alla progressività). In altri (limitati) casi, lo sconto riguarda fattispecie specifiche, come in provincia di Trento, dove l' aliquota è azzerata per i titolari di reddito da pensione con un imponibile non superiore a 15 mila euro o in Veneto, dove paga lo 0,9% chi ha un reddito non superiore a 45 mila euro e un familiare disabile a carico (e i disabili con lo stesso livello di reddito). Molto poco gettonate anche le detrazioni (previste solo in tre casi, Trento, Piemonte, e Puglia), ancora meno le misure di sostegno economico diretto a favore dei soggetti con un reddito talmente basso da non consentire loro di usufruire degli sconti (le prevede solo la Puglia). © Riproduzione riservata. PAGINE A CURA DI MATTEO BARBERO Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 60 11 maggio 2015 Pagina 8 Italia Oggi Sette Pubblica amministrazione Dal FriuliVenezia Giulia all' Abruzzo: ricognizione sulle agevolazioni per le nuove aziende. Neoimprese, una bussola per scegliere dove investire Irap agevolata per le neoimprese e ulteriori riduzioni dell' imposta per l' imprenditoria giovanile e femminile. È quanto prevedono le Finanziarie regionali 2015 varate dalle amministrazioni più attive e più orientate a sostenere lo sviluppo del territorio. Tuttavia non tutte le regioni italiane hanno utilizzato la leva fiscale di loro competenza per incentivare le nuove iniziative imprenditoriali. Tra le più interessanti per gli investitori, in termini di agevolazioni Irap, spiccano la Sardegna e le province autonome di Trento e Bolzano. L' amministrazione isolana ha infatti optato per il completo azzeramento dell' Irap a carico delle neo imprese per un periodo di 5 anni. Da questo punto di vista, Trento fa il paio con la Sardegna per aver azzerato anch' essa l' Irap per un quinquennio a favore delle imprese neo costituite. Bolzano si caratterizza per aver applicato l' imposta ridotta alle nuove iniziative intraprese nel territorio provinciale anche da parte di banche, società finanziarie e imprese di assicurazione, escludendo però arti e professioni e i soggetti che operano nel settore agricolo. Riduzioni dell' aliquota, con una premialità maggiorata nel caso di imprese formate da giovani e donne sono state previste dalla regione Veneto e Lombardia. Nel caso di quest' ultima, in particolare, l' Irap ridotta opera a favore delle nuove iniziative con sede nei comuni con meno di 2 mila abitanti per i primi 4 periodi d' imposta a cui si aggiungono ulteriori 3 anni nel caso di imprese costituite da giovani. Altre regioni, come l' Abruzzo, hanno invece preferito calibrare l' intervento mediante una riduzione minima dell' aliquota ordinaria nel corso di un periodo temporale più breve (1/2 anni). Tutte le regioni hanno invece escluso dalle agevolazioni le nuove iniziative produttive derivanti da trasformazione, fusione, scissione o da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un' attività già esercitata nel territorio. Nel complesso, la discrezionalità che emerge dall' analisi delle leggi finanziarie regionali 2015 nel dosare la misura dell' intervento agevolativo ai fini Irap lascia comprendere come le amministrazioni locali abbiano i più ampi margini decisionali per «premiare» o meno determinate attività. Nel panorama nazionale, quindi, solo alcune regioni hanno inteso utilizzare la riduzione dell' imposta come strumento di politica economica e territoriale, dimostrando peraltro notevole attenzione nei confronti di iniziative da parte di giovani, donne e cooperative. FriuliVenezia Giulia, interventi su doppio binario. Con varie «personalizzazioni», le regioni italiane Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 61 11 maggio 2015 Pagina 8 < Segue Italia Oggi Sette Pubblica amministrazione hanno deciso di premiare le iniziative neoimprenditoriali per favorire lo sviluppo del territorio. Tra queste, il FriuliVenezia Giulia risulta la più attiva con la legge denominata «Rilancimpresa», la quale riconosce una riduzione dell' Irap per 5 anni dell' 1% dal 2015 per le imprese di nuova costituzione e per quelle che si insediano nel territorio regionale. La regione FriuliVenezia Giulia opera a favore delle neo imprese attraverso due interventi. Il primo (legge regionale n. 1/2004, art. 1, commi 13, 14, 15, 16 e 17, e successive modifiche) riguarda la riduzione dell' aliquota Irap per le nuove imprese artigiane, sia in forma individuale che collettiva, che si iscrivono nell' Albo delle imprese artigiane (Aia). Per i periodi di imposta 2014 e 2015, le aliquote applicabili sono pari: al 3,17% per le nuove imprese artigiane insediate nelle aree del territorio regionale non incluse nelle zone omogenee di svantaggio socioeconomico del territorio montano; al 2,98% per le nuove imprese artigiane insediate nelle zone omogenee di svantaggio socioeconomico del territorio montano. Il diritto all' applicazione dell' aliquota spetta per 5 periodi d' imposta a decorrere da quello di iscrizione all' Aia e viene meno nel caso di trasferimento della sede al di fuori del territorio regionale. La mancata applicazione dell' aliquota ridotta per uno o più periodi d' imposta da parte dell' impresa artigiana in possesso dei requisiti previsti dalla legge determina la perdita del beneficio relativo ai suddetti periodi d' imposta. Per esempio, l' impresa artigiana avente l' esercizio coincidente con