La maggiorazione dell`aliquota per le società di comodo in
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La maggiorazione dell`aliquota per le società di comodo in
Dichiarazioni La maggiorazione dell’aliquota per le società di comodo in UNICO 2013 di Gianfranco Ferranti Le società e gli enti considerati «di comodo» ai fini delle imposte sui redditi devono fare i conti, nella prossima dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione del 10,5% dell’aliquota IRES, affrontando alcune complicazioni dichiarative. Nell’apposito prospetto contenuto nel quadro RQ di UNICO 2013 è, infatti, richiesta, in riferimento a tale maggiorazione, l’indicazione di una serie di dati analoghi contenuti nel quadro RN per il calcolo dell’imposta con l’aliquota ordinaria. Un analogo «sdoppiamento» è stato previsto per i dati relativi al calcolo degli interessi passivi deducibili. Le società e gli enti considerati «di comodo» ai fini fiscali devono effettuare separatamente, nei quadri RN e RQ di UNICO 2013, il calcolo dell’IRES dovuta applicando l’aliquota ordinaria del 27,5% e la maggiorazione del 10,5%. Si tratta di una complicazione dichiarativa che richiede particolare attenzione e che si è resa necessaria per gestire le particolari problematiche connesse ai casi nei quali si detengono partecipazioni in società di persone ovvero è stata esercitata l’opzione per il regime di trasparenza fiscale di cui agli artt. 115 e 116 del T.U.I.R. o per quello del consolidato fiscale. Sono di seguito esaminate le problematiche relative al calcolo della maggiorazione dell’IRES da effettuare nella sezione XVIII del quadro RQ di UNICO SC. Un analogo prospetto è stato, peraltro, inserito anche nel rigo RQ 62 del modello ENC, che deve essere compilato dagli enti non commerciali. Si ricorda che l’aliquota dell’IRES è stata elevata, per le società e gli enti non operativi, dal 27,5 al 38%, analogamente a quanto previsto per i soggetti che operano nel settore petrolifero, del gas, dell’energia elettrica e di quelle alternative (per i quali l’addizionale è stata, appunto, aumentata dal 6,5 al 10,5%). Mentre, però, la maggiorazione della «Robin tax» è prevista per un solo triennio, quella in esame è stabilita a regi- me. Non è stato, invece, modificato il regime IVA e IRAP delle società di comodo. La finalità perseguita appare quella di assoggettare ad imposizione gli utili societari con un’aliquota paragonabile a quelle dell’IRPEF applicate sugli scaglioni di reddito più elevati, in modo tale da equiparare la tassazione gravante sulla società a quella che avrebbe colpito i soci in caso di diretta intestazione dei beni fruttiferi in capo agli stessi (1). Ciò fa, però, sorgere un problema di coordinamento con la parziale tassazione dei dividendi in capo ai soci, giustificata proprio dal differenziale tra l’aliquota IRES e quelle IRPEF: l’aumento dell’aliquota IRES dovrebbe, pertanto, comportare la modifica della misura della detta tassazione dell’utile in capo ai soci, onde evitare una duplicazione impositiva (2). L’Agenzia delle entrate ha fornito i propri chiarimenti al riguardo nella circolare 4 marzo 2013, n. 3/E (3), nella quale è stato confermato che la Gianfranco Ferranti - Responsabile Dipartimento scienze tributarie - Scuola superiore dell’Economia e delle Finanze Note: (1) Come giustamente rilevato da D. Stevanato, «Società di comodo: un capro espiatorio buono per ogni occasione», in Corr. Trib. n. 47/2011, pag. 3889. (2) Si veda, al riguardo, G. Ferranti, «Maggiorazione dell’aliquota IRES anche per le società in perdita sistematica», in Corr. Trib. n. 12/2013, pag. 923. (3) In Banca Dati BIG Suite, IPSOA. 