Comune di Anzola dell`Emilia

Transcript

Comune di Anzola dell`Emilia
COMUNE DI ANZOLA
Venerdì, 11 settembre 2015
COMUNE DI ANZOLA
Venerdì, 11 settembre 2015
Cronaca
11/09/2015 Il Resto del Carlino (ed. Bologna) Pagina 23
1
Controlli a tappeto antiprostituzione
Sport
11/09/2015 Il Resto del Carlino (ed. Bologna) Pagina 8
2
Un nuovo coach per la salvezza «Tutti leader nel mio gruppo»
Pubblica Amministrazione
11/09/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 6
3
Sconti Rc auto, notai, farmacie spa: primo sì
11/09/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 7
5
Il Viminale si riorganizza e taglia 23 prefetture
11/09/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 7
6
A rischio 2 miliardi di gettito senza un riordino delle regole
11/09/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 7
D. COL.M. MO
Pa, blocco del turn over ipotesi per compensare il rinnovo del contratto
11/09/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 7
DAVIDE COLOMBO
Spa locali, nel 2016 scure sulle prime 3.035
11/09/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 39
GIANNI TROVATI
Patto di stabilità, sotto esame gli...
11/09/2015 Italia Oggi Pagina 33
11/09/2015 Italia Oggi Pagina 33
15
Padova fuori dall' Anci. Bitonci: non fa gli interessi degli
FRANCESCO CERISANO
Partecipate, incentivi ai tagli
11/09/2015 Italia Oggi Pagina 34
STEFANO MANZELLI
Tso, mai più vigili lasciati soli
11/09/2015 Italia Oggi Pagina 34
LUIGI OLIVERI
Province, esuberi ancora al palo
11/09/2015 Italia Oggi Pagina 35
PAGINA A CURA DI ANDREA MASCOLINI
Giubileo, scudo anticorruzione
11/09/2015 Italia Oggi Pagina 35
11/09/2015 Italia Oggi Pagina 36
ROBERTO LENZI
Otto per mille, un' opportunità
11/09/2015 Italia Oggi Pagina 36
11/09/2015 Italia Oggi Pagina 37
32
L' assessore non subentra
PAOLO CARBONE
Lo Scaffale degli Enti Locali
FILIPPO FRIZZI
Project financing, limiti agli enti
11/09/2015 Italia Oggi Pagina 38
DUCCIO CUCCHI
Tassa rifiuti, il comune può istituire...
11/09/2015 Italia Oggi Pagina 39
Bilanci, il disavanzo si fa in due
29
31
Restyling energetico
11/09/2015 Italia Oggi Pagina 38
24
28
Alcotra, ecco i fondi
11/09/2015 Italia Oggi Pagina 37
21
26
Opere, niente varianti Modifiche solo con gara
11/09/2015 Italia Oggi Pagina 36
18
23
Progettisti senza requisiti
11/09/2015 Italia Oggi Pagina 35
16
20
lo scadenzario degli enti locali
11/09/2015 Italia Oggi Pagina 34
12
14
Governatori e sindaci nel nuovo senato
11/09/2015 Italia Oggi Pagina 33
9
11
Asmel, sospesa la bocciatura dell' Anac
11/09/2015 Il Sole 24 Ore Pagina 39
7
LUCIANO FAZZI
34
35
37
39
11 settembre 2015
Pagina 23
Il Resto del Carlino (ed.
Bologna)
Cronaca
Controlli a tappeto antiprostituzione
­ ANZOLA ­ PROSEGUONO, con cadenza settimanale,
i servizi straordinari antiprostituzione messi in campo
dai carabinieri di Anzola, con il coordinamento della
compagnia di Borgo Panigale e l' apporto del V
Reggimento carabinieri. L' iniziativa, la notte tra
mercoledì e giovedì (dalle 18 in poi), ha visto i militari
dell' Arma impegnati nel controllo dei parchi pubblici e
delle zone decentrate: sono state identificate 77
persone, controllate 48 auto, elevate quattro multe ad
automobilisti, una patente è stata ritirata e un uomo
denunciato perché trovato alla guida del suo scooter
completamente ubriaco.
Tra le persone identificate anche una decina di
prostitute, sempre le stesse che gravitano sul territorio. Il
pattugliamento quotidiano dei carabinieri e i servizi
straordinari periodici non sembrano infatti inibire troppo
i clienti che usufruiscono dei servizi del mestiere più
antico del mondo.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
1
11 settembre 2015
Pagina 8
Il Resto del Carlino (ed.
Bologna)
Sport
TITANS A MARCHIO CINTI
Un nuovo coach per la salvezza «Tutti leader nel
mio gruppo»
Ex Budrio «Andarmene dopo sei anni è stata dura, ma ho molto entusiasmo»
Bologna TUTTO PRONTO anche per la serie D
emiliano­romagnola, con due gironi da 16 squadre che
si sfideranno per due seggi nella C Silver 2016/2017: la
prima e l' ultima classificata di ciascun girone saranno
rispettivamente promossa in Silver e retrocessa in
Promozione, le squadre dal secondo al quinto posto
giocheranno i playoff e quelle al 14° e 15° posto
ricorreranno ai playout.
Nel girone A si inizia venerdì 2 ottobre alle 21 con Arbor
Reggio Emilia­Pallavicini, mentre alle 21,15 è il turno di
Voltone­Vignola, prima della chiusura alle 21,30
riservata a La Torre Reggio­Veni. Sabato 3 alle 18
esordiscono Nazareno Carpi­Cvd, alle 19,45 Atletico
B o r g o ­ S a m p o l e s e e a l l e 2 1 Anzola­Altedo. Infine
domenica alle 18 Luzzara farà visita alla Vis Persiceto.
Nel girone B esordio in simultanea per due bolognesi:
venerdì 2 alle 21,15 scenderanno in campo Cral Mattei
Ravenna­Party & Sport e Molinella­Santarcangelo.
Sabato alle 18,30 scatta il derby Grifo Imola­Giardini
Margherita, mentre alle 20,30 il Bellaria riceverà l'
Olimpia Castello. Domenica alle 18 chiudono la prima di campionato Titans­International Imola,
Forlimpopoli­Basket Village Granarolo e San Mamolo­Sb Ferrara.
g. g.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
2
11 settembre 2015
Pagina 6
Il Sole 24 Ore
Pubblica Amministrazione
Sconti Rc auto, notai, farmacie spa: primo sì
Approvato in commissione alla Camera il Ddl concorrenza ­ Vestager (Ue): una legge
ogni anno
CARMINE FOTINA ­ ROMA Assicurazioni,
professioni, energia, farmacie,
telecomunicazioni, carburanti. Il disegno di
legge annuale per la concorrenza taglia il suo
primo traguardo ­ il via libera delle
commissioni competenti della Camera ­ in una
varietà di capitoli che rispecchia (almeno in
parte) le segnalazioni dell' Antitrust. Il testo è
atteso in Aula il 21 settembre e l'obiettivo è
chiudere l' esame per il via libera definitivo del
Senato entro l' anno.
Le pressioni delle lobby non sono mancate e in
alcuni casi le norme appaiono meno incisive
rispetto alle ambizioni iniziali.
In alcune situazioni invece l' esame delle
commissioni Attività produttive e Finanze
(relatori Andrea Martella e Silvia Fregolent del
Pd) ha preservato le intenzioni o le ha
leggermente rafforzate. Il pacchetto di
liberalizzazioni, che per il governo deve
rappresentare una delle leve per attrarre nuovi
investimenti esteri, è tra le riforme richieste
dalla Commissione europea e proprio ieri il
commissario alla concorrenza, Margrethe
Vestager, in audizione alla Camera, ha
espresso «apprezzamento» per un
provvedimento volto a ridurre le barriere regolamentari, soprattutto perché (almeno nelle intenzioni)
dovrebbe trattarsi del primo Ddl di una serie da varare annualmente.
Assicurazioni e banche Riassumendo il testo e le novità introdotte dalle commissioni, si può partire dall'
Rc auto. Prevista una stretta anti frode contro i testimoni di "comodo". Scatteranno sconti minimi
obbligatori (a determinarli sarà un provvedimento dell' Ivass) per gli automobilisti che accettano alcune
condizioni, come l' installazione della scatola nera (senza costi).
Saltate in commissione alcune misure su cui contavano le assicurazioni: le agevolazioni per i
danneggiati che si rivolgono a riparatori convenzionati con le compagnie e il divieto di cessione (dal
danneggiato al carrozziere) del credito relativo al risarcimento. Tra le modifiche di rilievo, quella che
affida all' Ivass il compito di definire sconti minimi in favore di automobilisti che risiedono nelle regioni
con le tariffe più elevate che non abbiano effettuato incidenti per almeno 5 anni, a condizione che
abbiano installato la scatola nera. Per quanto riguarda i danni a persona non lievi restano i riferimenti
attuali, con la possibilità per il giudice di concedere aumenti mirati e la risarcibilità del danno morale,
ma occorrerà attendere le tabelle definitive da elaborare entro quattro mesi.
Per il settore bancario si punta essenzialmente alla trasparenza con un sito sulla confrontabilità dei
prodotti più diffusi.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
Continua ­­>
3
11 settembre 2015
Pagina 6
Il Sole 24 Ore
<­­ Segue
Pubblica Amministrazione
Obbligo di rendere poi più chiari, fin dall' inizio, i collegamenti tra polizze assicurative e finanziamenti o
mutui.
Professionisti Modificato il pacchetto sui notai. Le commissioni hanno eliminato la norma in base alla
quale anche gli avvocati avrebbero potuto autenticare gli atti di compravendita di locali commerciali, box
e e cantine di valore catastale fino a 100mila euro. Si stabilisce inoltre che il registro delle successioni
sarà tenuto dal consiglio nazionale del notariato e non più dai tribunali. Ma nel frattempo si interviene sul
bacino di ogni posto notarile: spariscono i riferimenti al reddito minimo garantito e alla quantità degli
affari e si prevede che la popolazione minima deve essere di 5mila abitanti (e non più 7mila).
Via libera poi all' ingresso di soci di capitale (non prevalenti) nelle società tra avvocati. Spazio anche
alle società interprofessionali con avvocati.
Energia, poste e tlc La piena liberalizzazione dei prezzi energetici, con l' eliminazione dal 2018 del
regime di "maggior tutela", subisce un ridimensionamento rispetto alla versione iniziale del Ddl. Prima
della svolta bisognerà aspettare il rapporto sul mercato retail che l' Authority dell' energia dovrà ultimare
entro il 30 aprile 2017. Inoltre, è previsto il rispetto di una serie di disposizioni relative alla comparabilità
delle offerte e alla verifica della deregulation; in caso contrario la fine della tutela slitterà di sei mesi
rispetto al gennaio 2018.
Per i contratti tlc­tv le spese previste in caso di recesso o trasferimento dell' utenza vanno rese note già
al momento della pubblicizzazione dell' offerta.
Sarà possibile pagare con il credito telefonico anche i biglietti per concerti, musei, mostre e spettacoli (e
non solo i mezzi di trasporto pubblici). Dal 10 giugno 2016 cadrà la riserva a favore di Poste italiane per
la notifica di atti giudiziari e multe.
Farmacie e carburanti Per le farmacie, saltata la liberalizzazione dei farmaci di fascia C con ricetta (si
veda articolo accanto), la misura più rilevante ­ anche in chiave di possibili investitori stranieri ­ è il via
libera a società di capitali. Cade anche il divieto di essere titolari di più di quattro farmacie.
Quanto ai carburanti e all'installazione di nuovi impianti di distribuzione, viene eliminato il vincolo della
presenza obbligatoria del cosiddetto terzo carburante (gpl, metano o idrogeno).
Obbligo di bonifica per gli impianti da dismettere solo al momento del riutilizzo dell' area.
