Approfondimento sulla Legge di Stabilità 2016

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Approfondimento sulla Legge di Stabilità 2016
Agevolazioni fiscali 2016
Oggetto
di cosa si tratta
Un importante beneficio fiscale è stato introdotto dalla legge di Stabilità 2016 per gli acquisti di beni
strumentali NUOVI effettuati nel periodo compreso dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.
Per i soggetti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni è prevista infatti la possibilità
di maggiorare del 40% il costo dei beni acquistati ai fini della deducibilità dell’ammortamento o dei canoni
di leasing, ottenendo così un beneficio fiscale grazie alla più veloce deduzione del costo di acquisto.
La disciplina è applicabile anche a veicoli e autovetture e quindi ha una significativa ricaduta sull’operatività
del settore.
Ambito Soggettivo
soggetti beneficiari
La misura agevolativa è riservata ai soggetti titolari di reddito d’impresa e agli esercenti arti e professioni a
prescindere dal regime contabile adottato (ordinario o semplificato). In particolare, tra le categorie più comuni:
a) Titolari di reddito d’impresa: S.p.A., S.r.l., S.n.c., S.a.s, ditte commerciali gestite anche sotto forma
di impresa familiare e/o coniugale, enti pubblici e privati, agenti di commercio
b) Professionisti: lavoratori autonomi, associazioni professionali.
Sono esclusi dal provvedimento:
c) I privati
d) I soggetti che si avvalgono del regime forfettario di cui alla L. 190/2014
e) Soggetti che esercitano attività agricola
f) Gli enti non commerciali non titolari di reddito d’impresa
Beni Agevolabili
ambito oggettivo
I beni agevolabili devono soddisfare requisiti particolari:
• Strumentalità: i beni devono essere di uso durevole ed impiegati all’interno di un processo produttivo,
anche se dati in comodato.
• Novità: gli investimenti devono riguardare beni “nuovi” e, quindi, devono essere acquistati direttamente
presso il produttore o il rivenditore. Anche i beni esposti in show room ed utilizzati solo ed esclusivamente
per puri scopi dimostrativi dai rivenditori possono essere paragonati “al nuovo”.
•
Modalità di acquisizione: i beni possono essere acquistati a titolo di proprietà, oppure con contratto
di leasing. In base alle conferme riscontrabili nella circolare Assilea n. 25/2015, non sono ammessi
all’agevolazione i beni acquisiti in locazione operativa (cioè senza opzione di riscatto) e quelli detenuti
in base a contratti di noleggio
Di conseguenza, purché vengano rispettati i requisiti appena illustrati, i veicoli commerciali e le autovetture
possono beneficiare dell’agevolazione.
Natura Dell’agevolazione
in cosa consiste il beneficio?
Il beneficio è stato chiamato “SUPER-AMMORTAMENTO” perché permette di aumentare la quota
di ammortamento deducibile in ogni esercizio, aumentando “figurativamente” del 40% la base di costo
sul quale applicare la percentuale (aliquota) di ammortamento del bene stesso. In questo modo il bene viene
ammortizzato/spesato molto più velocemente.
1
Irrilevanza
impatto neutro dei maggiori ammortamenti e canoni di locazione
La maggiorazione del 40% è solo ed esclusivamente finalizzata alla determinazione di maggiori quote
di ammortamento ai fini IRPEF ed IRES e/o a spesare ulteriori canoni di locazione (quota capitale).
Di conseguenza:
a) in caso di cessione del veicolo detenuto in proprietà prima dell’ultimazione del processo di ammortamento,
nella determinazione dell’eventuale plus o minusvalenza rileverà solo ed esclusivamente l’originario costo
d’acquisto
b) in caso di cessione del contratto di leasing non vi sarà alcuna perdita del beneficio sul surplus
di quote dedotte
Non ci sono quindi meccanismi che vadano in futuro a “compensare” in senso negativo il beneficio fruito.
Parimenti, la maggiorazione del 40% del costo d’acquisto non rileva né nella determinazione del plafond delle
spese di manutenzione deducibili a fini IRPEF o IRES, né ai fini delle società di comodo o degli studi di settore.