23/2013 1791 Dichiarazioni maggiorazione non riguarda le società di persone e si applica ai soggetti considerati «di comodo» sia perché non superano il «test di operatività» sia perché si è verificata una situazione di perdita «sistematica». I versamenti relativi alla maggiorazione IRES vanno effettuati distintamente da quelli dell’imposta ordinaria, utilizzando appositi codici tributo. La maggiorazione in discorso si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 17 settembre 2011 (data di entrata in vigore della legge n. 148/2011), cioè dal 2012 in caso di periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. Nella circolare n. 3/E del 2013, è stato chiarito che la regola secondo la quale va assunta, quale imposta dell’anno precedente su cui va determinato l’acconto, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni in esame opera soltanto per il periodo d’imposta 2012. Per i periodi successivi, a partire dal 2013, i contribuenti continuano, invece, a determinare l’entità degli acconti secondo le regole ordinarie, cioè applicando il metodo previsionale o quello storico. L’opzione per il regime della trasparenza fiscale Per comprendere il motivo per il quale è stato introdotto il prospetto in discorso e imposto il calcolo separato dell’imposta ordinaria e della maggiorazione occorre ricordare le particolari modalità di applicazione della disciplina in esame in caso di opzione per il regime di trasparenza fiscale o per quello del consolidato fiscale. In caso di opzione per il regime della trasparenza fiscale di cui agli artt. 115 e 116 del T.U.I.R. la società partecipata e quelle partecipanti «di comodo» applicano separatamente la maggiorazione del 10,5%, ciascuna sul proprio reddito, e provvedono autonomamente al relativo versamento. L’Agenzia ha precisato, nella circolare n. 3/E del 2013, che il legislatore ha affermato il principio secondo il quale l’applicazione della maggiorazione IRES «avviene autonomamente in capo ad ogni singola società (di capitali) che si qualifichi di comodo». Tali società, se «hanno optato per il regime di trasparenza, in quali- 1792 23/2013 tà di partecipate, provvedono separatamente ed autonomamente ad applicare detta maggiorazione». Di conseguenza, se una società di comodo partecipa al regime di trasparenza in qualità di partecipante, determina e versa l’imposta corrispondente alla maggiorazione sempre in via autonoma, senza che ciò influenzi il meccanismo di funzionamento del regime in questione. In tale ipotesi il legislatore ha, infatti, previsto che la liquidazione della maggiorazione da parte della partecipante avvenga «senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata. Dato il tenore letterale della disposizione ... risulta evidente che il legislatore ha chiaramente voluto escludere in radice ogni possibilità di duplicazione nell’applicazione della maggiorazione IRES». L’opzione per il regime del consolidato nazionale Per le società che hanno optato per il regime del consolidato nazionale è stato previsto che: – la società consolidante e le società consolidate «di comodo» applicano separatamente la maggiorazione del 10,5%, ciascuna sul proprio reddito, e provvedono autonomamente al relativo versamento; – la consolidante continua ad assoggettare ad imposizione la somma algebrica dei redditi e delle perdite che confluiscono nel consolidato, applicando l’aliquota ordinaria del 27,5%. Nella circolare n. 3/E del 2013, è stato, al riguardo, confermato che «nel caso in cui ad un soggetto partecipante al consolidato sia imputato per trasparenza, ai sensi dell’art. 5 del T.U.I.R., una quota di reddito di una società di persone “di comodo” la quale, a sua volta, non può rientrare nel perimetro di consolidamento, tale soggetto provvede - sempre autonomamente - all’applicazione della maggiorazione IRES limitatamente al reddito imputatole per trasparenza». Si era posta anche la questione riguardante il coordinamento tra la limitazione all’utilizzo delle perdite in materia di società non operative posta dall’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 30 della legge n. 724/1994, le disposizioni in materia di consolidato e le nuove limitazioni al detto Dichiarazioni MOD. UNICO 2013 terminazione dell’imponibiutilizzo introdotte dal D.L. Prospetto del quadro RQ le di gruppo, ma tenendo n. 98/2011 (4). Nella sezione XVIII del quadro RQ va pur sempre conto della poCiò in quanto le perdite deleffettuato