Approfondimento sulla Legge di Stabilità 2016
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Approfondimento sulla Legge di Stabilità 2016
Agevolazioni fiscali 2016 Oggetto di cosa si tratta Un importante beneficio fiscale è stato introdotto dalla legge di Stabilità 2016 per gli acquisti di beni strumentali NUOVI effettuati nel periodo compreso dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. Per i soggetti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni è prevista infatti la possibilità di maggiorare del 40% il costo dei beni acquistati ai fini della deducibilità dell’ammortamento o dei canoni di leasing, ottenendo così un beneficio fiscale grazie alla più veloce deduzione del costo di acquisto. La disciplina è applicabile anche a veicoli e autovetture e quindi ha una significativa ricaduta sull’operatività del settore. Ambito Soggettivo soggetti beneficiari La misura agevolativa è riservata ai soggetti titolari di reddito d’impresa e agli esercenti arti e professioni a prescindere dal regime contabile adottato (ordinario o semplificato). In particolare, tra le categorie più comuni: a) Titolari di reddito d’impresa: S.p.A., S.r.l., S.n.c., S.a.s, ditte commerciali gestite anche sotto forma di impresa familiare e/o coniugale, enti pubblici e privati, agenti di commercio b) Professionisti: lavoratori autonomi, associazioni professionali. Sono esclusi dal provvedimento: c) I privati d) I soggetti che si avvalgono del regime forfettario di cui alla L. 190/2014 e) Soggetti che esercitano attività agricola f) Gli enti non commerciali non titolari di reddito d’impresa Beni Agevolabili ambito oggettivo I beni agevolabili devono soddisfare requisiti particolari: • Strumentalità: i beni devono essere di uso durevole ed impiegati all’interno di un processo produttivo, anche se dati in comodato. • Novità: gli investimenti devono riguardare beni “nuovi” e, quindi, devono essere acquistati direttamente presso il produttore o il rivenditore. Anche i beni esposti in show room ed utilizzati solo ed esclusivamente per puri scopi dimostrativi dai rivenditori possono essere paragonati “al nuovo”. • Modalità di acquisizione: i beni possono essere acquistati a titolo di proprietà, oppure con contratto di leasing. In base alle conferme riscontrabili nella circolare Assilea n. 25/2015, non sono ammessi all’agevolazione i beni acquisiti in locazione operativa (cioè senza opzione di riscatto) e quelli detenuti in base a contratti di noleggio Di conseguenza, purché vengano rispettati i requisiti appena illustrati, i veicoli commerciali e le autovetture possono beneficiare dell’agevolazione. Natura Dell’agevolazione in cosa consiste il beneficio? Il beneficio è stato chiamato “SUPER-AMMORTAMENTO” perché permette di aumentare la quota di ammortamento deducibile in ogni esercizio, aumentando “figurativamente” del 40% la base di costo sul quale applicare la percentuale (aliquota) di ammortamento del bene stesso. In questo modo il bene viene ammortizzato/spesato molto più velocemente. 1 Irrilevanza impatto neutro dei maggiori ammortamenti e canoni di locazione La maggiorazione del 40% è solo ed esclusivamente finalizzata alla determinazione di maggiori quote di ammortamento ai fini IRPEF ed IRES e/o a spesare ulteriori canoni di locazione (quota capitale). Di conseguenza: a) in caso di cessione del veicolo detenuto in proprietà prima dell’ultimazione del processo di ammortamento, nella determinazione dell’eventuale plus o minusvalenza rileverà solo ed esclusivamente l’originario costo d’acquisto b) in caso di cessione del contratto di leasing non vi sarà alcuna perdita del beneficio sul surplus di quote dedotte Non ci sono quindi meccanismi che vadano in futuro a “compensare” in senso negativo il beneficio fruito. Parimenti, la maggiorazione del 40% del costo d’acquisto non rileva né nella determinazione del plafond delle spese di manutenzione deducibili a fini IRPEF o IRES, né ai fini delle società di comodo o degli studi di settore. Regole quadro di riferimento generale Da un punto di vista normativo: 1.Per tutte le autovetture (indipendentemente dall’utilizzo) vale l’incremento del costo d’acquisto o del canone di locazione: si maggiora del 40% il costo di acquisizione dei beni agevolabili ai fini della deducibilità