N. RF131 Anno 2013 OGGETTO L`Agenzia delle

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N. RF131 Anno 2013 OGGETTO L`Agenzia delle
Anno 2013
N. RF131
www.redazionefiscale.it
La Nuova Redazione Fiscale
ODCEC VASTO
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OGGETTO
ANOMALIE DA STUDI DI SETTORE – COMUNICAZIONI DELL’AGENZIA
RIFERIMENTI
COMUNICATO STAMPA 10/06/2013
CIRCOLARE DEL 20/06/2013
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il fac-simile delle comunicazioni inviate nel 2013 ai
contribuenti (o loro intermediari) volte a segnalare le anomalie riscontrate nei modelli degli studi
di settore.
DESTINATARI: le comunicazioni sono indirizzate:
 ai contribuenti: per una verifica “di merito” dell’anomalia
 agli intermediari: per una verifica della corretta trasmissione telematica.
COMUNICAZIONE ANOMALIE INDIRIZZATE AI CONTRIBUENTI
Come per il passato, non si tratta di uno strumento accertativo, ma di uno strumento diretto a
“sensibilizzare adeguatamente la platea dei contribuenti”.
L’Agenzia ha pubblicato 16 modelli di comunicazione che segnalano le seguenti incoerenze:
N. 1 2 3 4 5 6 INCOERENZA
tra rimanenze finali indicate nel modello relativo al periodo d’imposta 2010 ed esistenze iniziali indicate nel modello relativo al 2011 relative alla gestione del magazzino (rotazione molto ridotta) la mancata indicazione del valore dei beni strumentali e l’indicazione delle relative quote di ammortamento relative l’indicatore “Incidenza dei costi residuali di gestione” calcolato rispetto ai ricavi dichiarati nonché l’indicatore “Incidenza delle altre componenti negative” calcolato rispetto ai compensi dichiarati relative alla presenza di soci con percentuale di lavoro prestato inferiore al 50%, assenza di altri addetti e un numero di giornate di apertura superiori a 300; dovute alla non corretta indicazione di una o più delle seguenti informazioni:  numero di “Soci o associati che prestano attività nello studio” (nel caso di esercizio in forma associata di arti e professioni)  num. di “Ore settimanali dedicate all’attività”, num. di “Settimane di lavoro nell’anno”. CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
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Sintesi: sono in arrivo le consuete comunicazioni volte a segnalare le eventuali “anomalie” riscontrate
negli studi di settore presentati per il periodo d’imposta 2010-2011, con invito a correggere gli errori
dichiarativi in vista della prossima dichiarazione.
Anche l’intermediario può essere raggiunto dalla comunicazione, nella considerazione che le anomalie
potrebbero derivare da errori/omissioni nella trasmissione telematica effettuata.
Dalla seconda decade di giugno, contribuenti ed intermediari, in relazione alle segnalazioni ad essi
pervenute, possono attraverso l’apposito software “Comunicazioni anomalie” inviare chiarimenti o
precisazioni in merito alle segnalazioni contenute nella lettera/comunicazione.
Si riportano infine l’aggiornamento delle risposte fornite dall’Agenzia relative al corretto comportamento
da tenere in sede dichiarativa rispetto ad alcune situazione specifiche.
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LE ANOMALIE RISCONTRATE
INCOERENZA TRA RIMANENZE FINALI 2010 ED ESISTENZE INIZIALI 2011
Dall’analisi degli studi di settore l’Agenzia può riscontrare un’incoerenza tra le rimanenze finali
indicate nel modello 2010 e le esistenze iniziali indicate nel 2011.
RIMANENZE FINALI 2010 INIZIALI 2011 Merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e servizi non di durata ultrannuale rigo F13 rigo F12 Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale rigo F07, col. 1 rigo F06, col. 1 Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 93 c. 5, Tuir) rigo F07, col. 2 rigo F06, col. 2 rigo F10 rigo F09 UG69U: rigo D38 UG40U: rigo D96 UG69U: rigo D37 UG40U: rigo D95 UK23U: rigo D69 UK23U: rigo D68 UG69U: rigo D40 UG69U: rigo D39 UG40U: rigo D98 UK23U: rigo D59 UG40U: rigo D97 UK23U: rigo D58 Prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso Prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale Prodotti finiti Giustificazione: come noto le rimanenze iniziali di un periodo di imposta devono coincidere con
quelle finali del periodo precedente. Dal punto di vista civilistico la disposizione è inderogabile e
l’anomalia non appare giustificabile se non a seguito di:
 errore materiale: esso è pericoloso in quanto incide sul risultato d'esercizio
 errata contabilizzazione di una capitalizzazione: è il caso in cui sia stata patrimonializzata una
rimanenza senza adottare il criterio cd. “indiretto” (la scrittura contabile ha ridotto le rimanenze
iniziali - contabilizzate in avere - in luogo di attivare una voce di ricavo - incrementi di
immobilizzazioni voce A4); in tal caso il risultato d'esercizio non cambia.
INCOERENZE RELATIVE ALLA GESTIONE DEL MAGAZZINO
Anche in questo caso le comunicazioni possono riferirsi a diverse fattispecie:
 A) INE NON NORMALI: per il triennio 2009-2011 ovvero per il solo 2011 le comunicazioni
possono aver rilevato:
 “una durata delle scorte molto alta e comunque superiore a quella che si registra mediamente
per le imprese del settore, accompagnata da un incremento delle rimanenze finali”
In tal caso, la comunicazione riporta un prospetto riepilogativo delle rimanenze relativo al
triennio interessati ovvero al solo 2011:
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In particolare, l’Agenzia ha effettuato l'elaborazione:
 per i periodi di imposta 2010 e 2011
 su 6 categorie diverse di rimanenze per le quale si è verificato lo scostamento.
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In tale ipotesi l'Agenzia presume che l'importo delle rimanenze finali sia stato “gonfiato“:
 con conseguente “durata delle scorte” di valore particolarmente elevato (oppure, con effetto
esattamente corrispondente, una “rotazione del magazzino” particolarmente ridotta)
 accompagnata da un incremento delle rimanenze finali.
