apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria
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apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria
Foglio N. 2.14.0 informativo Codice Prodotto Redatto in ottemperanza al D.Lgs. 385 del 1 settembre 1993 "Testo Unico delle leggi in materia bancarie creditizia" (e successive modifiche ed integrazioni ) e delle Disposizioni di Vigilanza in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari " emanate dalla Banca d'Italia in data 15 luglio 2015 e pubblicate in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n° 174 del 29 luglio 2015. Data aggiornamento 06/10/2016 APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE CON GARANZIA IPOTECARIA - PRIVATI BANCA POPOLARE DI MANTOVA Società per Azioni Sede Sociale e Direzione Generale: Viale Risorgimento, 69 - 46100 Mantova Telefono: 800.100.203 - FAX 02 - 77004377 Sito Internet: www.popmantova.it Cap. Soc. al 30/09/2015 € 2.968.290 interamente versato Iscr. Reg. Imprese Mantova n. 00103200762 Cod. Fisc. 00103200762 Part Iva 01906000201 n. iscr. Albo delle Banche:1462.10 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Appartenente al Gruppo Bipiemme Banca Popolare di Milano Iscritto all'Albo dei Gruppo Bancari n. 5584. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Banca Popolare di Milano. Dati e Qualifica del soggetto incaricato dell'Offerta Fuori Sede Numero Delibera Iscrizione all'Albo/Elenco : Nome/Ragione Sociale : Cognome : Telefono : Iscrizione ad Albi o Elenchi : E-Mail : Sede : Qualifica : CHE COS'E' L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE CON GARANZIA IPOTECARIA - PRIVATI L’apertura di credito in conto corrente garantita da ipoteca è concessa dalla Banca ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. n. 385 (Credito fondiario), ed ha per oggetto una linea di credito da utilizzare in conto corrente, a medio termine, con la quale la banca mette a disposizione del cliente privato, a tempo determinato, una somma di denaro, concedendogli la facoltà di effettuare rimborsi e di utilizzare nuovamente entro il termine di concessione ed entro i limiti dell'accordato il credito così reintegrato. A garanzia del rimborso della linea di credito viene iscritta ipoteca, nei limiti previsti dalla normativa citata. La linea di credito viene in genere automaticamente ridotta secondo un piano di decurtazione concordato tra le parti sino alla scadenza finale, alla cui data il credito risulta totalmente rientrato. Nelle aperture di credito con scadenza a diciannove mesi non è prevista la decurtazione graduale della linea di credito e pertanto il rientro avviene in un’unica soluzione. Il Cliente si obbliga a corrispondere un tasso di interesse annuo generalmente variabile, più raramente fisso. Importo finanziato: massimo 80% del valore di perizia. Durata: da un minimo di diciotto mesi ad un massimo di 60 mesi. Finalità: finanziare qualsiasi tipo di investimento o di esigenza economico/finanziaria. Garanzie: oltre all’ipoteca, la Banca può richiedere il rilascio di altra garanzia. E’ previsto : l’obbligo per il cliente di assicurare l’immobile ipotecato contro i rischi di incendio, scoppio e altri rischi accessori con polizza vincolata a favore della Banca. pag. 2/5 Principali rischi (generici e specifici) Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: in ipotesi di tasso variabile, possibilità di variazione del tasso di interesse nel corso del finanziamento, in aumento rispetto al tasso di partenza; in ipotesi di tasso fisso, impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso; rischio di espropriazione del bene immobile ipotecato nell’ipotesi di inadempimento del contratto. QUANTO PUO’ COSTARE IL FIDO PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE max. 80% del valore di perizia dell’immobile ipotecato Importo finanziato min. 18 mesi max. 60 mesi Durata FIDI Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate Tasso debitore effettivo annuo (comprensivo della capitalizzazione) 1 Commissione di messa a disposizione dei fondi (CDF) 13,250% 13,923% 0,500% 1 Commissione che remunera il servizio con cui la banca mette a disposizione del correntista una somma per un determinato periodo di tempo. La commissione è fissa e pari al massimo allo 0,500% trimestrale sull'importo dell'affidamento. La commissione prescinde dall'effettivo utilizzo delle somme messe a disposizione dalla banca. 