dell’ammortamento o dei canoni di leasing 2. Ove sia previsto un limite fiscale di riferimento, anch’esso viene innalzato del 40%: per esempio nell’acquisto di autovetture il valore fiscale massimo deducibile passa da Euro 18.075,99 ad Euro 25.306,39 (+40%) 3.Le percentuali di deducibilità dell’ammortamento (ad esempio 20% per le vetture aziendali, piuttosto che 80% per gli agenti) restano invariate 4.Sono confermate tutte le regole di detrazione IVA Veicoli a deducibilità parziale Per le autovetture come noto esiste un doppio limite di deducibilità (Art. 164, co. 1, lett. b) TUIR): a) Limite del valore massimo fiscalmente riconosciuto b) Limite di deducibilità percentuale (20% in generale, 70% per le auto date in uso ai dipendenti, 80% per le auto degli agenti) Per effetto della maggiorazione del 40%, il tetto massimo del costo d’acquisto fiscalmente riconosciuto (sub a), è pari a: • 25.306,39 Euro (in luogo dell’ordinario 18.075,99 Euro) per autovetture ed autocaravan • 36.151,98 Euro (in luogo dell’ordinario 25.822,84 Euro) per le autovetture di agenti • 5.784,32 Euro (in luogo dell’ordinario 4.131,66 Euro) per i motocicli • 2.892,16 Euro (in luogo dell’ordinario 2.065,83 Euro) per i ciclomotori Rimangono invece invariate le percentuali di deducibilità (sub b). 2 Veicoli a deducibilità integrale Per i beni strumentali integralmente deducibili opera l’incremento del 40% senza particolari vincoli. Si tratta di: • veicoli esclusivamente strumentali all’attività propria dell’impresa (ad esempio: autovetture adibite a noleggio, ovvero attività di scuola guida) • i veicoli adibiti ad uso pubblico (ad esempio taxi) Veicoli in uso promiscuo ai dipendenti La maggiorazione del 40% del costo d’acquisto ai fini della deducibilità degli ammortamenti si applica anche alle autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta (c.d. vetture in fringe benefit). Leasing alternativa all’acquisto in proprietà L’agevolazione riguarda, per espressa disposizione, anche i canoni di leasing, e nello specifico: a) il maggior valore imputato ai canoni (+40%) sarà deducibile lungo la “durata” fiscale minima del contratto di leasing (che è pari almeno alla metà del periodo d’ammortamento del bene) b) in caso di durata contrattuale maggiore di quella fiscale, il maggior valore imputabile ai canoni va ripartito lungo la durata contrattuale c) il maggior valore imputato al prezzo di riscatto sarà recuperato attraverso la procedura di ammortamento, una volta esercitata l’opzione finale di acquisto Implicazioni operative: • rispetto all’acquisto diretto, in caso di leasing il beneficio viene distribuito in un arco temporale generalmente inferiore • la maggiorazione del 40% riguarda esclusivamente la quota capitale dei canoni la cui sommatoria, unitamente al prezzo di riscatto, coincide con il costo di acquisizione del bene Rispetto all’acquisto in proprietà, il beneficio fiscale del leasing è quindi tanto maggiore quanto più bassa è la quota di riscatto e quanto minore è la durata del contratto. Riassumendo tabelle riassuntive IRPEF ed IRES Le tabelle schematizzano le soglie di deducibilità de costi delle autovetture in base ai diversi utilizzatori, per gli acquisti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016: 3 Imprese - utilizzo aziendale Normativa Attuale Acquisto in proprietà Leasing finanziario Noleggio Leasing Operativo Costi di gestione 20% del valore di acquisto attraverso quote di ammortamento, su max 25.306,39 Euro* 20% del valore delle rate annue complessive su max 25.306,39 Euro* Durata minima fiscale obbligatoria 4 anni 20% del valore dei canoni su max 3.615 Euro* 20% del valore dei canoni su max 18.075,99 Euro* 20% dei costi effettivamente sostenuti e documentati *= i limiti fiscalmente rilevanti devono essere ragguagliati all’anno Imprese – in uso promiscuo agli amministratori Normativa Attuale Acquisto in proprietà Leasing finanziario Noleggio Leasing Operativo Costi di gestione 20% del valore di acquisto attraverso quote di ammortamento, su max 25.306,39 Euro* 20% del valore delle rate annue complessive su max 25.306,39 Euro* Durata minima fiscale obbligatoria 4 anni 20% del valore dei canoni su max 3.615 Euro* 20% del valore dei canoni su max 18.075,99 Euro* 20% dei costi effettivamente sostenuti e