apertura di credito in c-c sup 75.000 consumatori
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apertura di credito in c-c sup 75.000 consumatori
FOGLIO INFORMATIVO APERTURA DI CREDITO IN C-C SUPERIORE A 75.000 PER CONSUMATORI INFORMAZIONI SULLA BANCA Cassa Rurale di Giovo Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa B.C.C. iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 4327.3.0 B.C.C. iscritta all'Albo delle società cooperative n. A157619 Iscritta al registro delle Imprese della CCIAA di Trento n. 4300 Aderente al Fondo Garanzia dei Depos. del Cred. Coop. Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia R.E.A. A65.12.1 - Iscritta nell'Albo Nazionale degli Enti Cooperativi n° A157619 Sede: 38030 Verla di Giovo (TN) - via Principe Umberto, 20 tel.0461/684008, fax 0461/684972 e 0461/695003 E-mail: [email protected] PEC: [email protected] Sito web: www.cr-giovo.net C.F. e P.IVA 00158850222 ABI: 08100 CAB: 34860 CHE COS'È L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE Con questa operazione la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la possibilità di utilizzare importi superiori alla disponibilità propria, nei limiti della somma accordata. Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l’emissione di assegni bancari), in una o più volte, il credito concesso e può ripristinare la disponibilità di credito con successivi versamenti, bonifici, accrediti. Sulle somme utilizzate nell’ambito del fido concesso, il cliente è tenuto a pagare gli interessi passivi pattuiti. Il cliente è tenuto ad utilizzare l’apertura di credito entro i limiti del fido concesso e la banca non è obbligata ad eseguire operazioni che comportino il superamento di detti limiti (c.d. sconfinamento). Se la banca decide di dare ugualmente seguito a simili operazioni, ciò non la obbliga a seguire lo stesso comportamento in situazioni analoghe, e la autorizza ad applicare tassi e condizioni stabiliti per detta fattispecie. Tra i principali rischi, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto, in connessione con modifiche dei tassi rilevati sui mercati nazionale, comunitario o internazionale. CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO Si riportano i costi orientativi del fido riferiti ad ipotesi di operatività indicate dalla Banca d’Italia. Negli esempi che seguono l’ISC è calcolato assumendo un fido dell’importo della prima colonna. Se il fido è a tempo indeterminato si assume che abbia una durata pari a tre mesi. Si ipotizza inoltre che gli interessi e gli oneri siano liquidati alla fine del periodo di riferimento Ipotesi di calcolo: Per un affidamento di: € 75.000,00 Durata del finanziamento (mesi): 3 T.A.E.G: 8,99% Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio. Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo. TASSI Tasso debitore annuo per utilizzi entro i limiti del fido FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/11/2016 entro fido: EURIBOR 3 MESI 365 ARR.0,1SUP* (Attualmente pari a: 0,3%) + 7 punti perc. Valore effettivo attualmente pari a: 6,7% (ZF/000003793) Pagina 1 di 4 Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.) 6,7% *: Euribor 3 mesi media mese precedente base 365 arrotondato allo 0,10 superiore Tasso debitore annuo per utilizzi oltre i limiti del fido EURIBOR 3 MESI 365 ARR.0,1SUP* (Attualmente pari a: 0,3%) + 10 punti perc. Valore effettivo attualmente pari a: 9,7% Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.) 9,7% *: Euribor 3 mesi media mese precedente base 365 arrotondato allo 0,10 superiore Il tasso applicato al singolo contratto potrà essere diverso, in relazione all’andamento del parametro al momento della stipula. Mancato pagamento di somme divenute esigibili da parte della Banca Tasso di mora Applicato nella misura del tasso debitore annuo sulle somme utilizzate in caso di sconfinamenti extra-fido e/o scopertura COMMISSIONI Commissione onnicomprensiva (% annuale) 2% Minimo: € 4,00 Massimo: € 10.000,00 Commissione di istruttoria veloce (C.I.V.) € 5,00 In caso di sconfinamento extra-fido, è prevista la commissione di istruttoria veloce che si applica: - quando vi è sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata - a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l’ammontare di uno sconfinamento esistente. Commissione di istruttoria veloce (C.I.V.) - Massimale € 150,00 trimestrale La commissione di istruttoria veloce non è dovuta nel caso in cui: - lo sconfinamento abbia avuto luogo per effettuare un Esenzioni di Legge pagamento a favore della Banca; - lo