Curiosità dell' ultim' ora la norma sui "risciò" come mezzo di trasporto parificato alle "motocarrozzette":
non servirà l' abilitazione professionale a chi esercita il servizio in via esclusiva.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
4
11 settembre 2015
Pagina 7
Il Sole 24 Ore
Pubblica Amministrazione
Interni. No dei sindacati
Il Viminale si riorganizza e taglia 23 prefetture
Cura dimagrante per le prefetture italiane:
entro il 2016, il loro numero scenderà
gradualmente dalle attuali 103 a 80, 23 in
meno di oggi, in un complessivo processo di
accorpamento ad altre sedi di città vicine. Lo
prevede un decreto del presidente della
Repubblica che contiene il Regolamento di
riorganizzazione del ministero dell' Interno. Le
forbici del Viminale riguarderanno anche le
questure ed i comandi dei vigili del fuoco delle
sedi interessate: Teramo (accorpata a L'
Aquila), Chieti (Pescara), Vibo Valentia
(Catanzaro), Benevento (Avellino), Piacenza
(Parma), Pordenone (Udine), Rieti (Viterbo),
Savona (Imperia), Sondrio (Bergamo), Lecco
(Como), Cremona (Mantova), Lodi (Pavia),
Fermo (Ascoli Piceno), Isernia (Campobasso),
Asti (Alessandria), Verbano­Cusio­Ossola
(Novara), Biella (Vercelli), Oristano (Nuoro),
Enna (Caltanissetta), Massa­Carrara (Lucca),
Prato (Pistoia), Rovigo (Padova), Belluno
(Treviso). Il riassetto, peraltro previsto dalla
riforma Madia della Pubblica amministrazione
approvata dal Parlamento ai primi di agosto, è
stato trasmesso dal governo ai sindacati, scesi
subito sul piede di guerra contro la riforma
delle sedi prefettizie. Fp­Cgil, Cisl­Fp e Uil­Pa hanno chiesto un incontro urgente al ministro dell'
Interno, Angelino Alfano, e annunciano una mobilitazione per il 22 settembre con assemblee in
contemporanea in tutte le sedi a rischio chiusura. «In un momento di massima emergenza per la
gestione dell' immigrazione e della sicurezza ­ attaccano ­ il governo pensa di chiudere 23 prefetture.
Un arretramento inaccettabile dello Stato dal territorio, che rischia di lasciare nel caos cittadini e
lavoratori». In pressing sul Viminale anche molti politici.
Proteste arrivano dal sottosegretario alla Difesa, Gioacchino Alfano (Ncd), che ha chiesto di «continuare
la riflessione tenendo presente le sedi storiche e quelle delle aree interne come nel caso di Benevento»,
e sollecitando «in ogni caso» un indennizzo ai territori. Per l' eurodeputato Alberto Cirio (Fi) «il Piemonte
paga un prezzo troppo alto» per l' accorpamento in vista: «Tre pezzi di Stato che vanno via con disagi
notevoli per i cittadini, come già accaduto per la chiusura dei tribunali».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
5
11 settembre 2015
Pagina 7
Il Sole 24 Ore
Pubblica Amministrazione
Giochi. Nasce l' Osservatorio sulla legalità
A rischio 2 miliardi di gettito senza un riordino delle
regole
roma Senza un vero riordino del mercato dei
giochi, l' Erario rischia una perdita di circa 2
miliardi per gare sulle commesse sportive,
bingo, riduzione degli apparecchi e soprattutto
per più di un contenzioso in atto come quello
con la Regione Lombardia. È il grido d'
allarme lanciato ieri a Roma da Sistema Gioco
Italia (SgI), la federazione di filiera dell'
industria del gioco e dell' intrattenimento che
aderisce a Confindustria, nel presentare la
nascita dell' Osservatorio sui Giochi. L'
Osservatorio, istituito in collaborazione con la
Fondazione Bruno Visentini e l' Università
Luiss, si vuole porre come interlocutore
trasparente e collaborativo delle Istituzioni e
delle forze dell' ordine nella lotta all' illegalità.
Come ha spiegato il presidente di SgI,
Massimo Passamonti, alla presenza del
sottosegretario all' Economia Pier Paolo
Baretta, l' osservatorio articolerà la sua attività
su due direttrici: la lotta all' illegalità e il
riordino delle regole. La mancata attuazione
della delega, senza alcun intervento nell'
attuale "giungla normativa" che gli operatori
sono chiamati a seguire tra leggi nazionali e
territoriali, ordinamenti e decreti direttoriali, ha
lasciato spazio al mercato illegale del gioco.
Un mercato che secondo gli ultimi dati vale 23 miliardi di euro, la maggior parte del quale attiene alla
cosiddetta "piazza virtuale" (Rapporto Coop 2015). «Le mafie prosperano col gioco illegale ­ ha
spiegato Ranieri Razzante, presidente dell' Osservatorio Luiss sull' antiriciclaggio e sul finanziamento
del terrorismo ­. I requisiti per partecipare agli affidamenti d i concessioni sono più formali che
sostanziali».
Il nuovo Osservatorio punterà, dunque, al riordino di una legislazione farraginosa, complessa, che ­ ha
concluso Passamonti ­ «varia con un' accelerazione impossibile da seguire, gravata da conflitti di
competenza tra Stato, regioni e comuni e da confusioni di competenza tra ministeri». E che spesso
mette in fuga investitori esteri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
6
11 settembre 2015
Pagina 7
Il Sole 24 Ore
Pubblica Amministrazione
Verso la manovra. La local tax si farà con il nuovo catasto
Pa, blocco del turn over ipotesi per compensare il
rinnovo del contratto
roma Per compensare la spesa imprevista del
rinnovo dei contratti del pubblico impiego (1­
1,6 miliardi) il Governo potrebbe ricorrere a un
nuovo blocco del turn over.
Non solo. Lavori in corso per il superamento
n e l 2 0 1 6 d e l patto d i stabilità interno in
previsione d e l p a r e g g i o d i bilancio. E s u l
fronte delle tasse sul mattone nuovo rinvio
della local tax da realizzare soltanto con la
riforma del catasto. Mentre il presidente dell'
Anci, Piero Fassino, chiede a Renzi di istituire
un tavolo di confronto su come tagliare le
tasse sulla casa senza penalizzare Comuni e
contribuneti.
Prosegue la marcia di avvicinamento della
prossima legge di stabilità e con qualche
ambizione in più per i tecnici e i consiglieri del
presidente del Consiglio. Soprattutto se sarà
confermata la tendenza emersa in questi
giorni, ossia che nel 2015 la crescita sarà più
alta dello 0,7% «lo 0,9% non è impossibile»
per il commissario alla spending review Yoram
Gutgel. La Nota di aggiornamento del quadro
macroeconomico previsto nel Def esce la
settimana prossima e contrariamente agli anni
precedenti «per la prima volta faremo meglio
delle previsioni iniziali» ha detto ieri il Commissario alla spesa. Che sul tema ha confermato senza
indugi tutti gli obiettivi che si è prefissato il Governo da una spending da 10 miliardi al taglio delle tasse
in tre anni fino a 50 miliardi di euro.
Intanto dai confronti tra i tecnici dell' Economia e quelli degli altri ministeri si allunga la lista dei possibili
interventi da realizzare. Tra questi anche l' ipotesi, come detto, di un nuovo blocco del turn nover.
Ipotesi, quest' ultima, valutata con tutte le condizionalità del caso. Anche perché ha dalla sua una forte
coerenza non solo con l' obiettivo di tenere sotto controllo i tendenziali di spesa ma, anche, di sostenere
l' attuazione della riforma Madia, che prevede un riordino delle amministrazioni centrali e periferiche che
prevede tagli di unità territoriali, mobilità del personale e passaggio alla definizione dei nuovi fabbisogni
delle amministrazioni abbandonando per sempre le vecchie dotazioni organiche. Attualmente il turn
over per le amministrazioni centrali le agenzie e gli enti pubblici non economici prevede la possibilità di
assumere solo fino al 40% dei contingenti cessati l' anno scorso. Interventire con un nuovo
congelamento di quel decalage (al netto della mobilità in corso del personale delle provincie)
produrrebbe una riduzione del personale nel triennio a venire capace, almeno in parte di compensare l'
onere dei rinnovi contrattuali, che potrebbero essere effettuati proponendo aumento scalettati a crescere
sempre nel triannio.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
Continua ­­>
7
11 settembre 2015
Pagina 7
Il Sole 24 Ore
<­­ Segue
Pubblica Amministrazione
Tecnici al lavoro anche su una altro tema caro ai Comuni, ovvero il superamento del patto di stabilità
interno. Al Tesoro si stanno analizzando gli indebitamenti degli 8mila comuni per dire addio a quei
vincoli di bilancio giudicati troppo stretti per molti sindaci che spesso non hanno potuto utilizzare risorse
disponibili. Un obiettivo che, se centrato, andrebbe incontro alle richieste dell' Anci che proprio ieri ha
sottolineato come a fronte della volontà di dare nuovo impulso alla crescita «il 2016 dovrà essere anche
l' anno del definitivo superamento del Patto di stabilità, aprendo immediatamente un confronto tecnico
con l' obiettivo primario di sbloccare risorse ingenti spendibili per investimenti, oggi invece congelate
dai vincoli del Patto».
Per le tasse sulla casa il Governo è sempre più intenzionato a rinunciare all' introduzione della local tax,
rinviandola alla riforma del catasto rimasta al momento lettera morta. E dopo aver detto a no a possibili
partite di giro sulle tasse che gravano sugli immobili proprio con la local tax, il segretario di Scelta
civica, Enrico Zanetti, mette sul tavolo del dibattito sull' addio a Tasi e Imu sull' abitazione principale il
ritorno a un' imposta unica sugli immobili, appunto l' Imu, «con aliquota esattamente pari alla somma
delle due attuali , Tasi e Imu».
In vista dell' avvio del nuovo regime, secondo l' Anci sono però necessarie «scelte di base» soprattutto
«per elaborare il nuovo assetto e per procedere rapidamente nella condivisione dei singoli aspetti di
merito». Fassino nella missiva inviata ieri a Renzi ne elenca alcune: «condivisione del totale da
compensare integralmente, che a una prima stima appare non inferiore a 5 miliardi; necessità di
contenere il rischio di una eccessiva pressione fiscale sugli altri immobili ed in particolare quelli
produttivi; assicurare un sistema di compensazione e riequilibrio fra i Comuni che superi i meccanismo
di trattenute del gettito; semplificare il rapporto con il contribuente».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
D. COL.M. MO
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
8
11 settembre 2015
Pagina 7
Il Sole 24 Ore
Pubblica Amministrazione
Spa locali, nel 2016 scure sulle prime 3.035
Nel mirino le partecipate con più consiglieri che dipendenti ­ Gutgeld: trasporti locali,
riforma già in legge di stabilità
roma Le amministrazioni pubbliche potranno
mantenere la partecipazione in società c h e
producono beni o servizi solo se «strettamente
necessarie per il perseguimento dei propri fini
istituzionali». In particolare le partecipate
p o t r a n n o p r o d u r r e servizi d i i n t e r e s s e
generale, progettare o realizzare opere o
g e s t i r e servizi p u b b l i c i i n r e g i m e d i
p a r t e n a r i a t o , p r o d u r r e beni o servizi
strumentali all' ente che le controlla oppure
svolgere funzioni amministrative proprie dell'
ente (o degli enti) di controllo. E nel caso di
acquisizione di quote in società attive in altri
settori la Pa non potrà superare la quota del
40%.