In tale situazione l'INE indica dei valori diversi da quelli “normali” del settore (evento segnalato
negli studi di settore all'epoca presentati).
Giustificazione: l'unica giustificazione apprezzabile pare essere quella (già indicata dalla CM
38/2007) riferita ad una politica di approvvigionamento scorte effettuate sul finire dell'anno (gli
indicatori fanno una media aritmetica tra le rimanenze finali e quelle iniziali; è evidente che tale
valore non costituisce la consistenza media durante l'intero anno).
 B) INDICATORE DI COERENZA (anno 2011) : le comunicazioni evidenziano la presenza di:
 una durata delle scorte molto alta e, comunque, superiore al doppio della soglia massima
prevista dallo studio di settore, accompagnata da valori delle rimanenze finali relative a
merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata
ultrannuale, uguali
o lievemente inferiori a quelli delle esistenze iniziale”…. La
contemporanea presenza di valori delle rimanenze pressoché invariati, nell’arco
dell’anno, e di indicatori di coerenza che presentano valori non coerenti rispetto alla
media delle imprese del settore, denota generalmente un’anomalia; infatti, se l’incoerenza
non è riferibile a una particolare situazione di mercato o relativa alla gestione, potrebbe
dipendere dal fatto che non è stato indicato correttamente l’effettivo valore delle giacenze.
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Giustificazione: anche in questo caso vi è la presunzione di una sopravvalutazione delle
rimanenze finali, per quanto in presenza di un incremento delle stesse di modesta entità. Il caso
va riferito a sopravvalutazioni non effettuate nel 2011, ma riferibili a periodi di imposta precedenti.
COMUNICAZIONE PER IMPRESE: “dall’analisi del modello per la comunicazione dei dati rilevanti per
l’applicazione degli studi di settore, presentato per il periodo di imposta 2011, risulta una incoerenza
tra la mancata indicazione del valore dei beni strumentali (rigo F29, col. 1, del quadro F, “Elementi
contabili”) e l’indicazione delle relative quote di ammortamento (rigo F20, col. 2, del quadro F
“Elementi contabili”). Inoltre, il valore dei beni in questione costituisce uno degli elementi considerati dallo
studio di settore per la stima dei ricavi attribuibili all’impresa.”
COMUNICAZIONE PER PROFESSIONISTI: “dall’analisi del modello per la comunicazione dei dati
rilevanti per l’applicazione degli studi di settore presentato per il periodo d’imposta 2011, risulta
un’incoerenza tra la mancata indicazione del valore dei beni strumentali mobili (rigo G14, col. 1,
del quadro G - “Elementi contabili”) e l’indicazione delle relative quote di ammortamento (rigo G11,
col. 2, del quadro G - “Elementi contabili”). Inoltre il valore dei beni in questione costituisce uno degli
elementi considerati dallo studio di settore per la stima dei compensi attribuibili al professionista.
La comunicazione precisa, inoltre, che detto valore costituisce uno degli elementi considerati
dallo studio di settore per la stima dei ricavi / compensi.
Giustificazione: l'unica causa giustificativa appare essere un errore materiale:
 per mera dimenticanza
 per la contabilizzazione errata di beni strumentali inferiori al milione non transitati tra i cespiti,
ma comunque ammortizzati (e non spesati a conto economico).
La risposta potrebbe peraltro suggerire il fatto che pur indicando correttamente il valore dei beni, lo
studio di settore risulta comunque congruo e/o l'INE torna ad essere coerente.
INCOERENZA RELATIVA ALL’INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE
Le comunicazioni di anomalia riferite all'incidenza:
 imprese: dei “costi residuali di gestione” / ricavi
 professionisti: delle “altre componenti negative” / compensi
interessano il solo periodo d'imposta 2011.
COMUNICAZIONE PER IMPRESE: “dall’analisi del modello per la comunicazione dei dati rilevanti per
l’applicazione degli studi di settore presentato per il periodo d’imposta 2011, l’indicatore Incidenza dei
costi residuali di gestione calcolato rispetto ai ricavi dichiarati - righi del quadro F “Elementi contabili”
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INCOERENZE RELATIVE AI BENI STRUMENTALI
Le comunicazioni di anomalia riferite ai beni strumentali possono riguardare:
 le imprese: interessano il solo periodo 2011 oppure il biennio 2010-2011
 i professionisti: interessano il solo periodo 2011
e sono relative:
 alla mancata indicazione del valore dei beni strumentali (rigo F29 col. 1 per le imprese e
rigo G14 col. 1 per i professionisti)
 pur in presenza di ammortamenti indicati nel modello (rigo F20 col. 2 per le imprese e rigo
G11 col. 2 per i professionisti)
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(F22, col. 1 - F22, col. 2 - F22, col.3 + F23, col. 1 - F23, col. 2) * 100 / (F01 + F02, col. 1 - F02, col. 2 +
(F07, col. 1 - F07, col. 2) - (F06, col. 1 - F06, col. 2)) risulta superiore al doppio della soglia massima
e i costi residuali (righi F22, col. 1 – F22, col.2 – F22, col.3 + F23, col. 1 - F23, col. 2) superano €.
5.000.
COMUNICAZIONE PER PROFESSIONISTI: “dall’analisi del modello per la comunicazione dei dati
rilevanti per l’applicazione degli studi di settore presentato per il periodo d’imposta 2011, l’indicatore
Incidenza delle altre componenti negative calcolato rispetto ai compensi dichiarati - righi del quadro G
“Elementi contabili” (G12 x 100 / G01) risulta superiore al doppio della soglia massima e le altre
componenti negative (rigo G12) superano i 5.000 euro
Giustificazione: si presenta una causa giustificativa in tutti i casi in cui il contribuente fruisca di
benefici di ordine tributario: premio di capitalizzazione per le società, deduzioni forfettarie per gli
autotrasportatori, Irap deducibile al 10%, ecc...
