Fiscal News N. 325 Del 26.11.2013 La Cessione Dell

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Fiscal News N. 325 Del 26.11.2013 La Cessione Dell
Fiscal News
La circolare di aggiornamento professionale
N. 325
26.11.2013
La cessione dell’autovettura
Categoria: Auto
Sottocategoria: Imposte dirette
Le modifiche che sono intervenute negli ultimi anni sulla deducibilità fiscale dei costi sostenuti per le
auto aziendali hanno comportato una revisione sulla convenienza tra le differenti forme di acquisto di
tali beni.
Da ultimo la Legge di stabilità per il 2013 ha previsto la riduzione della deducibilità della autovetture al
20%.
Questi continui cambiamenti di regime impositivo determinano particolari conseguenze anche al
momento della cessione del bene.
La circ.. n. 47/E, 18 giugno 2008, l'Agenzia delle Entrate si è occupata del tema relativo alla tassazione
delle plusvalenze derivanti dalla vendita di mezzi di trasporto a deducibilità limitata, di cui all'art. 164
comma 1, lett. b) del TUIR: per la cessione di tali mezzi, il comma 2 del medesimo art. 164, prevede che le
plusvalenze, o le minusvalenze, rilevano nella proporzione esistente tra l'ammortamento dedotto e
l'ammortamento complessivamente eseguito; lo stesso criterio deve essere applicato per gli automezzi
precedentemente detenuti in locazione finanziaria e ceduti successivamente al riscatto.
Premessa
Negli ultimi anni sono intervenute numerose modifiche circa la deducibilità
fiscale dei costi sostenuti per le auto aziendali.
La tabella che segue schematizza le variazioni intervenute sulle regole di
deducibilità del costo auto nel corso degli ultimi anni.
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Tipologia
Normativa
dell'autoveic
fino al 2005
olo
Del titolare
In uso
all'amministr
atore.
In uso al
dipendente
Del
professionist
a
(limitatamen
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50% dei
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il limite
massimo di
Euro
18.076, per
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leasing,
noleggio.
Normativa
fiscale anno
2006
Normativa
fiscale anno
2007
Normativa
fiscale in
vigore dal 1°
gennaio
2008
Normativa
fiscale in vigore
dal 1° gennaio
2013
20% dei costi 40% dei costi 40% dei costi 20% dei costi
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Inizialmente
per i costi di per i costi di ammortamento
era stata
ammortame ammortame
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Prima della
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modifica
intervenuta
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entro il limite
pari al fringe
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tassato in
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(30%
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ottenuto
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Dell'agente
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Le diverse percentuali di deducibilità determinano un diverso trattamento
fiscale in capo al contribuente al momento della vendita. Vediamo le
conseguenze per il contribuente in caso di acquisto dell’autovettura e in caso di
acquisizione mediante leasing.
Acquisto
Per la cessione delle autovetture acquisite in proprietà, il comma 2 dell’art. 164,
prevede che le plusvalenze, o le minusvalenze, rilevano nella proporzione
esistente tra i seguenti due elementi:
9 ammortamenti dedotti;
9 ammortamenti complessivamente effettuati.
In altre parole, per calcolare quanto del componente che si manifesta a conto
economico è rilevante ai fini fiscali (plus o minus che sia) bisogna impostare
una frazione:
9 al numeratore si imputano le quote degli ammortamenti dedotti negli
anni precedenti;
9 a denominatore si indica l'intero ammontare degli ammortamenti
transitati a conto economico.
Individuata la quota non rilevante si procederà con una variazione
(permanente) nel quadro RF della dichiarazione dei redditi (in diminuzione, se è
emersa una plus; in aumento, se minus).
Alfa Srl cede a 2014 un'auto aziendale a 20.000 euro (oltre Iva). L'auto era
stata acquistata nel 2011 per 50.000 euro.
Al 31 dicembre 2013 il fondo ammortamento ammonta a 31.250.
La plusvalenza, data dal prezzo di cessione al netto del residuo contabile,
ammonta a 1.250 euro (20.000-18.750)
La plusvalenza rileva nella stessa proporzione esistente tra l'ammortamento
fiscalmente dedotto e quello complessivo.
Nel calcolo degli ammortamenti deducibili bisogna tenere conto del tetto
massimo di deducibilità, pari a 18.076 euro.
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L'ammortamento fiscalmente dedotto è pari a:
9 903,80 euro per il 2011 (18.076 x 12,5% x 40%);
9 1.807,60 euro per il 2012 (18.076 x 25% x 40%);
9 903,80 euro per il 2013 (18.076 x 25% x 20%)
Il totale degli ammortamenti dedotti è quindi pari a 3.615,20 euro, mentre
l'ammortamento civilistico ammonta a 31.250 euro (50.000 x 12,5% + 50.000 x
25% + 50.000 x 25%).
La quota della plusvalenza rilevante ai fini delle imposte dirette è pari a:
3.615,20 / 31.250 = 11,57%.
La plusvalenza di 1.250 è imponibile per euro:
144,62 (11,57% di 1.250)
Leasing
Un'altra forma di acquisizione dell’automezzo è la stipula di un contratto di
leasing attraverso il quale la società si procura la sua disponibilità obbligandosi
a pagare alla società di leasing un canone periodico, maggiorato di interessi
passivi, per tutto il periodo stabilito nel contratto.
Il costo sostenuto per l'utilizzo del bene, i canoni passivi di leasing e i relativi
interessi sono dedotti, per competenza, e:
¾ imputati tra le voci di costo del conto economico, alla voce
⇒ B) "costi della produzione" - 8) "per il godimento di terzi canoni di leasing".