2 In caso di concessione di uno sconfinamento extra fido o in assenza di fido, il cliente è tenuto a corrispondere alla Banca la Commissione di Istruttoria Veloce, ove ne ricorrano i presupposti e fatte salve le esenzioni, in presenza di addebiti che determinano uno sconfinamento extra fido o in assenza di fido o che accrescano uno sconfinamento già esistente. Tale commissione viene calcolata sul saldo disponibile di fine giornata considerando le franchigie previste. La commissione viene applicata in quanto la Banca effettua, nei casi sopraesposti, una nuova istruttoria veloce per valutare se concedere lo sconfinamento. pag. 3/5 SCONFINAMENTI OLTRE FIDO Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate Tasso debitore effettivo annuo (comprensivo della capitalizzazione) COMMISSIONE ISTRUTTORIA VELOCE(CIV) 15,500% 16,424% - CIV importo 0 - CIV importo massimo trimestrale 0 - saldo di sconfinamento in franchigia 0 - incremento di sconfinamento in franchigia 0 2 ESCLUSIONI EX ART.117 BIS TUB - importo massimo saldo passivo 500,00 euro - numero giorni massimo consecutivi 7 - numero di sconfinamenti nel trimestre Divisore per il calcolo degli interessi Periodicità di capitalizazione degli interessi Periodicità di liquidazione degli interessi 1 anno civile trimestrale trimestrale 1 Commissione che remunera il servizio con cui la banca mette a disposizione del correntista una somma per un determinato periodo di tempo. La commissione è fissa e pari al massimo allo 0,500% trimestrale sull'importo dell'affidamento. La commissione prescinde dall'effettivo utilizzo delle somme messe a disposizione dalla banca. 2 In caso di concessione di uno sconfinamento extra fido o in assenza di fido, il cliente è tenuto a corrispondere alla Banca la Commissione di Istruttoria Veloce, ove ne ricorrano i presupposti e fatte salve le esenzioni, in presenza di addebiti che determinano uno sconfinamento extra fido o in assenza di fido o che accrescano uno sconfinamento già esistente. Tale commissione viene calcolata sul saldo disponibile di fine giornata considerando le franchigie previste. La commissione viene applicata in quanto la Banca effettua, nei casi sopraesposti, una nuova istruttoria veloce per valutare se concedere lo sconfinamento. ALTRE SPESE Imposta sostitutiva (una tantum) Spese istruttoria (una tantum) Spese di perizia tecnico amministrativa Spese per restrizione ipoteca (al verificarsi dell'evento) Spese per rilascio lettera di assenso alla cancellazione ipoteca (al verificarsi dell'evento su richiesta del cliente) Spese perizia per S.A.L. Spese di invio e produzione Documento di Sintesi Spese di invio e produzione Documento di Sintesi online imposta tempo per tempo vigente calcolata sull'importo erogato 0,20% dell'importo concesso min. 155,00 euro 0,10% del minore tra il valore di perizia e il prezzo di acquisto min. 250,00 euro massimo 50,00 euro massimo 50,00 euro 250,00 euro 1,35 euro 0 euro Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (Legge nr. 108/1996), relativo alle operazioni di credito in Conto Corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca. pag. 4/5 Esempio di applicazione della CIV per un rapporto che nel trimestre sconfina 3 volte: 1. Sconfinamento di 250€ e per 5 giorni continuativi: lo sconfinamento è entro le franchigie previste per legge, quindi la CIV non è dovuta. Per i successivi sconfinamenti non varranno più le franchigie di legge; in seguito il saldo torna positivo. 2. Sconfinamento di 100€: è entro la franchigia definita da BPM (150€), quindi la CIV non è dovuta a. dopo alcuni giorni lo sconfinamento ha un incremento di 50€ e arriva a 150€: è ancora entro la franchigia definita da BPM (150€), quindi la CIV non è dovuta; b. dopo alcuni giorni lo sconfinamento ha un ulteriore incremento di 50€ e arriva a 200€: supera la franchigia definita da BPM, quindi la CIV è conteggiata; in seguito il saldo torna positivo. 3. Sconfinamento di 300€: supera la franchigia definita da BPM, quindi la CIV è conteggiata; a. dopo alcuni giorni lo sconfinamento ha un incremento di 50€ rispetto allo sconfinamento di 300€ per il quale la CIV è stata conteggiata: l’incremento è entro l’incremento in franchigia (150€), quindi la CIV non è dovuta; b. dopo alcuni giorni lo sconfinamento ha un ulteriore incremento di 50€ e arriva a + 100€ rispetto allo sconfinamento di 300€ per il quale la CIV è stata conteggiata: l’incremento è entro l’incremento in franchigia, quindi la CIV non è dovuta; c. dopo alcuni giorni lo sconfinamento ha un ulteriore incremento di 60€ e arriva a + 160€ rispetto allo sconfinamento di 300€ per il quale la CIV è stata conteggiata: l’incremento supera l’incremento in franchigia, quindi la CIV è conteggiata; Nel trimestre la CIV totale conteggiata è: sconfinamento 1 0€ sconfinamento 2 40 € sconfinamento 3 40 € incremento sconf. 3 40 € totale trimestre 120 € (non supera il massimo trimestrale di 200€) RECESSO , PORTABILITA' E RECLAMI Recesso Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del rapporto contrattuale. Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale n. giorni 29 I tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale in questione non possono superare quelli del relativo c/c. Portabilità Nel caso in cui, per rimborsare il finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un’altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio. pag. 5/5 Recesso in caso di Offerta Fuori Sede Ai sensi del Codice del Consumo, il cliente può recedere senza penali e senza dover indicare il motivo entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, con le modalità comunicate al momento della conclusione del medesimo. Peraltro, nel caso in cui il diritto di recesso venga esercitato nel termine di legge: il cliente è tenuto comunque a pagare l'importo relativo ai servizi già prestati dalla banca secondo le condizioni economiche previste nei relativi testi contrattuali e fogli informativi; restano dovuti eventuali oneri fiscali già maturati. PROCEDURE DI RECLAMO E RICORSO 1. 