Sono questi i limiti imposti dalla bozza di
Testo unico in materia di società partecipate
che il ministero della Semplificazione sta
mettendo a punto in vista del varo in uno dei
prossimi Consigli dei ministri. Proprio dalle
partecipate potrebbe partire, infatti, il treno
dell' attuazione della delega Madia, pubblicata
in Gazzetta a fine agosto. Un' azione con la
quale si intende razionalizzare un sistema che
conta quasi 8mila società in cui lavorano più di
250mila dipendenti. Nella comunicazione che
ha accompagnato il varo definitivo della riforma, il presidente del Consiglio aveva indicato come
obiettivo la riduzione della partecipate a non più di mille, con risparmi per il momento non quantificati
ma che andranno a completare i primi saldi 2016 della spending review.
Nel corso di un convegno organizzato da ProDemos ieri alla Camera, il commissario alla spending
review, Yoram Gutgeld, ha detto che per le partecipate attive nei servizi pubblici locali si stanno
valutando interventi «già nella Legge di Stabilità». Gutgeld ha espresso l' intenzione di ridurre il numero
di revisori e amministratori, di intervenire sulle regole e «dare il giusto incentivo per vendere o
accorpare o aumentare la concorrenza». Poi ha fatto l' esempio del trasporto pubblico locale: «Assorbe
6,5 miliardi di sussidi, è il più sussidiato di tutt' Europa e non è proprio il migliore».
Una volta varato il Testo unico le amministrazioni avranno tre mesi per effettuare una ricognizione delle
società controllate per alienare entro un anno quelle che non rientrano nei criteri generali.
Ma la razionalizzazione non avverrà una volta sola: si prevede una sorta di annual review sulle società
controllate con il fine di procedere a piani di riassetto, fusione o soppressione laddove necessario e
sempre finalizzati a contenere i costi di funzionamento delle controllate. Piani che dovranno
necessariamente scattare in caso di partecipazioni non necessarie alle finalità dell' ente pubblico (in
particolare se le quote di controllo sono sotto la soglia del 10%), per le società senza dipendenti o con
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
Continua ­­>
9
11 settembre 2015
Pagina 7
Il Sole 24 Ore
<­­ Segue
Pubblica Amministrazione
un numeri di amministratori maggiore di quello dei dipendenti (sarebbero 3.035 quelle con meno di sei
dipendenti).
Sul fronte della gestione finanziaria, cambiano i meccanismi per i quali, in caso di risultati negativi di
bilancio delle loro partecipate, gli enti locali dovranno accantonare in un fondo vincolato importi per
ripianare i saldi; mentre per le partecipate di maggioranza titolari di affidamento diretto da parte degli
enti controllanti di attività per l' 80% dei ricavi, in caso di 2 anni di perdite di bilancio scatta il taglio del
30% dei compensi degli amministratori; tra l' altro due anni in perdita è considerata «giusta causa per la
revoca degli amministratori».
Nasce poi un organo di Vigilanza amministrativa, presso il Dipartimento Funzione pubblica, che
controllerà il rispetto delle nuove norme con poteri ispettivi. Mentre in casi di gravi irregolarità o
inefficenze non sanate all' interno della società partecipata, Funzione pubblica potrà proporre al Mef l'
avvio di una fase di amministrazione straordinaria che può finire con la liquidazione coatta della società.
Per consentire l' attuazione dei piani di riordino e chiusura delle società non più idonee sono previsti
strumenti di gestione del personale in esubero che spaziano dalla mobilità tra aziende partecipate (con
oneri a carico delle società cedenti per il 30% del trattamento economico in via transitoria) fino alla
«reintenalizzazione» di dipendenti delle amministrazioni passate alle società. Il sottosegretario della
Funzione pubblica Angelo Rughetti, presente al convegno ProDemos, ha spiegato che nelle partecipate
«lavorano milioni di persone, hanno uno stipendio più alto dei dipendenti pubblici e non hanno alti
standard di produttività».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
DAVIDE COLOMBO
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
10
11 settembre 2015
Pagina 39
Il Sole 24 Ore
Pubblica Amministrazione
Appalti. La controversia
Asmel, sospesa la bocciatura dell' Anac
Nella battaglia delle sospensioni arriva una
nuova puntata della vicenda Asmel, la società
consortile nata per aggregare gli appalti dei
Comuni da mesi al centro di una intricata
controversia sulla sua legittimità. La partita è
enorme (sono 882 i Comuni aderenti alla
centrale di committenza, che ha sviluppato
transazioni per quasi un miliardo di euro
s e c o n d o l a società) e n a s c e d a l
provvedimento (delibera 32/2015) con cui ad
aprile l' Autorità anticorruzione ha stabilito che
la società non ha i requisiti per essere né una
stazione appaltante né un soggetto
aggregatore. A giugno, con l' ordinanza
2544/2015, il Tar Lazio ha confermato la
decisione dell' Anac ma ora in campo arriva il
Consiglio d i S t a t o , c h e c o n l ' o r d i n a n z a
4016/2015 cambia linea e sospende l' efficacia
della delibera Anac.
La decisione del Consiglio di Stato non chiude
la vicenda, e anzi i giudici sollecitano il Tar
Lazio a tagliare i tempi in vista della decisione
di merito sul fatto che la società consortile
risponda o meno ai parametri fissati dall'
articolo 33, comma 3­bis del Codice degli
appalti per i soggetti aggregatori.
Anche al Tar Napoli sono pendenti altri ricorsi, che saranno discussi nel merito fra ottobre e novembre,
quindi in ogni caso l' ultima parola non è destinata ad arrivare a stretto giro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
11
11 settembre 2015
Pagina 39
Il Sole 24 Ore
Pubblica Amministrazione
Pa. Ancora inutilizzati 500 milioni per i pagamenti degli enti locali
Patto di stabilità, sotto esame gli incentivi delle
Regioni
MILANO Il «Patto verticale» finisce sotto l'
esame dell' Economia, per evitare che gli
spazi finanziari destinati a favorire i pagamenti
ai fornitori degli enti locali restino sulla carta: in
soldoni, ci sono in gioco 500 milioni che le
Regioni devono liberare nei prossimi giorni a
f a v o r e d i Comuni, Città metropolitane e
Province dei loro territori.
Il punto è stato fatto ieri negli incontri tecnici fra
Governo e amministratori locali, da cui risulta
che finora è rimasto bloccato il 60% delle
risorse previste a favore delle Province e Città
metropolitane e un terzo di quelle destinate ai
Comuni. Risorse, è importante ricordarlo, che
sono coperte per l' 83% dallo Stato, e che
quindi non si traducono in un esborso diretto
per le Regioni.
A bloccare questi soldi, quindi, sono stati
soprattutto ostacoli "tecnici": la crescente
complessità dei meccanismi del Patto, quest'
anno caratterizzato anche da un lungo
processo di riforma, e il fatto che le regole
previste per il 2015 avevano riservato gli spazi
finanziari al pagamento di vecchi debiti,
escludendo così una serie di enti che avevano
già risolto il problema con le altre misure
sblocca­pagamenti. La correzione, che ha previsto la possibilità di onorare per questa via anche le
fatture 2015, è arrivata solo in estate con il decreto enti locali, per cui ora l' accelerazione finale diventa
indispensabile.
La prima scadenza è martedì prossimo, giorno entro il quale le Regioni devono ricevere dagli enti locali
le richieste di spazi finanziari, ma la data­chiave è quella del 30 settembre, termine per le comunicazioni
delle Regioni alla Ragioneria sulla nuova geografia degli obiettivi di Patto. Il monitoraggio deciso ieri
serve per arrivare a fine mese avendo liberato tutte le risorse a disposizione. Da evitare c' è però anche
l' altro problema e cioè che una volta sbloccati, questi soldi restino bloccati negli enti in difficoltà a
gestire il Patto. Secondo la Corte dei conti, nel 2014 il paradosso dei risparmi in eccesso è costato 1,6
miliardi (di questo overshooting si è parlato sul Sole 24 Ore del 17 agosto) di pagamenti che le
amministrazioni avrebbero potuto effettuare senza sforare i vincoli di finanza pubblica. Quest' anno,
complice un Patto molto più leggero e flessibile, il problema dovrebbe essere molto più leggero, ma per
evitarlo si ipotizza la possibilità di interventi in corsa (per esempio una riapertura dei meccanismi di
flessibilità in autunno).
Sempre ieri, i tavoli tecnici hanno raggiunto l' intesa per la distribuzione del fondo­cuscinetto (29 milioni)
in favore dei Comuni che per effetto dei nuovi meccanismi si sono visti ridurre le risorse di somme
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
Continua ­­>
12
11 settembre 2015
Pagina 39
Il Sole 24 Ore
<­­ Segue
Pubblica Amministrazione
superiori all' 1,3% delle risorse base (rappresentate da Imu, Tasi e fondo di solidarietà 2014). L'
accordo prevede l' assegnazione ai Comuni fino a 60mila abitanti che si trovano in queste condizioni di
una quota proporzionale al taglio subito, e qualche mini­aiuto ad alcuni enti più grandi: all' intesa, però,
manca il via libera politico, perché nel Governo si spinge su un' ipotesi alternativa che restringa il
campo dei beneficiari ai Comuni più piccoli. La Conferenza Stato­Città è convocata per il 24 settembre
e la discussione pare quindi ancora aperta: è ovvio che al variare della platea cambiano anche le cifre
indirizzate a ogni ente, per cui la decisione è urgente per dare qualche certezza soprattutto alle
amministrazioni più piccole.
[email protected] © RIPRODUZIONE RISERVATA.
GIANNI TROVATI
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
13
11 settembre 2015
Pagina 33
Italia Oggi
Pubblica Amministrazione
Governatori e sindaci nel nuovo senato
Il senato delle autonomie non va snaturato.
Nessun passo indietro, dunque, sul
superamento del bicameralismo perfetto e sull'
istituzione di una camera che esprima
compiutamente il punto di vista dei territori,
senza però arrivare all' elezione diretta dei
senatori. Una soluzione per garantire
maggiore rappresentatività alle autonomie
potrebbe essere prevedere la presenza di
diritto a palazzo Madama dei presidenti di
regione e dei sindaci delle città metropolitane.
Il governatore del Piemonte e presidente della
Conferenza delle regioni, Sergio Chiamparino,
in audizione sulle riforma del senato, ha difeso
le scelte del governo Renzi. «A me sembra
che la questione di fondo sia distinguere ciò
che rappresenta il pluralismo politico locale,
che finirà per rispondere a quello nazionale,
da quello che è il punto di vista di territori», ha
osservato. «Ciò potrebbe verificarsi se nel
nuovo senato vi fosse «la presenza degli
esecutivi delle regioni e una rappresentanza
delle minoranze territoriali. In mancanza di
questo credo che la presenza di diritto dei
presidenti e dei sindaci di città metropolitane
farebbe sì che la nuova Camera rappresenti i
territori». «Se si andasse in questa direzione»,
ha proseguito, «si potrebbe aprire il tema delle
eliminazione di tutte le conferenze» (stato­regioni e Unificata, ndr) che rappresentano una delle iperboli
burocratiche del nostro sistema».