l' anno solare, iscritta all' Aia nel corso del 2015 e che, pertanto, ha diritto ad applicare l' aliquota Irap ridotta per i periodi d' imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, in caso di mancata applicazione dell' aliquota ridotta per il periodo d' imposta 2015 perde definitivamente il beneficio relativo al suddetto periodo d' imposta, ma conserva il diritto ad applicare l' aliquota agevolata per i periodi d' imposta 2016, 2017, 2018 e 2019. L' agevolazione si applica secondo la regola «de minimis». A tal fine, i soggetti che hanno usufruito della riduzione di aliquota sono tenuti a inoltrare, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione Irap, all' amministrazione regionale una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante l' importo del beneficio fruito e gli eventuali aiuti comunitari, statali, regionali o di altro tipo ricevuti, nel triennio considerato, secondo la regola «de minimis». Il secondo intervento, istituito dalla legge regionale n. 3/2015 (Rilancimpresa), prevede, dal periodo di imposta 2015, l' abbattimento dell' 1% dell' aliquota Irap a favore di imprese nuova costituzione o che trasferiscono l' insediamento produttivo nel territorio regionale. Tale riduzione si applica per 5 periodi di imposta, a decorrere da quello di costituzione o di trasferimento dell' insediamento produttivo nel territorio regionale. Abruzzo, abbattimento graduale. A sostegno delle nuove iniziative imprenditoriali sul territorio regionale, la regione Abruzzo ha previsto, all' art. 84 della legge regionale 26/4/2004 n. 1, un abbattimento dell' aliquota Irap per i primi 2 periodi d' imposta. Per il periodo di imposta 2015, l' aliquota applicabile è pari a 3,90%. L' agevolazione si applica esclusivamente per le attività con valore della produzione netta, prodotto nel territorio della regione Abruzzo, non superiore a 100 mila euro, nei limiti e termini consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti «de minimis». Valle d' Aosta, occhio alle coop. Neo imprese, tra cui le coop, sono i soggetti che beneficiano della riduzione Irap in Valle d' Aosta. La l.r. 21/2003, modificata dalla l.r. 29/2008, ha stabilito che le neo cooperative di produzione e lavoro e miste possono fruire dell' aliquota Irap ridotta di un punto percentuale per i 3 periodi di imposta successivi a quello in corso alla data di costituzione. Il beneficio è concesso in regime «de minimis». La legge regionale n. 30/2011, inoltre, ha previsto, a favore dei soggetti passivi Irap (a esclusione delle p.a.) che intraprendono stabilmente nuove iniziative produttive nel territorio regionale, un taglio dell' Irap: dello 0,92% per il primo anno d' imposta; dello 0,46% per i tre periodi d' imposta successivi al primo. PAGINE A CURA DI BRUNO PAGAMICI Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 62 11 maggio 2015 Pagina 9 Italia Oggi Sette Pubblica amministrazione Trento agevola anche banche, finanziarie e imprese di assicurazione La provincia autonoma di Bolzano, con l' articolo 21bis, comma 13bis, della legge provinciale n. 9/1998 (inserito dall' art. 1, comma 5, della l.p. n. 22/2012 e modificato dall' art. 1, comma 14, della l.p. n. 1/2014), prevede l' azzeramento dell' aliquota Irap, per 5 periodi d' imposta, per le nuove iniziative produttive intraprese entro e non oltre il 31 dicembre 2015. Si considera «iniziativa produttiva»: l' attività svolta da imprese individuali, da esercenti arti e professioni, da società o da enti del settore privato, aventi sede legale e amministrativa nella provincia di Bolzano, per un periodo ininterrotto non inferiore a cinque anni d' imposta; l' attività svolta, per un periodo ininterrotto non inferiore a cinque anni d' imposta, da una stabile organizzazione di soggetto passivo avente sede legale e/o amministrativa al di fuori del territorio provinciale. Non si considerano nuove iniziative produttive quelle derivanti da trasformazione, fusione, scissione o da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un' attività già esercitata nel territorio provinciale. Provincia di Trento. La provincia Autonoma di Trento ha disposto, con l' articolo 2, comma 2, della legge provinciale n. 25/2012, l' azzeramento dell' aliquota dell' Irap in favore delle nuove iniziative produttive, per il primo periodo di imposta in cui si insediano nel territorio provinciale e per i 4 successivi. Per iniziative produttive si intendono le attività di tipo imprenditoriale (escluse quindi arti e professioni). A decorrere dal periodo d' imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2014, l' agevolazione si applica anche alle nuove iniziative produttive intraprese nel territorio provinciale da banche e altri enti e società finanziari e imprese di assicurazione. Sono invece esclusi i soggetti che operano nel settore agricolo e cooperative della piccola pesca e loro consorzi. È inoltre prevista un' aliquota Irap pari a zero anche per le nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale che attuano progetti di sviluppo aziendale comprendenti il rilancio di attività esercitate sul territorio provinciale da imprese cessate o in fase di cessazione, garantendo i livelli occupazionali. L' agevolazione può essere concessa solo se la nuova impresa non ha un assetto proprietario sostanzialmente coincidente con quello dell' impresa cessata o in fase di cessazione, o non è in rapporto di collegamento o controllo con quest' ultima. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 63 11 maggio 2015 Pagina 9 < Segue Italia Oggi Sette Pubblica amministrazione Lombardia, focus sulla crisi. La Regione Lombardia ha previsto, con legge n. 11/2004, una riduzione dell' aliquota Irap al 2,98% a favore delle nuove imprese costituite nei piccoli comuni con popolazione residente inferiore o pari a 2 mila abitanti e in cui insistano situazioni di marginalità socioeconomica e infrastrutturale. Tale agevolazione è riconosciuta per i 4 periodi d' imposta decorrenti dalla data di inizio attività e, per ulteriori tre periodi d' imposta per le imprese costituite da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni e da donne. Per le imprese organizzate in forma societaria, tali soggetti devono rappresentare la maggioranza assoluta numerica dei soci e delle quote di partecipazione. Molise, giovani e donne in primo piano. Nel Molise, l' art. 2 della legge regionale n. 1/2004, opera a favore delle imprese giovanili di cui all' art. 5, comma 1 del dlgs n. 185/2000 (società e cooperative composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione) e le imprese individuali il cui titolare ha età non superiore a 35 anni. Per tali soggetti, l' aliquota dell' Irap è determinata nella misura del 4,05%. Godono di un' aliquota Irap pari al 4,05% anche le imprese femminili in possesso dei requisiti di cui all' articolo 2, lett. a) della legge 25 febbraio 1992 n. 215. Si tratta delle imprese femminili con le seguenti caratteristiche: società cooperative e società di persone costituite in misura non inferiore al 60% da donne; società di capitali in cui le quote di partecipazione siano possedute in misura non inferiore ai due terzi da donne e gli organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne; imprese individuali gestite da donne. Veneto, una mano a imprese in rosa. In Veneto le agevolazioni Irap sono rivolte alle nuove imprese giovanili e femminili nonché alle nuove cooperative sociali (legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27, art. 4, comma 1; legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1, art. 8, comma 1, lettere b e c). Per le imprese giovanili e femminili è prevista un' aliquota ridotta pari al 2,90% per il primo anno di costituzione e per i 2 anni successivi. Per le nuove cooperative sociali e loro nuovi consorzi che si costituiscono nel territorio regionale, l' aliquota agevolata Irap è pari al 3,35%. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 64 11 maggio 2015 Pagina 13 Italia Oggi Sette Pubblica amministrazione I criteri indicati dalla giurisprudenza Ue per individuare l' autonomia delle prestazioni. Poter scegliere operatore incide Recentemente la Corte è tornata a occuparsi di questioni analoghe, promosse nell' ambito di una controversia riguardante un' agenzia pubblica incaricata di locare i beni immobili dello stato, che nell' ambito di tale attività procedeva a rifatturare ai conduttori, addebitando l' Iva con l' aliquota propria di ciascuna prestazione, la fornitura di servizi di carattere generale (utenze), e cioè l' elettricità, il riscaldamento e l' acqua, nonché la raccolta dei rifiuti, in modo da trasferire al conduttore tutti i costi sostenuti dall' agenzia per l' acquisto di tali beni e servizi da fornitori terzi. L' ufficio fiscale affermava però che la fornitura delle utenze e la raccolta dei rifiuti facevano parte di un' unica prestazione, cioè del servizio di locazione, e dovevano pertanto essere incluse nella base imponibile di tale servizio, costituente la prestazione principale. Nel sollevare la questione, il giudice del rinvio aveva richiamato la sentenza 6 febbraio 2003, C 185/01, concernente un contratto di leasing di un' autovettura che consentiva al locatario del veicolo di rifornirsi di carburante in nome e per conto del locatore, ove la Corte ha escluso che il locatore effettuasse una cessione di carburante al locatario del veicolo, essendo emerso che erano le società petrolifere ad avere trasferito al locatario il potere di disporre di fatto del carburante, sicché non vi era cessione del carburante da queste società al locatore del veicolo né, conseguentemente, da quest' ultimo al locatario. Al riguardo, nella sentenza del 16 aprile 2015, C41/14, la Corte ha però osservato che i fatti del procedimento sono diversi, perché è il locatore che acquista le prestazioni relative alle utenze e alla raccolta rifiuti per il bene immobile che dà in locazione e le trasferisce al conduttore. Quest' ultimo, quindi, utilizza direttamente dette prestazioni, ma non le acquista presso operatori terzi specializzati. La prima conclusione della Corte, dunque, è che, nell' ambito della locazione di un bene immobile, la fornitura di elettricità, di riscaldamento e di acqua, nonché la raccolta dei rifiuti, cui provvedano operatori terzi a favore del conduttore che utilizza direttamente tali beni e servizi, devono essere considerate prestate dal locatore qualora questi abbia concluso i contratti per la fornitura di tali prestazioni e si limiti a trasferirne i costi al conduttore. Quanto alla questione diretta a chiarire se la locazione dell' immobile e la fornitura dei servizi che la accompagnano debbano essere considerate un' unica prestazione o più prestazioni