BTR AUTOMOTIVE S

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Telelavoro e Sicurezza
Prevenzione dei rischi per la salute
marzo 2007
La normativa
Il Decreto legislativo n.626/94, successivamente modificato con D. Lgs. 242/96, detta
disposizioni attuative di alcune direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ribadendo il principio contenuto nella Costituzione, che
considera la salute come fondamentale diritto dell'individuo e impone al datore di lavoro di
assicurare condizioni di lavoro non lesive per la salute dei lavoratori (articoli 32, 35, 38 e 41).
Il predetto decreto conferisce alla tutela della salute e della sicurezza una precisa valenza di
obiettivo primario, a prescindere da qualsiasi motivazione tecnica, organizzativa, produttiva.
Anche il Codice civile (art. 2087) impone al datore di lavoro l'obbligo di tutelare l'integrità fisica
e la personalità morale dei propri dipendenti.
Le norme dei predetti decreti legislativi 626/94 e 242/96 non fanno riferimento alla specificità
del luogo di prestazione d'opera, e sono, pertanto, applicabili anche nei casi in cui il lavoratore
operi al di fuori dell'ufficio tradizionale, sia esso il proprio domicilio, o un telecentro.
Il telelavoro dipendente ricade dunque nell'area di interesse della suddetta normativa, e
pertanto sia il datore di lavoro che il lavoratore sono soggetti a tutti gli obblighi previsti dal D.
Lgs 626/94 e successive modificazioni e integrazioni.
Trattandosi di norme tese a prevenire i rischi di infortunio ed a salvaguardare la salute del
lavoratore, devono essere considerate come riferimento anche nel caso in cui si telelavori
autonomamente e non alle dipendenze di terzi.
Gli obblighi del datore di lavoro
L'articolo 8 del D. lsg. 626/94 stabilisce che il datore di lavoro, sia all'interno della propria
azienda che all'esterno, nel caso di unità produttive situate in uffici periferici o satellite, deve
«organizzare il servizio di prevenzione e protezione o incaricare persone o servizi esterni
all'azienda» per definire:
• la natura dei rischi
• l'organizzazione del lavoro
• l'attuazione di misure di prevenzione a favore della salute e della
sicurezza dei propri dipendenti
• la designazione degli addetti al servizio di prevenzione e protezione e i componenti delle
squadre di pronto soccorso.
Sono previsti obblighi e responsabilità, oltre che per il datore di lavoro, anche per il
responsabile della sicurezza (art. 4), per il medico competente (art. 16 e 17) e per il
rappresentante per la sicurezza, il quale per svolgere la propria funzione deve accedere ai
"luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni" (art.19).
Gli obblighi del lavoratore
L'articolo 5 del D. Lgs. 626/94 stabilisce che il lavoratore "deve prendersi cura della propria
sicurezza e salute e di quella delle altre persone presenti sul posto di lavoro su cui possono
ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni", attenendosi alle indicazioni ed alle norme di
comportamento predisposte a livello aziendale.
Per i telelavoratori che operano presso la propria abitazione, si pone il problema della
"inviolabilità del domicilio" per l'effettuazione di visite da parte dei responsabili aziendali della
sicurezza, superabile tramite un accordo tra il sindacato, l'azienda e il lavoratore interessato.
Gli accordi aziendali finora stipulati e le prescrizioni normative impegnano l'azienda a stipulare
un contratto assicurativo a favore del lavoratore per eventuali danni alla salute e all'abitazione
derivanti dalla presenza della postazione di lavoro presso il proprio domicilio; in genere si
tratta dell'estensione della assicurazione aziendale.
Metodologia per l’analisi dei rischi
Associazione TPK Team Pink
P.I. 09212590013
C.so BELGIO 90, 10153 TORINO – Tel. 355-674.0110 – E.mail:[email protected]
DOSSIER “Riferimenti Normativi sul Telelavoro”
Un approccio ottimale prevede dapprima una valutazione dei rischi di tipo generale (relativi
all'ambiente, alla postazione di lavoro, ecc.), seguita da una valutazione dei rischi derivanti dal
lavoro al video - terminale (VDT/personal computer).
In particolare, per quanto riguarda il telelavoro domiciliare è fondamentale attivare i seguenti
passaggi:
1 analisi di tipo "ambientale", essenzialmente finalizzata a verificare la presenza dei requisiti
minimi per lo svolgimento dell'attività
2 predisposizione di un piano di intervento finalizzato alla riduzione dei rischi (prevenzione) ed
alla diminuzione dei possibili effetti (protezione).
Rischi più frequenti
L'art.52 del Decreto Legislativo 626/94 sottolinea l'obbligo di effettuare controlli sui posti di
lavoro con particolare riguardo:
• alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale
• ai rischi per la vista e per gli occhi
• ai problemi legati alla postura e all'affaticamento fisico e mentale
Nel caso del telelavoro, prestato all'interno di un telecentro oppure presso l'abitazione del
lavoratore, i rischi maggiormente ipotizzabili sono legati a:
• Condizioni dell'ambiente di lavoro
• Caratteristiche della postazione di lavoro (tavolo e sedie)
• Posizionamento delle apparecchiature
• Impianto elettrico con il quale le stesse sono alimentate
• Utilizzo del videoterminale o di altre apparecchiature informatiche
Un breve elenco di raccomandazioni
• controllare l'impianto elettrico per evitare il sovraccarico
• collocare gli scaffali in posizione corretta, in modo da non essere costretti a sistemare e
risistemare schedari pesanti con conseguente stress alla colonna vertebrale e perdita di
equilibrio
• utilizzare sedie e tavoli da ufficio ergonomici, con altezza adeguata e possibità di regolazione
• utilizzare occhiali da lettura ravvicinata solo se prescritti da un medico. Ricordate che il
controllo della vista è consigliato a chiunque intenda lavorare con il computer e
l’oculista/oftalmologo dovrebbe essere informato di tale attività
• scegliere una collocazione del videoterminale che, pur permettendovi di guardare fuori della
finestra (preferibile dal punto di vista psicologico), non causi riflessi e riverberi sullo schermo
del computer.
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