documentati *= i limiti fiscalmente rilevanti devono essere ragguagliati all’anno Imprese – in uso promiscuo ai dipendenti* Normativa Attuale Acquisto in proprietà Leasing finanziario Noleggio Leasing Operativo Costi di gestione 70% del valore di acquisto senza limiti 70% del valore delle rate annue complessive senza limiti. Durata minima fiscale obbligatoria 4 anni 70% del valore dei canoni senza limiti 20% dei costi effettivamente sostenuti e documentati *= i limiti fiscalmente rilevanti devono essere ragguagliati all’anno Lavoratore Autonomo Normativa Attuale Acquisto in proprietà Leasing finanziario Noleggio Leasing Operativo Costi di gestione 20% del valore di acquisto attraverso quote di ammortamento, su max 25.306,39 Euro* 20% del valore delle rate annue complessive su max 25.306,39 Euro* Durata minima fiscale obbligatoria 4 anni 20% del valore dei canoni su max Euro 3.615*. 20% del valore dei canoni su max 18.075,99 Euro* 20% dei costi effettivamente sostenuti e documentati *= i limiti fiscalmente rilevanti devono essere ragguagliati all’anno Agente e Rappresentante di commercio Normativa Attuale Acquisto in proprietà Leasing finanziario Noleggio Leasing Operativo Costi di gestione 80% del valore di acquisto attraverso quote di ammortamento, su max 36.151,98 Euro* 80% del valore delle rate annue complessive su max 36.151,98 Euro* Durata minima fiscale obbligatoria 4 anni 80% del valore dei canoni su max 3.615 Euro* 80% del valore dei canoni su max 18.075,99 Euro* 80% dei costi effettivamente sostenuti e documentati *= i limiti fiscalmente rilevanti devono essere ragguagliati all’anno 4 Cumulabilità con altre agevolazioni Non sono previste specifiche disposizioni con riferimento all’eventuale divieto di cumulabilità con altre agevolazioni. Pertanto, il beneficio dei “super ammortamenti” è fruibile anche in presenza di altre misure. Riferimenti normativi e di prassi se voglio saperne di più IVA Art. 19-bis 1, co. 1 lett. c) DPR n. 633/72 ... c) l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera f) dell’allegata tabella B, e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione. La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell’attività propria dell’impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto; … IMPOSTE SUL REDDITO Art. 164 DPR 22 dicembre 2986 n. 917 TUIR - Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni. Versione in vigore 1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere a), b) e b-bis): a) per l’intero ammontare relativamente: 1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa; 2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico [...]; b) nella misura del 20 per cento relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere dell’articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale percentuale è elevata all’80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella suddetta misura del 20 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l’attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all’articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni [n.d.r. euro 18.075,99]* per le autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni [n.d.r. euro 4.131,66]* per i motocicli, lire 4 milioni [n.d.r. euro 2.065,83]* per i ciclomotori; dell’ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell’ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni [n.d.r. euro 3.615,20] per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni [n.d.r. euro 774,69] per i motocicli, lire ottocentomila [n.d.r. euro 413,17] per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società semplici e associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell’anno precedente, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato. Il predetto limite di 35 milioni di lire [n.d.r. 18.075,99 euro] per le autovetture è elevato a 50 milioni di lire [n.d.r. 25.822,24 euro]* per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio; b-bis) nella misura del 70 per cento per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta. [omissis] *= tutti i limiti devono essere aggiornati con i valori più sopra citati in caso di acquisto in proprietà o mediante leasing finanziario di nuovi autoveicoli nel periodo dal 15.10.2015 al 31.12.2016. 5