sconfinamento non abbia avuto luogo perché la Banca non vi ha acconsentito; - la Banca non svolge alcuna attività di istruttoria (ad esempio in caso di addebito successivo a prelevamento presso ATM o pagamento POS); - il cliente rivesta la qualifica di consumatore e ricorrano entrambi i seguenti presupposti: i) lo sconfinamento non abbia durata superiore a 7 (sette) giorni consecutivi; ii) il saldo passivo disponibile di fine giornata sia inferiore o pari a 500,00 (cinquecento) euro Il consumatore beneficia di questa esclusione per una sola volta a trimestre Periodicità di addebito Alla fine di ogni trimestre CAPITALIZZAZIONE Periodicità ANNUALE Riferimento calcolo interessi Anno civile SPESE Spese per la stipula del contratto FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/11/2016 (ZF/000003793) Pagina 2 di 4 Spese collegate all'erogazione del credito Non previste Imposte e tasse presenti e future Come da normativa vigente Spese per la gestione del rapporto Invio comunicazioni periodiche € 0,00 Altre comunicazioni € 0,00 Spese rilascio fotocopie documentazione € 5,00 Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica. Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente. Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca. RECESSO E RECLAMI Recesso dal contratto Il Cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato e gli interessi maturati. Se l’apertura di credito è concessa a tempo determinato, la banca può recedervi mediante comunicazione scritta se il Cliente diviene insolvente o diminuisce le garanzie date ovvero viene a trovarsi in condizioni che – incidendo sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria o economica – pongono in pericolo la restituzione delle somme, dovute alla banca, per il capitale utilizzato e per gli interessi maturati, per il cui pagamento al cliente viene concesso il preavviso previsto nel contratto. Se l’apertura di credito è concessa a tempo indeterminato, la banca ha facoltà di recedervi in qualsiasi momento, previo preavviso scritto, nonché di ridurla o di sospenderla seguendo le stesse modalità. Decorso il termine di preavviso previsto nel contratto, il Cliente è tenuto al pagamento di quanto utilizzato e degli interessi maturati. In presenza di un giustificato motivo, la banca può sciogliere il contratto anche senza preavviso. Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale n° giorni ricevimento della richiesta del cliente 20 Reclami I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (via Principe Umberto n.20 – CAP – 38030 Verla di Giovo (TN) – [email protected] PEC: [email protected]) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it Ad altro Organismo di mediazione convenuto tra le parti LEGENDA Euribor (Euro Interbank Offered Rate) Spread FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/11/2016 Tasso interbancario rilevato dal Comitato di Gestione dell’Euribor (Euribor Panel Steering Commitee) pubblicato sui quotidiani finanziari che, maggiorato dello spread concordato, determina il tasso variabile del finanziamento Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione. (ZF/000003793) Pagina 3 di 4 Tasso di interesse debitore Tasso di mora Commissione onnicomprensiva Commissione di istruttoria veloce (C.I.V.) TAEG Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/11/2016 Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l’utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest’ultimo dalla Banca stessa. Tasso di interesse applicato in caso di mancato pagamento degli interessi debitori maturati ed esigibili e della quota capitale in caso di chiusura definitiva del rapporto. Compenso per l’impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all’ammontare dell’affidamento concesso. E’ calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del Cliente e alla durata dell’affidamento. L’ammontare della commissione non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente. Onere a carico del Cliente, determinato in misura fissa, espresso in valore assoluto e commisurato ai costi, a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido. Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del prestito concesso. Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per i valori ed il periodo di applicazione si rinvia alla tabella esposta che riporta i tassi effettivi globali medi ai fini della legge sull’usura. Il TEGM applicato dalla banca sugli affidamenti non potrà, ai sensi della legge sull’usura, essere mai superiore ai predetti tassi medi. (ZF/000003793) Pagina 4 di 4