il calcolo della sizione della società console società non operative rimaggiorazione IRES riguardante le lidata che sostanzialmente ferite agli anni precedenti al società «di comodo» con modalità opera la rettifica di consoliconsolidato e quelle della fianaloghe a quelle seguite nel quadro damento e rispettando la discal unit possono essere utiRN per la liquidazione dell’imposta sciplina delle società di colizzate per ridurre il reddito applicando l’aliquota ordinaria. modo. L’Agenzia ha preciimponibile delle medesime Il prospetto è stato previsto per gestire sato che qualora «il reddito società nei limiti previsti le problematiche concernenti le “ordinariamente” determidall’art. 84 del T.U.I.R. e, partecipazioni in società di persone nato sia inferiore a quello comunque, mai al di sotto e i casi di esercizio dell’opzione per il risultante dall’applicazione dei rispettivi redditi minimi regime di trasparenza fiscale di cui della normativa sulle sociepresunti. Di conseguenza, agli artt. 115 e 116 del T.U.I.R. o per tà di comodo, la consolidata nel caso in cui il reddito imquello del consolidato fiscale. comunica alla fiscal unit il ponibile ordinariamente dereddito derivante dall’appliterminato sia superiore al reddito minimo presunto, le perdite pregresse cazione di quest’ultima disposizione e la consodella società non operativa (conseguite in perio- lidante non può effettuare alcuna variazione in di d’imposta per i quali non trovava applicazio- diminuzione per rettificare tale importo, in ne la disciplina delle società di comodo) ovvero quanto la stessa determinerebbe - in violazione quelle della fiscal unit potranno essere computa- della predetta normativa “speciale” - la riduziote in diminuzione in misura non superiore ne dell’importo assoggettato a tassazione» (7). all’80% dello stesso reddito imponibile ordina- Nella circolare 4 maggio 2007, n. 25/E (8), era stato, invece, asserito che «in coerenza alla ratio riamente determinato. Restava, però, da chiarire se la presenza nel pe- della disciplina di contrasto alle società non rimetro di consolidamento di una società non operative (che impone a queste ultime di evioperativa comportasse anche per la fiscal unit denziare un reddito da assoggettare a tassazione l’obbligo di dichiarare un imponibile di gruppo non inferiore ad un imponibile minimo forfetanon inferiore al reddito minimo presunto calco- riamente determinato), si ritiene che le perdite di periodo di Tizio non possano essere utilizzate lato dalla consolidata non operativa. Al riguardo si sarebbe potuto ritenere che la di- per compensare l’imponibile ricevuto per traspasciplina sulle società di comodo fosse applicabi- renza dalla propria partecipata non operativa». le alle singole società che fanno parte del conso- Tali prese di posizione riguardavano, però, silidato e non al gruppo nel suo complesso, per cui sarebbe legittimo che il reddito minimo determinato dalla consolidata non operativa e fatto Note: confluire nell’imponibile di gruppo venga ridot- (4) Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011. (5) In Banca Dati BIG Suite, IPSOA. to dalle perdite eventualmente conseguite da al- (6) Norma di carattere «procedurale» non più vigente. tre società consolidate. (7) L’Agenzia ha, altresì, precisato che, «nella diversa ipotesi in cui In senso contrario sembravano, tuttavia, andare il reddito “ordinariamente” determinato (ad esempio, pari a le precedenti prese di posizione dell’Agenzia 1.000) sia maggiore rispetto a quello risultante dall’applicazione della normativa sulle società di comodo (ad esempio, pari a 800), delle entrate. Innanzitutto nella risoluzione 8 la consolidata non operativa (che non abbia superato il test di marzo 2007, n. 36/E (5), riguardante la rettifica operatività) comunica alla fiscal unit il reddito determinato ordidi consolidamento concernente il calcolo del nariamente (1.000) e la consolidante ha diritto ad operare la retpro-rata patrimoniale della partecipante/consoli- tifica in diminuzione ex art. 122, comma 1, lett. b), del T.U.I.R. solo fino a concorrenza dell’eccedenza del reddito ordinariamente data, era stato affermato che l’art. 122, comma determinato rispetto a quello determinato con l’applicazione del1, lett. b), del T.U.I.R. (6) prevedeva che la stes- la normativa sulle società di comodo (nell’ipotesi, pari a 200)». sa fosse operata dalla consolidante in sede di de- (8) In Banca Dati BIG Suite, IPSOA. 