distinte e indipendenti, la Corte ricorda di avere dichiarato, con riferimento a un caso concernente il servizio di pulizia delle parti comuni di un immobile, fornito dal locatore, che tale servizio poteva essere fornito con Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 65 11 maggio 2015 Pagina 13 < Segue Italia Oggi Sette Pubblica amministrazione modalità diverse, in particolare, da un terzo che ne fatturasse il costo direttamente ai conduttori o dal locatore che impiegasse a tale scopo il suo personale o un' impresa di pulizie; nella fattispecie, poiché il servizio era fatturato separatamente dalla locazione e le due prestazioni potevano essere separate l' una dall' altra, la Corte ha ritenuto che queste non potessero essere considerate come un' unica prestazione (sentenza C 572/07). Richiamando poi le statuizioni della precedente sentenza 27 settembre 2012, riportata sopra, la Corte ha osservato che il contenuto di un contratto di locazione può costituire un indice importante. Pertanto, poiché nella fattispecie il contratto stabiliva che, oltre alla locazione dei locali, il locatore avrebbe dovuto fornire al conduttore un certo numero di prestazioni che avrebbero fatto sorgere oneri di locazione, il mancato pagamento dei quali avrebbe potuto comportare la risoluzione del contratto di locazione, la Corte ha ritenuto che la ragione economica del contratto fosse non solo l' ottenimento del diritto di occupare i locali interessati, ma anche l' ottenimento da parte del conduttore di una serie di prestazioni di servizi, ravvisando una prestazione unica tra il locatore e il conduttore. In questa analisi, la Corte si è posta, in particolare, dal punto di vista di un conduttore medio dei locali commerciali interessati, e cioè di studi legali. Dalla giurisprudenza richiamata deriva che tali prestazioni, per così dire, complementari, possono esistere indipendentemente dalla locazione di un bene immobile. Nondimeno, in base alle circostanze del caso, in particolare al contenuto del contratto, le stesse possono costituire prestazioni accessorie o essere inscindibili dalla locazione e formare una prestazione unica con quest' ultima. La risposta, al riguardo, deve essere desunta dagli elementi caratteristici dell' operazione. A tal fine, possono essere prese in considerazione, per esempio, le modalità di tariffazione e fatturazione, che riflettono gli interessi delle parti contraenti. Occorre in particolare verificare se, ai sensi del contratto, il conduttore e il locatore perseguano la locazione di un bene immobile, e non cerchino, se non in via sussidiaria, rispettivamente di ottenere e di offrire ulteriori prestazioni, anche se necessarie al godimento del bene. Di conseguenza, si dovrà tener conto delle seguenti circostanze, che permettono di distinguere due fattispecie principali. In primo luogo, se il conduttore ha la facoltà di scegliere il prestatore del servizio e/o le modalità di utilizzo dei beni o servizi, le prestazioni relative a detti beni o servizi possono, in linea di principio, essere considerate distinte dalla locazione. In particolare, se il conduttore può decidere dei propri consumi di acqua, di elettricità o di riscaldamento, i quali possono essere verificati attraverso la posa di contatori individuali e fatturati in funzione dei consumi, le prestazioni relative a questi beni o servizi possono, in linea di principio, essere considerate distinte dalla locazione. Nel caso di servizi, quali la pulizia delle parti comuni di un immobile in condominio, occorre considerarli distinti dalla locazione se possono essere organizzati individualmente da ciascun conduttore o collettivamente da tutti i conduttori e se, in tutti i casi, le fatture indirizzate al conduttore menzionano la fornitura di tali beni e servizi in poste distinte dal canone. La sola circostanza che il mancato pagamento degli oneri di locazione consenta al locatore di risolvere il contratto di locazione non impedisce che le prestazioni a cui tali oneri si riferiscono costituiscano prestazioni distinte dalla locazione; così come, viceversa, il fatto che il conduttore possa anche ottenere queste prestazioni da un fornitore di sua scelta non è in sé determinante, dato che la possibilità che gli elementi di una prestazione unica siano, in altre circostanze, forniti separatamente è intrinseca al concetto di operazione unica complessa. In secondo luogo, se un bene immobile offerto in locazione appare obiettivamente, dal punto di vista economico, formare un tutt' uno con le prestazioni che lo accompagnano, queste ultime possono essere considerate costitutive di una prestazione unica con la locazione. Ciò può accadere, in particolare, nella locazione di uffici chiavi in mano, pronti a entrare in funzione con Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 66 11 maggio 2015 Pagina 13 < Segue Italia Oggi Sette Pubblica amministrazione la fornitura delle utenze e di talune altre prestazioni, e nella locazione di beni immobili per periodi brevi, in particolare per le vacanze o per ragioni professionali, offerta con tali prestazioni senza che queste ultime ne possano essere separate. Peraltro, se il locatore non dispone a sua volta della facoltà di scegliere liberamente, e indipendentemente da altri locatori, i prestatori e le modalità di utilizzo dei beni o servizi che accompagnano la