Regole
quadro di riferimento generale
Da un punto di vista normativo:
1.Per tutte le autovetture (indipendentemente dall’utilizzo) vale l’incremento del costo d’acquisto
o del canone di locazione: si maggiora del 40% il costo di acquisizione dei beni agevolabili ai fini
della deducibilità dell’ammortamento o dei canoni di leasing
2. Ove sia previsto un limite fiscale di riferimento, anch’esso viene innalzato del 40%: per esempio
nell’acquisto di autovetture il valore fiscale massimo deducibile passa da Euro 18.075,99
ad Euro 25.306,39 (+40%)
3.Le percentuali di deducibilità dell’ammortamento (ad esempio 20% per le vetture aziendali,
piuttosto che 80% per gli agenti) restano invariate
4.Sono confermate tutte le regole di detrazione IVA
Veicoli
a deducibilità parziale
Per le autovetture come noto esiste un doppio limite di deducibilità (Art. 164, co. 1, lett. b) TUIR):
a) Limite del valore massimo fiscalmente riconosciuto
b) Limite di deducibilità percentuale (20% in generale, 70% per le auto date in uso ai dipendenti,
80% per le auto degli agenti)
Per effetto della maggiorazione del 40%, il tetto massimo del costo d’acquisto fiscalmente riconosciuto (sub a),
è pari a:
• 25.306,39 Euro (in luogo dell’ordinario 18.075,99 Euro) per autovetture ed autocaravan
• 36.151,98 Euro (in luogo dell’ordinario 25.822,84 Euro) per le autovetture di agenti
• 5.784,32 Euro (in luogo dell’ordinario 4.131,66 Euro) per i motocicli
• 2.892,16 Euro (in luogo dell’ordinario 2.065,83 Euro) per i ciclomotori
Rimangono invece invariate le percentuali di deducibilità (sub b).
2
Veicoli
a deducibilità integrale
Per i beni strumentali integralmente deducibili opera l’incremento del 40% senza particolari
vincoli. Si tratta di:
• veicoli esclusivamente strumentali all’attività propria dell’impresa (ad esempio: autovetture
adibite a noleggio, ovvero attività di scuola guida)
• i veicoli adibiti ad uso pubblico (ad esempio taxi)
Veicoli
in uso promiscuo ai dipendenti
La maggiorazione del 40% del costo d’acquisto ai fini della deducibilità degli ammortamenti si applica
anche alle autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta
(c.d. vetture in fringe benefit).
Leasing
alternativa all’acquisto in proprietà
L’agevolazione riguarda, per espressa disposizione, anche i canoni di leasing, e nello specifico:
a) il maggior valore imputato ai canoni (+40%) sarà deducibile lungo la “durata” fiscale minima del contratto
di leasing (che è pari almeno alla metà del periodo d’ammortamento del bene)
b) in caso di durata contrattuale maggiore di quella fiscale, il maggior valore imputabile ai canoni va ripartito
lungo la durata contrattuale
c) il maggior valore imputato al prezzo di riscatto sarà recuperato attraverso la procedura di ammortamento,
una volta esercitata l’opzione finale di acquisto
Implicazioni operative:
• rispetto all’acquisto diretto, in caso di leasing il beneficio viene distribuito in un arco temporale
generalmente inferiore
• la maggiorazione del 40% riguarda esclusivamente la quota capitale dei canoni la cui sommatoria,
unitamente al prezzo di riscatto, coincide con il costo di acquisizione del bene
Rispetto all’acquisto in proprietà, il beneficio fiscale del leasing è quindi tanto maggiore quanto più bassa
è la quota di riscatto e quanto minore è la durata del contratto.
Riassumendo
tabelle riassuntive IRPEF ed IRES
Le tabelle schematizzano le soglie di deducibilità de costi delle autovetture in base ai diversi utilizzatori,
per gli acquisti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016:
3
Imprese - utilizzo aziendale
Normativa
Attuale
Acquisto
in proprietà
Leasing
finanziario
Noleggio Leasing
Operativo
Costi
di gestione
20% del valore
di acquisto
attraverso quote di
ammortamento, su
max 25.306,39 Euro*
20% del valore
delle rate annue
complessive su max
25.306,39 Euro*
Durata minima fiscale
obbligatoria 4 anni
20% del valore
dei canoni su max
3.615 Euro*
20% del valore
dei canoni su max
18.075,99 Euro*
20% dei costi
effettivamente
sostenuti
e documentati
*= i limiti fiscalmente rilevanti devono essere ragguagliati all’anno
Imprese – in uso promiscuo agli amministratori
Normativa
Attuale
Acquisto
in proprietà
Leasing
finanziario
Noleggio Leasing
Operativo
Costi
di gestione
20% del valore
di acquisto
attraverso quote di
ammortamento, su
max 25.306,39 Euro*
20% del valore
delle rate annue
complessive su max
25.306,39 Euro*
Durata minima fiscale
obbligatoria 4 anni
20% del valore
dei canoni su max
3.615 Euro*
20% del valore
dei canoni su max
18.075,99 Euro*
20% dei costi
effettivamente
sostenuti e
documentati
*= i limiti fiscalmente rilevanti devono essere ragguagliati all’anno
Imprese – in uso promiscuo ai dipendenti*
Normativa
Attuale
Acquisto
in proprietà
Leasing
finanziario
Noleggio Leasing
Operativo
Costi
di gestione
70% del valore di
acquisto senza limiti
70% del valore
delle rate annue
complessive senza
limiti. Durata minima
fiscale obbligatoria
4 anni
70% del valore dei
canoni senza limiti
20% dei costi
effettivamente
sostenuti e
documentati
*= i limiti fiscalmente rilevanti devono essere ragguagliati all’anno
Lavoratore Autonomo
Normativa
Attuale
Acquisto
in proprietà
Leasing
finanziario
Noleggio Leasing
Operativo
Costi
di gestione
20% del valore
di acquisto
attraverso quote di
ammortamento, su
max 25.306,39 Euro*
20% del valore
delle rate annue
complessive su max
25.306,39 Euro*
Durata minima fiscale
obbligatoria 4 anni
20% del valore
dei canoni su max
Euro 3.615*.
