Costi residuali di gestione

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Costi residuali di gestione
S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
PUNTUALIZZAZIONI E FOCUS FINALE
SU MODELLI UNICO 2014
Analisi di alcune novità e criticità
del modello Unico 2014-SC
GIAN PAOLO RANOCCHI
Milano, 23 settembre 2014 - Auditorium San Fedele
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SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
NOVITA’ E CRITICITA’ DI UNICO 2014
Studi di settore, società di comodo e Unico SC
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STUDI DI SETTORE – ULTIME VERIFICHE
L’INDICATORE DI NORMALITA’ ECONOMICA
“INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE SUI RICAVI”
LA FORMULA E I DATI RILEVANTI
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi = (Costi residuali di gestione
(1) x 100)/(Ricavi da congruità e da normalità)
(1) Costi residuali di gestione = Oneri diversi di gestione - Abbonamenti a riviste e
giornali, acquisto di libri, spese per cancelleria - Spese per omaggio a clienti ed articoli
promozionali + Altri componenti negativi - Utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporti di solo lavoro.
I dati di riferimento per il conteggio sono evidenziati nei righi F22 e F23.
Esempio: (157.233 + 17.754) = 174.987
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STUDI DI SETTORE PERCHE’ ADEGUARSI
MI
PONGO
AL
RIPARO
ACCERTAMENTI FUTURI
SE MI ADEGUO
DA
POSSIBILI
POSSO DI BENEFICIARE DEL REGIME PREMIALE
POSSO BENEFICIARE DI SPECIFICHE CAUSE DI
ESCLUSIONE/DISAPPLICAZIONE DAL REGIME
DELLE SOCIETA’ DI COMODO
E’ opportuno compilare il quadro «Annotazioni» per
evidenziare le motivazioni che hanno determinato il
mancato raggiungimento della congruità.
SE NON MI ADEGUO
Entro il mese di dicembre posso utilizzare lo specifico
software “Segnalazioni” per comunicare all’Agenzia
circostanze in grado di giustificare lo scostamento dalle
risultanze degli studi di settore (CM 20/E/2014).
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SOCIETA’ DI COMODO E UNICO 2014
(In attesa della riforma un anticipo dal D.lgs. Semplificazioni)
Solo cause di disapplicazione
da test di operatività
CM 23/12: efficacia delle cause di
esclusione: solo nel periodo di
comodo
cod. 1 se in perdita triennale senza disapplicazione,
cod. da 2 a 12 per cause di disapplicazione
CM 23/12 : efficacia delle cause solo per
triennio
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SOGGETTO IN PERDITA SISTEMICA
Esempio: società operativa in perdita sistemica che ha ottenuto
l’accoglimento dell’istanza di disapplicazione totale (ires/irap/iva)
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X
X
Indicare:
“1” - se è stata ottenuta la disapplicazione della disciplina delle società di
comodo in quanto non operative (mancato superamento test ricavi);
“3” - se è stata ottenuta la disapplicazione di entrambe le discipline
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Società di comodo
Gestione degli interpelli 2014
- Interpello accolto: problema risolto – valenza reiterata (se non
cambiano le condizioni)
- Interpello respinto: problema della necessaria impugnazione
(prudenziale)
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SOCIETA’ DI COMODO
Rateazione delle plus - ris. n. 68/E/2013
- Rateazione della plus è come una riduzione del reddito per
effetto di agevolazioni fiscali
- Test di redditività su valore “lordo” (non rileva la rateazione)
- Anni successivi però il reddito va nettizzato della quota di
plusvalenza riportata e tassata nel periodo
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SOCIETA’ DI COMODO: RIVALUTAZIONE IMMOBILI
Risoluzione n. 101/E del 20 dicembre 2013
Determinazione della media
“valore non rivalutato” da applicarsi fino al 2012
“valore fiscalmente rilevante” da applicarsi a decorrere dal
2013.
L’applicazione dell’aliquota ridotta del 4% va riferita esclusivamente agli
immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei
due precedenti
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Società in perdita sistematica
D.LGS. Semplificazioni: ampliamento del periodo di osservazione
previsto per le società in perdita sistematica
- Nuovo presupposto: 5 periodi d’imposta consecutivi in perdita fiscale (o 4 in
perdita + 1 se il reddito è inferiore a quello minimo)
- Decorrenza dal 2014: monitoraggio su 2009/2013
- Effetti anche per il passato?
