l`andamento dell`Euribor da luglio ad oggi e le nuove - Econ-test

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l`andamento dell`Euribor da luglio ad oggi e le nuove - Econ-test
N O T I Z I E
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Conti bancari: l’andamento dell’Euribor da luglio ad
oggi e le nuove commissioni
di Nicola Zambello e di Roberto Mazzanti – rispettivamente socio AITI e partner Econtest
C
ontrolliamo sistematicamente l'andamento dell'indice Euribor, ad esempio ad 1 mese - divisore 360.
Può essere utile per capire di quanto è sceso il costo del denaro che le banche applicano sui prestiti tra di loro e
che quindi rappresenta, indicativamente, il costo con cui la vostra banca paga il denaro che vi presta:
- 5 luglio 2011 = 1,336
- 2 agosto 2011 = 1,434
- 6 settembre 2011 = 1,340
- 4 ottobre 2011 = 1,355
- 1 novembre 2011 = 1,367
- 6 dicembre 2011 = 1,206
- 3 gennaio 2012 = 1,005
- 24 gennaio 2012 = 0,764
Come si può notare nel II semestre 2011 il costo che le banche sostengono per approvvigionarsi di denaro è
sceso percentualmente in modo rilevante (anche del 50%). Questo si traduce in minori interessi da pagare
quindi in un vantaggio che deve essere riversato sul cliente utilizzatore di fidi. L’invito è di verificare le
condizioni che la banca sta praticando, anche tenendo presenti le novità del Decreto Cresci-Italia delle
settimane scorse, in materia di commissioni di disponibilità fidi.
Parliamo della commissione di disponibilità fondi e di quella di massimo scoperto, insistendo
nell'interpretazione della legge, che potremmo chiamare “a fisarmonica”, perché quando salgono gli interessi
passivi sulla parte di fido usata, scende la commissione di disponibilità fondi su quella inutilizzata.
Finora le banche oppongono un sereno rifiuto a rinegoziare le clausole dei contratti di conto corrente e non
pare vogliano adeguarsi alla legge. In effetti anche la stampa specializzata non pare stia dando risalto a questa
novità, che riteniamo invece notevolissima. Sta di fatto, ne Il Sole 24 Ore (20 gennaio 2012), nell'inserto
Norme e Tributi, il Prof. Aldo Angelo Dolmetta ripropone una sua tesi:
1) per i conti correnti con fido, la legge prevede che le banche “applichino la commissione in misura
proporzionale alla somma resa disponibile e che risulta pro-tempore non utilizzata; via via che cresce
l'utilizzato, cioè, se salgono gli interessi, scende la commissione”;
2) per i conti correnti senza fido, invece, la legge prevede interessi moratori oltre a commissione in
cifra fissa per l’istruttoria relativa allo sconfinamento.
Ripete il Professore: “quelli indicati sono gli unici oneri che si possono richiedere; ogni clausola ulteriore o
diversa è senz'altro nulla”.
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Sembra piuttosto evidente che se fosse confermato questo orientamento le banche dovrebbero mettere mano
al portafoglio e restituire le commissioni eccedenti richieste dal 28.12.11 in poi.....
Sarebbe dunque a questo punto consigliabile che ogni imprenditore correntista mettesse le mani avanti,
inviando alla propria banca una richiesta di questo genere:
“visto l'art.6 bis del decreto legge 201 del 06.12.2011, si richiede l'applicazione delle nuove disposizioni
normative in materia di commissione di disponibilità fondi, e ci si riserva ogni azione per il rimborso
delle somme corrisposte che dovessero eventualmente in futuro risultare eccedenti in quanto non
corrispondenti a clausole contrattuali valide e legittime”.
Ma cosa dice la nuova normativa, circa la commissione “onnicomprensiva” degli affidamenti e degli
sconfinamenti nei contratti di conto corrente e di apertura di credito? Art. 6 bis - Remunerazione degli
affidamenti e degli sconfinamenti:
1. I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una
commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a
disposizione del cliente e alla durata dell’affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme
prelevate. L’ammontare della commissione non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della
somma messa a disposizione del cliente.
2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto
corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una
commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto,
commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull’ammontare dello sconfinamento.
3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2
sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo e può prevedere che esso si applichi ad altri
contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente; il CICR prevede i casi in cui,
in relazione all’entità e alla durata dello sconfinamento, non sia dovuta la commissione di
istruttoria veloce di cui al comma 2.
Riepilogando e semplificando, possiamo distinguere quindi due ipotesi:
a) nel conto corrente affidato (con apertura di credito) le parti possono convenire, oltre ai normali interessi
a carico del cliente correntista, una commissione non superiore allo 0,5% per trimestre sulla
somma messa a disposizione del cliente; in sostanza, se si dispone di un fido di 100 mila euro, si
pagherà una commissione massima di 500 euro ogni tre mesi. La commissione è facoltativa ma
una volta istituita non può superare questo massimo.
Attenzione: le clausole non in linea con questa nuova commissione sono nulle, anche se la nuova
commissione non venisse istituita per scelta della vostra banca;
b) in caso di sconfinamento, si possono prevedere commissioni di istruttoria veloce, in misura fissa (ad
esempio, 100 euro) e un tasso di interesse ulteriore (di mora) sul solo ammontare dello
sconfinamento (sul resto del fido c’è già l’interesse normale).
Le due clausole, per il fido e per lo scoperto non sono cumulabili, secondo l'opinione corrente e del Prof.
Dolmetta (ricordiamo che la norma è in vigore dal 28.12.2011). Quindi occorre prestare la massima attenzione
a che la vostra banca si sia adeguata immediatamente - già ora - alle nuove disposizioni circa le commissioni.
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