20% del valore
dei canoni su max
18.075,99 Euro*
20% dei costi
effettivamente
sostenuti e
documentati
*= i limiti fiscalmente rilevanti devono essere ragguagliati all’anno
Agente e Rappresentante di commercio
Normativa
Attuale
Acquisto
in proprietà
Leasing
finanziario
Noleggio Leasing
Operativo
Costi
di gestione
80% del valore
di acquisto
attraverso quote di
ammortamento, su
max 36.151,98 Euro*
80% del valore
delle rate annue
complessive su max
36.151,98 Euro*
Durata minima fiscale
obbligatoria 4 anni
80% del valore
dei canoni su max
3.615 Euro*
80% del valore
dei canoni su max
18.075,99 Euro*
80% dei costi
effettivamente
sostenuti e
documentati
*= i limiti fiscalmente rilevanti devono essere ragguagliati all’anno
4
Cumulabilità
con altre agevolazioni
Non sono previste specifiche disposizioni con riferimento all’eventuale divieto di cumulabilità con altre
agevolazioni. Pertanto, il beneficio dei “super ammortamenti” è fruibile anche in presenza di altre misure.
Riferimenti normativi e di prassi
se voglio saperne di più
IVA
Art. 19-bis 1, co. 1 lett. c) DPR n. 633/72
... c) l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla
lettera f) dell’allegata tabella B, e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura
del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della
professione. La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell’attività
propria dell’impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per veicoli stradali a motore
si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto
stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti
a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto; …
IMPOSTE SUL REDDITO
Art. 164 DPR 22 dicembre 2986 n. 917 TUIR - Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti
negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni.
Versione in vigore
1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo,
utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono
deducibili solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere a), b) e b-bis):
a) per l’intero ammontare relativamente:
1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle
lettere a) e m) del comma 1 dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e
motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa;
2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico [...];
b) nella misura del 20 per cento relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere
dell’articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo
è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale percentuale è elevata all’80 per cento per i veicoli
utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio
di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella suddetta misura del 20 per cento,
limitatamente ad un solo veicolo; se l’attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all’articolo 5,
la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto: della parte
del costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni [n.d.r. euro 18.075,99]* per le autovetture e gli autocaravan,
lire 8 milioni [n.d.r. euro 4.131,66]* per i motocicli, lire 4 milioni [n.d.r. euro 2.065,83]* per i ciclomotori;
dell’ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati,
se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell’ammontare dei costi di locazione e di noleggio
che eccede lire 7 milioni [n.d.r. euro 3.615,20] per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni
[n.d.r. euro 774,69] per i motocicli, lire ottocentomila [n.d.r. euro 413,17] per i ciclomotori. Nel caso di esercizio
delle predette attività svolte da società semplici e associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono
riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione
anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche conto
delle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell’anno
precedente, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio
e dell’artigianato. Il predetto limite di 35 milioni di lire [n.d.r. 18.075,99 euro] per le autovetture è elevato
a 50 milioni di lire [n.d.r. 25.822,24 euro]* per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio;
b-bis) nella misura del 70 per cento per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte
del periodo d’imposta.
[omissis]
*= tutti i limiti devono essere aggiornati con i valori più sopra citati in caso di acquisto in proprietà o mediante leasing finanziario
di nuovi autoveicoli nel periodo dal 15.10.2015 al 31.12.2016.
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