apertura di credito in c-c sup 75.000 consumatori

Transcript

apertura di credito in c-c sup 75.000 consumatori
FOGLIO INFORMATIVO
APERTURA DI CREDITO IN C-C SUPERIORE A
75.000 PER CONSUMATORI
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Cassa Rurale di Giovo Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa
B.C.C. iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 4327.3.0
B.C.C. iscritta all'Albo delle società cooperative n. A157619
Iscritta al registro delle Imprese della CCIAA di Trento n. 4300
Aderente al Fondo Garanzia dei Depos. del Cred. Coop.
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia
R.E.A. A65.12.1 - Iscritta nell'Albo Nazionale degli Enti Cooperativi n° A157619
Sede: 38030 Verla di Giovo (TN) - via Principe Umberto, 20
tel.0461/684008, fax 0461/684972 e 0461/695003
E-mail: [email protected] PEC: [email protected] Sito web: www.cr-giovo.net
C.F. e P.IVA 00158850222
ABI: 08100 CAB: 34860
CHE COS'È L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE
Con questa operazione la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di
denaro, concedendogli la possibilità di utilizzare importi superiori alla disponibilità propria, nei limiti della somma
accordata.
Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l’emissione di assegni bancari), in una o più volte, il
credito concesso e può ripristinare la disponibilità di credito con successivi versamenti, bonifici, accrediti.
Sulle somme utilizzate nell’ambito del fido concesso, il cliente è tenuto a pagare gli interessi passivi pattuiti.
Il cliente è tenuto ad utilizzare l’apertura di credito entro i limiti del fido concesso e la banca non è obbligata ad
eseguire operazioni che comportino il superamento di detti limiti (c.d. sconfinamento). Se la banca decide di dare
ugualmente seguito a simili operazioni, ciò non la obbliga a seguire lo stesso comportamento in situazioni analoghe, e
la autorizza ad applicare tassi e condizioni stabiliti per detta fattispecie.
Tra i principali rischi, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di
interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto, in connessione con modifiche dei
tassi rilevati sui mercati nazionale, comunitario o internazionale.
CONDIZIONI ECONOMICHE
QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO
Si riportano i costi orientativi del fido riferiti ad ipotesi di operatività indicate dalla Banca d’Italia.
Negli esempi che seguono l’ISC è calcolato assumendo un fido dell’importo della prima colonna. Se il fido è a tempo
indeterminato si assume che abbia una durata pari a tre mesi. Si ipotizza inoltre che gli interessi e gli oneri siano
liquidati alla fine del periodo di riferimento
Ipotesi di calcolo:
Per un affidamento di: € 75.000,00
Durata del finanziamento (mesi): 3
T.A.E.G: 8,99%
Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la
prestazione del servizio.
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.
TASSI
Tasso debitore annuo per utilizzi entro i limiti del fido
FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/11/2016
entro fido:
EURIBOR 3 MESI 365 ARR.0,1SUP* (Attualmente pari a: 0,3%) + 7 punti perc.
Valore effettivo attualmente pari a: 6,7%
(ZF/000003793)
Pagina 1 di 4
Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.) 6,7%
*: Euribor 3 mesi media mese precedente base 365
arrotondato allo 0,10 superiore
Tasso debitore annuo per utilizzi oltre i limiti del fido
EURIBOR 3 MESI 365 ARR.0,1SUP* (Attualmente pari a: 0,3%) + 10 punti perc.
Valore effettivo attualmente pari a: 9,7%
Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.) 9,7%
*: Euribor 3 mesi media mese precedente base 365
arrotondato allo 0,10 superiore
Il tasso applicato al singolo contratto potrà essere diverso,
in relazione all’andamento del parametro al momento della
stipula.
Mancato pagamento di somme divenute esigibili da parte della Banca
Tasso di mora
Applicato nella misura del tasso debitore annuo sulle
somme utilizzate in caso di sconfinamenti extra-fido e/o
scopertura
COMMISSIONI
Commissione onnicomprensiva (% annuale)
2% Minimo: €
4,00 Massimo: €
10.000,00
Commissione di istruttoria veloce (C.I.V.)
€
5,00
In caso di sconfinamento extra-fido, è prevista la
commissione di istruttoria veloce che si applica:
- quando vi è sconfinamento avendo riguardo al saldo
disponibile di fine giornata
- a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o
accrescono l’ammontare di uno sconfinamento esistente.
