Il Sole 24 Ore Norme e tributi

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Il Sole 24 Ore Norme e tributi
8/9/2015
NORME E TRIBUTI
Il Sole 24 Ore del Lunedì
Il Sole 24 Ore lunedì
24 AGOSTO 2015
Non operative. L’impresa deve dimostrare che è impossibile arrivare al fatturato richiesto
Società di comodo, più difficile dribblare il
reddito minimo
Una società di comodo non può evitare l’attribuzione del reddito minimo, quando il
contribuente non è in grado di dimostrare che sul mercato è impossibile realizzare dei
canoni di affitto il cui importo sia almeno pari a quello necessario per raggiungere il
livello minimo di ricavi previsto dalla normativa sulle società non operative. Ad
affermarlo è la sentenza 51/2/2015 della Commissione tributaria di secondo grado di
Trento (presidente e relatore Pascucci). La vicenda scaturisce dall’avviso di accertamento emesso nei confronti di una società di
locazione immobiliare relativamente al periodo di imposta 2006. L’amministrazione
finanziaria, in applicazione dell’articolo 30, comma 1, della legge 724/1994 sulle società
di comodo, ridetermina il reddito dichiarato dalla contribuente elevandolo da una perdita
di circa 46mila euro a un reddito di circa 90mila euro. Prima che il fisco provvedesse all’emissione dell’avviso la società aveva presentato, con
esito negativo, istanza di disapplicazione della normativa sulle società di comodo. Anche
la procedura di accertamento con adesione, intentata dalla società, si era chiusa
negativamente. La contribuente ricorre allora in primo grado sostenendo l’impossibilità di conseguire i
ricavi minimi normativamente previsti in quanto il contratto di locazione con il quale
aveva dato in affitto il ristorante­bar scontava la stagionalità dell’attività esercitata e la
posizione periferica del locale, che aveva costretto i precedenti locatari a cessare
anticipatamente l’attività. La Ctp di primo grado accoglie il ricorso ritenendo che le specifiche condizioni
oggettive e soggettive giustifichino l’impossibilità di conseguire i ricavi minimi previsti
per le società di comodo.
L’amministrazione finanziaria presenta appello. I giudici di secondo grado accolgono
l’appello e confermano l’accertamento. La commissione, innanzitutto, rileva che ai fini
della disapplicazione della disciplina sulle società non operative è necessaria la
sussistenza di situazioni oggettive che rendano impossibile il conseguimento dei ricavi e
dei redditi minimi previsti dalla legge.
Nel caso specifico si tratta di una società che ha stipulato un contratto di locazione che
prevede canoni assolutamente inadeguati rispetto a quelli di mercato frutto, quindi, di
una scelta meramente soggettiva dell’imprenditore e che, come tale, non può essere
utilizzata per la disapplicazione della normativa sulle società di comodo.
Quand’anche, proseguono i giudici, si volessero analizzare le ragioni che avrebbero
indotto la società alla stipula di un tale contratto di affitto si dovrebbe pur sempre
evidenziare che l’eccepita stagionalità è una caratteristica di moltissimi esercizi operanti
nel settore turistico del comprensorio delle Dolomiti, senza che per questo possa essere
posta a fondamento della disapplicazione della normativa. L’imprenditore della zona
turistica sa in partenza che la sua attività è puramente stagionale. Quanto all’asserita
perifericità, infine, l’immobile si colloca in un comprensorio dedito naturalmente al
turismo.
Nel momento, quindi, in cui non sono intervenute situazioni oggettive tali da rendere
impossibile il conseguimento dei ricavi minimi, non possono essere contestati i valori
determinati presuntivamente dall’ufficio applicando specifici parametri previsti dalla
normativa. Del resto la contribuente non ha dato prova dell’impossibilità di conseguire
nel mercato canoni di affitto pari almeno a quelli necessari per raggiungere il livello
minimo di redditività previsto dalla normativa sulle società non operative.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Andrea Barison
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