I beni strumentali acquistati in leasing, non essendo di proprietà, non risultano
iscritti nell'attivo di stato patrimoniale, quindi non sono oggetto di
ammortamento.
Il bene infatti diviene di proprietà solo se e quando, alla scadenza del contratto,
l'impresa decide di riscattarlo.
Con il riscatto il bene entra pertanto a far parte del patrimonio aziendale,
quindi viene contabilmente iscritto tra le attività per un valore pari al prezzo di
riscatto (normalmente inferiore al suo reale valore).
A partire dall' esercizio di riscatto, l'impresa potrà procedere all'ammortamento
del bene che, per il primo anno, sarà fiscalmente ridotto alla metà.
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Nel caso in cui un'impresa decida di vendere l'auto riscattata, deve tenere in
considerazione il principio generale di:
⇒ correlazione tra la misura di deducibilità dei costi relativi a un bene
strumentale e la misura in cui rilevano le plusvalenze e le
minusvalenze patrimoniali.
La limitazione posta sulla deducibilità dei canoni di leasing si riflette sulla
valorizzazione del costo fiscale dell'auto: la determinazione di eventuali
plusvalenze o minusvalenze deve tenere conto di questi criteri di deducibilità.
Quindi la plusvalenza derivante dalla cessione di un bene in leasing riscattato
va:
9 determinata ai sensi dell'art. 54, Tuir, ed il costo non ammortizzato da
contrapporre al prezzo di cessione è costituito dal residuo valore di
riscatto iscritto in bilancio;
9 proporzionata
al
rapporto
tra
ammortamento
dedotto
e
ammortamento complessivo.
Al riguardo l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 47/E, 18 giugno 2008 per la
determinazione della plusvalenza imponibile, distingue le due seguenti
fattispecie:
¾ caso 1
la cessione avviene nello stesso periodo d'imposta in cui avviene il
riscatto.
Nonostante la formulazione letterale dell'art. 164, comma 2 del TUIR, si
riferisca espressamente al rapporto tra ammortamenti dedotti e
ammortamenti totali per la determinazione della plusvalenza
imponibile, quindi non contempli l'ipotesi dell'automezzo proveniente
dal riscatto leasing, l'Agenzia delle Entrate ha correttamente precisato
che la plusvalenza realizzata assume rilevanza fiscale nella misura
corrispondente al rapporto tra:
9
canoni di leasing dedotti;
9
canoni di leasing dovuti;
¾ caso 2
la cessione avviene in un periodo d'imposta successivo rispetto a quello
in cui è avvenuto il riscatto.
In tale ipotesi, poiché l'autovettura è stata oggetto di ammortamento
(sul prezzo di riscatto), l'Agenzia delle Entrate ritiene che per il calcolo
della plusvalenza imponibile si debba tener conto del rapporto tra
9 ammortamenti dedotti;
9 ammortamenti totali.
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In altre parole, non rilevano in alcun modo i canoni dedotti durante il
contratto, in quanto l'automezzo è stato ammortizzato (anche se per un
solo periodo d'imposta).
Se a essere ceduto è il contratto di leasing relativo a un'auto aziendale, allora
si manifesterà una sopravvenienza attiva. L'Agenzia non si è mai espressa
esplicitamente circa la parziale non rilevanza della stessa, nel caso delle auto.
Tuttavia, in occasione di Telefisco 2011, ha affermato, sia pure in relazione al
caso degli immobili, che la sopravvenienza attiva va determinata tenendo
conto, in diminuzione, anche della quota capitale dei canoni indeducibile. Tale
soluzione è, infatti, coerente con il principio di sostanziale equivalenza tra
l'acquisizione o la realizzazione del bene in proprio e quella effettuata
tramite contratto di leasing. La risposta è stata poi trasfusa nella circolare
28/E/2011 che, di fatto, stabilisce una deroga al principio generale previsto
dall'articolo 83 del Tuir, ovvero quello di derivazione del reddito d'impresa dal
bilancio d'esercizio. Una conferma, seppur indiretta e ancora una volta riferita
al caso degli immobili, è rinvenibile nella circolare 17/E/2013.
Brios Srl cede il 1° di gennaio 2014 il contratto di leasing relativo a un'auto
aziendale al prezzo di 5.000 euro (oltre Iva).
Il costo sostenuto dal concedente ammonta a 50.000 euro.
Il contratto era stato sottoscritto il 1° gennaio 2011, con durata quinquennale.
Il valore normale del bene alla data di cessione del contratto è pari a 25.000
euro.
La sopravvenienza attiva rileva in funzione del rapporto tra quota capitale
dei canoni dedotti e quella dei canoni di competenza. Ipotizzando canoni di
competenza (quota capitale) per 10.000 euro all'anno (sul triennio 20112013), si avrà un totale di 30.000 euro.
Questi erano stati dedotti per 3.615 euro (1.446 nel 2011 e nel 2012, 723 nel
2013). La sopravvenienza attiva è data dal valore normale (25.000) del bene
meno le quote capitale dei canoni a scadere e riscatto attualizzati
(ipotizziamo 20.000).
La sopravvenienza attiva coincide quindi prezzo di cessione del contratto
(5.000) e si manifesta per intero a conto economico (voce A5).
La rilevanza fiscale sarà data dal rapporto tra canoni dedotti e canoni di
competenza: 12,05%.
Pertanto la sopravvenienza di 5.000 € diventa fiscalmente rilevante per €
602,50.
- Riproduzione riservata -
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