Le procedure per l`assunzione

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Le procedure per l`assunzione
Percorso B Il diritto del lavoro
Le procedure per l’assunzione
La L. 608/1996 ha introdotto il meccanismo dell’assunzione diretta, per cui i rapporti di
lavoro possono costituirsi lecitamente senza l’intervento degli uffici pubblici, mediante
contatto diretto tra lavoratore e datore di lavoro.
I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici procedono all’assunzione diretta di
tutti i lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, salvo l’obbligo di assunzione mediante concorso eventualmente previsto dagli statuti degli enti pubblici economici.
La modalità dell’assunzione diretta vale per qualsiasi tipologia occupazionale, anche diversa dal rapporto a tempo pieno e indeterminato, quale ad esempio l’apprendistato o il
contratto di lavoro a tempo determinato.
Uniche esclusioni restano le assunzioni di lavoratori cittadini di Stati non appartenenti
all’Unione Europea, di lavoratori italiani da impiegare o trasferire all’estero e di lavoratori
disabili, che ancora fanno capo a forme di collocamento speciali.
Nel sistema vigente di assunzione diretta del lavoratore, l’unico adempimento che permane per i datori di lavoro è quello di effettuare una comunicazione preventiva agli uffici
pubblici, cioè al centro per l’impiego territorialmente competente.
La comunicazione obbligatoria (CO) deve essere effettuata entro il giorno antecedente
l’instaurazione del rapporto di lavoro, anche se trattasi di giorno festivo.
La scadenza del termine è fissata alle ore 24 del giorno antecedente a quello di effettivo
inizio del rapporto di lavoro.
Le agenzie di somministrazione inviano, invece, le comunicazioni di assunzione dei
lavoratori da inviare in missione a posteriori, cioè entro il giorno 20 del mese successivo a quello in cui si è verificata l’assunzione.
Copia della comunicazione preventiva di assunzione deve essere consegnata dal datore di lavoro al
lavoratore all’atto dell’assunzione e prima dell’inizio
La comunicazione di assunzione al competente
dell’attività.
centro per l’impiego è valida anche ai fini dell’asLa comunicazione preventiva deve essere effettuata solvimento degli altri obblighi di comunicazione a
per tutte le tipologie contrattuali di lavoro su- carico del datore di lavoro, come quello all’Istituto
nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni
bordinato e alcune tipologie di lavoro autonomo.
La comunicazione ha per oggetto le seguenti informazioni:
sul lavoro (INAIL) o all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) per l’instaurazione del
rapporto assicurativo.
La comunicazione vale anche nei confronti
dello Sportello Unico per l’immigrazione.
• dati anagrafici del lavoratore;
• data di assunzione e di cessazione del rapporto
di lavoro;
• tipologia contrattuale con cui il lavoratore viene occupato;
• qualifica professionale attribuita al lavoratore all’atto dell’assunzione;
• trattamento economico e normativo applicato.
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L’elenco anagrafico e le schede professionali
La semplificazione delle modalità di assunzione ha comportato l’esigenza di rinnovamento dell’apparato amministrativo.
Innanzitutto, le liste di collocamento sono state sostituite dall’elenco anagrafico informatico, tenuto dai centri per l’impiego,
in cui sono iscritte, a richiesta dell’interessato, le persone inoccupate, disoccupate, oppure occupate ma in cerca di altro lavoro
(per effetto del cd. decreto Poletti (D.L. 34/2014 conv. in L. 78/2014), al fine dei garantire effettiva parità di trattamento tra
le persone in cerca di occupazione, l’iscrizione nell’elenco anagrafico è ammessa per tutti i cittadini italiani, i cittadini di Stati
membri dell’UE e per gli stranieri regolarmente soggiornati in Italia.
Si può usufruire delle azioni di politica attiva da parte dei servizi per l’impiego indipendentemente dall’ambito territoriale di
residenza.
L’iscrizione nell’elenco anagrafico vale per tutta la durata della vita lavorativa di un individuo, salvo che venga richiesta dall’interessato la cancellazione. Il soggetto iscritto nell’elenco può, con modalità telematiche, aggiornare la propria posizione nell’elenco
(ad es. in caso di conseguimento di un titolo di studio).
Sono inoltre previste apposite schede professionali che riportano le informazioni anagrafiche e professionali del lavoratore e
costituiscono, contemporaneamente, la base per le comunicazioni obbligatorie relative alle assunzioni.
La scheda ha valore certificativo relativamente ai dati contenuti che riguardano lo stato di disoccupazione e la sua durata,
nonché l’iscrizione in liste o elenchi speciali.
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