locazione, le prestazioni di cui si tratta non sono in genere scindibili dalla locazione e possono anche in tal caso essere considerate come formanti un tutt' uno. Ciò accade, in particolare, quando il locatore, proprietario di una parte di un immobile collettivo, è tenuto a ricorrere ai fornitori designati dall' insieme dei condomini e a pagare una quota degli oneri collettivi relativi a tali prestazioni, il cui costo egli successivamente trasferisce al conduttore. In tal senso, in un caso come quello di cui al procedimento principale, il quale verte sulla locazione di un gran numero di beni immobili destinati a usi diversi, dal capannone all' abitazione, occorre verificare nell' ambito di ciascuna locazione se, per quanto concerne le utenze, il conduttore sia libero di decidere dei propri consumi secondo la quantità da lui desiderata. A tal proposito, l' esistenza di contatori individuali e la fatturazione secondo la quantità di beni utilizzati è un indice importante che porta a ritenere che la fornitura di utenze debba essere considerata costitutiva di prestazioni distinte dalla locazione. Per quanto concerne la raccolta dei rifiuti, se il conduttore può scegliere il fornitore del servizio o può concludere un contratto direttamente con quest' ultimo, anche se, per ragioni di semplicità, non esercita tale scelta o facoltà, ma riceve la prestazione dall' operatore designato dal locatore, sulla base di un contratto concluso direttamente tra l' operatore e il locatore, questa circostanza costituisce un indice in favore dell' esistenza di una prestazione distinta dalla locazione. Se, per di più, l' importo dovuto per la raccolta dei rifiuti e quello dovuto a titolo di locazione appaiono specificati in modo distinto nella fattura, si deve considerare che il locatore non fornisce un' unica prestazione comprendente la locazione e la raccolta dei rifiuti. © Riproduzione riservata. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 67 11 maggio 2015 Pagina 18 Italia Oggi Sette Pubblica amministrazione Dal vertice istituzionale del 15 aprile le linee di evoluzione del tracciamento telematico rifiuti. Il Sistri cambia pelle. Dal 2016 anche su smartphone Niente più chiavette usb e black box, interfaccia telematica user friendly e addirittura una «app» per interagire con il Sistri. In base al documento di sintesi dell' incontro, tenutosi lo scorso 15 aprile 2015 tra Minambiente, Consip spa e rappresentanti del Tavolo di concertazione e monitoraggio del nuovo sistema di tracciamento telematico dei rifiuti, sarà «semplificazione» la parola d' ordine che il nuovo concessionario del Sistri dovrà seguire. Il documento, che precede la relativa gara europea da bandire ex dl 101/2013 entro il prossimo 30 giugno 2015, su iniziativa del Consip (società del Mineconomia e centrale di committenza nazionale per gli acquisti della p.a.), focalizza le prospettive di evoluzione del sistema alla luce delle direttive impartite dal Minambiente lo scorso febbraio. Le novità in arrivo. Dal 1° gennaio 2016, data di passaggio delle consegne tra l' attuale e il futuro gestore del sistema (e, in base all' attuale formulazione del dlgs 152/2006, della piena entrata in vigore del regime sanzionatorio Sistri), il nuovo meccanismo di tracciamento telematico dei rifiuti promette (nello spirito del Codice ambientale) di assomigliare più a una versione elettronica degli attuali registri di carico e scarico e del formulario di trasporto, dunque a uno strumento già familiare alle imprese. In base al documento (accompagnato dal lancio di una parallela consultazione pubblica in materia), dal punto di vista percettivo l' attuale e complessa interfaccia telematica da utilizzare per comunicare con il Sistri dovrà essere ridotta a una schermata (possibilmente unica, compatibile con i comuni browser e gestibile anche tramite dispositivi mobili, con apposita applicazione) nella quale inserire di dati di carico/scarico e di movimentazione dei rifiuti, anche in modalità offline. Ampio spazio dovrà inoltre essere dato ai software gestionali elaborati da terze parti, che dovranno garantire una piena compatibilità con quello dello stato. La razionalizzazione tecnologica arriverà, come accennato, con l' abolizione degli attuali strumenti di identificazione utente e tracciamento trasporto, ossia token usb e black box, sostituiti rispettivamente con certificati virtuali e tachigrafi digitali (con parallela abolizione dell' obbligo di pianificazione informatica del viaggio). La semplificazione degli oneri informativi passerà invece attraverso l' integrazione del sistema con le principali banche dati, come l' anagrafe delle imprese e quella dell' Albo gestori ambientali. © Riproduzione riservata. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 68 11 maggio 2015 Pagina 18 < Segue Italia Oggi Sette Pubblica amministrazione Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 69 11 maggio 2015 Pagina 35 Italia Oggi Sette Pubblica amministrazione Moratoria rinnovata fino al 31/12/2017 Reagire alle incertezze legate alla fase economica negativa e alla crisi di liquidità in cui versano moltissime imprese. È l' obiettivo dell' accordo tra l' Abi e le associazioni imprenditoriali che hanno deciso di rinnovare fino al 31 dicembre 2017 l' accordo per la moratoria dei mutui. Si tratta di un' iniziativa partita nel 2009 che ha permesso alle imprese beneficiarie di sospendere il pagamento della quota capitale di oltre 415 mila finanziamenti (ottenendo liquidità aggiuntiva per circa 24 miliardi di euro). Tre i casi previsti dall' accordo: imprese in ripresa, in tema di sospensione e allungamento dei finanziamenti; imprese in sviluppo, per il finanziamento dei progetti imprenditoriali di investimento e il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese; imprese e p.a., per lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione. La sospensione può essere concessa alle aziende che, al momento della presentazione della domanda, non abbiano posizioni debitorie classificate dalla banca come «sofferenze», «inadempienze probabili» o esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 70 11 maggio 2015 Pagina 48 Italia Oggi Sette Pubblica amministrazione Portaborse, conta l' affiliazione Come si formano, quanto guadagnano, da quali garanzie contrattuali sono tutelati e che percorsi professionali seguono i collaboratori della politica, o «portaborse», in Italia? L' ultimo studio pubblicato da Irpa, l' Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione, offre un quadro esaustivo sul personale «addetto» alla politica e sul denaro pubblico che, attraverso i partiti politici, ne sostiene le spese. Secondo il rapporto Irpa ci sono quattro figure professionali che, a vario titolo, svolgono attività di supporto alla politica. La prima, quella più nota, su cui si concentra il rapporto, è quella dei collaboratori parlamentari. A questa si aggiungono quella dei dipendenti, collaboratori o consulenti dei partiti politici; dei dipendenti o collaboratori di quotidiani o emittenti radiotelevisive organi di partiti politici; e, infine, quella di coloro che lavorano con fondazioni politiche. Si tratta, secondo le stime diffuse dall' Istituto italiano di scienze umane, di un piccolo esercito di oltre un milione e trecentomila professionisti, il 5% della forza lavoro in Italia. Il rapporto Irpa si concentra sulla prima delle quattro categorie, offrendo un primo dato eclatante: non esiste, ad oggi, un censimento esatto del loro numero. La spesa complessiva per pagare gli stipendi ai portaborse è di poco inferiore ai 98 milioni di euro (dato 2012). Questa somma, tuttavia, non comprende né le retribuzioni del personale assunto presso le fondazioni politiche, né soprattutto quelle versate dai partiti attraverso risorse pubbliche (nel 2012 i principali partiti hanno iscritto a bilancio oltre 7 milioni di euro per questa voce di spesa). Un altro dato interessante è offerto dall' analisi delle caratteristiche dei portaborse. A dispetto di quanto si crede comunemente, la ricerca di Irpa ci dice che non costoro non sono necessariamente giovani alla prima esperienza professionale. Ben 43% di loro ha superato l' età della maturazione professionale e arriva a comprendere professionisti con più di 36 anni (12% del campione scrutinato da Irpa). Quanto al genere, c' è una leggera prevalenza degli uomini (55%) rispetto alle donne (45%). Le seconde, tuttavia, sono mediamente più specializzate dei colleghi maschi. A questo, nota Irpa, non consegue una differenza marcata dal punto di vista delle mansioni svolte. Al contrario, la distribuzione delle funzioni è trasversale rispetto a età e sesso del campione analizzato nello studio. Ultimo dato interessante è quello geografico. I portaborse provengono da tutta Italia, a dimostrazione del fatto che il reclutamento, almeno nella fase iniziale, avviene sul territorio, attraverso le sedi locali dei partiti. Lo conferma un dato: che il 64% del campione esaminato da Irpa dichiara di essere arrivato a questo lavoro attraverso l' affiliazione politica. Circostanza che non ha impedito il proliferare di corsi di formazione dedicati agli appartenenti alla categoria, o aspiranti. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 71 11 maggio 2015 Pagina 48 < Segue Italia Oggi Sette Pubblica amministrazione Lo studio conclude ponendo in evidenza le poche garanzie contrattuali di cui godono i portaborse e l' elevato tasso di mobilitá professionale, determinato anche dal legame che si crea tra il professionista e le sorti politiche dei datori di lavoro. GIANLUCA SGUEO Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 72 11 maggio 2015 Pagina 27 Corriere di Romagna (ed. RavennaImola) sport I Knights si confermano ammazzagrandi LE CLASSIFICHE Padova lassù con i Pirati al termine dell' andata. GODO. A sette giorni di distanza la piccola grande Godo si concede il lusso di battere un' altra capolista. Questa volta tocca a Rimini, che si scontra con una serata finalmente concreta del lineup di casa. I Knights vincono 73 ma, soprattutto, non danno mai l' impressione di poter perdere un match subito incanalato nel verso giusto per loro dalla prima legnata di Sanchez che si perde al di là della recinzione nel profondo della tiepida notte godese. Cambio di marcia. Se per i Pirati questo stop può essere archiviato come un incidente di percorso all' interno però di un monte di lancio tricolore che è parso più ampio che irresistibile, per i Knights la seconda vittoria di prestigio del campionato potrebbe anche innestare l' atteso cambio di marcia, quello che sarebbe già arrivato fosse dipeso solo da un monte tra i migliori dell' Ibl. L' arrivo di un nuovo pit ching coach ha permesso