23/2013 1793 Dichiarazioni tuazioni non del tutto coincidenti con quella in esame. Il caso che ha formato oggetto della risoluzione n. 36/E del 2007 riguardava, infatti, l’indeducibilità parziale degli interessi passivi sostenuti dalla stessa società non operativa: caso, quindi, diverso da quello dell’estensione alla fiscal unit della disciplina delle società di comodo applicabile alla società che partecipa al consolidato. Nella circolare n. 25/E del 2007, era stato esaminato, invece, il caso di un imprenditore individuale che aveva conseguito delle perdite dalla gestione della propria impresa e dalla partecipazione in una società di persone, che l’Agenzia aveva ritenuto non utilizzabili per compensare il reddito minimo derivante dalla partecipazione in un’altra società non operativa. L’esempio prospettato riguardava, quindi, redditi e perdite «d’impresa» imputabili alla stessa persona fisica. La problematica in questione è stata, invece, direttamente affrontata dalla Comm. trib. prov. di Reggio Emilia, Sez. II, nella sent. 19 maggio 2010, n. 87 (9), nella quale è stato ritenuto che la partecipazione al consolidato «non possa comunque pregiudicare l’applicazione della normativa speciale di contrasto alle società non operative» e che «consentire alla consolidante non operativa di elidere la propria quota di imponibile minima attraverso la compensazione di quest’ultima con le perdite delle altre consolidate, avrebbe la conseguenza inaccettabile di alterare il preciso disposto legislativo contenuto nella legge n. 724/1994». Pertanto, a parere della detta Commissione, «il divieto di compensazione tra l’imponibile legislativamente imposto alle società non operative e le perdite degli altri soggetti del gruppo si giustifica proprio con la volontà di assoggettare a tassazione, in ogni caso, il reddito minimo delle società di comodo, evitando così un utilizzo strumentale del consolidato fiscale». Nella sentenza è stata richiamata anche la risoluzione n. 36/E del 2007, dalla quale è stato ritenuto possibile desumere il principio che «il legittimo vantaggio dell’opzione per il consolidato, consistente nella possibilità di determinare in capo all’ente controllante un’unica base imponibile per l’intero gruppo societario, in misura corrispondente alla somma algebrica 1794 23/2013 degli imponibili di ciascuna società che vi partecipa, non può erodere la fiscalità minima comunque prevista per le società di comodo». L’Agenzia delle entrate non ha affrontato esplicitamente tale questione, ma, dopo aver affermato che i soggetti interessati «determinano la base imponibile della maggiorazione IRES secondo le ordinarie disposizioni in materia di determinazione del reddito (artt. 118 ss. del T.U.I.R.), tenendo conto delle proprie eventuali perdite pregresse al consolidato stesso», ha formulato un articolato esempio (riportato più avanti), dal quale risulta che, in presenza di tre società che hanno esercitato l’opzione per il consolidato nazionale, di cui una «di comodo» e le altre due, invece, «operative», è possibile utilizzare le perdite prodotte da una delle società «operative» in diminuzione della somma del reddito minimo realizzato dalla società «di comodo» e di quello dell’altra società «operativa». Nell’apposito esempio contenuto nella circolare è, però, sempre indicato in un’apposita colonna l’importo del reddito minimo della società di comodo, a fianco di quello «ordinario», come a voler ricordare che la fiscal unit deve dichiarare nel suo complesso un reddito non inferiore a quello minimo previsto nei riguardi della società non operativa. Sembrerebbe, quindi, che il detto reddito minimo non possa