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
14
11 settembre 2015
Pagina 33
Italia Oggi
Pubblica Amministrazione
Padova fuori dall' Anci. Bitonci: non fa gli interessi
degli enti. Fassino: sconcertato
Padova fuori dall' Anci. Ad annunciare lo
strappo il sindaco Massimo Bitonci che punta il
dito contro la presidenza di Piero Fassino, reo
di essere troppo filogovernativo e di «non
opporsi ai provvedimenti sbagliati del
governo». La decisione del sindaco leghista è
il culmine di un malcontento strisciante in seno
all' associazione che già a giugno (si veda
ItaliaOggi del 18/6/2015) aveva portato a dure
contestazione verso Fassino, a cui in consiglio
nazionale era stato apertamente chiesto di
«spogliarsi della pettorina del Pd». A guidare
la «secessione» verso l' Anci nazionale è
soprattutto il Veneto, dove molti altri sindaci,
rivela Bitonci, hanno già lasciato l'
associazione di via dei Prefetti o stanno
meditando di farlo. Bitonci li elenca uno per
uno: Albignasego, Arquà Petrarca, Brugine,
Campo San Martino, Candiana, Carceri,
Carmignano di Brenta, Cinto Euganeo,
Cittadella, Correzzola, Limena, Maserà,
Mestrino, Montagnana, Saletto, San Giorgio in
Bosco, Pontelongo, San Pietro in Gu, Terrassa
Padovana. «Proporrò loro di lavorare insieme
ed, eventualmente, di pensare a un'
Associazione di comuni che sia snella, a costo
zero, senza staff, con una sede itinerante e si
ponga, quale scopo unico, quello di difendere,
nella piena collaborazione degli aderenti, gli interessi specifici dei residenti. Cosa che l' Anci non ha mai
fatto fino in fondo». «Non sono stato eletto», ha proseguito Bitonci, «per chinare il capo di fronte ai
desiderata dei funzionari di Stato che non fanno gli interessi dei miei concittadini. In più l' Anci, oltre a
essere inutile, è troppo costosa: 35.000 euro all' anno di iscrizione». Parole dure a cui ha risposto con
analoga durezza Piero Fassino che si è detto «sconcertato» per la decisione del sindaco di Padova, un
sindaco, ha osservato, «che nei pochi mesi dalla sua elezione non ha mai partecipato ad alcuna
riunione né tecnica né politica e ad alcuna attività istituzionale dell' Associazione, non rappresentando
quindi mai la propria opinione e le proprie esigenze di amministratore locale».
«Mi auguro», ha proseguito il sindaco di Torino, «che Bitonci ci ripensi sottraendosi alla tentazione di
atti strumentali e di sapore elettoralistico».
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
15
11 settembre 2015
Pagina 33
Italia Oggi
Pubblica Amministrazione
Il commissario Gutgeld: si partirà dai servizi pubblici locali. Largo alle aggregazioni
Partecipate, incentivi ai tagli
Il comune che dismette potrà ripianare i debiti e investire
Dismettere le partecipate per ripianare i debiti
e sbloccare gli investimenti. Sulla falsariga di
quanto accaduto per le dismissioni
immobiliari, potrebbe essere questa la ricetta
del governo da inserire nella prossima legge
di stabilità per invogliare i comuni a liberarsi di
carrozzoni spesso inutili e dannosi in termini di
sperpero di risorse pubbliche.
Ad anticiparlo è stato il nuovo commissario
alla spending review, Yoram Gutgeld, nel
corso di un convegno alla camera dei deputati
organizzato dall' associazione di cultura
politica ProDemos. Il deputato del Pd, e
consigliere economico del premier Matteo
Renzi, ha annunciato un deciso cambio di
passo rispetto alla logica del mero
disboscamento che aveva portato il suo
predecessore, Carlo Cottarelli a minacciare il
taglio delle partecipate «da 8.000 a 1.000». «Il
numero non è importante», ha detto Gutgeld,
«importante è concentrare gli interventi sulle
società che presentano un maggior impatto
economico, ossia quelle che gestiscono servizi
pubblici locali» . L a g a l a s s i a d e l l e 7 . 7 0 0
partecipate ( 7 . 4 2 0 p e r l a C o r t e c o n t i ,
addirittura 10.000 per la presidenza del
consiglio) , s i p r e s e n t a i n f a t t i q u a n t o m a i
variegata. Un migliaio di società (circa il 12%
del totale) svolge attività strumentali per gli enti azionisti, mentre circa 1.800 operano nel settore dei
servizi pubblici locali (acqua, gas, energia, rifiuti, trasporto pubblico locale).
Il restante 64% (circa 5.000 realtà) opera nei settori più disparati.
Dall' industria alle infrastrutture, dalle farmacie comunali alle banche, dal turismo all' edilizia, dal
commercio al magazzinaggio, dalla gestione delle strade ai parcheggi, dalle terme ai servizi
professionali. È qui che, secondo ProDemos, bisogna intervenire, iniziando a dismettere le cosiddette
«scatole vuote» (in circa 3.000 società i dipendenti sono meno di sei, quindi meno dei componenti del
cda, mentre 1.300 hanno un fatturato inferiore a 100 mila euro). Per quanto riguarda i piccoli comuni,
osserva il presidente di ProDemos e direttore dell' Ifel, Pierciro Galeone, «è opportuno prevedere delle
dimensioni minime, indicando una soglia ragionevole che potrebbe essere rappresentata un mix di
fattori, dal fatturato al numero dei dipendenti, per giustificare i costi connessi alla detenzione delle
partecipate».
Altrimenti bisognerà procedere ad aggregazioni. La razionalizzazione delle partecipate partirà dalla
definizione di precisi ambiti territoriali, ha spiegato Gutgeld, «in modo che tutti i servizi pubblici locali
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
Continua ­­>
16
11 settembre 2015
Pagina 33
<­­ Segue
Italia Oggi
Pubblica Amministrazione
abbiamo una scala minima».
«Il paese deve essere diviso in circa in 80 aree. Se in un' area si trovano 10 società di raccolta rifiuti
bisognerà prevedere un processo di aggregazione». Nel 2012 le perdite lorde di questa categoria molto
variegata di società si aggiravano intorno ai 513 milioni di euro. Meno delle partecipate operanti nei
servizi pubblici locali che hanno bruciato 572 milioni nonostante siano un terzo delle prime. Ecco perché
il governo ha deciso di iniziare proprio da qui. E c' è da scommettere che il primo settore a essere
oggetto di interventi sarà quello che tra le utility presenta le maggiori criticità: il trasporto pubblico
locale.
«Stiamo valutando interventi già nella legge di stabilità per completare il quadro, poi, con un probabile
intervento successivo ad hoc», ha dichiarato Gutgeld, spiegando che gli effetti saranno visibili «nel
medio­lungo termine, mentre è illusorio pensare a ripercussioni immediate». Anche perché dismettere
le partecipate significa inevitabilmente doverne ricollocare i dipendenti. E il governo, già impegnato
nella difficile gestione degli esuberi provinciali, vuole procedere con cautela. Ne è convinto il
sottosegretario alla Funzione pubblica Angelo Rughetti secondo cui il trasferimento dei dipendenti «non
si può fare dall' oggi al domani». Rughetti ha poi annunciato che i primi decreti attuativi della riforma
Madia (legge 124/2015) arriveranno a ottobre e riguarderanno «i rapporti tra la p.a. e i cittadini. Il
secondo pacchetto, sull' organizzazione della macchina amministrativa, avrà bisogno di qualche
settimana in più».
FRANCESCO CERISANO
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
17
11 settembre 2015
Pagina 34
Italia Oggi
Pubblica Amministrazione
Circolare della polizia municipale di Torino dopo gli ultimi, tragici, fatti di cronaca
Tso, mai più vigili lasciati soli
È necessaria la richiesta, e la presenza, di un medico
Prima di intervenire con la forza su un malato
di mente occorre che il sanitario formalizzi una
richiesta scritta attestante lo stato di necessità.
E partecipi all' operazione di persona per
gestire con competenza e immediatezza
medica tutti i dettagli dell' emergenza. Lo ha
evidenziato il comando della polizia
municipale di Torino con la circolare n. 85 del
13 agosto 2015, immediatamente successiva
ai tragici fatti di cronaca che hanno riportato
alla ribalta la complessità della questione. La
ripartizione delle competenze in materia di
ricovero coatto è da sempre oggetto di dispute
molto accese tra strutture sanitarie e forze di
polizia. E questo per l' apparente lacunosa
definizione normativa degli ambiti di intervento
in riferimento, in particolare, all'
accompagnamento forzato del soggetto. L'
iniziativa in materia di accompagnamento
coattivo del malato di mente spetta ai medici
qualificati che procedono alla redazione della
proposta di ricovero ai sensi della legge
833/1978. Il sindaco, nella sua qualità di
autorità sanitaria locale, dispone quindi, con
ordinanza motivata, il provvedimento di
trattamento obbligatorio. Nell' esecuzione di
un' ordinanza di ricovero coatto la presenza
del personale sanitario è indispensabile per la
tutela della salute del paziente, la cura della persona nonché il possibile recupero di un suo eventuale
consenso. Solo quando è conclamata e persistente la determinazione di rifiuto, gli operatori sanitari
possono richiedere l' uso della coazione fisica alla polizia. Nell' immediatezza dell' intervento delle forze
dell' ordine e degli operatori sanitari si mantiene comunque una netta separazione dei ruoli. L' uno
dedicato alla garanzia del rispetto delle norme nell' eventuale uso della forza e l' altro, obbligatorio,
sempre mirato alla tutela della salute e al recupero dell' eventuale consenso del paziente. La
demarcazione delle competenze deve sempre tener conto della necessità della massima
collaborazione in ordine agli adempimenti da espletare per l' esecuzione dell' ordinanza sindacale di
adozione del trattamento sanitario obbligatorio, che si traduce nella necessità di azione congiunta e
presenza contestuale degli operatori sanitari e di polizia, sia pure con distinti ambiti di intervento e di
responsabilità.
E senza la necessaria presenza degli organi di polizia in caso di situazioni ordinarie. Nella pratica
operativa però succede esattamente il contrario.
Molti interventi di emergenza vengono curati solo dagli organi di polizia mentre altri, pur debitamente
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
Continua ­­>
18
11 settembre 2015
Pagina 34
<­­ Segue
Italia Oggi
Pubblica Amministrazione
qualificati come interventi sanitari obbligatori, sono delegati principalmente agli organi di polizia. In
questo caso a parere del comando torinese prima di mettere mano sulle persone il medico dovrà
almeno attestare lo stato di necessità. E continuare a presenziare per verificare scrupolosamente lo
stato di salute del malato. Nel caso di intervento di emergenza senza medici sul posto spetterà
comunque alla polizia decidere, in attesa di un sanitario.
STEFANO MANZELLI
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
19
11 settembre 2015
Pagina 34
Italia Oggi
Pubblica Amministrazione
lo scadenzario degli enti locali
GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE Personale. Entro
oggi effettuare il versamento all' Inpdap delle
quote dovute per il mese precedente per l'
ammortamento delle sovvenzioni in conto
concessione del quinto delle retribuzioni,
cumulativamente per tutti i dipendenti, sul c/c
postale n. 980004.
MARTEDÌ 15 SETTEMBRE Monitoraggio
debiti commerciali. Le pubbliche
amministrazioni comunicano, m e d i a n t e l a
piattaforma elettronica d e l M e f p e r l a
certificazione dei crediti i dati relativi ai debiti
non estinti, certi, liquidi ed esigibili per
s o m m i n i s t r a z i o n i , f o r n i t u r e e appalti e
obbligazioni relative a prestazioni
professionali, per i quali, nel mese precedente,
sia stato superato il termine di scadenza senza
che ne sia stato disposto il pagamento.
LUNEDÌ 21 SETTEMBRE Modello 770.
Presentazione all' Agenzia delle entrate della
dichiarazione Modello 770 Ordinario e
semplificato relativo all' anno solare
precedente.
MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE Personale.
Emettere i mandati di pagamento degli
stipendi al personale dipendente e curarne la
consegna al Tesoriere comunale.
M E R C O L E D Ì 3 0 S E T T E M B R E Bilancio
Consolidato. Termine per l' approvazione del bilancio consolidato 2014 per gli enti che hanno
partecipato alla sperimentazione contabile.
Bilancio di previsione 2015 province e Città metropolitane. Termine per l' approvazione del bilancio di
previsione per l' anno 2015 (termine ulteriormente differito dal decreto mininterno 30/07/2015 pubblicato
nella G.U. 175 del 30/07/2015).