COMUNICAZIONE: ““dall’analisi del modello utilizzato per la comunicazione dei dati rilevanti per
l’applicazione degli studi di settore relativo al periodo d’imposta 2011, risulta l’indicazione della
presenza di soci con percentuale di lavoro prestato inferiore al 50%, l’assenza di altro personale e
un numero di giornate di apertura superiori a 300.
L’indicazione di bassi valori percentuali riguardo al lavoro prestato dai soci, in assenza di altro
personale dedicato all’attività, rappresenta una possibile anomalia che, tra l’altro, era stata evidenziata
nella fase di invio telematico della dichiarazione (segnalazione non bloccante contraddistinta dal simbolo
“*” asterisco).
Giustificazione: la situazione si può presentare in presenza di soci occupati in altre attività, per i
quali l'impegno nella società risulta di interesse marginale, pur protraendosi per l'intero anno.
MANCATA INDICAZIONE DI DATI NEL MODELLO STUDI DI SETTORE
In presenza di tale situazione la comunicazione, che interessa il 2011 e riguarda gli studi dei
professionisti, riporta la seguente dicitura:
“non sembra siano state correttamente indicate una o più delle seguenti informazioni:
- numero di “Soci o associati che prestano attività nello studio” (nel caso di esercizio in forma
associata di arti e professioni);
- numero di “Ore settimanali dedicate all’attività”;
- numero di “Settimane di lavoro nell’anno”.
La mancanza di una o più di queste informazioni rappresenta una possibile anomalia, in presenza di
un’attività professionale svolta in condizioni di normalità, in quanto costituiscono elementi indispensabili
ai fini della corretta applicazione dello studio di settore.
Giustificazione: anche in questo caso la situazione può presentarsi in presenza di un
professionista con occupazione prevalente in altre attività (soggetto lavoratore dipendente,
pensionato, ecc.), ovvero forzatamente assente (per maternità, malattia, ecc.)
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SOCI CON PERCENTUALE DI LAVORO < 50% E SENZA ALTRI ADDETTI
La comunicazione, riguarda le società ed interessa il solo periodo di imposta 2011.
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CHIARIMENTI DALLE ENTRATE
Nell’ambito delle comunicazioni di anomalia, l’Agenzia, precisa che i contribuenti interessati
potranno fornire chiarimenti o precisazioni mediante il software “Comunicazioni anomalie 2013”,
disponibile gratuitamente, dalla seconda decade di giugno 2013, sul sito internet dell’Agenzia.
Inoltre, l’Agenzia avverte che:
 tali anomalie dipendono spesso dalla omessa o non corretta indicazione di alcuni dati
determinanti per l’applicazione degli studi di settore, al fine di ridurre l’ammontare dei ricavi
stimati dagli studi stessi per renderli “congrui” rispetto a quelli dichiarati;
 parallelamente ai controlli nei confronti dei soggetti “non congrui”, sono sottoposti a verifica:
 i soggetti che, pur risultando “congrui”, presentano delle anomalie nei dati dichiarati
 i soggetti che, seppur tenuti, non presentano il modello degli studi di settore.
INVITO AI CONTRIBUENTI CHE HANNO OMESSO GLI STUDI
Contestualmente ai modelli di comunicazione delle anomalie, l’Agenzia ha pubblicato il modello
di invito alla presentazione degli studi di settore, destinato a coloro che hanno omesso di
allegarli ad Unico 2012.
In particolare, si tratta di contribuenti che hanno indicato, nel quadro contabile del reddito
d’impresa o di lavoro autonomo, un codice attività per il quale è previsto uno studio di settore e
ciò nonostante:
 non hanno presentato il relativo modello
 né segnalato la presenza di una causa di esclusione/inapplicabilità che avrebbe giustificato il
mancato invio del modello.
NOTA: a partire dal 2012, l’invito per l’omessa presentazione del modello studi di settore verrà
inoltrato utilizzando la ricevuta telematica di avvenuta presentazione del modello Unico,
anziché tramite il servizio postale.
Tuttavia, il contribuente può sanare la propria posizione presentando una dichiarazione
integrativa e ricorrendo al ravvedimento operoso.
SANZIONI: si rammenta che l’omessa presentazione degli studi di settore può comportare:
 una sanzione pari a €. 2.065, che corrisponde al massimo importo previsto per le violazioni
relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni (art.8, Dlgs.471/97)
 una sanzione, in caso di accertamento effettuato sulla base delle risultanze degli studi di
settore, che è aumentata nella misura del 50% rispetto all’importo minimo e massimo
previsto per la rettifica delle dichiarazioni dei redditi, IVA E IRAP.
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CONTROLLO DICHIARAZIONE 2012: l’Agenzia suggerisce al destinatario delle comunicazione di
verificare che analoga anomalia non sia riscontrabile anche nella dichiarazione relativa al 2012,
pena l’inserimento della posizione nelle apposite liste da cui l’Amministrazione finanziaria
seleziona i contribuenti da sottoporre a controllo.
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COMUNICAZIONI ANOMALIE INVIATE AGLI INTERMEDIARI
L’Agenzia ha pubblicato sul proprio sito internet anche le bozze di comunicazione inviate agli
intermediari e relative ai dati rilevanti ai fini degli studi di settore 2011.