di vedere il miglior Galeotti da tanti anni a questa parte. Sabato sera il capitano dei Knights ha vissuto un solo momento difficile nel quarto, con le tre valide che hanno portato Rimini a un solo punto di distacco (32) ma poi è arrivato senza problemi alla fine del sesto, con Loardi e Bassani che hanno com pletato l' opera. Ma sotto i riflettori questa volta è finalmente andato il box: nulla di nuovo sul conto di Sanchez, anche se due homer contro Rimini non sono da poco, ma a decidere sono state anche le valide dello scatenato ex Tanesini e di un Pizzorni che promette bene. L' altro ex Gomez, poi, ha nuovamente ottenuto un rbi dopo trop pe indecisioni. Sanchez apre. I monti italiani iniziano leggermente a rilento, perché entrambi i partenti concedono due valide al primo inning. Galeotti, però, si riprende subito e nonostante un errore arbitrale che ritarda il terzo out su Mazzanti chiude senza danni. Va peggio a Bertolini, che dopo la valida di Pizzorni subisce il missile di Sanchez per l' immediato 20. Arriva poi il 30 battuto a casa da Gomez, ma al quarto Rimini sfrutta l' unico momento difficile di Galeotti e con il doppio di Olmedo e le valide di Mazzanti e Mundarain si rifà sotto (32). Galeotti si riprende benissimo e il box fa il resto: al quinto triplo di Tanesini e valida di Piz Risultati. ParmaT&A 5 10, Padova Angels Nettuno2 54, Godo Knights Rimini 73, Città di Nettuno Bologna 49. Classifica. Rimini e Padova .714 (104); Bologna .642 (95); T&A .571 (86); Città di Nettuno .461 (67); Godo .307 (49); Nettuno2 e Parma .285 (410). Prossimo turno. T&A San Marino Angels Nettuno 2, Godo Parma, Nettuno Rimini, e Padova Bologna. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 73 11 maggio 2015 Pagina 27 < Segue Corriere di Romagna (ed. RavennaImola) sport zorni, al settimo solo homer di Sanchez e poi la valida di Rubboli e il doppio di Tanesini che confezionano un settimo punto tutto "made in Godo". Peccato che Padova sia scappata, perché a metà cammino questi Knights avrebbero le carte in regola per puntare al quarto posto. Sandro Camerani. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 74 11 maggio 2015 Pagina 27 Corriere di Romagna (ed. RavennaImola) sport ITALIAN BASEBALL LEAGUE I Knights si confermano ammazza grandi. GODOKNIGHTSRIMINI 73 RIMINI: Desimoni es (0/3), Zileri ec (1/4), Olmedo ss (1/4), Romero ed (2/3), Mazzanti 3b (1/4), Bertagnon dh (1/3), Mundarain 1b (1/3), Cit r (0/3), Di Fabio (Babini 0/1) 2b (0/2). GODO KNIGHTS: Servidei ss (1/4), Pizzorni es (2/4), Sanchez r (2/3), Gomez 3b (1/4), Bucchi 2b (0/4), Monari ed (0/3), Rubboli 1b (2/4), G.Meriggi (D.Meriggi 0/1) dh (0/4), Tanesini ec (2/4). RIMINI: 000 200 100 = 3 bv 7 e 1 GODO: 201 011 20r = 7 bv 10 e 0 PRESTAZIONE PITCHER: Bertolini (L) rl 3, bvc 4, bb 1, so 2, pgl 3; Corradini (r) rl 3, bvc 2, so 2, pgl 1; Del Bianco (r) rl 0.2; Richetti (f) rl 2, bvc 3, so 2, pgl 3; Galeotti (W) rl 6, bvc 5, bb 1, so 2, pgl 2; Loardi (r) rl 2, bvc 1, bb 1, so 4, pgl 1; Bassani (f) rl 1, bvc 1. NOTE: homer d i Sanchez (2p. al 1°, 1p. al 7°): triplo di Tanesini, doppi di Olmedo e Tanesini. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 75 11 maggio 2015 Pagina 28 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) sport I KNIGHTS SI ESALTANO ANCHE CON RIMINI Impresa Attacco incisivo nei momenti clou, i Cavalieri non sono più ultimi. San Marino mai in partita a Parma. Godo Knights 7 RiminI 3 GODO: Servidei ss (1/5); Pizzorni es (2/4); Sanchez r ( 2 / 3 ) ; Gomez 3b (1/5); Bucchi 2b (0/4); Monari dh (0/3) (D. Meriggi pr/dh 0/1); Rubboli 1b (2/4);G. Meriggi ed (0/4); Tanesini ec (2/4). RIMINI: Desimoni es (0/3); Zileri ec (1/4); Olmedo ss (1/4); Romero ed (2/3); Mazzanti 3b/1b (1/4); Bertagnon dh (1/3); Mundarain 1b/r (1/4); Cit r (0/3) (Babini 2b 0/1); Di Fabio 2b/3b (0/2). Successione: Rimini 000 200 010= 3, bv 7, e 1; Godo 201 010 10X= 7, bv 10, e 0. LANCIATORI: Galeotti (W) rl 6.0, bvc 5, bb 1, so 3, pgl 2; Loardi (rl) rl 2.0, bvc 1, bb 1, colp 1, so 4, pgl 1; Bassani (rf) rl 1.0, bvc 1, bb 0,so 0, pgl 0. Bertolini (L) rl 3.0, bvc 4, bb 1, so 2, pgl 3; Corradini /rl) rl 2.1, bvc 3, bb 0, so 2, pgl 1; Del Bianco (rl) rl 0,2, bvc 0, bb 0, so 0, pgl 0; Richetti (rf) rl 2.0, bvc 3, bb 0, so 2; pgl 3. Note: 2 fuoricampo Sanchez (2p; 1° e 1p; al 7°). Triplo di Tanesini. Doppio di Olmeda e Tanesini. Doppio gioco difensivo Godo (2). Palla mancata di Mundarain. Mario Silvestri Godo I CAVALIERI si esaltano contro le prime della classe e dopo l' Unipol Bologna è il turno di Rimini ad inchinarsi alla superiorità dei ravennati, che portano in porto al Casadio' un successo che consente loro di abbandonare l' ultimo posto in classifica. Dal canto loro i Pirati in virtù di questa battuta di arresta si vedono raggiunti alla vetta della classifica dalla Tommasin Padova che conquista nel weekend l' enplein a spese del Nettuno2. Il buon momento del monte godese continua e capitan Galeotti (autore di 6 inning sulla collinetta) prende per mano la squadra conducendola ad un successo che sulla carta non era così scontato. I rilievi Loardi (2 riprese) e Bassani (1 inning) gli danno man forte e quando vengono chiamati sul mound' dal pitching coach Hernandez a sostituire il capitano non lo fanno rimpiangere e chiudono con maestria il confronto, riuscendo a neutralizzare il forte attacco dei pirati. LA GRANDE