Unioni di comuni. Le unioni di comuni e le comunità montane svolgenti l' esercizio associato di funzioni
comunali, devono inviare la richiesta del contributo di cui al dm 1° settembre 2000, n. 318 entro il 30/9
dell' anno di costituzione, per la relativa attribuzione entro il successivo 31 ottobre.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
20
11 settembre 2015
Pagina 34
Italia Oggi
Pubblica Amministrazione
Province, esuberi ancora al palo
I trasferimenti dei dipendenti in sovrannumero
delle province restano ancora al palo.
Il dpcm 26 giugno 2015, contenente la
«Definizione delle tabelle di equiparazione fra i
livelli di inquadramento previsti dai contratti
collettivi relativi ai diversi comparti di
contrattazione del personale non dirigenziale»
registrato dalla Corte dei conti e ora in attesa
di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, non è
in grado di risolvere i problemi posti dalla
riforma delle province, che restano tutti sul
tappeto e, anzi, si aggravano.
Mobilità al palo. Il Dpcm che tra breve entrerà
in vigore da molti è considerato la chiave per
aprire le procedure di mobilità
intercompartimentale e sbloccare, quindi, la
s i t u a z i o n e d e i c i r c a 2 0 m i l a dipendenti
provinciali in sovrannumero.
Le cose non stanno così. Il Dpcm è utile solo
per le tabelle di equiparazione nel caso di
trasferimenti tra diversi comparti della p.a., ma
di per sé non fornisce alcuna spinta al
complicatissimo processo di ricollocazione dei
dipendenti provinciali in sovrannumero.
Del resto, in attesa che si avvii la piattaforma
telematica per gestire la mobilità prevista da
un altro Dpcm ancora fermo per l' opposizione
delle regioni, i dipendenti provinciali avrebbero
potuto senza alcuna necessità di tabelle di equiparazione passare a comuni e regioni, che fanno parte
del medesimo comparto. Le mobilità tra province e altri enti locali, invece, ci sono state col contagocce,
anche perché la gran parte delle province non ha formalmente approvato liste nominative dei propri
dipendenti in sovrannumero.
Trattamento economico. Il Dpcm sulle tabelle di equiparazione garantisce ai dipendenti che passino da
un' amministrazione all' altra «il trattamento economico fondamentale e accessorio ove più favorevole ­
limitatamente alle voci con carattere di generalità e natura fissa e continuativa». Non si rispetta, per
quanto riguarda i provinciali, la previsione di cui all' articolo 1, comma 96, lettera a), della legge
56/2014, che invece garantisce ai dipendenti provinciali l' intero trattamento economico, ponendone il
finanziamento a carico delle province. Il governo ha inserito questa clausola che modifica l' assetto
normativo consapevole che la legge 190/2014, avendo imposto un prelievo forzoso di 3 miliardi a
regime alle province non consente di prelevare da esse le risorse per finanziare anche integralmente il
personale da trasferire (la cifra si aggira intorno agli 840 milioni). Tuttavia, è evidente che non essendo
stato abolito l' articolo 1, comma 96, della legge Delrio ciascun dipendente ha un diritto fondato dalla
legge a non vedersi decurtato lo stipendio e potrebbe rivolgersi giudizialmente avverso la provincia, per
ottenere da questa il trasferimento delle risorse che finanziano il trattamento economico verso l' ente di
destinazione. Anche in questo caso il rischio di un contenzioso incontrollabile è enorme e altrettanto
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
Continua ­­>
21
11 settembre 2015
Pagina 34
<­­ Segue
Italia Oggi
Pubblica Amministrazione
grande è la probabilità di un salasso per le province.
Bandi in corso. C' è poi il problema dei bandi di mobilità in corso, quelli che ai sensi della circolare
1/2015 della Funzione pubblica si sono considerati legittimi se riservati ai dipendenti provinciali in
sovrannumero.
Di particolare delicatezza è quello per 1031 posti presso il ministero della giustizia, la cui procedura si
avvicina verso i colloqui selettivi. Oltre a non essere stato interamente riservato ai dipendenti provinciali,
il bando e la connessa procedura sono particolarmente delicati perché hanno partecipato moltissimi
dipendenti provinciali e di città metropolitane non formalmente inseriti nelle liste dei soprannumerari.
LUIGI OLIVERI
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
22
11 settembre 2015
Pagina 35
Italia Oggi
Pubblica Amministrazione
nei raggruppamenti temporanei
Progettisti senza requisiti
Negli appalti integrati di lavori, i progettisti
indicati non assumono la qualità di concorrenti
e non sono tenuti alla dimostrazione dei
requisiti e agli adempimenti prescritti per i
raggruppamenti temporanei. Lo stabilisce il
Tar Piemonte sez. II con la sentenza del 14
agosto 2015 n.1335 rispetto a un ricorso nel
quale si eccepiva che il raggruppamento di
progettisti indicato dall' impresa partecipante a
un appalto integrato di progettazione e
costruzione, non fosse in possesso dei
requisiti di capacità previsti dal disciplinare di
gara per i raggruppamenti di progettisti
indicato dalle imprese.
I giudici hanno respinto il ricorso affermando
che le norme del regolamento del codice (dpr
207/2010) «si riferiscono ai soggetti che
presentano l' offerta in associazione
temporanea e che assumono la qualifica di
concorrenti (prima) e di contraenti (poi, in caso
di aggiudicazione) con la stazione
appaltante».
La sentenza chiarisce che se i progettisti
indicati non assumono la qualità di concorrenti,
non sono tenuti alla dimostrazione dei requisiti
e agli adempimenti prescritti dalla normativa
vigente per i raggruppamenti temporanei. Da
ciò discende, dice la sentenza, che le regole
sulla conformazione interna dei raggruppamenti e sulla qualificazione in misura maggioritaria del
progettista capogruppo risultano direttamente applicabili soltanto ai veri e propri raggruppamenti
temporanei di progettisti. E non possono essere estese in modo cogente alle ipotesi in cui la
concorrente si avvalga, per l' appalto integrato, di uno staff di progettisti indicati in sede di offerta, ai
quali non può imporsi il rispetto di determinate forme organizzative.
Per i progettisti indicati, secondo i giudici, la stazione appaltante ha lasciato libertà organizzativa,
limitandosi a richiedere il possesso globale e cumulativo delle qualificazioni nelle classi e categorie di
progettazione, senza imporre percentuali minime o maggioritarie di fatturato per il capogruppo e per i
mandanti.
Ancora di più è legittimo che il giovane professionista (obbligatorio nei raggruppamenti di progettisti)
non abbia indicato alcun servizio utile alla qualificazione, in considerazione della peculiarità delle figura
all' interno del raggruppamento e dello scopo perseguito dal legislatore.
© Riproduzione riservata.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
23
11 settembre 2015
Pagina 35
Italia Oggi
Pubblica Amministrazione
Verifiche di Cantone sugli appalti del Campidoglio come per Expo senza rallentare i cantieri
Giubileo, scudo anticorruzione
Imprese scelte a caso dal computer per lavori sotto il milione di ​
Controlli preventivi, da attuare in tempi rapidi,
sugli atti di gara predisposti della stazione
appaltante e sulla fase di esecuzione dei
contratti con esclusione degli affidamenti sotto
i 40 mila euro. Sono questi i controlli che l'
Autorità nazionale anticorruzione (Anac)
applicherà, secondo lo schema della vigilanza
collaborativa, agli appalti che il comune di
Roma dovrà affidare per la realizzazione degli
interventi connessi al prossimo Giubileo
straordinario che prenderà il via l' 8 dicembre
2015.
Si tratterà di 33 interventi per i quali sono
previsti 50 milioni di stanziamento, ma non è
escluso che la lente di ingrandimento di
Cantone possa essere indirizzata anche su
altri appalti connessi all' evento.
Il modello delineato nel protocollo siglato l' 8
settembre da Cantone e Marino è mutuato dall'
esperienza di Milano e degli appalti di Expo
2015 che ha portato la task force Anac (con l'
Uos­Unità operativa speciale composta anche
da funzionari della Guardia di finanza) a
intervenire in base ai poteri speciali assegnati
dal decreto 90/2014.
Con la sigla del protocollo Anac­comune di
Roma il presidente dell' Authority può così dire
ormai realizzato l' obiettivo che si era posto
mesi fa di valorizzare ed estendere l' esperienza della cosiddetta vigilanza collaborativa negli appalti
pubblici.
Anche in questo caso verrà creato per una amministrazione locale, una sorta di scudo anticorruzione
che, senza bloccare o rallentare i cantieri, permetterà all' Autorità di verificare in via preventiva gli atti e
la documentazione di gara per l' affidamento e l' esecuzione delle opere. L' obiettivo è quello di
accompagnare la realizzazione delle opere, che devono essere portate a termine, ma senza sbavature
o illegalità e non più di intervenire ex post bacchettando l' operato della stazione appaltante, senza
peraltro una particolare efficacia.
La prima esperienza di questo tipo di vigilanza fu sostanzialmente imposta nel caso dell' Expo: nel caso
di Roma e del Giubileo ci si arriva con un protocollo che ha anche un valore politico.
A Milano, per Expo 2015, l' operazione è stata resa possibile anche dall' utilizzo di una piattaforma
informatica che ha consentito di esaminare tutte le procedure nel giro di sette giorni (i rilievi di
illegittimità dell' Uos riguardarono il 71% degli affidamenti).
Tornando al Giubileo saranno sottoposti a verifica preventiva le proposte di determina a contrarre
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
Continua ­­>
24
11 settembre 2015
Pagina 35
<­­ Segue
Italia Oggi
Pubblica Amministrazione
precedenti all' avvio delle vere e proprie gare e tutti gli atti connessi all' affidamento: bandi di gara,
lettere di invito, disciplinari, capitolati e schemi di contratto, provvedimenti di nomina dei commissari di
gara e di costituzione della commissione aggiudicatrice, atti di verifica e esclusione delle offerte
anomale e, ovviamente, i provvedimenti di aggiudicazione. Non solo. Sarà controllata dall' Anac anche
la fase esecutiva del contratto: perizie di variante di importo superiore al 5% e proposte di
perfezionamento di accordi bonari o transattivi.
Anche sul fronte del contenzioso occorrerà che il comune di Roma si attivi tempestivamente per
comunicare l' insorgere di controversie giudiziali e stragiudiziali.
Saranno esclusi dai controlli gli affidamenti di servizi e forniture sotto i 40 mila euro, le varianti al di sotto
del 5%, gli ordini di servizio dei direttori dei lavori relativi ad «aspetti di dettaglio» che non comportino
aumento dell' importo contrattuale, le sponsorizzazioni e altri atti che non comportano spese. La scelta
delle imprese esecutrici per importi al di sotto del milione di euro avverrà casualmente utilizzando un
sistema informatico e con rotazione degli affidamenti.
© Riproduzione riservata.
PAGINA A CURA DI ANDREA MASCOLINI
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
25
11 settembre 2015
Pagina 35
Italia Oggi
Pubblica Amministrazione
Anac: affidamenti negoziati in casi urgenti per evitare danni
Opere, niente varianti Modifiche solo con gara
In un appalto pubblico è illegittimo ricorrere
alla variante in corso d' opera se cambia lo
stato dei luoghi dopo l' aggiudicazione del
contratto e occorre rinnovare la procedura di
gara.
È, invece, ammesso l' affidamento dei lavori a
trattativa privata per prevenire ulteriori danni.
È quanto ha precisato l' Autorità nazionale
anticorruzione con il parere del 22 luglio 2015
(52/2015) che delinea con precisione i limiti
per l' applicazione dell' istituto della variante in
corso d' opera. Il caso esaminato dall' Autorità
su richiesta di parere della stazione appaltante
riguardava la possibilità di procedere alla
stipula di un contratto d' appalto integrato,
avviando immediatamente dopo, con ordine di
servizio da impartire all' aggiudicataria, le
procedure della variante progettuale in corso
d' opera nell' ambito della somma aggiudicata.