OMESSA INDICAZIONE DEL VALORE DEI BENI STRUMENTALI Nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, presentato per il periodo d'imposta 2011, non è stato indicato nel quadro " F ‐ Elementi contabili", il valore dei beni strumentali, pur in presenza, nel quadro "E ‐ Beni strumentali" (o in altri quadri), di dati strutturali relativi a beni della stessa natura. La mancata indicazione rappresenta una possibile anomalia, dato che il valore dei beni in questione costituisce uno degli elementi considerati dallo studio di settore per la stima dei ricavi attribuibili all’impresa. SOGGETTI CON ANOMALIE EVIDENZIATE DAI CONTROLLI TELEMATICI DI COERENZA DI UNICO 2012
Dal confronto tra i dati indicati nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, presentato per il periodo d'imposta 2011, e gli altri dati indicati nel modello Unico 2012, è emersa una possibile anomalia derivante dalla mancata corrispondenza tra alcuni elementi contabili indicati nei modelli stessi. Questa anomalia era stata già evidenziata nella fase di invio telematico della dichiarazione (diagnostico individuato con la lettera "C" preceduta da tre asterischi ‐ Controlli bloccanti confermabili). SOGGETTI CHE SI SONO ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI PER IL TRIENNIO 2009‐2011
Nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, relativi ai periodi d'imposta 2009, 2010 e 2011, è stata indicata, quale causa di esclusione, quella contraddistinta dal codice "7 ‐ Altre situazioni di non normale svolgimento dell'attività". L'indicazione di questa causa di esclusione per un triennio consecutivo, seppure ammessa dalla normativa vigente, denota una situazione anomala. SOGGETTI CON INCONGRUENZA TRA IL CODICE ATTIVITÀ E I DATI STRUTTURALI INDICATI AI FINI DELLA APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE Nel modello VM03C ‐ Commercio ambulante di mobili, articoli uso domestico ‐ presentato per il periodo di imposta 2011, è emersa un'incongruenza tra il codice attività e i dati strutturali indicati ai fini dell’applicazione degli studi di settore. In particolare, è stata rilevata una delle seguenti fattispecie:  somma delle percentuali dei ricavi derivanti dai settori merceologici "Alimentari" (D01) e "Bevande ed olii ”(D02) superiore a 50;  somma delle percentuali dei ricavi derivanti dai settori merceologici "Prodotti tessili” (D03) e "Abbigliamento ed accessori, abbigliamento intimo” (D04) superiore a 50;  percentuale dei ricavi derivanti dal settore merceologico "Calzature, pelletterie e valigeria" (D05) superiore a 50. La presenza di questa incongruenza evidenzia una possibile anomalia per la stima dei ricavi attribuibili all'impresa, in quanto potrebbe non essere stato applicato lo studio di settore corrispondente all’attività effettivamente esercitata. IMPRESE CHE HANNO INDICATO IL VALORE DELLE RIMANENZE FINALI (RELATIVE A OPERE, FORNITURE E SERVIZI DI DURATA ULTRANNUALE DI CUI ALL'ART. 93, COMMA 5, DEL TUIR) SUPERIORE AL VALORE DELLE CORRISPONDENTI ESISTENZE INIZIALI Dall'analisi dei dati indicati nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, presentato per il periodo d'imposta 2011, sono emerse situazioni contraddistinte dalla presenza di valori delle rimanenze finali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 93, Tuir), superiori alle corrispondenti esistenze iniziali. Questa modalità di valutazione dovrebbe riguardare esclusivamente le opere, le forniture e i servizi ultrannuali con inizio di esecuzione non successivo al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 (per effetto dell'abrogazione dell’art. 93, c. 5, del Tuir ad opera dell’art. 1 della L. 296/2006). IMPRESE DEI SERVIZI O DEL COMMERCIO CHE HANNO INDICATO IL VALORE DELLE RIMANENZE FINALI RELATIVE AD OPERE, FORNITURE E SERVIZI DI DURATA ULTRANNUALE Nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, presentato per il CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
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Di seguito si riepilogano le diverse fattispecie di anomalie indicate nel modello:
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periodo d'imposta 2011, sono state indicate rimanenze finali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 93, del Tuir). L'indicazione del valore delle rimanenze finali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 93 del Tuir), all'interno del quadro “F ‐ Elementi contabili”, potrebbe essere dovuta a un'errata dichiarazione del dato. IMPRESE DEI SERVIZI O DEL COMMERCIO CHE HANNO INDICATO UN VALORE NEGATIVO DEL COSTO DEL VENDUTO, COMPRENSIVO DEL COSTO PER LA PRODUZIONE DEI SERVIZI Nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, presentato per il periodo d'imposta 2011, è stato indicato un valore negativo del costo del venduto comprensivo del costo per la produzione di servizi ("F12 ‐ Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale" + "F14 – Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci" ‐ "F13 ‐ Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale" + "F15 ‐ Costo per la produzione di servizi"). La presenza di questa incongruenza, all'interno del quadro “F ‐ Elementi contabili”, evidenzia una possibile anomalia, dato che il valore in questione costituisce uno degli elementi considerati dallo studio di settore per la stima dei ricavi attribuibili all’impresa. IMPRESE CHE HANNO INDICATO UN VALORE NEGATIVO DEL COSTO DEL VENDUTO RELATIVO A PRODOTTI SOGGETTI AD AGGIO O RICAVO FISSO Nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, presentato per il periodo d'imposta 2011, è stato indicato un valore negativo del costo del venduto relativo ai prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso ("F09 ‐ Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso" + "F11 ‐ Costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso" ‐ "F10 – Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso"). La presenza di questa incongruenza, all'interno del quadro “F ‐ Elementi contabili”, evidenzia una possibile anomalia. IMPRESE CHE HANNO INDICATO IL VALORE DEL COSTO DEL VENDUTO, RELATIVO A PRODOTTI SOGGETTI AD AGGIO O RICAVO FISSO, SUPERIORE AL VALORE DEI CORRISPONDENTI RICAVI Dall'analisi dei dati indicati nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, presentato per il periodo d'imposta 2011, sono emerse situazioni contraddistinte dalla presenza di un valore del costo del venduto relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso ("F09 – Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso" + "F11 ‐ Costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso" ‐ "F10 ‐ Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso") superiore al valore dei corrispondenti ricavi ("F08 – Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso"). La presenza di questa incongruenza, all'interno del quadro “F ‐ Elementi contabili”, evidenzia una possibile anomalia. IMPRESE CON INCONGRUENZA TRA STUDIO