essere compensato dalle perdite prodotte dalle altre società partecipanti al consolidato. Appare, comunque, opportuno che intervenga al riguardo un esplicito chiarimento ufficiale. Il quadro RQ di UNICO SC Nella sezione XVIII del quadro RQ va effettuato il calcolo della maggiorazione IRES con modalità analoghe a quelle seguite nel quadro RN per la liquidazione dell’IRES con l’aliquota ordinaria. Un’analoga soluzione compilativa è stata adottata, nella sezione XI-A dello stesso quadro con riguardo all’addizionale prevista per le imprese operanti nel settore petrolifero e dell’energia elettrica. L’imposta resta, naturalmente, unitaria e lo «sdoppiamento» è stato effettuato solNota: (9) In Banca Dati BIG Suite, IPSOA. Dichiarazioni MOD. UNICO 2013 za di perdite fiscali pregrestanto per tenere conto delle Interessi passivi deducibili se, anche la maggiorazione problematiche riguardanti i Nel prospetto del quadro RQ è stata va applicata al reddito comcasi particolari già evidenrichiesta l’indicazione anche dei dati plessivo al netto delle stesziati in precedenza. Il pronecessari per il calcolo degli interessi se (tenendo conto, in sede spetto va, comunque, compassivi deducibili da parte dei soggetti di utilizzo, delle restrizioni pilato da tutte le società «di considerati «di comodo», già indicati introdotte dal D.L. n. comodo», anche se non rinel quadro RF. 98/2011). Resta fermo che corrono i detti casi. La duplicazione delle indicazioni è l’utilizzo delle perdite preNel rigo RQ62 va, innanzimotivata dalla circostanza che, in caso gresse non può determinate tutto, indicato, nella colondi opzione per il regime del un reddito inferiore a quello na 1, il reddito d’impresa da consolidato, l’eccedenza dei detti minimo previsto per le soassoggettare alla maggiorainteressi può essere trattenuta dalla cietà di comodo. zione. consolidata per l’assoggettamento Nelle istruzioni per la comSi ricorda che l’aliquota all’aliquota maggiorata o trasferita pilazione del prospetto in maggiorata va applicata alalla consolidante ai fini del calcolo esame è precisato che sia l’intero reddito, compresa la dell’IRES ordinaria. l’ACE che le perdite preparte eventualmente eccegresse vanno scomputate a dente l’importo «minimo». L’Agenzia delle entrate ha precisato, nella circo- prescindere dalla circostanza che le stesse siano lare n. 3/E del 2013, che se la base imponibile state utilizzate in diminuzione dell’imponibile della maggiorazione IRES è costituita dal reddi- assoggettato, nel quadro RN, all’aliquota ordinato minimo presunto, questo deve essere determi- ria. nato al netto delle eventuali agevolazioni fiscali Dopo aver indicato l’imponibile netto in colonspettanti. L’imponibile deve essere ridotto anche na 5, nella successiva colonna 6 va esposta l’imdell’importo dell’agevolazione ACE risultante posta corrispondente, calcolata con l’aliquota dal rigo RS115, colonna 2, da indicare in colon- del 10,5%. Si ricorda che nelle istruzioni e nelle specifiche na 4. È stata, in tal modo, data soluzione alla questio- tecniche per la trasmissione del quadro RM, nel ne se anche l’ACE rientrasse tra le dette agevo- quale sono liquidate le imposte dovute in applilazioni, sollevata dall’Assonime nella circolare cazione della normativa CFC, è stato precisato che l’aliquota media applicata al reddito comn. 17 del 2012. La maggiorazione del 10,5% si applica, oltre plessivo (che non può essere inferiore al 27%) è che alle società di capitali «di comodo», anche a quella derivante dalla somma delle due aliquote, quelle che partecipano a società di persone «di ordinaria e maggiorata. comodo», il cui reddito va tenuto separato da Nelle colonne da 7 a 12 vanno, poi, indicati gli quello prodotto direttamente, che continua ad importi delle detrazioni, dei crediti d’imposta, essere assoggettato all’ordinaria aliquota del delle ritenute subite, delle eccedenze d’imposta 27,5%. Nella circolare n. 3/E del 2013, è stato non richieste a rimborso e degli acconti versati. precisato che tale regola si applica, naturalmen- Tali