Era accaduto che la stipula del contratto era
stata ritardata da un contenzioso maturato a
valle dell' aggiudicazione e nel frattempo era
avvenuto un crollo che aveva modificato lo
stato dei luoghi.
L' idea della stazione appaltante era stata
quella di proporre all' aggiudicatario una
variante al progetto originario da fare rientrare
nel prezzo del contratto che si sarebbe dovuto
stipulare. L' Autorità, preliminarmente, ha ricostruito il quadro normativo all' interno del quale è
ammesso il ricorso alla variante in corso d' opera che è possibile (ai sensi dell' articolo 132 del codice
dei contratti pubblici) per introdurre in un progetto in corso di esecuzione variazioni non previste dal
contratto e che danno luogo ad alterazioni del prezzo d' appalto. La normativa circoscrive le fattispecie
di variante perché le modifiche o le estensioni apportate all' oggetto del contratto dopo l' aggiudicazione
o dopo la stipula sono illegittime per violazione delle direttive comunitarie e delle norme nazionali che
dispongono l' obbligo della gara pubblica a garanzia della concorrenza.
Nel caso di specie, quindi, la stazione appaltante non poteva ordinare una variante in primo luogo
perché l' evento era sopravvenuto prima della stipula del contratto e perché tale circostanza aveva reso
il contratto non più coerente, in ragione delle circostanze sopravvenute, con lo stato di fatto alla base del
progetto e, dunque, non più rispondente alle esigenze dell' amministrazione. In secondo luogo, l'
Autorità ritiene che il ricorso alla variante non sia possibile anche perché le variazioni al progetto posto
a base di gara, dopo il crollo, non erano di scarsa entità.
In sostanza la presenza di modifiche progettuali di non scarsa importanza, idonee con ogni probabilità a
condurre a un esito diverso della procedura selettiva (diverso aggiudicatario e diverso prezzo di
aggiudicazione), imponevano anche ai sensi della giurisprudenza comunitaria, la rinnovazione della
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
Continua ­­>
26
11 settembre 2015
Pagina 35
<­­ Segue
Italia Oggi
Pubblica Amministrazione
procedura di gara.
L' Anac ha riconosciuto invece alla stazione appaltante, per fare fronte con estrema urgenza a una
situazione che appariva avviata a un progressivo deterioramento, senza potere attendere i tempi
imposti dai termini delle procedure delle gare, la possibilità di affidamento tramite procedura negoziata
senza previa pubblicazione di bando. Ma per il resto occorreva ricominciare con una nuova gara.
© Riproduzione riservata.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
27
11 settembre 2015
Pagina 36
Italia Oggi
Pubblica Amministrazione
Alcotra, ecco i fondi
Scadrà il 15 settembre 2015 il termine finale
per accedere al primo bando per la
presentazione di progetti singoli sul
Programma Interreg V­A Francia­Italia
«Alcotra».
Le risorse messe a bando ammontano a oltre
18,6 milioni di euro. Le proposte depositate
devono riferirsi a uno dei seguenti obiettivi
specifici (OS): Obiettivo specifico 2.2
«Aumentare la resilienza dei territori Alcotra
maggiormente esposti ai rischi», Obiettivo
specifico 3.1 «Incrementare il turismo
sostenibile nell' area Alcotra» e Obiettivo
specifico 4.1 «Favorire lo sviluppo di servizi
sociosanitari per la lotta contro lo
spopolamento delle aree montane e rurali». Il
programma copre l' intera frontiera alpina tra l'
Italia e la Francia e quindi i territori di Liguria,
Piemonte, Valle d' Aosta, Provenza Costa
Azzurra e Rhône Alpes.
Ogni amministrazione elabora un dossier di
domanda di contributo Fesr al 85% per le
spese che la riguardano e porta un
autofinanziamento o delle contropartite
nazionali a copertura del restante 15%. Le
attività e le spese le dovranno essere
realizzate entro 18 mesi dalla concessione del
contributo.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
28
11 settembre 2015
Pagina 36
Italia Oggi
Pubblica Amministrazione
Gli enti hanno tempo fino al 30/9 per presentare progetti a valere sulle risorse statali
Otto per mille, un' opportunità
Cultura, calamità, assistenza, contrasto alla fame
Beni culturali, calamità naturali, assistenza ai
rifugiati, contrasto alla fame nel mondo e
edilizia scolastica sono gli ambiti dei progetti
finanziabili a valere sui fondi dell' otto per mille
a gestione statale.
G l i enti locali su tutto il territorio nazionale
hanno tempo fino al 30 settembre 2015 per la
presentazione dei progetti, con esclusione dell'
ambito edilizia scolastica. Solo le istanze per
la categoria relativa alla ristrutturazione, il
miglioramento, la messa in sicurezza, l'
adeguamento antisismico e l' efficientamento
energetico degli immobili adibiti ad istruzione
scolastica non potranno essere ammesse.
Per effetto di quanto previsto dall' articolo 1,
commi 160 e 172, della legge 13 luglio 2015,
n. 107 le risorse per l' edilizia scolastica,
saranno destinate agli interventi necessari, a
seguito di eventi eccezionali e imprevedibili,
individuati annualmente con decreto del
ministro dell' istruzione, dell' università e della
ricerca. Gli enti possono presentare progetti
negli altri ambiti come riportato di seguito.
Interventi su beni culturali I comuni possono
presentare progetti per la conservazione di
beni culturali, riconosciuti ai sensi del Codice
dei beni culturali. I fondi sono rivolti al
restauro, alla valorizzazione, alla fruibilità da
parte del pubblico di beni immobili o mobili, anche immateriali, che presentano un particolare interesse,
architettonico, artistico, storico, archeologico, etnografico, scientifico, bibliografico e archivistico. La
priorità è assegnata in base al rischio di perdita del bene, nonché al valore e alla fruibilità pubblica.
Progetti per contrastare le calamità naturali I progetti possono riguardare la realizzazione di opere,
lavori, studi, monitoraggi finalizzati alla tutela della pubblica incolumità da fenomeni geomorfologici,
idraulici, valanghivi, meteorologici, di incendi boschivi e sismici.
È finanziabile anche il ripristino di beni pubblici, inclusi i beni culturali, danneggiati o distrutti dalle
medesime tipologie di fenomeni. Per il 2015 la priorità è assegnata in base al livello di rischio del sito
oggetto di intervento e della relativa popolazione a seguito di un evento o un dissesto idrogeologico.
Accoglienza dei rifugiati Altro tema caldo, che può beneficiare dei fondi, riguarda l' assistenza ai
rifugiati. Le risorse sono dirette ad assicurare l' accoglienza, la sistemazione, l' assistenza sanitaria e i
sussidi previsti dalla legge a coloro cui sono state riconosciute legalmente forme di protezione
internazionale o umanitaria. I progetti possono rivolgersi anche a soggetti che hanno fatto richiesta di
protezione internazionale, purché privi di mezzi di sussistenza e ospitalità in Italia. Sono prioritari i
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
Continua ­­>
29
11 settembre 2015
Pagina 36
<­­ Segue
Italia Oggi
Pubblica Amministrazione
progetti che si rivolgono alle categorie deboli e i progetti destinati alle categorie deboli e quelli che
prevedono la destinazione diretta delle risorse utilizzate per l' intervento in favore dei beneficiari.
Combattere la fame nel mondo Le risorse possono essere anche destinate a finanziare interventi per il
contrasto alla fame nel mondo. Si tratta di interventi diretti alla realizzazione di progetti finalizzati all'
obiettivo dell' autosufficienza alimentare nei paesi in via di sviluppo, nonché alla qualificazione di
personale locale, da destinare a compiti di contrasto delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione. Il
personale può essere destinato anche a seguito di pandemie e di emergenze umanitarie che
minacciano la sopravvivenza delle popolazioni locali. Questa è l' unica tipologia di interventi i cui
progetti possono svolgersi anche all' estero.
Domande entro il 30 settembre 2014 La presentazione delle domande deve avvenire entro e non oltre il
30 settembre 2015 direttamente alla Presidenza del consiglio dei ministri a mezzo raccomandata al
seguente indirizzo: presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento per il coordinamento
amministrativo, presso Ufficio accettazione corrispondenza di palazzo Chigi, piazza Colonna 370,
00187 Roma. Possono anche essere trasmesse via Pec a [email protected].
ROBERTO LENZI
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
30
11 settembre 2015
Pagina 36
Italia Oggi
Pubblica Amministrazione
Restyling energetico
La regione Lombardia ha pubblicato il bando
per la riqualificazione energetica degli edifici
di proprietà dei comuni con popolazione sino a
mille abitanti, delle comunità montane, delle
fusioni e delle unioni d i comuni. Il bando è
stato emanato nell' ambito del Programma
operativo regionale 2014­2020 Asse prioritario
IV «Sostenere la transizione verso un'
economia a basse emissioni di carbonio in tutti
i settori» e porta in dote uno stanziamento di 7
milioni di euro. Possono presentare domanda i
comuni con popolazione sino a mille abitanti,
le unioni d i comuni, le comunità montane e i
comuni nati da fusione di comuni istituiti a
decorrere dal 1° gennaio 2011. Sono
considerati ammissibili i progetti di
riqualificazione energetica, anche mediante
demolizione e ricostruzione, che consentano di
migliorare le prestazioni energetiche di edifici
di proprietà pubblica, destinati all' uso
pubblico, con l' esclusione degli edifici adibiti a
residenza e assimilabili. La domanda dovrà
essere presentata a partire dalle ore 12 del 16
novembre 2015, sino all' avvenuto
esaurimento della dotazione finanziaria.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
31
11 settembre 2015
Pagina 37
Italia Oggi
Pubblica Amministrazione
Il primo dei non eletti voleva prendere il posto di un consigliere deceduto
L' assessore non subentra
L' ex membro della giunta decade dal consiglio
U n consigliere comunale, risultato primo dei
non eletti alle ultime consultazioni
amministrative, può subentrare, in qualità di
componente del consiglio comunale, a u n
consigliere eletto nella medesima lista e
successivamente deceduto?
Nella fattispecie in esame, il primo dei non
eletti di una lista ha chiesto al sindaco e al
p r e s i d e n t e d e l consiglio d e l l ' ente d i
riconoscere il proprio diritto a subentrare, in
qualità di componente del consiglio comunale,
a un consigliere eletto nella medesima lista e
successivamente deceduto. Già in precedenza
i l consiglio comunale aveva provveduto a
deliberare la surroga di altro consigliere eletto
sempre nella medesima lista e che lo stesso
richiedente, in tale circostanza, non è stato
tenuto in considerazione ai fini della surroga,
in quanto, pur risultando primo dei non eletti,
era stato nominato assessore del medesimo
ente.
Essendosi successivamente dimesso dalla
carica assessorile, il predetto ha chiesto di
poter subentrare al consigliere deceduto in
qualità di surrogante, atteso che, a suo avviso,
nei suoi confronti non avrebbe spiegato effetti
l' art.
64, comma 2, del decreto legislativo n. 267/00
che prevede, per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, la cessazione dalla carica del
consigliere che abbia accettato la nomina ad assessore della rispettiva giunta. Ciò in considerazione
della circostanza che non sarebbe mai stato «proclamato eletto» e pertanto, non avrebbe acquisito lo
status di consigliere comunale.
Ai sensi del citato art. 64, comma 2, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, «qualora
un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla
carica di consigliere all' atto dell' accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non
eletti».
Il Consiglio di stato, sezione prima, con parere n. 2755 del 13 luglio 2005, reso in ordine all' art. 64 del
decreto legislativo n. 267/2000, a suo tempo diramato dal ministero dell' interno con circolare n.