DI SETTORE PRESENTATO E DATI STRUTTURALI INDICATI AI FINI DELLA APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE Nel modello VM27A ‐ Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca ‐,presentato per il periodo d’imposta 2011, è emersa una incongruenza tra il codice attività e i dati strutturali indicati ai fini della applicazione degli studi di settore. In particolare, sono state indicate contemporaneamente le voci "Locali destinati alla vendita ed all'esposizione interna della merce" (B03) e "Concessione di box/banco vendita/posteggio su area pubblica (mercato)" (B07), per tutte le unità locali compilato. La presenza di questa incongruenza evidenzia una possibile anomalia, per la stima dei ricavi attribuibili all'impresa, in quanto potrebbe non essere stato applicato lo studio di settore corrispondente all'attività effettivamente esercitata. IMPRESE CON INCONGRUENZA TRA STUDIO DI SETTORE PRESENTATO E DATI STRUTTURALI INDICATI AI FINI DELLA APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE Nel modello VM08U – Commercio al dettaglio di giochi, giocattoli, articoli sportivi ‐, presentato per il periodo d’imposta 2011, è emersa un’incongruenza tra il codice attività e i dati strutturali indicati ai fini della applicazione degli studi di settore. In particolare, è stata rilevata una delle seguenti fattispecie:  percentuale dei ricavi derivanti dalla vendita di articoli di “Abbigliamento casual e calzature per il tempo libero” CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
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(D04) superiore a 50  percentuale dei ricavi derivanti dalla vendita di “Personal computer” (D22) superiore a 50  percentuale dei ricavi derivanti dalla vendita di “Articoli per la scuola (articoli di cancelleria, di cartoleria, ecc.)” (D25) superiore a 50  percentuale dei ricavi derivanti dalla vendita di articoli di “Bigiotteria e/o accessori moda (fermacapelli, borse, foulard, ecc.)” (D27) superiore a 50  percentuale dei ricavi derivanti dalla vendita di “Articoli casalinghi, cristallerie e vasellame” (D28) superiore a 50  somma delle percentuali dei ricavi derivanti dalla vendita di “Bomboniere” (D29) e “Articoli da regalo” (D30) superiore a 50. La presenza di questa incongruenza evidenzia una possibile anomalia, per la stima dei ricavi attribuibili all'impresa, in quanto potrebbe non essere stato applicato lo studio di settore corrispondente all'attività effettivamente esercitata. IMPRESE CON INCONGRUENZA TRA STUDIO DI SETTORE PRESENTATO E DATI STRUTTURALI INDICATI AI FINI DELLA APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE Nel modello VM16U – Commercio al dettaglio di articoli di profumeria e per l’igiene personale ‐ ,presentato per il periodo d’imposta 2011, è emersa una incongruenza tra il codice attività e i dati strutturali indicati ai fini della applicazione degli studi di settore. In particolare, è stata rilevata la seguente fattispecie:  percentuale dei ricavi derivanti dalla vendita di “Detersivi e prodotti per l’igiene della casa” (D15) superiore a 50.
La presenza di questa incongruenza evidenzia una possibile anomalia, per la stima dei ricavi attribuibili all'impresa, in quanto potrebbe non essere stato applicato lo studio di settore corrispondente all'attività effettivamente esercitata. IMPRESE CON INCONGRUENZA TRA STUDIO DI SETTORE PRESENTATO E DATI STRUTTURALI INDICATI AI FINI DELLA APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE Nel modello VD09A – Fabbricazione di mobili, poltrone e divani, porte e finestre in legno ‐, presentato per il periodo d’imposta 2011, è emersa una incongruenza tra il codice attività ed i dati strutturali indicati ai fini della applicazione degli studi di settore. In particolare, è stata rilevata la seguente fattispecie: • somma delle percentuali dei ricavi derivanti dai prodotti ottenuti/lavorati e dai servizi offerti: “Segati” (D01), “Tranciati/sfogliati” (D02) e “Imballaggi” (D05) superiore a 50. La presenza di questa incongruenza evidenzia una possibile anomalia, per la stima dei ricavi attribuibili all'impresa, in quanto potrebbe non essere stato applicato lo studio di settore corrispondente all'attività effettivamente esercitata. IMPRESE CON INCONGRUENZA TRA STUDIO DI SETTORE PRESENTATO E DATI STRUTTURALI INDICATI AI FINI DELLA APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE Nel modello VD21U ‐ Fabbricazione e confezionamento di occhiali comuni e da vista ‐ presentato per il periodo d’imposta 2011, è emersa una incongruenza tra il codice attività e i dati strutturali indicati ai fini della applicazione degli studi di settore. In particolare, è stata rilevata la seguente fattispecie nella quale è presente contemporaneamente:  percentuale dei ricavi derivanti dalla “Commercializzazione di prodotti acquistati da terzi e non trasformati e/o non lavorati dall’impresa” (C03) superiore a 50  percentuale dei ricavi derivanti da clientela costituita da “Privati” (C20) superiore a 50  assenza di svolgimento interno di fasi di produzione e/o lavorazione presenti nel modello (mancata valorizzazione dei righi da D20 a D37‐ colonna 1‐ svolte internamente). La presenza di questa incongruenza evidenzia una possibile anomalia, per la stima dei ricavi attribuibili all'impresa, in quanto potrebbe non essere stato applicato lo studio di settore corrispondente all'attività effettivamente esercitata. CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
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STUDI DI SETTORE - FAQ DELLE ENTRATE
ULTERIORI PRECISAZIONI DALLE ENTRATE L’omessa presentazione del modello degli studi di settore per il periodo di imposta 2011 può essere oggetto di ravvedimento? Come evidenziato dalla CM 8/2012 “Nel caso in cui il contribuente presenti, anche a seguito dello specifico invito il modello studi di settore, con apposita dichiarazione integrativa, nei termini previsti dall’art. 13 del DLgs 472/97, potrà beneficiare dell’applicazione delle sanzioni ridotte e sanerà…. la violazione commessa. La presentazione del modello studi di settore effettuata oltre i termini previsti per il ravvedimento ma prima dell’inizio di attività di controllo, invece, comporterà l’applicazione delle sanzioni ordinariamente previste per la specifica violazione commessa….”. Per fare un esempio pratico, se il contribuente, imprenditore individuale, ha presentato il modello UNICO 2012 PF senza allegare il modello degli studi di settore, potrà sanare tale violazione mediante ravvedimento entro il 30 settembre 2013. In particolare, il contribuente dovrà, entro tale termine, presentare una dichiarazione integrativa, comprensiva del modello studi, e versare € 32,00, pari ad 1/8 della sanzione minima applicabile (articolo 8, comma 1, del DLgs 471/97) a titolo di sanzione ridotta, con il codice tributo “8911” Il contribuente ha cessato l’attività nel 2011. Doveva presentare il modello?