Commissione di istruttoria veloce (C.I.V.) - Massimale €
150,00
trimestrale
La commissione di istruttoria veloce non è dovuta nel caso
in cui:
- lo sconfinamento abbia avuto luogo per effettuare un
Esenzioni di Legge
pagamento a favore della Banca;
- lo sconfinamento non abbia avuto luogo perché la Banca
non vi ha acconsentito;
- la Banca non svolge alcuna attività di istruttoria (ad
esempio in caso di addebito successivo a prelevamento
presso ATM o pagamento POS);
- il cliente rivesta la qualifica di consumatore e ricorrano
entrambi i seguenti presupposti:
i) lo sconfinamento non abbia durata superiore a 7 (sette)
giorni consecutivi;
ii) il saldo passivo disponibile di fine giornata sia inferiore o
pari a 500,00 (cinquecento) euro
Il consumatore beneficia di questa esclusione per una sola
volta a trimestre
Periodicità di addebito
Alla fine di ogni trimestre
CAPITALIZZAZIONE
Periodicità
ANNUALE
Riferimento calcolo interessi
Anno civile
SPESE
Spese per la stipula del contratto
FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/11/2016
(ZF/000003793)
Pagina 2 di 4
Spese collegate all'erogazione del credito
Non previste
Imposte e tasse presenti e future
Come da normativa vigente
Spese per la gestione del rapporto
Invio comunicazioni periodiche
€ 0,00
Altre comunicazioni
€ 0,00
Spese rilascio fotocopie documentazione
€ 5,00
Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il
documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia
del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di
comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio
di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.
Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti,
nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli
informativi relativi al contratto di conto corrente.
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti
di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca.
RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
Il Cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato
e gli interessi maturati.
Se l’apertura di credito è concessa a tempo determinato, la banca può recedervi mediante comunicazione scritta se il
Cliente diviene insolvente o diminuisce le garanzie date ovvero viene a trovarsi in condizioni che – incidendo sulla sua
situazione patrimoniale, finanziaria o economica – pongono in pericolo la restituzione delle somme, dovute alla banca,
per il capitale utilizzato e per gli interessi maturati, per il cui pagamento al cliente viene concesso il preavviso previsto
nel contratto.
Se l’apertura di credito è concessa a tempo indeterminato, la banca ha facoltà di recedervi in qualsiasi momento,
previo preavviso scritto, nonché di ridurla o di sospenderla seguendo le stesse modalità. Decorso il termine di
preavviso previsto nel contratto, il Cliente è tenuto al pagamento di quanto utilizzato e degli interessi maturati. In
presenza di un giustificato motivo, la banca può sciogliere il contratto anche senza preavviso.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
n° giorni ricevimento della richiesta del cliente
20
Reclami
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (via Principe Umberto n.20 – CAP – 38030 Verla di Giovo (TN) –
[email protected] PEC: [email protected]) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a
rivolgersi a:
Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca
Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una
procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie
all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore
BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma,
Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
Ad altro Organismo di mediazione convenuto tra le parti
LEGENDA
Euribor (Euro Interbank Offered Rate)
Spread
FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/11/2016
Tasso interbancario rilevato dal Comitato di Gestione dell’Euribor
(Euribor Panel Steering Commitee) pubblicato sui quotidiani
finanziari che, maggiorato dello spread concordato, determina il
tasso variabile del finanziamento
Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di
indicizzazione.
(ZF/000003793)
Pagina 3 di 4
Tasso di interesse debitore
Tasso di mora
Commissione onnicomprensiva
Commissione di istruttoria veloce (C.I.V.)
TAEG
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)
FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/11/2016
Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l’utilizzo di
mezzi finanziari concessi a quest’ultimo dalla Banca stessa.
Tasso di interesse applicato in caso di mancato pagamento degli
interessi debitori maturati ed esigibili e della quota capitale in caso
di chiusura definitiva del rapporto.
Compenso per l’impegno della Banca di tenere a disposizione del
Cliente riserve liquide commisurate all’ammontare dell’affidamento
concesso. E’ calcolata in maniera proporzionale rispetto alla
somma messa a disposizione del Cliente e alla durata
dell’affidamento. L’ammontare della commissione non può
superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a
disposizione del cliente.
Onere a carico del Cliente, determinato in misura fissa, espresso
in valore assoluto e commisurato ai costi, a fronte di sconfinamenti
in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido.
Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è
espresso in percentuale sull'ammontare del prestito concesso.
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge
sull’usura. Per i valori ed il periodo di applicazione si rinvia alla
tabella esposta che riporta i tassi effettivi globali medi ai fini della
legge sull’usura. Il TEGM applicato dalla banca sugli affidamenti
non potrà, ai sensi della legge sull’usura, essere mai superiore ai
predetti tassi medi.
(ZF/000003793)
Pagina 4 di 4