5 del 13 settembre 2005, ha evidenziato che, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti,
la cessazione dalla carica di consigliere costituisce un effetto legale automatico, cui segue, sempre ex
lege, la sostituzione del consigliere nominato assessore con il consigliere risultato primo dei non eletti
nella medesima lista.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
Continua ­­>
32
11 settembre 2015
Pagina 37
<­­ Segue
Italia Oggi
Pubblica Amministrazione
Nella vicenda prospettata, l' avvenuta accettazione dell' incarico di assessore da parte del primo degli
eletti nella lista, nelle ultime consultazioni elettorali, ha determinato, ex lege, l' acquisizione dello status
di consigliere da parte dello stesso. Tuttavia, la nomina contestuale di quest' ultimo a membro della
giunta ha determinato automaticamente la decadenza dello stesso dalla carica di consigliere comunale.
QUORUM STRUTTURALE Qual è il quorum strutturale necessario per la validità delle sedute
del consiglio comunale? Se tra la fonte statutaria e quella regolamentare si determina un
contrasto, quale delle due disposizioni dovrebbe essere applicata?
L' art. 38, comma 2, del Tuel n. 267/00 demanda al regolamento comunale, «nel quadro dei principi
stabiliti dallo statuto» la determinazione del «numero dei consiglieri necessario per la validità delle
sedute», con il limite che detto numero non può, in ogni caso, scendere sotto la soglia del «terzo dei
consiglieri assegnati per legge all' ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della
provincia»; quest' ultimo assunto deve essere inteso nel senso che, limitatamente al computo del
«terzo» dei consiglieri, il sindaco deve essere escluso.
Nel caso di specie, alcuni consiglieri comunali hanno evidenziato un contrasto tra la previsione recata
dello statuto comunale e il regolamento sul funzionamento del consiglio del citato ente locale.
La prima delle due fonti normative, infatti, prevede la presenza della metà dei consiglieri assegnati al
fine della validità delle sedute (cinque componenti); mentre, ai sensi della norma regolamentare, il
consiglio potrebbe validamente deliberare con la presenza di «almeno sette consiglieri».
Si sarebbe, pertanto, determinato un contrasto tra la fonte statutaria e quella regolamentare.
In base al principio della gerarchia delle fonti, conformemente anche all' articolo 7 del decreto legislativo
n. 267/00, che disciplina l' adozione dei regolamenti comunali «nel rispetto dei principi fissati dalla legge
e dallo statuto» (cfr. sentenza Tar Lombardia, Brescia, n. 2625 del 28 dicembre 2009, Tar Lazio, n. 497
del 2011) la citata disposizione regolamentare dovrebbe essere disapplicata, prevalendo la norma
statutaria.
Tuttavia, appare opportuna la revisione delle disposizioni statuarie e regolamentari che disciplinano i
quorum e le maggioranze necessarie per il funzionamento del consiglio, al fine di comporre la discrasia
evidenziata tra le disposizioni richiamate e consentire il corretto adeguamento alle disposizioni di legge
che hanno innovato in merito alla riduzione del numero dei componenti del consiglio comunale.
inserire tassello.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
33
11 settembre 2015
Pagina 37
Italia Oggi
Pubblica Amministrazione
Lo Scaffale degli Enti Locali
Autore ­ Paolo Carbone Titolo ­ Riserve,
transazione e accordo bonario negli appalti di
lavori, servizi e f o r n i t u r e C a s a e d i t r i c e ­
Maggioli, Rimini, 2015, pp. 400 Prezzo ­ 46
Argomento ­ Mentre per l' appalto di opere
pubbliche la normativa regolamentare sulle
riserve ha avuto una lunga elaborazione
giurisprudenziale, quest' ultima manca negli
appalti d i servizi e di forniture in ordine alle
contestazioni di cui il dpr n. 207/2010, che
contiene solo una disciplina appena
embrionale, lasciando all' autonomia privata la
più dettagliata regolamentazione dei tempi e
delle modalità di formulazione di esse,
sebbene sia facile presumere che i principi
relativi alle riserve saranno applicati anche per
le contestazioni. Il libro in questione offre
quindi una completa ricostruzione del quadro
normativo sugli istituti della riserva, della
transazione e dell' accordo bonario negli
appalti d i l a v o r i , servizi e f o r n i t u r e ,
illustrandone le applicazioni giurisprudenziali
nella loro evoluzione. Il primo capitolo,
dedicato all' analisi degli aspetti teorici e
pratici dell' istituto della riserva, consente di
individuare la corretta soluzione operativa per
le molteplici questioni sul terreno, in relazione
alla linea teorica scelta. La transazione e l'
accordo bonario sono invece affrontati rispettivamente nel secondo e nel terzo capitolo, che
rappresentano la naturale continuazione del discorso iniziato nel primo. Vengono illustrati nel dettaglio i
due istituti, enucleando gli elementi di specificità che li contraddistinguono in relazione alla disciplina
comune. Anche in questo caso l' esame degli aspetti teorici è sempre congiunto all' esposizione delle
conseguenze di ordine pratico che ne discendono. L' accurato apparato di note riporta tutte le più
rilevanti pronunce della giurisprudenza amministrativa sulla materia e i principali provvedimenti relativi
ai tre istituti trattati. L' opera rappresenta un utile strumento operativo per i soggetti operanti nello
scenario esecutivo dell' appalto, dagli appaltatori ai committenti, fino ai professionisti che li assistono.
Gianfranco Di Rago.
PAOLO CARBONE
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
34
11 settembre 2015
Pagina 38
Italia Oggi
Pubblica Amministrazione
Per il Consiglio di stato il comune non può appropriarsi dei beni dell' azienda
Project financing, limiti agli enti
L' autotutela della p.a., se la società fallisce, va circoscritta
Dal Consiglio di stato arriva uno stop per gli
enti pubblici concedenti all' esercizio di poteri
d i n a t u r a pubblicistica n e l l ' a m b i t o d e l l e
concessioni d i l a v o r i pubblici realizzate in
project financing.
Con la sentenza n. 3631 del 21 luglio 2015, i
giudici di palazzo Spada hanno esaminato il
ricorso presentato dalla curatela fallimentare di
u n a società m i s t a i n c a r i c a t a d e l l a
realizzazione e gestione di un parcheggio in
finanza di progetto contro il provvedimento con
il quale il comune concedente, nonché socio di
maggioranza della società, esercitando i poteri
di autotutela demaniale ex articolo 826 codice
civile, acquisiva l' area su cui insiste il
parcheggio al proprio patrimonio indisponibile.
La società mista concessionaria, al momento
del fallimento, risultava titolare di due distinte
concessioni: u n a a v e n t e a d o g g e t t o l a
costruzione e gestione di un parcheggio
multipiano e una avente ad oggetto
esclusivamente la gestione di aree pubbliche
di sosta.
In seguito al fallimento, il comune procedeva a
dichiarare la società decaduta da entrambe le
concessioni e, con provvedimento successivo,
accertava la caducazione automatica di tutti gli
accordi accessori alle concessioni, tra i quali il
contratto di cessione del diritto di superficie sulle aree adibite ai parcheggi, ordinandone, di
conseguenza, lo sgombero e disponendone l' acquisizione al proprio patrimonio indisponibile.
Nell' accogliere le motivazioni su cui si basa l' impugnativa al Consiglio di stato da parte degli organi del
fallimento, i giudici richiamano la precedente sentenza n. 1600 del 14 aprile 2008, con la quale viene
chiarito che la distinzione tra concessione di lavori pubblici e concessione di pubblico servizio si fonda
su un criterio di tipo «funzionale», oltre a quello della «prevalenza economica». Di conseguenza, si
configura una concessione di lavori pubblici qualora la gestione del servizio si renda strumentale alla
costruzione dell' opera, in quanto funzionale al reperimento dei mezzi finanziari necessari alla sua
realizzazione; d' altra parte, una concessione si qualifica di servizio pubblico nei casi in cui la
realizzazione dei lavori è necessaria a garantire la gestione di un servizio, il cui funzionamento è
comunque assicurato da un' opera esistente. Nel caso in questione, quindi, la concessione per la
realizzazione e gestione del parcheggio si inquadra nell' ambito delle concessioni di lavori pubblici: il
parcheggio multipiano interrato, infatti, aumentando la capacità di spazi di sosta sul territorio comunale,
si configura come opera di pubblica utilità, la cui costruzione non è imposta da alcuna norma di legge e
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
Continua ­­>
35
11 settembre 2015
Pagina 38
<­­ Segue
Italia Oggi
Pubblica Amministrazione
per la cui realizzazione mediante project financing viene fatto ricorso principalmente a capitali di origine
privata.
Viceversa, la concessione per la gestione delle aree pubbliche di sosta risulta essere strumentale alla
gestione di un servizio previsto dal Codice della strada, quello della riscossione dei proventi dei
parcheggi a pagamento, afferendo così alla categoria delle concessioni di servizio pubblico.
Sulla base della suddetta distinzione, i giudici amministrativi procedono a chiarire le diverse
conseguenze del fallimento della società sulle due concessioni in essere.
Sebbene venga riconosciuta la legittimità da parte del comune a dichiarare la decadenza di entrambe le
concessioni, solo relativamente alla concessione di servizio pubblico, ovvero quella consistente nella
gestione delle aree pubbliche di sosta, l' ente concedente può procedere, al fine di far fronte all'
interruzione di pubblico servizio, all' acquisizione in autotutela delle aree in concessione. Viceversa, per
quanto riguarda la concessione per la costruzione e gestione del parcheggio multipiano, la
riacquisizione delle aree al proprio patrimonio indisponibile comporterebbe l' appropriazione illegittima
da parte del comune di un bene privato, essendo il parcheggio realizzato su un' area concessa dal
comune con diritto di superficie alla società concessionaria, che ne risulta pertanto proprietaria ai sensi
dell' articolo 952 codice civile. A questa conclusione si giunge anche nel caso in oggetto, in cui l'
amministrazione comunale possiede la maggioranza nella società mista fallita: non appare, infatti,
ammissibile che il Comune possa sollevarsi dal rischio di impresa implicitamente assunto al momento
della costituzione della società, ricorrendo alle prerogative proprie degli enti pubblici, quali l' esercizio
dell' autotutela demaniale.
I giudici di Palazzo Spada, accogliendo le istanze della curatela, rilevano anche la violazione del
principio della par condicio creditorum, dal momento che l' amministrazione comunale, soddisfacendo
le proprie ragioni di credito derivanti dal fallimento tramite l' esercizio dei propri poteri autoritativi,
sottrae alla massa passiva dei creditori l' unico cespite patrimoniale caduto nella procedura
concorsuale.
Infine, l' impossibilità per il comune di agire in autotutela emerge anche in merito alla realizzazione delle
opere tramite project financing: infatti, dal momento che il ritorno per i finanziatori del progetto è
garantito esclusivamente dai flussi finanziari derivanti dall' investimento stesso, appare necessario
prevedere forme di garanzia patrimoniale che consentano a questi di mitigare gli effetti negativi di un
eventuale default del concessionario.
In conclusione, il ricorso da parte del Comune ai propri poteri di autotutela al fine di riacquisire le aree
adibite alla costruzione del parcheggio multipiano in finanza di progetto, non solo risulta essere in
conflitto con la natura privata del bene, ma lede anche il principio della par condicio creditorum e
indebolisce il sistema di garanzie a tutela dei finanziatori, minando pericolosamente le basi stesse del
project financing.
FILIPPO FRIZZI
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
36
11 settembre 2015
Pagina 38
Italia Oggi
Pubblica Amministrazione
Tassa rifiuti, il comune può istituire tariffe
differenziate per i B&B
Il comune può del tutto legittimamente, ai fini
delle determinazione delle tariffe Tarsu, se lo
ritenga opportuno, stabilire una
differenziazione tra l' attività di bed and
breakfast (B&B), svolta in una civile
abitazione, rispetto alla tariffa ordinariamente
dovuta da quest' ultima.
Questa è la massima di una recente sentenza
della Corte di cassazione (Cass. 19 Agosto
2015 n.