importi sono, però, scomputabili dall’impote, qualora la società di capitali socia non sia an- sta lorda a condizione che non siano stati già ch’essa «di comodo». In caso contrario la socie- utilizzati nel quadro RN a scomputo dell’impotà deve, invece, applicare l’aliquota del 38% al sta ordinaria: soltanto le eventuali eccedenze proprio reddito imponibile complessivo (com- possono, quindi, essere utilizzate per abbattere prensivo, cioè, del reddito imputato dal soggetto la maggiorazione del 10,5%. trasparente). Nelle colonne 2 e 3 vanno indicate le perdite fi- Gli interessi passivi deducibili scali pregresse, riportabili, rispettivamente, in Nei righi da RQ63 a RQ66 vanno indicati i dati misura limitata (cioè non superiore all’80% del necessari ai fini del calcolo dell’ammontare dereddito) ovvero piena. Ciò in quanto, in presen- gli interessi passivi deducibili, ai sensi dell’art. 23/2013 1795 Dichiarazioni 96 del T.U.I.R., entro il limite del 30% del ROL. Si tratta, ancora una volta, di un adempimento analogo a quello già previsto in altra parte della dichiarazione dei redditi e precisamente nel prospetto collocato nei righi da 18 a 21 del quadro RF. La duplicazione delle indicazioni è motivata dalla circostanza che, in caso di opzione per il regime del consolidato, l’eccedenza dei detti interessi può essere trattenuta dalla consolidata ai fini della determinazione del reddito da assoggettare all’aliquota maggiorata ovvero trasferita alla consolidante ai fini del calcolo dell’IRES ordinaria. Si segnala, in particolare, che nelle istruzioni relative al rigo finale del prospetto (RQ66) è precisato che l’importo delle eccedenze di interessi passivi non deducibili in quanto eccedenti il 30% del ROL va portato in aumento del reddito da assoggettare alla maggiorazione del 10,5% e che quest’ultimo va considerato al netto dell’ammontare degli interessi passivi indicati nel rigo RF16: ciò al fine di non rendere indeducibili due volte gli interessi passivi in sede di calcolo delle due aliquote (ordinaria e maggiorata). SULLE DICHIARAZIONI Corriere Tributario • G. Ferranti, «La maggiorazione dell’aliquota per le società di comodo in UNICO 2013», n. 23/2013, pag. 1791 • G. Andreani e A. Tubelli, «I beni in godimento ai soci debuttano in UNICO 2013», n. 22/2013, pag. 1745 • G. Ferranti, «La deduzione dell’IRAP dalle imposte sui redditi al debutto in dichiarazione», n. 21/2013, pag. 1631 • G. Gavelli e G. Valcarenghi, «Le regole di deduzione per il personale e di diretta rilevanza dei dati di bilancio si aggiornano nel Mod. IRAP 2013», n. 21/2013, pag. 1639 • N. Forte, «La tassazione di terreni e fabbricati in UNICO 2013», n. 21/2013, pag. 1647 • N. Arquilla, «Tassazione delle attività finanziarie e degli immobili all’estero nel modello UNICO 2013», n. 20/2013, pag. 1580 • G. Berardo, «UNICO 2013: quasi tutto pronto per gli studi di settore», n. 20/2013, pag. 1584 • G. Scifoni ed E. Ribacchi, «La maggiorazione dell’aliquota IRES per le società di comodo fuori dal modello CNM 2013», n. 19/2013, pag. 1491 • L. Gaiani, «L’ACE fa i conti con il consolidato e le operazioni straordinarie», n. 18/2013, pag. 1395 • A. Trevisani, «I contribuenti in regime di vantaggio all’appello del quadro LM del modello UNICO persone fisiche», n. 17/2013, pag. 1327 • R. Parisotto, «Dichiarazione dei redditi e di sostituto per le banche: nuovi adempimenti, trasformazione DTA e perdite su crediti», n. 17/2013, pag. 1337 Pratica Fiscale • A. Mastroberti, «Per l’ACE debutta lo scomputo delle eccedenze pregresse», n. 23/2013, pag. 12 • R. Aiolfi e M. Dalmaggioni, «Assistenza fiscale Mod. 730: guida ai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate», n. 22/2013, pag. 13 • S. Morina e T. Morina, «Gli sconti per i figli alleggeriscono l’IRPEF del 2013», n. 21/2013, pag. 21 • A. Mastroberti, «Le novità della legge di stabilità 2013 per il reddito d’impresa», n. 21/2013, pag. 25 • C. Benigni, «IVIE, IVAFE e imposta di bollo: guida ai versamenti di giugno», n. 21/2013, pag. 35 www.ipsoa.it/ctonline 1796 23/2013