Come evidenziato nella Parte Generale delle istruzioni ai modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore per il p.i. 2011, approvata con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sono tenuti alla presentazione del modello, pur essendo nei loro confronti preclusa l’attività di accertamento basata sugli studi di settore, anche: 1. i contribuenti che determinano il reddito con criteri “forfetari”, che non devono però compilare la parte relativa ai dati contabili (quadro F per le imprese oppure quadro G per gli esercenti arti e professioni). 2. i contribuenti che dichiarano un volume di ricavi (articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del TUIR), oppure compensi (articolo 54, comma 1, del TUIR), di ammontare superiore a 5.164.569 euro e fino a 7.500.000 euro; 3. i contribuenti che rientrano nei casi di cessazione dell’attività, di liquidazione ordinaria oppure che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività. In merito al precedente punto 3 si ricorda che l’articolo 1, comma 19, della legge n. 296 del 2006 ha previsto che “Nei confronti dei contribuenti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore, sono individuati specifici indicatori di normalità economica, idonei a rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati ovvero di rapporti di lavoro irregolare. Ai medesimi fini, nelle ipotesi di cessazione dell'attività, di liquidazione ordinaria ovvero di non normale svolgimento dell'attività, può altresì essere richiesta la compilazione del modello, allegato alla dichiarazione, previsto per i soggetti cui si applicano gli studi di settore”. Con l’occasione si ricorda che per il periodo d’imposta 2012, sono esclusi da tale obbligo: ‐ i contribuenti che rientrano nelle ipotesi di liquidazione coatta amministrativa o fallimentare; ‐ i soggetti con residenza o sede operativa in uno dei comuni individuati all’articolo 1 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 1 giugno 2012 che, in ragione della specifica situazione soggettiva, dichiarano una delle cause di esclusione dell’applicazione degli studi di settore di cui all’articolo 1, comma 19, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (cessazione dell’attività, liquidazione volontaria o periodo di non normale svolgimento dell’attività). Il contribuente ha esercitato nel 2011 un’attività per la quale risulta approvato uno studio di settore ma ha erroneamente applicato i parametri e trasmesso il modello INE. Il contribuente, qualora non fosse stato interessato da una causa di inapplicabilità dall’applicazione degli studi di CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
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Si segnala, infine, che sono state aggiornate al 2011 le risposte dell’Agenzia relative al corretto
comportamento da tenere in sede dichiarativa rispetto ad alcune situazione specifiche.
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settore, doveva presentare il modello degli studi di settore.
Nel 2011 il contribuente era in un periodo di non normale svolgimento dell’attività e l’assenza di alcuni dati fondamentali non permetteva il calcolo in GERICO della congruità. Come era possibile presentare il modello? Il Contribuente doveva compilare il modello in GERICO, indicando, nell’apposita scheda “Note aggiuntive”, la motivazione che ha impedito lo svolgimento dell’attività economica in maniera regolare; in assenza di dati fondamentali per la stima dei ricavi/compensi il contribuente, non potendo procedere in GERICO ad effettuare il calcolo di congruità, doveva solo salvare la posizione e trasmetterla in allegato ad UNICO. In tale caso all’atto della trasmissione il contribuente doveva preliminarmente confermare gli eventuali controlli bloccanti confermabili (***C) correlati alla mancata elaborazione del file degli studi di settore. Il contribuente ha iniziato l’attività nel 2011 ma non ha indicato la causa di esclusione 1 nell’apposita casella relativa agli studi di settore. Il contribuente doveva presentare il modello degli studi? Il contribuente non doveva presentare il modello degli studi di settore ma eventualmente, se previsto, quello INE. L’omissione dell’indicazione del codice corrispondente alla relativa causa di esclusione ha comportato l’invio dell’invito, atteso che il riscontro automatizzato ha incrociato, per lo specifico quadro contabile, il codice attività e l’assenza della causa di inapplicabilità o di una causa di esclusione che non prevede l’obbligo di presentare il modello degli studi. Una società di capitali ha conseguito nel 2011 ricavi di importo tale da non essere interessato dall’applicazione degli studi ma ha indicato la causa di esclusione 4 nella casella relativa ai parametri (anziché in quella relativa agli studi di settore). Il contribuente doveva presentare il modello degli studi? Il contribuente non doveva presentare il modello degli studi di settore ma il modello INE. L’omissione dell’indicazione del codice corrispondente alla relativa causa di esclusione nella casella relativa agli studi di settore ha comportato l’invio dell’invito, atteso che il riscontro automatizzato ha incrociato, per lo specifico quadro contabile, il codice attività e l’assenza, nello specifico campo, della causa di inapplicabilità o di una causa di esclusione che non prevede l’obbligo di presentare il modello degli studi. Il contribuente ha esercitato nel 2011 sia un’attività di impresa che un’attività di lavoro autonomo, entrambe soggette agli studi di settore. Lo stesso ha presentato solo il modello degli studi di settore per l’attività di impresa. Aveva altri obblighi? Il contribuente doveva presentare il modello degli studi di settore anche per l’attività di lavoro autonomo. In particolare si fa presente che se il contribuente svolge diverse attività, alcune delle quali in forma di impresa e altre in forma di lavoro autonomo, lo stesso deve individuare sia l’attività