16972), che inerisce la Tarsu, che come è
noto, è stata ormai sostituita prima dalla Tares
e poi, attualmente dalla Tari, istituita con l' art.
1 c. 639 della legge 147/2013.
La giurisprudenza in esame riguarda il ricorso
avverso l' avviso di accertamento di un ente
locale, di un contribuente che, nell' immobile
censito al catasto come civile abitazione, dove
risiede esercita congiuntamente l' attività di
bed and breakfast: tale attività consiste nell'
erogazione dei servizi d i a l l o g g i o e n e l l '
erogazione della prima colazione, includendo
in essa anche la biancheria, la conseguente
pulizia dei locali e la fornitura dei beni d i
consumo, inclusi i beni igienico­sanitari e
alimentari messi a disposizione degli
avventori, da parte del proprietario che le
gestisce avvalendosi della normale
organizzazione dei propri familiari.
La Cassazione ricorda che il comune può istituire, ai sensi dell' art.
49 del dlgs n. 22 del 1997, tariffe differenziate per fasce di utenza che distinguano l' uso domestico e
quello non domestico, previo accertamento dell' uso effettivo dei relativi immobili, essendo irrilevante la
classificazione catastale (cfr. Cass. sez. 5, sentenza n. 18501 del 10/8/2010).
L' applicazione della tassa smaltimento rifiuti di cui al dlgs n.
507/1993, come ricordano i giudici della Cassazione, è disciplinata dal regolamento comunale i n
materia e dai provvedimenti allo stesso correlati, con particolare riferimento alla determinazione del
costo complessivo del servizio, della percentuale di copertura del medesimo, nonché alla
individuazione e strutturazione delle categorie di contribuenza e alla loro specificazione, e quindi alle
valutazioni e accertamenti effettuati in merito alla effettiva produzione dei rifiuti, che risultano
differenziati in relazione alle peculiari caratteristiche di ciascun territorio comunale.
Ricordando che l' attività esercitata di B&B non necessita di una modifica di destinazione d' uso dell'
immobile in cui detta attività è esercitata, i giudici hanno ritenuto che quindi sarebbe illegittima una
tassa relativa ai B&B determinata con le stesse modalità di quella dovuta dagli alberghi, in quanto le
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
Continua ­­>
37
11 settembre 2015
Pagina 38
<­­ Segue
Italia Oggi
Pubblica Amministrazione
due fattispecie non sono assimilabili a tali fini, in quanto i bed & breakfast, svolgendo attività ricettiva in
maniera occasionale e priva di carattere imprenditoriale, non possono, per espressa previsione
normativa, essere equiparati alle strutture ricettive che svolgono l' attività professionalmente come
alberghi, hotel ecc.
Invece ciò che risulta effettivamente rilevante ai fini di cui trattasi sono le qualità e quantità di rifiuti
prodotti e non la destinazione d' uso dell' immobile.
Infatti le attività di accoglienza ricettiva esercitate da privati che, in via occasionale o saltuario, senza
carattere di imprenditorialità e avvalendosi della organizzazione familiare utilizzano parte della propria
abitazione fino a un numero massimo di camere o posti letto, fornendo ai turisti alloggio e prima
colazione sono classificate come B&B.
Deve, quindi, ritenersi legittimo da parte del comune istituire, pur nell' ambito della destinazione a civile
abitazione, una tariffa differenziata per l' uso che si fa di un immobile, a prescindere dalla destinazione
catastale, verificando l' utilizzo in concreto da parte del proprietario di servizi come il cambio della
biancheria, la pulizia dei locali, la fornitura del materiale di consumo a fini igienico ­ sanitari, la
manutenzione ordinaria degli impianti e gli altri analoghi, quando tali servizi non siano riferibili solo al
proprietario, ma anche ai clienti della struttura adibita a bed & breakfast.
E s s e n d o l ' imposta correlata alla capacità produttiva di rifiuti (come ricordato anche dalla
giurisprudenza europea), deve ritenersi legittima la determinazione, assunta con la delibera
commissariale citata, di prevedere una sottocategoria con valori e coefficienti di quantità e qualità
intermedi tra le sottocategorie di civile abitazione e alberghi che tenga conto della promiscuità tra l' uso
normale abitativo e la destinazione ricettiva a terzi.
Non si ravvisano, quindi, profili di illegittimità nella delibera dell' ente locale, che possa tener conto dei
principi illustrati dalla Cassazione e finora illustrati.
DUCCIO CUCCHI
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
38
11 settembre 2015
Pagina 39
Italia Oggi
Pubblica Amministrazione
È l' effetto dell' applicazione della nuova contabilità. Segnalazioni alla Corte conti
Bilanci, il disavanzo si fa in due
Ordinario o straordinario, il ruolo dei revisori è cruciale
Per la prima volta nel corso di quest' anno gli
enti territoriali si possono essere trovati a
gestire due diversi tipi di disavanzo di
amministrazione: il disavanzo «ordinario»
previsto dall' art. 188 del Tuel e un disavanzo
«straordinario» che può essere derivato dall'
operazione di riaccertamento straordinario dei
residui effettuato ai sensi dell' art.3 del dlgs
118/11.
Partiamo dal disavanzo previsto dal Tuel. Con
l' approvazione del rendiconto della gestione si
determina il risultato di amministrazione. Tale
risultato risulta dalla somma algebrica tra il
fondo di cassa al 31/12 aumentato del valore
dei residui attivi e diminuito dei residui passivi
alla stessa data. A partire dal 2015 il dettato
normativo del Tuel, modificato recentemente
dal dlgs 126/14 a seguito dell' entrata in vigore
della riforma della contabilità armonizzata,
chiarisce che «tale risultato non comprende le
risorse accertate che hanno finanziato spese
impegnate con imputazione agli esercizi
successivi, rappresentate dal fondo
pluriennale vincolato determinato in spesa del
conto del bilancio».
La norma chiarisce che l' eventuale disavanzo
che possa scaturire dall' approvazione del
rendiconto di gestione deve essere
immediatamente applicato all' esercizio in corso di gestione contestualmente all' approvazione del
rendiconto. Se il disavanzo fosse accertato in costanza di esercizio provvisorio, l' ente è obbligato ad
approvare il bilancio di previsione per la copertura del suddetto disavanzo.
Infatti il disavanzo accertato ai sensi dell' art. 186 del Tuel può essere ripianato nel primo esercizio o
negli esercizi successivi al primo previsti nel bilancio di previsione ma comunque non oltre la durata
della consiliatura (il disavanzo deve essere «applicato» al bilancio prime di tutte le altre spese). Il
ripiano del disavanzo deve essere oggetto di una specifica delibera consiliare nella quale sono
individuate le modalità e i tempi del ripiano stesso.
Tale delibera deve essere sottoposta al preventivo parere dell' Organo di revisione. Semestralmente il
sindaco o il presidente del consiglio presentano una relazione, accompagnata da un ulteriore parere
dell' organo di revisione, con la quale danno atto del rispetto del piano di rientro approvato.
Per fare fronte alla copertura del disavanzo l' ente può utilizzare: economie di spesa e/o maggiori
entrate, escludendo quelle derivanti da indebitamento e quelle con specifico vincolo di destinazione,
nonché i proventi derivanti dalle alienazioni di beni patrimoniali disponibili e altre entrate in c/capitale
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
Continua ­­>
39
11 settembre 2015
Pagina 39
<­­ Segue
Italia Oggi
Pubblica Amministrazione
per coprire gli squilibri di parte capitale. Inoltre in deroga a quanto previsto dall' art.1, comma 169, della
legge 296/2006, è concesso all' ente di modificare, con apposita delibera da allegare al bilancio d i
previsione e al rendiconto, le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza per coprire il
disavanzo di amministrazione.
Le regioni ripianano il disavanzo «ordinario» di amministrazione secondo quanto previsto dall' art.42,
comma 12 del dlgs n118/11 che sostanzialmente ricalca quanto previsto per gli enti locali.
Altra cosa è invece il disavanzo «straordinario» o il maggior disavanzo che si può generare a seguito
dell' operazione di riaccertamento straordinario dei residui. Infatti il comma 7 dell' art.3 del dlgs n118/11
recita così: «Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio
generale della competenza finanziaria enunciato nell' allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al
comma 1, escluse quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014, con delibera di giunta,
previo parere dell' organo di revisione economico­finanziario, provvedono, contestualmente all'
approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui». L' operazione di
riaccertamento straordinario, con la rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell'
attuazione del comma 7 (cancellazione e reimputazione dei residui attivi e passivi oltre che l'
accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 al fondo crediti di
dubbia esigibilità) può generare un disavanzo di amministrazione o un maggiore disavanzo rispetto a
quanto risultante dal rendiconto 2014.
Nelle more dell' emanazione di un decreto che definisca, ente per ente, i tempi e le modalità del ripiano
del disavanzo tenendo conto dell' entità del fenomeno e della dimensione demografica e di bilancio dei
singoli enti, il comma 16 dell' art.3, così come modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di
Stabilità 2015), stabilisce che l' eventuale maggiore disavanzo di amministrazione possa essere
ripianato in non più di 30 esercizi in quote costanti. L' aggiornamento del testo normativo apportato della
legge 190/14, ridetermina il periodo di copertura del disavanzo in trent' anni anche per gli enti
sperimentatori per i quali inizialmente la norma prevedeva un termine di dieci anni.
Per le modalità di copertura un ulteriore decreto prevede che nel caso in cui il disavanzo da
riaccertamento straordinario coincida con il disavanzo del rendiconto 2014, gli enti provvedano al
ripiano con le stesse modalità previste dall' art.188 del Tuel. Per far fronte, invece, al maggior
disavanzo (rispetto al risultato 2014) possono svincolare quote vincolate del risultato di amministrazione
quando il vincolo sia stato formalmente attribuito dall' ente, utilizzare la quote dell' avanzo di
amministrazione genericamente destinate agli investimenti eliminando anche in questo caso il vincolo
(escluse le quote finanziate con debito) o utilizzare i proventi derivanti dall' alienazione dei beni
patrimoniali disponibili. In questo ultimo caso le entrate da alienazioni patrimoniali vengono accertate
secondo quanto previsto dal principio applicato 4/2 concernente la contabilità finanziaria. Nelle more
della realizzazione dei suddetti proventi, il citato decreto prevede un accantonamento tra le spese di un
fondo di pari importo da stornare al momento dell' accertamento dell' entrata.
L' Organo di revisione, come già accadeva per il ripiano del disavanzo «ordinario» ha un ruolo
importante in quanto deve segnalare alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, nel caso
degli enti locali anche al Prefetto, la mancata adozione della delibera consiliare e/o la mancata
applicazione delle quote del disavanzo al bilancio di previsione in corso di gestione. In caso di esercizio
provvisorio l' applicazione delle quote del disavanzo avviene al momento dell' approvazione del bilancio
di previsione.
La prima verifica del ripiano delle singole quote applicate al bilancio si fa in occasione dell'
approvazione del rendiconto della gestione 2015. Se dalla verifica risulta che il disavanzo applicato al
bilancio non è stato recuperato in tutto o in parte, la quota non recuperata deve essere interamente
applicata al primo esercizio del bilancio di previsione 2016/2018 e così a regime negli anni successivi
fintanto che non risulta ripianato tutto il disavanzo da riaccertamento straordinario.
Sia in occasione della redazione della relazione sulla gestione che accompagna il rendiconto sia nella
nota integrativa che accompagna il bilancio di previsione, si deve dare atto del ripiano dell' eventuale
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
Continua ­­>
40
11 settembre 2015
Pagina 39
<­­ Segue
Italia Oggi
Pubblica Amministrazione
disavanzo di amministrazione tenendo distinti il disavanzo «ordinario» e quello da riaccertamento
straordinario.
*presidente Ancrel Toscana e Liguria.
LUCIANO FAZZI
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
41