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Società di comodo
Nuovo OIC 16 – ok allo Spostamento degli immobili a rimanenze nella
logica “liquidatoria”
- Se nel bilancio 2013 gli immobili sono stati spostati a rimanenze
- Non rilevano nel test di redditività sull’anno ma potrebbero rilevare sul test
ricavi (media triennale)
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UNICO 2014 – SC (ma non solo)
Compensi amministratori
Necessità della delibera preventiva per la deduzione del costo in
capo alla società
Cassazione, sentenza 5349/ 2014
In mancanza di una delibera societaria che abbia quantificato il compenso
dell’amministratore, il relativo costo è indeducibile in quanto privo del necessario
requisito di certezza (art. 109, co. 1 del T.U.I.R.). Tale requisito sussiste solo in caso
di una preventiva delibera che abbia discusso ed approvato il compenso
all’organo amministrativo.
…in assenza di delibera non sussiste alcun diritto al compenso stesso. La
semplice iscrizione del costo a conto economico e le risultanze derivanti
dai libri paga non bastano per garantire la deducibilità del costo.
(Cassazione, sentenza 20265/ 2013)
Conformi
Il diritto al compenso non sorge se non esclusivamente in forza di una specifica
delibera assembleare. A tal fine, non è sufficiente quella di approvazione del
bilancio ove era stato indicato il relativo costo nel conto economico. Quest’ultima,
infatti, non garantisce la sussistenza dei requisiti di certezza ed inerenza previsti
dall’articolo 109 del TUIR (Cassazione, sentenza 17673/ 2013)
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Compensi amministratori
Possibilità di ratifica postuma
Cassazione SS.UU 21933/2008
Per la determinazione dei compensi degli amministratori è necessaria
un’esplicita delibera assembleare. L'assemblea di approvazione del
bilancio può deliberare anche in ordine alla determinazione dei
compensi agli amministratori,.
ma occorre che la stessa sia "totalitaria" ed abbia espressamente
discusso ed approvato una proposta in ordine alla determinazione
degli stessi.
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LA RINUNCIA AL CREDITO DELL’AMMINISTRATORE
Il testo della circolare n. 73/E/1994
La disciplina prevista dall'art. 61, c. 5, e dall'art. 55, c 4, del TUIR, per la rinuncia dei soci
ai crediti derivanti da precedenti finanziamenti è stata estesa ai crediti di qualsiasi natura,
considerato che, come è stato chiarito nella relazione ministeriale "non si giustifica ... che
solo nel caso in cui il credito, al quale il socio rinuncia, derivi da un precedente
finanziamento, lo stesso possa essere patrimonializzato".
Pertanto, tutti i crediti ai quali il socio rinuncia vanno portati ad aumento del costo della
partecipazione……….i quali, per la società non costituiscono sopravvenienze attive.
Naturalmente la rinuncia ai crediti correlati a redditi che vanno acquisiti a tassazione per
cassa (quali, ad esempio, i compensi spettanti agli amministratori e gli interessi relativi a
finanziamenti dei soci) presuppone l'avvenuto incasso giuridico del credito e quindi
l'obbligo di sottoporre a tassazione il loro ammontare, anche mediante applicazione della
ritenuta di imposta.
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INDENNITÀ SUPPLETIVA CLIENTELA
Articolo 1751 del C.C.
(post modifiche art. 4 D. Lgs. 10.09.1991, n. 303)
• disciplina l’indennità di cessazione senza operare più alcun riferimento ad
altre fonti, costituendo pertanto l’unica fonte normativa in ordine alla relativa
disciplina;
• non ripropone la distinzione (prevista dalla contrattazione collettiva) tra
“indennità di risoluzione del rapporto”, “indennità suppletiva di clientela” e
“ indennità meritocratica ” ), fornendo quindi una nozione unitaria e compiuta
dell’indennità di cessazione;
Circolare 33/E del 08.11.2013
Gli accantonamenti per l’indennità suppletiva di clientela, dovuta in applicazione
della norma recata dall’art 1751 in vigore dal 1˚ gennaio 1993, devono ritenersi
deducibili dal reddito di impresa della casa mandante, in quanto detta
indennità è compresa tra le “indennità per la cessazione di rapporti di
agenzia”, cui fa riferimento l’art. 17, primo comma, lettera d) del Tuir.