prevalente relativa al complesso delle attività svolte in forma di impresa sia l’attività prevalente relativa al complesso delle attività svolte in forma di lavoro autonomo, applicando gli studi di settore separatamente per le attività che producono una categoria di reddito e quelle che producono l’altra. Al riguardo: ‐ se le attività prevalenti per le due categorie reddituali sono contraddistinte da codici attività riguardanti due studi di settore differenti, il contribuente deve applicare i diversi studi eventualmente approvati per ciascuna di esse; ‐ se le attività prevalenti per le due categorie reddituali sono contraddistinte da codici attività compresi nello stesso studio di settore, il contribuente deve applicarlo separatamente sia per l’attività di impresa che per quella di lavoro autonomo (in un caso sarà compilato il quadro F e nell’altro il quadro G). Nel 2011 il contribuente si avvaleva del regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali (art. 13, L.388/00) ed ha esercitato un’attività per la quale risulta approvato uno studio di settore. Il contribuente doveva presentare il modello degli studi? Come chiarito dalla CM 57/2001 “Ai soggetti che si avvalgono della disposizione agevolativa di cui all’art. 13 della legge finanziaria per l’anno 2001, ai fini accertativi si applicano regolarmente le disposizioni in materia di studi di settore (GERICO)”. Pertanto, qualora il contribuente non fosse stato interessato da una delle cause di esclusione che non esonera dall’obbligo di presentare il modello degli studi, avrebbe dovuto adempiere a tale obbligo. Il contribuente ha iniziato una nuova attività nel 2011, successivamente cessata nel corso del medesimo anno. Tale contribuente doveva presentare il modello INE o il modello degli studi di settore? CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
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Il contribuente che inizia e cessa l’attività nel corso del medesimo periodo d’imposta rientra in due delle fattispecie, previste dall’art. 10 della L.146/98, di esclusione dall’applicazione in accertamento degli studi di settore. Tenuto conto che nei quadri contabili della dichiarazione dei redditi si deve indicare un solo codice di esclusione dall’applicazione degli studi di settore, il contribuente è tenuto ad inserire solo la causa di esclusione relativa all’inizio dell’attività (codice 1) ed a presentare eventualmente, se previsto, il modello INE. Nel 2011, un contribuente, imprenditore agricolo, ha svolto sia l’attività di Coltivazione di fiori in colture protette, di cui al c.a. 011920, con la quale ha prodotto un reddito agrario, sia un’attività di Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e di macchine e attrezzature per il giardinaggio, di cui al c.a. 475240, con la quale ha prodotto un reddito d’impresa dichiarato nel quadro RG di UNICO 2012. Tale soggetto doveva presentare il modello degli studi di settore? Il contribuente doveva presentare il modello degli studi di settore UM43U in quanto tale studio è applicabile all’attività d’impresa esercitata con il c.a. 475240 – “Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; macchine e attrezzature per il giardinaggio”. La compilazione del predetto modello doveva riguardare esclusivamente i componenti contabili ed extracontabili afferenti tale attività commerciale. Nel caso in esame, infatti, il soggetto determina il proprio reddito complessivo sommando i redditi provenienti da due diverse categorie reddituali: quella dei redditi fondiari (in particolare si tratta di reddito agrario) e quella dei redditi d’impresa. In generale, l’utilizzo ai fini dell’attività di accertamento delle risultanze derivanti dall’applicazione degli studi di settore riguarda esclusivamente i redditi derivanti dall’esercizio dell’attività d’impresa e quelli derivanti dall’esercizio di arti e professioni. In particolare, l’articolo 62 sexies del decreto‐legge 30 agosto 1993, n. 331 prevede che “Gli accertamenti di cui agli articoli 39, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono essere fondati anche sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi dell’articolo 62‐bis del presente decreto.” Inoltre, il comma 1 dell’articolo 10 della legge n. 146 del 1998 dispone che “Gli accertamenti basati sugli studi di settore, di cui all’articolo 62‐sexies del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono effettuati nei confronti dei contribuenti con le modalità di cui al presente articolo qualora l’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulta inferiore all’ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi stessi”. Le indicazioni in precedenza riportate hanno portata generale, applicandosi alle diverse tipologie di reddito prodotte; nel caso, ad esempio, di un contribuente che dichiara redditi di lavoro dipendente e redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni, l’applicazione degli studi di settore e il relativo utilizzo in sede di accertamento può riguardare solamente il reddito dichiarato proveniente dall’esercizio di arti e professioni. Nel caso in cui il contribuente ha compilato erroneamente i dati degli studi di settore previsti nei quadri reddituali di UNICO 2012 PF, ad esempio non indicando la causa di inapplicabilità, può l’Agenzia delle Entrate autonomamente correggere la dichiarazione o è necessaria la presentazione, da parte del contribuente, di una dichiarazione integrativa? Il comma 8 dell’articolo 2 del DPR n. 322/98 prevede che “Salva l’applicazione delle sanzioni, le dichiarazioni dei redditi … possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni”. In merito, le istruzioni di UNICO 2012 PF chiariscono che “Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, secondo le stesse modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
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periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione”.