2. 3. 4. 5. 6. Il Cliente può presentare un reclamo all'intermediario per lettera raccomandata A/R( indirizzandola a: Ufficio Reclami BPM – Piazza F. Meda 4 20121 Milano), o via fax al seguente numero: 02 7700 2799. E' inoltre possibile inviare comunicazioni per via telematica indirizzando un messaggio di posta elettronica a [email protected] o indirizzando un messaggio di PEC a [email protected] La Banca deve rispondere entro 30 giorni . Qualora il Cliente non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta al reclamo, il cliente può rivolgersi all' Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’ABF il Cliente può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., può recarsi presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure può rivolgersi direttamente alla Banca. Il Cliente, in alternativa al ricorso all'ABF, può attivare una procedura di mediazione ai sensi del d.lgs. 28/2010. La procedura di mediazione può essere esperita, singolarmente dal Cliente o in forma congiunta con la Banca, innanzi al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR ( internet www.conciliatorebancario.it); Resta impregiudicata la facoltà del Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria. Se il Cliente intende rivolgersi all'Autorità giudiziaria per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del presente Contratto è tenuto preventivamente,ove previsto dalla legge, a rivolgersi ad uno degli organismi richiamati ai precedenti punti 2 e 3 oppure ad altro organismo di mediazione purchè iscritto nell'apposito registro degli organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia ai sensi del d. lgs. 28/2010. L'esperimento preventivo di una delle procedure di cui ai precedenti punti 2 e 3 costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Indipendentemente dalla presentazione di un reclamo alla Banca o dalle procedure di mediazione sopra descritte, il Cliente, per istanze afferenti il riesame degli iter di concessione del credito, può rivolgersi alla Prefettura territoriale competente utilizzando i moduli che potrà scaricare dai siti www.interno.it e www.tesoro.ited inviare alla Prefettura territoriale competente a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica. Il Cliente e le associazioni che lo rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla Banca d'Italia, impregiudicato il loro diritto di adire la competente Autorità Giudiziaria, di presentare e di attivare la procedura di mediazione di cui ai precedenti punti. LEGENDA Commissione di messa a disposizione dei Commissione che remunera il servizio con cui la banca mette a disposizione del correntista una somma per un determinato periodo di tempo. La commissione è fissa e fondi (CDF) pari al massimo allo 0,5% trimestrale sull'importo dell'affidamento. La commissione prescinde dall'effettivo utilizzo delle somme messe a disposizione dalla banca Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo Fido e affidamento disponibile. Perizia tecnica obbligatoria a carico del cliente (svolta dai tecnici dell'Istituto) Perizia tecnica La voce è relativa al rilascio da parte della Banca della lettera da fornire al Notaio per Rilascio lettera assenso alla provvedere alla cancellazione della ipoteca posta sull'immobile a garanzia dell'affidamento cancellazione della ipoteca ed è dovuta se tale lettera è richiesta dal cliente. L'applicazione della spesa è subordinata al verificarsi dell'evento correlato. Sono escluse le spese notarili. Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un ordine di Sconfinamenti oltre-fido pagamento (assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul conto corrente la disponibilità. Tasso debitore annuo nominale: - per utilizzi entro i limiti del fido - per utilizzi oltre i limiti del fido Tasso debitore effettivo annuo Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) Spese perizia SAL Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto. tasso applicato per utilizzi rientranti nel fido accordato. tasso applicato sulla porzione di utilizzo debordante il fido accordato. Il tasso effettivo tiene conto della periodicità delle capitalizzazioni Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per determinare se un tasso e' usurario occorre verificare se il TEG (tasso effettivo globale) supera la soglia d'usura. Per determinare tale soglia occorre individuare il TEGM (tasso effettivo globale medio) della specifica categoria di operazione creditizia, aumentarlo di un quarto ed aggiungere ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra la soglia d'usura cosi' calcolata ed il TEGM di riferimento non puo' essere superiore agli otto punti percentuali. Spese perizia per verifica stato avanzamento lavori applicate solo al verificarsi dell'evento