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Alfa srl è una immobiliare di costruzione. Al 31.12.2013 ha tra le
rimanenze un immobile di costo pari a € 100.000. Il valore di mercato
dello stesso è però pari a € 80.000. Procede quindi a iscrivere in bilancio
le rimanenze al minor valore di € 80.000.
In base alla risoluzione 78/E/2013
20.000
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SVALUTAZIONE DELLE IMM.NI
Effetti fiscali trattati nella Ris. n. 98/E/2013
- Svalutazione fiscalmente irrilevante (giustamente)
- Ammortamenti successivi su valore “lordo” (variazioni in
diminuzione in deroga ala regola generale ex art. 109 del Tuir)
- Irap in base al principio di derivazione (stima amministratori)
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RIVALUTAZIONE E MODELLO UNICO
Maggior valore
60.000
Valore economico
100.000
Imposta sostitutiva del 16% calcolata sul maggior valore
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AFFRANCAMENTO DEL SALDO ATTIVO
saldo attivo lordo x imposta sostitutiva 10%
Costo storico:
Fondo al 31.12.2013:
Saldo attivo Lordo:
200.000
Debito vs/ erario c/ sostitutiva:
160.000
Saldo attivo NETTO:
Valore economico 100.000
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60.000
6.000
50.400
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Termine di versamento delle imposte sostitutive per il riconoscimento della
rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva
Art. 1 comma 145 Legge 147/2013
3 rate annuali, senza interessi, entro il termine previsto per il saldo delle imposte
sui redditi (2014 – 2015 – 2016).
Art. 4, co. 11, DL 66/2014
Le imposte sostitutive sono versate nel periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31/12/2013 in tre rate di pari importo, senza pagamento di interessi, di cui:
• la prima entro il giorno 16 del sesto mese dalla fine del periodo d'imposta;
• la seconda entro il giorno 16 del nono mese dalla fine del periodo d'imposta;
• la terza entro il giorno 16 del dodicesimo mese dalla fine del periodo d'imposta.
SALDO ATTIVO
Costo storico:
Fondo al 31.12.13:
200.000
Saldo attivo Lordo:
160.000
Debito vs/ erario c/ sostitutiva:
Saldo attivo NETTO:
Valore economico 100.000
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60.000
9.600
50.400
IL QUADRO RV – IPOTESI DI UTILIZZO IN UNICO 2014
Soggetto che si è avvalso delle disposizioni di cui all’art. 1, commi
da 140 a 146, L. 27/12/2013, n. 147
Esempio: rivalutazione Macchinari (aliq. Amm.to
15%)
Costo storico
200.000
fondo (ante quota 2013)
90.000
Rivalutazione
390.000
Ammortamento 2013 (200.000 x 15%) = 30.000
Le quote di ammortamento (civilistiche e
fiscali) quest’anno coincidono
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IL QUADRO RV – IPOTESI DI UTILIZZO IN UNICO 2014
Soggetto che si è avvalso delle disposizioni di cui all’art. 15 del DL 185/2008
Esempio Immobile rivalutato nel 2008 per 600.000
Valore contabile iniziale (al netto fondo) al 01.01.2009
Valore fiscale iniziale (al netto fondo) al 01.01.2009
Ammortamenti (dal 2009 al 2012)
(costo storico 300.000 rivalutato 900.000)
civilistici (900.000 x 3% x 4) = 108.000 c)
fiscali (300.000 x 3% x 4) = 36.000 d)
Ammortamento 2013 (900.000 x 3%) = 27.000
800.000 a)
200.000 b)
RIALLINEAMENTO
DAL 2013 O DAL 2014
Ovvero a) - c)
Rivalutazione complessiva (600.000) meno
ammortamenti non dedotti fiscalmente
(108.000 – 36.000)
Ovvero b) - d)
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