Inoltre, in tale sede è evidenziato che “Nel caso di presentazione della “dichiarazione integrativa” è necessario evidenziare nella stessa quali quadri o allegati della dichiarazione originaria sono oggetto di aggiornamento e quali non sono stati invece modificati. Pertanto, nelle caselle relative ai quadri compilati presenti nel riquadro “Firma della dichiarazione” e nelle caselle presenti nel riquadro “Tipo di dichiarazione” del frontespizio della dichiarazione integrativa, in sostituzione della barratura, dovrà essere indicato uno dei seguenti codici: “1” quadro o allegato compilato senza modifiche sia nella dichiarazione originaria che nella dichiarazione integrativa; “2” quadro o allegato compilato nella dichiarazione integrativa, ma assente o compilato diversamente nella dichiarazione originaria; “3” quadro o allegato presente nella dichiarazione originaria ma assente nella dichiarazione integrativa”. Quindi, il contribuente, laddove intenda modificare la dichiarazione presentata indicando l’informazione mancante dovrà, non potendo la stessa essere in alcun modo corretta autonomamente dall’Agenzia delle Entrate, presentare una specifica dichiarazione integrativa. Una società cooperativa che nel 2011 svolgeva la propria attività esclusivamente nei confronti dei propri soci doveva presentare il modello studi? Nei confronti delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e nei confronti delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi, i decreti di approvazione dei singoli studi di settore prevedono una causa di inapplicabilità degli studi. Tali soggetti devono barrare l’apposita casella posta nel primo rigo del quadro RF del modello UNICO e, in base a quanto previsto dall’articolo 4, del D.P.R. n. 195 del 1999, presentare i parametri, se previsti per l’attività esercitata, in luogo degli studi di settore. Nel 2011, un contribuente esercita un’attività di impresa per la quale è previsto uno studio di settore che stima soltanto i compensi prodotti dalla medesima attività esercitata in forma di lavoro autonomo. Il contribuente doveva comunque presentare il modello degli studi di settore? Come precisato nella Parte generale delle istruzioni per la compilazione dei modelli degli studi di settore i contribuenti con categoria reddituale diversa da quella prevista nel quadro degli elementi contabili contenuto nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, approvato per l’attività esercitata, sono esclusi dall’applicazione degli stessi. Il predetto contribuente, per il periodo d’imposta 2011, doveva pertanto inserire la causa di esclusione con il codice 11 nel quadro contabile della dichiarazione UNICO 2012 e presentare il modello INE. Una società cooperativa a mutualità prevalente nel 2011 doveva presentare il modello studi? Il D.M. 11 febbraio 2008, modificato da ultimo dal D.M 28 dicembre 2012, prevede che i risultati derivanti dall’applicazione degli studi di settore non possono essere utilizzati per l’azione di accertamento nei confronti delle società cooperative a mutualità prevalente di cui all’articolo 2512 del codice civile. Nei confronti di tali soggetti, i risultati derivanti dall’applicazione degli studi di settore possono essere utilizzati esclusivamente per la selezione delle posizioni soggettive da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie e non rilevano ai fini dell’applicazione dell’articolo 10, comma 4‐bis, della legge 8 maggio 1998, n. 146. Sulla base della citato decreto le società cooperative a mutualità prevalente devono comunque applicare gli studi di settore, seppure con le limitazioni previste nel loro utilizzo in sede di accertamento, e di conseguenza devono presentare il relativo modello. Con l’occasione, si ricorda che qualora la società cooperativa a mutualità prevalente sia costituita da utenti non imprenditori e opera esclusivamente a favore degli utenti stessi, sussiste comunque una causa di inapplicabilità dagli studi di settore. In tal caso la società cooperativa non dovrà presentare il modello studi ma quelli relativi ai parametri e agli INE, se previsti. Il principio precedentemente esposto è altresì applicabile anche ai soggetti che esercitano l’attività contraddistinta dal c.a. 64.92.01 – “Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi”. Anche nei confronti di tali soggetti, infatti, il D.M. 11 febbraio 2008 prevede che, i risultati derivanti dall’applicazione degli studi di settore non possono essere utilizzati CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
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Il contribuente doveva applicare lo studio UM80U e quindi presentare il relativo modello. Lo studio di settore UM80U, infatti, è stato approvato con D.M. 16 marzo 2011 e ne è prevista l’applicazione nei confronti dei soggetti che esercitano l’attività di Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione – (c.a. 47.30.00) anche se i ricavi conseguiti dal contribuente sono interamente derivanti da attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi. In merito si ricorda che l’importo dei predetti aggi o ricavi fissi (al netto del prezzo corrisposto al fornitore) è utilizzato dal software GERICO al fine di calcolare la quota parte delle variabili dello studio di settore che fa riferimento alle attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso per neutralizzarne l’effetto ai fini dell’applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi. Nel 2011, una società che esercita l’attività di “Servizi di centri per il benessere fisico” – c.a. 96.04.10 – ha svolto tale attività in 12 punti di vendita. GERICO consente, però, solamente la compilazione, per lo studio UG95U, di 10 quadri B relativi alle unità locali destinate all’esercizio dell’attività. Si chiede come si debba procedere in questo caso con la compilazione del modello degli studi di settore. Come già precisato nella CM n. 27/2004 in relazione alla compilazione dello studio SG92U, si fa presente che laddove il contribuente utilizzi un numero superiore di unità locali, rispetto a quelle massime previste dal modello per gli studi di settore, dovrà indicare nei relativi righi del quadro B corrispondente all’ultima unità locale, le informazioni ottenute sommando i dati relativi a tale unità a quelle relative alle ulteriori unità locali utilizzate. Nel caso in esame, poiché il quadro B relativo allo studio UG95U è stato predisposto per indicare i dati relativi ad un massimo di dieci unità locali, le informazioni relative alle due unità locali che producono il minor volume di ricavi dovranno essere indicate congiuntamente a quelle relative alla decima unità locale, individuata sempre tenendo conto del volume di ricavi. Tale comportamento potrà essere evidenziato all’Amministrazione finanziaria compilando le note esplicative di GERICO. Nel 2011, un Ente Non Commerciale ha esercitato un’attività per la quale non risultava approvato uno studio di settore. All’atto della trasmissione di UNICO è scattato un warning. Si chiede se l’ENC doveva presentare il modello degli studi di settore o il modello INE? Il contribuente non doveva presentare ne il modello degli studi di settore ne il modello INE. In relazione al warning citato si fa presente che le “Specifiche tecniche per la trasmissione telematica Modello Unico 2012 Enti non commerciali” prevedono che se non è valorizzata alcuna casella di esclusione o inapplicabilità dagli studi di settore e non è compilato il campo 15 del record B (casella Studi di settore) è prevista, in fase di controllo, una segnalazione di warning che non determina lo scarto della dichiarazione. Nel caso descritto l’ENC, che esercita un’attività non “mappata” dagli studi, doveva superare il segnale di warning e la relativa “forzatura” non implica nessuna successiva comunicazione di anomalia, esercitando il contribuente un’attività per la quale non è previsto l’invio del modello studi di settore. CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
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per l’azione di accertamento anche se i medesimi devono comunque applicarli, presentando il relativo modello. Tuttavia, qualora tali soggetti siano costituiti sotto forma di società cooperativa società consortile o consorzio e operino esclusivamente a favore delle imprese socie o associate, sussiste una causa di inapplicabilità dagli studi di settore che li esonera dalla presentazione del relativo modello. Nel 2011, un contribuente che esercita l’attività di Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione ha conseguito ricavi provenienti esclusivamente dalla vendita di carburanti per la quale si percepiscono ricavi “fissi”. Il contribuente doveva presentare il modello studi di settore?