novità arriva per i cavalieri dal box di battuta con un attacco incisivo nei momenti clou ed in grado di scombussolare i piani dei lanciatori rivieraschi. Bertolini, Corradini, Del Bianco e Richetti. Subito aggressivi nel box gli uomini di Fuzzi che al primo assalto con un homer da 2 punti di Sanchez spingono sull' acceleratore (a punto con lui Pizzorni in base su singolo). In battuta per i cavalieri si esaltano Sanchez e Tanesini il primo con 2 su 3 con due fuoricampo e 3 punti battuti a casa e Tanesini con 2 su 4 con 1 triplo ed un doppio all' attivo e 2 rbi. Bene anche Pizzorni e Rubboli con 2/4. Per i Pirati si salva il solo Romero con 2/3. Il Godo porta il proprio vantaggio a 4 lunghezze, mantenendo sempre a distanza le mazze' riminesi che non riescono a Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 76 11 maggio 2015 Pagina 28 < Segue Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) sport coronare la loro rincorsa. Una vittoria schiacciante per i cavalieri mai messa in discussione. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 77 11 maggio 2015 Pagina 28 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) sport Baseball Adriatici raggiunti in vettaProssimo turno: il Godo riceve il Parma BASEBALL IBL (7ª giornata): RiminiGodo Knights 10, 37; T&A San MarinoParma 21, 105; Nuova Città di NettunoUnipolSai Bologna 40, 49; Tommasin PadovaAngel Service Nettuno2 62, 54. Classifica: Tommasin Padova e Rimini 714 (104); UnipolSai Bologna 643 (95); T&A San Marino 571 (86); Nuova Città di Nettuno 462 (67); Godo K n i g h t s 3 0 8 ( 4 9 ) ; A n g e l S e r v i c e Nettuno2 e Parma 286 (410). *Godo e Nuova Città di Nettuno una partita in meno, sabato 6 giugno il recupero. Prossimo turno (15 e 16 maggio): Nuova Città di NettunoRimini; T&A San MarinoNettuno2; Godo K n i g h t s P a r m a ; P a d o v a B o l o g n a (sabato 16 a Bologna). SOFTBALL ISL (6ª giornata). Girone B: ParmaCollecchio 016, 08; SesteseFiorini Forlì 08, 02. Riposano: Bussolengo e Bologna. Classifica: Fiorini e Bussolengo 875 (71); Collecchio 625 (53); Bologna 375 (35); Sestese e Parma 200 (28). Prossimo turno (sabato 16 maggio): Fiorini Bussolengo. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 78 11 maggio 2015 Pagina 27 La Voce di Romagna sport GARA DUE RIMINI BASEBALL Desimoni es (0/3), Zileri ec (1/4), Olmedo int (1/4), Romero ed (2/3), Mazzanti 3b (1/4), Bertagnon dh (1/3), Mundarain 1b (1/4), Cit r (0/3) Babini (0/1), Di Fabio 2b (0/2). GODO KNIGHTS Servidei int (1/5), Pizzorni es (2/4), Sanchez r (2/3), Gomez 3b (1/4), Bucchi 2b (0/4), Monari dh (0/3) Meriggi D. (0/1), Rubboli 1b (2/4), Meriggi G. ed (0/4), Tanesini ec (2/4). SUCCESSIONE PUNTEGGIO Rimini Baseball 000 200 010 = 3 bv 7 e 1 Godo Knights 201 010 12x = 7 bv 10 e 0 Loardi rl 2.0 bvc 1 bb 1 so 4 pgl 1 Bassani rl 1.0 bvc 1 NOTE ,Fuoricampo di Sanchez (da 2 punti al 1°inning e da un punto al 7°inning) Triplo di Tanesini. Doppi di Olmedo e Tanesini. Errore: Mazzanti. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 79 11 maggio 2015 Pagina 27 La Voce di Romagna sport Ai Cavalieri il derby Pirati sempre in vetta IBL 1 In Gara 2, Godo ferma a tre la serie di Rimini con una prestazione autorevole e condotta fin dalla prima ripresa. Neroarancio evanescenti in battuta e poco incisivi anche sul monte e il 73 finale non ammette repliche. Vincono i Cavalieri, ma al giro di boa i Pirati si tengono la vetta, seppur in coabitazione con il Tommasin Padova (10 vinte e 4 perse). In Gara 2, Rimini cade meritatamente per 73 contro i Godo Knights, risultato che interrompe la striscia di tre vittorie di fila dei neroarancio. La partita non ha avuto storia fin dall' inizio con i Cavalieri che hanno sbloccato il punteggio alla prima ripresa grazie al fuoricampo di Sanchez da due punti sul partente riminese Bertolini. Poi al terzo i padroni di casa hanno segnato ancora col singolo dell' ex Gomez. Al quarto i Pirati rientrano in partita siglando due punti sul partente ravennate Galeotti, ma non riusciranno a produrre altre segnature morendo con due corridori sulle basi. La partita scorre via veloce con la coppia Sanchez (solo homer al settimo inning), Tanesini (doppio da due punti al 8°) che sarà grande protagonista delle ultime e decisive quattro marcature dei padroni di casa. Nel mezzo il lineup neroarancio trova il terzo punto con il singolo di Romero. Sul monte di lancio dopo il partente Bertolini sono stati utilizzati Corradini, Del Bianco e Richetti che non hanno brillato. Anche le mazze riminesi hanno fornito una prestazione opaca e poco cinica battendo sette valide con un so lo extrabase (doppio di Olmedo) lasciando ben cinque corridori in base che alla fine sono risultati pesanti per l' esito finale dell' incontro. La prossima settimana è in programma la prima giornata di ritorno dove i Pirati sono attesi dalla difficile trasferta a Roma contro il Città di Nettuno reduce dal pareggio interno contro Bologna. I risultati ParmaT&A San Marino 510 Tommasin Padova Angel Service Ne ttuno2 54 Godo Knights Rimini 73 Città di NettunoUnipolSai Bologna 49 La classifica Rimini e Tommasin Padova .714 (10 vittorie 4 sconfitte); UnipolSai Bologna .642 (95); T&A San Marino .571 (86); Città di Nettuno .461 (6 7); Godo Knights .307 (49); Angel Service Nettuno2 e Parma .285 (410). Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 80